Monitoring Gesetzessammlung

055U0635

IT - Leggi di Ratifica

055U0635

Convenzione (LEGGE 28 giugno 1955 n. 635)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per il traffico di frontiera ed il pascolo e relativi scambi di Note, conclusi a Roma il 2 luglio 1953.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione e scambi di Note suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 giugno 1955 GRONCHI SCELBA - MARTINO - TREMELLONI - MEDICI - MARTINELLI Visto, il Guardasigilli: MORO

Art. 1

Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per il traffico di frontiera ed il pascolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL CONSIGLIO FEDERALE
DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
desiderosi di concludere una Convenzione per meglio regolare il traffico di frontiera ed il pascolo tra i due Paesi, hanno nominato, a tale scopo, quali loro Plenipotenziari:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
il dott. Ettore SPALLAZZI, Direttore generale delle Dogane ed Imposte
Indirette
IL CONSIGLIO FEDERALE
DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
il signor Ernest WIDMER, Direttore generale delle Dogane
i quali, dopo essersi scambiati i loro rispettivi pieni poteri, riconosciuti nella buona e dovuta forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Art. 1.
Disposizioni generali
Sono considerate "Zone di frontiera", ai sensi della presente
Convenzione, le due strisce di territorio situato ai due lati del confine comune.
L'estensione di ciascuna di dette "Zone" sara' approssimativamente di dieci chilometri, salvo casi eccezionali, giustificati da esigenze locali, in cui le due Parti Contraenti potranno fissare l'estensione della zona anche oltre i dieci chilometri.
Gli elenchi dei Comuni o frazioni di Comuni che sono compresi nelle
predette zone figurano all'Annesso I.
Sono considerati come "frontalieri", ai sensi della presente
Convenzione, le persone che abitano nella zona di frontiera di uno dei due Stati e che si rechino frequentemente, per la loro attivita', abituale, per i loro interessi particolari o per motivi familiari permanenti, nella zona frontiera limitrofa.
Salvo le eccezioni previste dalla presente Convenzione, e'
considerato "traffico di frontiera" il traffico di importazione e di esportazione (definitiva o temporanea) svolgentesi tra le suddette due zone, limitrofe e contigue, in quanto si tratti di scambi esclusivamente effettuati dai relativi abitanti per i bisogni normali delle proprie, singole economie domestiche, o per la coltivazione e conduzione dei loro terreni.
La circolazione delle persone nel predetto traffico di frontiera
e', ai fini delle norme di polizia, regolata dagli accordi speciali, su tale materia, conclusi fra i due Paesi.
In linea generale, la frontiera non puo' essere attraversata che
dalle persone munite di "documento ufficiale di identita'" previsto negli accordi predetti (passaporto, tessera di frontiera e lasciapassare) e a condizione che il passaggio avvenga per le vie doganali permesse e nelle ore di servizio.
Tuttavia, il solo possesso del "documento ufficiale di identita'", rilasciato dalle Autorita' di polizia ai sensi degli accordi speciali sulla circolazione delle persone nel traffico di frontiera, non da' diritto alle facilitazioni doganali previste dalla presente Convenzione, rimanendo queste tassativamente subordinate alla specifica condizione che il titolare del documento sia "frontaliere" come sopra indicato.
La Autorita' doganali dei due Paesi fisseranno di comune accordo il
sistema e le modalita' da adottare per garantire l'osservanza delle su esposte condizioni e si adopreranno per far concordare, fin dove possibile, i punti di passaggio, le attribuzioni e gli orari dei rispettivi uffici corrispondenti, favorendo, inoltre, l'istituzione di questi ultimi in prossimita' della frontiera.

Art. 2

Art. 2.
Traffico agricolo e forestale
I. I "frontalieri" che abbiano le loro aziende agricole e forestali
nella zona di frontiera di uno dei due Stati e che curino personalmente, come proprietari, affittuari o usufruttuari la coltivazione o lo sfruttamento forestale di terreni situati nella contigua zona di frontiera dell'altro Stato, come pure le persone di loro famiglia ed i loro dipendenti, potranno condurre o trasportare - in esenzione da diritti doganali e da ogni altra tassa o imposta - dalle loro abitazioni od aziende ai predetti terreni e viceversa:
a) gli animali da lavoro e quelli condotti al pascolo
giornaliero;
b) gli attrezzi, i veicoli e le macchine comunemente usati nei
lavori agricoli e forestali, compresi i loro accessori, i carburanti, i lubrificanti e quanto altro occorra per il funzionamento delle macchine e dei veicoli. Per quanto concerne i carburanti l'esenzione e' tuttavia limitata alla quantita' contenuta nel serbatoio normale, comunicante direttamente con il motore;
c) i concimi di ogni specie, i prodotti per la difesa delle
piante, le sementi, le pianticelle e le piante da rimboschimento, i pali da vigna, i materiali da costruzione per la manutenzione degli edifici esistenti su questi terreni;
d) i viveri e le bevande (escluse quelle alcooliche, ad eccezione
del vino, sidro e birra) occorrenti per il nutrimento degli operai durante il periodo dei lavori;
e) i foraggi necessari per il mantenimento degli animali durante il periodo stesso.
Al termine del pascolo o dei lavori, gli animali, gli attrezzi, le macchine ed i veicoli, come pure, i foraggi, i carburanti contenuti nel serbatoio normale come sopra specificato, i lubrificanti, i concimi, le sementi e tutti gli altri materiali sopravanzati, dovranno essere ricondotti o riportati oltre frontiera. Non sara' pero' richiesto il deposito di una cauzione, salvo dovessero esistere fondati sospetti di abusi. Per gli animali condotti al pascolo giornaliero, gli uffici adotteranno Le sole misure di vigilanza atte ad evitare eventuali abusi. Per il pascolo di lunga durata si osserveranno le norme stabilite nell'art. 6.
II. Godranno parimenti della franchigia da ogni diritto di entrata o di uscita e da ogni altra tassa o imposta:
a) i prodotti greggi agricoli e forestali (ad eccezione dei
prodotti greggi dei vigneti e di quelli della coltivazione del tabacco) ottenuti dai terreni di cui al predetto paragrafo I e trasportati nell'altra zona dai proprietari, affittuari, usufruttuari o da persone della loro famiglia o dai loro dipendenti. I prodotti greggi sono quelli che non hanno subito altra manipolazione all'infuori di quella richiesta per la loro raccolta e il loro trasporto;
b) i prodotti ottenuti dagli animali durante il loro soggiorno su
questi terreni, compresi i loro nati;
c) le spoglie (carne, pelle e ossa) degli animali sinistrati o
abbattuti per necessita' durante il pascolo e il lavoro in una delle due zone, quando queste spoglie sono spedite al loro proprietario.
III. Per i beni stabili intersecati dalla linea doganale e'
concessa la franchigia da ogni diritto doganale e da ogni altra tassa od imposta ai "prodotti dell'economia agricola e forestale", compresi i prodotti dell'allevamento del bestiame e della viticoltura (non escluso il vino), derivanti dalla lavorazione dei prodotti greggi ottenuti dai terreni costituenti i beni suddetti e che, estratti da uno stabile della casa di abitazione o di conduzione, sito in una zona, vengano trasportati ad altro stabile, sito nell'altra zona, ma formante parte del medesimo complesso di fabbricati rurali di esercizio. Saranno presi accordi tra le due dogane per regolare l'attuazione pratica di questa concessione.
IV. Quando ne sia riconosciuta la necessita', le operazioni
previste dal presente articolo potranno, eccezionalmente, effettuarsi anche per vie non doganali, a condizione che ne sia fatta tempestiva richiesta agli uffici doganali competenti e questi ne abbiano data speciale autorizzazione. In questi casi, il ritorno degli animali, attrezzi, veicoli e macchine deve avvenire nel termine fissato dagli uffici doganali.
V. Le facilitazioni previste da questo articolo saranno concesse
soltanto nelle stagioni e nelle ore della giornata durante le quali, secondo le usanze locali, sono eseguiti i lavori agricoli e forestali e si provvede ai raccolti nonche' al trasporto dei medesimi.
I frontalieri che intendono usufruirne dovranno presentare ogni
anno alla dogana del proprio Stato un certificato dell'Autorita' comunale competente dell'altra zona, dal quale risulti l'ubicazione dei fondi, la loro estensione ed il genere delle culture. I certificati dovranno essere rilasciati gratuitamente.
I frontalieri dovranno ugualmente indicare il raccolto presunto.
Nel caso di variazione alla situazione indicata nel certificato o alla indicazione del raccolto, i dati dovranno essere aggiornati.
Il certificato dell'Autorita' comunale competente e la indicazione del raccolto presunto, in doppio esemplare per le due dogane interessate, dovranno essere redatti sul documento ufficiale (recto e verso) di cui all'Annesso II.
Le due dogane, riscontrate esatte le indicazioni fornite,
convalideranno detto documento come giustificativo per usufruire le facilitazioni previste nel presente articolo e ne tratterranno ciascuna un esemplare.
Se del caso, potranno essere istituite commissioni per la stima dei
raccolti, la cui composizione e funzionamento saranno determinati dalla Commissione mista permanente per il traffico di frontiera, di cui al successivo art. 12.
VI. Le disposizioni di questo articolo si applicano, sotto le
stesse condizioni, anche agli Enti morali che non esercitano a titolo principale un'attivita' commerciale o industriale, ai Comuni, alle Province od ai Cantoni delle due zone di frontiera.

Art. 3

Art. 3.
Facilitazioni speciali
In quanto ne sia riconosciuta la necessita', in relazione alle
condizioni locali, potra' essere concessa la esenzione doganale per le seguenti merci, provenienti da una delle due zone di frontiera, quando siano importate nell'altra zona per essere esclusivamente destinate ai bisogni domestici della persona che le importa:
a) fieno, paglia (anche tritata), erba per foraggio, frasche e
materie per lettiera;
b) piante vive, muschio, giunchi, steli di canapa e di lino;
c) legna da ardere, carbone di legna, torba e carbone di torba;
d) ceneraccio, concimi di ogni specie, residui della
fabbricazione dell'alcool e della birra, vinacce esaurite, spazzature ed altri simili residui e cascami;
e) pietre non tagliate, ghiaia, sabbia, argille, pietra da calce e calce viva.
La Commissione mista permanente prevista dall'articolo 12
stabilira' per quali delle merci suindicate e per quali quantitativi dovra' essere concessa l'esenzione, nonche', per quali varchi di confine esse dovranno essere trasportate.
Le dogane avranno sempre facolta' di adottare le misure che si
rendessero necessarie per evitare abusi.

Art. 4

Art. 4.
Importazioni ed esportazioni definitive
Nel traffico tra le due zone di frontiera saranno reciprocamente
ammessi alla importazione ed alla esportazione in esenzione doganale:
a) i generi alimentari e le bevande comuni, nei limiti ammessi
dalle disposizioni autonome dei due Paesi, che gli abitanti di una delle zone di frontiera importano dall'altra zona, personalmente e non piu' di una volta al giorno, per i bisogni della propria economia domestica e non per farne commercio;
b) la provvista di viveri, non eccedenti il fabbisogno
giornaliero, che gli abitanti della zona di frontiera, addetti a lavori nell'altra zona, portano seco per il proprio sostentamento o che viene ad essi portata da persona appartenente al loro complesso familiare. Questa facilitazione non e' applicabile alle bevande alcooliche. E' tuttavia fatta eccezione per il vino, il sidro e la birra;
c) i medicamenti, i bendaggi ed i disinfettanti che i medici, i veterinari e le levatrici, abitanti in una delle zone di frontiera, portano seco in quantita' normali per l'immediato uso o consumo nell'altra zona. I medicamenti, i bendaggi ed i disinfettanti, sopravanzati, dovranno essere riesportati;
d) i medicamenti, i bendaggi ed i disinfettanti che gli abitanti di una delle due zone di frontiera vanno a prendere, su ricetta di medici e di veterinari ed in piccole dosi, rispondenti ai singoli casi di malattia, in farmacie dell'altra zona cui sia necessario far ricorso in relazione alle condizioni locali.
Nei limiti suindicati, non sara' necessario presentare la ricetta medica, quando si tratti di prodotti semplici o di preparazioni chimiche e farmaceutiche ben note recanti sull'involucro chiara ed esatta la propria denominazione, delle quali sia ammessa l'importazione e la vendita al minuto, senza ricetta medica, nello Stato nel quale deve farsene consumo. Per necessita' locale s'intende l'impossibilita' pratica, puramente materiale, di ricorrere alla propria zona di frontiera, con esclusione di ogni criterio di preferenza personale o di ogni considerazione di ordine pecuniario;
e) le bare e le urne funerarie, contenenti i resti di persone
decedute, le corone mortuarie e gli oggetti analoghi destinati all'ornamento delle dette bare ed urne; i materiali e oggetti destinati alla manutenzione e all'ornamento delle sepolture dei parenti dei frontalieri;
f) i fiori, foglie, erbe, naturali o artificiali, anche legate in
festoni, ghirlande, mazzi, ecc. che gli abitanti di una delle zone portano personalmente nell'altra zona in occasione di feste familiari o solennita' religiose, senza scopo di farne commercio.

Art. 5

Art. 5.
Importazioni ed esportazioni temporanee
Nel traffico tra le due zone di frontiera saranno reciprocamente
ammessi alla importazione ed alla esportazione temporanea, se appartenenti agli abitanti di una delle zone di frontiera e siano condotti o trasportati nell'altra zona per gli scopi rispettivamente indicati e nell'esclusivo loro interesse:
a) gli animali da lavoro, le macchine, gli strumenti e gli
attrezzi destinati ad essere temporaneamente adoperati in lavori agricoli e forestali, in relazione alle condizioni locali;
b) gli animali di ogni specie, per il pascolo giornaliero, per la
monta, per essere sottoposti a trattamento veterinario, castrati, ferrati o pesati;
c) i cereali, i legumi, le castagne, i semi ed i frutti oleosi, la canapa, il lino, le pelli, le cortecce e simili altri prodotti delle zone di frontiera, per essere macinati, spremuti, sgranati, battuti, conciati, pressati od essere sottoposti ad altro trattamento; il legname rozzo per essere tagliato, spaccato o segato in tavole o in travi; in quanto tutto cio' serva ai bisogni degli abitanti della zona di frontiera e sia necessario rivolgersi ai molini, alle spremiture, alle segherie od altri opifici situati nell'altra zona. I prodotti ottenuti dovranno essere riesportati o reimportati nella quantita' corrispondente agli usuali rendimenti e dalle stesse persone che hanno effettuato l'operazione di importazione o di esportazione temporanea delle materie greggie.
I sottoprodotti, come pure i cascami, se soggetti a diritti
doganali, dovranno essere riesportati o sdoganati. Le quantita' da ammettersi in franchigia potranno, occorrendo, essere fissate di comune accordo fra le Amministrazioni doganali dei due Paesi;
d) le macchine, gli strumenti e gli attrezzi per lavori agricoli e forestali, gli apparecchi ed altri oggetti di uso casalingo o personale, per essere modificati o riparati ed i tessuti in genere, per essere confezionati in vestiti, sempreche' questo traffico sia reso necessario dalle condizioni locali come gia' precisato all'art. 4, lettera d);
e) gli strumenti portati dai medici, dai veterinari e dalle
levatrici per l'esercizio della loro professione; gli oggetti del culto portati dai sacerdoti o dai loro assistenti, per la celebrazione di cerimonie religiose; gli strumenti destinati a ricerche scientifiche o a lavori artistici; gli attrezzi e gli utensili portati dagli operai per l'esercizio del loro mestiere;
f) le armi da caccia con il numero di relative cartucce
consentito dalle disposizioni autonome di ciascun Paese, gli attrezzi per la caccia e per la pesca, purche' i loro detentori siano muniti di regolare licenza, nonche' gli attrezzi sportivi in genere;
g) i veicoli (e per quelli a motore sotto riserva delle norme di cui agli accordi speciali sul traffico stradale e la circolazione degli autoveicoli conclusi tra i due Paesi), gli animali da tiro, le cavalcature e gli animali da soma che passano il confine per trasportare persone e merci dall'una all'altra zona di frontiera o per andare a prenderne. La facilitazione si estende ai finimenti da tiro e da sella ed agli oggetti di equipaggiamento dei veicoli nonche' ai foraggi necessari al mantenimento degli animali. I foraggi non utilizzati devono essere reimportati;
h) i mobili, le masserizie e le suppellettili di casa, gli
strumenti e gli utensili - il tutto usato - che gli abitanti di una delle zone introducono nell'altra zona per l'uso personale durante il loro temporaneo soggiorno;
i) le merci, ad eccezione delle derrate alimentari e delle
bevande, importate od esportata per tentarne la vendita, compresi i prodotti che gli artigiani, nonche' i lavoratori salariati a domicilio, abitanti in una delle zone di frontiera, portano o trasportano personalmente, per venderli, sui mercati od alle fiere dell'altra zona.
I prodotti portati ai mercati o alle fiere, invenduti, devono
essere ritornati alla zona di provenienza ed i diritti di entrata e di uscita afferenti agli oggetti venduti, devono essere liquidati subito dopo la chiusura dell'ultimo mercato o dell'ultima fiera visitata.
Le dogane avranno facolta' di prescrivere prelevamenti di campioni,
applicazione di contrassegni, presentazione di disegni e fotografie ed esigere che la riesportazione o la reimportazione degli oggetti sopra indicati sia garantita dal deposito dell'ammontare dei diritti doganali o da fidejussione di persona di fiducia.
Il termine per il ritorno in franchigia nella zona di provenienza deve essere quello strettamente necessario alla esecuzione dei lavori e, di regola, non dovra' superare i sei mesi.
Per i veicoli, gli animali, le macchine agricole e gli attrezzi da lavoro che ripetutamente passano il confine, potranno essere rilasciati documenti doganali con validita' fino ad un anno.
Di regola, non sara' richiesta cauzione, ne' altra formalita'
doganale, nei casi contemplati dalla lettera e).

Art. 6

Art. 6.
Pascolo a lunga durata
Alle condizioni sottoindicate, gli animali d'ogni specie condotti dal territorio di una delle Parti contraenti al pascolo di lunga durata (alpeggio e svernamento) nel territorio dell'altra Parte, saranno reciprocamente ammessi alla importazione ed alla esportazione temporanea - in esenzione da ogni tassa od imposta - purche' siano fatti ritornare entro il termine preventivamente stabilito.
Sara' concessa l'esenzione da ogni diritto di entrata e di uscita ai prodotti ottenuti dagli animali stessi durante l'alpeggio e lo svernamento, e, cioe':
a) ai piccoli, partoriti durante il tempo dell'alpeggio o dello svernamento;
b) al latte, al formaggio ed al burro, nei limiti delle quantita'
normalmente prodotte, tenuto conto del numero e della specie degli animali e della durata del soggiorno oltre frontiera.
Questa esenzione sara' accordata tanto nel caso che questi prodotti
siano esportati od importati durante il soggiorno degli animali oltre frontiera, quanto nel caso che siano esportati od importati dopo il ritorno del bestiame, purche' in questo secondo caso, non siano trascorse piu' di quattro settimane dal giorno del ritorno.
Le dogane avranno facolta' di esigere che la riesportazione e la
reimportazione del bestiame siano garantite dal deposito dell'ammontare dei diritti doganali o da fidejussione. La fidejussione data da un proprietario di terreni, meritevole di fiducia, sara' ritenuta sufficiente.
Al bestiame, limitatamente ai bovini ed ai cavalli, verra',
all'atto della visita sanitaria di cui alle norme di polizia veterinaria disciplinanti la circolazione degli animali, applicato un contrassegno individuale, indelebile o inamovibile, da riportare sui certificato sanitario, in modo da rendere agevole la identificazione dei capi al rientro nei rispettivi Paesi di provenienza.
Le dogane prenderanno altresi' tutte le misure necessarie per
assicurare il regolare movimento del bestiame.

Art. 7

Art. 7.
Facilitazioni di passaggio
Esigendolo le circostanze locali, le Autorita' doganali dei due
Paesi potranno concedere, nei limiti del possibile e, se occorre, di comune accordo, che per determinati traffici di frontiera ed in determinati punti del confine, sia fatta eccezione alla regola che il traffico delle merci deve svolgersi per le vie doganali e durante le ore stabilite.
Quando questa necessita' sia riconosciuta, si potra' prescindere, in via nomale, dall'esigere speciali indennita' per le operazioni doganali compiute fuori dogana e fuori dell'orario normale degli uffici.

Art. 8

Art. 8.
I medici, i veterinari e le levatrici domiciliati in una delle due zone di frontiera ed autorizzati ad esercitare la loro professione a termini della Convenzione del 28 giugno 1888 possono attraversare la frontiera con un veicolo (bicicletta, motocicletta o automobile) senza fornire - per detti mezzi di trasporto - delle garanzie. Le norme per l'attuazione della suddetta facilitazione saranno fissate di comune accordo dalle dogane dei due Paesi.
In caso di necessita', dette persone potranno attraversare - senza pagamento di speciali indennita' - la frontiera in ogni ora, anche per vie non doganali, a condizione che non portino o trasportino merci passibili di dogana.

Art. 9

Art. 9.
Nel caso di incendio o di altro sinistro nelle zone di frontiera, le persone del luogo e i Corpi di salvataggio (pompieri, ecc.) potranno passare il confine anche per vie non doganali ed in qualsiasi ora del giorno e della notte e senza pagamento di alcuna indennita', per prestare soccorso, con gli attrezzi, veicoli ed animali da tiro, compresi i foraggi per questi ultimi e quanto occorra per il funzionamento dei motori, rimanendo le formalita' doganali limitate alla sommaria annotazione dei relativi passaggi.
Gli attrezzi, i veicoli, gli animali, da tiro, nonche' i foraggi ed
i materiali per il funzionamento dei motori, non consumati, dovranno essere riportati oltre frontiera dopo terminata l'opera di soccorso.

Art. 10

Art. 10.
Disposizioni speciali.
La esenzione doganale prevista dalla presente Convenzione comprende
la esenzione dai dazi di importazione o di esportazione e da ogni altra tassa od imposta applicabile, in aggiunta ai dazi di confine, alle merci importate od esportate.
Non comprende, invece, salvo le eccezioni previste agli articoli 7 e 9, le indennita' per servizi straordinari compiuti, su domanda degli interessati, fuori del circuito doganale o fuori dell'orario normale degli uffici.
Insieme con la esenzione doganale s'intende accordata anche la
deroga ai divieti ed alle restrizioni di carattere economico applicabili alle importazioni o alle esportazioni in generale. Sono escluse da questa agevolezza le merci importate od esportate temporaneamente per vendita incerta, conformemente all'art. 5 lettera i).
Restano invece ferme, anche nel traffico di frontiera, sia le norme
autonome e convenzionali vigenti nei due Paesi in materia di valute e pagamenti, opere d'arte, monopoli, polizia, caccia e pesca, sia le disposizioni di carattere sanitario e fitosanitario e le restrizioni circa la produzione, il trasporto ed il commercio di determinati prodotti.
Le disposizioni della presente Convenzione non modificano le norme vigenti nei due Paesi per regolare gli sdoganamenti e la vigilanza doganale. Le misure di polizia veterinaria da applicarsi al movimento del bestiame saranno stabilite con successivo scambio di Note fra i due Governi.

Art. 11

Art. 11.
Misure di sorveglianza.
Le competenti Autorita' doganali delle due Parti Contraenti
prenderanno ciascuna per proprio conto, le necessarie misure di sorveglianza per evitare ogni abuso in rapporto alle facilitazioni previste dalla presente Convenzione.
In caso di frode, esse avranno il diritto di escludere o di
sospendere dalle facilitazioni stesse le persone che le abbiano commesse o che vi abbiano partecipato, se riconosciute colpevoli.
Occorrendo, le Autorita' doganali dei due Paesi si metteranno d'accordo sulle misure da adottare.
Le due dogane, se ufficialmente richieste, si forniranno
vicendevolmente notizie sui movimenti delle merci, prodotti, veicoli, animali, ecc. contemplati dalla presente Convenzione.

Art. 12

Art. 12.
Commissione mista.
Per la esecuzione della presente Convenzione e per la sorveglianza sul buon andamento del traffico che con essa si e' inteso facilitare, e' istituita una "Commissione mista, permanente per il traffico di frontiera".
La Commissione sara' composta, per ciascuna delle due Parti
contraenti, da tre membri, assistiti, occorrendo, in qualita' di esperti, dai funzionari dai quali immediatamente dipendono i servizi di confine.
La Commissione potra' proporre ai Governi tutte le misure che si
ritengono atte al buon funzionamento della Convenzione.
La Commissione, sara' costituita ai piu' presto possibile dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione ed entrera' in funzione, al piu' tardi, entro il mese successivo. La Commissione si riunira' alternativamente in Italia ed in Svizzera.
Dopo la prima riunione la Commissione sara' convocata su domanda di
una delle due Parti.

Art. 13

Art. 13.
Disposizioni finali.
Le disposizioni degli articoli 16 e 17 del Trattato di Commercio
tra l'Italia e la Svizzera del 21 gennaio 1923 sono abrogate.

Art. 14

Art. 14.
La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di
ratifica saranno scambiati a Roma il piu' presto possibile.

Art. 15

Art. 15.
La presente Convenzione entrera' in vigore immediatamente dopo lo scambio delle ratifiche.
La presente Convenzione restera' in vigore durante un anno e sara' considerata rinnovata per tacita riconduzione di anno in anno per gli anni seguenti, salvo denuncia da una delle due Parti contraenti, da notificarsi almeno tre mesi prima della fine di ciascun periodo annuale.
Fatto a Roma il 2 luglio 1953
ETTORE SPALLAZZI WIDMER
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Convenzione-Allegato I

ALLEGATO I
Elenco dei Comuni e frazioni di Comuni italiani ammessi a beneficiare delle disposizioni della Convenzione relativa al traffico di
frontiera e ai pascolo.
VALLE D'AOSTA
Courmayeur, Saint Rhemy, Saint Oyen, Etroubles, Allain, Gignod,
Doues, Ollomont, Valpelline, Oyace, Bionaz, Valtournanche, Ayas, Gressoney la Trinite', Gressoney St. Jean (limitatamente al capoluogo ed al territorio a nord di esso).
PROVINCIA DI VERCELLI
Alagna Valsesia.
PROVINCIA DI NOVARA
Macugnaga, Ceppo Morelli, Vanzone con San Carlo, Antrona
Schieranco, Trasquera, Varzo, Crodo, Baceno, Premia, Formazza, Santa Maria Maggiore, Graveggia, Toceno, Re, Malesco, Cursolo Orasso, Gurro, Cavaglio Spoccia, Falmenta, Cannobio, Trarego Viggiona, Cannero.
PROVINCIA DI VARESE
Pino sulla sponda del Lago Maggiore, Tronzano Lago Maggiore,
Veddasca, Maccagno Superiore, Curiglia con Monteviasco, Agra, Dumenza, Luino, Germignaga, Montegrino Valtravaglia, Porto Valtravaglia, Castelveccana, Cremenaga, Brissago Valtravaglia, Casalzuigno, Cuvio, Castello Cabiaglio, Cassano Valcuvia, Bancio Valcuvia, Cadegliano Viconago, Vai Marchirolo, Cunardo, Ferrara di Varese, Masciago Primo, Bedero Valcuvia, Brinzio, Lavena Ponte Presa, Marzio, Valganna, Brusimpiano, Cuasso al Monte, Porto Ceresio, Viggiu', Arcisate, Induno Olona, Gurro, Cantello, Varese, Casciago, Malnate, Azzate, Gazzada Schianno, Morazzone, Lozza, Vedano Olona, Castiglione Olona, Venegono.
PROVINCIA DI COMO
Rodero, Bizzarone, Valmorea, Cagno, Albiolo, Solbiate Comasco,
Binago, Castelnuovo Bozzente, Uggiate Trepano, Faloppio, Olgiate Comasco, Beregazzo con Figliaro, Oltrona S. Mamette, Appiano Gentile, Guanzate, Ronago, Lieto Colle, Gironico, Lurate Caccivio, Bulgarograsso, S. Fermo della Battaglia, Cono, Montano Lucino, Villa Guardia, Grandate, Luisago, Cassima Rizzardi, Cadorago, Casnate con Bernate, Fino Mornasco, Vertemate con Minoprio, Cucciago, Senna Comasco, Cantu', Capiago Intimiano, Lupomo, Montorfano, Albese con Cassano, Albavilla, Maslianico, Cernobbio, Brunate, Tavernerio, Blevio, Moltrasio, Torno, Carate Uno, Faggeto Lario, Pognana Lario, Laglio, Brienno, Zelbio, Veleso, Schignano, Nesso, Lezzeno, Casasco d'Intelvi, Cerano d'Intelvi, Dizzasco, Argegno, Castiglione d'Intelvi, Blessagno, Pigra, Colonno, San Fedele d'Intelvi, Lanzo d'Intelvi, Pellio d'Intelvi, Laino, Ramponio Verna, Ponna, Sala Comacina, Ossuccio, Lenno, Claino con Osteno, Bene Lario, Vaalods, Porlezza, Corrido, Carlazzo, Grandola ed Uniti, Mezzegra, Tremezzo, Griante, Menaggio, Val Rezzo, Cusino, Plesio, Santa Maria Rezzonico, Cavargna, Sannazzaro Val Cavargna, S. Bartolomeo Val Cavargna, Cremia, Pianello, Lario, Musso, Dongo, Garzeno, Stazzona Germasino, Consiglio di Rumo, Dosso del Liro, Gravedona, Peglio, Domaso, Livo, Vercana, Trezzone, Montemezzo, Gera Lario, Sorico.
PROVINCIA DI SONDRIO
Samolaco, Gordona, Menarola, Mese, Prata, Camportaccio, Chiavenna, Piuro, Villa di Chiavenna, San Giacomo Filippo, Campodolcino, Isolato, Lovero Valtellino.
Vervio, Tovo di Sant'Agata, Mazzo di Valtellina.
Grosotto (per il territorio dal confine all'Adda).
Novate Mezzola (per la sola frazione di Codera), Val Masino, Chiesa
Valmalenco, Lanzada, Chiuro, Teglio (per il territorio dal confine all'Adda), Bianzone, Villa di Tirano, Tirano, Sernio, Grosio (per il territorio dal confine all'Adda), Valle di Dentro, Livigno, Bormio.
Ponte in Valtellina (per la parte del suo territorio delimitata a nord e ad est dal confine con il comune di Chiuro, ad ovest da quello con il comune di Treviso e a sud dalla statale n. 38).
PROVINCIA DI BOLZANO
Prato allo Stelvio, Glorenza, Sluderno, Tubre, Malles Venosta
(limitatamente alle frazioni di Slingia, Burgusio, Clusio, Landes, Malles, Piavenna e Tarces), Curon Venosta (limitatamente alle frazioni di Curon, Resia e S. Valentino alla Muta).
ALLEGATO I
Elenco dei Comuni e frazioni di Comuni svizzeri ammessi a beneficiare delle disposizioni della Convenzione relativa al traffico di
frontiera ed al pascolo
CANTONE DEL VALLESE
Praz-de-Fort, Bourg-St. Pierre, Zermatt, Saas-Fee, Almagell,
Saas-Grund, Glis, Brig, Gondo-Zwischbergen, Simplon-Village, Ried-Brig, Thermen, Bitsch, Morel, Bister, Mohlebach, Grengiols, Ausserbinn, Ernen, Binn, Steinhaus, Niederwald, Selkingen, Biel, Blitzingen, Ritzingen, Glurlingen, Reckingen, Monster, Geschinen, Ulrichen, Obergestein, Oberwald.
Elenco dei Comuni e frazioni di Comuni svizzeri ammessi a beneficiare delle disposizioni della Convenzione relativa al traffico di
frontiera ed al pascolo (seguito)
CANTONE TICINO
Distretto di Leventina:
Bedretto, Airolo
Distretto di Valemaggia:
Avegno, Campo V. M., Cerentino, Bosco-Gurin, Linescio, Cavergno,
Bignasco.
Distretto di Locarno:
Indemini, Caviano, Sant'Abbondio, Gerra Gambarogno, Piazzogna, San Nazzaro, Vira Cambarogno, Magadino, Contone, Gordola, Tenero-Contra, Orselina, Minusio, Brione sopra Minusio, Muralto, Locarno, Ascona, Losone, Ronco sopra Ascona, Brissago, Tegna, Verscio, Cavigliano, Intragna, Palagnedra, Rasa, Borgnone, Auressio, Loco, Berzona, Mosogno, Russo, Crana, Gresso, Vergeletto, Comologno.
Distretto di Mendrisio:
Capolago, Mendrisio, Salorino, Castel San Pietro, Muggio, Casima, Monte, Cabbio, Bruzella, Caneggio, Sagno, Morbio-Superiore, Morbio-Inferiore, Vacallo, Chiasso, Pedrinate, Novazzano, Genestrerio, Balerna, Coldrerio, Rancate, Ligornetto, Stabio, Arzo, Besazio, Tremona, Meride, Riva San Vitale.
Distretto di Lugano:
Bogno, Colla, Certara, Piandera, Cimadera, Signora, Scareglia,
Insone, Sonvico, Villa Luganese, Bidogno, Corticiasca, Campestro, Lopagno, Tesserete, Roveredo', Sala Capriasca, Ponte Capriasca, Lugaggia, Cagiallo, Origlio, Vaglio, Rivera, Bironico, Camignolo, Mezzonico-Vira, Sigirino, Torricella-Taverne, Bedano, Cravesano, Manno, Cadro, Davesco-Soragno, Pregassona, Cureggia, Bre-Aldesago, Castagnola, Gandria, Viganello, Lugano, Paradiso, Pambio-Noranco, Pazzallo, Carabbia, Carona, Barbengo, Melide, Morcote, Vico Morcote, Guancia, Carabibietta, Bissone, Maroggia, Rovio, Arogno, Melano, Brusino Arsizio, Caslano, Ponte Tresa, Pura, Neggio, Magliaso, Agno, Bioggio, Bosco Luganese, Cimo, Agra, Montagnola, Gentilino, Muzzano, Cademario, Iseo, Vernate, Aranno, Arosio, Mugena, Vezio, Fescoggia, Breno, Miglieglia, Novaggio, Curio, Bedigliona, Astano, Sessa, Biogno-Beride, Croglio-Castelrotto, Monteggio, Vezia, Cureglia, Comano, Canobbio, Porza, Savosa, Massagno, Sorengo, Breganzona, Lamone, Cadempino.
Distretto di Bellinzona:
Lumino, Arbedo, Bellinzona, Sant'Antonio, Pianezzo, Giubiasco,
Sementina, Monte Carasso, Camorino, Sant'Antonino, Robasacco, Cadenazzo, Isone, Medeglia.
Distretto della Mosca:
Mesocco, Soazza, Lostallo, Cama, Leggia, Verdabbio, Santa Maria in Calanca, Castaneda, Buseno, Grono, Roveredo, San Vittore.
CANTONE DEI GRIGIONI
Valle d'Avers:
Ausser ed Inneferrera, Avers.
Rheinwald:
Spluegen, Medels i. Rh., Nufenen, Hinterrhein, Sufers
Val Bregaglia:
Castasegna, Bondo, Soglio, Stampa (con Maloja) Vicosoprano,
Casaccia.
Valle di Poschiavo:
Brusio, Poschiavo.
Bassa Engadina:
Zernes (con Brail e Ofenberg), Susch, Lavin, Guarda, Ardez, Ftan, Scuol/Schuls, Tarasp, Sent, Ramosch, Tschlin (con Martina).
Alta Engadina:
Sils, Pontresina, La Punt-Chamuesch, Madulain Zuoz, Schanf (con
Capella e Cinuskel).
Val di Muenster:
Muestair, Sta, Maria, Valchava, Fuldera, Tschierv, Lue-Luesai.

Convenzione-Allegato II

ALLEGATO II
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO II
IL PRESIDENTE
DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
Roma, 2 luglio 1953
Signor Presidente,
nel corso delle trattative che sono terminate in data odierna,
abbiamo avuto occasione di rilevare che, ai sensi dell'art. 6 del protocollo di firma dell'Accordo Commerciale fra l'Italia e la Svizzera del 21 ottobre 1950, i prodotti, ivi compresi quelli dei vigneti (uva e vino), provenienti dai fondi situati nella zona di frontiera italiana ed appartenenti a persone domiciliate nella zona di frontiera svizzera e da esse coltivati, non sono sottoposti a restrizioni quantitative alla esportazione dall'Italia:
Per quanto concerne i diritti di uscita ed ogni altro tributo
doganale all'esportazione, ho l'onore di assicurarLe che i suaccennati prodotti, ed in particolare quelli dei vigneti (uva e vino), non sono assoggettati ad alcuno di tali diritti in quanto la legislazione doganale in vigore non prevede dazi ed altri diritti alla esportazione.
Qualora, per diverso orientamento della politica doganale italiana,
tale regime di esenzione dovesse essere modificato in avvenire, la situazione sara' riesaminata di comune accordo.
Voglia gradire, Signor Presidente, l'assicurazione della mia alta considerazione.
E. SPALLAZZI
Signor Ernest WIDMER
Presidente della Delegazione Svizzera - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO
IL PRESIDENTE
DELLA DELEGAZIONE SVIZZERA
Roma, 2 luglio 1953
Signor Presidente,
ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:
"Nel corso delle trattative che sono terminate in data odierna,
abbiamo avuto occasione di rilevare che, ai sensi dell'art. 6 del protocollo di firma dell'Accordo commerciale fra l'Italia e la Svizzera del 21 ottobre 1950, i prodotti, ivi compresi quelli dei vigneti (uva e vino), provenienti dai fondi situati nella zona di frontiera italiana ed appartenenti a persone domiciliate nella zona di frontiera svizzera e da esse coltivati, non sono sottoposti a restrizioni quantitative alla esportazione dall'Italia.
Per quanto concerne i diritti di uscita ed ogni altro tributo
doganale all'esportazione, ho l'onore di assicurarLe che i suaccennati prodotti, ed in particolare quelli dei vigneti (uva e vino), non sono assoggettati ad alcuno di tali diritti in quanto la legislazione doganale in vigore non prevede dazi ed altri diritti alla esportazione.
Qualora, per diverso orientamento della politica doganale italiana,
tale regime di esenzione dovesse essere modificato in avvenire, la situazione sara' riesaminata di comune accordo".
Ho preso buona nota di quanto precede e La prego di gradire, Signor
Presidente, i sensi della mia alta considerazione.
WIDMER
Dott. Ettore SPALLAZZI
Presidente della Delegazione italiana - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO
IL PRESIDENTE
DELLA DELEGAZIONE SVIZZERA
Roma, 2 luglio 1953
Signor Presidente,
nel corso delle trattative che si sono concluse in data odierna,
abbiamo avuto occasione di esaminare la questione relativa alla situazione dei produttori italiani di vino nella Valtellina.
In merito, la Delegazione italiana ha presentato alla Delegazione svizzera un promemoria illustrativo che precisa la specifica richiesta italiana.
E' stato, peraltro, constatato che si tratta di un problema
speciale.
Al riguardo, preso atto della rilevante importanza, da Lei
caldamente sottolineata, che da parte italiana, si annette alla richiesta in parola, ho l'onore di assicurarLe che non manchero' di attirare su di essa l'attenzione delle competenti Autorita' svizzere, alle quali sara' fatto sollecitamente pervenire, affinche' si possa ottenere una soluzione soddisfacente.
Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia piu' alta
considerazione.
WIDMER
Dott. Ettore SPALLAZZI
Presidente della Delegazione italiana - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO
IL PRESIDENTE
DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
Roma, 2 luglio 1953
Signor Presidente,
ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:
"Nel corso delle trattative che si sono concluse in data odierna, abbiamo avuto occasione di esaminare la questione relativa alla situazione dei produttori italiani di vino nella Valtellina.
In merito, la Delegazione italiana ha presentato alla Delegazione svizzera un promemoria illustrativo che precisa la specifica richiesta italiana.
E' stato, peraltro, constatato che si tratta di un problema
speciale.
Al riguardo, preso atto della rilevante importanza, da Lei
caldamente sottolineata, che da parte italiana si, annette alla richiesta in parola, ho l'onore di assicurarLe che non manchero' di attirare su di essa l'attenzione delle competenti Autorita' svizzere, alle quali sara' fatto sollecitamente pervenire, affinche' si possa ottenere una soluzione soddisfacente".
Ho preso buona nota di quanto precede e La prego di gradire, Signor
Presidente, i sensi della mia alta considerazione.
E. SPALLAZZI
Signor Ernest WIDMER
Presidente della Delegazione Svizzera - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO
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