061U1553
061U1553
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali, adottati in Ginevra il 18 maggio 1956: Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea per uso privato di imbarcazioni da diporto e di aerei e Protocollo di firma; Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di veicoli stradali commerciali e Protocollo di firma; Convenzione doganale relativa ai "containers" e Protocollo di firma. (LEGGE 03 novembre 1961 n. 1553)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali, adottati in Ginevra il 18 maggio 1956:
Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea per uso privato di imbarcazioni da diporto e di aerei e Protocollo di firma;
Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di veicoli stradali commerciali e Protocollo di firma;
Convenzione doganale relativa ai containers e Protocollo di firma.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, degli articoli 31, 34 e 43.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 novembre 1961 GRONCHI FANFANI - SEGNI - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Allegato
ALLEGATO
Convention douaniere relative a l'importation temporaire pour usage prive' des embarcations de plaisance et des aeroneis.
Parte di provvedimento in formato grafico