088G0255
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Attuazione della direttiva n. 82/603/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati strada-ferrovia tra Stati membri. (DECRETO 14 maggio 1988 n. 197)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 26/06/1988 IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE Visto l' art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183 ; Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 1988; Vista la direttiva n. 82/603/CEE , che modifica la direttiva n. 75/130/CEE , relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati strada/ferrovia tra Stati membri, inclusa nell'elenco A della legge 16 aprile 1987, n. 183 ; Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione della suddetta direttiva; Sulla proposta dei Ministri delle finanze e dei trasporti; E M A N A il seguente decreto:
Art. 1
1. Il presente decreto fissa le norme di attuazione della direttiva n. 82/603/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati strada-ferrovia tra Stati membri, che ha forza di legge ai sensi dell' art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183 .
2. La predetta direttiva e' pubblicata unitamente al presente decreto.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell' art. 14 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari) e' il seguente:
"Art. 14 (Conferimento di forza di legge ad alcune direttive). 1. Le norme contenute nelle direttive della Comunita' economica europea, indicate nell'elenco ' A' allegato alla presente legge, hanno forza di legge con effetto dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro da lui delegato, da emanarsi su proposta dei Ministri competenti, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le norme di attuazione delle direttive di cui al comma 1".
- La direttiva n. 82/603/CEE e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 247 del 23 agosto 1982.
- La direttiva n. 75/130/CEE e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 48 del 22 febbraio 1975.
Art. 2
1. Agli autocarri, ai trattori stradali, ai rimorchi e ai semirimorchi immatricolati in Italia e utilizzati nel trasporto combinato strada-ferrovia compete il rimborso delle tasse automobilistiche erariali e regionali nella misura del 10% o del 50%, a seconda che nell'anno solare abbiano effettuato per ferrovia un numero di viaggi rispettivamente fino a dieci o superiori a dieci.
2. Nessun rimborso compete per i rimorchi e semirimorchi trasportati per ferrovia di proprieta' di una stessa impresa per i quali le tasse automobilistiche siano state corrisposte col beneficio di cui all' art. 5, comma 41, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 .
3. Le istanze di rimborso debbono essere presentate per la tassa erariale all'intendenza di finanza competente in base al domicilio fiscale dell'impresa richiedente, e per la tassa regionale alla regione nelle cui province sono immatricolati i veicoli. Alle istanze di rimborso devono essere allegate le ricevute di pagamento della tassa stessa e l'idonea documentazione rilasciata dall'Ente ferrovie dello Stato, dalla quale risulti il numero di viaggi effettuati per ferrovia da ciascun veicolo.
Nota all'art. 2:
Il quarantunesimo comma dell' art. 5 del D.L. n. 953/1982 (Misure in materia tributaria), nel testo di cui alla legge di conversione, prevede che: "Per i rimorchi e i semirimorchi di proprieta' di una stessa impresa, che possono essere trainati alternativamente da piu' motrici appartenenti alla medesima impresa, le tasse possono essere corrisposte cumulativamente, previa convenzione da stipularsi annualmente con la competente intendenza di finanza, nella misura risultante dal prodotto del numero delle motrici di cui l'impresa dispone per la tassa massima annua prevista per i rimorchi e i semirimorchi dalla tariffa F annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463 ".
Art. 3
1. Le imprese che effettuano trasporti combinati strada-ferrovia internazionali devono conservare e, ove richiesto, esibire idoneo documento da cui risulti, in caso di attraversamento della frontiera sulla strada che precede il percorso ferroviario, che sia riservato un posto per il trasporto ferroviario del veicolo trattore, autocarro, rimorchio, semirimorchio o delle relative sovrastrutture amovibili.
Art. 4
1. In caso di mancata esibizione del documento di cui all'art. 3, si applicano le disposizioni di cui all' art. 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298 .
Nota all' art. 4:
La legge n. 298/1974 reca: "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada". Si trascrive il relativo art. 46:
"Art. 46 (Trasporti abusivi). - Fermo quanto previsto dall'articolo 26 della presente legge, chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione, e' punito con la reclusione da uno a sei mesi o con la multa da L. 100.000 a L. 300.000.
Quando l'accertamento dei reati di cui al precedente comma avviene durante l'esecuzione del trasporto, da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia e dei funzionari, a cui spettano la prevenzione e l'accertamento dei reati a norma del successivo art. 60, si procede al sequestro del veicolo".
La misura minima e massima della sanzione pecuniaria di cui al primo comma dell'articolo soprariportato e' stata raddoppiata dall' art. 113, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 , recante modifiche al sistema penale.
Art. 5
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 14 maggio 1988 Il Ministro: LA PERGOLA Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 giugno 1988 Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 15
Direttiva - art. 1
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in particolare l'articolo 75;
Vista la proposta della commissione;
Visto il parere del Parlamento europeo;
Visto il parere del Comitato economico e sociale;
Considerando l'esito positivo dell'applicazione della direttiva 75/130/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1975 , relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati strada/ferrovia tra Stati membri, modificata da ultimo dalla direttiva 82/3/CEE ;
Considerando che lo sviluppo del trasporto combinato e' d'interesse generale;
Considerando che le varie tecniche di trasporto combinato hanno notevolmente progredito negli ultimi anni; che i tassi di crescita attuali del traffico di contenitori e del traffico rotaia/strada in genere sono gia' impressionanti; che la tendenza positiva non si limita alla cooperazione rotaia/strada ma si estende anche alla navigazione interna, in particolare a quella sul Reno;
Considerando che quest'evoluzione potrebbe essere ulteriormente accentuata se il trasporto combinato fosse svincolato, da una parte, da talune restrizioni amministrative e facilitato, dall'altra, da provvedimenti incentivanti;
Considerando che la tecnica del trasporto combinato porta ad un alleggerimento della circolazione stradale e che percio' appare logico ridurre le tasse sulla circolazione o sulla detenzione dei veicoli industriali in proporzione al loro trasporto per ferrovia;
Considerando che occorre rendere, in maniera adeguata, piu' elastici i criteri concernenti i trasporti per conto proprio;
Considerando che devono pure essere fatti taluni sforzi ai fini del miglioramento delle statistiche in cui si riscontra ancora qualche lacuna, soprattutto in vista delle misure che dovranno essere adottate in futuro nel settore dei trasporti combinati;
Considerando che alla luce dell'esperienza acquisita bisogna sviluppare una rete di trasporti combinati d'interesse comunitario in grado di soddisfare alle necessita' del mercato;
Considerando che e' pertanto opportuno estendere la direttiva 75/130/CEE ad altri trasporti combinati,
Ha adottato la presente direttiva:
Articolo 1.
La direttiva 75/130/CEE e' modificata come segue:
1. Il titolo e' cosi' modificato: "Direttiva del Consiglio del 17 febbraio 1975 relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri.".
2. All'articolo 1, paragrafo 1, viene aggiunto il seguente trattino: "- 'trasporti combinati per via navigabile' i trasporti di contenitori di 20 piedi ed oltre effettuati per via navigabile tra Stati membri che comportano percorsi iniziali o terminali per ferrovia o strada che non superino un raggio di 50 chilometri in linea d'aria dal porto fluviale d'imbarco o di sbarco.".
3. L'articolo 3 e' sostituito dal seguente testo:
"Articolo 3. - In caso di trasporto combinato per conto terzi, il documento di trasporto che risponda almeno ai requisiti di cui all' articolo 6 del regolamento n. 11 del Consiglio, del 27 giugno 1960 , riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, deve essere completato con l'indicazione delle stazioni ferroviarie di carico e scarico del veicolo o dei porti fluviali di imbarco o di sbarco relativi ai percorsi effettuati per via navigabile. Tali menzioni vengono apposte prima che il trasporto abbia avuto luogo e confermate mediante apposizione di un timbro delle amministrazioni ferroviarie o portuali nelle stazioni o nei porti fluviali in questione, al termine della parte di trasporto effettuata per ferrovia o per via navigabile.".
4. L'articolo 4 e' sostituito dal seguente testo:
"Articolo 4. - 1. In caso di attraversamento della frontiera sulla strada che precede il percorso ferroviario o il percorso effettuato per via navigabile, gli Stati membri possono esigere che il trasportatore certifichi con un documento idoneo che sia stato riservato un posto per il trasporto ferroviario del veicolo trattore, dell'autocarro, del rimorchio, del semirimorchio o delle relative sovrastrutture amovibili, nonche' per il trasporto per via navigabile del contenitore di 20 piedi ed oltre.
2. Gli Stati membri possono abilitare le autorita' di controllo ad esigere la presentazione del documento di trasporto ferroviario o per via navigabile dopo che sia stato effettuato il percorso per ferrovia o per via navigabile, mediante il trasporto combinato.".
5. L'articolo 7 e' sostituito dal seguente testo:
"Articolo 7. - 1. La commissione redige ogni due anni, e per la prima volta entro il 31 dicembre 1984, una relazione al Consiglio riguardante:
- lo sviluppo economico dei trasporti combinati;
- l'applicazione del diritto comunitario in questo settore;
- l'eventuale definizione di nuove azioni destinate a promuovere i trasporti combinati.
2. Per la raccolta delle informazioni necessarie ad elaborare la relazione di cui al paragrafo 1, la commissione e' assistita dai rappresentanti degli Stati membri.
La relazione analizza le informazioni e i dati statistici riguardanti in particolare:
- le relazioni di traffico, effettuate in trasporto combinato;
- il numero di spedizioni, veicoli, casse amovibili e contenitori trasportati nelle varie relazioni di traffico;
- il tonnellaggio trasportato;
- le prestazioni in tonnellate/km effettuate.
Detta relazione proporra' se del caso le soluzioni idonee a migliorare in seguito queste informazioni statistiche.".
6. Sono aggiunti i seguenti articoli: "Articolo 8. - 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinche' a decorrere dal 1 gennaio 1985 le tasse elencate al paragrafo 3 applicabili ai veicoli stradali (autocarri, trattori, rimorchi o semirimorchi), sempreche' utilizzati in trasporto combinato, siano ridotte o rimborsate forfettariamente o in proporzione ai percorsi che i veicoli effettuano per ferrovia, entro i limiti, alle condizioni e secondo le modalita' da essi fissate, previa consultazione della commissione.
Lo Stato di immatricolazione dei veicoli concede le riduzioni o i rimborsi di cui al primo comma sulla base dei percorsi per ferrovia effettuati all'interno del medesimo.
Tuttavia gli Stati membri possono accordare tali riduzioni o rimborsi tenendo conto dei percorsi per ferrovia effettuati parzialmente o interamente al di fuori dello Stato membro di immatricolazione dei veicoli.
2. Fatte salve le disposizioni risultanti da eventuali modifiche a livello comunitario dei sistemi nazionali di tasse sui veicoli utilitari, i veicoli utilizzati esclusivamente per la trazione stradale e nei percorsi iniziali o terminali di un trasporto combinato possono essere esentati, quando sono tassati isolatamente, dalle tasse indicate al paragrafo 3.
3. Le tasse di cui ai paragrafi 1 e 2 sono le seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico
Articolo 9. - Quando un rimorchio o un semirimorchio, appartenente ad una impresa che effettua trasporti combinati per conto proprio, e' trainato nel percorso terminale da un veicolo trattore appartenente ad un'impresa che effettua trasporti per conto terzi, il trasporto cosi' effettuato e' esentato dalla presentazione del documento di cui all'articolo 3, ma deve essere fornito un altro documento comprovante il percorso effettuato per ferrovia.
Articolo 10. - Entro il 31 dicembre 1984 il Consiglio, su proposta della commissione, adottera' le misure necessarie per definire una rete di interesse comunitario delle linee ferroviarie e dei centri di trasbordo ai fini dell'evoluzione dei trasporti combinati.".
7. L'articolo 9 diventa articolo 11.
Direttiva - art. 2
Articolo 2.
Gli Stati membri adottano le misure per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1 aprile 1983. Essi ne informano la commissione.
Direttiva - art. 3
Articolo 3.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
FATTO a Bruxelles, addi 28 luglio 1982
p. Il Consiglio
Il Presidente: O. MOLLER