088G0502
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Attuazione della direttiva n. 87/250/CEE relativa all'indicazione del titolo alcolometrico volumico nella etichettatura di bevande alcoliche destinate al consumatore finale. (DECRETO 06 settembre 1988 n. 438)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 1988/11/01 IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l' art. 3 del decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 595 , di attuazione della direttiva n. 86/197/CEE relativa alla etichettatura ed alla presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonche' alla relativa pubblicita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322 , di attuazione della direttiva n. 79/112/CEE relativa ai prodotti alimentari destinati al consumatore finale e alla relativa pubblicita', nonche' della direttiva n. 77/94/CEE relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare; Vista la direttiva n. 87/250/CEE della Commissione del 15 aprile 1987 , relativa all'indicazione del titolo alcolometrico volumico nell'etichettatura di bevande alcoliche destinate al consumatore finale; Considerato che occorre dare attuazione alla predetta direttiva; EMANA il seguente decreto:
Art. 1
1. Il titolo alcolometrico volumico e' espresso dal simbolo "% vol" preceduto dal numero corrispondente che puo' comprendere solo un decimale. Puo' essere preceduto dal termine "alcool" o dalla abbreviazione "alc".
2. Il titolo alcolometrico e' fissato a 20 C.
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell' art. 3 del D.M. n. 595/1987 (pubblicato nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 92 del 20 aprile 1988) e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Le modalita' di indicazione e le tolleranze del titolo alcolometrico volumico effettivo sono stabilite, ove necessario, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformita' alle norme comunitarie".
- La direttiva n. 86/197/CEE e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 144 del 29 maggio 1986 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58 del 9 settembre 1986.
- La direttiva n. 87/250/CEE e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 113 del 30 aprile 1987 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 23 giugno 1987.
Art. 2
1. Le tolleranze in piu' e in meno concesse per l'indicazione del titolo alcolometrico ed espresse in valori assoluti sono le seguenti:
a) 0,5% vol per le birre con contenuto alcolometrico volumico non superiore a 5,5% vol nonche' per le bevande della voce 22.07 B II della tariffa doganale comune ricavate dall'uva;
b) 1% vol per le birre con contenuto alcolometrico volumico superiore a 5,5% vol, per le bevande della voce 22.07 B I della tariffa doganale comune ricavate dall'uva, per i sidri e le altre bevande fermentate ottenute da frutta diversa dall'uva, eventualmente frizzanti o spumanti, nonche' per le bevande a base di miele fermentato;
c) 1,5% vol per le bevande contenenti frutta o parti di piante in macerazione;
d) 0,3% vol per le bevande diverse da quelle indicate alle lettere a), b) e c).
2. Le tolleranze di cui al precedente comma si applicano senza pregiudizio delle tolleranze derivanti dal metodo di analisi seguito per la determinazione del titolo alcolometrico.
Art. 3
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai vini di cui alle voci 22.04 e 22.05 della tariffa doganale comune.
Art. 4
1. Il commercio delle bevande alcoliche non conformi alle disposizioni del presente decreto e' consentito fino al 1 maggio 1989 e, quando si tratta di bevande etichettate prima di tale data, fino all'esaurimento delle scorte.
Art. 5
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 6 settembre 1988 Il Ministro: BATTAGLIA Visto, il Guardasigilli: VASSALLI