051U1637
051U1637
Accordo (LEGGE 24 luglio 1951 n. 1637)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA La seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi a Mosca fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, l'11 dicembre 1948:
a) Trattato di commercio e navigazione;
b) Statuto giuridico della rappresentanza commerciale dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste in Italia;
c) Protocollo di firma.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi suddetti a partire dalla loro entrata in vigore.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Caprarola, addi' 24 luglio 1951 EINAUDI DE GASPERI - PICCIONI - LA MALFA - VANONI - CAMPILLI - PETRILLI - SCELBA - SFORZA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Art. 1
Trattato di commercio e di navigazione fra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste.
Il Presidente della Repubblica italiana, da una parte, e la
Presidenza del Consiglio Supremo dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, dall'altra, animati dal desiderio di contribuire allo sviluppo delle relazioni economiche tra i due Paesi, hanno stabilito di concludere un Trattato di Commercio e di Navigazione ed hanno nominato a questo scopo i loro Plenipotenziari:
Il Presidente della Repubblica italiana: il Signor Ugo la Malfa,
deputato al Parlamento;
La Presidenza del Consiglio Supremo dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste: il Signor Mikojan Anagtas Ivanovich, Ministro del Commercio Estero dell'U.R.S.S. i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, si sono accordati sulle disposizioni seguenti:
Art. 1.
Le Parti Contraenti si concedono reciprocamente un trattamento
benevolo per tutto quanto concerne il commercio fra i due Paesi e prenderanno, nei limiti delle loro rispettive legislazioni, le misure necessarie a facilitare e sviluppare lo scambio reciproco di merci e di servizi.
Art. 2
Art. 2.
Le Parti contraenti si concedono reciprocamente il trattamento
della nazione piu' favorita per tutto quanto riguarda i dazi, le imposte, i diritti doganali e le relative modalita' di riscossione; la tariffazione, la classificazione delle merci e quant'altro concerne l'applicazione della tariffa doganale; la restituzione dei dazi, delle imposte e dei diritti doganali; nonche' le prescrizioni, le formalita' e i diritti stabiliti per le operazioni di sdoganamento, trasbordo e magazzinaggio delle merci.
Art. 3
Art. 3.
I prodotti del suolo e dell'industria originari dal territorio di una delle Parti contraenti non saranno soggetti in nessun caso, alla loro importazione nel territorio dell'altra Parte, a dazi, imposte e diritti diversi o piu' elevati, nonche' a prescrizioni o formalita' doganali diverse o piu' onerose di quelle cui sono soggetti o potranno essere soggetti in avvenire gli stessi prodotti del suolo e dell'industria originari da qualsiasi terzo Paese.
Parimenti, i prodotti del suolo e dell'industria originari dal
territorio di una delle Parti contraenti non saranno soggetti in nessun caso, alla loro esportazione verso il territorio dell'altra Parte, a dazi, imposte e diritti diversi o piu' elevati, nonche' a prescrizioni o formalita' doganali diverse o piu' onerose di quelle cui sono soggetti o potranno essere soggetti in avvenire gli stessi prodotti del suolo e dell'industria esportati nel territorio di qualsiasi terzo Paese.
Art. 4
Art. 4.
I vantaggi, le facilitazioni, i privilegi o i favori, che sono
accordati e che potranno essere accordati in avvenire da una delle Parti contraenti, per quanto concerne la materia prevista dagli articoli 2 e 3 ai prodotti del suolo e dell'industria originari da un terzo Paese qualsiasi oppure destinati all'esportazione verso il territorio di un terzo Paese qualsiasi, saranno accordati agli stessi prodotti originari di territorio o destinati all'esportazione verso il territorio dell'altra Parte contraente.
Art. 5
Art. 5.
I prodotti del suolo e dell'industria originari dal territorio di una delle Parti contraenti, che vengono spediti attraverso il territorio di un terzo Paese, non saranno soggetti, alla loro importazione nei territorio dell'altra Parte contraente, a dazi, imposte o diritti doganali piu' elevati di quelli cui sarebbero soggetti se importati direttamente dai Paese di origine.
Tali disposizioni si riferiscono tanto alle merci trasportate
direttamente, quanto alle merci che durante il trasporto attraverso il territorio di un terzo Paese siano state sottoposte a trasbordo, a reimballaggio o a deposito nei magazzini.
Art. 6
Art. 6.
Riguardo ai tributi interni gravanti nel territorio di una delle
Parti contraenti sulle merci dell'altra Parte per quanto concerne la produzione, la lavorazione, la circolazione o il consumo delle merci stesse, ognuna delle Parti contraenti adottera' il trattamento da essa stabilito per le merci nazionali oppure il trattamento della nazione piu' favorita, se quest'ultimo e' piu' vantaggioso per l'altra Parte.
Art. 7
Art. 7.
Le Parti contraenti s'impegnano a non ostacolare il reciproco
scambio di merci con l'imposizione di divieti o restrizioni relativi all'importazione o all'esportazione.
Puo' derogarsi a tale principio, in quanto i divieti o le
restrizioni siano applicabili a tutti i Paesi:
a) per ragioni di sicurezza pubblica;
b) nel caso di applicazione a tutte le merci straniere di divieti
o restrizioni che siano in relazione con i divieti o le restrizioni stabiliti dalla legislazione interna in materia di produzione, vendita, trasporto e consumo di analoghe merci di origine nazionale;
c) per ragioni di sicurezza sanitaria, per la lotta contro le
malattie delle piante e degli animali e per la protezione dei semi delle alante dalla degenerazione, in quanto tali divieti o restrizioni vengano applicati nei confronti dei paesi che si trovino in identiche condizioni.
Art. 8
Art. 8.
Al fine di stabilire l'origine dei prodotti importati, ciascuna
delle Parti contraenti puo' esigere la presentazione di certificati, rilasciati da un Ufficio pubblico o da altro Ufficio dell'altra Parte, di gradimento del Paese importatore, i quali attestino che la merce da importare e' prodotta o fabbricata nel territorio dell'altra Parte contraente o deve considerarsi tale a seguito della lavorazione subita nel Paese da cui viene importata.
Qualora il certificato d'origine delle merci non sia rilasciato da un Ufficio pubblico, deve essere vistato dalle Autorita' diplomatiche o dalle competenti autorita' consolari.
Comunque le Parti contraenti adotteranno reciprocamente il
trattamento della nazione piu' favorita per tutto quanto riguarda le richieste di presentazione di certificati di origine delle merci nonche' le prescrizioni e le formalita' relative.
La presentazione del certificato di origine non sara' richiesta per
i pacchi postali.
Art. 9
Art. 9.
Sotto l'osservanza delle prescrizioni esistenti in materia
d'importazione o esportazioni temporanee, saranno esenti dai dazi e dai diritti di entrata e di uscita:
a) i campioni di merci;
b) gli oggetti destinati a prove ed esperimenti nonche' gli
attrezzi necessari per lavori di montaggio;
c) gli oggetti destinati ad esposizioni, fiere e concorsi;
d) gli oggetti da riparare;
e) gli imballaggi e i recipienti contrassegnati, usati
normalmente in commercio per il trasporto delle merci.
Art. 10
Art. 10.
Alle navi di ciascuna delle Parti contraenti, ai loro equipaggi,
passeggeri e carichi sara' concesso nelle acque territoriali e nei porti dell'altra Parte il trattamento della nazione piu' favorita per quanto riguarda l'entrata, l'uscita e la sosta; i diritti e le imposte di qualsiasi genere percepiti a nome e a favore dello Stato, dei Comuni, di altri Enti ed Organizzazioni; i posti di ormeggio, il carico e lo scarico nei porti, nelle rade, nelle baie, nei bacini; i rifornimenti di combustibili, di acqua e di viveri, nonche' l'applicazione di tutte le prescrizioni e formalita'.
Le navi di ciascuna delle Parti contraenti godranno, alle stesse
condizioni e pagando gli stessi diritti delle navi della nazione piu' favorita, dei canali, delle chiuse, dei ponti, dei fuochi e dei segnali che servono ad indicare le acque navigabili; dei servizi di pilotaggio dei magazzini, dei cantieri navali e delle officine di riparazioni; delle gru e degli altri mezzi di carico e scarico.
Art. 11
Art. 11.
Le navi di una delle Parti contraenti possono passare da uno ad
altro o piu' porti dell'altra Parte sia per consegnare o depositare in tutto o in parte il carico proveniente dall'estero, sia per imbarcare o completare il carico destinato all'estero.
Art. 12
Art. 12.
Le navi italiane, le quali entrino in un porto della Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste e rispettivamente le navi sovietiche le quali entrino in un porto italiano soltanto per sbarcarvi una parte delle loro merci, possono, conformandosi alle leggi ed ai regolamenti dei rispettivi Stati, trattenere a bordo la parte del carico destinata ad altro porto sia dello stesso sia di altro Paese ed esportarla senza obbligo di pagare per essa alcun diritto doganale, portuale ed altro qualsiasi, salvo quelli stabiliti per la sorveglianza.
Col permesso delle Autorita' competenti, i trasbordi diretti di
merci da una nave all'altra possono effettuarsi senza passare attraverso depositi intermedi a terra o galleggianti e senza pagamento di alcuna imposta o diritto, salve le spese per la sorveglianza.
Art. 13
Art. 13.
Qualora una nave di una delle Parti contraenti subisca naufragio o altro sinistro sulle coste dell'altra Parte, la nave ed il carico godranno degli stessi vantaggi e benefici che siano accordati dalle leggi e dai regolamenti della rispettiva Parte in simili circostanze alle navi e ai carichi della nazione piu' favorita. Al capitano, all'equipaggio ed ai passeggeri, come pure alla nave ed al carico, sara' prestato in ogni momento l'aiuto e l'assistenza necessari nella stessa misura e circostanze dovute alle navi nazionali.
Gli oggetti salvati dalla nave che abbia subito naufragio o altro sinistro non saranno sottoposti ad alcun dazio o diritto doganale, salvo il caso che questi oggetti siano destinati al consumo interno del Paese.
Art. 14
Art. 14.
La nazionalita' delle navi sara' accettata secondo le leggi del
Paese al quale la nave appartiene in base ai documenti ed alle patenti esistenti a bordo della nave e rilasciati dalle Autorita' competenti.
I certificati di stazza e gli altri documenti tecnici navali
relativi, rilasciati o riconosciuti da una delle Parti contraenti, saranno riconosciuti anche dall'altra Parte.
Conseguentemente le navi di ciascuna delle Parti Contraenti, munite
dei certificati di stazza legalmente rilasciati, saranno esenti da una seconda misurazione nei porti dell'altra Parte e la capacita' netta della nave indicata nel certificato sara' presa come base per il calcolo dei diritti portuali.
Art. 15
Art. 15.
Le disposizioni del presente Trattato non si estendono:
a) all'esercizio dei servizi portuali, compreso il pilotaggio e il rimorchio;
b) alla navigazione di cabotaggio. Non si considera, tuttavia,
cabotaggio il viaggio delle navi di ciascuna Parte contraente da un porto dell'altra Parte in altro porto della medesima allo scopo di sbarcare in tutto o in parte il carico proveniente dall'estero oppure allo scopo di imbarcare l'intero carico o parte di esso destinato all'estero.
Art. 16
Art. 16.
Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna a non usare, in materia di transito dei passeggeri, dei bagagli, e delle merci dell'altra Parte, un trattamento diverso da quello usato ai passeggeri, ai bagagli e alle merci di un terzo Paese qualsiasi.
In quanto il transito sia permesso, le merci in transito,
provenienti dal territorio di una delle Parti contraenti o dirette verso lo stesso, saranno reciprocamente esenti, nel territorio dell'altra Parte, da qualsiasi imposta o diritto di transito, sia che esse transitino direttamente, sia che, durante il transito medesimo, debbano essere scaricate, depositate in magazzino o caricate di nuovo.
Il libero transito e' in ogni caso assicurato ai passeggeri ed al loro bagaglio, sotto l'osservanza delle prescrizioni stabilite al riguardo da ciascuna delle Parti contraenti.
Art. 17
Art. 17.
Nel trasporto di merci, di passeggeri e di bagagli per ferrovia,
per via ordinaria e per via d'acqua, le Parti contraenti si concederanno reciprocamente il trattamento della nazione piu' favorita per tutto quanto concerne l'accettazione del carico, le modalita' e le tariffe del trasporto nonche' i diritti ad esso connessi.
Art. 18
Art. 18.
L'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste avra' in Italia la
sua Rappresentanza commerciale, il cui Statuto giuridico e' regolato dalle disposizioni dell'Allegato al presente Trattato e ne forma parte integrante.
Art. 19
Art. 19.
Le persone giuridiche e le societa' commerciali, costituite sul
territorio di una delle Parti contraenti in conformita' alle leggi vigenti nel territorio della medesima, saranno riconosciute come tali sul territorio dell'altra Parte.
Le persone giuridiche, le societa' commerciali nonche' i cittadini di una delle Parti contraenti avranno diritto di rivolgersi ai tribunali dell'altra Parte, tanto per proporre delle domande, quanto per difendersi.
Art. 20
Art. 20.
Le disposizioni del presente Trattato non si estendono:
a) ai vantaggi gia' accordati o che potranno essere accordati in avvenire da una delle Parti contraenti al fine di facilitare i rapporti di frontiera con Stati limitrofi;
b) ai vantaggi derivanti da una unione doganale gia' conclusa da una delle Parti contraenti o che potra' essere conclusa in avvenire;
c) ai vantaggi speciali che una delle Parti potra' concedere in avvenire a territori aventi uno speciale statuto giuridico internazionalmente riconosciuto e precisamente a territori che possano essere concessi alla medesima in amministrazione fiduciaria.
Art. 21
Art. 21.
Le Parti contraenti, acconsentendo a riconoscere qualsiasi clausola
arbitrale relativa alle controversie concernenti i contratti commerciali conclusi dai loro cittadini, Enti e istituzioni, s'impegnano a dare esecuzione alle decisioni arbitrali su tali controversie, purche' ricorrano le seguenti condizioni:
a) che la decisione abbia acquistato forza di sentenza definitiva
secondo la legislazione del Paese in cui e' stata emessa;
b) che la decisione non sia in contraddizione con l'ordine
pubblico dei Paese in cui e' richiesta l'esecuzione della decisione stessa.
L'esecuzione delle decisioni arbitrali viene regolata dalla
legislazione del Paese in cui essa e' richiesta.
Art. 22
Art. 22.
Il presente Trattato avra' la durata di cinque anni, sara'
ratificato nel piu' breve termine ed entrera' in vigore alla data dello scambio delle ratifiche, che avra' luogo in Roma.
Se nessuna delle Parti contraenti notifichera' per iscritto dodici mesi prima della scadenza di detto termine la sua intenzione di denunciare il Trattato, esso restera' in vigore fino allo scadere di un anno a partire dal giorno in cui l'una o l'altra delle Parti l'avra' denunciato.
In fede di che i Plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno sottoscritto il presente Trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto a Mosca, l'11 dicembre 1948 in doppio originale in italiano e
in russo, i due testi facenti egualmente fede.
UGO LA MALfA A.I. MIKOJAN
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI
Art. 1
Allegato al Trattato di Commercio
e di Navigazione fra la Repubblica
italiana a l'Unione delle Repub-
bliche Sovietiche Socialiste del-
l'11 dicembre 1918
Statuto giuridico della Rappresentanza commerciale dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste in Italia.
Art. 1.
La Rappresentanza commerciale dell'Unione delle Repubbliche
Sovietiche Socialiste in Italia esercita le seguenti funzioni:
a) contribuisce allo sviluppo delle relazioni economiche fra
l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste e l'Italia;
b) rappresenta gli interessi dell'Unione delle Repubbliche
Sovietiche - Socialiste in Italia in tutto cio' che concerne il commercio estero;
c) esercita il commercio fra l'Unione delle Repubbliche
Sovietiche Socialiste e l'Italia.
Art. 2
Art. 2.
La Rappresentanza commerciale costituisce parte integrante
dell'Ambasciata dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste in Italia ed ha la sua sede a Roma.
Il Rappresentante commerciale dell'Unione delle Repubbliche me
Sovietiche Socialiste in Italia e i suoi tre sostituti godono di tutte le immunita', e i privilegi accordati ai membri delle Rappresentanze diplomatiche.
Gli impiegati della Rappresentanza commerciale e dei suoi Uffici, che siano cittadini dell'U.R.S.S., saranno esenti dalle imposte italiane sul reddito, che essi percepiranno per il servizio presso il Governo dell'U.R.S.S.
La Rappresentanza commerciale ha diritto di aprile propri Uffici
nelle citta' di Milano, Genova e Napoli.
L'apertura di Uffici della Rappresentanza commerciale in altre
citta' d'Italia puo' aver luogo a seguito di accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'U.R.S.S. La condizione giuridica degli Uffici della Rappresentanza commerciale sara' determinata d'accordo tra le due Parti.
I locali occupati dalla Rappresentanza commerciale godono
dell'extraterritorialita'.
La Rappresentanza commerciale ha diritto di servirsi del cifrario.
La Rappresentanza commerciale non e' soggetta alle norme relative al registro delle imprese.
Art. 3
Art. 3.
La Rappresentanza commerciale agisce in nome del Governo
dell'U.R.S.S. Il Governo dell'U.R.S.S. e' responsabile soltanto per i contratti commerciali che saranno conclusi o garantiti in Italia dalla Rappresentanza commerciale e firmati dalle persone a cio' autorizzate.
La Rappresentanza commerciale comunichera' al Ministero degli
Affari Esteri d'Italia i nomi delle persone autorizzate ad agire legalmente in suo nome nonche' le indicazioni sulla competenza di ciascuna di queste persone a firmare impegni commerciali, affinche' ne avvenga la pubblicazione nell'Organo ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 4
Art. 4.
Le immunita' ed i privilegi accordati alla Rappresentanza
commerciale si estendono alla sua attivita' commerciale con le seguenti eccezioni:
a) le controversie concernenti i contratti commerciali conclusi o
garantiti sul territorio italiano dalla rappresentanza commerciale sono soggette, in mancanza di clausola arbitrare, alla competenza dei tribunali italiani e saranno definite in conformita' della legislazione italiana, salva diversa disposizione dei singoli contratti. Non sono ammesse tuttavia azioni cautelari contro la Rappresentanza commerciale;
b) e' consentita l'esecuzione forzata delle decisioni definitive dei tribunali emesse contro la Rappresentanza commerciale sulle predette controversie; ma essa puo' estendersi soltanto alle merci, ai crediti e alle altre attivita' della Rappresentanza commerciale, che si riferiscono direttamente alle operazioni commerciali da essa compiute
Art. 5
Art. 5.
Le responsabilita' per qualsiasi contratto commerciale concluso
senza la garanzia della Rappresentanza commerciale da qualsiasi istituzione sovietica ricade soltanto sulle predette istituzioni e l'esecuzione relativa a questi contratti potra' attuarsi solo sui loro beni.
La Rappresentanza commerciale puo' dare la sua garanzia per i
contratti conclusi fra una istituzione sovietica e qualsiasi persona fisica, societa' commerciale o persona giuridica italiana.
UGO LA MALFA A. I. MIKOJAN
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI
Allegato-Protocollo
Protocollo
In occasione della firma in data odierna del Trattato di Commercio e di Navigazione tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, I sottoscritti plenipotenziari si sono accordati su quanto Segue:
1° Il disposto dell'Art. 7 del Trattato non si riferisce alle
restrizioni quantitative alla importazione ed alla esportazione delle merci in vigore alla data della firma del presente Protocollo o che saranno adottate in avvenire da una delle Parti contraenti in relazione al regolamento degli scambi commerciali con l'estero e dei relativi pagamenti.
Tali restrizioni saranno tuttavia applicate in modo che non ne
derivi alcuna discriminazione a danno dell'altra Parte. Non verranno considerati discriminatori gli accordi che ciascuna delle Parti contraenti concluda con qualsiasi terzo Paese al fine di stabilire l'equilibrio dei reciproci pagamenti relativi agli scambi commerciali con tale Paese.
Non saranno adottate restrizioni di nessuna specie nei riguardi
della importazione e della esportazione delle merci previste dai contingenti che saranno stabiliti dagli accordi commerciali tra i due Governi, come pure nei riguardi della importazione e della esportazione delle merci da effettuarsi in base ai contratti regolarmente autorizzati e conclusi durante il periodo di validita' dei menzionati accordi commerciali.
2° Nessun beneficio nei riguardi del pagamento delle imposte e
dei diritti previsti dal primo comma dell'Art. 10 del menzionato Trattato potra' essere invocato da una delle Parti contraenti, ove essa non accordi lo stesso beneficio all'altra Parte.
Fatto a Mosca l'11 dicembre 1948 in due esemplari in italiano e in russo, i due testi facenti egualmente fede.
UGO LA MALFA A. I. MIKOJAN
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI