084U0225
084U0225
Trattato (LEGGE 26 maggio 1984 n. 225)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale , con sentenza 25-27 giugno 1996, n.233 (in G.U.1a s.s. 3/7/1996, n.27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato."
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto previsto dall'articolo XXIV, numero 2, del trattato stesso. ((1)) ------------ AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale , con sentenza 25-27 giugno 1996, n.233 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n.27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato."
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
((1)) La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.((1)) -------------- -------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale , con sentenza 25-27 giugno 1996, n.233 (in G.U. 1 s.s. 3/7/1996, n.27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato."
Data a Roma, addi' 26 maggio 1984
PERTINI
CRAXI - ANDREOTTI - SCALFARO - MARTINAZZOLI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Art. I
TRATTATO DI ESTRADIZIONE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, Prendendo atto della loro stretta cooperazione nella repressione dei reati;
Desiderando rendere ancora piu' efficace detta cooperazione;
Desiderando concludere un nuovo Trattato per la reciproca estradizione dei criminali;
Hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO I.
(Obbligo di estradare)
Le Parti contraenti concordano di consegnarsi reciprocamente, in applicazione delle disposizioni del presente Trattato, le persone che siano perseguite o che siano state condannate dalle autorita' della Parte richiedente per un reato che da luogo all'estradizione. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".
Art. II
ARTICOLO II.
(Reati che danno luogo all'estradizione)
1. - Un reato, comunque denominato, da' luogo ad estradizione solamente se e' punibile secondo le leggi di entrambe le Parti contraenti con una pena restrittiva della liberta' per un periodo superiore ad un anno o con una pena piu' severa. Quando la richiesta di estradizione si riferisce ad una persona che sia gia' stata condannata, l'estradizione e' concessa solamente se la pena ancora da scontare e' di almeno sei mesi.
2. Un reato da' luogo all'estradizione anche se consiste nel tentativo di commettere o nel concorso nella commissione di un reato previsto al paragrafo 1 del presente articolo. Ogni forma di associazione per commettere reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, cosi' come previsto dalle leggi italiane, e la "conspiracy" per commettere un reato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, cosi' come previsto dalle leggi statunitensi, e' altresi' considerato reato che da' luogo all'estradizione.
3. - Quando l'estradizione e' stata concessa per un reato che da' luogo all'estradizione, questa e' altresi' concessa per qualsiasi altro reato indicato nella richiesta anche se quest'ultimo reato e' punibile con una pena restrittiva della liberta' inferiore ad un anno, purche' siano soddisfatti tutti gli altri requisiti per l'estradizione.
4. - Le disposizioni del presente articolo si applicano indipendentemente dalla circostanza che si tratti di un reato per il quale la legge federale degli Stati Uniti richieda la prova di un elemento, come il passaggio da uno Stato ad un altro, l'utilizzazione dei mezzi per il commercio interstatale, o gli effetti su tale commercio, dato che detto elemento e' richiesto al solo fine di stabilire la giurisdizione delle Corti federali degli Stati Uniti. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".
Art. III
ARTICOLO III.
(Giurisdizione)
Quando un reato e' stato commesso al di fuori del territorio della Parte richiedente, la Parte richiesta ha il potere di concedere l'estradizione se le sue leggi prevedono la punibilita' di tale reato o se la persona richiesta e' un cittadino della Parte richiedente. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".
Art. IV
ARTICOLO IV
(Estradizione dei cittadini)
La Parte richiesta non puo' rifiutare l'estradizione di una persona solo perche' questa persona e' cittadina della Parte richiesta. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".
Art. V
ARTICOLO V.
(Reati politici e reati militari)
1. - L'estradizione non e' concessa se il reato per il quale e' richiesta e' un reato politico, o se la persona richiesta dimostra (che la domanda e' stata presentata allo scopo di sottoporla a giudizio, o di punirla per un reato politico.
2. - Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, un reato per il quale entrambe le Parti contraenti hanno l'obbligo di procedere penalmente o di concedere l'estradizione in virtu' di un accordo internazionale multilaterale o un reato contro la vita, l'integrita' fisica o la liberta' di un Capo di Stato o di Governo, o di un membro delle rispettive famiglie o qualsiasi tentativo di commettere un tale reato, si considera avere prevalente carattere di reato comune quando le conseguenze siano state o avrebbero potuto essere gravi. Nel determinare la gravita' del reato o delle sue conseguenze, si terra' conto, in particolare, della circostanza che il reato abbia posto in pericolo la sicurezza pubblica, abbia colpito persone estranee alle finalita' politiche dell'autore del reato, o sia stato commesso con particolare efferatezza.
3. - L'estradizione non e' concessa per i reati previsti dalle leggi militari che non siano reati in base alla legge penale comune. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".
Art. VI
ARTICOLO VI.
("Ne bis in idem")
L'estradizione non e' concessa quando la persona richiesta e' stata condannata, assolta o graziata, o ha scontato la pena inflittale dalla Parte richiesta per gli stessi fatti per i quali l'estradizione e' domandata. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".
Art. VII
ARTICOLO VII.
(Procedimenti in corso per gli stessi fatti)
L'estradizione puo' essere rifiutata se la persona richiesta e' sottoposta a procedimento dalla Parte richiesta per gli stessi fatti per i quali l'estradizione e' domandata. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".
Art. VIII
ARTICOLO VIII.
(Prescrizione)
L'estradizione non e' concessa se, per il reato per il quale e' richiesta, l'azione penale o l'esecuzione della pena sono prescritte per decorso del tempo secondo le leggi della Parte richiedente. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".
Art. IX
ARTICOLO IX.
(Pena capitale)
Se il reato per il quale viene chiesta l'estradizione e' punibile con la pena di morte secondo le leggi della Parte richiedente, e le leggi della Parte richiesta non prevedono, per il reato in questione, tale pena, l'estradizione sara' rifiutata salvo che la Parte richiedente non si impegni con garanzie ritenute sufficienti dalla Parte richiesta, a non fare infliggere la pena di morte oppure, se inflitta, a non farla eseguire. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".
Art. X
ARTICOLO X.
(Domanda di estradizione e documenti relativi)
1. - Le richieste di estradizione sono inoltrate per via diplomatica.
2. - Tutte le richieste di estradizione sono accompagnate da:
a) documenti, dichiarazioni o altre informazioni che specifichino l'identita' della persona richiesta ed il luogo ove probabilmente essa si trova, con, se disponibile, la descrizione fisica, fotografie ed impronte digitali;
b) una breve esposizione dei fatti in questione, che includa il tempo ed il luogo del reato;
c) i testi di legge che descrivano gli elementi essenziali e la denominazione del reato per il quale l'estradizione e' richiesta;
d) i testi di legge che stabiliscono la pena per il reato; e
e) i testi di legge che regolano la prescrizione dell'azione penale o dell'esecuzione della pena per il reato.
3. - Le richieste di estradizione che riguardano persone che non siano state ancora riconosciute colpevoli devono essere accompagnate da:
a) una copia certificata conforme del mandato di arresto o di qualsiasi altro ordine che abbia un effetto analogo;
b) una relazione sommaria dei fatti, delle prove pertinenti e delle conclusioni raggiunte, che fornisca una base ragionevole per ritenere che la persona richiesta abbia commesso il reato per il quale viene domandata l'estradizione; nel caso di richieste da parte dell'Italia, tale relazione sara' redatta da un magistrato e, nel caso di richieste da parte degli Stati Uniti, dal "prosecutor" e
comprendera', in tale ipotesi, una copia dell'atto di accusa; e
c) documenti dai quali risulti che la persona richiesta e' quella cui si riferisce il mandato di arresto o l'ordine equivalente.
4. - Una richiesta di estradizione che riguarda una persona che e' stata condannata o riconosciuta colpevole, e' accompagnata, in aggiunta a quanto previsto nel paragrafo 2 del presente articolo, da:
a) Una copia della sentenza di condanna o, se trattasi di persona, che negli Stati Uniti e' stata riconosciuta colpevole, ma cui non e' stata ancora comminata la pena, una attestazione in tal senso di un funzionario giudiziario;
b) se la pena e' stata comminata, una copia della sentenza e una attestazione sulla durata della pena ancora da espiare; e
c) documenti dai quali risulti che la persona richiesta e' la persona riconosciuta colpevole.
5. - Se la persona richiesta e' stata condannata "in absentia" o in contumacia, tutte le questioni connesse a tale aspetto della domanda sono decise dall'Autorita' esecutiva degli Stati Uniti o dalle competenti autorita' italiane. In tali casi, la Parte richiedente deve produrre i documenti indicati nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo e una dichiarazione riguardante le eventuali procedure cui potrebbe far ricorso la persona richiesta se fosse estradata.
6. - I documenti che accompagnano la richiesta di estradizione devono essere forniti dalla Parte richiedente in italiano ed in inglese.
7. - I documenti che accompagnano la richiesta di estradizione sono ammissibili come mezzo di prova se:
a) nel caso di richiesta dagli Stati Uniti, sono autenticati da un giudice, da un magistrato o da un altro funzionario degli Stati Uniti e muniti del sigillo del Segretario di Stato;
b) nel caso di una richiesta dall'Italia, sono firmati da un giudice o da altra autorita' giudiziaria italiana e sono autenticati dal funzionario diplomatico o consolare, di grado piu' elevato, degli Stati Uniti in Italia. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".
Art. XI
ARTICOLO XI.
(Documentazione aggiuntiva)
1. - Se la Parte richiesta considera che la documentazione fornita a sostegno di una richiesta di estradizione e' incompleta o altrimenti non conforme ai requisiti previsti dal presente Trattato, tale Parte richiedera' la presentazione della necessaria documentazione aggiuntiva. La Parte richiesta fissera' un limite di tempo ragionevole per la presentazione di tale documentazione e concedera' una ragionevole proroga qualora la Parte richiedente ne faccia domanda illustrando le ragioni che richiedano tale proroga.
2. - Se la persona ricercata e' in stato di detenzione e la documentazione aggiuntiva presentata e' incompleta o altrimenti non conforme ai requisiti previsti dal presente Trattato, o se tale documentazione non e' ricevuta entro il periodo fissato dalla Parte richiesta, la persona puo' essere messa in liberta'. Tale scarcerazione non pregiudichera' un nuovo arresto e l'estradizione della persona ricercata se una nuova domanda e la documentazione aggiuntiva sono inviate in una data successiva. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".
Art. XII
ARTICOLO XII.
(Arresto provvisorio)
1. - In caso di urgenza, ciascuna Parte contraente puo' richiedere l'arresto provvisorio di una persona imputata o riconosciuta colpevole di un reato che da' luogo ad estradizione. La domanda di arresto provvisorio deve essere inoltrata per via diplomatica, o direttamente tra il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti e il Ministero italiano di grazia e giustizia, nel qual caso potranno essere utilizzati i canali di comunicazione dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL).
2. - La domanda deve contenere: la descrizione della persona richiesta, ivi compresa, se possibile, la sua nazionalita'; il luogo dove probabilmente si trova; un breve resoconto dei fatti, ivi compresi, se possibile, il tempo ed il luogo del commesso reato e le prove disponibili; un attestato dell'esistenza di un mandato di arresto, con la data in cui e' stato emesso e il nome dell'autorita' giudiziaria che lo ha emesso; l'indicazione dei titoli dei reati, la citazione degli articoli di legge violati e della pena massima che puo' essere inflitta con la sentenza, oppure una attestazione dell'esistenza di una sentenza di condanna contro tale persona con l'indicazione della data della pronuncia, dell'autorita' giudiziaria che la ha pronunciata e della pena eventualmente inflitta; e una dichiarazione attestante che una formale domanda di estradizione di detta persona fara' seguito.
3. - Una volta ricevuta la domanda, la Parte richiesta effettuera' i passi necessari per assicurare l'arresto della persona richiesta.
La Parte richiedente verra' prontamente informata del risultato della sua domanda.
4. - L'arresto provvisorio avra' termine se entro un periodo di 45 giorni dall'arresto della persona richiesta, l'autorita' esecutiva della Parte richiesta non avra' ricevuto la formale domanda di estradizione e la documentazione relativa prevista dall'articolo X.
5. - La cessazione dell'arresto provvisorio prevista in base al paragrafo 4 del presente articolo non pregiudichera' un nuovo arresto e l'estradizione della persona richiesta se la domanda di estradizione e la documentazione relativa verranno consegnate in una data successiva. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".
Art. XIII
ARTICOLO XIII.
(Decisione e consegna)
1. - La Parte richiesta comunichera' senza indugio alla Parte richiedente per via diplomatica la propria decisione sulla domanda di estradizione.
2. - La Parte richiesta fornira' i motivi di ogni rigetto, parziale o totale, della domanda di estradizione e una copia della decisione della autorita' giudiziaria, se esiste.
3. - Quando la domanda di estradizione e' accolta, le competenti autorita' delle Parti contraenti si accorderanno sulla data ed il luogo della consegna della persona richiesta. Se tuttavia tale persona non e' estradata dal territorio della Parte richiesta entro il termine concordato, essa puo' essere messa in liberta', salvo che una nuova data per la consegna sia stata concordata. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".
Art. XIV
ARTICOLO XIV.
(Rinvio della consegna e consegna temporanea)
Dopo aver deciso sulla richiesta di estradizione nei confronti di una persona sottoposta a procedimento penale o che stia scontando una pena nel territorio della Parte richiesta per un reato diverso, la Parte richiesta ha il potere di:
a) rinviare la consegna della persona richiesta fino alla conclusione del procedimento penale o fino a che essa non abbia scontato interamente la pena che gli sia inflitta o gli sia stata inflitta; oppure
b) consegnare temporaneamente la persona richiesta alla Parte richiedente esclusivamente ai fini del procedimento penale. La persona che e' stata consegnata temporaneamente dovra' essere tenuta sotto custodia mentre si trova nel territorio della Parte richiedente ed essere riconsegnata al termine del procedimento penale contro di essa, conformemente alle condizioni che verranno fissate di comune accordo fra le Parti contraenti. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".
Art. XV
ARTICOLO XV.
(Richieste di estradizione presentate da piu' Stati)
L'Autorita' esecutiva della Parte richiesta, se riceve domanda dall'altra Parte contraente e da uno o piu' altri Stati per l'estradizione della stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, decidera' verso quale Stato estradare tale persona. Nel prendere la sua decisione l'Autorita' esecutiva terra' conto di tutti gli elementi pertinenti, ivi compresi:
a) il luogo in cui e' stato commesso il reato;
b) la gravita' dei rispettivi reati nel caso in cui gli Stati richiedenti domandino l'estradizione per differenti reati;
c) la possibilita' di una nuova estradizione tra gli Stati richiedenti; e
d) l'ordine in cui le richieste sono state ricevute. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".
Art. XVI
ARTICOLO XVI.
(Principio di specialita' e nuova estradizione)
1. - Una persona estradata in base al presente Trattato non puo' essere detenuta, giudicata, o punita, nella Parte richiedente salvo che per:
a) il reato per il quale l'estradizione e' stata concessa, o quando gli stessi fatti per i quali l'estradizione e' stata concessa costituiscono un reato, diversamente qualificato, che possa dar luogo ad estradizione;
b) un reato commesso dopo la consegna della persona;
oppure
c) un reato per il quale l'Autorita' esecutiva degli Stati Uniti o le competenti Autorita' italiane consentano che la persona sia tenuta in stato di detenzione, sottoposta a giudizio, o punita. Ai fini dell'applicazione del presente sottoparagrafo, la Parte richiesta puo' domandare la presentazione dei documenti previsti nell'articolo X.
2. - Una persona estradata in base al presente Trattato non puo' essere estradata in un terzo Stato senza il consenso della Parte che la ha consegnata.
3. - I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non impediranno la detenzione, la sottoposizione a giudizio o la punizione di una persona estradata in conformita' con le leggi della. Parte richiedente, ne' l'estradizione di tale persona verso un terzo Stato, se:
a) tale persona, avendo lasciato il territorio della Parte richiedente dopo l'estradizione, vi ritorni volontariamente, oppure;
b) tale persona non lascia il territorio della Parte richiedente entro 30 giorni dal giorno in cui e' libera di partire. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".
Art. XVII
ARTICOLO XVII.
(Estradizione semplificata)
Se la persona richiesta, dopo essere stata resa edotta da un giudice o da un magistrato competente del suo diritto ad un procedimento formale ed alla protezione concessale ai sensi del presente Trattato, acconsente, irrevocabilmente e per iscritto, di essere consegnata alla Parte richiedente, la Parte richiesta puo' consegnare tale persona senza procedimento formale. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".
Art. XVIII
ARTICOLO XVIII.
(Consegna di beni, strumenti, oggetti e documenti)
1. - Tutti i beni, strumenti, oggetti di valore, documenti e altre prove riguardanti il reato possono essere sequestrati e consegnati alla Parte richiedente. Tali beni possono essere consegnati anche nel caso in cui l'estradizione non possa essere, effettuata. I diritti di terzi su tali beni sono debitamente fatti salvi.
2. - La Parte richiesta puo' condizionare la consegna dei predetti beni ad una soddisfacente garanzia della Parte richiedente che gli stessi beni verranno restituiti alla Parte richiesta non appena possibile e puo' differirne la consegna se e' necessario per ragioni di prova nella Parte richiesta. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".
Art. XIX
ARTICOLO XIX.
(Transito)
1. - Le Parti contraenti possono autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di una persona consegnata all'altra da un terzo Stato. La Parte contraente che richiede il transito inoltrera' allo Stato di transito, per via diplomatica, una domanda in tal senso contenente la descrizione della persona e un breve resoconto dei fatti riguardanti il caso.
2. - Non e' richiesta alcuna autorizzazione di transito nel caso venga usato il trasporto aereo e nessuno scalo sia previsto nel territorio dell'altra Parte contraente. Se un imprevisto scalo avviene nel territorio di detta Parte contraente, quest'ultima tratterra' la persona da far transitare per almeno 96 ore in attesa dell'arrivo della domanda di transito prevista nel paragrafo 1 del presente articolo. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".
Art. XX
ARTICOLO XX.
(Assistenza e rappresentanza)
Il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti consiglia, assiste e rappresenta la Repubblica italiana in qualsiasi procedimento avente luogo negli Stati Uniti e derivante da una richiesta di estradizione presentata dalla Repubblica italiana.
Il Ministero italiano di grazia e giustizia, con tutti i mezzi previsti dal proprio ordinamento, consiglia, assiste gli Stati Uniti d'America e provvede per la loro rappresentanza in qualsiasi procedimento avente luogo in Italia e derivante da una richiesta di estradizione presentata dagli Stati Uniti d'America. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".
Art. XXI
ARTICOLO XXI.
(Spese)
La Parte richiedente paghera' le spese riguardanti la traduzione di documenti ed il trasporto della persona richiesta dalla citta' dove essa e' trattenuta nella Parte richiedente. La Parte richiesta paghera' qualsiasi altra spesa riguardante l'arresto provvisorio, la richiesta di estradizione e i relativi procedimenti. Qualsiasi spesa riguardante il transito previsto dall'articolo XIX sara' a carico della Parte richiedente.
La Parte richiesta non presentera' alcuna domanda di rimborso alla Parte richiedente per quanto riguarda l'arresto, la detenzione o la consegna delle persone richieste in applicazione del presente Trattato. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".
Art. XXII
ARTICOLO XXII.
(Ambito di applicazione)
Il presente Trattato si applica ai reati commessi prima e dopo la sua entrata in vigore. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".
Art. XXIII
ARTICOLO XXIII.
(Denuncia)
Ambedue le Parti contraenti potranno denunciare il presente Trattato mi qualsiasi momento dandone notifica scritta all'altra Parte contraente. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".
Art. XXIV
ARTICOLO XXIV.
(Ratifica ed entrata in vigore)
1. - Il presente Trattato e' soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica verranno scambiati a Washington non appena possibile.
2. - Il presente Trattato entrera' in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.
3. - All'entrata in vigore del presente Trattato, il Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America firmato a Roma il 18 gennaio 1973, e il Protocollo supplementare firmato a Roma il 9 novembre 1982, cesseranno di avere effetto;
tuttavia i procedimenti di estradizione in corso nella Parte richiesta al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato continueranno ad essere disciplinati dal precedente Trattato, salvo per quanto riguarda l'articolo II di questo Trattato che si applica anche a tali procedimenti. L'articolo XIV di questo Trattato si applica anche alle persone dichiarate estradabili in base al precedente Trattato. ((1))
Fatto a Roma, il 13 ottobre 1983 in duplice originale nella lingua italiana ed Inglese, ambedue i lesti facenti egualmente fede.
Per la Repubblica italiana
NINO MARTINAZZOLI
Per gli Stati Uniti d'America
WILLIAM FRENCH SMITH
Visto, il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".