089G0469
089G0469
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Praga il 6 dicembre 1985. (LEGGE 30 novembre 1989 n. 396)
Premessa
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Praga il 6 dicembre 1985.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data dalla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dell'articolo 49 della convenzione stessa.
Art. 3
1. All'eventuale onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue L. 25.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 novembre 1989 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro degli Affari Esteri Visto il Guardasigilli: VASSALLI
Convenzione - art. 1
CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA
SOCIALISTA CECOSLOVACCA RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA
IN MATERIA CIVILE E PENALE
Il Presidente delal Repubblica Italiana
e
Il Presidente della Repubblica Socialista Cecoslovacca
desiderosi di promuovere i rapporti di amicizia e la cooperazione fra i due Stati conformemente alle disposizioni dell'Atto Finale della
Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa
e al fine di migliorare la loro cooperazione nel campo giudiziario
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Protezione Giuridica
1. I Cittadini di ciscuna Parte contraente beneficiano, per quanto riguarda la loro persona e i loro beni, nel territorio dell'altra Parte, degli stessi diritti e della stessa protezione giuridica dei cittadini di questa Parte.
2. I cittadini di una delle Parti contraenti hanno sul territorio dell'altra Parte libero accesso alle autorita' giudiziarie di questa Parte, alle stesse condizioni dei cittadini dell'altra Parte per il perseguimento e la difesa dei loro diritti ed interessi.
3. Le disposizioni della presente Convenzione relative ai cittadini delle Parti contraenti applicano, in quanto applicabili, alle persone giuridiche che sono costituite conformemente alla legislazione dell'una delle Parti contraenti.
Convenzione - art. 2
Articolo 2
Assistenza Giudiziaria
1. Le autorita' giudiziarie delle due Parti contraenti si prestano mutua assistenza giudiziaria nelle materie contemplate dalla presente Convenzione.
2. Le Parti contraenti si prestano mutua assistenza giudiziaria per l'esecuzione degli atti e delle procedure giudiziarie, in particolare provvedendo alla redazione, trasmissione e notificazione degli atti, all'assunzione delle prove, alle perizie, alle audizioni delle parti, dei testimoni e degli imputati nonche' all'acquisizione e trasmissione delle prove materiali.
Convenzione - art. 3
Articolo 3
Definizioni
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "materia civile" comprende parimenti le materie del diritto commerciale, del diritto di famiglia e del diritto del lavoro.
2. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "autorita' giudiziaria" designa ogni autorita' statale delle Parti contraenti che, secondo la legge del proprio Stato, sia competente nei procedimenti previsti dalla preente Convenzione.
3. Ai fini della presente Convenzione l'espressione "autorita' centrale" designa, per la Repubblica Italiana, il Ministero di Grazia e Giustizia; per la Repubblica Socialista Cecoslovacca, gli uffici del Procuratore Generale della Repubblica Socialista Cecoslovacca, il Ministero della Giustizia della Repubblica Socialista Ceca e il Ministero della Giustizia Slovacca.
Convenzione - art. 4
Articolo 4
Sistemi di comunicazione
Le Autorita' Giudiziarie rivolgono le domande di notificazione di atti e di concessione di assistenza giudiziaria per il tramite delle loro autorita' centrali, a meno che la presente Convenzione non disponga altrimenti.
Convenzione - art. 5
Articolo 5
Lingue
1. Nell'applicazione della presente Convenzione, le autorita' centrali delle Parti Contraenti impiegano nelle comunicazioni tra loro le proprie lingue ufficiale o la lingua francese.
2. Le domande di assistenza giudiziaria, compresi gli allegati, sono redatte nella lingua della Parte richiedente e corredate da una traduzione nella lingua della Parte richiesta o in lingua francese.
3. La traduzione degli atti relativi alle commissioni rogatorie deve essere effettuata da un traduttore ufficialmente indicato o riconosciuto dalla Missione diplomatica o dagli uffici Consolari di una delle Parti contraenti.
Convenzione - art. 6
Articolo 6
Commissioni rogatorie
1. La domanda di esecuzione della commissione rogatoria deve indicare:
a) l'autorita' richiedente;
b) l'autorita' richiesta, se possibile;
c) l'oggetto delal commissione rogatoria, gli atti da espletare;
d) il precedimento per il quale la commissione rogatoria e' richiesta;
e) l'identita' delle parti, degli indiziati, degli imputati, dei condannati ed eventualmente, dei loro rappresentanti; il luogo di residenza o di dimora, la nazionalita' e la professione; se si tratta di materia penale, nella misura del possibile, il luogo e la data di nascita e i nomi e i cognomi dei genitori; per le persone giuridiche la denominazione e la sede legale;
f) se si tratta di materia penale, sia il titolo e la descrizione del reato che le indicazioni relative alla persona lesa, e se del caso, l'ammontare del danno arrecato dall'atto commesso.
2. La domanda di esecuzione della commissione rogatoria deve portare la data della sua formulazione, la firma ed il timbro o il sigillo ufficiale.
Convenzione - art. 7
Articolo 7
Esecuzione delle commissioni rogatorie
1. Per l'esecuzione della commissione rogatoria, l'autorita' delle Parte richiesta applichera' 1 legge del proprio stato. Si domanda dell'autorita' della Parte richiedente, la Parte richiesta puo' tuttavia seguire le modalita' di esecuzione indicate nella commissione rogatoria, a meno che non sia contrario alla legge del proprio Stato.
La commissione rogatoria deve essere eseguita al piu' presto possibile.
2. Se l'autorita' centrale a cui la commissione rogatoria e' stata trasmessa e' incompetente, provvedera' a trasmetterla d'ufficio all'autorita' centrale competente e ne informera' la autorita' richiedente.
3. Se l'indirizzo indicato nella Commissione rogatoria non e' esatto o non e' conosciuto, ovvero se la persona alla quale la rogatoria si riferisce non abita all'indirizzo indicato, l'autorita' richiesta provvedera' a quanto necessario per identificarlo. Se l'indirizzo non viene identificato, la commissione rogatoria sara' rinviata alla Parte richiedente.
4. Su richiesta della Parte richiedente, l'autorita' della Parte richiesta fara' conoscere in tempo utile il luogo e la data dell'esecuzione della commissione rogatoria. Le autorita' e le persone in causa potranno assistere all'esecuzione se la Parte richiesta lo consente.
5. Dopo l'esecuzione della commissione rogatoria, la Parte richiesta gli atti della Parte richiedente nel caso in cui non e' stato possibile dare seguito alla Commissione rogatoria, restituira' gli atti indicando motivi che hanno impedito l'esecuzione.
Convenzione - art. 8
Articolo 8
Notificazione degli atti
L'autorita' richiesta assicura la notificazione degli atti sempre che siano redatti nella lingua della Parte contraente richiesta o che siano corredati da una traduzione ufficiale e certificata conforme, in questa lingua.
In caso contrario l'autorita' richiesta notifichera' l'atto al destinatario solo se questi accettera' di riceverlo.
Convenzione - art. 9
Articolo 9
Documenti comprovanti la notificazione
1. La prova della notificazione e' data da una ricevuta firmata dalla persona che ha ricevuto l'atto e corredata dal timbro o sigillo ufficiale, dalla data e dalla firma dell'autorita' che notifica ovvero di un attestato provniente da quest'ultima autorita' certificante il modo, il luogo e la data della notificazione. Se l'atto da notificare e' trasmesso in duplice esemplare, la prova della sua ricevuta e dell'avvenuta notificazione puo' essere resa apponendo gli elementi sopra menzionati sull'esemplare che viene restituito.
2. La Parte richiesta inviera' senza dilazioni alla Parte richiedente la ricevuta comprovante la notificazione. Se la notificazione non ha potuto essere eseguita, la Parte richiesta informera' senza dilazioni l'altra Parte delle ragione che l'hanno impedita.
Convenzione - art. 10
Articolo 10
Informazioni in materia legale
Ciascuna parte contraente comunica all'altra, nella propria lingua, su richiesta, le informazioni riguardanti le sue leggi e i suoi regolamenti, cosi' come le informazioni concernenti la giurisprudenza.
Convenzione - art. 11
Articolo 11
Trasmissione di atti di stato civile
Ciascuna Parte contraente trasmette all'altra senza alcuna spesa gli atti e gli estratti di atti di stato civile cosi' come altri atti sullo stato e la capacita' delle persone se questi atti sono richiesti per corredare una procedura giudiziaria.
Convenzione - art. 12
Articolo 12
Validita' degli atti pubblici
Gli atti che sono considerati documenti pubblici sul territrorio di una delle Parti contraenti hanno, in applicazione della presente Convenzione, forza provante di atti pubblici anche sul territorio dell'altra Parte.
Convenzione - art. 13
Articolo 13
Esenzione della legalizzazione
Gli atti, le copie e le traduzioni redatti o autenticati dall'autorita' competente di una delle Parti contraenti e corredati dalla firma e del timbro o del sigillo ufficiale prodotti in relazione ad una domanda di assistenza giudiziaria sono esenti da legalizzazione sul territorio dell'altra Parte.
Convenzione - art. 14
Articolo 14
Esecuzione delle commissioni rogatorie per mezzo delle
Missioni diplomatiche o degli uffici Consolari
Le Parti contraenti possono parimenti senza l'impiego di mezzi coattivi notificare gli atti ai propri connazionali e procedere alla loro audizione a cura delle proprie Missioni diplomatiche o dei propri uffici consolari.
Convenzione - art. 15
Articolo 15
Spese per l'assistenza giudiziaria
Le Parti contraenti non richiederanno il rimborso delle spese derivanti dall'assistenza giudiziaria, ad eccezione di quelle rela- tive agli onorari ed alle altre spese derivanti dall'esecuzione di perizie.
Convenzione - art. 16
Articolo 16
Rifiuto dell'assistenza giudiziaria
Gli atti di assistenza giudiziaria possono essere rifiutati soltanto nei casi seguenti:
a) quando la Parte richiesta ritiene che l'esecuzione della commissione rogatoria potrebbe portare pregiudizio alla propria sovranita' o alla propria sicurezza o essere in contrasto col proprio ordine pubblico;
b) quando il fatto ai sensi del quale l'assistenza e' richiesta non consente l'estradizione ai termini della presente Convenzione.
Convenzione - art. 17
Articolo 17
Protezione dei testimoni e dei periti
1. Nessun testimonio o nessun perito qualunque sia la sua nazionalita' che, in seguito ad una citazione dell'autorita' della Parte richiedente, compare davanti a questa autorita', potra' essere perseguito, arrestato o sottoposto ad alcuna altra restrizione della propria liberta' personale sul territorio di questa Parte per fatti o reati commessi prima di aver varcato la frontiera della Parte istante.
2. Se la Parte istante notifica al testimonio o al perito che la sua presenza non e' piu' necesaria, la disposizione di cui al paragrafo precedente non si applica oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di questa notificazione. Questa dilazione non comprende il periodo nel corso del quale il testimone o il perito non potra' lasciare il territorio della Parte contraente istante per ragioni indipendenti dalla propria volonta'.
La disposizione di cui al paragrafo precedente non si applica al testimone o al perito che, dopo averlo lasciato, e' ritornato volontariamente sui territorio della Parte istante.
3. Il testimonio o il perito citato a comparire ha diritto al rimborso delle spese di viaggio o di soggiorno, oltre ad una indennita', ed il perito ha diritto anche agli onorari per la perizia. Sara' fatta menzione nella convocazione delle idennita' alle quali la persona citata a comparire ha diritto. A richiesta sara' versato un anticipo sulle spese.
4. Una persona che dimori sul territorio di una delle Parti contraenti e la cui audizione debba essere fatta presso l'autorita' giudiziaria dell'altra Parte in qualita' di testimone o di perito non e' obbligata a comparire in seguito alla convenzione fatta da questa autorita'; la citazione a comparire non deve, quindi, contenere alcuna clausola comminatoria per il caso di non comparizione.
Convenzione - art. 18
Articolo 18
Dispensa della "cautio judicatum solvi"
Ai cittadini di una delle Parti che compaiono davanti alle autorita' giudiziarie dell'altra Parte e aventi la residenza o la dimora nel territorio di una delle due Parti non potra' essere imposta alcuna "cautio judicatum solvi" concernente le spese di procedura in ragione sia della loro qualita' di stranieri, sia del difetto di residenza o di soggiorno nel territorio dell'altra Parte.
Convenzione - art. 19
Articolo 19
Esecuzione delle sentenze concernenti le spese di procedura
1. Se la persona dispensata conformemente all'articolo 18 della presente Convenzione della "cautio judicatum solvi" e' condannata con una sentenza passata in giudicato emessa da un'autorita' giudiziaria dell'una delle Parti
contraenti al rimborso delle spese di procedura, la sentenza viene eseguita su proposta dell'avente diritto, senza spese, sul territorio dell'altra Parte.
2. L'istanza ed i suoi allegati saranno predisposti in conformita' dell'articolo 25 della presente Convenzione.
3. L'autorita' giudiziaria deliberante sull'esecuzione conformemente al primo autografo del presente articolo si limitera' ad accertare se la sentenza sulle spese e' diventata esecutiva.
Convenzione - art. 20
Articolo 20
Dispensa dalle tasse e dagli anticipi
1. I cittadini di una delle Parti contraenti beneficiano sul territorio dell'altra Parte, alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini di quest'ultima Parte, dell'esenzione delle tasse e dagli anticipi per spese di giustizia e per altre spese di procedura, nonche' delle altre facilitazioni previste.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo precedente si applicano parimenti all'assistenza giudiziaria gratuita.
3. Se una Parte ha concesso le facilitazioni previste dai paragrafi precedenti ai cittadini dell'altra, queste facilitazioni si estenderanno a tutta la procedura, ivi compresa la procedura concernente l'esecuzione delle sentenze, alle stesse condizioni e nella stessa misura in cui si applicano ai cittadini delle Parti che tali facilitazioni hanno concesso.
Convenzione - art. 21
Articolo 21
Certificazioni relative alla situazione personale e patrimoniale del richiedente
1. Se le facilitazioni previste dalle disposizioni dell'articolo 20 della presente Convenzione dipendono dalla situazione personale o patrimoniale del richiedente, queste facilitazioni sono accordate sulla base di certificati relativi alla situazione personale e patrimoniale del richiedente rilasciati dall'autorita' competente della Parte nel cui territorio il richiedente ha la propria residenza.
2. Se il richiedente non ha residenza nel territorio di alcuna delle Parti contraenti la certificazione puo' essere parimenti rilasciata dalla Missione diplomatica o dagli Uffici consolari della Parte contraente di cui il richiedente e' cittadino.
3. L'autorita' che ha rilasciato i certificati, che li riceve, o che deve deliberare sulla richiesta di facilitazioni puo' chiedere alle autorita' dell'altra Parte informazioni complementari o le delucidazioni necessarie.
Convenzione - art. 22
Articolo 22
Presentazione di domande di concessione di facilitazioni
Il cittadino di una delle Parti contraenti che intenda presentare una richiesta di concessione delle facilitazioni previste dall'articolo 20 della presente Convenzione e che abbia la residenza o la dimora nel territorio di questa Parte puo' presentare la propria richiesta all'autorita' competente di questa Parte.
Questa ultima autorita' rivolgera' la richiesta come pure il certificato di cui all'articolo 21 della presente Convenzione, all'autorita' giudiziaria dell'altra Parte.
Convenzione - art. 23
Articolo 23
Sentenze da riconoscere ed eseguire
Ciascuna Parte riconosce ed esegue sul proprio territorio le sentenze sotto elencate emesse dalle autorita' giudiziarie dell'altra Parte:
a) le sentenze emesse materia civile;
b) le transazioni concluse in materia civile;
c) le sentenze emesse nei procedimenti penali per quanto riguarda il risarcimento dei danni e la restituzione dei beni.
Convenzione - art. 24
Articolo 24
Condizioni richieste per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze
1. Le sentenze previste dall'articolo 23 della presente Convenzione saranno riconosciute ed eseguite nel ricorso delle seguenti condizioni:
a) la sentenza concerne materia che non rientra nella competenza giurisdizionale esclusiva della Parte richiesta ovvero di uno Stato terzo, in base alla legge della Parte richiesta o di una Convenzione tra questa Parte ed uno Stato terzo.
b) la sentenza e' passata in giudicato ed e' esecutiva conformemente alla legge della Parte nel territorio della quale la sentenza e' stata emessa;
c) la Parte soccombente, che non ha preso parte al procedimento, e' stata citata nei termini e nei modi previsti dalla legge della Parte contraente nel cui territorio la sentenza e' stata emessa, e nel caso di incapacita' legale o naturale, e' stata debitamente rappresentata;
d) fra le stesse Parti ed in ordine al medesimo oggetto nessuna sentenza definitiva e' stata emessa nel territorio della Parte in cui la sentenza deve essere riconosciuta o eseguita;
e) nessuna autorita' giudiziaria della Parte nel cui territorio la sentenza deve essere riconosciuta o eseguita e' stata adita con un'istanza avente il medesimo oggetto e fra le medesime Parti anteriormente alla presentazione della domanda all'autorita' giudiziaria che ha emesso la sentenza;
f) la Parte contraente nel cui territorio sono domandati l'accertamento e l'esecuzione ritiene che l'accertamento o l'esecuzione non ledono i diritti connessi con la propria sovranita' e sicurezza e non sono contrari al proprio ordine pubblico.
2. Le decisioni provvisoriamente esecutive e le misure provvisorie, sono benche' suscettibili di ricorso ordinario, riconosciute e dichiarate esecutive nella Parte richiesta se decisioni dello stesso tipo possono esservi emesse o eseguite.
Convenzione - art. 25
Articolo 25
Domande di riconoscimento o di esecuzione delle sentenze
1. La domanda di riconoscimento o di esecuzione di una sentenza puo' essere presentata direttamente all'autorita' giudiziaria competente della Parte nel cui territorio la sentenza deve essere riconosciuta o eseguita. Puo' essere presentata anche all'autorita' giudiziaria che ha deciso la causa in prima istanza, ovvero puo' esser inoltrata per via diplomatica. In questi ultimi due casi la domanda e' trasmessa all'autorita' dell'altra Parte contraente conformemente all'articolo 4 della presente Convenzione.
2. La domanda di riconoscimento o di esecuzione di una sentenza deve esser corredata:
a) da una copia certificata conforme alla sentenza dell'autorita' giudiziaria, con unito un certificato attestante che la sentenza e' passata in giudicato e che e' esecutiva, ovvero, se del caso, che e' stata concessa la provvisoria esecuzione, a meno che cio' non risulti del contenuto della sentenza;
b) da un certificato attestante che la Parte soccombente, che non ha preso parte al procedimento, e' stata citata regolarmente e nei termini previsti dalla legge della Parte contraente nel territorio della quale la decisione e' stata emessa, e nel caso di incapacita' legale o naturale, e' stata debitamente rappresentata, a meno che cio' non risulti dal contenuto della sentenza.
c) da una traduzione, certificata conforme, dei documenti di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, nella lingua della Parte contraente nel cui territorio la sentenza deve essere riconosciuta ed
eseguita o in lingua francese
Convenzione - art. 26
Articolo 26
Procedure per il riconoscimento e l'esecuzione
1. Le autorita' giudiziarie delle Parti contraenti nel procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze applicano la legge del proprio Stato a meno che la presente Convenzione non disponga altrimenti.
2. L'autorita' giudiziaria che decide sul riconoscimento o l'esecuzione della sentenza si limita a verificare se le condizioni previste dagli articoli 23 e 24 della presente Convenzione sono state soddisfatte.
Convenzione - art. 27
Articolo 27
Richiamo
Le disposizioni di cui al Titolo I della presente Convenzione si applicano, per quanto possibile, all'assistenza giudiziaria in materia penale.
Convenzione - art. 28
Articolo 28
Comunicazione delle condanne
1. Ciascuna Parte contraente informera' senza indugio l'altra Parte delle sentenze in materia penale passate in giudizio pronunciate dai propri tribunali contro i cittadini di quest'ultima Parte.
2. Previa richiesta, ogni Parte contraente informera' l'altra Parte anche delle sentenze che non sono ancora passate in giudicato, pronunciate nei riguardi dei cittadini di quest'ultima Parte.
Convenzione - art. 29
Articolo 29
Estratti dei casellari giudiziari
Ciascuna Parte contraente inviera' su richiesta all'altra Parte gli estratti dei casellari giudiziari occorrenti ad un procedimento penale per il quale potrebbe essere richiesta l'assistenza giudiziaria.
Convenzione - art. 30
Articolo 30
Obbligo di estradizione
1. Ciascuna Parte contraente si impegna a consegnare all'altra Parte, alle condizioni previste dalla presente Convenzione, le persone che si trovano sul proprio territorio e che sono imputate o sono state condannate dalle autorita' giudiziarie dell'altra Parte.
2. Saranno soggette all'estradizione:
a) le persone che sono imputate di reati per infrazioni punite dalle leggi delle Parti contraenti con una pena privativa della liberta' personale il cui massimo e almeno un anno;
b) le persone che per reati puniti dalle leggi delle Parti contraenti sono state condannate definitivamente dai tribunali della Parte richiedente ad una pena privativa della liberta' personale di almeno sei mesi, sempre che il periodo della pena ancora da scontare non sia inferiore a sei mesi.
3. Se la richiesta di estradizione riguarda piu' reati, per alcuni dei quali non ricorrono le condizioni relative all'ammontare della pena, indicate nel paragrafo precedente, la Parte richiesta puo' concedere l'estradizione per tutti i reati.
Convenzione - art. 31
Articolo 31
Rifiuto di estradizione
1. L'estradizione sara' rifiutata:
a) se il reato e' commesso da una persona che alla data della richiesta di estradizione e' cittadino della Parte richiesta o ha ricevuto asilo politico dalla suddetta Parte o e' un apolide residente in questa Parte;
b) se il reato e' commesso in tutto o in parte secondo la legge della Parte richiesta nel territorio della suddetta Parte;
c) se il reato che motiva la richiesta e' previsto esclusivamente dalle leggi sulla stampa, dalle leggi fiscali, doganali o monetarie;
d) se il reato che motiva la richiesta consiste esclusivamente nella violazione di obblighi militari;
e) se secondo la legge di una delle Parti, il procedimento penale o l'esecuzione della pena per il reato motivante la richiesta e' inammissibile a causa della prescrizione o se e' sopraggiunta un'amnistia, ovvero se ricorre un'altra ragione giuridica che impedisce l'esercizio dell'azione penale dell'esecuzione della pena;
f) se per lo stesso reato motivante la domanda di estradizione a carico della persona richiesta una sentenza definitiva e stata gia' pronunciata sul territorio della Parte richiesta o se il procedimento penale avviato contro la stessa persona stato sospeso in virtu' di atti definitivi resi dall'autorita' giudiziaria della suddetta Parte;
g) se il reato e' stato commesso fuori del territorio della Parte richiedente da una persona straniera rispetto a detta Parte e la legge della Parte richiesta non consente di procedere per lo stesso fatto commesso fuori dal territorio di quest'ultima Parte;
h) per quanto attiene la Parte italiana, se il reato per cui e' richiesta l'estradizione e' considerato da questa Parte come un reato politico o come fatto connesso ad una tale infrazione;
i) per quanto attiene la Parte Cecoslovacca, se l'esecuzione della domanda di estradizione e' considerata da questa Parte contraria ai propria principi costituzionali.
2. Se l'estradizione viene rifiutata, la Parte richiesta ne informera' senza indugio la Parte richiedente indicando i motivi del rifiuto.
Convenzione - art. 32
Articolo 32
Atti contro l'aviazione civile e atti di terrorismo
Salvo quanto previsto nelle disposizioni dell'articolo 31, non puo' essere rifiutata l'estradizione delle persone che hanno commesso atti contro la sicurezza dell'aviazione civile ai sensi delle disposizioni della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, aperta alla firma il 16.12.1970 a l'Aja, della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro l'aviazione civile, aperta alla firma il 23.9.1971 a Montreal, e la Convenzione per la repressione delle infrazioni contro le persone che godono di una protezione internazionale, aperta alla firma il 14.12.1973 a New York nonche' delle persone che hanno commesso atti la cui punizione e' prevista da altre Convenzioni Internazionali contro il terrorismo delle quali la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Cecoslovacca sono o saranno Parti contraenti.
Convenzione - art. 33
Articolo 33
Richiesta di estradizione
1. La richiesta di estradizione al fine di un procedimento penale deve essere accompagnata:
a) da un mandato di cattura o da altro atto avente lo stesso valore;
b) da una relazione contenente la descrizione dei fatti, la definizione del reato commesso, l'indicazione dei mezzi di prova esistenti;
c) dai testi delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili al reato commesso dalla persona richiesta.
2. La richiesta di estradizione per l'esecuzione di una condanna deve essere corredata:
a) dall'invio della sentenza passata in giudicato;
b) dal testo delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili al reato in questione;
c) dall'indicazione della parte di pena eventualmente scontata dal condannato.
3. La richiesta di estradizione sara' accompagnata, se possibile, dalla indicazione dei connotati della persona richiesta, dalla sua fotografia, dalle sue impronte digitali e dalle informazioni concernenti la sua nazionalita', la sua situazione personale, familiare e patrimoniale e il luogo di dimora, a meno che queste informazioni non siano gia' menzionate nella sentenza o nel mandato di cattura.
4. Gli atti menzionati ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo devono essere muniti del timbro o sigillo ufficiale delle autorita' competenti a rilasciarli.
5. La richiesta di estradizione ed i documenti allegati saranno trasmessi per via diplomatica e dovranno essere accompagnati da una traduzione nella lingua della Parte richiesta e in lingua francese.
6. La Parte richiedente non e' tenuta ad unire alla richiesta di estradizione le prove sulla colpevolezza della persona la cui estradizione e' richiesta.
Convenzione - art. 34
Articolo 34
Arresto ai fini dell'estradizione.
1. Dopo aver ricevuto la richiesta, la Parte richiesta prendera' senza indugio le misure necessarie per arrestare la persona di cui e' stata richiesta l'estradizione.
2. Queste misure non saranno adottate se risultera' evidente che l'estradizione non puo' avere luogo ai sensi della presente Convenzione.
Convenzione - art. 35
Articolo 35
Complemento di informazione
1. Se la richiesta di estradizione non contiene i dati e le informazioni necessari, la Parte richiesta puo' domandare il complemento di informazione opportuno per fissare a questo fine un termine di due mesi al massimo. Su richiesta motivata della parte richiedente questo termine potra' essere prolungato di un mese al massimo.
2. La Parte richiesta mettera' in liberta' la persona arrestata se le informazioni supplementari relative alla richiesta di estradizione non saranno state trasmesse entro questo termine.
Convenzione - art. 36
Articolo 36
Arresto provvisorio
1. In caso di urgenza, la persona da estradare ai sensi della presente Convenzione puo' essere arrestata anche prima di aver ricevuto la richiesta di estradizione se la Parte richiedente lo domanda riferendosi ad un mandato di cattura o una sentenza passata in giudicato nei confronti di questa persona. La richiesta di arresto provvisorio puo' essere trasmessa per posta, per telegramma o per telex.
2. La Parte richiedente sara' informata dell'arresto provvisorio e trasmettera' senza indugio gli atti necessari all'estradizione, conformemente all'art. 33 della presente Convenzione.
3. La persona provvisoriamente arrestata sara' messa in liberta' se la richiesta di estradizione non arrivera' nel termine di un mese a partire dal giorno dell'arresto provvisorio che sara' stato comunicato senza indugio alla Parte richiedente.
Convenzione - art. 37
Articolo 37
Differimento dell'estradizione
Se la persona richiesta in estradizione e' soggetta ad un procedimento penale o e' stata condannata nel territorio della parte richiesta per un altro reato, l'estradizione puo' essere differita sino a che il procedimento penale non e' finito o la pena eseguita.
Convenzione - art. 38
Articolo 38
Estradizione temporanea
1. Se il differimento dell'estradizione da' luogo alla prescrizione o ostacola gravemente il procedimento penale intentato dalla Parte richiedente contro la persona la cui estradizione e' stata richiesta, questa potra' essere estradata temporaneamente per l'esecuzione di alcuni atti processuali su domanda motivata di questa Parte.
2. La persona temporaneamente estradata sara' riconsegnata alla Parte richiesta immediatamente dopo il compimento degli atti processuali per i quali e' stata consegnata al piu' tardi nei tre mesi a partire dalla data di estradizione temporanea.
Convenzione - art. 39
Articolo 39
Domanda di estradizione presentata in concorrenza da piu' Stati
Se piu' Stati richiedono l'estradizione della stessa persona, la Parte richiesta decidera' a quale domanda di estradizione dar seguito tenendo conto di tutte le circostanze e soprattutto della gravita' e luogo di commissione dei reati, delle rispettive date delle richieste, della nazionalita' dell'individuo richiesto e della possibilita' di una ulteriore estradizione in un altro Stato.
Convenzione - art. 40
Articolo 40
Limiti dei procedimenti penali nei confronti della persona estradata 1. Senza il consenso della Parte richiesta, la persona estradata non puo' essere ne' perseguita, ne' guidicata, ne' detenuta in vista dell'esecuzione di una pena, ne' sottomessa ad alcuna altra restrizione della propria liberta personale, ne' estradata a uno Stato terzo per nessun reato commesso anteriormente alla sua consegna, diverso da quello motivante l'estradizione.
A questo scopo deve essere presentata una richiesta accompagnata dai documenti previsti dall'articolo 33 della presente Convenzione da un processo verbale giudiziario contenente le dichiarazioni dell'estradato. Il consenso deve essere dato se il reato per cui e' richiesto da' luogo di per se stesso all'obbligo di estradare ai sensi della presente Convenzione.
2. Il consenso della Parte richiesta non e' necessario:
a) se la persona estradata non lascia il territorio della Parte richiesta nei trenta giorni dopo la fine del procedimento penale o dell'esecuzione della pena; questo termine non comprende il tempo durante il quale la persona estradata non ha potuto lasciare il territorio di questo Stato per ragioni indipendenti dalla propria volonta'.
b) se dopo averlo lasciato, la persona estradata e' ritornata spontaneamente nel territorio della Parte richiedente.
Convenzione - art. 41
Articolo 41
Pena capitale
Se il reato che ha motivato la domanda di estradizione e' punito, secondo la legge della Parte richiedente, con la pena capitale, questa pena non sara' inflitta, o se e' stata inflitta, non sara' eseguita.
Convenzione - art. 42
Articolo 42
Consegna della persona estradata.
La Parte richiesta informera' la Parte richiedente del luogo e della data della consegna della persona richiesta. Una persona richiesta puo' essere messa in liberta' se la Parte richiedente non la prende in consegna nel termine di quindici giorni a partire dalla data fissata per la consegna.
Convenzione - art. 43
Articolo 43
Consegna di oggetti
1. La Parte richiesta rimettera', su domanda, nei limiti consentiti dalla propria legge, gli oggetti eventualmente usati per commettere il reato per il quale viene accordata l'estradizione, gli oggetti che la persona richiesta ha ricavati dal reato o, in caso di alienazione di questi oggetti il controvalore ottenuto, cosi' come ogni altro oggetto suscettibile di essere usato come prova.
2. La Parte richiesta puo' trattenere temporaneamente gli oggetti di cui e' stata richiesta la consegna, se ne ha bisogno per lo svolgimento di un altro procedimento penale.
3. Restano salvi i diritti dei terzi sugli oggetti consegnati. Questi oggetti saranno restituiti dopo la fine del procedimento penale della Parte richiedente alla Parte richiesta per la loro restituzione agli aventi diritto.
Convenzione - art. 44
Articolo 44
Riestradizione
Se la persona estradata si sottrae al procedimento penale o all'esecuzione della pena e ritorna nel territorio della Parte richiesta, sara' riestradata in seguito ad una nuova domanda della Parte richiedente senza trasmissione dei documenti di cui all'articolo 33 della presente Convenzione, purche' ricorrano tutte le condizioni di estradizione previste dalla presente Convenzione.
Convenzione - art. 45
Articolo 45
Comunicazione dei risultati del procedimento penale
Le parti contraenti si comunicheranno i risultati dal procedimento penale instaurato contro la persona estradata. Su richiesta saranno inviate una copia della sentenza definitiva o una copia conforme della sentenza passata in giudicato.
Convenzione - art. 46
Articolo 46
Spese di estradizione
Le spese di estradizione sono a carico della Parte contraente nel cui territorio sono state effettuate. Le spese per il trasporto dal territorio di una delle Parti al territorio dell'altra della persona da estradare sono a carico della Parte richiedente.
Convenzione - art. 47
Articolo 47
Transito
1. Ciascun Parte contraente autorizza, su domanda dell'altra Parte, il transito sul proprio territorio delle persone estradate da uno Stato terzo.
2. Alla richieste di autorizzazione da transito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 della presente Convenzione. Il transito potra' essere rifiutato per i motivi indicati all'articolo 31.
3. Nel caso in cui sara' utilizzata la via aerea e allorche' non sia previsto alcun atterraggio, non sara' necessario ottenere l'autorizzazione della Parte il cui territorio e' sorvolato.
La Parte richiedente deve avvertire in anticipo l'altra Parte che non esiste alcun ostacolo al transito ai sensi della presente Convenzione e soprattutto che la persona trasportata non e' un cittadino della Parte richiesta. Nel caso di atterraggio fortuito sul territorio della Parte richiesta, questa notificazione produrra' gli effetti della domanda di arresto provvisorio prevista nell'articolo 36, a meno che esistano ragioni tali da impedire l'estradizione ai termini dell'articolo 31 della presente Convenzione, qualora sia previsto un atterraggio la Parte richiedente indirizzera' all'altra parte la domanda di transito, conformemente alle disposizioni dei paragrafi precedenti del prensente articolo.
4. Le spese effettuate per il transito saranno sostenute dalla Parte richiedente.
Convenzione - art. 48
Articolo 48
Procedimento penale
1. Ciascuna Parte contraente si impegna, su domanda dell'altra Parte, ad instaurare in conformita' alla propria legge ed alle condizioni in questa previste, ivi compresa anche la esistenza della giurisdizione, procedimenti penali contro i suoi cittadini che abbiano commesso, nel territorio dell'altra Parte, un reato punibile secondo le leggi in vigore nelle due Parti.
2. Nei casi previsti nell'articolo 31, paragrafo 1, lettera a) della presente Convenzione la Parte che non ha concesso l'estradizione si impegna, su richiesta dell'altra Parte, a sottoporre la questione alle proprie autorita' competenti affinche' procedimenti giudiziari possano, se e' il caso, essere instaurati per il reato che aveva motivato la richiesta di estradizione.
3. Nei casi previsti nei paragrafi 1 e 2 la richiesta di procedimento penale sara' corredata dai documenti relativi all'oggetto, da ogni elemento probante esistente, dalle indicazioni concernenti, se possibile, il danno causato, cosi' come dal testo delle disposizioni penali applicabili all'atto; nel caso in cui questi allegati non saranno sufficienti, indicazioni complementari saranno trasmesse su richiesta dalla Parte che ha instaurato il procedimento penale.
4. I diritti al risarcimento dei danni delle persone lese, che siano stati esercitati prima del trasferimento del procedimento penale innanzi autorita' giudiziarie della Parte richiedente, saranno oggetto di un procedimento nel teritorio della Parte richiesta.
5. La Parte richiesta informera' senza indugio l'altra Parte del risultato del procedimento penale. Su richiesta inviera' una copia della sentenza passata in giudicato.
6. Nei casi previsti nei paragrafi 1 e 2 la Parte richiedente, non appena ha presentato la domanda di procedimento, deve sospendere il proprio procedimento o l'esecuzione della sentenza che detta Parte abbia anteriormente pronunciato contro l'imputato per lo stesso fatto che ha motivato la suddetta domanda.
La Parte richiedente pone termine definitivamente al proprio procedimento o all'esecuzione se l'imputato e' stato definitivamente prosciolto ovvero e' stato condannato con sentenza passata in giudicato e la pena e' stata interamente eseguita o e' stata oggetto di grazia o di amnistia o non puo' piu' essere eseguita.
La Parte richiedente riacquista il diritto di perseguire o di procedere all'esecuzione:
a) se la Parte richiesta la informa della propria decisione di non dar seguito alla domanda;
b) se l'imputato si e' sottratto al procedimento o all'esecuzione della condanna nel territorio della Parte richiesta. In questo ultimo caso ogni periodo di privazione della liberta' subita nel territorio della Parte richiesta deve essere detratto dalla pena che sara' eventualmente pronunciata dalla Parte richiedente.
Convenzione - art. 49
Articolo 49
1. La presente Convenzione verra' sottoposta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati nel piu' breve tempo a Roma.
2. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.
3. La presente Convenzione viene conclusa per un periodo illimitato.
Restera' in vigore per sei mesi dopo la data in cui una delle Parti contraenti notifichera' all'altra la propria intenzione di denunciarla.
Convenzione - art. 50
Articolo 50
A fare inizio della sua entrata in vigore, la presente Convocazione sostituisce:
la Convenzione tra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca concernente la protezione legale dei rispettivi sudditi, firmata a Roma il 6 aprile 1922;
l'Accordo tra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca concernente l'esecutorieta' delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 6 aprile 1922;
la Convenzione fra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca concernente l'estradizione dei malfattori, firmata a Roma il 6 aprile 1922.
Fatto a Praga il 6 dicembre 1985 in duplice originale, ciascuno nella lingua italiana, ceca e francese, i tre testi facenti egualmente fede in caso di divergenza prevarra' il testo francese.
Per la Repubblica Per la Repubblica Socialista
Italiana Cecoslovacca
Parte di provvedimento in formato grafico
Convention
Convention
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