Monitoring Gesetzessammlung

088G0181

IT - Atti di Recepimento Direttive UE

088G0181

Recepimento di quindici direttive CEE relative alla produzione e commercializzazione di mangimi, incluse nell'elenco B allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183, recante coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento interno agli atti normativi comunitari (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1988 n. 152)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 29/5/1988 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 , concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281 , sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Vista la legge 8 marzo 1968, n. 399 , recante modificazioni ed integrazioni alla citata legge 15 febbraio 1963, n. 281 ; Viste le direttive CEE concernenti la produzione e la commercializzazione dei mangimi numeri 74/63, 77/101, 79/372, 79/373, 79/797,. 80/502, 80/509, 80/510, 80/511, 80/695, 82/475, 82/937, 82/957, 83/87, 86/354, tutte indicate nell'elenco B allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183 ; Considerato che in data l° dicembre 1987, ai termini dell'art. 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183 , recante delega al Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nell'elenco B allegato alla stessa legge, lo schema del presente provvedimento e' stato inviato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti; Visto il parere espresso dal Senato della Repubblica, IX commissione agricoltura e produzione agro-alimentare; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e del commercio con l'estero; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1988; EMANA il seguente decreto:

Art. 1

1. L' art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 , modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. La presente legge si applica ai prodotti di origine vegetale, animale e minerale, nonche' ai prodotti chimico-industriali isolati o tra loro convenientemente mescolati, destinati all'alimentazione degli animali allevati.
2. Le definizioni dei mangimi sono quelle che figurano nell'allegato I alla presente legge.
3. Sono "prodotti di origine minerale" i singoli sali minerali e le loro associazioni destinati all'alimentazione degli animali allevati.
4. Sono "additivi" le sostanze le quali possono, se incorporate nei mangimi, influenzare favorevolmente le caratteristiche degli stessi e le produzioni animali.
5. Sono considerati additivi anche le sostanze pigmentanti, nonche' le sostanze coloranti ammesse per la denaturazione e il riconoscimento delle sostanze alimentari.
6. Sono "integratori per mangimi" le preparazioni contenenti, sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido, singolarmente o associati tra di essi, vitamine, antibiotici e residuati della loro preparazione, sali di elementi oligodinamici ed altri costituenti ad azione biologica e comunque destinati ad essere aggiunti a mangimi allo scopo di potenziarne il valore nutritivo, o di stimolare determinate funzioni produttive ed energetiche degli animali.
7. Sono "integratori medicati per mangimi" le preparazioni contenenti, sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido, i principi attivi ammessi, e destinate a sopperire a particolari esigenze dello stato di salute degli animali per mezzo di trattamenti collettivi per via alimentare.
8. Il Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'art. 9, stabilisce con proprio decreto:
a) quali siano i principi attivi che sono consentiti nella preparazione degli integratori e degli integratori medicati per mangimi;
b) la concentrazione massima di ciascuno di detti principi attivi consentita negli integratori e negli integratori medicati per mangimi;
c) la dose minima e, quando occorra, quella massima di ciascuno di detti principi attivi consentita nel mangime contenente integratori o integratori medicati, in relazione all'impiego per le varie specie animali;
d) le dosi e le modalita' di impiego degli integratori medicati per mangimi destinati ai trattamenti collettivi per via alimentare e le condizioni cui debbono essere subordinati la produzione, la vendita e l'impiego degli stessi e dei mangimi con essi preparati;
e) quali siano gli additivi, i prodotti minerali e chimico-industriali consentiti nell'alimentazione animale, le rispettive caratteristiche, nonche', quando occorrano, le norme di impiego e di confezionamento e le dichiarazioni da fornirsi agli acquirenti;
f) le quantita' massime di sostanze e prodotti indesiderabili tollerate negli alimenti per uso zootecnico, stabilendo, se necessario, norme in materia di utilizzazione, di confezionamento e di dichiarazioni da fornire per detti alimenti".

Art. 2

1. Le denominazioni dei mangimi figuranti nella legge 15 febbraio 1963, n. 281 , modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 , sono sostituite dalle seguenti:
a) "mangime semplice" in luogo di "mangime semplice integrato";
b) "mangime composto, completo o complementare" in luogo di "mangime composto";
c) "mangime complementare" in luogo di "mangi-me composto concentrato";
d) "mangime composto, completo o complementare" in luogo di "mangime composto integrato";
e) "mangime complementare" in luogo di "nucleo";
f) "mangime semplice medicato" in luogo di "mangime semplice integrato medicato";
g) "mangime composto, completo o complementare medicato" in luogo di "mangime composto integrato medicato";
h) "mangime complementare medicato" in luogo di "nucleo medicato";
i) all'art. 5, commi primo e quarto, della legge suddetta le parole: "mangimi composti o mangimi composti concentrati" sono sostituite dalle seguenti: "mangimi composti, completi o complementari, senza integratori o integratori medicati";
I) all'art. 6, commi primo, terzo e quarto, della legge suddetta le parole: "mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati" sono sostituite dalle seguenti: "mangimi contenenti integratori o integratori medicati".

Art. 3

1. L' art. 2 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 , modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Le denominazioni dei mangimi semplici elencate nell'allegato II - parte A - sono riservate ai prodotti rispondenti alle descrizioni riportate per ciascuno di essi nella colonna 3 dell'allegato stesso.
2. Nella parte B dell'allegato II figurano le denominazioni obbligatorie riservate ad alcuni mangimi semplici differenti da quelli elencati nella parte A dell'allegato stesso.
3. I prodotti costituiti da due o piu' sottoprodotti dello stesso cereale possono considerarsi mangimi semplici. Se considerati tali, essi vanno posti in commercio sotto la denominazione del sottoprodotto di minor valore commerciale".

Art. 4

1. L' art. 11 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 , modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 11. - 1. Per i mangimi posti in vendita o messi altrimenti in commercio o preparati per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, sono prescritte le denominazioni e le indicazioni di cui all'allegato III alla presente legge.
2. In aggiunta alle indicazioni obbligatorie previste nell'allegato III sono ammesse le indicazioni facoltative di cui all'allegato IV alla presente legge.
3. Sono ammesse, inoltre, ulteriori informazioni, purche' separate da quelle indicate nei commi 1 e 2, con le modalita' di cui all'allegato IV".

Art. 5

1. L' art. 17 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 , modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 17. - 1. E' vietato vendere, porre in vendita, mettere altrimenti in commercio o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti contemplati dalla presente legge:
a) che non siano di qualita' sana leale e mercantile, che presentino pericoli per la salute degli animali o delle persone o che siano presentati in modo da indurre in errore l'acquirente;
b) non rispondenti ai requisiti elencati nell'allegato V alla presente legge;
c) scaduti, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo.
2. Ai fini della tutela del patrimonio zootecnico nazionale e' vietato agli allevatori di detenere e somministrare agli animali quelle sostanze capaci di provocare modificazioni al naturale svolgersi delle funzioni fisiologiche e che saranno indicate con proprio decreto dal Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'art. 9. Agli stessi allevatori e' altresi' vietato detenere e somministrare agli animali i principi attivi di cui alla lettera a) del comma 8 dell'art. 1, se non sotto forma di integratori, di integratori medicati per mangimi, di mangimi contenenti integratori e integratori medicati.
3. E' altresi' vietato detenere i principi attivi di cui alla lettera a) del comma 8 dell'art. 1 ai fabbricanti di mangimi, se non sotto forma di integratori e di integratori medicati per mangimi, di mangimi contententi integratori e integratori medicati.
4. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai fabbricanti di mangimi che siano autorizzati alla preparazione di integratori o di integratori medicati per mangimi".

Art. 6

1. L' art. 18 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 , modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 18. - 1. Le denominazioni, dichiarazioni o indicazioni, previste dalla presente legge e dai suoi allegati e decreti di applicazione, debbono essere fornite dal venditore all'acquirente per iscritto in lingua italiana, o risultare dalle fatture.
2. Per i prodotti consegnati alla rinfusa le denominazioni, le dichiarazioni e le indicazioni di cui al comma 1 devono essere apposte sul documento che li accompagna.
3. Quando le merci siano poste in vendita confezionate in sacchi, casse, barattoli o simili, le denominazioni, le dichiarazioni e le indicazioni devono essere invece apposte, in modo chiaro, leggibile ed indelebile, sugli imballaggi, recipienti o confezioni, oppure sui cartellini incollati sugli stessi o assicurati agli imballaggi, recipienti o confezioni da sigilli o, per i sacchi chiusi a macchina, dalla cucitura di chiusura.
4. Gli imballaggi, recipienti o confezioni devono essere a chiusura ermetica o sigillati in modo tale che, in seguito all'apertura, il sigillo sia reso inservibile. I sigilli devono recare impresso il nome o la sigla della ditta fabbricante o confezionatrice o importatrice.
5. I mangimi, ad eccezione di quelli semplici, gli integratori e gli integratori medicati per mangimi devono essere posti in commercio soltanto in imballaggi o recipienti o confezioni, fatte salve le deroghe previste nell'allegato VI alla presente legge.
6. E' peraltro ammessa la diretta consegna agli allevatori di tutti i mangimi di cui al comma 5 a mezzo di carri silos formati da una o piu' celle ermeticamente chiuse e sigillate. In tal caso ad ogni cella dovra' essere apposto un cartellino, assicurato da un sigillo recante impresso il nome o la sigla della ditta produttrice, con le denominazioni, le dichiarazioni e indicazioni prescritte per il mangime contenuto. Tali denominazioni, dichiarazioni o indicazioni dovranno essere riportate anche su un documento che dovra' scortare la merce qualora si tratti di mangimi contenenti integratori medicati.
7. Al momento dello scarico dei suddetti mangimi, trasportati a mezzo di carri silos, il vettore e il destinatario, ove quest'ultimo ne faccia richiesta, provvederanno al prelevamento in contraddittorio di quattro campioni per ogni mangime cosi' consegnato, apponendo a ciascuno di essi sigilli di entrambe le parti, e facendo specifica menzione dell'avvenuto campionamento nel succitato documento di trasporto. Uno dei quattro campioni deve essere ritirato dal vettore e gli altri conservati dal ricevitore della merce.
8. In caso di sopralluoghi, o di richieste di intervento, ai sensi dell' art. 107 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361 , gli addetti alla vigilanza dovranno campionare l'eventuale mangime reperito alla rinfusa presso il destinatario, ritirando anche due dei campioni prelevati in contraddittorio dalle parti. Ove all'analisi risulti qualche irregolarita', l'esame di controllo deve essere ripetuto sui campioni, prelevati dalle parti, e ritirati presso il destinatario.
9. Nei locali di vendita al minuto e' consentito detenere non piu' di un imballaggio aperto, di peso non superiore ai cento chili, di ciascuna qualita' di mangimi anche se contenenti integratori o integratori medicati.
10. Nel caso di cui al comma 9 e qualora i mangimi siano posti in vendita alla rinfusa, nei locali di vendita deve essere esposto un quadro con la denominazione delle merci e le relative dichiarazioni o indicazioni.
11. Devono considerarsi posti in commercio tutti i prodotti contemplati dalla presente legge che si trovano in magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto.
12. Per i prodotti di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge preparati per conto terzi o su formula del committente e destinati ad essere posti in commercio, e' consentito indicare sugli imballaggi, recipienti o confezioni o sui cartellini, anziche' il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta produttrice o confezionatrice, il nome o la ragione sociale e la sede del committente, nonche' il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata per lo stabilimento in cui i prodotti stessi siano stati preparati. In tal caso gli estremi dell'autorizzazione devono sempre essere riportati sulle fatture e sugli altri documenti commerciali rilasciati dal produttore o confezionatore al committente.
13. Tutte le dichiarazioni, denominazioni o indicazioni prescritte per i prodotti previsti dalla presente legge comportano la responsabilta' del produttore, o dell'importatore o del confezionatore o del distributore".

Art. 7

1. Dopo il primo comma dell'art. 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 , modificata dalla legge 8 marzo 1968, e' aggiunto il seguente:
"Chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi pericolosi per il bestiame, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire duemilioni o con l'arresto sino ad un anno".
2. Nel terzo comma dell'art. 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 , modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 , le parole "terzo comma dell'art. 17" sono sostituite con le seguenti: "comma 2 dell'art. 17".

Art. 8

1. L' art. 24 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 , modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 24. -1. I tenori dei componenti da dichiarare a termini della presente legge, dei suoi allegati e decreti di applicazione, si devono riferire al peso del prodotto tal quale, fatta eccezione per i tenori minimi o massimi eventualmente prescritti che, ove non diversamente disposto, sono riferiti al peso della sostanza secca.
2. Sui tenori da dichiararsi sono ammesse le tolleranze indicate nell'allegato VII della presente legge.
3. Le tolleranze sui tenori dichiarati per i prodotti minerali, gli additivi, nonche' le vitamine, gli antibiotici, i micro elementi minerali e gli altri principi attivi diversi da quelli elencati nell'allegato VII della presente legge, sono stabilite con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere della commissione di cui all'art. 9".

Art. 9

1. Alle modifiche degli allegati alla legge 15 febbraio 1963, n. 281 , modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 , introdotti dal presente decreto, si provvede con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', sentito il parere della commissione di cui all' art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 , modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 .

Art. 10

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di sei mesi per l'adeguamento della produzione alle norme in esso previste e di ventiquattro mesi per lo smaltimento delle giacenze dei prodotti, degli imballaggi o confezioni conformi alla normativa vigente prima di tale data.

Art. 11

1. Gli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, di cui al presente decreto, costituiscono allegati alla legge 15 febbraio 1963, n. 281 , modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 .

Art. 12

1. Gli articoli 3, 12, 13, 14, 16 e 19 della legge 15 febbraio. 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 , sono abrogati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 marzo 1988 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri LA PERGOLA, Ministro per il coordinamento delle politi-che comunitarie ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia AMATO, Ministro del tesoro PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste FANFANI, Ministro dell'interno GAVA, Ministro delle finanze BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato DONAT CATTIN, Ministro della sanita' RUGGIERO, Ministro del commercio con l'estero Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti. addi' 14 aprile 1988 Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 26

Allegato I

DEFINIZIONI
a) Mangimi:
I prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, nonche' i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale.
b) Razione giornaliera:
La quantita' totale di mangimi, sulla base di un tasso di umidita' del 12%, necessaria in media al giorno ad un animale di una specie, di una categoria di eta' e di un rendimento determinato, per soddisfare a tutti i suoi bisogni.
c) Mangimi semplici o materie prime o ingredienti:
I diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonche' i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche ed inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati come tali all'alimentazione degli animali per via orale, o ad essere impiegati come materie prime per la preparazione di mangimi composti o come supporto degli integratori.
d) Mangimi composti:
Le miscele composte di prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, o di derivati della loro trasformazione industriale, o di sostanze organiche e inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale sotto forma di mangimi completi o di mangimi complementari.
e) Mangimi completi:
Le miscele di mangimi per gli animali che, per la loro composizione, bastano ad assicurare una razione giornaliera.
f) Mangimi complementari:
Le miscele di mangimi che contengono tassi elevati di alcune sostanze e che, per la loro composizione, assicurano la razione giornaliera soltanto se sono associati ad altri mangimi per animali.
g) Mangimi minerali:
I mangimi complementari costituiti principalmente da minerali e contenenti almeno il 20% di cenere greggia.
h) Mangimi melassati:
I mangimi complementari preparati a base di melasso e contenenti almeno il 14% di zuccheri totali espressi in saccarosio.
i) Mangimi d'allattamento:
I mangimi composti somministrati allo stato secco o diluiti in una determinata quantita' di liquido, destinati all'alimentazione dei giovani animali come complemento o in sostituzione del latte materno postcolostrale o destinati a vitelli da macellazione.
l) Mangimi medicati:
Mangimi contenenti integratori medicati.
m) Animali:
Gli animali appartenenti a specie normalmente allevate e tenute o consumate dall'uomo.
n) Animali familiari:
Gli animali che appartengono a specie normalmente allevate e tenute, ma non consumate dall'uomo, ad eccezione degli animali da pelliccia.

Allegato II

MANGIMI SEMPLICI
Parte A
DENOMINAZIONI, DESCRIZIONI E INDICAZIONI RELATIVE AI SEGUENTI MANGIMI
SEMPLICI
(I contenuti da dichiararsi debbono riferirsi alla sostanza tal quale)
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte B DENOMINAZIONI DI MANGIMI SEMPLICI NON CONTEMPLATI NELLA PARTE A Panello: Denominazione riservata al residuo della spremitura meccanica dei semi, frutti e altre sostanze oleose. Panello in scaglie o "expellers": Denominazione riservata ai residui della spremitura dei semi e frutti e altre sostanze oleose eseguita con speciali mezzi meccanici. Farina di estrazione: Denominazione riservata alle farine di semi, frutti e altre sostanze oleose trattati con solventi chimici anche se poste in vendita sotto forma di bricchette, torte e scaglie. Le denominazioni relative ai panelli, panelli in scaglie, alle farine di estrazione devono essere sempre seguite dall'indicazione della materia prima di provenienza. Crusca, cruschello, tritello e farinetta: Denominazioni riservate ai sottoprodotti della molitura dei cereali, escluso il riso. Granoturco degerminato: Denominazione del granoturco, intero o frantumato che ha subito un processo di degerminazione. Gemma di riso: Denominazione riservata al sottoprodotto della lavorazione del riso costituito essenzialmente dagli embrioni e da piccoli frammenti di riso. Puletta di riso: Denominazione riservata al prodotto intermedio tra la lolla e la pula, costituito da pula e da frammenti di lolla a cui sono associati polvere e terriccio.

Allegato III

DENOMINAZIONI E INDICAZIONI OBBLIGATORIE
A) Per i mangimi semplici:
a) l'indicazione "mangime semplice";
b) la denominazione del mangime, adottando, per i prodotti elencati nell'allegato II - parte A - quella riportata nella colonna 2 di detta parte e per gli altri quella che eventualmente figura nella parte B dell'allegato stesso.
Se l'alimento semplice ha subito un trattamento non figurante nella denominazione questa deve essere completata dall'indicazione del trattamento applicato, del procedimento usato e eventualmente della forma di presentazione, ad esempio "pressato", "schiacciato", "spezzettato", "macinato", "panello di pressione", "pezzi di panello", "granuli di panello", "farina di panello", "expellers", "farina di expellers", o "farina di estrazione";
c) il peso netto e, per i prodotti liquidi, il peso o il volume netto.
Per i prodotti messi usualmente in commercio al pezzo, dovra' essere indicato il numero dei pezzi o il peso netto.
L'indicazione del peso si intende riferita allo stato della merce al momento della partenza dal magazzino del produttore;
d) i tenori analitici di:
umidita';
proteina greggia;
sostanze grasse gregge;
cellulosa greggia;
ceneri gregge.
Per i mangimi semplici elencati nell'allegato II - parte A - i tenori delle sostanze indicate nella colonna 4 dell'allegato stesso;
e) la natura e la quantita' di altri mangimi semplici e additivi, differenti dai principi attivi, utilizzati per la denaturazione eventualmente prescritta in materia;
f) la natura di altri mangimi semplici impiegati come leganti;
g) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente allegato, ai sensi dell'art. 18, comma 13;
h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo e la sede del produttore, ove questo non sia responsabile delle indicazioni di etichettatura, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 3, e dall'art. 18, comma 12.
Per i mangimi semplici di origine animale di produzione nazionale devono anche essere indicati gli estremi della autorizzazione di cui all'art. 4.
Alle indicazioni di cui alla lettera d) sono consentite le seguenti deroghe:
per i semi e i frutti, i fieni, le paglie, i tuberi, le radici, gli steli, le foglie e le loppe di piante diverse nonche' per i residui provenienti dalla fabbricazione dello zucchero, per i residui provenienti dalla fabbricazione del malto e della birra, non previsti nell'allegato I, parte A, venduti freschi o conservati, sia allo stato naturale che soltanto frantumati, e per i residui della vagliatura e pulitura dei cereali allo stato naturale, non e' richiesta alcuna dichiarazione dei tenori analitici;
per i cruscami che non figurano nell'allegato II, parte A, deve essere soltanto indicato il cereale dal quale gli stessi derivano ed i tenori analitici in fibra grezza e ceneri;
per i cruscami di frumento deve essere anche indicato se provenienti da grano duro o tenero o da miscele dei due tipi;
per le farine di origine animale, che non figurano nell'allegato II, parte A, non e' richiesta l'indicazione del tenore analitico di fibra grezza ma e' obbligatoria l'indicazione della materia prima di provenienza: carne, sangue, piume, pesce, latte, siero e simili;
per la "gemma di riso" devono essere soltanto indicati i tenori analitici in sostanze grasse gregge, cellulosa greggia, ceneri gregge, ceneri insolubili in acido cloridrico;
per la "pula di riso" dovranno essere indicati i tenori analitici in proteina greggia, sostanze grasse gregge, cellulosa greggia, ceneri gregge e ceneri insolubili in acido cloridrico;
per la "puletta di riso" dovranno essere indicati i tenori analitici in cellulosa greggia, ceneri gregge e ceneri insolubili in acido cloridrico;
per gli altri sottoprodotti della lavorazione del risone, come rotture, risina, puntina e grana verde, qualora siano posti in vendita allo stato naturale, non sono richieste dichiarazioni di dati analitici.
La denominazione di "granoturco degerminato" e' obbligatoria per tale cereale quando esso sia posto in commercio intero o frantumato, dopo aver subito il processo di degerminazione.
B) Per i mangimi composti:
a) la denominazione del mangime secondo l'allegato I: "mangime completo", "mangime complementare", "mangime minerale", "mangime melassato", "mangime completo d'allattamento", "mangime complementare d'allattamento", o per i mangimi per animali familiari diversi dai cani e dai gatti "mangime composto";
b) la specie e categoria animale alla quale il mangime e' destinato;
c) la destinazione esatta;
d) le istruzioni per l'uso, se esse non si possono chiaramente desumere dalle indicazioni dei punti b) e c);
e) il peso netto e, per i prodotti liquidi, o peso o volume netto. Per i prodotti usualmente commercializzati al pezzo, dovra' essere indicato il numero unitario dei pezzi o il peso netto.
L'indicazione del peso si intende riferita allo stato della merce al momento della partenza dal magazzino del produttore;
f) per i mangimi composti di produzione nazionale devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione di cui agli articoli 5 e 6.
Per i mangimi composti costituiti da un massimo di tre ingredienti non sono richieste le indicazioni relative alle lettere b), c) e d), qualora gli ingredienti utilizzati appaiano chiaramente nella denominazione;
g) i seguenti tenori analitici:
1) per i mangimi composti escluse le miscele di semi interi, i mangimi melassati, i mangimi minerali e i mangimi per animali familiari diversi da quelli per cani e gatti:
umidita';
proteina greggia;
sostanze grasse e greggie;
cellulosa greggia;
ceneri gregge;
cistina, unicamente per i mangimi per suini, pollame e ruminanti prima dell'eta' della ruminazione;
lisina, unicamente per i mangimi per suini, pollame e ruminanti prima dell'eta' della ruminazione;
metionina, unicamente per i mangimi per suini, pollame e ruminanti prima dell'eta' della ruminazione;
2) per i mangimi minerali:
umidita';
calcio;
fosforo;
sodio;
lisina (limitatamente ai mangimi per suini);
3) per i mangimi melassati:
umidita';
cellulosa greggia;
zuccheri totali espressi in saccarosio;
proteina greggia;
sostanze grasse gregge;
ceneri gregge.
Per le miscele di semi interi e per i mangimi composti per animali familiari diversi dai cani e gatti non v'e' obbligo di alcuna dichiarazione dei tenori analitici;
h) l'elencazione in ordine decrescente di quantita' presente, dei mangimi semplici, degli additivi differenti dai principi attivi, dei prodotti minerali e chimico-industriali componenti il mangime.
Per i mangimi per animali familiari, l'indicazione dei singoli componenti puo' essere sostituita con quella delle relative categorie di appartenenza, sempre in ordine decrescente di quantita' presente.
In tale caso dovranno essere adottate soltanto le categorie previste nell'allegato VIII;
i) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o sede sociale del responsabile delle indicazioni del presente allegato;
l) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo e la sede del produttore, ove questo non sia responsabile delle indicazioni di etichettatura, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 13, e dall'art. 18, comma 12.
C) Per i mangimi contenenti integratori o integratori medicati:
a) tutte le indicazioni previste ai punti A) e B) del presente allegato, secondo che si tratti di mangimi semplici o di mangimi composti;
b) l'indicazione quantitativa e qualitativa dei principi attivi contenuti per ogni chilogrammo;
c) una breve istruzione sull'uso con le indicazioni delle dosi d'impiego e di somministrazione;
d) l'indicazione della data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validita' per l'uso, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo.
E' vietato indicare contenuti in principi attivi per i mangimi che gia' allo stato naturale abbiano caratteristiche vitaminiche, antibiotiche e similari che posseggono quindi particolari proprieta' biologiche e che non risultino addizionati con integratori.

Allegato IV

INDICAZIONI FACOLTATIVE
Per tutti i mangimi:
a) il marchio commerciale di identificazione del responsabile delle indicazioni e la denominazione commerciale del prodotto;
b) il numero di riferimento della partita;
c) la data di conservazione del prodotto;
d) la data di produzione per i mangimi composti, completi e complementari;
e) il Paese di produzione o di preparazione;
f) il prezzo del prodotto;
g) le istruzioni per l'uso ove non siano prescritte;
h) l'indicazione dello stato fisico del mangime e del trattamento specifico subito;
i) i seguenti tenori analitici:
1) per i mangimi composti eccettuati i mangimi per animali familiari e i mangimi minerali:
amido;
zuccheri totali espressi in saccarosio (fatta eccezione per i mangimi melassati, per i quali l'indicazione e' obbligatoria);
calcio;
magnesio;
sodio;
fosforo;
2) per i mangimi minerali:
proteina greggia;
grassi greggi;
cellulosa greggia;
magnesio;
3) per i mangimi composti per animali familiari diversi dai cani e gatti:
umidita';
proteina greggia;
grassi greggi;
cellulosa greggia;
ceneri gregge;
calcio;
sodio;
fosforo;
4) per i mangimi composti per cani e gatti:
calcio;
sodio;
fosforo.
Le ulteriori informazioni di cui all'art. 11, comma 3, devono riguardare elementi obiettivi o misurabili che possano essere comprovati e non devono indurre l'acquirente in errore, in particolare attribuendo all'alimento effetti o proprieta' che non possiede oppure suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche particolari, allorche' tutti gli alimenti similari hanno le medesime caratteristiche.
Per i mangimi composti per animali familiari e' consentito mettere in rilievo la presenza o lo scarso tenore di uno o piu' ingredienti essenziali per le caratteristiche di tali alimenti. In tal caso, il tenore minimo o massimo, espresso in percentuale in peso, degli ingredienti impiegati deve essere chiaramente indicato o a fronte della dichiarazione relativa all'ingrediente o agli ingredienti indicati, o nell'elenco degli ingredienti, o menzionando l'ingrediente o gli ingredienti o la percentuale o le percentuali in peso a fronte della corrispondente categoria di ingredienti.

Allegato V

PRODOTTI DI CUI SONO VIETATI IL COMMERCIO
O LA DISTRIBUZIONE PER IL CONSUMO
1) Mangimi semplici contenenti sostanze leganti in quantita' superiori al 3% del peso riferito al prodotto tal quale.
2) Mangimi semplici con tenore di ceneri insolubili in acido cloridrico superiore al 2% riferito alla sostanza secca, fatta eccezione per i mangimi semplici sotto elencati, il cui tenore massimo e' indicato a fianco di ciascuno di essi:
panello di neuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,4% panello di sesamo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0% farina di estrazione di sesamo . . . . . . . . . . . . . . 5,0% fiocchi di orzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5% fiocchi di granoturco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5% fiocchi di patate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,7% riso di foraggio macinato . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0% rotture di riso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0% pula vergine di riso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,7% farinaccio di riso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6% amido di granoturco gonfiato . . . . . . . . . . . . . . . 0,5% amido di granoturco pregelatinizzato parzialmente idro
lizzato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5% glutine di granoturco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5% amido di riso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5% amido di riso gonfiato . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5% glutine di riso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5% amido di frumento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5% amido di frumento gonfiato . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5% amido di frumento pregelatinizzato parzialmente idro
lizzato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5% glutine di frumento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5% amido di manioca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5% amido di manioca gonfiato . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5% fecola di patate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5% fecola di patate pregelatinizzinata . . . . . . . . . . . . 0,5% fecola di patate pregelatinizzinata e parzialmente idro
lizzata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5% proteine di patate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5% polpe essiccate di barbabietole da zucchero . . . . . . . . 3,5% polpe fresche di barbabietole . . . . . . . . . . . . . . . 3,5% polpe fresche di barbabietole surpressate (con conte
nuto in sostanza secca non inferiore al 18%) . . . . . . . . . 3,5% polpe secche di barbabietole melassate . . . . . . . . . . 3,5% polpe secche di barbabietole borlandate . . . . . . . . . . 3,5% lieviti essiccati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1% farina di erbe disidratate . . . . . . . . . . . . . . . . 3,4% farina di erba medica disidratata . . . . . . . . . . . . . 3,4% farina di trifoglio disidratata . . . . . . . . . . . . . . 3,4% foglie e colletti di barbabietole da zucchero disidratati XX
4,0%
farina, fettucce o radici di manioca . . . . . . . . . . . 3,3% farina, fettucce o radici di manioca tipo 55 . . . . . . . 4,0% polpa di manioca essiccata . . . . . . . . . . . . . . . . 2,3% latte scremato in polvere Spray o Hatmaker o Roller XX
0,5%
latticello in polvere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5% siero di latte in polvere o in granuli . . . . . . . . . . 0,5% siero di latte in polvere delattosato . . . . . . . . . . . 0,5% proteina di siero di latte in polvere o albumina di latte
in polvere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5% farina di carne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2% ciccioli di carne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5% scarti essiccati di macellazione del pollame . . . . . . . 3,3% farina di piume idrolizzate . . . . . . . . . . . . . . . . 3,4% farina di pesce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2% carbonato di calcio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0% alghe marine calcaree . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0%.
3) Farina di estrazione di sansa di oliva con tenore di cellulosa greggia superiore al 35%.
4) Farina di estrazione di vinaccioli con tenore di cellulosa greggia superiore al 37%.
5) Farina di estrazione di soja tostata e decorticata con attivita' ureasica superiore a 0,4 e con tenore di cellulosa greggia superiore al 4%.
6) Farina di estrazione di soja tostata, con attivita' ureasica superiore a 0,4%.
7) Panello e farina di estrazione di girasole decorticato con tenore di cellulosa greggia superiore al 16%.
8) Panello e farina di estrazione di girasole parzialmente decorticato con tenore in cellulosa greggia superiore al 27,5%.
9) Farina di carne con tenori di proteina greggia e di fosforo rispettivamente inferiori al 55% e superiore al 5,5%.
10) Farina di carne ed ossa con tenori di proteina greggia e di fosforo rispettivamente inferiore al 40% e superiore al 9%.
11) Farina di pesce con tenore di cloruri espresso in NaCl superiore al 4,4%.
12) Albumina di latte in polvere (proteina di siero di latte in polvere) con tenore di proteina greggia inferiore al 76%.
13) Mangimi composti con tenore di umidita' superiore al:
a) 7% per i sostitutivi del latte e per gli altri mangimi composti aventi un tenore di prodotti lattieri superiore al 40% in peso;
b) 5% per i mangimi minerali non contenenti sostanze organiche;
c) 10% per i mangimi minerali contenenti sostanze organiche;
d) 14% per tutti gli altri mangimi composti fatta eccezione per quelli a base di semi interi, per i mangimi melassati, per i mangimi semiumidi, umidi e liquidi.
Il tenore massimo di cui alla lettera d) del punto 13) puo' essere superato se non sono stati impiegati conservativi. In tal caso deve essere dichiarata la data limite di conservazione.
14) Mangimi composti con tenore di ceneri insolubili in acido cloridrico superiore al 2,2% riferito alla sostanza secca o al 3,3% riferito alla sostanza secca ove si tratti di miscele contenenti sottoprodotti del riso. Tali tenori massimi possono peraltro essere superati per i:
a) mangimi composti contenenti sostanze leganti;
b) mangimi minerali;
c) mangimi composti costituiti per oltre il 50% da fettucce e polpe di barbabietole da zucchero.
Nel caso in cui il tenore di ceneri insolubili in acido cloridrico riferito alla sostanza secca dei mangimi di cui alle sopramenzionate lettere a), b) e c) superi il 3,3%, tale tenore dovra' essere dichiarato riferito al peso tal quale.

Allegato VI

DEROGHE ALLE NORME DI CONFEZIONAMENTO
I mangimi composti, completi e complementari, non contenenti integratori medicati possono essere posti in commercio o distribuiti per il consumo alla rinfusa quando si tratta di:
a) prodotti scambiati tra ditte produttrici;
b) prodotti trasferiti direttamente dalle ditte produttrici alle ditte confezionatrici;
c) miscele di semi o frutti interi;
d) blocchi o rulli da leccare;
e) quantitativi di mangimi composti, di peso non superiore ai 50 kg., destinati all'utilizzatore finale, sempreche' provengano direttamente da un imballaggio o da un recipiente chiuso;
f) prodotti consegnati direttamente dalle ditte produttrici agli utilizzatori finali;
g) mangimi melassati costituiti al massimo da tre ingredienti;
h) mangimi pellettati.
Onde evitare l'uso di contenitori non idonei a garantire la conservazione e la qualita' dei prodotti, per la consegna o la distribuzione allo stato sfuso dei mangimi composti di cui alle lettere f), g) ed h), non possono essere utilizzati sacchi o altri imballaggi di materiale alterabile.
I mangimi composti, completi e complementari, consegnati in carri silos non ermeticamente chiusi e sigillati sono considerati alla rinfusa.
I semi, frutti, fieni, paglie, tuberi, radici, steli, foglie e loppe di piante diverse, freschi o conservati, nonche' i residui della vagliatura e pulitura dei cereali, non macinati, contenuti in imballaggi confezionati non sono soggetti agli obblighi di cui al comma terzo e quarto dell'art. 18; in al caso la denominazione della merce dovra' risultare sui documenti di accompagnamento.

Allegato VII

TOLLERANZE
Sui tenori o valori dei componenti analitici dichiarati sono ammesse le seguenti tolleranze:
A) Se il tenore o valore accertato e' inferiore al dichiarato:
Proteina greggia:
nei mangimi semplici e nei mangimi composti fatta eccezione per quelli per cani e gatti:
4 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 56%;
2,5 unita' per i tenori dichiarati dal 56% al 25%;
10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati dal 25%
al 10%;
1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 10%;
nei mangimi composti per cani e gatti:
3,2 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%;
16% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati dal 20%
al 12,5%;
2 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 12,5%.
Sostanze grasse gregge:
nei mangimi semplici e composti fatta eccezione per quelli per cani e gatti:
3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;
20% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati dal 15%
al 5%;
1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5%;
nei mangimi composti per cani e gatti:
2,5 unita'.
Zuccheri totali, zuccheri riduttori, saccarosio, lattosio, glucosio (destrosio):
nei mangimi semplici:
2 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%;
10% del tenore dichiarato per i tenori dal 20% al 5%;
0,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5%;
nei mangimi composti (solo per gli zuccheri totali):
2 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%;
10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati dal 20%
al 10%;
1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 10%.
Amido, inulina:
nei mangimi semplici:
3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 30%;
10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati dal 30%
al 10%;
1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 10%;
nei mangimi composti (solo amido):
3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 30%;
10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati dal 30%
al 10%;
1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 10%.
Sodio, magnesio:
nei mangimi semplici:
1,5 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;
10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati dal 15%
al 2%;
0,2 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 2%;
nei mangimi composti:
1,5 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;
10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati dal 15%
al 7,5%;
0,75% unita' per i tenori dichiarati dal 7,5% al 5%;
15% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati dal 5%
allo 0,75%;
0,1 unita' per i tenori dichiarati inferiori allo 0,75%.
Fosforo totale, calcio:
nei mangimi semplici:
1,5 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;
10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati dal 15%
al 2%;
0,2 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 2%;
nei mangimi composti:
1,2 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 16%;
7,5 del tenore dichiarato per i tenori dichiarati dal 16%
al 12%;
0,9 unita' per i tenori dichiarati dal 12% al 6%;
15% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati dal 6% all'1%;
0,15 unita' per i tenori dichiarati inferiori all'1%.
Metionina, cistina, lisina:
nei mangimi semplici (solo metionina e lisina):
30% per i tenori dichiarati pari o inferiori all'1%;
20% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati superiori all'1%;
nei mangimi composti:
20% del valore dichiarato.
B-carotene, xantofilla, vitamina A:
nei mangimi semplici:
30% del valore dichiarato.
Per la proteina greggia, le sostanze grasse gregge, gli zuccheri totali, gli zuccheri riduttori, il saccarosio, il lattosio, il glucosio (destrosio), l'amido, l'inulina, il sodio, il magnesio, il fosforo totale, il calcio, la metionina, la cistina, la lisina, il B-carotene, la xantofilla e la vitamina A, sulle differenze in piu' riscontrate, sono ammesse tolleranze triple di quelle previste per ciascuno di detti componenti analitici per le differenze in meno.
B) Se il tenore o valore accertato e' superiore al dichiarato:
Umidita':
nei mangimi semplici e nei mangimi composti fatta eccezione per quelli per cani e gatti:
1,5 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 44%;
3,5 unita' per i tenori dichiarati dal 44% al 25%;
10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati dal 25%
al 5%;
0,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5%;
nei mangimi composti per cani e gatti:
3 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 40%;
7,5% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati dal 40%
al 20%;
1,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 20%.
Ceneri gregge:
nei mangimi semplici e nei mangimi composti fatta eccezione per quelli per cani e gatti:
1,5 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;
10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati dal 15%
al 5%;
0,5 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 5%;
nei mangimi composti per cani e gatti:
1,5 unita' del tenore dichiarato.
Cellulosa greggia:
nei mangimi semplici e nei mangimi composti fatta eccezione per quelli per cani e gatti:
2,1 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 14%;
15% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati dal 14%
al 6%;
0,9 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 6%;
nei mangimi composti per cani e gatti:
1 unita' del tenore.
Ceneri insolubili in acido cloridrico e cloruri espressi in
cloruro
di sodio:
nei mangimi semplici:
10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati pari o superiori al 4%;
0,4 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 4%;
nei mangimi composti (solo ceneri insolubili in acido cloridrico):
1 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 10%;
10% del tenore dichiarato per i contenuti dichiarati dal 10% al 4%;
0,4 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 4%.
Carbonato di calcio - indice di acidita' e sostanze insolubili in etere di petrolio:
nei mangimi semplici:
1,5 unita' per i tenori dichiarati pari o superiori al 15% o a 15, a seconda dei casi;
10% del tenore dichiarato per i tenori o valori dal 15% al 2% o da 15 a 2, a seconda dei casi;
0,2 unita' per i tenori dichiarati inferiori al 2% o al 2, a seconda dei casi.
Basi azotate volatili:
nei mangimi semplici:
20% del tenore dichiarato.
Per le ceneri e il carbonato di calcio dei soli mangimi composti, nonche' per la cellulosa greggia, sulle differenze in meno riscontrate sono ammesse tolleranze triple di quelle previste per ciascuno di detti componenti analitici per le differenze in piu'.
Sono da considerarsi regolari i prodotti con contenuto in umidita', cloruri espressi in cloruro di sodio, ceneri insolubili in acido cloridrico, basi azotate volatili, sostanze insolubili in etere di petrolio nonche' con indice di acidita' inferiore ai tenori dichiarati.
Sono anche da considerarsi regolari i mangimi semplici, esclusi quelli di origine animale, con tenori in ceneri gregge e di carbonato di calcio inferiori al dichiarato.
Sono considerate impurezze botaniche:
a) le impurita' naturali innocue (per esempio la paglia e i pezzetti di paglia, i semi di altre specie coltivate o i semi delle erbe spontanee);
b) i residui innocui di altri semi o frutti oleosi provenienti da un processo di lavorazione anteriore, purche' la loro percentuale non superi lo 0,5%.
Per i mangimi composti e' tollerata la presenza delle suddette impurezze botaniche in quantita' corrispondente alla percentuale di mangimi semplici di origine vegetale impiegati.
Nei mangimi composti e' anche tollerata la presenza, nel limite massimo del 2%, di mangimi semplici che siano residuati negli impianti di fabbricazione a seguito di precedenti lavorazioni.

Allegato VIII

CATEGORIE DI INGREDIENTI PER I QUALI L'INDICAZIONE DELLA CATEGORIA
SOSTITUISCE QUELLA DEL NOME SPECIFICO DI UNO O DI PIU' INGREDIENTI.
Parte di provvedimento in formato grafico
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