088G0608
088G0608
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1989). (LEGGE 24 dicembre 1988 n. 541)
Art. 1
1. Per l'anno 1989, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 147.392 miliardi, comprese lire 11.822 miliardi relative a trasferimenti di bilancio sostitutivi di anticipazioni di tesoreria all'INPS. Tenuto conto anche delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all' articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , da ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non condiderati nel bilancio di previsione per il 1989, resta fissato, in termini di competenza, in lire 179.191 miliardi per l'anno finanziario 1989.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1. comma 1:
Il testo dell' art. 11 della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), quale sostituito dall' art. 5 della legge n. 362/1988 , e' il seguente:
«Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.
3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:
a) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;
b) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell' art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti.
4. La legge finanziaria indica altresi' quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese.
5. In attuazione dell' art. 81, quarto comma, della Costituzione la legge finanziaria puo' disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art. 11-bis, [v. nota all'art. 2, comma 5], nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.
6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento».
Si trascrive il comma 2 dell'art. 3 della stessa legge, richiamato nell'articolo soprariportato, coma sostituito dall' art. 3, comma 1, della legge n. 362/1988 :
«2. Nel documento di programmazione economico-finanziaria, premessa la valutazione puntuale e motivata degli andamenti reali e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati nei precedenti documenti di programmazione economico-finanziaria e della evoluzione economico-finaziaria internazionale in particolare nella Comunita' europea, sono indicati:
a) i parametri economici essenziali utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi del settore pubblico allargato a «politiche invariate», intendendosi con tale termine l'invarianza della legislazione che fissa i diritti dei beneficiari delle prestazioni e il livello dei servizi da assicurare alla collettivita' e, per la parte discrezionale, la costanza dei comportamenti tenuti in passato dalle amministrazioni,
b) gli obiettivi macroeconomici ed in particolare quelli relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione;
c) gli obiettivi, conseguentemente definiti in termini di rapporto al prodotto interno lordo, del fabbisogno del settore statale e del fabbisogno del settore pubblico allargato, al netto e al lordo degli interessi, e del debito del settore statale e del settore pubblico allargato per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;
d) gli obiettivi, coerenti con quelli di cui alle precedenti lettere b) e c), di fabbisogno complessivo, di disavanzo corrente del settore statale e del settore pubblico allargato, al lordo e al netto degli interessi, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, e gli eventuali scostamenti rispetto all'evoluzione tendenziale dei flussi della finanza pubblica di cui alla precedente lettera a), e le relalive cause;
e) le conseguenti regole di variazione delle entrate e delle spese del bilancio di competenza dello Stato e delle aziende autonome e degli enti pubblici ricompresi nel settore pubblico allargato per il periodo cui si riferisce il bilancio plunennale;
f) gli indirizzi per gli interventi, anche di settore, collegati alla manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui alle precedenti lettere b), c) e d), nel rispetto delle regole di cui alla lettera e), con la valutazione di massima dell'effetto economico-finanziario attribuito a ciascun tipo di intervento in rapporto all'andamento tendenziale».
Nota all'art. 1, comma 9:
Il testo dell' art. 15 della legge n. 93/1983 (legge-quadro sul pubblico impiego), richiamato nell' art. 11 della legge n. 468/1978 soprariportato, e' il seguente:
«Art. 15 (Copertura finanziaria). - Nella indicazione delle ipotesi circa gli andamenti dell'economia che precede il bilancio pluriennale dello Stato, di cui all' art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono delineate le compatibilita' generali di tutti gli impegni di spesa da destinare al pubblico impiego.
In particolare nel bilancio pluriennale viene indicata la spesa destinata alla contrattazione collettiva per il triennio, determinando la quota relativa a ciascuno degli anni considerati.
L'onere derivante dalla contrattazione collettiva sara' determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, nel quadro delle indicazioni del comma precedente.
Il Governo, in relazione alla contrattazione collettiva, non puo' assumere impegni di spesa superiori allo stanziamento determinato ai sensi del comma precedente se non previa espressa autorizzazione del Parlamento che, con legge, modifica la disposizione della legge finanziaria di cui al comma precedente, nel rispetto delle norme della copertura finanziaria determinata dall' art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468 .
All'onere derivante dall'applicazione delle norme concernenti il personale statale si provvede mediante corrispondente riduzione di un apposito fondo, che sara' iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, la cui misura sara' annualmente determinata con apposita norma da inserire nella legge finanziaria. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo medesimo.
Analogamente provvederanno per i propri bilanci le regioni, le provincie ed i comuni nonche' gli enti pubblici non economici cui si applica la presente legge».
Si trascrive il testo dell'intero art. 81 della Costituzione , richiamato anch'esso nell' art. 11 della legge n. 468/1978 soprariportato:
«Art. 81. - Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se non per legge e per i periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire i nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezz per farvi fronte».
Art. 2
1. Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 per effetto di nuove o maggiori entrate, rispetto alle previsioni iniziali di entrate tributarie per ciascuno di detti anni, e' destinato almeno nella misura del settantacinque per cento alla riduzione del saldo netto da finanziare nell'anno corrispondente, quale indicato nell'articolo 1.
2. La percentuale di compensazione stabilita dall'articolo 1, lettera a), del decreto 5 gennaio 1985 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della marina mercantile ( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1985 ), agli effetti dell' articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e' stabilita nella misura del 10 per cento. ((1)) 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899 , concernenti agevolazioni tributarie per i trasferimenti a titolo oneroso di immobili ad uso abitativo, sono prorogate fino al 31 dicembre 1991.
4. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, nelle misure indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.
5. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all' articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1989-1991, restano determinati per l'anno 1989 in lire 30.628 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge, e in lire 8.887 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale secondo il dettaglio di cui alla Tabella C allegata alla presente legge.
6. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1989 e triennale 1989-1991, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
7. E' fatta salva la possibilita' di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell' articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , relativamente agli stanziamenti di cui al comma 6 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
8. Ai termini dell' articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1989, in lire 1.015 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella E allegata alla presente legge.
9. Ai termini dell' articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella F allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima tabella.
10. L'autorizzazione di spesa recata, ai fini di quanto disposto dall' articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , dall' articolo 1 comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 - relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1988-1990 del personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle aziende autonome, dell'universita', degli enti locali, della ricerca e della sanita' e' integrata di lire 2.742 miliardi per l'anno 1989 e di lire 4.750 miliardi a decorrere dal 1990. Tali somme, comprensive delle disponibilita' occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del personale militare e dei Corpi di polizia, sono iscritte nell'apposito fondo istituito nello Stato di previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo stesso.
11. Ai sensi di quanto previsto dal predetto articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , gli enti pubblici non economici provvedono ad iscrivere nei bilanci relativi agli anni 1989, 1990 ed esercizi successivi le risorse occorrenti al finanziamento dei rinnovi contrattuali.
12. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro e' autorizzato ad accordare nell'anno 1989 per le occorrenze in linea capitale sui prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 4.000 miliardi.
----------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69 , convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che la percentuale di compensazione stabilita nella misura del 10 per cento dal comma 2 del presente articolo e' fissata, per l'anno 1989, nella misura del 12 per cento. CAPO II CAPO II DISPOSIZIONI PER I SETTORI DEI TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI
Art. 3
1. Per l'anno 1989, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e' stabilito in lire 4.828.7 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell' articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 , modificato dall'articolo 27-quarter del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalle legge 26 febbraio 1982, n. 51 .
2. L'importo di lire 4.828,7 miliardi, di cui al comma 1, e' finanziato per lire 531.771.982.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , ai sensi dell' articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 .
3. Per l'anno 1989, l'apporto statale in favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle lettere b) , c) e d) dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210 , e' cosi' determinato:
a) quanto alla lettera b), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1988, lire 2.360 miliardi;
b) quanto alla lettera c), onere per capitale ed interessi, valutato in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, derivante dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente e' autorizzato a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1989 fino all'ammontare di lire 5.000 miliardi, di cui lire 2.000 miliardi per il finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti e lire 3.000 miliardi quale quota per l'anno medesimo per l'attuazione del programma poliennale di investimento, di cui al decreto ministeriale n. 48T- bis del 5 marzo 1987, predisposto in attuazione dell'articolo 3, numero 3), della stessa legge 17 maggio 1985, n. 210 . Ai mutui di cui alla presente lettera si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280 , e successive modificazioni;
c) quanto alla lettera d), sovvenzioni straordinarie ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione dell'Ente, lire 877,8 miliardi.
4. Per l'anno 1989, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente Ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari di anni precedenti ed in lire 1.289 miliardi quelle a copertura del disavanzi del fondo pensioni ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210 .
5. Ai sensi dell'ultimo comma dell' articolo 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39 , concernente potenziamento dei servizi postali, l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi previsto dall'articolo 1 della predetta legge, gia' elevato dalle leggi 27 dicembre 1983, n. 730, 28 febbraio 1986, n. 41, 22 dicembre 1986, n. 910, e 11 marzo 1988, n. 67 , a lire 5.246 miliardi, viene elevato a lire 6.351 miliardi.
6. Gli importi gia' stabiliti per i settori di intervento dall'articolo 2 della citata legge 10 febbraio 1982, n. 39 , vengono cosi' stabiliti:
a) da lire 592 miliardi a lire 902 miliardi per il completamento degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi;
b) dal lire 218 miliardi a lire 368 miliardi per il completamento dell'automazione dei servizi ammninistrativo-contabili, nonche' il potenziamento dei servizi di bancoposta;
c) da lire 931 miliardi a lire 1.356 miliardi per il completamento degli edifici destinati a sede degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi, nonche' per la costruzione di edifici per i servizi operativi e del movimento postale;
d) da lire 430 miliardi a lire 460 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici destinati agli uffici di settore e di quartiere nelle grandi citta', come previsto nei piani regolatori postali;
e) da lire 1.519 miliardi a lire 1.459 miliardi per la costruzione di uffici in sede diversa da quella di capoluogo di provincia;
f) da lire 186 miliardi a lire 311 miliardi per l'acquisto dei mezzi operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada in gestione diretta, nonche' delle relative infrastrutture;
g) da lire 75 miliardi a lire 100 miliardi per il potenziamento e lo sviluppo dell'attivita' scientifica;
h) da lire 150 miliardi a lire 250 miliardi per il risanamento delle sedi e degli impianti di uffici e stabilimenti postali non idonei sotto il profilo dell'igiene e della sicurezza del lavoro. Gli importi degli altri settori d'intervento restano confermati.
7. Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 1.105 miliardidi cui al comma 6, da iscrivere in bilancio in ragione di lire 505 miliardi nell'anno 1990 e di lire 600 miliardi nell'anno 1991, si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 39 .
Nota all'art. 3, comma 1:
Il testo dell' art. 9 della legge n. 151/1981 (Legge-quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore), come modificato dall' art. 27-quater del decreto-legge n. 786/1981 , e' il seguente: "Art. 9 - E' istituito, a partire dall'esercizio finanziario 1982, presso il Ministero dei trasporti un Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi di cui al primo comma dell'art. 1.
Il fondo viene dotato per il 1982 di un importo pari a quello corrisposto a qualsiasi titolo per l'anno 1981 dalle regioni, dalle province e dai comuni, direttamente o indirettamente, in favore delle aziende di cui al primo comma e per le finalita' ivi considerate. Per il 1983 e per gli anni successivi la variazione del fondo sara' determinata, con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, anche in relazione all'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, verificatosi nell'anno precedente e risultante nella relazione generale della situazione economica del Paese. A partire dall'anno 1982 le erogazioni spettanti a ciascuna regione ai sensi degli articolo 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , sono ridotte di un importo pari a quello che ogni singola regione ha corrisposto agli effetti del secondo comma. Agli effetti di quanto previsto dal secondo comma, gli enti locali dovranno evidenziare i loro interventi finanziari nella certificazione da produrre al Ministero dell'interno ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (legge finanziaria). Le regioni comunicheranno al Ministero dei trasporti, entro il 31 ottobre 1981, l'importo degli stanziamenti previsti nei bilanci di previsione dell'anno finanziario 1981 per le finalita' di cui al primo comma. Il Ministero dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all' art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , stabilisce i criteri di ripartizione del fondo tra le regioni, comprese quello a statuto speciale, sulla base della dimensione dei servizi effettuati e delle caratteristiche del territorio su cui i servizi stessi si svolgono, nonche' del progressivo conseguimento delle condizioni economiche di bilancio delle aziende come previsto dall'art. 6. Il Ministro dei trasporti provvede altresi' alla effettiva corresponsione del fondo cosi' ripartito alle regioni. Le regioni a loro volta assegnano i rispettivi finanziamenti agli enti o alle aziende di trasporto con riferimento a quanto disposto dall'art. 6. Sara' sentito, altresi', il parere della commissione consultiva interregionale di cui all' art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , sui programmi annuali di attuazione dei piani di risanamento tecnico-economico delle ferrovie in concessione previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297 . Il parere sara' vincolante sulla utilizzazione dei capitoli di bilancio relativi agli interventi a favore delle ferrovie in concessione per le quali, ai sensi della stessa legge, sia intervenuta la delega alle regioni di cui all' art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ".
Note all'art. 3, comma 2:
- Il testo degli articoli 8 e 9 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni delle regioni a statuto ordinario) e' il seguente: "Art. 8 (Partecipazione al gettito di imposte erariali). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito un fondo il cui ammontare e' commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate: a)il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi; b)il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti; c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra; d)il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine; e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione; f) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi. Le quote suindicate sono commisurate all'ammontare complessivo dei versamenti in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello di devoluzione, al netto di rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno. Sono riservati allo Stato i proventi derivanti da maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni dei tributi di cui sopra, che siano disposte successivamente alla entrata in vigore della presente legge, quando siano destinati per legge alla copertura di nuove o maggiori spese a carico del bilancio statale. La percentuale di gettito complessivo del tributo, attribuibile alle modificazioni e maggiorazioni di aliquote previste dal precedente comma, e' determinata con la legge del bilancio. Il fondo comune e' ripartito fra le regioni a statuto ordinario con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per le finanze nel modo seguente:
A) per i sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione; B) per un decimo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione; C) per i tre decimi, fra le regioni in base ai seguenti requisiti: a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica; b) grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento appartenenti alla prima e seconda classe, secondo i dati ufficiali rilevati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; c) carico pro capite dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dal Ministero delle finanze. Con l'entrata in vigolre dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il carico pro capite sara' riferito ad altra imposta corrispondente. La determinazione delle somme spettanti alle regioni sui tre decimi del fondo e' fatta in ragione diretta della popolazione residente, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione, nonche' in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa alla presente legge. Al pagamento delle somme spettanti alle regioni, il Ministero del tesoro provvede bimestralmente con mandati diretti intestati a ciascuna regione. Con successiva legge, da emanarsi non appena l'Istituto centrale di statistica abbia elaborato e pubblicato i dati relativi alla distribuzione regionale del reddito nazionale e comunque non oltre due anni, saranno riveduti i criteri di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera C) del quinto comma del presente articolo, osservando il principio di una perequazione in ragione inversamente proporzionale al reddito medio pro capite di ciascuna regione. Art. 9 (Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica e' istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, il cui ammontare e' determinato per ogni quinquennio della legge di approvazione del programma economico nazionale e per la quota annuale dalla legge di bilancio. Tale fondo e' assegnato alle regioni secondo le indicazioni del programma economico nazionale sulla base dei criteri che saranno annualmente determinati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e con particolare riguardo alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno". - Il testo dell' art. 9 della legge n. 151/1981 e' riportato nella nota all'art. 3, comma 1.
Note all'art. 3, comma 3:
- Il testo delle lettere b) , c) e d) del quarto comma dell'art. 17 della legge n. 210/1985 (Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato", e' il seguente: "All'attivo del bilancio aziendale affluiscono il gettito tariffario, le altre entrate eventuali nonche' gli apporti statali relativi alle seguenti voci:
(Omissis).
b) contributi ed aiuti, ai sensi del regolamento CEE n. 1107/1970 , e successive modificazioni, riguardanti la ricerca e lo sviluppo del settore ferroviario, nonche' i costi per manutenzione, funzionamento e rinnovo ed altri oneri di infrastruttura successivi alla data di cui all'ultimo comma dell'art. 26; c) contributi finanziari diretti, ai sensi della decisione del Consiglio CEE n. 327/1975, per la realizzazione di nuovi investimenti e relative scorte nonche' per gli oneri di mancato rinnovo, per la parte non coperta dagli utili netti dell'ente e dai mezzi ricavati dalla contrazione di mutui e dalla emissione di obbligazioni, da definire, con appositi programmi predisposti dall'ente distintamente per nuovi investimenti e rinnovi, nell'ambito del piano nazionale dei trasporti;
d) eventuali sovvenzioni straordinarie, in conformita' della decisione del Consiglio CEE n. 327/1975, ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione, cui vanno informati anche i piani di recupero di produttivita' aziendale". - Il n. 3) dell'art. 3 della predetta legge n. 210/1985 dispone che spetti al Ministro dei trasporti di approvare, di concerto con il Ministro del tesoro, i bilanci, i programmi di attivita' annuali e poliennali deliberati dal consiglio di amministrazione dell'ente. - Il testo degli articoli 3 e 4 della legge n. 280/1969 (Copertura del disavanzo della gestione 1968 dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato), e' il seguente: "Art. 3 - Le obbligazioni da emettersi in forza dell'art. 1 della presente legge sono parificate ad ogni effetto alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti. Le obbligazioni medesime sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale delle borse valori, sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni. Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonche' gli enti morali sono autorizzati,m anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilita' nelle obbligazioni predette. Art. 4. - In attesa di poter procedere all'emissione delle obbligazioni di cui all'art. 1 della presente legge, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato puo' essere autorizzata, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro, a ricorrere ad aperture di credito bancario, da estinguersi con il ricavo delle obbligazioni suddette".
Nota all'art. 3, comma 4:
L'ultimo comma dell' art. 21 della legge n. 210/1985 (per il titolo si veda nelle note all'art. 3, comma 3), prevede che: "Fino a quando non sara' disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, rimane fermo il trattamento in atto all'entrata in vigore della presente legge, trasferendosene a carico dell'ente "Ferrovie dello Stato" l'onere finanziario finora gravante sullo Stato, salvo le compensazioni dovute in forza dei regolamenti comunitari".
Note all'art. 3, comma 5:
- Il testo dell'art. 1 e dell'ultimo comma dell' art. 4 della legge n. 39/1982 (Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico - Disciplina dei collaudi), e' il seguente: "Art. 1 (Interventi straordinari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni). - Fermo restando quanto disposto dalla legge 23 gennaio 1974, n. 15 , e della legge 7 giugno 1975, n. 227 , l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dello stato di attuazione dei programmi al 31 dicembre dell'anno precedente nonche' della valutazione, ripartita per annualita', delle maggiori occorrenze eventualmente necessarie per il completamento delle opere e delle forniture previste. Gli stanziamenti per tali maggiori occorrenze verranno disposti annualmente con la legge finanziaria di cui all'ultimo comma del precedente art. 3". - Con la legge n. 730/1983 e' stata approvata la legge finanziaria 1984. L'art. 34, quinto comma, di detta legge eleva lo stanziamento a lire 4.579 miliardi. - Con la legge n. 910/1986 e' stata approvata la legge finanziaria 1987. L'art. 2, comma 8, della predetta legge eleva lo stanziamento a lire 5.189 miliardi. - Con la legge n. 67/1988 e' stata approvata la legge finanziaria 1988. L'art. 13, comma 7, della predetta legge eleva lo stanziamento a lire 5.246 miliardi.
Nota all'art. 3, comma 6:
I settori di intervento di cui all' art. 2 della legge n. 39/1982 , ai quali e' destinato l'importo di cui all'art. 1 della legge stessa (si veda nelle note all'art. 3, comma 5), sono: a) il completamento degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi; b) il completamento dell'automazione dei servizi amministrativo-contabili, nonche' per il potenziamento dei servizi di bancoposta; c) il completamento e l'integrazione della rete telex e trasmissione dati; d) il rinnovamento e potenziamento dei centri radio gestiti dall'Amministrazione postelegrafonica;
e) il completamento degli edifici destinati a sede degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi, nonche' per la costruzione di edifici per i servizi operativi e del movimento postale;
f) la costruzione e l'acquisto di edifici destinati agli uffici di settore e di quartiere nelle grandi citta', come previsto nei piani regolatori postali; g) la costruzione e l'acquisto di immobili da destinare ad alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione postelegrafonica; h) la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire a sede di uffici locali non ubicati in capoluogo di provincia, sulla base delle proposte dei comitati tecnico-amministrativi, previsti dall' art. 14 della legge 12 marzo 1968,n. 325 ; i) l'acquisto dei mezzi operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada in gestione diretta, nonche' delle relative infrastrutture; l) il potenziamento e lo sviluppo dell'attivita' scientifica; m) il risanamento delle sedi e degli impianti di uffici e stabilimenti postali non idonei sotto il profilo dell'igiene e della sicurezza del lavoro.
Gli importi originari indicati nell'art. 2 sono stati elevati in precedenza prima dall' art. 34 della legge n. 730/1983 , poi dall' art. 10, comma 4, della legge n. 41/1986 , quindi dall' art. 2, comma 9, della legge n. 910/1986 e infine dall' art. 13, comma 8, della legge n. 67/1988 .
Nota all'art. 3, comma 7:
Il testo degli articoli 5 e 6 della legge n. 39/1982 (per il titolo si veda nelle note all'art. 3, comma 5) e' il seguente: "Art. 5 (Finanziamenti). - Ai fini del finanziamento della spesa per le opere e le forniture di cui al precedente art. 2, si provvedera' con anticipazione della Cassa depositi e prestiti sui fondi dei conti correnti postali, di cui all' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822 , fino all'ammontare di lire 2.750 miliardi da somministrarsi secondo gli importi stabiliti dal precedente art. 3. In alternativa anche parziale alle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a contrarre mutui a medio e lungo termine, in lire o in valuta, con istituti di credito. I predetti mutui potranno essere contratti anche con istituti di credito esteri. I mutui previsti dal precedente comma saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipulare tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e gli enti mutuanti con l'intervento del Ministro del tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso. Con lo stesso decreto, nel caso di mutui in valuta, e' concessa la garanzia per i rischi di cambio rispetto a quello vigente al momento della stipula o della erogazione dei mutui. Qualora alla chiusura dell'esercizio finanziario non siano state perfezionate le operazioni di credito di cui al precedente comma, l'importo corrispondente alla parte rimasta da finanziare viene iscritto in bilancio fra i residui attivi. La stessa facolta' deve intendersi riconosciuta all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dalla locuzione "e' autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni" di cui all' art. 3 della legge 7 giugno 1975, n. 227 .
L'ammortamento delle singole anticipazioni della Cassa depositi e prestiti e' effettuato in non piu' di 35 anni al tasso del 3,70 per cento annuo. Le rate di ammortamento, per capitale ed interessi, delle anticipazioni e dei mutui iscritte, con distinta imputazione, nel bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e specificatamente vincolate a favore della Cassa depositi e prestiti e degli enti mutuanti. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha facolta' di avvalersi delle disposizioni del presente articolo per la realizzazione dei programmi previsti dalla legge 7 giugno 1975, n. 227 , relativamente alla parte dei programmi stessi non ancora finanziata. Art. 6 (Ammortamenti). - Le quote di capitale delle rate di ammortamento delle anticipazioni e dei mutui di cui alla presente legge sono rimborsate dal Ministero del tesoro all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e i corrispondenti importi sono iscritti negli stati di previsione della spesa di detto Ministero e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. La quota relativa alle operazioni di indebitamento effettuate nell'anno 1982, valutata in lire 10,500 milioni, sara' iscritta nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1983".
CAPO III CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA
Art. 4
1. Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, e' fissato per l'anno 1989 in lire 37.500 miliardi. Le anticipazioni di tesoreria sono autorizzate senza oneri di interessi.
2. Al fine di proseguire nella separazione tra previdenza e assistenza e' fissato per l'anno 1989 un contributo straordinario di lire 17.225 miliardi a carico dello Stato a favore per lire 12.886 miliardi del fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 61 miliardi del fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e per lire 4.278 miliardi delle gestioni speciali degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali,dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e dei minatori,rispettivamente ripartito per lire 912 miliardi alla gestione degliartigiani, lire 883 miliardi alla gestione speciale degli esercenti attivita' commerciali, lire 2.480 miliardi alla gestione speciale dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri e lire 3 miliardi alla gestione speciale dei minatori, con riassorbimento dei finanziamenti relativi agli oneri derivanti dall'applicazione per le gestioni suddette delle disposizioni di cui all' articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , e successive modificazioni e integrazioni, rispettivamente perlire 1.51 miliardi, lire 7 miliardi, lire 98 miliardi, lire 95 miliardi, lire 282 miliardi, per complessive lire 1.993 miliardi, del finanziamento di cui all' articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , per la gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per lire 410 miliardi, nonche' del finanziamento di cui all' articolo 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140 , per il fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 3.000 miliardi, per complessive lire 5.403 miliardi.
Note all'art. 4, comma 2:
- Il testo dell' art. 1 della legge n. 903/1965 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale) e' il seguente:
"Art. 1. - I titolari di pensioni delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e loro familiari, disciplinate rispettivamente dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , dalla legge 3 gennaio 1960, n. 5 , dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047 , dalla legge 4 luglio 1959, n. 463 , e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto ad una pensione nella misura di lire 12.000 mensili a carico del Fondo sociale di cui al successivo art. 2, a decorrere dal 1 gennaio 1965.
La pensione di cui sopra e' maggiorata di un'aliquota pari ad un dodicesimo del suo ammontare annuo da corrispondersi con la rata di dicembre".
L' art. 1 della legge n. 153/1969 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) con riferimento all'articolo soprariportato prevede che: "A decorrere dal 1 gennaio 1976 lo Stato assume a suo completo carico l'onere della pensione sociale di cui all' art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , e di quella istituita con l'art. 26 della presente legge".
- Il testo dell' art. 20 della legge n. 160/1975 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariare) e' il seguente:
"Art. 20. (Apporto dello Stato per la gestione previdenziale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri). - Annualmente, con la legge di bilancio, e' determinato l'intervento dello Stato a favore della gestione per l'assicurazione invalidita', vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, destinato, per un importo pari al doppio del gettito del contributo addizionale di cui all'art. 17, agli oneri delle operazioni finanziarie previste dall'art. 18, e, per l'eventuale differenza, al ripianamento del disavanzo della gestione alla quale va devoluta.
L'intervento dello Stato, di cui al precedente comma, non potra' essere inferiore, a decorrere dal 1977, all'ammontare del contributo stabilito per il 1976 dalla tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114 ".
- Il testo dell' art. 11 della legge n. 140/1985 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale) e' il seguente:
"Art. 11 (Copertura finanziaria). - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.162 miliardi per l'anno 1985, in lire 2.973 miliardi per l'anno 1986 ed in lire 4.244 miliardi per l'anno 1987, si provvede, per il 1985, quanto a lire 2.000 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Minstero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per "Riforma del sistema pensionistico, perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici e privati, integrazione dei trattamenti minimi e delle pensioni sociali dei soggetti senza altra fonte di reddito", e quanto a lire 162 miliardi con le maggiori entrate IRPEF per l'anno finanziario medesimo; quanto a lire 2.700 miliardi per l'anno 1986 e 3.800 miliardi per l'anno 1987, mediante riduzione delle proiezioni risultanti per i detti anni al suddetto accantonamento iscritto al capitolo 6856 del citato stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini del bilancio triennale 1985-1987 e quanto a lire 273 miliardi per il 1986 e lire 444 miliardi per il 1987 con le maggiori entrate IRPEF che saranno conseguite nei rispettivi esercizi.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". CAPO IV CAPO IV DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 5
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
2. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1989.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Tabella A
TABELLA A
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO
IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE
DA LEGGI PLURIENNALI
TABELLA A IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE
AUTORIZZAZIONI DI SPESA
RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
(milioni di lire)
ESTREMI ED OGGETTO 1992 Anno
DEL PROVVEDIMENTO 1989 1990 1991 e successivi terminale
A. MINISTERI
Legge n. 1774 del 1962 e legge n. 798 del 1981 Consorzio Porto di Genova (Tesoro: cap. 4519)
7.000 7.000 7.000 77.000 2002
Legge n. 822 del 1971 e legge n. 681 del 1979 , Provvidenze Porto di Trieste (Marina Mercantile:cap. 2572)
4.600 4.600 4.600 23.000 1996
Legge n. 231 del 1975 - Finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie (Industria: cap. 7541)
(a)
50.000 60.000 - - -
(a) Quota relativa all'anno 1980.
Decreto-legge n. 227 del 1976 , convertito con modificazioni, nella legge n. 336 del 1976 - Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976 (Tesoro: cap. 8787)
20.000 20.000 20.000 90.000 1996
Legge n. 261 del 1976 - Provvidenze zone territorio nazionale colpite varie calamita' naturali (Bilancio: cap. 7081)
3.000 3.000 3.000 9.500 1996
Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del1976, in attuazione legge n. 183 del 1976 e decreto-legge n. 62 del 1984 , convertito, con modificazioni, nella legge n. 212 del 1984 Credito agevolato al
settore industriale: Tesoro: cap. 7773
(b) (c)
70.000 70.000 157.000 510.000 1993
(b) Di cui milioni 100.000 relativi all'anno 1986.
(c) Di cui milioni 300.000 relativi agli anni 1978, 1979 e 1980 e
milioni 150.000 relativi all'anno 1983.
Industria: cap. 7545
(d) (e) (f)
100.000 100.000 31.000 - -
(d) Parte della quota relativa all'anno 1979.
(e) Parte della quota dell'anno 1980.
(f) Parte della quota dell'anno 1978.
170.000 170.000 188.000 510.000
Legge n. 546 del 1977 - Ricostruzione zone terremotate del Friuli (Tesoro: cap. 8787)
20.000 20.000 20.000 110.000 1997
Legge n. 675 del 1977 e legge n. 198 del 1985 Riconversione industriale (Industria: cap. 7546)
120.000 150.000 150.000 280.000 1994
Legge n. 146 del 1980 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):
ESTREMI ED OGGETTO 1992 Anno
DEL PROVVEDIMENTO 1989 1990 1991 e successivi terminale
- Art. 34 - Rifinanziamento legge n. 517 del 1975
(Industria: cap. 8042)
(a)
25.000 20.000 - - -
(a) Di cui milioni 10.000 relativi a parte della quota dell'anno 1983 e milioni 10.000 relativi a parte della quota dell'anno 1984.
Legge n. 373 del 1980 - Proroga e rifinanziamento del fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste (Tesoro: cap 6857)
30.000 30.000 30.000 165.000 1997
Legge n. 416 del 1981 - Disciplina delle imprese editrici e
provvidenze per l'editoria:-
Art. 32 Fondo per il finanziamento agevolato (Presidenza: cap. 7404)
10.000 10.000 10.000 5.000 1992
- Art. 34 - Mutui agevolati per l'editoria libraria
(beni culturali: cap. 7551)
4.000 4.000 4.000 2.000 1992
14.000 14.000 14.000 7.000
Decreto-legge n. 9 del 1982 , convertito con modificazioni. nella legge n. 94 del 1982 - Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materie di sfratti (Tesoro: cap. 7795)
(b) (c) (d)
100.000 450.000 320.000 - -
(b) Di cui milioni 50.000 relativi a parte della quota dell'anno 1984 e milioni 50.000 relativi a parte della quota dell'anno 1985.
(c) Di cui milioni 200.000 relativi a parte della quota dell'anno
1984 e milioni 250.000 relativi a parte della quota dell'anno
1986.
(d) Parte delle quote relative all'anno 1985 (milioni 250.000) ed
all'anno 1986 (milioni 70.000).
Legge n. 526 del 1982 - Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia:
- Art. 11 - Mediocredito centrale (Tesoro: cap.7775)
(e) (e)
350.000 370.000 - - -
(e) Parte della quota relativa ad anni precedenti
- Art. 30 - Cassa artigiana (Tesoro: cap. 7743)
150.000 150.000 - - -
500.000 520.000
Decreto-legge n. 697 del 1982 , convertito, con modificazioni, nella legge n. 887 del 1982 - Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale (Industria: cap. 8042)
(f)
50.000 50.000 80.000 - -
(f) Di cui milioni 30.000 quale parte della quota dell'anno 1984.
Legge n. 828 del 1982 - Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate delle regione Marche:- Tesoro: capp. 8787 e
8809
12.500 12.500 12.500 137.500 2002
Bilancio: cap. 7081
10.000 10.000 15.000 - -
22.500 22.500 27.500 137.500
ESTREMI ED OGGETTO 1992 Anno
DEL PROVVEDIMENTO 1989 1990 1991 e successivi terminale
Legge n. 130 del 1983 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983):
- Art. 8, primo e secondo comma - Mediocredito centrale - Fondo per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle esportazioni (Tesoro:cap. 7775)
(a) (a)
450.000 450.000 69.000 - -
(a) Parte della quota relativa ad anni precedenti.
Art. 18 e art. 9 della legge n. 193 del 1984 Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale (Industria: cap.
7546)
250.000 250.000 250.000 1.250.000 1997
- Art. 19, primo comma - Cassa per il credito alle imprese artigiane - Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi (Tesoro: cap.
7743)
140.000 - - - -
840.000 700.000 319.000 1.250.000
Legge n. 156 del 1983 - Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (Tesoro:
cap. 8797)
2.000 2.000 2.000 22.000 2002
Legge n. 189 del 1983 - Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato (Tesoro: cap.
7811)
150.000 150.000 150.000 470.000 1992
Legge n. 651 del 1983 - Disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7759)
(b) (c)
5.200.000 2.630.000 - - -
(b) Di cui milioni 1.200.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986 e milioni 4.000.000 relativi a parte della quota dell'anno 1988.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1988.
Legge n. 730 del 1983 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):
- Art. 18, settimo e ottavo comma - Mediocredito centrale - Fondo per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle esportazioni (Tesoro: cap. 7775)
(d)
200.000 700.000 200.000 - -
(d) Parte della quota relativa all'anno 1989.
Decreto-legge n. 159 del 1984 , convertito, con modificazioni, nella legge n. 363 del 1984 e art. 11, quattordicesimo comma , della legge n. 887 del1984 - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 inAbruzzo, Molise, Lazio e Campania (Presidenza:cap. 7600
(a) (a)
170.000 140.000 - -
(a) Parte della quota relativa ad anni precedenti.
Legge n. 223 del 1984 - Assunzione a carico dello Stato degli interessi per le obbligazioni ENFIM emesse in attuazione della delibera CIPI del 5maggio 1983 (Tesoro: cap. 7805)
40.000 40.000 - - -
Legge n. 456 del 1984 - Integrazione del fondo per i, contributi sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore, della stampa quotidiana e periodica di cui all' articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Presidenza: cap. 7404)
10.000 10.000 10.000 20.000 1993
Legge n. 456 del 1984 - Programmi di ricerca e sviluppo - AMX EH-101,CATRIN - in materia di costruzioni aeronautiche e di telecomunicazioni (Difesa: capp. 4011, 4031 e 4051)
(b)
73.000 - - - -
(b) Di cui milioni 25.000 relativi a parte della quota dell'anno
1986.
Legge n. 887 del 1984 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):
- Art. 9, sesto comma - Mediocredito centrale Fondo per la corresponsionedi contributi inconto interessi sulle esportazioni (Tesoro: cap. 7775)
(c)
- 465.000 465.000 465.000 -
(c) Quota relativa all'anno 1989.
- Art. 14, sesto comma - Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743)
80.000 80.000 80.000 - -
- Art. 14, undicesimo comma - Integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 6 della legge n. 517 del 1975 concernente il commercio (Industria: cap. 8042)
50.000 50.000 50.000 250.000 1999
- Art. 14, ultimo comma - Fondo per i finanziamenti agevolati destinati al settore della stampa quotidiana e periodica (Presidenza:
cap. 7040)
10.000 10.000 10.000 30.000 1994
140.000 605.000 605.000 745.000
Decreto-legge n. 12 del 1985 , convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1985 - Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa:
- Tesoro: cap.7820
(a) (a)
50.000 100.000 - - -
(a) Parte della quota dell'anno 1986.
- Lavori Pubblici: cap. 8267
(b)
- 130.000 130.000 - -
(b) Prima annualita' del limite di impegno venticinquennale, con
decorrenza 1986, rinviata al 1990.
50.000 230.000 130.000 -
ESTREMI ED OGGETTO 1992 Anno
DEL PROVVEDIMENTO 1989 1990 1991 e successivi terminale
Legge n. 16 del 1985 - Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei Carabinieri (Lavori Pubblici: cap. 8412)
(c) (c)
- 300.000 200.000 - -
(c) Parte della quota dell'anno 1987.
Legge n. 99 del 1985 - Interventi in materia di opere pubbliche (Lavori Pubblici: cap. 8405)
(a)
150.000 - - - -
(a) Parte della quota dell'anno 1986.
Legge n. 135 del 1985 - Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero
(Tesoro: cap. 7760)
(d) (e)
1.000 2.000 2.000 - -
(d) Prima annualita' del nuovo limite di impegno quindicennale.
(e) Di cui milioni 1.000 quale prima annualita' del nuovo limite di impegno quindicennale.
Legge n. 197 del 1985 - Rifinanziamento dei provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, stabiliti con la legge 8 luglio 1980, n. 336 :
Interno: cap. 3167
45.000 - - - -
Lavori Pubblici: cap. 8438
(f)
15.000 15.000 - - -
(f) Parte della quota dell'anno 1989.
60.000 15.000 - - -
Legge n. 284 del 1985 - Programma nazionale di ricerche in Antartide (Presidenza: cap. 7503)
45.000 25.000 32.000 - -
Legge n. 295 del 1985 - Finanziamento delle linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984,1986, il processo di ristrutturazione e razionalizzione dell'industria navalmeccanica, nel quadro di rilancio della politica marittima nazionale, relativamente al periodo 1985-1988 (Marina Mercantile): capp.7543, 7545 e 7551)
(g) (g)
50.000 75.000 - - -
Legge n. 335 del 1985 - Ammodernamento e rinnovamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo (Difesa: cap. 8101)
20.000 - - - -
(g) Parte della quota relativa ad anni precedenti
(milioni di lire)
Legge n. 351 del 1985 - Norme per la riattivazione del bacino
carbonifero del Sulcis (Partecipazioni
Statali: cap. 7561)
120.000 - - - -
Legge n. 449 del 1985 - Interventi di ampliamento e di ammodernamento da attuare nei sistemi aero portuali di Roma e Milano (Trasporti:
cap. 7509)
(a)
480.000 40.000 - - -
(a) Parte della quota dell'anno 1986.
Decreto-legge n. 480 del 1985 , convertito, con modificazioni, nella legge n. 662 del 1985 - Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa da fenomeni franosi di alcuni centri abitati:
- Lavori Pubblici: cap. 9071
4.300 - - - -
- Agricoltura: cap. 8229
700 - - - -
5.000 - - - -
ESTREMI ED OGGETTO 1992 Anno
DEL PROVVEDIMENTO 1989 1990 1991 e successivi terminale
Legge n. 526 del 1985 - Modifica del termine previsto dal penultimo comma dell'articolo 15 dellalegge 12 agosto 1982, n. 531, e disposizioni in materia di viabilita' di grande comunicazione (Tesoro: cap. 7810)
(b) (b) (b)
250.000 500.000 250.000 - -
(b) Parte della quota dell'anno 1987
Legge n. 710 del 1985 - Interventi in favore della
produzione industriale (Industria: cap. 7545)
40.000 40.000 40.000 120.000 1994
Legge n. 808 del 1985 - Interventi per lo sviluppo e
l'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti
nel settore aeronatico (Industria: capp. 7552 e 7553)
(c)
- 100.000 - - -
(c) Quota relativa all~anno 1989
Legge n. 26 del 1986 - Incentivi per il rilancio dell'e-
conomia delle provincie di Trieste e Gorizia:
Tesoro: capp. 6857, 8015 e 8166
75.000 30.000 30.000 120.000 1995
Industria: cap. 5110
10.000 10.000 10.000 40.000 1995
85.000 40.000 40.000 160.000
Legge n. 41 del 1986 - Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986): - Art. 11,coma 6 - Mediocredito centrale- Fondo per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle esportazioni (Tesoro: cap.7775) (c)
- 170.000 170.000 510.000 1993
(c) Quota relativa all'anno 1989.
- Art. 11, comma 9 - fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane(Tesoro: cap. 7743)
(a)
30.000 100.000 100.000 170.000 1992
(a) Parte della quota relativa all'anno 1989
- Art. 11, comma 12 - Rifinanziamento legge n. 517 del 1975
concernente la disciplina del commercio (Industria: cap. 8042)
(a)
30.000 60.000 60.000 270.000 1995
(a) Parte della quota relativa all'anno 1989
- Art. 11, comma 15 - Contributi in conto capitale e in conto interessi per la realizzazione dei mercati agro-alimentari (Industria: cap. 8044)
50.000 50.000 50.000 280.000 1997
- Art. 13, comma 1 - Completamento di edifici destinati ad istutiti di prevenzione e pena (Lavori Pubblici: cap. 8404)
(b) (a)
200.000 200.000 - - -
(a) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(b) Parte delle quote relative all'anno 1987 (milioni 100.000) ed all'anno 1989 (milioni 100.000).
- Art. 13, comma 10 - Potenziamento delle infrastrutture delle Capitanerie di Porto (Marina Mercantile: cap. 7581)
20.000 - - - -
Art. 13, comma 13 - Realizzazione di un pro gramma triennale di interventi da parte dell'ANAS nel quadro della politica dei trasporti
(Tesoro: cap. 7810
(c) (c)
- 600.000 600.000 - -
(c) Parte della quota dell'anno 1988.
- Art. 34, comma 2 - Completamento della linea metropolitana di Napoli (Trasporti: cap. 7277)
(a)
95.000 165.000 70.000 - -
(a) Parte della quota relativa all'anno 1989
225.000 1.345.000 1.250.000 1.230.000
ESTREMI ED OGGETTO 1992 Anno
DEL PROVVEDIMENTO 1989 1990 1991 e successivi terminale
Legge n. 64 del 1986 e art. 15, comma 52 , della legge n. 67 del 1988 - Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7759)
(d) (e)
620.000 16.030.675 24.650.000 22.317.025 1993
(d) Di cui milioni 5.570.000 relativi a parte della quota dell'anno 1988.
(e) Di cui milioni 300.000 relativi a parte della quota dell'anno 1987 e milioni 9.000.000 relativi a parte della quota dell'anno 1989.
Legge n. 730 del 1986 - Disposizioni in materia di calamita' naturali (Presidenza: cap. 7600)
188.000 152.000 - - -
Legge n. 752 del 1986 - Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura: - Art. 3 - Interventi nel
settore agricolo e forestale: - Tesoro: cap. 7746
50.000 50.000 - - -
- Bilancio: capp. 7081 e 7086
(f)
1.540.000 2.200.000 - - -
(f) Di cui milioni 250.000 relativi a parte della quota dell'anno
1989
- Art. 4 - Finanziamento delle azioni a carattere orizzontale promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Tesoro: cap.
9008)
(a)
1.077.000 1.300.000 - - -
(a) Comprende milioni 50.000 quale parte della quota relativa
all'anno 1989
- Art. 5 - Finanziamento degli interventi previsti dai regolamenti comunitari (Tesoro: cap. 8323)
525.000 550.000 - - -
- Art. 6 - Finanziamento delle azioni nel campo della forestazione produttiva, protettiva e conservativa (Bilancio: cap. 7087)
100.000 100.000 - - -
3.292.000 4.200.000 - - -
ESTREMI ED OGGETTO 1992 Anno
DEL PROVVEDIMENTO 1989 1990 1991 e successivi terminale
Legge n. 771 del 1986 - Conservazione e recupero del rione Sassi d
Matera (Lavori Pubblici: capp. 9076 e 9177
30.000 - - - -
Legge n. 831 del 1986 - Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di Finanza (Lavori Pubblici: cap. 8422)
(b)
- 120.000 130.000 120.000 -
(b) Quota relativa all'anno 1989
Legge n. 879 del 1986 - Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli Venenzia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da cala mita':
- Art. 1 - Contributi alla regione Friuli-Venezia Giulia per il completamento dell'opera di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976 (Tesoro: capp. 8786 e 8787)
(c)
162.000 262.000 127.000 205.000 2006
(c) Comprende milioni 100.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989.
- Art. 2 - Sistemazione del bacino del Tagliamento e di quello dell'Alto Piave (Lavori Pub blici: cap. 7739)
(b)
50.000 75.000 70.000 25.000 -
(b) Quota relativa all'anno 1989
- Art. 4 - Completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e dei complessi edilizi adibiti al culto, nonche' ricostruzione, acquisto o costruzione di edifici da adibire a caserme per la Polizia di Stato e per i Vigili del Fuoco (Lavori Pubblici: capp. 9050 e 9077)
(d)
15.000 25.000 26.000 10.000 -
(d) Parte della quota relativa all'anno 1989
- Art. 5 - Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia da destinare al Centro di riferimento oncologico di Aviano (Tesoro: cap. 8796)
1.000 1.000 1.000 7.000 1998
- Art. 6 - Completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale (Beni Culturali: capp. 1610, 3048, 3103, 8008 e 8101)
22.000 22.000 21.000 - -
- Art. 8 - Completamento, ammodernamento e sistemazione delle strade statali (Lavori Pubblici: cap. 7276)
32.000 32.000 31.000 - -
- Art. 9 - Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di aree attrezzate turistico-commerciali (Tesoro: cap.
8798)
7.000 7.000 6.000 - -
- Art. 11 - Attuazione dei programmi di edilizia dell'Universita' di Udine (Pubblica Istruzione: cap. 8553)
(a)
17.000 28.000 27.000 11.000 -
(a) Parte della quota relativa all'anno 1989
- Art. 23 - Contributo alla regione Marche per il completamento degli interventi relativi alla ricostruzione dei comuni colpiti dal terremoto del 1972 (Tesoro: cap. 8810)
11.000 10.000 - - -
- Art. 24 - Contributo alla regione Marche per il completamento del ripristino e della riparazione di opere pubbliche e monumentali (Tesoro: cap. 8799)
20.000 20.000 20.000 - -
- Art. 25 - Recupero e ripristino funzionale dei complessi ricadenti nell'area archeologica del centro storico e del museo archeologico nazionale di Ancona (Beni Culturali: capp. 8023 e 8108)
10.000 10.000 - - -
- Art. 26 - Assegnazione alla regione Marche (Bilancio: cap. 7081)
5.000 5.000 5.000 25.000 1996
- Art. 28 - Esecuzione di opere di ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona (La vori Pubblici: cap. 7509)
(a)
15.000 25.000 20.000 10.000 -
(a) Parte della quota relativa all'anno 1989
- Art. 29 - Contributo alla regione Marche per il completamento delle opere di risanamento e delle reti tecnologiche dell'acqua e del gas metano delle aree colpite dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (Tesoro: capp. 8791 e 8800)
21.000 5.000 - - -
- Art. 30 - Lavori di costruzione del tratto Muccia-Colfiorito della strada statale n. 77 (Tesoro: cap. 7847)
10.000 - - - -
- Art. 31 - Ricostruzione e completamento delle sedi dell'Universita' di Ancona (Pubblica Istruzione: cap. 8563)
(a)
3.000 8.000 8.000 5.000 -
(a) Parte della quota relativa all'anno 1989
- Art.33 - Realizzazione dell'asse attrezzato previsto dal piano regolatore di Ancona (Tesoro: cap. 8815)
6.000 - - - -
407.000 535.000 362.000 298.000
ESTREMI ED OGGETTO 1992 Anno
DEL PROVVEDIMENTO 1989 1990 1991 e successivi terminale
Legge n. 896 del 1986 - Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche (Industria: capp. 4559 e 7910)
10.000 - - - -
Legge n. 910 del 1986 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):
- Art. 2, comma 6 e art. 13, comma 5, dellalegge n. 67 del 1988 - Programma nazionale per l'alta velocita' sulla direttrice Battipaglia-Napoli Roma-Milano (Tesoro: cap: 7843)
(a)
- 2.400.000 3.000.000 3.500.000 1992
(a) Comprende milioni 1.700.000 relativi all'anno 1989
- Art. 3, comma 3 - Rifinanziamento legge n. 517del 1975, concernente la disciplina del commercio (Industria: cap. 8042)
30.000 30.000 30.000 150.000 1996
- Art.3, comma 4 - Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria. cap.7548)
(b) (b)
200.000 150.000 150.000 - -
(b) Parte della quota dell'anno 1989
- Art. 3, comma 5 - Fondo speciale per la ricerca applicata (Tesoro:
cap. 8176)
500.000 - - - -
- Art.3, comma 6, - Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743)
(c)
- 70.000 70.000 210.000 1993
(c) Comprende milioni 70.000 relativi all'anno 1989
- Art. 6, comma 1 - Prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 219 (Bilancio: cap. 7500)
(b)
2.500.000 - 500.000 - -
(b) Parte della quota dell'anno 1989
- Art. 6, comma 2 - Completamento del programma abitativo di cui al Titolo VIII della legge n.219 del 1981 (Tesoro: cap. 8908)
(b)
700.000 1.050.000 - - -
(b) Parte della quota dell'anno 1989
- Art. 6, comma 3 e art. 13-bis del decreto-leggen.8 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 120 del 1987 - Completamento degli interventi nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968 (Tesoro: cap. 8817)
76.800 - - -
-
- Art. 6, comma 6 e art. 17, comma 10, della legge n. 67 del 1988 - Rifinanziamento dell' articolo 5, lettera d), della legge n. 80 del 1984 , in materia di proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione delle norme in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (Bilancio: cap. 7089)
(b)
5.000 100.000 65.000 80.000 -
(b) Parte della quota dell'anno 1989
- Art. 6, comma 7 - Completamento degli interventi di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico (Tesoro: cap. 7823)
100.000 - - - -
- Art. 7, comma 1 - Proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia di cui alla legge n. 798 del 1984 : - Tesoro:
cap. 8812
75.000 - - - -
- Lavori Pubblici: capp. 7011, 7510, 7733, 7734, 7735, 8273, 8649,
8650, 8651, 9421, 9446, 9449 e 9450
225.000 - - - -
- Art.7, comma 5 - Completamento degli interventi di preminente interesse nazionale di cui alla legge n. 845 del 1980 , concernente la protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della
subsidenza: -Lavori Pubblici: capp. 7740 e 9419
20.000 10.000 11.000 - -
- Agricoltura: cap. 7720
40.000 50.000 49.000 - -
- Art. 7, comma 6 - Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Lavori Pubblici: cap. 8404)
(a)
400.000 500.000 500.000 - -
(a) Parte delle quote dell'anno 1988 (milioni 400.000) e dell'anno 1989 (milioni 100.000).
- Art. 7, comma 8 - Edilizia universitaria (Pubblica Istruzione: cap.
8554)
(b)
492.500 57.500 - - -
(b) Parte della quota dell'anno 1989
Art. 7, comma 10 - Completamento della metropolitana di Napoli (Trasporti: cap. 7277)
100.000 100.000 - - -
- Art. 7, comma 12 - Rifinanziamento della legge n. 979 del 1982 , recante disposizioni per la difesa del mare (Marina Mercantile: capp. 2554, 2556, 8022, 8023 e 8024)
30.000 - - - -
- Art. 7, comma 14 - Completamento degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 960 del 1982 , concernente gli accordi di Osimo: - Tesoro: cap. 8788
18.000 38.000 - - -
- Lavori Pubblici: cap. 9490
32.000 62.000 - - -
- Art. 7, comma 15 - Assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario per gli anni 19871990 (Tesoro: capp. 7839, 7840, 7841 e 7842)
(c) (b)
1.080.000 2.180.000 1.000.000 - -
(b) Parte della quota dell'anno 1989.
(c) Comprende milioni 200.000 relativi all'anno 1989.
- Art. 8, comma 8 - Fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali (Trasporti: cap. 7296)
(b)
400.000 400.000 - - -
(b) Parte della quota dell'anno 1989.
- Art. 8, comma 10 - Gestione del sistema di rilevazione dei dati meteorologici via satellite (Difesa: cap. 7233)
1.500 - - - -
- Art. 8, comma 15 - Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo (Lavori Pubblici: cap. 7596)
(a)
20.000 - - - -
7.025.800 7.217.500 5.375.000 3.940.000
ESTREMI ED OGGETTO 1992 Anno
DEL PROVVEDIMENTO 1989 1990 1991 e successivi terminale
Decreto-legge n. 2 del 1987 , convertito, con modificazioni, nella legge n. 65 del 1987 e decreto-legge n. 22 del 1988 , convertito, con modificazioni, nella legge n. 92 del 1988 - Misure urgenti per la costruzione e l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico (Turismo: capp.7541,7542 e 7544)
(b)
35.000 50.000 50.000 25.000 1996
(b) Di cui milioni 45.000 quale prima annualita' del limite di
impegno ventennale, con decorrenza 1989, rinviata al 1990
Degreto- legge n. 8 del 1987 , convertito, con modificazioni, nella legge n. 120 del 1987 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversita' atmosferiche del gennaio 1987 nonche' provvedimenti relativi a pubbliche calamita' (Presidenza: cap. 7600)
120.000 - - - -
Decreto-legge n. 9 del 1987 , convertito, con modificazioni, nella legge n. 121 del 1987 - Interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517 , sulla disciplina del credito agevolato al commercio (Industria: cap. 8045)
50.000 - - - -
Legge n. 67 del 1987 - Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416 , recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria: -Art. 20 - Fondo per il finanziamento agevolato (Presidenza: cap. 7404)
25.000 25.000 25.000 100.000 1995
- Art. 21 - Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni Culturali:
cap. 7551)
4.000 4.000 4.000 16.000 1995
29.000 29.000 29.000 116.000
Decreto-legge n. 361 del 1987 , convertito, con modificazioni, nella legge n. 441 del 1987 - Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti (Ambiente: capp. 7702, 7703 e 7704)
120.000 - - - -
Decreto-legge n. 364 del 1987 , convertito, con modificazioni, nella legge n. 445 del 1987 - Misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308 , e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all' articolo 11 della legge 26 novembre 1980 n. 784 (Tesoro: cap.
7802)
280.000 - - - -
Decreto-legge n. 443 del 1987 , convertito, con modificazioni, nella legge n. 531 del 1987 - Disposizioni urgenti in materia sanitaria (Sanita': cap. 8222)
4.000 4.000 4.000 - -
Legge n. 545 del 1987 - Disposizioni per il definitivo consolidamento
della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi
- Tesoro: cap. 8774
40.000 40.000 - - -
-Beni culturali: capp. 8028 e 8113
20.000 20.000 30.000 30.000 1992
60.000 60.000 30.000 30.000
ESTREMI ED OGGETTO 1992 Anno
DEL PROVVEDIMENTO 1989 1990 1991 e successivi terminale
Legge n. 66 del 1988 - Programma di interventi perl'adeguamento dei servizi e dei mezzi della Guardia di Finanza per la lotta all'evasione fiscale ed ai traffici marittimi illeciti, nonche' di sposizioni per il completamento e lo sviluppo del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle Finanze
(Finanze: cap. 3136
75.000 75.000 125.000 500.000 1995
Legge n. 67 del 1988 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato(legge finanziaria 1988):
-Art. 13, comma 15 - Realizzazione di nuovi approdi e delle infrastrutture necessarie di collegamento per la razionalizzazione del traghettamento dello Stretto di Messina (Trasporti:cap.7210)
100.000 100.000 - - -
-Art. 13, comma 20 - Realizzazione degli impianti fissi, sedi delle attivita' di interporto (Trasporti: cap. 7306
25.000 25.000 - - -
-Art. 14, comma 1 - Incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 449 , concernente interventi di ampliamento e di ammodernamento da attuare nei sistemi aeroportuali di Roma e Milano(Trasporti: cap. 7509)
(a)
100.000 600.000 300.000 - -
(a) Parte della quota relativa all'anno 1989
-Art. 15, comma 1 - Aumento del capitale sociale della GEPI Spa:
-Tesoro:cap. 8018
105.000 105.000 - - -
- Partecipazioni Statali: cap. 7562
105.000 105.000 - - -
- Art. 15, comma 2 - Attuazione degli interventidi cui al fondo speciale per la ricerca applicata (Tesoro: cap. 8176)
250.000 1.000.000 250.000 - -
- Art. 15, comma 7 - Aumento limite di impegno per l'anno 1989 di cui all' articolo 2, comma 1 bis, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2 , con vertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1987, n. 65 , recante misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi (Turismo: cap. 7544)
(a)
- 60.000 60.000 - -
(a) Prima annualita' dell'aumento del limite di impegno ventennale di cui all' articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n.
2 , convertito, con modificazioni, nella legge n.65 del 1987 decorrente dal 1989 e rinviato al 1990.
- Art. 15, comma 8 - Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1987, n. 65 (Turismo: cap. 7542)
5.000 5.000 5.000 25.000 1996
- Art. 15, comma 13 - Realizzazione di un programma per l'installazione nel Mezzogiorno di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialita' (Partecipazioni Statali: cap. 7548)
30.000 45.000 - - -
- Art. 15, comma 16 - Contributi negli interessi sui mutui contratti dalle cooperative agricole e loro consorzi per la costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di impianti di macellazione, la vorazione e commercializzazione delle carni (Agricoltura: cap. 7966) (b)
20.000 20.000 20.000 - -
(b) Prima annualita' del limite di impegno decennale
- Art. 15, comma 22 - Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale (Tesoro: cap. 8022)
(c)
100.000 350.000 - - -
(c) Comprende milioni 100.000 quale parte della quota dell'anno 1989 - Art. 15, comma 23 - Integrazione del fondo di cui all' articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 , concernente la disciplina per il commercio (Industria: cap. 8042)
100.000 100.000 100.000 600.000 1997
- Art. 15, comma 24 - Incremento del fondo di cui all' articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 , per la concessione di contributi in conto capitale per le societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso (Industria: cap. 8043)
50.000 50.000 - - -
- Art. 15, comma 29 - Integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, primo comma della legge 12 giugno 1985, n.295 , per la ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica (Marina Mercantile: cap. 7552)
50.000 185.000 - - -
- Art. 15, comma 31 - Integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 25, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n.902 (Industria: cap.
7545)
20.000 10.000 - - -
- Art. 15, comma 32 - Autorizzazione alla ulteriore spesa per le finalita' di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 , concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima (marina Mercantile: cap. 8564)
40.000 70.000 - - -
- Art. 15, comma 35 - Autorizzazione di spesa per la concessione dei benefici previsti dall' articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n.318 , convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987, n. 399 (Industria: cap. 7555)
30.000 - - - -
- Art. 15, comma 39 - Ulteriore autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all' articolo 20 della legge 9 dicembre 1986, n. 896 , concernente disciplina della ricerca e coltivazione delle ri sorse geotermiche (Industria: cap. 7910)
20.000 30.000 - - -
- Art. 15, comma 42 - Integrazione del fondo di cui all' articolo 3-octies del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1987, n. 121 , concernente interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale (Industria: cap. 8045)
50.000 50.000 - - -
- Art. 15, comma 43 - Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all' articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (Tesoro: cap. 7743)
(a)
- 120.000 120.000 480.000 1994
(a) Quota relativa all'anno 1989
- Art. 17, comma 1 - Incremento del fondo previsto dall' articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n.219 (Bilancio: Cap. 7.500)
(a)
- 3.700.000 2.000.000 - -
(a) Quota relativa all'anno 1989
- Art. 17, comma 3 - Completamento del programma abitativo di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 (Tesoro: cap.8908)
(a)
- 1.500.000 1.000.000 - -
(a) Quota relativa all'anno 1989
- Art. 17, comma 4 - Completamento del programma di acquisto di alloggi e definitivo sgombero degli alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi della citta' di Napoli (Tesoro:cap. 7852)
150.000 - - - -
- Art. 17, comma 5 - Completamento degli interventi per la ricostruzione e riparazione edilizia nelle zone del Belice colpite
dal terremoto del 1968: - Tesoro: cap.8817
88.000 88.000 98.000 98.000 1992
- Lavori Pubblici: capp. 8647 e 9051
(b)
32.000 62.000 102.000 132.000 1992
(b) Di cui milioni 30.000 relativi a parte della quota dell'anno 1989.
Art. 17, comma 6 - Completamento dell'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981 (Tesoro: cap. 8778)
20.000 20.000 - - -
- Art. 17, comma 9 - Completamento degli interventi di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico (Tesoro: cap. 7823)
50.000 100.000 - - -
- Art. 17, comma 12 - Proseguimento degli interventi finalizzati alla
salvaguardia di Venezia:-Presidenza: cap. 7462
15.000 - - - -
- Tesoro: cap. 9006
(a)
- 388.000 277.000 - -
(a) Quota relativa all'anno 1989
-Pubblicazione Istruzione: cap. 8569
(b)
5.000 12.000 3.000 - -
(b) Parte della quota relativa all'anno 1989
- Art. 17, comma 14 - Completamento delle opere di adduzione collegate all'invaso di Ridracoli (Tesoro: cap. 8777)
20.000 10.000 - - -
- Art. 17, comma 15 - Completamento degli interventi di preminente interesse nazionale di cui alla legge 10 dicembre 1980, n. 845 , concernente la protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (Tesoro:cap. 9007)
(a)
70.000 70.000 60.000 - -
(a) Quota relativa all'anno 1989
- Art. 17, comma 20 - Realizzazione di un programma di salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide di interesse internazionale dell'area metropolitana di Cagliari (Ambiente:cap.
7301)
50.000 50.000 - - -
- Art. 17, comma 24 - Completamento del programma di alloggi di servizio per il personale militare (Difesa: cap. 8001)
31.000 - - - -
- Art. 17, comma 25 - Concessione alle cooperative costituite tra gli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia di contributi (Lavori Pubblici:cap. 8264)
(c)
10.000 10.000 10.000 - -
(c) Prima annualita' del limite di impegno venticinquennale.
- Art. 17, comma 26 - Completamento di opere in corso di competenza dello Stato e finanziate con legge speciali (Lavori Pubblici: cap.
9417)
35.000 35.000 - - -
- Art. 17, comma 39 - Esecuzione di opere concernenti gli acquedotti aventi carattere interregionale di competenza del Ministero dei lavori pubblici (Lavori Pubblici: cap. 8882)
10.000 60.000 100.000 100.000 1992
- Art. 17, comma 40 - Realizzazione di un programma organico di difesa idrogeologica e di assetto funzionale del sistema idrico del bacino del Flumendosa (Ambiente: cap. 7405)
50.000 50.000 - - -
- Art. 17, comma 43 - Contributo in favore del l'Universita' degli studi della Calabria per la realizzazione di opere di edilizia
universitaria (Pubblica Istruzione: cap. 8568
(a)
25.000 25.000 - - -
(a) Parte della quota relativa all'anno 1989
- Art. 17, comma 45 - Realizzazione del programma di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle Capitanerie di porto e degli uffici periferici della Marina Mercantile (Marina Mercantile: cap. 7581)
50.000 50.000 - - -
- Art. 17, comma 46 - Interventi a tutela dell'ambiente marino di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 , recante disposizioni per la difesa del mare (Marina Mercantile: capp. 2554, 2556, 8022, 8023 e 8024)
50.000 50.000 - - -
- Art. 22, comma 3 - Concessione in favore delle imprese edilizie, cooperative e relativi consorzi di contributi per interventi di edilizia agevolata (Lavori Pubblici: cap. 8267)
(b) (c)
- 150.000 300.000 - -
(b) Prima annualita' del limite di impegno venticinquennale.
(c) Di cui milioni 150.000 quale prima annualita' del limite di impegno venticinquennale, con decorrenza 1989, rinviata al 1991.
1.891.000 9.460.000 4.815.000 1.495.000
ESTREMI ED OGGETTO 1992 Anno
DEL PROVVEDIMENTO 1989 1990 1991 e successivi terminale
Legge n. 346 del 1988 - Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46 , e partecipazione a programmi internazionali e comunitari di ricerca ampliata (presidenza Cap. 7507)
(d) (e)
- 125.000 250.000 - -
(d) Prima annualita' del limite di impegno decennale.
(e) Di cui milioni 125.000 quale prima annualita' del limite di impegno decennale, con decorrenza 1989, rinviata al 1991.
Legge n. 357 del 1988 - Assegnazione all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di finanziamenti per la ristrutturazione della produzione, per la costruzione della manifattura tabacchi di Lucca e per la corresponsione del premio incentivante di cui all' articolo 4, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985,n. 17 , nonche' modificazioni dalla legge 4 agosto1955, n. 722 , e successive modificazioni e integrazioni, 11 luglio 1980, n. 312 e 4 ottobre 1986, n. 657 (Tesoro: cap. 7863)
30.000 45.000 15.000 - -
Legge n. 373 del 1988 - Realizzazione dell'Esposizione internazionele specializzata "Colombo 92" avente come tema "Cristoforo Colombo: La nave e il mare" (Beni Culturali: cap. 8114)
24.000 24.000 100.000 123.000 1992
B. AMMINISTRAZIONE ED AZIENDE AUTONOME
Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni
Legge n. 39 del 1982, art. 34 della legge n. 730 del 1983, art. 10
della legge n. 41 del 1986, art. 2 della legge 910 del 1986 e art.
13 della legge n. 67 del 1988 - Autorizzazione alla Aziende
dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a
proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico. Disciplina dei collaudi (capp. 519,520,521, 522, 523, 524 525, 526, 527, 528 e 530)
531.000 57.000 - - -
Legge n. 887 del 1984 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):
- Art. 8, quattordicesimo comma - Finanziamento degli interventi previsti dal piano decennale disviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazioni (cap. 529)
200.000 200.000 200.000 600.000 1994
Azienda di Stato per i Servizi Telefonici
Legge n. 887 del 1984 - Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):
- Art. 8, quattordicesimo comma - Finanziamento degli interventi previsti dal piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazioni (cap. 550)
(a) (b)
700.000 600.000 300.000 900.000 1994
(a) Comprende milioni 300.000 relativi all'anno 1985 e milioni 100.000 relativi all'anno 1986.
(b) Comprende milioni 100.000 relativi all'anno 1986 e milioni 200.000 relativi all'anno 1987.
Tabella B
TABELLA B
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE
(milioni di lire)
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1989 1990 1991
A) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O
RIDUZIONI DI ENTRATE
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Riforma del processo amministrativo
100 10.100 16.000
Inquadramento del personale di cui al l' articolo 12 della legge n.
730 del 1986
300 300 300
Istituzione della commissione per le pari opportunita' tra uomo e
donna
1.000 2.000 2.000
Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici
3.000 3.000 3.000
Legge quadro sulle organizzazioni di volontariato
3.100 3.100 3.100
Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica
4.500 4.500 4.500
Tutela delle minoranze linguistiche
5.000 10.000 10.000
Contributo all'Istituto nazionale di geofisica
10.000 10.000 10.000
Legge quadro di riforma dei servizi sociali
5.000 10.000 10.000
Coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso
15.000 15.000 15.000
Reintegro Fondo per la protezione civile.
200.000 200.000 200.000
Oneri connessi al funzionamento della Commissione di indagini sulla poverta'
700 700 700
Istituzione dell'Agenzia per il controllo dell'attuazione dei trattati internazionali relativi alla liberta' e ai diritti civili
per l'informazione nei paesi a regime dittatoriale
1.000 1.000 1.000
Commissione per l'analisi dell'impatto sociale dei provvedimenti
normativi
300 300 300
249.000 270.000 275.900
MINISTERO DEL TESORO
Oneri connessi con il ripiano dei disavanzi USL per l'anno 1987
- 580.000 580.000
Oneri connessi con il ripiano dei disavanzi USL per l'anno 1988
- 860.000 860.000
Riordinamento dell'Osservatorio geofisico di Trieste
4.000 4.000 4.000
Liquidazione dell'intergovernamental Bureau for Informatics (IBI) con
sede in Roma
11.000 - -
Oneri finanziari dipendenti dallo scioglimento dell'Ente di previdenza e assistenza per le ostetriche (ENPAO) e di sciplina delle
ostetriche
12.000 12.000 12.000
Adeguamenti dei trattamenti pensionistici e degli assegni accessori di guerra e dei grandi invalidi per servizio
20.000 30.000 40.000
Fondo di incentivazione personale Ministero del tesoro
70.000 70.000 70.000
Intervanti a favore della finanza regionale
501.500 538.600 611.300
Modificazioni al regime delle risorse proprie della CEE
995.000 990.000 990.000
1.613.500 3.084.600 3.167.300
MINISTERO DELLE FINANZE
Adeguamento del regime fiscale delle banane
- 210.000 220.000
Revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento degli organici
della Guardia di Finanza
24.595 30.453 78.237
Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 32 della legge n. 41 del 1986 (fondo di incentivazione personale Ministero delle finanze)
32.000 32.000 32.000
Esenzione di imposta sugli accantonamenti bancari per rischi verso
Paesi invia di sviluppo
200.000 200.000 200.000
Ristrutturazione dell'mministrazione finanziaria
295.500 391.500 586.600
Revisione delle aliquote ed aumento di talune detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (a)
5.950.000 8.340.000 9.310.000
(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell' art. 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , agli accantonamenti negativi contrassegnati dalla medesima lettera.
6.502.095 9.203.953 10.426.837
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1989 1990 1991
MINISTERO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Effetti delle sentenze penali straniere ed esecuzione all'estero
delle sentenze penali italiane
1.060 2.060 2.060
Nuove misure in materia di edilizia penitenziaria (costituzione dell'ufficio tecnico)
1.000 1.000 1.000
Indennita' spettante ai custodi, ai testimoni, nonche' agli esperti delle sezioni specializzate agrarie e di quelle in materia di
tossicodipendenza
2.000 7.000 7.000
Incentivi per il lavoro penitenziario maschile e femminile
5.000 5.000 5.000
Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario. Istituzione del giudice di pace
10.000 25.000 25.000
Delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura civile e
modifica della legge fallimentare
9.000 25.000 25.000
Interventi per i detenuti tossicodipendenti e per la prevenzione e cura dell'AIDS.
15.000 20.000 20.000
Revisione della normativa concernente i custodi di beni sequestrati per misure, antimafia. Riforma della giustizia minorile e
ristrutturazione dei relativi servizi
10.000 25.000 25.000
Gratuito patrocinio
22.000 40.000 50.000
Aumento degli organici della magistratura e del personale delle cancellerie anche per la costituzione delle procedure circondariali, nonche' ai fini di reclutamenti straordinari
30.000 120.000 140.000
Riparazione per l'ingiusta detenzione. Riparazione del danno
derivante da errore giudiziario
20.000 35.000 50.000
Provvedimenti per il personale civile penitenziario (segretari, coadiutori, ecc.). Organizzazione degli uffici periferici dell'amministrazione penitenziaria ed istituzione dei centri di
prevenzione della devianza e per il reinserimento sociale
30.000 60.000 60.000
Interventi per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale
70.000 86.000 86.000
Riforma ordinamento agenti di custodia
70.000 100.000 120.000
295.060 551.060 616.060
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1989 1990 1991
MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI
Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero
500 500 500
Fondo sociale per l'emigrazione
5.000 5.000 5.000
Norme concernenti il riordinamento del Ministero degli affari esteri ed il potenziamento del servizio diplomatico consolare
8.400 66.793 97.925
Anagrafe e rilevazione degli italiani all'estero
10.000 10.000 10.000
Promozione della politica culturale all'estero e revisione della
legge n. 153 del 1971
10.000 10.000 10.000
Provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero
9.700 9.100 8.500
Provvedimenti connessi alla partecipazione italiana ad iniziative di collaborazione internazionale
13.190 10.940 7.940
Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali
17.380 18.430 22.430
74.170 130.763 162.295
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Istituzione di nuove Universita' statali in applicazione della legge 14 agosto 1982, n. 590
- 50 .000 50.000
Norme in materia di reclutamento del personale della scuola
6.000 6.000 6.000
Universita' non statali legalmente riconosciute
70.000 70.000 70.000
Provvedimenti in favore della scuola
100.000 148.500 200.000
176.000 274.500 326.000
MINISTERO DELL'INTERNO
Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
50.000 60.000 8 0.000
Adeguamento delle indennita' di accompagnamento dei ciechi assoluti, sordo muti e degli invalidi civili totalmente inabili secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge recante modifiche e integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra
400.000 400.000 400.000
Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunita' montane)
22.532.300 23.346.000 24.181.000
(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell' articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera per lire 3.000 miliardi nel 1989, lire 3.600 miliardi nel 1990, lire 4.000 miliardi nel 1991.
Oneri connessi con la costituzione di nuove provincie
5.000 5.000 5.000
Integrazione delle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge n.
103 del 1988 , concertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 1988 in materiadi prevenzione delle tossicodipendenze
30.000 30.000 30.000
23.017.300 23.841.000 24.696.000
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1989 1990 1991
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Modificazioni alla legge sull'equo canone
15.000 15.000 20.000
Esigenze finanziarie dell'Ente autonomo acquedotto pugliese
22.154 22.154 22.154
37.154 37.154 42.154
MINISTERO DEI TRASPORTI
Costituzione e funzionamento del CIPET
2.000 2.000 2.000
Prepensionamenti di personale dell'Ente Ferrovia dello Stato
300.000 300.000 -
302.000 302.000 2.000
MINISTERO DELLA DIFESA
Ammodernamento dei mezzi e infrastrutture delle Forze Armate, ivi compreso il programma di sviluppo del velivolo EFA (European Fighter Aircraft)
65.000 215.000 365.000
Istituzione del Consiglio della Magistratura militare
100 105 105
Modifica del codice penale militare di pace, per l'adeguamento e l'integrazione con l'emanazione del nuovo codice di procedura penale 900 900 900
Aumento del contributo all'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)
7.200 10.000 11.000
Riforma della legge sulle servitu' militari
40.000 40.000 40.000
Riforma delle leggi sui caduti in servizio, sull'obiezione di
coscienza e sulla sanita' militare
55.000 55.000 55.000
168.200 321.005 472.005
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Aumento delle dotazioni organiche del Corpo Forestale dello Stato
10.000 30.000 40.000
Rifinanziamento della legge 15 ottobre 1981, n. 590 (fondo di solidarieta') (c).
90.000 170.000 220.000
(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell' articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468 , all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera.
100.000 200.000 260.000
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Attivita' di ricerca, studi e consulenza nei settori industriale,
energetico e commerciale
500 500 500
Automazione del Ministero dell'industria
4.000 4.000 4.000
Interventi per la tutela della concorrenza e del mercato
10.000 70.000 60.000
14.500 74.500 64.500
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1989 1990 1991
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Revisione delle contribuzioni sociali
- 500.000 1.000.000
Rifinanziamento delle iniziative del Comitato costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento e uguaglianza tra i lavoratori e le lavoratrici
2.000 2.000 2.000
Pari opportunita' fra uomo e donna
10.000 10.000 10.000
Fondo per il rientro dalla disoccupazione, in particolare nei
territori del Mezzogiorno
300.000 800.000 800.000
Norme in materia di trattamento di di soccupazione
800.000 1.046.000 1.036.000
Istituzione del trattamento di minimo vitale
1.000.000 1.500.000 1.500.000
Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il
settore del commercio
(e) (d) (e) (d) (e)
6.000.000 6.300.000 6.650.000
(d) Accantonamento collegato, ai sensi dell' articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 ,all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera per lire 3.800 miliardi per l'anno 1990 e per lire 4.000 miliardi per l'anno 1991.
(e) Accantonamento collegato, ai sensi dell' articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468 , agli accantonamenti negativi contrassegnati dalla medesima lettera per lire 2.406 miliardi per l'anno 1989, per lire 1.970 miliardi per l'anno 1990 e per lire 2.114 miliardi per l'anno 1991.
8.112.000 10.158.000 10.998.000
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
Contributi ai consorzi ed alle societa' con sortili che abbiano come scopo sociale esclusivo l'esportazione di prodotti delle imprese consorziate e l'importazione delle materie prime e dei semi lavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse
25.000 25.000 25.000
Interventi rivolti ad incentivare l'esportazione di prodotti
50.000 50.000 50.000
75.000 75.000 75.000
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale delle Capitanerie di porto
350 750 975
Potenziamento degli organici dei Sottufficiali, Sottocapi e Comuni
della categoria Nocchieri di Porto
6.000 15.000 28.000
Riorganizzazione dell'Amministrazione della marina mercantile
15.000 30.000 30.000
Interventi in favore dei lavoratori portuali
119.000 4.000 4.000
140.350 49.750
62.975
MINISTERO DELLA SANITA'
Avvio di forme di assistenza sanitaria indiretta
4.500 10.000 10.000
Norme per la raccolta, preparazione e di stribuzione del sangue e
degli emoderivati
20.000 30.000 30.000
Indennita' di rischio per i tecnici radiologi
38.000 38.000 38.000
Norme per il riconoscimento dell'assistenza per le prestazioni
omeopatiche. Disciplina dell'erboristeria
3.000 5.500 5.500
Iniziative per favorire metodiche di sperimentazione senza impiego di animali.
2.000 5.000 5.000
Censimento, controllo e regolamentazione nel campo delle nuove
tecnologie riproduttive e nel campo della manipolazione genetica
2.000 2.000 2.000
69.500 90.500 90.500
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati
75.000 75.000 75.000
MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
Contributo all'Associazione "Italia Nostra"
500 500 500
Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei
3.500 3.500 3.500
4.000 4.000 4.000
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1989 1990 1991
MINISTERO DELL'AMBIENTE
Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente
10.000 10.000 10.000
Disciplina della valutazione di impatto ambientale
11.000 11.000 11.000
Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali
25.000 25.000 25.000
Incentivi finalizzati alla riconversione a gas metano dei trasporti urbani nei centri storici
20.000 20.000 20.000
66.000 66.000 66.000
AMMINISTRAZIONI DIVERSE
Misure di sostegno delle associazioni e istituzioni senza scopo di
lucro che perseguono finalita' di interesse collettivo
- - 143.400
Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonche' per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR. Contributi straordinari alle camere di commercio
- - 791.946
Agevolazioni fiscali a favore della benzina senza piombo
- 20.000 20.000
Modifiche alla legge n. 966 del 1977 in materia di assegno di confine 1.000 1.050 1.050
Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e
disposizioni in materia di pubblico impiego
5.000 5.000 5.000
Provvidenze per la minoranza slovena e per la tutela della cultura
della minoranza italiana in Jugoslavia
10.000 12.000 12.000
Interventi per la lotta contro le sostanze stupefacenti e psicotrope 102.000 113.000 120.000
Provvedimenti in favore di portatori di handicaps
20.000 20.000 20.000
Legge quadro sui trapianti
20.000 30.000 30.000
Attribuzione dell'indennita' giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali
21.000 21.000 21.000
Modifiche alle norme sull'avanzamento dei vice-brigadieri, dei graduati e dei militari dell'Arma dei Carabinieri e dei
corrispondenti gradi degli altri Corpi di polizia
54.000 111.000 118.000
Rifinanziamento di interventi urgenti per la manutenzione e salvaguardia del territorio, nonche' del patrimonio artistico e
monumentale della citta' di Palermo
75.000 - -
Riforma della dirigenza
85.000 215.000 215.000
Rifinanziamento di progetti per servizi socialmente utili nella
citta' di Napoli
90.000 - -
Perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici e privati
500.000 1.000.000 1.000.000
983.000 1.548.050 2.497.396
Totale Tabella B
42.073.829 50.356.835 54.379.922
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1989 1990 1991
B) ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER RIDUZIONI DI SPESE O
INCREMENTO DI ENTRATE
MINISTERO DELLE FINANZE
Istituzione della tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita da parte degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto(a)
800.000 800.000 800.000
Disposizioni in materia tributaria per ampliare gli imponibibili, contenere le elusioni e consentire gli accertamenti parziali in base agli elementi segnalati dall'anagrafe tributaria (a)
800.000 1.900.000 2.000.000
Semplificazione della contabilita' nonche' determinazione forfetaria del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto per talune categorie di contribuenti. Delega al Governo per la istituzione di centri abilitati al controllo formale della contabilita' da allegare alle dichiarazioni (a)
1.500.000 3.000.000 3.500.000
Gettito derivante dalle disposizioni per la determinazione di coefficienti presuntivi di reddito e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive per gli anni dal 1983 al 1988 da parte dei contribuenti che si sono avvalsi del regime di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 (a) (e)
4.600.000 3.450.000 3.450.000
Interventi nel comparto della imposizione indiretta da adottare entro il 31 dicembre 1988 con provvedimenti di immediata efficacia (b)
3.000.000 3.600.000 4.000.000
Quota del gettito derivante dalla riforma dell'impostazione diretta e dall'allargamento della base imponibile (c)
90.000 170.000 220.000
Allineamento graduale delle quote IVA a quelle previste nel quadro della armonizzazione CEE (d)
- 3.800.000 4.000.000
10.790.000 16.720.000 17.970.000
AMMINISTRAZIONI DIVERSE
Maggiori entrate per revisione delle norme in materia di canoni per le concessioni marittime (e)
50.000 50.000 50.000
Riduzione fondo ripiano trasporti pubblici locali (e)
400.000 800.000 1.200.000
Riduzione sovvenzioni societa' marittime di preminente interesse nazionale (e)
100.000 100.000 100.000
Maggiori entrate contributive per parificazione contributi previdenziali del personale del settore pubblico e di quello privato(e)
60.000 145.000 240.000
Maggiori entrate per diversa ripartizione proventi Totocalcio (e)
46.000 65.000 84.000
656.000 1.160.000 1.674.000
Totale accantonamenti di segno negativo.
11.446.000 17.880.000 19.644.000
Totale netto Tabella B
30.627.829 32.476.835 34.735.922
(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell' art. 11-bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468 , alla voce
"Ministero delle finanze - Revisione delle aliquote ed
aumento di talune detrazioni ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche". Per l'accantonamento
"Gettito, ecc.", il collegamento al detto accantonamento di
segno positivo viene effettuato per lire 2.850 miliardi per
l'anno 1989, per lire 2.640 miliardi per l'anno 1990 e per
lire 3.010 miliardi per l'anno 1991.
(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell' articolo
11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468 , alla
voce: "Ministero dell'interno - Disposizioni finanziarie
per i comuni e le province (comprese comunita' montane)". (c) Accantonamento collegato, ai sensi dell' articolo
11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , alla
voce: "Ministero dell'agricoltura e delle foreste -
Rifinanziamento della legge 15 ottobre 1981, n. 590 (fondo
di solidarieta')".
(d)Accantonamento collegato, ai sensi dell' articolo 11-bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468 ,alla voce:
"Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Proroga
fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il
settore del commercio".
(e) Accantonamento collegato, ai sensi dell' articolo
11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , alla
voce: "Ministero del lavoro e della previdenza sociale -
Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi
compreso il settore del commercio". Per l'accantonamento
"Gettito, ecc." il collegamento al detto accantonamento di
segno positivo viene effettuato per lire 1.750 miliardi per
l'anno 1989, per lire 810 miliardi per il 1990 e per lire
440 miliardi per il 1991.
Tabella C
TABELLA C
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE
(milioni di lire)
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1989 1990 1991
MINISTERO DEL TESORO
Consorzi di garanzia collettiva fidi
5.000 5.000 5.000
Contributo straordinario alla regione Lazio per la costruzione di un immobile da assegnare all'Istituto per il diritto allo studio in
sostituzione delle palazzine ex CIVIS
20.000 20.000 20.000
Anticipazione del nuovo programma decennale di edilizia residenziale pubblica
100.000 350.000 1.000.000
Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali
1.013.056 1.087.386 605.295
Fondo di solidarieta' nazionale per la Sicilia
1.240.000 1.450.000 1.550.000
Aumento del fondo contributi interessi della cassa per il credito
artigiane di cui all' articolo 30 della legge 7 agosto 1982, n. 526
80 .000 80.000 80.000
2.458.056 2.992.386 3.260.295
MINISTERO DELLE FINANZE
Ristrutturazione del settore cartaceo della Spa ATI
7.000 13.000 -
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Rifinanziamento "progetti FIO" e quota ammortamento mutui BEI
2.000.000 2.220.000 -
Contributi in favore delle comunita' montane
182.000 196.000 210.000
182.000 2.196.000 2.430.000
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Trasformazione delle casemandamentali e acquisizione di nuovi istituti penitenziari. Ristrutturazione e ampliamento edifici
penitenziari esistenti
10.000 20.000 20.000
Interventi per le strutture necessari al l'attuazione del nuovo codice di procedura penale . Revisione e potenziamento degli uffici di conciliazione e sistemazione negli edifici giudiziari dei Consigli
dell'Ordine degli avvocati e procuratori
50.000 130.000 130.000
60.000 150.000 150.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Acquisto immobili per Istituti di cultura ed istituzioni scolastiche 600 600 600
Contributo straordinario all'Universita' di Padova per la
ristrutturazione dell'edificio della sede staccata di Bressanone
3.000 - -
Acquisto immobili per sedi all'estero ed alloggi per il personale
10.000 10.000 10.000
13.600 10.600 10.600
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Rifinanziamento della legge per l'edilizia scolastica sperimentale
10.000 10.000 10.000
Piano quadriennale per le universita'
- 40.000 50.000
Contributo all'I.N.F.N. per il quinquennio 1989-1993
280.000 320.000 360.000
290.000 370.000 420.000
MINISTERO DELL'INTERNO
Concorso statale per mutui contratti dai comuni, province e comunita'
montane per finalita' di investimento
- 660.000 1.320.000
Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai
pregressi maggiori oneri delle indennita' di esprorio
100.000 200.000 200.000
Ulteriore finanziamento dell' articolo 29, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , in materia di piani di eliminazione delle barriere architettoniche (rate di ammortamento)
- 12.000 12.000
100.000 872.000 1.532.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Ristrutturazione e ampliamento della sede FAO
10.000 10.000 -
Ammodernamento funzionale e logistico del patrimonio immobiliare adibito ad uso militare, anche attraverso alienazione di quello dismesso ed investimenti da parte di enti pubblici operanti nel
settore dell'acquisizione di immobili
10.000 30.000 50.000
Rifinanziamento della legge 6 febbraio 1985, n. 16 , per
infrastrutture del l'Arma dei Carabinieri
20.000 20.000 -
Adeguamento antisismico degli edifici in zone ad alto rischio
20.000 60.000 110.000
Piano decennale di grande viabilita' ed interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria
87.000 389.500 220.500
147.000 509.500 380.500
MINISTERO DELLA DIFESA
Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 luglio
1984, n. 342 , per l'acquisizione di n. 2 navicisterna
10.000 15.000 5.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Interventi finalizzati al conseguimento di obiettivi in agricoltura biologica
5.000 10.000 10.000
Credito agrario (limite di impegno)
10.000 10.000 10.000
Interventi nel settore delle opere di irrigazione
25.000 190.000 240.000
40.000 210.000 260.000
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Contributi in favore delle camere di commercio
- - 427.246
Rifinanziamento della legge n. 370 del 1986 , recante interventi in
favore delle imprese industriali italiane per investimenti a Malta
10.000 20.000 20.000
Rifinanziamento degli interventi per la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 915 del 1982
30.000 30.000 30.000
Rifinanziamento della legge n. 49 del 1985 per il credito alla
cooperazione e la salvaguardia dei livelli di occupazione
30.000 70.000 70.000
Programma di razionalizzazione delle strutture degli enti fieristici 40.000 100.000 100.000
Rifinanziamento della legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 16 ,
per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso
40.000 300.000 300.000
Rifinanziamento del Fondo per l'assistenza tecnica al commercio, di cui all' articolo 3 della legge n. 121 del 1987
50.000 50.000
50.000
Politica mineraria
50.000 200.000
250.000
Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'artigianato
100.000 150.000 150.000
Rifinanziamento della legge n. 517 del 1975 , in materia di credito
agevolato al commercio
130.000 225.000 200.000
Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e
ammodernamento delle imprese minori
150.000 675.000 750.000
Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti
rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici
250.000 1.150.000 1.250.000
Piano finanziamento ENEA
700.000 925.000 925.000
Rifinanziamento della legge n. 808 del 1985 per interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti
nel settore aero nautico
- 80.000 80.000
1.580.000 3.975.000 4.602.246
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1989 1990 1991
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
Realizzazione di infrastrutture nell'area portuale di Ravenna e di
Ancona
- 20.000 20.000
Modifica alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50 . 6 marzo 1976, n. 51 e 26
aprile 1986, n. 193 e nuova disciplina sulla navigazione da diporto 2.000 2.000 2.000
Interventi per la difesa del mare
20.000 100.000 150.000
Interventi a favore del cabotaggio
20.000 50.000 50.000
Pesca marittima
20.000 40.000 60.000
Infrastrutture logistiche Capitanerie di porto
30.000 50.000 40.000
Aiuti all'armamento e cabotaggio (agevolazioni fiscali)
50.000 120.000 120.000
Industria cantieristica e armatoriale ( Direttiva CEE n. 87/167 )
120.000 220.000 318.000
Industria cantieristica, e armatoriale ( Direttiva CEE n. 81/363 )
230.000 285.000 65.000
492.000 887.000 825.000
MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
Interventi degli enti digestione delle par tecipazioni statali per il finanziamento di unprogramma aggiuntivo di investimenti nel Mezzogiorno e per il conferimento al fondo di dotazione del l'Ente Autonomo Mostra d'Oltremare (EAMO)
50.000 100.000 100.000
Iniziative per la reindustrializzazione delle aree interessate dal
processo di ristrutturazione del comparto siderurgico
330.000 330.000 -
Concorso dello Stato nel pagamento delle rate di ammortamento delle obbligazioni emesse dagli enti di gestione delle partecipazioni
statali
410.000 410.000 410.000
790.000 840.000 510.000
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Rifinanziamento della leggen. 65 del 1987 per la realizzazione di impianti sportivi (rate di ammortamento mutui)
- 90.000 90.000
Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983 , recante disciplina
quadro del turismo
100.000 100.000 100.000
Nuove iniziative turistiche realizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano secondo i criteri pre disposti dal comitato di cui all' articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217 .
Ristrutturazione, informatizzazione ed ammodernamento di strutture turisti che ricettive ed alberghiere, anche in riferimento al turismo
giovanile
150.000 200.000 25.000
Realizzazione e ristrutturazione di impianti destinati agli spettacoli musicali, teatrali e cinematografici (rate di ammortamento mutui)
- 25.000 25.000
50.000 415.000 265.000
MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
Interventi per ilpotenziamento delle attivita' di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonche' per il finanziamento di progetti in attuazione di piani paesistici
regionali
200.000 699.000 973.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE
Rifinanziamento della legge n. 441 del 1987 ,in materia di smaltimento di rifiuti (onere per ammortamento mutui)
- - 50.000
Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno
617.000 1.388.000 1.650.000
617.000 1.388.000 1.700.000
AMMINISTRAZIONI DIVERSE
Completamento degli interventi per il potenziamento degli impianti di depurazione, integrazione del sistema fognario, risanamento dei corpi idrici che interessano le aree urbane nel bacino del Po (rate ammortamento mutui)
- 6.000 6.000
Interventi connessi con la realizzazione del Piano generale dei
trasporti in riferimento all'intermodalita'
- 40.000 45.000
Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto - 30.000 40.000
Traforo Monte Croce Carnico
- 35.000 30.000
Proseguimento interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia
- 250.000 500.000
Incentivi per lo sviluppo economico del l'arco alpino
5.000 10.000 10.000
Completamento laboratorio scientifico del Gran Sasso
5.000 15.000 40.000
Contributo per la valorizzazione e l'utilizzazione delle risorse irrigue ad opera dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la
trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia
15.000 15.000 15.000
Concorso dello Stato nelle spese dei privati per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici
20.000 20.000 20.000
Costruzione di alloggi e di sedi di servizio per le Forze dell'ordine 20.000 60.000 80.000
Incentivi per lo sviluppo della cooperazione economica internazionale
nelle zone del confine orientale
50.000 150.000 150.000
Istituzione del fondo programmazione e progettazione di opere e
infrastrutture pubbliche
50.000 50.000 -
Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno
100.000 700.000 1.000.000
Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere
direttamente connesse alla sua condizione di Capitale d'Italia
150.000 250.000 150.000
Interventi a favore della regione Sardegna ivi compresi quelli
destinati a realizzare la contiguita' territoriale
200.000 520.000 520.000
Interventi organici per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle altre zone dell'Italia settentrionale colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio e agosto
1987
250.000 550.000 550.000
Interventi a favore della regione Calabria
330.000 1.020.000 1.000.000
Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree
urbane
455.000 805.000 805.000
1.650.000 4.526.000 4.961.000
Totale Tabella C
8.886.656 20.068.486 22.284.641
=================================
Tabella D
TABELLA D
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA
(milioni di lire)
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1989 1990 1991
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Legge 22 giugno 1954, n. 385 : Sovvenzione, straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valor militare (cap. 1193)
35 36 37
Legge 16 luglio 1974, n. 407 , modificata dalla legge 13 aprile 1977, n. 216 : Programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica (COST) ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (cap. 7501)
5.200 5.200 5.200
Legge 22 dicembre 1977, n. 951 : Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato: - Art. 11 - Contributo al CNR (cap. 7141)
900.000 1.050.000 1.100.000
Legge 24 aprile 1980, n. 146 : Disposizioniper la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato(legge finanziaria) 1980):
- Art. 36 - Assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica (cap: 1183)
156.000 162.000 1.167.000
Legge 8 agosto 1985, n. 440 : Istituzione di un assegno vitalizio in favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versano in stato di partico lare necessita' (cap. 1185)
500 500 500
Legge 30 maggio 1988, n. 186 : Istituzione dell'Agenzia Spaziale Italiana (cap. 7506)
822.000 - -
MINISTERO DEL TESORO
Legge 7 febbraio 1961, n. 59 , modificata dall' articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181 : Contributo corrente e in conto capitale all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) (capp. 4521 e 7733)
2.787.880 3.148.487 3.197.600
Legge 27 gennaio 1962, n. 7 : Provvedimenti straordinari a favore del comune di Napoli (cap. 7739)
5.775 4.550 -
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649 :
Norme con cernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (cap. 4517)
150.000 175.000 175.000
Decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , conver tito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216 , e legge 4 giugno 1985, n. 281 :
Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (cap. 4505)
37.000 38.000 39.000
Legge 23 dicembre 1975, n. 698 : Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia (cap. 5926/p.)
70.163 70.163 70.163
Lege 22 dicembre 1977, n. 951 : Disposi zioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato: - Art. 8 - Rimborso all'ANAS dell'onere relativo all'ammortamento dei mutui contratti dall'Azienda stessa per la costruzione dell'autostrada Salerno Reggio Calabria (cap. 7734/p.)
26.171 26.077 26.237
Legge22 luglio 1978, n. 385 : Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (cap.
6682)
240.000 248.400 257.000
Legge 5 agosto 1978, n. 462 : Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale della scuola, comprese le universita' (cap. 6683)
6.500 6.700 6.900
Legge 21 dicembre 1978, n. 843 : Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1979):
- Art. 45 - Versamento al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane dell'importo occorrente per il pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Societa' auto strade romane ed abruzzesi (SARA) per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescare (cap: 8168)
50.000 56.000 56.000
Legge 26 gennaio 1980, n. 16 : Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero (cap.
4543/p.)
56.000 56.000 56.000
Legge24 aprile 1980, n. 146 : Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):
- Art. 38 - Somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (cap. 4432)
451.000 451.000 451.000
Legge 18 novembre 1975, n. 764 : Liquidazione dell'ente "Gioventu' italiana" (cap. 4585) Legge 24 aprile 1980, n. 146 : Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finan ziaria 1980): - Art. 37 - Occorenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'in fanzia (cap. 4585)
60.000 60.000 -
Legge 8 agosto 1980, n. 441 : Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285 , con cernente disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unita' sanitarie locali: - Art. 12 - Conferimento al fondo di cui all' articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (cap. 4585) (Liquidazione enti soppressi) Legge 23 luglio 1980, n. 389 :
Interventi del fondo centrale di garanzia per le esigenze finanziarie di alcune societa' autostradali (cap 7798/p)
226.000 - -
Legge 3 gennaio 1981, n. 7 e legge 26 febbraio 1987, n. 49 :
Stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4532/p., 8173 e 9005)
2.534.347 2.747.905 3.416.579
Decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694 , convertito nella legge 29 gennaio 1982, n. 19 : Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo saccarifero (cap. 4542)
332.000 332.000 332.000
Legge 12 agosto 1982, n. 531 : Piano decennale per la viabilita' di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale (cap. 7798/p)
3.000 42.000 58.000
Legge 14 agosto 1982, n. 610 : Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (capp. 4531 e 4532/p.)
1.506.000 1.566.000 1.620.000
Legge 27 dicembre 1983, n. 730 : Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):
- Art. 18 - Fondo rotativo istituito presso la SACE (cap. 8186)
230.000 230.000 230.000
Legge28 febbraio 1986, n. 41 : Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):
- Art. 32, comma 1 - Fondo di cui all' articolo 25 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 - Istituto nazionale di biologia della sevaggina (cap. 4546)
2.000 2.000 2.000
Legge 22 dicembre 1986, n. 910 : Disposizioni per la formazione del bilacio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): - Art. 8, comma 14 - Fondo sanitario nazionale di parte corrente (cap.
5941)
58.870.000 60.950.000 63.450.000
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGAMMAZIONE ECONOMICA
Legge 16 maggio 1970, n. 281 : Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario(art. 9) (cap. 7081/p) 1.054.000 1.127.000 1.192.000
Legge 19 ottobre 1984, n. 701 : Aumento del contributo ordinario dello Stato al l'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (cap. 1354)
7.500 8.000 8.000
Legge 22 dicembre 1986, n. 910 : Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):
- Art. 8, comma 4 - Contributo dello Stato a favore dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) (cap. 1353)
8.000 8.000 8.000
- Art. 8, comma 14 - Fondo sanitario nazionale di conto capitale (cap. 7082)
1.917.000 2.062.000 2.181.000
Legge 11 marzo 1988, n. 67 : Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):
- Art. 17, comma 35 - Somme occorenti per sopperire ai minori finanzia menti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (cap.
7510)
150.000 150.000 100.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Legge 26 ottobre 1962, n. 1612 : Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze(cap. 4626)
6.000 6.200 6.400
Legge 4 ottobre 1966, n. 794 : Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino americano (cap. 3117)
4.000 4.100 4.200
Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , modificato dalla legge 3 giugno 1977, n. 322 : Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri (Fondo di anticipazione per le spese urgenti) (cap. 1685)
5.000 5.000 5.000
Legge 7 novembre 1977, n. 883 : Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia (cap. 3138)
900 900 900
Legge 31 marzo 1980, n. 140 : Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventu' (cap. 3146)
275 275 275
Legge 3 gennaio 1981, n. 7 e legge 26 febbraio 1987, n. 49 :
Stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4620 e 8301)
719.000 788.000 821.000
Legge22 dicembre 1982, n. 960 : Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73 , concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (capp. 2569 e 2681)
3.120 3.120 3.120
Legge 28 dicembre 1982, n. 948 : Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (cap. 3177)
7.000 7.000 7.000
Legge 11 dicembre 1985, n. 760 : Assegno per il funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (cap. 3109)
400 420 430
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Legge 28 giugno 1977, n. 394 : Potenziamento dell'attivita' sportiva universitaria (cap. 4122)
13.000 13.000 13.000
Legge 22 dicembre 1986, n. 910 : Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):
- Art. 7, comma 8 - Edilizia universitaria (cap. 8554)
- 550.000 550.000
Legge 11 marzo 1988, n. 67 : Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):
- Art. 24, comma 24 - Policlinici universitari (cap. 4127)
- - 60.000
MINISTERO DELL'INTERNO
Legge 15 giugno 1959, n. 451 : Istituzione del capitolo "Fondo scorta per il personale della Polizia di Stato"(cap. 2841)
10.000 10.000 10.000
Legge 2 dicembre 1969, n. 968 : Istituzione del capitolo "Fondo scorta per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" (cap.
3281)
3.000 3.000 3.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090 : Norme delegate concernenti il piano regolatore generale degli acquedotti(cap 8881)
5.000 5.000 5.000
MINISTERO DEI TRASPORTI
Legge 11 marzo 1988, n. 67 : Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):
- Art. 13, comma 12 - Oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui con tratti dalle ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa (cap. 7304)
260.000
MINISTERO DELLA DIFESA
Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 : Approvazione del testo unico delle di sposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istitutie stabilimenti militari, articolo 17 (Fondo scorta): - Esercito, Marina ed Aeronautica (cap. 1180)
82.700 85.200 88.100
- Arma dei Carabinieri (cap. 4791)
29.600 30.500 31.500
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Legge 15 ottobre 1981, n.590 : Nuove norme per il fondo di solidarieta' nazionale (cap. 7451)
210.000 230.000 230.000
Legge 8 agosto 1981, n. 423 : Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione (cap. 4581)
9.000 9.000 9.000
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Legge 11 marzo 1988, n. 67 : Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):
- Art. 16, comma 2 - Organismi di normalizzazione (cap. 3030)
3.500 3.500 3.500
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Legge 17 ottobre 1961, n. 1038 : Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari e la determinazione del contributo per la cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria (cap.
3578)
11.380 11.380 11.380
Legge 3 giugno 1975, n. 160 : Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale (capp. 3591 e 3604)
570.000 570.000 570.000
Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54: - Art. 12 - Finanziamento delle attivita' di formazione professionale (capp. 8055 e 8056)
31.000 31.000 31.000
Legge 22 dicembre 1986, n. 910 : Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):
- Art. 8, comma 2 - Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria (cap. 3590)
- 1.200.000 1.200.000
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
Legge 31 maggio 1975, n. 185 Potenziamento e razionalizzazione dell'attivita' di promozione delle esportazioni italiane (capp. 1606 e 1610)
190.000 195.000 200.000
Legge22 dicembre 1986, n. 910 : Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):
- Art. 3, comma 2 - Concessione di contributi per il sostegno delle esportazioni (cap. 1614)
1.000 1.000 1.000
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
Legge 6 agosto 1954, n. 721 : Momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto (cap. 2181)
1.200 1.200 1.200
Legge 17 febbraio 1982, n. 41 : Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima: - Art. 9 e decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386 , art. 7 - Contributo ordinario per il funzionamento dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (cap.3571)
4.500 4.500 4.500
MINISTERO DELLA SANITA'
Legge 21 aprile 1977, n. 164 : Contributodell'Italia al Centro internazionale di ricerche per il cancro (cap.2593)
1.250 1.280 1.300
Legge 11 luglio 1980, n. 312 : Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato: - Art. 25, ottavo comma - Compenso particolare al personale dell'Istituto superiore di sanita' (cap. 4509)
3.500 3.500 3.500
Legge 22 dicembre 1980, n. 927 : Contributo all'Ufficio internazionale delle epizoozie, con sede a Parigi (cap. 1226)
180 180 180
Legge 18 marzo 1982, n. 88 : Incremento del contributo statale a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (cap. 2588) 1.800 1.850 1.900
Legge 28 febbraio 1986, n. 41 : Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):
- Art. 27, comma 3 - Potenziamento del sistema informativo sanitario (cap. 4201 p.)
50.000 50.000 50.000
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Legge 14 novembre 1981, n.648 : Contributo all'Ente nazionale italiano per il turismo (cap. 1563)
54.000 55.000 56.000
Legge 30 aprile 1985, n. 163 : Nuova disciplina degli interventi a favore dello spettacolo (capp. 1192, 2577, 2578, 2579, 8043, 8044, 8045, 8500 e 8532)
- - 882.400
MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
Legge 27 maggio 1975, n.190 : Norme relative al funzionamento della Biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II di Roma (cap.
1538)"
2.800 3.100 3.200
Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 :
Assegnazioni per il funzionamento degli Istituti centrali per il catalogo e la documentazione; per il catalogo unico delle bi blioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; per la patologia del libro; per il restauro (capp. 1543, 1544, 2039 e 2042) 5.500 6.000 6.200
Legge 2 aprile 1980, n. 123 : Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (cap. 1605)
14.000 15.000 16.000
Legge 16 marzo 1987, n. 118 : Norme relative alla Scuola archeologica di Atene (cap. 2116)
1.000 1.000 1.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE
Legge 8 luglio 1986, n. 349 : Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale: -Art. 7, comma 5: Attuazione degli interventi previsti dai piani di disinquinamento (cap. 7705)
160.000 160.000 160.000
=================================
Tabella E
TABELLA E
STANZIAMENTI DI SPESA PER IL RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI
INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE
IN CONTO CAPITALE
(milioni di lire)
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1989
Legge n. 41 del 1986 : Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986): - Art. 11, comma 10 - Conferimento al Comitato di liquidazione EAGAT (cap. 7543/ Partecipazioni)
15.000
Legge n. 910 del 1986 : Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): - Art. 6, comma 7 - Trasporti intermondali nell'area flegrea (cap. 7823/Tesoro)
80.000
Legge n. 67 del 1988 : Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): - Art. 15, comma 6 - Fondo dotazione dell'Ente automo gestione cinema (EAGC) (cap. 7559/Partecipazioni)
20.000
-Art. 15, comma 20 - Fondo dotazione SACE (cap. 8033/Tesoro).
900.000
--------- In complesso 1.015.000
==========
Tabella F
TABELLA F
VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO
DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
(milioni di lire)
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1989 1990 1991
Decreto-legge n. 8 del 1958 , convertito dalla legge n. 84 del 1958 :
Fondo acquisto buoni del Tesoro poliennali (cap. 8324/Tesoro)
50.000 - -
Legge n. 675 del 1977 Fondo per la ristrutturazione e riconversione indu striale (cap. 7546/Industria)
95.000 - -
Legge n. 130 del 1983 : Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983): - Art. 18 - Fondo ristrutturazione e riconversione industriale (cap. 7546/In dustria)
250.000 - -
Legge n. 67 del 1988 : Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): - Art. 5, comma 5 - Fondo di cui all' articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Fondo unico spettacolo) (capp. 1192, 2577, 2578, 2579, 8043, 8044, 8045, 8500, 8532/Turismo)
100.000 100.000 -
- Art. 13, comma 12 - Ammortamento mutui ferrovie concesse (cap. 7304/Tra sporti)
450.000 510.000 -
- Art. 17, comma 31 - Fondo investimenti e occupazione (FIO) (cap. 7511/ Bilancio) (1)
300.000 - -
- Art. 19, comma 17 - Fondo per iniziative antidoping (cap.
2548/Sanita') (2)
3.000 3.000 3.000
In complesso..........
1.248.000 613.000 3.000
=================================
(1) Conseguentemente le finalizzazioni di lire 900 miliardi, di lire 200 miliardi, di lire 350 miliardi, di lire 150 miliardi e di lire 390 miliardi, di cui al successivo comma 32, restano stabilite, rispettivamente, in lire 765 miliardi, in lire 170 miliardi, in lire 296 miliardi, in lire 128 miliardi ed in lire 331 miliardi.
(2) Soppressione definitiva dell'autorizzazione di spesa.