051U1323
051U1323
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, concernente corresponsione della indennita' di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani; e del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, concernente aumento della indennita' di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani. (LEGGE 20 novembre 1951 n. 1323)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285 , e il decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460 ; sono ratificati con le modificazioni seguenti. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 18 novembre 1970 N .161 in G.U. 25/11/1970 n. 299 ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico, tabella A, del D.L.C.P.S. 22 aprile 1947, n. 285, nonche' dell'art. 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, degli artt. 1 e 2 della legge di ratifica 20 novembre 1951, n. 1323, dell' art. 2 della legge 31 marzo 1954, n. 109 , e dell' art. 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 23 , nelle parti in cui rispettivamente stabiliscono, aumentano e conglobano nella retribuzione l'indennita' di contingenza, dovuta ai portieri, in misura ridotta in relazione al reddito imponibile dello stabile inferiore al minimo stabilito per legge."
Art. 2
L'indennita' di contingenza, prevista dal decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, di cui all'art. 1 , e dalla tabella allegata al decreto stesso, per i portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, e per i lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo, negli immobili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, e' aumentata, a decorrere dal 1 luglio 1951, nella misura del 40 per cento, computata sull'ammontare risultante dall'applicazione dell' art. 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460 . ((1)) La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 20 novembre 1951 EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI - SCELBA - ZOLI - ALDISIO - CAMPILLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 18 novembre 1970 N .161 in G.U. 25/11/1970 n. 299 ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico, tabella A, del D.L.C.P.S. 22 aprile 1947, n. 285, nonche' dell'art. 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, degli artt. 1 e 2 della legge di ratifica 20 novembre 1951, n. 1323, dell' art. 2 della legge 31 marzo 1954, n. 109 , e dell' art. 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 23 , nelle parti in cui rispettivamente stabiliscono, aumentano e conglobano nella retribuzione l'indennita' di contingenza, dovuta ai portieri, in misura ridotta in relazione al reddito imponibile dello stabile inferiore al minimo stabilito per legge".