080U0745
080U0745
Convention CONVENTION SUR L'OBTENTION DES PREUVES A L'ETRANGER EN MATIERE CIVILE OU COMMERCIALE Parte di provvedimento in formato grafico Convenzione (LEGGE 24 ottobre 1980 n. 745)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni:
1) convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale, adottata a L'Aja il 18 marzo 1970;
2) convenzione sull'amministrazione internazionale delle successioni, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973;
3) convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni relative alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973;
4) convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 38, 44, 35 e 25 delle convenzioni stesse.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 24 ottobre 1980 PERTINI FORLANI - COLOMBO - SARTI Visto, il Guardasigilli: SARTI
Convention
CONVENTION SUR L'OBTENTION DES PREUVES A L'ETRANGER EN MATIERE CIVILE OU COMMERCIALE
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione, fra cui il testo in lingua francese.
CONVENZIONE SULL'ASSUNZIONE ALL'ESTERO DELLE PROVE IN MATERIA CIVILE O COMMERCIALE
Gli Stati firmatari della presente Convenzione,
Desiderando facilitare la trasmissione e l'esecuzione delle Commissioni rogatorie nonche' promuovere l'armonizzazione dei diversi metodi che utilizzano a tali fini,
Desiderando migliorare l'efficacia della cooperazione giudiziaria reciproca in materia civile o commerciale,
hanno deciso di stipulare a tal fine una Convenzione ed hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Articolo 1
L'autorita' giudiziaria di uno Stato contraente puo', in materia civile o commerciale, conformemente alle disposizioni della propria legislazione, chiedere a mezzo di rogatoria all'autorita' competente di un altro Stato contraente di compiere ogni atto d'istruttoria, nonche' ogni altro atto giudiziario.
Non puo' essere richiesto un atto di istruttoria per permettere alle parti di ottenere mezzi di prova che non siano destinati ad essere utilizzati in un procedimento in corso o futuro.
L'espressione "altri atti giudiziari" non comprende ne' la presentazione o la notifica di atti giudiziari, ne' le misure cautelative o esecutive.
Art. 2
Articolo 2
Ogni Stato contraente nomina una Autorita' centrale che si assume l'incarico di ricevere le rogatorie provenienti da una autorita' giudiziaria di un altro Stato contraente e di trasmetterle all'autorita' competente ai fini dell'esecuzione. L'Autorita' centrale e' organizzata a seconda delle modalita' previste dallo Stato richiesto.
Le rogatorie vengono trasmesse all'Autorita' centrale dello Stato richiesto senza l'intervento di un'altra autorita' di tale Stato.
Art. 3
Articolo 3
L'atto rogatorio deve contenere le seguenti indicazioni:
a) l'autorita' richiedente e, se possibile, l'autorita' richiesta;
b) l'identita' e l'indirizzo delle parti e, ove occorra, dei loro rappresentanti;
c) la natura e l'oggetto dell'istanza e un breve resoconto dei fatti;
d) gli atti d'istruttoria o gli altri atti giudiziari, da compiere.
Ove occorra, l'atto rogatorio deve anche contenere:
e) il nome e l'indirizzo delle persone da interrogare;
f) le domande da rivolgere alle, persone da interrogare o i fatti sui quali devono essere interrogate;
g) i documenti o gli altri oggetti da ispezionare;
h) la precisazione se la deposizione debba essere fatta sotto giuramento o con una semplice affermazione e, ove occorra, l'indicazione della formula da usare all'uopo;
i) ogni forma speciale la cui applicazione sia richiesta in conformita' dell'articolo 9.
Nell'atto rogatorio possono anche venir citate, se del caso, tutte le informazioni necessarie per l'applicazione dell'articolo 11.
Non puo' essere richiesta alcuna legalizzazione o altra formalita' analoga.
Art. 4
Articolo 4
L'atto rogatorio deve essere redatto nella lingua dell'autorita' richiesta o accompagnato da una traduzione in tale lingua.
Tuttavia, ogni Stato contraente deve accettare l'atto rogatorio redatto in lingua francese o inglese o accompagnato da una traduzione in una di tali lingue, a meno che non vi si sia opposto formulando la riserva prevista dall'articolo 33.
Ogni Stato contraente che abbia piu' lingue ufficiali e non possa, per motivi di diritto interno, accettare le rogatorie in una di tali lingue per il suo intero territorio, deve far conoscere, a mezzo di dichiarazione, la lingua in cui l'atto rogatorio deve essere redatto o tradotto in vista della sua esecuzione nelle parti del proprio territorio che abbia indicato. In caso di mancata osservanza, senza validi motivi, dell'obbligo derivante da tale dichiarazione, le spese di traduzione nella lingua voluta, sono a carico dello Stato richiedente.
Ogni Stato contraente puo', mediante una dichiarazione in tal senso, far conoscere la lingua o le lingue diverse da quelle previste dai precedenti capoversi nelle quali l'atto rogatorio puo' essere inviato alla propria Autorita' centrale.
Ogni traduzione allegata ad un atto rogatorio deve essere certificata conforme, o da un agente diplomatico o consolare, o da un traduttore giurato, oppure da ogni altra persona autorizzata a tal fine in uno dei due Stati.
Art. 5
Articolo 5
Quando l'Autorita' centrale ritiene che le disposizioni della Convenzione non siano state rispettate, e' tenuta ad informarne immediatamente l'autorita' dello Stato richiedente che le ha trasmesso la rogatoria, precisando quali sono le obiezioni alla richiesta stessa.
Art. 6
Articolo 6
In caso di incompetenza dell'autorita' richiesta, l'atto rogatorio viene trasmesso d'ufficio e senza indugio all'autorita' dello Stato che in base alle norme stabilite dalla legislazione di quest'ultimo e' competente in materia.
Art. 7
Articolo 7
L'autorita' richiedente e' informata, se lo richiede, della data e del luogo in cui avra' luogo il procedimento, affinche' le parti interessate e, se del caso, i loro rappresentanti possano assistervi.
Tale comunicazione deve essere indirizzata direttamente alle suddette parti, quando l'autorita' richiedente ne faccia richiesta o ai loro rappresentanti.
Art. 8
Articolo 8
Ogni Stato contraente puo' dichiarare che magistrati dell'autorita' richiedente di un altro Stato contraente possono assistere all'esecuzione di una rogatoria. Tale misura puo' essere soggetta alla previa approvazione dell'autorita' competente indicata dallo Stato dichiarante.
Art. 9
Articolo 9
L'autorita' giudiziaria che procede all'esecuzione di una rogatoria, applica le leggi del proprio paese per quanto riguarda le procedure da seguire.
Tuttavia, si potra' accondiscendere alla richiesta dell'autorita' richiedente di seguire: un metodo particolare di procedura ove questo non sia incompatibile con la legge dello Stato richiesto, o che la sua applicazione non sia possibile, sia a motivo degli usi giudiziari interni dello Stato richiesto, sia per difficolta' d'ordine pratico.
La rogatoria dovra' essere eseguita d'urgenza.
Art. 10
Articolo 10
Nell'eseguire una rogatoria, l'autorita' richiesta applica i mezzi di costrizione appropriati e previsti dal proprio diritto interno, per quel caso, e nella stessa misura in cui vi sarebbe obbligata in caso di esecuzione di un ordine emesso dalle autorita' dello Stato richiesto o di una domanda formulata a tal fine da una parte interessata.
Art. 11
Articolo 11
La rogatoria non viene eseguita se la persona interessata rifiuta di deporre in quanto abbia il privilegio o l'obbligo di rifiutarsi, in base;
a) sia alla legge dello Stato richiesto;
b) sia alla legge dello Stato richiedente e detto privilegio ed obbligo siano stati specificati nell'atto rogatorio o, se del caso, attestati dall'autorita' richiedente a richiesta dell'autorita' richiesta.
Inoltre, ogni Stato contraente puo' dichiarare di riconoscere tali privilegi ed obblighi stabiliti dalla legge di Stati diversi dallo Stato richiedente e dallo Stato richiesto, nella misura specificata in tale dichiarazione.
Art. 12
Articolo 12
L'esecuzione della rogatoria puo' essere rifiutata soltanto se:
a) l'esecuzione, nello Stato richiesto, non rientra nelle
attribuzioni del potere giudiziario, oppure
b) lo Stato richiesto la ritiene di natura tale da recare pregiudizio alla propria sovranita' o alla propria sicurezza.
L'esecuzione non puo' essere rifiutata per il solo motivo che la legge dello Stato richiesto rivendichi l'esclusiva competenza giudiziaria nella questione in causa o che non conosca i mezzi giuridici corrispondenti all'oggetto della domanda proposta all'autorita' richiedente.
Art. 13
Articolo 13
I documenti attestanti l'esecuzione di una rogatoria sono trasmessi dall'autorita' richiesta all'autorita' richiedente attraverso gli stessi canali utilizzati da quest'ultima.
Quando la rogatoria non viene eseguita, in tutto o in parte, l'autorita' richiedente ne viene immediatamente informata per la stessa via e gliene vengono comunicati i motivi.
Art. 14
Articolo 14
L'esecuzione di una rogatoria non puo' dar luogo al rimborso di tasse o diritti qualunque sia la loro natura.
Tuttavia, lo Stato richiesto ha il diritto di esigere dallo Stato richiedente il rimborso delle indennita' pagate agli esperti ed agli interpreti nonche' delle spese risultanti dall'applicazione di una particolare procedura richiesta dallo Stato richiedente, in conformita' del comma 2 dell'articolo 9.
L'autorita' richiesta, la cui legislazione lasci alle parti la cura di raccogliere le prove e che non sia in grado di eseguire essa stessa la rogatoria, puo' incaricare una persona abilitata a tal fine, previo il consenso dell'autorita' richiedente. Nel richiedere tale consenso, l'autorita' richiesta indica l'ammontare approssimativo delle spese che deriveranno da tale intervento. Il consenso implica l'obbligo di rimborsare le spese da parte dell'autorita' richiedente. In mancanza di esso, l'autorita' richiedente non e' tenuta a pagare dette spese.
Art. 15
Articolo 15
Un agente diplomatico o consolare di uno Stato contraente puo' procedere; in materia civile o commerciale, e senza fare uso di misure coercitive, sul territorio di un altro Stato contraente e nella circoscrizione in cui esercita le proprie funzioni, ad ogni atto istruttorio riguardante unicamente i cittadini di uno Stato che egli rappresenta e concernente un procedimento iniziato avanti un tribunale del detto Stato.
Ogni Stato contraente ha la facolta' di dichiarare che tale atto puo' avvenire soltanto previa autorizzazione accordata su domanda fatta, da tale agente ed a suo nome, all'autorita' competente designata dallo Stato dichiarante.
Art. 16
Articolo 16
Un agente diplomatico o consolare di uno Stato contraente puo' inoltre procedere, senza far uso di misure coercitive, sul territorio di un altro Stato contraente e nella circoscrizione in cui esercita le proprie funzioni, ad ogni atto istruttorio riguardante i cittadini dello Stato di residenza o di uno Stato terzo, e concernente un procedimento iniziato dinanzi ad un tribunale di uno Stato da lui rappresentato:
a) se una autorita' competente designata dallo Stato di residenza ha dato la propria autorizzazione, sia in linea generale che per ogni
singolo caso, e
b) se egli rispetta le condizioni fissate dall'autorita' competente nell'autorizzazione.
Ogni Stato contraente puo' dichiarare che gli atti istruttori previsti da questo articolo possono essere compiuti senza la sua previa autorizzazione.
Art. 17
Articolo 17
In materia civile o commerciale, ogni persona regolarmente designata a tale scopo quale commissario, puo' procedere, senza ricorrere a misure coercitive, sul territorio di uno Stato contraente, ad ogni atto istruttorio riguardante un procedimento iniziato avanti un tribunale di un altro Stato contraente:
a) se una autorita' competente designata dallo Stato di esecuzione ha dato la propria autorizzazione, sia in linea generale, che per ogni singolo caso, e
b) se egli rispetta le condizioni fissate dall'autorita' competente dell'autorizzazione.
Ogni Stato contraente puo' dichiarare che gli atti istruttori previsti dal presente articolo possono essere compiuti senza sua previa autorizzazione.
Art. 18
Articolo 18
Ogni Stato contraente puo' dichiarare che un agente diplomatico o consolare o un commissario, autorizzato a procedere ad un atto istruttorio conformemente agli articoli 15, 16 e 17, ha la facolta' di rivolgersi all'autorita' competente designata dal detto Stato, per ottenere la necessaria assistenza al compimento di tale atto ricorrendo a misure coercitive. La dichiarazione puo' comportare ogni condizione che lo Stato contraente ritenga utile imporre.
Quando l'autorita' competente accoglie la richiesta, essa applica i mezzi coercitivi adeguati e previsti al proprio diritto interno.
Art. 19
Articolo 19
L'autorita' competente, nel dare l'autorizzazione di cui agli articoli 15, 16 e 17 o in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, puo' determinare le condizioni che essa ritiene convenienti, con particolare riguardo all'ora, alla data e al luogo dell'istruttoria. Essa puo' inoltre richiedere che tale ora, data e luogo le siano notificate con notevole anticipo ed in tempo utile; in tal caso, un rappresentante della detta autorita', puo' essere presente all'istruttoria.
Art. 20
Articolo 20
Le persone interessate agli atti istruttori di cui al presente capitolo possono farsi assistere dal loro avvocato.
Art. 21
Articolo 21
Quando un agente diplomatico o consolare o un commissario e' autorizzato a procedere ad un atto istruttorio in base agli articoli 15, 16 e 17, egli:
a) puo' procedere ad ogni atto istruttorio che non sia incompatibile con la legge dello Stato di esecuzione o contrario alla autorizzazione accordata in base ai detti articoli o ricevere, alle stesse condizioni, una deposizione sotto giuramento o con semplice dichiarazione;
b) ogni convocazione a comparire o a partecipare ad un atto istruttorio e' redatta, salvo che la persona cui l'atto si riferisce non sia cittadino dello Stato in cui e' iniziato il procedimento, nella lingua del luogo in cui l'atto istruttorio dev'esser compiuto ovvero accompagnata da una traduzione in tale lingua;
c) la convocazione deve avvertire che la persona puo' essere assistita dal proprio avvocato, e, per ogni Stato che non abbia fatto la dichiarazione di cui all'articolo 18, che essa non e' tenuta ne' a comparire ne' a partecipare all'istruttoria;
d) l'atto istruttorio puo' essere compiuto secondo le formalita' previste dalla legge del tribunale avanti il quale e' iniziato il procedimento, a condizione che esse non siano vietate dalla legge dello Stato di esecuzione;
e) la persona cui l'atto istruttorio si riferisce puo' invocare i privilegi e gli obblighi di cui all'articolo 11.
Art. 22
Articolo 22
Il fatto che un atto istruttorio non abbia potuto essere compiuto conformemente alle disposizioni del presente capitolo, a causa del rifiuto di una persona di parteciparvi, non impedisce che una rogatoria possa essere di nuovo inoltrata per lo stesso atto, in conformita' delle disposizioni del capitolo I.
Art. 23
Articolo 23
Ogni Stato contraente puo', al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, dichiarare di non eseguire le rogatorie che hanno per oggetto una procedura conosciuta negli Stati che applicano la "Common Law" sotto il nome di "pre-trial discovery of documents".
Art. 24
Articolo 24
Ogni Stato contraente puo' designare oltre all'Autorita' centrale, altre autorita' di cui determina le competenze. Tuttavia, le rogatorie possono sempre essere trasmesse all'Autorita' centrale.
Gli Stati federali hanno la facolta' di designare piu' Autorita' centrali.
Art. 25
Articolo 25
Ogni Stato contraente nel quale siano in vigore piu' ordinamenti giuridici, puo' designare le autorita' di uno di tali ordinamenti, che avranno competenza esclusiva per l'esecuzione delle rogatorie in applicazione della presente Convenzione.
Art. 26
Articolo 26
Ogni Stato contraente che vi sia tenuto per motivi di diritto costituzionale, puo' invitare lo Stato richiedente a rimborsare le spese di esecuzione dell'atto rogatorio e relative alla notifica o all'intimazione a comparire, le indennita' dovute alla persona che fa la deposizione e per la redazione del processo verbale dell'atto di istruttoria.
Quando uno Stato ha fatto uso delle disposizioni del precedente paragrafo, ogni altro Stato contraente puo' invitare tale Stato a rimborsare le spese corrispondenti.
Art. 27
Articolo 27
Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono ad uno Stato contraente:
a) di dichiarare che atti rogatori possano venire trasmessi alle proprie autorita' giudiziarie per vie diverse da quelle previste dall'articolo 2;
b) di permettere, ai sensi della propria legge o della propria consuetudine interna, di eseguire gli atti ai quali essa si applica in condizioni meno restrittive;
c) di permettere metodi a termini della propria legge o consuetudine interna, per ottenere le prove, diversi da quelli previsti dalla presente Convenzione.
Art. 28
Articolo 28
La presente Convenzione non vieta che gli Stati contraenti si accordino per derogare:
a) all'articolo 2, per quanto attiene alla via di trasmissione delle rogatorie;
b) all'articolo 4, per quanto attiene all'uso delle lingue;
c) all'articolo 8, per quanto attiene alla presenza di magistrati all'esecuzione delle rogatorie;
d) all'articolo 11; per quanto attiene ai privilegi ed ai divieti di deporre;
e) all'articolo 13, per quanto attiene alla trasmissione dei documenti attestanti l'esecuzione;
f) all'articolo 14, per quanto attiene al pagamento delle spese;
g) alle disposizioni del capitolo II.
Art. 29
Articolo 29
La presente Convenzione sostituira', nei rapporti fra gli Stati che l'avranno ratificata, gli articoli da 8 a 16 delle Convenzioni relative alla procedura civile, firmate a L'Aja rispettivamente il 17 luglio 1905 e il primo marzo 1954, nella misura in cui i detti Stati sono Parti dell'una o dell'altra di tali Convenzioni.
Art. 30
Articolo 30
La presente Convenzione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 23 della Convenzione del 1905, ne' dell'articolo 24 di quella del 1954.
Art. 31
Articolo 31
Gli accordi aggiuntivi alle Convenzioni del 1905 e del 1954, conclusi fra gli Stati contraenti sono ritenuti ugualmente applicabili alla presente Convenzione, a meno che gli Stati interessati non convengano altrimenti.
Art. 32
Articolo 32
Fatta salva l'applicazione degli articoli 29 e 31, la presente Convenzione non deroga alle Convenzioni di cui siano o saranno Parti gli Stati contraenti e che contengano delle disposizioni sulle materie regolate dalla presente Convenzione.
Art. 33
Articolo 33
Ogni Stato, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, ha la facolta' di escludere in tutto o in parte l'applicazione delle disposizioni del comma 2 dell'articolo 4, nonche' di quelle del capitolo 11. Non sara' ammessa alcuna altra riserva.
Ogni Stato contraente potra', in ogni momento, ritirare una riserva che avra' fatto; l'effetto della riserva cessera' il sessantesimo giorno successivo alla notifica del ritiro.
Quando uno Stato avra' fatto una riserva, ogni altro Stato leso dalla stessa potra' applicare la stessa norma nei confronti dello Stato che ha fatto la riserva.
Art. 34
Articolo 34
Ogni Stato puo', in ogni momento, ritirare o modificare una dichiarazione.
Art. 35
Articolo 35
Ogni Stato contraente dovra' indicare al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi, sia al momento del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, sia in seguito, quali sono le Autorita' previste dagli articoli 2, 8, 24 e 25.
Esso dovra' notificare, ove occorra, alle stesse condizioni:
a) la designazione delle autorita' alle quali devono rivolgersi, in virtu' dell'articolo 16, gli agenti diplomatici o consolari; nonche' di quelle che possono concedere l'autorizzazione o l'assistenza previste dagli articoli 15, 16 e 18;
b) la designazione delle autorita' che possono accordare al commissario l'autorizzazione prevista dall'articolo 17 o l'assistenza prevista dall'articolo 18;
c) le dichiarazioni previste dagli articoli 4, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 23 e 27;
d) ogni ritiro o modifica delle designazioni e dichiarazioni di cui sopra;
e) ogni ritiro di riserve.
Art. 36
Articolo 36
Le difficolta' insorgenti tra gli Stati contraenti in ordine all'applicazione della presente Convenzione saranno regolate per via diplomatica.
Art. 37
Articolo 37
La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati rappresentati alla Undicesima sessione della Conferenza de L'Aja sul diritto internazionale privato.
Essa sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
Art. 38
Articolo 38
La presente Convenzione entrera' in vigore sessanta giorni dopo il deposito del terzo strumento di ratifica previsto dal comma 2 dell'articolo 37.
La Convenzione entrera' in vigore, per ogni Stato firmatario che la ratifichi successivamente, sessanta giorni dopo il deposito del proprio strumento di ratifica.
Art. 39
Articolo 39
Ogni Stato non rappresentato all'Undicesima sessione della Conferenza de L'Aja sul diritto internazionale privato che sia Membro della Conferenza o dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una istituzione specializzata di quest'ultima, o Parte dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia potra' aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore in base al primo comma dell'articolo 38.
Lo strumento di adesione sara' depositato presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
La Convenzione entrera' in vigore, per lo Stato aderente, sessanta giorni dopo il deposito del proprio strumento di adesione.
L'adesione non avra' effetto che nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che avranno dichiarato di accettare tale adesione. Tale dichiarazione sara' depositata presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi; detto Ministero ne inviera', per via diplomatica, copia conforme ad ogni Stato contraente.
La Convenzione entrera' in vigore tra lo Stato aderente e lo Stato che abbia dichiarato di accettare tale adesione sessanta giorni dopo il deposito della dichiarazione di accettazione.
Art. 40
Articolo 40
Ogni Stato, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, potra' dichiarare che la presente Convenzione verra' estesa all'insieme dei territori che esso rappresenta sul piano internazionale, o ad uno o piu' di tali territori. Tale dichiarazione avra' efficacia al momento dell'entrata in vigore della Convenzione per il detto Stato.
Successivamente, ogni estensione di tale natura sara' notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
La Convenzione entrera' in vigore, per i territori previsti dall'estensione, sessanta giorni dopo la notifica di cui al comma precedente.
Art. 41
Articolo 41
La presente Convenzione avra' una durata di cinque anni a partire dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' del comma primo dell'articolo 38, anche per gli Stati che l'avranno ratificata o che vi avranno aderito successivamente.
La Convenzione sara' rinnovata tacitamente di cinque in cinque anni, salvo denuncia.
La denuncia, almeno sei mesi prima dello spirare del termine di cinque anni, sara' notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
Essa potra' essere limitata ad alcuni dei territori ai quali si applica la Convenzione.
La denuncia non avra' efficacia che nei riguardi dello Stato che l'avra' notificata. La Convenzione restera' in vigore per gli altri Stati contraenti.
Art. 42
Articolo 42
Il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi notifichera' agli Stati previsti dall'articolo 37, nonche' agli Stati che avranno aderito in conformita' delle disposizioni dell'articolo 39:
a) le firme e le ratifiche previste dall'articolo 37;
b) la data in cui entrera' in vigore la presente Convenzione in conformita' delle disposizioni del comma primo dell'articolo 38;
c) le adesioni previste dall'articolo 39 e la data in cui avranno efficacia;
d) le estensioni previste dall'articolo 40 e la data in cui avranno efficacia;
e) le designazioni, le riserve e le dichiarazioni di cui agli articoli 33 e 35;
f) le denuncie previste dal comma 3 dell'articolo 41.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTO a L'Aja, il 18 marzo 1970, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che verra' depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi e di cui una copia certificata conforme sara' inviata, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati rappresentati all'Undicesima sessione della Conferenza de L'Aja sul diritto internazionale privato.
(Seguono le firme).
Convention
CONVENTION SUR L'ADMINISTRATOR INTERNATIONALE DES SUCCESSION
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione, fra cui il testo in lingua francese.
CONVENZIONE SULL'AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE DELLE SUCCESSIONI
Gli Stati firmatari della presente Convenzione,
Desiderando stabilire disposizioni uniformi al fine di facilitare l'amministrazione internazionale delle successioni,
Hanno deciso di concludere una Convenzione in materia ed hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Gli Stati contraenti istituiscono un certificato internazionale che designi la persona o le persone incaricate di amministrare i beni mobili di una successione e indichi il suo o i loro poteri.
Tale certificato, redatto nello Stato contraente designato dall'articolo 2 in conformita' al modello allegato alla presente Convenzione, verra' riconosciuto negli Stati contraenti.
Ogni Stato contraente puo' condizionare questo riconoscimento alla procedura o alla pubblicita' previste dall'articolo 10.
Art. 2
Articolo 2
Il certificato sara' redatto dall'autorita' competente nello Stato di residenza abituale del de cuius.
Art. 3
Articolo 3
Al fine di designare il titolare del certificato e di indicarne i poteri, l'autorita' competente applica la sua legislazione interna salvo nei seguenti casi, nei quali applichera' la legislazione interna dello Stato di cui era cittadino il de cuius:
1) allorche' sia lo Stato di residenza abituale sia lo Stato di cui il de cuiux era cittadino abbiano fatto la dichiarazione prevista dall'articolo 31;
2) allorche' lo Stato di cui era cittadino il de cuius, ma non lo Stato di residenza abituale, abbia fatto la dichiarazione prevista dall'articolo 31, e qualora il de cuius non abbia vissuto nello Stato la cui autorita' emette il certificato almeno cinque anni immediatamente precedenti la sua morte.
Art. 4
Articolo 4
Ogni Stato contraente puo' dichiarare che, per designare il titolare del certificato e per indicare i suoi poteri, applichera', in deroga all'articolo 3, la sua legge interna o quella dello Stato del quale il de cuius era cittadino, in conformita' alla scelta fatta da quest'ultimo.
Art. 5
Articolo 5
Prima di emettere il certificato, l'autorita' competente, nel caso applichi la legislazione interna dello Stato di cui il de cuius era cittadino, potra' richiedere ad un'autorita' di tale Stato, all'uopo designata, se quanto contenuto nel certificato e' conforme a tale legge e, se lo ritiene opportuno, potra' fissare un termine per l'invio della risposta. Se non dovesse pervenire alcuna risposta entro tale termine, essa redigera' il certificato conformemente alla sua interpretazione della legge applicabile.
Art. 6
Articolo 6
Ogni Stato contraente designera' la competente autorita' giudiziaria o amministrativa per la redazione del certificato.
Ogni Stato contraente puo' dichiarare che un certificato redatto nel suo territorio sia considerato come "redatto dall'autorita' competente", se e' redatto da un membro di un ordine professionale designato da tale Stato e se esso sia stato confermato dall'autorita' competente.
Art. 7
Articolo 7
L'autorita' emittente, dopo aver adottato le misure di pubblicita' idonee ad informare gli interessati, in particolare il coniuge superstite, e dopo aver effettuato indagini, se necessarie, emette il certificato senza indugi.
Art. 8
Articolo 8
L'autorita' competente informa, su richiesta, qualsiasi persona o autorita' interessata che e' stato emesso il certificato e quale ne e' il contenuto e, ove del caso, di qualsiasi annullamento, modificazione o sospensione dei suoi effetti.
L'annullamento o la modificazione del certificato, o la sospensione dei suoi effetti da parte dell'autorita' emittente, deve essere portato a conoscenza, di qualsiasi persona o autorita' che sia stata precedentemente informata per iscritto dell'emissione del certificato.
Art. 9
Articolo 9
Ferme restando le disposizioni dell'articolo 10, al fine di attestare la nomina e i poteri della persona o persone abilitate ad amministrare la successione, puo' essere richiesta soltanto la presentazione del certificato negli Stati contraenti diversi da quello che lo ha emesso.
Nessuna legalizzazione o formalita' analoga puo' essere richiesta.
Art. 10
Articolo 10
Ogni Stato contraente puo' subordinare il riconoscimento del certificato, sia a una decisione di un'autorita' a seguito di una procedura rapida, sia solamente ad una forma di pubblicita'.
Questa procedura potra' comportare opposizioni e ricorsi fintantoche' si basino sugli articoli 13, 14, 15, 16 e 17.
Art. 11
Articolo 11
Qualora venga richiesta la procedura o la pubblicita' prevista dall'articolo 10, il titolare del certificato puo', previa semplice presentazione, adottare o richiedere qualsiasi misura conservativa o urgente nei limiti del certificato, a partire dalla data della sua entrata in vigore e per tutta la durata della procedura di riconoscimento, ove del caso, fino a decisione contraria.
Ogni Stato richiesto puo' chiedere che il riconoscimento provvisorio sia soggetto alle disposizioni della sua legislazione interna relativa a tale riconoscimento, a condizione che il riconoscimento sia oggetto di una procedura rapida.
Tuttavia, il titolare non potra' adottare o richiedere le misure di cui al paragrafo 1 dopo il sessantesimo giorno dalla data d'entrata in vigore del certificato se non ha iniziato, entro tale termine, la procedura di riconoscimento ne' adottato le necessarie misure di pubblicita'.
Art. 12
Articolo 12
La validita' delle misure conservative o urgenti adottate ai sensi dell'articolo 11 non verra' infirmata dallo scadere del termine specificato in tale articolo, ne' da una decisione che neghi il riconoscimento.
Tuttavia, qualsiasi persona interessata puo' richiedere la revoca o la conferma di tali misure, conformemente alla legislazione dello Stato richiesto.
Art. 13
Articolo 13
Il riconoscimento potra' essere negato nei seguenti casi:
1) se risulta che il certificato non e' autentico, o non e' conforme al modello allegato alla presente Convenzione;
2) se non risulta dal contenuto del certificato che esso e' stato redatto da un'autorita' internazionalmente competente, ai sensi della presente Convenzione.
Art. 14
Articolo 14
Il riconoscimento del certificato puo' inoltre essere negato se, a giudizio dello Stato richiesto:
1) il de cuius aveva la sua residenza abituale in tale Stato;
oppure
2) il de cuius aveva la cittadinanza di tale Stato e per questo motivo, conformemente agli articoli 3 e 4, la legislazione interna dello Stato richiesto avrebbe dovuto essere applicata nel designare il titolare del certificato e nell'indicarne i poteri. Tuttavia, in questo caso, il riconoscimento non puo' essere negato se il contenuto del certificato non e' contrario alla legislazione interna dello Stato richiesto.
Art. 15
Articolo 15
Il riconoscimento puo' ugualmente essere negato nel caso in cui il certificato sia incompatibile con una pronunzia sul merito, resa o riconosciuta nello Stato richiesto.
Art. 16
Articolo 16
Qualora venga presentato per il riconoscimento un certificato di cui all'articolo 1 e un altro certificato, indicato nello stesso articolo, incompatibile con il primo, sia stato precedentemente riconosciuto nello Stato richiesto, l'autorita' richiesta puo', se i due certificati sono incompatibili, sia revocare il riconoscimento del primo e riconoscere il secondo, sia negare il riconoscimento del secondo.
Art. 17
Articolo 17
Infine, il riconoscimento del certificato puo' essere negato se tale riconoscimento e' manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato richiesto.
Art. 18
Articolo 18
Il rifiuto del riconoscimento puo' essere limitato a taluni dei poteri indicati nel certificato.
Art. 19
Articolo 19
Il riconoscimento non puo' essere negato, in parte o completamente, per nessun altro motivo se non per quelli indicati negli articoli 13, 14, 15, 16 e 17. Lo stesso dicasi per la revoca o l'invalidita' del riconoscimento.
Art. 20
Articolo 20.
L'esistenza di un'amministrazione locale antecedente nello Stato richiesto non solleva l'autorita' di tale Stato dall'obbligo di riconoscere il certificato, in conformita' alla presente Convenzione.
In tal caso, solo il titolare e' investito dei poteri indicati nel certificato. Lo Stato richiesto puo' mantenere l'amministrazione locale per quanto attiene ai poteri che non sono indicati nel certificato.
Art. 21
Articolo 21
Lo Stato richiesto puo' subordinare il titolare del certificato, nell'esercizio dei suoi poteri, al rispetto delle stesse norme relative alla vigilanza ed al controllo delle amministrazioni locali.
Inoltre, lo Stato richiesto puo' subordinare la presa di possesso dei beni situati nel suo territorio al pagamento dei debiti.
L'applicazione del presente articolo non avra' alcun effetto sulla designazione e sull'ampiezza dei poteri conferiti al titolare del certificato.
Art. 22
Articolo 22
Qualsiasi persona che paghi o consegni dei beni al titolare del certificato redatto, e quando necessario riconosciuto, ai sensi della presente Convenzione, sara' ritenuta sciolta dall'obbligo, salvo che non venga provato che ha agito in malafede.
Art. 23
Articolo 23
Qualsiasi persona che abbia acquistato beni successori dal titolare di un certificato redatto, e ove necessario riconosciuto, in conformita' alla presente Convenzione, verra' ritenuta averli acquistati da una persona avente il potere di disporne, salvo che non venga provato che ha agito in malafede.
Art. 24
Articolo 24
Qualora, nel corso di una procedura di riconoscimento, la designazione o i poteri del titolare di un certificato vengano contestati per motivi di merito, le autorita' dello Stato richiesto possono sospendere gli effetti provvisori del certificato, sospendere il giudizio e, ove del caso, stabilire un termine entro il quale un'azione nel merito debba essere iniziata presso il tribunale competente.
Art. 25
Articolo 25
Se la designazione o i poteri del titolare di un certificato sono contestati per motivi di merito con un procedimento dinnanzi ai tribunali dello Stato nel quale il certificato e' stato emesso, le autorita' di qualsiasi altro Stato contraente possono sospendere gli effetti del certificato fino alla conclusione della causa.
Se la contestazione per motivi di merito viene portata dinnanzi ai tribunali dello Stato richiesto o di un altro Stato contraente, le autorita' dello Stato richiesto possono egualmente sospendere gli effetti del certificato fino alla conclusione della causa.
Art. 26
Articolo 26
Se il certificato e' annullato o se i suoi effetti vengono sospesi nello Stato in cui esso e' stato redatto, le autorita' di tutti gli Stati contraenti dovranno dare effetto, nel loro territorio, a tale annullamento o sospensione, o su richiesta di qualsiasi persona interessata ovvero se vengono informate di tale annullamento o sospensione in conformita' all'articolo 8.
Se una delle disposizioni del certificato viene modificata nello Stato dell'autorita' che lo ha emesso, l'autorita' dovra' annullare il certificato esistente ed emetterne uno nuovo.
Art. 27
Articolo 27
L'annullamento o la modificazione del certificato o la sospensione dei suoi effetti in base agli articoli 24, 25 e 26 non ha effetto sugli atti commessi dal suo titolare nell'ambito del territorio di uno Stato contraente che siano antecedenti alla decisione dell'autorita' di tale Stato che da' effetto all'annullamento, alla modificazione o alla sospensione.
Art. 28
Articolo 28
La validita' degli atti giuridici effettuati da una persona con il titolare del certificato non puo' venir messa in causa solo in quanto il certificato e' stato annullato o modificato o i suoi effetti sono stati sospesi, salvo che si provi che la persona ha agito in malafede.
Art. 29
Articolo 29
Le conseguenze della revoca o dell'invalidita' del riconoscimento sono le stesse di quelle stabilite agli articoli 27 e 28.
Art. 30
Articolo 30
Se la legge in conformita' alla quale e' stato redatto il certificato attribuisce al titolare poteri su immobili situati all'estero, l'autorita' emittente indichera' nel certificato l'esistenza di questi poteri.
Gli altri Stati contraenti avranno la facolta' di riconoscere tali poteri in tutto o in parte.
Gli Stati contraenti che avranno fatto uso della facolta' prevista al paragrafo precedente, dovranno indicare in quale misura riconosceranno tali poteri.
Art. 31
Articolo 31
Ai fini dell'articolo 3, e subordinatamente alle condizioni in esso stabilite, ogni Stato contraente ha la facolta' di dichiarare che, se il de cuius e' cittadino di tale Stato, la sua legge interna deve essere applicata al fine di designare il titolare del certificato e di indicarne i poteri.
Art. 32
Articolo 32
Ai fini della presente Convenzione, "residenza abituale" o "nazionalita'" a significano, rispettivamente, la residenza abituale e la nazionalita' del de cuius al momento del decesso.
Art. 33
Articolo 33
Le voci contenute nel modello di certificato allegato alla presente Convenzione possono essere espresse nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dell'autorita' emittente. In ogni caso, dovranno inoltre essere espresse o in francese o in inglese.
Gli spazi vuoti corrispondenti a tali voci sono completati sia nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali dello Stato dell'autorita' emittente, che in francese o in inglese.
Il titolare del certificato che chiede il riconoscimento deve fornire la traduzione delle indicazioni non a stampa che figurano nel certificato, salva dispensa dell'autorita' richiesta.
Art. 34
Articolo 34
Nei confronti di uno Stato contraente che abbia, in materia di amministrazione delle successioni, due o piu' sistemi legali applicabili a diverse categorie di persone, qualsiasi riferimento alla legge di tale Stato sara' interpretato come riferentesi al sistema legale designato dalla legge di tale Stato come applicabile a quella particolare categoria di persone.
Art. 35
Articolo 35
Qualora uno Stato contraente abbia due o piu' unita' territoriali in cui si applicano sistemi di leggi diversi in materia di amministrazione di successioni, esso potra' dichiarare che la presente Convenzione si estendera' a tutte le sue unita' territoriali, o soltanto ad una o piu' di esse, e potra' modificare in qualsiasi momento la sua dichiarazione facendone una nuova.
Tali dichiarazioni indicheranno specificatamente le unita' territoriali alle quali si applica la presente Convenzione.
Gli altri Stati contraenti potranno rifiutare di riconoscere un certificato se, alla data in cui viene richiesto il riconoscimento, la Convenzione non e' applicabile all'unita' territoriale nella quale e' stato emesso il certificato.
Art. 36
Articolo 36
In uno Stato contraente avente due o piu' unita' territoriali in cui vigono sistemi di leggi diversi in materia di amministrazione delle successioni:
1) qualsiasi riferimento alle autorita', alla legge o alla procedura dello Stato dal quale proviene il certificato sara' interpretata come riferentesi all'autorita' o alla legge o alla procedura dell'unita' territoriale in cui il de cuius aveva la sua residenza abituale;
2) qualsiasi riferimento alle autorita' o alla legge o alla procedura dello Stato richiesto sara' interpretata come riferentesi all'autorita' o alla legge o alla procedura dell'unita' territoriale in cui si fa valere il certificato;
3) qualsiasi riferimento fatto in virtu' dei numeri 1 e 2 del presente articolo alla legge o alla procedura dello Stato dal quale proviene il certificato o dello Stato richiesto sara' interpretato come comprensivo delle norme e dei principi in vigore in detto Stato che si applichino all'unita' territoriale considerata;
4) qualsiasi riferimento alla legislazione nazionale del de cuius dovra' interpretarsi come riferito alla legge determinata dalle norme in vigore nello Stato di cui era cittadino il de cuius o, in difetto di tali norme, alla legge dell'unita' territoriale con la quale il de cuius aveva i legami piu' stretti.
Art. 37
Articolo 37
Ogni Stato contraente, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione approvazione, o adesione, dovra' notificare al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi:
1) la designazione delle autorita' in applicazione dell'articolo 5 e del primo paragrafo dell'articolo 6;
2) l'indicazione delle modalita' in base alle quali possono ottenersi le informazioni di cui all'articolo 8;
3) se abbia scelto o meno di assoggettare il riconoscimento ad una procedura o ad una pubblicita' e, se esiste una procedura, la designazione dell'autorita' dinanzi alla quale essa deve svolgersi.
Ogni Stato contraente di cui all'articolo 35, dovra' al contempo notificare al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi le indicazioni di cui al paragrafo 2 del suddetto articolo.
Ogni Stato contraente notifichera' in seguito, allo stesso modo, qualsiasi modificazione delle designazioni e delle indicazioni di cui sopra.
Art. 38
Articolo 38
Uno Stato contraente che desideri fare uso di una o piu' delle facolta' previste negli articoli 4, 6 secondo paragrafo, 30 secondo e terzo paragrafo e 31, la notifichera' al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, oppure in un secondo momento.
La designazione prevista al secondo paragrafo dell'articolo 6, e l'indicazione prevista al terzo paragrafo dell'articolo 30 saranno indicate nella notifica.
Ogni Stato contraente notifichera' in seguito, allo stesso modo, qualsiasi modificazione delle dichiarazioni, delle designazioni e delle indicazioni di cui sopra.
Art. 39
Articolo 39
Le disposizioni della presente Convenzione prevalgono su quelle di ogni Convenzione bilaterale, della quale gli Stati contraenti sono Parti o lo diverranno in futuro, che contenga norme relative alle stesse materie, salvo che non sia diversamente convenuto tra le Parti di dette Convenzioni.
La presente Convenzione non avra' alcun effetto sull'applicazione di altre Convenzioni multilaterali, delle quali uno o piu' Stati contraenti sono Parti o possono divenirlo in futuro, che contengano norme relative alle stesse materie.
Art. 40
Articolo 40
La presente Convenzione si applica anche alle successioni aperte prima della sua entrata in vigore.
Art. 41
Articolo 41
La presente Convenzione sara' aperta alla firma degli Stati membri della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato nella sua Dodicesima sessione.
Sara' ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
Art. 42
Articolo 42
Ogni Stato che sia divenuto membro della Conferenza dopo la Dodicesima sessione, o che sia membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una istituzione specializzata di tale Organizzazione, o Parte dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia, puo' aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 44.
Lo strumento di adesione sara' depositato presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
Tale adesione avra' effetto solo per quanto concerne le relazioni tra lo Stato aderente e quegli Stati contraenti che non abbiano sollevato obiezioni a tale adesione nei dodici mesi successivi al ricevimento, della notifica di cui al numero 3 dell'articolo 46.
L'obiezione potra' anche essere sollevata dagli Stati membri al momento della loro ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione successiva all'adesione. Ogni obiezione sara' notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
Art. 43
Articolo 43
Ogni Stato puo', al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che la presente Convenzione si estendera' a tutti i territori che egli rappresenta sul piano delle relazioni internazionali, o ad uno o piu' di essi. Tale dichiarazione avra' effetto dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione per lo Stato interessato.
In seguito, ogni estensione del genere dovra' essere notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
L'estensione avra' effetto, per quanto concerne le relazioni tra gli Stati contraenti, dodici mesi dopo il ricevimento della notifica di cui all'articolo 46, numero 4, che non hanno sollevato obiezioni all'estensione e il territorio o i territori dei quali lo Stato in questione assicura le relazioni internazionali e rispetto al quale o ai quali la notifica sara' stata fatta.
Tale obiezione puo' anche essere sollevata dagli Stati membri quando ratificano, accettano o approvano la Convenzione successivamente all'estensione.
Tali obiezioni dovranno essere notificate al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
Art. 44
Articolo 44
La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese del calendario successivo al deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o approvazione di cui al secondo paragrafo dell'articolo 41.
In seguito, la Convenzione entrera' in vigore:
- per ciascuno Stato che la ratifichi, accetti o approvi successivamente, il primo giorno del terzo mese del calendario successivo al deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- per ciascuno Stato aderente, il primo giorno del terzo mese del calendario successivo allo scadere del termine di cui all'articolo 42;
- per i territori ai quali la Convenzione e stata estesa in conformita' all'articolo 43, il primo giorno del terzo mese del calendario successivo allo scadere del termine di cui al suddetto articolo.
Art. 45
Articolo 45
La presente Convenzione avra' una durata di cinque anni a partire dalla data della sua entrata in vigore in conformita' al primo paragrafo dell'articolo 44, anche per quegli Stati che l'abbiano ratificata, accettata, approvata o vi abbiano aderito in data posteriore.
Essa sara' rinnovata tacitamente ogni cinque anni salvo denuncia
La denuncia dovra' essere notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi almeno sei mesi prima dello scadere dei cinque anni. Potra' essere limitata ad alcuni territori ai quali si applica la Convenzione.
La denuncia avra' effetto solo per quanto concerne lo Stato che l'avra' notificata. La Convenzione restera' in vigore per gli altri Stati contraenti.
Art. 46
Articolo 46
Il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi notifichera' agli Stati membri della Conferenza, e agli Stati che hanno aderito in conformita' all'articolo 42:
1) le firme, ratifiche, accettazioni e approvazioni di cui all'articolo 41;
2) la data in cui la presente Convenzione entrera' in vigore in conformita' all'articolo 44;
3) le adesioni di cui all'articolo 42 e la data in cui avranno efficacia;
4) le estensioni di cui all'articolo 43 e le date in cui avranno efficacia;
5) le obiezioni alle adesioni e alle estensioni di cui agli articoli 42 e 43;
6) le designazioni, indicazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 37 e 38;
7) le denunce di cui all'articolo 45.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTO a L'Aja, il 2 ottobre 1973, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede in un unico esemplare che sara' depositato presso gli Archivi del Governo dei Paesi Bassi e di cui copia certificata conforme verra' inviata, attraverso i canali diplomatici, a ciascuno degli Stati membri della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato nella sua Dodicesima sessione.
(Seguono le firme).
Convenzione-Allegato
ALLEGATO ALLA CONVENZIONE
CERTIFICATO INTERNAZIONALE
(Convenzione de L'Aja del 2 ottobre 1973 sull'amministrazione internazionale delle successioni)
Parte di provvedimento in formato grafico
Convention
CONVENTION CONCERNANT A REINNAISSANCE ET L'EXECUTION DE DECISIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS ALIMENTAIRES
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione, fra cui il testo in lingua francese.
CONVENZIONE CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DI DECISIONI RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI ALIMENTARI
Gli Stati firmatari della presente Convenzione,
Desiderando stabilire disposizioni comuni per regolare il riconoscimento e l'esecuzione reciproci delle decisioni relative alle obbligazioni alimentari nei confronti degli adulti,
Desiderando coordinare queste disposizioni e quelle della Convenzione del 15 aprile 1958 concernenti il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari nei confronti dei fanciulli.
Hanno deciso di stipulare una Convenzione a tal fine e hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Articolo 1
La presente Convenzione si applica alle decisioni in materia di obbligazioni alimentari discendenti da relazioni di famiglia, da parentela, da matrimonio o affinita', comprese le obbligazioni alimentari nei confronti di un fanciullo non legittimo, pronunziate dalle autorita' giudiziarie o amministrative di uno Stato contraente fra:
1) un creditore e un debitore di alimenti; o
2) un debitore di alimenti e una istituzione pubblica che chiede il rimborso della prestazione fornita a un creditore di alimenti.
Essa si applica anche alle transazioni fatte in questa materia davanti alle dette autorita' e fra le suddette persone.
Art. 2
Articolo 2
La Convenzione si applica alle decisioni e alle transazioni comunque denominate.
Essa si applica anche alle decisioni e alle transazioni che modificano una decisione o una transazione precedente, anche nel caso in cui quest'ultima provenga da uno Stato non contraente.
Essa si applica senza tener conto del carattere internazionale o interno della domanda di alimenti e qualunque sia la nazionalita' o la residenza abituale delle parti.
Art. 3
Articolo 3
Se la decisione o la transazione non concerne soltanto l'obbligazione alimentare l'effetto della Convenzione resta limitato a quest'ultima.
Art. 4
Articolo 4
La decisione pronunziata in uno Stato contraente deve essere riconosciuta o dichiarata esecutiva in un altro Stato contraente:
1) se essa e' stata pronunziata da una autorita' considerata
competente ai sensi degli articoli 7 o 8; e
2) se essa non puo' piu' essere oggetto di ricorso ordinario nello Stato d'origine.
Le decisioni provvisoriamente eseguibili e le misure provvisorie sono, benche' suscettibili di ricorso ordinario, riconosciute o dichiarate esecutive nello Stato richiesto se uguali decisioni possono essere pronunziate ed eseguite in detto Stato.
Art. 5
Articolo 5
Il riconoscimento o l'esecuzione della decisione puo' tuttavia essere rifiutato:
1) se il riconoscimento o l'esecuzione della decisione e' manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato
richiesto; o
2) se la decisione e' stata ottenuta con frode in connessione ad una questione di procedura; o
3) se un procedimento fra le stesse parti e avente lo stesso oggetto e' pendente davanti a una autorita' dello Stato richiesto,
adita per prima; o
4) se la decisione e' incompatibile con una decisione pronunziata fra le stesse parti e sullo stesso oggetto, sia nello Stato richiesto, sia in un altro Stato quando, in quest'ultimo caso, essa soddisfi le condizioni necessarie al suo riconoscimento e alla sua esecuzione nello Stato richiesto.
Art. 6
Articolo 6
Ferme restando le disposizioni dell'articolo 5, una decisione pronunziata in contumacia e' riconosciuta o dichiarata esecutiva solo se l'atto introduttivo del giudizio contenente gli elementi essenziali della domanda e' stato notificato alla parte contumace secondo la legislazione dello Stato d'origine e se, tenuto conto delle circostanze, tale parte ha avuto a disposizione un congruo termine per presentare la sua difesa.
Art. 7
Articolo 7
L'autorita' dello Stato d'origine e' considerata competente ai sensi della Convenzione:
1) se il debitore o il creditore di alimenti aveva la sua residenza abituale nello Stato d'origine all'epoca dell'inizio del
procedimento; o
2) se il debitore e il creditore di alimenti avevano la nazionalita' dello Stato d'origine all'epoca dell'inizio del
procedimento; o
3) se il convenuto ha accettato la competenza di detta autorita' sia espressamente, sia entrando nel merito senza avanzare riserve sulla competenza.
Art. 8
Articolo 8
Ferme restando le disposizioni dell'articolo 7, le autorita' di uno Stato contraente che si sono pronunziate su una richiesta di alimenti sono ritenute competenti ai sensi della Convenzione se tali alimenti sono dovuti a seguito di un divorzio, di una separazione legale, di un annullamento o di una nullita' di matrimonio pronunziati da una autorita' di detto Stato riconosciuta competente nella materia in questione secondo la legge dello Stato richiesto.
Art. 9
Articolo 9
L'autorita' dello Stato richiesto e' vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali l'autorita' dello Stato d'origine ha basato la sua competenza.
Art. 10
Articolo 10
Qualora la decisione verta su piu' capi della domanda di alimenti e non possa essere concesso per tutti il riconoscimento o l'esecuzione, l'autorita' dello Stato richiesto applichera' la presente Convenzione alla parte della decisione che puo' essere riconosciuta o dichiarata esecutiva.
Art. 11
Articolo 11
Qualora la decisione abbia stabilito la prestazione alimentare a mezzo di pagamenti periodici, l'esecuzione viene concessa sia per i pagamenti venuti a scadenza sia per quelli a maturare.
Art. 12
Articolo 12
L'autorita' dello Stato richiesto non procede ad alcun esame nel merito della decisione, a meno che la Convenzione non disponga diversamente.
Art. 13
Articolo 13
La procedura per il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione e' regolata dalla legge dello Stato richiesto, a meno che la Convenzione non disponga diversamente.
Art. 14
Articolo 14
Possono sempre essere richiesti il riconoscimento o l'esecuzione parziali di una decisione.
Art. 15
Articolo 15
Il creditore di alimenti che, nello Stato d'origine, ha beneficiato in tutto o in parte del patrocinio gratuito o semigratuito o di una esenzione da spese ed onorari, beneficia, in qualsiasi procedura di riconoscimento o di esecuzione, dell'assistenza piu' favorevole o dell'esenzione piu' ampia prevista dalla legge dello Stato richiesto.
Art. 16
Articolo 16
Nessuna cauzione ne' alcun deposito, sotto qualsivoglia denominazione, possono essere imposti per garantire il pagamento delle spese e degli onorari nei procedimenti previsti dalla Convenzione.
Art. 17
Articolo 17
La parte che invoca il riconoscimento o che domanda l'esecuzione di una decisione deve produrre
1) una copia completa e autentica della decisione;
2) ogni documento atto a comprovare che la decisione non puo' piu' essere oggetto di un ricorso ordinario nello Stato d'origine e, se del caso, che essa e' esecutiva in detto Stato;
3) se si tratta di una decisione pronunziata in contumacia, l'originale o una copia autenticata di qualsiasi documento atto a comprovare che la domanda introduttiva del giudizio contenente gli elementi essenziali della richiesta e stata regolarmente notificata alla parte contumace in base alla legge dello Stato d'origine;
4) se del caso, ogni documento atto a comprovare che la parte richiedente ha ottenuto il gratuito patrocinio o una esenzione dalle spese o dagli onorari nello Stato d'origine;
5) la traduzione autenticata dei documenti menzionati piu' sopra, salvo in caso di dispensa da parte dell'autorita' dello Stato richiesto.
In mancanza di esibizione dei documenti piu' sopra menzionati o se il contenuto della decisione non consente all'autorita' dello Stato richiesto di verificare se le condizioni della Convenzione siano state adempiute, questa autorita' concede un termine per produrre tutti i documenti necessari.
Non puo' pretendersi alcuna legalizzazione e formalita' analoga.
Art. 18
Articolo 18
La decisione pronunziata contro un debitore di alimenti su domanda di una istituzione pubblica che ha intentato azione in giudizio per ottenere il rimborso di prestazioni fornite al creditore di alimenti e' riconosciuta e dichiarata esecutiva conformemente alla presente Convenzione qualora:
1) tale rimborso puo' essere ottenuto da detta istituzione
secondo la legge cui essa e' soggetta; e
2) l'esistenza di una obbligazione alimentare fra quel creditore e quel debitore e' prevista dalla legge dichiarata applicabile alle norme di diritto internazionale privato dello Stato richiesto.
Art. 19
Articolo 19
Una istituzione pubblica puo', nella misura delle prestazioni fornite al creditore, domandare il riconoscimento o la esecuzione di una decisione pronunziata fra il creditore e il debitore di alimenti, se, secondo la legge cui e' soggetta, le e' riconosciuto il diritto d'invocare il riconoscimento o di chiedere l'esecuzione della decisione invece del creditore.
Art. 20
Articolo 20
Ferme restando le disposizioni dell'articolo 17, l'istituzione pubblica che invoca il riconoscimento o che chiede l'esecuzione deve produrre ogni documento atto a comprovare che essa ha adempiuto alle condizioni previste dall'articolo 18, numero 1, o dall'articolo 19, e che le prestazioni sono state fornite al creditore di alimenti.
Art. 21
Articolo 21
Le transazioni esecutive nello Stato d'origine sono riconosciute e dichiarate esecutive alle stesse condizioni richieste per le decisioni, nella misura in cui tali condizioni sono loro applicabili.
Art. 22
Articolo 22
Gli Stati contraenti, la cui legislazione impone restrizioni al trasferimento di fondi, concederanno la massima priorita' al trasferimento dei fondi destinati a essere versati a titolo di alimenti o di ricupero delle spese e degli onorari incorsi per ogni domanda regolata dalla Convenzione.
Art. 23
Articolo 23
La Convenzione non impedisce che un altro strumento internazionale in vigore tra lo Stato d'origine e lo Stato richiesto o che altre leggi dello Stato richiesto siano invocati per ottenere il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione o di una transazione.
Art. 24
Articolo 24
La presente Convenzione si applica indipendentemente dalla data in cui e' stata pronunziata la decisione.
Qualora la decisione sia stata pronunziata prima dell'entrata in vigore della Convenzione fra lo Stato d'origine e lo Stato richiesto, essa sara' dichiarata esecutiva in questo ultimo Stato solo per i pagamenti maturati dopo detta entrata in vigore.
Art. 25
Articolo 25
Ogni Stato contraente puo', in qualsiasi momento, dichiarare che le disposizioni della Convenzione saranno estese, nelle sue relazioni con gli Stati che avranno fatto la stessa dichiarazione, a ogni atto pubblico redatto o ricevuto da una autorita' o un pubblico ufficiale ed esecutivo nello Stato d'origine, nella misura in cui dette disposizioni possono essere applicate a detti atti.
Art. 26
Articolo 26
Ogni Stato contraente potra', conformemente con l'articolo 34, riservarsi il diritto di non riconoscere ne' dichiarare esecutive:
1) le decisioni e le transazioni relative agli alimenti dovuti per il periodo successivo al matrimonio o al ventunesimo anno di eta' del creditore da parte di un debitore che non sia il coniuge o l'ex coniuge del creditore;
2) le decisioni e le transazioni in materia di obbligazioni alimentari:
a) fra collaterali;
b) fra affini;
3) le decisioni e le transazioni che non prevedono la prestazione di alimenti a mezzo di pagamenti periodici.
Nessuno Stato contraente che si sia servito di una riserva potra' pretendere l'applicazione della Convenzione alle decisioni e alle transazioni escluse dalla sua riserva.
Art. 27
Articolo 27
Qualora uno Stato contraente disponga, in materia di obbligazioni alimentari, di due o piu' sistemi di diritto applicabili a categorie differenti di persone, qualsiasi riferimento alla legislazione di tale Stato dovra' essere inteso come riferentesi al sistema giuridico che il suo diritto indica come applicabile a una categoria particolare di persone.
Art. 28
Articolo 28
Se uno Stato contraente comprende due o piu' unita' territoriali nelle quali si applicano differenti sistemi di diritto per cio' che concerne il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni in materia di obblighi di alimenti:
1) ogni riferimento alla legislazione, alla procedura o all'autorita' dello Stato d'origine deve essere inteso come riferentesi alla legislazione, alla procedura o all'autorita' dell'unita' territoriale nella quale e' stata pronunziata la decisione;
2) ogni riferimento alla legislazione, alla procedura o alla autorita' dello Stato richiesto deve essere inteso come riferentesi alla legislazione, alla procedura o all'autorita' dell'unita' territoriale nella quale sono richiesti il riconoscimento o l'esecuzione;
3) ogni riferimento fatto, in applicazione dei numeri 1 e 2, sia alla legislazione o alla procedura dello Stato d'origine, sia alla legislazione o alla procedura dello Stato richiesto, dovra' essere interpretato come includente tutte le norme ed i principi appropriati di legge dello Stato contraente che disciplinano le unita' territoriali che lo formano;
4) ogni riferimento alla residenza abituale del creditore o del debitore di alimenti nello Stato d'origine deve essere inteso come riferentesi alla sua residenza abituale nell'unita' territoriale nella quale e' stata pronunziata la decisione.
Ogni Stato contraente puo', in qualsiasi momento, dichiarare che esso non applichera' una o piu' delle norme che precedono ad una ed a piu' disposizioni della Convenzione.
Art. 29
Articolo 29
La presente Convenzione sostituisce, nelle relazioni fra gli Stati che ne sono Parti, la Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari nei confronti dei fanciulli, conclusa a L'Aja il 15 aprile 1958.
Art. 30
Articolo 30
La Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato nella sua Dodicesima sessione.
Essa sara' ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
Art. 31
Articolo 31
Ogni Stato che e' divenuto membro della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato in data successiva alla Dodicesima sessione, o che fa parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una delle sue istituzioni specializzate, o che e' Parte dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia, potra' aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore in base all'articolo 35, primo paragrafo.
Lo strumento di adesione sara' depositato presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
L'adesione avra' effetto soltanto per quanto riguarda i rapporti fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non abbiano sollevato obiezioni alla sua adesione entro i dodici mesi dalla ricezione della notifica prevista al numero 3, dell'articolo 37. Tale obiezione potra' parimenti essere sollevata da uno Stato membro al momento della ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione in data successiva all'adesione. Tali obiezioni dovranno essere notificate al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
Art. 32
Articolo 32
Ogni Stato, al momento della firma, della ratifica, dell'approvazione, dell'accettazione o dell'adesione, puo' dichiarare che la Convenzione verra' estesa all'insieme dei territori che esso rappresenta in sede internazionale, o a uno solo o a piu' di essi.
Tale dichiarazione avra' effetto dal momento dell'entrata in vigore della Convenzione per detto Stato.
In seguito, qualsiasi estensione di tal genere dovra' essere notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
L'estensione avra' effetto nei rapporti fra gli Stati contraenti che entro i dodici mesi dalla ricezione della notifica prevista nell'articolo 37, numero 4, non abbiano sollevato obiezioni all'estensione, e il territorio ed i territori le cui relazioni internazionali sono assicurate dallo Stato in questione, e per il quale o per i quali sara' stata fatta la notifica.
Tale obiezione potra' anche essere sollevata da qualsiasi Stato membro al momento di una sua ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione successiva all'estensione.
Tali obiezioni dovranno essere notificate al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
Art. 33
Articolo 33
Ogni Stato contraente che comprenda due o piu' unita' territoriali nelle quali si applicano sistemi differenti di diritto per cio' che concerne il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni in materia di obbligazioni alimentari potra', al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare che la presente Convenzione verra' estesa a tutte le unita' territoriali suddette o soltanto ad una ed a piu' di esse e potra', in qualsiasi momento, modificare tale dichiarazione facendo una nuova dichiarazione.
Dette dichiarazioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi e indicheranno espressamente l'unita' territoriale alla quale si applica la Convenzione.
Gli altri Stati contraenti potranno rifiutare di riconoscere una decisione in materia di obbligazioni alimentari se, alla data in cui e' invocato il riconoscimento, la Convenzione non e' applicabile all'unita' territoriale in cui e' stata pronunziata la decisione.
Art. 34
Articolo 34
Ogni Stato potra', non oltre il momento della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione formulare una o piu' delle riserve previste nell'articolo 26. Nessun'altra riserva sara' ammessa.
Ogni Stato potra' anche, nel notificare una estensione della Convenzione in conformita' all'articolo 32, formulare una o piu' di dette riserve con effetto limitato ai territori o ad alcuni dei territori contemplati dall'estensione.
Ogni Stato contraente potra', in qualsiasi momento, ritirare una riserva che abbia fatto. Il ritiro di tale riserva sara' notificato al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
L'effetto della riserva cessera' il primo giorno del terzo mese di calendario dopo la notifica menzionata nel comma precedente.
Art. 35
Articolo 35
La Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese di calendario successivo al deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione previsto dall'articolo 30.
In seguito, la Convenzione entrera' in vigore:
- per ciascuno Stato che la ratifichi, accetti o approvi successivamente, il primo giorno del terzo mese di calendario dopo il deposito dei suoi strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione;
- per qualsiasi Stato aderente, il primo giorno del terzo mese di calendario successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 31;
- per i territori ai quali e' stata estesa la Convenzione in conformita' con l'articolo 32, il primo giorno del terzo mese di calendario successivo alla scadenza del termine contemplato nel detto articolo.
Art. 36
Articolo 36
La Convenzione avra' una durata di cinque anni a partire dalla data della sua entrata in vigore in conformita' con l'articolo 35, primo comma, anche per gli Stati che l'abbiano ratificata, accettata o approvata o che vi abbiano aderito successivamente.
La Convenzione sara' rinnovata tacitamente ogni cinque anni, a meno che non venga denunciata.
Ogni denuncia sara' notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi almeno sei mesi prima della scadenza del termine di cinque anni. Essa potra' limitarsi ad alcuni territori ai quali si applica la Convenzione.
La denuncia avra' effetto soltanto nei confronti dello Stato che l'abbia notificata. La Convenzione restera' in vigore tra gli altri Stati contraenti.
Art. 37
Articolo 37
Il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi notifichera' agli Stati membri della Conferenza, nonche' agli Stati che abbiano aderito in conformita' con le disposizioni dell'articolo 31:
1) le firme, ratifiche, accettazioni e approvazioni di cui all'articolo 30;
2) la data in cui la presente Convenzione entrera' in vigore in conformita' con le disposizioni dell'articolo 35;
3) le adesioni di cui all'articolo 31 e la data alla quale esse avranno effetto;
4) le estensioni di cui all'articolo 32 e la data alla quale esse avranno effetto;
5) le obiezioni alle adesioni e alle estensioni di cui agli articoli 31 e 32;
6) le dichiarazioni menzionate negli articoli 25 e 32;
7) le denunce di cui all'articolo 36;
8) le riserve previste negli articoli 26 e 34, e il ritiro delle riserve previsto nell'articolo 34.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTO a L'Aja, il 2 ottobre 1973, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, che sara' depositato presso gli archivi del Governo dei Paesi Bassi e di cui una copia autenticata sara' inoltrata, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati membri della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato nella sua Dodicesima sessione.
(Seguono le firme).
Convention
CONVENTION SUR LA LUI APPLICARLE AUX OBLIGATIONS ALIMENTAIRES
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione, fra cui il testo in lingua francese.
CONVENZIONE SULLA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI ALIMENTARI
Gli Stati firmatari della presente Convenzione,
Desiderando fissare delle disposizioni comuni relative alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari nei confronti degli adulti, Desiderando coordinare queste disposizioni e quelle della Convenzione del 24 ottobre 1956 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari nei confronti dei fanciulli,
Hanno deciso di concludere una Convenzione a tale scopo ed hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
La presente Convenzione si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da relazioni familiari, di parentela, di matrimonio oppure di affinita', ivi incluse le obbligazioni alimentari nei confronti di un figlio non legittimo.
Art. 2
Articolo 2
La Convenzione regola solo i conflitti di legge in materia di obbligazioni alimentari.
Le decisioni emanate in applicazione della Convenzione non pregiudicano l'esistenza di una delle relazioni di cui all'articolo 1.
Art. 3
Articolo 3
La legge indicata dalla Convenzione si applica indipendentemente da qualsiasi condizione di reciprocita', anche se si tratti della legge di uno Stato non contraente.
Art. 4
Articolo 4
La legge interna della residenza abituale del creditore degli alimenti regola le obbligazioni alimentari di cui all'articolo 1.
In caso di cambiamento della residenza abituale del creditore, la legge interna della nuova residenza abituale si applichera' a decorrere dal momento in cui il cambiamento e' avvenuto.
Art. 5
Articolo 5
La legge nazionale comune si applica quando il creditore non puo' ottenere gli alimenti dal debitore in virtu' della legge di cui all'articolo 4.
Art. 6
Articolo 6
La legge interna dell'autorita' investita si applica quando il creditore non puo' ottenere gli alimenti dal debitore in virtu' delle leggi di cui agli articoli 4 e 5.
Art. 7
Articolo 7
Nelle obbligazioni alimentari tra collaterali e affini, il debitore puo' contestare una richiesta del creditore basandosi sul fatto che non esiste tale obbligazione secondo la legge nazionale comune oppure, in mancanza di una nazionalita' comune, secondo la legge interna della residenza abituale del debitore.
Art. 8
Articolo 8
Nonostante le disposizioni degli articoli da 4 a 6, la legge applicata al divorzio regola, nello Stato contraente nel quale il divorzio e' concesso oppure riconosciuto, le obbligazioni alimentari tra coniugi divorziati e la revisione delle decisioni relative a queste obbligazioni.
Il paragrafo precedente verra' anche applicato in caso di separazione legale e in caso di matrimonio dichiarato nullo oppure annullato.
Art. 9
Articolo 9
Il diritto di un Ente pubblico ad ottenere il rimborso della prestazione fornita al creditore e' sottoposto alla legge che regola l'Ente.
Art. 10
Articolo 10
La legge applicabile all'obbligazione alimentare stabilisce in particolare:
1) se, in quale misura ed a chi il creditore puo' richiedere gli alimenti;
2) chi ha diritto ad intentare una azione per ottenere gli alimenti e i termini per la instaurazione di tale azione;
3) i limiti dell'obbligazione del debitore, quando l'Ente pubblico che ha fornito gli alimenti al creditore richiede il rimborso della sua prestazione.
Art. 11
Articolo 11
L'applicazione della legge indicata dalla presente Convenzione puo' essere negata solo se manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico.
Tuttavia, anche se la legge applicabile prevede altrimenti, si deve tenere conto dei bisogni del creditore e dei beni del debitore nella determinazione dell'ammontare della prestazione alimentare.
Art. 12
Articolo 12
La Convenzione non si applica agli alimenti richiesti in uno Stato contraente per il periodo precedente alla sua entrata in vigore in detto Stato.
Art. 13
Articolo 13
Ogni Stato contraente potra', in conformita' all'articolo 24, riservarsi il diritto di applicare la Convenzione solo alle obbligazioni alimentari:
1) tra coniugi e ex-coniugi;
2) nei confronti di una persona che non abbia ancora compiuto il ventunesimo anno d'eta' e che non sia stata gia' coniugata.
Art. 14
Articolo 14
Ogni Stato contraente potra', in conformita' all'articolo 24, riservarsi il diritto di non applicare la Convenzione alle obbligazioni alimentari:
1) tra collaterali;.
2) tra affini;
3) tra coniugi divorziati, separati legalmente, o il cui matrimonio e' stato dichiarato nullo oppure annullato, quando la decisione di divorzio, di separazione sia stata resa in contumacia in uno Stato nel quale l'inadempiente non aveva la sua residenza abituale.
Art. 15
Articolo 15
Ogni Stato contraente potra', in conformita' all'articolo 24, fare una riserva ai sensi della quale le sue autorita' applicheranno la legge interna se il creditore ed il debitore possiedono ambedue la nazionalita' di detto Stato e se il debitore vi ha la sua abituale residenza.
Art. 16
Articolo 16
Se la legge di uno Stato che ha, in materia di obbligazioni alimentari, due o piu' sistemi di legislazione d'applicazione territoriale o personale, - come in caso di riferimento alla legge della residenza abituale del creditore o del debitore oppure alla legge nazionale comune - si applichera' il sistema indicato dalle norme vigenti in detto Stato oppure, in mancanza di dette norme, il sistema con il quale gli interessati hanno dei piu' stretti legami.
Art. 17
Articolo 17
Uno Stato contraente nel quale diverse unita' territoriali hanno le loro proprie norme legislative in materia di obbligazioni alimentari non e' tenuto ad applicare la Convenzione ai conflitti di leggi che interessano esclusivamente le sue unita' territoriali.
Art. 18
Articolo 18
La Convenzione sostituira', nei rapporti tra gli Stati Parti a detta Convenzione, la Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari nei confronti dei fanciulli, conclusa a L'Aja il 24 ottobre 1956.
Tuttavia, il paragrafo precedente non viene applicato allo Stato che, in virtu' della riserva prevista nell'articolo 13, ha escluso l'applicazione della presente Convenzione alle obbligazioni alimentari verso una persona che non abbia compiuto il ventunesimo anno d'eta' e che non sia gia' stata coniugata.
Art. 19
Articolo 19
La Convenzione non pregiudichera' gli strumenti internazionali dei quali uno Stato contraente e' oppure sara' Parte e che contengono disposizioni sulle materie regolate dalla presente Convenzione.
Art. 20
Articolo 20
La Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri della Conferenza de L'Aja sul diritto internazionale privato nella sua Dodicesima sessione.
La Convenzione sara' ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, d'accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
Art. 21
Articolo 21
Ogni Stato che e' divenuto membro della Conferenza solo dopo la Dodicesima sessione, o che appartiene all'Organizzazione delle Nazioni Unite o ad una istituzione specializzata di detta Organizzazione, o che e' Parte allo Statuto della Corte internazionale di Giustizia, potra' aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore in virtu' dell'articolo 25, paragrafo primo.
Lo strumento di adesione sara' depositato presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
Art. 22
Articolo 22
Ogni Stato, al momento della firma, della ratifica, dell'approvazione, dell'accettazione o dell'adesione, potra' dichiarare che la Convenzione verra' estesa a tutti i territori che essa rappresenta sul piano internazionale, oppure ad uno o piu' di essi. Tale dichiarazione avra' effetto al momento dell'entrata in vigore della Convenzione nei confronti di detto Stato.
In seguito, ogni estensione verra' notificata al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Basi.
Art. 23
Articolo 23
Ogni Stato contraente che comprende due o piu' unita' territoriali nelle quali sistemi legislativi diversi vengono applicati in materia di obbligazioni alimentari potra' dichiarare, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione, o dell'adesione, che la presente Convenzione verra' estesa a tutte le sue unita' territoriali oppure solamente ad una o piu' di esse e potra' in qualsiasi momento modificare la sua dichiarazione presentandone una nuova.
Queste dichiarazioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi ed indicheranno espressamente l'unita' territoriale alla quale la Convenzione verra' applicata.
Art. 24
Articolo 24
Ogni Stato potra', non oltre la data della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione fare una o piu' riserve previste negli articoli da 13 a 15. Nessun'altra riserva sara' ammessa.
Ogni Stato potra', al momento della notifica di una estensione della Convenzione conformemente all'articolo 22, fare una o piu' di dette riserve applicabili a tutti oppure ad alcuni dei territori menzionati nell'estensione.
Ogni Stato contraente potra', in qualsiasi momento, ritirare la riserva che ha fatto. Il ritiro di detta riserva verra' notificato al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
Una tale riserva cessera' di avere effetto il primo giorno del terzo mese di calendario dopo la notifica citata nel precedente paragrafo.
Art. 25
Articolo 25
La Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese di calendario dopo il deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o d'approvazione di cui all'articolo 20.
In seguito, la Convenzione entrera' in vigore:
- per ogni Stato firmatario che ratifica, accetta o approva la Convenzione successivamente, il primo giorno del terzo mese di calendario dopo il deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o d'approvazione;
- per ogni Stato che vi aderisce, il primo giorno del terzo mese di calendario dopo il deposito del suo strumento d'adesione;
- per i territori ai quali la Convenzione e' stata estesa conformemente all'articolo 22, il primo giorno del terzo mese di calendario dopo la notifica di cui al detto articolo.
Art. 26
Articolo 26
La Convenzione avra' una durata di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 25 paragrafo 1, anche per gli Stati che l'avranno successivamente ratificata, accettata o approvata oppure che vi avranno aderito.
La Convenzione sara' rinnovata tacitamente ogni cinque anni, salvo denuncia.
La denuncia sara' notificata almeno sei mesi prima della scadenza dei cinque anni al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.
Potra' essere limitata ad alcuni territori ai quali si applica la Convenzione.
La denuncia avra' effetto solamente nei confronti dello Stato che l'avra' notificata. La Convenzione rimarra' in vigore per gli altri Stati contraenti.
Art. 27
Articolo 27
Il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi notifichera' agli Stati membri della Conferenza nonche' agli Stati che vi avranno aderito conformemente alle disposizioni dell'articolo 21:
1) le firme, le ratifiche, le accettazioni e le approvazioni di cui all'articolo 20;
2) la data in cui la presente Convenzione entrera' in vigore conformemente alle disposizioni dell'articolo 25;
3) le adesioni di cui all'articolo 21 e la data in cui esse avranno effetto;
4) le estensioni di cui all'articolo 22 e la data in cui esse avranno effetto;
5) le dichiarazioni menzionate nell'articolo 23, nonche' le loro modifiche e la data in cui queste dichiarazioni e le loro modifiche avranno effetto;
6) le denuncie di cui all'articolo 26;
7) le riserve di cui agli articoli da 13 a 15 e 24 ed il ritiro delle riserve previste all'articolo 24.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTA a L'Aja il 2 ottobre 1973, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, che sara' depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi e di cui una copia certificata conforme sara' inviata, per via diplomatica, ad ogni Stato membro della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato nella sua Dodicesima sessione.
(Seguono le firme).