007G0032
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Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonche' modifica alla direttiva 92/42/CEE. (DECRETO LEGISLATIVO 08 febbraio 2007 n. 20)
Premessa
Entrata in vigore del provvedimento: 7/3/2007 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62 , ed in particolare l'articolo 21 e l'allegato B; Vista la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004 , sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE ; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 ; Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 19 marzo 2002, n. 42 , recante condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell' articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2002 ; Considerato che a livello nazionale l'adozione dei criteri di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 42/02 per il calcolo della cogenerazione soddisfa in media i criteri dell'allegato III, lettera a), della direttiva 2004/8/CE ; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2006; Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , reso nella seduta dell'8 novembre 2006; Acquisito il parere espresso dalle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2007; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita' ed ambito di applicazione 1. Il presente decreto intende accrescere l'efficienza energetica e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, definendo misure atte a promuovere e sviluppare, anche ai fini di tutela dell'ambiente, la cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia, basata sulla domanda di calore utile e sul risparmio di energia primaria, con particolare riferimento alle condizioni climatiche nazionali.
2. Il presente decreto si applica alla cogenerazione come definita all'articolo 2 e alle tecnologie di cogenerazione di cui all'allegato I.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 21 e l'allegato B della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario:
«Art. 21 (Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2004/8/CE dell'11 febbraio 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio , sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE) . - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui all'art. 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2004/8/CE dell'11 febbraio 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio , sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE , nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare le misure di promozione e sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento, basate sulla domanda di calore utile e sul risparmio di energia primaria, secondo obiettivi di accrescimento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e dell'efficienza energetica, nonche' di tutela dell'ambiente;
b) assicurare la coerenza delle misure di promozione e sviluppo della cogenerazione di cui alla lettera a) con il quadro normativo e regolatorio nazionale sul mercato interno dell'energia elettrica e con le misure per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, garantendo altresi' la stabilita' del quadro normativo per gli investimenti effettuati;
c) prevedere l'avvio di un regime di garanzia d'origine dell'elettricita' prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento e, in coordinamento con le amministrazioni territoriali interessate, l'istituzione di un sistema nazionale per l'analisi delle potenzialita' della cogenerazione e per il monitoraggio sulle realizzazioni e sull'efficacia delle misure adottate, anche ai fini di cui agli articoli 6 e 10 della direttiva 2004/8/CE ;
d) agevolare l'accesso alla rete dell'elettricita' da cogenerazione ad alto rendimento e semplificare gli adempimenti amministrativi e fiscali, a parita' di gettito complessivo, per la realizzazione di unita' di piccola cogenerazione e di microcogenerazione.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
Allegato B 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del-l'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.
2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del-l'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.
2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell' art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) .
2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro. 2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del-l'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate.
2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.
2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.
2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile.
2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE , 83/349/CEE , 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di societa', delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.
2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE .
2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE .
2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicita' di taluni tipi di societa'.
2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio .
2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della societa' cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze &greco;b-agoniste nelle produzioni animali.
2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE .
2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare.
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio .
2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.
2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.
2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita'.
2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio .
2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini dei Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.
2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea.
2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del-l'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE .
2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del-l'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.
2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto.
2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilita' ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE , 68/360/CEE , 72/194/CEE , 73/148/CEE , 75/34/CEE , 75/35/CEE , 90/364/CEE , 90/365/CEE e 93/96/CEE .
2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio .
2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale.
2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale.
2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita', riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.».
- La direttiva 2004/8/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 52 del 21 febbraio 2004.
- La direttiva 92/42/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L 167 del 22 giugno 1992.
- La legge 23 agosto 2004, n. 239 , reca: «Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle dispo-sizioni vigenti in materia di energia».
- Si riporta il testo dell' art. 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , recante: «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica»:
«8. Cogenerazione e' la produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, che garantiscano un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate.».
- Si riporta il testo dell' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall' art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
Art. 2
Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) cogenerazione: la generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica o di energia termica e meccanica o di energia termica, elettrica e meccanica;
b) unita' di cogenerazione ovvero sezione di impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore: un'unita' che puo' operare in cogenerazione;
c) produzione mediante cogenerazione: la somma dell'elettricita', dell'energia meccanica e del calore utile prodotti mediante cogenerazione;
d) unita' di piccola cogenerazione: un'unita' di cogenerazione con una capacita' di generazione installata inferiore a 1 MWe;
e) unita' di microcogenerazione: un'unita' di cogenerazione con una capacita' di generazione massima inferiore a 50 kWe;
f) calore utile: il calore prodotto in un processo di cogenerazione per soddisfare una domanda economicamente giustificabile di calore o di raffreddamento;
g) domanda economicamente giustificabile: una domanda non superiore al fabbisogno di calore o di raffreddamento e che sarebbe altrimenti soddisfatta a condizioni di mercato mediante processi di generazione di energia diversi dalla cogenerazione;
h) elettricita' da cogenerazione: l'elettricita' generata in un processo abbinato alla produzione di calore utile e calcolata secondo la metodologia riportata nell'allegato II;
i) elettricita' di riserva: l'elettricita' fornita dalla rete elettrica esterna in caso di interruzione o perturbazione del processo di cogenerazione, compresi i periodi di manutenzione;
l) elettricita' di integrazione: l'energia elettrica richiesta alla rete elettrica esterna quando la domanda di elettricita' dell'utenza alimentata dall'impianto di cogenerazione e' superiore alla produzione elettrica del processo di cogenerazione;
m) rendimento complessivo: la somma annua della produzione di elettricita', di energia meccanica e di calore utile divisa per l'energia contenuta nel combustibile di alimentazione usato per il calore prodotto in un processo di cogenerazione e per la produzione lorda di elettricita' e di energia meccanica;
n) rendimento: e' il rendimento calcolato sulla base del potere calorifico inferiore dei combustibili;
o) cogenerazione ad alto rendimento: la cogenerazione con caratteristiche conformi ai criteri indicati nell'allegato III;
p) valore di rendimento di riferimento per la produzione separata: il rendimento delle produzioni separate alternative di calore e di elettricita' che il processo di cogenerazione e' destinato a sostituire;
q) rapporto energia/calore: il rapporto tra elettricita' da cogenerazione e calore utile durante il funzionamento in pieno regime di cogenerazione, usando dati operativi dell'unita' specifica.
2. Ad integrazione delle definizioni di cui al comma 1 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , e successive modificazioni, e al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 , e successive modificazioni.
Note all' art. 2:
- Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , reca: «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica».
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 , reca: «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita».
Art. 3
Metodi alternativi 1. Fino al 31 dicembre 2010, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, e' considerata cogenerazione ad alto rendimento la cogenerazione rispondente alla definizione di cui all' articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 .
2. Ai fini del rilascio della garanzia d'origine di cui all'articolo 4 e per la predisposizione delle statistiche di cui all'articolo 9, comma 4, la quantita' di elettricita' prodotta da cogenerazione ad alto rendimento e' determinata in conformita' all'allegato II.
Nota all' art. 3 :
- Per l' art. 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , vedi note alle premesse.
Art. 4
Garanzia di origine dell'elettricita' da cogenerazione ad alto rendimento 1. L'elettricita' prodotta da cogenerazione ad alto rendimento ha diritto al rilascio, su richiesta del produttore, della garanzia di origine di elettricita' da cogenerazione ad alto rendimento, in seguito denominata garanzia di origine.
2. Il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. e' il soggetto designato, ai sensi del presente decreto, al rilascio della garanzia di origine di cui al comma 1, secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.
3. La garanzia di origine puo' essere rilasciata solo qualora l'elettricita' annua prodotta da cogenerazione ad alto rendimento sia non inferiore a 50 MWh, arrotondata con criterio commerciale.
4. La garanzia di origine specifica:
a) l'ubicazione dell'impianto;
b) la tecnologia utilizzata;
c) il combustibile da cui e' stata prodotta l'elettricita';
d) la quantita' di combustibile utilizzato mensilmente;
e) la corrispondente produzione netta mensile di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento, conformemente all'allegato II, che la garanzia di origine rappresenta;
f) il potere calorifico inferiore del combustibile da cui e' stata prodotta l'elettricita';
g) l'uso del calore generato insieme all'elettricita';
h) il risparmio di energia primaria, calcolato secondo l'allegato III.
5. La garanzia di origine e' utilizzabile dai produttori ai quali e' rilasciata affinche' essi possano dimostrare che l'elettricita' da essi venduta e' prodotta da cogenerazione ad alto rendimento ai sensi del presente decreto.
6. Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A., istituisce un sistema informatico ad accesso controllato, anche al fine di consentire la verifica dei dati contenuti nella garanzia di origine.
7. Il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. rilascia la garanzia di origine subordinatamente alla verifica di attendibilita' dei dati forniti dal richiedente e della loro conformita' alle disposizioni del presente decreto. A tale scopo, fatte salve le competenze dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. dispone controlli sugli impianti in esercizio, sulla base di un programma annuo.
8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. adotta e sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico le procedure tecniche per il rilascio della garanzia di origine.
9. La garanzia di origine rilasciata in altri Stati membri dell'Unione europea a seguito dell'attuazione della direttiva 2004/8/CE e' riconosciuta anche in Italia, purche' la medesima garanzia di origine includa tutti gli elementi di cui al comma 4 e sempreche' provenga da Paesi che adottino strumenti di promozione ed incentivazione della cogenerazione ad alto rendimento analoghi a quelli vigenti in Italia e riconoscano la stessa possibilita' ad impianti ubicati sul territorio italiano, sulla base di accordi stipulati tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le competenti autorita' del Paese estero da cui l'elettricita' da cogenerazione ad alto rendimento viene importata.
Note all' art. 4:
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , reca: « Codice in materia di protezione dei dati personali ».
- Per la direttiva 2004/8/CE vedi note alle premesse.
Art. 5
Potenziale nazionale della cogenerazione ad alto rendimento 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A., predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alla Conferenza unificata e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas un rapporto contenente un'analisi del potenziale nazionale per la realizzazione della cogenerazione ad alto rendimento, evidenziando separatamente il potenziale della piccola cogenerazione e della microcogenerazione anche con riguardo al calore destinato alle serre.
2. Il rapporto di cui al comma 1:
a) contiene dati tecnici documentati in modo conforme ai criteri elencati nell'allegato IV;
b) individua per ogni regione e provincia autonoma il potenziale di domanda di raffreddamento e di riscaldamento utile che si presta all'applicazione della cogenerazione ad alto rendimento, nonche' la disponibilita' di combustibili e di altre fonti energetiche da utilizzare per la cogenerazione;
c) analizza distintamente gli ostacoli che impediscono la realizzazione del potenziale nazionale di cogenerazione ad alto rendimento, con particolare riguardo agli ostacoli relativi ai prezzi e ai costi dei combustibili e all'accesso ai medesimi, alle questioni attinenti alle reti, alle procedure amministrative e alla mancata internalizzazione dei costi esterni nei prezzi dell'energia.
Art. 6
Regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento 1. Al fine di assicurare che il sostegno alla cogenerazione sia basato sulla domanda di calore utile e simultaneamente sui risparmi di energia primaria, alla cogenerazione ad alto rendimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3 , 4 , comma 2 , 11 , commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 . La cogenerazione ad alto rendimento accede ai benefici derivanti dall'applicazione dei provvedimenti attuativi dell' articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e dell' articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 .
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alla cogenerazione abbinata al teleriscal-damento.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e d'intesa con la Conferenza unificata, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'incentivazione della cogenerazione ad alto rendimento, nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1. Detti criteri tengono conto di:
a) potenza elettrica dell'impianto;
b) rendimento complessivo dell'impianto;
c) calore utile;
d) aspetti innovativi dell'impianto e delle modalita' d'uso del calore utile, in particolare ai fini dell'impiego in teleriscaldamento e per la trigenerazione;
e) specificita' dell'impiego in agricoltura per il riscaldamento delle serre destinate alla produzione floricola ed orticola;
f) risparmio energetico conseguito e relativa persistenza nel tempo;
g) tipologia di combustibile impiegato;
h) emissioni inquinanti e climalteranti.
4. Il decreto di cui al comma 3 prevede l'estensione graduale del diritto di accesso ai benefici di cui al comma 1, secondo periodo, anche a soggetti diversi da quelli previsti dalla vigente disciplina.
5. Ai fini dell'accesso ai benefici di cui al comma 1, il risparmio di forme di energia diverse dall'elettricita' e dal gas naturale e' equiparato al risparmio di gas naturale.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas emana la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento con potenza nominale non superiore a 200 kW, tenendo conto della valorizzazione dell'energia elettrica scambiata con il sistema elettrico nazionale, degli oneri e delle condizioni per l'accesso alle reti.
Nota all' art. 6 :
- Gli articoli 3, comma 3 , 4 , comma 2 , 11 , commi 2 e 4 e l' art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , citato nelle premesse, cosi' recitano:
«Art. 3 (Gestore della rete di trasmissione nazionale).
- 1.-2. (Omissis).
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas fissa le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la liberta' di accesso a parita' di condizioni, l'imparzialita' e la neutralita' del servizio di trasmissione e dispacciamento. Nell'esercizio di tale competenza l'Autorita' persegue l'obiettivo della piu' efficiente utilizzazione dell'energia elettrica prodotta o comunque immessa nel sistema elettrico nazionale, compatibilmente con i vincoli tecnici della rete.
L'Autorita' prevede, inoltre, l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante cogenerazione.».
«Art. 4 (Acquirente unico a garanzia dei clienti vincolati). - 1. (Omissis).
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro del commercio con l'estero e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, adotta gli indirizzi ai quali si attiene l'acquirente unico al fine di salvaguardare la sicurezza e l'economicita' degli approvvigionamenti per i clienti vincolati nonche' di garantire la diversificazione delle fonti energetiche, anche con la utilizzazione delle energie rinnovabili e dell'energia prodotta mediante cogene-razione.».
«Art. 11 (Energia elettrica da fonti rinnovabili). - 1. (Omissis).
2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica alle importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh, nonche' al netto dell'energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione che utilizzino anche carbone di origine nazionale, l'uso della quale fonte e' altresi' esentato dall'imposta di consumo e dall'accisa di cui all' art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 488 ; la quota di cui al comma 1 e' inizialmente stabilita nel due per cento della suddetta energia eccedente i 100 GWh.
3. (Omissis).
4. Il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili, sistemi di cogenerazione, sulla base di specifici criteri definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e fonti nazionali di energia combustibile primaria, queste ultime per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata.».
«Art. 9 (L'attivita' di distribuzione). - 1. Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuita' del servizio e purche' siano rispettate le regole tecniche nonche' le deliberazioni emanate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le societa' cooperative di produzione e distribuzione di cui all' art. 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030.
Con gli stessi provvedimenti sono individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate; le concessioni prevedono, tra l'altro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell' art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 , recante: «Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell' art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 ».
«Art. 16 (Obblighi delle imprese di distribuzione). - 1.-3. (Omissis).
4. Le imprese di distribuzione perseguono il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnnovabili. Gli obiettivi quantitativi nazionali, definiti in coerenza con gli impegni previsti dal protocollo di Kyoto, ed i principi di valutazione dell'ottenimento dei risultati sono individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli obiettivi regionali e le relative modalita' di raggiungimento, utilizzando anche lo strumento della remunerazione delle iniziative di cui al comma 4 dell'art. 23, nel cui rispetto operano le imprese di distribuzione, sono determinati con provvedimenti di pianificazione energetica regionale, sentiti gli organismi di raccordo regione-autonomie locali. In sede di Conferenza unificata e' verificata annualmente la coerenza degli obiettivi regionali con quelli nazionali.».
Art. 7
Questioni attinenti alla rete di elettricita' e alle tariffe 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce le condizioni tecniche ed economiche per la connessione delle unita' di cogenerazione ad alto rendimento alle reti elettriche i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi.
2. I provvedimenti di cui al comma 1:
a) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per la realizzazione degli impianti di utenza e di rete per la connessione;
b) fissano procedure, tempi e criteri per la determinazione dei costi, a carico del produttore, per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione della soluzione definitiva di connessione;
c) stabiliscono i criteri per la ripartizione dei costi di connessione tra il nuovo produttore e il gestore di rete;
d) stabiliscono le regole nel cui rispetto gli impianti di rete per la connessione possono essere realizzati interamente dal produttore, individuando i provvedimenti che i gestori di rete devono adottare al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti; nei casi in cui il produttore non intenda avvalersi di questa facolta', stabiliscono quali sono le iniziative che i gestori di rete devono adottare al fine di ridurre i tempi di realizzazione;
e) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per la connessione dei nuovi impianti;
f) definiscono le modalita' di ripartizione dei costi fra i produttori che ne beneficiano delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete. Tali modalita', basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, tengono conto dei benefici che i produttori gia' connessi, quelli collegatisi successivamente e gli stessi gestori di rete traggono dalle connessioni;
g) possono prevedere, su conforme parere del Ministero dello sviluppo economico, condizioni particolarmente agevoli per l'accesso alla rete dell'elettricita' da cogenerazione ad alto rendimento prodotta da unita' di piccola o micro-cogenerazione.
3. I provvedimenti di cui al comma 2, lettera g), sono previamente notificati dal Ministero dello sviluppo economico alla Commissione europea.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas tiene conto delle particolari condizioni di esercizio delle unita' di cogenerazione ad alto rendimento nella definizione delle tariffe connesse ai costi di trasmissione e di distribuzione e nella definizione delle condizioni di acquisto dell'energia elettrica di riserva o di integrazione.
Art. 8
Semplificazione delle procedure amministrative 1. Per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica superiore a 300 MW, ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, si applica la normativa di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 .
2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica uguale o inferiore a 300 MW prevede a tale fine un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 .
3. Col provvedimento di cui all' articolo 1, comma 88, della legge 23 agosto 2004, n. 239 , ed anche con riguardo agli aspetti di sicurezza antincendio, di intesa con la Conferenza unificata, sono stabilite procedure autorizzative semplificate per l'installazione e l'esercizio di unita' di piccola e di micro-cogenerazione, tenendo anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 86, della medesima legge n. 239 del 2004 .
Note all' art. 8:
- Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 , reca: «Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 , reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».
- Si riporta il testo dell' art. 1, commi 86 e 88, della legge 23 agosto 2004, n. 239 , recante: «Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»:
«86. L'installazione di un impianto di microgenerazione, purche' omologato, e' soggetta a norme autorizzative semplificate. In particolare, se l'impianto e' termoelettrico, e' assoggettata agli stessi oneri tecnici e autorizzativi di un impianto di generazione di calore con pari potenzialita' termica.».
«88. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro dell'interno, emana con proprio decreto le norme per l'omologazione degli impianti di microgenerazione, fissandone i limiti di emissione e di rumore e i criteri di sicurezza.».
Art. 9
Relazioni annuali 1. Entro il 21 febbraio 2007 e successivamente ogni quattro anni il Ministero dello sviluppo economico, di concerto col Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblica una relazione sull'applicazione del presente decreto. La relazione e' inviata per informazione alla Commissione europea.
2. La relazione di cui al comma 1 illustra i progressi compiuti per aumentare la quota della cogenerazione ad alto rendimento e contiene:
a) analisi e valutazioni sull'applicazione dell'articolo 4, con particolare riferimento ai provvedimenti adottati per garantire l'affidabilita' del sistema di Garanzia di origine;
b) l'analisi del potenziale nazionale di cui all'articolo 5, comma 1;
c) le procedure amministrative di cui all'articolo 8, finalizzate a:
1) favorire la progettazione di unita' di cogenerazione per soddisfare domande economicamente giustificabili di calore utile ed evitare la produzione di una quantita' di calore superiore al calore utile;
2) ridurre gli ostacoli di ordine regolamentare e di altro tipo all'aumento della cogenerazione;
3) razionalizzare e accelerare le procedure amministrative;
4) garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano conto delle particolarita' delle varie tecnologie di cogenerazione;
5) favorire il coordinamento fra le diverse amministrazioni per quanto concerne i termini, ricezione e trattamento delle domande di autorizzazione;
6) definire eventuali linee guida per procedure autorizzative e la fattibilita' di una procedura di programmazione rapida per i produttori di cogenerazione;
7) designare un'eventuale organo con funzioni di mediazione nelle controversie fra le amministrazioni responsabili del rilascio delle autorizzazioni e i richiedenti.
3. Entro il 31 dicembre 2007 per i dati relativi all'anno precedente ed in seguito su base annuale, il Ministero dello sviluppo economico presenta alla Commissione europea dati e informazioni sulla produzione nazionale di elettricita' e di calore mediante cogenerazione, conformemente alla metodologia di cui all'allegato II.
Tali dati e informazioni, trasmessi anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, comprendono anche i dati relativi alla capacita' di cogenerazione e ai combustibili usati per la cogenerazione. Nel caso siano presentati dati sul risparmio di energia primaria realizzato applicando la cogenerazione, essi sono elaborati conformemente alla metodologia di cui all'allegato III.
Art. 10
Monitoraggio e controllo 1. Gli esercenti di officina elettrica che effettuano la denuncia di cui all' articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , nonche' gli esercenti degli impianti di cui all'articolo 52, comma 3, del medesimo decreto legislativo, ad eccezione di quelli di cui allo stesso comma 3, lettera d), comunicano annualmente al Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. i dati relativi alla propria officina elettrica.
2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono stabilite le modalita' tecniche delle comunicazioni di cui al comma 1, prevedendo modalita' semplificate per gli impianti di piccola e micro-cogenerazione.
3. Sulla base dei dati di cui al comma 1 il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A., istituisce una banca dati sulla cogenerazione, anche avvalendosi dei risultati del monitoraggio di cui all' articolo 1, comma 89, della legge 23 agosto 2004, n. 239 .
4. Le amministrazioni pubbliche che effettuano agevolazioni a sostegno della cogenerazione trasmettono al GSE, per l'immissione nella banca dati di cui al comma 3, le informazioni relative agli impianti medesimi, alle modalita' di sostegno e alla erogazione delle agevolazioni stesse.
5. Ai fini della comunicazione di cui al comma 1, tutti gli impianti di cogenerazione sono dotati di apparecchi di misurazione del calore utile. Sono esentati gli impianti di cogenerazione di potenza inferiore a 1 MWe, dei quali i soggetti titolari o responsabili dell'impianto autocertificano il calore utile, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .
6. Col decreto di cui al comma 2 sono individuate la tipologia e le modalita' di trasmissione dei dati che il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. trasferisce a TERNA S.p.A. a soli fini statistici.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo degli articoli 53, comma 1 , e 52, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , recante: «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative»:
«Art. 53 (Denuncia di officina e licenza di esercizio).
- 1. Chiunque intenda esercitare una officina di produzione di energia elettrica deve farne denuncia all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, che, eseguita la verifica degli impianti, rilascia la licenza d'esercizio, soggetta al pagamento di un diritto annuale.».
«Art. 52 (Oggetto dell'imposizione). - 1.-2. (Omissis).
3. Non e' sottoposta ad imposta l'energia elettrica:
a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW;
b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purche', prodotta a bordo con mezzi propri (esclusi gli accumulatori) nonche' quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle Forze armate dello Stato ed ai Corpi ad esse assimilati;
c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico;
d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purche' la loro potenza elettrica non sia superiore ad 1 kW;
e) prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza complessiva non superiore a 200 kW;
e-bis) prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 kW;
e-ter) impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici, elettrometallurgici ed elettrosiderurgici.».
- L'art. 1, comma 89, della citata legge 23 agosto 2004, n. 239 , cosi' recita:
«89. A decorrere dall'anno 2005, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas effettua annualmente il monitoraggio dello sviluppo degli impianti di microgenerazione e invia una relazione sugli effetti della generazione distribuita sul sistema elettrico ai Ministri di cui al comma 88, alla Conferenza unificata e al Parlamento.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , reca: « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ».
Art. 11
Modifiche e abrogazioni 1. All' articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 85 la parola: «microgenerazione» e' sostituita dalla seguente: «piccola generazione»;
b) dopo il comma 85 e' inserito il seguente:
«85-bis. E' definito come impianto di microgenerazione un impianto per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacita' massima inferiore a 50 kWe.»;
c) il comma 86 e' sostituito dal seguente:
«86. L'installazione di un impianto di microgenerazione o di piccola generazione, purche' certificati, e' soggetta a norme autorizzative semplificate. In particolare, se l'impianto e' termoelettrico, e' assoggettata agli stessi oneri tecnici e autorizzativi di un impianto di generazione di calore con pari potenzialita' termica.»;
d) al comma 88 le parole: «l'omologazione degli impianti di microgenerazione» sono sostituite dalle seguenti: «la certificazione degli impianti di piccola generazione e di microgenerazione»;
e) al comma 89, dopo le parole: «impianti di» sono inserite le seguenti: «piccola generazione e di».
Nota all'art. 11:
- Il testo vigente dell'art. 1, commi 85, 85-bis, 86, 87, 88 e 89 della citata legge 23 agosto 2004, n. 239 , cosi' come modificata dal presente decreto, cosi' recita:
«85. E' definito come impianto di piccola generazione un impianto per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacita' di generazione non superiore a 1 MW.
85-bis. E' definito come impianto di microgenerazione un impianto per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacita' massima inferiore a 50 kWe.
86. L'installazione di un impianto di microgenerazione o di piccola generazione, purche' certificati, e' soggetta a norme autorizzative semplificate. In particolare, se l'impianto e' termoelettrico, e' assoggettata agli stessi oneri tecnici e autorizzativi di un impianto di generazione di calore con pari potenzialita' termica.
87. Il valore dei certificati verdi emessi ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , e' stabilito in 0,05 GWh o multipli di detta grandezza.
88. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro dell'interno, emana con proprio decreto le norme per la certificazione degli impianti di piccola generazione e di microgenerazione fissandone i limiti di emissione e di rumore e i criteri di sicurezza.
89. A decorrere dall'anno 2005, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas effettua annualmente il monitoraggio dello sviluppo degli impianti di piccola generazione e di microgenerazione e invia una relazione sugli effetti della generazione distribuita sul sistema elettrico ai Ministri di cui al comma 88, alla Conferenza unificata e al Parlamento.».
Art. 12
Modifiche degli allegati 1. Gli allegati I, II, III e IV sono parte integrante del presente decreto legislativo. Gli allegati possono essere modificati e integrati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformita' alle direttive e alle decisioni della Comunita' europea.
Art. 13
Disposizioni particolari 1. La caldaia ad acqua calda che fa eventualmente parte di una unita' di cogenerazione, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera b), e' esclusa dal campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660 .
Nota all' art. 13:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660 , reca: «Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi.».
Art. 14
Disposizioni transitorie 1. I diritti acquisiti da soggetti titolari di impianti realizzati o in fase di realizzazione in attuazione dell' articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239 , come vigente al 31 dicembre 2006, rimangono validi purche' i medesimi impianti posseggano almeno uno dei seguenti requisiti:
a) siano gia' entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e la data del 31 dicembre 2006 ;
b) siano stati autorizzati dopo la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239 , e prima della data del 31 dicembre 2006 ed entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008;
c) entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008, purche' i lavori di realizzazione siano stati effettivamente iniziati prima della data del 31 dicembre 2006. ((1)) 2. Gli impianti di cui al comma 1 mantengono il trattamento derivante dall'applicazione dell' articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239 , come vigente al 31 dicembre 2006, fino alla data di naturale scadenza del trattamento stesso, ove detti impianti, se di potenza elettrica superiore a 10 MW, ottengano, entro due anni dalla data di entrata in esercizio, la registrazione del sito secondo il regolamento EMAS e con le modalita' e nel rispetto dei commi 3 e 4.
3. Al fine di consentire l'esercizio dei diritti acquisiti di cui al comma 1, l'articolo 267 , comma 4, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , non si applica ai certificati verdi rilasciati all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscal-damento limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento. I predetti certificati possono essere utilizzati da ciascun soggetto sottoposto all'obbligo di cui all' articolo 11, commi 1 , 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , per coprire fino al 20 per cento dell'obbligo di propria competenza. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, puo' essere modificata la predetta percentuale allo scopo di assicurare l'equilibrato sviluppo delle fonti rinnovabili e l'equo funzionamento del meccanismo di incentivazione agli impianti di cui al comma 1.
4. E' fatto obbligo ai soggetti che beneficiano dei diritti richiamati al comma 1 di realizzare un sistema di monitoraggio continuo delle emissioni inquinanti degli impianti.
5. Il Gestore del sistema elettrico - GSE effettua periodiche verifiche al fine del controllo dei requisiti che consentono l'accesso e il mantenimento dei diritti richiamati al comma 1. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 23 luglio 2009, n. 99 , ha disposto (con l'art. 27, comma 23) che "Il termine previsto dall' articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 , per l'entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione e' prorogato di un anno, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti ai sensi dell' articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239 ."
Inoltre ha disposto (con l'art. 30, comma 12) che "Sono prorogati di un anno i termini previsti dall' articolo 14, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 , per l'entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti ai sensi dell' articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239 ."
Art. 15
Invarianza degli oneri 1. All'attuazione del presente decreto le Amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 16
Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 febbraio 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bonino, Ministro per le politiche europee Bersani, Ministro dello sviluppo economico D'Alema, Ministro degli affari esteri Mastella, Ministro della giustizia Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare De Castro, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: Mastella
Allegato I
((ALLEGATO I
Tecnologie di cogenerazione oggetto del presente decreto
a) Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore
b) Turbina a vapore a contropressione
c) Turbina di condensazione a estrazione di vapore
d) Turbina a gas con recupero di calore
e) Motore a combustione interna
f) Microturbine
g) Motori Stirling
h) Pile a combustibile
i) Motori a vapore
l) Cicli Rankine a fluido organico
m) Ogni altro tipo di tecnologia o combinazione di tecnologie che rientrano nelle definizioni di cui all' articolo 2, lettera a) del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.20 .))
Allegato II
((ALLEGATO II
Calcolo della produzione da cogenerazione
I - Calcolo dell'energia elettrica da cogenerazione 1. Per calcolare il risparmio di energia primaria di una unita' di cogenerazione, occorre anzitutto determinare l'energia elettrica e il calore non prodotti in regime di cogenerazione e distinguerli dalla produzione da cogenerazione. A tal fine si procede in base ai principi illustrati nel seguito, che definiscono i confini del sistema di cogenerazione.
2. Come illustrato nella figura 1, sono esclusi il combustibile consumato ed il calore prodotto da impianti esclusivamente termici (caldaie di riserva e di integrazione) che in molti casi sono presenti sul sito. Le frecce nel riquadro "unita' di cogenerazione" indicano i flussi di energia che attraversano i confini del sistema.
Parte di provvedimento in formato grafico
3. Per le sezioni di microcogenerazione, i valori certificati devono essere approvati dalla societa' Gestore dei Servizi Energetici.
4. L'energia elettrica prodotta in cogenerazione e' calcolata come descritto qui di seguito.
5. Fase 1
5.1. Per distinguere quale parte dell'energia elettrica prodotta non puo' essere riconosciuta come cogenerata, e' innanzi tutto necessario calcolare il rendimento globale della unita' di cogenerazione.
5.2. Il rendimento globale di una unita' di cogenerazione si determina come segue: l'energia prodotta dalla unita' di cogenerazione (somma dell'energia elettrica, dell'energia meccanica e del calore utile) in un dato periodo di riferimento, divisa per l'energia di alimentazione consumata dalla unita' di cogenerazione nello stesso periodo di riferimento:
rendimento globale = (energia prodotta)/(energia di alimentazione) 5.3. Il calcolo del rendimento globale deve basarsi sui valori di esercizio della unita' di cogenerazione specifica, misurati nel periodo di riferimento. Per le sole sezioni di micro cogenerazione, e' consentito sostituire la misura della quantita' di calore utile con una stima della stessa quantita'. La stima deve basarsi sui dati di potenza certificati dal Costruttore e sulla misura, anche indiretta, del numero di ore di funzionamento equivalenti della unita' durante il periodo di riferimento. Nel caso di presenza di circuiti dissipativi del calore la quantita' di calore utile deve essere misurata.
5.4. Per periodo di riferimento si intende un anno solare, dal 1 gennaio al 31 dicembre.
5.5. Per produzione di energia si intende l'energia elettrica totale (somma dell'energia elettrica cogenerata e di quella non cogenerata) e il calore utile generati nell'impianto di cogenerazione nel corso di un periodo di riferimento.
5.6. Esempi di calore utile sono i seguenti: calore utilizzato in processi industriali; calore utilizzato per il riscaldamento o il raffreddamento di ambienti; i gas di scarico di un processo di cogenerazione utilizzati direttamente per essiccare.
5.7. Non e' considerato come calore utile il calore disperso nell'ambiente senza alcun impiego. Esempi di calore non utile sono: il calore disperso da camini e tubi di scappamento; il calore dissipato in condensatori o altri dispositivi di smaltimento; il calore utilizzato per il funzionamento dell'impianto di cogenerazione (ad esempio, per il riscaldamento dell'acqua di alimentazione di caldaie a recupero di calore).
Se l'energia termica viene utilizzata sotto forma di acqua calda, il calore di ritorno verso l'impianto di cogenerazione non e' considerato come calore utile, e va quindi escluso dal calcolo degli indici energetici.
Se l'energia termica viene utilizzata sotto forma di vapore, il calore contenuto nella condensa di ritorno verso l'impianto di cogenerazione e' considerato calore utile, e puo' quindi essere incluso nel calcolo degli indici energetici: da tale calcolo va esclusa, in questo caso, la quantita' di calore corrispondente ad una portata massica di acqua che si trovi alla temperatura di 15 °C ed alla pressione di 1,013 bar, e sia pari alla portata massica del vapore.
5.8. Il calore esportato verso un altro sito, ed ivi utilizzato per produrre energia elettrica, non e' considerato come calore utile.
L'energia elettrica generata da tale calore esportato va inclusa nella produzione elettrica totale (cfr. la figura 4).
5.9. Per energia elettrica non prodotta da cogenerazione si intende l'energia elettrica generata da una unita' di cogenerazione in un periodo in cui la unita' stessa non produca calore utile.
5.10. esempi di casi in cui l'energia elettrica non e' prodotta in cogenerazione sono:
a) turbine a gas o motori a combustione interna senza recupero di calore;
b) impianti con dispositivi di dissipazione del calore (ad esempio, condensatori negli impianti a vapore e in quelli a ciclo combinato, quando il calore di condensazione non trovi impiego utile).
5.11. Per energia di alimentazione si intende l'energia totale, calcolata in base al potere calorifico inferiore, del combustibile che la unita' di cogenerazione impiega per generare l'energia elettrica e il calore utile (cogenerati e non cogenerati) durante il periodo di riferimento. L'eventuale condensa di ritorno dal processo non e' considerata come energia di alimentazione.
5.12. Per energia di alimentazione in cogenerazione si intende l'energia del combustibile, calcolata in base al potere calorifico inferiore, che la unita' di cogenerazione impiega per cogenerare energia elettrica e calore utile in un periodo di riferimento (cfr. la figura 1).
5.13. Per energia di alimentazione non in cogenerazione si intende l'energia del combustibile, calcolata in base al potere calorifico inferiore, che la unita' di cogenerazione impiega per la produzione di sola energia elettrica, senza la contemporanea produzione di calore utile (cfr. la figura 1).
6. Fase 2
6.1. Nel calcolo del risparmio di energia primaria, i valori misurati della produzione di energia elettrica e di calore utile possono essere portati in conto interamente se il rendimento globale della unita' di cogenerazione e' pari o superiore:
a) all'80 % per le sezioni con turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore e per le sezioni con turbina di condensazione a estrazione di vapore;
b) al 75 % per tutti gli altri tipi di unita' di cogenerazione.
7. Fase 3
7.1. Se il rendimento globale della unita' di cogenerazione e' inferiore ai valori di soglia (75 % o, rispettivamente, 80 %), si assume che vi sia produzione di energia elettrica non in cogenerazione; la unita' di cogenerazione puo' allora essere divisa in due parti virtuali, una con cogenerazione e una senza cogenerazione.
7.2. Per la parte con cogenerazione, l'operatore dell'impianto rileva, per tutto il periodo di riferimento, il diagramma di carico del calore (domanda di calore utile in funzione del tempo) ed individua gli eventuali periodi in cui la unita' di cogenerazione funziona in cogenerazione. Per ciascuno di tali periodi, l'operatore misura la produzione reale di calore utile e di energia elettrica della unita' di cogenerazione. Con questi dati determina il "rapporto energia/calore" effettivo (Ceff).
7.3. Il "rapporto energia/calore" effettivo consente all'operatore di calcolare quale parte dell'energia elettrica misurata nel periodo di riferimento e' riconosciuta come energia elettrica cogenerata. A questo fine, l'operatore calcola il prodotto HCHP ×Ceff e lo confronta con la produzione elettrica totale dell'impianto nel periodo di riferimento. Il minore tra tali due valori e' assunto pari all'energia elettrica cogenerata ECHP.
7.4. Per le sezioni di cogenerazione entrate in servizio da meno di un anno, per le quali non siano disponibili dati misurati, puo' essere utilizzato il "rapporto energia/calore" di progetto (Cprog) in luogo di quello effettivo (Ceff).
8. Fase 4
8.1. Se il "rapporto energia/calore" effettivo della specifica unita' di cogenerazione non e' noto, l'operatore dell'impianto puo' impiegare il "rapporto energia/calore" di base (Cdefault), come specificato nella tabella seguente. L'energia elettrica prodotta mediante cogenerazione e' calcolata secondo la formula ECHP=HCHP x Cdefault
Parte di provvedimento in formato grafico
8.2. In questo caso, tuttavia, l'operatore deve notificare al GSE le ragioni della mancanza di un "rapporto energia/calore" effettivo, il periodo per il quale mancano i dati e le misure adottate per porre rimedio alla situazione.
9. Fase 5
9.1. L'energia elettrica calcolata nelle fasi 3 e 4 sara' portata in conto per calcolare il risparmio di energia primaria del processo di cogenerazione.
9.2. Per calcolare il risparmio di energia primaria e' necessario determinare il consumo di energia di alimentazione non in cogenerazione. Il consumo di energia di alimentazione non in cogenerazione e' calcolato come la produzione elettrica non cogenerata divisa per il rendimento elettrico dell'impianto. Il rendimento elettrico dell'impianto e' il rapporto tra l'energia elettrica complessivamente prodotta durante il periodo di riferimento e l'energia associata al combustibile complessivamente consumato durante lo stesso periodo.
II - Confini del sistema di cogenerazione
1. I confini di un sistema di cogenerazione devono essere stabiliti definendo i limiti del processo di cogenerazione stesso. Per definire le quantita' di energia di ingresso e in uscita devono essere installati strumenti di misura sui confini del sistema.
2. Una unita' di cogenerazione fornisce energia a un'area di consumo.
L'area di consumo e' separata dalla unita' di cogenerazione ma consuma l'energia prodotta da quest'ultima. Le due aree non corrispondono necessariamente ad aree geograficamente distinte all'interno del sito e possono essere rappresentate come mostrato di seguito. L'area di consumo puo' essere un processo industriale, un singolo consumatore di calore ed energia elettrica, un sistema di teleriscaldamento/raffreddamento o una rete elettrica (cfr. la figura 2).
Parte di provvedimento in formato grafico
3. La quantita' di energia elettrica prodotta in cogenerazione e' misurata ai morsetti del generatore Da tale quantita' non deve essere sottratta l'energia elettrica usata internamente dalla unita' di cogenerazione per il proprio funzionamento.
4. Elementi di impianto che non operano in cogenerazione, come le caldaie o le unita' che producono soltanto energia elettrica, non sono incluse nella unita' di cogenerazione, come illustrato nella figura 3
Parte di provvedimento in formato grafico
5. Le turbine a vapore secondarie (cfr. la figura 4) devono essere incluse nella unita' di cogenerazione. La produzione di energia elettrica di una turbina a vapore secondaria fa parte della produzione energetica della unita' di cogenerazione. L'energia termica necessaria per generare questa energia elettrica supplementare deve essere esclusa dalla produzione di calore utile della unita' di cogenerazione.
Parte di provvedimento in formato grafico
6. Quando due o piu' motori primi sono collegati in serie (ad esempio, il calore prodotto da una turbina a gas e' trasformato in vapore che alimenta una turbina a vapore), non possono essere considerati separatamente, anche se uno di essi e' ubicato in un sito diverso (cfr. la figura 5).
Parte di provvedimento in formato grafico
7. Quando il motore primo posto a monte non produce energia elettrica o energia meccanica, i limiti della unita' di cogenerazione sono fissati attorno al motore primo a valle. L'energia di alimentazione per tale motore primo e' il calore prodotto dal motore primo a monte.))
Allegato III
((ALLEGATO III
Metodo di determinazione del rendimento del processo di cogenerazione
1.I valori usati per calcolare il rendimento della cogenerazione e il risparmio di energia primaria sono determinati sulla base del funzionamento effettivo o previsto dell'unita' in condizioni normali di utilizzazione.
2.Definizione di cogenerazione ad alto rendimento
Ai fini del presente decreto, la cogenerazione ad alto rendimento risponde ai seguenti due criteri:
a) la produzione mediante cogenerazione delle unita' di cogenerazione fornisce un risparmio di energia primaria, calcolato in conformita' al punto 3, pari almeno al 10 %;
b) la produzione mediante unita' di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione che forniscono un risparmio di energia primaria e' assimilata alla cogenerazione ad alto rendimento.
3.Calcolo del risparmio di energia primaria
Il risparmio di energia primaria fornito dalla produzione mediante cogenerazione secondo la definizione di cui all'allegato II e' calcolato secondo la seguente formula:
Parte di provvedimento in formato grafico
dove:
PES e' il risparmio di energia primaria;
CHP Hη e' il rendimento termico della produzione mediante cogenerazione, definito come la quantita' annua di calore utile divisa per l' energia contenuta nell' intero combustibile di alimentazione, impiegato per produrre sia il calore utile che l'energia elettrica da cogenerazione;
Ref Hη e' il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di calore;
CHP Eη e' il rendimento elettrico della produzione mediante cogenerazione, definito come energia elettrica annua da cogenerazione divisa per l' energia contenuta nell' intero combustibile di alimentazione, impiegato per produrre sia il calore utile che l'energia elettrica da cogenerazione.
Allorche' un'unita' di cogenerazione genera energia meccanica, l'energia elettrica annua da cogenerazione puo' essere aumentata di un fattore supplementare che rappresenta la quantita' di energia elettrica equivalente a quella di energia meccanica. Questo fattore supplementare non da' diritto al rilascio della Garanzia d'origine di cui all' art. 4 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.20 .
Ref Eη e' il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica.
I valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e di calore sono definiti, rispettivamente, negli allegati IV e V. Al valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica si applicano i fattori di correzione di cui all'allegato VI; il valore risultante e' rettificato con i fattori di correzione di cui all'allegato VII.
I fattori di correzione di cui all'allegato VI non si applicano alla tecnologia di cogenerazione con celle a combustibile.
I fattori di correzione di cui all'allegato VII non si applicano ai combustibili a base di legno e al biogas.
Se l'unita' di cogenerazione utilizza piu' combustibili, i valori di rendimento di riferimento per la produzione separata sono pari alla media ponderale dei rendimenti di riferimento di cui agli allegati IV e V relativi ai singoli combustibili, calcolata assumendo come peso, per ciascun combustibile, il relativo contenuto energetico.))
Allegato IV
((ALLEGATO IV
Valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica
I valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica sono riportati nella tabella seguente. Tali valori, espressi in per cento, sono basati sul potere calorifico inferiore e sulle condizioni ISO standard (temperatura ambientale di 15o C, pressione di 1,013 bar, umidita' relativa del 60%).
Parte di provvedimento in formato grafico
1. I valori di rendimento di riferimento di cui al presente allegato si applicano per una durata di 10 anni a partire dall'anno di costruzione dell' unita' di cogenerazione.
2. A partire dall'undicesimo anno successivo all'anno di costruzione dell'unita' di cogenerazione, si applicano, anno per anno, i valori di rendimento di riferimento relativi alle unita' di cogenerazione di 10 anni di eta'.
3. L'anno di costruzione di un'unita' di cogenerazione e' l'anno solare nel corso del quale e' iniziata la produzione di energia elettrica.
4. Se un'unita' di cogenerazione esistente e' oggetto di un ammodernamento il cui costo di investimento supera il 50% del costo di investimento di una nuova unita' di cogenerazione analoga, l'anno solare nel corso del quale e' iniziata la produzione di energia elettrica dell'unita' di cogenerazione ammodernata e' considerato come l'anno di costruzione ai fini di quanto esposto nel presente allegato.))
Allegato V
((ALLEGATO V
Valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di calore
I valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di calore sono riportati nella tabella seguente. Tali valori, espressi in per cento, sono basati sul potere calorifico inferiore e sulle condizioni ISO standard (temperatura ambientale di 15°C, pressione di 1,013 bar, umidita' relativa del 60 %).)) (( Parte di provvedimento in formato grafico ))
Allegato VI
((ALLEGATO VI
Fattori di correzione legati alle condizioni climatiche medie per l'applicazione dei valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica
I valori di rendimento di riferimento di cui all'Allegato II, riferiti alla temperatura ambiente di 15°C, di cui all' allegato IV, devono essere corretti in funzione della temperatura media annuale della zona climatica in cui e' installata l'unita' di cogenerazione, secondo quanto descritto nella tabella seguente.
Zona climatica Temperatura media (°C) Fattore di correzione in punti percentuali Zona A: Valle d'Aosta; Trentino Alto-Adige; Piemonte; Friuli-Venezia Giulia; Lombardia; Veneto; Abruzzo; Emilia-Romagna; Liguria; Umbria; Marche; Molise; Toscana 11,315 +0,369 Zona B: Lazio; Campania; Basilicata; Puglia; Calabria; Sardegna; Sicilia 16,043 -0,104
Esempio:
Una unita' di cogenerazione costruita nel 2009, alimentata con gas naturale, e' installata in Sicilia. Come stabilito nell'allegato IV, il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica, al quale applicare la correzione, e' 52,5 %.
Il valore di rendimento di riferimento corretto per tener conto della zona climatica di installazione (zona B) e' invece:
52,5 - 0,104= 52,396 %.))
Allegato VII
((ALLEGATO VII
Fattori di correzione legati alle perdite evitate sulla rete)) (( Tensione di collegamento alla rete elettrica Per l'energia elettrica esportata verso la rete Per l'energia elettrica consumata in loco > 200 kV 100-200 kV 50-100 kV 0,4-50 kV <0,4 kV 1 0,985 0,965 0,945 0,925 0,985 0,965 0,945 0,925 0,860 ((Esempio:
Una unita' di cogenerazione da 100 kW elettrici a motore alternativo funzionante a gas naturale e' connessa con una rete elettrica alla tensione di 380 V. L'85 % dell'energia elettrica prodotta e' destinata all'autoconsumo e il 15 % della produzione e' ceduto alla rete pubblica. La unita' di cogenerazione e' stata costruita nel 1999. La temperatura ambiente annuale e' di 15°C (di conseguenza non e' necessaria alcuna correzione climatica).
In base all'Allegato IV, il valore di rendimento di riferimento relativo al 1999 per il gas naturale e' pari al 51,1 %. Dopo la correzione per tenere conto della perdite sulla rete, il valore di rendimento di riferimento per la unita' di cogenerazione (sulla base della media ponderata dei fattori contenuti nel presente allegato) e' dato da:
Ref Eη = 51,1 % * (0,860 * 0,85 + 0,925 *0,15 ) = 44,4 %))