Monitoring Gesetzessammlung

088G0502

IT - Atti di Recepimento Direttive UE

088G0502

Attuazione della direttiva n. 87/250/CEE relativa all'indicazione del titolo alcolometrico volumico nella etichettatura di bevande alcoliche destinate al consumatore finale. (DECRETO 06 settembre 1988 n. 438)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 1988/11/01 IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l' art. 3 del decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 595 , di attuazione della direttiva n. 86/197/CEE relativa alla etichettatura ed alla presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonche' alla relativa pubblicita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322 , di attuazione della direttiva n. 79/112/CEE relativa ai prodotti alimentari destinati al consumatore finale e alla relativa pubblicita', nonche' della direttiva n. 77/94/CEE relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare; Vista la direttiva n. 87/250/CEE della Commissione del 15 aprile 1987 , relativa all'indicazione del titolo alcolometrico volumico nell'etichettatura di bevande alcoliche destinate al consumatore finale; Considerato che occorre dare attuazione alla predetta direttiva; EMANA il seguente decreto:

Art. 1

1. Il titolo alcolometrico volumico e' espresso dal simbolo "% vol" preceduto dal numero corrispondente che puo' comprendere solo un decimale. Puo' essere preceduto dal termine "alcool" o dalla abbreviazione "alc".
2. Il titolo alcolometrico e' fissato a 20 ›C.
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell' art. 3 del D.M. n. 595/1987 (pubblicato nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 92 del 20 aprile 1988) e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Le modalita' di indicazione e le tolleranze del titolo alcolometrico volumico effettivo sono stabilite, ove necessario, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformita' alle norme comunitarie".
- La direttiva n. 86/197/CEE e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 144 del 29 maggio 1986 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58 del 9 settembre 1986.
- La direttiva n. 87/250/CEE e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 113 del 30 aprile 1987 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 23 giugno 1987.

Art. 2

1. Le tolleranze in piu' e in meno concesse per l'indicazione del titolo alcolometrico ed espresse in valori assoluti sono le seguenti:
a) 0,5% vol per le birre con contenuto alcolometrico volumico non superiore a 5,5% vol nonche' per le bevande della voce 22.07 B II della tariffa doganale comune ricavate dall'uva;
b) 1% vol per le birre con contenuto alcolometrico volumico superiore a 5,5% vol, per le bevande della voce 22.07 B I della tariffa doganale comune ricavate dall'uva, per i sidri e le altre bevande fermentate ottenute da frutta diversa dall'uva, eventualmente frizzanti o spumanti, nonche' per le bevande a base di miele fermentato;
c) 1,5% vol per le bevande contenenti frutta o parti di piante in macerazione;
d) 0,3% vol per le bevande diverse da quelle indicate alle lettere a), b) e c).
2. Le tolleranze di cui al precedente comma si applicano senza pregiudizio delle tolleranze derivanti dal metodo di analisi seguito per la determinazione del titolo alcolometrico.

Art. 3

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai vini di cui alle voci 22.04 e 22.05 della tariffa doganale comune.

Art. 4

1. Il commercio delle bevande alcoliche non conformi alle disposizioni del presente decreto e' consentito fino al 1› maggio 1989 e, quando si tratta di bevande etichettate prima di tale data, fino all'esaurimento delle scorte.

Art. 5

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 6 settembre 1988 Il Ministro: BATTAGLIA Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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