097G0074
097G0074
Attuazione della direttiva 93/89/CEE, relativa all'applicazione delle tasse su taluni veicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonche' dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture. (DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1997 n. 43)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 21/3/1997 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 , ed in particolare l'articolo 27; Vista la direttiva n. 93/89/CEE, del Consiglio del 25 ottobre 1993 , concernente l'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonche' dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali; EMANA il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Base imponibile) 1. All' articolo 2, primo comma, del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d), le parole: "autoveicoli e" sono sostituite dalle seguenti: "autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate e per"; b) dopo la lettera d) e aggiunta la seguente:
"d-bis) al peso complessivo, al numero degli assi e al tipo di sospensione dell'asse motore per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate;".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'eserzio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 6 febbraio 1996, n. 52 , riguarda: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994". L'art. 27 della suddetta legge cosi recita:
"Art. 27 (Tasse sui veicoli adibiti a trasporto merci su strada: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva 93/89/CEE del Consiglio sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome, assicurare, eventualmente anche con la modifica degli elementi di base dell'applicazione della tassa automobilistica e dell'addizionale 5 per cento, che la tassazione complessiva sugli autoveicoli adibiti al trasporto di merci su strada relativa ai detti tributi non sia inferiore ai valori minimi indicati per categoria e sottocategoria di autoveicoli dalla direttiva, avvalendosi, in via transitoria, della facolta' di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva medesima a condizione che venga assicurato almeno l'attuale gettito;
b) sopprimere le esenzioni e le riduzioni della tassazione previste dalle disposizioni vigenti non comprese tra quelle consentite dalla direttiva;
c) prevedere che per la trasformazione in valuta nazionale dei valori minimi comunitari di cui alle lettere precedenti, espressi in ECU, si applichera' in ciascun anno il valore dell'ECU del primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno precedente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europee".
Note all' art. 1 :
L' art 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 , concernente il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche e' cosi' formulato
"Art. 2 (Determinazione della tassa). - Le tasse di cui al precedente articolo sono commisurate:
a) alla cilindrata determinata in cm3 per i velocipedi con motore ausiliario, per i motocicli leggeri, per le motocarrozzette leggere e per i motofurgoncini leggeri;
b) alla potenza in CV dei motori, determinata con le modalita' di cui all'articolo seguente, per tutti gli alti autoveicoli adibiti al trasporto di persone, per gli autoveicoli ad uso speciale, per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, e per gli autoscafi;
c) al numero dei posti per i rimorchi adibiti al trasporto di persone;
d) alla portata espressa in q.li (differenza tra peso massimo complessivo a pieno carico e tara del veicolo) per gli autoveicoli e i rimorchi adibiti al trasporto di cose;
e) alle persone trasportabili per gli autocarri autorizzati al trasporto non contemporaneo di persone e cose, oltre alla tassa in base alla portata".
Art. 2
(Tassazione degli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico
pari o superiore a 12 tonnellate) 1. Ai fini dell'applicazione della tassa automobilistica e della relativa addizionale erariale del 5 per cento, di seguito denomi- nate tassa, gli autoveicoli per trasporto di cose di cui all' articolo 2, primo comma, lettera d-bis), del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 , aggiunta dall'articolo 1, sono suddivisi nelle classi indicate nella tabella A annessa al presente decreto. 2. La tassa per ciascuna classe degli autoveicoli per trasporto di cose di cui al comma 1 non puo' essere determinata in misura inferiore agli importi minimi indicati in ECU nella tabella di cui al medesimo comma 1. 3. L'esercizio della facolta' di cui all' articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , non puo' comportare una misura della tassa inferiore agli importi minimi di cui al comma 2. 4. Per gli autoveicoli per trasporto di cose muniti, all'asse o agli assi motore, di sospensione pneumatica o di sospensione riconosciuta ad essa equivalente, come definite ai punti 1 e 2 dell'allegato III al decreto del Ministero dei trasporti del 22 gennaio 1988, n. 78 , aggiunto dall'articolo 6 del decreto del Ministero dei trasporti del 28 settembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 1993, n. 236, concernente l'attuazione della direttiva n. 92/7/CEE del Consiglio del 10 febbraio 1992 , la tassa e' ridotta del 20 per cento, fermo restando quanto previsto dal comma 2. 5. Ai fini dell'applicazione della riduzione prevista al comma 4, qualora la presenza di sospensione pneumatica o ad essa riconosciuta equivalente, sull'asse o sugli assi motore, non sia annotata sulla carta di circolazione, gli interessati dovranno avanzare apposita istanza ad un ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai fini di ottenere l'aggiornamento della carta di circolazione. La direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione emanera' le conseguenti disposizioni attrattive.
Note all' art. 2 :
- L' art. 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e' cosi formulato:
"Art 24 (Poteri delle regioni). - 1. Entro il 10 novembre di ogni anno ciascuna regione puo' determinare con propria legge gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23, con effetto dai pagamenti da eseguire dal primo gennaio successivo e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi importi vigenti nell'anno precedente".
I punti 1 e 2 dell'allegato III al decreto del Ministero dei trasporti del 22 gennaio 1988, n. 78 , aggiunto dall'art. 6 del decreto del Ministero dei trasporti del 28 settembre 1993 concernente l'attuazione della direttiva 92/7/CEE del Consiglio del 10 Febbraio 1992 , prevedono quanto segue:
"1. DEFINIZIONE Dl SOSPENSIONE PNEUMATICA
Un sistema di sospensione e' considerato di tipo pneumatico se almeno il 75% del suo effetto molla e' determinato da un dispositivo pneumatico.
2. EQUIVALENZA
Una sospensione e' riconosciuta equivalente ad una sospensione pneumatica se e' conforme ai requisiti sotto elencati:
2.1. durante l'oscillazione verticale libera transitoria a bassa frequenza della massa sospesa su un carrello o un asse motore, i valori misurati della frequenza e dello smorzamento con la sospensione sottoposti al suo carico massimo devono essere compresi nei limiti indicati ai punti da 2.2 a 2.5;
2.2. ciascuno degli assi deve essere munito di ammortizzatori idraulici. Su carrelli ad assi tandem tali ammortizzatori devono essere disposti in modo da ridurre al minimo l'oscillazione del carrello;
2.3. il tasso medio di smorzamento D deve essere superiore al 20% dello smorzamento critico per le sospensioni con ammortizzatori idraulici in condizioni normali di funzionamento;
2.4. il tasso massimo di smorzamento delle sospensioni in cui tutti gli ammortizzatori idraulici siano stati rimossi o inattivati non deve essere superiore al 50% del tasso medio di smorzamento D;
2.5. la frequenza massima della massa sospesa sul carrello o sull'asse motore nell'oscillazione verticale libera transitoria non dev'essere superiore a 2 Hz;
2.6. la definizione della frequenza e dello smorzamento delle sospensioni e' riportata nel paragrafo 3.
Le modalita' di prova per la misurazione della frequenza e dello smorzamento sono riportate nel paragrafo 4".
Art. 3
(Modifica intestazione tariffa) 1. L'intestazione della tariffa "F" dell'allegato 1 al D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 , come sostituita dell' articolo 11 della legge 21 maggio 1955, n. 463 ," e' sostituita dalla seguente: "Autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate, motocarri, quadricicli a motore e rimorchi".
Nota all'art 3:
- L'intestazione della tariffa F dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 , come sostituita dall' art. 11 della legge 21 maggio 1955, n. 463 , e' cosi formulata: "Autocarri, motocarri, motofurgoncini, rimorchi e motofurgoncini leggeri".
Art. 4
(Norme transitorie per la
determinazione della tassa per l'anno
1998) 1. Per la determinazione della tassa relativa all'anno 1998, che in ogni caso dovra' garantire l'invarianza del gettito rispetto all'anno precedente, l'importo cui fare riferimento come base di calcolo ai sensi dell' articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , e', per ciascuna delle sette classi della tabella annessa al presente decreto, quello della tassa prevista per l'anno 1997, in ciascuna regione, per gli autocarri compresi nelle fasce di portata sottoindicate:
per la classe autocarri di fascia di portata
1 oltre 50 fino a 60 q.li
2 " 60 " " 70 "
3 " 70 " " 80 "
4 " 80 " " 90 "
5 " 90 " " 100 "
6 " 100 " " 110 "
7 " 110 2. La disposizione di cui all' articolo 3, comma 154, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , continua ad applicarsi.
Note all' art. 4 :
- Per l' art. 24, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , vedere note all'art. 2.
- L' art. 3, comma 154, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica, prevede che: "154. A fronte del re- gime fiscale recato dai commi 149, 150 e 152, per compensazione e riequilibro interno dello stesso settore, in luogo dell'aumento del 6 per cento previsto dal comma 21 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250 (215), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349 , l'importo della tassa automobilistica erariale e regionale in vigore alla data del 31 dicembre 1994 e' aumentato del 7 per conto per l'anno 1996, dell'11 per cento per l'anno 1997 e del 13 per cento per l'anno 1998. A decorrere dal 10 gennaio 1996, le tasse automobilistiche erariali e regionali, comprese quelle rel- ative ai ciclomotori e ai motocicli e motocarrozzette leggeri, il cui ammontare annuo e' inferiore a lire 20 mila, sono elevate a tale importo. L'aumento si applica alla tassa il cui termine di pagamento scade successivamente al 31 dicembre 1995".
Art. 5
(Comunicazione dati) 1. I dati occorrenti per l'applicazione della tassa di cui alla tabella A annessa al Presente decreto, in particolare il peso complessivo a pieno carico e il numero di assi, nonche' la presenza della sospensione pneumatica o riconosciuta equivalente di cui all'articolo 2, comma 4, sono comunicati, in via informatica, ai sensi dell' articolo 5, commi 39 e 40, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 .
Nota all' art. 5 :
- L' art. 5, commi 39 e 40, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 , concernente misure in materia tributaria, prevede che: "39. Gli uffici che curano la tenuta del pubblico registro automobilistico e di altri registri di immatricolazione per veicoli e autoscafi sono tenuti a comunicare all'amministrazione finanziaria le notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per la individuazione del proprietario del veicolo o dell'autoscafo nonche' le relative variazioni.
40. Se il Ministro delle finanze si avvale della facolta' prevista dalI'articolo 4 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 , le comunicazioni di cui al precedente comma devono essere inviate al competente ufficio dell'Automobile Club d'Italia".
Art. 6
(Integrazione della tassa per i complessi) 1. Quando la somma degli importi della tassa dovuta per i singoli componenti risulta inferiore agli importi minimi indicati in ECU nella tabella B annessa al presente decreto, e' dovuta l'integrazione della tassa sino a detti importi, per la circolazione dei complessi, autotreni e autoarticolati, secondo le modalita' da stabilirsi con decreto del Ministero delle finanze. L'integrazione e a carico dell'intestatario del veicolo a motore e deve essere corrisposta, prima della circolazione, per uno dei periodi fissi di tassazione di cui al decreto del Ministro delle finanze del 25 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 dicembre 1985, n. 284, durante il quale il complesso circola. Non si fa luogo a rimborso dell'integrazione.
Art. 7
(Disposizioni concernenti le regioni a statuto speciale) 1. Dal 1 gennaio 1998, per le regioni a statuto speciale, la tassa relativa a ciascuna delle sette classi della tabella A annessa al presente decreto e' quella applicabile per l'anno 1998 agli autocarri compresi nelle fasce di portata indicate all'articolo 4, comma 1. Si applica l'articolo 2, comma 4. 2. Qualora la tassa determinata ai sensi del comma 1 risulti inferiore all'importo minimo indicato in ECU nella tabella A annessa al presente decreto, la tassa e' stabilita nella misura dell'importo minimo predetto. 3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti gli importi di tassa in applicazione del presente articolo, garantendo comunque l'invarianza di gettito rispetto all'anno precedente.
Art. 8
(Valore dell'ECU) 1. Il valore dell'ECU per la conversione in valuta nazionale degli importi indicati nelle tabelle A e B annesse al presente decreto e' quello relativo al primo giorno lavorativo di ottobre di ciascun anno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee.
Art. 9
(Riduzione della tassa) 1. La riduzione della tassa automobilistica prevista dall' articolo 22 del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 , non si applica agli autoveicoli per trasporto di cose di cui all'articolo 2, primo comma, lettera d- bis), dello stesso D.P.R. n. 39 del 1953 , aggiunta dall'articolo 1.
Note all' art. 9 :
L' art. 22 del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 , prevede che:
"Art. 22 (Autoveicoli destinati o speciali trasporti). - Gli autoveicoli adibiti al trasporto del latte, delle carni macellate fresche, delle immondizie e spazzature, dei generi di monopolio e i carribotte per la vuotatura dei pozzi neri sono soggetti al pagamento della tassa sulla portata, ridotta del 50 per cento".
Art. 10
(Entrata in vigore) 1. Gli importi delle tasse stabiliti in base al presente decreto si applicano sui pagamenti con scadenza successiva al 31 dicembre 1997.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 febbraio 1997 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri VISCO, Ministro delle finanze BURLANDO, Ministro dei trasporti e della navigazione DINI, Ministro degli affari esteri FLICK, Ministro di grazia e giustizia CIAMPI, Ministro del tesoro BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: FLICK
Tabelle
TABELLA A
AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO
PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE
(pesi in tonnellate)
2 assi 3 assi CLASSE pari o superiore inferiore pari o superiore inferiore 1 12 15 15 19 2 19 21 3 21 23 4 15 5 23 6 7
segue
___________________________________________________________________ | | 4 o piu' assi | IMPORTI MINIMI DI TASSAZIONE | | | | (in ECU per anno) | | |________________________|_______________________________| | CLASSE | pari o | | Con sospensione | Con altri | | | superiore | inferiore | pneumatica | sistemi di | | | | | o riconosciuta | sospensione | | | | | equivalente | dell'asse o | | | | | all'asse o agli | degli assi | | | | | assi motore | motore | | 1 | | | 86 | 121 | |_________|___________|____________|_________________|_____________| | 2 | 23 | 25 | 144 | 146 | |_________|___________|____________|_________________|_____________| | 3 | 25 | 27 | 146 | 228 | |_________|___________|____________|_________________|_____________| | 4 | | | 121 | 274 | |_________|___________|____________|_________________|_____________| | 5 | | | 222 | 345 | |_________|___________|____________|_________________|_____________| | 6 | 27 | 29 | 228 | 362 | |_________|___________|____________|_________________|_____________| | 7 | 29 | | 362 | 537 | |_________|___________|____________|_________________|_____________|
TABELLA B
COMPLESSI AUTOTRENI ED AUTOARTICOLATI
DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLAT
(pesi in tonnellatte)
___________________________________________________________________ | | | | | | | 2 + 1 assi | 2 + 2 assi | 2 + 3 o piu' assi | | | | | | | |___________________|___________________|__________________ | |CLASSE|pari o | |pari o | |pari o | | | |superiore|inferiore|superiore|inferiore|superiore|inferiore| |______|_________|_________|_________|_________|_________|_________| | 1 | 12 | | 23 | 29 | | | |______|_________|_________|_________|_________|_________|_________| | 2 | | | 29 | 31 | | | |______|_________|_________|_________|_________|_________|_________| | 3 | | | 31 | 33 | | | |______|_________|_________|_________|_________|_________|_________| | 4 | | | | | 36 | 38 | |______|_________|_________|_________|_________|_________|_________| | 5 | | | | | | | |______|_________|_________|_________|_________|_________|_________| | 6 | | | 33 | | 38 | | |______|_________|_________|_________|_________|_________|_________| | 7 | | | | | | | |______|_________|_________|_________|_________|_________|_________|
segue
___________________________________________________________________ | | 3 + 2 assi | 3 + 3 assi |IMPORTI MINIMI DI | | | | ed altre |TASSAZIONE | | | | configurazioni|(in ECU per anno) | | |_________________|________________|________________________| |CLASSE|pari o | |pari o | |Con |Con | | |superiore|infe- |superiore|infe- |spspensione |altri | | | |riore | |riore |pneumatica |sistemi di | | | | | | |riconosciuta|sospensione| | | | | | |equivalente |dell'asse o| | | | | | |all'asse |degli assi | | | | | | |o agli |motore | | | | | | |assi motore | | |______|_________|_______|_________|______|____________|___________| | 1 | | | | | 175 | 307 | |______|_________|_______|_________|______|____________|___________| | 2 | | | 36 | 40 | 225 | 336 | |______|_________|_______|_________|______|____________|___________| | 3 | 36 | 38 | | | 335 | 465 | |______|_________|_______|_________|______|____________|___________| | 4 | | | 40 | | 370 | 535 | |______|_________|_______|_________|______|____________|___________| | 5 | 38 | 40 | | | 454 | 628 | |______|_________|_______|_________|______|____________|___________| | 6 | | | | | 515 | 706 | |______|_________|_______|_________|______|____________|___________| | 7 | 40 | | | | 628 | 929 | |______|_________|_______|_________|______|____________|___________|