Monitoring Gesetzessammlung

093G0215

IT - Atti di Recepimento Direttive UE

093G0215

Attuazione delle direttive 89/284/CEE del Consiglio del 13 aprile 1989 e 89/530/CEE del Consiglio del 18 settembre 1989 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi. (DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 1993 n. 161)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 11-06-1993 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 38 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 , recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 89/284/CEE del Consiglio del 13 aprile 1989 e 89/530/CEE del Consiglio del 18 settembre 1989 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1992; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1993; Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. L' art. 1 della legge 19 ottobre 1984, n. 748 "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", e' sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Classificazione dei fertilizzanti) . - 1. Il termine 'fertilizzante' comprende prodotti minerali, organici e organo- minerali, che si suddividono in 'concimi' ed 'ammendanti e correttivi'.
2. I concimi minerali possono essere:
semplici: azotati, fosfatici, potassici;
composti: azoto-fosfatici (NP), azoto-potassici (NK), fosfo- potassici (PK), azoto-fosfo-potassici (NPK);
a base di elementi secondari;
a base di microelementi (oligo-elementi).
3. I concimi organici possono essere: azotati e azoto-fosfatici (NP).
4. I concimi organo-minerali possono essere: azotati, azoto- fosfatici (NP), azoto-potassici (NK), azoto-fosfo-potassici (NPK).
5. I concimi si presentano allo stato solido o fluido: in forma gassosa liquefatta, liquida in soluzione o in sospensione.
6. Nei concimi liquidi in soluzione i componenti sono presenti in forma di soluzione acquosa limpida; nei concimi in sospensione i componenti sono presenti sia in forma di soluzione acquosa sia in forma di particelle solide mantenute in sospensione.
7. Nei concimi liquidi in soluzione e' tollerata una certa opalescenza e la presenza di eventuali corpuscoli estranei, entro i limiti specificati nell'allegato 3 della presente legge.
8. Tutte le acque reflue degli stabilimenti industriali, degli insediamenti urbani e rurali e degli allevamenti zootecnici non sono considerate, in quanto tali, fertilizzanti ai fini della presente legge.".

Art. 2

1. I commi 2 e 4 dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1984, n. 748 "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", sono sostituiti dai seguenti:
"2. Concime.
Per concime si intende qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, idonea a fornire alle colture l'elemento o gli elementi chimici della fertilita' a queste necessarie per lo svolgimento del loro ciclo vegetativo e produttivo, secondo le forme e le solubilita' prescritte dalla presente legge.
4. Elementi chimici della fertilita'.
Sono considerati 'elementi chimici della fertilita'':
a) gli elementi 'principali' azoto (N), fosforo (P) e potassio (K);
b) gli elementi 'secondari' calcio (Ca), magnesio (Mg), zolfo (S) e sodio (Na);
c) i 'microelementi' (oligo-elementi) boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn).".

Art. 3

1. L' art. 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748 "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", e' sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Dichiarazioni) . - 1. Il titolo dei vari elementi presenti in qualunque forma o solubilita', che dovranno essere specificate secondo il 'tipo' di prodotto, deve essere espresso ai fini della dichiarazione come segue:
a) Azoto - Con il nome ed il simbolo chimico dell'elemento 'Azoto (N)'. Titolo minimo dichiarabile: 8% N nei concimi minerali semplici, 3% N nei concimi minerali composti e nei concimi organo-minerali; in questi ultimi l'aliquota minima dell'azoto organico, cosi' come definito nell'articolo 2, punto 6, non deve essere inferiore all'1%.
Per i concimi organici i titoli minimi dichiarabili sono quelli indicati, caso per caso, nell'allegato 1 B;
b) Fosforo - Come 'Anidride fosforica (P2O5 )'. Titolo minimo dichiarabile: 10% P2O5 nei concimi minerali semplici, 5% P2O5 nei concimi minerali composti e nei concimi organo-minerali. Per i concimi organici i titoli minimi dichiarabili sono quelli indicati, caso per caso, nell'allegato 1 B;
c) Potassio - Come 'Ossido di potassio (K2O)'. Titolo minimo dichiarabile: 6% K2O nei concimi semplici, 5% K2O nei concimi composti, nei concimi organici e nei concimi organo-minerali;
d) Calcio - Come 'Ossido di calcio (CaO)'. Titolo minimo dichiarabile: 8% CaO;
e) Magnesio - Come 'Ossido di magnesio (MgO)'. Titolo minimo dichiarabile: 2% MgO;
f) Zolfo - Come 'Anidride solforica (SO3 )'. Nel solo caso di presenza di zolfo elementare nel prodotto e' consentita l'indicazione in 'Zolfo elemento (S)'. Titoli minimi dichiarabili: 5% SO3 e 2% S;
g) Sodio - Come 'Ossido di sodio (Na2O)'. Titolo minimo dichiarabile: 3% Na2O;
h) Microelementi (oligo-elementi) - Col nome ed il simbolo chimico dell'elemento 'Boro (B)', 'Cobalto (Co)', 'Rame (Cu)', 'Ferro (Fe)', 'Manganese (Mn)', 'Molibdeno (Mo)', 'Zinco (Zn)'. I titoli minimi dichiarabili sono quelli indicati negli allegati 1 A e 1 B;
i) Sostanza organica - Come 'Carbonio organico di origine biologica (C)', indipendentemente dalla 'matrice' di provenienza che dovra' essere specificata secondo il 'tipo' di prodotto. Titolo minimo dichiarabile: 7,5% C. Per gli ammendanti e correttivi (allegato 1 C) dovra' essere dichiarato, quando prescritto, il titolo in 'Sostanza organica';
l) Cloro (cloruri) - Anche se non compreso tra gli elementi chimici della fertilita', quando la dichiarazione del titolo e' prescritta negli allegati 1 A e 1 B con il nome ed il simbolo chimico dell'elemento cloro (Cl).".

Art. 4

1. All' art. 5 della legge 19 ottobre 1984, n. 748 "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", dopo il comma 2, vengono aggiunti i seguenti commi:
"3. Concimi minerali a base di elementi secondari.
Sono concimi a base di elementi secondari i prodotti, naturali o sintetici, che contengano espressamente dichiarato uno degli elementi secondari: calcio, magnesio, sodio e zolfo. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantita' dichiarabili degli elementi chimici principali della fertilita'.
4. Concimi minerali a base di microelementi (oligo elementi).
Sono concimi a base di microelementi i prodotti, naturali o sintetici, che contengano espressamente dichiarato uno o piu' microelementi: boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco. Possono anche contenere elementi secondari, ma non quantita' dichiarabili degli elementi chimici principali della fertilita'.".

Art. 5

1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge 19 ottobre 1984, n. 748 "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", e' sostituito dal seguente:
"1. Concimi C.E.E.
L'indicazione di 'Concime CEE' puo' essere usata unicamente per i
concimi appartenenti ad uno dei "TIPI" di cui all'allegato 1 A della presente legge.
Alle modifiche dell'allegato 1 A si provvedera' con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.".

Art. 6

1. Per l'emanazione dei decreti di modifica degli allegati 1 B , 1 C, 2 e 3 e' richiesto il parere del Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanita'.

Art. 7

1. L' art. 10 della legge 19 ottobre 1984, n. 748 , "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", e' sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti) . - 1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' istituita una commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti con il compito di esprimere il proprio parere - esperiti, ove necessario, anche con la collaborazione di istituti pubblici, gli opportuni accertamenti tecnici - su questioni di particolare rilevanza attinenti al settore dei fertilizzanti, nonche' sulle modifiche da apportare agli allegati alla presente legge.
2. Tale commissione, nominata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' composta da:
a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, di cui uno con funzioni di presidente;
c) due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
d) un rappresentante del Ministero della sanita';
e) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita';
f) un rappresentante del Ministero delle finanze;
g) un rappresentante del Ministero dell'ambiente;
h) tre rappresentanti delle organizzazioni dei produttori, designati dalle associazioni nazionali di categoria piu' rappresentative;
i) quattro rappresentanti dei produttori agricoli, designati dalle associazioni nazionali di categoria piu' rappresentative;
l) quattro esperti nelle materie contemplate dalla presente legge, scelti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
m) un rappresentante dei commercianti, designato dalle associazioni nazionali di categoria piu' rappresentative;
n) un rappresentante degli importatori di fertilizzanti, designato dalle associazioni nazionali di categoria piu' rappresentative.
3. La commissione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
4. Ove le designazioni non pervengano in tempo utile, la commissione puo' regolarmente funzionare qualora sia stata nominata la meta' piu' uno dei componenti.
5. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
6. La commissione viene nominata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.".

Art. 8

1. Gli allegati 1 A , 1 B , 1 C, 2 e 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748 , "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", sono modificati come riportato nell'allegato al presente decreto legislativo.

Art. 9

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' concesso un periodo di diciotto mesi per lo smaltimento delle scorte dei prodotti conformi alla normativa vigente prima di tale data.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 febbraio 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri COSTA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie FONTANA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste COLOMBO, Ministro degli affari esteri CONSO, Ministro di grazia e giustizia BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: CONSO

Allegato

Modifiche all'allegato 1A - CONCIMI CEE
Dopo il capitolo 3 Concimi liquidi, sono inseriti i seguenti capitoli 4 e 5.
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato di cui all'art. 8 che modifica gli allegati 1-A, 1-B, 1-C, 2 e 3 alla legge 19 ottobre 1984, n. 748
ALLEGATO 1-A
L'"Appendice - particolari requisiti" dell'allegato 1 A e' modificata come segue: depennare l'ultimo capoverso ed aggiungere i seguenti punti 4, 5, 6 e 7:
4. - I concimi CEE a base di microelementi e le loro miscele di cui al capitolo 5 non possono essere commercializzati allo stato sfuso.
5. - I concimi CEE ai quali sono stati aggiunti uno o piu' microelementi in quantita' almeno uguale ai tenori minimi fissati nel successivo punto 6 debbono dichiarare in etichetta la percentuale presente nei concimi stessi.
Qualora i microelementi siano naturalmente contenuti nelle materie prime impiegate, la loro dichiarazione e' facoltativa purche' tali microelementi siano presenti in quantita' almeno uguale ai tenori minimi fissati al successivo punto 6.
6. - Per i concimi CEE contenenti elementi principali e/o secondari i tenori minimi dichiarabili di microelementi espressi in percentuale di peso del concime, sono i seguenti:
=====================================================================
Per colture Per colture Per nebulizzazione di pieno campo ortive sulle piante
e pascoli
Boro (B) 0,01 0,01 0,01
Cobalto (Co) 0,002 - 0,002
Rame (Cu) 0,01 0,002 0,002
Ferro (Fe) 0,5 0,02 0,02
Manganese (Mn) 0,1 0,01 0,01
Molibdeno (Mo) 0,001 0,001 0,001
Zinco (Zn) 0,01 0,002 0,002
=====================================================================
7. - Ai sensi della presente norma per microelementi complessati si intendono le combinazioni in cui il metallo e' presente sotto forma di prodotto chelato.
In tali casi il nome dell'oligoelemento e' seguito dalla seguente indicazione: "chelato con .." nome dell'agente chelante o sua sigla quale figura nel successivo elenco.
Agenti chelanti
Acidi o sali di sodio, potassio o ammonio di:
Acido etilendiamminotetraacetico EDTA C10H16O8N2 Acido dietilentriamminopentaacetico DTPA C14H23O10N3 Acido etilendiammino-di (O-idrossi- EDDHA C18H20O6N2 fenilacetico)
Acido idrossi-2-etilendiamminotriacetico HEDTA C10H18O7N2 Acido etilendiammino-di (O-idrossi-p- EDDHMA C20H24N2O6 metilfenil) acetico
Acido etilendiammino-di (5-carbossi-2- EDDCHA C20H20O10N2 idrossifenil) acetico
ALLEGATO 1B
CONCIMI NAZIONALI O CONCIMI
Nel punto 1. "Premessa" dell'allegato 1 B il punto 1.1 e'
sostituito dal seguente:
1.1. - Per i concimi riportati nei capitoli 2, 3, 4, 5 e 6 di questo allegato e' consentita la dichiarazione e l'aggiunta di
elementi secondari e microelementi.
1.1.1. - Per tali concimi e' consentita la dichiarazione e l'aggiunta degli elementi secondari calcio (CaO), magnesio (MgO), sodio (Na2O) e zolfo (SO3 o S) purche' il titolo minimo corrisponda a
quello indicato all'art. 3 della presente legge.
1.1.2. - Per i predetti concimi e' consentita inoltre l'aggiunta di uno o piu' microelementi boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn) e ne deve essere
dichiarato il contenuto.
Qualora gli stessi microelementi siano naturalmente contenuti
nelle materie prime impiegate la loro dichiarazione e' facoltativa.
In entrambi i casi i tenori minimi dichiarabili, espressi in
percentuale di peso del concime, sono i seguenti:
Concimi contenenti elementi principali e/o secondari con microelementi
=====================================================================
Per colture Per colture Per nebulizzazione di pieno campo ortive sulle piante
e pascoli
Boro (B) 0,01 0,01 0,01
Cobalto (Co) 0,002 - 0,002
Rame (Cu) 0,01 0,002 0,002
Ferro (Fe) 0,5 0,02 0,02
Manganese (Mn) 0,1 0,01 0,01
Molibdeno (Mo) 0,001 0,001 0,001
Zinco (Zn) 0,01 0,002 0,002
=====================================================================
1.1.3. - Qualora in qualsiasi tipo di concime i microelementi siano presenti in forma chelata o complessata deve essere dichiarato il nome dell'agente chelante o la sua sigla oppure quello dell'agente complessante.
1.1.4. I concimi a base di microelementi e le loro miscele di cui al capitolo 8 non possono essere commercializzati allo stato fuso.
Il punto 1.9 della "Premesa" e' soppresso.
Dopo il capitolo 6. Concimi organo-minerali sono inseriti i seguenti capitoli 7 e 8:
Parte di provvedimento in formato grafico
Modifiche dell'allegato 1C - AMMENDANTI E CORRETTIVI
Nel punto 1 "Premessa" il punto 1.4 viene soppresso ed il punto 1.5 assume la numerazione 1.4.
Nell'allegato 1- C i capitoli 2.4 Correttivi a base di microelementi e 2.5 Correttivi fluidi a base di microelementi sono soppressi.
Modifiche dell'allegato 2 - NORME CONCERNENTI L'IDENTIFICAZIONE E L'ETICHETTATURA
A) Concimi CEE.
I punti 1.1.3.1 e 1.1.3.3 vengono sostituiti dai seguenti:
1.1.3.1. - L'indicazione dei titoli di elementi fertilizzanti per i CONCIMI CEE deve essere data in percentuale di peso in numeri interi o, se del caso, con un decimale. Fanno eccezione i concimi contenenti microelementi e le miscele di microelementi per i quali il numero di cifre decimali puo' corrispondere per ciascun "microelemento" a quello indicato rispettivamente al punto 6 dell'appendice all'allegato 1 A e al capitolo 5.2 dello stesso allegato.
1.1.3.3. - I titoli in elementi fertilizzanti debbono essere indicati riportandone sia il nome sia il simbolo chimico nel seguente ordine: azoto (N), anidride fosforica (PfB0122OfB0125), ossido di potassio (KfB0122O), ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di sodio (NafB0122O), anidride solforica (SOfB0123) o zolfo (S), boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo), zinco (Zn).
Vengono inoltre inseriti i seguenti punti 1.1.3.4, 1.1.3.5, 1.1.9 e 1.1.10:
1.1.3.4. - Per i concimi a base di elementi secondari di cui al capitolo 4 dell'allegato 1- A la denominazione del tipo e le altre indicazioni sono quelle ivi riportate.
Per i concimi di cui ai capitoli 1, 2 e 3 dell'allegato 1- A si puo' dichiarare un tenore di magnesio, sodio e zolfo purche' questi elementi siano presenti in quantita' almeno uguale ai minimi fissati all'articolo 3 della presente legge e purche' i suddetti concimi rimangano conformi alle specifiche indicate nel citato allegato.
In tal caso la denominazione del tipo e' completata con l'indicazione "contenente .." seguita dal o dai nomi degli elementi presenti, o dal loro simbolo chimico.
Per i concimi contenenti elementi secondari i titoli devono essere dichiarati in uno dei seguenti modi:
titolo totale espresso in percentuale di peso del concime;
quando un elemento e' totalmente solubile in acqua deve essere dichiarata soltanto la percentuale solubile in acqua;
il titolo totale ed il titolo solubile in acqua, espressi in percentuale di peso del concime quando questa solubilita' raggiunge almeno un quarto del titolo totale.
I titoli vengono determinati secondo le condizioni fissate nei metodi ufficiali d'analisi.
1.1.3.5. - Per i concimi a base di microelementi e le loro miscele di cui ai capitoli 5.1 e 5.2 dell'allegato 1- A la denominazione del tipo e le altre indicazioni sono quelle ivi riportate.
Per i concimi di cui ai capitoli 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 1 A si puo' dichiarare il tenore di uno o piu' microelementi (boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco) purche' questi elementi siano presenti in quantita' almeno uguale ai minimi indicati al punto 6 dell'appendice all'allegato 1 A della presente legge e purche' i suddetti concimi rimangano conformi alle specifiche indicate nel citato allegato.
In tal caso la denominazione del tipo e' completata con la seguente indicazione "con microelementi" oppure e' seguita dal o dai nomi dei microelementi presenti o dal loro simbolo chimico.
Per i concimi contenenti microelementi i titoli devono essere dichiarati in uno dei seguenti modi:
titolo totale espresso in percentuale di peso del concime;
il titolo solubile in acqua espresso in percentuale di peso del concime nei casi in cui tale solubilita' risulti almeno pari a meta' del tenore totale;
soltanto il titolo solubile in acqua quando un microelemento e' completamente solubile in acqua.
I titoli vengono determinati secondo le condizioni fissate nei metodi ufficiali d'analisi.
Se un oligoelemento e' presente in forma chelata, deve essere indicato l'intervallo di pH che garantisce una buona stabilita' della frazione chelata.
1.1.9. - I concimi CEE a base di microelementi e le loro miscele devono riportare in etichetta oltre alle dichiarazioni obbligatorie e facoltative la seguente avvertenza: "Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate".
Il responsabile dell'immissione in commercio, sotto la propria responsabilita', deve inoltre riportare in etichetta le dosi e le modalita' d'uso piu' opportune in relazione alle condizioni del terreno ed alla coltura per le quali il concime viene impiegato.
Tali diciture devono essere mantenute distinte dalle altre dichiarazioni obbligatorie.
1.1.10. - I concimi CEE contenenti microelementi devono riportare in etichetta, o nei documenti di accompagnamento, sotto la responsabilita' del responsabile dell'immissione in commercio, le dosi e le modalita' d'uso piu' opportune in relazione alle condizioni del terreno ed alla coltura per le quali il concime viene impiegato.
Tali diciture devono essere mantenute distinte dalle altre dichiarazioni obbligatorie.
B) Concimi nazionali.
I punti 1.2.1, 1.2.3.1, 1.2.3.2, 1.2.3.3, 1.2.3.4, 1.2.3.5, sono stati sostituiti dai seguenti:
1.2.1. - L'indicazione CONCIME MINERALE SEMPLICE, CONCIME MINERALE COMPOSTO, CONCIME ORGANICO, CONCIME ORGANO-MINERALE, CONCIME A BASE DI ELEMENTI SECONDARI, CONCIME A BASE DI MICROELEMENTI, MISCELA DI MICROELEMENTI (SOLIDA O FLUIDA) in lettere maiuscole.
1.2.3.1. - L'indicazione dei titoli di elementi fertilizzanti per i concimi deve essere data in percentuale di peso in numeri interi o, se del caso, con un decimale. Fanno eccezione i concimi contenenti microelementi e le miscele di microelementi per i quali il numero di cifre decimali puo' corrispondere per ciascun "microelemento" a quello indicato rispettivamente al punto 1.1.2 della premessa all'allegato 1 B e al capitolo 8.2 dello stesso allegato.
1.2.3.2. - I titoli in elementi fertilizzanti debbono essere indicati riportandone sia il nome sia il simbolo chimico nel seguente ordine: azoto (N), anidride fosforica (PfB0122OfB0125), ossido di potassio (KfB0122O), ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di sodio (NafB0122O), anidride solforica (SOfB0123) o zolfo (S), boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo), zinco (Zn).
1.2.3.3. - L'indicazione del titolo per il carbonio organico (C) e per il cloro (Cl) deve essere data in percentuale di peso in numeri interi o, se del caso, con un decimale.
1.2.3.4. - Per i concimi a base di elementi secondari di cui al capitolo 7 dell'allegato 1 B la denominazione del tipo e le altre indicazioni sono quelle ivi riportate.
Per i concimi di cui ai capitoli 2, 3, 4, 5 e 6 dell'allegato 1 B si puo' dichiarare un tenore di magnesio, calcio, sodio e zolfo purche' questi elementi siano presenti in quantita' almeno uguale ai minimi fissati all'articolo 3 della presente legge e purche' i suddetti concimi rimangano conformi alle specifiche indicate nel citato allegato.
In tal caso la denominazione del tipo e' completata con l'indicazione "contenente .." seguita dal o dai nomi degli elementi presenti, o dal loro simbolo chimico.
Per i concimi contenenti elementi secondari i titoli devono essere dichiarati in uno dei seguenti modi:
titolo totale espresso in percentuale di peso del concime;
quando un elemento e' totalmente solubile in acqua deve essere dichiarata soltanto la percentuale solubile in acqua;
il titolo totale ed il titolo solubile in acqua, espressi in percentuale di peso del concime quando questa solubilita' raggiunge almeno un quarto del titolo totale.
I titoli vengono determinati secondo le condizioni fissate nei metodi ufficiali d'analisi.
1.2.3.5. - Per i concimi a base di microelementi e le loro miscele di cui ai capitoli 8.1 e 8.2 dell'allegato 1 B la denominazione del tipo e le altre indicazioni sono quelle ivi riportate.
Per i concimi di cui ai capitoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'allegato 1- B si puo' dichiarare il tenore di uno o piu' microelementi (boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco) purche' questi elementi siano presenti in quantita' almeno uguale ai minimi indicati al punto 1.1.2 della premessa dell'allegato 1 B della presente legge e purche' i suddetti concimi rimangano conformi alle specifiche indi- cate nel citato allegato.
In tal caso la denominazione del tipo e' completata con la seguente indicazione "con microelementi" oppure e' seguita dal o dai nomi dei microelementi presenti o dal loro simbolo chimico.
Per i concimi contenenti microelementi i titoli devono essere dichiarati in uno dei seguenti modi:
titolo totale espresso in percentuale di peso del concime;
il titolo solubile in acqua espresso in percentuale di peso del concime nei casi in cui tale solubilita' risulti almeno pari a meta' del tenore totale;
soltanto il titolo solubile in acqua quando un microelemento e' completamente solubile in acqua.
I titoli vengono determinati secondo le condizioni fissate nei metodi ufficiali d'analisi.
Se un oligoelemento e' presente in forma chelata, deve essere indicato l'intervallo di pH che garantisce una buona stabilita' della frazione chelata.
Il punto 1.2.3.7 viene soppresso ed il punto 1.2.3.8 assume la numerazione 1.2.3.7.
Il punto 1.2.6 e' sostituito dal seguente:
1.2.6. - I concimi a base di microelementi e le loro miscele devono riportare in etichetta oltre alle dichiarazioni obbligatorie e facoltative la seguente avvertenza: "Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate".
Il responsabile dell'immissione in commercio, sotto la propria responsabilita', deve inoltre riportare in etichetta le dosi e le modalita' d'uso piu' opportune in relazione alle condizioni del terreno ed alla coltura per le quali il concime viene impiegato.
Tali diciture devono essere mantenute distinte dalle altre dichiarazioni obbligatorie.
1.2.6.1. - I concimi contenenti microelementi devono riportare in etichetta, o nei documenti di accompagnamento, sotto la responsabilita' del responsabile dell'immissione in commercio, le dosi e le modalita' d'uso piu' opportune in relazione alle condizioni del terreno ed alla coltura per le quali il concime viene impiegato.
Tali diciture devono essere mantenute distinte dalle altre dichiarazioni obbligatorie.
C) Ammendanti e i correttivi.
I punti 1.3.3.1 e 1.3.6 sono soppressi.
Modifiche dell'allegato 3 - TOLLERANZE
A) Concimi CEE.
Il punto 2.1.4. viene soppresso e il punto 2.2.2 viene modificato come segue:
2.2.2. - Valore consentito della somma degli scarti negativi
rispetto al valore dichiarato in elementi principali.
Vengono inseriti i seguenti punti 2.4 e 2.5:
Valori assoluti in percentuale di peso espressi in CaO, MgO, Na2 O, SO3, S, B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Cl
2.4. - Altri elementi:
ossido di calcio ......... | Un quarto del valore dichiarato
ossido di magnesio ....... | con un massimo di 0,9% in valore ossido di sodio .......... | assoluto.
anidride solforica ....... |
zolfo ............................. Un quarto del valore dichiarato
con un massimo di 0,36% in valore assoluto.
cloro ............................. 0,2
2.5. - Microelementi:
boro ..................... |
cobalto .................. | - per i titoli superiori al 2%:
rame ..................... | 0,4% in valore assoluto.
ferro .................... |
manganese ................ | - per i titoli superiori o uguali molibdeno ................ | al 2%: un quinto del valore
zinco .................... | dichiarato.
B) Concimi nazionali.
Il punto 3.2.2 viene modificato come segue:
3.2.2. - Valore consentito della somma degli scarti negativi
rispetto al valore dichiarato in elementi principali.
Il punto 3.2.3 e' soppresso ed i punti 3.2.4 e 3.2.5 assumono
rispettivamente la numerazione 3.2.3 e 3.2.4.
Il punto 3.4.5 viene modificato come segue:
3.4.5. - Valore consentito della somma degli scarti negativi
rispetto al valore dichiarato in elementi principali.
Il punto 3.5 e' soppresso ed i punti 3.6 e 3.7 assumono
rispettivamente la numerazione 3.5 e 3.6.
Viene inserito il seguente punto 3.7:
Valori assoluti in percentuale di peso espressi in CaO, MgO, Na2 O, SO3, S, B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Cl
3.7. - Altri elementi (secondari
e microelementi) in tutti
i tipi di concimi:
ossido di calcio ......... | Un quarto del valore dichiarato
ossido di magnesio ....... | con un massimo di 0,9% in valore ossido di sodio .......... | assoluto.
anidride solforica ....... |
zolfo ........................ Un quarto del valore dichiarato
con un massimo di 0,36% in valore assoluto.
cloro ........................ 0,2
boro ..................... !
cobalto .................. | - per i titoli superiori al 2%:
rame ..................... | 0,4% in valore assoluto.
ferro .................... |
manganese ................ | - per i titoli superiori o uguali molibdeno ................ | al 2%: un quinto del valore
zinco .................... | dichiarato.
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