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098G0166

IT - Leggi di Ratifica

098G0166

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sul riconoscimento dei titoli rilasciati dai licei francesi di Milano e Torino, effettuato a Roma il 4-14 giugno 1996. (LEGGE 16 aprile 1998 n. 116)

Premessa

Entrata in vigore della legge: 29-4-1998 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sul riconoscimento dei titoli rilasciati dai licei francesi di Milano e Torino, effettuato a Roma il 4-14 giugno 1996.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di lettere di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto nello scambio di lettere stesso.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 16 aprile 1998 Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione MANCINO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Flick

Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico
Traduzione non ufficiale
AMBASCIATA DI FRANCIA
IN ITALIA
Roma, 4 giugno 1996
L'Ambasciatore
Michelangelo IACOBUCCI
Direttore generale
delle Relazioni culturali
Ministero degli Affari esteri
Piazzale della Farnesina
Roma
Signor Direttore Generale,
Al fine di estendere l'Accordo in vigore per il liceo Chateaubriand di Roma - Annesso 1 dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Francia del 4.11.1949 e modifica lo stesso Annesso del 6.11.1984 - ad altri licei francesi in Italia, ho l'onore di proporLe a nome del mio Governo il presente accordo espresso in sei articoli:
1. A decorrere dalla sessione di giugno 1994, il liceo Chateaubriand di Roma diviene centro principale di esami e centro unico di deliberazione da cui dipendono in quanto sezioni distaccate il liceo Stendhal di Milano ed il liceo Jean Giono di Torino.
Gli alunni dei licei di Milano e di Torino svolgono le prove per iscritto nei loro rispettivi istituti. Le prove orali del primo gruppo si svolgono, per gli alunni di entrambi gli istituti, al liceo Stendhal di Milano. Le prove orali del secondo gruppo (esami di ricupero) si svolgono per tutti i candidati al liceo Chateaubriand di Roma dove sono proclamati i risultati degli esami di tutti i candidati a prescindere dal loro istituto di origine.
2. Il diploma di Baccalaureat rilasciato, prima dell'entrata in vigore del presente accordo, dai licei francesi Stendhal di Milano e Jean Giono di Torino e' valido unicamente per l'iscrizione nelle universita' ed altri istituti d'insegnamento superiore italiani a condizione che gli alunni titolari di questo diploma abbiano superato la prova scritta e la prova orale di lingua e di cultura italiana in conformita' ai programmi annessi al presente accordo. Tali prove avranno luogo dinnanzi ad una Commissione speciale nominata dopo la sessione di giugno 1994, composta dai professori di ciascun liceo et presieduta da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione qualificato per la nomina a presidente della Commissione di esame della Maturita'.
Per consentire l'iscrizione alle universita' ed agli istituti superiori italiani, a detti titoli dovra' essere allegato un certificato rilasciato dal preside del liceo Chateaubriand che attesta il buon esito degli esami di lingua e cultura italiana di cui sopra.
3. Nell'attesa della ratifica per via legislativa del presente accordo la Parte italiana adottando gli appropriati provvedimenti a partire dall'anno universitario 1995-1996, autorizzera' l'iscrizione all'Universita' degli alunni italiani che avranno ottenuto il Baccalaureat alle condizioni sopra descritte nei licei francesi di Milano e di Torino.
4. Alla data in cui il presente accordo diverra' pienamente effettivo, l'Accordo in vigore per il liceo Chateaubriand di Roma sara' integralmente esteso ai licei francesi Stendhal di Milano e Jean Giono di Torino per quanto riguarda sia la nomina degli insegnanti di lingua e cultura italiana, i programmi d'insegnamento, le prove dell'esame finale, sia l'equipollenza del diritto pieno tra il Baccalaureat e la Maturita' italiana come definita nell'Accordo sopramenzionato.
5. Il diploma di Baccalaureat rilasciato dai licei francesi Chateaubriand di Roma, Stendhal di Milano e Jean Giono di Torino agli alunni italiani titolari del nullaosta rilasciato dal Ministero italiano della pubblica istruzione in conformita' all' articolo 382 del decreto legislativo del 16.04.1994 n. 297 sostitutivo della legge n. 69 del 15.03.1986 , e' equipollente alla Maturita' italiana come precisato all'articolo 4, a condizione che l'italiano figuri in quanto lingua viva estera fra le prove d'esame.
6. La Parte francese assicura che lo stesso trattamento sara' riservato agli eventuali licei italiani in Francia, costituiti in quanto sezioni distaccate del liceo Leonardo da Vinci di Parigi, secondo le medesime modalita' operative pedagogiche e culturali previste dal presente accordo per i licei francesi Stendhal di Milano e Jean Giono di Torino.
Qualora il suo Governo concordi con quanto sopra esposto, ho l'onore di proporLe che la presente lettera e la Sua lettera di risposta costituiscano un Accordo tra i nostri due Governi, che entrera' in vigore il giorno in cui entrambe le Parti si saranno notificate che i provvedimenti richiesti a tal fine in ciascuno dei due Paesi sono stati adottati.
Voglia gradire, Signor Direttore generale, i sensi della mia piu' alta considerazione.
Jean-Bernard MERIMEE
Ministero degli Affari Esteri
Il Direttore Generale
delle Relazioni Culturali
Roma, 14 giugno 1996
Eccellenza,
ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data 4 giugno 1996, il cui testo e' il seguente:
"Signor Direttore Generale,
Al fine di estendere l'Accordo in vigore per il liceo Chateaubriand di Roma - Annesso 1 dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Francia del 4.11.1949 e modifica lo stesso Annesso del 6.11.1984 - ad altri licei francesi in Italia, ho l'onore di proporLe a nome del mio Governo il presente accordo espresso in sei articoli:
1. A decorrere dalla sessione di giugno 1994, il liceo Chateaubriand di Roma diviene centro principale di esami e centro unico di deliberazione da cui dipendono in quanto sezioni distaccate il liceo Stendhal di Milano ed il liceo Jean Giono di Torino.
Gli alunni dei licei di Milano e di Torino svolgono le prove per iscritto nei loro rispettivi istituti. Le prove orali del primo gruppo si svolgono, per gli alunni di entrambi gli istituti, al liceo Stendhal di Milano. Le prove orali del secondo gruppo (esami di ricupero) si svolgono per tutti i candidati al liceo Chateaubriand di Roma dove sono proclamati i risultati degli esami di tutti i candidati a prescindere dal loro istituto di origine.
2. Il diploma di Baccalaureat rilasciato, prima dell'entrata in vigore del presente accordo, dai licei fancesi Stendhal di Milano e Jean Giono di Torino e' valido unicamente per l'iscrizione nelle universita' ed altri istituti d'insegnamento superiore italiani a condizione che gli alunni titolari di questo diploma abbiano superato la prova scritta e la prova orale di lingua e di cultura italiana in conformita' ai programmi annessi al presente accordo. Tali prove avranno luogo dinnanzi ad una Commissione speciale nominata dopo la sessione di giugno 1994, composta dai professori di ciascun liceo et presieduta da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione qualificato per la nomina a presidente della Commissione di esame della Maturita'.
Per consentire l'iscrizione alle universita' ed agli istituti superiori italiani, a detti titoli dovra' essere allegato un certificato rilasciato dal preside del liceo Chateaubriand che attesta il buon esito degli esami di lingua e cultura italiana di cui sopra.
3. Nell'attesa della ratifica per via legislativa del presente accordo la Parte italiana adottando gli appropriati provvedimenti a partire dall'anno universitario 1995-1996, autorizzera' l'iscrizione all'Universita' degli alunni italiani che avranno ottenuto il Baccalaureat alle condizioni sopra descritte nei licei francesi di Milano e di Torino.
4. Alla data in cui il presente accordo diverra' pienamente effettivo, l'Accordo in vigore per il liceo Chateaubriand di Roma sara' integralmente esteso ai licei francesi Stendhal di Milano e Jean Giono di Torino per quanto riguarda sia la nomina degli insegnanti di lingua e cultura italiana, i programmi d'insegnamento, le prove dell'esame finale, sia l'equipollenza del diritto pieno tra il Baccalaureat e la Maturita' italiana come definita nell'Accordo sopramenzionato.
5. Il diploma di Baccalaureat rilasciato dai licei francesi Chateaubriand di Roma, Stendhal di Milano e Jean Giono di Torino agli alunni italiani titolari del nullaosta rilasciato dal Ministero italiano della pubblica istruzione in conformita' all' articolo 382 del decreto legislativo del 16.04.1994 n. 297 sostitutivo della legge n. 69 del 15.03.1986 , e' equipollente alla Maturita' italiana come precisato all'articolo 4, a condizione che l'italiano figuri in quanto lingua viva estera fra le prove d'esame.
6. La Parte francese assicura che lo stesso trattamento sara' riservato agli eventuali licei italiani in Francia, costituiti in quanto sezioni distaccate del liceo Leonardo da Vinci di Parigi, secondo le medesime modalita' operative pedagogiche e culturali previste dal presente accordo per i licei francesi Stendhal di Milano e Jean Giono di Torino.
Qualora il suo Governo concordi con quanto sopra esposto, ho l'onore di proporLe che la presente lettera e la Sua lettera di risposta costituiscano un Accordo tra i nostri due Governi, che entrera' in vigore il giorno in cui entrambe le Parti si saranno notificate che i provvedimenti richiesti a tal fine in ciascuno dei due Paesi sono stati adottati.
Voglia gradire, Signor Direttore generale, i sensi della mia piu' alta considerazione".
Ho l'onore di confermarLe che il Governo italiano e' d'accordo su quanto precede e considera pertanto la Sua lettera e la presente risposta un'intesa tra i nostri due Paesi.
Voglia gradire Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione.
Min. Plen. I cl:
Michelangelo Jacobucci
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