099G0253
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Attuazione della direttiva 95/60/CE relativa alla marcatura di gasoli e del petrolio lampante. (DECRETO LEGISLATIVO 06 maggio 1999 n. 173)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 17-6-1999 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128 , ed in particolare l'articolo 19; Vista la direttiva 95/60/CE del Consiglio del 27 novembre 1995 , sulla marcatura dei gasoli e del petrolio lampante; Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1999; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita' e dell'ambiente; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo d'applicazione 1. Il presente decreto si applica al petrolio lampante di cui all' articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , limitatamente al codice NC 2710 0055, ed al gasolio di cui all'articolo 21, comma 1, lettera d), dello stesso decreto legislativo, impiegati negli usi per i quali e' prevista un'aliquota di accisa agevolata rispetto all'aliquota stabilita per l'uso quale carburante, nel territorio dell'Unione europea.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive comunitarie vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Nota al titolo:
- Per quanto concerne la direttiva 95/60/CE v. note alle premesse.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128 , reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1995-1997). L'art. 19 cosi' recita:
"Art. 19 (Principi e criteri per l'attuazione della direttiva 95/60/CE del Consiglio , sulla marcatura dei gasoli e del petrolio lampante). - 1. L'attuazione della direttiva 95/60/CE del Consiglio si informa ai seguenti criteri e principi direttivi:
a) applicare una marcatura fiscale, in conformita' alle disposizioni della direttiva, a tutti i tipi di gasolio e di petrolio lampante impiegati in usi con aliquota di accisa ridotta rispetto all'aliquota normale;
b) prevedere eventuali deroghe all'applicazione della marcatura fiscale per motivi di sanita' pubblica, di sicurezza o per altre ragioni tecniche, purche' siano contestualmente previste adeguate misure di controllo fiscale;
c) adottare le conseguenti misure di coordinamento con la vigente normativa nazionale nell'ipotesi di previsione di nuove agevolazioni;
d) prevedere la preventiva valutazione da parte del Ministero della sanita' delle proprieta' tossicologiche e delle modalita' di impiego delle sostanze marcanti".
- La direttiva 95/60/CE del Consiglio e' stata pubblicata nella GUCE n. L 29 del 6 dicembre 1995.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 1, lettere c) e d), del citato D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 :
"Art. 21 (Prodotti sottoposti ad accisa). - 1. Sono sottoposti ad accisa i seguenti prodotti:
a)-b) (omissis);
c) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00
51 e 2710 0055);
d) oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69)".
Art. 2
Marcatura comunitaria 1. I prodotti di cui all'articolo 1 sono sottoposti a marcatura fiscale, mediante l'aggiunta del marcatore comunitario, secondo quanto sara' stabilito con regolamento della Commissione europea, a partire dalla data prevista dallo stesso regolamento.
2. La marcatura fiscale di cui al comma 1 e' eseguita, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale.
Art. 3
Marcatura nazionale 1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, destinati ad essere impiegati nel territorio nazionale, oltre alla marcatura fiscale di cui all'articolo 2, continua ad applicarsi la marcatura fiscale nazionale autorizzata dal Ministero delle finanze, negli impieghi per i quali e' prevista.
2. Con decreto del Ministro delle finanze puo' essere consentita l'eliminazione di uno o piu' componenti utilizzati per la marcatura fiscale nazionale di cui al comma 1.
Art. 4
Nuovi marcatori o coloranti nazionali 1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, destinati ad essere impiegati nel territorio nazionale, oltre alla marcatura fiscale di cui all'articolo 2, puo' essere stabilita l'aggiunta di un colorante o di un marcatore nazionali, con decreto del Ministro delle finanze, previa valutazione delle proprieta' tossicologiche e delle modalita' d'impiego di dette sostanze da parte del Ministero della sanita'.
Art. 5
D e r o g h e
1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, destinati ad essere impiegati nel territorio nazionale il Ministero delle finanze puo' autorizzare, per motivi di sanita' pubblica, di sicurezza e per altre ragioni tecniche, deroghe all'obbligo della marcatura fiscale con il marcatore comunitario di cui all'articolo 2, con contestuale adozione di adeguate misure di controllo fiscale.
Art. 6
S a n z i o n i 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, lettere c), e) ed f), e commi 3, primo periodo, 4 e 6 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 .
Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 40, comma 1, lettere c), e) ed f), e commi 3, 4 e 6 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , e' il seguente:
"Art. 40 (Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli oli minerali). - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire 15 milioni, chiunque:
a)-b) (omissis);
c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
d) (omissis);
e) rigenera prodotti denaturati per renderne piu' facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
f) detiene oli minerali denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;
g) (omissis);
2. (Omissis).
3. Il tentativo e' punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento, salvo che venga fornita prova contraria.
4. Se la quantita' di oli minerali e' superiore a 2.000 chilogrammi la pena e' della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.
5. (Omissis).
6. Per le violazioni di cui alla lettera c) del comma 1 se la quantita' degli oli minerali e' inferiore a 100 chilogrammi si applica esclusivamente la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa".
Art. 7
Norma transitoria 1. Il Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data prevista dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, per l'obbligo della marcatura fiscale comunitaria, sottopone al Ministero della sanita' la valutazione delle proprieta' tossicologiche e delle modalita' d'impiego delle sostanze utilizzate per la marcatura fiscale nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 maggio 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Letta, Ministro per le politiche comunitarie Visco, Ministro delle finanze Dini, Ministro degli affari esteri Diliberto, Ministro di grazia e giustizia Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bindi, Ministro della sanita' Ronchi, Ministro dell'ambiente Visto, il Guardasigilli: Diliberto