Monitoring Gesetzessammlung

093G0019

IT - Atti di Recepimento Direttive UE

093G0019

Attuazione della direttiva 91/682/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali. (DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992 n. 535)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 26/1/1993 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 22 della legge 19 dicembre 1992, n. 489 , recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/682/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2000, N. 151 ))

Art. 2

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2000, N. 151 ))

Art. 3

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2000, N. 151 ))

Art. 4

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2000, N. 151 ))

Art. 5

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2000, N. 151 )) ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 151 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che " Fino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 7, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 1, lettera f), e 14, comma 1, del citato decreto legislativo n. 535 del 1992 ."

Art. 6

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2000, N. 151 ))

Art. 7

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2000, N. 151 ))

Art. 8

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2000, N. 151 ))

Art. 9

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2000, N. 151 ))

Art. 10

Registro nazionale 1. E' istituito, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della Direzione generale della produzione agricola, il Registro nazionale delle varieta' di piante ornamentali ammesse alla commercializzazione di cui al presente decreto.
2. I fornitori interessati a richiedere l'iscrizione di una varieta' al citato registro presentano domanda corredata dei seguenti allegati:
in caso di varieta' brevettata, o in corso di brevettazione, copia della documentazione relativa alla descrizione delle varieta', presentata per il brevetto;
in caso di varieta' non tutelata da brevetto, la descrizione della varieta' secondo le normative dell'Unione internazionale per la protezione delle varieta' vegetali (U.P.O.V.) e comunque tale da rendere la varieta' sicuramente identificabile;
una dichiarazione sottoscritta dal richiedente in cui viene indicato il luogo di conservazione del germoplasma e sottoscritta anche dal responsabile della conservazione, nel caso in cui questo sia persona diversa dal richiedente.
3. Il Ministero puo' delegare, con apposite convenzioni, senza oneri a carico del bilancio statale, la tenuta di detto registro a persone giuridiche di diritto pubblico o di diritto privato che in base al proprio statuto esercitino esclusivamente funzioni di pubblico interesse, purche' la persona giuridica e i suoi membri non abbiano interessi personali circa la tenuta del registro.
4. Il registro contiene appositi capitoli nei quali sono iscritte a cura del medesimo Ministero, o delle persone giuridiche di diritto pubblico e privato da esso delegate, i fornitori e i laboratori autorizzati.
5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste viene determinato l'ammontare dei diritti da porre a carico dei richiedenti l'iscrizione al registro e le relative modalita' di versamento.
L'ammontare dei diritti dovra' coprire tutti gli oneri necessari all'istituzione e alla tenuta del registro.

Art. 11

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2000, N. 151 ))

Art. 12

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2000, N. 151 ))

Art. 13

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2000, N. 151 ))

Art. 14

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2000, N. 151 )) ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 151 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che " Fino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 7, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 1, lettera f), e 14, comma 1, del citato decreto legislativo n. 535 del 1992 ."

Art. 15

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2000, N. 151 )) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri COSTA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie COLOMBO, Ministro degli affari esteri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Allegato

Allegato
(( ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2000, N. 151 ))
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