Monitoring Gesetzessammlung

092G0383

IT - Atti di Recepimento Direttive UE

092G0383

Regolamento di attuazione della direttiva della Commissione delle Comunita' europee n. 91/422 del 15 luglio 1991 contenente disposizioni relative ai dispositivi di frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi. (DECRETO 02 giugno 1992 n. 341)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 4/8/1992 IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 942 , in base ai quali i veicoli a motore destinati a circolare su strada, con o senza carrozzeria nonche' i loro rimorchi ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti dal Ministero dei trasporti, previa presentazione di domanda da parte del costruttore o del suo legale rappresentante, all'esame del tipo per la omologazione CEE secondo prescrizioni tecniche emanate dal Ministro dei trasporti con propri decreti, in attuazione delle direttive del Consiglio e della Commissione delle Comunita' europee concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto l' art. 10 della legge 27 dicembre 1973, n. 942 , con cui viene conferita al Ministro dei trasporti la facolta' di rendere obbligatorie, con propri decreti, le prescrizioni tecniche riguardanti l'approvazione di singoli dispositivi o la omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda uno o piu' requisiti, prima che siano completate le prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla omologazione CEE dei suddetti veicoli; Visto il proprio decreto del 29 marzo 1974 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974 , recante prescrizioni generali per la omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento; Visto il proprio decreto del 5 settembre 1986 ( pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1987 ), che recepisce la direttiva n. 85/647/CEE e nel contempo aggiorna, integra e rielabora in unico testo le prescrizioni tecniche contenute nelle direttive n. 71/320/CEE , n. 74/132/CEE , n. 75/524/CEE , n. 79/489/CEE e n. 85/647/CEE , concernenti tutte le omologazioni parziali dei tipi di veicolo a motore e dei rimorchi per quanto attiene alla frenatura; Visto il proprio decreto del 4 novembre 1988 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 86 del 13 aprile 1989, in attuazione della direttiva n. 88/194/CEE del 24 marzo 1988 , recante modifiche alle prescrizioni tecniche della direttiva n. 71/320/CEE ; Vista la direttiva della Commissione n. 91/422/CEE con la quale vengono apportate ulteriori modifiche alla direttiva n. 71/320/CEE ; Ritenuto di dover corrispondentemente modificare ed integrare le disposizioni dei propri decreti del 5 settembre 1986 e del 4 novembre 1988; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , in particolare l'art. 17, commi 3 e 4; Udito il parere del Consiglio di Stato reso dall'adunanza generale del 6 febbraio 1992; Esperita la procedura prevista dalla sopracitata legge n. 400/1988, art. 17, comma 3 , ultimo periodo, con la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri; A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

1. I testi degli allegati I, II, III, IV, V, VII, IX, X e XII ai decreti ministeriali del 5 settembre 1986 e del 4 novembre 1988 recanti norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore e di rimorchio per quanto riguarda la frenatura sono modificati in conformita' a quanto riportato nell'allegato che fa parte integrante del presente regolamento.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge n. 942/1973 detta norme sulla "Ricezione nella legislazione italiana delle direttive della Comunita' economica europea concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi". Si trascrive il testo degli articoli 1, 2 e 10:
"Art. 1. - I veicoli a motore destinati a circolare su strada con o senza carrozzeria ed i loro rimorchi, esclusi i veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti, dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile all'esame del tipo per l'omologazione CEE secondo le prescrizioni tecniche che saranno emanate entro sei mesi dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, con propri decreti, in attuazione delle direttive del Consiglio o della Commissione delle Comunita' europee concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi".
"Art. 2. - La domanda per l'omologazione di cui al precedente art. 1 e' presentata dal costruttore, o dal suo legale rappresentante, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile; la domanda non e' accolta quando risulti che sia stata presentata, per lo stesso tipo di veicolo, richiesta di omologazione presso altro Stato membro della CEE".
"Art. 10. - Le prescrizioni tecniche man mano emanate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile in attuazione delle direttive comunitarie possono essere rese obbligatorie con decreto dello stesso Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, anche prima che siano completate prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla omologazione CEE, in sostituzione di quelle concernenti l'omologazione nazionale o l'approvazione dei tipi di dispositivi previste, rispettivamente dagli articoli 53 e 78 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 ".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

1. E' ammesso il rilascio di omologazioni parziali CEE ai tipi di veicolo a motore e di rimorchio per quanto riguarda la frenatura secondo le prescrizioni contenute negli allegati ai decreti ministeriali 5 settembre 1986 e 4 novembre 1988 come modificati nell'allegato al presente regolamento.

Art. 3

1. Dal 1› ottobre 1992 non e' ammesso il rilascio di omologazioni parziali CEE ai tipi di veicolo a motore e di rimorchio per quanto riguarda la frenatura se essi non soddisfano alle prescrizioni contenute negli allegati ai decreti ministeriali 5 settembre 1986 e 4 novembre 1988 come modificati dall'allegato al presente regolamento.

Art. 4

1. Dal 1› ottobre 1993 non e' ammesso il rilascio di omologazioni nazionali per i tipi di veicolo a motore e di rimorchio se essi non soddisfano alle prescrizioni contenute negli allegati ai decreti ministeriali 5 settembre 1986 e 4 novembre 1988 come modificati dall'allegato al presente regolamento.
2. Fino al 30 settembre 1993 gli stessi tipi di veicoli potranno ottenere l'omologazione nazionale a condizione che essi soddisfino alle prescrizioni contenute negli allegati ai decreti ministeriali 5 settembre 1986 e 4 novembre 1988 o in alternativa alle prescrizioni contenute nell'allegato al presente regolamento.
3. A parziale modifica di quanto stabilito all'art. 5 del decreto ministeriale 4 novembre 1988, fino al 31 marzo 1993 e' ammesso il rilascio di omologazioni nazionali per i tipi di rimorchio di categoria 04 anche se essi non soddisfano alla prescrizione dell'allegato I del medesimo decreto ministeriale 4 novembre 1988.
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 5 del D.M. 4 novembre 1988 (Aggiornamento del testo degli allegati I e X al decreto 5 settembre 1986 recante norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore e dei rimorchi per quanto riguarda la frenatura) e' il seguente:
"Art. 5. - Dal 1› ottobre 1991 non e' piu' ammesso il rilascio di omologazioni nazionali per i tipi di veicolo a motore e di rimorchio se essi non soddisfano alle prescrizioni del decreto ministeriale del 5 settembre 1986 cosi' come modificato nell'allegato I al presente decreto.
Fino al 30 settembre 1991 gli stessi tipi di veicoli potranno ottenere l'omologazione nazionale a condizione che essi soddisfino alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 5 settembre 1986 o in alternativa alle prescrizioni contenute nello stesso decreto 5 settembre 1986 cosi' come modificato nell'allegato I al presente decreto".

Art. 5

1. Dal 1° aprile 1993 non e' ammessa la prima immatricolazione ((degli autoveicoli autorizzati al traino di rimorchi di categoria 04 di massa massima maggiore di 16t, degli autobus interurbani e da turismo a lungo percorso di massa massima maggiore di 12t)) nonche' dei rimorchi di categoria 04, privi dei dispositivi di cui al decreto ministeriale 4 novembre 1988.

Art. 6

1. Resta salva la facolta' prevista dall' art. 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942 , per i produttori e per i costruttori di richiedere, in alternativa a quanto disposto negli articoli precedenti, l'omologazione nazionale dei sopraindicati tipi di veicoli in base alle prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa, qualora sia dimostrata l'equivalenza con le prescrizioni CEE.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 giugno 1992 Il Ministro: BERNINI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1992 Registro n. 7 Trasporti, foglio n. 160 Nota all'art. 6:
- Il testo dell' art. 9 della legge n. 942/1973 e' il seguente:
"Art. 9. - A richiesta del produttore o del costruttore di un dispositivo o un veicolo per quanto riguarda uno o piu requisiti puo' essere omologato in alternativa a quanto prescritto dall'art. 1, secondo le prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite, commissioni economiche per l'Europa, accettate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile".

Allegato

ALLEGATO
MODIFICHE DEGLI ALLEGATI AI DECRETI DEL MINISTRO DEI TRASPORTI
DEL 5 SETTEMBRE 1986 E DEL 4 NOVEMBRE 1988
ALLEGATO I: DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI DI COSTRUZIONE E DI MONTAGGIO
Punto 1.16.3, leggi:
"1.16.3. Rimorchio ad asse centrale
Per "rimorchio ad asse centrale" s'intende un veicolo trainato, munito di un dispositivo di traino che non puo' spostarsi verticalmente (rispetto al rimorchio) e nel quale l'asse o gli assi sono disposti in prossimita' del baricentro del veicolo caricato in modo uniforme in modo da trasmettere al veicolo trattore soltanto un piccolo carico statico verticale, non superiore al 10% di quello corrispondente alla massa massima del rimorchio o ad un carico di 1000 daN (secondo quale sia inferiore). (il rimanente non e' modificato)".
Punto 2.1.2.3, aggiungere alla fine del punto:
"Il freno pneumatico del rimorchio ed il freno di stazionamento del veicolo trattore possono essere azionati simultaneamente, sempre che il conducente sia in grado di verificare in qualsiasi momento che la capacita' di frenatura del freno di stazionamento dei due veicoli ottenuta, mediante la semplice azione meccanica del freno di stazionamento, e' sufficiente."
Punto 2.2.1.8, leggi:
"2.2.1.8. L'azione del dispositivo di frenatura di servizio deve essere opportunamente ripartita tra gli assi. Nei veicoli a piu' di due assi, al fine di evitare il bloccaggio delle ruote o la vetrificazione delle guarnizioni dei freni, la forza di frenatura puo' essere ridotta automaticamente a zero su determinati assi quando su questi grava un carico molto ridotto, a condizione che l'autoveicolo risponda ai requisiti di prestazione prescritti nell'allegato II.
Dopo il punto 2.2.1.11 sono aggiunti i seguenti nuovi punti 2.2.1.11.1 e 2.2.1.11.2:
"2.2.1.11.1. La regolazione dell'usura deve essere automatica per i freni di servizio. Tuttavia, per i veicoli fuoristrada appartenenti alle categorie N2 e N3 e per i freni posteriori dei veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1 i dispositivi di regolazione automatica sono facoltativi. I dispositivi di regolazione automatica dell'usura devono garantire una frenatura efficace anche dopo un riscaldamento seguito da un raffreddamento dei freni. In particolare, i veicoli devono essere in grado di funzionare normalmente dopo l'esecuzione delle prove di cui all'allegato II, punto 1.3 (prova tipo I) e all'allegato II, punto 1.4 (prova tipo II).
2.2.1.11.2. L'usura delle guarnizioni dei freni di servizio deve essere controllata agevolmente, dall'esterno o dalla parte inferiore del veicolo, utilizzando unicamente gli attrezzi o l'equipaggiamento forniti di serie con il veicolo; per esempio, mediante apposite aper- ture d'ispezione ubicate opportunamente oppure con altri sistemi. In alternativa, il veicolo puo' essere munito di dispositivi acustici o ottici che segnalano al conducente al posto di guida la necessita' di sostituire le guarnizioni. Ai fini della presente prescrizione e' ammesso lo smontaggio delle ruote anteriori e/o posteriori unicamente sui veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1."
Aggiungere dopo il punto 2.2.1.12.2 il seguente nuovo punto 2.2.1.12.3:
"2.2.1.12.3. Il tipo di liquido utilizzato nei dispositivi di frenatura a trasmissione idraulica deve essere identificato secondo la norma ISO 9128-1987. Il simbolo conforme alla figura 1 o 2 deve essere apposto in un punto ben visibile e in modo indelebile a meno di 100 mm dagli orifizi di riempimento dei serbatoi del liquido; il costruttore puo' fornire informazioni complementari."
Punto 2.2.1.18.3, leggi:
"2.2.1.18.3. anche in caso di rottura o di perdita di uno dei condotti del collegamento pneumatico (o di altro tipo di collegamento adottato), il conducente deve poter azionare del tutto o in parte i freni del rimorchio, agendo sia sul dispositivo di frenatura di servizio, sia sul dispositivo di frenatura di soccorso, sia sul dispositivo di frenatura di stazionamento, a meno che tale rottura o perdita non implichi automaticamente la frenatura del rimorchio in conformita' alle prescrizioni di cui al punto 2.2.3 dell'allegato II;
Punti 2.2.1.18.4.1 e 2.2.1.18.4.2, leggi:
"2.2.1.18.4.1. quando uno dei dispositivi di frenatura tra quelli indicati al punto 2.2.1.18.3 e' azionato a fondo, la pressione nella condotta di alimentazione deve abbassari a 1,5 bar entro i due secondi successivi;
2.2.1.18.4.2. quando la condotta di alimentazione e' vuotata ad una velocita' di almeno 1 bar/s, il dispositivo di frenatura automatica del rimorchio deve entrare in funzione prima che la pressione nella condotta stessa scenda al di sotto di 2 bar."
Dopo il punto 2.2.1.23, e' aggiunto il seguente nuovo punto 2.2.1.24:
"2.2.1.24. Nel caso dei veicoli trattori autorizzati a trainare un rimorchio appartenente alla categoria O3 o O4, il dispositivo di frenatura di servizio del rimorchio deve poter essere azionato unicamente insieme al dispositivo di frenatura di servizio, di soccorso o di stazionamento del veicolo trattore."
Dopo il punto 2.2.2.8 sono aggiunti i seguenti nuovi punti 2.2.2.8.1 e 2.2.2.8.2:
"2.2.2.8.1. La regolazione dell'usura deve essere automatica per i freni di servizio. Tuttavia, i dispositivi di regolazione automatico sono facoltativi per i veicoli appartenenti alle categorie O1 e O2. I dispositivi di regolazione automatica dell'usura devono garantire una frenatura efficace anche dopo un riscaldamento seguito da un raffreddamento dei freni. In particolare, i veicoli devono essere in grado di funzionare normalmente dopo le prove eseguite in conformita' dell'allegato II, punto 1.3 (prova tipo I) e allegato II, punto 1.4 (prova tipo II).
2.2.2.8.2. L'usura delle guarnizioni dei freni di servizio deve poter essere controllata agevolmente dall'esterno o dalla parte inferiore del veicolo, utilizzando unicamente gli attrezzi o l'equipaggiamento forniti di serie con il veicolo; per esempio, mediante apposite aper- ture d'ispezione oppure con altri sistemi."
Punto 2.2.2.9: sopprimere i termini "monoassiali" nella terza riga e sostituire "rottura" con "separazione".
Punto 2.2.2.11, leggi:
"2.2.2.11. Se sul rimorchio esiste un dispositivo che permette il disinserimento per mezzo pneumatico del dispositivo di frenatura, diverso dal dispositivo di stazionamento, tale dispositivo deve essere concepito e realizzato in modo da dover necessariamente essere riportato nella posizione di riposo al piu' tardi quando il rimorchio e' nuovamente alimentato con aria compressa."
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ALLEGATO II: PROVE DI FRENATURA E PRESTAZIONI DEI DISPOSITIVI DI FRENATURA
Punto 1.1.1, leggi:
"1.1.1. L'efficienza prescritta per i dispositivi di frenatura si basa sulla distanza di frenatura e/o sulla misura della decelerazione media di regime. L'efficienza di un dispositivo di frenatura e' misurata in base allo spazio di frenatura in funzione della velocita' iniziale del veicolo e/o mediante la misura della decelerazione media di regime durante la prova."
Alla fine del punto 1.1.3.7 e' aggiunto:
"Il bloccaggio delle ruote e' consentito se espressamente specificato."
Alla fine del punto 1.2.1.2.3 va aggiunto:
"il veicolo deve rispettare la distanza di frenatura e la decelerazione media di regime stabilite per la rispettiva categoria; tuttavia, puo' essere necessario misurare effettivamente ambedue i parametri;"
Alla fine del punto 1.2.3.1 e' aggiunto il seguente nuovo punto 1.2.3.2:
1.2.3.2. Sono svolte anche altre prove con il motore innestato, a partire dalla velocita' prevista per la categoria alla quale appartiene il veicolo. Devono essere ottenute almeno le prestazioni minime previste per ciascuna categoria. I trattori per semirimorchi, caricati artificialmente per simulare gli effetti di un semirimorchio carico, non devono essere provati a velocita' superiore a 80 km/h."
Punto 1.3.1.3, leggi:
"1.3.1.3. Per queste prove, la forza esercitata sul comando deve essere graduata in modo da raggiungere al momento della prima frenata una decelerazione media di regime di 3m/s2. Questa forza deve rimanere costante in tutte le frenate successive."
Punto 1.3.3, leggi:
"1.3.3. Efficienza a caldo
1.3.3.1. Al termine della prova del tipo I .. l'efficienza a caldo del dispositivo di frenatura di servizio .. Per i veicoli a motore questa efficienza a caldo .. Nel caso dei rimorchi, la forza di frenatura a caldo .. (il rimanente non e' modificato).
1.3.3.2. Qualora il veicolo a motore soddisfi la prescrizione relativa al 60% del precedente punto 1.3.3.1, ma non soddisfi la relativa prescrizione dell'80% del suddetto punto, puo' essere eseguita un'ulteriore prova di efficienza a caldo applicando una forza sul comando non superiore a quella prescritta al punto 2.1.1.1 del presente allegato. Nel verbale devono figurare i risultati di entrambe le prove."
Punto 1.4.3, leggi:
"1.4.3. Al termine della prova, si misura .. l'efficienza a caldo del dispositivo .. Per i veicoli a motore, tale efficienza a caldo deve consentire una distanza di frenatura non superiore a seguenti valori e una decelerazione media di regime non inferiore ai seguenti valori, quando sia applicata una forza sul comando non superiore a 700 N:
1,33 V(elevato alla seconda)
categoria M(con)3: s = 0,15 V + ----------------------------
130
(il secondo termine corrisponde ad una decelerazione media di regime di 3,75 m/s elevato alla seconda)
1,33 V(elevato alla seconda)
categoria N(con)3: s = 0,15 V + -----------------------------
115
(il secondo termine corrisponde ad una decelerazione media di regime di 3,3 m/s elevato alla seconda).
Nel caso dei rimorchi, la forza di frenatura a caldo alla periferia delle ruote .. (il rimanente non e' modificato)."
Punto 2.1.1.1.1, leggi:
"2.1.1.1.1. I freni di servizio dei veicoli delle categorie M e N sono sottoposti alle prove secondo le modalita' riprese nella seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
Punto 2.1.2.1, leggi:
"2.1.2.1. Anche se il dispositivo che la mette in azione serve ad altre funzioni di frenatura, la frenatura di soccorso deve dare una distanza di frenatura non superiore ai seguenti valori e una decelerazione media di regime non inferiore ai seguenti valori:
2 V(elevato alla seconda)
categoria M(con)1: s = 0,1 V + -------------------------
150
(il secondo termine corrisponde ad una decelerazione media di regime di 2,9 m/s(elevato alla seconda);
2 V(elevato alla seconda)
categoria M(con)2, M(con)3: s = 0,15 V + -------------------------
130
(il secondo termine corrisponde ad una decelerazione media di regime di 2,5 m/s2);
2 V(elevato alla seconda)
categoria N: s = 0,15 V + ---------------------------
115
(il secondo termine corrisponde ad una decelerazione media di regime di 2,2 m/s2)."
Dopo il punto 2.1.2.4 e' aggiunto il seguente punto 2.1.2.5:
"2.1.2.5. La prova di efficienza della frenatura di soccorso deve essere effettuata simulando le condizioni di avaria del sistema di frenatura di servizio."
Punto 2.1.4.1, leggi:
"2.1.4.1. Nell'eventualita' di un guasto in una parte qualsiasi della trasmissione, l'efficienza residua di un dispositivo di frenatura di servizio non deve dare una distanza di frenatura superiore ai seguenti valori, ne' dare una decelerazione media di regime inferiore ai seguenti valori, quando sia applicata una forza sul comando non superiore a 700 N, nel corso di una prova di tipo O con motore disinnestato e alle seguenti velocita' iniziali per ciascuna categoria di veicolo:
distanza di frenatura (m) e decelerazione media di regime (m/s2)
(la tabella non e' modificata)."
Dopo il punto 2.1.4.1 e' aggiunto il seguente nuovo punto 2.1.4.2:
"2.1.4.2. La prova di efficienza residua deve essere effettuata simulando le condizioni di avaria del sistema di frenatura di servizio."
Punto 2.2.1.2.1, leggi:
"2.2.1.2.1. Quando il dispositivo di frenatura di servizio e' del tipo continuo o semicontinuo, la somma delle forze esercitate alla periferia delle ruote frenate ..(il rimanente non e' modificato)." (Non applicabile al testo in italiano)
Dopo il punto 2.2.2.1 e' aggiunto il seguente nuovo punto 2.2.3:
"2.2.3. Frenatura automatica
2.2.3.1. L'efficienza del dispositivo di frenatura automatica in caso di caduta totale di pressione nella condotta di alimentazione, determinata con veicolo carico ad una velocita' di 40 km/h, non deve essere inferiore al 13,5% della forza corrispondente alla massa massima gravante sulle ruote a veicolo fermo. E' consentito il bloccaggio delle ruote per livelli di efficienza superiori al 13,5%."
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APPENDICE ALL'ALLEGATO II: RIPARTIZIONE DELLA FRENATURA TRA GLI ASSI DEI VEICOLI (75/524/CEE)
Punto 3.1.2, leggi:
"3.1.2. Nel caso dei veicoli a motore autorizzati al traino di rimorchi della categoria O3 o O4 muniti di freni pneumatici, qualora sottoposti alla prova con la sorgente di energia inoperante con la condotta di alimentazione chiusa con un serbatoio della capacita' di 0,51 collegato alla condotta di comando e con il sistema alle pressioni di rialimentazione e di intervento, la pressione misurata durante un azionamento a fondo del comando del freno deve essere compresa tra 6,5 e 8,5 bar alle teste di accoppiamento della condotta di alimentazione e della condotta di comando, indipendentemente dalle condizioni di carico del veicolo. Tali pressioni devono essere rivelate sul veicolo trattore non collegato al rimorchio. Le zona di compatibilita' di cui ai diagrammi 2, 3 e 4 A non devono estendersi oltre i 7,5 bar. "
Punto 3.1.4.1, leggi:
"3.1.4.1. Per i veicoli a motore autorizzati al traino di rimorchi
della categoria O3 o O4 muniti di sistemi di frenatura pneumatica la TM
relazione tra il tasso di frenatura -- e la pressione pm deve
PM
rientrare nelle aree indicate nel diagramma 2."
Dopo il punto 5.1.2 e' aggiunto il seguente nuovo punto 5.1.3:
TR
"5.1.3. La relazione tra il tasso di frenatura -- e la
PR
pressione pm deve rientrare nelle aree indicate nel diagramma 2 per
le condizioni di veicolo a vuoto e a pieno carico."
Punto 7.3, leggi:
"7.3. Il punto 18.2 dell'allegato IX .. (il resto invariato)."
Punto 8.2, leggi:
"8.2. Le prese di pressione devono essere conformi alle prescrizioni del punto 4 della norma ISO 3583-1984."
Diagramma 4 A, aggiungere la seguente prima frase alla nota di pie' di pagina:
TR TR
"Tra i valori -- = 0 e -- = 0,1 non e' prescritta la
PR TR
TR
proporzionalita' tra il tasso di frantura -- e la pressione
PR
nella condotta di comando misurata alla testa di accoppiamento."
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ALLEGATO III: METODO DI MISURA DEL TEMPO DI RISPOSTA PER I VEICOLI
MUNITI DI DISPOSITIVI DI FRENATURA AD ARIA COMPRESSA
Alla fine del punto 1.1 e' aggiunto:
"Per i veicoli muniti di sensori di carico, questi devono essere posti nella posizione di pieno carico."
Dopo il punto 2.6 e' aggiunto il seguente nuovo punto 2.7:
"2.7. I veicoli a motore autorizzati al traino di rimorchi della categoria O3 o O4 muniti di sistemi di frenatura pneumatica devono rispettare, oltre alle prescrizioni di cui sopra, anche le prescrizioni di cui al punto 2.2.1.18.4.1 dell'allegato I; tale conformita' sara' verificata mediante la prova seguente:
a) misurazione della pressione all'estremita' di una conduttura di 2,5 m di lunghezza con diametro interno di 13 mm da raccordare alla testa della conduttura di alimentazione;
b) simulazione di un'avaria alla testa di accoppiamento della conduttura di comando;
c) azionamento del dispositivo di comando della frenatura di servizio in 0,2 s, come previsto al precedente punto 2.3."
Punto 4.2, leggi:
"4.2. Le prese di pressione devono essere conformi alle prescrizioni del punto 4 della norma ISO 3583-1984."
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ALLEGATO IV: SERBATOI E SORGENTI DI ENERGIA
A. SISTEMI DI FRENATURA AD ARIA COMPRESSA
Al punto 1.3.1, leggi:
"1.3.1. I serbatoi di cui sono dotati i rimorchi devono essere tali che, dopo 8 azionamenti a fondo del dispositivo di frenatura di servizio del veicolo trattore, il livello dell'energia fornita agli organi di utilizzazione non scenda sotto un livello equivalente alla meta' del valore ottenuto durante la prima frenata, senza l'intervento del dispositivo di frenatura automatica o di stazionamento del rimorchio."
Punto 1.3.2.1, leggi:
"1.3.2.1. La pressione dei serbatoi all'inizio della prova deve essere di 8,5 bar;"
Punto 3.2, leggi:
"3.2. Le prese di pressione devono essere conformi al punto 4 della norma ISO 3583-1984."
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ALLEGATO V: FRENI A MOLLA
Al punto 2.3 aggiungere le seguenti nuove frasi tra la terza e la quarta frase:
"In ogni caso, durante la ricarica del sistema di frenatura partendo dalla pressione zero, i freni a molla non devono allentarsi fintantoche' la pressione nel sistema di frenatura di servizio non sia sufficiente a garantire almeno l'efficienza prevista per il sistema di frenatura di soccorso con veicolo a pieno carico, utilizzando il comando del freno di servizio.
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ALLEGATO VII: CASI IN CUI LE PROVE DI TIPO I E/O II (oppure II BIS)
NON DEVONO ESSERE EFFETTUATE SUL VEICOLO PRESENTATO
ALL'OMOLOGAZIONE
Sostituire in tutti i punti che seguono il termine "residua" con il termine "a caldo".
Appendice 1:
Punti 3.1.2 (*), 3.2.1, 3.5.1.1, 3.5.2.4, 3.5.3.4 e 4.3.7;
(*) (Non applicabile al testo in italiano)
Appendice 2:
Punto 2 (tabella).
ALLEGATO IX: ALLEGATO ALLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI
VEICOLO PER QUANTO RIGUARDA LA FRENATURA
Punto 7, leggi:
"7. Ripartizione della massa su ogni asse
(valore massimo) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .."
Punto 8, leggi:
"8. Marca e tipo delle guarnizioni dei freni .. .. .. .. .. ..
8.1. Guarnizioni dei freni in alternativa .. .. .. .. .. ....
8.1.1. Metodo di prova di omologazione: prove sul veicolo/allegato XII/altro (4) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. ."
Punto 9.4.3, leggi:
"9.4.3. rimorchio ad asse centrale: indicare anche il .."
Dopo il punto 9.4.4 inserire un nuovo punto 9.4.5:
"9.4.5. rimorchio leggero: con freno/senza freno (4)".
Dopo il punto 9.5, inserire un nuovo punto 9.6:
"9.6. il veicolo e'/non e' (4) attrezzato per il traino di un rimorchio dotato di disposiviti antibloccaggio."
Punto 13, leggi:
"13. Massa del veicolo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...."
Punto 14.2, leggi:
"14.2. Prova del tipo O
motore innestato
frenatura di servizio
in accordo con il punto 2.1.1.1.1 dell'allegato II"
Terza colonna della tabella, leggi:
"Forza misurata sul comando (N)".
Punto 14.5, leggi:
"14.5. Dispositivo(i) di frenatura utilizzato(i) nel corso delle prove del tipo II/II bis (4) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....
.. ."
Punto 14.6, leggi:
"14.6. Tempo di risposta e ..
14.6.1. Tempo di risposta al ..
14.6.2. Tempo di risposta alla ..
Punto 14.7.2, leggi:
"14.7.2.
| Assi del veicolo | Assi di riferimento |
| | |
|Massa | Forza di | Velocita'| Massa | Forza di | Velocita'|
| per |frenatura | | per | frenatura| |
| asse |necessaria| | asse |sviluppata| |
| (*) |alle ruote| | (*) |alle ruote| |
| | | | | | |
| kg | N | km/h | kg | N | km/h |
| | | | | | |
Asse 1| | | | | | |
Asse 2| | | | | | |
Asse 3| | | | | | |
Asse 4| | | | | | |
| | | | | | |
(*) Si tratta della massa massima tecnicamente ammissibile per asse."
Punto 14.7.3, leggi:
"14.7.3.
Massa totale del veicolo presentato all'omologazione |.. kg
|
Forza di frenatura necessaria alle ruote |.. N
|
Coppia di rallentamento necessaria all'albero principale|
del rallentatore |.. mN
|
Coppia di rallentamento ottenuta all'albero principale |
del rallentatore (in base al diagramma) |.. mN"
|
Punto 14.7.4 (tabella) sostituire "residuo" con "a caldo".
Dopo il punto 19.2, inserire due nuovi punti 20 e 21:
"20. Frenatura automatica dei rimorchi dotati di freni ad aria compressa.
20.1. Percentuale della forza frenante raggiunta ...................
21. Rimorchi dotati di sistemi di frenatura elettrica
21.1. Il veicolo soddisfa i requisiti previsti all'allegato XI: si/no (4).
21.2. Percentuale della forza frenante raggiunta ............... ." Rinumerare i punti da 20 a 27 con 22 a 29.
Nella nota in calce (1) leggi:
"(1) Nel caso di semirimorchi, indicare la massa corrispondente al carico sulla ralla."
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ALLEGATO X: PRESCRIZIONI APPLICABILI ALLE PROVE DEI VEICOLI MUNITI DI DISPOSITIVI ANTIBLOCCAGGIO
Punto 6.1.2, leggi:
"6.1.2. Il livello iniziale di energia .. deve corrispondere alla pressione di 8,5 bar alla testa di accoppiamento della condotta di alimentazione del rimorchio."
(il rimanente non e' modificato)
Punto 6.1.5, leggi:
"6.1.5. Al termina della frenata, a veicolo fermo, si aziona una volta a fondo il comando del freno di servizio. Durante tale azionamento, la pressione nei circuiti operativi deve essere sufficiente a fornire alla periferia della ruote una forza frenante totale non inferiore al 22,5% della forza corrispondente alla massa massima gravante sulle ruote a veicolo fermo senza provocare inserimento automatico di sistemi di frenatura che non siano controllati dal dispositivo antibloccaggio."
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ALLEGATO XII: METODO DI PROVA DELLE GUARNIZIONI FRENO SUL BANCO
DINAMOMETRICO AD INERZIA
Punti 4.4.3, 4.4.3.1, 4.4.3.2, 4.5.3, 4.5.3.1 e 4.5.3.2, sostituire il termine "residua" con "a caldo".
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