090G0016
090G0016
Protocollo (LEGGE 30 dicembre 1989 n. 438)
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i protocolli addizionali agli accordi conclusi tra gli Stati membri della CECA e la CECA stessa da una parte ed Austria, Finlandia, Norvegia, e Svezia dall'altra, dei protocolli addizionali agli accordi conclusi tra gli Stati membri della CECA da una parte e l'Islanda e la Svizzera dall'altra, e del protocollo complementare all'accordo aggiuntivo sulla validita' per il Principato di Liechtenstein dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e la Svizzera, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', tutti firmati a Bruxelles il 14 luglio 1986.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10 dei protocolli con l'Austria, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera, dall'articolo 5 del protocollo con l'Islanda e dall'articolo 2 del protocollo con la Svizzera e il Liechtenstein.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma addi' 30 dicembre 1989 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Art. 1
PROTOCOLLO ADDIZIONALE
ALLEGATO ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA
COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, DA UN LATO,
E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DALL'ALTRO,
A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA
E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
IL REGNO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Stati membri della Comunita' Europea del carbone e dell'acciaio
e
LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
da un lato, e
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA
dall'altro,
VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' Europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' Europea del Carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica d'Austria, dall'altro, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, in seguito denominato "accordo",
VISTA l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' Europee, in data 1° gennaio 1986,
CONSIDERANDO che il 20 dicembre 1985 agli Stati membri della Comunita' e la Comunita', da un lato e la Repubblica d'Austria, dall'altro, hanno raggiunto un accordo sul regime applicabile per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 1986 agli scambi tra l'Austria, da un lato, e la Spagna e il Portogallo, dall'altro;
HANNO DECISO di stabilire, di comune accordo, gli adeguamenti e le misure transitorie da apportare all'accordo, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita'
Europea del carbone e dell'acciaio e
DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:
ARTICOLO 1
Con il presente protocollo il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese aderiscono all'accordo.
Art. 2
ARTICOLO 2
1. L'accordo, l'allegato e i protocolli che ne costituiscano parte integrante, nonche' l'atto finale e la dichiarazione ad esso allegata sono redatti nelle lingue portoghese e spagnola ed i testi portoghese e spagnolo fanno fede come i testi originali. Il Comitato misto approva i testi portoghese e spagnolo.
2. I prodotti di cui all'accordo originari dell'Austria, quando vengono importati nelle isole Canarie o a Ceuta e Melilla, beneficiano, a tutti gli effetti, ivi compresa l'imposta detta "arbitrio insular" applicata alle isole Canarie, dello stesso regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunita'.
3. La Repubblica d'Austria accorda alle importazioni dei prodotti di cui all'articolo, originari delle isole Canarie o di Ceuta e Melilla, lo stesso regime doganale accordato ai prodotti importati dalla Spagna ed originari dello stesso paese.
Art. 3
ARTICOLO 3
1. Per i prodotti di cui all'accordo i dazi all'importazione tra l'Austria e la Spagna applicabili ai prodotti originari di questi paesi sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo:
- il 1° marzo 1986: ogni dazio e' ridotto al 90,0 % del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1987: ogni dazio e' ridotto al 77,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1988: ogni dazio e' ridotto al 62,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1989: ogni dazio e' ridotto al 47,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1989: ogni dazio e' ridotto al 35,0% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1991: ogni dazio e' ridotto al 22,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1992: ogni dazio e' ridotto al 10,0% del dazio di
base;
- l'ultima riduzione, del 10% e' operata il 1° gennaio 1993.
2. Per i prodotti di cui all'accordo la Repubblica portoghese abolisce progressivamente i dazi doganali applicati ai prodotti originari dell'Austria secondo il seguente ritmo:
- il 1° marzo 1986: ogni dazio e' ridotto al 90% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1987: ogni dazio e' ridotto all'80% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1988: ogni dazio e' ridotto al 65% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1989: ogni dazio e' ridotto al 50% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1989: ogni dazio e' ridotto al 40% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1991: ogni dazio e' ridotto al 30% del dazio di base;
- le altre due riduzioni del 15% saranno operate rispettivamente il 1° gennaio 1992 ed il 1° gennaio 1993.
3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformita' dei paragrafi 1 e 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.
Art. 4
ARTICOLO 4
1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, il dazio di base sul quale devono essere operate per ciascun prodotto le successive riduzioni previste all'articolo 3 e' il dazio effettivamente applicato negli scambi tra l'Austria da un lato, e la Spagna, e il Portogallo dall'altro al 1° gennaio 1985.
2. Tuttavia, se una riduzione tariffaria e' stata applicata dopo tale data e prima dell'adesione, il dazio cosi' ridotto e' considerato come dazio di base.
3. Per il prodotto di seguito indicato il dazio di base applicato dalla Repubblica portoghese e' del 20%:
___________________________________________________________________ |N° della tariffa | Designazione delle merci | | doganale | | | comune | | |_________________|_________________________________________________| | 73.13 | Lamiere di ferro o di acciaio, laminate | | | a caldo o a freddo: | | | | | | B. altre lamiere: | | | IV. placcate, rivestite o altrimenti | | | trattate alla superficie: | | | | | | ex d) altre (ramate, ossidate | | | artificialmente, laccate, nichelate, | | | verniciate, placcate, parcherizzate, | | | litografate, ecc.) | | | (CECA): | | | | | | - rivestite di cloruro di polivinile | |_________________|_________________________________________________|
Art. 5
ARTICOLO 5
Le seguenti tasse, applicate dalla Repubblica portoghese negli scambi con l'Austria sono progressivamente abolite al ritmo seguente:
a) la tassa dello 0,4% ad un valorem applicata alle merci importate
temporaneamente, alle merci reimportate (ad eccezione dei con- tainers) e alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo l'esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback"), e' ridotta alla 0,2% il 1° gennaio 1987 e abolita il 1° gennaio 1988;
b) la tassa dello 0,9% ad valorem applicata alle merci importate 0,3% per il consumo e' ridotta allo 0,6% il 1° gennaio 1989, ridotta allo il 1° gennaio 1989 e abolita il 1° gennaio 1991.
Art. 6
ARTICOLO 6
Se il Regno di Spagna e/o la Repubblica portoghese sospendono totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi e/o delle tasse di cui all'articolo 5, applicabili ai prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985, essi sospendono o riducono altresi', nella medesima percentuale, i dazi e/o le tasse applicabili ai prodotti orinagari dell'Austria.
Art. 7
ARTICOLO 7
1. Se il Regno di Spagna apre nei confronti dei paesi terzi i contingenti tariffari effettivamente applicati il 1° gennaio 1985, durante il periodo di apertura di questi contingenti, i prodotti importati dall'Austria beneficiano, dello stesso trattamento riservato ai prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985.
2. Se detti contingenti non vengono aperti, il Regno di Spagna applica ai prodotti importati dall'Austria i dati applicati in caso di apertura dei contingenti. I quantitativi o i valori ammessi al beneficio di tali dazi sono limitati alle quantita' effettivamente importate dall'Austria nell'ambito degli stessi contingenti aperti al 31 gennaio 1985.
Art. 8
ARTICOLO 8
Il Comitato misto apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee.
Art. 9
ARTICOLO 9
Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.
Art. 10
ARTICOLO 10
Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1° marzo 1986, a condizione che le parti contraenti abbiano ricevuto notifica, entro questa data, dell'espletamento delle procedure necessarie. Dopo questa data il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.
Art. 11
ARTICOLO 11
Il presente Protocollo e' redatto, in duplice esemplare, in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciscun testo facente ugualmente fede.
Art. 1
PROTOCOLLO ADDIZIONALE
ALLEGATO ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA
COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, DA UN LATO,
E LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DALL'ALTRO,
A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA
E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
IL REGNO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Stati membri della Comunita' Europea del carbone e dell'acciaio
e
LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
da un lato e
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA
dall'altro,
VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' Europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' Europea del Carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Finlandia, dall'altro, firmato a Bruxelles il 5 ottobre 1973, in seguito denominato "accordo",
VISTA l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' Europee, in data 1° gennaio 1986,
CONSIDERANDO che il 18 dicembre 1985 agli Stati membri della Comunita' e la Comunita', da un lato e la Repubblica di Finlandia, dall'altro, hanno raggiunto un accordo sul regime applicabile per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 1986 agli scambi tra l'Austria, da un lato, e la Spagna e il Portogallo, dall'altro;
HANNO DECISO di stabilire, di comune accordo, gli adeguamenti e le misure transitorie da apportare all'accordo, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita'
Europea del carbone e dell'acciaio e
DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:
ARTICOLO 1
Con il presente protocollo il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese aderiscono all'accordo.
Art. 2
ARTICOLO 2
1. L'accordo, l'allegato e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonche' l'atto finale e la dichiarazione ad esso allegata sono redatti nelle lingue portoghese e spagnola ed i testi portoghese e spagnolo fanno fede come i testi originali. Il Comitato misto approva i testi portoghese e spagnolo.
2. I prodotti di cui all'accordo originari della Finlandia, quando vengono importati nelle isole Canarie o a Ceuta e Melilla, beneficiano, a tutti gli effetti, ivi compresa l'imposta detta "arbitrio insular" applicata alle isole Canarie, dello stesso regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunita'.
3. La Repubblica di Finlandia, accorda alle importazioni dei prodotti di cui all'articolo, originari delle isole Canarie o di Ceuta e Melilla, lo stesso regime doganale accordato ai prodotti importati dalla Spagna ed originari dello stesso paese.
Art. 3
ARTICOLO 3
1. Per i prodotti di cui all'accordo i dazi all'importazione tra la Finlandia e la Spagna applicabili ai prodotti originari di questi
paesi sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo:
- il 1° marzo 1986: ogni dazio e' ridotto al 90,0 % del dazio di base;
- il 1° gennaio 1987: ogni dazio e' ridotto al 77,5% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1988: ogni dazio e' ridotto al 62,5% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1989: ogni dazio e' ridotto al 47,5% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1990: ogni dazio e' ridotto al 35,0% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1991: ogni dazio e' ridotto al 22,5% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1992: ogni dazio e' ridotto al 10,0% del dazio di base;
- l'ultima riduzione, del 10% e' operata il 1° gennaio 1993.
2. Per i prodotti di cui all'accordo la Repubblica portoghese abolisce progressivamente i dazi doganali applicati ai prodotti originari della Finlandia secondo il seguente ritmo:
- il 1° marzo 1986: ogni dazio e' ridotto al 90% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1987: ogni dazio e' ridotto all'80% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1988: ogni dazio e' ridotto al 65% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1989: ogni dazio e' ridotto al 50% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1990: ogni dazio e' ridotto al 40% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1991: ogni dazio e' ridotto al 30% del dazio di base;
- le altre due riduzioni del 15% saranno operate rispettivamente il 1° gennaio 1992 ed il 1° gennaio 1993.
3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformita' dei paragrafi 1 e 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.
Art. 4
ARTICOLO 4
1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, il dazio di base sul quale devono essere operate per ciascun prodotto le successive riduzioni previste all'articolo 3 e' il dazio effettivamente applicato negli scambi tra la Finlandia, da un lato, e la Spagna, e il Portogallo dall'altro al 1° gennaio 1985.
2. Tuttavia, se una riduzione tariffaria e' stata applicata dopo tale data e prima dell'adesione, il dazio cosi' ridotto e' considerato come dazio di base.
3. Per il prodotto di seguito indicato il dazio di base applicato dalla Repubblica portoghese e' del 20%:
___________________________________________________________________ |N° della tariffa | Designazione delle merci | | doganale | | | comune | | |_________________|_________________________________________________| | 73.13 | Lamiere di ferro o di acciaio, laminate | | | a caldo o a freddo: | | | | | | B. altre lamiere: | | | IV. placcate, rivestite o altrimenti | | | trattate alla superficie: | | | | | | ex d) altre (ramate, ossidate | | | artificialmente, laccate, nichelate, | | | verniciate, placcate, parcherizzate, | | | litografate, ecc.) | | | (CECA): | | | | | | - rivestite di cloruro di polivinile | |_________________|_________________________________________________|
Art. 5
ARTICOLO 5
Le seguenti tasse, applicate dalla Repubblica portoghese negli scambi con la Finlandia, sono progressivamente abolite al ritmo seguente:
a) la tassa del 0,4% ad valorem applicata alle merci importate
temporaneamente, alle merci reimportate (ad eccezione dei con- tainers) e alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo l'esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback") e' ridotta allo 0,2% il 1° gennaio 1987 e abolita il 1° gennaio 1988;
b) la tassa dello 0,9% ad valorem applicata alle merci importate per il consumo e' ridotta allo 0,6% il 1° gennaio 1989, ridotta allo 0,3% il 1° gennaio 1989 e abolita il 1° gennaio 1991.
Art. 6
ARTICOLO 6
Se il Regno di Spagna e/o la Repubblica portoghese sospendono totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi e/o delle tasse di cui all'articolo 5, applicabili ai prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985, essi sospendono o riducono altresi', nella medesima percentuale, i dazi e/o le tasse applicabili ai prodotti originari della Finlandia.
Art. 7
ARTICOLO 7
1. Se il Regno di Spagna apre nei confronti dei paesi terzi i contingenti tariffari effettivamente applicati il 1° gennaio 1985, durante il periodo di apertura di questi contingenti, i prodotti importati dalla Finlandia beneficiano dello stesso trattamento riservato ai prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985.
2. Se detti contingenti non vengono aperti, il Regno di Spagna applica ai prodotti importati dalla Finlandia i dazi applicati in caso di apertura dei contingenti. I quantitativi o i valori ammessi al beneficio di tali dazi sono limitati alle quantita' effettivamente importate dalla Finlandia nell'ambito degli stessi contingenti aperti al 1° gennaio 1985.
Art. 8
ARTICOLO 8
Il Comitato misto apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee.
Art. 9
ARTICOLO 9
Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.
Art. 10
ARTICOLO 10
Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1° marzo 1986, a condizione che le parti contraenti abbiano ricevuto notifica, entro questa data, dell'espletamento delle procedure necessarie. Dopo questa data il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.
Art. 11
ARTICOLO 11
Il presente protocollo e' redatto, in duplice esemplare, in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e finlandese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Art. 1
PROTOCOLLO ADDIZIONALE
ALLEGATO ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA
COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, DA UN LATO,
E IL REGNO DI NORVEGIA, DALL'ALTRO,
A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA
E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
IL REGNO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio
e
LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
da un lato, e
IL REGNO DI NORVEGIA,
dall'altro,
VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Regno di Norvegia, dall'altro, firmato a Bruxelles il 14 maggio 1973, in seguito denominato "accordo",
VISTA l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee, in data 1° gennaio 1986,
CONSIDERANDO che il 19 dicembre 1985 gli Stati membri della Comunita' e la Comunita', da un lato, e il Regno di Norvegia, dall'altro, hanno raggiunto un accordo sul regime applicabile per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 1986 gli scambi tra la Norvegia, da un lato, e la Spagna e il Portogallo, dall'altro,
HANNO DECISO di stabilire, di comune accordo, gli adeguamenti e le misure transitorie da apportare all'accordo, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita'
europea del carbone e dell'acciaio e
DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:
ARTICOLO 1
Con il presente protocollo il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese aderiscono all'accordo.
Art. 2
ARTICOLO 2
1. L'accordo, l'allegato e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonche' l'atto finale e le dichiarazioni ad esso allegate sono redatti nelle lingue portoghese e spagnola ed i testi portoghese e spagnolo fanno fede come i testi originali. Il Comitato misto approva i testi portoghese e spagnolo.
2. I prodotti di cui all'accordo, originari della Norvegia, quando vengono importati nelle isole Canarie o a Ceuta e Melilla, beneficiano, a tutti gli effetti, ivi compresa l'imposta detta "arbitrio insular" applicata alle isole Canarie, dello stesso regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale
della Comunita'
3. Il Regno di Norvegia accorda alle importazioni dei prodotti di cui all'accordo, originari delle isole Canarie o di Ceuta e Melilla, lo stesso regime doganale accordato ai prodotti importati dalla Spagna ed originari dello stesso paese.
Art. 3
ARTICOLO 3
1. Per i prodotti di cui all'accordo i dazi all'importazione tra la Norvegia e la Spagna applicabili ai prodotti originari di questi paesi sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo:
- il 1° marzo 1986: ogni dazio e' ridotto al 90,0% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1987: ogni dazio e' ridotto al 77,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1988: ogni dazio e' ridotto al 62,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1989: ogni dazio e' ridotto al 47,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1989: ogni dazio e' ridotto al 35,0% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1989: ogni dazio e' ridotto al 35,0 % del dazio di
base; - il 1° gennaio 1991: ogni dazio e' ridotto al 22,5 % del
dazio di
base;
- il 1° gennaio 1992: ogni dazio e' ridotto al 10,0 % del dazio di
base;
- l'ultima riduzione, del 10%, e' operata il 1° gennaio 1993.
2. Per i prodotti di cui all'accordo la Repubblica portoghese abolisce progressivamente i dazi doganali applicati ai prodotti originari della Norvegia secondo il seguente ritmo:
- il 1° marzo 1986: ogni dazio e' ridotto al 90% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1987: ogni dazio e' ridotto all'80% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1988: ogni dazio e' ridotto al 65% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1989: ogni dazio e' ridotto al 50% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1989: ogni dazio e' ridotto al 40% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1991: ogni dazio e' ridotto al 30% del dazio di base;
- le altre due riduzioni del 15% saranno operate rispettivamente il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993.
3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformita' dei paragrafi 1 e 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.
Art. 4
ARTICOLO 4
1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, il dazio di base sul quale devono essere operate per ciascun prodotto le successive riduzioni previste all'articolo 3 e' il dazio effettivamente applicato negli scambi tra la Norvegia, da un lato, e la Spagna e il Portogallo, dall'altro, al 1° gennaio 1985.
2. Tuttavia, se una riduzione tariffaria e' stata applicata dapo tale data e prima dell'adesione, il dazio cosi' ridotto e' considerato come dazio di base.
3. Per il prodotto di seguito indicato il dazio di base applicato dalla Repubblica portoghese e' del 20%:
___________________________________________________________________ |N° della tariffa | Designazione delle merci | | doganale | | | comune | | |_________________|_________________________________________________| | 73.13 | Lamiere di ferro o di acciaio, laminate | | | a caldo o a freddo: | | | | | | B. altre lamiere: | | | IV. placcate, rivestite o altrimenti | | | trattate alla superficie: | | | | | | ex d) altre (ramate, ossidate | | | artificialmente, laccate, nichelate, | | | verniciate, placcate, parcherizzate, | | | litografate, ecc.) | | | (CECA): | | | | | | - rivestite di cloruro di polivinile | |_________________|_________________________________________________|
Art. 5
ARTICOLO 5
Le seguenti tasse, applicate dalla Repubblica portoghese negli scambi con la Norvegia, sono progressivamente abolite al ritmo seguente:
a) la tassa dello 0,4 % ad valorem applicata alle merci importate temporaneamente, alle merci reimportate (ad eccezione dei con- tainers) e alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo l'esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback"), e' ridotta allo 0,2% il 1° gennaio 1987 e abolita il 1° gennaio 1988;
b) la tassa dello 0,9% ad valorem applicata alle merci importate per il consumo e' ridotta allo 0,6% il 1° gennaio 1989, ridotta allo 0,3% il 1° gennaio 1989 e abolita il 1° gennaio 1991.
Art. 6
ARTICOLO 6
Se il Regno di Spagna e/o la Repubblica portoghese sospendono totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi e/o delle tasse di cui all'articolo 5, applicabili ai prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985, essi sospendono o riducono altresi', nella medesima percentuale, i dazi e/o le tasse applicabili ai prodotti originari della Norvegia.
Art. 7
ARTICOLO 7
1. Se il Regno di Spagna apre nei confronti dei paesi terzi i contingenti tariffari effettivamente applicati il 1° gennaio 1985, durante il periodo di apertura di questi contingenti, i prodotti importati dalla Norvegia beneficiano dello stesso trattamento riservato ai prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985.
2. Se detti contingenti non vengono aperti, il Regno di Spagna applica ai prodotti importati dalla Norvegia i dazi applicati in caso di apertura dei contingenti. I quantitativi o i valori ammessi al beneficio di tali dazi sono limitati alle quantita' effettivamente importate dalla Norvegia nell'ambito degli stessi contingenti aperti al 1° gennaio 1985.
Art. 8
ARTICOLO 8
Il Comitato misto apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee.
Art. 9
ARTICOLO 9
Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.
Art. 10
ARTICOLO 10
Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1° marzo 1986, a condizione che le parti contraenti abbiano ricevuto notifica, entro questa data, dell'espletamento delle procedure necessarie. Dopo questa data il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.
Art. 11
ARTICOLO 11
Il presente protocollo e' redatto, in duplice esemplare, in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e norvegese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Art. 1
PROTOCOLLO ADDIZIONALE
ALLEGATO ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA
COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, DA UN LATO,
E IL REGNO DI SVEZIA, DALL'ALTRO,
A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA
E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
IL REGNO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio
e
LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
da un lato, e
IL REGNO DI SVEZIA,
dall'altro,
VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Regno di Svezia, dall'altro, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, in seguito denominato "accordo",
VISTA l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee, in data 1° gennaio 1986,
CONSIDERANDO che il 19 dicembre 1985 gli Stati membri della Comunita' e la Comunita', da un lato, e il Regno di Svezia, dall'altro, hanno raggiunto un accordo sul regime applicabile per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 1986 gli scambi tra la Svezia, da un lato, e la Spagna e il Portogallo, dall'altro,
HANNO DECISO di stabilire, di comune accordo, gli adeguamenti e le misure transitorie da apportare all'accordo, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita'
europea del carbone e dell'acciaio e
DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:
ARTICOLO 1
Con il presente protocollo il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese aderiscono all'accordo.
Art. 2
ARTICOLO 2
1. L'accordo, l'allegato e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonche' l'atto finale e le dichiarazioni ad esso allegate sono redatti nelle lingue portoghese e spagnola ed i testi portoghese e spagnolo fanno fede come i testi originali. Il Comitato misto approva i testi portoghese e spagnolo.
2. I prodotti di cui all'accordo, originari della Svezia, quando vengono importati nelle isole Canarie o a Ceuta e Melilla, beneficiano, a tutti gli effetti, ivi compresa l'imposta detta "arbitrio insular" applicata alle isole Canarie, dello stesso regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunita'.
3. Il Regno di Svezia accorda alle importazioni dei prodotti di cui all'accordo, originari delle isole Canarie o di Ceuta e Melilla, lo stesso regime doganale accordato ai prodotti importati dalla Spagna ed originari dello stesso paese.
Art. 3
ARTICOLO 3
1. Per i prodotti di cui all'accordo i dazi all'importazione tra la Svezia e la Spagna applicabili ai prodotti originari di questi paesi sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo:
- il 1° marzo 1986: ogni dazio e' ridotto al 90,0% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1987: ogni dazio e' ridotto al 77,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1988: ogni dazio e' ridotto al 62,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1989: ogni dazio e' ridotto al 47,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1989: ogni dazio e' ridotto al 35,0% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1991: ogni dazio e' ridotto al 22,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1992: ogni dazio e' ridotto al 10,0% del dazio di
base;
- l'ultima riduzione, del 10%, e' operata il 1° gennaio 1993.
2. Per i prodotti di cui all'accordo la Repubblica portoghese abolisce progressivamente i dazi doganali applicati ai prodotti originari della Svezia secondo il seguente ritmo:
- il 1° marzo 1986: ogni dazio e' ridotto all'90% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1987: ogni dazio e' ridotto all'80% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1988: ogni dazio e' ridotto al 65% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1989: ogni dazio e' ridotto al 50% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1989: ogni dazio e' ridotto al 40% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1991: ogni dazio e' ridotto al 30% del dazio di base;
- le altre due riduzioni del 15% saranno operate rispettivamente il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993.
3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformita' dei paragrafi 1 e 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.
Art. 4
ARTICOLO 4
1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, il dazio di base sul quale devono essere operate per ciascun prodotto le successive riduzioni previste all'articolo 3 e' il dazio effettivamente applicato negli scambi tra la Svezia, da un lato, e la Spagna e il Portogallo, dall'altro, al 1° gennaio 1985.
2. Tuttavia, se una riduzione tariffaria e' stata applicata dopo tale data e prima dell'adesione, il dazio cosi' ridotto e' considerato come dazio di base.
3. Per il prodotto di seguito indicato il dazio di base applicato dalla Repubblica portoghese e' del 20%:
___________________________________________________________________ |N° della tariffa | Designazione delle merci | | doganale | | | comune | | |_________________|_________________________________________________| | 73.13 | Lamiere di ferro o di acciaio, laminate | | | a caldo o a freddo: | | | | | | B. altre lamiere: | | | IV. placcate, rivestite o altrimenti | | | trattate alla superficie: | | | | | | ex d) altre (ramate, ossidate | | | artificialmente, laccate, nichelate, | | | verniciate, placcate, parcherizzate, | | | litografate, ecc.) | | | (CECA): | | | | | | - rivestite di cloruro di polivinile | |_________________|_________________________________________________|
Art. 5
ARTICOLO 5
Le seguenti tasse, applicate dalla Repubblica portoghese negli scambi con la Svezia, sono progressivamente abolite al ritmo seguente:
a) la tassa dello 04% ad valorem applicata alle merci importate
temporaneamente, alle merci reimportate (ad eccezione dei con- tainers) e alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo l'esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback"), e' ridotta allo 0,2% il 1° gennaio 1987 e abolita il 1° gennaio 1988;
b) la tassa dello 0,9% ad valorem applicata alle merci importate per il consumo e' ridotta allo 0,6% il 1° gennaio 1989, ridotta allo 0,3% il 1° gennaio 1989 e abolita il 1° gennaio 1991.
Art. 6
ARTICOLO 6
Se il Regno di Spagna e/o la Repubblica portoghese sospendono totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi e/o delle tasse di cui all'articolo 5, applicabili ai prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985, essi sospendono o riducono altresi', nella medesima percentuale, i dazi e/o le tasse applicabili ai prodotti originari della Svezia.
Art. 7
ARTICOLO 7
1. Se il Regno di Spagna apre nei confronti dei paesi terzi i contingenti tariffari effettivamente applicati il 1° gennaio 1985, durante il periodo di apertura di questi contingenti, i prodotti importati dalla Svezia beneficiano dello stesso trattamento riservato ai prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985.
2. Se detti contingenti non vengono aperti, il Regno di Spagna applica ai prodotti importati dalla Svezia i dazi applicati in caso di apertura dei contingenti. I quantitativi o i valori ammessi al beneficio di tali dazi sono limitati alle quantita' effettivamente importate dalla Svezia nell'ambito degli stessi contingenti aperti al 1° gennaio 1985.
Art. 8
ARTICOLO 8
Il Comitato misto apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee.
Art. 9
ARTICOLO 9
Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.
Art. 10
ARTICOLO 10
Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1° marzo 1986, a condizione che le parti contraenti abbiano ricevuto notifica, entro questa data, dell'espletamento delle procedure necessarie. Dopo questa data il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.
Art. 11
ARTICOLO 11
Il presente protocollo e' redatto, in duplice esemplare, in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e svedese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Art. 1
PROTOCOLLO ADDIZIONALE
ALLEGATO ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA
REPUBBLICA D'ISLANDA,
A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA
E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
IL REGNO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,
da un lato, e
LA REPUBBLICA D'ISLANDA,
dall'altro,
VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' Europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' Europea del Carbone e dell'acciaio e la Repubblica d'Islanda, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, in seguito denominato "accordo",
VISTA l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee, in data 1° gennaio 1986,
CONSIDERANDO che il 19 dicembre 1985 agli Stati membri della Comunita' e la Comunita', da un lato e la Repubblica d'Islanda, dall'altro, hanno concordato il regime applicabile dal 1° gennaio al 28 febbraio 1986 agli scambi dell'Islanda con la Spagna e il Portogallo,
HANNO DECISO di stabilire, di comune accordo, gli adeguamenti e le misure transitorie da apportare all'accordo, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita'
Europea del carbone e dell'acciaio e
DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:
ARTICOLO 1
Con il presente protocollo il Regno di Spagna e la Repubblica
portoghese aderiscono all'accordo.
Art. 2
ARTICOLO 2
1. L'accordo, gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonche' l'atto finale e le dichiarazioni ad esso allegate sono redatti nelle lingue portoghese e spagnola ed i testi portoghese e spagnolo fanno fede come i testi originali. I testi portoghese e spagnolo sono approvati tramite uno scambio di lettere tra le parti contraenti.
2. I prodotti di cui all'accordo originari dell'Austria, quando vengono importati nelle isole Canarie o a Ceuta e Melilla, beneficiano, a tutti gli effetti, ivi compresa l'imposta detta "arbitrio insular" applicata alle isole Canarie, dello stesso regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio della Comunita'.
3. La Repubblica d'Islanda accorda alle importazioni dei prodotti di cui all'articolo, originari delle isole Canarie o di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale accordato ai prodotti importati dalla Spagna ed originari dello stesso paese.
Art. 3
ARTICOLO 3
Qualsiasi modifica che potrebbe risultare necessaria a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee verra' concordata attraverso uno scambio di lettere tra le parti contraenti.
Art. 4
ARTICOLO 4
Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.
Art. 5
ARTICOLO 5
Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1° marzo 1986 a condizione che le parti contraenti si siano notificate, entro questa data, l'espletamento delle procedure all'uopo necessarie. Dopo questa data il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.
Art. 6
ARTICOLO 6
Il presente protocollo e' redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca islandese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Art. 1
PROTOCOLLO ADDIZIONALE
ALLEGATO ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,
A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA
E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
IL REGNO DI GRAN BRETAGNIA E IRLANDA DEL NORD,
Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,
da un lato, e
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,
dall'altro,
VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, in seguito denominato "accordo",
VISTA l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' europee, in data 1° gennaio 1986,
CONSIDERANDO, che il 18 dicembre 1985 gli Stati membri della Comunita' e la Comunita', da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, hanno raggiunto un accordo sul regime applicabile per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 1986 agli scambi tra la Svizzera, da un lato, e la Spagna e il Portogallo, dall'altro,
HANNO DECISO di stabilire, di comune accordo, gli adeguamenti e le misure transitorie da apportare all'accordo, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e la Repubblica portoghese alla Comunita' europea
e dell'acciaio e
DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:
ARTICOLO 1
Con il presente Protocollo il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese aderiscono all'accordo.
Art. 2
ARTICOLO 2
1. L'accordo l'allegato e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonche' l'atto finale e le dichiarazioni ad esso allegate sono redatti nelle lingue portoghese e spagnola ed ai testi portoghese e spagnolo fanno fede come i testi originali. Il Comitato misto approva i testi portoghese e spagnolo.
2. I prodotti di cui all'accordo, originari della Svizzera, quando vengono importati nelle isole Canarie o a Ceuta e Melilla, beneficiano, a tutti gli effetti, ivi compresa l'imposta detta "arbitrio insular" applicata alle isole Canarie, dello stesso regime doganale applicato sui prodotti originari del territorio doganale della Comunita'.
3. La Conferederazione svizzera accorda alle importazioni dei prodotti di cui all'accordo, originari delle isole Canarie o di Ceuta o Melilla, lo stesso regime doganale accordato ai prodotti importati dalla Spagna ed originari dello stesso paese.
Art. 3
ARTICOLO 3
1. Per i prodotti di cui all'accordo i dazi all'importazione tra l'Austria e la Spagna applicabili ai prodotti originari di questi paesi sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo:
- il 1° gennaio 1987: ogni dazio e' ridotto al 77,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1988: ogni dazio e' ridotto al 62,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1989: ogni dazio e' ridotto al 47,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1989: ogni dazio e' ridotto al 35,0% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1991: ogni dazio e' ridotto al 22,5% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1992: ogni dazio e' ridotto al 10,0% del dazio di
base;
- l'ultima riduzione, del 10% e' operata il 1° gennaio 1993.
2. Per i prodotti di cui all'accordo la Repubblica portoghese abolisce progressivamente i dazi doganali applicati ai prodotti originari dell'Austria secondo il seguente ritmo:
- il 1° marzo 1986: ogni dazio e' ridotto al 90% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1987: ogni dazio e' ridotto all'80% del dazio di
base;
- il 1° gennaio 1988: ogni dazio e' ridotto al 65% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1989: ogni dazio e' ridotto al 50% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1989: ogni dazio e' ridotto al 40% del dazio di base;
- il 1° gennaio 1991: ogni dazio e' ridotto al 30% del dazio di base;
- le altre due riduzioni del 15% saranno operate rispettivamente il 1° gennaio 1992 ed il 1° gennaio 1993.
3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformita' dei paragrafi 1 e 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.
Art. 4
ARTICOLO 4
1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, il dazio di base sul quale devono essere operate per ciascun prodotto le successive riduzioni previste all'articolo 3 e' il dazio effettivamente applicato negli scambi tra la Svizzera, da un lato, e la Spagna, e il Portogallo dall'altro al 1° gennaio 1985.
2. Tuttavia, se una riduzione tariffaria e' stata applicata dopo tale data e prima dell'adesione, il dazio cosi' ridotto e' considerato come dazio di base.
3. Per il prodotto di seguito indicato il dazio di base applicato dalla Repubblica portoghese e' del 20%:
___________________________________________________________________
|N° della tariffa | Designazione delle merci | | doganale | | | comune | | |_________________|_________________________________________________| | 73.13 | Lamiere di ferro o di acciaio, laminate | | | a caldo o a freddo: | | | | | | B. altre lamiere: | | | IV. placcate, rivestite o altrimenti | | | trattate alla superficie: | | | | | | ex d) altre (ramate, ossidate | | | artificialmente, laccate, nichelate, | | | verniciate, placcate, parcherizzate, | | | litografate, ecc.) | | | (CECA): | | | | | | - rivestite di cloruro di polivinile | |_________________|_________________________________________________
Art. 5
ARTICOLO 5
Le seguenti tasse, applicate dalla Repubblica portoghese negli scambi con la Svizzera sono progressivamente abolite al ritmo seguente:
a) la tassa dello 0,4% ad valorem applicata alle merci importate temporaneamente, alle merci reimportate (ad eccezione dei con- tainers) e alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo l'esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback") e' ridotta alla 0,2% il 1° gennaio 1987 e abolita il 1° gennaio 1988;
b) la tassa dello 0,9% ad valorem applicata alle merci importate per il consumo e' ridotta allo 0,6% il 1 gennaio 1989, ridotta allo 0,3% il 1° gennaio 1989 e abolita il 1° gennaio 1991.
Art. 6
ARTICOLO 6
Se il Regno di Spagna e/o la Repubblica portoghese sospendono totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi e/o delle tasse di cui all'articolo 5, applicabili ai prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985, essi sospendono o riducono altresi', nella medesima percentuale, i dazi e/o le tasse applicabili ai prodotti originari della Svizzera.
Art. 7
ARTICOLO 7
1. Se il Regno di Spagna apre nei confronti dei paesi terzi i contingenti tariffari effettivamente applicati il 1° gennaio 1985, durante il periodo di apertura di questi contingenti, i prodotti importati dalla Svizzera beneficiano, dello stesso trattamento riservato ai prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione al 31 dicembre 1985.
2. Se detti contingenti non vengono aperti, il Regno di Spagna applica ai prodotti importati dalla Svizzera i dazi applicati in caso di apertura dei contingenti. I quantitativi o i valori ammessi al beneficio di tali dazi sono limitati alle quantita' effettivamente importate dalla Svizzera nell'ambito degli stessi contingenti aperti al 31 gennaio 1985.
Art. 8
ARTICOLO 8
Il Comitato misto apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunita' Europee.
Art. 9
ARTICOLO 9
Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.
Art. 10
ARTICOLO 10
Il presente protocollo e' approvato dalle parti contraenti in conformita' delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1° marzo 1986, a condizione che le parti contraenti abbiano ricevuto notifica, entro questa data, dell'espletamento delle procedure necessarie. Dopo questa data il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.
Art. 11
ARTICOLO 11
Il presente protocollo e' redatto, in duplice esemplare, in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.
Art. 1
PROTOCOLLO COMPLEMENTARE
ALL'ACCORDO ADDIZIONALE SULLA VALIDITA' PER
IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN
DELL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,
A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA
E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE,
LA REPUBLIQUE HELLENIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA REPUBLIQUE FRANCAISE,
L'IRLANDE,
LA REPUBLIQUE ITALIENNE,
LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA REPUBLIQUE PORTUGAISE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, membres de la Communaute' europe'enne du charbon et de l'acier,
LA CONFEDERATION SUISSE et
LA PRINCIPAUTE DE LIECHTENSTEIN,
VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' Europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles, il 22 luglio 1972, in seguito denominato "accordo",
CONSIDERANDO l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, in data 1° gennaio 1986;
CONSIDERANDO il protocollo addizionale all'accordo firmato a Bruxelles il 14 luglio 1986, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' in seguito denomiato "Protocollo addizionale";
CONSIDERANDO che il Principato del Liechtenstein forma un'unione doganale con la Svizzera, conformemente al trattato del 29 marzo 1923, e che tale trattato non conferisce validita' per il Principato del Liechtenstein a tutte le disposizioni dell'accordo;
CONSIDERANDO che, di conseguenza, il 22 luglio 1972 e' stato concluso un accordo internazionale tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, la Confederazione svizzera e il Principato di Liechtenstein sulla validita', per quest'ultimo dell'accordo,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese aderiscono all'accordo addizionale sulla validita' per il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra gli Stati membri della Comunita' Europea del Carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles, il 22 luglio 1972.
Art. 2
ARTICOLO 2
Il presente protocollo complementare e' approvato dal Principato del Liechtenstein, dalla Confederazione svizzera e dagli Stati membri della Comunita' Europea del carbone e dell'acciaio, conformemente alle rispettive procedure. Esso entrera' in vigore contemporaneamente al protocollo addizionale e sara' valido finche' restera' in vigore il trattato del 29 marzo 1923.