Monitoring Gesetzessammlung

094G0213

IT - Leggi di Ratifica

094G0213

Ratifica ed esecuzione del protocollo addizionale alla Carta sociale europea, con allegato, fatto a Strasburgo il 5 maggio 1988. (LEGGE 08 marzo 1994 n. 207)

Premessa

Entrata in vigore della legge: 27/3/1994 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo addizionale alla Carta sociale europea, con allegato, fatto a Strasburgo il 5 maggio 1988.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10 del protocollo stesso.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 marzo 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREATTA, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: CONSO

Protocole

Protocole
Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo- art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CARTA SOCIALE EUROPEA
PREAMBOLO
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,
Determinati ad adottare nuove misure atte ad ampliare la protezione dei diritti sociali ed economici garantita dalla Carta sociale europea, aperta alla firma a Torino il 18 ottobre 1961 (in appresso denominata "la Carta")
Hanno convenuto quanto segue:
Parte I
Le Parti riconoscono come obiettivo di una politica che esse perseguiranno con ogni mezzo utile, a livello nazionale ed internazionale, l'attuazione di condizioni atte ad assicurare l'esercizio effettivo dei seguenti diritti e principi:
1. Tutti i lavoratori hanno diritto all'uguaglianza di opportunita' e di trattamento in materia di impiego e di professione, senza discriminazioni basate sul sesso.
2. I lavoratori hanno diritto all'informazione ed alla consultazione nell'ambito dell'azienda.
3. I lavoratori hanno diritto di partecipare alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente di lavoro nell'azienda.
4. Ogni persona anziana ha diritto ad una protezione sociale.
Parte II
Le Parti si impegnano a considerarsi vincolate, compre previsto alla parte III, dagli obblighi risultanti dagli articoli in appresso:
Articolo 1
Diritto all'uguaglianza di opportunita' e di trattamento in materia d'impiego e di professione, senza discriminazioni basate sul sesso.
1. In vista di assicurare l'esercizio effettivo del diritto all'uguaglianza di opportunita' e di trattamento in materia d'impiego e di professione senza discriminazioni basate sul sesso, le Parti si impegnano a riconoscere tale diritto ed a prendere misure appropriate per assicurarne o promuoverne l'attuazione nei settori seguenti:
- accesso all'impiego, protezione contro il licenziamento e
reinserimento professionale;
- orientamento e formazione professionale, riciclaggio,
riadattamento professionale;
- condizioni d'impiego e di lavoro, compresa la retribuzione;
- svolgimento della carriera, promozione compresa.
2. Non saranno considerate come discriminazioni ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo le disposizioni relative alla protezione della donna, in particolare per quanto concerne la gestazione, il parto ed il periodo post-natale.
3. Il paragrafo 1 del presente articolo non costituisce impedimento all'adozione di misure specifiche tese a porre rimedio ad ineguaglianze di fatto.
4. Potranno essere escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo, o di alcune sue disposizioni, le attivita' professionali le quali, data la loro natura o le loro condizioni di esercizio, possono essere affidate unicamente a persone di un determinato sesso.

Protocollo- art. 2

Articolo 2
Diritto all'informazione e alla consultazione
1. In vista di assicurare l'esercizio effettivo del diritto dei lavoratori all'informazione ed alla consultazione nell'ambito dell'azienda, le Parti si impegnano ad adottare o a promuovere misure che consentano ai lavoratori o ai loro rappresentanti, in conformita' con le legislazioni e le prassi nazionali, di:
a. essere informati regolarmente o in tempo opportuno ed in maniera comprensibile, della situazione economica e finanziaria dell'azienda che li impiega, fermo restando che potra' non essere autorizzata la divulgazione di alcune informazioni che possono recare pregiudizio all'azienda, o che si potra' esigere che tali informazioni siano mantenute riservate;
b. essere consultati tempestivamente sulle decisioni previste suscettibili di avere un impatto considerevole sugli interessi dei lavoratori, ed in particolare su quelle decisioni con eventuali importanti conseguenze sulla situazione dell'impiego nell'azienda.
2. Le Parti potranno escludere dall'ambito di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo le aziende il cui organico non raggiunge una soglia determinata dalla legislazione o dalla prassi nazionali.

Protocollo- art. 3

Articolo 3
Diritto di partecipare alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente di lavoro
1. In vista di assicurare l'esercizio effettivo del diritto dei lavoratori di partecipare alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente di lavoro nelle aziende, le Parti si impegnano a prendere o a promuovere misure che consentano ai lavoratori o ai loro rappresentanti, in conformita' con la legislazione e la prassi nazionali, di contribuire:
a. alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro, dell'organizzazione del lavoro e dell'ambiente di
lavoro;
b. alla tutela della salute e della sicurezza nell'ambito
dell'azienda;
c. all'organizzazione di servizi ed agevolazioni sociali e
socio-culturali dell'azienda;
d. al controllo del rispetto della regolamentazione vigente per tali materie.
2. Le Parti potranno escludere dall'ambito di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo le aziende il cui organico non raggiunge una soglia determinata dalla legislazione o dalla prassi nazionali.

Protocollo- art. 4

Articolo 4
Diritto delle persone anziane ad una protezione sociale
Al fine di assicurare l'esercizio effettivo del diritto delle persone anziane ad una protezione sociale, le Parti si impegnano a prendere o a promuovere, sia direttamente, sia in collaborazione con le organizzazioni pubbliche o private, misure adeguate tese innanzitutto a:
1. consentire alle persone anziane di rimanere, il piu' a lungo possibile, membri della societa' a tutti gli effetti, mediante:
a. risorse sufficienti a permetter loro di condurre un'esistenza
decente e di partecipare attivamente alla vita pubblica
sociale e culturale;
b. la diffusione delle informazioni concernenti i servizi e le agevolazioni esistenti a favore delle persone anziane e le
possibilita' per queste ultime di avvalersene;
2. consentire alle persone anziane di scegliere liberamente il loro modo di vita e di condurre un'esistenza indipendente nel loro ambiente abituale per tutto il tempo che lo desiderano e che cio' e' possibile, mediante:
a. la messa a disposizione di alloggi adeguati alle loro
necessita' ed al loro stato di salute o di aiuti adeguati per la sistemazione dell'alloggio;
b. cure mediche e servizi resi necessari dalle loro condizioni.
3. garantire alle persone anziane che vivono in istituto, un'adeguata assistenza nel rispetto della vita privata, nonche' la partecipazione alla determinazione delle condizioni di vita nell'istituto.

Protocollo- art. 5

Articolo 5
Impegni
1. Ciascuna delle Parti s'impegna:
a. a considerare la parte I del presente Protocollo come una
dichiarazione che definisce gli obiettivi la cui realizzazione sara' da essa perseguita con ogni mezzo utile, in conformita' con le disposizioni del paragrafo introduttivo di detta parte;
b. a considerarsi come vincolata da uno o piu' articoli della
Parte II del presente Protocollo.
2. L'articolo o gli articoli scelti in conformita' con le disposizioni del capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo saranno notificati al Segretario Generale del Consiglio d'Europa da parte dello Stato contraente all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
3. Ciascuna delle Parti potra', in ogni successivo momento, dichiarare a mezzo notifica diretta al Segretario Generale che essa si considera vincolata da ogni altro articolo figurante nella parte II del presente Protocollo e che essa non aveva ancora accettato in conformita' con le disposizioni del paragrafo I del presente Articolo. Tali impegni successivi saranno considerati come parte integrante della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione ed avranno gli stessi effetti fin dal trentesimo giorno successivo alla data della notifica.

Protocollo- art. 6

Articolo 6
Controllo del rispetto degli obblighi assunti
Le Parti presenteranno rapporti relativi all'attuazione delle disposizioni della parte II del presente Protocollo da esse accettate nell'ambito dei rapporti stabiliti in virtu' dell'articolo 21 della Carta.

Protocollo- art. 7

Articolo 7
Attuazione degli impegni assunti
1. Le disposizioni pertinenti degli articoli da 1 a 4 della parte II del presente Protocollo possono essere attuate mediante:
a. la legislazione o la regolamentazione;
b. convenzioni stipulate tra datori di lavoro o organizzazioni di datori di lavori e organizzazioni di lavoratori;
c. una combinazione di questi due metodi; oppure
d. altri mezzi appropriati.
2. Gli impegni derivanti dagli articoli 2 e 3 della parte II del presente Protocollo saranno considerati come soddisfatti non appena tali disposizioni, in conformita' con il paragrafo 1 del presente articolo, saranno state applicate alla maggioranza dei lavoratori interessati.

Protocollo- art. 8

Articolo 8
Relazioni tra la Carta ed il presente Protocollo
1. Le disposizioni del presente Protocollo non pregiudicano le disposizioni della Carta.
2. Al presente Protocollo si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 22 a 32 e 36 della Carta.

Protocollo- art. 9

Articolo 9
Applicazione territoriale
1. Il presente Protocollo si applica al territorio metropolitano di ciascuna Parte. Ogni Stato puo', al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, precisare, a mezzo dichiarazione fatta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, il territorio considerato a tal fine come suo territorio metropolitano.
2. Ciascun Stato contraente puo', al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione del presente Protocollo, o ad ogni altro momento successivo, dichiarare, a mezzo notifica diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che il Protocollo si applichera', in tutto o in parte, a quel territorio o a quei territori non metropolitani indicati in detta dichiarazione e di cui esso assicura le relazioni internazionali, o assume la responsabilita' internazionale. Lo Stato specifichera' in tale dichiarazione l'articolo o gli articoli della II parte del presente Protocollo che esso accetta come obbligatori per quanto riguarda ciascuno dei territori indicati nella dichiarazione.
3. Il presente Protocollo entrera' in vigore nei confronti del territorio o dei territori indicati nella dichiarazione di cui al paragrafo precedente, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data alla quale il Segretario Generale avra' ricevuto la notifica di detta dichiarazione.
4. Ciascuna Parte potra', in ogni successivo momento, dichiarare a mezzo notifica diretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che, per quanto riguarda uno o piu' territori cui il presente Protocollo si applica in virtu' del paragrafo 2 del presente articolo, essa accetta come obbligatorio ogni articolo che in precedenza essa non aveva accettato per quanto riguarda questo o quei territori. Tali impegni ulteriori saranno considerati parte integrante della dichiarazione originale per quanto riguarda il territorio in questione, e daranno luogo agli stessi effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data alla quale il Segretario Generale avra' ricevuto la notifica di tale dichiarazione.

Protocollo- art. 10

Articolo 10
Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed entrata in vigore
1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Carta. Sara' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non potra' ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo se non avra' simultaneamente o precedentemente ratificato la Carta.
Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. Il presente Protocollo entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
3. Per ogni Stato firmatario che lo ratifichi in seguito, il presente Protocollo entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Protocollo- art. 11

Articolo 11
Denuncia
1. Nessuna Parte puo' denunciare il presente Protocollo pria dello scadere di un periodo di cinque anni dopo la data alla quale il Protocollo e' entrato in vigore per quanto la riguarda, o prima dello scadere di ogni altro ulteriore periodo di due anni, e in tutti i casi, un preavviso di sei mesi sara' notificato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Questa denuncia non pregiudica la validita' del Protocollo nei confronti delle altre Parti, sotto riserva che il numero di queste non sia mai inferiore a tre.
2. Ogni Parte puo', secondo le disposizioni enunciate nel paragrafo precedente, denunciare ogni articolo della parte II del presente Protocollo che essa ha accettato, sotto riserva che il numero degli articoli cui detta Parte e' obbligata, non sia mai inferiore a uno.
3. Ogni Parte puo' denunciare il presente Protocollo o ogni articolo della Parte II del Protocollo alle condizioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, per quanto concerne ogni territorio al quale si applica il Protocollo in virtu' di una dichiarazione fatta in conformita' con i paragrafi 2 e 4 dell'articolo 9.
4. Ogni Parte vincolata dalla Carta e dal presente Protocollo, che avra' denunciato la Carta secondo le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 37 di quest'ultima, sara' considerata come avente denunciato anche il Protocollo.

Protocollo- art. 12

Articolo 12
Notifiche
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio ed al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro:
a. ogni firma;
b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
c. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo in
conformita' con i suoi articoli 9 e 10;
d. ogni altro atto, notifica o comunicazione connessa con il
presente Protocollo.

Protocollo- art. 13

Articolo 13
Annesso
L'Annesso al presente Protocollo fa parte integrante di quest'ultimo.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Strasburgo, il 5 maggio 1988, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Protocollo-Annesso

ANNESSO AL PROTOCOLLO
Ambito di applicazione del Protocollo per quanto riguarda le persone tutelate.
1. Le persone di cui agli articoli da 1 a 4 comprendono gli stranieri solo in quanto sono cittadini delle altre Parti che risiedono legalmente o lavorano regolarmente sul territorio della Parte in questione, fermo restando che gli articoli surriferiti saranno interpretati in base alle disposizioni degli articoli 18 e 19 della Carta.
Questa interpretazione non esclude l'estensione di diritti analoghi ad altre persone, da parte di una qualunque delle Parti.
2. Ciascuna Parte concedera' ai rifugiati che corrispondono alla definizione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo statuto dei rifugiati e del Protocollo del 31 gennaio 1967, e che risiedono regolarmente sul suo territorio, un trattamento il piu' favorevole possibile, ed in tutti i casi non meno favorevole di quello al quale si e' impegnata ai sensi di tali strumenti e di ogni altro accordo internazionale esistente ed applicabile ai rifugiati surriferiti.
3. Ciascuna Parte concedera' agli apolidi che corrispondono alla definizione della Convenzione di New York del 28 settembre 1954 relativa allo statuto degli apolidi e che risiedono regolarmente sul suo territorio, un trattamento il piu' favorevole possibile ed in tutti i casi non meno favorevoli di quello al quale si e' impegnata in virtu' di questo strumento e di ogni altro accordo internazionale esistente ed applicabile agli apolidi surriferiti.
Articolo 1
Rimane inteso che le materie di dominio della previdenza sociale, come pure le disposizioni relative alle prestazioni di disoccupazione, di vecchiaia e per i superstiti, possono essere escluse dall'ambito di applicazione di questo articolo.
Articolo 1, paragrafo 4
Questa disposizione non puo' essere interpretata come un obbligo per le Parti di stabilire con mezzi legislativi o regolamentari la lista delle attivita' professionali che, data la loro natura o le loro condizioni di esercizio, possono essere riservate a lavoratori di un determinato sesso.
Articoli 2 e 3
1. Ai fini dell'applicazione di questi articoli, per "rappresentanti dei lavoratori" si intendono persone riconosciute come tali dalla legislazione o dalla prassi nazionali.
2. Per "legislazione e prassi nazionali" si intendono, a seconda dei casi, oltre alle leggi ed ai regolamenti, le convenzioni collettive, altri accordi tra i datori di lavoro ed i rappresentanti dei lavoratori, gli usi e le decisioni giudiziarie pertinenti.
3. Ai fini dell'applicazione di questi articoli, per "azienda" si intende un insieme di elementi materiali ed immateriali, avente personalita' giuridica o non, destinato alla produzione di beni o alla prestazione di servizi, a fini economici, che dispone di potere decisionale per quanto riguarda il suo modo di procedere sul mercato.
4. Rimane inteso che le comunita' religiose ed i loro istituti possono essere esclusi dall'applicazione di questi articoli anche quando questi istituti sono aziende ai sensi del paragrafo 3. Gli istituti che perseguono attivita' ispirate da taluni ideali o guidati da determinati concetti morali, ideali e concetti che sono tutelati dalla legislazione nazionale, possono essere esclusi dall'applicazione di questi articoli nella misura necessaria a tutelare gli orientamenti dell'azienda.
5. Rimane inteso che, quando in uno Stato i diritti enunciati negli articoli 2 e 3 sono esercitati nei vari stabilimenti dell'azienda, si considera che la Parte interessata ha soddisfatto agli obblighi derivanti da tali disposizioni.
Articolo 3
Questa disposizione non pregiudica ne' i poteri ne' gli obblighi in materia di adozione di regolamenti concernenti l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro, ne' le competenze e le responsabilita' degli organi incaricati di vigilare sul rispetto della loro applicazione.
Per "servizi ed agevolazioni sociali e socio-culturali" si intendono i servizi e le agevolazioni di natura sociale e/o culturale fornite da alcune aziende ai lavoratori, come assistenza sociale, campi sportivi, sale di allattamento, biblioteche, colonie di vacanze, ecc.
Articolo 4, paragrafo 1
Ai fini dell'applicazione di questo paragrafo, l'espressione "il piu' a lungo possibile" si riferisce alle capacita' fisiche, psicologiche ed intellettuali della persona anziana.
Articolo 7
Rimane inteso che i lavoratori esclusi in conformita' con il paragrafo 2 dell'articolo 2 ed il paragrafo 2 dell'articolo 3 non sono tenuti in considerazione nella determinazione del numero dei lavoratori interessati.
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