Monitoring Gesetzessammlung

080U0052

IT - Leggi di Ratifica

080U0052

Ratifica ed esecuzione del trattato di adesione della Grecia alla Comunita' economica europea e alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato ad Atene il 28 maggio 1979. (LEGGE 12 febbraio 1980 n. 52)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e autorizzato a ratificare il trattato, firmato ad Atene il 28 maggio 1979, concluso tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (Stati membri delle Comunita' europee) e la Repubblica ellenica relativo all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' economica europea e alla
Comunita' europea dell'energia atomica, con i seguenti atti connessi:
decisione del Consiglio delle Comunita' europee del 24 maggio
1979 relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio;
atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati, con allegati;
sette protocolli;
atto finale, con allegati.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e data al trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 2 del trattato stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 12 febbraio 1980 PERTINI COSSIGA - RUFFINI - ROGNONI - MORLINO - ANDREATTA - REVIGLIO - PANDOLFI - VALITUTTI - MARCORA - PRETI - BISAGLIA - SCOTTI - STAMMATI - LOMBARDINI Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Decisione - art. 1

DECISIONE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE DEL 21 MAGGIO 1979 relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
Visto l'articolo 98 del trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio,
Visto il parere della Commissione,
Considerando che la Repubblica ellenica ha chiesto di aderire alla Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio;
Considerando che le condizioni di adesione che il Consiglio deve fissare sono state negoziate con la Repubblica ellenica,
DECIDE
Articolo 1
1. La Repubblica ellenica puo' diventare membro della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio aderendo, alle condizioni previste dalla presente decisione, al trattato che istituisce tale Comunita', quale e' stato modificato e completato.
2. Le condizioni dell'adesione e gli adattamenti del trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, da questa determinati, sono contenuti nell'atto unito alla presente decisione.
Le disposizioni di tale atto concernenti la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio costituiscono parte integrante della presente decisione.
3. Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri, nonche' i poteri 9 le competenze delle istituzioni delle Comunita', quali figurano nel trattato di cui al paragrafo 1, si applicano nei confronti della presente decisione.

Decisione - art. 2

Articolo 2
Lo strumento di adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio sara' depositato presso il Governo della Repubblica francese al 1 gennaio 1981.
L'adesione prende effetto il 1 gennaio 1981, a condizione che la Repubblica ellenica abbia depositato il suo strumento di adesione a tale data e che tutti gli Stati firmatari del trattato relative all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' Economica Europea ed alla Comunita' Europea dell'Energia Atomica abbiano depositato i loro strumenti di ratifica prima di tale data.
Il Governo della Repubblica francese rimettera' copia certificata conforme dello strumento di adesione della Repubblica ellenica ai Governi degli Stati membri.

Decisione - art. 3

Articolo 3
La presente decisione redatta in lingua danese, in lingua francese, in lingua greca, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i testi in ciascuna di queste lingue facenti tutti ugualmente fede, e' comunicato agli Stati membri della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio ed alla Repubblica ellenica.
Fatto a Bruxelles, addi' 24 maggio 1979
Per il Consiglio
Il Presidente
Parte di provvedimento in formato grafico

Trattato - art. 1

TRATTATO
TRA IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA
E IRLANDA DEL NORD
(STATI MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE)
E LA REPUBBLICA ELLENICA
RELATIVO ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA
ALLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA
E ALLA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA
SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI
SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,
SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,
SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
UNITI nella volonta' di proseguire la realizzazione degli obiettivi del trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea e del trattato che istituisce la Comunita' Europea dell'Energia Atomica,
DECISI, nello spirito di tali trattati, a costruire, sulle fondamenta gia' realizzate, un'unione sempre pia stretta tra i popoli europei,
CONSIDERANDO che l'articolo 237 del trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea e l'articolo 205 del trattato che istituisce la Comunita' Europea dell'Energia Atomica danno agli Stati europei la possibilita' di diventare membri di tali Comunita,
CONSIDERANDO che la Repubblica ellenica ha chiesto di diventare membro di dette Comunita',
CONSIDERANDO che il Consiglio delle Comunita' Europee, sentito il parere della Commissione, si 8 pronunciato a favore dell'ammissione di detto Stato,
HANNO DECISO di stabilire di comune accordo le condizioni d'ammissione e gli adattamenti da apportare ai trattati che istituiscono la Comunita' Economica Europea e la Comunita' Europea dell'Energia Atomica, e a tal fine hanno designato come
plenipotenziari
SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI
Signor Wilfried MARTENS, Primo Ministro
Signor Henri SIMONET, Ministro degli Affari Esteri;
Signor Joseph VAN DER MEULEN, Ambasciatore,
Rappresentante Permanente presso le Comunita' Europee
SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA
Signor Niels Anker KOFOED, Ministro dell'Agricoltura
Signor Gunnar RIBERHOLDT, Ambasciatore,
Rappresentante Permanente presso le Comunita' Europee
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Signor Hans-Dietrich GENSCHER, Ministro federale degli Affari Esteri;
Signor Helmut SIGRIST, Ambasciatore,
Rappresentante Permanente presso le Comunita' Europee
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA
Signor Constantinos CARAMANLIS, Primo Ministro
Signor Georgios RALLIS, Ministro degli Affari Esteri;
Signor Georgios CONTOGEORGIS, Ministro senza Portafoglio, incaricato delle Relazioni con le Comunita' Europee
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE
Signor Jean FRANCOIS-PONCET, Ministro degli Affari Esteri;
Signor Pierre BERNARD-REYMOND,
Sottosegretario di Stato presso il Ministro degli Affari Esteri;
Signor Luc de La BARRE de NANTEUIL, Ambasciatore,
Rappresentante Permanente presso le Comunita' Europee
IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA
Signor John LYNCH, Primo Ministro
Signor Michael OKENNEDY, Ministro degli Affari Esteri;
Signor Brendan DILLON, Ambasciatore,
Rappresentante Permanente presso le Comunita' Europee.;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Signor Giulio ANDREOTTI,
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Signor Adolfo BATTAGLIA, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri;
Signor Eugenio PLAJA, Ambasciatore,
Rappresentante Permanente presso le Comunita' Europee
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO
Signor Gaston THORN, Presidente del Governo, Ministro degli Affari Esteri
Signor Jean DONDELINGER, Ambasciatore,
Rappresentante Permanente presso le Comunita' Europee
SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI
Signor Ch. A. van der KLAAUW, Ministro degli Affari Esteri;
Signor J.H. LUBBERS, Ambasciatore,
Rappresentante Permanente presso le Comunita' Europee
SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD
Lord CARRINGTON, Segretario di Stato per gli Affari esteri e del Commonwealth;
Sir Donald MAITLAND, Ambasciatore,
Rappresentante Permanente presso le Comunita' Europee
I QUALI, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in
buona e debita forma, HANNO CONVENUTO le disposizioni che seguono
ARTICOLO 1
1. La Repubblica ellenica diventa membro della Comunita' Economica Europea e della Comunita' Europea dell'Energia Atomica e parte ai trattati che istituiscono tali Comunita', quali sono stati modificati e completati.
2. Le condizioni di ammissione e gli adattamenti, da questa determinati, dei trattati che istituiscono la Comunita' Economica Europea e la Comunita' Europea dell'Energia Atomica sono contenuti nell'atto unito al presente trattato. Le disposizioni di tale atto concernenti la Comunita' Economica Europea e la Comunita' Europea dell'Energia Atomica costituiscono parte integrante del presente trattato.
3. Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri, nonche' i poteri e le competenze delle Istituzioni delle Comunita', quali figurano nei trattati di cui al paragrafo 1, si applicano nei confronti del presente trattato.

Trattato - art. 2

ARTICOLO 2
Il presente trattato sara' ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica italiana al piu' tardi il 31 dicembre 1980.
Il presente trattato entrera' in vigore il 10 gennaio 1981, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data e che lo strumento di adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio sia depositato a tale data.

Trattato - art. 3

ARTICOLO 3
Il presente trattato, redatto in unico esemplare, in lingua danese, in lingua francese, in lingua greca, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i testi in ciascuna di queste lingue facenti tutte ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Trattato.
Fatto ad Atene, addi' ventotto maggio millenovecentosettantanove.
Parte di provvedimento in formato grafico

Atto - art. 1

ATTO
RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ED AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI
ARTICOLO 1
Ai fini del presente atto:
- per "trattati originari" s'intendono il trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, il trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea ed il trattato che istituisce la Comunita' Europea dell'Energia Atomica, quali sono stati completati o modificati da trattati o altri atti entrati mi vigore prima dell'adesione della Repubblica ellenica; per "trattato CECA", "trattato CEE", "trattato CEEA" s'intendono i corrispondenti trattati originari cosi' completati o modificati;
- per "Stati membri attuali" s'intendono il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e ii Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Atto - art. 2

ARTICOLO 2
Dal momento dell'adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti delle Istituzioni delle Comunita' vincolano la Repubblica ellenica e si applicano in tale Stato alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto.

Atto - art. 3

ARTICOLO 3
1. La Repubblica ellenica aderisce con il presente atto alle decisioni ed agili accordi conclusi dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio. Essa s'impegna ad aderire dal momento dell'adesione a ogni altro accordo concluso dagli Stati membri attuali relative al funzionamento delle Comunita' o che sia connesso alla loro azione.
2. La Repubblica ellenica s'impegna ad aderire alle convenzioni di cui all'articolo 220 del trattato CEE nonche' ai protocolli relativi all'interpretazione di tali convenzioni da parte della Corte di Giustizia, firmati dagli Stati membri della Comunita' nella sua composizione originaria o attuale, e ad avviare a tal fine negoziati con gli Stati membri attuali per apportarvi i necessari adattamenti.
3. La Repubblica ellenica si trova nella stessa situazione degli Stati membri attuali rispetto alle dichiarazioni, risoluzioni o altre prese di posizione del Consiglio, nonche' a quelle relative alle Comunita' Europee adottate di comune accordo dagli Stati membri; essa rispettera' quindi i principi e qui orientamenti che ne derivano e prendera' le misure che possono risultare necessarie per assicurarne l'applicazione.

Atto - art. 4

ARTICOLO 4
1. Gli accordi e le convenzioni conclusi da una delle Comunita' con uno o piu' Stati terzi, con un'organizzazione internazionale o con un cittadino di uno Stato terzo vincolano la Repubblica ellenica alle condizioni previste dai trattati originari e dal presente atto.
2. La Repubblica ellenica si impegna ad aderire, alle condizioni previste dal presente atto, agli accordi ed alle convenzioni conclusi dagli Stati membri attuali congiuntamente ad una delle Comunita', nonche' agli accordi conclusi dagli Stati membri attuali che siano connessi a tali accordi o convenzioni. La Comunita' e gli Stati membri attuali assisteranno a tal fine la Repubblica ellenica.
3. La Repubblica ellenica aderisce, col presente atto e alle condizioni da esso previste, agli accordi interni conclusi dagli Stati membri attuali per l'applicazione degli accordi o delle convenzioni di cui al paragrafo 2.
4. La Repubblica ellenica prende le misure adatte per adeguare, se occorre, ai diritti ed agli obblighi derivanti dall'adesione alle Comunita' la propria posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali cui sono parti anche altri Stati membri o una delle Comunita.

Atto - art. 5

ARTICOLO 5
L'articolo 234 del trattato CEE e gli articoli 105 e 106 del trattato CEEA si applicano, per quanto attiene alla Repubblica ellenica, agli accordi ed alle convenzioni conclusi prima dell'adesione di quest'ultima.

Atto - art. 6

ARTICOLO 6
Le disposizioni del presente atto, se non e stabilito altrimenti, non possono essere sospese, modificate o abrogate che a mezzo delle procedure, previste dai trattati originari, che consentono la revisione di tali trattati.

Atto - art. 7

ARTICOLO 7
Gli atti delle Istituzioni delle Comunita' ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie stabilite col presente atto conservano la loro natura giuridica; in particolare le procedure per la loro modifica restano applicabili.

Atto - art. 8

ARTICOLO 8
Le disposizioni del presente atto che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare, a titolo non transitorio, atti delle Istituzioni delle Comunita' acquistano la stessa natura giuridica delle disposizioni cosi' abrogate o modificate e sono sottoposte alle stesse norme.

Atto - art. 9

ARTICOLO 9
1. L'applicazione dei trattati originari e degli atti delle Istituzioni e' soggetta, a titolo transitorio, alle disposizioni derogatorie previste dal presente atto.
2. Senza pregiudizio delle disposizioni particolari del presente atto che prevedono date differenti o termini piu' brevi o piu' lunghi, l'applicazione delle misure transitorie termina alla fine del 1985.

Atto - art. 10

ARTICOLO 10
L'articolo 2 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787 / CECA, CEE, Euratom e sostituito dalle seguenti
disposizioni:
Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro 5
fissato come segue:
Belgio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Danimarca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Germania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Grecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Irlanda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Paesi Bassi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Regno Unito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.

Atto - art. 11

ARTICOLO 11
L'articolo 2, secondo comma, del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' Europee e sostituito dalla seguente disposizione "La presidenza e' esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio per una durata di sei mesi, secondo l'ordine seguente degli Stati membri: Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito".

Atto - art. 12

ARTICOLO 12
L'articolo 28, quarto comma, del trattato CECA S sostituito dalla seguente disposizione:
"Le decisioni del Consiglio, a parte quelle che richiedono una maggioranza qualificata o l'unanimita', sono prese a maggioranza dei membri che compongono il Consiglio; tale maggioranza si reputa acquisita se comprende la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri, comprendente i voti dei rappresentanti di due Stati membri che conseguono ciascuno almeno un ottavo del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunita'.
Tuttavia ai voti dei membri del Consiglio e attribuita la ponderazione seguente per l'applicazione delle disposizioni degli articoli 78, 78 terzo e 78 quinto del presente trattato che richiedono la maggioranza qualificata: Belgio 5, Danimarca 3, Germania 10, Grecia 5, Francia 10, Irlanda 3, Italia 10, Lussemburgo 2, Paesi Bassi 5, Regno Unito 10. Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno 45 voti, che esprimano il voto favorevole di almeno sei membri".

Atto - art. 13

ARTICOLO 13
L'articolo 95, quarto comma, del trattato CECA e sostituito dalla seguente disposizione
"Queste modificazioni sono oggetto di proposte stabilite d'accordo dall'Alta Autorita' e dal Consiglio deliberante a maggioranza di nove decimi dei suoi membri, e sottoposte al parere della Corte. Nel suo esame, la Corte ha piena competenza per valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto. Se, in seguito a questo esame, la Corte riconosce la conformita' delle proposte alle disposizioni del capoverso precedente, esse sono trasmesse all'Assemblea ed entrano in vigore se sono approvate a maggioranza di tre quarti dei voti espressi e a maggioranza di due terzi dei membri che compongono l'Assemblea".

Atto - art. 14

ARTICOLO 14
L'articolo 148, paragrafo 2, del trattato CEE e l'articolo 118, paragrafo 2, del trattato CEEA sono sostituiti dalle seguenti disposizioni:
"Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri A attribuita la seguente ponderazione:
Belgio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Danimarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Germania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Grecia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Irlanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Paesi Bassi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Regno Unito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.
Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno:
- quarantacinque voti quando, in virtu' del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione,
- quarantacinque voti che esprimano il veto favorevole di almeno sei membri, negli altri casi".

Atto - art. 15

ARTICOLO 15
L'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' Europee e sostituito dalla seguente disposizione:
"La Commissione e composta di quattordici membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza".

Atto - art. 16

ARTICOLO 16
Dal momento dell'adesione della Repubblica ellenica, il Consiglio delle Comunita' Europee, deliberando all'unanimita', decide gli adattamenti da apportare rispettivamente all'articolo 32, primo comma, del trattato CECA, all'articolo 165, primo comma, del trattato CEE e all'articolo 137, primo comma, del trattato CEEA, al fine di aumentare di un'unita' il numero dei giudici che compongono la Corte di Giustizia. Esso decide ugualmente i necessari adattamenti da apportare conseguentemente all'articolo 32 ter, secondo comma, del trattato CECA, all'articolo 167, secondo comma, del trattato CEE e all'articolo 139, secondo comma, del trattato CEEA, nonche' all'articolo 18, secondo comma, del protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, all'articolo 15 del protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia della Comunita' Economica Europea e all'articolo 15 del protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia della Comunita' Europea dell'Energia Atomica.

Atto - art. 17

ARTICOLO 17
L'articolo 194, primo comma, del trattato CEE e l'articolo 166, primo comma, del trattato CEEA sono sostituiti dalla seguente
disposizione:
"Il numero dei membri del Comitato fissato come segue:
Belgio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Danimarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Germania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Grecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Irlanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Paesi Bassi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Regno Unito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.

Atto - art. 18

ARTICOLO 18
L'articolo 78 sesto, paragrafo 2, del trattato CECA, l'articolo 206, paragrafo 2, del trattato CEE e l'articolo 180, paragrafo 2, del trattato CEEA sono sostituiti dalla seguente disposizione:
"La Corte dei Conti e composta di dieci membri".

Atto - art. 19

ARTICOLO 19
L'articolo 134, paragrafo 2, primo comma, del trattato CEEA e sostituito dalla seguente disposizione:
"Il Comitato e composto di ventotto membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione".

Atto - art. 20

ARTICOLO 20
L'articolo 227, paragrafo 1, del trattato CEE 8 sostituito dalla seguente disposizione:
1. Il presente trattato si applica al Regno del Belgio, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica ellenica, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, al Granducato del Lussemburgo, al Regno dei Paesi Bassi e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord".

Atto - art. 21

ARTICOLO 21
Gli atti indicati nell'elenco riportato dall'allegato 1 del presente atto formano oggetto degli adattamenti specificati in tale allegato.

Atto - art. 22

ARTICOLO 22
Gli adattamenti degli atti indicati nell'elenco riportato dall'allegato II del presente atto, resi necessari dall'adesione, sono effettuati conformemente aghi orientamenti enunciati in detto allegato e secondo la procedura e alle condizioni di cui all'articolo 146.

Atto - art. 23

ARTICOLO 23
1. Durante il 1981 la Repubblica ellenica procede all'elezione a suffragio universale diretto dei ventiquattro rappresentanti del popolo della Grecia nell'assemblea, conformemente alle disposizioni dell'atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto.
Il mandato di questi rappresentanti scade contemporaneamente a quello dei rappresentanti eletti negli Stati membri attuali.
2. Dal momento dell'adesione e fino all'elezione di cui al paragrafo 1 i ventiquattro rappresentanti del popolo della Grecia nell'assemblea sono designati dal Parlamento ellenico fra i propri membri secondo la procedura fissata dalla Repubblica ellenica.

Atto - art. 24

ARTICOLO 24
1. Per ogni prodotto il dazio di base sul quale vanno operate le successive riduzioni di cui agli articoli 25 e 64 e' il dazio effettivamente applicato al 10 luglio 1980.
Per ogni prodotto il dazio di base per il ravvicinamento alla tariffa doganale comune e alla tariffa unificata CECA di cui agli articoli 31, 32 e 64 e il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica ii 10 luglio 1980.
2. La Comunita' nella sua composizione attuale e la Repubblica ellenica si comunicano i rispettivi dazi di base;.

Atto - art. 25

ARTICOLO 25
1. I dazi doganali all'importazione tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Repubblica ellenica sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo:
- al 1 gennaio 1981 ogni dazio e ridotto al 90% del dazio di base;
- al 1 gennaio 1982 ogni dazio e ridotto all'80% del dazio di base - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna si effettuano:
al 1 gennaio 1983
al 1 gennaio 1984
al 1 gennaio 1985
al 1 gennaio 1986.
2. In deroga al paragrafo 1:
a) una franchigia dai dazi doganali viene applicata, dal momento dell'adesione, alle importazioni che beneficiano delle disposizioni relative alla franchigia fiscale nell'ambito del traffico di viaggiatori fra gli Stati membri
b) una franchigia dai dazi doganali viene applicata, dal momento dell'adesione, alle importazioni di merci che sono oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale che beneficiano delle disposizioni relative alla franchigia fiscale fra gli Stati membri.

Atto - art. 26

ARTICOLO 26
In nessun caso si applicano all'interno della Comunita' dazi doganali superiori a quelli applicati nei confronti dei paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione piu' favorita.
In caso di modifica o di sospensione dei dazi della tariffa doganale comune o di applicazione dell'articolo 34 da parte della Repubblica ellenica il Consiglio deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' prendere le misure necessarie per mantenere la preferenza comunitaria.

Atto - art. 27

ARTICOLO 27
La Repubblica ellenica puo' sospendere integralmente o parzialmente la riscossione dei dazi applicabili ai prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione attuale. Essa ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' sospendere totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi applicabili ai prodotti importati dalla Grecia.

Atto - art. 28

ARTICOLO 28
Qualunque tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione istituita dopo il 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Grecia e' abolita al 1 gennaio 1981.

Atto - art. 29

ARTICOLO 29
Le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Grecia sono progressivamente abolite secondo il seguente ritmo:
- al 1 gennaio 1981 ogni tassa 5 ridotta al 90% dell'aliquota applicata al 31 dicembre 1980
- al 1 gennaio 1982 ogni tassa e' ridotta all'80% dell'aliquota applicata al 31 dicembre 1980
- le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna si effettuano
al 1 gennaio 1983
al 1 gennaio 1984
al 1 gennaio 1985
al 1 gennaio 1986.

Atto - art. 30

ARTICOLO 30
I dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Grecia sono aboliti al 1 gennaio 1981.

Atto - art. 31

ARTICOLO 31
Ai fini dell'applicazione progressiva della tariffa doganale comune, la Repubblica ellenica modifica come segue la sua tariffa applicabile nei confronti dei paesi terzi:
- a decorrere dal 1 gennaio 1981, la Repubblica ellenica applica un dazio che riduca del 10% lo scarto tra il dazio di base ed il dazio della tariffa doganale comune
- a decorrere dal 1 gennaio 1982:
a) per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostano di oltre il 15% in piu' o in meno dai dazi della tariffa doganale comune si applicano questi Ultimi dazi;
b) negli altri casi la Repubblica ellenica applica un dazio che riduca nuovamente del 10% lo scarto tra il dazio di base ed il dazio della tariffa doganale comune.
Tale scarto 6 nuovamente ridotto ogni volta del 20% allo gennaio 1983, al 1 gennaio 1984 ed al 1 gennaio 1985.
A decorrere dal 1 gennaio 1986 la Repubblica ellenica applica integralmente la tariffa doganale comune.

Atto - art. 32

ARTICOLO 32
1. Ai fini dell'applicazione progressiva della tariffa unificata CECA, la Repubblica ellenica modifica come segue la sua tariffa applicabile nei confronti dei paesi terzi:
a) per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostano di oltre il 15% in pio o in meno dai dazi della tariffa unificata CECA, si applicano questi ultimi dazi a decorrere dal 1 gennaio 1982
b) negli altri casi la Repubblica ellenica applica a decorrere dalla stessa data un dazio che riduca del 20% lo scarto tra il dazio di base ed il dazio della tariffa unificata CECA.
Tale scarto e nuovamente ridotto ogni volta del 20% al 1 gennaio 1983, al 1 gennaio 1984 e al 1 gennaio 1985.
A decorrere dal 1 gennaio 1986 la Repubblica ellenica applica integralmente la tariffa unificata CECA.
2. Per le ligniti e gli agglomerati di ligniti della voce n° 27.02 della tariffa doganale comune, la Repubblica ellenica introduce, secondo lo stesso ritmo di progressivita' di quello previsto dal paragrafo 1, le disposizioni di cui alla tariffa doganale comune per questi prodotti ed applica un dazio del 5% al piu' tardi il 1 gennaio 1986.

Atto - art. 33

ARTICOLO 33
1. Nei casi in cui i dazi della tariffa doganale della Repubblica ellenica siano di natura diversa dai corrispondenti dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il progressivo ravvicinamento dei primi verso i secondi si opera addizionando gli elementi del dazio di base ellenico con quelli del dazio della tariffa doganale comune o con quelli della tariffa unificata CECA il dazio di base ellenico e ridotto progressivamente a 0, secondo i ritmi fissati dagli articoli 31, 32 e 64, mentre il dazio della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA parte da 0 per raggiungere progressivamente e secondo gli stessi ritmi il suo importo definitivo.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1981, qualora fossero modificati o sospesi taluni dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, la Repubblica ellenica modifica o sospende contemporaneamente la propria tariffa nella proporzione risultante dall'applicazione degli articoli 31, 32 e 64.
3. A decorrere dal 1 gennaio 1981 la Repubblica ellenica applica la nomenclatura della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA.
La Repubblica ellenica puo' riprendere all'interno di tali nomenclature le suddivisioni nazionali esistenti al momento dell'adesione che siano indispensabili affinche' il progressivo ravvicinamento dei dazi doganali a quelli della tariffa doganale comune ed a quelli della tariffa unificata CECA si compia nelle condizioni previste dal presente atto.
4. Per facilitare la progressiva applicazione della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA da parte della Repubblica ellenica, la Commissione puo' stabilire, se occorre, le modalita' d'applicazione secondo cui la Repubblica ellenica modifica i suoi dazi doganali.

Atto - art. 34

ARTICOLO 34
Per allineare la sua tariffa alla tariffa doganale comune e alla tariffa unificata CECA la Repubblica ellenica resta libera di modificare i suoi dazi doganali a un ritmo piu' rapido di quello previsto dagli articoli 31, 32 e 611.
Essa ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.

Atto - art. 35

ARTICOLO 35
Le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione nonche' qualsiasi misura di effetto equivalente tra la Comunita' nella composizione attuale e la Grecia sono abolite dal momento dell'adesione.

Atto - art. 36

ARTICOLO 36
1. In deroga all'articolo 35 la Repubblica ellenica puo' mantenere fino al 31 dicembre 1985 restrizioni quantitative per i prodotti di cui all'allegato III del presente atto provenienti dagli Stati membri attuali.
2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 consistono in contingenti.
I contingenti per l'anno 1981 figurano nell'allegato III.
3. Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti e' del 25% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in unita' di conto e del 20% all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento e' aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo e' calcolato sul totale ottenuto.
Quando un contingente e' espresso contemporaneamente in volume ed in valore, il contingente espresso in volume e' aumentato nella misura minima del 20% all'anno e il contingente espresso in valore nella misura minima del 25% all'anno; i contingenti successivi sono calcolati ogni anno sulla base del contingente precedente maggiorato dell'aumento.
Quanto agli autobus, autocorriere, torpedoni ed altri autoveicoli della sottovoce ex 87.02 A I della tariffa doganale comune, il contingente espresso in volume e' pero' aumentato in misura del 15% all'anno ed il contingente espresso in valore in misura del 20% all'anno.
4. Qualora la Commissione costati con una decisione che le importazioni in Grecia di uno dei prodotti di cui all'allegato III sono state inferiori al 90% del contingentamento nel corso di due anni consecutivi, la Repubblica ellenica liberalizza l'importazione del prodotto proveniente dagli Stati membri attuali.
5. I contingenti aperti per i concimi delle voci nn. 31.02, 31.03 e 31.05 A I, II e IV della tariffa doganale comune costituiscono del pari le misure transitorie necessarie all'abolizione dei diritti esclusivi di importazione. A questi contingenti puo' accedere qualsiasi importatore in Grecia ed i prodotti importati nel quadro di detti contingenti non possono essere sottoposti in Grecia a diritti esclusivi di commercializzazione.

Atto - art. 37

ARTICOLO 37
In deroga all'articolo 35 gli Stati membri attuali e la Repubblica ellenica possono mantenere negli scambi tra gli Stati membri attuali e la Grecia le restrizioni all'esportazione di rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio della voce n° 73.03 della tariffa doganale comune, per un periodo di due anni dal 1 gennaio 1981, purche' tale regime non sia piu' restrittivo di quello applicato alle esportazioni verso i paesi terzi.

Atto - art. 38

ARTICOLO 38
In deroga all'articolo 35 i tassi delle cauzioni e gli importi da pagare in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni provenienti dagli Stati membri attuali sono progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre anni dal 1 gennaio 1981.
I tassi delle cauzioni e gli importi da pagare in contanti sono ridotti secondo il seguente ritmo:
1 gennaio 1981: 25%
1 gennaio 1982: 25%
1 gennaio 1983: 25%
1 gennaio 1984: 25%.

Atto - art. 39

ARTICOLO 39
1. In deroga all'articolo 35 la preferenza generale dell'8% applicabile in Grecia agli appalti pubblici sara' progressivamente abolita dalla Repubblica ellenica con lo stesso ritmo fissato dall'articolo 25 per l'abolizione dei dazi doganali all'importazione tra la Grecia e la Comunita' nella sua composizione attuale.
2. In deroga all'articolo 35 la Repubblica ellenica puo' soprassedere per un periodo di due anni dal 1 gennaio 1981 all'apertura ai fornitori comunitari dei suoi elenchi di fornitori riconosciuti.

Atto - art. 40

ARTICOLO 40
1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo la Repubblica ellenica procede, a decorrere dal 1 gennaio 1981, ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del trattato CEE, in modo che venga esclusa, anteriormente al 31 dicembre 1985, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed agli sbocchi.
Gli Stati membri attuali assumono obblighi equivalenti nei confronti della Repubblica ellenica.
La Commissione formula raccomandazioni in merito alle modalita' ed al ritmo da seguire nell'attuazione del riordinamento di cui al primo comma, restando inteso che tali modalita' e tale ritmo devono essere identici per la Repubblica ellenica e per gli Stati membri attuali.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1981 la Repubblica ellenica abolisce la totalita' dei diritti esclusivi d'esportazione. Essa abolisce del pari, a decorrere dalla stessa data, i diritti esclusivi d'importazione sul solfato di rame della sottovoce ex 28.38 A II della tariffa doganale comune, sulla saccarina della sottovoce ex 29.26 A I della tariffa doganale comune e sulla carta sottile della sottovoce ex 48.18 della tariffa doganale comune.

Atto - art. 41

ARTICOLO 41
1. La Commissione stabilisce, tenendo debitamente conto delle disposizioni vigenti ed in particolare di quelle relative al transito comunitario, i metodi di collaborazione amministrativa intesi ad assicurare dal 1 gennaio 1981 che le merci rispondenti alle condizioni a tal fine stabilite fruiscano dell'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, nonche' delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente.
2. La Commissione stabilisce le disposizioni applicabili dal 1 gennaio 1981 agli scambi, all'interno della Comunita', delle merci ottenute nella Comunita' per la fabbricazione delle quali siano stati utilizzati:
- prodotti che non siano stati sottoposti ai dazi doganali ne' alle tasse di effetto equivalente loro applicabili nella Comunita' nella sua composizione attuale o in Grecia ovvero che abbiano beneficiato di un ritorno totale o parziale di tali dazi o tasse;
- prodotti agricoli che non rispondano alle condizioni richieste per essere ammessi alla libera circolazione nella Comunita' nella sua composizione attuale o in Grecia.
Nell'adottare tali disposizioni la Commissione prende in considerazione le norme previste dal presente atto per l'abolizione dei dazi doganali tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Grecia e quelle per la progressiva applicazione, da parte della Repubblica ellenica, della tariffa doganale comune e delle disposizioni in materia di politica agricola comune.

Atto - art. 42

ARTICOLO 42
1. Salvo disposizione contraria del presente atto, le disposizioni vigenti in materia di legislazione doganale per gli scambi con i paesi terzi si applicano alle stesse condizioni agli scambi all'interno della Comunita', fintantoche' sono riscossi dei dazi doganali su tali scambi.
Per gli scambi all'interno della Comunita', nonche' per gli scambi coi paesi terzi, fino al 1 gennaio 1986 il territorio doganale da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana e' quello definito dalle disposizioni esistenti nella Comunita' e nella Repubblica ellenica al 31 dicembre 1980.
2. Per gli scambi all'interno della Comunita' la Repubblica ellenica applica a decorrere dal 1 gennaio 1981 la nomenclatura della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA.
La Repubblica ellenica puo' riprendere all'interno di tali nomenclature le suddivisioni nazionali esistenti al momento dell'adesione che siano indispensabili affinche' la progressiva abolizione dei suoi dazi doganali all'interno della Comunita' si compia alle condizioni previste dal presente atto.

Atto - art. 43

ARTICOLO 43
1. Se negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Grecia vengono applicati gli importi compensativi di cui all'articolo 61 su uno o piu' prodotti di base considerati come entranti nella fabbricazione delle merci di cui al regolamento (CEE) n° 1059/69 che determina il regime degli scambi applicabile a talune merci che derivano dalla trasformazione di prodotti agricoli, al regolamento (CEE) n° 2730/75 relativo al glucosio e al lattosio ed al regolamento (CEE) n° 2783/75 che istaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina, si applicano le seguenti misure transitorie:
- un importo compensativo, determinato in base agli importi compensativi di cui all'articolo 61 e secondo le regole previste dal regolamento (CEE) n° 1059/69 per il calcolo dell'elemento mobile applicabile alle merci di cui a questo regolamento, si applica all'importazione di tali merci dalla Grecia nella Comunita';
- all'importazione delle merci di cui al regolamento (CEE) n° 1059/69 da paesi terzi in Grecia l'elemento mobile fissato da questo regolamento e', a seconda dei casi, aumentato o diminuito dell'importo compensativo di cui al primo trattino;
- un importo compensativo, determinato in base agli importi compensativi fissati per i prodotti di base e secondo le regole per il calcolo delle restituzioni previste dal regolamento (CEE) n° 2682/72 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'Allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione di restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo, si applica all'esportazione delle merci di cui a questo regolamento, esclusa l'albumina, dalla Comunita' in Grecia;
- un importo compensativo, calcolato in base agli importi compensativi di cui all'articolo 61 e secondo le regole previste dai regolamenti (CEE) n° 2730/75 e n° 2783/75 per il calcolo della tassa all'importazione, si applica all'importazione da paesi terzi e dalla Comunita' in Grecia ed all'importazione dalla Grecia nella Comunita' di prodotti di cui ai detti regolamenti;
- all'esportazione di prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n° 2682/72 e n° 2730/75 dalla Grecia verso paesi terzi si applicano, rispettivamente, gli importi compensativi indicati nel terzo e nel quarto trattino.
2. Se durante l'applicazione di importi compensativi si verificassero deviazioni di traffico dei prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n° 2783/75 e n° 2730/75, la Commissione potra' prendere adeguate misure correttive.
3. Il dazio doganale che costituisce l'elemento fisso dell'imposizione applicabile all'importazione da paesi terzi in Grecia di merci di cui al regolamento (CEE) n° 1059/69 viene determinato deducendo dalla protezione totale, applicata dalla Repubblica ellenica alla data dell'adesione, la misura protettiva agricola da introdurre prendendo in considerazione le misure transitorie di cui al paragrafo 1.
Ogni elemento fisso determinato conformemente al primo comma ed applicato dalla Repubblica ellenica alle importazioni da paesi terzi e' ravvicinato alla tariffa doganale comune secondo il ritmo previsto all'articolo 31. Tuttavia, se l'elemento fisso applicato dalla Repubblica ellenica al momento dell'adesione e' inferiore all'elemento fisso previsto dalla tariffa doganale comune la Repubblica ellenica puo' allinearlo immediatamente al momento dell'adesione. Inoltre l'elemento fisso determinato conformemente al primo comma deve tener conto, nella misura del possibile, di eventuali difficolta' particolari che la Repubblica ellenica preveda per prodotti specifici.
4. Per le merci di cui ai regolamenti (CEE) n°. 1059/69, n° 2682/72 e n° 2730/75, la Repubblica ellenica applica integralmente, dal momento dell'adesione, la nomenclatura della tariffa doganale comune.
5. Dal momento dell'adesione la Repubblica ellenica abolisce i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, diversi da quelli indicati ai paragrafi 1, 2 e 3, per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n° 1059/69 e gli aiuti all'esportazione e aiuti di effetto equivalente per i prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n° 2682/72 e n° 2730/75 .
Dal momento dell'adesione la Repubblica ellenica abolisce per le importazioni dalla Comunita' le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente per i prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n° 1059/69 , n° 2730/75 e n° 2783/75 .
6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni di applicazione del presente articolo.

Atto - art. 44

ARTICOLO 44
Le disposizioni dell'articolo 48 del trattato CEE sono, per quanto concerne la libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri attuali e la Grecia, applicabili soltanto con riserva degli articoli 45, 46 e 47 del presente atto.

Atto - art. 45

ARTICOLO 45
1. Gli articoli da 1 a 6 e da 13 a 23 del regolamento (CEE) n° 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunita' sono applicabili soltanto dal 1 gennaio 1988 negli Stati membri attuali nei confronti dei cittadini ellenici ed in Grecia nei confronti dei cittadini degli Stati membri attuali.
Gli stati membri attuali e la Repubblica ellenica hanno la facolta' di mantenere in vigore fino al 1 gennaio 1988, rispettivamente nei confronti dei cittadini ellenici e dei cittadini degli Stati membri attuali, le norme nazionali per cui l'immigrazione allo scopo di esercitare un lavoro salariato e/o l'accesso ad un impiego salariato sono subordinati ad un'autorizzazione preventiva.
2. L' articolo 11 del regolamento (CEE) n° 1612/68 e' applicabile soltanto dal 1 gennaio 1986 negli Stati membri attuali nei confronti dei cittadini ellenici ed in Grecia nei confronti dei cittadini degli Stati membri attuali.
Tuttavia i membri della famiglia del lavoratore, ai sensi dell'articolo 10 di tale regolamento, hanno il diritto di accedere ad un impiego sul territorio dello Stato membro in cui essi sono istallati con il lavoratore, a condizione che risiedano da almeno tre anni su detto territorio. Questo periodo di residenza e' ridotto a 18 mesi a decorrere dal 1 gennaio 1984.
Le disposizioni del presente paragrafo non pregiudicano le disposizioni nazionali piu' favorevoli.

Atto - art. 46

ARTICOLO 46
Nella misura in cui talune disposizioni della direttiva 68/360/CEE relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunita' sono indissociabili da quelle disposizioni del regolamento (CEE) n° 1612/68 la cui applicazione e' differita in virtu' dell'articolo 45, gli Stati membri attuali e la Repubblica ellenica hanno la facolta' di derogare alle disposizioni in questione nella misura necessaria all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 45 che derogano al regolamento citato.

Atto - art. 47

ARTICOLO 47
Gli Stati membri attuali e la Repubblica ellenica, assistiti dalla Commissione, prendono le misure necessarie affinche', al piu' tardi il 1 gennaio 1988, possa essere estesa alla Grecia l'applicazione della decisione della Commissione, dell'8 dicembre 1972, concernente il sistema uniforme stabilito in applicazione dell' articolo 15 del regolamento (CEE) n° 1612/68 del Consiglio , sistema denominato "SEDOC", e la decisione della Commissione, del 14 dicembre 1972, concernente lo "Schema comunitario" per la raccolta e la diffusione delle informazioni di cui all' articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n° 1612/68 del Consiglio .

Atto - art. 48

ARTICOLO 48
Sino al 31 dicembre 1983 le disposizioni dell' articolo 73, paragrafi 1 e 3 , dell' articolo 74, paragrafo 1 e dell' articolo 75, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n° 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunita' nonche' degli articoli 86 e 88 del regolamento (CEE) n° 574/72 che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n° 1408/71 , non si applicano ai lavoratori greci occupati in uno Stato membro che non sia la Grecia, i cui membri della famiglia risiedono in Grecia.
Le disposizioni dell' articolo 73, paragrafo 2 , dell' articolo 74, paragrafo 2 e dell' articolo 75, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n° 1408/71 , nonche' degli articoli 87 , 89 e 98 del regolamento (CEE) n° 574/72 si applicano per analogia a tali lavoratori.
Tuttavia rimangono impregiudicate le disposizioni di uno Stato membro che prevedano che le prestazioni familiari sono dovute al lavoratore qualunque sia il paese di residenza dei membri della famiglia.

Atto - art. 49

ARTICOLO 49
1. La Repubblica ellenica puo' differire, alle condizioni e nei termini di cui agli articoli da 50 a 53, la liberalizzazione dei movimenti di capitali prevista dalla prima direttiva del Consiglio dell'11 maggio 1960 per la applicazione dell'articolo 67 del trattato CEE e dalla seconda direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1962 che completa e modifica la prima direttiva per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato CEE.
2. Fra le autorita' elleniche e la Commissione si tengono, in tempo utile, idonee consultazioni sulle modalita' di applicazione delle misure di liberalizzazione o di mitigazione la cui attuazione puo' essere differita a norma delle disposizioni che seguono.

Atto - art. 50

ARTICOLO 50
1. La Repubblica ellenica puo' differire:
a) fino al 31 dicembre 1985 la liberalizzazione degli investimenti diretti effettuati negli Stati membri attuali da persone residenti in Grecia;
b) fino al 31 dicembre 1983 la liberalizzazione del trasferimento del prodotto della liquidazione degli investimenti diretti effettuati in Grecia da residenti della Comunita' anteriormente al 12 giugno 1975. Per la durata di applicazione di questa deroga transitoria, sono mantenute ed applicate in modo non discriminatorio le agevolazioni generali o speciali che riguardano il libero trasferimento del prodotto della liquidazione di detti investimenti e che esistono in virtu' disposizioni elleniche o di convenzioni che disciplinano le relazioni fra la Repubblica ellenica e l'uno o l'altro Stato membro attuale.
2. La Repubblica ellenica, riconoscendo che e' auspicabile procedere, dal 1 gennaio 1981, ad una forte mitigazione delle norme che disciplinano le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), procurera' di adottare le misure idonee a tal fine.

Atto - art. 51

ARTICOLO 51
1. La Repubblica ellenica puo' differire fino al 31 dicembre 1985:
a) la liberalizzazione degli investimenti immobiliari effettuati in uno Stato membro attuale da residenti in Grecia che non rientrano nella categoria di quelli che emigrano nel quadro della libera circolazione dei lavoratori salariati e non salariati;
b) la liberalizzazione degli investimenti immobiliari effettuati in uno Stato membro attuale da lavoratori non salariati residenti in Grecia che emigrano, diversi dagli investimenti connessi con il loro stabilimento.
2. Il rimpatrio del prodotto della liquidazione degli investimenti immobiliari situati in Grecia ed acquisiti prima dell'adesione da residenti negli Stati membri attuali e' oggetto di una progressiva liberalizzazione mediante l'inclusione delle operazioni in questione nel sistema di liberalizzazione per i fondi bloccati in Grecia, quale e' definito all'articolo 52.

Atto - art. 52

ARTICOLO 52
I fondi bloccati in Grecia appartenenti a residenti negli Stati membri attuali sono liberalizzati progressivamente in base ad aliquote annuali di uguale entita', dall'adesione e fino al 31 dicembre 1985, in sei tappe, la prima delle quali ha inizio il 1 gennaio 1981.
I capitali in deposito su ogni singolo fondo bloccato al 1 gennaio 1981 o tali da poter essere versati su fondi bloccati tra detta data e il 31 dicembre 1985 sono liberalizzati, all'inizio di ciascuna tappa, successivamente per un sesto, un quinto, un quarto, un terzo ed una meta' dell'importo in deposito all'inizio di ciascuna tappa.
Al 1 gennaio 1986 saranno aboliti i fondi bloccati che appartengono a residenti negli Stati membri attuali.

Atto - art. 53

ARTICOLO 53
La Repubblica ellenica puo' differire fino al 31 dicembre 1985 la liberalizzazione delle operazioni comprese nell'elenco B allegato alle direttive di cui all'articolo 49 ed effettuate da residenti in Grecia.
Tuttavia le operazioni su titoli emessi dalle Comunita' e dalla Banca Europea per gli Investimenti effettuate da residenti in Grecia sono oggetto di una liberalizzazione progressiva nel corso di questo periodo secondo le seguenti modalita':
a) per il 1981 tali operazioni possono essere limitate ad un importo di 20 milioni di unita' di conto europee;
b) detto massimale e' aumentato in seguito all'inizio di ogni anno del 20% rispetto a quello fissato per il 1981.

Atto - art. 54

ARTICOLO 54
1. La Repubblica ellenica puo' mantenere fino al 31 dicembre 1985 e alle condizioni indicate dal paragrafo 2 restrizioni ai trasferimenti attinenti al turismo.
2. Al 1 gennaio 1981 l'assegnazione annua a persona per scopi turistici non puo' essere inferiore a 400 unita' di conto europee.
A decorrere dal 1 gennaio 1982, quest'assegnazione e' aumentata ogni anno almeno del 20% rispetto all'importo annuo fissato per il 1981.

Atto - art. 55

ARTICOLO 55
Se le circostanze lo permettono la Repubblica ellenica attuera' la liberalizzazione dei movimenti di capitale e delle transazioni invisibili di cui agli articoli da 50 a 54 prima della scadenza dei termini fissati in tali articoli.

Atto - art. 56

ARTICOLO 56
Per l'applicazione delle disposizioni del presente capo la Commissione puo' procedere alla consultazione del Comitato monetario e presentare ogni utile proposta al Consiglio.

Atto - art. 57

ARTICOLO 57
Salvo disposizioni contrarie del presente titolo, le regole previste dal presente atto si applicano ai prodotti agricoli.

Atto - art. 58

ARTICOLO 58
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai prezzi per i quali nel capo 2 e' fatto riferimento al presente articolo.
2. Fino al primo dei ravvicinamenti di prezzi di cui all'articolo 59 i prezzi da applicare in Grecia sono fissati secondo le regole previste dall'organizzazione comune dei mercati del settore in questione ad un livello che permetta ai produttori del settore di conseguire prezzi di mercato equivalenti a quelli conseguiti, durante un periodo rappresentativo da determinare per ogni prodotto, sotto il regime nazionale precedente.
Tuttavia, in assenza di dati sui prezzi relativi a taluni prodotti sul mercato greco, il prezzo da applicare in questo Stato membro e' calcolato sulla base dei prezzi dei prodotti o gruppi di prodotti simili concorrenti praticati nella Comunita' nella sua composizione attuale.

Atto - art. 59

ARTICOLO 59
1. Qualora l'applicazione delle disposizioni del presente titolo conduca ad un livello di prezzi diverso da quello dei prezzi comuni, i prezzi per i quali nel capo 2 e fatto riferimento al presente articolo sono ravvicinati, fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, al livello dei prezzi comuni ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione secondo le disposizioni dei paragrafi 2 e 3.
2. Per quanto riguarda:
- i pomodori e le pesche di cui al regolamento (CEE) n° 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e
- i prodotti trasformati a base di pomodori o di pesche di cui al regolamento (CEE) n° 516/77 relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, il ravvicinamento s'effettua in sette tappe come segue:
a) qualora il prezzo di un prodotto in Grecia sia inferiore al prezzo comune, il prezzo in questo Stato membro e' aumentato, nei primi sei ravvicinamenti, successivamente di un settimo, un sesto, un quinto, un quarto, un terzo e della meta' della differenza tra il livello del prezzo in questo Stato membro ed il livello del prezzo comune, applicabili prima di ogni ravvicinamento; il prezzo risultante da questo calcolo e' maggiorato in proporzione dell'eventuale aumento del prezzo comune per la campagna successiva; al momento del settimo ravvicinamento si applica il prezzo comune;
b) qualora il prezzo di un prodotto in Grecia sia superiore al prezzo comune, la differenza tra il livello del prezzo applicabile in questo Stato membro prima di ogni ravvicinamento ed il livello del prezzo comune applicabile per la campagna successiva e' ridotto, nei primi sei ravvicinamenti, successivamente di un settimo, un sesto, un quinto, un quarto, un terzo e della meta'; al momento del settimo ravvicinamento si applica il prezzo comune.
3. Per quanto riguarda gli altri prodotti, il ravvicinamento s'effettua in cinque tappe come segue:
a) qualora il prezzo di un prodotto in Grecia sia inferiore al prezzo comune, il prezzo applicabile in questo Stato membro e' aumentato, nei primi quattro ravvicinamenti, successivamente di un quinto, un quarto, un terzo e della meta' della differenza tra il livello del prezzo in questo Stato membro ed il livello del prezzo comune, applicabili prima di ogni ravvicinamento; il prezzo risultante da questo calcolo e' maggiorato in proporzione dell'eventuale aumento del prezzo comune per la campagna successiva; al momento del quinto ravvicinamento si applica il prezzo comune;
b) qualora il prezzo di un prodotto in Grecia sia superiore al prezzo comune, la differenza tra il livello del prezzo applicabile in questo Stato membro prima di ogni ravvicinamento ed il livello del prezzo comune applicabile per la campagna successiva e' ridotto, nei primi quattro ravvicinamenti, successivamente di un quinto, un quarto, un terzo e della meta'; al momento del quinto ravvicinamento si applica il prezzo comune.
4. Al fine di assicurare un funzionamento armonioso del processo di integrazione, il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2 del trattato CEE, puo' decidere che in deroga ai paragrafi 2 e 3 il prezzo di uno o piu' prodotti in Grecia si discosti, per una campagna, dai prezzi che risulterebbero dall'applicazione dei paragrafi 2 o 3.
Tale scarto non puo' superare il 10% dell'entita' del mutamento di prezzo che si sarebbe dovuto effettuare.
In tal caso il livello del prezzo per la campagna successiva e' quello che sarebbe risultato dall'applicazione dei paragrafi 2 o 3 se non si fosse deciso lo scarto. Per detta campagna tuttavia, puo' decidersi un nuovo scarto rispetto a tale livello, alle condizioni di cui al primo e secondo comma.
La deroga di cui al primo comma non si applica all'ultimo ravvicinamento di cui ai paragrafi 2 o 3.

Atto - art. 60

ARTICOLO 60
Il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2 del trattato CEE, puo' decidere che per un dato prodotto il prezzo comune sia applicato in Grecia:
a) qualora si costati che la differenza tra il livello del prezzo per tale prodotto in questo Stato membro e quello del prezzo comune e' minima;
b) qualora il prezzo in Grecia o il prezzo sul mercato mondiale per il prodotto in questione sia superiore al prezzo comune.

Atto - art. 61

ARTICOLO 61
Le differenze nei livelli dei prezzi per i quali nel capo 2 e' fatto riferimento al presente articolo sono compensate secondo le seguenti modalita':
1. Per i prodotti per i quali sono fissati dei prezzi conformemente agli articoli 58 e 59, gli importi compensativi applicabili negli scambi fra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Grecia e fra la Grecia e i paesi terzi sono pari alla differenza fra i prezzi fissati per la Grecia ed i prezzi comuni.
2. Nessun importo compensativo viene tuttavia istituito qualora l'applicazione del paragrafo 1 conduca ad un importo minimo.
3. a) Negli scambi fra la Grecia e la Comunita' nella sua composizione attuale gli importi compensativi vengono riscossi dallo Stato importatore o versati dallo Stato esportatore;
b) negli scambi fra la Grecia ed i paesi terzi i prelievi e le altre imposizioni all'importazione applicati nell'ambito della politica agricola comune, nonche' le restituzioni all'esportazione sono, secondo i casi, diminuiti o aumentati degli importi compensativi applicabili negli scambi con la Comunita' nella sua composizione attuale. Tuttavia i dazi doganali non possono essere ridotti dell'importo compensativo.
4. Per i prodotti per i quali il dazio della tariffa doganale comune e' consolidato nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio si tiene conto del consolidamento.
5. L'importo compensativo riscosso o versato da uno Stato membro conformemente al paragrafo 1 non puo' essere superiore all'importo totale riscosso da questo Stato membro sulle importazioni provenienti dai paesi terzi che beneficiano delle clausole della nazione piu' favorita.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' derogare a questa regola, in particolare per evitare deviazioni di traffico e distorsioni della concorrenza.
6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo', nella misura necessaria al buon funzionamento della politica agricola comune, derogare all'articolo 42, paragrafo 1, primo comma per i prodotti ai quali si applicano gli importi compensativi.

Atto - art. 62

ARTICOLO 62
Qualora per un prodotto il prezzo del mercato mondiale superi il prezzo preso in considerazione per il calcolo degli oneri all'importazione instaurati nell'ambito della politica agricola comune, ridotto dell'importo compensativo che in applicazione dell'articolo 61 viene dedotto dagli oneri all'importazione, oppure qualora la restituzione all'esportazione verso i paesi terzi sia inferiore all'importo compensativo o nessuna restituzione sia applicabile, possono adottarsi misure appropriate per assicurare il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati.

Atto - art. 63

ARTICOLO 63
Gli importi compensativi versati sono finanziati dalla Comunita' e imputati al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia.

Atto - art. 64

ARTICOLO 64
Per i prodotti la cui importazione dai paesi terzi nella Comunita' nella sua composizione attuale a sottoposta all'applicazione di dazi doganali, s'applicano le seguenti disposizioni.
1. I dazi doganali all'importazione sono progressivamente aboliti tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Grecia alle date e secondo il ritmo previsti all'articolo 25.
Tuttavia per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n° 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine i dazi doganali di base sono progressivamente aboliti in cinque tappe, mediante riduzioni del 20% all'inizio di ciascuna delle cinque campagne di commercializzazione che seguono l'adesione.
Qualora per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera b) i dazi della tariffa doganale comune siano inferiori ai dazi di base, per l'applicazione del presente paragrafo questi ultimi possono essere sostituiti dai dazi della tariffa doganale comune.
2. a) Ai fini della progressiva applicazione della tariffa doganale comune la Repubblica ellenica riduce lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune alle condizioni, alle date e secondo il ritmo previsti all'articolo 31.
b) In deroga alla lettera a) la Repubblica ellenica applica integralmente dal 1° gennaio 1981 il dazio della tariffa doganale comune per i prodotti seguenti
- prodotti di cui al regolamento (CEE) n° 805/68 ;
- prodotti di cui al regolamento (CEE) n° 1035/72 e per i quali e' fissato un prezzo di riferimento per tutta la campagna di commercializzazione o per parte di questa;
- prodotti di cui al regolamento (CEE) n° 100/76 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e per i quali e' fissato un prezzo di riferimento;
- prodotti di cui al regolamento (CEE) n° 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e per i quali e' fissato un prezzo di riferimento.
3. Il dazio di base ai sensi dei paragrafi 1 e 2 e' quello definito all'articolo 24.
Per quanto concerne i prodotti di cui al regolamento n° 136/66/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle materie grasse, i dazi di base sono cosi' fissati:
Parte di provvedimento in formato grafico
4. Per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati puo' essere deciso, secondo la procedura prevista dall' articolo 38 del regolamento n° 136/66/CEE o, secondo i casi, degli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, che:
a) la Repubblica ellenica sia autorizzata a procedere
- all'abolizione dei dazi doganali di cui al paragrafo 1 o al ravvicinamento di cui al paragrafo 2 secondo un ritmo piu' rapido di quello previsto in detti paragrafi,
- alla sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili ai prodotti importati dagli Stati membri attuali,
- alla sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili ai prodotti importati dai paesi terzi;
b) la Comunita' nella sua composizione attuale procede
- all'abolizione dei dazi doganali di cui al paragrafo 1 secondo un ritmo piu' rapido di quello previsto in detto paragrafo,
- alla sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili ai prodotti importati dalla Grecia.
Per gli altri prodotti non occorre l' autorizzazione perche' la Repubblica ellenica proceda all'applicazione delle misure previste al primo comma, lettera a), primo a secondo trattino. La Repubblica ellenica informa gli altri Stati membri e la Commissione delle misure adottate.
I dazi doganali risultanti da un ravvicinamento accelerato non possono essere inferiori a quelli applicati alle importazioni dei medesimi prodotti dagli altri Stati membri.

Atto - art. 65

ARTICOLO 65
1. Per i prodotti che al momento dell'adesione sono soggetti all'organizzazione comune dei mercati il regime applicabile nella Comunita' nella sua composizione attuale in materia di dazi doganali e tasse di effetto equivalente e di restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente si applica in Grecia a decorrere dal 1° gennaio 1981, fatte salve le disposizioni degli articoli 61, 64 e 115.
2. Per i prodotti che al momento dell'adesione non sono soggetti all'organizzazione comune di mercati, le disposizioni del titolo II concernenti la progressiva abolizione delle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali e delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente non si applicano a tali tasse, restrizioni e misure se esse fanno parte di un'organizzazione nazionale di mercato al momento dell'adesione.
Questa disposizione e' applicabile soltanto fino all'applicazione di un'organizzazione comune dei mercati per tali prodotti e al piu' tardi fino al 31 dicembre 1985 e nella misura strettamente necessaria per assicurare il mantenimento dell'organizzazione nazionale.
3. Per i prodotti elencati nell'allegato II del trattato CEE la Repubblica ellenica applica dal 1° gennaio 1981 la nomenclatura della tariffa doganale comune.
A condizione che non ne risultino difficolta' per l'applicazione della regolamentazione comunitaria, in particolare per il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati e dei meccanismi transitori previsti dal presente titolo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' autorizzare la Repubblica ellenica a riprendere, all'interno di questa nomenclatura, le suddivisioni nazionali esistenti che fossero indispensabili perche' il ravvicinamento progressivo alla tariffa doganale comune o l'eliminazione dei dazi all'interno della Comunita' si effettuino alle condizioni previste nel presente atto.

Atto - art. 66

ARTICOLO 66
1. L'elemento destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione che entra nel calcolo degli oneri sulle importazioni dai paesi terzi per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali e del riso viene riscosso sulle importazioni dalla Grecia nella Comunita' nella sua composizione attuale.
2. Per le importazioni in Grecia l'ammontare di tale elemento viene determinato isolando all'interno della protezione applicata al 1 gennaio 1979 l'elemento o gli elementi che erano destinati ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione.
Tale elemento o tali elementi vengono riscossi sull'importazione dagli altri Stati membri e sostituiscono, per quanto concerne gli oneri sulle importazioni dai paesi terzi, l'elemento protettivo comunitario.
3. Le disposizioni dell'articolo 64 si applicano all'elemento di cui ai paragrafi 1 e 2; questo e' considerato come elemento di base.
Tuttavia le riduzioni o i ravvicinamenti in questione si effettuano in cinque tappe del 20%, all'inizio di ciascuna delle cinque campagne di commercializzazione del relativo prodotto di base che seguono l'adesione.

Atto - art. 67

ARTICOLO 67
Nella fissazione del livello dei vari importi previsti nell'ambito della politica agricola comune, diversi dai prezzi di cui all'articolo 58, per la Grecia si tiene conto, nella misura richiesta dal buon funzionamento della politica agricola comune, dell'importo compensativo applicato o, in sua assenza, della differenza dei prezzi costatata e, se del caso, dell'incidenza dei dazi doganali.

Atto - art. 68

ARTICOLO 68
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli aiuti, premi ed altri importi analoghi istituiti nell'ambito della politica agricola comune per i quali nel capo 2 e' fatto riferimento al presente articolo.
2. Ai fini dell'introduzione degli aiuti comunitari in Grecia si applicano le seguenti disposizioni:
a) il livello dell'aiuto comunitario da concedere per un dato prodotto in Grecia a decorrere dal 1° gennaio 1981 e' uguale all'importo stabilito in base agli aiuti concessi dalla Grecia sotto il precedente regime nazionale, durante un periodo da determinare.
Tale importo non puo' tuttavia superare l'importo dell'aiuto concesso dalla Comunita' nella sua composizione attuale nel giorno dell'adesione. Fatte salve le disposizioni che seguono, nessun aiuto comunitario viene concesso in Grecia nel giorno dell'adesione se sotto il regime nazionale precedente un aiuto analogo non veniva concesso.
b) In seguito l'aiuto viene introdotto in Grecia oppure il livello dell'aiuto comunitario in Grecia viene, se esiste una differenza, ravvicinato al livello dell'aiuto concesso nella Comunita' nella sua composizione attuale, secondo il seguente ritmo:
- all'inizio di ciascuna delle quattro campagne di commercializzazione o, in assenza di queste, dei periodi d'applicazione dell'aiuto che seguono l'adesione, successivamente di un quinto, un quarto, un terzo e della meta',
- sia dell'importo dell'aiuto comunitario applicabile per la campagna o il periodo successivi,
- sia della differenza fra il livello dell'aiuto in Grecia ed il livello dell'aiuto applicabile nella Comunita' nella sua composizione attuale per la campagna o il periodo successivi;
- il livello dell'aiuto comunitario e' integralmente applicato in Grecia all'inizio della quinta campagna di commercializzazione o del quinto periodo d'applicazione dell'aiuto che seguono l'adesione.

Atto - art. 69

ARTICOLO 69
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 68, la Repubblica ellenica e' autorizzata a mantenere fino al 31 dicembre 1985 aiuti nazionali, a titolo transitorio ed in maniera degressiva. Puo' tuttavia essere derogato al principio della degressivita' per gli aiuti nazionali greci considerati con riguardo al campo d'applicazione delle direttive socio-strutturali di cui all'allegato IV.
2. II Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta dal momento dell'adesione le misure necessarie all'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
Queste misure comprendono, in particolare, l'elenco e la designazione esatta degli aiuti di cui al paragrafo 1, i loro importi, il ritmo della loro abolizione, nonche' le modalita' necessarie al buon funzionamento della politica agricola comune; esse devono inoltre garantire ai mezzi di produzione, siano essi di origine greca od originari degli Stati membri attuali, l'uguaglianza nell'accesso al mercato greco.

Atto - art. 70

ARTICOLO 70
1. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni complementari da adottare da parte della Comunita' e
- al piu' tardi fino all'inizio della prima campagna di commercializzazione che segue l'adesione, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera a),
- al piu' tardi fino al 31 dicembre 1985, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera b),
la Repubblica ellenica e' autorizzata a mantenere, fra le misure in vigore sul suo territorio sotto il regime nazionale precedente, nel corso di un periodo transitorio da determinare, quelle che sono strettamente necessarie per mantenere il reddito del produttore greco allo stesso livello che sotto il regime nazionale precedente.
2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono:
a) i fichi secchi della sottovoce n° 08.03 B della tariffa doganale comune;
le uve secche della sottovoce n° 08.04 B della tariffa doganale comune;
b) le olive destinate a usi diversi dalla produzione di olio, delle sottovoci nn. 07.01 N I, ex 07.02 A, 07.03 A I, ex 07.04 B, ex 20.01 B, ex 20.02 F della tariffa doganale comune.
3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, determina dal momento dell'adesione le misure di cui al paragrafo 1 che la Repubblica ellenica e autorizzata a mantenere.

Atto - art. 71

ARTICOLO 71
Qualsiasi scorta di prodotti che si trovano in libera pratica sul territorio greco al 1 gennaio 1981 e che superino in quantita' quella che puo' essere considerata una scorta normale di riporto deve essere eliminata dalla Repubblica ellenica ed a carico di questa, nel quadro di procedure comunitarie da definire ed in termini da determinare.

Atto - art. 72

ARTICOLO 72
1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente titolo.
2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea puo' procedere agli adattamenti delle modalita' di cui al presente titolo che possono risultare necessari in caso di una modifica della regolamentazione comunitaria.

Atto - art. 73

ARTICOLO 73
1. Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Grecia a quello derivante dall'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati alle condizioni previste nel presente titolo, in particolare nel caso in cui l'applicazione del nuovo regime alla data prevista incontri per alcuni prodotti notevoli difficolta', tali misure sono adottate secondo la procedura prevista dall' articolo 38 del regolamento n° 136/66/CEE o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Tali misure possono essere adottate fino al 31 dicembre 1982; la loro applicazione non puo' andare oltre questa data.
2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea puo' prorogare il periodo di cui al paragrafo 1.

Atto - art. 74

ARTICOLO 74
Nel settore degli ortofrutticoli le disposizioni dell'articolo 59 si applicano ai prezzi di base.
Il prezzo di base e' fissato in Grecia, al momento dell'adesione, tenendo conto dello scarto fra la media dei prezzi alla produzione in Grecia e nella Comunita' nella sua composizione attuale costatato durante un periodo rappresentativo da determinare.

Atto - art. 75

ARTICOLO 75
1. Per gli ortofrutticoli provenienti dalla Grecia per i quali e' fissato un prezzo istituzionale e' istaurato, all'importazione nella Comunita' nella sua composizione attuale, un meccanismo di compensazione.
2. Tale meccanismo e' disciplinato dalle seguenti regole
a) vengono comparati un prezzo d'offerta del prodotto greco, calcolato conformemente alla lettera b), ed un prezzo d'offerta comunitario, calcolato annualmente, da un lato, sulla base della media aritmetica dei prezzi alla produzione di ogni Stato membro della Comunita' nella sua composizione attuale, maggiorata delle spese di trasporto e di imballaggio sostenute per i prodotti dalle regioni di produzione fino ai centri rappresentativi di consumo nella Comunita' e, dall'altro lato, tenendo conto dell'evoluzione dei costi di produzione. I menzionati prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi costatati durante i tre anni che precedono la data di fissazione del precitato prezzo d'offerta comunitario. Il prezzo comunitario annuo non puo' superare il livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi. Questo prezzo d'offerta comunitario e' ridotto del 3% al primo dei ravvicinamenti di cui all'articolo 59, del 6% al secondo, del 9% al terzo, del 12% al quarto, del 15% al quinto e, per quanto riguarda le pesche e i pomodori, del 18% al sesto e del 21% al settimo ravvicinamento;
b) il prezzo d'offerta greco viene calcolato ogni giorno di mercato sulla base dei corsi rappresentativi costatati o ragguagliati allo stadio importatore-grossista della Comunita' nella sua composizione attuale. Il prezzo per un prodotto proveniente dalla Grecia e' uguale al corso rappresentativo piu' basso o alla media dei corsi rappresentativi piu' bassi costatati per almeno il 30% delle quantita' dei prodotti in questione, commercializzate sull'insieme dei mercati rappresentativi per i quali dei corsi sono disponibili. Tale corso o tali corsi vengono diminuiti dell'importo correttore eventualmente istituito conformemente alla lettera c);
c) se il prezzo greco cosi' calcolato e' inferiore al prezzo comunitario indicato alla lettera a) all'atto dell'importazione nella Comunita' nella sua composizione attuale lo Stato membro importatore riscuote un importo correttore uguale alla differenza fra i due prezzi. Se il prezzo d'offerta giornaliero per il prodotto comunitario calcolato sui mercati dei centri di consumo e' inferiore al prezzo comunitario definito alla lettera a) all'importo correttore non puo' tuttavia essere superiore alla differenza fra la media aritmetica di questi due prezzi, da un lato, ed il prezzo del prodotto greco, dall'altro;
d) l'importo correttore viene riscosso fintanto che le costatazioni effettuate non mostrino che il prezzo del prodotto greco e' uguale o superiore al prezzo comunitario definito alla lettera a) o, se del caso, alla media aritmetica dei prezzi comunitari di cui alla lettera c).
3. Il meccanismo di compensazione di cui al presente articolo rimane in vigore:
a) fino al 31 dicembre 1987 per i prodotti indicati nell'articolo 59, paragrafo 2,
b) fino al 31 dicembre 1985 per i prodotti indicati nell'articolo 59, paragrafo 3.
4 Se il mercato greco e perturbato a causa delle importazioni provenienti dagli Stati membri attuali possono venir decise adeguate misure, che prevedono eventualmente un meccanismo di compensazione simile a quello previsto dai paragrafi precedenti, per quanto concerne le importazioni in Grecia di ortofrutticoli provenienti dalla Comunita' nella sua composizione attuale per i quali e' fissato un prezzo istituzionale.

Atto - art. 76

ARTICOLO 76
Le disposizioni dell'articolo 68 si applicano alla compensazione finanziaria prevista nell' articolo 6 del regolamento (CEE) n° 2511/69 che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari.
Tale compensazione finanziaria e' considerata come un aiuto che non e' concesso in Grecia sotto il regime nazionale precedente.

Atto - art. 77

ARTICOLO 77
Il prezzo minimo e la compensazione finanziaria applicabili in Grecia, previsti agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n° 2601/69 che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varieta' di arance ed agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n° 1035/77 che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni sono fissati come segue:
1. Fino al primo ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 59, il prezzo minimo applicabile e' stabilito sulla base di prezzi pagati in Grecia, sotto il regime nazionale precedente, ai produttori di agrumi destinati alla trasformazione, costatati durante un periodo rappresentativo da determinare. La compensazione finanziaria e' quella della Comunita' nella sua composizione attuale diminuita, se del caso, della differenza fra il prezzo minimo comune ed il prezzo minimo applicabile in Grecia.
2. Per le fissazioni seguenti il prezzo minimo applicabile in Grecia viene ravvicinato al prezzo minimo comune secondo le disposizioni dell'articolo 59. La compensazione finanziaria applicabile in Grecia ad ogni ravvicinamento e quella della Comunita' nella sua composizione attuale diminuita, se del caso, della differenza fra il prezzo minimo comune e il prezzo minimo applicabile in Grecia.
3. Tuttavia, se il prezzo minimo risultante dall'applicazione dei paragrafi 1 o 2 e' superiore al prezzo minimo comune quest'ultimo prezzo puo' essere definitivamente applicato in Grecia.

Atto - art. 78

ARTICOLO 78
Fino al 31 dicembre 1987 la Repubblica ellenica e' autorizzata a prevedere per tutti i produttori di ortofrutticoli l'obbligo di commercializzare, per il tramite dei mercati locali, tutta la loro produzione ortofrutticola soggetta a norme comuni di qualita'.

Atto - art. 79

ARTICOLO 79
1. Per l'olio d'oliva le disposizioni degli articoli 58, 59 e 61 si applicano al prezzo d'intervento.
L'importo compensativo risultante dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 61 e' tuttavia corretto, se del caso, dell'incidenza della differenza tra gli aiuti comunitari al consumo applicabili nella Comunita' nella sua composizione attuale ed in Grecia.
2. Per i semi oleosi i prezzi indicativi o di obiettivo sono fissati in funzione dello scarto esistente fra i prezzi dei prodotti concorrenti nelle colture di avvicendamento in Grecia e nella Comunita' nella sua composizione attuale, durante un periodo di riferimento da determinare. Se i prezzi di questi prodotti concorrenti sono vicini il prezzo comune e' applicabile in Grecia dal momento dell'adozione. In caso contrario le disposizioni dell'articolo 59 si applicano ai prezzi indicativo o di obiettivo fissati per tali prodotti. I prezzi indicativo o di obiettivo da applicare in Grecia non possono tuttavia essere superiori ai prezzi indicativo e di obiettivo comuni.

Atto - art. 80

ARTICOLO 80
In deroga all'articolo 67 il livello dei vari importi previsti nel settore dei semi oleosi e diversi dai prezzi di cui all'articolo 79, paragrafo 2 viene fissato tenendo conto per la Grecia, nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati per tali prodotti, dello scarto che deriva dall'applicazione dell'articolo 79, paragrafo 2.

Atto - art. 81

ARTICOLO 81
1. Le disposizioni dell'articolo 68 si applicano agli aiuti per l'olio d'oliva. Il primo ravvicinamento relativo all'aiuto alla produzione di questo prodotto interviene tuttavia al 1° gennaio 1981.
A tale scopo il livello dell'aiuto comunitario alla produzione su cui deve effettuarsi il calcolo del livello dell'aiuto applicabile in Grecia e' quello fissato per la campagna di commercializzazione che e' in corso alla data dell'adesione.
Il secondo ravvicinamento interviene all'inizio della seconda campagna di commercializzazione che segue l'adesione; all'inizio della prima campagna di commercializzazione la sola modifica possibile e' quella risultante eventualmente da una modifica dell'aiuto comunitario applicabile nella Comunita' nella sua composizione attuale.
2. L'importo dell'aiuto per i semi di colza, di ravizzone, di girasole e di ricino raccolti in Grecia viene corretto dell'eventuale differenza fra il prezzo indicativo o di obiettivo applicabili in Grecia e nella Comunita' nella sua composizione attuale.
Fatta salva l'applicazione del primo comma, l'importo dell'aiuto per i semi di colza, di ravizzone, di girasole e di ricino trasformati in Grecia viene diminuito dell'incidenza dei dazi doganali applicati dalla Repubblica ellenica all'importazione di questi prodotti provenienti dai paesi terzi.
3. L'importo dell'aiuto per i semi di soia e di lino, raccolti in Grecia viene corretto dell'eventuale differenza fra i prezzi di obiettivo applicabili in Grecia e nella Comunita' nella sua composizione attuale e diminuito dell'incidenza dei dazi doganali applicati dalla Repubblica ellenica all'importazione di questi prodotti provenienti dai paesi terzi.

Atto - art. 82

ARTICOLO 82
La Repubblica ellenica puo' applicare fino al 31 dicembre 1983, secondo modalita' da definire, il regime di controllo all'importazione dei semi oleosi e degli oli e grassi vegetali che essa applicava al 1 gennaio 1979.

Atto - art. 83

ARTICOLO 83
Le disposizioni degli articoli 58, 59 e 61 si applicano ai prezzi d'intervento del burro e del latte scremato in polvere.

Atto - art. 84

ARTICOLO 84
L'importo compensativo per i prodotti lattiero-caseari diversi dal burro e dal latte scremato in polvere e' fissato mediante coefficienti da determinare.

Atto - art. 85

ARTICOLO 85
Le disposizioni degli articoli 58, 59 e 61 si applicano ai prezzi per i bovini adulti in Grecia e nella Comunita' nella sua composizione attuale.

Atto - art. 86

ARTICOLO 86
L'importo compensativo per i prodotti elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n° 805/68 e' fissato mediante coefficienti da determinare.

Atto - art. 87

ARTICOLO 87
1. Le disposizioni dell'articolo 58 si applicano al prezzo d'intervento fissato per ogni varieta' o gruppo di varieta'.
2. Il prezzo d'obiettivo corrispondente al prezzo di intervento di cui al paragrafo 1 e' fissato in Grecia per il primo raccolto che segue l'adesione ad un livello che rifletta il rapporto esistente fra il prezzo d'obiettivo ed il prezzo d'intervento conformemente all' articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n° 727/70 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio.
3. Per i quattro raccolti seguenti, tale prezzo d'obiettivo viene:
a) fissato conformemente ai criteri previsti all' articolo 2, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n° 727/70 , tenendo tuttavia conto degli aiuti che la Repubblica ellenica e' autorizzata a mantenere per il tabacco in applicazione dell'articolo 69,
b) aumentato, in quattro tappe annuali, dell'incidenza della diminuzione degli aiuti nazionali che la Repubblica ellenica e' autorizzata a mantenere in maniera degressiva per il tabacco in applicazione dell'articolo 69; il primo aumento interviene per il secondo raccolto che segue l'adesione.

Atto - art. 88

ARTICOLO 88
In deroga alle disposizioni dell'articolo 71 qualsiasi scorta di tabacco esistente in Grecia e proveniente da raccolti anteriori all'adesione deve essere eliminata integralmente dalla Repubblica ellenica ed a carico di questa, nel quadro di procedure comunitarie da definire ed in termini da determinare.

Atto - art. 89

ARTICOLO 89
Le disposizioni dell'articolo 68 si applicano all'aiuto per il lino tessile e la canapa.

Atto - art. 90

ARTICOLO 90
Le disposizioni dell'articolo 68 si applicano all'aiuto per il luppolo.

Atto - art. 91

ARTICOLO 91
Le disposizioni dell'articolo 68 si applicano all'aiuto per le sementi.

Atto - art. 92

ARTICOLO 92
Le disposizioni dell'articolo 68 si applicano all'aiuto per i bachi da seta.

Atto - art. 93

ARTICOLO 93
Le disposizioni degli articoli 58, 59 e 61 si applicano al prezzo d'intervento dello zucchero bianco ed al prezzo minimo della barbabietola.

Atto - art. 94

ARTICOLO 94
Per i prodotti, diversi dalle barbabietole fresche, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) e per i prodotti di cui all' articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n° 3330/74 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero gli importi compensativi sono derivati dall'importo compensativo applicabile al prodotto di base in questione, mediante coefficienti da determinare.

Atto - art. 95

ARTICOLO 95
L'importo di cui all' articolo 26, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n° 3330/74 applicabile in Grecia e' corretto dell'importo compensativo.

Atto - art. 96

ARTICOLO 96
Nel settore dei cereali le disposizioni degli articoli 58, 59 e 61 si applicano al prezzo d'intervento e, per il frumento tenero, al prezzo di riferimento.

Atto - art. 97

ARTICOLO 97
Gli importi compensativi sono fissati come segue:
1. Per quanto concerne i cereali per i quali non e' fissato un prezzo d'intervento, l'importo compensativo applicabile fino al primo ravvicinamento viene derivato da quello applicabile per il cereale concorrente per il quale e' fissato un prezzo d'intervento, prendendo in considerazione
- il rapporto dei prezzi sul mercato greco oppure
- il rapporto esistente tra i prezzi d'entrata dei cereali in questione.
Per le fissazioni successive gli importi sono fissati sulla base di quelli di cui al primo comma e secondo le regole per il ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 59.
Tuttavia, nel caso di cui al primo comma, primo trattino il rapporto costatato deve essere ravvicinato al rapporto esistente tra i prezzi di entrata secondo le regole stabilite all'articolo 59.
2. Per i prodotti di cui all' articolo 1, lettere c) e d) del regolamento (CEE) n° 2727/75 relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali l'importo compensativo viene derivato dall'importo compensativo applicabile per i cereali da cui sono stati ottenuti, per mezzo di coefficienti da determinare.
3. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 2, nel caso di prodotti trasformati a base di frumento tenero e di frumento duro l'importo compensativo viene fissato ad un livello che tenga conto anche dell'eventuale aiuto nazionale che la Repubblica ellenica dovesse mantenere in forza dell'articolo 69 per il frumento destinato all'industria molitoria.

Atto - art. 98

ARTICOLO 98
Le disposizioni dell'articolo 68 si applicano all'aiuto per il frumento duro di cui all' articolo 10 del regolamento (CEE) n° 2727/75 .

Atto - art. 99

ARTICOLO 99
1. Nel settore delle carni suine le disposizioni degli articoli 58, 59 e 61 si applicano al prezzo di questo prodotto in Grecia e nella Comunita' nella sua composizione attuale.
2. Tuttavia, per evitare ogni rischio di perturbamento negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Grecia, l'importo compensativo puo' essere calcolato sulla base degli importi compensativi applicabili ai cereali da foraggio. A tale scopo l'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di suino macellato e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un chilogrammo di carni suine.
Fatta salva l'applicazione del primo comma, l'importo compensativo puo' essere fissato ad un livello che tenga conto anche dell'aiuto nazionale che la Repubblica ellenica mantiene in forza dell'articolo 69 per i cereali utilizzati per l'allevamento dei suini.
3. Per i prodotti diversi dal suino macellato, di cui all' articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n° 2759/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, l'importo compensativo viene derivato da quello applicato conformemente ai paragrafi 1 o 2, mediante coefficienti da determinare.

Atto - art. 100

ARTICOLO 100
1. Nel settore delle uova le disposizioni degli articoli 58, 59 e 61 si applicano ai prezzi di questi prodotti in Grecia e nella Comunita' nella sua composizione attuale.
2. Tuttavia, per evitare ogni rischio di perturbamento negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Grecia, l'importo compensativo puo' essere calcolato sulla base degli importi compensativi applicabili ai cereali da foraggio. A tale scopo,
a) per le uova in guscio l'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di uova in guscio e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un chilogrammo di uova in guscio;
b) per le uova da cova l'importo compensativo applicabile, per unita', alle uova da cova e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un uovo da cova.
Fatta salva l'applicazione del primo comma, l'importo compensativo puo' essere fissato ad un livello che tenga conto anche dell'aiuto nazionale che la Repubblica ellenica mantiene in forza dell'articolo 69 per i cereali utilizzati dall'industria avicola.
3. Per i prodotti di cui all' articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n° 2771/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, l'importo compensativo viene derivato da quello applicato conformemente ai paragrafi 1 o 2, mediante coefficienti da determinare.

Atto - art. 101

ARTICOLO 101
1. Nel settore del pollame le disposizioni degli articoli 58, 59 e 61 si applicano ai prezzi di questi prodotti in Grecia e nella Comunita' nella sua composizione attuale.
2. Tuttavia, per evitare ogni rischio di perturbamento negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Grecia, l'importo compensativo puo' essere calcolato sulla base degli importi compensativi applicabili ai cereali da foraggio. A tale scopo,
a) per il pollame macellato l'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di pollame macellato e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un chilogrammo di pollame macellato, differenziato per specie;
b) per i pulcini l'importo compensativo applicabile per pulcino e' calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunita' per produrre un pulcino.
Fatta salva l'applicazione del primo comma, l'importo compensativo puo' essere fissato ad un livello che tenga conto anche dell'aiuto nazionale che la Repubblica ellenica mantiene in forza dell'articolo 69 per i cereali utilizzati dall'industria avicola.
3. Per i prodotti di cui all' articolo 1, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (CEE), n° 2777/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame l'importo compensativo viene derivato da quello applicato conformemente ai paragrafi 1 o 2, mediante coefficienti da determinare.

Atto - art. 102

ARTICOLO 102
1. Nel settore del riso le disposizioni degli articoli 58, 59 e 61 sono applicabili al prezzo d'intervento del risone.
2. L'importo compensativo per il riso semigreggio e' l'importo compensativo applicabile al risone, convertito mediante il tasso di conversione di cui all' articolo 1 del regolamento n° 467/67/CEE .
3. L'importo compensativo per il riso lavorato e' l'importo compensativo applicabile al riso semigreggio, convertito mediante il tasso di conversione di cui all' articolo 1 del regolamento n° 467/67/CEE .
4. L'importo compensativo per il riso semilavorato e' l'importo compensativo applicabile al riso lavorato, convertito mediante il tasso di conversione di cui all' articolo 1 del regolamento n° 467/67/CEE .
5. L'importo compensativo per i prodotti di cui all' articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n° 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso e' derivato dall'importo compensativo applicabile ai prodotti ai quali si collegano, mediante coefficienti da determinare.
6. L'importo compensativo per il riso spezzato (rotture) viene fissato ad un livello che tenga conto della differenza fra il prezzo di approvvigionamento in Grecia ed il prezzo di entrata.

Atto - art. 103

ARTICOLO 103
Per i prodotti che beneficiano del regime d'aiuti previsto dall' articolo 3 bis del regolamento (CEE) n° 516/77 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli le disposizioni seguenti si applicano in Grecia.
1. Fino al primo ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 59 il prezzo minimo di cui all' articolo 3 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 516/77 e' stabilito sulla base dei prezzi pagati in Grecia, sotto il regime nazionale precedente, ai produttori per i prodotti destinati alla trasformazione, costatati durante un periodo rappresentativo da determinare.
2. Se il prezzo minimo di cui al paragrafo 1 e' diverso dal prezzo comune, il prezzo in Grecia viene modificato all'inizio di ogni campagna di commercializzazione che segue l'adesione, secondo le modalita' previste all'articolo 59.
3. L'importo dell'aiuto comunitario concesso in Grecia viene stabilito in maniera da compensare la differenza fra il livello dei prezzi dei prodotti dei paesi terzi, determinato a titolo dell' articolo 3 ter, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n° 516/77 ed il livello dei prezzi dei prodotti greci stabilito tenendo conto del prezzo minimo, di cui al paragrafo 2, e dei costi di trasformazione in Grecia, senza prendere in considerazione le imprese aventi i costi piu' elevati. Tale aiuto non puo' tuttavia essere superiore all'aiuto concesso dalla Comunita' nella sua composizione attuale.
4. L'aiuto comunitario viene integralmente applicato in Grecia dall'inizio della settima campagna di commercializzazione che segue l'adesione, per quanto riguarda i concentrati di pomodori, i pomodori pelati, i succhi di pomodoro e le conserve di pesche, e dall'inizio della quinta campagna di commercializzazione che segue l'adesione, per quanto riguarda le cosiddette "prunes d'Ente".
5. Tuttavia, se il prezzo minimo risultante dall'applicazione dei paragrafi 1 o 2 e' superiore al prezzo minimo comune quest'ultimo prezzo puo' essere definitivamente applicato in Grecia.

Atto - art. 104

ARTICOLO 104
1. Il prezzo di obiettivo, di cui all' articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1117/78 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati, applicabile in Grecia dal 1 gennaio 1981 e' fissato ad un livello equivalente al prezzo del mercato mondiale maggiorato dell'eventuale aiuto concesao in Grecia sotto il precedente regime nazionale, durante un periodo da determinare, con esclusione degli aiuti mantenuti in forza dell'articolo 69, e dei dazi doganali applicati dalla Grecia nei confronti dei paesi terzi al 1 luglio 1980. Tuttavia, il prezzo di obiettivo cosi' determinato non puo' essere superiore al prezzo di obiettivo comune.
2. Le disposizioni dell'articolo 59 si applicano al prezzo di obiettivo calcolato conformemente al paragrafo 1 se tale prezzo e' inferiore al prezzo di obiettivo comune.
3. L'aiuto complementare applicabile in Grecia e diminuito di un importo uguale all'eventuale differenza fra il prezzo di obiettivo applicato in Grecia ed il prezzo di obiettivo comune e all'incidenza dei dazi doganali applicati dalla Grecia all'importazione di questi prodotti provenienti dai paesi terzi; a questo importo si applica la percentuale di cui all' articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n° 1117/78 .
4. Le disposizioni dell'articolo 68 si applicano all'aiuto forfettario di cui all' articolo 3 del regolamento (CEE) n° 1117/78 .

Atto - art. 105

ARTICOLO 105
1. Per i piselli, le fave e le favette il prezzo limite applicabile in Grecia al 1 gennaio 1981 e' fissato in funzione dello scarto esistente fra i prezzi dei prodotti concorrenti nelle colture di avvicendamento in Grecia e nella Comunita' nella sua composizione attuale, durante un periodo di riferimento da determinare.
Se i prezzi di questi prodotti concorrenti sono simili il prezzo comune e' applicabile in Grecia dal momento dell'adesione. In caso contrario le disposizioni dell'articolo 59 si applicano al prezzo limite per tali prodotti. Il prezzo da applicare in Grecia non puo' tuttavia essere superiore al prezzo limite comune.
2. L'importo dell'aiuto, di cui all' articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n° 1119/78 relativo a misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali, e' diminuito, per questi prodotti raccolti in Grecia, di un importo uguale all'eventuale differenza fra il prezzo limite applicato in Grecia ed il prezzo limite comune.
Fatta salva l'applicazione del comma precedente, l'importo dell'aiuto in causa per un prodotto trasformato in Grecia e' diminuito dell'incidenza dei dazi doganali applicati in Grecia all'importazione di panelli di soia provenienti dai paesi terzi.
Agli importi risultanti dall'applicazione del primo e secondo comma si applica la percentuale di cui all' articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n° 1119/78 .

Atto - art. 106

ARTICOLO 106
In deroga all'articolo 67, nella fissazione del livello dei vari importi previsti nel settore dei piselli, delle fave e delle favette diversi dai prezzi di cui all'articolo 105, paragrafo 1 per la Grecia si tiene conto, nella misura richiesta dal buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati per tali prodotti, dello scarto di prezzo risultante dall'applicazione dell'articolo 105, paragrafo 1.

Atto - art. 107

ARTICOLO 107
1. Le disposizioni degli articoli 58 e 59 si applicano ai prezzi d'orientamento per i vini da tavola. Le disposizioni dell'articolo 61 si applicano agli stessi prodotti con riserva del paragrafo 3.
2. L'importo compensativo per gli altri prodotti per i quali e' fissato un prezzo di riferimento viene stabilito, nella misura richiesta dal buon funzionamento dell'organizzazione comune del mercato, in funzione dell'importo compensativo per il vino da tavola.
Per i vini liquorosi l'importo compensativo applicabile al 1 gennaio 1981 e' tuttavia uguale all'importo della tassa compensativa da applicare nei confronti dei paesi terzi a tale data. Questo importo compensativo e' abolito secondo il ritmo previsto all'articolo 59.
3. Nessun importo compensativo si applica in Grecia all'importazione dei prodotti soggetti a prezzo di riferimento provenienti dai paesi terzi.

Atto - art. 108

ARTICOLO 108
In deroga all'articolo 67 il prezzo limite, di cui all' articolo 3 del regolamento (CEE) n° 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, applicabile in Grecia non e' corretto dell'importo compensativo. Questo importo e' tuttavia aggiunto al prezzo medio fissato per ogni mercato rappresentativo greco.

Atto - art. 109

ARTICOLO 109
Fintanto che la Repubblica ellenica applica le disposizioni dell'articolo 70 per le uve secche, il volume di alcole di uve secche che puo' essere aggiunto a taluni vini in Grecia in forza del regolamento (CEE) n° 351/79 concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo e' limitato ad un volume annuo che non sia superiore alla media annua del volume di quest'alcole utilizzato a tale scopo in Grecia durante gli anni 1978, 1979 e 1980.

Atto - art. 110

ARTICOLO 110
1. In deroga all' articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n° 101/76 relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca ed all'articolo 100 dell'atto di adesione del 1972 la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sono autorizzate a limitare fino al 31 dicembre 1985, l'una nei confronti dell'altra, l'esercizio della pesca nelle acque soggette alla loro sovranita' o giurisdizione, situate all'interno delle zone indicate all'articolo 111, alle navi la cui attivita' di pesca e' tradizionalmente esercitata in tali acque partendo dai porti della zona geografica rivierasca.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 e dell'articolo 111 non pregiudicano i diritti di pesca particolari che la Repubblica ellenica e la Repubblica italiana possono vantare, l'una nei confronti dell'altra, al 1 gennaio 1981.

Atto - art. 111

ARTICOLO 111
Le zone di cui all'articolo 110, paragrafo 1 sono delimitate come segue
1. Grecia
Acque situate entro un limite di 6 miglia marine, calcolato dalle linee di base.
2. Italia
Acque situate entro un limite di 6 miglia marine, calcolato dalle linee di base. Tale limite e' portato a 12 miglia marine per le zone seguenti
a) Mare Adriatico a sud della foce del Po di Goro
b) Mare Ionio
c) Mare e Canale di Sicilia, comprese le isole
d) Acque della Sardegna.

Atto - art. 112

ARTICOLO 112
1. La Repubblica ellenica non spedisce, dalle sue regioni determinate secondo la procedura del Comitato veterinario permanente in base alle garanzie offerte, verso il territorio degli altri Stati membri nessun animale della specie bovina o suina ne' carni fresche delle specie bovina, suina, caprina ed ovina fintanto che in tali regioni sia trascorso un periodo di dodici mesi dal manifestarsi dell'ultimo focolaio di afta epizootica da virus esotico o dall'ultima vaccinazione contro questa malattia.
2. Prima del 31 dicembre 1985 si procedera' ad un esame della situazione in materia di afta epizootica da virus esotico.
Al piu' tardi al 1 luglio 1984 la Commissione sottopone al Consiglio una relazione con proposte allo scopo di adottare le disposizioni comunitarie appropriate in questo settore.

Atto - art. 113

ARTICOLO 113
1. Fino al 31 dicembre 1985 la Repubblica ellenica puo' applicare le proprie norme per l'ammissione delle varieta' delle specie agricole od orticole o del materiale di base delle specie forestali, nonche' le sue norme per la certificazione ed il controllo della propria produzione di sementi e di piante agricole, orticole e forestali.
2. La Repubblica ellenica:
a) prende tutte le misure necessarie per conformarsi progressivamente e al piu' tardi prima dello scadere del termine di cui al paragrafo 1 alle disposizioni comunitarie relative, rispettivamente, all'ammissione delle varieta' o del materiale di base ed alla commercializzazione delle sementi e dei materiali da moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,
b) puo' limitare totalmente o parzialmente, prima dello scadere del termine di cui al paragrafo 1, la commercializzazione delle sementi e dei materiali da moltiplicazione agricoli ed orticoli alle sementi ed ai materiali delle varieta' ammesse sul suo territorio; questa disposizione si applica anche al materiale di base per quanto concerne il materiale forestale di riproduzione, c) esporta verso il territorio degli Stati membri attuali soltanto sementi e materiali da moltiplicazione conformi alle disposizioni comunitarie.
3. Prima del 31 dicembre 1985 si puo' decidere, secondo la procedura del Comitato permanente delle sementi e dei materiali da moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, di liberalizzare progressivamente gli scambi delle sementi e dei materiali da moltiplicazione di talune specie tra la Grecia e la Comunita' nella sua composizione attuale, non appena si costati che le condizioni per una tale liberalizzazione sono soddisfatte.

Atto - art. 114

ARTICOLO 114
Gli atti indicati nell'elenco riportato dall'Allegato IV del presente atto si applicano alla Grecia alle condizioni previste in tale allegato.

Atto - art. 115

ARTICOLO 115
1. Fino al 31 dicembre 1985 la Repubblica ellenica puo' mantenere restrizioni quantitative sotto forma di contingenti globali per i prodotti ed i quantitativi elencati nell'allegato V, in deroga temporanea agli elenchi comuni di liberalizzazione di cui ai regolamenti (CEE) n° 109/70 , n° 1439/74 e n° 2532/78 . Detti prodotti saranno completamente liberalizzati al 1 gennaio 1986 ed i contingenti verranno progressivamente rialzati fino a tale data. Le modalita' per l'aumento dei contingenti saranno identiche a quelle stabilite nell'articolo 36.
Se per uno di questi prodotti le importazioni effettuate per due anni consecutivi sono inferiori al 90% del contingente annuo aperto, la Repubblica ellenica abolisce le restrizioni quantitative in vigore nel caso in cui il prodotto in causa sia liberalizzato nei confronti degli Stati membri attuali.
2. Fino al 31 dicembre 1985 la Repubblica ellenica non liberalizza, nei confronti dei paesi terzi, prodotti non ancora liberalizzati nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale, ne' accorda ai paesi terzi qualsiasi vantaggio rispetto alla Comunita' nella sua composizione attuale in merito ai contingenti stabiliti per i prodotti interessati. La Repubblica ellenica non liberalizza nei confronti dei paesi a commercio di Stato di cui ai regolamenti (CEE) n° 109/70 e n° 2532/78 i prodotti non ancora liberalizzati nei confronti della Comunita' nella sua composizione attuale o dei paesi cui si applica il regolamento (CEE) n° 1439/74 , ne' accorda a detti paesi qualsiasi altro vantaggio rispetto alla Comunita' nella sua composizione attuale o ai paesi cui si applica il regolamento (CEE) n° 1439/74 in merito ai contingenti stabiliti per i prodotti interessati.
3. Fino al 31 dicembre 1985 la Repubblica ellenica mantiene restrizioni quantitative, sotto forma di contingenti, nei confronti di tutti i paesi terzi per i prodotti elencati nell'allegato VI non ancora liberalizzati dalla Comunita' nella sua composizione attuale e che la Repubblica ellenica non ha ancora liberalizzato nei confronti di quest'ultima. I quantitativi dei contingenti applicabili nel 1981 ai paesi cui si applica il regolamento (CEE) n° 1439/74 , eccettuati i paesi indicati nell'articolo 120, ed ai paesi a commercio di Stato di cui ai regolamenti (CEE) n° 109/70 e n° 2532/78 sono fissati in tale allegato.
Ogni eventuale modifica di questi contingenti puo' aver luogo soltanto in conformita' delle procedure comunitarie.

Atto - art. 116

ARTICOLO 116
La Repubblica ellenica abolisce nei confronti dei paesi terzi il suo sistema, vigente al momento dell'adesione, di depositi cauzionali all'importazione e di pagamenti in contanti, secondo lo stesso calendario ed alle stesse condizioni di quanto stabilito nell'articolo 38 per gli Stati membri attuali.

Atto - art. 117

ARTICOLO 117
1. Al 1 gennaio 1981 la Repubblica ellenica applica il sistema comunitario delle preferenze generalizzate per i prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato II del trattato CEE; tuttavia quanto ai prodotti elencati nell'allegato VII, la Repubblica ellenica si allinea gradualmente, fino al 31 dicembre 1985, ai tassi del sistema delle preferenze generalizzate. Il calendario ed il ritmo di allineamento di questi prodotti sono identici a quelli fissati nell'articolo 31.
2. Per quanto riguarda i prodotti elencati all'allegato II del trattato CEE, i tassi preferenziali stabiliti o calcolati si applicano ai dazi effettivamente riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti di paesi terzi, come stabilito dall'articolo 64.
In nessun caso le importazioni in Grecia provenienti da paesi terzi possono fruire di dazi doganali piu' favorevoli di quelli applicati ai prodotti provenienti dalla Comunita' nella sua composizione attuale.

Atto - art. 118

ARTICOLO 118
1. Dal 1 gennaio 1981 la Repubblica ellenica applica le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 120.
Le misure transitorie e gli adattamenti sono oggetto di protocolli conclusi con i paesi terzi contraenti e sono allegati a detti accordi.
2. Tali misure transitorie, che tengono conto delle corrispondenti misure adottate all'interno della Comunita' e non possono superarne la durata, tendono ad assicurare l'applicazione, da parte della Comunita', di un regime unico per le sue relazioni con i paesi terzi contraenti, nonche' l'identita' dei diritti e degli obblighi degli Stati membri.
3. Tali misure transitorie applicabili ai paesi elencati nell'articolo 120 non comportano in nessun settore la concessione, da parte della Repubblica ellenica a detti paesi, di un trattamento piu' favorevole di quello applicabile alla Comunita' nella sua composizione attuale.
In particolare, tutti i prodotti che sono oggetto di misure transitorie riguardanti restrizioni quantitative applicabili alla Comunita' nella sua composizione attuale sono sottoposti a siffatte misure nei confronti di tutti i paesi elencati nell'articolo 120, per un identico periodo.
4. Le misure transitorie applicabili ai paesi elencati nell'articolo 120 non comportano l'applicazione, da parte della Repubblica ellenica nei confronti di detti paesi, di un trattamento meno favorevole di quello applicato agli altri paesi terzi. In particolare, misure transitorie riguardanti restrizioni quantitative non possono essere previste nei confronti dei paesi elencati nell'articolo 120 per i prodotti esenti da tali restrizioni all'importazione in Grecia in provenienza da altri paesi terzi.

Atto - art. 119

ARTICOLO 119
Qualora, per motivi indipendenti dalla volonta' della Comunita' o della Repubblica ellenica, i protocolli di cui all'articolo 118, paragrafo 1 non fossero conclusi al 1 gennaio 1981, la Comunita' prende le misure necessarie per porre rimedio, dal momento dell'adesione, a tale situazione.
In ogni caso il trattamento della nazione piu' favorita viene applicato dal 1 gennaio 1981 da parte della Repubblica ellenica ai paesi di cui all'articolo 120.

Atto - art. 120

ARTICOLO 120
Le disposizioni degli articoli 118 e 119 si applicano agli accordi conclusi con l'Algeria, l'Austria, Cipro, l'Egitto, la Finlandia, la Giordania, l'Islanda, Israele, il Libano, Malta, il Marocco, la Norvegia, il Portogallo, la Siria, la Spagna, la Svezia, la Svizzera, la Tunisia e la Turchia.
Le disposizioni degli articoli 118 e 119 si applicano anche agli accordi che la Comunita' avra' concluso con altri paesi terzi della regione mediterranea prima dell'entrata in vigore del presente atto.

Atto - art. 121

ARTICOLO 121
I regimi che risultano dalla Convenzione ACP-CEE di Lome' e dall'accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, firmati il 28 febbraio 1975, non sono applicabili nelle relazioni tra la Repubblica ellenica e gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, ad eccezione del protocollo n° 3 relativo allo zucchero.

Atto - art. 122

ARTICOLO 122
Le disposizioni degli articoli 118 e 119 si applicano a qualsiasi nuovo accordo che la Comunita' avra' concluso con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico prima dell'entrata in vigore del presente atto.

Atto - art. 123

ARTICOLO 123
1. Dal 1 gennaio 1981 la Repubblica ellenica applica l'accordo del 20 dicembre 1973 sul commercio internazionale dei tessili, nonche' gli accordi bilaterali conclusi dalla Comunita' nel quadro di tale accordo. I protocolli di adattamento di detti accordi sono negoziati dalla Comunita' con i paesi terzi che sono parte degli accordi stessi al fine di prevedere una limitazione volontaria delle esportazioni verso la Grecia in caso di prodotti e di origini per i quali vi siano limitazioni alle esportazioni nella Comunita'.
2. Qualora detti protocolli non fossero conclusi al 1 gennaio 1981, la Comunita' prende le misure destinate a porre rimedio a tale situazione e relative agli accorgimenti transitori necessari per assicurare l'applicazione degli accordi da parte della Comunita'.

Atto - art. 124

ARTICOLO 124
La decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunita', qui in appresso denominata "decisione del 21 aprile 1970", si applica secondo le disposizioni degli articoli da 125, 126 e 127.

Atto - art. 125

ARTICOLO 125
Le entrate denominate "prelievi agricoli", di cui all'articolo 2, lettera a), della decisione del 21 aprile 1970, comprendono anche gli introiti provenienti da qualsiasi importo compensativo riscosso all'importazione a norma degli articoli 43, 61 e 75 nonche' dagli elementi fissi applicati negli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Grecia e negli scambi tra la Grecia ed i paesi terzi a norma dell'articolo 66.

Atto - art. 126

ARTICOLO 126
Le entrate denominate "dazi doganali", di cui all'articolo 2, lettera b), della decisione del 2 aprile 1970, comprendono, fino al 31 dicembre 1985, i dazi doganali calcolati come se dal momento dell'adesione la Repubblica ellenica applicasse negli scambi con i paesi terzi i tassi risultanti dalla tariffa doganale comune ed i tassi ridotti risultanti da qualsiasi preferenza tariffaria applicata dalla Comunita'.
La Repubblica ellenica provvede ogni mese al calcolo di tali dazi doganali sulla base delle dichiarazioni in dogana di uno stesso mese; l'importo relativo e' messo a disposizione della Commissione al piu' tardi il 20 del secondo mese successivo a quello delle dichiarazioni.
Dal 1 gennaio 1986 i dazi doganali riscossi sono dovuti integralmente.

Atto - art. 127

ARTICOLO 127
L'importo dei diritti costatati a titolo delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto o dei contributi finanziari basati sul prodotto nazionale lordo in applicazione dell'articolo 4, paragrafi da 1 a 5, della decisione del 21 aprile 1970 e' interamente dovuto dal 1 gennaio 1981.
Tuttavia la Comunita' restituira' alla Repubblica ellenica una parte dell'importo di cui al comma precedente, nel mese successivo a quello in cui esso e' messo a disposizione della Commissione, secondo le seguenti modalita'
- 70% nel 1981
- 50% nel 1982
- 30% nel 1983
- 20% nel 1984
- 10% nel 1985.

Atto - art. 128

ARTICOLO 128
Gli atti elencati nell'allegato VIII del presente atto si applicano nei confronti della Repubblica ellenica alle condizioni previste in tale allegato.

Atto - art. 129

ARTICOLO 129
1. Fino al 31 dicembre 1985 le imprese siderurgiche della Grecia sono autorizzate ad applicare il sistema dei punti di parita' multipli.
2. Fino al 31 dicembre 1985 i prezzi praticati dalle imprese degli Stati membri attuali per le vendite di prodotti siderurgici sul mercato greco, ragguagliati al loro equivalente franco partenza dal punto scelto per la determinazione del loro listino, non possono essere inferiori ai prezzi fissati in detto listino per le operazioni equiparabili, salvo autorizzazione concessa dalla Commissione, d'accordo con il Governo ellenico, fatto salvo l'articolo 60, paragrafo 2, lettera b), ultimo comma, del trattato CECA. Le imprese degli Stati membri attuali hanno la possibilita' di allineare i loro prezzi franco destino in Grecia su quelli ivi praticati per gli stessi prodotti dai paesi terzi.
Le disposizioni del primo comma riguardano soltanto l'allineamento sui listini dei produttori degli Stati membri attuali e della Grecia per i prodotti che al 1 gennaio 1981 sono effettivamente prodotti in Grecia. L'elenco dei prodotti in causa sara' oggetto di una pubblicazione della Commissione a detta data.

Atto - art. 130

ARTICOLO 130
1. Fino al 31 dicembre 1985 in caso di difficolta' gravi di un settore dell'attivita' economica, che siano suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficolta' che possano determinare grave perturbazione in una situazione economica regionale, la Repubblica ellenica puo' domandare di essere autorizzata ad adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economica del mercato comune.
Alle stesse condizioni uno Stato membro attuale puo' domandare di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia nei confronti della Repubblica ellenica.
Questa disposizione e' applicabile fino al 31 dicembre 1987 per quei prodotti e quei settori per i quali sono previste, ai sensi del presente atto, misure derogatorie transitorie di durata equivalente.
2. Su richiesta dello Stato interessato, la Commissione, con procedura di urgenza, stabilisce le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalita' di applicazione.
In caso di difficolta' economiche gravi la Commissione delibera entro cinque giorni lavorativi. Le misure decise sono applicabili immediatamente.
Nel settore dell'agricoltura, quando il mercato di uno Stato membro e' perturbato gravemente o rischia di esserlo a seguito degli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Grecia, la Commissione delibera sulla richiesta di applicazione di misure adeguate presentata da uno Stato membro entro ventiquattro ore dal ricevimento della richiesta. Le misure decise sono applicabili immediatamente e tengono conto degli interessi di tutte le parti interessate ed in particolare dei problemi di trasporto.
3. Le misure autorizzate ai sensi del paragrafo 2 possono comportare deroghe alle norme del trattato CEE e del presente atto nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal paragrafo 1. Nella scelta di tali misure dovra' accordarsi la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune.

Atto - art. 131

ARTICOLO 131
1. Qualora, entro la scadenza della durata di applicazione delle misure transitorie definite in ciascun caso ai sensi del presente atto, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di qualsiasi altro interessato, costati l'esistenza di pratiche di dumping esercitate tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Grecia, essa rivolge raccomandazioni all'autore od agi autori di tali pratiche per porvi termine.
Se le pratiche di dumping continuano a sussistere, la Commissione autorizza lo Stato membro o gli Stati membri lesi ad adottare le misure di protezione di cui essa definisce le condizioni e le modalita'.
2. Per l'applicazione del presente articolo ai prodotti elencati nell'allegato II del trattato CEE, la Commissione valuta tutte le cause, in particolare il livello dei prezzi ai quali si effettuano le importazioni di altre provenienze sul mercato in questione, tenendo conto delle disposizioni del trattato CEE relative all'agricoltura e in particolare di quelle dell'articolo 39.

Atto - art. 132

ARTICOLO 132
L'assemblea si riunisce non piu' tardi di un mese dopo l'adesione della Repubblica ellenica. Essa apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

Atto - art. 133

ARTICOLO 133
1. Dal momento dell'adesione della Repubblica ellenica la presidenza del Consiglio e' esercitata dal membro del Consiglio che, conformemente all'articolo 2 del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' Europee nella sua versione originaria, deve esercitare la presidenza. Scaduto tale mandato, la presidenza e' in seguito esercitata nell'ordine degli Stati membri fissato dall'articolo sopraccitato, modificato dall'articolo 11.
2. Il Consiglio apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione della Repubblica ellenica.

Atto - art. 134

ARTICOLO 134
1. Il presidente, i vicepresidenti e i membri della Commissione sono nominati immediatamente dopo l'adesione della Repubblica ellenica. La Commissione entra in carica il quinto giorno successivo alla nomina dei suoi membri. Scade simultaneamente il mandato dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
2. La Commissione apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione della Repubblica ellenica.

Atto - art. 135

ARTICOLO 135
1. Immediatamente dopo l'adesione della Repubblica ellenica la Corte di Giustizia e' completata con la nomina di un nuovo giudice.
2. Il mandato di questo giudice scade il 6 ottobre 1985.
3. La Corte apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari, dall'adesione della Repubblica ellenica. Il regolamento di procedura cosi' adattato e' sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio.
4. Per la pronuncia sulle cause pendenti davanti alla Corte al 1 gennaio 1981 per le quali la procedura orale sia stata aperta prima di tale data, la Corte in seduta plenaria o le sezioni si riuniscono nella composizione che avevano prima dell'adesione della Repubblica ellenica ed applicano il regolamento di procedura vigente al 31 dicembre 1980.

Atto - art. 136

ARTICOLO 136
Immediatamente dopo l'adesione della Repubblica ellenica il Comitato Economico e Sociale e' completato con la nomina di dodici membri in rappresentanza delle varie categorie della vita economica e sociale della Grecia. Il mandato dei membri cosi' nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

Atto - art. 137

ARTICOLO 137
Immediatamente dopo l'adesione della Repubblica ellenica la Corte dei Conti e' completata con la nomina di un membro supplementare. Il mandato del membro cosi' nominato scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

Atto - art. 138

ARTICOLO 138
Immediatamente dopo l'adesione della Repubblica ellenica il Comitato consultivo della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e' completato con la nomina di tre membri supplementari.
Il mandato dei membri cosi' nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

Atto - art. 139

ARTICOLO 139
Immediatamente dopo l'adesione della Repubblica ellenica il Comitato scientifico e tecnico e' completato con la nomina di un membro supplementare. Il mandato del membro cosi' nominato scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

Atto - art. 140

ARTICOLO 140
Immediatamente dopo l'adesione della Repubblica ellenica il Comitato monetario e' completato con la nomina dei membri che rappresentano questo nuovo Stato membro. Il loro mandato scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

Atto - art. 141

ARTICOLO 141
Gli adattamenti degli statuti e dei regolamenti interni dei comitati istituiti dai trattati originari, resi necessari dall'adesione della Repubblica ellenica, sono effettuati non appena possibile dopo l'adesione.

Atto - art. 142

ARTICOLO 142
1. Per i comitati elencati nell'allegato IX, il mandato dei nuovi membri scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
2. I comitati elencati nell'allegato X sono integralmente rinnovati immediatamente dopo l'adesione.

Atto - art. 143

ARTICOLO 143
Dal momento della sua adesione la Repubblica ellenica e' considerata come destinataria e come avente ricevuto notificazione delle direttive e delle decisioni ai sensi dell'articolo 189 del trattato CEE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, nonche' delle raccomandazioni e decisioni ai sensi dell'articolo 14 del trattato CECA, purche' tali direttive, raccomandazioni e decisioni siano state notificate a tutti gli Stati membri attuali.

Atto - art. 144

ARTICOLO 144
L'applicazione, in Grecia, degli atti elencati nell'allegato XI del presente atto e' rinviata fino alle date indicate in tale elenco.

Atto - art. 145

ARTICOLO 145
La Repubblica ellenica mette in vigore le misure necessarie per conformarsi, dal momento dell'adesione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell'articolo 189 del trattato CEE e dell'articolo 161 del Trattato CEEA, nonche' delle raccomandazioni e delle decisioni ai sensi dell'articolo 14 del trattato CECA, fatti salvi gli eventuali termini previsti nell'elenco riportato nell'allegato XII o in altre disposizioni del presente atto.

Atto - art. 146

ARTICOLO 146
1. Gli adattamenti degli atti delle Istituzioni delle Comunita' non contenuti nel presente atto o nei suoi allegati ed effettuati dalle Istituzioni prima dell'adesione della Repubblica ellenica secondo la procedura del paragrafo 2, per mettere tali atti in concordanza con le disposizioni del presente atto, in particolare quelle contenute nella parte quarta, entrano in vigore dal momento dell'adesione.
2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, a seconda che gli atti iniziali siano stati emanati dall'una o dall'altra di queste due Istituzioni, stabiliscono i testi necessari a tal fine.

Atto - art. 147

ARTICOLO 147
I testi degli atti delle Istituzioni delle Comunita' anteriori all'adesione della Repubblica ellenica e redatti dal Consiglio o dalla Commissione in lingua greca fanno fede, dal momento dell'adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle sei lingue attuali. Essi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee ogniqualvolta i testi nelle lingue attuali siano stati oggetto di una tale pubblicazione.

Atto - art. 148

ARTICOLO 148
Gli accordi, le decisioni e le pratiche concertate esistenti al momento dell'adesione della Repubblica ellenica e che in conseguenza dell'adesione rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 65 del trattato CECA devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi dalla adesione. Soltanto gli accordi e le decisioni notificati restano provvisoriamente in vigore fino alla decisione della Commissione.

Atto - art. 149

ARTICOLO 149
Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assicurare, sul territorio della Repubblica ellenica, la protezione sanitaria delle popolazioni e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate da questo Stato alla Commissione, conformemente all'articolo 33 del trattato CEEA, entro tre mesi dall'adesione.

Atto - art. 150

ARTICOLO 150
Gli allegati da I a XII ed i Protocolli da n° 1 a n° 7, uniti al presente atto, ne costituiscono parte integrante.

Atto - art. 151

ARTICOLO 151
Il Governo della Repubblica francese rimettera' al Governo della Repubblica ellenica copia certificata conforme del trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e dei trattati che l'hanno modificato.

Atto - art. 152

ARTICOLO 152
Il Governo della Repubblica italiana rimettera' al Governo della Repubblica ellenica copia certificata conforme del trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, del trattato che istituisce la Comunita' Europea dell'Energia Atomica e dei trattati che li hanno modificati o completati, ivi compreso il trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunita' Economica Europea e alla Comunita' Europea dell'Energia Atomica, nelle lingue danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca.
I testi dei suddetti trattati, redatti in lingua greca, sono allegati al presente atto. Tali testi fanno fede alle stesse condizioni dei testi dei trattati di cui al primo comma redatti nelle lingue attuali.

Atto - art. 153

ARTICOLO 153
Il Segretario Generale rimettera' al Governo della Repubblica ellenica copia certificata conforme degli accordi internazionali depositati negli archivi del Segretariato Generale del Consiglio delle Comunita' Europee.

Atto - Allegato I

ALLEGATO I
ELENCO di cui all'articolo 21 dell'atto di adesione
Parte di provvedimento in formato grafico

Atto - Allegato II

ALLEGATO II
ELENCO di cui all'articolo 22 dell'atto di adesione
Parte di provvedimento in formato grafico

Atto - Allegato III

ALLEGATO III
ELENCO di cui all'articolo 36, paragrafi 1 e 2, dell'atto di adesione
Parte di provvedimento in formato grafico

Atto - Allegato IV

ALLEGATO IV
ELENCO di cui all'articolo 114 dell'atto di adesione
Parte di provvedimento in formato grafico

Atto - Allegato V

ALLEGATO V
ELENCO di cui all'articolo 115, paragrafo 1, dell'atto di adesione
Parte di provvedimento in formato grafico

Atto - Allegato VI

ALLEGATO VI
ELENCO di cui all'articolo 115, paragrafo 3, dell'atto di adesione
Parte di provvedimento in formato grafico

Atto - Allegato VII

ALLEGATO VII
ELENCO
di cui all'articolo 117, paragrafo 1, dell'atto di adesione
Parte di provvedimento in formato grafico

Atto - Allegato VIII

ALLEGAT0 VIII
ELENCO di cui all'articolo 128 dell'atto di adesione
Parte di provvedimento in formato grafico

Atto - Allegato IX

ALLEGATO IX
ELENCO di cui all'articolo 142, paragrafo 1 dell'atto di adesione
Parte di provvedimento in formato grafico

Atto - Allegato X

ALLEGATO X
ELENCO di cui all'articolo 142, paragrafo 2 dell'atto di adesione
Parte di provvedimento in formato grafico

Atto - Allegato XI

ALLEGATO XI
ELENCO di cui all'articolo 144
dell'atto di adesione
Parte di provvedimento in formato grafico

Atto - Allegato XII

ALLEGATO XII
ELENCO di cui all'articolo 145 dell'atto di adesione
Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo 1- art. 1

PROTOCOLLI
PROTOCOLLO N° 1 concernente lo statuto della Banca Europea per gli Investimenti
ARTICOLO 1
L'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Banca e' sostituito dalle seguenti disposizioni:
"ARTICOLO 3
Conformemente all'articolo 129 del trattato, i membri della Banca sono:
- il Regno del Belgio;
- il Regno di Danimarca;
- la Repubblica federale di Germania;
- la Repubblica ellenica;
- la Repubblica francese;
- l'Irlanda;
- la Repubblica italiana;
- il Granducato del Lussemburgo;
- il Regno dei Paesi Bassi;
- il Regno Unito di Gran Bretagna o Irlanda del Nord".

Protocollo 1- art. 2

ARTICOLO 2
L'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del protocollo sullo statuto della Banca e' sostituito dalle seguenti disposizioni:
"1. Il capitale della Banca e' di sette miliardi e duecento milioni di unita' di conto; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti:
Germania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.575 milioni Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.575 milioni Regno Unito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.575 milioni Italia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.260 milioni Belgio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414,75 milioni Paesi Bassi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414,75 milioni Danimarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 milioni Grecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112,50 milioni Irlanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,50 milioni Lussemburgo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,50 milioni.".

Protocollo 1- art. 3

ARTICOLO 3
L'articolo 7 del protocollo sullo statuto della Banca e' sostituito dalle seguenti disposizioni:
"ARTICOLO 7
1. Qualora il valore della moneta di uno Stato membro subisca un ribasso rispetto all'unita' di conto di cui all'articolo 4, l'ammontare della quota di capitale versata da tale Stato nella sua moneta nazionale sara' adeguato proporzionalmente alla modificazione intervenuta nel valore, mediante un versamento complementare effettuato da tale Stato a credito della Banca.
2. Qualora il valore della moneta di uno Stato membro subisca un aumento rispetto all'unita' di conto di cui all'articolo 4, l'ammontare della quota di capitale versata da tale Stato nella sua moneta nazionale sara' adeguato proporzionalmente alla modificazione intervenuta nel valore, mediante un rimborso effettuato dalla Banca a favore di tale Stato.
3. Ai sensi del presente articolo, il valore della moneta di uno Stato membro rispetto all'unita' di conto di cui all'articolo 4 corrisponde al tasso di conversione tra detta unita' di conto e detta moneta fissato sulla base dei tassi di mercato.
4. Il Consiglio dei governatori, deliberando all'unanimita' su proposta del Consiglio di amministrazione, puo' modificare il metodo di conversione in moneta nazionale degli importi espressi in unita' di conto e viceversa.
Esso puo' inoltre, deliberando all'unanimita' su proposta del Consiglio di amministrazione, determinare le modalita' dell'adeguamento del capitale di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo; i versamenti relativi a tale adeguamento devono essere effettuati almeno una volta per anno.".

Protocollo 1- art. 4

ARTICOLO 4
L'articolo 11, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma del Protocollo sullo statuto della Banca e' sostituito dalle seguenti disposizioni:
"2. Il Consiglio di amministrazione e' composto di 19 amministratori e di 11 sostituti.
Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal Consiglio dei governatori in ragione di:
3 amministratori designati dalla Repubblica federale di Germania; 3 amministratori designati dalla Repubblica francese;
3 amministratori designati dalla Repubblica italiana;
3 amministratori designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
1 amministratore designato dal Regno del Belgio;
1 amministratore designato dal Regno di Danimarca;
1 amministratore designato dalla Repubblica ellenica;
1 amministratore designato dall'Irlanda;
1 amministratore designato dal Granducato del Lussemburgo;
1 amministratore designato dal Regno dei Paesi Bassi;
1 amministratore designato dalla Commissione.
I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal Consiglio dei governatori in ragione di:
2 sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania;
2 sostituti designati dalla Repubblica francese;
2 sostituti designati dalla Repubblica italiana;
2 sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
1 sostituto designato di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica e dall'Irlanda;
1 sostituto designato di comune accordo dai paesi del Benelux;
1 sostituto designato dalla Commissione.".

Protocollo 1- art. 5

ARTICOLO 5
La seconda frase dell'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo sullo statuto della Banca e' sostituita dalla frase seguente:
"La maggioranza qualificata richiede tredici voti."

Protocollo 1- art. 6

ARTICOLO 6
L'articolo 13, paragrafo 1, primo comma del Protocollo sullo statuto della Banca e sostituito dalle seguenti disposizioni:
"1. Il Comitato direttivo e' composto di un Presidente e di cinque Vicepresidenti nominati per un periodo di sei anni dal Consiglio dei governatori, su proposta del Consiglio di amministrazione. Il loro mandato e' rinnovabile.".

Protocollo 1- art. 7

ARTICOLO 7
1. La Repubblica ellenica versa la somma di 8.840.000 unita' di conto, corrispondenti alla sua quota del capitale sottoscritto versato dagli Stati membri alla data del 31 dicembre 1979, in cinque rate semestrali uguali, esigibili il 30 aprile ed il 31 ottobre. La prima rata e dovuta a quella di queste due date che segue per prima la data dell'adesione, a condizione che tra quest'ultima data e quella dell'esigibilita' intercorra un periodo di almeno due mesi.
2. Dal giorno dell'adesione la Repubblica ellenica, partecipa all'aumento del capitale deciso il 19 giugno 1978, effettuando i versamenti a titolo di tale aumento proporzionalmente alla sua quota del capitale sottoscritto e secondo uno scadenzario stabilito dal Consiglio dei governatori. Se prima dell'adesione gli Stati membri hanno gia' effettuato uno o piu' versamenti a tale titolo, l'importo dei versamenti corrispondente alla quota del capitale sottoscritta dalla Repubblica ellenica viene aggiunto, in cinque rate uguali, ai versamenti che la Repubblica ellenica e' tenuta ad effettuare a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

Protocollo 1- art. 8

ARTICOLO 8
La Repubblica ellenica contribuisce alla riserva statutaria, alla riserva supplementare, alle provviste equivalenti a riserve nonche' all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite al 31 dicembre dell'anno che precede l'adesione, quali figurano in unita' di conto nel bilancio approvato dalla Banca, in ragione dell'1,56% di tali voci ed alle date di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

Protocollo 1- art. 9

ARTICOLO 9
I versamenti di cui agli articoli 7 ed 8 del presente protocollo sono effettuati dalla Repubblica ellenica in moneta nazionale liberamente convertibile. Per il calcolo degli importi da versare viene preso per base il tasso di conversione tra l'unita' di conto e la dracma in vigore l'ultimo giorno lavorativo del mese che precede la data dei versamenti in questione.

Protocollo 1- art. 10

ARTICOLO 10
1. Immediatamente dopo l'adesione il Consiglio dei governatori completa la composizione del Consiglio di amministrazione nominando un amministratore designato dalla Repubblica ellenica ed un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica e dall'Irlanda.
2. Il mandato dell'amministratore e del sostituto cosi' nominati scade al termine della seduta annuale del Consiglio dei governatori nel corso della quale viene esaminata la relazione annuale sull'esercizio 1982.

Protocollo 1- art. 11

ARTICOLO 11
Il Consiglio dei governatori nomina su proposta del Consiglio di amministrazione il quinto vicepresidente di cui all'articolo 6 del presente protocollo al piu' tardi durante la seduta annuale nel corso della quale viene esaminata la relazione annuale sull'esercizio 1981.

Protocollo 2

PROTOCOLLO N° 2
concernente la definizione del dazio di base per i fiammiferi della voce 36.06 della tariffa doganale comune
Il dazio di base sul quale la Repubblica ellenica opera le riduzioni successive di cui all'articolo 25 per i fiammiferi della voce 36.06 della tariffa doganale comune e' del 9,6%.
Per gli stessi prodotti il dazio di base preso in considerazione per i ravvicinamenti alla tariffa doganale comune, da eseguire conformemente all'articolo 31, e' del 17,2%.

Protocollo 3

PROTOCOLLO N. 3
concernente la concessione, da parte della Repubblica ellenica, dell'esenzione dai dazi doganali all'importazione di talune merci
Le disposizioni relative al ravvicinamento dei dazi della tariffa doganale ellenica a quelli della tariffa doganale comune non ostano al mantenimento, da parte della Repubblica ellenica, delle misure di franchigia concesse prima del 1 gennaio 1979 in applicazione:
- della legge n° 4171/61 - Misure generali per assistere lo sviluppo dell'economia del paese,
- del decreto-legge n° 2687/53 - Investimento e protezione dei capitali stranieri,
- della legge n° 289/76 - Incentivi per promuovere lo sviluppo delle regioni di frontiera e concernenti tutte le questioni relative fino allo scadere degli accordi conclusi dal governo ellenico con i beneficiari di tali misure.

Protocollo 4

PROTOCOLLO N° 4
concernente il cotone
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
RICONOSCENDO la grande importanza che la produzione del cotone riveste per l'economia greca,
RICONOSCENDO il carattere specificamente agricolo di questa produzione,
RICONOSCENDO che, data l'importanza del cotone come materia prima, il regime degli scambi con i paesi terzi non dovra' essere leso,
RITENENDO che per evitare qualsiasi discriminazione tra i produttori della Comunita' il regime stabilito con il presente protocollo deve essere applicato a tutto il territorio della Comunita',
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
1. Il presente protocollo concerne il cotone in massa della voce n° 55.01 della tariffa doganale comune.
2. E' instaurato nella Comunita' un regime destinato in particolare:
- a sostenere la produzione di cotone nelle regioni della Comunita' in cui essa 5 importante per l'economia agricola,
- a permettere un equo reddito per i produttori interessati,
- a stabilizzare il mercato mediante il miglioramento delle strutture al livello dell'offerta e della commercializzazione.
3. Il regime di cui al paragrafo 2 comprende la concessione di un aiuto alla produzione.
Per facilitare la gestione ed il controllo, l'aiuto alla produzione sara' concesso attraverso le imprese di sgranatura. A questo proposito occorrera' provvedere ad evitare distorsioni nella concorrenza intracomunitaria nelle successive fasi di trasformazione.
L'importo di quest'aiuto e' fissato periodicamente in base alla differenza esistente tra:
- un prezzo di obiettivo fissato per il cotone non sgranato
conformemente al paragrafo 2
- il prezzo del mercato mondiale determinato in base alle offerte ed ai corsi costatati sul mercato mondiale.
La concessione dell'aiuto alla produzione e' limitato ad una quantita' di cotone determinata annualmente per la Comunita'.
Questa quantita' si situa entro i seguenti limiti:
- la quantita' corrispondente alla produzione comunitaria nel corso degli anni 1978, 1979 e 1980 o alla produzione durante uno di questi anni e
- la quantita' di cui al trattino precedente aumentata del 25%.
Se la produzione effettiva di una campagna di commercializzazione e' superiore alla quantita' fissata per la campagna in questione all'importo dell'aiuto e' applicato un coefficiente ottenuto mediante la divisione della quantita' fissata per la quantita' effettivamente prodotta.
4. Per permettere ai produttori di cotone di concentrare l'offerta e di adattare la produzione alle esigenze del mercato, e' istaurato un regime di incoraggiamento della formazione di associazioni di produttori e di loro unioni.
Questo regime prevede la concessione di aiuti allo scopo di stimolare la costituzione e facilitare il funzionamento di associazioni di produttori.
Il beneficio di questo regime e riservato alle associazioni:
- costituite ad iniziativa dei produttori stessi,
- che offrano una sufficiente garanzia quanto alla durata ed
all'efficacia della loro azione e
- riconosciute dallo Stato membro in questione.
5. Il regime degli scambi della Comunita' con i paesi terzi non deve essere leso. A tale scopo non puo', in particolare, essere prevista nessuna misura restrittiva all'importazione.
6. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano vicendevolmente i dati necessari all'applicazione del regime previsto dal presente protocollo.
7. Le spese relative alle misure previste o da adottare in virtu' del presente protocollo formano l'oggetto di un finanziamento comunitario conformemente alle disposizioni del trattato CEE.
8. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, adotta ogni anno prima del 1° agosto il prezzo di obiettivo di cui al paragrafo 3 per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno seguente.
9. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per l'attuazione delle disposizioni previste dal presente protocollo ed in particolare:
a) le norme di procedura e di buona gestione per la sua
applicazione
b) le regole generali del regime di aiuto alla produzione di cui al paragrafo 3 ed i criteri di determinazione del prezzo del mercato mondiale di cui allo stesso paragrafo;
c) le regole generali del regime di incoraggiamento alla formazione di associazioni di produttori e di loro unioni;
d) le regole generali relative al finanziamento di cui al paragrafo 7.
Secondo la stessa procedura il Consiglio fissa:
a) ogni anno ed in tempo utile prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione, la quantita' di cui al paragrafo 3;
b) l'importo degli aiuti di cui al paragrafo 4;
c) le condizioni alle quali possono essere prese le misure transitorie necessarie per facilitare il passaggio dal regime anteriore al regime che risulta dall'applicazione del presente protocollo, in particolare se l'applicazione del nuovo regime alla data prevista dovesse incontrare difficolta' sensibili.
10. La Commissione determina il prezzo sul mercato mondiale e l'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 3.
11. Al piu' tardi 5 anni dall'inizio dell'applicazione del regime instaurato in virtu' del presente protocollo, il Consiglio esamina il funzionamento di questo regime, sulla base di una relazione della Commissione. Qualora da tale esame ne risultasse la necessita' il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, decide gli adattamenti del regime eventualmente necessari.
12. Le misure prese in virtu' del presente protocollo sono applicate al piu' tardi al 1 agosto 1981 e si applicano per la prima volta ai prodotti raccolti nel 1981.
Fino alla data di tale applicazione la Repubblica ellenica ha la facolta' di mantenere, a titolo di deroga, il regime d'aiuti vigente nel suo territorio prima dell'adesione.

Protocollo 5

PROTOCOLLO N° 5
concernente la partecipazione della Repubblica ellenica ai fondi della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio
Il contributo della Repubblica ellenica ai fondi della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e' fissato a 3 milioni di unita' di conto europee.
Tale contributo viene versato in tre rate annue uguali, infruttifere, a partire dal 1 gennaio 1981.
Ognuna di queste rate e' versata nella moneta nazionale liberamente convertibile della Repubblica ellenica.

Art. 1

PROTOCOLLO N° 6
concernente gli scambi di cognizioni con la Repubblica ellenica nel campo dell'energia nucleare
ARTICOLO 1
1. Dal momento dell'adesione le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato CEEA, sono messe a disposizione della Repubblica ellenica, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni di cui allo stesso articolo.
2. Dal momento dell'adesione la Repubblica ellenica mette a disposizione della Comunita' Europea dell'Energia Atomica cognizioni a diffusione limitata acquisite in Grecia nel settore nucleare, purche' non si tratti di applicazioni di carattere strettamente commerciale. La Commissione comunica le cognizioni alle imprese della Comunita', alle condizioni di cui al summenzionato articolo 13.
3. Queste informazioni riguardano principalmente:
- gli studi sull'applicazione dei radioisotopi nei settori: medicina, agricoltura, entomologia, protezione dell'ambiente,
- l'applicazione delle tecniche nucleari all'archeometria,
- lo sviluppo di apparecchiature dell'elettronica medica,
- lo sviluppo dei metodi di prospezione dei minerali radioattivi.

Art. 2

ARTICOLO 2
1. Nei settori in cui la Repubblica ellenica mette delle cognizioni a disposizione della Comunita', gli organismi competenti concedono a richiesta licenze a condizioni commerciali agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunita' qualora essi abbiano diritti di esclusivita' su brevetti depositati negli Stati membri della Comunita' e purche' non abbiano, nei confronti di terzi, alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti.
2. Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva la Repubblica ellenica incoraggia e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunita' da parte dei detentori di tali licenze.
Tali licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base commerciale normale.

Protocollo 7

PROTOCOLLO N° 7
concernente lo sviluppo economico ed industriale della Grecia
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO risolvere taluni problemi particolari che interessano la Grecia,
AVENDO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI,
RICORDANO che gli obiettivi fondamentali della Comunita' Economica Europea comprendono il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei popoli degli Stati membri, nonche' lo sviluppo armonioso delle loro economie riducendo le disparita' fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite;
PRENDONO atto del fatto che il Governo ellenico e' impegnato nell'esecuzione di una politica d'industrializzazione e di sviluppo economico che mira a ravvicinare il livello di vita in Grecia a quello delle altre nazioni europee e ad eliminare la sottoccupazione, assorbendo progressivamente le differenze regionali di livello di sviluppo;
RICONOSCONO che il raggiungimento degli obiettivi di tale politica risponde al loro interesse comune;
CONVENGONO di raccomandare a tale scopo alle Istituzioni della Comunita' di attuare tutti i mezzi e tutte le procedure previste dal trattato CEE, ricorrendo in particolare ad un adeguato impiego delle risorse comunitarie destinate alla realizzazione dei summenzionati obiettivi della Comunita';
RICONOSCONO in particolare che, in caso di applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE, si dovra' tener conto degli obiettivi di espansione economica e di aumento del livello di vita della popolazione.

Atto finale

ATTO FINALE
I plenipotenziari
di Sua Maesta' il Re dei Belgi,
di Sua Maesta' la Regina di Danimarca,
del presidente della Repubblica federale di Germania,
del presidente della Repubblica ellenica,
del presidente della Repubblica francese,
del presidente dell'Irlanda,
del presidente della Repubblica italiana,
di Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,
di Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi,
di Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda dei Nord,
e il Consiglio delle Comunita' Europee, rappresentato dal suo presidente,
riuniti ad Atene, il ventotto maggio millenovecentosettantanove, in occasione della firma del trattato relativo all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' Economica Europea e alla Comunita' Europea dell'Energia Atomica,
hanno costatato che i seguenti testi sono stati stabiliti e adottati alla conferenza tra le Comunita' Europee e la Repubblica ellenica
I. Il trattato relativo all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' Economica Europea e alla Comunita' Europea dell'Energia Atomica:
II. l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati;
III. i testi qui appresso enumerati, che sono allegati all'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati A.:
A Allegato I Elenco di cui all'articolo 21 dell'atto di adesione,
Allegato II Elenco di cui all'articolo 22 dell'atto di adesione,
Allegato III Elenco di cui all'articolo 36, paragrafi 1 e 2 del- l'atto di adesione,
Allegato IV Elenco di cui all'articolo 114 dell'atto di adesione,
Allegato V Elenco di cui all'articolo 115, paragrafo 1 dell'atto di adesione,
Allegato VI Elenco di cui all'articolo 115, paragrafo 3 dell'atto di adesione,
Allegato VII Elenco di cui all'articolo 117, paragrafo 1 dell'atto di adesione,
Allegato VIII Elenco di cui all'articolo 128 dell'atto di adesione, Allegato IX Elenco di cui all'articolo 142, paragrafo 1 dell'atto di adesione,
Allegato X Elenco di cui all'articolo 142, paragrafo 2 dell'atto di adesione,
Allegato XI Elenco di cui all'articolo 144 dell'atto di adesione,
Allegato XII Elenco di cui all'articolo 145 dell'atto di adesione
B. Protocollo n° 1 concernente lo statuto della Banca Europea per gli Investimenti,
Protocollo n° 2 concernente la definizione del dazio di base per i
fiammiferi della voce 36.06 della tariffa doganale
comune,
Protocollo n° 3 concernente la concessione, da parte della Repubbl ica ellenica, dell'esenzione dai dazi doganali all' importazione di talune merci,
Protocollo n° 4 concernente il cotone,
Protocollo n° 5 concernente la partecipazione della Repubblica ellenica ai fondi della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio,
Protocollo n° 6 concernente gli scambi di cognizioni con la Repubblica ellenica nel campo dell'energia nucleare,
Protocollo n° 7 concernente lo sviluppo economico ed industriale della Grecia;
C. I testi del trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea e del trattato che istituisce la Comunita' Europea dell'Energia Atomica, nonche' i testi dei trattati che li hanno modificati e completati, compreso il trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunita' Economica Europea alla Comunita' Europea dell'Energia Atomica, in lingua greca.
I plenipotenziari hanno preso atto della decisione del Consiglio delle Comunita' Europee del 24 maggio 1979 relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio.
Inoltre i plenipotenziari ed il Consiglio hanno adottato le dichiarazioni qui appresso enumerate ed allegate al presente atto finale:
1. Dichiarazione comune concernente la libera circolazione dei lavoratori,
2. Dichiarazione comune sulle misure transitorie particolari che potrebbero rivelarsi necessarie nelle relazioni tra la Grecia e la Spagna ed il Portogallo dopo l'adesione di questi ultimi,
3. Dichiarazione comune relativa ai protocolli da concludere con taluni paesi terzi a norma dell'articolo 118,
4. Dichiarazione comune concernente il Monte Athos,
5. Dichiarazione comune concernente la procedura d'esame comune degli aiuti nazionali concessi dalla Repubblica ellenica nel campo dell'agricoltura durante il periodo che precede l'adesione,
6. Dichiarazione comune concernente la procedura d'esame comune delle modifiche annuali dei prezzi dei prodotti agricoli in Grecia durante ii periodo che precede l'adesione,
7. Dichiarazione comune concernente lo zucchero, i prodotti lattiero-caseari, l'olio di oliva e gli ortofrutticoli trasformati,
8. Dichiarazione comune concernente la prima direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e il suo esercizio.
I plenipotenziari e il Consiglio hanno ugualmente preso atto delle seguenti dichiarazioni allegate al presente atto finale
1. Dichiarazione del governo della Repubblica federale di Germania in merito all'applicazione a Berlino della decisione relativa all'adesione alla Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e del trattato relativo all'adesione alla Comunita' Economica Europea e alla Comunita' Europea dell'Energia Atomica,
2. Dichiarazione del governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione del termine "cittadini".
I plenipotenziari e il Consiglio hanno parimenti preso atto dell'accordo, concernente la procedura d'adozione di alcune decisioni e altre misure che dovranno essere adottate durante il periodo che precede l'adesione, che e' stato raggiunto alla conferenza tra le Comunita' Europee e la Repubblica ellenica e che e' allegato al presente atto finale.
Infine, sono state fatte e allegate al presente atto finale le seguenti dichiarazioni:
1. Dichiarazione della Comunita' Economica Europea relativa all'accesso dei lavoratori greci agli impieghi salariati negli Stati membri attuali,
2. Dichiarazione della Comunita' Economica Europea relativa al Fondo europeo di sviluppo regionale,
3. Dichiarazioni della Repubblica ellenica relative alle questioni monetarie.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto finale.
Fatto ad Atene, addi' ventotto maggio millenovecentosettantanove.
Parte di provvedimento in formato grafico

Dichiarazioni comuni

DICHIARAZIONE COMUNE
concernente la libera circolazione dei lavoratori
L'ampliamento della Comunita' potrebbe comportare talune difficolta' per la situazione sociale di uno o piu' Stati membri per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori.
Gli Stati membri dichiarano di riservarsi, qualora si presentassero difficolta' di tale natura, di adire le Istituzioni della Comunita' onde ottenere una soluzione del problema in conformita' delle disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunita' Europee e delle disposizioni adottate per la loro applicazione.
DICHIARAZIONE COMUNE
sulle misure transitorie particolari che potrebbero rivelarsi necessarie nelle relazioni tra la Grecia e la Spagna ed il Portogallo dopo l'adesione di questi ultimi
L'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunita' prima dello scadere delle misure transitorie di cui all'articolo 9 dell'atto potrebbe rendere necessarie misure transitorie particolari nei rapporti fra questi Stati e la Grecia.
Tali misure transitorie dovrebbero essere stabilite negli strumenti di adesione della Spagna e del Portogallo.
DICHIARAZIONE COMUNE
relativa ai protocolli da concludere con taluni paesi terzi a norma dell'articolo 118
Nelle trattative per i protocolli da concludere con i paesi terzi contraenti di cui all'articolo 118 la Comunita' prendera' come base dei negoziati le disposizioni concordate in materia nel corso della Conferenza tra le Comunita' Europee e la Repubblica ellenica.
DICHIARAZIONE COMUNE
concernente il Monte Athos
Riconoscendo che lo statuto speciale accordato al Monte Athos, garantito dall' articolo 105 della Costituzione ellenica, e' giustificato esclusivamente da motivi di carattere spirituale e religioso, la Comunita' curera' di tenerne conto nell'applicazione e nella futura elaborazione delle disposizioni di diritto comunitario, segnatamente per quanto riguarda le franchigie doganali e fiscali ed il diritto di stabilimento.
DICHIARAZIONE COMUNE
concernente la procedura d'esame comune degli aiuti nazionali concessi dalla Repubblica ellenica nel campo dell'agricoltura durante il periodo che precede l'adesione
1. L'elenco degli aiuti di cui all'articolo 69, paragrafo 2 dell'atto di adesione nonche' i loro importi sono quelli convenuti nell'ambito della Conferenza. Questi importi potranno eventualmente essere attualizzati dopo l'instaurazione della procedura prevista al punto 2.
2. Le modifiche che le autorita' elleniche intendessero effettuare quanto alle modalita' della concessione od all'attualizzazione dell'importo di ciascuno degli aiuti nazionali concessi in Grecia durante il periodo che precede l'adesione formano oggetto di una procedura d'esame comune fra le autorita' elleniche e comunitarie.
A tal fine la Repubblica ellenica e la Commissione procedono periodicamente ad un'analisi comune delle modifiche progettate per la struttura ed il livello degli aiuti concessi in Grecia. La Commissione presenta al Consiglio una relazione sui risultati di quest'analisi.
3. Se dopo esame della relazione sopraddetta la Comunita' nella sua composizione attuale lo chiede la Repubblica ellenica le comunica le decisioni che essa intende adottare in materia di aiuti nazionali nel campo dell'agricoltura, ai fini dell'applicazione della procedura, definita in altro luogo, per l'adozione di talune decisioni e altre misure da prendere durante il periodo che precede l'adesione.
DICHIARAZIONE COMUNE
concernente la procedura d'esame comune delle modifiche annuali dei prezzi dei prodotti agricoli in Grecia durante il periodo che precede l'adesione
1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'atto di adesione che determinano il livello dei prezzi greci che dovra' eventualmente essere ravvicinato al livello dei prezzi comuni, e' convenuto che i prezzi che saranno presi in considerazione a titolo del periodo di riferimento la cui durata e' da determinare per ciascun prodotto durante il periodo interinale sono i prezzi risultanti dalle costatazioni di prezzo effettuate e registrate negli atti della Conferenza, attualizzati in funzione dei movimenti di prezzo sopravvenuti in seguito o che interverranno fino al momento dell'adesione.
2. I movimenti di prezzo da decidere dalle autorita' elleniche o risultanti dalle costatazioni di prezzo effettuate in Grecia formano l'oggetto di una procedura d'esame comune fra le autorita' elleniche e comunitarie.
A tal fine la Repubblica ellenica e la Commissione procedono periodicamente ad un'analisi comune dei dati relativi ai movimenti di prezzo da decidere per il mercato greco o costatati su tale mercato.
La Commissione presenta al Consiglio una relazione sui risultati di quest'analisi.
3. Se dopo esame della relazione sopraddetta la Comunita' nella sua composizione attuale lo chiede la Repubblica ellenica le comunica le decisioni che essa intende adottare in materia di modifiche di prezzi agricoli, ai fini dell'applicazione della procedura, definita in altro luogo, per l'adozione di talune decisioni e altre misure da prendere durante il periodo che precede l'adesione.
DICHIARAZIONE COMUNE
concernente lo zucchero, i prodotti lattiero-caseari, l'olio di oliva e gli ortofrutticoli trasformati
1. Nella misura in cui un regime di quote di produzione come quello attualmente previsto nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, oppure un regime analogo, sara' applicabile al momento dell'adesione della Repubblica ellenica, quest'ultima sara' trattata secondo gli stessi criteri che gli altri Stati membri.
A tal fine la quota massima relativa alla produzione di zucchero in Grecia sara' fissata ad un livello vicino a quello corrispondente alla quantita' prodotta in Grecia nel corso di un periodo di riferimento recente la cui durata sara' determinata nel periodo interinale senza poter tuttavia estendersi al di la' della campagna zuccheriera 1978/1979. All'interno di questa quota massima la distinzione tra la quota A e la quota B sara' effettuata conformemente alle regole vigenti nella Comunita' nella sua composizione attuale per la determinazione della quota massima.
2. Nella misura in cui il regime del prelievo di corresponsabilita' nel settore del latte o dei prodotti lattiero-caseari, oppure un regime analogo, sara' applicabile alla data della adesione, le disposizioni comunitarie vigenti che prevedano, a certe condizioni, l'esenzione da tale prelievo saranno applicabili alla Repubblica ellenica alle stesse condizioni che per gli altri Stati membri.
3. L'aiuto alla produzione dell'olio d'oliva sara' concesso in Grecia per le superfici coltivate ad ulivi alla data dell'adesione.
La Repubblica ellenica prendera' le misure necessarie per evitare qualsiasi estensione i tali superfici fino al momento dell'adesione, di maniera che il numero degli ulivi in questione non sia piu' consistente che alla fine del 1978.
4. L'articolo 103 dell'atto di adesione si applica tenendo conto della legislazione comunitaria vigente per gli ortofrutticoli trasformati alla data della firma del trattato. Se tale regolamentazione dovesse venire modificata, in seguito all'esame che prima del 1 ottobre 1982 il Consiglio effettuera' per quanto concerne il funzionamento del regime comunitario d'aiuti alla produzione per taluni prodotti del settore in questione, le disposizioni dell'articolo 103 saranno adattate in conformita'.
DICHIARAZIONE COMUNE
concernente la Prima direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e il suo esercizio
In occasione della modifica apportata all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva in questione, si dichiara che il Consiglio decidera' di escludere la
"Ταχυδρομι κο Ταμιευτηριο"
(Cassa di risparmio postale) dall'elenco degli enti presi in considerazione da tale disposizione
- qualora venga modificato lo statuto della Cassa di risparmio postale
- o qualora la parte occupata da tale organismo sul mercato greco, per quanto riguarda il totale dei suoi depositi, dei suoi crediti o del suo attivo, aumenti piu' dell'1,5% rispetto alla situazione esistente al 30 novembre 1978.
DICHIARAZIONE
del Governo della Repubblica federale di Germania in merito all'applicazione a Berlino della decisione relativa all'adesione alla Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e del Trattato relativo all'adesione alla Comunita' Economica Europea e alla Comunita' Europea dell'Energia Atomica.
Il Governo della Repubblica federale di Germania si riserva il diritto di dichiarare, al momento della presa di effetto della adesione della Repubblica ellenica alla Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e all'atto del deposito del suo strumento di ratifica del Trattato relativo all'adesione di detto paese alla Comunita' Economica Europea e alle Comunita' Europea dell'Energia Atomica, che la decisione del Consiglio del 24 maggio 1979 relativa all'adesione alla Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e il suddetto Trattato si applicano ugualmente al Land di Berlino.
DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA relativa alla definizione del termine "cittadini"
Laddove nell'atto di adesione e nei suoi allegati fatto riferimento ai cittadini, questo termine indica, per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, i "tedeschi ai sensi della legge fondamentale della Repubblica federale di Germania".
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA
relativa all'accesso dei lavoratori greci agli impieghi salariati negli Stati membri attuali
Nel quadro delle disposizioni transitorie relative all'esercizio del diritto di libera circolazione, gli Stati membri attuali faranno beneficiare i cittadini ellenici della stessa priorita' che i cittadini degli altri Stati membri in caso di ricorso a manodopera originaria dei paesi terzi, non appartenente al loro mercato regolare del lavoro, per soddisfare il loro fabbisogno di manodopera.
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA
relativa al Fondo europeo di sviluppo regionale
Qualora, nell'ambito del riesame previsto all' articolo 22 del Regolamento (CEE) n. 724/75 , modificato dal Regolamento (CEE) n° 214/79, il Consiglio non giunga in tempo utile a modifiche che stabiliscano le condizioni di partecipazione della Repubblica ellenica alle risorse del Fondo a decorrere dal 1 gennaio 1981, le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) saranno modificate al momento dell'adesione in conformita' della procedura applicabile per l'adozione del regolamento in questione, allo scopo di garantire la partecipazione della Repubblica ellenica al beneficio di tali disposizioni.
DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA
concernente le questioni monetarie
Allo scopo di permettere di seguire l'evoluzione, sui mercati dei cambi, del corso reale della dracma greca, in particolare rispetto alle monete degli Stati membri attuali, prima della sua adesione alla
Comunita' la Repubblica ellenica:
- istituira' un mercato dei cambi ad Atene,
- prendera' le misure necessarie per assicurare che su almeno uno dei mercati dei cambi della Comunita' nella sua composizione attuale la dracma formi l'oggetto di una quotazione ufficiale, laddove questa esiste, o di una quotazione di tipo simile.
Procedura d'informazione e di consultazione per l'adozione di talune decisioni
I
1. Allo scopo di garantire l'adeguata informazione della Repubblica ellenica ogni proposta o comunicazione della Commissione delle Comunita' Europee che possa condurre a decisioni del Consiglio di dette Comunita' viene resa nota alla Repubblica ellenica dopo la trasmissione al Consiglio.
2. Le consultazioni hanno luogo su domanda motivata della Repubblica ellenica, che espone in modo esplicito i suoi interessi in quanto futuro membro delle Comunita' e presenta le sue osservazioni.
3. Le decisioni di ordinaria amministrazione non devono in generale dar luogo a consultazioni.
4. Le consultazioni hanno luogo nell'ambito di un Comitato interinale, composto da rappresentanti delle Comunita' e della Repubblica ellenica.
5. Da parte delle Comunita', membri del Comitato interinale sono i membri del Comitato dei Rappresentanti Permanenti o coloro che essi designano a tal fine. La Commissione e' invitata a farsi rappresentare in questi lavori.
6. Il Comitato interinale e' assistito da un segretariato, che e' quello della Conferenza, all'uopo mantenuto in funzione.
7. Le consultazioni avvengono di norma non appena i lavori preparatori svolti sul piano delle Comunita' ai fini della adozione di decisioni da parte del Consiglio abbiano permesso di ottenere orientamenti comuni che consentano di tenere utilmente siffatte consultazioni.
8. Qualora le consultazioni lasciassero sussistere serie difficolta', la questione puo' essere discussa a livello ministeriale, su domanda della Repubblica ellenica.
9. La procedura prevista ai paragrafi precedenti si applica anche ad ogni decisione che debba essere presa dalla Repubblica ellenica e che sia suscettibile d'influire sugli impegni risultanti dalla sua qualita' di futuro membro delle Comunita'.
II
La Repubblica ellenica prende le misure necessarie affinche' la sua adesione agli accordi o convenzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei trattati abbia luogo, per quanto possibile ed alle condizioni previste in tale atto, contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione.
Nella misura in cui accordi e convenzioni tra gli Stati membri, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, e paragrafo 2, esistano soltanto allo stato di progetto e non siano ancora firmati e non possano probabilmente esserlo durante il periodo che precede l'adesione, la Repubblica ellenica sara' invitata a partecipare, dopo la firma del trattato di adesione e secondo le procedure appropriate, all'elaborazione di tali progetti con spirito costruttivo e in maniera di favorirne la conclusione.
III
Per quanto riguarda le trattative per protocolli transitori e di adattamento con i paesi contraenti di cui all'articolo 118 dell'atto relativo alle condizioni di adesione, i rappresentanti della Repubblica ellenica sono associati ai lavori in qualita' di osservatori accanto ai rappresentanti degli Stati membri attuali.
Taluni accordi non preferenziali conclusi dalla Comunita' e che resteranno in vigore dopo il 1 gennaio 1981 potranno essere oggetto di adattamenti o modifiche per tener conto dell'allargamento della Comunita'. Tali adattamenti o modifiche saranno negoziati dalla Comunita' associandovi i rappresentanti della Repubblica ellenica secondo la procedura di cui al comma precedente.
IV
Le consultazioni tra la Repubblica ellenica e la Commissione, di cui all'articolo 49, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei trattati, iniziano ancor prima dell'adesione.
V
La Repubblica ellenica s'impegna a che la concessione delle licenze di cui all'articolo 2 del protocollo n° 6 concernente gli scambi di cognizioni con la Repubblica ellenica nel campo dell'energia nucleare non sia deliberatamente accelerata prima dell'adesione allo scopo di ridurre la portata degli impegni contenuti in detto protocollo.
VI
Le Istituzioni delle Comunita' emanano in tempo utile i testi di cui all'articolo 147 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati.
Visto, il Ministro degli affari esteri
RUFFINI
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht