Monitoring Gesetzessammlung

082U0904

IT - Atti di Recepimento Direttive UE

082U0904

Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/769 relativa alla immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1982 n. 904)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42 , recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea; Vista la direttiva n. 76/769 del 27 luglio 1976 , emanata dal Consiglio delle Comunita' europee, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relativi alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi; Considerato che in data 29 giugno 1982, ai termini dell' art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42 , e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti; Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare; Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanita' e di grazia e giustizia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1982; EMANA il seguente decreto:

Art. 1

Il presente decreto regola le restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso sul territorio nazionale delle sostanze e dei preparati pericolosi elencati nell'allegato.
La immissione sul mercato e l'uso sul territorio nazionale delle sostanze e dei preparati pericolosi specificati nell'allegato al presente decreto sono consentiti nei limiti di restrizione e nell'ambito delle eccezioni in esso contemplate.
Le norme del presente decreto non si applicano:
a) al trasporto delle sostanze e dei preparati pericolosi, di cui all'allegato, per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima od aerea;
b) alle sostanze ed ai preparati pericolosi esportati verso Paesi terzi;
c) alle sostanze ed ai preparati in transito sottoposti a controllo doganale purche' non siano oggetto di alcuna trasformazione.

Art. 1-bis

(( 1. L'allegato di cui all'articolo 1 puo' essere modificato con decreto del Ministro della sanita' per assicurarne la conformita' alle direttive comunitarie. ))

Art. 2

Agli effetti del presente decreto si intendono per:
sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti allo stato naturale ovvero ottenuti mediante lavorazioni industriali;
preparati: i miscugli e le soluzioni composti da due o piu' sostanze.
((articoli di puericultura: qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l'igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini, ovverosia destinato alla cura delle attivita' giornaliere dei bambini e le cui parti accessibili possono essere messe in bocca )) .

Art. 3

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque immette nel mercato od utilizza le sostanze ed i preparati pericolosi elencati nell'allegato, fuori dei casi considerati dallo stesso quali eccezioni, e' punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 1 milione fino a lire 5 milioni.
Il divieto non si applica alla immissione o all'uso di tali sostanze e preparati per fini di ricerca, di sviluppo e di analisi.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 settembre 1982 PERTINI SPADOLINI - ABIS - COLOMBO - ANDREATTA - ALTISSIMO - DARIDA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 novembre 1982 Atti di Governo, registro n. 44, foglio n. 4

Allegato

ALLEGATO
Denominazione della sostanza R e s t r i z i o n i
dei gruppi di sostanze
o di preparati
- -
1. Cloro-1-etilene (cloruro di Non e' ammesso come agente vinile) monomero propulsore degli aerosol, CAS n. 75-01-4 qualunque sia l'impiego.
(Chemical Abstract Service
Number)
2. Le sostanze o i preparati liquidi 1. Non sono ammessi.
ritenuti pericolosi in conformita' - in oggetti di decorazione delle definizioni di cui destinati a produrre all'articolo 2, comma 2 del decreto effetti luminosi o di legislativi n. 52 del 03/02/97 colore ottenuti in fasi e ai criteri dell'allegato VI, differenti in particolare punti 2,3 e 4 del D.M. 28 aprile lampade ornamentali e 1997, concernente classificazione, portacenere,
imballaggio ed etichettatura delle - in scherzi,
sostanze pericolose - in giochi per uno o piu' partecipanti o in qualsiasi oggetto desti- nato ad essere utilizzato a questo scopo, anche con aspetti decorativi.
2. Fatto salvo quanto sopra le sostanze e i prepa- rati:
- classificati tra quelli che presentano rischi di ingestione ed etichettati come R65,
- utilizzabili come combus- tibile nelle lampade or- namentali ed - immessi sul mercato in contenitori di capacita' pari o inferiore a 15 litri,
non devono contenere, salvo per ragioni di carattere fiscale, coloranti e/o profumi.
Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballag- gio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, l'imballaggio delle sostanze e dei pre- parati di cui al punto 2, destinati ad essere utiliz- zati nelle lampade, devono recare in modo leggibile ed indelebile la seguente dicitura:
"Tenere le lampade riempite con questo liquido fuori
della portata dei bambini".
3. Fosfato di tri (2, Non e' ammesso per il 3-dibromopropile) trattamento degli articoli CAS n. 126-72-7 tessili, in particolare le (Chemical Abstract Service sottovesti e gli articoli di Number) biancheria destinati a venire in contatto con la pelle.
4. Benzene Non e' ammesso nei giocattoli o CAS n. 71-43-2 parti di giocattoli immessi sul (Chemical Abstract Service mercato laddove la Number) concentrazione di benzene libero e' superiore a 5 mg/Kg del peso del giocattolo o di una parte di giocattolo.
Non e' ammesso in concentrazione pari o superiore allo 0,1% della massa in sostanze e preparati immessi sul mercato.
A titolo di deroga, questa disposizione non e' applicabile:
a) ai carburanti contemplati dalla direttiva 85/210/CEE cosi' come recepita dal D.M. 28 maggio 1988, n. 214 , e successive integrazioni;
b) alle sostanze e ai preparati destinati ad essere adoperati in processi industriali che non permettono la emissione di benzene in quantita' superiori alle prescrizioni delle norme vigenti;
c) ai residui oggetto delle direttive 75/442/CEE e 78/319/CEE cosi' come recepite dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 , e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Ossido di trisaziridinilfosfina |
CAS n. 5455-55-1 | Non sono ammessi negli articoli (Chemical Abstract Service | tessili destinati a venire in Number) | contatto con la pelle, ad 6. Difenile polibromurato (PBB) | esempio gli oggetti di CAS n. 59536-65-1 | vestiario, le sottovesti e gli (Chemical Abstract Service | articoli di biancheria.
Number) |
7. Polvere di Panama (Quillaja |
saponaria) e i suoi derivati |
contenenti saponine |
Polvere di radice di |
Helleborus viridis e di |
Helleborus niger |
Polvere di radice di |
Veratrum album e di Veratrum |
nigrum |
Benzidina e/o suoi derivati |
o-nitrobenzaldeide |
CAS n. 552-89-6 |
(Chemical Abstract Service |
Number) |
Polvere di legno |
8. Solfuro e bisolfuro di |
ammonio |
CAS n. 12135-76-1 |
CAS n. 12124-99-1 |
(Chemical Abstract Service |
Number) |
Polisolfuri di ammonio |
CAS n. 12259-92-6 |
(Chemical Abstract Service |
Number) |
9. Gli esteri volatili | Non sono ammessi negli oggetti dell'acido bromoacetico: | che servono a fare scherzi o che Bromoacetato: | sono destinati ad essere di metile | utilizzati in quanto tali, ad CAS n. 96-32-2 | esempio come costitutivi della (Chemical Abstract Service | polvere per starnutire e di Number) | fiale puzzolenti.
di etile |
CAS n. 105-36-2 |
(Chemical Abstract Service |
Number) |
di propile |
CAS n. 35223-80-4 |
(Chemical Abstract Service |
Number) |
di butile |
CAS n. 18991-98-5 |
(Chemical Abstract Service |
Number) |
| Non sono ammessi in | concentrazione pari o superiore | allo 0,1% della massa in | sostanze e preparati immessi sul | mercato.
10. 2-naftilammina | A titolo di deroga, questa CAS n. 91-59-8 | disposizione non e' applicabile e i suoi sali | ai rifiuti contenenti una o piu' 11. Benzidina | di queste sostanze e che formano CAS n. 22-87-5 | oggetto delle direttive e i suoi sali | 75/442/CEE e 788/319/CEE cosi' 12. 4-nitrobifenile | come recepite dal D.P.R. 10 CAS n. 92-93-3 | settembre 1982, n. 915, e 13. 4-amminobifenile | successive modificazioni ed CAS n. 92-67-1 | integrazioni.
e suoi sali | Queste sostanze e questi | preparati non possono essere | venduti al dettaglio al | pubblico. Salva l'applicazione | di altre disposizioni in materia | di classificazione, imballaggio | ed etichettatura delle sostanze | e dei preparati pericolosi, | sull'imballaggio di tali | preparati deve figurare in | maniera chiara e indelebile la | dicitura seguente:
| "Riservato ad utilizzatori | professionali".
14. Carbonati di piombo: Non sono ammessi come sostanze e - carbonato anidroneutro Pb CO componenti di preparati CAS n. 598-63-0 destinati a essere usati come - idrocarbonato di piombo 2 Pb vernici, fatta eccezione per il CO Pb (OH)2 restauro e la manutenzione di CAS n. 1319-46-6 15. Solfati opere d'arte e di edifici di piombo storici e dei loro interni, Pb SO4 (1:1) purche' usati conformemente alle CAS N. 7446-14-2 disposizioni della convenzione Pb SO4 dell'OIL n. 13 sull'uso della CAS n. 15739-80-7 biacca di piombo nelle vernici.
Denominazione della sostanza R e s t r i z i o n i
dei gruppi di sostanze
o di preparati
- -
16. Composti del mercurio Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati per:
a) impedire l'incrostazione di microrganismi, piante o animali su:
- carene di imbarcazioni;
- gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura;
- qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente immerso;
b) la protezione del legno;
c) l'impregnazione di tessuti spessi per uso industriale e dei filati usati per la loro fabbricazione;
d) il trattamento delle acque per uso industriale, a prescindere dalla loro utilizzazione.
17. Composti dell'arsenico.
1. Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati:
a) per impedire l'incrostazione di microrganismi, piante o animali su: carene di imbarcazioni;
gabbie, galleggianti, reti e
qualsiasi altra apparecchiatura o
impianto utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura;
qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente sommerso; b)nella protezione del legno.
I legni che hanno subito tale
trattamento non possono essere immessi sul mercato;
c) in deroga a quanto specificato al
punto precedente:
i) non sono oggetto di divieto le soluzioni di composti inorganici di tipo rame, cromo, arsenico (RCA) di tipo C utilizzate negli impianti industriali per il trattamento del legno sotto vuoto o sotto pressione.
Il legno cosi' trattato non puo' essere immesso sul mercato prima del completo fissaggio del conservante;
ii) e' consentita l'immissione sul mercato di legno trattato con le soluzioni di tipo RCA in impianti industriali come indicato al punto i) se tale legno e' destinato ad usi professionali e industriali al fine di salvaguardare l'integrita' strutturale del legno per garantire la sicurezza delle persone o del bestiame, senza che vi sia la probabilita' che entri in contatto
con i non addetti:
nelle strutture portanti di edifici pubblici e agricoli, edifici adibiti a uffici e locali industriali;
nei ponti;
nelle costruzioni in legno su acque dolci e acque salmastre, per esempio moli e ponti;
nelle barriere antirumore;
nei sistemi di protezione dalle valanghe;
nelle recinzioni e barriere autostradali;
nei pali di conifere rotondi e scortecciati dei recinti per
il bestiame;
nelle strutture per il contenimento della terra;
nei pali delle linee elettriche e di telecomunicazioni;
nelle traversine ferroviarie in sotterraneo.
Ferma restando l'applicazione di altre disposizioni comunitarie
sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, il legno trattato dovra' recare la dicitura "Strettamente riservato ad usi e impianti industriali, contiene arsenico". Inoltre il legno immesso sul mercato in imballaggi dovra'
riportare la dicitura "Maneggiare con guanti. Indossare una protezione per gli occhi e una maschera antipolvere durante le operazioni di taglio e lavorazione, I rifiuti di questo legno vanno trattati come rifiuti pericolosi da un'impresa
autorizzata";
iii) il legno trattato di cui ai punti i) e ii) non puo' essere usato: in edifici residenziali o
abitativi, a pre scindere dalla
destinazione;
in applicazioni in cui vi sia il rischio di contatti ripetuti con la
pelle;
nelle acque marine;
per scopi agricoli diversi dai recinti per il bestiame e dagli usi strutturali di cui al punto ii); in applicazioni in cui il legno trattato potrebbe venire a contatto con prodotti semilavorati o
finiti destinati al consumo umano e/o animale.
2. Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati nel trattamento delle acque per uso industriale, a prescindere dal loro uso.(11)
18. Composti organostannici l. Non possono essere immessi nel mercato per essere utilizzati come sostanze e costituenti di preparazioni da utilizzare con funzioni di biocidi in vernici ad associazione libera.
2. Non possono essere immessi nel mercato o utilizzati come sostanze e costituenti di preparazioni che abbiano funzione di biocidi per impedire la formazione di incrostazioni di microrganismi piante o animali su:
a) imbarcazioni di qualsiasi lunghezza da utilizzare per la navigazione marittima, costiera, estuariale, interna o lacustre;
b) gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato nella piscicoltura e nella molluschicoltura;
c)qualsiasi apparecchiatura o impianto parzialmente o totalmente sommerso.
3. Non possono essere utilizzati come sostanze o costituenti di preparazioni da impiegare nel trattamento delle acque industriali.
19. di-(Micron(-ossi-di-n- Non e' ammesso in concentrazione pari butil-stannoidrossiborano o superiore a 0,1% nelle sostanze e (C8 H19 BO3 Sn composti di preparati immessi sul CAS n. 75113-37-0) (DBB) mercato. A titolo di deroga, questa disposizione non e' applicabile alla sostanza (DBB) e ai preparati che la contengono e che sono destinati a essere trasformati esclusivamente in prodotti finiti, ove questa sostanza non figura piu' in una concentrazione pari o superiore a 0,1%.
20. Pentaclorofenolo Non sono ammessi in concentrazione (CAS n. 87-86-5) pari o superiore allo O, l % in massa e relativi sali e esteri nelle sostanze e nei preparati
immessi sul mercato
In deroga a quanto precede, fino al 31 dicembre 2008 la Francia, l'Irlanda, il Portogallo, la Spagna e il Regno Unito possono decidere di non applicare tale disposizione alle sostanze e ai preparati destinati ad essere utilizzati negli impianti industriali che non consentono l'emissione e/o lo scarico di pentaclorofcnolo (PCP) in quantita'
superiori a quelle prescritte dalle
vigenti norme:
a) per il trattamento del legno.
Tuttavia il legno trattato non puo'
essere utilizzato:
-all'interno di edifici per scopi decorativi o meno, indipendentemente dalla loro destinazione (abitazione, lavoro, tempo libero);
- per la fabbricazione e il ritrattamento di:
i) contenitori destinati a colture agricole;
ii) imballaggi che possano entrare in contatto con prodotti greggi, intermedi e/o finiti destinati all'alimentazione umana e/o animale;
iii) altri materiali che possano contaminare i prodotti di cui ai precedenti punti i) e ii);
b) per l'impregnazione di tessuti pesanti e di fibre comunque non destinati all'abbigliamento o all'arredamento;
c) in via eccezionale gli Stati membri possono autorizzare caso per caso utilizzatori professionali specializzati ad effettuare in loco sul loro territorio e in situazioni di emergenza trattamenti di restauro delle parti in legno e in muratura di edifici di interesse culturale, artistico e storico infestate dal fungo da carie secca (Serpula lacrymans) e dalla putredine rossa.
In ogni caso:
a) il pentadorofenolo utilizzato in quanto tale o come componente di preparati impiegati nell'ambito delle suddeae deroghe deve avere un tenore totale di e sadorodibenzoparadiossina (HCDD) non superiore a 2 parti per milione (p p m);
b) tali sostanze e preparati:
-possono essere immessi sul mercato solo in imballaggi di capacita' pari
o superiore a 20 litri;
-non possono essere venduti al pubblico.
Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, l'imballaggio di tali preparati dovra' recare in
modo leggibile e indelebile la dicitura:
"Riservato agli utilizzatori industriali e professionali".
Inoltre, la presente disposizione non si applica ai rifiuti oggetto del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 .
21. Cadmio 1.1 Non sono ammessi per colorare i (CAS n. 7440-43-9) prodotti finiti fabbricati partendo e suoi composti dalle sostanze e dai preparati elencati qui di seguito (1):
- cloruro di polivinile (PVC)
(3904 10) (3904 21) (3904 22) - poliuretano (PUR)
(3909 50)
- polietilene a bassa densita', ad eccezione di quello impiegato per la produzione di mescole madri colorate (3901 10)
- acetato di cellulosa (CA)
(3912 11) (3912 12)
- acetobutirrato di cellulosa (CAB) (3912 11) (3912 12)
- resine epossidiche
(3907 30)
Comunque, qualunque sia la loro utilizzazione o destinazione finale, e' vietata l'immissione sul mercato dei prodotti finiti o dei componenti dei prodotti fabbricati partendo dalle sostanze e dai preparati sopra elencati, colorati con cadmio, se il tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) e' superiore allo 0,01% in massa del materiale plastico.
1.2 Le disposizioni del punto 1.1 sono anche applicabili, a decorrere dal gennaio 1996:
a) ai prodotti finiti fabbricati partendo dalle sostanze e dai preparati che seguono (1):
- resina melammina - formaldeide (MF)
(3909 20)
- resina d'urea - formaldeide (UF)
(3909 10)
- poliesteri insaturi (UP)
(3907 91)
- tereftalato di polietilene (PET)
(3907 60)
- tereftalato di polibutilene (PBT) - polistirene cristallo/standard
(3903 11) (3903 19)
- metacrilato di metileacrilonitrile (AMMA)
- polietilene reticolato (VPE)
- polistirene antiurto
- polipropilene (PP)
(3902 10)
b) alle pitture
(3208) (3209)
Tuttavia, se le pitture hanno un elevato tenore di zinco, le loro concentrazioni residue di cadmio devono essere le piu' basse possibili e comunque non superiori allo 0,1% in massa.
1.3 Tuttavia le disposizioni dei punti 1.1 e 1.2 non sono applicabili ai prodotti che devono essere colorati per motivi di sicurezza.
2.1 Non sono ammessi per stabilizzare i prodotti finiti elencati qui di seguito fabbricati partendo da polimeri e copolimeri del cloruro di vinile (1):
- materiali da imballaggio (sacchi, contenitori, bottiglie, coperchi)
(3923 29 10) (3920 41) (3920 42)
- articoli da ufficio e articoli scolastici
(3926 10)
- guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili
(3926 30)
- vestiti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti)
(3926 20)
- rivestimenti di pavimenti e di muri
(3918 10)
- tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati
(5903 10)
- cuoi sintetici
(4202)
- dischi (musica)
(8524 10)
- tubazioni e raccordi
(3917 23)
- porte girevoli ("tipo saloon")
- veicoli per il trasporto su strada (interno, esterno, carrozzeria)
- rivestimento di lamiere di acciaio destinate all'edilizia o all'industria
- guaine per cavi elettrici
Comunque, qualunque sia la loro utilizzazione o destinazione finale, e' vietata l'immissione sul mercato dei prodotti finiti sopraelencati o dei componenti di tali prodotti, fabbricati a partire dai polimeri e copolimeri del cloruro di vinile stabilizzati con sostanze contenenti cadmio, se il tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) e' superiore allo 0,01% in massa del polimero.
2.2 Tuttavia le disposizioni del punto 2.1 non sono applicabili ai prodotti finiti che impiegano stabilizzanti a base di cadmio per motivi di sicurezza.
3. Ai sensi del presente decreto, per "trattamento di superficie al cadmio (cadmiatura)" si intende qualsiasi deposito o rivestimento di cadmio metallico su una superficie metallica.
3.1 Non sono ammessi per la cadmiatura i prodotti metallici o i loro componenti impiegati per le applicazioni nei settori seguenti:
a) nelle attrezzature e nelle macchine per (1):
- la produzione di alimenti
(8210)
(8417 20)
(8419 81)
(8421 11)
(8421 22)
(8422)
(8435) (8437) (8438)
(8476 11)
- l'agricoltura
(8419 31)
(8424 81)
(8432) (8433)
(8434) (8436)
- la refrigerazione e il congelamento
(8418)
- la tipografia e la stampa
(8440)
(8442)
(8443)
b) nelle attrezzature e nelle macchine per la produzione (1):
- degli accessori per la casa
(7321)
(8421 12)
(8450)
(8509)
(8516)
- dell'arredamento
(8465) (8466)
(9401) (9402)
(9403) (9404)
- degli impianti sanitari
(7324)
- del riscaldamento centrale e del condizionamento d'aria
(7322) (8403) (8404) (8415)
Comunque, qualunque sia la loro utilizzazione o destinazione finale, e' vietata l'immissione sul mercato dei prodotti finiti cadmiati o dei componenti di tali prodotti utilizzati nei settori/applicazioni elencati nelle precedenti lettere a ) e b), nonche' dei prodotti manufatti dei settori di cui alla lettera b).
3.2 Le disposizioni di cui al punto 3.1 sono anche applicabili a decorrere dal 30 giugno 1995 ai prodotti cadmiati o ai componenti di tali prodotti impiegati in settori/applicazioni di cui alle seguenti lettere a ) e b) nonche' ai prodotti manufatti dei settori di cui alla seguente lettera b):
a) le apparecchiature e macchine per la fabbricazione (1):
- della carta e del cartone
(8419 32)
(8439)
(8441)
- di prodotti tessili e dell'abbigliamento
(8444)
(8445) (8447)
(8448) (8449) (8451)
(8452)
b) le attrezzature e macchine per la produzione (1):
- di apparecchiature di movimentazione industriale
(8425) (8426) (8427)
(8428)
(8429)
(8430)
(8431)
- dei veicoli stradali e agricoli
(capitolo 87)
- dei treni
(capitolo 86)
- delle navi
(capitolo 89)
3.3 Tuttavia le disposizioni dei punti 3.1 e 3.2 non sono applicabili:
- ai prodotti e ai loro componenti impiegati nei settori aeronautico, aerospaziale, minerario, offshore e nucleare le cui applicazioni implicano un elevato grado di sicurezza, nonche' agli organi di sicurezza nei veicoli stradali e agricoli, nei treni e nelle imbarcazioni;
- ai contatti elettrici, qualunque sia il settore di impiego a salvaguardia dell'affidabilita' dell'apparecchiatura su cui sono installati.
4.L'Austria e la Svezia che gia' applicano al cadmio restrizioni piu' severe rispetto a quelle previste dalle sezioni 1, 2 e 3 possono continuare ad applicarle fino al 31 dicembre 2002. La Commissione riesaminera' le disposizioni relative al cadmio previste dall'allegato I della direttiva 76/769/CEE E prima di tale data alla luce dei risultati della valutazione dei rischi connessi al cadmio e in base all'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche in materia di sostituti del cadmio.
22. Monometiltetraclorodi Sono vietati l'immissione sul mercato fenilmetano e l'uso di detta sostanza, dei Nome commerciale Ugilec preparati e dei prodotti che la 141 contengono. In deroga, la presente CAS n. 76253-60-6 disposizione non e' applicabile: 1) agli impianti e macchinari gia' in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sino a quando l'impianto o il macchinario sono messi in disuso; 2) alla manutenzione di impianti o macchinari gia' in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' vietata l'immissione sul mercato dell'usato di detta sostanza, di preparati e di impianti o macchinari contenenti detta sostanza.
23. Monometildiclorodife Sono vietati l'immissione sul mercato nilmetano e l'uso di questa sostanza, dei Nome commerciale Ugilec preparati e dei prodotti che la 121, contengono.
Ugilec 21
CAS n. sconosciuto
24. Monometildibromodife Sono vietati l'immissione sul mercato nilmetano e l'uso di questa sostanza, dei Nome commerciale DBBT preparati e dei prodotti che la CAS n. 99688-47-8 contengono.
Denominazione della sostanza
dei gruppi della sostanza
o deipreparati Restrizione
- -
25. Pile alcaline al manganese destinate Vietata l'immissione ad utilizzazione prolungata a tempera- sul mercato e l'uso. ture inferiori a 0 C o superiori a
50 C ovvero con particolare esposizione
agli urti, per le quali il limite e'
dello 0,05 per cento in peso di mercurio.
26. Tutte le altre pile alcaline al manga- Vietata l'immissione nese contenenti piu' dello 0,25% in peso sul mercato e l'uso. di mercurio.
27. Sostanze elencate nell'allegato Fatte salve le disposizioni I del D.M.28 aprile 1997 classifi- di cui agli altri punti cate come "cancerogene della cate- dell'allegato al D.M. 29 goria 1 o della categoria 2" ed luglio 1994, non si possono etichettate almeno come sostanza ammettere nelle sostanze e "Tossica (T)" con la frase di nei preparati immessi sul
rischio R45: "Puo' provocare il mercato e destinati alla
cancro" con la frase di rischio vendita al pubblico in
R49:" Puo' provocare il cancro concentrazione singola
in seguito ad inalazione", uguale o superiore:
riportate come segue: - a quella fissata nell'al- legato I del D.M. 28
Cancerogene della categoria 1: aprile 1997
cfr. elenco in appendice. - o a quella fissata al
punto 6, tabella VI
Cancerogene della categoria 2: dell'allegato I
cfr. elenco in appendice. Del decreto legislativo
n. 285 del 16 luglio 1998
concernente
attuazione di direttive
comunitarie in materia di
classificazione, imballag- gio ed etichettatura di
preparati pericolosi,
nel caso in cui non
figuri alcun limite di
concentrazione nell'al-
legato I del D.M.28 aprile 1997.
Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni
comunitarie relative alla
classificazione, imballaggio
e all'etichettatura di sos- tanze e preparati perico-
losi, l'imballaggio di
tali sostanze e preparati
deve recare in maniera
leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Unica- mente ad uso di utilizza-
tori professionali".
In base a deroga, tale
disposizione non si
applica:
a) ai medicinali per uso
umano o veterinario
definiti dalla direttiva 65/65/CEE del Consiglio ;
b) ai prodotti cosmetici
definiti dalla direttiva 76/768/CEE del Consiglio ;
c) ai combustibili per
motori che sono soggetti alla direttiva 85/210/CEE del Consiglio ,
- ai prodotti derivati
dagli oli minerali,
impiegati come combusti-
bili o carburanti negli
impianti di combustione
mobili o fissi,
- ai combustibili venduti
in sistema chiuso (ad
esempio: bombole di gas
liquido);
d) ai colori per artisti
di cui al decreto
legislativo n285 del
16 luglio 1998 , con-
cernente attuazione di
direttive in materia di
classificazione, imbal-
laggio ed etichettatura
di preparati pericolosi.
28. Sostanze elencate nell'allegato I Fatte salve le disposi-
del D.M.28 aprile 1997 classificate zioni di cui agli altri
"mutagene della categoria 1 o della punti dell'allegato al
categoria 2" ed etichettate con la D.M. 29 luglio 1994,
frase di rischio R46: "Puo' provocare non si possono ammettere
alterazioni genetiche ereditarie", nelle sostanze e nei
riportate come segue: preparati immessi sul
Mutagene della categoria 2: cfr elenco mercato e destinati alla
in appendice. vendita al pubblico in
concentrazione singola
Mutagene della categoria 1: cfr elenco uguale o superiore:
in appendice. - a quella fissata nel-
l'allegato I del
D.M. 28 aprile 1997
- o a quella fissata
al punto 6, tabella VI
dell'allegato I del
decreto legislativo
n. 285 del 16 luglio
1998 ,
concernente
attuazione di direttive
comunitarie in materia di
classificazione, imballag- gio ed etichettatura di
preparati pericolosi, nel
caso in cui non figuri
alcun limite di concentra- zione nell'allegato I del
D.M. 28 aprile 1997.
Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni
comunitarie relative alla
classificazione, allo
imballaggio e all'etichet- tatura di sostanze e pre-
parati pericolosi, l'imbal- laggio di tali sostanze e preparati deve recare in
maniera leggibile ed inde- lebile la seguente dici-
tura:" Unicamente ad uso
di utilizzatori profes-
sionali".
In base a deroga tale
disposizione non si
applica:
a) ai medicinali per uso
umano o veterinario de-
finiti dalla direttiva
65/65/CEE del Consiglio ;
b) ai prodotti cosmetici
definiti dalla direttiva 76/768/CEE del Consiglio ;
c) ai combustibili per
motori che sono soggetti alla direttiva 85/210
del Consiglio ,
- ai prodotti derivati
dagli oli minerali,
impiegati come combu-
stibili o carburanti
negli impianti di
combustione mobili o
fissi,
- ai combustibili venduti
in sistema chiuso (ad
esempio: bombole di gas
liquido);
d) ai colori per artisti
ai colori per artisti
di cui al decreto
legislativo n. 285 del
16 luglio 1998 ,
concernente attuazione
di direttive in materia
di classificazione,
imballaggio ed etichet-
tatura di preparati
pericolosi.
29. Sostanze elencate nell'allegato I Fatte salve le disposizioni del D.M.28 aprile 1997 classificate di cui agli altri punti
"tossiche per la riproduzione della dell'allegato al D.M. 29
categoria 1 o della categoria 2" ed luglio 1994,
etichettate con la frase di rischio non si possono ammettere
R60: "Puo' ridurre la fertilita'" nelle sostanze e nei
e/ o R61 puo' danneggiare i bambini preparati immessi sul
non ancora nati", riportate come mercato e destinati alla
segue: vendita al pubblico in
Tossico per la riproduzione della concentrazione singola
categoria 1: cfr. elenco in uguale o superiore:
appendice. - a quella fissata nell'al- legato I del D.M.28 aprile Tossico per la riproduzione della 1997
categoria 2: cfr. elenco in - a quella fissata al punto appendice. 6, tabella VI dell'allegato I del decreto legislativo
n. 285 del 16 luglio 1998 , concernente attuazione di
direttive comunitarie
in materia di classifica-
zione, imballaggio ed
etichettatura di preparati pericolosi, nel caso in
cui non figuri alcun
limite di concentrazione
nell'allegato I del D.M.
28 aprile 1997.
Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni
comunitarie relative alla
classificazione, allo imbal-
laggio e all'etichettatura di sostanze e preparati
pericolosi, l'imballaggio
di tali sostanze e preparati
deve recare in maniera leg- gibile ed indelebile la
seguente dicitura:
"Unicamente ad uso di uti- lizzatori professionali".
In base a deroga tale disposizione non si applica:
a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 65/65/CEE del Consiglio ;
b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/CEE del Consiglio ;
c) ai combustibili per
motori che sono soggetti alla direttiva 85/210 del Consiglio ,
- ai prodotti derivati dagli oli minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi,
- ai combustibili venduti in sistema chiuso (ad esempio: bombole di gas liquido);
d) ai colori per artisti ai colori per artisti di cui al decreto legislativo n 285 del
16 luglio 1998 , concernente attuazione di direttive in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di preparati pericolosi.
30. Sostanze e preparati contenenti 1. Non si possono utiliz-
una o piu' delle seguenti sostanze: zare per il trattamento
del legno se contengono
a) Creosoto a) una concentrazione di
EINECS n. 232-287-5 benzo-a-pirene superiore CAS n. 8001-58-9 allo 0,005% in massa,
oppure
b) Olio di creosoto b) una concentrazione di
EINECS n. 263-047-8 fenoli estraibili
CAS n.61789-28-4 in acqua superiore
al 3% in massa,
oppure
c) Distillati (catrame di carbone), entrambi a) e b).
oli di naftalene Inoltre, il legno trattato EINECS n. 283-484-8 con tali creosoti non deve CAS n. 84650-04-4 essere immesso sul mercato.
d) Olio di creosoto, frazione di Tuttavia, in base a tale
acenaftene deroga,
EINECS n. 292-605-3 i) per quanto riguarda le
CAS n. 90640-84-9 sostanze e i preparati,
e) Distillati (catrame di carbone) questi possono essere
di testa utilizzati per il
EINECS n. 266-026-1 trattamento del legno
CAS n. 65996-91-0 in impianti industriali
se contengono
f) Olio di antracene a) una concentrazione di EINECS n. 292-602-7 benzo-a-pirene infe-
CAS n. 90640-80-5 riore allo 0,05% in
massa e
g) Fenoli di catrame, carbone, b) una concentrazione di greggio fenoli solubili in
EINECS n. 266-019-3 acqua inferiore al
CAS n. 65996-85-2 3% in massa.
h) Creosoto del legno
EINECS n. 232-419-1
CAS n. 8021-39-4
j) Olio di catrame a bassa Tali sostanze e preparati
temperatura, estratti - possono essere immessi
alcalini sul mercato soltanto
CAS n. 122384-78-5 in imballaggi con una
EINECS n. 310-191-5 capacita' pari o
superiore a 200 litri,
- non possono essere
venduti al pubblico.
Senza pregiudizio
dell'applicazione di
altre disposizioni
comunitarie relative
alla classificazione,
all'imballaggio ed
etichettatura di
sostanze e preparati
pericolosi, l'imbal-
laggio di tali sos-
tanze e preparati
deve recare in maniera
leggibile ed indelebile
la seguente dicitura:
"Unicamente per uso in
impianti industriali".
ii) Il legno trattato in
conformita' del punto
i), che viene immesso
sul mercato per la
prima volta: tale
legno puo' essere
impiegato solo per usi
professionali e
industriali ad esempio: traversine ferroviarie, linee di telecomunica-
zione e di trasporto di energia elettrica,
staccionate, pontili,
o vie d'acqua.
In ogni caso tale legno non puo' essere utiliz- zato:
- all'interno di edifici per scopi decorativi o meno, a prescindere
dalla loro destina-
zione (abitazione,
lavoro, tempo libero);
- per la fabbricazione
di contenitori
destinati a colture
agricole e per una
eventuale riutiliz
zazione, per la fab-
bricazione di imbal-
laggi che possano
entrare in contatto
con prodotti greggi,
intermedi e/o finiti
destinati all'alimen- tazione umana e/o
animale e per una
eventuale riutilizza- zione, o con altri
materiali che possono contaminare questi
prodotti;
- per campi gioco e per altri luoghi di
pubblica ricreazione
all'aria aperta o in
qualsiasi altro caso
in cui c'e' il rischio che venga a contatto
con la pelle;
iii) Per quanto riguarda il legno trattato da molto tempo: il divieto non
si applica se tale
legno e' immesso nel
mercato dei prodotti
usati. In ogni caso
tale legno non puo'
essere utilizzato:
- all'interno di edifici per scopi decorativi o meno, a prescindere
dalla loro destinazione (abitazione, lavoro,
tempo libero),
- per la fabbricazione di contenitori destinati
a colture agricole e
per una eventuale
riutilizzazione,
e per la fabbricazione di imballaggi che
possano entrare in
contatto con prodotti
greggi, intermedi e/o
finiti destinati al-
l'alimentazione umana
e/o animale e per una
eventuale riutilizza-
zione, o con altri
materiali che possono
contaminare questi
prodotti;
- per campi gioco e per
altri luoghi di pub-
blica ricreazione al-
l'aria aperta. (10)
31. Cloroformio CAS n. 67-66-3 Non si possono utilizzare
32. tetracloruro di carbonio in concentrazioni uguali o
CAS n. 56-23-5 superiori allo 0,1% in
33. 1,1,2-tricloroetano massa in sostaze o
CAS n. 79-00-5 preparati immessi sul
34. 1,1,2,2-tetracloroetano mercato per la vendita
CAS n. 79-34-5 al pubblico e/o per
35. 1,1,1,2-tetracloroetano applicazioni diffusive
CAS n. 630-20-6 quali la pulizia di
36. pentacloroetano superfici o tessuti.
CAS n. 76-01-7
37. 1,1-dicloroetilene Senza pregiudizio per
CAS n. 75-35-4 l'applicazione di altre
38. 1,1,1-tricloroetano disposizioni comunitarie
CAS n. 71-55-6 relative alla classifica-
zione, all'imballaggio ed
all'etichettatura di
sostanze e preparati
pericolosi, l'imballaggio
di tali sostanze e dei
preparati che le contengono in concentrazioni uguali o
superiori allo 0,1% deve
recare in maniera chiara
ed indelebile
la seguente dicitura:
"Unicamente per uso in
impianti
industriali".
In base a deroga, tale
disposizione non si applica:
a) ai medicinali per uso
umano o veterinario
definiti dalla direttiva 65765/CEE del Consiglio, modificata da ultimo
dalla direttiva
93/39/CEE ;
b) ai prodotti cosmetici
definiti dalla direttiva 76/768/CEE del Consiglio , modificata da ultimo
dalla direttiva
93/35/CEE .
39. Esacloroetano Non puo' essere utilizzato
CAS n. 67-72-1 nella fabbricazione e
EINECS n. 2006664 nella lavorazione di me-
talli non ferrosi.
In deroga, gli Stati membri possono consentire l'impiego di esacloroetano (HCE) nel
loro territorio:
- nelle fonderie non inte-
grate di alluminio che
producono colate per usi
specifici che richiedono
norme elevate di qualita'
e di sicurezza e che con-
sumano in media meno di
1,5 kg di esacloroetano al
giorno; alla luce dell'e-
voluzione delle conoscenze
e delle tecniche nel
settore dei prodotti di
sostituzione, la Commis-
sione riesaminera', d'intesa con gli Stati membri e nel- l'ambito PARCOM, la presente deroga anteriormente al 31
dicembre 1998;
- nel processo di affina-
zione del grano nella
produzione delle leghe di
magnesio AZ81, AZ91 e AZ92; alla luce della evoluzione
delle conoscenze e delle
tecniche nel settore dei
prodotti di sostituzione,
la Commissione riesaminera', d'intesa con gli Stati
membri e nell'ambito del
PARCOM, la presente deroga
anteriormente al 31 dicembre 1998. (10)
------------
(1) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987 , relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (G.U. n. L 256 del 7.9.1987).
"Appendice
Premessa
Spiegazione dei titoli delle colonne
Nome della sostanza:
Il nome e' lo stesso di quello usato per la sostanza nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE . Quando e possibile, le sostanze pericolose sono indicare con i loro nomi Einccs (Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale) o Einecs (Lista europea delle sostanze chimiche notificate). Altre sostanze non comprese in Einecs o Elincs sono designate con una definizione chimica riconosciuta a livello internazionale (ad es, ISO, IUPAC). In alcuni casi viene specificato anche il nome comune.
Numero indice:
Il numero indice e' il codice di identificazione assegnato alla sostanza nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE Le Sostanze sono elencate nell'appendice conformemente a tale numero indice.
Numero CE:
Nell'inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (Einecs) e' stato definito un codice di identificazione per la sostanza. Il codice inizia da 200-001-8.
Per quanto riguarda la nuove sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE e' stato definito un codice di identificazione che e' pubblicato nella Lista europea delle sostanze chimiche notificate (Elincs). Il codice inizia da 400-010-9.
Numero CAS:
Pet favorire l'identificazione delle sostanze e' stato creato un numero CAS (Chemical Abstracts Service).
Note:
Il testo integrale delle note e' riportato nella premessa all'allegato I della direttivac 67/548/CEE.
In appresso sono riportate Ic note significative ai fini della presente direttiva.
Nuta J:
La classificazione "cancerogeno" non e' necessaria se si puo' dimostrare che la sostanza contiene meno dello 0,1 % peso/peso di benzene (Einecs n. 200-753-7).
Nota K:
La classificazione "cancerogeno" non e' necessaria se si puo' dimostrare che la sostanza contiene meno dello 0,1 % peso/peso di 1,3 butadiene (Einecs n. 203-450-8).
Nota L:
La classificazione "cancerogeno" non e' necessaria se si puo' dimostrare che la sostanza contiene meno del 3 % di estratto DMSO, secondo la misurazione IP 346.
Nota M:
La classificazione "cancerogeno" non e' necessaria se si puo' dimostrare che la sostanza contiene meno dello 0,005% peso/peso di benzo(a)-pirene (Einces n. 200-028 5).
Nota N:
La classificazione "cancerogeno" non e' necessaria se si conosce l'intero iter di raffinazione e si puo' dimostrare che la sostanza da cui il prodotto o' derivato non e' cancerogena.
Nota P:
La classificazione "cancerogeno" non e' necessaria se si puo' dimostrare che la sostanza contiene meno dello 0,1 % peso/peso di benzene (Einecs n. 200-753-7).
Nota R. La classificazione "cancerogeno" non e' necessaria per le fibre il cui diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza, meno due errori standard, risulti maggiore rispetto a 6 mu m.)
Parte di provvedimento in formato grafico
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (21) (22) ((23)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il Decreto 13 dicembre 1999 (in G.U. 21/03/2000, n. 67) ha
disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "Le sostanze riportate nell'allegato I del presente decreto sono aggiunte a quelle di cui ai punti 27, 28 e 29 dell'appendice all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904 , come sostituito dal decreto del Ministro della sanita' del 12 agosto 1998";
Si riporta di seguito il testo dei punti 27, 28 e 29:
Parte di provvedimento in formato grafico
- (con l'art. 1, comma 2) che "Le sostanze riportate nell'allegato II del presente decreto sono soppresse dalla lista delle sostanze riportate al punto 27 dell'appendice all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904 , come sostituito dal decreto del Ministro della sanita' del 12 agosto 1998";
- (con l'art. 2, comma 2) che le restrizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° settembre 2000. -------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il Decreto 21 marzo 2000 (in G.U. 15/06/2000, n. 138) ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "Nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904 , come modificato dal decreto del Ministro della sanita' del 12 agosto 1998, e' aggiunto il punto 40 indicato nell'allegato al presente decreto".
Si riporta di seguito il testo del punto n. 40:
Parte di provvedimento in formato grafico
- (con l'art. 3, comma 1) che "Il presente decreto, per i motivi di cui in premessa, non si applica alle montature per occhiali e ai bottoni cuciti su stoffa". -------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il Decreto 10 gennaio 2002 (in G.U. 03/04/2002, n. 78) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le sostanze riportate nell'allegato del presente decreto sono aggiunte a quelle di cui ai punti 29 e 31 dell'appendice all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904 , come sostituito dal decreto del Ministro della sanita' 12 agosto 1998 e modificato, da ultimo, dal decreto del Ministro della sanita' 13 dicembre 1999".
Si riporta di seguito il testo dei punti 29 e 30:
Punto 29 - Sostanze cancerogene: categoria 2
Sostanze Numero indice Numero CE Numero CAS Note 4 - cloroanilina .... 612-137-00-9 203-401-0 106-47-8
Punto 31 - Sostanze tossiche per la riproduzione categoria 2
Sostanze Numero indice Numero CE Numero CAS Note -------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il Decreto 12 marzo 2003 (in G.U. 26/04/2003, n. 96) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904 , come modificato dal decreto del Ministro della sanita' 13 dicembre 1999, e' aggiunto il punto 41, riportato nell'allegato al presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "All'elenco delle sostanze riportate in appendice e' aggiunto il punto 41, riportato in appendice dell'allegato al presente decreto".
Si riporta di seguito il testo dei punti 41 e 41 dell'appendice:
Parte di provvedimento in formato grafico -------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il Decreto 17 aprile 2003 (in G.U. 11/08/2003, n. 185) ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "Nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904 , come modificato dal decreto del Ministro della salute dell'11 febbraio 2003, il testo del punto 30, lettere a) - i), e' sostituito con il testo del punto 30, lettere a) - i), dell'allegato al presente decreto";
- (con l'art. 1, comma 2) che "Nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904 , come modificato dal decreto del Ministro della salute dell'11 febbraio 2003, il testo del punto 39 e' sostituito con il testo del punto 39 dell'allegato al presente decreto".
Si riporta di seguito il testo del punto 30 e 39:
Parte di provvedimento in formato grafico
- (con l'art. 1, comma 3) che "All'allegato del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904 , e' aggiunto il punto 41 lettera a) e lettera b) indicato nell'allegato al presente decreto".
Si riporta di seguito il testo del punto 41:
Parte di provvedimento in formato grafico -------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il Decreto 17 ottobre 2003 (in G.U. 31/12/2003, n. 302) ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904 , come modificato dal decreto del Ministro della sanita' del 17 aprile 2003 e' aggiunto il punto 42, riportato nell'allegato al presente decreto";
Si riporta di seguito il testo del punto 42:
"42. Alcani. C10-C13, cloro 1. Non possono essere immessi (paraffine clorurate catena corta). in commercio per riutilizzazione come sostanze o come componenti di altre sostanze o preparati in concentrazioni superiori all'1%: per la lavorazione dei metalli; per l'ingrasso del cuoio".
- (con l'art. 1, comma 3) che "Il punto 41 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904 , come modificato dal decreto del Ministro della sanita' del 17 aprile 2003, e' sostituito dal punto 41 dell'allegato al presente decreto";
Si riporta di seguito il testo del punto 41:
"41. Coloranti azoici.
1. I coloranti azoici che, per scissione di uno o piu'
gruppi azoici, possono
rilasciare una o piu' delle ammine aromatiche elencate
nell'appendice, in
concentrazioni individuabili, cioe' superiori a 30 ppm negli articoli finiti o nelle parti colorate degli stessi, secondo il metodo di calcolo elaborato conformemente all' art. 2-bis
della direttiva 2002/61/CE , non devono essere usati in articoli tessili e in cuoio che potrebbero entrare in
contatto diretto e prolungato con la pelle o la cavita' orale umana, ad esempio:
abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, articoli
per capelli, parrucche,
cappelli, pannolini ed altri
articoli sanitari, sacchi a
pelo;
calzature, guanti, cinturini
per orologi, borse,
portamonete/portafogli,cartel- le porta documenti, copri
sedie, borse portate attorno
al collo;
giocattoli tessili o in cuoio o rivestiti con tessili o
cuoio;
filati e tessuti destinati al consumatore finale.
2. Inoltre gli articoli
tessili e in cuoio di cui al punto 1 possono essere
commercializzati solo se
conformi alle prescrizioni ivi contenute.
In deroga a quanto disposto,
fino al 1° gennaio 2005, la
presente disposizione non si
applica agli articoli tessili
prodotti con fibre riciclate
se le ammine sono rilasciate dai residui derivanti da
precedenti colorazioni delle medesime fibre e se le ammine
elencate sono rilasciate in
concentrazioni inferiori a 70
ppm.
3. I coloranti azoici elencati nell'appendice non possono
essere immessi sul mercato o
usati per la colorazione di
articoli tessili e in cuoio
come sostanza o componente di
preparati in misura superiore
allo 0,1% in massa".
- (con l'art. 1, comma 4) che "L'elenco delle sostanze riportate in appendice al punto 41 e' sostituito dall'elenco riportato in appendice all'allegato al presente decreto".
Si riporta di seguito il testo del punto n. 41 dell'appendice:
Parte di provvedimento in formato grafico
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2004". -------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il Decreto 10 maggio 2004 (in G.U. 24/08/2004, n. 198) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904 , come modificato dal decreto del Ministro della sanita' del 17 ottobre 2003 sono aggiunti i punti 43 e 44, riportati nell'allegato al presente decreto".
Parte di provvedimento in formato grafico -------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il Decreto 18 giugno 2004 (in G.U. 24/08/2004, n. 198) ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "Nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904 , come sostituito dal decreto del Ministero della sanita' del 29 luglio 1994 e integrato dal decreto 12 agosto 1998, citati in premessa, all'appendice relativa ai punti 27, 28 e 29, sono aggiunte le sostanze elencate nell'allegato al presente decreto";
- (con l'art. 1, comma 2) che "Nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904 , come sostituito dal decreto del Ministero della sanita' del 29 luglio 1994 e integrato dal decreto 12 agosto 1998, citati in premessa, le sostanze riportate al punto 1, lettera c) dell'allegato al presente decreto sono soppresse dall'appendice del punto 27, categoria 2";
- (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, si applicano a decorrere dai termini indicati nell'allegato al presente decreto per ciascuna sostanza";
- (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, si applicano a decorrere dal 25 dicembre 2004";
Si riporta di seguito il testo dei punti 27 e 28:
Parte di provvedimento in formato grafico -------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il Decreto 14 dicembre 2004 (in G.U. 08/02/2005, n. 31) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904 , come modificato dal decreto del Ministro della sanita' del 18 giugno 2004 citato in premessa, e' aggiunto il punto 45 riportato nell'allegato al presente decreto".
Si riporta di seguito il testo del punto 45:
45. Crocidolite, CAS n. 12001-28-4 L'uso delle fibre accanto Crisotilo, CAS n. 12001-29-5 elencate e dei prodotti Amosite, CAS n. 12172-73-5 contenenti tali fibre Antofillite, CAS n. 77536-67-5 intenzionalmente aggiunte e' Actinolite, CAS n. 77536-66-4 vietato. L'uso dei prodotti Tremolite, CAS n. 77536-68-6 contenenti le fibre di amianto accanto elencate e che sono gia' installati o in servizio prima della data di entrata in vigore del presente decreto e' autorizzato fino alla data della loro eliminazione o fine della vita utile.
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto". -------------- AGGIORNAMENTO (15)
Il Decreto 4 luglio 2005 (in G.U. 20/09/2005, n. 219) ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "Il punto 41 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904 , come modificato dal decreto del Ministro della sanita' del 17 ottobre 2003 e' sostituito dal punto 41 dell'allegato al presente decreto";
Si riporta di seguito il testo del punto 41:
"====================================================================
|1. I coloranti azoici che, per scissione di uno
|o piu' gruppi azoici, possono rilasciare una o
| piu' delle ammine aromatiche elencate
| nell'appendice, in concentrazioni
| individuabili, cioe' superiori a 30 ppm negli
| articoli finiti o nelle parti colorate degli
|stessi, secondo i metodi di prova riportati in
| tale appendice, non vanno impiegati in
| articoli tessili e di cuoio che potrebbero
|entrare in contatto diretto e prolungato con la
| pelle o la cavita' orale umana, quali ad
|esempio: - capi di abbigliamento, biancheria
| da letto, asciugamani, articoli per capelli,
| parrucche, cappelli, pannolini ed altri
| articoli sanitari, sacchi a pelo; -
| calzature, guanti, cinturini per orologi,
| borse, portamonete/portafogli, cartelle porta
|documenti, coprisedie, borse portate attorno al
| collo; - giocattoli tessili o in cuoio o
| comportanti parti tessili o di cuoio; -
| filati e tessuti destinati al consumatore
{41. Coloranti azoici| finale.
=====================================================================
|2. Inoltre gli articoli tessili e in cuoio di
|cui al punto 1 possono essere commercializzati
|solo se conformi alle prescrizioni ivi
|contenute. In deroga a quanto disposto, fino al
|1° gennaio 2005, la presente disposizione non
|si applica agli articoli tessili prodotti con
|fibre riciclate se le ammine sono rilasciate
|dai residui derivanti da precedenti colorazioni
|delle medesime fibre e se le ammine elencate
|sono rilasciate in concentrazioni inferiori a
|70 ppm.
---------------------------------------------------------------------
|3. I coloranti azoici elencati nell'appendice
|non possono essere immessi sul mercato o usati
|per la colorazione di articoli tessili e in
|cuoio come sostanza o componente di preparati
|in misura superiore allo 0,1% in massa."
- (con l'art. 1, comma 2) che "Il punto 41 dell'appendice al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904 , come modificato dal decreto del Ministro della sanita' del 17 ottobre 2003 e' sostituito dal punto 41 dell'appendice al presente decreto";
Si riporta di seguito il testo del punto 41 dell'appendice:
"Elenco delle ammine aromatiche Numero CAS Numero Indice Numero CE Sostanza 1 92-67-1 612-072-00-6 202-177-1 Bifenil-4- ammina 4-ammino bifenile xenil ammina 2 92-87-5 612-042-00-2 202-199-1 Benzidina 3 95-69-2 202-441-6 4-cloro- o-tolui dina 4 91-59-8 612-022-00-3 202-080-4 2-Naftil ammina 5 97-56-3 611-006-00-3 202-591-2 o-ammino -azoto luene 4-ammino-2',3-dimetil azoben zene 4-o-tolilazo -o-toluidina 6 99-55-8 202-765-8 5-nitro- o-toluidina 7 106-47-8 612-137-00-9 203-401-0 4-cloro anilina 8 615-05-4 210-406-1 4-metossi- m-fenil endiammina 9 101-77-9 612-051-00-1 202-974-4 4,4'-metil enedianilina 4,4'-diammino difenil metano 10 91-94-1 612-068-00-4 202-109-0 3,3' -dicloro benzidina 3,3'-dicloro bifenil -4,4' -ilene diammina 11 119-90-4 612-036-00-X 204-355-4 3,3' -dimetossi benzidina o-diani sidina 12 119-93-7 612-041-00-7 204-358-0 3,3' -dimetil benzidina 4,4' -bi-o-tolui dina 13 838-88-0 612-085-00-7 212-658-8 4,4' -metil enedi-o- toluidina 14 120-71-8 204-419-1 6-metossi -m-tolui dina p-cresidina 15 101-14-4 612-078-00-9 202-918-9 4,4'-metilene -bis- (2-cloro- anilina) 2,2'- dicloro -4,4'- metilene -dianilina 16 101-80-4 202-977-0 4,4' -ossidi anilina 17 139-65-1 205-370-9 4,4'- tiodi anilina 18 95-53-4 612-091-00-X 202-429-0 o- toluidina 2-ammino toluene 19 95-80-7 612-099-00-3 202-453-1 4-metil- m-fendendi ammina 20 137-17-7 205-282-0 2,4,5-trimetil anilina 21 90-04-0 612-035-00-4 201-963-1 o- anisidina 2-metossi anilina
Elenco dei coloranti azoici Numero CAS Numero Indice Numero CE Sostanza 1 Non attribuito 611-070-002 405-665-4 Miscela di: di sodio (6-(4- ani sidino) -3-sulfo nato-2- (3,5- dinitro-2- ossido fenilazo -1-nafto lato) (1-5(cloro -2- ossido fenilazo) -2-nafto lato) cromato(1-); Componente 1: N: CAS: 118685-33-9 C19H23CIC rN7O12S.2Na
Elenco dei metodi di prova CEN (*) Riferimento e titolo della norma Documenti di riferimento Riferimento della norma dichiarata obsoleta CEN Cuoio - Analisi chimiche - determinazione di alcuni coloranti azoici nei cuoi tinti CEN ISO/TS Nessuno CEN Tessili - Metodi per la determinazione di alcune ammine aromatiche derivate dai coloranti azoici - Parte 1: Rilevamento dell'uso di alcuni coloranti azoici accessibili senza estrazione EN 14362-1:2003 Nessuno
(*) EEN - Organismo europeo di normalizzazione.
(*) CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles; tel. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19 (http://www:cenorm.be).
(*) Cenelec: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles; tel. (32-2) 519 68 71, fax (32-2) 519 69 19 (http://www:cenelec.org).
(*) ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis:
tel. (33-4) 92 94 42 00, fax (33-3) 93 65 47 16 (http://www:etsi.org)".
- (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto". -------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il Decreto 18 ottobre 2005 (in G.U. 23/12/2005, n. 298) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904 , come modificato dal decreto del Ministro della sanita' del 17 ottobre 2003, alla voce 40 «Nickel», seconda colonna, il punto 1 e' sostituito dal testo seguente:
«1) in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano, a meno che il tasso di cessione del nickel di tali oggetti metallici sia inferiore a 0,2 mug/cm2 per settimana (limite di migrazione);»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto". -------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il Decreto 18 ottobre 2006 (in G.U. 04/01/2007, n. 3) ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904 , come modificato dal decreto del Ministro della salute del 14 dicembre 2004 sono aggiunti i punti 46, 47 e 48 come riportato nell'allegato al presente decreto".
Si riporta di seguito il testo dei punti 46, 47 e 48:
Parte di provvedimento in formato grafico
- (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto si applicano per i punti 46 e 47 riportati nell'allegato a decorrere dalla data del 15 giugno 2007";
- (con l'art. 2, comma 2)Le disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto si applicano per il punto 48 riportato nell'allegato a decorrere dalla data del 1° gennaio 2010". -------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il Decreto 9 marzo 2007 (in S.O. n. 130, relativo alla G.U. 05/06/2007, n. 128) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'appendice dell'allegato al decreto ministeriale 12 agosto 1998 che modifica il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904 , aggiornata, relativamente alle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione - cmr -, dal decreto del Ministro della salute del 18 giugno 2004, e' modificata conformemente al presente decreto".
Si riporta di seguito il testo cosi' modificato:
Parte di provvedimento in formato grafico
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dal 24 agosto 2007". -------------- AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 30 maggio 2007 (in G.U. 18/09/2007, n. 217) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il punto 17 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904 , modificato dal decreto del Ministro della salute del 17 ottobre 2003, e' sostituito dal punto 17 dell'allegato al presente decreto".
Si riporta di seguito il testo del punto 17:
Parte di provvedimento in formato grafico -------------- AGGIORNAMENTO (21)
Il Decreto 30 ottobre 2007 (in G.U. 21/03/2008, n. 69) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904 , come modificato dal decreto del Ministro della salute del 9 marzo 2007 e' aggiunto il punto 49 come riportato nell'allegato al presente decreto".
Si riporta di seguito il testo del punto 49:
Parte di provvedimento in formato grafico --------------- AGGIORNAMENTO (22)
Il Decreto 20 marzo 2008 (in G.U. 10/05/2008, n. 109) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "All'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904 , e successive modificazioni sono aggiunti i punti 49 e 50 come riportato nell'allegato al presente decreto".
Si riporta di seguito il testo dei punti 49 e 50:
Parte di provvedimento in formato grafico
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana". --------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il Decreto 30 luglio 2008 (in G.U. 18/10/2008, n. 245) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904 , come modificato dall' art. 12 della legge 25 febbraio 2008 n. 34 e dal decreto del Ministero della salute del 30 maggio 2007, e' aggiunto il punto «19-bis Mercurio» come riportato nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto".
Si riporta di seguito il testo del punto 19-bis:
Parte di provvedimento in formato grafico
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto si applicano a decorrere dal 3 aprile 2009".
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht