Monitoring Gesetzessammlung

052U1305

IT - Leggi di Ratifica

052U1305

Ratifica ed esecuzione di ventisette convenzioni internazionali del lavoro. (LEGGE 02 agosto 1952 n. 1305)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali del lavoro:
1) Convenzione n. 3 concernente l'impiego delle donne prima e dopo il parto - Washington, 29 novembre 1919.
2) Convenzione n. 13 concernente l'impiego della biacca nella pittura - Ginevra, 19 novembre 1921.
3) Convenzione n. 39 concernente l'assicurazione obbligatoria sulla vita, dei salariati di imprese industriali e commerciali, delle professioni libere, nonche' dei lavoratori a domicilio e del personale addetto ai lavori domestici - Ginevra, 29 giugno 1933.
4) Convenzione n. 40 concernente l'assicurazione obbligatoria sulla vita dei salariati delle imprese agricole - Ginevra, 29 giugno 1933.
5) Convenzione n. 42 concernente il risarcimento delle malattie professionali - Ginevra, 21 giugno 1934.
6) Convenzione n. 44 sulla disoccupazione involontaria - Ginevra, 23 giugno 1934.
7) Convenzione n. 45 concernente l'impiego delle donne nei lavori sotterranei nelle miniere di ogni categoria - Ginevra, 21 giugno 1935;
8) Convenzione n. 48 concernente la creazione di un regime internazionale di conservazione del diritto delle assicurazioni invalidita',; vecchiaia e morte - Ginevra, 22 giugno 1935.
9) Convenzione n. 52 concernente le ferie annuali pagate - Ginevra, 24 giugno 1936.
10) Convenzione n. 53 concernente il minimo di capacita' professionale dei capitani e degli ufficiali della Marina Mercantile - Ginevra, 24 ottobre 1936.
11) Convenzione n. 55 concernente le obbligazioni dell'armatore in caso di malattia, di infortunio e di morte di marittimi - Ginevra, 24 ottobre 1936.
12) Convenzione n. 58 che fissa l'eta' minima di ammissione dei fanciulli al lavoro marittimo - Ginevra, 24 ottobre 1936.
13) Convenzione n. 59 che fissa l'eta' minima di ammissione dei fanciulli ai lavori industriali - Ginevra, 22 giugno 1937.
14) Convenzione n. 60 concernente l'eta' di ammissione dei fanciulli ai lavori non industriali - Ginevra. 22 giugno 1937.
15) Convenzione n. 68 concernente l'alimentazione ed il servizio di mensa a bordo delle navi - Seattle, 27 giugno 1946.
16) Convenzione n. 69 concernente il diploma di capacita' professionale dei cuochi di bordo - Seattle, 27 giugno 1946.
17) Convenzione n. 73 concernente l'esame medico dei marittimi - Seattle, 29 giugno 1946.
18) Convenzione n. 77 concernente l'esame medico di idoneita' all'impiego nelle industrie dei fanciulli e degli adolescenti - Montreal, 1 novembre 1946.
19) Convenzione n. 78 concernente l'esame medico di idoneita' all'impiego nei lavori non industriali dei fanciulli e degli adolescenti - Montreal, 1 novembre 1946.
20) Convenzione n. 79 concernente la limitazione del lavoro notturno dei fanciulli e degli adolescenti nei lavori non industriali - Montreal, 1 novembre 1946.
21) Convenzione n. 81 concernente l'ispezione del lavoro nell'industria ed il commercio - Ginevra, 11 luglio 1947.
22) Convenzione n. 89 concernente il lavoro notturno delle donne occupate nell'industria - San Francisco, 9 luglio 1948.
23) Convenzione n. 90 concernente il lavoro notturno dei fanciulli nell'industria - San- Francisco, 10 luglio 1948.
24) Convenzione n. 94 concernente le clausole nei contratti stipulati da una Autorita' pubblica - Ginevra, 29 giugno 1949.
25) Convenzione n. 95 concernente la protezione del salario - Ginevra, 1 luglio 1949.
26) Convenzione n. 96 concernente gli uffici di collocamento a pagamento - Ginevra, 1 luglio 1949.
27) Convenzione n. 97 concernente i lavoratori migranti - Ginevra, 1 luglio 1949. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 24 luglio 1986, n. 210 (in G.U. 1a s.s. 01/08/1986, n. 38) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1 della legge 2 agosto 1952, n. 1305 , nella parte in cui da' esecuzione all'art. 3 della Convenzione O.I. L. n. 89 del 9 luglio 1948 San Francisco - limitatamente al divieto di impiegare, durante la notte, le donne, senza distinzione di eta', in tutte le aziende industriali private e nelle relative dipendenze."

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 2 agosto 1952 EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI - CAPPA - CAMPILLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Convention

CONVENTION
Convention concernant l'emploi des femmes avant et apres l' accouchement
Parte di provvedimento in formato grafico
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