067U0804
067U0804
Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, e dei Protocolli connessi, adottate a Vienna, rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963. (LEGGE 09 agosto 1967 n. 804)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali:
a) Convenzione sulle relazioni diplomatiche, Protocollo relativo all'acquisto della nazionalita' e Protocollo concernente il regolamento obbligatorio delle controversie, adottati a Vienna il 18 aprile 1961;
b) Convenzione sulle relazioni consolari, Protocollo relativo all'acquisto della nazionalita' e Protocollo concernente il regolamento obbligatorio delle controversie, adottati a Vienna il 24 aprile 1963.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni ed ai Protocolli indicati nell'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 51, VI ed VIII della Convenzione e dei Protocolli del 18 aprile 1961 e dagli articoli 77, VI ed VIII della Convenzione e dei Protocolli del 24 aprile 1963.
Art. 3
Ai fini dell'esecuzione dell'articolo 41 paragrafo 1 della Convenzione sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, si intende per "crime grave" ogni delitto non colposo punibile con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, o con pena piu' grave.
Art. 4
Le norme di cui all'articolo 23 della Convenzione sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 si applicano in Italia, nei confronti di quegli Stati con i quali e' assicurata la reciprocita', con effetto dal 1 gennaio 1963.
Con la stessa decorrenza si applicano le norme degli articoli 32 e 60 della Convenzione sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, limitatamente alla materia dell'imposizione diretta e di quella di registro.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data ad Antagnod, addi' 9 agosto 1967 SARAGAT MORO - FANFANI - TAVIANI - REALE - PRETI - COLOMBO - SCALFARO - SPAGNOLLI - BOSCO - TOLLOY Visto, il Guardasigilli: REALE
Allegato
Convenzione sulle relazioni diplomatiche - Protocollo relativo all'acquisto della nazionalita' - Protocollo concernente il regolamento obbligatorio delle controversie (Vienna, 18 aprile 1961).
Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione sulle relazioni consolari - Protocollo relativo all'acquisto della nazionalita' - Protocollo concernente il regolamento obbligatorio delle controversie (Vienna, 24 aprile 1963).
Parte di provvedimento in formato grafico