Monitoring Gesetzessammlung

077U1008

IT - Leggi di Ratifica

077U1008

Agreement (LEGGE 07 novembre 1977 n. 1008)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba d'Egitto sulla navigazione e sui trasporti marittimi, con scambio di note, firmato a Roma il 7 aprile 1976.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 17 dell'accordo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge detto Stato. Data a Roma, addi' 7 novembre 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - PANDOLFI - LATTANZIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Art. 1

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE ARABI REPUBLIC OF EGYPT ON SHIPPING AND MARITIME TRANSPORT
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua inglese
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO SULLA NAVIGAZIONE ED IL TRASPORTO MARITTIMO
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
Araba d'Egitto, desiderosi di promuovere le amichevoli relazioni esistenti tra i due Paesi e di contribuire allo sviluppo della cooperazione nel campo della navigazione e del trasporto marittimo, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Ai fini del presente accordo:
a) per "nave di una Parte Contraente" si intende qualsiasi nave mercantile registrata in un porto della stessa Parte;
b) per "membro dell'equipaggio della nave" si intende ogni
persona, incluso il capitano, che, mentre si trova a bordo e nel corso del viaggio, svolga le attivita' connesse col funzionamento della nave, con i servizi di bordo e che sia inoltre registrata nel ruolo dell'equipaggio.

Art. 2

Articolo 2
Le Parti Contraenti affermano il principio della liberta' della
navigazione marittima mercantile ed adotteranno tutte le misure necessarie a garantirne l'applicazione.

Art. 3

Articolo 3
Le Parti Contraenti adotteranno le misure necessarie a promuovere il traffico marittimo tra l'Italia e l'Egitto ed incoraggeranno la collaborazione fra le navi della Repubblica italiana e le navi della Repubblica Araba d'Egitto nel campo del trasporto marittimo tra i porti dei due Paesi, fatti salvi i diritti delle navi battenti bandiera di paesi terzi.

Art. 4

Articolo 4
Ciascuna Parte Contraente assicurera' alle navi battenti bandiera dell'altra Parte Contraente lo stesso trattamento goduto dalle proprie navi per quanto attiene alle spese e diritti portuali, al diritto di ingresso e di uso dei loro rispettivi porti, nonche' tutte le facilitazioni che vengono accordate alla navigazione ed al funzionamento delle navi mercantili.

Art. 5

Articolo 5
Le Parti Contraenti, entro i limiti delle proprie leggi e
regolamenti portuali, adotteranno le misure necessarie a ridurre il periodo di permanenza delle navi nei porti e, possibilmente, a semplificare e ad accelerare le formalita' portuali: doganali, sanitarie e di altro genere.

Art. 6

Articolo 6
1. Le navi battenti bandiera di una delle Parti Contraenti ed in
pieno possesso dei documenti prescritti attestanti la loro nazionalita', in base alla propria legge nazionale, vengono considerato navi della Parte Contraente.
2. L'altra Parte Contraente riconoscera' pieno valore ai documenti ed ai giornali di bordo rilasciati e riconosciuti tali dalle autorita' competenti di una delle Parti Contraenti alle navi battenti la propria bandiera.
3. Le navi di ciascuna Parte Contraente che siano debitamente in
possesso dei certificati di stazza rilasciati, non verranno sottoposte ad alcun'altra misurazione nei porti dell'altra Parte Contraente, eccettuate le navi che transitino nel canale di Suez.
Nel caso in cui il sistema di determinazione della stazza di una
delle Parti Contraenti venisse modificato, la Parte Contraente summenzionata notifichera' le modifiche all'altra Parte Contraente al fine di accertare le condizioni di equivalenza.

Art. 7

Articolo 7
Ciascuna delle Parti Contraenti riconoscera' i documenti di
identita' dei membri dell'equipaggio rilasciati dalle Autorita' competenti dell'altra Parte Contraente.
Tali documenti sono:
a) il "libretto di navigazione", per i membri degli equipaggi
delle navi della Repubblica italiana;
b) i "seamen's passport" per i membri degli equipaggi delle navi della Repubblica Araba d'Egitto.

Art. 8

Articolo 8
Le persone che sono in pieno possesso dei documenti di identita' di
cui all'articolo 7 del presente Accordo, e che sono registrate nel ruolo dell'equipaggio delle navi e riportate negli elenchi consegnati alle Autorita' portuali, possono, dopo aver ottenuto l'autorizzazione da queste ultime e senza necessita' di visto, sbarcare durante il periodo di permanenza della nave in porto, nei porti dell'altra Parte Contraente e rimanere entro i confini della citta' nella quale e' situato il porto.
Sia al momento dello sbarco che al momento del ritorno a bordo i
membri dell'equipaggio sopraddetti, in base alle leggi ed ai regolamenti del porto, saranno soggetti a controlli di identita' e doganali.

Art. 9

Articolo 9
Verra' permesso, ai membri dell'equipaggio che siano cittadini di una delle Parti Contraenti, di attraversare il territorio dell'altra Parte Contraente, sia per raggiungere il punto di imbarco su di una nave nel porto di quest'ultima che allo sbarco, per tornare in patria. Condizione necessaria, e' il possesso dei seguenti documenti:
a) un documento di identita', come stabilito nell'articolo 7 del presente Accordo;
b) il prescritto visto, rilasciato dalle autorita' competenti
dell'altra Parte Contraente;
c) una dichiarazione di imbarco o di sbarco rilasciata
dall'Armatore o da uno dei suoi agenti debitamente autorizzati, o dal Capitano della nave. I summenzionati visti sui documenti di identita' verranno rilasciati dalle autorita' competenti di ciascuna delle Parti Contraenti, entro il piu' breve termine.
Le Autorita' competenti, tuttavia, avranno il diritto di rifiutare l'ingresso e il soggiorno nel proprio territorio ai membri degli equipaggi dell'altra Parte Contraente.
Gli spostamenti delle persone summenzionate nel territorio di
ciascuna delle Parti Contraenti per il raggiungimento della loro destinazione sono soggetti alle leggi ed ai regolamenti concernenti lo spostamento degli stranieri nel territorio.

Art. 10

Articolo 10
Nell'interesse della navigazione mercantile verra' accordato al
Capitano di una nave che si trovi in un porto dell'altra Parte Contraente o ad un membro dell'equipaggio designato dal Capitano stesso, il permesso sia di contattare l'Ufficio Consolare del paese del quale la nave batte bandiera, sia di contattare il rappresentante della compagnia proprietaria o noleggiatrice della nave.

Art. 11

Articolo 11
Le navi di ciascuna delle Parti Contraenti che attracchino in uno dei porti dell'altra Parte Contraente per scaricare parzialmente il proprio carico proveniente dall'estero, in base alla legge nazionale, alle norme e ai regolamenti del porto di attracco, tratterranno a bordo il carico destinato sia ad un altro porto dello stesso paese che ad un paese terzo. Il carico summenzionato non sara' soggetto al pagamento di alcun diritto doganale di importazione o di esportazione.
Il trasferimento diretto di merci da una nave all'altra sara'
consentito, previa concessione del relativo permesso dalle Autorita' Competenti, senza la necessita' di depositi intermedi sia galleggianti che su terra e senza pagare alcuna tassa o diritto doganale ad eccezione delle spese relative al trasferimento ed alla sorveglianza.

Art. 12

Articolo 12
Nel caso in cui una nave di ciascuna delle Parti Contraenti venga affondata, si trovi ad essere incagliata, danneggiata o trovi rifugio entro le acque territoriali dell'altra Parte Contraente, quest'ultima fornira' alla nave l'assistenza e la protezione che fornirebbe alle navi battenti la propria bandiera.
Il carico e gli oggetti recuperati da una nave che abbia fatto
naufragio o che abbia subito degli incidenti, non saranno soggetti al pagamento di alcun diritto o tassa doganale ad eccezione delle spese di magazzinaggio, sorveglianza, trasporto e spese relative. Cio' si applica solo nel caso in cui le summenzionate merci siano ancora ritenute merci estere e non siano destinate all'uso o al consumo nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Art. 13

Articolo 13
Le Autorita' giudiziarie di una delle Parti Contraenti non
eserciteranno la propria giurisdizione su alcuna controversia civile che abbia a sorgere tra il Capitano, gli ufficiali e i membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera dell'altra Parte Contraente nel caso in cui le summenzionate controversie riguardino l'adempimento degli obblighi stabiliti nel contratto di arruolamento.

Art. 14

Articolo 14
Il trattamento che le due Parti Contraenti si concedono
reciprocamente in base al presente Accordo non deve essere esteso:
a) sia all'esercizio del cabotaggio tra i porti dell'altra Parte Contraente, che alla navigazione interna ed a quella nel Canale di Suez;
b) alla pesca;
c) all'uso dei servizi marittimi dei porti, spiagge, rade,
inclusi il pilotaggio, rimorchio, salvataggio e assistenza marittima;
d) ai privilegi accordati alle associazioni sportive;
e) agli incentivi all'industria delle costruzioni navali e
all'esercizio della navigazione marittima regolati da leggi speciali;
f) all'emigrazione ed al trasporto di emigranti;
g) ai porti non destinati all'uso da parte di navi straniere o a quei porti, zone o sezioni di porti destinati esclusivamente o preminentemente ad essere utilizzati dalle navi da guerra nel caso in cui siano applicate speciali misure restrittive a tali porti, zone o sezioni di porti. Tali misure devono essere notificate per tempo all'altra Parte Contraente.

Art. 15

Articolo 15
Le Parti Contraenti istituiranno una Commissione Mista al fine di assicurare l'attuazione del presente Accordo, nonche' allo scopo di consultarsi su problemi di mutuo interesse concernenti il traffico marittimo, in conformita' dei principi stabiliti dal presente Accordo.
Tale Commissione si riunira', di norma, una volta all'anno
alternativamente in Italia e nella Repubblica Araba d'Egitto o a richiesta di una delle due Parti.
Le due Delegazioni saranno capeggiate da alti funzionari competenti
nei trasporti marittimi di entrambi i paesi.

Art. 16

Articolo 16
Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le Parti Contraenti su questioni relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, questa verra' composta mediante negoziati diretti tra le Autorita' competenti delle due Parti Contraenti.
Nel caso in cui una controversia non possa essere composta in
maniera soddisfacente, verra' ricercata una soluzione per via diplomatica.

Art. 17

Articolo 17
Il presente Accordo sara' ratificato in base alle leggi di ciascuna
Parte Contraente. Esso entrera' in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.
Il presente Accordo restera' in vigore per un periodo di tempo
indeterminato e potra' essere denunciato da ciascuna delle Parti Contraenti mediante notifica scritta. In tal caso la sua validita' verra' a cessare dodici mesi dopo la data della notifica della denuncia.
FATTO a Roma, il 7 aprile 1976, in due originali in lingua inglese.
Per il Governo
della Repubblica italiana
Mariano RUMOR
Per il Governo
della Repubblica Araba d'Egitto
Ismail FAHMI
Roma, 7 aprile 1976

Accordo-Scambio di note

Eccellenza,
con riferimento all'Accordo tra il Governo della Repubblica Araba d'Egitto e il Governo della Repubblica italiana sulla navigazione ed il trasporto marittimo, firmato oggi, ho l'onore di proporre che - nell'ambito e con le modalita' previste dall'Accordo italo-egiziano sulla cooperazione scientifica e tecnica del 29 aprile 1975 - le Parti Contraenti renderanno reciprocamente possibile l'utilizzazione delle loro istituzioni di addestramento nonche' ogni altra installazione relativa all'addestramento nelle imprese ed istituzioni di traffico marittimo e cooperazione portuale.
La prego di accettare, Eccellenza, le assicurazioni della mia piu' alta considerazione.
Ismail FAHMI
Sua Eccellenza Mariano RUMOR
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica italiana
Roma, 7 aprile 1976
Eccellenza,
ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:
"Con riferimento all'Accordo tra il Governo della Repubblica Araba d'Egitto e il Governo della Repubblica italiana sulla navigazione ed il trasporto marittimo, firmato oggi, ho l'onore di proporre che - nell'ambito e con le modalita' previste dall'accordo italo-egiziano sulla cooperazione scientifica e tecnica del 29 aprile 1975 - le Parti contraenti renderanno reciprocamente possibile l'utilizzazione delle loro istituzioni di addestramento nonche' ogni altra installazione relativa all'addestramento nelle imprese ed istituzioni di traffico marittimo e cooperazione portuale".
Ho l'onore di accettare la Sua proposta, e La prego di accettare, Eccellenza, le assicurazioni della mia piu' alta considerazione.
Mariano RUMOR
Sua Eccellenza Ismail FAHMI
V. Primo Ministro e Ministro degli Afferi Esteri
della Repubblica Areba d'Egitto
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