Monitoring Gesetzessammlung

050U0341

IT - Leggi di Ratifica

050U0341

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale della Amministrazione centrale della pubblica istruzione. (LEGGE 09 giugno 1950 n. 341)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267 , e' ratificato con le modificazioni seguenti:
Art. 2. - Aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:
"La stessa riduzione dei periodi di anzianita' di grado sara' applicata per le promozioni ai gradi superiori all'8° del ruolo di gruppo A e al 10° del ruolo di gruppo C, di cui all'anzidetta tabella, per i posti resisi disponibili posteriormente alla data di attuazione del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267 , e fino a due anni dalla sua entrata in vigore".
Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Le riduzioni di anzianita' di cui ai precedenti comma non si applicano al personale che abbia fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di esse non si potra' fruire per conseguire piu' di una promozione".
Art. 3. - Inserire, tra il terzo e il quarto, il seguente comma:
"Per l'ammissione al concorso riservato di cui al presente articolo per la nomina nel ruolo del personale di gruppo A dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, sono valide anche la laurea in materie letterarie e quelle in filosofia e pedagogia conseguite in una Facolta' di magistero".
La tabella annessa, per la parte riguardante la carriera amministrativa (gruppo A), e' sostituita dalla seguente:
Numero
Grado Denominazione dei posti
4° - Direttori generali............................ 8
5° - Ispettori generali............................(a) 24
6° - Direttori capi divisione...................... 50
6° - Ispettori superiori...........................(b) 25
7° - Capi sezione..................................(b) 50
8° - Consiglieri................................... 65
9° - Primi segretari............................... 80
10° - Segretari.....................................|
> 68 11° - Vice segretari................................|
370
a) Rimangono assorbiti i posti attualmente ricoperti in soprannumero.
b) Oltre quattro posti di grado 6° e cinque di grado 7° in soprannumero da riassorbire in ragione della meta' delle vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi a decorrere dal 1 gennaio 1951.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 9 giugno 1950 EINAUDI DE GASPERI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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