Monitoring Gesetzessammlung

086U0081

IT - Leggi di Ratifica

086U0081

Ratifica ed esecuzione della terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' dell'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e dell'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985. (LEGGE 15 marzo 1986 n. 81)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la terza convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunita' europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con otto protocolli, atto finale e cinquantaquattro allegati, firmati a Lome' l'8 dicembre 1984, nonche' l'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza convenzione e l'accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 286 della convenzione, dall'articolo 8 del primo accordo interno e dall'articolo 31 del secondo accordo interno.

Art. 3

1. Ai fini dell'esecuzione degli obblighi finanziari a carico dell'Italia, derivanti dall'applicazione della presente legge, e' autorizzata la complessiva spesa del controvalore in lire di 943.800.000 unita' di conto europee (ECU), valutato in lire 1.320 miliardi.
2. L'onere e' valutato in lire 100 milioni nell'anno 1985, in lire 400 milioni nell'anno 1986, in lire 400 milioni nell'anno 1987, in lire 200 miliardi nell'anno 1988 ed in lire 250 miliardi nell'anno 1989.
3. All'onere complessivo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto - ai fini del bilancio triennale 1985-1987 - al capitolo n. 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro (Fondo da ripartire per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo) per l'anno 1985 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
4. Per ciascun anno, la spesa sara' erogata a seguito di richiesta di contributi da parte della Commissione delle Comunita' europee, incaricata della gestione del Fondo europeo di sviluppo (FES) ai sensi dell'accordo interno finanziario.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, sulla base della citata richiesta di contributi, con l'indicazione delle scadenze di esigibilita' indicate dalla Commissione e degli importi richiesti.
6. La procedura di cui sopra e' applicabile ai versamenti di contributi richiesti a titolo di precedenti FES dopo la pubblicazione della presente legge.

Art. 4

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 15 marzo 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Convenzione - art. 1

TERZA CONVENZIONE ACP-CEE FIRMATA A LOME' L'8 DICEMBRE 1984
Sua Maesta' il Re dei Belgi,
Sua Maesta' la Regina di Danimarca,
Il Presidente della Repubblica federale di Germania,
Il Presidente della Repubblica ellenica,
Il Presidente della Repubblica francese,
Il Presidente dell'Irlanda,
Il Presidente della Repubblica italiana,
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,
Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi,
Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord,
parti contraenti al trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio ed al trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in seguito denominata "Comunita'", i cui Stati sono, qui di seguito, denominati "Stati membri",
e il Consiglio e la Commissione delle Comunita' europee,
da una parte, e
Sua Maesta' la Regina di Antigua e Barbuda,
Il Capo di Stato delle Bahamas,
Il Capo di Stato delle Barbados,
Sua Maesta' la Regina di Belize,
Il Presidente della Repubblica Popolare del Benin,
Il Presidente della Repubblica di Botswana,
Il Presidente del Consiglio Nazionale della Rivoluzione, Presidente
del Burkina Faso, Capo del Governo,
Il Presidente della Repubblica del Burundi,
Il Presidente della Repubblica del Camerun,
Il Presidente della Repubblica di Capo Verde,
Il Presidente della Repubblica Centrafricana,
Il Presidente della Repubblica Federale Islamica delle Comore,
Il Presidente della Repubblica Popolare del Congo,
Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio,
Il Presidente della Repubblica di Gibuti,
Il Governo del Commonwealth della Dominica,
Il Segretario Generale del Partito dei lavoratori d'Etiopia,
Presidente del Consiglio Amministrativo Militare Provvisorio e
del Consiglio dei Ministri e Comandante in Capo dell'Esercito Rivoluzionario dell'Etiopia,
Sua Maesta' la Regina di Figi,
Il Presidente della Repubblica del Gabon,
Il Presidente della Repubblica del Gambia,
Il Capo di Stato e Presidente del Consiglio provvisorio della
Difesa nazionale della Repubblica del Gana,
Sua Maesta' la Regina di Grenada,
Il Presidente della Repubblica di Guinea,
Il Presidente del Consiglio di Stato della Guinea Bissau,
Il Presidente della Repubblica della Guinea Equatoriale,
Il Presidente della Repubblica cooperativa di Guyana,
Il Capo di Stato della Giamaica,
Il Presidente della Repubblica del Kenya,
Il Presidente della Repubblica di Kiribati,
Sua Maesta' il Re del Regno di Lesotho,
Il Presidente della Repubblica del Liberia,
Il Presidente della Repubblica Democratica di Madagascar,
Il Presidente della Repubblica del Malawi,
Il Presidente della Repubblica del Mali,
Il Presidente del Comitato Militare di Salute Nazionale, Capo di
Stato della Repubblica Islamica di Mauritania,
Sua Maesta' la Regina di Maurizio,
Il Presidente della Repubblica Popolare del Mozambico,
Il Presidente del Consiglio Militare Supremo, Capo di Stato del
Niger,
Il Capo del Governo Militare federale della Nigeria,
Il Presidente della Repubblica dell'Uganda,
Sua Maesta' la Regina di Papua Nuova Guinea,
Il Presidente della Repubblica del Ruanda,
Sua Maesta' la Regina di St. Christophe e Nevis,
Sua Maesta' la Regina di Santa Lucia,
Sua Maesta' la Regina di St. Vincent e Grenadina,
Il Capo di Stato della Samoa Occidentale,
Il Presidente della Repubblica democratica di Sao Tome' e Principe, Il Presidente della Repubblica del Senegal,
Il Presidente della Repubblica delle Seychelles,
Il Presidente della Repubblica della Sierra Leone,
Sua Maesta' la Regina delle Isole Salomone,
Il Presidente della Repubblica Democratica di Somalia,
Il Presidente della Repubblica Democratica del Sudan,
Il Presidente della Repubblica del Surinam,
Sua Maesta' la Regina Reggente del Regno di Swaziland,
Il Presidente della Repubblica Unita di Tanzania,
Il Presidente della Repubblica del Ciad,
Il presidente della Repubblica del Togo,
Sua Maesta' il Re Taufa'ahau Tupou IV di Tonga,
Il Presidente della Repubblica di Trinidad e Tobago,
Sua Maesta' la Regina di Tuvalu',
Il Governo della Repubblica di Vanuatu,
Il Presidente della Repubblica dello Zaire,
Il Presidente della Repubblica dello Zambia,
Il Presidente della Repubblica di Zimbabwe,
i cui Stati sono qui di seguito denominati "Stati ACP",
dall'altra,
VISTO il trattato che istituisce la Comunita' economica europea e il trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e l'accordo di Georgetown che istituisce il Gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altro;
SOLLECITI di rafforzare, su un piano di completa uguaglianza tra le parti e nel loro reciproco interesse, la loro stretta e continua cooperazione in uno spirito di solidarieta' internazionale;
DESIDERANDO manifestare la reciproca volonta' di mantenere e rafforzare le relazioni amichevoli esistenti tra i loro paesi, secondo i principi della Carta delle Nazioni Unite;
RIAFFERMANDO il loro attaccamento ai principi di detta Carta e la loro fiducia nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignita' e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne, nonche' delle nazioni grandi e piccole;
RISOLUTI ad intensificare in comune i loro sforzi volti a contribuire alla cooperazione internazionale ed alla soluzione dei problemi internazionali d'ordine economico, sociale, intellettuale ed umanitario, conformemente alle aspirazioni della Comunita' internazionale verso un nuovo ordine economico internazionale piu' giusto e piu' equilibrato;
DECISI a portare, attraverso la loro cooperazione un contributo significativo allo sviluppo economico ed al progresso sociale degli Stati ACP, nonche' ad un migliore benessere delle loro popolazioni, HANNO DECISO di concludere la presente convenzione e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:
SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI:
Francois-Xavier DE DONNEA,
Segretario di Stato alla Cooperazione allo sviluppo;
SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA:
K.E. TYGESEN,
Segretario di Stato agli Affari esteri,
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:
Peter SCHOLZ,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica federale di Germania presso la Repubblica del Togo;
Dr Volkmar KOEHLER,
Segretario di Stato parlamentare presso il Ministro federale
della Cooperazione economica;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA:
Theodore PANGALOS,
Segretario di Stato agli Affari esteri;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:
Claude CHEYSSON,
Plenipotenziario;
Christian NUCCI,
Ministro delegato presso il Ministro delle Relazioni esterne, Incaricato della Cooperazione e dello Sviluppo;
PRESIDENTE DELL'IRLANDA:
Jim O'KEEFFE, T.D.
Segretario di Stato al Ministero degli Affari esteri;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:
Mario FIORET,
Sottosegretario di Stato agli Affari esteri;
SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO:
Robert GOEBBELS,
Segretario di Stato agli Affari esteri;
SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI:
Dr W.F. VAN EEKELEN,
Segretario di Stato agli Affari esteri;
SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD:
The Rt Honourable Timothy RAISON, M.P.,
Ministro aggiunto degli Affari esteri e del Commonwealth,
Ministro dello Sviluppo d'Oltremare;
IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE:
Peter BARRY,
Ministro degli Affari esteri dell'Irlanda,
Presidente in esercizio del Consiglio delle Comunita' europee;
Gaston THORN,
Presidente della Commissione delle Comunita' europee;
SUA MAESTA' LA REGINA DI ANTIGUA E BARBUDA:
Ronald SANDERS,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Capo della Missione di Antigua e Barbuda presso le Comunita'
europee;
CAPO DI STATO DEL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS:
Richard C. DEMERITTE,
Alto Commissario presso il Regno Unito;
CAPO DI STATO DELLE BARBADOS:
The Honourable H.B. St JOHN, QC MP,
Vice Primo Ministro e Ministro del Commercio, dell'Industria e del Turismo;
SUA MAESTA' LA REGINA DI BELIZE:
Rudolph I. CASTILLO, MBE,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario Capo della
Missione di Belize presso le Comunita' europee;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BENIN:
Soule' DANKORO,
Ministro del Commercio, dell'Artigianato e del Turismo;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BOTSWANA:
The Honourable G.K.T. CHIEPE,
Ministro degli Affari esteri;
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA RIVOLUZIONE,
PRESIDENTE DEL BURKINA FASO, CAPO DEL GOVERNO:
Youssouf OUEDRAOGO,
Ministro della Pianificazione e dello Sviluppo popolare;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI:
Stanislas MANDI,
Ministro alla Presidenza incaricato delle relazioni con
l'Assemblea Nazionale;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN:
Youssoufa DAOUDA,
Ministro di Stato incaricato del Piano e della Sistemazione del
territorio;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE:
Silvino DA LUZ
Ministro degli Affari esteri;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA:
Guy DARLAN,
Alto Commissario al Piano incaricato della Cooperazione
economica e finanziaria;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE ISLAMICA DELLE COMORE:
Yahaia DJAMADAR,
Ambasciatore itinerante e plenipotenziario;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL CONGO:
Pierre MOUSSA,
Ministro del Piano;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO:
Abdoulaye KONE,
Ministro dell'Economia e delle Finanze;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI:
Ahmed Ibrahim ABDI,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Capo della Missione della Repubblica di Gibuti presso la
Comunita' economica europea;
GOVERNO DEL COMMONWEALTH DELLA DOMINICA:
Romeo Arden Coleridge SHILLINGFORD,
Alto Commissario presso il Regno Unito;
SEGRETARIO GENERALE DEL PARTITO DEI LAVORATORI D'ETIOPIA,
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AMMINISTRATIVO MILITARE PROVVISORIO E DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E COMANDANTE IN CAPO DELL'ESERCITO RIVOLUZIONARIO DELL'ETIOPIA:
Ijigu MERSIE,
Ministro incaricato della Pianificazione generale;
SUA MAESTA' LA REGINA DI FIGI:
J.D.V. CAVALEVU,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Capo della Missione di Figi presso le Comunita' europee;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GABON:
Pascal NZE,
Ministro della Pianificazione e della Sistemazione del
territorio;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GAMBIA:
The Honourable Sheriff Saikouba SISAY,
Ministro delle Finanze e del Commercio;
CAPO DI STATO E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVVISORIO
DELLA DIFESA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA DEL GANA:
Dr Kwesi BOTCHWEY,
Segretario di Stato delle Finanze e della Pianificazione
economica;
SUA MAESTA' LA REGINA DI GRENADA:
Oswald Moxley GIBBS, CMG. ,
Alto Commissario di Grenada presso il Regno Unito;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA:
Capitano Fode Momo CAMARA,
Ministro della Cooperazione internazionale;
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO DELLA GUINEA BISSAU:
Bartolomeu Simoes PEREIRA,
Ministro del Coordinamento economico del Piano e della
Cooperazione internazionale;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE:
Fortunato NZAMBI MACHINDE,
Ministro dell'Industria, del Commercio e della Promozione
industriale;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA COOPERATIVA DI GUYANA:
Harold SAHADEO,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Capo della Missione di Guyana presso le Comunita' europee;
CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA:
E. Frank FRANCIS,
Segretario Permanente, Ministero degli Affari esteri;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENYA:
The Honorable Philip LEAKEY, M.P.
Ministro aggiunto degli Affari esteri;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI:
The Rt Honourable Timothy RAISON, M.P.,
Ministro aggiunto degli Affari esteri e del Commonwealth,
Ministro dello Sviluppo d'Oltremare, del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord;
SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI LESOTHO:
The Honourable Dr K.T. MAPHATHE,
Ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL LIBERIA:
The Honourable Emmanuel O. GARDINER,
Ministro del Piano e degli Affari economici;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI MADAGASCAR:
Georges Yvan SOLOFOSON,
Ministro del Commercio;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI:
E.C. Katola PHIRI,
Ministro del Commercio, dell'Industria e del Turismo;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI:
Avv. Alioune Bondin BEYE,
Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione
internazionale;
PRESIDENTE DEL COMITATO MILITARE DI SALUTE NAZIONALE,
CAPO DI STATO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA:
Tenente Colonnello Ahmed OULD MINNIH,
Membro del Comitato Militare di salute nazionale,
Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione;
SUA MAESTA' LA REGINA DI MAURIZIO:
The Honourable Nunkeswarsingh DEERPALSINGH,
Ministro dell'Agricoltura, della Pesca e delle Risorse
Naturali;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL MOZAMBICO:
Rei Baltazar dos SANTOS ALVES,
Ministro delle Finanze;
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MILITARE SUPREMO,
CAPO DI STATO DEL NIGER:
Almoustapha SOUMAILA,
Ministro delegato presso il Primo Ministro, Incaricato del
Piano;
CAPO DEL GOVERNO MILITARE FEDERALE DELLA NIGERIA:
The Honourable Chief
M.S. ADIGUN,
Ministro federale della pianificazione nazionale;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA:
The Honourable Henry Milton MAKMOT,
Vice Ministro delle Finanze;
SUA MAESTA' LA REGINA DI PAPUA NUOVA GUINEA:
The Honourable Rabbie L. NAMALIU, CMG. MP.,
Ministro degli Affari esteri e del Commercio;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA:
Ambroise MULINDANGABO,
Ministro del Piano;
SUA MAESTA' LA REGINA DI ST. CHRISTOPHE E NEVIS:
Dr Claudius C. THOMAS, C.M.G. ,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Capo della Missione di Santa Lucia presso le Comunita' europee;
SUA MAESTA' LA REGINA DI SANTA LUCIA:
Dr Claudius C. THOMAS, C.M.G. ,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Capo della Missione di Santa Lucia presso le Comunita' europee;
SUA MAESTA' LA REGINA DI ST. VINCENT E GRENADINA:
Dr Claudius C. THOMAS, C.M.G. ,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Capo della Missione di Santa Lucia presso le Comunita' europee;
CAPO DI STATO DELLA SAMOA OCCIDENTALE:
The Honourable Tuilaepa SAILELE,
Ministro delle Finanze;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SAO TOME E
PRINCIPE:
Dr Carlos Alberto TINY,
Ministro della Cooperazione;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL:
Abdourahmane TOURE,
Ministro del Commercio;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES:
Calyxte D'OFFAY,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Direttore delle Relazioni esterne;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA SIERRA LEONE:
The Honourable Salia JUSU-SHERIFF, M.P.,
Ministro dello Sviluppo e della pianificazione economica;
SUA MAESTA' LA REGINA DELLE ISOLE SALOMONE
The Rt. Honourable Timothy RAISON, M.P.,
Ministro aggiunto degli Affari esteri e del Commonwealth,
Ministro dello Sviluppo d'Oltremare del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SOMALIA:
Mohamed Omar GIAMA,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Rappresentante della Repubblica democratica di Somalia presso la Comunita' economica europea;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL SUDAN:
MOHAMED EL HASSAN AHMED El HAG,
Ministro della Presidenza per gli Affari generali del
Segretariato;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SURINAM:
Imro E. FONG POEN,
Ministro dei Trasporti, del Commercio e dell'Industria;
SUA MAESTA' LA REGINA REGGENTE DEL REGNO DI SWAZILAND:
The Honourable Mhambi M. MNISI,
Ministro degli Affari esteri;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA:
The Honourable Professor Kighoma A. MALIMA,
Ministro del Piano e degli Affari economici;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD:
Amos REOULENGAR,
Segretario di Stato all'Economia ed al Commercio;
PESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO:
Yaovi ADODO,
Ministro del Piano e dell'Industria;
SUA MAESTA' IL RE TAUFA' AHAU TUPOU IV DI TONGA:
His Royal Highness Crown Prince TUPOUTO'A,
Ministro degli Affari esteri e della Difesa;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO:
The Honourable Desmond CARTEY,
Ministro dell'Industria, del Commercio e del Consumo;
SUA MAESTA' LA REGINA DI TUVALU:
J.D.V. CAVALEVU,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Capo della Missione di Figi presso le Comunita' europee;
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI VANUATU:
The Honourable Sela MOLISA, M.P.,
Ministro degli Affari esteri e del Commercio;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAIRE:
LENGEMA DULIA YUBASA MAKANGA,
Segretario di Stato per la Cooperazione internazionale;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA:
The Honourable Leonard.s. SUBULWA, M.P.,
Ministro del Commercio e dell'Industria;
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ZIMBABWE:
The Honourable R.C. HOVE,
Ministro del Commercio e del Commercio estero;
I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
ARTICOLO 1
La Comunita' ed i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, in seguito denominati "parti contraenti", concludono la presente convenzione di cooperazione per promuovere ed accelerare lo sviluppo economico, culturale e sociale degli Stati ACP ed approfondire e diversificare le loro relazioni in uno spirito di solidarieta' e di mutuo interesse.
Le parti contraenti affermano in tal modo il loro impegno a proseguire, rafforzare e rendere piu' efficace il sistema di cooperazione instaurato dalle convenzioni precedenti e confermano il carattere privilegiato delle loro relazioni fondato sul loro interesse reciproco e la specificita' della loro cooperazione.
Le parti contraenti esprimono la loro volonta' di intensificare gli sforzi per creare, nella prospettiva di un ordine economico internazionale piu' giusto ed equilibrato, un modello di relazioni tra Stati sviluppati e Stati in sviluppo e per agire insieme per affermare sul piano internazionale i principi su cui si fonda la loro cooperazione.

Convenzione - art. 2

ARTICOLO 2
La cooperazione ACP-CEE, basata su un regime di diritto e sull'esistenza di istituzioni congiunte, si esercita in base ai seguenti principi fondamentali:
- parita' dei partner, rispetto della rispettiva sovranita', mutuo interesse ed interdipendenza;
- diritto di ciascuno Stato di determinare le proprie scelte politiche, sociali, culturali ed economiche;
- sicurezza delle loro relazioni fondate sull'"acquis" del loro sistema di cooperazione.

Convenzione - art. 3

ARTICOLO 3
Gli Stati ACP determinano sovranamente i principi, le strategie e i modelli di sviluppo delle loro economie e delle loro societa'.

Convenzione - art. 4

ARTICOLO 4
La cooperazione ACP-CEE sostiene gli sforzi degli Stati ACP per uno sviluppo piu' autonomo e autogestito, fondato sui loro valori sociali e culturali, le loro capacita' umane, le loro risorse naturali ed il loro potenziale economico, allo scopo di promuovere il progresso sociale ed economico degli Stati ACP e il benessere delle loro popolazioni mediante il soddisfacimento delle loro esigenze fondamentali, il riconoscimento del ruolo della donna e la libera esplicazione delle capacita' umane nel rispetto della loro dignita'.

Convenzione - art. 5

ARTICOLO 5
Nella prospettiva di uno sviluppo economico piu' equilibrato ed autonomo degli Stati ACP, nel quadro della presente convenzione sono consacrati sforzi particolari per promuovere lo sviluppo rurale; la sicurezza alimentare delle popolazioni, il ripristino ed il rafforzamento del potenziale di produzione agricola degli Stati ACP.

Convenzione - art. 6

ARTICOLO 6
Per rafforzare l'autonomia collettiva degli Stati ACP, la presente convenzione sostiene gli sforzi degli Stati ACP per organizzarsi regionalmente ed intensificare la loro cooperazione a livello regionale e interregionale.
In quest'ambito, la cooperazione annette particolare interesse alla realizzazione delle azioni che maggiormente si prestano ad una dimensione regionale e comportano uno sforzo di lunga durata.

Convenzione - art. 7

ARTICOLO 7
Le parti contraenti riconoscono la necessita' di accordare un trattamento particolare agli Stati ACP meno sviluppati, e di tener conto delle difficolta' specifiche alle quali devono far fronte gli Stati ACP senza sbocco sul mare e insulari. Esse accordano un'attenzione particolare al miglioramento delle condizioni di vita degli strati piu' svantaggiati delle popolazioni.
La cooperazione comporta segnatamente un trattamento particolare nella determinazione del volume delle risorse finanziarie e delle relative condizioni, per consentire agli Stati ACP meno sviluppati di superare gli ostacoli, strutturali o d'altra natura, che si oppongono al loro sviluppo.
Per gli Stati ACP senza sbocco sul mare e insulari gli obiettivi della cooperazione mirano a definire e stimolare azioni specifiche intese a risolvere i problemi di sviluppo posti dalle loro situazioni geografiche.

Convenzione - art. 8

ARTICOLO 8
Per migliorare l'efficacia degli strumenti della presente convenzione, le parti contraenti adottano, nell'ambito delle rispettive competenze, orientamenti, priorita' e misure che favoriscano la realizzazione degli obiettivi fissati nella presente convenzione ed un'attuazione coerente dell'assistenza finanziaria e tecnica e degli altri strumenti della cooperazione.
A tal fine esse convengono di proseguire, in particolare nell'ambito delle istituzioni congiunte, il dialogo per la ricerca delle vie e dei mezzi atti a rendere sempre piu' efficace l'intervento di tali strumenti.

Convenzione - art. 9

ARTICOLO 9
Nell'ambito delle rispettive competenze, le istituzioni della convenzione esaminano periodicamente i risultati dell'applicazione della stessa, danno gli impulsi necessari e prendono tutte le decisioni e misure utili al conseguimento degli obiettivi della presente convenzione.
Nell'ambito delle istituzioni puo' essere trattato ogni problema che possa direttamente ostacolare l'efficace realizzazione degli obiettivi della presente convenzione.
Nell'ambito del Consiglio dei Ministri si procede a consultazioni, su richiesta di una delle parti contraenti, nei casi previsti dalla presente convenzione o quando sorgano difficolta' di applicazione o di interpretazione delle disposizioni della stessa.
Quando, nell'ambito delle proprie competenze, la Comunita' prevede di prendere una misura che potrebbe incidere, nel quadro degli obiettivi della presente convenzione, sugli interessi degli Stati ACP, essa ne informa questi ultimi. All'occorrenza, l'iniziativa dello scambio di informazioni puo' essere presa anche dagli Stati ACP. Su richiesta di tali Stati, si procede tempestivamente a consultazioni, in modo che si possa tener conto delle loro preoccupazioni prima della decisione definitiva.

Convenzione - art. 10

ARTICOLO 10
La cooperazione mira ad appoggiare uno sviluppo degli Stati ACP incentrato sull'uomo e radicato nella cultura di ciascun popolo. Essa sostiene le politiche e misure prese da questi Stati per valorizzare le loro risorse umane, aumentare le loro capacita' di creazione e promuovere le loro identita' culturali. Essa favorisce la partecipazione delle popolazioni alla concezione ed all'attuazione dello sviluppo.
La cooperazione tiene conto, nei vari settori e nelle varie fasi delle azioni intraprese, della dimensione culturale e delle implicazioni sociali di dette azioni.

Convenzione - art. 11

ARTICOLO 11
Nel contesto degli sforzi per la protezione dell'ambiente ed il ripristino degli equilibri naturali, la cooperazione contribuisce in particolare alla lotta contro la siccita' e la desertificazione e intraprende altre azioni tematiche a tal fine.

Convenzione - art. 12

ARTICOLO 12
La cooperazione agricola mira in primo luogo a ricercare l'autosufficienza e la sicurezza alimentari degli Stati ACP, lo sviluppo e l'organizzazione del sistema produttivo, il miglioramento del tenore e delle condizioni di vita nonche' del quadro ambientale delle popolazioni rurali e lo sviluppo equilibrato delle zone rurali.
Le azioni in questo settore sono concepite e attuate a sostegno delle politiche o strategie agro-alimentari definite dagli Stati ACP.

Convenzione - art. 13

ARTICOLO 13
La cooperazione nel settore delle miniere e dell'energia mira a promuovere ed a accelerare, nel reciproco interesse, uno sviluppo economico diversificato che usufruisca pienamente del potenziale umano e delle risorse naturali degli Stati ACP, a favorire una migliore integrazione di tali settori e di altri e la loro complementarita' con il resto dell'economia.
Essa intende creare e rafforzare condizioni ambientali socioculturali ed economiche e infrastrutture materiali che rispondano a tale obiettivo.
Essa sostiene gli sforzi degli Stati ACP per elaborare ed attuare politiche energetiche adattate alla loro situazione, in particolare per ridurre progressivamente la dipendenza della maggioranza degli Stati ACP dai prodotti petroliferi importati e sviluppare fonti di energia nuove e rinnovabili.
Essa mira a contribuire ad un miglior sfruttamento delle risorse energetiche e minerarie e tiene conto degli aspetti energetici dello sviluppo dei diversi settori economici e sociali, contribuendo in tal modo al miglioramento delle condizioni di vita e di ambiente ed a una migliore conservazione delle risorse della biomassa, in particolare quella del legname combustibile.

Convenzione - art. 14

ARTICOLO 14
Le parti contraenti, riconoscendo la funzione essenziale che l'industria svolge come motore dello sviluppo economico e sociale, sono decise ad assicurare negli Stati ACP uno sviluppo equilibrato ed autonomo basato sulle priorita' stabilite da questi medesimi Stati.
Esse convengono di favorire lo sviluppo industriale negli Stati ACP al fine di potenziare i loro sforzi volti a promuovere la loro autonomia collettiva e ad accrescere la loro parte nel commercio mondiale.

Convenzione - art. 15

ARTICOLO 15
La cooperazione nel settore della pesca ha lo scopo di aiutare gli Stati ACP a valorizzare le loro risorse ittiche al fine di aumentare la produzione destinata al consumo interno, nel contesto degli sforzi intesi ad accrescere la loro sicurezza alimentare e la produzione destinata all'esportazione. Essa e' concepita nel reciproco interesse delle parti contraenti e nel rispetto delle loro politiche della pesca.

Convenzione - art. 16

ARTICOLO 16
Per il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione, le parti contraenti ricorrono a strumenti di cooperazione che rispondano ai principi di solidarieta' e di mutuo interesse e che sono adattati alla situazione economica e sociale degli Stati ACP e della Comunita', nonche' all'evoluzione del loro ambiente internazionale.
Tali strumenti sono principalmente diretti, grazie al rinforzamento dei meccanismi e sistemi messi in atto:
- ad aumentare gli scambi commerciali tra le parti contraenti;
- a sostenere lo sforzo di sviluppo autonomo degli Stati ACP con un rafforzamento della loro capacita' nazionale di innovazione, adattamento e trasformazione della tecnologia;
- ad aiutare gli Stati ACP ad accedere ai mercati dei capitali e ad incoraggiare gli investimenti privati diretti europei a contribuire allo sviluppo degli Stati ACP;
- a rimediare all'instabilita' dei proventi d'esportazione dei prodotti agricoli di base degli Stati ACP e ad aiutare questi ultimi a far fronte a gravi perturbazioni del loro settore minerario.

Convenzione - art. 17

ARTICOLO 17
Allo scopo di promuovere e diversificare gli scambi commerciali tra le parti contraenti, la Comunita' e gli Stati ACP convengono:
- disposizioni generali relative al commercio;
- disposizioni speciali per l'importazione nella Comunita' di taluni prodotti ACP;
- disposizioni dirette a promuovere lo sviluppo del commercio e dei servizi degli Stati ACP, compreso il turismo;
- un sistema di reciproca informazione e consultazione che assicuri l'applicazione efficace delle disposizioni della presente convenzione nel settore della cooperazione commerciale.

Convenzione - art. 18

ARTICOLO 18
Il regime generale degli scambi, basato sugli obblighi internazionali delle parti contraenti, ha lo scopo di fornire una base sicura e solida per la cooperazione commerciale tra gli Stati ACP e la Comunita'.
Esso si basa sul principio del libero accesso dei prodotti originari degli Stati ACP al mercato della Comunita', con disposizioni particolari per i prodotti agricoli e disposizioni di salvaguardia.
In considerazione delle attuali necessita' di sviluppo degli Stati ACP, esso non comporta per questi ultimi nessun obbligo di reciprocita' in fatto di libero accesso.
Esso si basa anche sui principi della non discriminazione tra Stati membri da parte degli Stati ACP e dell'attribuzione alla Comunita' di un trattamento non meno favorevole del regime della nazione piu' favorita.

Convenzione - art. 19

ARTICOLO 19
La Comunita' contribuisce allo sforzo di sviluppo degli Stati ACP con un apporto di risorse finanziarie sufficienti ed un'assistenza tecnica appropriata, miranti a rafforzare le capacita' di detti Stati in materia di sviluppo economico, sociale e culturale, autogestito ed integrato, ed a contribuire al miglioramento del tenore di vita ed al benessere delle loro popolazioni.
Tale contributo e' effettuato su base prevedibile e regolare. Esso e' accordato alle condizioni piu' liberali possibili per la Comunita'. Esso tiene particolarmente conto della situazione degli Stati ACP meno sviluppati.

Convenzione - art. 20

ARTICOLO 20
Le parti contraenti convengono di facilitare un maggiore e piu' stabile flusso di risorse del settore privato verso gli Stati ACP, prendendo misure atte a migliorare l'accesso di questi ultimi ai mercati dei capitali ed a favorire gli investimenti privati europei negli Stati ACP.
Le parti contraenti sottolineano la necessita' di offrire a tali investimenti condizioni di trattamento eque e stabili.

Convenzione - art. 21

ARTICOLO 21
Data la situazione di estrema dipendenza dalle esportazioni di prodotti di base agricoli in cui si trovano le economie di una grande maggioranza degli Stati ACP, le parti contraenti convengono di rivolgere particolare attenzione alla loro cooperazione in questo settore, al fine di sostenere le politiche o strategie definite dagli Stati ACP, per risanare e migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione e la trasformazione locale.
Le parti contraenti convengono inoltre di confermare l'importanza del sistema di stabilizzazione dei proventi d'esportazione e d'intensificare la consultazione tra gli Stati ACP e la Comunita' nelle sedi e organizzazioni internazionali aventi per compito la stabilizzazione dei mercati dei prodotti agricoli di base.
Dato il ruolo del settore minerario nello sforzo di sviluppo di numerosi Stati ACP e data la reciproca dipendenza in questo settore, le parti contraenti confermano l'importanza del sistema d'aiuto agli Stati ACP che sono confrontati a perturbazioni gravi in questo settore, per ristabilirne la vitalita' e per rimediare alle conseguenze di queste perturbazioni sul loro sviluppo.

Convenzione - art. 22

ARTICOLO 22
Le istituzioni della presente convenzione sono il Consiglio dei Ministri, il Comitato degli Ambasciatori e l'Assemblea paritetica.

Convenzione - art. 23

ARTICOLO 23
1. Il Consiglio dei Ministri e' composto, da un lato, dai membri del Consiglio delle Comunita' europee e da membri della Commissione delle Comunita' europee, e, dall'altro, da un membro del governo di ciascuno Stato ACP.
2. Le funzioni del Consiglio dei Ministri sono le seguenti:
a) definire i grandi orientamenti dei lavori da intraprendere nel quadro dell'attuazione della presente convenzione, in particolare quando si tratti di contribuire alla soluzione di problemi fondamentali dello sviluppo solidale delle parti contraenti;
b) prendere qualsiasi decisione di carattere politico per il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione;
c) prendere decisioni nei settori specifici contemplati dalla presente convenzione;
d) provvedere al funzionamento efficace dei meccanismi di consultazione previsti dalla presente convenzione;
e) occuparsi dei problemi d'interpretazione eventualmente posti dall'applicazione delle disposizioni della presente convenzione;
f) risolvere i problemi di procedura o relativi alle modalita' d'applicazione della presente convenzione;
g) esaminare, a richiesta d'una delle parti contraenti, qualsiasi problema che possa direttamente ostacolare o favorire l'attuazione effettiva ed efficace della presente convenzione o qualsiasi altro problema che possa ostacolare il conseguimento dei suoi obiettivi;
h) prendere tutte le disposizioni per stabilire costanti contatti tra gli ambienti economici e sociali della Comunita' e degli Stati ACP e organizzare consultazioni regolari con i loro rappresentanti su temi di interesse reciproco, data l'importanza, riconosciuta dalle parti contraenti, che riveste l'instaurazione di un vero dialogo tra tali ambienti e l'ottenimento del loro contributo allo sforzo di cooperazione e sviluppo.

Convenzione - art. 24

ARTICOLO 24
1. Il Comitato degli Ambasciatori e' composto, da un lato, dal Rappresentante Permanente di ogni Stato membro presso le Comunita' europee e da un rappresentante della Commissione e, dall'altra, dal Capo della missione di ciascuno Stato ACP presso le Comunita' europee.
2. Il Comitato degli Ambasciatori assiste il Consiglio dei Ministri nello svolgimento delle sue funzioni ed esegue i mandati conferitigli dal Consiglio.
Esso segue l'applicazione della presente convenzione ed i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi in essa definiti.

Convenzione - art. 25

ARTICOLO 25
1. L'Assemblea paritetica e' composta in numero uguale, da un lato, da membri del Parlamento europeo, per la Comunita', e, dall'altro, da parlamentari o, in mancanza, da rappresentanti designati dagli Stati ACP, per questi ultimi.
2. a) L'Assemblea paritetica, organo consultivo, ha lo scopo, mediante il dialogo, la discussione e la concertazione, di:
- promuovere una maggiore comprensione tra i popoli degli Stati membri, da una parte, e quelli degli Stati ACP, dall'altra;
- sensibilizzare le opinioni pubbliche sull'interdipendenza dei popoli e dei loro interessi, come pure sulla necessita' di uno sviluppo solidale;
- riflettere sui problemi attinenti alla cooperazione ACP-CEE e in particolare sui problemi fondamentali dello sviluppo;
- promuovere ricerche ed iniziative e presentare proposte per il miglioramento e il rafforzamento della cooperazione ACP-CEE;
- incitare le autorita' competenti delle parti contraenti ad attuare la presente convenzione nel modo piu' efficace, per conseguirne pienamente gli obiettivi.
b) L'Assemblea paritetica organizza regolarmente contatti e consultazioni con i rappresentanti degli ambienti economici e sociali degli Stati ACP e della Comunita', per ottenerne il parere sulla realizzazione degli obiettivi della presente convenzione.

Convenzione - art. 26

ARTICOLO 26
La cooperazione nel settore agricolo e rurale, cioe' l'agricoltura, l'allevamento, la pesca e la silvicoltura, si prefigge in particolare di:
- sostenere gli sforzi degli Stati ACP per aumentare il loro livello di autoapprovvigionamento alimentare, segnatamente rafforzando la loro capacita' di fornire alle rispettive popolazioni un'alimentazione sufficiente e di assicurare loro un soddisfacente livello nutritivo;
- rafforzare la sicurezza alimentare sul piano sia nazionale che regionale ed interregionale;
- garantire alle popolazioni rurali redditi che consentano di migliorarne in modo significativo il tenore di vita,
- promuovere un'attiva partecipazione delle popolazioni rurali al proprio sviluppo organizzando le comunita' rurali in associazioni e inserendo meglio il contadino nel circuito economico nazionale e internazionale;
- creare nell'ambiente rurale condizioni ed un contesto di vita soddisfacenti, soprattutto sviluppando attivita' socioculturali;
- migliorare la produttivita' rurale, in particolare col trasferimento di idonee tecnologie e con un razionale sfruttamento delle risorse vegetali ed animali;
- ridurre le perdite dopo raccolta;
- diversificare le attivita' rurali creatrici di posti di lavoro e sviluppare le attivita' di sostegno della produzione;
- valorizzare le produzioni mediante la trasformazione in loco dei prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca e della silvicoltura;
- garantire un migliore equilibrio tra le produzioni agricole connesse con l'alimentazione e' le produzioni destinata all'esportazione;
- sviluppare una ricerca agronomica adattata alle condizioni naturali e umane del paese e della regione e rispondente all'esigenza di divulgazione;
- preservare, nell'ambito degli obiettivi precitati, l'ambiente naturale, in particolare con azioni specifiche di lotta contro la siccita' e la desertificazione.

Convenzione - art. 27

ARTICOLO 27
1. Le azioni che permettono di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 26 devono assumere forme per quanto possibile diverse e concrete, sul piano sia nazionale che regionale e interregionale.
2. Esse sono ideate e eseguite per attuare le politiche e le strategie definite dagli Stati ACP, e nel rispetto delle loro priorita'.
3. La cooperazione agricola sostiene tali politiche e strategie conformemente alle disposizioni della presente convenzione.

Convenzione - art. 28

ARTICOLO 28
1. Lo sviluppo della produzione passa attraverso l'intensificazione delle produzioni vegetali e animali e implica:
- il miglioramento dei modi di sfruttamento di colture pluviali che preservino la fertilita' dei suoli;
- lo sviluppo delle colture irrigue, in particolare mediante impianti idroagricoli di vari tipi (idraulica di villaggio, regimazione idrica dei corsi d'acqua e sistemazione dei comprensori), che permettano l'utilizzazione ottimale e la gestione economica dell'acqua da parte degli agricoltori e delle collettivita' locali, le azioni consisteranno inoltre nel ripristino degli impianti esistenti;
- il miglioramento e l'ammodernamento di tecniche di coltura, nonche' una migliore utilizzazione dei fattori di produzione (varieta' e razze migliorate, materiale agricolo, concimi, prodotti sanitari);
- nel settore dell'allevamento, il miglioramento dell'alimentazione del bestiame (gestione piu' adeguata dei pascoli, sviluppo della produzione di foraggi, moltiplicazione e ripristino delle fonti idriche) e delle sue condizioni sanitarie, compreso lo sviluppo delle infrastrutture a tal fine necessarie;
- una migliore associazione dell'agricoltura e dell'allevamento;
- nel settore della pesca, l'ammodernamento delle condizioni di sfruttamento delle risorse della pesca e lo sviluppo della acquacoltura.
2. Lo sviluppo della produzione presuppone inoltre:
- l'espansione delle attivita' secondarie e terziarie a sostegno dell'agricoltura, quali la fabbricazione, l'ammodernamento, la promozione di attrezzature agricole e rurali, nonche' di inputs, ed eventualmente la loro importazione;
- la realizzazione e/o il potenziamento di sistemi di credito agricolo adeguati alle condizioni locali per agevolare agli agricoltori l'accesso ai fattori di produzione;
- l'incoraggiamento di tutte le politiche e misure di incentivazione a favore dei produttori, adeguate alle condizioni locali, per una maggiore produttivita' e per migliori redditi degli agricoltori.

Convenzione - art. 29

ARTICOLO 29
Per valorizzare le produzioni, la cooperazione agricola contribuisce a garantire:
- mezzi adeguati di conservazione e appropriate strutture di magazzinaggio a livello dei produttori;
- una lotta efficace contro le malattie, i predatori e le altre cause di perdite di produzione;
- un dispositivo di commercializzazione primaria basato su un'organizzazione adeguata dei produttori che disponga dei necessari mezzi finanziari e materiali, nonche' sugli opportuni mezzi di comunicazione;
- un funzionamento agevole dei circuiti commerciali che tenga conto di ogni forma di iniziativa pubblica o privata e consenta l'approvvigionamento dei mercati locali, delle aree deficitarie del paese e dei mercati urbani, al fine di ridurre la dipendenza dall'esterno;
- meccanismi che consentano di evitare sia le interruzioni di approvvigionamento (costituzione di scorte di sicurezza) sia le fluttuazioni erratiche dei prezzi (scorte di intervento);
- la trasformazione, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti mediante, in particolare, lo sviluppo di unita' artigianali e agroindustriali per adattarli all'evoluzione del mercato.

Convenzione - art. 30

ARTICOLO 30
Le azioni di promozione del mondo rurale riguardano:
- l'organizzazione dei produttori in associazioni o collettivita' al fine di consentire loro di approfittare al massimo dei mercati, degli investimenti e delle attrezzature di interesse comune;
- lo sviluppo di attivita' socioculturali (sanita', istruzione, cultura, ecc.) indispensabili per migliorare il contesto di vita del mondo rurale;
- la formazione degli agricoltori mediante divulgazioni e inquadramenti adeguati;
- il miglioramento delle condizioni di formazione dei formatori a tutti i livelli.

Convenzione - art. 31

ARTICOLO 31
La cooperazione nel settore della ricerca agricola contribuisce:
- a sviluppare, negli Stati ACP, capacita' nazionali e regionali di ricerca adeguate alle condizioni naturali e socioeconomiche locali della produzione vegetale e animale; una attenzione particolare deve essere accordata alle regioni aride e semiaride;
- in particolare a migliorare le varieta' e le razze, la qualita' nutritiva dei prodotti e il loro condizionamento, la messa a punto di tecniche e procedimenti a portata dei produttori;
- a migliorare la diffusione dei risultati della ricerca ottenuti in uno Stato ACP o non ACP e applicabili in altri Stati ACP;
- a divulgare i risultati di tale ricerca presso il maggior numero possibile di utilizzatori.

Convenzione - art. 32

ARTICOLO 32
Le azioni di cooperazione agricola vengono eseguite secondo le modalita' e procedure fissate per la cooperazione finanziaria e tecnica ed in questo ambito esse possono riguardare anche:
1) a titolo della cooperazione tecnica:
- scambi di informazioni tra la Comunita' e gli Stati ACP, nonche' fra Stati ACP (sull'utilizzazione dell'acqua, i sistemi d'intensificazione delle produzioni, i risultati della ricerca, ecc.);
- scambi di esperienze fra professionisti del credito e del risparmio, delle cooperative, della mutualita', dell'artigianato, della piccola industria in zona rurale, ecc. ,
2) a titolo della cooperazione finanziaria:
- la fornitura di fattori di produzione;
- il sostegno agli organismi di regolazione dei mercati, in funzione di un'impostazione coerente dei problemi in materia di produzione e commercializzazione;
- la partecipazione alla costituzione di fondi per i sistemi di credito agricolo;
- l'apertura di linee di credito a favore di organizzazioni professionali agricole, di artigiani e di piccoli industriali rurali, in funzione delle loro attivita' (approvvigionamento, commercializzazione primaria, costituzione di scorte, ecc.) e a beneficio delle associazioni che attuano azioni tematiche;
- sostegno all'associazione di mezzi industriali e di capacita' professionali negli Stati ACP e nella Comunita', nell'ambito di unita' artigianali o industriali per la fabbricazione di inputs e di materiali, per la manutenzione, il condizionamento, l'immagazzinamento, il trasporto, la trasformazione dei prodotti, ecc.

Convenzione - art. 33

ARTICOLO 33
1. Le azioni della Comunita' a favore della sicurezza alimentare degli Stati ACP sono realizzate nell'ambito delle strategie o delle politiche alimentari degli Stati ACP interessati e degli obiettivi di sviluppo che essi definiscono.
Esse sono realizzate, in coordinamento con gli strumenti della presente convenzione, nel contesto delle politiche della Comunita' e delle misure che rientrano in queste ultime, nel rispetto degli impegni internazionali della medesima.
2. In questo contesto puo' essere attuata una programmazione pluriennale indicativa con gli Stati ACP che lo desiderino, per consentire una migliore prevedibilita' del loro approvvigionamento alimentare.

Convenzione - art. 34

ARTICOLO 34
1. Per quanto riguarda i prodotti agricoli disponibili, la Comunita' si impegna a garantire la possibilita' di fissare anticipatamente, a piu' lungo termine, restituzioni all'esportazione verso tutti gli Stati ACP e per una gamma di prodotti definita tenendo conto del fabbisogno alimentare indicato da tali Stati.
Detta fissazione anticipata puo' avere la durata di un anno ed e' applicata ogni anno durante il periodo di validita' della presente convenzione, rimanendo inteso che il livello della restituzione e' fissato secondo i metodi normalmente seguiti dalla Commissione.
2. Possono essere conclusi accordi specifici con gli Stati ACP che ne facciano richiesta nell'ambito della loro politica in materia di sicurezza alimentare.

Convenzione - art. 35

ARTICOLO 35
1. Le azioni di aiuto alimentare sono decise secondo le norme e i criteri di assegnazione stabiliti dalla Comunita' per tutti i beneficiari di questo tipo di aiuto.
Fatte salve tali norme e l'autonomia di decisione della Comunita' in materia, le azioni di aiuto alimentare si ispirano ai seguenti orientamenti:
a) tranne i casi urgenti, l'aiuto alimentare comunitario, che e' una misura transitoria, deve inserirsi nelle politiche di sviluppo degli Stati ACP. Cio' richiede coerenza fra le azioni di aiuto alimentare e le altre azioni di cooperazione;
b) se i prodotti forniti a titolo di aiuto alimentare sono venduti, essi devono esserlo ad un prezzo che non disorganizzi il mercato nazionale. I fondi di contropartita che ne risultano vengono utilizzati per finanziare l'attuazione e/o il funzionamento di progetti o programmi che riguardino prioritariamente lo sviluppo rurale;
c) se i prodotti forniti sono distribuiti gratuitamente, essi devono contribuire alla realizzazione di programmi alimentari destinati in particolare agli strati vulnerabili dalla popolazione, oppure valere come compenso di un lavoro;
d) le azioni di aiuto alimentare inserite in progetti o programmi di sviluppo o programmi alimentari possono formare oggetto di una programmazione pluriennale;
e) i prodotti forniti devono soddisfare in modo prioritario le necessita' dei beneficiari. Nella loro scelta occorre tener conto, in particolare, del rapporto fra il loro costo e la loro qualita' nutritiva specifica, nonche' delle conseguenze di tale scelta sulle abitudini di consumo;
f) se la situazione alimentare di uno Stato ACP beneficiario evolve in modo tale da rendere auspicabile la sostituzione degli aiuti alimentari in toto o in parte con azioni rivolte a consolidare l'evoluzione in atto, si possono realizzare azioni sostitutive in forma di aiuti finanziari e tecnici conformemente alla normativa comunitaria in materia. Tali azioni sono decise a richiesta dello Stato ACP interessato.

Convenzione - art. 36

ARTICOLO 36
Nell'attuazione delle disposizioni del presente capitolo viene rivolta particolare attenzione, a richiesta degli Stati interessati:
- alle specifiche difficolta' che gli Stati ACP meno sviluppati devono affrontare per attuare le politiche o strategie da essi definite per accrescere la propria autosufficienza alimentare e la propria sicurezza alimentare. In questo contesto, la cooperazione riguarda in particolare i settori della produzione (compreso l'approvvigionamento di inputs), dei trasporti della commercializzazione, del condizionamento e delle infrastrutture d'immagazzinamento;
- all'instaurazione di un sistema d'immagazzinamento di sicurezza negli Stati ACP senza sbocco sul mare, per evitare i rischi di interruzione dell'approvvigionamento;
- alla diversificazione delle produzioni agricole di base e al miglioramento della sicurezza alimentare degli Stati ACP insulari.

Convenzione - art. 37

ARTICOLO 37
1. Il Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale e' a disposizione degli Stati ACP per consentire loro un migliore accesso all'informazione, alla ricerca, alla formazione e alle innovazioni nei settori dello sviluppo e della volgarizzazione agricoli e rurali.
Esso opera, nell'ambito delle proprie competenze, in stretta cooperazione con le istituzioni e gli organi menzionati nella presente convenzione.
2. Le funzioni del Centro sono le seguenti:
a) a richiesta degli Stati ACP, assicurare la diffusione di informazioni scientifiche e tecniche sui metodi e sui mezzi che favoriscono la produzione agricola e lo sviluppo rurale (comprese la pianificazione dello sviluppo agricolo e rurale nonche' la preparazione, l'esecuzione e la valutazione delle azioni di sviluppo agricolo e rurale);
b) orientare verso gli organismi competenti le richieste di informazioni degli Stati ACP o rispondere direttamente alle stesse;
c) facilitare ai centri di documentazione regionali e nazionali ACP e agli istituti di ricerca l'accesso alle pubblicazioni scientifiche e tecniche in materia di problemi di sviluppo agricolo e rurale, e alle banche di dati della Comunita' e degli Stati ACP;
d) facilitare in genere l'accesso degli Stati ACP ai risultati dei lavori effettuati dagli organismi nazionali, regionali ed internazionali e piu' particolarmente dagli organismi competenti per i problemi tecnici in materia di sviluppo agricolo e rurale, basati nella Comunita' e negli Stati ACP, e mantenere i contatti con detti organismi;
e) favorire tra i vari protagonisti dello sviluppo agricolo e rurale gli scambi di informazione sui risultati in loco delle azioni di sviluppo agricolo e rurale;
f) favorire ed aiutare l'organizzazione delle riunioni di specialisti, ricercatori, pianificatori e responsabili dello sviluppo per uno scambio di esperienze acquisite in ambienti ecologici specifici;
g) facilitare l'accesso del personale ACP addetto alla formazione e alla divulgazione, all'informazione che gli sia necessaria per realizzare i lavori e per orientare le richieste di formazione specifica verso gli esistenti organismi competenti;
h) contribuire a facilitare l'adeguamento delle informazioni disponibili alle esigenze dei servizi degli Stati ACP responsabili dello sviluppo, della formazione e della divulgazione;
i) facilitare la diffusione dell'informazione sulla ricerca agronomica e la divulgazione, in funzione delle esigenze prioritarie dello sviluppo.
3. Nelle proprie attivita' il Centro rivolge particolare attenzione alle necessita' degli Stati ACP meno sviluppati.
4. Il Centro e' sotto l'autorita' del Comitato degli Ambasciatori.
Il Comitato degli Ambasciatori stabilisce le norme di funzionamento e le procedure di adozione del bilancio del Centro. Il bilancio e' finanziato in conformita' delle norme previste nella presente convenzione in materia di cooperazione finanziaria e tecnica.
5. a) Il Centro e' diretto da un direttore nominato dal Comitato degli Ambasciatori.
b) Il direttore del Centro e' assistito da un personale assunto nei limiti previsti dal bilancio adottato dal Comitato degli Ambasciatori.
c) Il direttore del Centro rende conto delle attivita' del Centro al Comitato degli Ambasciatori.
6. a) Per assistere sul piano tecnico e scientifico il direttore del Centro nella determinazione delle soluzioni adatte dei problemi cui devono far fronte gli Stati ACP, in particolare per migliorare il loro accesso all'informazione, alle innovazioni tecniche, alla ricerca e alla formazione nel settore dello sviluppo agricolo e rurale, nonche' nella definizione dei programmi di attivita' del Centro e' istituito un Comitato consultivo, composto su base paritetica di esperti dello sviluppo agricolo e rurale.
b) I membri del Comitato consultivo sono nominati dal Comitato degli Ambasciatori secondo le procedure e i criteri da questo stabiliti.

Convenzione - art. 38

ARTICOLO 38
1. Gli Stati ACP e la Comunita' riconoscono che l'esistenza fisica, economica e politica di taluni Stati ACP e' minacciata da una siccita' endemica e da una sempre maggiore desertificazione, che annullano tutti gli sforzi di sviluppo, in particolare l'obiettivo prioritario dell'autosufficienza e della sicurezza alimentare.
2. Le due parti convengono che la lotta contro la siccita' e la desertificazione costituisce per vari Stati ACP un imperativo pressante per il successo di qualsiasi impresa di sviluppo.
3. Lo stesso vale, a piu' o meno breve scadenza, per gli Stati limitrofi delle zone colpite, per i quali tale fenomeno rappresenta una minaccia reale per il loro fragile equilibrio socioecologico.

Convenzione - art. 39

ARTICOLO 39
Le due parti riconoscono che l'arresto della degradazione del patrimonio fondiario e forestale, il ripristino degli equilibri ecologici, la salvaguardia e lo sfruttamento razionale delle risorse naturali costituiscono, tra l'altro, obiettivi fondamentali che gli Stati ACP interessati si sforzano di conseguire con l'appoggio della Comunita', soprattutto per migliorare le condizioni di vita delle loro popolazioni.

Convenzione - art. 40

ARTICOLO 40
1. L'ampiezza nello spazio e nel tempo del fenomeno e l'entita' dei mezzi da porre in atto fanno si' che le azioni da realizzare rientrino nell'ambito di politiche globali di lunga durata, ideate ed attuate dagli Stati ACP sul piano nazionale, regionale e internazionale nel contesto di uno sforzo di solidarieta' internazionale.
2. A tal fine, le due parti convengono di porre l'accento sulla realizzazione di azioni tematiche appoggiate, oltre che dai mezzi della presente convenzione, da tutti gli altri mezzi che devono essere mobilitati.
3. Il risanamento della situazione e lo sviluppo duraturo dei paesi colpiti o minacciati da queste calamita' richiedono un'autentica politica che favorisca il ristabilimento del processo di equilibrio dell'ambiente naturale attraverso un migliore controllo dell'acqua e la lotta contro le pratiche alla base del fenomeno di desertificazione.

Convenzione - art. 41

ARTICOLO 41
Le azioni da intraprendere, appoggiate eventualmente dalla ricerca, riguardano in particolare:
1) il miglioramento della conoscenza e della previsione dei fenomeni della desertificazione attraverso l'osservazione dell'evoluzione del terreno, lo sfruttamento dei risultati acquisiti e una migliore comprensione delle trasformazioni dell'ambiente umano nel tempo e nello spazio;
2) l'inventario delle falde freatiche e della loro capacita' di ricarica ai fini di una migliore prevedibilita' delle disponibilita' idriche, lo sfruttamento delle acque superficiali e delle acque sotterranee, il miglioramento della gestione di tali risorse per il soddisfacimento dei bisogni delle popolazioni e del bestiame, nonche' il miglioramento delle condizioni di previsione meteorologica;
3) l'instaurazione di un sistema di prevenzione e di lotta contro gli incendi della savana e il disboscamento.

Convenzione - art. 42

ARTICOLO 42
L'accelerazione del processo di ripristino dell'equilibrio ecologico implica in particolare l'introduzione di un aspetto "lotta contro la siccita' e la desertificazione" in tutte le azioni di sviluppo agricolo e rurale e comporta tra l'altro:
1) - l'estensione dei sistemi agroforestali che conciliano l'attivita' agricola e forestale, la ricerca e lo sviluppo delle specie vegetali meglio adattate alle condizioni locali;
- l'introduzione di tecniche adeguate per aumentare e mantenere la produttivita' dei terreni con vocazione agricola, delle terre coltivabili e dei pascoli naturali al fine di controllare le varie forme di erosione;
- il recupero dei terreni degradanti grazie ad azioni di rimboschimento o di sistemazione delle terre che devono beneficiare di operazioni di manutenzione che coinvolgano, per quanto possibile, le popolazioni e le amministrazioni interessate, allo scopo di salvaguardare i progressi compiuti.
2) lo sviluppo di azioni che consentano di risparmiare il legname come fonte di energia, attraverso l'intensificazione della ricerca, l'applicazione e la divulgazione delle fonti di energia nuove e rinnovabili, quali l'energia eolica, solare e biologica, nonche' l'utilizzazione di fonti di calore migliorate che abbiano un rendimento termico piu' elevato;
3) la sistemazione e la gestione delle risorse forestali attraverso la realizzazione a livello nazionale e/o regionale di piani di gestione forestale per ottimizzare lo sfruttamento delle risorse forestali;
4) il proseguimento delle azioni di sensibilizzazione e formazione permanenti delle popolazioni interessate in merito ai fenomeni della siccita' e della desertificazione, nonche' la volgarizzazione dei possibili mezzi di lotta.

Convenzione - art. 43

ARTICOLO 43
La Comunita' fornisce il proprio contributo agli sforzi compiuti dagli Stati ACP sul piano nazionale, regionale ed internazionale, nonche' alle azioni intraprese dalle organizzazioni intergovernative e non governative nell'ambito delle opzioni e priorita' nazionali e intergovernative.

Convenzione - art. 44

ARTICOLO 44
In considerazione della situazione di estrema dipendenza delle economie di gran parte degli Stati ACP dalle esportazioni di prodotti di base agricoli e dato il deterioramento della posizione delle esportazioni provenienti dagli Stati ACP constatato sui mercati di tali prodotti e connesso alle fluttuazioni eccessive dei loro prezzi sul mercato mondiale, le parti contraenti esprimono la volonta' di proseguire, rafforzare ed intensificare la propria cooperazione in questo settore.

Convenzione - art. 45

ARTICOLO 45
A questo fine nel settore dei prodotti agricoli di base, la cooperazione deve essere concepita ed attuata a sostegno delle politiche o strategie definite dagli Stati ACP e mirare in particolare a:
- sostenere l'azione degli Stati ACP diretta a ristabilire e migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione e comportante sforzi in materia di ricerca, formazione, investimento, approvvigionamento, produzione di inputs e divulgazione nonche' altre attivita' in settori quali il credito, l'immagazzinamento e la conservazione, i trasporti, ecc.
- aiutare la diversificazione della produzione nell'intento di ridurre la dipendenza dall'esterno e permettere un maggiore adattamento alla domanda del mercato;
- incoraggiare la trasformazione locale atta a creare un valore aggiunto in condizioni economicamente valide;
- suscitare azioni specifiche volte a facilitare la commercializzazione dei prodotti ACP;
- contribuire alla formazione degli operatori ACP per meglio utilizzare i vari meccanismi dei mercati internazionali dei prodotti di base;
- stimolare e stabilizzare il settore dei prodotti di base agricoli all'interno delle economie degli Stati ACP;
- incoraggiare un maggior flusso di investimenti privati in questo settore.

Convenzione - art. 46

ARTICOLO 46
Per conseguire tali obiettivi le parti contraenti convengono:
a) d'intraprendere un'azione concertata che faciliti la realizzazione degli obiettivi della presente convenzione nel settore dei prodotti agricoli di base;
b) di adoperarsi per creare le condizioni piu' propizie per lo sviluppo della produzione e il miglioramento della commercializzazione;
c) di impiegare giudiziosamente i vari strumenti e risorse della presente convenzione che possono servire a questo settore.

Convenzione - art. 47

ARTICOLO 47
In considerazione dell'entita' e della persistenza dei problemi attinenti ai prodotti agricoli di base, le due parti convengono di far si' che la cooperazione in questo campo sia seguita in modo continuo ed approfondito. A tal fine convengono di istituire un "Comitato dei prodotti agricoli di base" con il compito di:
a) seguire l'applicazione generale della presente convenzione nel settore dei prodotti agricoli di base;
b) esaminare tutti i problemi generali relativi al commercio ACP/CEE dei prodotti di base sottopostigli dai sottocomitati competenti previsti dalla presente convenzione;
c) raccomandare azioni atte a risolvere tali problemi.

Convenzione - art. 48

ARTICOLO 48
Il Comitato dei prodotti agricoli di base, il cui regolamento interno e' adottato dal Consiglio dei Ministri, e' composto da rappresentanti degli Stati ACP e della Comunita', designati dal medesimo Consiglio dei Ministri. I lavori del Comitato sono soggetti alla supervisione del Comitato degli Ambasciatori conformemente all'articolo 272, paragrafo 2. Esso si riunisce in genere una volta ogni trimestre e se il Consiglio dei Ministri decide in tal senso, secondo le disposizioni dell'articolo 270, esso si riunisce a livello ministeriale.

Convenzione - art. 49

ARTICOLO 49
Ci si adopera per intensificare le consultazioni tra gli Stati ACP e la Comunita' nelle sedi e nelle organizzazioni internazionali aventi il compito di stabilizzare i mercati dei prodotti agricoli di base. A tal fine si puo' procedere a scambi di idee, a richiesta dell'una o dell'altra parte, quando si prevedano la conclusione o il rinnovo di un accordo internazionale concernente un prodotto agricolo di base. Con tali scambi di idee si mira a prendere in considerazione gli interessi di ciascuna parte se sono prospettati la conclusione o il rinnovo di un accordo.

Convenzione - art. 50

ARTICOLO 50
Gli Stati ACP e la Comunita' riconoscono l'urgente necessita' di promuovere lo sviluppo delle risorse ittiche degli Stati ACP per contribuire allo sviluppo della pesca nel suo insieme e per stabilire un settore di reciproco interesse per i loro rispettivi settori economici.
La cooperazione in questo settore ha per obiettivo l'utilizzazione ottimale delle risorse ittiche degli Stati ACP ed il riconoscimento, allo stesso tempo, del diritto degli Stati senza sbocco sul mare a partecipare allo sfruttamento delle risorse della pesca marittima e del diritto degli Stati costieri ad esercitare la propria giurisdizione sulle risorse biologiche marine della propria zona economica esclusiva, in conformita' del diritto internazionale vigente, in particolare delle conclusioni della terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Convenzione - art. 51

ARTICOLO 51
Per favorire lo sviluppo dello sfruttamento delle risorse ittiche degli Stati ACP, il settore della pesca beneficia di tutti i meccanismi di assistenza e cooperazione previsti dalla presente convenzione ed in particolare dell'assistenza finanziaria e tecnica, secondo le modalita', stabilite nel titolo III della terza parte della presente convenzione.
Gli obiettivi prioritari di tale cooperazione sono i seguenti:
- incoraggiare lo sfruttamento razionale delle risorse ittiche degli Stati ACP e delle risorse di alto mare per le quali gli Stati ACP e la CEE hanno interessi comuni;
- aumentare il contributo della pesca allo sviluppo rurale valorizzando il ruolo della pesca in materia di rafforzamento della sicurezza alimentare e di miglioramento dell'alimentazione e del livello di vita rurale;
- aumentare il contributo della pesca allo sviluppo industriale grazie all'aumento delle catture, della produzione e dell'esportazione.

Convenzione - art. 52

ARTICOLO 52
L'aiuto della Comunita' allo sviluppo della pesca comprende, tra l'altro, un sostegno ai settori seguenti:
a) la produzione dei prodotti della pesca, compreso l'acquisto di navi, attrezzature e materiale per la pesca, lo sviluppo dell'infrastruttura necessaria alle comunita' rurali di pescatori e all'industria della pesca, ed il sostegno ai progetti di acquacoltura, in particolare mediante apertura di speciali linee di credito a favore di appositi organismi ACP incaricati di far pervenire i prestiti alle persone interessate;
b) la gestione e la protezione delle attivita' di pesca, compresa la valutazione delle riserve ittiche e del potenziale dell'acquacoltura; il miglioramento della gestione e del controllo dell'ambiente e lo sviluppo della capacita' degli Stati ACP costieri di gestire le risorse ittiche della loro zona economica esclusiva;
c) la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, compreso lo sviluppo delle attrezzature e delle operazioni di trasformazione, cattura, distribuzione e commercializzazione; la riduzione delle perdite successive alla cattura e la promozione di programmi volti ad incrementare l'uso del pesce e l'alimentazione a base di prodotti della pesca.

Convenzione - art. 53

ARTICOLO 53
La cooperazione in materia di sviluppo delle risorse della pesca deve rivolgere particolare attenzione alle esigenze di formazione dei cittadini ACP in tutti i settori della pesca, allo sviluppo e al potenziamento delle capacita' di ricerca degli Stati ACP nonche' alla promozione della collaborazione fra Stati ACP e a livello regionale nella gestione e nello sviluppo della pesca.

Convenzione - art. 54

ARTICOLO 54
Gli Stati ACP e la CEE riconoscono la necessita' di cooperare o direttamente o su base regionale, o all'occorrenza tramite organizzazioni internazionali per promuovere la conservazione e l'utilizzazione ottimale delle risorse biologiche marine.

Convenzione - art. 55

ARTICOLO 55
La Comunita' e gli Stati ACP riconoscono agli Stati costieri il diritto di esercitare diritti sovrani ai fini dell'esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse ittiche della loro zona economica esclusiva in conformita' del vigente diritto internazionale. Gli Stati ACP riconoscono il ruolo che le flotte di pesca degli Stati membri della CEE, legalmente operanti nelle acque soggette a giurisdizione ACP, possono svolgere in materia di partecipazione nello sviluppo economico del potenziale di pesca ACP e piu' in generale nello sviluppo economico degli Stati ACP costieri.
Gli Stati ACP si dichiarano pertanto disposti a negoziare con la Comunita' accordi di pesca suscettibili di assicurare, per le attivita' di pesca delle navi battenti bandiera di Stati membri della Comunita', condizioni soddisfacenti per ambo le parti.
Nel concludere o nell'applicare tali accordi, gli Stati ACP non opereranno discriminazioni nei confronti della Comunita' o tra i suoi Stati membri, fermi restando gli accordi speciali stipulati tra paesi in sviluppo di una stessa regione geografica, compresi gli accordi di pesca reciproci; dal canto suo, la Comunita' non operera' discriminazioni nei confronti degli Stati ACP.

Convenzione - art. 56

ARTICOLO 56
Se degli Stati ACP situati nella stessa subregione in cui sono situati territori cui si applica il trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in seguito denominato "trattato" desiderano esercitare attivita' di pesca nella zona di pesca corrispondente, la Comunita' e gli Stati ACP interessati avviano negoziati per la conclusione di un accordo di pesca nello spirito dell'articolo 55, tenendo conto della situazione specifica di detti territori nella sottoregione e dell'obiettivo di rafforzare la cooperazione regionale tra questi ultimi e gli Stati ACP vicini.

Convenzione - art. 57

ARTICOLO 57
La Comunita' e gli Stati ACP riconoscono il valore di un'impostazione regionale per quanto riguarda l'accesso alle zone di pesca e incoraggeranno le iniziative degli Stati ACP costieri intese alla conclusione di accordi armonizzati per l'accesso delle navi alle zone di pesca.

Convenzione - art. 58

ARTICOLO 58
La Comunita' e gli Stati ACP convengono di prendere tutte le misure idonee ad assicurare l'efficacia degli sforzi di cooperazione in materia di pesca nell'ambito della presente convenzione, tenendo in particolare conto della dichiarazione comune sull'origine dei prodotti della pesca.
Per quanto riguarda l'esportazione dei prodotti della pesca verso i mercati della Comunita' si terra' debitamente conto dell'articolo 284.

Convenzione - art. 59

ARTICOLO 59
Le condizioni soddisfacenti per ambo le parti, menzionate all'articolo 55, riguardano in particolare la natura e l'entita' delle contropartite di cui gli Stati ACP interessati beneficeranno nel quadro degli accordi bilaterali.
Tali contropartite si aggiungeranno a tutti i contributi per progetti nel settore della pesca eseguiti in applicazione del titolo III della terza parte della presente convenzione.
Tali contropartite saranno fornite in parte dalla Comunita' in quanto tale e in parte dagli armatori sotto forma di compensazioni finanziarie, comprendenti diritti per licenze ed eventualmente altri elementi concordati dalle parti all'accordo di pesca, quali sbarco obbligatorio di parte delle catture, impiego di cittadini degli Stati ACP, presenza a bordo di osservatori, trasferimento di tecnologie, aiuti per ricerca e formazione.
Tali contropartite dipenderanno dall'entita' e dal valore delle possibilita' di pesca offerte nella zona economica esclusiva degli Stati ACP interessati.
Per quanto riguarda la pesca delle specie fortemente migratorie, la natura delle rispettive obbligazioni risultanti dagli accordi, comprese le contropartite finanziarie, dovra' tener conto del carattere particolare di tale pesca.
La Comunita' prende tutte le misure necessarie affinche' le sue navi si conformino alle disposizioni degli accordi negoziati, nonche' alla legislazione e ai regolamenti dello Stato ACP interessato.

Convenzione - art. 60

ARTICOLO 60
La Comunita' e gli Stati ACP, riconoscendo che l'industrializzazione svolge una funzione motrice per la promozione di uno sviluppo economico e sociale equilibrato e diversificato e per la creazione di condizioni favorevoli all'autonomia collettiva degli Stati ACP, convengono di promuovere lo sviluppo industriale negli Stati ACP per offrire loro un quadro che possa potenziare i loro sforzi di sviluppo e aumentare la loro partecipazione al commercio mondiale.

Convenzione - art. 61

ARTICOLO 61
La cooperazione industriale tra la Comunita' e gli Stati ACP mira, in particolare, a sfruttare pienamente, modernizzando le loro societa', le risorse umane e naturali degli Stati ACP, creare posti di lavoro, generare e diffondere il reddito, facilitare il trasferimento e l'adattamento delle tecnologie alle condizioni ed esigenze specifiche degli Stati ACP, e favorire le complementarita' tra i vari settori industriali, come pure tra questi e il settore rurale, per utilizzarne appieno le potenzialita' e promuovere nuove relazioni di complementarita' dinamica nel settore industriale tra la Comunita' e gli Stati ACP.
La cooperazione industriale tiene conto della necessita' di creare e rafforzare condizioni ambientali economiche, tecniche, sociali ed istituzionali propizie all'industrializzazione. Tale cooperazione pone l'accento sullo sviluppo di qualsiasi tipo di industrie appropriate, sulla formazione e sulla cooperazione tra imprese degli Stati membri della Comunita' e quelle degli Stati ACP.
Nel perseguire questi obiettivi le parti contraenti attuano, oltre alle disposizioni specifiche concernenti la cooperazione industriale, quelle relative al regime degli scambi, alla promozione commerciale dei prodotti ACP e agli investimenti privati.

Convenzione - art. 62

ARTICOLO 62
Per l'attuazione della cooperazione industriale, la Comunita' contribuisce alla realizzazione dei programmi, progetti ed azioni che le sono presentati ad iniziativa o con l'accordo degli Stati ACP.
Essa si serve a tal fine di tutti i mezzi previsti nella presente convenzione e segnatamente di quelli di cui dispone per la cooperazione finanziaria e tecnica, in particolare dei mezzi di competenza della Banca europea di investimento, in seguito denominata "Banca", senza impregiudizio delle azioni dirette ad aiutare gli Stati ACP a mobilitare finanziamenti da altre fonti.
L'attuazione dei programmi, progetti ed azioni di cooperazione industriale comportanti un finanziamento della Comunita' e' effettuata in conformita' del titolo III della terza parte della presente convenzione, tenendo conto delle caratteristiche proprie agli interventi nel settore industriale.

Convenzione - art. 63

ARTICOLO 63
La Comunita' offre agli Stati ACP il proprio appoggio per migliorare il loro quadro istituzionale, rafforzare gli organismi di finanziamento, creare, rinnovare o migliorare le infrastrutture connesse all'industria e sostenere i loro sforzi diretti all'integrazione delle strutture industriali e dei mercati regionali e interregionali.

Convenzione - art. 64

ARTICOLO 64
In base alla richiesta di uno Stato ACP, la Comunita' fornisce l'assistenza necessaria richiesta nel settore della formazione industriale a tutti i livelli e in particolare per la valutazione delle esigenze di formazione industriale e l'elaborazione di programmi corrispondenti, la creazione e il funzionamento di istituzioni ACP nazionali o regionali di formazione industriale, la formazione di cittadini ACP in istituzioni appropriate, la formazione sul luogo di lavoro, sia nella Comunita' che negli Stati ACP, nonche' la cooperazione tra istituzioni di formazione industriale della Comunita' e degli Stati ACP, tra istituzioni di formazione industriale degli Stati ACP e tra queste ultime e quelle di altri paesi in sviluppo.

Convenzione - art. 65

ARTICOLO 65
La Comunita' apporta il proprio sostegno alla creazione ed espansione di qualsiasi tipo di imprese vitali che gli Stati ACP considerino importanti per i loro obiettivi di sviluppo.
La Comunita' e gli Stati ACP pongono un accento particolare sul rinnovamento, la rivalorizzazione, il risanamento o la ristrutturazione delle capacita' industriali esistenti e vitali, ma provvisoriamente non operanti o non performanti, come pure sulla manutenzione di impianti ed imprese e, a tal fine, la cooperazione industriale concerne segnatamente l'assistenza all'avviamento o al rinnovamento delle imprese e la formazione corrispondente, a tutti i livelli.
Particolare attenzione e' accordata:
- alle industrie di trasformazione interna delle materie prime degli Stati ACP;
- alle agro-industrie;
- alle industrie d'integrazione idonee a creare connessioni tra i vari settori dell'economia;
- alle industrie aventi effetti favorevoli sull'occupazione, sulla bilancia commerciale e sull'integrazione regionale.
Il finanziamento da parte della Comunita' e' assicurato prioritariamente da prestiti della Banca sulle sue risorse proprie e da capitali di rischio, che sono i modi di finanziamenti specifici per le imprese industriali.

Convenzione - art. 66

ARTICOLO 66
Nell'interesse comune, la Comunita' contribuisce allo sviluppo della cooperazione interaziendale ACP-CEE e intra-ACP mediante attivita' di informazione e di promozione industriale.
Tali attivita' hanno lo scopo di intensificare lo scambio regolare di informazioni, organizzare nel settore industriale i necessari contatti tra responsabili delle politiche industriali, promotori ed operatori economici della Comunita' e degli Stati ACP, effettuare studi in particolare di fattibilita', facilitare la creazione e il funzionamento di organismi ACP di promozione industriale ed incoraggiare la conclusione di coinvestimenti, di contratti di subappalto e qualsiasi altra forma di cooperazione industriale tra imprese degli Stati membri della Comunita' ed imprese degli Stati ACP.

Convenzione - art. 67

ARTICOLO 67
La Comunita' contribuisce alla creazione e allo sviluppo di piccole e medie imprese artigianali, commerciali, di servizi ed industriali, data la funzione essenziale che esse svolgono nei settori moderni e informali, attraverso la creazione di un tessuto economico diversificato, nello sviluppo generale degli Stati ACP e in considerazione dei vantaggi che esse offrono sul piano dell'acquisizione di competenze professionali, di un trasferimento integrato e adattato di tecnologie appropriate, nonche' di un impiego ottimale della manodopera locale. Essa puo' anche contribuire alla valutazione settoriale e all'elaborazione di programmi di intervento, alla creazione di infrastrutture appropriate e al rafforzamento e funzionamento di organismi di informazione, promozione, inquadramento, formazione, credito o garanzia e di trasferimento di tecnologie.
La Comunita' e gli Stati ACP incoraggiano la cooperazione e i contatti tra le piccole e medie imprese degli Stati membri e degli Stati ACP.

Convenzione - art. 68

ARTICOLO 68
Allo scopo di aiutare gli Stati ACP a sviluppare la loro base tecnologica e le loro capacita' interne di sviluppo scientifico e tecnologico e per facilitare l'acquisizione, il trasferimento e l'adattamento della tecnologia in condizioni che permettano di trarne il massimo vantaggio e di ridurre al minimo i costi, la Comunita' e' disposta, mediante gli strumenti della cooperazione finanziaria e tecnica, a contribuire in particolare:
a) alla creazione e al rafforzamento di infrastrutture scientifiche e tecniche connesse con l'industria degli Stati ACP;
b) all'elaborazione e all'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo;
c) all'individuazione e alla creazione di possibilita' di collaborazione tra organismi di ricerca, istituti di studi superiori e imprese degli Stati ACP, della Comunita', degli Stati membri e di altri paesi;
d) all'elaborazione e alla promozione di attivita' intese a consolidare le tecnologie locali appropriate e ad acquisire tecnologie straniere adeguate, in particolare quelle di altri paesi in sviluppo;
e) all'individuazione, valutazione e acquisizione della tecnologia industriale, compreso il negoziato per l'acquisizione, a condizioni favorevoli, di tecnologie brevetti e altre proprieta' industriali straniere, in particolare mediante il finanziamento e/o tramite altre idonee intese con imprese e organismi situati nella Comunita';
f) alla fornitura agli Stati ACP di servizi di consulenza per l'elaborazione di regolamentazioni che disciplinano il trasferimento della tecnologia e per la comunicazione delle informazioni disponibili, in particolare per quanto riguarda le condizioni dei contratti relativi alla tecnologia, i tipi e le fonti di tecnologia nonche' l'esperienza degli Stati ACP e degli altri paesi nell'utilizzazione di talune tecnologie;
g) alla promozione della cooperazione tecnologica tra gli Stati ACP e tra questi ultimi e altri paesi in sviluppo per utilizzare nel miglior modo tutte le possibilita' scientifiche e tecniche particolarmente appropriate che tali Stati potessero detenere;
h) a facilitare per quanto possibile l'accesso e l'utilizzazione delle fonti di documentazione e di altre fonti di dati disponibili nella Comunita'.

Convenzione - art. 69

ARTICOLO 69
Per consentire agli Stati ACP di trarre pieno profitto dal regime degli scambi e dalle altre disposizioni della presente convenzione, sono realizzate azioni di promozione per la commercializzazione dei prodotti industriali degli Stati ACP, tanto sul mercato della Comunita' quanto sugli altri mercati esteri, anche per stimolare e sviluppare gli scambi di prodotti industriali tra Stati ACP. Queste azioni concerneranno in particolare gli studi di mercato, la commercializzazione, la qualita' e la normalizzazione di manufatti, in conformita' degli articoli 190 e 191 e in considerazione degli articoli 95 e 96.

Convenzione - art. 70

ARTICOLO 70
1. Un Comitato per la cooperazione industriale, posto sotto il controllo del Comitato degli Ambasciatori, e' incaricato di:
a) fare il punto sull'andamento del programma globale di cooperazione industriale risultante dalla presente convenzione e, se necessario, presentare raccomandazioni al Comitato degli Ambasciatori;
b) studiare i problemi e le questioni di politica di cooperazione industriale che gli vengono presentati dagli Stati ACP o dalla Comunita', e formulare qualsiasi proposta appropriata;
c) organizzare, su richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, un esame delle tendenze delle politiche industriali degli Stati ACP e degli Stati membri, nonche' degli sviluppi della situazione industriale mondiale, al fine di scambiare le informazioni necessarie per migliorare la cooperazione industriale e facilitare lo sviluppo industriale degli Stati ACP;
d) definire la strategia generale del Centro per lo sviluppo industriale di cui all'articolo 71, nominarne il direttore e il direttore aggiunto, designarne i membri del consiglio di amministrazione, designarne i due revisori dei conti, ripartirne su base annuale la dotazione finanziaria globale prevista all'articolo 73, paragrafo 4 ed esaminare, in base alla relazione annuale del Centro, l'utilizzazione di queste risorse, al fine di valutare la conformita' delle attivita' del Centro con gli obiettivi assegnatigli dalla presente convenzione e riferire al Comitato degli Ambasciatori e, per suo tramite, al Consiglio dei Ministri;
e) espletare tutti gli altri compiti che gli saranno affidati dal Comitato degli Ambasciatori.
2. La composizione e le modalita' di funzionamento del Comitato per la cooperazione industriale sono adottate dal Consiglio dei Ministri.

Convenzione - art. 71

ARTICOLO 71
Il Centro per lo sviluppo industriale contribuisce alla creazione ed al rafforzamento delle imprese industriali degli Stati ACP, specialmente incoraggiando le iniziative degli operatori economici della Comunita' e degli Stati ACP.
Quale pratico strumento operativo, il Centro apporta assistenza all'individuazione, promozione e attuazione dei progetti industriali economicamente validi che rispondono alle esigenze degli Stati ACP, tenendo conto in particolare delle possibilita' dei mercati interni ed esterni per la trasformazione di materie prime locali, servendosi nel contempo, in modo ottimale, dei fattori di produzione di cui sono dotati gli Stati ACP.
Nell'ambito degli sforzi per aiutare a creare e potenziare imprese industriali negli Stati ACP, il Centro prende le misure appropriate, nei limiti delle sue risorse e delle sue funzioni, nel settore del trasferimento e dello sviluppo della tecnologia, della formazione e dell'informazione industriali.
Per attuare le suddette funzioni, il Centro si ispira ad un principio di selettivita' accordando la priorita' alle piccole e medie imprese industriali, alle operazioni di rinnovamento e al pieno sfruttamento delle capacita' industriali valide esistenti. Esso pone particolarmente l'accento sulle possibilita' di imprese comuni e subappalti.
Le attivita' del Centro vengono intraprese in stretta cooperazione con gli Stati ACP, gli Stati membri nonche' la Commissione e la Banca, nell'ambito delle competenze rispettive. Le attivita' del Centro formano oggetto di valutazioni periodiche.

Convenzione - art. 72

ARTICOLO 72
Nel quadro degli obiettivi fissati all'articolo 71, e' compito del Centro:
a) raccogliere e diffondere tutte le informazioni sull'evoluzione dei settori industriali nella Comunita' e negli Stati ACP;
b) realizzare studi, studi di mercato e valutazioni nonche' raccogliere e diffondere tutte le informazioni utili sulle condizioni e possibilita' di cooperazione industriale, in particolare sull'ambiente economico e sul trattamento che i potenziali investitori possono attendersi, come pure sulle possibilita' di progetti industriali vitali;
c) identificare i responsabili delle politiche industriali, i promotori e gli operatori economici e finanziari della Comunita' e degli Stati ACP ed organizzare e facilitare qualsiasi forma di contatto e gli incontri tra loro;
d) realizzare studi e valutazioni intesi a porre in risalto le possibilita' concrete di cooperazione industriale con la Comunita' al fine di promuovere lo sviluppo industriale degli Stati ACP e di facilitare la realizzazione di tali azioni;
e) fornire informazioni ed anche servizi di consulenza e competenze tecniche specifiche, ivi compresi gli studi di fattibilita', per accelerare la creazione o il rinnovamento di imprese industriali;
f) individuare partner potenziali degli Stati ACP e della Comunita' per effettuare investimenti comuni, e prestare assistenza per il controllo e l'attuazione;
g) individuare e valutare, in base al fabbisogno indicato dagli Stati ACP, le possibilita' di una formazione industriale, principalmente sul luogo di lavoro, che risponda alle esigenze sia delle imprese industriali gia' esistenti che di quelle progettate negli Stati ACP, e, se necessario, partecipare alla loro attuazione;
h) individuare, riunire, valutare e fornire informazioni e pareri in materia di acquisizione, adattamento e sviluppo di adeguate tecnologie industriali relative a progetti concreti e, se necessario, portare assistenza per l'attuazione di progetti pilota;
i) individuare progetti economicamente vitali negli Stati ACP, istruirli, valutarli, promuoverli e contribuire alla loro attuazione;
j) contribuire, in casi appropriati, alla promozione della commercializzazione sul posto e sui mercati degli altri Stati ACP e della Comunita' di manufatti ACP per favorire l'utilizzazione ottimale delle capacita' industriali installate o da creare;
k) individuare e fornire informazioni sulle possibili fonti di finanziamento e, se del caso, fornire assistenza alla mobilitazione di finanziamenti provenienti da tali fonti per progetti industriali negli Stati ACP.

Convenzione - art. 73

ARTICOLO 73
1. Il Centro e' diretto da un direttore, assistito da un direttore aggiunto, entrambi nominati dal Comitato di cooperazione industriale.
2. Un consiglio di amministrazione paritetico e' incaricato di:
a) consigliare ed appoggiare il direttore per l'impulso da imprimere al Centro, la sua animazione e direzione;
b) prendere le seguenti decisioni:
- approvare i bilanci e i conti annuali;
- definire i programmi d'attivita' pluriennali ed annuali;
- approvare la relazione annuale;
- stabilire le strutture organizzative, la politica del personale e l'organigramma.
c) trasmettere una relazione annuale al Comitato di cooperazione industriale.
3. Il consiglio di amministrazione e' composto da persone dotate di grande esperienza nei settori industriale o bancario privati o pubblici o nella pianificazione e promozione dello sviluppo industriale. Esse sono scelte intuitu personae in funzione delle loro qualifiche fra i cittadini degli Stati parti della presente convenzione, e sono nominate dal Comitato alle condizioni da quest'ultimo definite. Ai lavori del consiglio partecipano un rappresentante della Commissione e un rappresentante della Banca. Il Centro e' responsabile del segretariato.
4. La Comunita' contribuisce al finanziamento del bilancio del Centro mediante una dotazione a parte, fino a un massimo di 40 milioni DI ECU, prelevata sugli importi destinati, ai sensi dell'articolo 112, al finanziamento dei progetti di cooperazione regionale.
5. Due commissari ai conti verificano la gestione finanziaria del Centro.
6. Lo statuto del Centro, il regolamento finanziario, il regime applicabile al personale e il regolamento interno del Centro sono adottati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato degli Ambasciatori, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione.

Convenzione - art. 74

ARTICOLO 74
Nell'applicazione del presente titolo, la Comunita' rivolge particolare attenzione alle necessita' e ai problemi specifici degli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco sul mare e insulari, particolarmente nei seguenti settori:
- trasformazione delle materie prime;
- sviluppo, trasferimento e adeguamento di tecnologia;
- sviluppo e finanziamento di azioni a favore delle piccole e medie imprese industriali;
- sviluppo delle infrastrutture industriali e delle risorse minerarie ed energetiche,
- formazione adeguata nei settori scientifici e tecnici.
Il Centro per lo sviluppo industriale rivolge particolare attenzione ai problemi specifici che si presentano in merito alla promozione delle attivita' di industrializzazione negli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco sul mare e insulari.
A richiesta di uno o piu' Stati ACP meno sviluppati, il Centro accorda una particolare assistenza per individuare sul posto, istruire, valutare, preparare, promuovere ed aiutare l'attuazione dei progetti industriali in questo o in questi Stati ACP.

Convenzione - art. 75

ARTICOLO 75
Data la gravita' della situazione energetica nella maggioranza degli Stati ACP, dovuta in parte alla crisi provocata in numerosi paesi dalla dipendenza dalle importazioni di prodotti petroliferi e dalla crescente rarefazione della legna da ardere, gli Stati ACP e la Comunita' convengono di cooperare in questo settore per trovare soluzioni ai loro problemi energetici.
La cooperazione ACP-CEE attribuisce particolare importanza alla programmazione energetica, alle azioni di conservazione e utilizzazione razionale dell'energia, al riconoscimento del potenziale energetico e alla promozione, secondo condizioni tecniche ed economiche adeguate, di fonti di energia nuove e rinnovabili.

Convenzione - art. 76

ARTICOLO 76
La Comunita' e gli Stati ACP riconoscono i vantaggi reciproci della cooperazione nel settore energetico. Questa cooperazione promuove lo sviluppo delle potenzialita' energetiche tradizionali e non tradizionali e l'autosufficienza degli Stati ACP e persegue in particolare gli obiettivi seguenti:
a) favorire lo sviluppo economico grazie alla valorizzazione delle risorse energetiche nazionali e regionali;
b) migliorare le condizioni di vita nelle zone urbane e periferiche nonche' nelle comunita' rurali tenendo conto del fattore energetico nelle varie azioni di cooperazione;
c) proteggere l'ambiente naturale in particolare riducendo gli effetti della crescita demografica sul consumo della biomassa, segnatamente per quanto riguarda la legna da ardere.

Convenzione - art. 77

ARTICOLO 77
Per raggiungere gli obiettivi summenzionati, le azioni di cooperazione energetica possono, a richiesta dello Stato o degli Stati ACP interessati, concentrarsi:
a) sulla riunione, analisi e diffusione di informazioni adeguate;
b) sul rafforzamento della gestione e del controllo, da parte
degli Stati ACP, delle loro risorse energetiche, conformemente ai
loro obiettivi di sviluppo, per permettere loro di valutare
l'offerta e la domanda in materia di energia e per giungere ad
una pianificazione energetica strategica, mediante, tra l'altro, un aiuto alla programmazione energetica e un'assistenza tecnica ai servizi responsabili dell'impostazione e dell'esecuzione delle politiche energetiche;
c) sull'analisi delle implicazioni, nel settore energetico, dei programmi e progetti di sviluppo, tenendo conto dei risparmi di energia da realizzare e delle possibilita' di sostituzione delle fonti primarie in particolare ricorrendo alle energie nuove e rinnovabili;
d) sull'attuazione di adeguati programmi di azioni, basati su piccoli e medi progetti di sviluppo energetico in particolare in materia di risparmio e di sostituzione della legna da ardere;
e) sullo sviluppo del potenziale di investimento per l'esplorazione e lo sviluppo di fonti di energia nazionali e regionali nonche' per lo sviluppo di siti di produzione energetica eccezionale che consentano l'insediamento di industrie ad alta intensita' energetica;
f) sulla promozione della ricerca, dell'adeguamento e della diffusione delle tecnologie adeguate nonche' della formazione necessaria per far fronte alle necessita' di manodopera nel settore energetico;
g) sul potenziamento delle capacita' degli Stati ACP in materia di ricerca e di sviluppo, in particolare per quanto riguarda le fonti di energia nuove e rinnovabili;
h) sul riassetto delle infrastrutture di base necessarie alla produzione, al trasporto e alla distribuzione di energia;
i) sulla promozione della cooperazione fra Stati ACP nel settore energetico, comprese le azioni di cooperazione fra questi Stati ed altri Stati vicini beneficiari di un aiuto della Comunita'.

Convenzione - art. 78

ARTICOLO 78
La cooperazione mineraria ha lo scopo di contribuire allo sviluppo del settore minerario degli Stati ACP interessati per garantire una redditivita' soddisfacente delle attivita' minerarie per lo sviluppo globale di tali Stati. Le parti contraenti sottolineano la propria interdipendenza in questo settore e convengono di utilizzare in modo coordinato i diversi mezzi d'azione previsti dalla presente convenzione in questo settore nonche', eventualmente, altri strumenti comunitari.

Convenzione - art. 79

ARTICOLO 79
A richiesta di uno o piu' Stati ACP la Comunita' intraprende azioni di assistenza tecnica e/o di formazione intese a rafforzare le loro capacita' scientifiche e tecniche nei settori geologico e minerario per consentir loro di sfruttare meglio le conoscenze disponibili e di orientare di conseguenza i loro programmi di ricerca e di esplorazione.

Convenzione - art. 80

ARTICOLO 80
Tenendo conto dei fattori economici a livello nazionale e internazionale ed in un'ottica di diversificazione la Comunita' partecipa eventualmente, mediante programmi di aiuto finanziario e tecnico, agli sforzi degli Stati ACP per la ricerca e l'esplorazione mineraria a tutti i livelli, sia in terra che sulla piattaforma continentale quale definita dal diritto internazionale.
Se del caso, la Comunita' da' inoltre un aiuto tecnico e finanziario per la creazione negli Stati ACP di fondi di esplorazione nazionali o regionali.

Convenzione - art. 81

ARTICOLO 81
Al fine di sostenere gli sforzi per la coltivazione delle risorse minerarie degli Stati ACP, la Comunita' contribuisce a progetti di riassetto, mantenimento, razionalizzazione e ammodernamento di unita' produttive economicamente vitali per renderle piu' operative e competitive.
Essa contribuisce anche, compatibilmente con le capacita' di investimento e di gestione e con l'evoluzione del mercato, all'individuazione, elaborazione e attuazione di nuovi progetti vitali, compresi quelli di piccole e medie dimensioni, considerando particolarmente il finanziamento di studi di fattibilita' e di preinvestimento.
Essa sostiene anche gli sforzi degli Stati ACP di rafforzamento delle infrastrutture connesse e coopera all'inserimento delle operazioni minerarie nel tessuto socioeconomico degli Stati in questione.

Convenzione - art. 82

ARTICOLO 82
Per perseguire gli obiettivi summenzionati la Comunita' e' disposta ad accordare il proprio contributo tecnico e finanziario per aiutare a mettere in valore il potenziale minerario ed energetico degli Stati ACP secondo le modalita' proprie a ciascuno strumento di cui dispone e in conformita' alle disposizioni della presente convenzione.
Nel settore della ricerca e degli investimenti preparatori all'attuazione di progetti energetici e minerari, la Comunita' puo' portare un concorso rappresentato da capitali di rischio eventualmente di congiunto con apporti di capitali degli Stati ACP interessati ed altre fonti di finanziamento secondo le modalita' fissate all'articolo 199.
Le risorse previste da queste disposizioni possono essere completate, in caso di progetti di interesse reciproco, da:
a) altre risorse finanziarie e tecniche della Comunita';
b) azioni intese alla mobilitazione di capitali pubblici e privati, compreso il cofinanziamento.

Convenzione - art. 83

ARTICOLO 83
La Banca puo', in conformita' del suo statuto, impegnare caso per caso, le sue risorse proprie oltre l'importo fissato all'articolo 194 in progetti di investimenti minerari ed energetici riconosciuti di interesse reciproco da parte dello Stato ACP interessato e da parte della Comunita'.

Convenzione - art. 84

ARTICOLO 84
1. La cooperazione in materia di trasporti e' intesa a sviluppare i trasporti stradali e ferroviari, gli impianti portuali e i trasporti marittimi, i trasporti per vie navigabili interne e i trasporti aerei.
2. La cooperazione in materia di comunicazioni e' intesa a sviluppare le poste e telecomunicazioni, comprese le radiocomunicazioni.
3. La cooperazione in questi settori persegue piu' particolarmente gli obiettivi seguenti:
a) la creazione di condizioni che favoriscano la circolazione dei beni, dei servizi e delle persone su scala nazionale, regionale e internazionale;
b) la creazione, il rinnovamento, il mantenimento e lo sfruttamento razionale di sistemi basati su criteri costo/ efficacia che rispondano alle necessita' di sviluppo socioeconomico e che siano adeguati alle necessita' degli utilizzatori e alla situazione economica globale degli Stati interessati,
c) una maggiore complementarieta' dei sistemi di trasporti e comunicazioni a livello nazionale, regionale e internazionale;
d) l'armonizzazione dei sistemi nazionali ACP, favorendone nel contempo l'adeguamento al progresso tecnologico;
e) la riduzione degli ostacoli ai trasporti e alle comunicazioni interstatali a livello in particolare delle legislazioni, dei regolamenti e delle procedure amministrative.

Convenzione - art. 85

ARTICOLO 85
1. In tutti i progetti e programmi d'azione in questione si cerca di assicurare un trasferimento adeguato di tecnologie e know-how.
2. Viene rivolta un'attenzione particolare alla formazione dei cittadini ACP in materia di pianificazione, gestione, manutenzione e funzionamento dei sistemi di trasporti e comunicazioni.

Convenzione - art. 86

ARTICOLO 86
1. Le parti contraenti riconoscono l'importanza dei servizi di trasporto marittimo che costituiscono un elemento motore dello sviluppo economico e della promozione del commercio tra gli Stati ACP e la Comunita'.
2. L'obiettivo della cooperazione in questa materia e' assicurare lo sviluppo armonioso di servizi di trasporto marittimo efficaci e sicuri a condizioni economicamente soddisfacenti, agevolando la partecipazione attiva di tutte le parti nell'osservanza del principio di accesso senza restrizioni al traffico su base commerciale.

Convenzione - art. 87

ARTICOLO 87
1. Le parti contraenti sottolineano l'importanza della convenzione delle Nazioni Unite relativa ad un codice di condotta per le conferenze marittime, e degli strumenti di ratifica che vi si riferiscono, i quali salvaguardano le condizioni di concorrenza nel settore marittimo e offrono, tra l'altro, alle societa' marittime dei paesi in sviluppo maggiori possibilita' di partecipazione al sistema delle conferenze.
2. Le parti contraenti convengono di conseguenza, al momento della ratifica del codice, di prendere rapidamente i necessari provvedimenti per la sua attuazione sul piano nazionale, in conformita' con il suo campo d'azione e con le sue disposizioni. La Comunita' aiuta gli Stati ACP ad applicare le disposizioni del codice.
3. In conformita' con la risoluzione n° 2 allegata al codice di condotta e relativa alle compagnie fuori conferenza, le parti contraenti non impediscono alle compagnie fuori conferenza di operare in concorrenza con una conferenza fintantoche' rispettino i principi di una concorrenza leale su base commerciale.

Convenzione - art. 88

ARTICOLO 88
Nel contesto della cooperazione si seguono con attenzione l'incoraggiamento del movimento efficace dei carichi a tassi aventi un significato economico e commerciale e le aspirazioni degli Stati ACP ad una maggiore partecipazione a tali servizi internazionali di trasporti marittimi. La Comunita' riconosce in proposito le aspirazioni degli Stati ACP ad una maggiore partecipazione ai trasporti marittimi alla rinfusa. Le parti contraenti convengono che non si frappongano ostacoli all'accesso concorrenziale al traffico.

Convenzione - art. 89

ARTICOLO 89
Nel quadro dell'assistenza finanziaria e tecnica per i trasporti marittimi, e' accordata particolare attenzione al trasferimento di tecnologie, compreso il trasporto multimodi e quello con containers, alla promozione delle imprese comuni e, in particolare mediante la formazione professionale, all'attuazione di infrastrutture giuridiche e amministrative adeguate e al miglioramento della gestione portuaria, allo sviluppo del trasporto marittimo tra le isole e delle infrastrutture di collegamento e a una cooperazione accresciuta con gli operatori economici.
Per quanto attiene all'assistenza tecnica per le assicurazioni, si applicano le procedure previste nel quadro dello sviluppo del commercio e dei servizi.

Convenzione - art. 90

ARTICOLO 90
Le parti contraenti si impegnano a promuovere la sicurezza marittima, la sicurezza degli equipaggi e le azioni contro l'inquinamento.

Convenzione - art. 91

ARTICOLO 91
Per garantire l'attuazione efficace degli articoli da 86 a 90, possono aver luogo consultazioni, a richiesta di una parte contraente, eventualmente alle condizioni previste dalle norme procedurali di cui all'articolo 9.

Convenzione - art. 92

ARTICOLO 92
1. Nel settore delle comunicazioni, la cooperazione rivolge particolare attenzione allo sviluppo tecnologico appoggiando gli sforzi degli Stati ACP intesi a creare e sviluppare sistemi efficienti. Cio' include studi e programmi concernenti le comunicazioni mediante satellite quando cio' sia giustificato da considerazioni di carattere operativo e piu' particolarmente a livello regionale e subregionale. La cooperazione comprende anche i mezzi d'osservazione della terra mediante satellite nei settori della meteorologia e della telerilevazione.
2. Particolare importanza e' accordata alle telecomunicazioni nelle zone rurali per incoraggiare lo sviluppo economico e sociale di tali zone.

Convenzione - art. 93

ARTICOLO 93
In tutti i settori relativi ai trasporti e alle comunicazioni viene rivolta particolare attenzione alle specifiche esigenze degli Stati ACP privi di sbocco sul mare e insulari, derivanti dalla loro situazione geografica, nonche' alla situazione economica degli Stati ACP meno sviluppati.

Convenzione - art. 94

ARTICOLO 94
Le azioni di cooperazione nei settori dei trasporti e delle comunicazioni vengono attuate secondo le disposizioni e le procedure stabilite nel titolo III della terza parte della presente convenzione.

Convenzione - art. 95

ARTICOLO 95
Per conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 129, le parti contraenti intraprendono azioni per lo sviluppo del commercio e dei servizi, dalla fase della concezione alla fase finale di distribuzione dei prodotti.
Scopo di tali azioni e' far si' che gli Stati ACP traggano il massimo vantaggio dalle disposizioni della presente convenzione in materia di cooperazione commerciale, agricola ed industriale e possano partecipare nelle condizioni piu' favorevoli ai mercati della Comunita' ed ai mercati interni, regionali e internazionali, diversificando la gamma ed accrescendo il valore e il volume del commercio degli Stati ACP di beni e servizi.

Convenzione - art. 96

ARTICOLO 96
1. Nell'ambito degli sforzi volti a promuovere lo sviluppo del commercio e dei servizi, compreso il turismo, oltre allo sviluppo del commercio tra gli Stati ACP e la Comunita', si rivolgera' particolare attenzione alle azioni intese ad aumentare l'autonomia degli Stati ACP, a sviluppare il commercio intra-ACP e a sviluppare la cooperazione regionale sul piano del commercio e dei servizi.
2. Le azioni intraprese a richiesta degli Stati ACP riguardano principalmente i settori seguenti:
- l'attuazione d'una strategia commerciale coerente;
- la formazione e il perfezionamento professionale del personale operante nel settore del commercio e dei servizi;
- la creazione e il potenziamento di organismi che, negli Stati ACP, abbiano per scopo lo sviluppo del commercio e dei servizi;
- l'intensificazione dei contatti e degli scambi d'informazione tra operatori economici, compresa la partecipazione a fiere ed esposizioni;
- il sostegno degli sforzi degli Stati ACP per migliorare la qualita' dei loro prodotti, adattarli alle esigenze del mercato e diversificarne gli sbocchi;
- il sostegno agli sforzi degli Stati ACP per migliorare l'infrastruttura dei servizi, comprese le attrezzature di trasporto e di immagazzinamento.
3. La partecipazione degli Stati ACP meno sviluppati senza sbocco sul mare e insulari, alle varie attivita' di sviluppo del commercio e dei servizi, compreso il turismo, e' incoraggiata con disposizioni speciali, in particolare l'assunzione delle spese per lo spostamento del personale e il trasporto degli oggetti e merci da esporre nella loro partecipazione a fiere ed esposizioni.

Convenzione - art. 97

ARTICOLO 97
Le azioni per lo sviluppo del commercio e dei servizi comprendono una cooperazione specifica nel settore del turismo. Scopo di tale cooperazione e' appoggiare gli sforzi degli Stati ACP intesi a migliorare la prestazione di servizi di questa industria. Viene rivolta particolare attenzione alla necessita' di integrare il turismo nella vita sociale, culturale ed economica delle popolazioni, conformemente alle disposizioni degli articoli 116 e 117.

Convenzione - art. 98

ARTICOLO 98
Conformemente alle modalita' e procedure di cui al titolo III della terza parte della convenzione si possono applicare le disposizioni della cooperazione finanziaria e tecnica alle misure per lo sviluppo del turismo a livello sia nazionale che regionale. Oltre ai principali orientamenti stabiliti agli articoli 95 e 96 e alle disposizioni relative allo sviluppo delle piccole e medie imprese e dell'artigianato previste all'articolo 67, queste misure riguardano, tra l'altro, i settori seguenti:
- lo sviluppo, il rinnovamento e il mantenimento di risorse turistiche, come i siti e i monumenti di importanza nazionale;
- la formazione di competenze specializzate in materia di pianificazione e sviluppo del turismo;
- la commercializzazione, compresa la partecipazione a fiere ed esposizioni internazionali, la promozione e la pubblicita';
- le attivita' di ricerca e sviluppo connesse con lo sviluppo dell'industria del turismo;
- la raccolta, l'analisi, la diffusione, e l'utilizzazione, dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo, di informazioni sul turismo;
- la cooperazione intra-ACP nel settore del turismo.

Convenzione - art. 99

ARTICOLO 99
Tra gli strumenti previsti dalla presente convenzione e conformemente agli articoli 95 e 96, l'aiuto allo sviluppo del commercio e dei servizi comprende un'assistenza tecnica per l'insediamento e lo sviluppo d'istituzioni di assicurazione e credito connesse con lo sviluppo del commercio.

Convenzione - art. 100

ARTICOLO 100
Oltre agli stanziamenti che, nel quadro dei programmi indicativi nazionali di cui all'articolo 215, possono essere assegnati da ciascuno Stato ACP al finanziamento di azioni per lo sviluppo dei settori menzionati dagli articoli da 95 a 99, il contributo della Comunita' al finanziamento di queste azioni quando esse siano di carattere regionale, puo' raggiungere, nel quadro dei programmi di cooperazione regionale previsti all'articolo 112, l'importo di 60 milioni di ECU.

Convenzione - art. 101

ARTICOLO 101
La Comunita' sostiene gli sforzi degli Stati ACP per promuovere lo sviluppo collettivo e autonomo, sociale, culturale ed economico, nonche' una maggiore autosufficienza regionale.
Per rafforzare le capacita' collettive degli Stati ACP, la Comunita' fornisce un aiuto efficace per conseguire gli obiettivi e realizzare le priorita' che gli Stati ACP si sono prefissi nel contesto della cooperazione regionale, compresa la cooperazione interregionale e intra-ACP.

Convenzione - art. 102

ARTICOLO 102
1. La cooperazione regionale riguarda azioni concordate fra:
- piu' Stati ACP;
- uno o piu' Stati ACP e uno o piu' Stati, paesi o territori vicini, non ACP;
- piu' organismi regionali di cui facciano parte Stati ACP;
- uno o piu' Stati ACP e organismi regionali di cui facciano parte Stati ACP.
2. La cooperazione regionale puo' inoltre riguardare le azioni concordate tra due o piu' Stati ACP e uno o piu' Stati in sviluppo non ACP e non vicini e, qualora circostanze particolari lo giustifichino, tra un solo Stato ACP e uno o piu' Stati in sviluppo non ACP e non vicini.

Convenzione - art. 103

ARTICOLO 103
Nell'ambito della cooperazione regionale viene rivolta particolare attenzione:
a) alla valutazione e all'utilizzazione delle complementarita' dinamiche esistenti e potenziali in tutti i settori appropriati;
b) alla massima utilizzazione delle risorse umane ACP, nonche' all'esplorazione ottimale e ragionevole, alla conservazione, alla trasformazione e allo sfruttamento delle risorse naturali degli Stati ACP;
c) all'accelerazione della diversificazione economica e all'intensificazione della cooperazione e dello sviluppo nelle regioni degli Stati ACP e fra queste regioni;
d) alla promozione della sicurezza alimentare;
e) al rafforzamento di una rete di legami tra singoli paesi o gruppi di paesi con caratteristiche, affinita' e problemi comuni, per risolvere tali problemi;
f) allo sfruttamento massimo delle economie di scala in tutti i settori in cui la soluzione regionale si riveli piu' efficace della soluzione nazionale;
g) all'espansione dei mercati degli Stati ACP attraverso la promozione degli scambi commerciali tra Stati ACP, nonche' tra Stati ACP e paesi terzi vicini;
h) all'integrazione dei mercati degli Stati ACP attraverso la liberalizzazione dei loro scambi e l'eliminazione degli ostacoli tariffari, monetari e amministrativi;
i) ad ogni sostegno all'integrazione regionale.

Convenzione - art. 104

ARTICOLO 104
I progetti e i programmi di azioni di cooperazione regionale, dati gli obiettivi e le caratteristiche che le sono peculiari, sono eseguiti secondo le modalita' e le procedure fissate per la cooperazione finanziaria e tecnica, qualora rientrino in quest'ultima.

Convenzione - art. 105

ARTICOLO 105
La Comunita' fornisce un'assistenza finanziaria e tecnica agli organismi regionali esistenti o alla creazione di nuovi organismi regionali qualora si rivelino indispensabili per conseguire gli obiettivi della cooperazione regionale.

Convenzione - art. 106

ARTICOLO 106
Un'azione si considera regionale quando contribuisce direttamente alla soluzione di un problema di sviluppo comune a piu' Stati attraverso azioni comuni o azioni nazionali coordinate che soddisfino almeno una delle condizioni seguenti:
a) per la sua natura o per le sue caratteristiche fisiche, l'azione renda necessario superare le frontiere di uno Stato ACP e non possa essere realizzata da un solo Stato ne' essere scissa in azioni nazionali che ciascuno Stato puo' realizzare per proprio conto;
b) la formula regionale permetta di realizzare significative economie di scala rispetto alle azioni nazionali;
c) l'azione non soddisfi le condizioni di cui alle lettere a) o b), ma i vantaggi e i costi risultanti siano inegualmente ripartiti tra gli Stati che ne beneficiano.

Convenzione - art. 107

ARTICOLO 107
Fatto salvo l'articolo 106, l'ammontare del contributo della Comunita', a titolo di cooperazione regionale per azioni che potrebbero essere parzialmente realizzate a livello nazionale, e' determinato in base agli elementi seguenti:
a) l'azione rafforza la cooperazione tra gli Stati ACP interessati, a livello di amministrazioni, istituzioni o imprese di detti Stati, tramite organismi regionali o mediante l'eliminazione di ostacoli di natura regolamentare o finanziaria;
b) l'azione forma oggetto di impegni reciproci tra piu' Stati, segnatamente in materia di ripartizione delle realizzazioni, di investimenti e di gestione;
c) l'azione e' l'espressione regionale di una strategia settoriale.

Convenzione - art. 108

ARTICOLO 108
1. Le domande di finanziamento a partire dai fondi disponibili a titolo di cooperazione regionale sono formulate da ciascuno Stato ACP partecipante ad un'azione regionale.
2. Qualora un'azione di cooperazione regionale possa, per sua natura, interessare altri Stati ACP, la Commissione, d'intesa con gli Stati che hanno presentato la domanda, informa i suddetti Stati ACP o, se del caso, l'insieme degli Stati ACP. Gli Stati ACP interessati confermano quindi la loro intenzione di partecipare all'azione.
A prescindere da questa procedura, la Commissione esamina senza indugio la domanda di finanziamento purche' sia stata presentata da almeno due Stati ACP. La decisione sul finanziamento sara' adottata non appena gli Stati consultati avranno comunicato le loro intenzioni.
3. Qualora un solo Stato ACP sia associato a paesi non ACP alle condizioni previste all'articolo 102, la sua sola domanda e' sufficiente.
4. Gli organismi di cooperazione regionale possono formulare domande di finanziamento per una o piu' azioni specifiche di cooperazione regionale a nome e con l'accordo esplicito degli Stati ACP loro membri.
5. Ciascuna domanda di finanziamento a titolo di cooperazione regionale deve comportare, se del caso, proposte riguardanti:
a) da un lato, la proprieta' dei beni e servizi da finanziare nell'ambito dell'azione, nonche' la ripartizione delle responsabilita' in materia di funzionamento e di manutenzione;
b) dall'altro, la designazione dell'ordinatore regionale e dello Stato o dell'organismo autorizzato a firmare la convenzione di finanziamento a nome di tutti gli Stati o organismi ACP partecipanti.

Convenzione - art. 109

ARTICOLO 109
Lo Stato o gli Stati ACP o organismi regionali partecipanti ad un'azione regionale con paesi terzi alle condizioni previste all'articolo 102 possono chiedere alla Comunita' un finanziamento della parte dell'azione di cui sono responsabili o di una parte proporzionale ai vantaggi che essi traggono dall'azione.

Convenzione - art. 110

ARTICOLO 110
Qualora un'azione sia finanziata dalla Comunita' tramite un organismo di cooperazione regionale, le condizioni del finanziamento applicabili ai beneficiari finali sono convenute tra la Comunita' e tale organismo, d'intesa con lo Stato o gli Stati ACP interessati.

Convenzione - art. 111

ARTICOLO 111
Per promuovere la loro cooperazione regionale, gli Stati ACP meno sviluppati beneficiano di una priorita' nei progetti riguardanti almeno uno Stato ACP meno sviluppato, mentre gli Stati ACP senza sbocco sul mare e insulari sono oggetto di particolare attenzione per superare gli ostacoli che frenano il loro sviluppo.

Convenzione - art. 112

ARTICOLO 112
Dei mezzi finanziari previsti all'articolo 194 per lo sviluppo culturale, economico e sociale degli Stati ACP, un importo di 1.000 milioni di ECU e' riservato al finanziamento dei loro progetti e programmi regionali.

Convenzione - art. 113

ARTICOLO 113
Il campo d'applicazione della cooperazione regionale, tenuto conto dell'articolo 103, include i punti seguenti:
a) l'agricoltura, lo sviluppo rurale, segnatamente l'autosufficienza e la sicurezza alimentari;
b) i programmi in materia di sanita', compresi i programmi per l'istruzione, la formazione, la ricerca e l'informazione connesse alle cure sanitarie di base e alla lotta contro le principali malattie, comprese le principali malattie degli animali;
c) la valutazione, lo sviluppo, lo sfruttamento e la preservazione delle risorse della pesca e delle risorse marine, compresa la cooperazione scientifica e tecnica per la sorveglianza delle zone economiche esclusive;
d) la preservazione e il miglioramento dell'ambiente, segnatamente attraverso programmi per combattere la desertificazione, l'erosione, la degradazione delle coste e l'inquinamento dei mari, allo scopo di garantire uno sviluppo razionale e ecologicamente equilibrato;
e) l'industrializzazione, compresa la creazione di imprese regionali, incluse le imprese interregionali di produzione e di commercializzazione;
f) lo sfruttamento delle risorse naturali, segnatamente la produzione e la distribuzione dell'energia;
g) i trasporti e le comunicazioni: le reti stradale e ferroviaria, i trasporti per via aerea e per mare, le vie di navigazione interne, i servizi postali e le telecomunicazioni;
h) lo sviluppo e l'espansione degli scambi;
i) il sostegno ai programmi d'azione attuati dalle organizzazioni professionali e commerciali ACP e ACP/CEE per migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti sui mercati esteri;
j) l'istruzione e la formazione, la ricerca, la scienza e la tecnologia, l'informazione e la comunicazione, la creazione e il rafforzamento degli istituti di formazione e di ricerca e degli organismi tecnici incaricati degli scambi di tecnologie nonche' della cooperazione tra universita';
k) il turismo, compresi la creazione e il rafforzamento di centri di promozione turistica;
l) le attivita' inerenti alla cooperazione culturale e sociale.

Convenzione - art. 114

ARTICOLO 114
La cooperazione contribuisce allo sviluppo autonomo degli Stati ACP, incentrato sull'uomo e radicato nella cultura di ciascun popolo.
Essa appoggia le politiche e le misure prese da questi Stati al fine di valorizzare le loro risorse umane, accrescere le loro capacita' di creazione e promuovere le rispettive identita' culturali. Essa favorisce la partecipazione delle popolazioni al processo di sviluppo.
Tale cooperazione e' volta a promuovere una migliore comprensione ed una maggiore solidarieta' tra i governi e le popolazioni ACP e CEE, allo scopo di favorire il dialogo, lo scambio e l'arricchimento reciproco, su un piano di parita'.

Convenzione - art. 115

ARTICOLO 115
1. La cooperazione socio-culturale trova espressione:
- nella presa in considerazione della dimensione sociale e culturale dei progetti e programmi di azione;
- nelle azioni dirette a valorizzare le risorse umane, ai fini di uno sfruttamento razionale ed ottimale delle risorse naturali e del soddisfacimento dei bisogni essenziali, materiali e spirituali;
- nella promozione delle identita' culturali delle popolazioni degli Stati ACP, allo scopo di favorirne l'autoavanzamento e di stimolarne la creativita'.
2. Le azioni di cooperazione socio-culturale vengono attuate secondo le modalita' e procedure stabilite nel titolo III della terza parte. Esse rientrano tra le priorita' e gli obiettivi definiti nei programmi indicativi o nell'ambito della cooperazione regionale, in funzione delle loro caratteristiche proprie.

Convenzione - art. 116

ARTICOLO 116
1. La concezione, l'istruzione, l'esecuzione e la valutazione di ogni progetto o programma di azioni si fondano sulla comprensione e sul rispetto delle caratteristiche socio-culturali dell'ambiente.
2. Cio' implica in particolare:
- una conoscenza approfondita dell'ambiente umano interessato;
- una valutazione delle risorse umane disponibili per le realizzazioni e la loro conservazione;
- una stima delle possibilita' di partecipazione delle popolazioni;
- un'analisi delle tecnologie locali, nonche' di altre tecnologie appropriate;
- un'informazione pertinente di tutti coloro che partecipano alla concezione e alla realizzazione delle azioni, compreso il personale addetto alla cooperazione tecnica;
- la predisposizione di programmi integrati di promozione delle risorse umane.

Convenzione - art. 117

ARTICOLO 117
L'istruzione dei progetti e dei programmi tiene conto:
a) per quanto attiene agli aspetti sociali:
- del rafforzamento delle capacita' e delle strutture di sviluppo autonomo;
- della condizione e del ruolo della donna;
- del contributo al soddisfacimento dei bisogni essenziali, culturali e materiali delle popolazioni;
- dell'occupazione e della formazione;
- dell'equilibrio tra sviluppo demografico e le altre risorse;
- dei tipi di relazioni sociali e interpersonali;
- dei procedimenti e delle forme di produzione e di trasformazione,
b) per quanto attiene agli aspetti culturali:
- dell'adattamento all'ambiente culturale e delle incidenze sul medesimo;
- dell'integrazione e della valorizzazione del patrimonio culturale locale, segnatamente parametri di valore, usi e costumi, mentalita', consuetudini, stili e materiali;
- dei sistemi di acquisizione e di divulgazione delle conoscenze;
- dell'interazione uomo/ambiente.

Convenzione - art. 118

ARTICOLO 118
La cooperazione contribuisce alla valorizzazione delle risorse umane, nel quadro di programmi integrati e coordinati, mediante azioni nei settori dell'istruzione e della formazione, della ricerca, della scienza e della tecnica, dell'informazione e della comunicazione, della partecipazione delle popolazioni, del ruolo della donna e della salute.

Convenzione - art. 119

ARTICOLO 119
1. Per soddisfare le esigenze di istruzione e formazione, immediate e prevedibili, ai livelli e nei settori designati come prioritari dai programmi nazionali e regionali, la cooperazione fornisce un sostegno:
a) alla creazione e allo sviluppo di istituti di formazione e di insegnamento;
b) agli sforzi degli Stati ACP per ristrutturare i loro istituti e sistemi di istruzione, per rinnovarne il contenuto, i metodi e le tecnologie, in modo da aumentare l'efficacia e diminuire il costo di tutti i tipi di formazione;
c) alla redazione dell'inventario delle competenze e delle formazioni necessarie per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo di ciascuno Stato ACP;
d) alle azioni dirette di formazione e di istruzione, in particolare ai programmi di alfabetizzazione e di formazione non tradizionale, a fini funzionali e professionali;
e) alla formazione dei formatori, dei pianificatori della istruzione e degli specialisti in tecnologie educative;
f) all'individuazione delle necessita' degli Stati ACP in materia di nuove tecnologie adattate e alla acquisizione delle stesse;
g) ad associazioni, gemellaggi, scambi e trasferimenti di conoscenze e tecniche tra universita' ed istituti di istruzione superiore negli Stati ACP e nella Comunita'.
2. Le azioni di formazione sono concepite sotto forma di programmi integrati intesi a raggiungere un obiettivo ben definito in un determinato settore o in un ambito piu' generale.
3. Queste azioni sono condotte prioritariamente nello Stato ACP o nella regione che ne beneficia. Esse possono essere realizzate se necessario in un altro Stato ACP o in uno Stato membro della Comunita'. Per formazioni specializzate particolarmente adatte alle esigenze degli Stati ACP possono eccezionalmente essere realizzate azioni di formazione in un altro paese in sviluppo.

Convenzione - art. 120

ARTICOLO 120
1. La cooperazione appoggia gli sforzi de gli Stati ACP, per disporre di una struttura scientifica e tecnica propria, essa contribuisce alla realizzazione di programmi di ricerca definiti dagli Stati ACP e integrati alle altre azioni di sviluppo.
2. I programmi di ricerca vengono realizzati in via prioritaria nell'ambito nazionale o regionale degli Stati ACP e tengono conto delle esigenze e delle condizioni di vita delle popolazioni interessate. Essi sostengono lo sviluppo nei settori prioritari e comportano, in funzione delle necessita', le azioni seguenti:
a) il rafforzamento o la creazione di istituti di ricerca fondamentale o applicata;
b) la cooperazione scientifica e tecnologica degli Stati ACP fra loro e con altri paesi in sviluppo;
c) la valorizzazione delle tecnologie locali, il vaglio delle tecnologie importate e il loro adattamento alle esigenze specifiche degli Stati ACP;
d) il miglioramento dell'informazione e della documentazione scientifica e tecnica;
e) la divulgazione dei risultati della ricerca presso gli utilizzatori.

Convenzione - art. 121

ARTICOLO 121
La cooperazione in materia di informazione e' intesa a:
a) incrementare la capacita' degli Stati ACP di contribuire attivamente al flusso internazionale delle informazioni e delle conoscenze; a tal fine essa favorisce segnatamente la creazione e il rafforzamento dei mezzi di comunicazione nazionali e regionali;
b) garantire una migliore informazione delle popolazioni ACP per un controllo del loro sviluppo, attraverso progetti o programmi incentrati sull'informazione e l'espressione della popolazione, ed attraverso un ampio ricorso ai sistemi di comunicazione di base.

Convenzione - art. 122

ARTICOLO 122
1. La cooperazione appoggia gli sforzi degli Stati ACP per garantire una stretta e continua partecipazione della comunita' di base alle azioni di sviluppo. A tal fine, prendendo spunto dalla dinamica interna delle popolazioni, vengono presi in considerazione gli elementi seguenti:
a) il rafforzamento delle istituzioni in grado di favorire la partecipazione delle popolazioni mediante azioni in materia di organizzazione del lavoro, di formazione del personale e di gestione;
b) l'appoggio alle popolazioni per favorirne l'organizzazione, in particolare in associazioni di tipo cooperativistico, e la messa a disposizione dei vari gruppi interessati dei mezzi complementari alle loro iniziative ed ai loro sforzi;
c) l'incoraggiamento delle iniziative di partecipazione attraverso l'istruzione, la formazione nonche' l'animazione e la promozione culturali;
d) l'associazione delle popolazioni interessate, compresi le donne, i giovani, gli anziani e i minorati, alle varie fasi dello sviluppo;
e) l'incremento delle possibilita' di impiego, anche attraverso la realizzazione dei lavori previsti nelle azioni di sviluppo.
2. Le istituzioni o le associazioni gia' esistenti sono utilizzate quanto piu' ampiamente possibile per la messa a punto e l'attuazione delle azioni di sviluppo.

Convenzione - art. 123

ARTICOLO 123
1. La cooperazione appoggia gli sforzi compiuti dagli Stati ACP per valorizzare il lavoro della donna, per migliorarne le condizioni di vita, per ampliarne il ruolo e promuoverne lo status nel processo produttivo e di sviluppo.
2. Particolare attenzione e' rivolta all'accesso delle donne a tutti gli aspetti della formazione, a tecnologie piu' perfezionate, al credito e alle organizzazioni cooperativistiche, nonche' a quelle particolari tecnologie che possono rendere meno gravosi i loro compiti.

Convenzione - art. 124

ARTICOLO 124
Le azioni destinate a migliorare le condizioni di salute delle popolazioni ACP riguardano in via prioritaria la nutrizione, l'igiene, l'educazione sanitaria, la sicurezza dei lavoratori, i servizi sanitari di base e di medicina preventiva, la lotta contro le grandi endemie e la valorizzazione della medicina e della farmacia tradizionali. Queste azioni tengono conto delle condizioni economiche e delle esigenze dei gruppi piu' svantaggiati.

Convenzione - art. 125

ARTICOLO 125
La cooperazione contribuisce alle azioni che rientrano nell'ambito delle politiche degli Stati ACP riguardanti la promozione delle identita' culturali dei loro popoli, la loro produzione culturale, la preservazione e l'arricchimento del loro patrimonio culturale nonche' la diffusione dei beni e dei servizi culturali degli Stati ACP.

Convenzione - art. 126

ARTICOLO 126
1. Le azioni di cooperazione volte a sviluppare la produzione culturale ACP sono concepite:
a) come componenti di un programma integrato, segnatamente sotto forma di produzione, distribuzione e divulgazione di materiale pedagogico o di mezzi audiovisivi d'informazione o di
volgarizzazione, oppure
b) come progetti specifici, in particolare di:
- produzione o coproduzione radiofonica o televisiva;
- produzione e diffusione di dischi e cassette, pellicole, libri, periodici, ecc.
2. Laddove si tratti di prodotti culturali destinati al mercato, la loro fabbricazione e diffusione potranno usufruire degli aiuti previsti a titolo della cooperazione industriale e della promozione commerciale.

Convenzione - art. 127

ARTICOLO 127
La cooperazione sostiene azioni degli Stati ACP riguardanti:
a) la salvaguardia e la promozione del loro patrimonio culturale, segnatamente attraverso la creazione di banche di dati culturali nonche' di audioteche per raccogliere le tradizioni orali e valorizzarne i contenuti;
b) gli scambi culturali tra Stati ACP in settori altamente rappresentativi delle loro identita' rispettive;
c) la preservazione dei monumenti storici e culturali, nonche' la promozione dell'architettura tradizionale.

Convenzione - art. 128

ARTICOLO 128
La cooperazione si propone altresi' di favorire la diffusione, negli Stati membri della Comunita', dei beni e dei servizi culturali ACP che siano altamente rappresentativi delle loro identita' culturali.

Convenzione - art. 129

ARTICOLO 129
1. Nel settore della cooperazione commerciale, l'obiettivo della presente convenzione e' di promuovere il commercio tra gli Stati ACP e la Comunita', da un lato, secondo i rispettivi livelli di sviluppo, e tra gli Stati ACP, dall'altro.
2. Nel perseguimento di questo obiettivo, sara' riservata un'attenzione particolare al conseguimento di effettivi vantaggi supplementari per il commercio tra gli Stati ACP e la Comunita' e al miglioramento delle condizioni di accesso dei loro prodotti al mercato, al fine di accelerare il ritmo di crescita del loro commercio in particolare del flusso delle loro esportazioni nella Comunita' e di assicurare un miglior equilibrio degli scambi commerciali delle parti contraenti.
3. A questo scopo le parti contraenti applicano le disposizioni del presente titolo e le altre misure appropriate, enunciate nel titolo III della presente parte e nella parte seconda della presente convenzione.

Convenzione - art. 130

ARTICOLO 130
1. I prodotti originari degli Stati ACP sono ammessi all'importazione nella Comunita' in esenzione da dazi doganali e tasse d'effetto equivalente.
2. a) I prodotti originari degli Stati ACP:
- enumerati nell'elenco dell'allegato II del trattato , che sono oggetto di un'organizzazione comune di mercato a norma
dell'articolo 40 del trattato o che sono
- soggetti, all'importazione nella Comunita', ad una regolamentazione specifica introdotta in seguito all'attuazione della politica agricola comune,
sono importati nella Comunita', in deroga al regime generale vigente nei confronti dei paesi terzi, alle condizioni seguenti:
i) sono ammessi in esenzione da dazi doganali i prodotti
per i quali le disposizioni comunitarie vigenti al momento dell'importazione non prevedono, oltre alla riscossione dei dazi doganali, l'applicazione di altre misure relative alla loro importazione;
ii) per i prodotti diversi da quelli di cui alla lettera
i), la Comunita' prende le misure necessarie ad assicurare un trattamento piu' favorevole di quello riservato ai paesi terzi che beneficiano, per gli stessi prodotti, della clausola della nazione piu' favorita;
b) se nel periodo di applicazione della presente convenzione gli Stati ACP chiedono che nuove produzioni agricole o taluni prodotti agricoli che non sono soggetti ad un regime speciale al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione beneficino di siffatto regime, la Comunita' esamina queste domande in consultazione con gli Stati ACP;
c) nonostante quanto precede, la Comunita' esamina caso per caso, nell'ambito delle relazioni privilegiate e della specificita' della cooperazione ACP-CEE, le domande degli Stati ACP intese ad assicurare ai loro prodotti agricoli un accesso preferenziale al mercato comunitario e comunica la sua decisione in merito a tali domande, debitamente motivate, entro un termine non superiore a sei mesi dalla loro presentazione.
Nel contesto della lettera a), punto ii) la Comunita' decide in particolare facendo riferimento a concessioni accordate a paesi terzi in sviluppo. Essa tiene conto delle possibilita' offerte dal mercato fuori stagione;
d) il regime di cui alla lettera a) entra in vigore contemporaneamente alla presente convenzione e resta in applicazione per tutta la durata di quest'ultima.
Se pero', nel periodo di applicazione della presente convenzione, la Comunita':
- sottopone uno o piu' prodotti ad una organizzazione
comune di mercato o a una regolamentazione specifica adottata nell'ambito dell'attuazione della politica agricola comune, essa si riserva di adattare, previa consultazione in sede di Consiglio dei Ministri, il regime di importazione di questi prodotti originari degli Stati ACP. In tal caso si applica la lettera a);
- modifica un'organizzazione comune di mercato o una
regolamentazione specifica adottata nell'ambito dell'attuazione della politica agricola comune, essa si riserva di modificare, previa consultazione in sede di Consiglio dei Ministri, il regime fissato per i prodotti originari degli Stati ACP. In tal caso la Comunita' si impegna a mantenere a favore dei prodotti originari degli Stati ACP un vantaggio paragonabile a quello di cui essi beneficiavano in precedenza rispetto ai prodotti originari dei paesi terzi beneficiari della clausola della nazione piu' favorita;
e) se la Comunita' intende concludere un accordo preferenziale con paesi terzi, ne informa gli Stati ACP. Su richiesta degli Stati ACP vengono avviate consultazioni allo scopo di difendere i loro interessi.

Convenzione - art. 131

ARTICOLO 131
1. La Comunita' non applica all'importazione dei prodotti originari degli Stati ACP restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente.
2. Il paragrafo 1 tuttavia non pregiudica il regime d'importazione riservato ai prodotti di cui all'articolo 130, paragrafo 2, lettera a) primo trattino.
La Comunita' informa gli Stati ACP dell'eliminazione delle restrizioni quantitative residue per tali prodotti.

Convenzione - art. 132

ARTICOLO 132
1. L'articolo 131 non e' d'ostacolo ai divieti o alle restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprieta' industriale e commerciale.
2. Detti divieti o restrizioni non devono comunque costituire un mezzo di discriminazione arbitraria ne' una restrizione dissimulata del commercio in generale.
Qualora l'applicazione delle misure menzionate al paragrafo 1 leda gli interessi di uno o piu' Stati ACP, si procede, su richiesta di questi ultimi, a consultazioni conformemente all'articolo 9, secondo comma per trovare una soluzione soddisfacente.

Convenzione - art. 133

ARTICOLO 133
Il regime all'importazione dei prodotti originari degli Stati ACP non puo' essere piu' favorevole del trattamento applicato agli scambi fra gli Stati membri della Comunita'.

Convenzione - art. 134

ARTICOLO 134
Qualora gli interessi di uno o piu' Stati ACP rischino di essere lesi da misure nuove o da misure previste nell'ambito dei programmi di ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari adottate dalla Comunita' per migliorare la circolazione delle merci, la Comunita' prima di adottare tali misure, ne informa gli Stati ACP tramite il Consiglio dei Ministri.
Per consentire alla Comunita' di prendere in considerazione gli interessi degli Stati ACP in questione, si tengono consultazioni, a richiesta di questi ultimi, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, per trovare una soluzione soddisfacente.

Convenzione - art. 135

ARTICOLO 135
1. Qualora gli interessi di uno o piu' Stati ACP siano lesi da regolamentazioni comunitarie esistenti, volte ad agevolare la circolazione delle merci, o dall'interpretazione, applicazione o attuazione delle modalita' di dette regolamentazioni, si tengono consultazioni, a richiesta degli Stati ACP interessati, per trovare una soluzione soddisfacente.
2. Allo scopo di trovare una soluzione soddisfacente, gli Stati ACP possono anche evocare in sede di Consiglio dei Ministri altre difficolta' relative alla circolazione delle merci, eventualmente risultanti da misure prese o previste dagli Stati membri.
3. Le competenti istituzioni della Comunita' forniscono al Consiglio dei Ministri le piu' ampie informazioni possibili su tali misure allo scopo di assicurare consultazioni efficaci.

Convenzione - art. 136

ARTICOLO 136
1. In considerazione delle loro attuali esigenze di sviluppo, gli Stati ACP non sono tenuti a sottoscrivere, per la durata della presente convenzione e relativamente alle importazioni di prodotti originari della Comunita', obblighi corrispondenti agli impegni assunti dalla Comunita', a norma del presente capitolo, riguardo alle importazioni dei prodotti originari degli Stati ACP.
2. a) Nel quadro dei loro scambi con la Comunita', gli Stati ACP non operano discriminazioni fra gli Stati membri e accordano alla Comunita' un trattamento non meno favorevole di quello riservato alla nazione piu' favorita.
b) Il trattamento della nazionale piu' favorita cui si fa riferimento alla lettera a) non si applica alle relazioni economiche e commerciali fra i vari paesi ACP ne' a quelle tra uno o piu' Stati ACP ed altri paesi in sviluppo.

Convenzione - art. 137

ARTICOLO 137
A meno che vi abbia gia' proceduto in applicazione delle precedenti convenzioni ACP-CEE, ciascuna parte contraente trasmette la propria tariffa doganale al Consiglio dei Ministri entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione. Ciascuna parte contraente comunica anche le successive modifiche della propria tariffa man mano che entrano in vigore.

Convenzione - art. 138

ARTICOLO 138
1. Ai fini dell'applicazione del presente capitolo, la nozione di "prodotti originari" ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n° 1.
2. Il Consiglio dei Ministri puo' decidere qualsiasi modifica del protocollo n° 1.
3. Qualora per un dato prodotto non sia ancora definita, in applicazione dei paragrafi 1 o 2, la nozione di "prodotti originari", ciascuna parte contraente continua ad applicare la propria regolamentazione.

Convenzione - art. 139

ARTICOLO 139
1. Qualora l'applicazione delle disposizioni del presente capitolo comporti gravi perturbazioni in un settore della attivita' economica della Comunita' oppure di uno o piu' Stati membri o ne comprometta la stabilita' finanziaria con l'estero, o qualora sorgano difficolta' che rischino di deteriorare un settore d'attivita' della Comunita' o di una regione della stessa, la Comunita' puo' prendere o autorizzare lo Stato membro interessato a prendere misure di salvaguardia. Queste misure, la loro durata e le relative modalita' d'applicazione sono notificate senza indugio al Consiglio dei Ministri.
2. La Comunita' ed i suoi Stati membri si impegnano a non avvalersi di misure di salvaguardia o di altri mezzi a fini protezionistici o allo scopo di ostacolare le evoluzioni strutturali.
3. Le suddette misure di salvaguardia devono limitarsi a quelle che perturbano il meno possibile il commercio tra le parti contraenti nel perseguimento degli obiettivi della presente convenzione, e non devono superare la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficolta' manifestatesi.
4. Al momento della loro attuazione le misure di salvaguardia tengono conto del livello raggiunto dalle esportazioni degli Stati ACP interessate nella Comunita' e del loro potenziale di sviluppo.

Convenzione - art. 140

ARTICOLO 140
1. Si svolgono consultazioni preventive in merito all'applicazione della clausola di salvaguardia sia che si tratti della applicazione iniziale sia di una proroga di tali misure. La Comunita' fornisce agli Stati ACP tutte le informazioni necessarie per queste consultazioni nonche' i dati che consentono di determinare in quale misura le importazioni di un dato prodotto in provenienza da uno o piu' Stati ACP abbiano provocato gli effetti di cui all'articolo 139, paragrafo 1.
2. Qualora si siano svolte consultazioni, le misure di salvaguardia o qualsiasi accordo concluso tra gli Stati ACP interessati e la Comunita' entrano in vigore al termine di dette consultazioni.
3. Tuttavia le consultazioni preventive di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono di ostacolo a decisioni immediate che la Comunita' o i suoi Stati membri potrebbero prendere conformemente all'articolo 139, paragrafo 1, se particolari circostanze rendessero necessarie tali decisioni.
4. Per facilitare l'esame dei fatti che potrebbero perturbare il mercato, viene istituito un meccanismo destinato ad assicurare il controllo statistico di talune esportazioni degli Stati ACP nella Comunita'.
5. Le parti contraenti si impegnano a tenere regolari consultazioni allo scopo di trovare soluzioni soddisfacenti agli eventuali problemi causati dall'applicazione della clausola di salvaguardia.
6. Le consultazioni preventive cosi' come le consultazioni regolari ed il meccanismo di sorveglianza, di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono attuati conformemente alla dichiarazione comune allegata alla presente convenzione.

Convenzione - art. 141

ARTICOLO 141
Su richiesta di qualsiasi parte contraente interessata, il Consiglio dei Ministri esamina gli effetti economici e sociali determinati dall'applicazione della clausola di salvaguardia.

Convenzione - art. 142

ARTICOLO 142
In caso di adozione, di modifica o di ritiro delle misure di salvaguardia, si presta particolare attenzione agli interessi degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari.

Convenzione - art. 143

ARTICOLO 143
Al fine di assicurare l'efficace applicazione delle disposizioni della presente convenzione nel settore della cooperazione commerciale, le parti contraenti convengono di informarsi e di consultarsi a vicenda.
Oltre ai casi in cui sono specificamente previste consultazioni agli articoli da 129 a 142, si avviano consultazioni, su richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, alle condizioni previste dalle norme di procedura di cui all'articolo 9, in particolare nei casi seguenti:
1) se talune parti contraenti intendono prendere misure di natura commerciale che ledano gli interessi di una o piu' altre parti contraenti nell'ambito della presente convenzione, esse devono informarne il Consiglio dei Ministri. Su richiesta delle parti contraenti interessate, si avviano consultazioni per tenere conto dei rispettivi interessi;
2) se, durante il periodo di applicazione della presente convenzione, gli Stati ACP ritengono che i prodotti agricoli di cui all'articolo 130, paragrafo 2, lettera a), che non sono oggetto di un regime speciale, dovrebbero beneficiare di un tale regime, possono aver luogo consultazioni in sede di Consiglio dei Ministri;
3) se una parte contraente ritiene che una regolamentazione esistente in un'altra parte contraente, la sua interpretazione, la sua applicazione o l'attuazione delle sue modalita' ostacolino la circolazione delle merci;
4) se la Comunita' o gli Stati membri prendono misure di salvaguardia in conformita' dell'articolo 139, possono essere avviate consultazioni in materia in sede di Consiglio dei Ministri, su richiesta delle parti contraenti interessate, specialmente per assicurare il rispetto dell'articolo 139, paragrafo 3.

Convenzione - art. 144

ARTICOLO 144
Sino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune di mercato per gli alcoli ed in deroga all'articolo 130, paragrafo 1, l'ammissione nella Comunita' dei prodotti della sottovoce 22.09 CI - rum, arak, tafia - originari degli Stati ACP e' disciplinata dal protocollo n° 5.

Convenzione - art. 145

ARTICOLO 145
Per consentire il miglioramento delle condizioni di produzione e di commercializzazione delle banane originarie degli Stati ACP, le parti contraenti concordano gli obiettivi che figurano nel protocollo n° 4.

Convenzione - art. 146

ARTICOLO 146
Il presente capitolo ed i protocolli nn. 4 e 5 non si applicano alle relazioni tra gli Stati ACP ed i dipartimenti francesi d'oltremare.

Convenzione - art. 147

ARTICOLO 147
1. Per porre rimedio agli effetti nefasti dell'instabilita' dei proventi da esportazione e per aiutare gli Stati ACP a superare uno dei principali ostacoli alla stabilita', alla redditivita' ed alla costante espansione delle loro economie, per sostenere i loro sforzi di sviluppo e consentir loro di provvedere in questo modo al progresso economico e sociale delle rispettive popolazioni contribuendo a salvaguardare il potere d'acquisto di dette popolazioni, viene istituito, conformemente all'articolo 160, un sistema inteso a garantire la stabilizzazione dei proventi da esportazione provenienti dall'esportazione da parte degli Stati ACP nella Comunita', o verso altre destinazioni secondo la definizione di cui all'articolo 150, di taluni prodotti dai quali dipendono le loro economie e che risentono delle fluttuazioni dei prezzi e/o dei quantitativi.
2. Per conseguire questi obiettivi, le risorse trasferite sono destinate al mantenimento dei flussi finanziari nel settore in oggetto oppure, in un intento di diversificazione, sono dirette ad altri settori appropriati e servono allo sviluppo economico e sociale.

Convenzione - art. 148

ARTICOLO 148
1. I prodotti contemplati sono i seguenti:
Codice NIMEXE 1 Arachidi in guscio o decorticate da 12.01-31 a 12.01-35 2 Olio di arachidi 15.07-74 e 15.07-87 3 Cacao in grani 18.01-00 4 Pasta di cacao da 18.03-10 a 18.03-30 5 Burro di cacao 18.04-00 6 Caffe', verde o torrefatto da 09.01-11 a 09.01-17 7 Estratti essenze o concentrati di caffe' da 21.02-11 a 21.02-15 8 Cotone in massa da 55.01-10 a 55.01-90 9 Linter di cotone da 55.02-10 a 55.02-90 10 Noci di cocco da 08.01-71 a 08.01-75 11 Copra 12.01-42 12 Olio di cocco 15.07-29, 15.07-77 e 15.07-92 13 Olio di palma 15.07-19, 15.07-61 e 15.07-63 14 Olio di palmisti 15.07-31, 15.07-78 e 15.07-93 15 Noci e mandorle di palmisti 12.01-44 16 Pelli grezze da 41.01-11 a 41.01-95 17 Cuoio e pelli di bovini da 41.02-05 a 41.02-98 18 Pelli ovine da 41.03-10 a 41.03-99 19 Pelli caprine da 41.04-10 a 41.04-99 20 Legno rozzo da 44.03-20 a 44.03-99 21 Legno semplicemente squadrato da 44.04-20 e 44.04-98 22 Legno semplicemente segato in lungo da 44.05-10 a 44.05-79 23 Banane fresche 08.01-31 24 Te' da 09.02-10 a 09.02-90 25 Sisal grezzo 57.04-10 26 Vaniglia 09.05-00 27 Garofani (antofilli, chiodi e steli) 09.07-00 28 Lane in massa da 53.01-10 a 53.01-40 29 Peli fini di capra mohair 53.02-95 30 Gomma arabica 13.02-91 31 Piretro (fiori, foglie, steli, cortecce, radici) nonche' succhi ed estratti di piretro) 12.07-10 e 13.03-15 32 Oli essenziali non deterpenati di garofano, di niaouli e d'ylang-ylang 33.01-23 33 Semi di sesamo 12.01-68 34 Noci e mandorle di acagiu' 08.01-77 35 Pepe 09.04-11 e 09.04-70 36 Gamberetti 03.03-43 37 Calamari 03.03-68 38 Semi di cotone 12.01-66 39 Panelli di semi e frutti oleosi da 23.04-01 a 23.04-99 40 Gomma da 40.01-20 a 40.01-60 41 Piselli da 07.01-41 a 07.01-43, 07.05-21 e 07.05-61 42 Fagioli da 07.01-45 a 07.01-47, 07.05-25, 07.05-65 e ex 07.05.99 43 Lenticchie 07.05-30 e 07.05-70 44 Noci moscate e macis 09.08-13, 09.08-16, 09.08-60 e 09.08-70 45 Noci di Karite' 12.01-70 46 Oli di Karite' ex 15.07-82 e ex 15.07-98 47 Manghi ex 08.01-99
2. Alla presentazione di ciascuna domanda di trasferimento, lo Stato ACP sceglie fra i seguenti sistemi:
a) ciascun prodotto elencato al paragrafo 1 costituisce un prodotto a norma del presente capitolo;
b) i gruppi di prodotti 1 e 2, da 3 a 5, 6 e 7, 8 e 9, da 10 a 12, da 13 a 15, da 16 a 19, da 20 a 22, 23 e 48, 45 e 46 costituiscono ciascuno un prodotto a norma del presente capitolo.

Convenzione - art. 149

ARTICOLO 149
Se dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente convenzione uno o piu' prodotti non elencati all'articolo 148, dai quali pero' dipende in misura considerevole l'economia di uno o piu' Stati ACP, subiscono forti fluttuazioni, il Consiglio dei Ministri si pronuncia circa l'inclusione del prodotto o dei prodotti nell'elenco entro sei mesi dalla presentazione di una richiesta dello Stato degli Stati ACP interessati, tenendo conto di fattori come l'occupazione, il deterioramento dei termini di scambio tra la Comunita' e lo Stato ACP interessato e il livello di sviluppo dello Stato ACP in questione, nonche' le condizioni che caratterizzano i prodotti originari della Comunita'.

Convenzione - art. 150

ARTICOLO 150
1. I proventi da esportazione a cui si applica il sistema sono quelli derivanti dall'esportazione:
a) nella Comunita', da parte di ogni singolo Stato ACP, di ciascuno dei prodotti elencati all'articolo 148;
b) negli altri Stati ACP, da parte degli Stati ACP gia' beneficiari della deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo, di ciascuno dei prodotti elencati all'articolo 148 per il quale e' concessa tale deroga;
c) verso tutte le destinazioni, da parte degli Stati ACP gia' beneficiari della deroga di cui al paragrafo 3 del presente articolo, di ciascuno dei prodotti elencati all'articolo 148.
2. A richiesta di uno o piu' Stati ACP relativa ad uno o piu' prodotti elencati all'articolo 148, il Consiglio dei Ministri, basandosi su una relazione redatta dalla Commissione di concerto con lo Stato o gli Stati ACP richiedenti, puo' decidere, entro sei mesi dalla presentazione della domanda, l'applicazione del sistema all'esportazione dei prodotti in oggetto da questo Stato o questi Stati ACP negli altri Stati ACP.
3. A richiesta di uno Stato ACP che non destina la maggior parte delle sue esportazioni alla Comunita', il Consiglio dei Ministri, basandosi su una relazione redatta dalla Commissione di concerto con lo Stato ACP richiedente, puo' decidere, entro sei mesi dalla presentazione della domanda, che il sistema si applichi all'esportazione dei prodotti in questione, qualunque ne sia la destinazione.

Convenzione - art. 151

ARTICOLO 151
Ciascuno Stato ACP interessato certifica che i prodotti ai quali si applica il sistema sono originari del suo territorio a norma dell'articolo 2 del protocollo n° 1.

Convenzione - art. 152

ARTICOLO 152
Ai fini precisati all'articolo 147, la Comunita' destina al sistema, per la durata della presente convenzione, un importo di 925 milioni di ECU per coprire il complesso dei suoi impegni nell'ambito del sistema. Questo importo e' amministrato dalla Commissione.

Convenzione - art. 153

ARTICOLO 153
1. L'importo globale di cui all'articolo 152 e' suddiviso in un numero di frazioni annue di pari entita' corrispondente al numero di anni di applicazione.
2. Gli interessi prodotti dal collocamento sul mercato, nel periodo 1° aprile - 30 giugno, dell'importo corrispondente alla meta' di ciascuna frazione annua, detratti i versamenti di anticipi e trasferimenti effettuati in tale periodo, sono accreditati alle risorse del sistema. Gli interessi prodotti dal collocamento sul mercato, nel periodo 1° luglio - 31 marzo, dell'importo corrispondente alla seconda meta' di ciascuna frazione annua, detratti i versamenti di anticipi e trasferimenti effettuati in questo secondo periodo, sono accreditati alle risorse del sistema.
3. Qualsiasi rimanenza disponibile alla fine di ciascuno dei primi quattro anni di applicazione della presente convenzione e' riportata di diritto all'anno successivo.

Convenzione - art. 154

ARTICOLO 154
Le risorse disponibili a titolo di ciascun anno di applicazione sono costituite dalla somma degli elementi sotto indicati:
1) la frazione annua, ridotta degli importi eventualmente utilizzati a norma dell'articolo 155, paragrafo 1;
2) gli stanziamenti riportati conformemente all'articolo 153, paragrafo 3;
3) gli importi ricostituiti in applicazione degli articoli 172, 173 e 174;
4) gli importi eventualmente resi disponibili in applicazione dell'articolo 155, paragrafo 1
5) l'importo degli interessi ricavato in applicazione dell'articolo 153, paragrafo 2.

Convenzione - art. 155

ARTICOLO 155
1. Qualora l'importo totale delle basi di trasferimento relative a un anno di applicazione, calcolate all'articolo 158, paragrafo 2 ed eventualmente ridotte secondo le disposizioni previste all'articolo 164, superi l'importo delle risorse del sistema disponibili a titolo di tale anno, si procede automaticamente, per ogni anno, tranne l'ultimo, all'utilizzazione anticipata, sino ad un massimo del 25% della frazione dell'anno successivo.
2. Qualora, dopo la misura di cui al paragrafo 1, l'importo delle risorse disponibili sia sempre inferiore all'importo totale delle basi di trasferimento relative allo stesso anno d'applicazione, l'importo di ciascuna base di trasferimento superiore a 2 MECU nel caso degli Stati ACP elencati agli articoli 257 e 260 e superiore a 1 MECU nel caso degli Stati ACP elencati all'articolo 263 e' ridotto conformemente alle disposizioni del paragrafo 3.
3. a) Ciascuna base di trasferimento e' ridotta di un importo calcolato applicando al livello di riferimento in questione una percentuale pari a quella di cui all'articolo 162 applicabile allo Stato ACP interessato.
b) Qualora, dopo la riduzione di cui alla lettera a), l'importo totale delle basi di trasferimento cosi' determinate sia inferiore all'importo delle risorse disponibili, la rimanenza e' ripartita tra i singoli trasferimenti proporzionalmente alle riduzioni effettuate.
c) In nessun caso la riduzione di ciascuna base di trasferimento
di cui alla lettera a) e' superiore
- al 30% per gli Stati ACP elencati agli articoli 257 e 260, - al 40% per gli altri Stati ACP.
4. Se, dopo la riduzione di cui al paragrafo 3, l'importo totale dei trasferimenti che possono dar luogo a versamento supera l'importo delle risorse disponibili, il Consiglio dei Ministri valuta la situazione sulla scorta di una relazione della Commissione concernente la probabile evoluzione del sistema ed esamina le disposizioni da adottare, nel quadro della presente convenzione, per porvi rimedio.

Convenzione - art. 156

ARTICOLO 156
Prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 152, il Consiglio dei Ministri decide in merito all'utilizzazione di eventuali rimanenze dell'importo globale di cui all'articolo 152, compresi gli interessi previsti all'articolo 153, paragrafo 2, nonche' alle condizioni di utilizzazione successiva degli importi che gli Stati ACP devono ricostituire ai sensi degli articoli 172, 173 e 174 dopo la scadenza del periodo di cui all'articolo 152.

Convenzione - art. 157

ARTICOLO 157
Ogni richiesta di trasferimento contiene, oltre alle statistiche necessarie, indicazioni sostanziali in merito alla perdita di proventi constatata, nonche' ai programmi e alle azioni ai quali lo Stato ACP ha gia' assegnato o si impegna ad assegnare le risorse conformemente agli obiettivi definiti all'articolo 147.
La richiesta e' rivolta alla Commissione, che la esamina in collegamento con lo Stato ACP interessato, al fine di stabilire l'importo della base di trasferimento e delle riduzioni da effettuare eventualmente in applicazione dell'articolo 164.

Convenzione - art. 158

ARTICOLO 158
1. Per l'applicazione del sistema, si calcola un livello di riferimento e una base di trasferimento per ciascuno Stato ACP e per le esportazioni di ciascun prodotto nella Comunita' o verso altre destinazioni quali sono definite all'articolo 150.
2. La differenza fra il livello di riferimento e i proventi effettivi, maggiorata del 2% per eventuali errori ed omissioni statistici, costituisce la base del trasferimento.
3. Questo livello di riferimento corrisponde alla media dei proventi da esportazione realizzati nel quadriennio che precede ciascun anno di applicazione.
4. Qualora, tuttavia, uno Stato ACP:
- intraprenda la trasformazione di un prodotto tradizionalmente esportato allo stato grezzo, oppure
- inizi ad esportare un prodotto che tradizionalmente non produceva,
il sistema puo' essere applicato in base a un livello di riferimento calcolato sui tre anni che precedono l'anno di applicazione.

Convenzione - art. 159

ARTICOLO 159
1. Nel caso degli Stati ACP che beneficiano della deroga di cui all'articolo 150, paragrafo 2, la base di trasferimento e' calcolata aggiungendo ai proventi da esportazione del (o dei) prodotto(i) in questione verso la Comunita' quelli a destinazione degli altri Stati ACP.
2. Nel caso degli Stati ACP che beneficiano della deroga di cui all'articolo 150, paragrafo 3, la base di trasferimento e' calcolata a partire dai proventi da esportazione del (o dei) prodotto(i) in questione verso tutte le destinazioni.
3. Nel caso degli Stati ACP che non beneficiano della deroga di cui all'articolo 150, paragrafo 3, le basi di trasferimento non possono in nessun caso essere superiori a quelle calcolate in applicazione del paragrafo 2.

Convenzione - art. 160

ARTICOLO 160
1. I proventi da esportazione corrispondenti a ciascun anno del periodo di riferimento nonche' all'anno di applicazione sono calcolati in base al controvalore nella moneta nazionale dello Stato ACP interessato dei proventi in divise.
2. Il livello di riferimento e' calcolato, previa conversione in ECU dei proventi da esportazione relativi a ciascun anno del periodo di riferimento, al tasso medio annuo tra l'ECU e la moneta nazionale dello Stato ACP interessato applicabile all'anno corrispondente.
3. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 158, paragrafo 2, i proventi dell'anno di applicazione sono convertiti in ECU al tasso medio annuo tra l'ECU e la moneta nazionale dello Stato ACP interessato, applicabile all'anno di applicazione.
4. Se il tasso medio annuo tra l'ECU e la moneta nazionale dello Stato ACP interessato, applicabile all'anno di applicazione, registra una fluttuazione superiore al 10% rispetto alla media dei tassi medi annui di ciascun anno del periodo di riferimento, i proventi dell'anno di applicazione sono convertiti in ECU, in deroga al paragrafo 3 e fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, ad un tasso fissato in modo da limitare al 10% la fluttuazione rispetto a detta media.

Convenzione - art. 161

ARTICOLO 161
1. Il sistema si applica ai proventi che derivano ad uno Stato ACP dall'esportazione dei prodotti elencati all'articolo 148 se, nell'anno che precede quello di applicazione, i proventi da esportazione di ciascun prodotto per qualsiasi destinazione, al netto delle riesportazioni, hanno costituito per tale Stato almeno il 6% dei proventi totali delle esportazioni di merci. Per il sisal si applica la percentuale del 4,5%.
2. La percentuale fissata al paragrafo 1 e' dell'1,5% nel caso degli Stati ACP meno sviluppati, senza accesso sul mare e insulari.
3. Qualora, in seguito ad una calamita' naturale, la produzione del prodotto considerata abbia subito un calo notevole nell'anno che precede quello di applicazione, la percentuale di cui al paragrafo 1 viene calcolata in base alla media dei proventi da esportazione del prodotto in questione nei primi tre anni di riferimento anziche' in base ai proventi complessivi da esportazione relativi all'anno che precede quello di applicazione.
Per calo notevole della produzione si intende un calo di almeno il 50% rispetto alla produzione media dei primi tre anni di riferimento.

Convenzione - art. 162

ARTICOLO 162
1. Uno Stato ACP ha diritto di richiedere un trasferimento se, in base ai risultati di un anno civile, i suoi proventi effettivi, quali definiti all'articolo 165, derivanti dalla esportazione di ciascun prodotto nella Comunita' e nei casi contemplati dall'articolo 150, paragrafo 1, lettera b) derivanti dalle esportazioni in altri Stati ACP oppure, nei casi contemplati dall'articolo 150, paragrafo 1, lettera c) derivanti dalle esportazioni per tutte le destinazioni, sono inferiori di almeno 6% al livello di riferimento.
2. La percentuale indicata al paragrafo 1 e' dell'1,5% nel caso degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari.

Convenzione - art. 163

ARTICOLO 163
Le richieste di trasferimento sono irricevibili nei casi seguenti:
a) se la richiesta e' presentata dopo il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di applicazione;
b) se dall'esame della richiesta, svolto dalla Commissione insieme allo Stato ACP interessato, risulta che la diminuzione dei proventi delle esportazioni nella Comunita' e' conseguenza di una politica commerciale di tale Stato ACP, la quale incide sfavorevolmente in particolare sulle esportazioni nella Comunita'.

Convenzione - art. 164

ARTICOLO 164
Qualora l'andamento delle esportazioni di uno Stato ACP verso tutte le destinazioni e della produzione del prodotto in oggetto in detto Stato, nonche' della domanda della Comunita' riveli forti cambiamenti, hanno luogo consultazioni tra la Commissione e lo Stato ACP richiedente per determinare se la base di trasferimento debba essere mantenuta o ridotta e, in caso affermativo, in quale misura.

Convenzione - art. 165

ARTICOLO 165
1. Il sistema si applica ai prodotti enumerati nell'elenco figurante all'articolo 148:
a) che sono immessi al consumo nella Comunita', oppure
b) introdotti nella Comunita' in regime di perfezionamento attivo per esservi trasformati.
2. Per l'applicazione del sistema si usano i dati statistici seguenti:
a) quelli che risultano da un controllo di concordanza delle statistiche della Comunita' e dello Stato ACP, tenuto conto dei valori fob, oppure,
b) quelli che si ottengono moltiplicando i valori unitari delle esportazioni dello Stato ACP interessato, quali risultano dalle statistiche di detto Stato ACP, per i quantitativi importati dalla Comunita', quali risultano dalle statistiche comunitarie.
3. Alla presentazione della richiesta di trasferimento per ciascun prodotto, lo Stato ACP richiedente sceglie uno dei due sistemi sopra indicati.
4. Per quanto riguarda il (o i) prodotto per il (i) quale(i) uno Stato ACP beneficia della deroga di cui all'articolo 150, paragrafi 2 e 3, le statistiche di esportazione prese in considerazione sono quelle dello Stato ACP in questione.

Convenzione - art. 166

ARTICOLO 166
1. Per assicurare un efficace e rapido funzionamento del sistema di stabilizzazione, viene istituita tra ciascuno Stato ACP e la Commissione una cooperazione in materia statistica e doganale.
2. A tal fine, per ogni prodotto che figura nell'elenco di cui all'articolo 148 ed a cui puo' essere applicato il sistema, ciascuno Stato ACP trasmette mensilmente alla Commissione le statistiche relative al volume e al valore delle proprie esportazioni complessive e di quelle destinate alla Comunita', nonche', se disponibili, i dati relativi al volume della produzione commercializzata.
3. Gli Stati ACP e la Commissione decidono di comune accordo i provvedimenti di ordine pratico intesi a facilitare, tra l'altro, lo scambio delle necessarie informazioni, la presentazione delle richieste di trasferimento, le indicazioni relative all'utilizzazione dei trasferimenti stessi e l'applicazione delle disposizioni relative alla ricostituzione e di qualsiasi altro elemento del sistema servendosi nella piu' ampia misura dei formulari tipo.

Convenzione - art. 167

ARTICOLO 167
1. La Commissione prende una decisione di trasferimento al termine di un esame effettuato congiuntamente con lo Stato ACP richiedente in merito alle statistiche e alla fissazione della base di trasferimento che puo' dar luogo a versamento, nonche' alle indicazioni di cui all'articolo 157.
2. Ciascun trasferimento da' luogo alla conclusione di un "accordo di trasferimento" fra la Commissione e lo Stato ACP interessato.
3. Le somme trasferite sono infruttifere.

Convenzione - art. 168

ARTICOLO 168
1. Lo Stato ACP interessato e la Commissione fanno il possibile per garantire che il controllo di concordanza delle statistiche previste all'articolo 165 sia completato entro il 31 maggio successivo al ricevimento delle richieste. Al piu' tardi a tale data la Commissione notifica allo Stato ACP richiedente l'esito del controllo di concordanza o, in mancanza di esso, il motivo che ha impedito l'espletamento dell'operazione.
2. Lo Stato ACP interessato e la Commissione fanno quanto in loro potere per garantire che le consultazioni di cui all'articolo 164 siano portate a termine entro due mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1. Allo scadere di questo termine la Commissione comunica allo Stato ACP l'importo del trasferimento risultante dall'istruzione della richiesta.
3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 170, paragrafo 1 entro il 31 luglio successivo al ricevimento delle richieste la Commissione decide in merito a tutte le richieste di trasferimento, tranne quelle per le quali, non sono ancora stati completati il controllo di concordanza e/o le consultazioni.
4. Alla data del 30 settembre successivo al ricevimento delle richieste la Commissione riferisce al Comitato degli Ambasciatori in merito all'andamento della procedura di istruzione dell'insieme delle richieste di trasferimento.

Convenzione - art. 169

ARTICOLO 169
1. Un caso di disaccordo tra lo Stato ACP richiedente e la Commissione sui risultati dell'esame di cui agli articoli 163 e 164 lo Stato ACP richiedente puo' avviare, salvo ricorso alle disposizioni dell'articolo 278, una procedura di buoni uffici.
2. La procedura di buoni uffici e' condotta da un esperto designato di comune accordo tra la Commissione e lo Stato ACP richiedente.
3. Entro due mesi dalla designazione dell'esperto le conclusioni della procedura sono comunicate allo Stato ACP interessato e alla Commissione, che ne tiene conto nell'adottare la decisione di trasferimento.
Lo Stato ACP interessato e la Commissione si adoperano per garantire l'adozione di tale decisione entro il 31 ottobre successivo al ricevimento della richiesta.
4. Questa procedura non deve comportare un ritardo nell'esame delle altre richieste di trasferimento relative allo stesso anno d'applicazione.

Convenzione - art. 170

ARTICOLO 170
1. Lo Stato ACP interessato e la Commissione prendono tutte le opportune disposizioni per garantire un trasferimento rapido, conformemente alle procedure di cui all'articolo 168. A questo scopo, viene tra l'altro offerta la possibilita' di versamenti anticipati.
2. I programmi e le azioni ai quali lo Stato ACP beneficiario si impegna ad assegnare le risorse trasferite vengono decisi da tale Stato in osservanza degli obiettivi definiti all'articolo 147.
3. Prima della firma dell'accordo di trasferimento, lo Stato ACP beneficiario di un trasferimento comunica le indicazioni sostanziali in merito ai programmi e alle azioni ai quali ha assegnato o si impegna ad assegnare le risorse, conformemente agli obiettivi definiti all'articolo 147. Nel contesto del presente articolo, come pure in quello dell'articolo 157, per indicazioni sostanziali si intendono quelle riguardanti la diagnosi relativa al settore o ai settori interessati, le statistiche e l'assegnazione delle risorse stabilite dallo Stato ACP richiedente. Qualora, in conformita' dell'articolo 147, paragrafo 2, lo Stato ACP beneficiario intenda destinare le risorse a settori diversi da quello in cui e' stato registrato il calo dei proventi, esso comunica alla Commissione le pertinenti motivazioni. La Commissione si assicura in tutti i casi che la comunicazione sia conforme all'articolo 157.

Convenzione - art. 171

ARTICOLO 171
1. Entro i dodici mesi successivi alla firma dell'accordo di trasferimento, lo Stato ACP beneficiarono comunica alla Commissione una relazione sull'utilizzazione fatta delle risorse trasferite.
Questa relazione contiene tutte le informazioni specificate nel formulario che sara' stabilito di comune accordo secondo le disposizioni dell'articolo 166.
2. Se la relazione di cui al paragrafo 1 non e' comunicata entro i termini previsti oppure se essa suscita osservazioni, la Commissione richiede allo Stato ACP interessato di fornire giustificazioni, lo Stato ACP interessato deve rispondere alla richiesta della Commissione entro un termine di due mesi.
3. Trascorso il termine di cui al paragrafo 2, la Commissione dopo aver adito il Consiglio dei Ministri ACP-CEE ed aver debitamente informato lo Stato ACP interessato, puo', tre mesi dopo l'espletamento di questa procedura, rinviare l'applicazione della decisione relativa ad un nuovo trasferimento fintantoche' lo Stato ACP interessato non abbia fornito le informazioni richiestegli.
Questa decisione e' immediatamente notificata allo Stato ACP interessato.

Convenzione - art. 172

ARTICOLO 172
Gli Stati ACP beneficiari di trasferimenti, ad eccezione degli Stati ACP meno sviluppati, contribuiscono alla ricostituzione delle risorse che la Comunita' ha messo a disposizione del sistema.
L'obbligo di ricostituzione viene meno se nei sette anni successivi a quello del versamento del trasferimento non sussistono le condizioni previste all'articolo 173.

Convenzione - art. 173

ARTICOLO 173
1. Se l'evoluzione dei proventi da esportazione per un prodotto che ha subito una diminuzione di proventi la quale ha dato origine a un trasferimento lo permette, lo Stato ACP interessato contribuisce alla ricostruzione delle risorse del sistema.
2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione determina
- all'inizio di ciascuno dei sette anni successivi a quello durante il quale il trasferimento e' stato versato;
- fino a quando la totalita' del trasferimento non e' stata riversata nel sistema;
- in conformita' delle disposizioni dell'articolo 165, se, per l'anno precedente,
a) il valore unitario del prodotto considerato, esportato nella Comunita', supera il valore unitario medio registrato nei quattro anni anteriori all'anno precedente;
b) il quantitativo dello stesso prodotto effettivamente esportato nella Comunita' e' perlomeno uguale alla media dei quantitativi esportati nella Comunita' nei quattro anni anteriori all'anno precedente;
c) i proventi per l'anno e il prodotto in oggetto raggiungono almeno il 106% della media dei proventi da esportazione nella Comunita' realizzati durante i quattro anni anteriori all'anno precedente.
3. Se le tre condizioni elencate al paragrafo 2 lettere a), b) e c) sono soddisfatte contemporaneamente, lo Stato ACP versa al sistema un importo uguale alla differenza tra i proventi effettivi ricavati nell'anno precedente dalle esportazioni nella Comunita' e la media dei proventi da esportazione nella Comunita' realizzati nei quattro anni anteriori all'anno precedente, senza che tuttavia l'importo del contributo alla ricostituzione delle risorse del sistema possa superare il trasferimento in questione.
4. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3 si tiene conto dell'evoluzione costatata nelle esportazioni verso tutte le destinazioni.

Convenzione - art. 174

ARTICOLO 174
1. L'importo di cui all'articolo 173, paragrafo 3 viene riversato al sistema nella misura di un quinto all'anno dopo un biennio di dilazione che inizia nell'anno durante il quale e' stato costatato l'obbligo di contribuire alla ricostituzione.
2. A richiesta dello Stato ACP il trasferimento puo' essere effettuato:
- direttamente al sistema, oppure
- mediante imputazione ai diritti a trasferimento di detto Stato costatati prima dell'eventuale applicazione dell'articolo 155, oppure - mediante pagamento in moneta locale. In tal caso, l'importo riversato viene destinato in primo luogo alla copertura delle spese locali a carico del Fondo europeo di sviluppo in seguito denominato "Fondo" nel quadro dei progetti di sviluppo al cui finanziamento esso contribuisce.

Convenzione - art. 175

ARTICOLO 175
1. Conformemente all'articolo 25 della convenzione ACP-CEE di Lome' firmata il 28 febbraio 1975 e al protocollo n° 3 allegato a quest'ultima, la Comunita' si e' impegnata per un periodo indeterminato nonostante le altre disposizioni della presente convenzione, ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna, greggio o bianco, originario degli Stati ACP produttori ed esportatori di zucchero di canna, che detti Stati si sono impegnati a fornirle.
2. Le condizioni di applicazione dell'articolo 25 precitato sono state fissate dal protocollo n° 3 di cui al paragrafo 1. Il testo di tale protocollo e' allegato alla presente convenzione come protocollo n° 7.
3. L'articolo 139 della presente convenzione non si applica nel contesto di detto protocollo.
4. Ai fini dell'articolo 8 di detto protocollo, durante il periodo di applicazione della presente convenzione si puo' ricorrere alle istituzioni da essa create.
5. L'articolo 8, paragrafo 2 del suddetto protocollo si applica qualora la presente convenzione cessi di avere effetto.
6. Le dichiarazioni riportate negli allegati XIII, XXI e XXII dell'atto finale della convenzione ACP-CEE di Lome' firmata il 28 febbraio 1975 sono confermate e il loro contenuto rimane in applicazione. Esse sono allegate in quanto tali alla presente convenzione.
7. Il presente articolo ed il protocollo n° 3 di cui al paragrafo 1 non si applicano alle relazioni tra gli Stati ACP ed i dipartimenti francesi d'oltremare.

Convenzione - art. 176

ARTICOLO 176
Per contribuire alla creazione di una base piu' solida per lo sviluppo degli Stati ACP la cui economia dipende dal settore minerario, e specialmente per aiutarli a far fronte alla degradazione delle loro capacita' di esportazione di prodotti minerari nella Comunita', nonche' alla conseguente perdita di proventi da esportazione, viene istituito un sistema per aiutare questi Stati nello sforzo che essi compiono per risanare il settore minerario od ovviare alle conseguenze nefaste che esercitano sul loro sviluppo le gravi perturbazioni temporanee o imprevedibili di tale settore, indipendenti dalla volonta' degli Stati ACP interessati.

Convenzione - art. 177

ARTICOLO 177
1. Il sistema previsto all'articolo 176 si applica in particolare ai seguenti prodotti:
- rame, compresa la produzione di cobalto ad esso connessa
- fosfati
- manganese
- bauxite ed allumina
- stagno
- minerale di ferro (minerali, concentrati, piriti di ferro arrostite) agglomerato (comprese le graniglie) o meno.
2. Se entro un minimo di dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente convenzione uno o piu' prodotti non riportati in questo elenco, ma dai quali dipende in ampia misura l'economia di uno o piu' Stati ACP, risentono di serie perturbazioni, il Consiglio dei Ministri si pronuncera' in merito all'inclusione di questo prodotto, entro un massimo di sei mesi dopo la presentazione di domanda in tal senso da parte dello Stato ACP interessato.

Convenzione - art. 178

ARTICOLO 178
1. Ai fini precisati all'articolo 176, e per tutta la durata di applicazione della presente convenzione, viene istituito un sistema speciale di finanziamento al quale la Comunita' destina l'importo globale di 415 milioni di ECU destinato a coprire il complesso dei suoi impegni nel quadro di questo sistema:
a) l'importo e' gestito dalla Commissione;
b) esso e' diviso in un numero di frazioni annue di pari entita' corrispondente al numero di anni di applicazione. In ciascun anno, salvo l'ultimo, il Consiglio dei Ministri, basandosi su una relazione che gli e' presentata dalla Commissione, puo' autorizzare, se necessario, l'utilizzazione anticipata di un massimo del 50% della frazione fissata per l'anno successivo;
c) qualsiasi rimanenza esistente alla fine di ciascun anno di applicazione della presente convenzione, ad eccezione dell'ultimo, viene riportata di diritto all'anno successivo;
d) in caso di insufficienza delle risorse per un dato anno di applicazione, gli importi esigibili sono ridotti in conseguenza;
e) le risorse disponibili a titolo di ciascun anno di applicazione sono costituite dagli elementi seguenti:
- la frazione annua, ridotta degli importi eventualmente utilizzati a norma della lettera b);
- gli stanziamenti riportati in applicazione della lettera c).
2. Prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 291 il Consiglio dei Ministri decide in merito alla destinazione di eventuali rimanenze dell'importo globale fissato dal presente articolo.

Convenzione - art. 179

ARTICOLO 179
1. Il ricorso ai mezzi di finanziamento del sistema speciale di cui all'articolo 178 e' offerto:
a) ai paesi che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 180, lettera a) per un prodotto contemplato dall'articolo 177 ed esportato nella Comunita';
b) ai paesi che non soddisfano le esigenze dell'articolo 180, lettera a) ma si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 180, lettera b), in deroga - secondo i casi - all'articolo 177 ed all'articolo 180, lettera a),
quando si constati o si preveda per i mesi successivi una riduzione sostanziale della loro capacita' di produzione o di esportazione, o dei proventi di esportazione, di prodotti minerari di cui all'articolo 177 ed all'articolo 180, lettera b), in misura tale da incidere seriamente sulla redditivita' di una produzione peraltro sana ed economica, impedendo cosi' il normale rinnovo o il mantenimento dell'apparato produttivo ovvero della capacita' di esportazione, e interrompendo il finanziamento di grandi progetti di sviluppo che hanno beneficiato di un'assegnazione prioritaria dei redditi minerari dello Stato ACP in questione.
2. Il ricorso di cui al paragrafo 1 e' offerto anche quando si verifica oppure e' prevista una sostanziale riduzione della capacita' di produzione o di esportazione in seguito a incidenti e difficolta' tecnici per gravi eventi politici interni od esterni o a importanti cambiamenti tecnologici ed economici che incidano sulla redditivita' della produzione.
3. Per riduzione sostanziale delle capacita' di produzione o di esportazione si intende una flessione del 10%.

Convenzione - art. 180

ARTICOLO 180
Uno Stato ACP il quale, in almeno due dei quattro anni precedenti, abbia realizzato di regola:
a) il 15% o piu' dei suoi proventi d'esportazione di un prodotto contemplato dall'articolo 177 o,
b) in deroga - secondo i casi - all'articolo 177 ed alla lettera a) del presente articolo il 20% o piu' dei suoi proventi d'esportazione di tutti i suoi prodotti minerari (esclusi i minerali preziosi, il petrolio e il gas),
puo' chiedere di beneficiare di un intervento finanziario nell'ambito delle risorse destinate al sistema speciale di finanziamento qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 179.
Nondimeno, per gli Stati meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari, il tasso previsto alla lettera a) e' pari al 10% e quello previsto alla lettera b) al 12%.

Convenzione - art. 181

ARTICOLO 181
La richiesta di intervento e' indirizzata alla Commissione, che l'esamina congiuntamente con lo Stato ACP interessato. Se necessario, soprattutto per accelerare l'istruzione della richiesta, si puo' ricorrere alle risorse previste all'articolo 178 per finanziare una perizia rapida che consenta una diagnosi tecnica e finanziaria della capacita' di produzione considerata.
L'adempimento delle condizioni d'intervento viene constatato di comune accordo dalla Comunita' e dallo Stato ACP. Il relativo verbale notificato dalla Commissione allo Stato ACP conferisce a quest'ultimo il diritto all'intervento della Comunita' con ricorso al sistema speciale di finanziamento.

Convenzione - art. 182

ARTICOLO 182
L'intervento di cui all'articolo 180 e' orientato verso gli obiettivi definiti all'articolo 176.
Esso e' destinato a finanziare in via prioritaria programmi di riassetto, mantenimento o razionalizzazione che contribuiscano agli sforzi intrapresi dallo Stato ACP interessato per riportare ad un livello valido la sua capacita' di produzione o d'esportazione in difficolta' rivolgendo particolare attenzione alla buona integrazione di detta capacita' nello sviluppo globale del paese. Qualora appaia impossibile riportare questa capacita' ad un livello valido, lo Stato ACP interessato e la Commissione ricercano progetti o programmi che permettano di conseguire nel miglior modo gli obiettivi del sistema.
In caso d'applicazione dell'articolo 179, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 180, lettera b) le risorse del sistema speciale di finanziamento sono in priorita' assegnate a sostenere gli sforzi che lo Stato ACP considerato compie per evitare un'interruzione dei progetti di sviluppo di cui all'articolo 179 o per promuovere progetti che possano almeno parzialmente sostituire, come fonti di proventi d'esportazione, le capacita' in difficolta'.
L'importo dell'intervento viene fissato dalla Commissione in funzione delle disponibilita' di fondi del sistema speciale di finanziamento, della natura dei progetti o programmi proposti dallo Stato ACP interessato e delle possibilita' di cofinanziamento.
Per fissare questo importo, si tiene conto dell'entita' della riduzione delle capacita' di produzione e di esportazione, delle perdite subite dagli Stati ACP quali sono definite dall'articolo 179, e dell'importanza relativa del settore minerario colpito rispetto ai proventi d'esportazione dello Stato ACP.
Uno stesso Stato ACP non puo' in nessun caso beneficiare di piu' del 35% dei fondi disponibili come frazione annua. Questo tasso e' pari al 15% per un contributo ai sensi dell'articolo 179, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 180, lettera b).
Le procedure applicabili all'assistenza nelle succitate circostanze e le modalita' di esecuzione sono quelle fissate nel titolo III della Parte terza della presente convenzione, esse tengono conto della necessita' di una rapida attuazione dell'intervento.

Convenzione - art. 183

ARTICOLO 183
1. Per consentire l'attuazione di misure conservative atte a limitare la degradazione dell'apparato produttivo durante l'istruzione o l'esecuzione di questi progetti o programmi, la Comunita' puo' accordare un anticipo allo Stato ACP che ne faccia richiesta. Questa possibilita' non esclude il ricorso dello Stato ACP al beneficio degli aiuti d'urgenza di cui all'articolo 203.
2. Poiche' l'anticipo viene accordato a titolo di prefinanziamento dei progetti o programmi che esso precede e prepara, il suo importo viene fissato in funzione dell'importanza e della natura dei progetti o programmi stessi.
3. L'anticipo e' dato sotto forma di forniture, di prestazioni di servizi o di versamenti in contanti, se quest'ultima modalita' e' ritenuta piu' adeguata.
4. Esso viene incorporato nell'importo degli interventi della Comunita' in forma di progetti o di programmi al momento della firma dell'accordo di finanziamento relativo agli interventi stessi.

Convenzione - art. 184

ARTICOLO 184
Gli aiuti accordati a titolo del sistema di finanziamento speciale sono rimborsati secondo le stesse modalita' ed alle stesse condizioni dei prestiti speciali, tenendo conto delle disposizioni decise a favore degli Stati ACP meno sviluppati.

Convenzione - art. 185

ARTICOLO 185
La cooperazione finanziaria e tecnica persegue gli obiettivi seguenti:
a) apportare agli Stati ACP, mediante risorse finanziarie sufficienti e un'assistenza tecnica appropriata, un contributo significativo per la realizzazione degli obiettivi della presente convenzione, al fine di appoggiare e favorire gli sforzi di questi Stati per assicurare il loro sviluppo sociale, culturale ed economico integrato, autodeterminato, autoorientato e autogestito, sulla base del reciproco interesse e in uno spirito d'interdipendenza;
b) contribuire al miglioramento del tenore e delle condizioni di vita delle popolazioni degli Stati ACP ed al loro maggiore benessere;
c) promuovere misure atte a mobilitare la capacita' d'iniziativa delle collettivita', nonche' incoraggiare e appoggiare la partecipazione delle persone interessate alla concezione ed esecuzione di progetti di sviluppo;
d) essere complementare degli sforzi intrapresi dagli Stati ACP e
in armonia con i medesimi
e) promuovere lo sviluppo ottimale delle risorse umane e contribuire all'utilizzazione razionale delle risorse naturali degli Stati ACP;
f) favorire la cooperazione tra Stati ACP e la loro cooperazione regionale;
g) permettere che si instaurino relazioni economiche e sociali piu' equilibrate e una migliore comprensione tra gli Stati ACP, gli Stati membri della Comunita' e il resto del mondo nella prospettiva d'un nuovo ordine economico internazionale;
h) permettere agli Stati ACP che devono far fronte a gravi difficolta' economiche e sociali, di carattere eccezionale, risultanti da calamita' naturali o da circostanze straordinarie con effetti comparabili, di beneficiare di aiuti d'urgenza;
i) aiutare gli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari a superare i particolari ostacoli che frenano i loro sforzi di sviluppo.

Convenzione - art. 186

ARTICOLO 186
La cooperazione finanziaria e tecnica:
a) e' attuata sulla base degli obiettivi e delle priorita' stabiliti dagli Stati ACP in funzione delle caratteristiche geografiche, sociali e culturali rispettive di questi Stati, delle loro particolari potenzialita' e delle loro strategie di sviluppo;
b) e' accordata alle condizioni piu' liberali possibili per la Comunita';
c) e' gestita secondo procedure semplici e razionali;
d) contribuisce alla massima partecipazione possibile della maggioranza della popolazione ai vantaggi dello sviluppo e sostiene i cambiamenti strutturali necessari;
e) prevede che l'assistenza tecnica sia accordata su richiesta dello Stato ACP interessato e sia della miglior qualita' possibile, pur presentando un favorevole rapporto tra costo ed efficacia, e che si prendano disposizioni anche per assicurare una rapida formazione del personale locale che deve subentrare all'assistenza tecnica;
f) prevede che gli apporti di risorse avvengano su base piu' prevedibile e regolare;
g) assicura la partecipazione degli Stati ACP alla gestione e all'impiego delle risorse finanziarie ed una piu' decisa ed efficace decentralizzazione dei poteri decisionali.

Convenzione - art. 187

ARTICOLO 187
Nel quadro della presente convenzione, la cooperazione finanziaria e tecnica copre:
a) i progetti d'investimento;
b) i programmi di tipo settoriale;
c) il rinnovamento dei progetti e programmi;
d) i programmi di cooperazione tecnica;
e) la realizzazione di mezzi elastici, di appoggio degli sforzi propri delle comunita' di base.

Convenzione - art. 188

ARTICOLO 188
1. La cooperazione finanziaria e tecnica e' inoltre accordata, su richiesta, per programmi settoriali di sviluppo ed importazione aventi lo scopo di contribuire al rendimento ottimale dei settori produttivi e alla soddisfazione dei bisogni fondamentali dell'uomo.
Questi programmi possono includere il finanziamento di imputs nel sistema produttivo quali materie prime, pezzi di ricambio, fertilizzanti, insetticidi, forniture dirette a migliorare i servizi sanitari e di istruzione, escluse le spese amministrative correnti.
Questi aiuti accompagnano le misure prese dallo Stato ACP interessato per risolvere i problemi soggiacenti ad una grave situazione strutturale. Loro scopo e' la progressiva eliminazione dei bisogni corrispondenti.
2. La cooperazione finanziaria e tecnica, per progetti e programmi nuovi, in corso o passati, puo' coprire le spese correnti di amministrazione, manutenzione e funzionamento solo alle condizioni fissate dalle lettere a) e b):
a) il finanziamento dei progetti e programmi di azioni puo' coprire le spese relative e strettamente limitate al periodo di avviamento nella misura in cui tali spese, previste nella proposta di finanziamento, siano ritenute necessarie per l'impianto, l'avviamento e la gestione dei progetti e programmi di investimento considerati;
b) aiuti supplementari possono coprire in modo temporaneo e decrescente le spese di funzionamento, manutenzione e gestione di progetti e programmi di investimento precedentemente eseguiti, per assicurarne la piena utilizzazione;
c) vengono accordati priorita' e trattamento particolare alla determinazione e all'attuazione degli aiuti complementari e supplementari, di cui alle lettere a) e b), negli Stati ACP meno sviluppati.

Convenzione - art. 189

ARTICOLO 189
Gli aiuti finanziari possono coprire le spese esterne e le spese locali necessarie all'attuazione dei progetti e programmi di azioni.

Convenzione - art. 190

ARTICOLO 190
1. Nel quadro delle priorita' fissate dagli Stati ACP e della cooperazione regionale, i progetti e programmi di azioni possono concernere:
a) lo sviluppo rurale e in particolare la ricerca dell'autosufficienza e della sicurezza alimentari;
b) l'industrializzazione, l'artigianato, l'energia, le miniere, il turismo e l'infrastruttura economica e sociale;
c) il miglioramento strutturale dei settori economici produttivi;
d) la protezione dell'ambiente;
e) la ricerca, l'esplorazione e la valorizzazione delle risorse naturali;
f) la formazione, la ricerca scientifica e tecnica applicata, l'adeguamento o l'innovazione tecnologica e il trasferimento di tecnologie;
g) la promozione e l'informazione industriali;
h) la commercializzazione e la promozione delle vendite;
i) la promozione delle piccole e medie imprese nazionali;
j) l'appoggio alle banche di sviluppo e alle istituzioni finanziarie locali e regionali;
k) i microprogetti di sviluppo di base;
l) i trasporti e le comunicazioni;
m) le misure volte a promuovere, nel settore dei trasporti aerei e marittimi, il movimento di merci e passeggeri;
n) le misure volte a sviluppare le attivita' della pesca;
o) lo sviluppo e l'utilizzazione ottimale delle risorse umane, tenendo particolarmente conto del ruolo delle donne nello sviluppo;
p) il miglioramento dell'infrastruttura e dei servizi socioculturali, come dell'edilizia e dell'approvvigionamento idrico delle popolazioni.
2. Questi progetti e programmi di azioni possono concernere altresi' azioni tematiche quali:
- la lotta contro la desertificazione e la siccita';
- la lotta contro le conseguenze delle calamita' naturali, attuando dispositivi di prevenzione e d'intervento negli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco sul mare ed insulari;
- la lotta contro le gravi endemie ed epidemie umane;
- l'igiene e la sanita' di base;
- la lotta contro le malattie endemiche del bestiame;
- la ricerca di risparmi d'energia;
- e, in generale, le azioni che, per la loro durata, sono azioni a lungo termine e superano un orizzonte temporale determinato.

Convenzione - art. 191

ARTICOLO 191
1. Beneficiano della cooperazione finanziaria e tecnica:
a) gli Stati ACP;
b) gli organismi regionali o interstatali di cui fanno parte uno o piu' Stati ACP e che sono autorizzati da questi Stati;
c) gli organismi misti istituiti dalla Comunita' e dagli Stati ACP ed autorizzati da questi ultimi a conseguire taluni obiettivi specifici, in particolare nel settore della cooperazione agricola, industriale e commerciale.
2. Beneficiano della cooperazione finanziaria e tecnica, con l'accordo dello Stato o degli Stati ACP interessati, e per progetti o programmi di azioni approvati da questi ultimi anche:
a) gli organismi di sviluppo, pubblici o a partecipazione pubblica, degli Stati ACP, in particolare le loro istituzioni finanziarie e banche di sviluppo nazionali o regionali;
b) gli enti locali e gli organismi privati che contribuiscono, nei paesi interessati, allo sviluppo economico, sociale e culturale;
c) le imprese che esercitano la propria attivita' secondo metodi di gestione industriale e commerciale e sono costituite in societa' di uno Stato ACP a norma dell'articolo 235;
d) le associazioni di produttori cittadini degli Stati ACP;
e) i borsisti ed i tirocinanti.

Convenzione - art. 192

ARTICOLO 192
1. Gli interventi finanziati dalla Comunita' sono attuati dagli Stati ACP e dalla Comunita' in stretta cooperazione e nel rispetto dell'eguaglianza delle parti.
2. Spetta agli Stati ACP:
a) definire gli obiettivi e le priorita' sui quali si basano i loro programmi indicativi;
b) scegliere i progetti e programmi che essi decidono di presentare per il finanziamento della Comunita';
c) preparare e presentare alla Comunita' i fascicoli dei progetti e programmi di azioni;
d) elaborare, negoziare e stipulare i contratti di appalto;
e) eseguire i progetti e programmi di azioni finanziati dalla Comunita';
f) gestire e provvedere alla manutenzione delle opere realizzate nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica.
3. Spetta agli Stati ACP ed alla Comunita' congiuntamente:
a) definire, nell'ambito delle istituzioni congiunte le linee direttrici generali della cooperazione finanziaria e tecnica;
b) adottare i programmi indicativi di aiuto comunitario;
c) istruire i progetti e programmi di azioni ed esaminare se siano adeguati a obiettivi e priorita' e conformi alle disposizioni della presente convenzione;
d) prendere le misure di applicazione atte ad assicurare parita' di condizioni per la partecipazione a gare ed appalti;
e) valutare gli effetti ed i risultati dei progetti e programmi di azioni condotti a termine o in corso di esecuzione;
f) accertarsi che l'attuazione dei progetti e programmi di azioni finanziati dalla Comunita' sia conforme alle destinazioni decise ed alle disposizioni della presente convenzione.
4. Spetta alla Comunita' prendere le decisioni di finanziamento relative ai progetti e programmi di azioni.

Convenzione - art. 193

ARTICOLO 193
1. Il Consiglio dei Ministri esamina, almeno una volta all'anno, la fase di realizzazione degli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica, nonche' i problemi generali e specifici risultanti dall'attuazione di detta cooperazione. L'esame verte altresi' sulla cooperazione regionale e sulle misure a favore degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari.
2. A tal fine viene istituito, in sede di Consiglio dei Ministri, un Comitato ACP-CEE incaricato di:
a) raccogliere le informazioni sulle procedure esistenti per l'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica ed apportare tutti i necessari chiarimenti al riguardo;
b) esaminare in base ad esempi concreti, su richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, qualsiasi problema generale o specifico eventualmente incontrato nell'attuazione di questa cooperazione;
c) esaminare i problemi relativi all'attuazione dei calendari d'impegno, di esecuzione e di pagamento di cui all'articolo 216, paragrafo 2 ed all'articolo 220, paragrafo 2 per consentire l'eliminazione di eventuali difficolta' e blocchi individuati ai diversi livelli;
d) accertarsi che gli obiettivi ed i principi della cooperazione finanziaria e tecnica siano realizzati;
e) aiutare a definire le linee direttrici generali della cooperazione finanziaria e tecnica secondo le disposizioni della presente convenzione;
f) elaborare e sottoporre al Consiglio dei Ministri i risultati della valutazione dei progetti e programmi di azioni;
g) presentare al Consiglio dei Ministri ogni suggerimento atto a migliorare od accelerare l'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica;
h) assicurare la coerenza e l'attuazione delle linee direttrici e delle risoluzioni adottate dal Consiglio dei Ministri per la cooperazione finanziaria e tecnica;
i) eseguire gli altri compiti affidatigli dal Consiglio dei Ministri.
3. Il Comitato ACP-CEE che si riunisce trimestralmente, e' composto, su base paritetica, di rappresentanti degli Stati ACP e della Comunita' designati dal Consiglio dei Ministri, o dei loro mandatari. Esso si riunisce a livello ministeriale ogniqualvolta una parte lo richieda, ed almeno una volta all'anno. Un rappresentante della Banca assiste alle riunioni del Comitato ACP-CEE.
4. Il Consiglio dei Ministri adotta il regolamento interno del Comitato ACP-CEE, in particolare le condizioni di rappresentanza ed il numero dei membri dello stesso, le modalita' secondo le quali deliberano e le condizioni di esercizio della Presidenza.
5. Con l'accordo del Comitato degli Ambasciatori, il Comitato ACP-CEE puo' convocare riunioni di esperti incaricati di studiare periodicamente le cause di eventuali difficolta' o blocchi che apparissero nell'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica.
Detti esperti suggeriscono al Comitato ACP-CEE i mezzi atti ad eliminare tali difficolta' e blocchi.
6. Ogni problema specifico incontrato nell'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica puo' essere sottoposto al Comitato ACP-CEE il quale lo esamina nei sessanta giorni successivi per trovargli un'adeguata soluzione.
7. Per facilitare il lavoro del Comitato ACP-CEE, gli Stati ACP e i loro organismi regionali beneficiari, come pure la Commissione, con la collaborazione della Banca, sottopongono al Comitato ACP-CEE una relazione annuale sulla gestione dell'aiuto finanziario e tecnico della Comunita'.
La relazione espone in particolare la situazione dell'impegno, dell'esecuzione e dell'utilizzazione dell'aiuto, distinta per tipo di finanziamento, i risultati dei lavori di valutazione dei progetti e programmi di azioni ed esempi specifici di problemi incontrati nel corso dell'attuazione.
8. Il Comitato ACP-CEE esamina le relazioni annuali sulla gestione dell'aiuto finanziario e tecnico della Comunita' inviategli dalla Commissione e dagli Stati ACP a norma del paragrafo 7. Esso formula raccomandazioni e risoluzioni, destinate al Consiglio dei Ministri, in merito alle misure intese a conseguire gli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica nell'ambito delle competenze conferitegli da detto Consiglio. Esso redige una relazione annuale in cui espone lo stato dei propri lavori, la relazione e' esaminata dal Consiglio dei Ministri nella riunione annuale consacrata alla definizione delle linee direttrici generali della cooperazione finanziaria e tecnica.
9. In base alle informazioni di cui ai paragrafi 7 e 8, il Consiglio dei Ministri definisce le linee direttrici generali della cooperazione finanziaria e tecnica e adotta risoluzioni o direttive in merito alle misure che la Comunita' e gli Stati ACP devono prendere per permettere il conseguimento degli obiettivi di tale cooperazione.
10. Ove si tratti di finanziamenti di progetti di competenza della Banca, le modalita' e procedure relative all'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica, definite ai capitoli 3 e 4, possono, di concerto con gli Stati ACP interessati, subire adeguamenti per tener conto della natura dei progetti finanziati dalla Banca, e consentirle, all'interno delle sue procedure statutarie, di svolgere le sue operazioni conformemente agli obiettivi della presente convenzione.

Convenzione - art. 194

ARTICOLO 194
Per la durata della presente convenzione, l'importo globale dei contributi finanziari della Comunita' e' di 8.500 milioni di ECU.
Detto importo comprende:
1) 7.400 milioni di ECU provenienti dal Fondo cosi' ripartiti:
a) ai fini precisati negli articoli 185, 186 e 187 6.060 milioni di ECU di cui:
- 4.860 milioni di ECU in forma di sovvenzioni;
- 600 milioni di ECU in forma di prestiti speciali;
- 60 milioni di ECU in forma di capitali di rischio.
b) ai fini precisati agli articoli da 147 a 174, fino a 925 milioni di ECU in forma di trasferimenti per la stabilizzazione dei proventi d'esportazione.
c) ai fini precisati agli articoli da 176 a 184, una possibilita' di finanziamento speciale, fino a 415 milioni di ECU a titolo del Sysmin.
2) Ai fini precisati agli articoli 185, 186 e 187 fino a 1.100 milioni di ECU in forma di prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie e alle condizioni previste dal suo statuto. Questi prestiti sono abbinati, secondo le condizioni fissate all'articolo 196 di un abbuono di interessi il cui onere e' imputato sulle risorse del Fondo.

Convenzione - art. 195

ARTICOLO 195
1. In caso di mancata ratifica o denuncia della presente convenzione da parte di uno Stato ACP, le parti contraenti adeguano gli importi finanziati previsti nella presente convenzione.
2. Tale adeguamento e' anche applicabile in caso:
a) di adesione alla presente convenzione di nuovi Stati ACP che non hanno partecipato ai negoziati della stessa;
b) di allargamento della Comunita' a nuovi Stati membri.

Convenzione - art. 196

ARTICOLO 196
1. Per assicurare un sostegno efficace ai programmi di sviluppo degli Stati ACP, le parti contraenti convengono che tutti i prestiti concessi agli Stati ACP siano abbinati a condizioni favorevoli.
2. I prestiti speciali concessi a titolo del Fondo sono abbinati alle condizioni seguenti:
a) durata di quaranta anni e
b) dilazione di ammortamento obbligatoria di dieci anni
c) questi prestiti producono un interesse annuo dell'1% tuttavia gli Stati ACP meno sviluppati beneficiano per questi prestiti di un tasso ridotto allo 0,50%.
3. I prestiti concessi dalla Banca sono abbinati alle condizioni seguenti:
a) il tasso d'interesse e' quello praticato dalla Banca al momento della firma di ogni contratto di prestito;
b) se i prestiti non sono destinati ad investimenti nel settore petrolifero, detto tasso e' ridotto del 3% con un abbuono d'interesse che e' automaticamente adeguato in modo che il tasso effettivamente sostenuto dal mutuatario non sia inferiore al 5% ne' superiore all'8%;
c) l'importo globale degli abbuoni d'interesse, attualizzato al valore del momento della firma del contratto di prestito, e' imputato all'importo delle sovvenzioni previste a titolo del Fondo ed e' versato direttamente alla Banca;
d) i prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie sono abbinati a condizioni di durata fissate sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie del progetto, tale durata non puo' superare 25 anni. Tali prestiti contemplano normalmente una dilazione di ammortamento fissata in funzione della durata di costruzione e dei bisogni di tesoreria del progetto.

Convenzione - art. 197

ARTICOLO 197
1. I progetti o programmi di azioni possono essere finanziati mediante sovvenzione, prestiti speciali, capitali di rischio, prestiti della Banca sulle sue risorse proprie, o combinando due o piu' di questi modi di finanziamento.
2. Per le risorse del Fondo gestite dalla Commissione, i modi di finanziamento per ciascun progetto o programma sono determinati di comune accordo dalla Comunita' e dallo o dagli Stati ACP interessati in funzione del livello di sviluppo e della situazione geografica, economica e finanziaria dello o degli Stati ACP. Si tiene altresi' conto dell'impatto economico, sociale e culturale di detti modi di finanziamento.
3. Per le risorse del Fondo gestite dalla Banca, le modalita' di finanziamento sono fissate in stretta consultazione con lo Stato ACP interessato o con il beneficiario, sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie del progetto o programma in questione, nonche' del livello di sviluppo e della situazione economica e finanziaria dello o degli Stati ACP interessati.
4. Per le risorse proprie gestite dalla Banca, i modi di finanziamento sono determinati in base alla natura del progetto, alle sue prospettive di redditivita' economica e finanziaria nonche' al livello di sviluppo e alla situazione economica e finanziaria dello Stato o degli Stati ACP interessati. Si tiene inoltre conto di fattori che garantiscono il servizio degli aiuti rimborsabili.
L'esame da parte della Banca della ammissibilita' dei progetti e la concessione dei prestiti sulle sue risorse proprie si effettuano di concerto con lo o gli Stati ACP interessati secondo le modalita', le condizioni e le procedure previste dallo statuto della Banca e dalla presente convenzione.
5. Negli Stati ACP, la Banca ha il compito di contribuire, con le sue risorse proprie, allo sviluppo economico e industriale degli Stati ACP su scala nazionale e regionale. A tal fine, il finanziamento dei progetti e dei programmi di azioni produttivi nei settori dell'industria, dell'agroindustria, del turismo e delle miniere, come pure della produzione di energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni legati a tali settori, e' garantito in via prioritaria per mezzo di prestiti della Banca sulle sue risorse proprie e capitali di rischio. Tali priorita' settoriali non escludono la possibilita' per la Banca di finanziare con le sue risorse proprie i progetti e programmi di azioni produttivi in altri settori che rispondano ai suoi criteri d'intervento, in particolare nel settore delle colture industriali.
6. Se una richiesta di finanziamento per un progetto o programma, presentata alla Commissione o alla Banca non puo' essere finanziata con una delle forme di aiuto alla cui gestione esse provvedono, ciascuna di esse trasmette la richiesta all'altra istituzione senza indugio, previa informazione dell'eventuale beneficiario.
7. Le sovvenzioni o i prestiti possono essere accordati ad uno Stato ACP o direttamente al beneficiario o per il tramite di una banca di sviluppo o per il tramite dello Stato ad un beneficiario finale.
8. In quest'ultimo caso, le condizioni dell'assegnazione dei fondi da parte dello Stato ACP al beneficiario finale sono fissati nell'accordo di finanziamento o nel contratto di prestito.
9. Nel corso delle sue operazioni finanziarie, la Banca stabilisce uno stretto rapporto con le banche nazionali di sviluppo degli Stati ACP. Nell'interesse della cooperazione, essa si sforza di allacciare tutti i contatti appropriati con le istituzioni bancarie e finanziarie negli Stati ACP interessati alle sue operazioni.
10. Qualsiasi beneficio spettante allo Stato ACP, sia che egli riceva una sovvenzione, sia che riceva un prestito speciale con tasso d'interesse o termine di rimborso piu' favorevole del prestito finale, e' utilizzato da detto Stato ACP a fini di sviluppo, secondo le condizioni previste dall'accordo di finanziamento o dal contratto di prestito.
11. E' accordato un trattamento speciale agli Stati ACP meno sviluppati nella determinazione del volume delle risorse finanziarie che questi Stati possono aspettarsi dalla Comunita' nel quadro del loro programma indicativo. Si tiene altresi' conto delle difficolta' speciali degli Stati ACP senza sbocco sul mare e insulari. Tali risorse finanziarie sono abbinate a condizioni di finanziamento particolarmente favorevoli, tenuto conto della situazione economica e della natura del fabbisogno propri ad ogni Stato. Esse consistono essenzialmente in sovvenzioni e, in determinati casi, in prestiti speciali, in capitali di rischio o in prestiti della Banca, secondo i criteri definiti al paragrafo 4.

Convenzione - art. 198

ARTICOLO 198
Su richiesta degli Stati ACP, la Comunita' offre la propria assistenza tecnica per studiare e trovare soluzioni concrete ai loro problemi di indebitamento, servizio del debito e bilancia dei pagamenti.

Convenzione - art. 199

ARTICOLO 199
1. Per aiutare l'attuazione di operazioni che presentino un interesse generale per l'economia degli Stati ACP, la Comunita' puo' contribuire alla formazione di capitali di rischio che possono essere utilizzati in particolare per gli obiettivi seguenti:
a) l'incremento diretto od indiretto dei fondi propri o assimilati delle imprese pubbliche, a partecipazione pubblica o privata e la concessione di contributi in quasi capitale a dette imprese;
b) il finanziamento di studi specifici per la preparazione e la stesura di progetti nonche' l'assistenza alle imprese nel periodo iniziale o a scopo di riassetto;
c) il finanziamento di ricerche e di investimenti preparatori alla fase di sfruttamento di progetti e programmi nei settori minerario ed energetico.
2. a) Per conseguire tali obiettivi, i capitali di rischio possono essere utilizzati per acquistare partecipazioni minoritarie e temporanee a nome della Comunita' al capitale delle imprese interessate o a quello di istituti specializzati per il finanziamento dello sviluppo negli Stati ACP. Gli acquisti di partecipazioni possono essere effettuati congiuntamente con un prestito della Banca o con un'altra forma di contributo in capitali di rischio. Non appena sussistano le condizioni, dette partecipazioni vengono cedute preferibilmente a cittadini o istituti degli Stati ACP.
b) Le decisioni di finanziamento relative ai capitali di rischio sono adottate dalla Comunita' conformemente all'articolo 220, paragrafi da 5 a 8.
3. I contributi in quasi capitale possono assumere la forma di:
a) prestiti subordinati il cui rimborso e l'eventuale pagamento di interessi avvengono soltanto dopo l'estinzione degli altri debiti bancari;
b) prestiti condizionali il cui rimborso o la cui durata dipendono dal verificarsi di determinate condizioni al momento della concessione del prestito. I prestiti condizionali possono essere concessi direttamente con l'accordo dello Stato ACP interessato ad una determinata impresa. Possono altresi' essere concessi ad uno Stato ACP o ad istituti finanziari degli Stati ACP per consentir loro di acquistare una partecipazione al capitale di imprese nei settori di cui all'articolo 197, paragrafo 5 allorche' tale operazione s'inserisca nel finanziamento di investimenti preparatori o di nuovi investimenti produttivi e possa essere completata da un altro intervento finanziario della Comunita', con eventualmente altre fonti di finanziamento, nel quadro di un'operazione di cofinanziamento. In deroga all'articolo 191, questi prestiti, su richiesta dello Stato ACP interessato, possono essere concessi alle stesse condizioni, previo esame caso per caso, anche ad una impresa di uno Stato membro della Comunita', per consentirle di avviare un investimento produttivo nel territorio di detto Stato ACP;
c) prestiti da concedere ad istituti finanziari degli Stati ACP quando lo consenta la natura delle loro attivita' e della loro gestione. I prestiti possono essere retrocessi ad altre imprese e servire ad acquistare partecipazioni in altre imprese.
4. Le condizioni dei contributi in quasi capitale di cui al paragrafo 3 vengono determinate in base alle caratteristiche di ciascun progetto finanziato. Tuttavia, le condizioni di concessione dei contributi in quasi capitale sono in genere piu' favorevoli di quelle dei prestiti con abbuono concessi dalla Banca. Il tasso d'interesse non puo' superare quello di detti prestiti con abbuono.
5. Qualora siano concessi a societa' di studi o servano al finanziamento di ricerche o di investimenti preventivi all'attuazione di un progetto, i contributi di cui al presente articolo possono essere incorporati nell'assistenza in capitale di cui puo' beneficiare la societa' promotrice in caso di attuazione del progetto.
6. I progetti ed i programmi individuati e promossi dagli organismi misti istituiti dalla Comunita' e dagli Stati ACP ed autorizzati da tali Stati a realizzare taluni obiettivi specifici nell'ambito dell'articolo 191, paragrafo 1, lettera c) possono inoltre beneficiare dei contributi in quasi capitale di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Convenzione - art. 200

ARTICOLO 200
1. A richiesta degli Stati ACP, i mezzi finanziari della Comunita' possono servire per cofinanziamenti, in particolare quando consentono di aumentare i flussi finanziari verso gli Stati ACP e sostenere gli sforzi di questi ultimi per l'armonizzazione della cooperazione internazionale a favore del loro sviluppo. Con particolare attenzione vengono trattate le possibilita' di cofinanziamento nei casi seguenti:
a) grandi progetti che non possono essere finanziati da un'unica fonte di finanziamento;
b) progetti per i quali la partecipazione della Comunita' e la sua esperienza in materia potrebbero facilitare la partecipazione di altri organismi di finanziamento;
c) progetti che possono beneficiare dell'abbinamento di finanziamenti a condizioni elastiche con finanziamenti a condizioni normali;
d) progetti decomponibili in sottoprogetti che possono attingere a fonti di finanziamento differenti;
e) progetti per i quali la diversificazione dei finanziamenti puo' rivelarsi vantaggiosa dal punto di vista del costo dei finanziamenti e degli investimenti nonche' di altri aspetti connessi con la realizzazione di detti progetti;
f) progetti a carattere regionale o interregionale.
2. I cofinanziamenti possono assumere la forma di finanziamenti congiunti o paralleli.
La preferenza viene attribuita alla formula piu' adeguata sotto il profilo del costo e dell'efficacia.
3. La Commissione e la Banca, ogniqualvolta sia possibile, si sforzano di associare ai progetti da esse finanziati le risorse del settore privato e in particolare:
a) di individuare e negoziare con partner privati la realizzazione di operazioni congiunte di finanziamento;
b) di applicare le varie tecniche messe a punto in questi ultimi anni per attirare le risorse del settore privato nelle operazioni di cofinanziamento.
4. Con l'accordo delle parti interessate, gli interventi della Comunita' e quelli degli altri cofinanziatori sono soggetti a necessari provvedimenti di armonizzazione e coordinamento, in modo da evitare il moltiplicarsi delle procedure che gli Stati ACP devono applicare e in modo da consentire uno snellimento delle stesse, in particolare per quanto riguarda:
a) le necessita' degli altri cofinanziatori e quelle dei beneficiari;
b) la scelta dei progetti da cofinanziare e le disposizioni relative alla loro attuazione;
c) l'armonizzazione delle regole e delle procedure relative ai contratti di appalto di opere, forniture e servizi;
d) le condizioni di pagamento;
e) le regole relative all'ammissibilita' e alla concorrenza;
f) il grado di preferenza accordato alle imprese degli Stati ACP.
5. Con l'accordo dello Stato ACP interessato, la Comunita' puo' apportare ai cofinanziatori che lo desiderino un sostegno amministrativo per agevolare l'attuazione dei progetti e programmi di azioni cofinanziati.
6. A richiesta dello Stato ACP interessato e con l'accordo delle altre parti in causa, la Commissione o la Banca possono svolgere una funzione di capofila o di coordinatore per i progetti dei quali esse partecipino al finanziamento.

Convenzione - art. 201

ARTICOLO 201
1. Per rispondere concretamente alle esigenze di sviluppo degli enti locali, il Fondo partecipa, su richiesta degli Stati ACP, al finanziamento di microprogetti.
2. I programmi di microprogetti riguardano piccoli progetti rientranti nell'ambito dell'articolo 187 ed altri progetti corrispondenti ai criteri figuranti nel paragrafo 3 del presente articolo e con un impatto economico e sociale sulla vita delle popolazioni e degli enti locali degli Stati ACP. Detti progetti sono di massima rurali. La Comunita' puo' tuttavia partecipare anche al finanziamento di microprogetti nelle zone urbane.
3. Per poter beneficiare di un finanziamento della Comunita', i microprogetti devono:
- rispondere ad una necessita' reale e prioritaria apparsa e costatata a livello locale;
- essere realizzati con la partecipazione attiva degli enti locali.
4. Speciale priorita' e' data alla preparazione ed attuazione di microprogetti negli Stati ACP meno sviluppati.

Convenzione - art. 202

ARTICOLO 202
1. Ciascun progetto per il quale viene chiesto il contributo della Comunita' deve rispondere ad un'iniziativa dell'ente locale che ne beneficera'. Il finanziamento dei microprogetti e' assicurato in linea di massima:
- dall'ente beneficiario, in forma di contributo in contanti, in natura o di prestazione di servizi, adeguato alla sua capacita' contributiva;
- dal Fondo.
Lo Stato ACP interessato puo' anch'esso partecipare con un contributo finanziario, una partecipazione in attrezzature pubbliche o una prestazione di servizi.
2. In linea di massima, il contributo concesso dal Fondo non puo' superare i due terzi del costo totale di ciascun progetto e non deve essere superiore a 250.000 ECU. La mobilitazione dei contributi e' fatta in modo concomitante. L'ente locale s'impegna a provvedere alla manutenzione ed al funzionamento di ciascun progetto, eventualmente, con il sostegno delle autorita' nazionali.
3. Gli importi che rappresentano il contributo del Fondo sono imputati sulle disponibilita' per sovvenzioni del programma indicativo d'aiuto comunitario di cui all'articolo 215.

Convenzione - art. 203

ARTICOLO 203
1. Gli aiuti d'urgenza sono concessi agli Stati ACP che devono far fronte a difficolta' economiche e sociali gravi, di carattere eccezionale, risultanti da calamita' naturali o da circostanze straordinarie aventi effetti comparabili.
2. a) L'aiuto d'urgenza consiste nell'assistenza immediatamente necessaria quando si verifichi una situazione straordinaria. Esso puo' assumere la forma di opere, forniture, prestazioni di servizi e pagamenti in contanti. Esso puo' servire a fornire cibo, sementi, alloggio, materiali, forniture mediche, indumenti e mezzi di trasporto. Per quanto riguarda altre richieste specifiche degli Stati ACP, le condizioni dell'aiuto sono sufficientemente elastiche da consentire la fornitura di un'estesa gamma di prodotti e servizi.
b) L'aiuto d'urgenza puo' anche coprire il finanziamento di misure immediate atte a garantire la riparazione e la funzionalita' minima di opere o di attrezzature danneggiate.
c) L'aiuto d'urgenza puo' anche integrarsi nei programmi indicativi nazionali allo scopo di predisporre, attraverso il finanziamento delle misure immediate di cui alla lettera b), la realizzazione, nell'ambito di tali programmi, di operazioni di ricostruzione o di rinnovamento.
3. Gli aiuti d'urgenza:
a) contribuiscono a finanziare i mezzi piu' adeguati per ovviare alle gravi difficolta' incontrate;
b) sono non rimborsabili;
c) sono concessi e mobilitati con rapidita' e elasticita';
d) contribuiscono effettivamente alla soluzione dei problemi per i quali sono concessi.
4. Per tutte le azioni relative agli aiuti d'urgenza, gli Stati ACP, in accordo con il delegato della Commissione, possono autorizzare, alle condizioni previste all'articolo 234, la stipulazione di contratti di appalto previa licitazione privata o di contratti a trattativa privata o l'esecuzione in economia.
Essi possono approvvigionarsi, alle condizioni previste all'articolo 232, sui mercati della Comunita', degli Stati ACP o dei paesi terzi.
5. Tali aiuti d'urgenza possono eventualmente con l'accordo dello Stato ACP interessato, essere utilizzati tramite organismi specializzati o direttamente dalla Commissione.
6. Per le modalita' di attribuzione di detti aiuti, si ricorre ad una procedura d'urgenza. Le condizioni di pagamento e di attuazione degli aiuti sono fissate caso per caso; quando si tratti di esecuzione su preventivo, l'ordinatore nazionale puo' concedere anticipi.
7. La Comunita' adotta le disposizioni necessarie per facilitare la rapidita' delle azioni richieste per far fronte alla situazione di urgenza, comprese misure quali il finanziamento retroattivo delle misure di pronto soccorso avviato dagli stessi Stati ACP.
8. a) Gli stanziamenti per aiuti d'urgenza devono essere impegnati entro sei mesi dalla fissazione delle modalita' di utilizzazione, salvo indicazione contraria di queste ultime e purche' circostanze straordinarie non portino a convenire di comune accordo, durante il periodo di esecuzione, la proroga di tale termine.
b) Qualora non tutti gli stanziamenti aperti siano stati impegnati entro il termine fissato, l'impegno del Fondo puo' essere ricondotto all'importo corrispondente agli stanziamenti impegnati entro tale termine.
c) I fondi non utilizzati sono quindi riassegnati alla dotazione speciale.

Convenzione - art. 204

ARTICOLO 204
1. Possono essere concessi aiuti agli Stati ACP che ospitano profughi o rimpatriati per sovvenire ai bisogni gravi non contemplati dall'aiuto d'urgenza e per realizzare a piu' lungo termine progetti e programmi di azioni aventi come obiettivo l'autosufficienza e l'integrazione o la reintegrazione di tali popolazioni.
2. Essi sono gestiti e eseguiti secondo procedure che consentano un intervento rapido. Le condizioni di pagamento e di attuazione sono fissate caso per caso.
3. Questi aiuti possono essere attuati, con l'accordo dello Stato ACP interessato, tramite e in coordinamento con organismi specializzati, in particolare quelli delle Nazioni Unite, o direttamente dalla Commissione.

Convenzione - art. 205

ARTICOLO 205
1. Per il finanziamento degli aiuti previsti agli articoli 203 e 204, nell'ambito del Fondo e' costituita una dotazione speciale di 290 milioni di ECU, di cui 210 milioni di ECU per gli aiuti di cui all'articolo 203 e 80 milioni di ECU per quelli di cui all'articolo 204.
2. In caso di esaurimento, prima della scadenza della presente convenzione, degli stanziamenti previsti per uno degli articoli summenzionati, possono essere effettuati trasferimenti dagli stanziamenti previsti per l'altro articolo.
3. Alla scadenza della presente convenzione, gli stanziamenti non impegnati per gli aiuti d'urgenza e per gli aiuti ai profughi e rimpatriati sono riversati nella massa del Fondo per il finanziamento di altre operazioni che rientrano nel campo di applicazione della cooperazione finanziaria e tecnica, salvo decisione contraria del Consiglio dei Ministri.
4. In caso di esaurimento della dotazione speciale prima della scadenza della presente convenzione, gli Stati ACP e la Comunita' adottano, nell'ambito delle istituzioni congiunte competenti, le misure appropriate per far fronte alle situazioni di cui agli articoli 203 e 204.

Convenzione - art. 206

ARTICOLO 206
1. La Comunita' finanzia azioni a favore delle piccole e medie imprese degli Stati ACP. I modi di finanziamento sono determinati in funzione delle caratteristiche del programma di azione presentato da detti Stati.
2. L'assistenza tecnica della Comunita' contribuisce a rafforzare l'attivita' degli organismi degli Stati ACP che si occupano dello sviluppo delle piccole e medie imprese e ad assicurare la formazione professionale necessaria a dette imprese.
3. I finanziamenti della Comunita' possono prendere la forma di contributi diretti o di contributi globali mediante aiuto rimborsabile o eventualmente non rimborsabile. I contributi globali possono essere accordati:
- dalla Banca, con i fondi da essa gestiti, a banche o istituti finanziari a favore delle piccole e medie imprese industriali, agro-industriali o turistiche;
- dalla Commissione, con le risorse che gestisce, ad organismi pubblici, enti locali o cooperative che si propongono lo sviluppo dei settori dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura e per la costituzione o per il rafforzamento di fondi di garanzia in materia di credito alle piccole e medie imprese.
4. Nel caso di un finanziamento tramite un organismo intermedio, questo e' responsabile della presentazione dei progetti particolari all'interno del programma di azioni precedentemente approvato, nonche' della gestione dei mezzi finanziari messi a sua disposizione.
La modalita' e le condizioni di finanziamento ai beneficiari finali sono adottate di comune accordo fra lo Stato ACP interessato, l'organo competente della Comunita' e l'organismo intermedio.
5. I progetti vengono istruiti dall'organismo finanziario. Esso decide, entro i limiti della propria responsabilita' finanziaria, la concessione dei prestiti finali a condizioni fissate in armonia con quelle applicate ad operazioni di questi tipo nello Stato ACP considerato.
6. Le condizioni di finanziamento accordate dalla Comunita' all'organismo finanziario tengono conto della necessita' che quest'ultimo copra le proprie spese di gestione, i rischi di cambio ed i rischi finanziari, nonche' il costo dell'assistenza tecnica fornita alle imprese o ad altri mutuatari finali.

Convenzione - art. 207

ARTICOLO 207
1. La cooperazione tecnica ha lo scopo di apportare un maggior sostegno allo sviluppo delle risorse umane negli Stati ACP.
2. Allorche' tale cooperazione implica un apporto supplementare di risorse umane esterne, si applicano i principi di base seguenti:
a) la cooperazione tecnica, che si traduce nell'invio di personale di assistenza tecnica (uffici studi, ingegneri o consulenti, istituti di formazione o di ricerca) e' accordata solo su richiesta dello Stato o degli Stati ACP interessati;
b) sono tuttavia adottate disposizioni per la formazione del personale locale al fine di eliminare gradualmente l'assistenza tecnica e prevedere per i progetti un personale esclusivamente composto su base permanente, da cittadini nazionali;
c) la cooperazione prevede disposizioni miranti ad accrescere la capacita' degli Stati ACP di acquisire un'esperienza propria e migliorare le qualifiche professionali dei propri consulenti, uffici studi ed esperti. A tal fine la formazione effettiva del personale locale figurera' tra i compiti del personale di assistenza tecnica;
d) gli esperti, messi a disposizione nell'ambito di questa cooperazione, devono possedere le qualifiche necessarie per svolgere correttamente i loro compiti specifici quali sono definiti nella richiesta dello Stato ACP interessato.
3. I contratti di servizi nell'ambito dei quali il personale di assistenza tecnica e' assunto comprendono i contratti d'assunzione di consulenti ed altri esperti tecnici, essi sono negoziati, stabiliti e conclusi dallo Stato ACP interessato, con riserva dell'accordo del delegato della Commissione.
4. La Comunita' prende le misure concrete per accrescere e migliorare le informazioni comunicate agli Stati ACP in merito alla disponibilita' e alle qualifiche degli specialisti adeguati.

Convenzione - art. 208

ARTICOLO 208
1. La cooperazione tecnica puo' essere o connessa alle operazioni o essere generale.
2. La cooperazione tecnica connessa alle operazioni comprende in particolare:
a) gli studi di sviluppo;
b) gli studi tecnici, economici, finanziari e commerciali, nonche' le ricerche e le prospezioni necessarie alla messa a punto dei progetti e programmi di azioni;
c) l'aiuto per la preparazione dei fascicoli;
d) l'aiuto per l'esecuzione e la sorveglianza dei lavori;
e) l'assunzione temporanea a carico delle spese per tecnici e la fornitura dei mezzi necessari all'esecuzione della loro missione;
f) le azioni di cooperazione tecnica che possono essere richieste, a titolo temporaneo, per consentire l'istituzione, l'avvio, la gestione e la manutenzione di un determinato progetto;
g) l'aiuto per la valutazione delle operazioni;
h) i programmi integrati di formazione, informazione e ricerca.
3. La cooperazione tecnica generale comprende in particolare:
a) gli studi sulle prospettive e sui mezzi di sviluppo e di diversificazione delle economie degli Stati ACP, nonche' sui problemi che interessano gruppi di Stati ACP o l'insieme di tali Stati;
b) gli studi settoriali e per prodotti;
c) l'invio di esperti, consulenti, tecnici ed istruttori per missioni specifiche e per periodi limitati;
d) la fornitura di materiale didattico, di sperimentazione,
ricerca e dimostrazione
e) l'informazione generale e la documentazione destinate a favorire lo sviluppo degli Stati ACP ed il conseguimento degli obiettivi della cooperazione.
f) gli scambi di personale dirigente, di personale specializzato, di studenti, di ricercatori, di animatori e responsabili di gruppi o associazioni a vocazione sociale o culturale;
g) l'assegnazione di borse di studio o di periodi di tirocinio, in particolare a persone gia' in servizio che abbisognino di una formazione complementare;
h) l'organizzazione di seminari o di corsi di formazione, informazione e perfezionamento;
i) la creazione o il rafforzamento di strumenti di informazione e di documentazione, in particolare per gli scambi di conoscenze, di metodi e di esperienze tra Stati ACP e fra questi ultimi e la Comunita';
j) la cooperazione o il gemellaggio tra istituzioni ACP o tra queste ultime e quelle della Comunita', in particolare tra universita' e altri istituti di formazione e di ricerca degli Stati ACP e della Comunita';
k) il sostegno a manifestazioni culturali altamente significative.

Convenzione - art. 209

ARTICOLO 209
1. La cooperazione tecnica fa l'oggetto di contratti stipulati con singoli esperti, uffici studi, istituti di formazione e di ricerca oppure e' eccezionalmente realizzata in economia.
La scelta tra il ricorso a uffici studi o ad esperti assunti individualmente dipende dalla natura dei problemi, dall'estensione e dalla complessita' dei mezzi tecnici e di gestione necessari e dai costi comparati delle due soluzioni.
2. I criteri di scelta dei contraenti e del loro personale tengono conto:
a) delle qualifiche professionali (competenze tecniche e capacita' di formazione) e delle qualita' umane;
b) del rispetto dei valori culturali e delle condizioni politiche e amministrative dello Stato o degli Stati ACP interessati;
c) della conoscenza della lingua necessaria per l'esecuzione del contratto;
d) dell'esperienza pratica dei problemi da trattare;
e) dei costi.
3. In caso di pari competenza, la preferenza e' data ad un esperto, un'istituzione o un ufficio studi ACP.
4. L'assunzione del personale di assistenza tecnica, la fissazione dei suoi obiettivi e delle sue funzioni, la durata delle sue missioni, le sue remunerazioni e il suo contributo allo sviluppo degli Stati ACP in cui presta servizio devono conformarsi ai principi della politica di cooperazione tecnica definiti nell'articolo 207. Le procedure da applicare in questo contesto devono garantire l'obiettivita' della scelta e la qualita' dei servizi resi. Inoltre, si applicano i principi seguenti:
a) l'assunzione deve essere effettuata dalle istituzioni nazionali che si servono dell'assistenza tecnica, con il concorso della Commissione e del suo delegato;
b) si tiene debito conto della disponibilita' di candidati idonei rispondenti ai criteri del paragrafo 2, che risiedano nello Stato ACP o nella regione;
c) ci si sforza di facilitare il contatto diretto tra il candidato e chi deve servirsi dell'assistenza tecnica.

Convenzione - art. 210

ARTICOLO 210
1. I contratti di servizi sono stipulati previa licitazione privata.
2. Tuttavia, alcuni contratti possono essere stipulati con trattativa privata, in particolare nei casi seguenti:
- azioni di scarsa importanza o di breve durata;
- azioni affidate a singoli esperti;
- azioni che prolungano azioni gia' avviate;
- in seguito ad una gara infruttuosa.
3. a) Quando uno Stato ACP dispone, tra il suo personale amministrativo e tecnico, di elementi nazionali in numero tale da rappresentare una parte sostanziale del personale necessario per l'esecuzione in economia di un'azione di cooperazione tecnica, la Comunita' contribuisce in casi eccezionali alle spese delle azioni in economia assumendo a proprio carico il costo di determinati mezzi materiali eventualmente mancanti o mettendo a disposizione esperti di un altro Stato per completare l'organico.
b) La partecipazione della Comunita' si limita all'assunzione dei mezzi complementari e delle spese temporanee di esecuzione il cui costo e' limitato al solo fabbisogno dell'azione in questione, esclusa qualsiasi spesa permanente di funzionamento.
4. Le modalita' di conclusione di ciascun contratto, o il ricorso all'esecuzione in economia, sono decisi di comune accordo dalla Commissione e dallo Stato ACP interessato sulla base delle necessita' di quest'ultimo e delle risorse disponibili.

Convenzione - art. 211

ARTICOLO 211
1. a) Per ogni azione di cooperazione tecnica che dia luogo a gara, la Commissione e lo Stato ACP interessato stabiliscono di comune accordo entro due mesi dalla domanda, eventualmente dopo preselezione, un elenco ristretto di candidati cittadini degli Stati membri e/o degli Stati ACP, selezionati tenendo conto della loro situazione giuridica e finanziaria, delle loro qualifiche, della loro esperienza, della loro indipendenza, della loro disponibilita' e dei criteri e principi definiti nell'articolo 209.
b) A seconda dei casi, la gara puo' riguardare:
- sia, insieme la concezione dell'azione di cooperazione, le prestazioni e il personale necessario, mentre gli elementi finanziari sono presentati simultaneamente ma separatamente e i prezzi da pagare restano da negoziare successivamente;
- oppure anche i prezzi allorche', in casi particolari giustificati, l'azione di cooperazione presenti un grado inferiore di complessita'.
c) Il capitolato d'appalto, redatto dallo Stato ACP d'intesa con la Commissione, precisale modalita' di presentazione delle offerte nonche' i criteri da utilizzare per la scelta dell'aggiudicatario, la quale deve essere fatta entro trenta giorni dalla data di spoglio delle offerte.
d) Fatti salvi i poteri rispettivi dell'ordinatore nazionale e del delegato definiti negli articoli 227 e 228, il contratto e' aggiudicato dalle autorita' competenti dello Stato ACP, con riserva dell'accordo della Commissione. L'offerta prescelta deve essere la piu' vantaggiosa, tenendo segnatamente conto del suo valore tecnico, dell'organizzazione e della metodologia proposta per le prestazioni, della competenza, dell'esperienza e delle attitudini del personale addetto all'operazione, come pure, nel caso contemplato alla lettera b) secondo trattino, del prezzo delle prestazioni.
2. Quando si ricorre alla trattativa privata, l'aggiudicatario e' designato dallo Stato ACP su proposta della Commissione. Un candidato puo' essere proposto anche dallo Stato ACP.
La proposta della Commissione e' notificata allo Stato ACP entro un mese dalla sua richiesta. La decisione dello Stato ACP e' presa nel mese successivo a tale notifica.
3. Per accelerare le procedure, i contratti di servizi, compresi gli atti per l'assunzione di consulenti ed altri specialisti dell'assistenza tecnica, possono essere negoziati, elaborati e conclusi dall'ordinatore nazionale, su proposta della Commissione o con il suo accordo, oppure dalla Commissione d'intesa con lo Stato ACP interessato, segnatamente quando si tratti di azioni urgenti, di scarsa entita' o di breve durata e soprattutto per le perizie che devono servire per la preparazione e l'esecuzione delle azioni.
4. Su richiesta dello Stato ACP interessato, la Commissione puo', quando si tratti di assistenza tecnica a carattere individuale, provvedere all'assunzione e alla gestione degli esperti assunti a tal fine, per il tramite della sua agenzia competente.
5. Gli uffici negli Stati ACP che possono essere presi in considerazione per azioni di cooperazione tecnica sono selezionati di comune accordo dalla Commissione e dallo o dagli Stati ACP interessati.
6. In casi eccezionali, in accordo con la Commissione, si puo' far ricorso a uffici studi o ad esperti di paesi terzi.

Convenzione - art. 212

ARTICOLO 212
1. I contratti di servizi sono negoziati, elaborati e conclusi dalle autorita' competenti degli Stati ACP, in accordo con il delegato della Commissione, nel quadro di un capitolato d'oneri che fissa le condizioni generali applicabili alla conclusione e all'esecuzione dei contratti e che e' adottato con decisione del Consiglio dei Ministri nella prima sessione successiva all'entrata in vigore della presente convenzione, previo parere del Comitato ACP-CEE di cui all'articolo 193.
2. Fino all'entrata in vigore della decisione prevista al paragrafo 1, la conclusione e l'esecuzione dei contratti di servizi finanziati dal Fondo sono disciplinati dalla legislazione nazionale degli Stati ACP e dalle loro prassi correnti in materia di contratti internazionali oppure, se gli Stati ACP lo desiderano, dalle clausole generali attualmente applicate nei contratti finanziati dal Fondo.

Convenzione - art. 213

ARTICOLO 213
Affinche' gli Stati ACP possano meglio accrescere la propria competenza tecnica e migliorare il know-how dei loro consulenti, si promuove la cooperazione tra uffici studi, consulenti tecnici, esperti ed istituzioni degli Stati membri della Comunita' e degli Stati ACP, mediante associazioni momentanee, subappalti o inserimento di esperti, cittadini degli Stati ACP, nello staff di uffici studi, consulenti tecnici o istituzioni degli Stati membri della Comunita'.

Convenzione - art. 214

ARTICOLO 214
La cooperazione tecnica fornisce un sostegno alle azioni d'istruzione e formazione secondo le condizioni previste all'articolo 119.

Convenzione - art. 215

ARTICOLO 215
1. Gli interventi finanziati dalla Comunita', complementari agli sforzi propri degli Stati ACP, si integrano nel contesto dei piani e programmi di sviluppo economico e sociale di detti Stati e concordano con gli obiettivi e le priorita' che essi determinano sul piano nazionale e regionale.
2. All'inizio del periodo contemplato dalla presente convenzione e prima che sia stabilito il programma indicativo, ciascuno Stato ACP riceve al piu' presto dalla Commissione una chiara indicazione della dotazione finanziaria programmabile di cui puo' disporre nel corso del periodo e tutte le altre informazioni utili.
3. Sulla scorta delle informazioni di cui al paragrafo 2, ciascuno Stato ACP stabilisce e presenta alla Comunita' un progetto di programma indicativo in base e conformemente ai suoi obiettivi e alle sue priorita' di sviluppo, in tale progetto sono indicati:
- gli obiettivi prioritari di sviluppo dello Stato ACP interessato, sul piano nazionale e regionale;
- il o i settori sui quali si considera piu' appropriato concentrare l'aiuto finanziario della Comunita';
- le misure e le azioni piu' appropriate per la realizzazione degli obiettivi in ciascuno dei settori di cui al secondo trattino o, allorche' tali azioni non siano sufficientemente definite, le grandi linee dei programmi di sostegno alle politiche definite dal paese in questi settori;
- possono anche essere indicati, purche' chiaramente individuati, progetti e programmi di azioni nazionali specifici che consentano di conseguire gli obiettivi di sviluppo, in particolare quelli che rappresentano la continuazione di azioni gia' avviate;
- progetti e programmi regionali che possono formare oggetto di una proposta.
4. La programmazione, basata sul progetto di programma indicativo di cui al paragrafo 3, inizia e, se possibile, si conclude prima dell'entrata in vigore della presente convenzione.
5. Il progetto di programma indicativo di cui al paragrafo 3 forma oggetto di scambi di opinioni tra i rappresentanti dello Stato ACP interessato e quelli della Comunita' per assicurare la massima efficacia alle azioni di cooperazione.
Affinche' le parti contraenti si accertino dell'impiego ottimale dei vari strumenti e mezzi previsti dalla presente convenzione, la Comunita' e gli Stati ACP, in base all'esperienza comune, procedono a scambi di opinioni il piu' presto possibile in un momento convenuto di comune accordo tra la Commissione e gli Stati ACP.
Questi scambi di opinioni hanno lo scopo di consentire alla Comunita' di conoscere gli obiettivi e le priorita' di sviluppo dello Stato ACP interessato, alle parti contraenti di identificare, in base alle proposte di detto Stato, il settore o i settori su cui si dirigera' il sostegno della Comunita', nonche' i mezzi indicati per conseguire gli obiettivi ricercati, e agli Stati ACP di accertarsi che le azioni cosi' convenute si inseriscano armoniosamente ed efficacemente nelle loro strategie di sviluppo.
6. Il programma indicativo e' adottato di comune accordo dalla Comunita' e dallo Stato ACP interessato, sulla base delle proposte formulate da quest'ultimo, ed impegna sia la Comunita' sia lo Stato ACP.
7. Le azioni, i progetti ed i programmi di azioni di cui al paragrafo 3, come pure quelli successivamente elaborati in base agli obiettivi e alle priorita' del programma indicativo, formano poi oggetto di un'istruzione ai sensi dell'articolo 219.
8. I programmi indicativi sono sufficientemente flessibili in modo da permettere l'adeguamento permanente delle azioni agli obiettivi e tener conto degli eventuali cambiamenti della situazione economica di ciascuno Stato ACP e di qualsiasi modifica delle sue priorita' e obiettivi iniziali. Ogni programma puo' essere riveduto su richiesta dello Stato ACP interessato. I programmi vengono comunque riesaminati almeno una volta durante il periodo contemplato dalla presente convenzione.

Convenzione - art. 216

ARTICOLO 216
1. Nel programma indicativo sono indicati gli importi globali dell'aiuto programmabile che puo' essere messo a disposizione di ciascuno Stato ACP. Indipendentemente dai fondi riservati agli aiuti d'urgenza, agli abbuoni d'interesse e alla cooperazione regionale, l'aiuto programmabile comporta sia sovvenzioni sia un aiuto rimborsabile, comprendente prestiti speciali e possibilmente capitali di rischio.
2. Ciascuno Stato ACP e la Comunita' convengono, nella programmazione, un calendario di impegni e adottano le misure necessarie per garantirne l'esecuzione.
3. L'eventuale rimanenza del Fondo non impegnata ne' sborsata alla fine dell'ultimo anno di applicazione della presente convenzione sara' utilizzata fino a suo esaurimento, a condizioni identiche a quelle previste dalla presente convenzione.
4. Un bilancio comparativo degli impegni e dei pagamenti e' redatto ogni anno dall'ordinatore nazionale e dal delegato della Commissione, i quali adottano le disposizioni necessarie per garantire il rispetto dei calendari di cui al paragrafo 2, determinano le cause dei ritardi riscontrati nella loro esecuzione e propongono le misure di risanamento che s'impongono.

Convenzione - art. 217

ARTICOLO 217
Salvo disposizione contraria della presente convenzione, ogni decisione che richieda l'approvazione della Comunita' o dei suoi servizi competenti e' considerata approvata entro i 60 giorni successivi alla sua notifica da parte degli Stati ACP interessati.

Convenzione - art. 218

ARTICOLO 218
1. a) Spetta agli Stati ACP interessati o agli altri beneficiari da essi autorizzati individuare i progetti o programmi di azioni proposti in applicazione dei programmi indicativi ed elaborarne i relativi fascicoli.
b) I fascicoli devono contenere tutte le informazioni necessarie per l'istruzione del progetto o programma di azioni.
c) Qualora gliene venga fatta richiesta, la Comunita' puo' fornire la sua assistenza per la preparazione dei fascicoli.
2. I fascicoli sono ufficialmente trasmessi dagli Stati ACP o dagli altri beneficiari di cui all'articolo 191, paragrafo 1 al delegato, il quale compie i passi necessari nell'ambito dei suoi poteri. Quando si tratti dei beneficiari di cui all'articolo 191, paragrafo 2, e' necessario l'accordo esplicito dello Stato o degli Stati interessati.

Convenzione - art. 219

ARTICOLO 219
1. Nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica, l'individuazione, la preparazione e l'istruzione di progetti e programmi:
a) consentono di valutare l'efficienza, la validita' economica e la redditivita' dei progetti e programmi richiesti;
b) tengono conto degli aspetti socioculturali diretti ed indiretti, secondo i criteri previsti dall'articolo 117;
c) garantiscono l'adattamento dei criteri finanziari per tener pienamente conto del tasso di redditivita' sociale a piu' lungo termine ed in particolare degli effetti secondari corrispondenti negli Stati ACP;
d) sono adattate alle condizioni locali relative alle capacita' degli Stati ACP in materia di manutenzione e di gestione;
e) prendono in considerazione gli sforzi nazionali nonche' le altre risorse;
f) tengono conto dell'esperienza fatta con azioni analoghe attuate anteriormente;
g) sono conformi agli obiettivi e alle priorita' fissate dagli Stati ACP.
2. L'efficienza dei progetti e programmi di azioni e' valutata in base ad un'analisi comparativa dei mezzi d'intervento previsti con gli effetti attesi, dal punto di vista tecnico, sociale, culturale, economico, finanziario e ambientale, le possibili varianti sono esaminate.
3. La validita' economica dei progetti e programmi di azioni e' valutata, per i vari operatori economici interessati, in modo da accertarsi che l'azione produrra' gli effetti attesi nel periodo ritenuto normale per questo tipo d'azione.
4. La redditivita' dei progetti e programmi di azioni e' valutata tenendo conto dei vari effetti attesi ed in particolare degli effetti fisici, economici, sociali, culturali e finanziari, possibilmente in base ad un'analisi costi-vantaggi.
5. La Comunita' e gli Stati ACP in stretta collaborazione istruiscono i progetti e programmi di azioni.
6. Nell'istruzione dei progetti e programmi di azioni sono prese in considerazione le difficolta' ed esigenze specifiche degli Stati ACP meno sviluppati che hanno un'incidenza negativa sulla efficienza, validita' economica e redditivita' dei detti progetti programmi di azioni.

Convenzione - art. 220

ARTICOLO 220
1. Le conclusioni dell'istruzione sono riassunte in una proposta di finanziamento.
2. La proposta di finanziamento contiene un calendario per l'esecuzione tecnica e finanziaria del progetto o programma, il calendario e' ripreso nell'accordo di finanziamento e stabilisce la durata delle varie fasi d'esecuzione.
3. La proposta di finanziamento, redatta dai servizi competenti della Comunita', e' trasmessa ufficialmente agli Stati ACP interessati i quali possono all'occorrenza fare osservazioni.
4. La Comunita' adotta una decisione sulla base di questa proposta di finanziamento, eventualmente emendata per tener conto di tali osservazioni.
5. Allorche' la proposta di finanziamento non e' accettata dalla Comunita', lo Stato o gli Stati ACP interessati sono informati dei motivi di tale decisione.
6. In tal caso, i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati possono chiedere:
- o che il problema sia discusso in seno al Comitato ACP-CEE di cui all'articolo 193;
- o di venire ascoltati dagli organi decisionali della Comunita'.
7. Successivamente a tale audizione una decisione definitiva, positiva o negativa e' presa dall'organo competente della Comunita' al quale lo Stato o gli Stati ACP interessati possono trasmettere qualsiasi elemento che appaia loro necessario per completare l'informazione di detto organo prima che prenda una decisione.
8. La Comunita' prende la decisione sulla proposta di finanziamento al piu' presto e, salvo circostanze eccezionali, entro un termine di quattro mesi dalla trasmissione della proposta di finanziamento allo Stato ACP interessato.

Convenzione - art. 221

ARTICOLO 221
1. Nell'intento di accelerare le procedure, le decisioni di finanziamento possono vertere su programmi pluriennali o su importi globali quando si tratti di finanziare:
a) programmi di formazione;
b) programmi di microprogetti;
c) azioni di promozione commerciale;
d) complessi di azioni di scarsa entita' in un settore determinato;
e) complessi di azioni di cooperazione tecnica.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), lo Stato ACP interessato prepara e sottopone al delegato della Commissione un programma in cui sono illustrate le grandi linee delle realizzazioni progettate.
3. La decisione di finanziamento riguardante le azioni di cui al paragrafo 1 e' presa dalla Commissione nell'ambito degli importi globali di cui allo stesso paragrafo.
4. Nell'ambito dei programmi cosi' approvati, la decisione relativa a ciascuna azione di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) e' presa dallo Stato ACP interessato con l'accordo del delegato della Commissione, per quanto riguarda le operazioni eseguite in tale Stato, e dalla Commissione negli altri casi. Si considera che quest'accordo e' acquisito alla scadenza di un termine di un mese dalla notifica della decisione.
5. Alla fine di ciascun anno, lo Stato ACP interessato, in consultazione con il delegato della Commissione, presenta alla Commissione una relazione sull'esecuzione dei programmi e delle azioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d).

Convenzione - art. 222

ARTICOLO 222
1. Qualsiasi progetto o programma di azioni finanziato con una sovvenzione del Fondo da' luogo all'elaborazione di un accordo di finanziamento tra la Commissione, che agisce a nome della Comunita', e lo Stato o gli Stati ACP interessati.
Tale accordo precisa in particolare l'impegno finanziario del Fondo, nonche' le modalita' e condizioni di finanziamento.
2. Qualsiasi progetto o programma finanziato mediante prestito speciale da' luogo all'elaborazione di un contratto di prestito fra la Commissione, che agisce a nome della Comunita', e il mutuatario.
3. Dopo la firma dell'accordo di finanziamento, i pagamenti sono effettuati secondo il piano di finanziamento adottato. Se e' necessario sottoporre ad approvazione un preventivo particolareggiato, si considera che esso sia approvato alla scadenza di un termine di trenta giorni dalla sua presentazione.

Convenzione - art. 223

ARTICOLO 223
1. Il superamento degli stanziamenti previsti dalla decisione di finanziamento e' a carico dello Stato ACP beneficiario.
2. Gli Stati ACP prevedono nel loro programma indicativo stanziamenti di riserva destinati a far fronte agli aumenti dei costi e alle spese impreviste.
3. Gli accordi di finanziamento relativi ai progetti e programmi di azioni contengono stanziamenti appropriati per far fronte agli aumenti di costi e alle spese impreviste.
4. Non appena si manifesti un rischio di superamento, l'ordinatore nazionale ne informa l'ordinatore principale tramite il delegato della Commissione. L'ordinatore principale e' contemporaneamente informato dei provvedimenti che l'ordinatore nazionale conta prendere per far fronte a tale superamento, vale a dire riduzione della portata del progetto o programma di azioni ovvero ricorso alle risorse nazionali o ad altre risorse non comunitarie.
5. In via eccezionale, il superamento puo' essere finanziato dalla Comunita' ove non si decida di comune accordo di ridurre la portata del progetto o programma di azioni o se non e' possibile di coprire il superamento con altre risorse.
6. Tuttavia, le rimanenze riscontrate alla chiusura dei progetti e programmi di azioni finanziati nell'ambito del programma indicativo, che non siano state riassegnate a quest'ultimo per il finanziamento di nuove azioni, possono essere assegnati a coprire i superamenti.
L'ordinatore nazionale puo', di concerto con l'ordinatore principale, assegnare tali rimanenze per coprire il superamento nel limite di un massimale fissato al 15% dell'impegno finanziario previsto per il progetto o programma di azioni considerato.
7. Al fine di ridurre al minimo i rischi di superamento, gli Stati ACP e la Comunita' si sforzano:
- di raccogliere tutti gli elementi necessari per la valutazione delle operazioni ed in particolare la stima dei costi reali;
- di indire una gara, ogniqualvolta sia possibile, prima di prendere la decisione di finanziamento.

Convenzione - art. 224

ARTICOLO 224
1. a) I progetti e programmi di azioni sono oggetto di una valutazione nel corso della loro esecuzione. Gli Stati ACP interessati e la Comunita' redigono congiuntamente, secondo una periodicita' convenuta, un rapporto di valutazione concernente i diversi aspetti dell'andamento dell'azione ed i suoi risultati.
b) In base a tale rapporto, puo' essere deciso di comune accordo un riorientamento dei progetti e programmi in corso di esecuzione.
2. a) Gli Stati ACP interessati e la Comunita' procedono congiuntamente alla valutazione dei progetti e programmi di azioni condotti a termine. La valutazione verte sui risultati conseguiti, confrontati con gli obiettivi, nonche' sulla gestione e sul funzionamento delle opere e sulla loro manutenzione. I risultati della valutazione sono studiati dalle due parti.
b) Le autorita' competenti della Comunita' e degli Stati ACP interessati prendono, ognuna per quanto la concerne, i provvedimenti che s'impongono alla luce dei lavori di valutazione.

Convenzione - art. 225

ARTICOLO 225
1. L'esecuzione della cooperazione finanziaria e tecnica e' realizzata con le formalita' amministrative minimali e secondo procedure semplificate, affinche' i progetti e programmi di azioni possano essere eseguiti in modo rapido ed efficace.
2. La Comunita' e gli Stati ACP prendono ognuno per quanto lo concerne, misure idonee ad assicurare che gli organi amministrativi cui incombono i seguenti compiti e responsabilita' li assumano in modo rapido ed efficace:
a) preparazione e approvazione dei bandi di gara;
b) pubblicazione dei bandi di gara;
c) ricezione ed esame delle offerte;
d) decisione in merito alle offerte, proposta di aggiudicazione dei contratti di appalto e approvazione finale degli stessi;
e) firma dei contratti di appalto e dei documenti corrispondenti.
3. Gli Stati ACP e gli altri beneficiari da esse autorizzati eseguono i progetti e programmi finanziati dalla Comunita'; spetta loro in particolare di elaborare, negoziare e stipulare, i contratti necessari all'esecuzione delle operazioni.

Convenzione - art. 226

ARTICOLO 226
1. La Commissione designa l'ordinatore principale del fondo, responsabile della gestione delle risorse del Fondo. A questo titolo e tenendo conto in particolare dei calendari indicativi d'impegno e di pagamento di cui all'articolo 216, paragrafo 2, l'ordinatore principale impegna e liquida le spese, emette gli ordinativi di pagamento e tiene la contabilita' degli impegni e degli ordinativi.
2. In stretta collaborazione con l'ordinatore nazionale, l'ordinatore principale vigila affinche' venga rispettata la parita' delle condizioni nella partecipazione alle gare d'appalto, siano eliminate le discriminazioni nel fascicolo di gara e si scelga l'offerta piu' vantaggiosa dal punto di vista economico. Egli riceve i risultati dello spoglio delle offerte ed approva la proposta di aggiudicazione del contratto di appalto, fatte salve le competenze esercitate dal delegato della Commissione ai sensi dell'articolo 228.
3. Ferme restando le competenze esercitate dall'ordinatore nazionale a norma dell'articolo 227, l'ordinatore principale prende i provvedimenti di adeguamento e le decisioni di impegno che si rivelino necessari per garantire che le operazioni approvate siano eseguite alle migliori condizioni economiche e tecniche.

Convenzione - art. 227

ARTICOLO 227
1. a) Il governo di ciascuno Stato ACP designa un ordinatore nazionale che rappresenta le autorita' del suo paese in tutte le operazioni finanziate con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione.
b) L'ordinatore nazionale puo' delegare una parte delle proprie funzioni, egli informa l'ordinatore principale delle deleghe conferite.
2. Oltre alle funzioni esercitate nelle fasi di preparazione, presentazione ed istruzione dei progetti e programmi di azioni, l'ordinatore nazionale, in stretta collaborazione con il delegato della Commissione, indice le gare d'appalto, riceve le offerte, presiede al loro spoglio, approva i risultati dello spoglio delle offerte, firma i contratti d'appalto, le clausole aggiuntive ed i preventivi e li notifica al delegato della Commissione. Egli sottopone il fascicolo di gara all'approvazione del delegato prima che sia indetta la gara d'appalto.
3. a) L'ordinatore nazionale trasmette al delegato i risultati dello spoglio delle offerte con una proposta di aggiudicazione del contratto di appalto; il delegato verifica che le offerte siano conformi alle condizioni fissate e comunica le sue osservazioni entro il termine di cui all'articolo 228, paragrafo 3, lettere c) e d), che decorre dalla data alla quale il delegato ha ricevuto la proposta.
b) Allo scadere di tale termine, la proposta dell'ordinatore nazionale e' considerata approvata dalla Commissione.
4. Nei limiti dei fondi che gli sono delegati, l'ordinatore nazionale liquida le spese ed emette gli ordinativi di pagamento. La sua responsabilita' finanziaria rimane impegnata fino alla regolarizzazione, da parte della Commissione, delle operazioni di cui gli e' affidata l'esecuzione.
5. Nel corso dell'esecuzione delle operazioni, fermo restando l'obbligo di informarne il delegato della Commissione, l'ordinatore nazionale prende i provvedimenti di adeguamento necessari per assicurare la buona esecuzione delle operazioni approvate secondo condizioni economiche e tecniche soddisfacenti.
A questo titolo, l'ordinatore nazionale decide:
a) adeguamenti e modifiche di natura tecnica di dettaglio, purche' non modifichino le soluzioni tecniche prescelte e restino nei limiti dei fondi previsti per gli adeguamenti di dettaglio;
b) modifiche di dettaglio dei preventivi in corso di esecuzione;
c) storni da articolo ad articolo all'interno dei preventivi;
d) modifiche di localizzazione di realizzazioni a unita' multiple, motivate da ragioni tecniche, economiche o sociali;
e) applicazione o condono delle penalita' per ritardo;
f) atti per lo svincolo delle cauzioni;
g) acquisti sul mercato locale senza tener conto dell'origine;
h) impiego di materiali e macchine per cantiere non originari degli Stati membri o degli Stati ACP, per i quali non ci sia una produzione comparabile negli Stati membri e negli Stati ACP;
i) subappalti;
j) collaudi definitivi; il delegato deve tuttavia assistere ai collaudi provvisori, di cui vista i verbali e, se del caso, ai collaudi definitivi, in particolare se l'ampiezza delle riserve formulate al collaudo provvisorio richieda lavori sostanziali di consolidamento;
k) assunzione di consulenti ed altri esperti dell'assistenza tecnica.
6. Per gli appalti inferiori a 4 milioni di ECU ed, in modo generale, per tutti gli appalti oggetto di una procedura accelerata si considera che le decisioni prese dall'ordinatore nazionale nell'ambito dei poteri che gli sono conferiti siano approvate dalla Commissione alla scadenza di un termine di trenta giorni a decorrere dalla loro notifica al delegato della Commissione.

Convenzione - art. 228

ARTICOLO 228
1. a) Per l'attuazione della presente convenzione e per le risorse gestite dalla Commissione, quest'ultima e' rappresentata in ciascuno Stato ACP o in ciascun gruppo regionale che ne faccia espressa richiesta, da un delegato autorizzato dallo o dagli Stati ACP interessati.
b) Qualora un delegato sia designato presso un gruppo di Stati ACP, vengono presi adeguati provvedimenti affinche' il delegato sia rappresentato da un agente che risieda in ciascuno degli Stati in cui non e' residente.
2. Su espressa richiesta dello Stato ACP, il delegato apporta un'assistenza tecnica alla preparazione e all'istruzione dei progetti finanziati sulle risorse del Fondo. A tale scopo egli puo' contribuire alla preparazione dei fascicoli, alla negoziazione - con l'assistenza tecnica straniera - di contratti di studio, perizia e sorveglianza dei lavori, alla ricerca di mezzi che semplifichino l'istruzione dei progetti e le procedure d'esecuzione, nonche' alla preparazione dei fascicoli di gara.
3. La Commissione da' al suo delegato le istruzioni e le deleghe necessarie per agevolare ed accelerare la preparazione, l'istruzione e l'esecuzione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo che essa gestisce. Il delegato esercita le sue funzioni in stretta cooperazione con l'ordinatore nazionale di cui e' l'interlocutore a nome della Commissione.
A questo titolo:
a) approva il capitolato di appalto quando si tratti di una gara mediante procedura accelerata o trasmette detto capitolato per pubblicazione all'ordinatore principale negli altri casi, entro il termine di un mese dalla ricezione del capitolato;
b) assiste allo spoglio delle offerte e riceve copia delle stesse nonche' dei risultati del loro esame;
c) approva, nel termine di un mese, la proposta di aggiudicazione del contratto d'appalto quando si tratti di una gara mediante procedura accelerata;
d) approva, nel termine di un mese, la proposta dell'aggiudicazione del contratto d'appalto elaborata dall'ordinatore nazionale, qualunque ne sia l'importo, ogniqualvolta siano soddisfatte le tre condizioni seguenti:
- l'offerta prescelta e' la piu' bassa;
- costituisce l'offerta piu' vantaggiosa dal punto di vista economico;
- non supera gli stanziamenti assegnati al contratto d'appalto;
e) trasmette, per accordo, all'ordinatore principale la proposta di aggiudicazione del contratto d'appalto quando non sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera d). L'ordinatore principale delibera entro due mesi dalla data in cui il delegato della Commissione ha ricevuto il risultato definitivo dello spoglio delle offerte e la proposta di aggiudicazione del contratto d'appalto, in ogni caso, la decisione di aggiudicazione del contratto d'appalto deve intervenire prima della scadenza del termine di validita' delle offerte.
4. Il delegato prepara la proposta di finanziamento.
5. In modo regolare e, in taluni casi, su istruzioni specifiche della Commissione, il delegato informa le autorita' nazionali delle attivita' comunitarie che potrebbero interessare direttamente la cooperazione tra la Comunita' e gli Stati ACP.
6. Il delegato coopera con le autorita' nazionali alla valutazione regolare delle operazioni. Redige relazioni su tali valutazioni e le invia allo Stato ACP interessato e alla Commissione.
7. Il delegato procede ad una valutazione annuale degli interventi del Fondo nello Stato o nel gruppo regionale ACP in cui rappresenta la Commissione. Le relazioni elaborate a tale scopo sono inviate alla Commissione e allo Stato ACP interessato.
8. a) Il delegato si accerta, per conto della Commissione, che i progetti e programmi finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono stati correttamente eseguiti dal punto di vista finanziario e tecnico;
b) a questo titolo, vista contratti, protocolli aggiuntivi e preventivi, nonche' gli ordinativi di pagamento emessi dall'ordinatore nazionale.

Convenzione - art. 229

ARTICOLO 229
1. Per i pagamenti nelle monete nazionali degli Stati ACP, in ciascuno di questi Stati sono aperti, a nome della Commissione, conti espressi nella moneta di uno degli Stati membri o in ECU, presso un istituto finanziario nazionale, pubblico o a partecipazione pubblica scelto di comune accordo dallo Stato ACP e dalla Commissione. Questo istituto svolge le funzioni di delegato ai pagamenti.
2. I conti di cui al paragrafo 1 sono alimentati dalla Commissione in base alle effettive necessita' di tesoreria e secondo il calendario indicativo di pagamento di cui all'articolo 216, paragrafo 2. I trasferimenti sono effettuati nella moneta di uno degli Stati membri o in ECU e convertiti in moneta nazionale dello Stato ACP a mano a mano che questi pagamenti giungono alla scadenza.
3. Il servizio reso dall'istituto delegato ai pagamenti non e' retribuito; i fondi depositati sono infruttiferi.
4. Nel limite dei fondi disponibili, l'istituto delegato ai pagamenti effettua i pagamenti di cui ha ricevuto il mandato, previa verifica dell'esattezza e della regolarita' materiale dei documenti giustificativi nonche' della validita' della quietanza liberatoria.
5. Per contribuire al servizio del debito per prestiti comunitari, quali prestiti sulle risorse proprie della Banca, e prestiti speciali e capitali di rischio, gli Stati ACP possono, secondo modalita' da convenire caso per caso con la Commissione, destinare a tale servizio le disponibilita' in valuta straniera di cui al paragrafo 2, in funzione delle scadenze del debito ed entro i limiti delle necessita' per i pagamenti in moneta nazionale.
6. Per i pagamenti in monete diverse da quella degli Stati ACP, le prestazioni vengono pagate, su istruzione della Commissione, mediante prelievo sui suoi conti.

Convenzione - art. 230

ARTICOLO 230
I pagamenti sono generalmente effettuati sotto forma di anticipi agli Stati ACP in modo da evitare loro l'onere del prefinanziamento; la Comunita' puo' effettuare un pagamento diretto ai contraenti su autorizzazione preventiva degli Stati ACP interessati e previa presentazione dei certificati di conformita' appropriati.

Convenzione - art. 231

ARTICOLO 231
Le procedure di liquidazione, emissione degli ordinativi e pagamento delle spese devono essere espletate entro il termine massimo di:
- due mesi per i contratti d'appalto di forniture e di servizi;
- tre mesi per i contratti d'appalto d'opere
a decorrere dalla data di apertura del credito.

Convenzione - art. 232

ARTICOLO 232
1. Di norma, i contratti d'appalto di opere e di forniture finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono stipulati previa gara d'appalto aperta.
2. Per gli interventi finanziati dalla Comunita', possono partecipare alle gare d'appalto ed ai contratti, a parita' di condizioni, tutte le persone fisiche e societa' che rientrano nel campo d'applicazione del trattato, nonche' tutte le persone fisiche e societa' degli Stati ACP. Le societa' di cui al primo comma sono quelle che rispondono alla definizione data nell'articolo 253.
3. Sono messe in atto le misure intese a favorire la partecipazione delle imprese degli Stati ACP all'esecuzione dei contratti d'appalto per consentire la massima utilizzazione delle risorse fisiche ed umane di detti Stati.
4. Il paragrafo 2 non implica che i fondi versati dalla Comunita' debbano essere utilizzati esclusivamente per l'acquisto di beni o per la remunerazione di servizi negli Stati membri della Comunita' e negli Stati ACP.
5. Allo scopo di incoraggiare la cooperazione regionale degli Stati ACP e garantire la massima efficienza del sistema, i paesi in sviluppo non ACP, associati alla Comunita' in virtu' di accordi globali di cooperazione, possono essere autorizzati, caso per caso e a titolo eccezionale, a partecipare ai contratti d'appalto da essa finanziati su richiesta motivata degli Stati ACP interessati.
6. Gli Stati ACP interessati forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la decisione relativa a tali deroghe. La Commissione esamina tali informazioni rivolgendo particolare attenzione:
a) alla situazione geografica dello Stato ACP interessato;
b) alla competitivita' dei fornitori ed imprenditori della Comunita' e degli Stati ACP;
c) alla necessita' di evitare un aumento eccessivo del costo delle operazioni;
d) alle difficolta' di trasporto e ai ritardi dovuti ai termini di consegna o ad altri problemi dello stesso carattere;
e) alla tecnologia piu' appropriata e piu' adattata alle condizioni locali.
7. Se la Comunita' partecipa al finanziamento di azioni di cooperazione regionale od interregionale che interessano paesi terzi o al finanziamento di realizzazioni in comune con altri mutuanti, puo' essere autorizzata la partecipazione di paesi terzi ai contratti di appalto finanziati dalla Comunita'.

Convenzione - art. 233

ARTICOLO 233
1. Gli Stati ACP e la Commissione prendono i provvedimenti atti ad assicurare a parita' di condizioni una partecipazione quanto piu' estesa possibile alle gare e contratti di appalto di opere e forniture finanziate mediante le risorse del Fondo gestite dalla Commissione.
2. Detti provvedimenti si prefiggono in particolare:
a) di provvedere alla pubblicazione dei bandi di gara facendo ricorso alla Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee, alle Gazzette ufficiali degli Stati ACP, nonche' a qualsiasi altro mezzo adeguato di informazione;
b) di eliminare le pratiche discriminatorie e le specifiche tecniche che potrebbero ostacolare un'estesa partecipazione a parita' di condizioni;
c) di incoraggiare la cooperazione fra le imprese degli Stati membri e degli Stati ACP, specie mediante la preselezione e la creazione di associazioni.

Convenzione - art. 234

ARTICOLO 234
Ai fini di una rapida ed efficace esecuzione dei progetti e programmi finanziati dalla Comunita',
1) le operazioni il cui costo stimato e' inferiore a 4 milioni di ECU possono essere eseguite in economia, fatta salva l'approvazione da parte della Comunita' e sempreche' lo Stato ACP beneficiario disponga di sufficienti attrezzature adeguate e personale qualificato nei suoi servizi nazionali;
2) fatto salvo il punto 1), si ricorrera' ad una procedura accelerata di indizione delle gare d'appalto quando si tratti dell'esecuzione di appalti di opere il cui costo stimato sia inferiore a 4 milioni di ECU.
L'organizzazione di tale procedura accelerata non esclude la possibilita' di indire una gara d'appalto internazionale quando la natura dei lavori da eseguire o l'utilita' di una piu' ampia partecipazione possano giustificare il ricorso alla concorrenza internazionale;
3) per le operazioni relative agli aiuti d'urgenza, nonche' per altre operazioni di cui si riconosca l'urgenza, o qualora la natura, la scarsa entita' o caratteristiche particolari dei lavori o delle forniture lo giustifichino, gli Stati ACP possono, in accordo con la Commissione, autorizzare la stipulazione di contratti di appalto in base a trattativa privata o a licitazione privata. Tuttavia, per quanto riguarda gli aiuti d'urgenza si potra' altresi' ricorrere all'esecuzione in economia.

Convenzione - art. 235

ARTICOLO 235
Per favorire la piu' ampia partecipazione delle imprese nazionali degli Stati ACP all'esecuzione dei contratti d'appalto di opere e di forniture finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione, sono adottati i provvedimenti seguenti:
1) per l'esecuzione di lavori di costo inferiore a 4 milioni di ECU, le imprese nazionali degli Stati ACP beneficiano di una preferenza del 10% rispetto alle offerte di qualita' economica e tecnica equivalente. Questa preferenza e' riservata alle sole imprese nazionali degli Stati ACP ai sensi della legislazione interna di questi ultimi, a condizione che abbiano il domicilio fiscale e la sede principale di attivita' in uno Stato ACP e una congrua parte del capitale e dei quadri sia fornita da uno o piu' Stati ACP;
2) per la consegna delle forniture, di qualsiasi importo, le imprese degli Stati ACP beneficiano di una preferenza del 15% rispetto alle offerte di qualita' economica e tecnica equivalente.
Tale preferenza e' riservata alle sole imprese nazionali degli Stati ACP che apportano un margine sufficiente di valore aggiunto.

Convenzione - art. 236

ARTICOLO 236
1. Per ciascuna operazione, i criteri di scelta dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa tengono conto in particolare delle qualifiche e delle garanzie presentate dagli offerenti, della natura e delle condizioni di esecuzione delle opere o delle forniture, del prezzo delle prestazioni, del loro costo di utilizzazione, del loro valore tecnico e dell'offerta di un servizio dopo vendita nello Stato ACP in questione.
2. Quando, con l'applicazione dei suddetti criteri, due offerte vengano riconosciute equivalenti, viene data preferenza all'offerta dell'impresa nazionale di uno Stato ACP o, in mancanza di detta offerta, a quella che consente la massima utilizzazione delle risorse fisiche ed umane degli Stati ACP.
3. Gli Stati ACP e la Commissione si accertano che tutti i criteri di scelta siano menzionati nel fascicolo di gara.

Convenzione - art. 237

ARTICOLO 237
1. Le condizioni generali applicabili alla stipulazione ed all'esecuzione dei contratti di appalto per opere e forniture finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione sono riprese nei capitolati generali d'oneri che, previo parere del Comitato ACP-CEE menzionato nell'articolo 193, sono approvi con decisione del Consiglio dei Ministri nella sua prima sessione dopo la data di entrata in vigore della presente convenzione.
2. Fintanto che non sara' applicata la decisione di cui al paragrafo 1, la stipulazione e l'esecuzione dei contratti d'appalto finanziati dal Fondo sono disciplinate:
- per gli Stati ACP parti della convenzione firmata a Yaounde' il 29 luglio 1969, dalla legislazione vigente il 31 gennaio 1975;
- per gli altri Stati ACP, dalle loro legislazioni nazionali o dalle prassi riconosciute in materia di appalti internazionali.

Convenzione - art. 238

ARTICOLO 238
1. La composizione delle controversie fra l'amministrazione di uno Stato ACP e un imprenditore, fornitore o prestatario di servizi candidato o offerente in occasione della stipulazione o dell'esecuzione di un contratto di appalto finanziato dal Fondo avviene mediante arbitrato, conformemente ad un regolamento di procedura adottato dal Consiglio dei Ministri.
2. Il regolamento di procedura e' adottato con decisione del Consiglio dei Ministri al piu' tardi nella prima sessione dopo la data di entrata in vigore della presente convenzione, previo parere del Comitato ACP-CEE di cui all'articolo 193.
3. In via transitoria, nell'attesa che sia applicata la decisione di cui al paragrafo 2, tutte le controversie sono composte definitivamente secondo il regolamento di conciliazione ed arbitrato della Camera di commercio internazionale.

Convenzione - art. 239

ARTICOLO 239
Il regime fiscale e doganale applicabile negli Stati ACP ai contratti di appalto finanziati dalla Comunita' forma oggetto del protocollo n° 6.

Convenzione - art. 240

ARTICOLO 240
Le parti contraenti riconoscono l'importanza degli investimenti privati per la promozione della loro cooperazione allo sviluppo e, in questo contesto, la necessita' di prendere le misure idonee a promuovere tali investimenti. A questo proposito le parti contraenti convengono congiuntamente e solidalmente di:
a) attuare misure atte ad incoraggiare gli operatori economici e privati, che si conformano agli obiettivi e alle priorita' della cooperazione allo sviluppo nonche' alle leggi e ai regolamenti appropriati dei loro rispettivi Stati, a partecipare ai loro sforzi di sviluppo;
b) concedere un trattamento giusto ed equo a tali investitori, nonche' promuovere e creare condizioni chiare e stabili che favoriscano la partecipazione di tali investitori;
c) mantenere un clima d'investimento prevedibile e sicuro, anche attraverso la disponibilita' a negoziare accordi atti a migliorare tale clima e, in questo modo, contribuire alla tutela dei loro reciproci interessi;
d) promuovere una cooperazione effettiva tra i loro rispettivi operatori economici.

Convenzione - art. 241

ARTICOLO 241
1. Al fine di accelerare maggiormente la cooperazione allo sviluppo nonche' l'espansione degli investimenti direttamente produttivi, le parti contraenti convengono, servendosi della assistenza finanziaria e tecnica accordata nel quadro della presente convenzione, di studiare le misure che facilitano e potenziano un flusso piu' stabile di capitali privati e che rafforzano:
a) i finanziamenti congiunti di investimenti produttivi con il settore privato;
b) l'accesso degli Stati ACP interessati ai mercati finanziari internazionali;
c) l'attivita' e l'efficienza dei mercati finanziari interni.
2. A tal fine le parti contraenti convengono di esaminare gli ostacoli di carattere economico, tecnico, giuridico o istituzionale che frenano attualmente tale sviluppo, nonche' le azioni necessarie per eliminare detti ostacoli nel rispetto degli impegni internazionali, allo scopo di accelerare lo sviluppo degli investimenti produttivi.

Convenzione - art. 242

ARTICOLO 242
1. Tenuto conto del legame esistente tra le decisioni d'investimento, la capacita' degli Stati ACP di produrre adeguati proventi d'esportazione per favorire detti investimenti e la capacita' di sostenere effettivamente gli investimenti esistenti e i nuovi investimenti, la Comunita' prende l'iniziativa di esplorare le possibilita' e i mezzi per procurare, nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica:
a) linee di credito destinate al finanziamento delle importazioni di prodotti intermedi necessari alle industrie di esportazione di uno Stato ACP richiedente;
b) un sostegno appropriato ed effettivo per la promozione delle esportazioni.
2. Tenuto conto del ruolo degli istituti nazionali di finanziamento dello sviluppo come intermediari per attirare i flussi di capitali privati per la cooperazione allo sviluppo, le parti contraenti convengono, nell'ambito della cooperazione finanziaria e tecnica, di incoraggiare lo stabilimento o il rafforzamento:
a) di istituti di finanziamento nazionali o regionali per il finanziamento delle esportazioni e la garanzia dei crediti d'esportazione;
b) di meccanismi regionali di pagamento, che possono agevolare gli scambi commerciali tra gli Stati ACP.

Convenzione - art. 243

ARTICOLO 243
1. Le parti contraenti ribadiscono la necessita' di promuovere e di tutelare gli investimenti di ciascuna parte nei loro rispettivi territori e, in questo contesto, affermano l'importanza di concludere tra i loro Stati, nell'interesse reciproco, accordi di promozione e di tutela degli investimenti che possano anche costituire la base di sistemi di assicurazione e di garanzia.
2. Al fine di dare un maggior impulso agli investimenti europei per progetti di sviluppo avviati dagli Stati ACP che rivestano un'importanza particolare, la Comunita' e gli Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro, possono anche concludere accordi relativi a progetti specifici di reciproco interesse, qualora la Comunita' e gli imprenditori europei contribuiscano al loro finanziamento.

Convenzione - art. 244

ARTICOLO 244
1. Le parti contraenti convengono d'intraprendere uno studio congiunto sul campo di applicazione e i meccanismi appropriati di un sistema congiunto ACP-CEE di assicurazione e garanzia, il quale sia complementare dei sistemi nazionali esistenti, e possa avere un effetto positivo sui flussi di risorse del settore privato della Comunita' verso gli Stati ACP.
2. Le parti contraenti convengono inoltre di esaminare l'utilizzazione del mercato privato delle assicurazioni per garantire i flussi supplementari di capitali privati verso gli Stati ACP.

Convenzione - art. 245

ARTICOLO 245
Al fine di favorire l'aumento dei flussi di investimenti privati la Comunita' e gli Stati ACP, in collaborazione con altri organismi interessati, convengono, nell'ambito della convenzione:
a) di incoraggiare la circolazione di informazioni sulle possibilita' di investimenti tra gli istituti finanziari o di finanziamento dello sviluppo, altri istituti finanziari specializzati e altri investitori e promotori potenziali, organizzando periodicamente riunioni concernenti la promozione degli investimenti, diffondendo regolarmente informazioni sugli istituti specializzati esistenti nel settore finanziario o in altri settori, le agevolazioni che essi offrono e le relative condizioni, nonche' creando punti di informazione negli Stati ACP;
b) di intraprendere un'analisi particolareggiata dell'aumento potenziale netto dei flussi di risorse per il finanziamento degli investimenti che possono scaturire da un ricorso piu' intenso ai cofinanziamenti e alle joint ventures, la quale tenga conto del lavoro effettuato da altre istituzioni e che consenta pertanto di proporre alle istituzioni multilaterali, regionali e d'altro tipo, mezzi per migliorare e moltiplicare detti accordi allo scopo di accrescere le risorse degli Stati ACP sotto forma di partecipazioni e di capitali a lungo termine;
c) di potenziare, con il contributo finanziario e tecnico della Comunita', le attivita' esistenti di promozione degli investimenti privati europei negli Stati ACP; di organizzare dibattiti tra gli Stati ACP interessati e gli investitori privati potenziali sul contesto giuridico e finanziario che detti Stati ACP offrono o possono offrire a questi ultimi;
d) d'incoraggiare la diffusione, a tutte le parti interessate, di informazioni sul carattere e la disponibilita' delle garanzie d'investimento e dei meccanismi di assicurazione destinati ad agevolare gli investimenti negli Stati ACP e promuovere o predisporre, a seconda dei casi, la creazione o l'espansione di tali meccanismi negli Stati ACP, eventualmente in collaborazione con altri organismi appropriati;
e) di aiutare le piccole e medie imprese degli Stati ACP a reperire e ottenere fondi sotto forma di partecipazioni e di prestiti a condizioni e termini ottimali;
f) di studiare i mezzi atti a superare o a ridurre il problema dei rischi che incontrano nei paesi che ospitano i progetti di investimento individuali, peraltro vitali e in grado di contribuire al progresso economico;
g) di aiutare gli Stati ACP:
i) a migliorare la qualita' degli studi di fattibilita' e la preparazione di progetti aventi effetti economici e finanziari appropriati;
ii) a introdurre un sistema integrato di gestione dei progetti, il quale copra tutte le fasi di realizzazione nel quadro del programma di sviluppo dello Stato interessato.

Convenzione - art. 246

ARTICOLO 246
1. Le parti contraenti riconoscono che gli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco sul mare ed insulari soffrono di svantaggi particolari che li rendono meno attraenti per gli investimenti privati.
2. Le parti contraenti si impegnano pertanto ad intraprendere quanto prima, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, uno studio congiunto per individuare le misure specifiche da adottare nei confronti di tali Stati, al fine di migliorare la loro capacita' di attrazione degli investimenti.

Convenzione - art. 247

ARTICOLO 247
1. In vista di una migliore comprensione dei problemi connessi con i flussi delle risorse private e di una maggiore efficacia degli sforzi destinati ad incoraggiarli, le parti contraenti convengono che la Commissione, da esse assistita, presentera' regolarmente relazioni al fine di informare il Consiglio dei Ministri sui flussi d'investimento fra la Comunita' e lo Stato ACP, sui prestiti, sugli arretrati di pagamento e sui movimenti di capitali.
2. Le parti contraenti convengono che i problemi relativi alla promozione e alla tutela degli investimenti nei loro rispettivi territori possono formare oggetto di discussione nell'ambito appropriato della cooperazione ACP-CEE, o di consultazioni tra lo Stato ACP interessato e la Comunita', in particolare allorche' vengono attuati programmi particolari di promozione degli investimenti.
3. Le parti contraenti convengono di intraprendere l'insieme degli studi citati nel presente capitolo il piu' rapidamente possibile e comunque entro il termine massimo di un anno dopo l'entrata in vigore della presente convenzione. Il risultato di tali studi sara' sottoposto alle parti interessate per esame e definizione di un'azione appropriata entro un termine massimo di due anni dopo l'entrata in vigore della presente convenzione.

Convenzione - art. 248

ARTICOLO 248
Per quanto riguarda i pagamenti correnti e i movimenti di capitali connessi con gli investimenti, le parti contraenti si astengono dal prendere, nel settore delle operazioni di cambio, provvedimenti incompatibili con obblighi loro derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente convenzione in materia di scambi, servizi, stabilimento e cooperazione industriale. Tali obblighi non impediscono tuttavia alle parti contraenti di prendere, per ragioni connesse con gravi difficolta' economiche o gravi problemi di bilancia dei pagamenti, le necessarie misure di salvaguardia.

Convenzione - art. 249

ARTICOLO 249
Per quanto concerne le operazioni di cambio relative agli investimenti ed ai pagamenti correnti, gli Stati ACP, da una parte, e gli Stati membri, dall'altra, si astengono per quanto possibile dal prendere, gli uni nei confronti degli altri, misure discriminatorie o dal riservare un trattamento piu' favorevole a Stati terzi, tenendo debito conto del carattere evolutivo del sistema monetario internazionale, dell'esistenza di specifiche intese monetarie e dei problemi inerenti alla bilancia dei pagamenti.
Se tali misure o trattamenti risultassero inevitabili, essi sarebbero mantenuti od istituiti conformemente alle norme monetarie internazionali e si cercherebbe in tutti i modi di ridurre al minimo i loro effetti negativi per le parti interessate.

Convenzione - art. 250

ARTICOLO 250
Per tutta la durata dei prestiti o delle operazioni di capitali di rischio di cui all'articolo 194, ciascuno Stato ACP si impegna a mettere a disposizione:
a) dei beneficiari di cui all'articolo 191, le valute necessarie per il servizio degli interessi e delle commissioni e per l'ammortamento dei prestiti e degli aiuti in quasi capitale concessi per interventi sul loro territorio;
b) della Banca, le valute necessarie al trasferimento di tutte le somme che essa ha ricevuto in monete nazionali e che corrispondono ai proventi e ricavi netti dalle operazioni di partecipazione della Comunita' al capitale delle imprese.

Convenzione - art. 251

ARTICOLO 251
Su richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, il Consiglio dei Ministri esamina i problemi eventualmente posti dall'applicazione degli articoli 248, 249 e 250. Inoltre esso formula ogni utile raccomandazione al riguardo.

Convenzione - art. 252

ARTICOLO 252
Per quanto concerne il regime applicabile in materia di stabilimento e prestazione di servizi, gli Stati ACP, da un lato, e gli Stati membri, dall'altro, riservano un trattamento non discriminatorio, rispettivamente, ai cittadini ed alle societa' degli Stati membri e degli Stati ACP. Tuttavia, se per un'attivita' determinata uno Stato ACP o uno Stato membro non puo' assicurare tale trattamento, gli Stati membri o, secondo il caso, gli Stati ACP non sono tenuti ad accordarlo, per la medesima attivita', ai cittadini ed alle societa' di detto Stato.

Convenzione - art. 253

ARTICOLO 253
Ai sensi della presente convenzione, per societa' si intendono le societa' di diritto civile o commerciale, comprese le societa' cooperative e le altre persone giuridiche di diritto pubblico o privato, ad eccezione delle societa' senza scopo di lucro.
Per societa' di uno Stato membro o di uno Stato ACP si intendono le societa' costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o di uno Stato ACP le quali abbiano la loro sede sociale, la loro amministrazione centrale o il loro principale centro di attivita' in uno Stato membro o in uno Stato ACP; qualora pero' dette societa' abbiano in uno Stato membro o in uno Stato ACP soltanto la loro sede sociale, la loro attivita' deve essere connessa in modo reale e continuo con l'economia di detto Stato membro o Stato ACP.

Convenzione - art. 254

ARTICOLO 254
Su richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, il Consiglio dei Ministri procede all'esame dei problemi eventualmente posti dall'applicazione degli articoli 252 e 253. Esso formula inoltre ogni utile raccomandazione al riguardo.

Convenzione - art. 255

ARTICOLO 255
Particolare attenzione e' prestata agli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari, secondo le esigenze e i problemi specifici di ciascuno di questi tre gruppi di paesi, affinche' essi possano trarre pienamente profitto dalle possibilita' offerte dalla presente convenzione.
In questa prospettiva, i seguenti articoli prevedono disposizioni specifiche ed adeguamenti delle disposizioni generali applicabili a tutti gli Stati ACP e precisano, nei vari settori, le deroghe a dette disposizioni.

Convenzione - art. 256

ARTICOLO 256
Un particolare trattamento e' riservato agli Stati ACP meno sviluppati per aiutarli a risolvere le gravi difficolta' economiche che ostacolano il loro sviluppo.

Convenzione - art. 257

ARTICOLO 257
1. Ai sensi della presente convenzione sono considerati Stati ACP meno sviluppati:
Antigua e Barbuda
Belize
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Capo Verde
Repubblica Centrafricana
Comore
Gibuti
Dominica
Etiopia
Gambia
Grenada
Guinea
Guinea-Bissau
Guinea Equatoriale
Kiribati
Lesotho
Malawi
Mali
Mauritania
Mozambico
Niger
Uganda
Ruanda
Isole Salomone
St. Christopher-and-Nevis
Santa Lucia
St. Vincent e Grenadine
Samoa occidentali
Sao Tome' e Principe
Seicelle
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Swaziland
Tanzania
Ciad
Togo
Tonga
Tuvalu'
Vanuatu
2. L'elenco degli Stati ACP meno sviluppati puo' essere modificato con decisione del Consiglio dei Ministri:
- qualora uno Stato terzo che si trovi in una situazione comparabile aderisca alla presente convenzione;
- qualora la situazione economica di uno Stato ACP si modifichi in maniera significativa e duratura, o in modo da richiedere la sua inclusione nella categoria degli Stati ACP meno sviluppati, oppure in modo da non giustificare piu' tale inclusione.

Convenzione - art. 258

ARTICOLO 258
Le disposizioni in applicazione dell'articolo 256 a favore degli Stati ACP meno sviluppati si trovano negli articoli seguenti:
- Cooperazione agricola e sicurezza alimentare
articolo 36, primo trattino, articolo 37, paragrafo 3
- Sviluppo industriale
articolo 74, secondo e terzo comma
- Trasporti e comunicazioni
articolo 93
- Sviluppo del commercio e dei servizi
articolo 96, paragrafo 3
- Sviluppo regionale
articolo 111
- Regime generale degli scambi
articolo 142
- Stabilizzazione dei proventi da esportazione di prodotti
di base agricoli
articolo 155, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera c), articolo 161, paragrafo 2, articolo 162, paragrafo 2, articolo 172
- Prodotti minerari: sistema speciale di finanziamento (Sysmin)
articolo 180, articolo 184
- Cooperazione finanziaria e tecnica
articolo 185, punto i), articolo 188, paragrafo 2, lettera c),
articolo 190, paragrafo 2, secondo trattino, articolo 196,
paragrafo 2, lettera c), articolo 197, paragrafo 11, articolo 201, paragrafo 4, articolo 219, paragrafo 6
- Investimenti
articolo 246
- Norme di origine
protocollo n° 1: articolo 29 e articolo 30, paragrafo 4 e paragrafo
8, lettera a).

Convenzione - art. 259

ARTICOLO 259
Sono previste disposizioni e misure specifiche per sostenere gli Stati ACP senza sbocco sul mare negli sforzi che essi compiono per superare le difficolta' e gli ostacoli geografici che frenano il loro sviluppo.

Convenzione - art. 260

ARTICOLO 260
1. Gli Stati ACP senza sbocco sul mare sono:
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Repubblica centrafricana
Lesotho
Malawi
Mali
Niger
Uganda
Ruanda
Swaziland
Ciad
Zambia
Zimbabwe
2. L'elenco degli Stati ACP senza sbocco sul mare puo' essere modificato con decisione del Consiglio dei Ministri qualora uno Stato terzo che si trovi in una situazione comparabile aderisca alla presente convenzione.

Convenzione - art. 261

ARTICOLO 261
Le disposizioni in applicazione dell'articolo 259 a favore degli Stati ACP senza sbocco sul mare si trovano negli articoli seguenti:
- Cooperazione agricola e sicurezza alimentare
articolo 36, secondo trattino
- Sviluppo industriale
articolo 74, primo e secondo comma
- Trasporti e comunicazioni
articolo 93
- Sviluppo del commercio e dei servizi
articolo 96, paragrafo 3
- Cooperazione regionale
articolo 111
- Regime generale degli scambi
articolo 142
- Stabilizzazione dei proventi da esportazione di prodotti agricoli
di base
articolo 155, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera c), articolo 161, paragrafo 2, articolo 162, paragrafo 2
- Prodotti minerari: sistema speciale di finanziamento (Sysmin)
articolo 180
- Cooperazione finanziaria e tecnica
articolo 185, punto i), articolo 190, paragrafo 2, secondo trattino,
articolo 197, paragrafo 11
- Investimenti
articolo 246

Convenzione - art. 262

ARTICOLO 262
Sono previste disposizioni e misure specifiche per sostenere gli Stati ACP insulari negli sforzi che essi compiono per superare le difficolta' e gli ostacoli naturali e geografici, quali la loro dispersione e le conseguenze di calamita' naturali che frenano il loro sviluppo.

Convenzione - art. 263

ARTICOLO 263
1. Gli Stati ACP insulari sono:
Antigua e Barbuda
Bahamas
Barbados
Capo Verde
Comore
Dominica
Figi
Grenada
Giamaica
Kiribati
Madagascar
Maurizio
Papua Nuova Guinea
St. Christopher-and-Nevis
Santa Lucia
St. Vincent e Grenadine
Samoa occidentali
Sao Tome' e Principe
Isole Salomone
Seicelle
Tonga
Trinidad e Tobago
Tuvalu'
Vanuatu
2. L'elenco degli Stati ACP insulari puo' essere modificato con decisione del Consiglio dei Ministri qualora uno Stato terzo che si trovi in una situazione comparabile aderisca alla presente convenzione.

Convenzione - art. 264

ARTICOLO 264
Le disposizioni in applicazione dell'articolo 262 a favore degli Stati ACP insulari si trovano negli articoli seguenti:
- Cooperazione agricola e sicurezza alimentare
articolo 36, terzo trattino
- Sviluppo industriale
articolo 74, primo e secondo comma
- Trasporti e comunicazioni
articolo 93
- Sviluppo del commercio e dei servizi
articolo 96, paragrafo 3
- Sviluppo regionale
articolo 111
- Regime generale degli scambi
articolo 142
- Stabilizzazione dei proventi da esportazione dei prodotti
agricoli di base
articolo 155, paragrafo 2, articolo 161, paragrafo 2, articolo 162,
paragrafo 2
- Prodotti minerari: Sistema speciale di finanziamento (Sysmin)
articolo 180
- Cooperazione finanziaria e tecnica
articolo 185, punto i), articolo 190, paragrafo 2, secondo
trattino, articolo 197, paragrafo 11
- Investimenti
articolo 246

Convenzione - art. 265

ARTICOLO 265
Il Consiglio dei Ministri si pronuncia di comune accordo tra la Comunita', da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro.

Convenzione - art. 266

ARTICOLO 266
1. Il Consiglio dei Ministri puo' deliberare validamente soltanto se e' presente la meta' dei membri del Consiglio delle Comunita' europee, un membro della Commissione ed i due terzi dei membri rappresentanti i governi degli Stati ACP.
2. Ogni membro del Consiglio dei Ministri puo' farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro impedito.
3. Il Consiglio dei Ministri adotta il proprio regolamento interno.
In questo si prevede la possibilita' che, in ogni sessione, il Consiglio esamini in modo approfondito i grandi temi della cooperazione, eventualmente preparati secondo le disposizioni dell'articolo 269, paragrafo 6.

Convenzione - art. 267

ARTICOLO 267
La Presidenza del Consiglio dei Ministri e' esercitata a turno da un membro del Consiglio delle Comunita' europee e da un membro del governo di uno Stato ACP.

Convenzione - art. 268

ARTICOLO 268
1. Il Consiglio dei Ministri si riunisce una volta all'anno su iniziativa del Presidente.
2. Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta sia necessario, alle condizioni stabilite dal regolamento interno.
3. I Copresidenti, assistiti da consiglieri, possono procedere a consultazioni e scambi di vedute regolari tra le sessioni del Consiglio dei Ministri.

Convenzione - art. 269

ARTICOLO 269
1. Il Consiglio dei Ministri esamina periodicamente i risultati del regime previsto dalla presente convenzione e prende i provvedimenti necessari per il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione.
A tal fine, su iniziativa di una parte, il Consiglio esamina e puo' prendere in considerazione qualsiasi risoluzione o raccomandazione adottata al riguardo dall'Assemblea paritetica.
2. Nei casi previsti dalla presente convenzione, le decisioni prese dal Consiglio dei Ministri sono obbligatorie per le parti contraenti, che prendono i necessari provvedimenti per la loro esecuzione.
3. Il Consiglio dei Ministri puo' inoltre formulare risoluzioni, dichiarazioni, raccomandazioni e pareri che ritenga necessari per il conseguimento degli obiettivi prefissi ed assicurare un'applicazione soddisfacente della presente convenzione.
4. Il Consiglio dei Ministri pubblica una relazione annuale ed ogni altra informazione che ritenga utile.
5. La Comunita' o gli Stati ACP possono sottoporre al Consiglio dei Ministri qualsiasi problema risultante dall'applicazione della presente convenzione.
6. Il Consiglio dei Ministri puo' creare Comitati, Gruppi o Gruppi di lavoro ad hoc, per effettuare i lavori che ritenga necessari ed in particolare preparare, se del caso, le sue discussioni su settori o problemi specifici della cooperazione, in conformita' delle disposizioni dell'articolo 272, paragrafo 2.

Convenzione - art. 270

ARTICOLO 270
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 296, paragrafo 6, il Consiglio dei Ministri puo', durante le sue sessioni, incaricare i Gruppi ministeriali ristretti, costituiti su base paritetica, di preparare le sue discussioni e conclusioni su punti precisi dell'ordine del giorno.

Convenzione - art. 271

ARTICOLO 271
Il Consiglio dei Ministri puo' delegare una parte delle sue competenze al Comitato degli Ambasciatori. In tal caso, il Comitato degli Ambasciatori si pronuncia alle condizioni di cui all'articolo 265.

Convenzione - art. 272

ARTICOLO 272
1. Il Comitato degli Ambasciatori riferisce al Consiglio dei Ministri sulle attivita' svolte, in particolare nei settori che sono stati oggetto di una delega di competenza. Esso presenta altresi' al Consiglio dei Ministri le proposte, risoluzioni, raccomandazioni o pareri che ritenga necessari od opportuni;
2. Il Comitato degli Ambasciatori controlla i lavori di tutti i Comitati e di tutti gli altri organi o Gruppi di lavoro, permanenti o ad hoc, creati o previsti dalla presente convenzione o in applicazione della medesima, a livello non ministeriale, e sottopone periodiche relazioni al Consiglio dei Ministri.
3. Per svolgere le sue funzioni, il Comitato degli Ambasciatori si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.

Convenzione - art. 273

ARTICOLO 273
1. La Presidenza del Comitato degli Ambasciatori e' esercitata a turno dal Rappresentante Permanente di uno Stato membro designato dalla Comunita' e dal Capo della Missione di uno Stato ACP, designato dagli Stati ACP.
2. Ogni membro del Comitato degli Ambasciatori puo' farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro impedito.
3. Il Comitato degli Ambasciatori adotta il proprio regolamento interno, che e' sottoposto per approvazione al Consiglio dei Ministri.

Convenzione - art. 274

ARTICOLO 274
Un rappresentante della Banca assiste alle riunioni del Consiglio dei Ministri e del Comitato degli Ambasciatori quando al loro ordine del giorno siano iscritte questioni attinenti a settori che riguardano la Banca.

Convenzione - art. 275

ARTICOLO 275
I compiti di segreteria e gli altri lavori necessari al funzionamento del Consiglio dei Ministri e del Comitato degli Ambasciatori o di altri organi misti sono svolti su base paritetica alle condizioni previste dal regolamento interno del Consiglio dei Ministri.

Convenzione - art. 276

ARTICOLO 276
L'Assemblea paritetica esamina la relazione elaborata a norma dell'articolo 269, paragrafo 4.
Essa puo' adottare risoluzioni nelle materie riguardanti la presente convenzione o ivi contemplate.
Per il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione, essa puo' presentare al Consiglio dei Ministri tutte le conclusioni e raccomandazioni che ritenga utili, specie nell'esame della relazione annuale del Consiglio dei Ministri.

Convenzione - art. 277

ARTICOLO 277
1. L'Assemblea paritetica designa il proprio ufficio di Presidenza e adotta il proprio regolamento.
2. Essa si riunisce due volte all'anno in sessione ordinaria, alternativamente nella Comunita' e in uno Stato ACP.
3. Essa puo' creare Gruppi di lavoro ad hoc, per effettuare lavori preparatori specifici da essa stabiliti.
4. I compiti di segreteria e gli altri lavori necessari al funzionamento dell'Assemblea paritetica sono svolti su base paritetica alle condizioni previste dal suo regolamento interno.

Convenzione - art. 278

ARTICOLO 278
l. Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione della presente convenzione tra uno Stato membro, piu' Stati membri o la Comunita', da una parte, e uno o piu' Stati ACP, dall'altra, sono deferite al Consiglio dei Ministri.
2. Tra le sessioni del Consiglio dei Ministri, tali controversie sono deferite, per composizione, al Comitato degli Ambasciatori.
3. Il Comitato degli Ambasciatori, se non riesce a dirimere la controversia, adisce il Consiglio dei Ministri nella sua prossima sessione perche' dirima la controversia.
4. Il Consiglio dei Ministri, qualora non riesca a dirimere la controversia nel corso di tale sessione, puo', a richiesta di una parte contraente interessata, avviare un procedimento di buoni uffici il cui esito e' comunicato al Consiglio in una relazione nella sessione successiva.
5. a) In mancanza di composizione della controversia, il Consiglio dei Ministri, a richiesta di una parte contraente interessata, avvia una procedura di arbitrato. Due arbitri sono designati, entro un termine di trenta giorni, dalle parti della controversia quali sono definite nel paragrafo 1; ciascuna delle parti designa un arbitro.
Questi due arbitri nominano a loro volta entro un temine di due mesi un terzo arbitro. In mancanza di designazione di quest'ultimo entro il termine previsto, questo arbitro viene designato dai Copresidenti del Consiglio dei Ministri, tra personalita' che offrono ogni garanzia di indipendenza.
b) Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza generalmente entro un termine di cinque mesi.
c) Ciascuna parte in causa e' tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.

Convenzione - art. 279

ARTICOLO 279
Le Parti contraenti, senza pregiudicare le disposizioni della presente convenzione, fanno il possibile per giungere ad una interpretazione comune allorche' sorgano tra la Comunita' e gli Stati ACP divergenze di interpretazione dei testi nel quadro dell'applicazione della presente convenzione. A questo scopo, tali problemi formano oggetto di un esame congiunto per essere risolti in seno alle istituzioni ACP-CEE.

Convenzione - art. 280

ARTICOLO 280
Le spese di funzionamento delle istituzioni previste dalla presente convenzione sono ripartite conformemente a quanto stabilito dal protocollo n° 2.

Convenzione - art. 281

ARTICOLO 281
I privilegi e le immunita' concessi a titolo della presente convenzione sono definiti nel protocollo n° 3.

Convenzione - art. 282

ARTICOLO 282
I trattati, le convenzioni, gli accordi o le intese di qualsiasi forma o natura conclusi fra uno o piu' Stati membri della Comunita' e uno o piu' Stati ACP non devono essere di ostacolo all'applicazione della presente convenzione.

Convenzione - art. 283

ARTICOLO 283
Fatte salve le disposizioni particolari in materia di relazioni fra gli Stati ACP ed i dipartimenti francesi d'oltremare in esse enunciate, la presente convenzione si applica ai territori nei quali si applica il trattato, alle condizioni precisate in detto trattato, da una parte, e ai territori degli Stati ACP, dall'altra.

Convenzione - art. 284

ARTICOLO 284
1. Quando uno Stato terzo desidera aderire alla Comunita', quest'ultima, non appena ha deciso di avviare negoziati per tale adesione, ne informa gli Stati ACP.
2. Le parti contraenti convengono inoltre:
a) di stabilire, durante lo svolgimento dei negoziati di adesione, contatti regolari nel corso dei quali:
- la Comunita' fornisce agli Stati ACP ogni informazione utile sull'evoluzione dei negoziati;
- gli Stati ACP indicano alla Comunita' le loro preoccupazioni e posizioni affinche' quest'ultima possa prenderle nella massima considerazione.
b) di esaminare senza indugio, dopo la conclusione dei negoziati di adesione, gli effetti dell'adesione sulla presente convenzione e di avviare negoziati per stabilire un protocollo di adesione ed adottare eventualmente le misure di adattamento e/o di transizione che possano rivelarsi necessarie e che saranno allegate a detto protocollo quale parte integrante dello stesso.
3. Fatte salve eventuali intese transitorie che potrebbero essere concluse, le parti contraenti riconoscono che le disposizioni della presente convenzione non si applicano alle relazioni tra gli Stati ACP e un nuovo Stato membro della Comunita' fintantoche' non sia entrato in vigore il protocollo di adesione alla presente convenzione previsto al paragrafo 2, lettera b).

Convenzione - art. 285

ARTICOLO 285
1. a) Per quanto riguarda la Comunita', la presente convenzione e' validamente conclusa con decisione del Consiglio delle Comunita' europee presa conformemente alle disposizioni del trattato e notificata alle parti.
b) Essa e' ratificata dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali.
2. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione della presente convenzione sono depositati, per quanto riguarda gli Stati ACP, presso il Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee e, per quanto riguarda la Comunita' e gli Stati membri, presso il Segretariato degli Stati ACP. I Segretariati ne informano immediatamente gli Stati firmatari e la Comunita'.

Convenzione - art. 286

ARTICOLO 286
1. La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e di almeno due terzi degli Stati ACP nonche' dell'atto di notifica della conclusione della presente convenzione da parte della Comunita'.
2. Lo Stato ACP che non ha espletato le procedure di cui all'articolo 285 alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione come previsto al paragrafo 1, puo' procedervi soltanto entro i dodici mesi successivi a detta data e puo' proseguire tali procedure soltanto durante i dodici mesi successivi a questa stessa data, a meno che, prima della scadenza di tale termine, detto Stato porti a conoscenza del Consiglio dei Ministri l'intenzione di espletare le procedure di cui sopra al piu' tardi entro sei mesi da tale termine e purche' proceda, in questo stesso periodo, al deposito dello strumento di ratifica.
3. Per gli Stati ACP che non hanno espletato le procedure di cui all'articolo 285 alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione come previsto al paragrafo 1, la presente convenzione diventa applicabile il primo giorno del secondo mese successivo all'espletamento di dette procedure.
4. Gli Stati ACP firmatari che ratificano la presente convenzione alle condizioni di cui al paragrafo 2 riconoscono la validita' di qualsiasi misura di applicazione della presente convenzione presa tra la data d'entrata in vigore della medesima e la data in cui le sue disposizioni sono divenute ad essi applicabili. Salvo termine diverso eventualmente accordato dal Consiglio dei Ministri, essi assolvono, non oltre sei mesi dall'espletamento delle procedure di cui all'articolo 285, tutti gli obblighi loro incombenti ai sensi della presente convenzione o in forza di decisioni di applicazione prese dal Consiglio dei Ministri.
5. Il regolamento interno delle istituzioni congiunte stabilite dalla presente convenzione determina se ed a quali condizioni partecipino in veste di osservatori alle sedute delle istituzioni i rappresentanti degli Stati firmatari che, alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione, non abbiano ancora espletato le procedure di cui all'articolo 285. Tali disposizioni restano in vigore solo fino al momento in cui la presente convenzione diventi applicabile a detti Stati e perdono comunque ogni efficacia alla data in cui, secondo il disposto del paragrafo 2, lo Stato in questione non puo' piu' procedere alla ratifica della presente convenzione.

Convenzione - art. 287

ARTICOLO 287
1. Il Consiglio dei Ministri viene informato di qualsiasi domanda di adesione o di associazione di uno Stato alla Comunita'.
2. Il Consiglio dei Ministri viene altresi' informato di qualsiasi domanda di adesione di uno Stato ad una qualunque associazione economica composta di Stati ACP.

Convenzione - art. 288

ARTICOLO 288
1. Ogni domanda di adesione alla presente convenzione di un paese o territorio di cui alla parte quarta del trattato, divenuto indipendente, e' portata a conoscenza del Consiglio dei Ministri.
2. In caso di approvazione del Consiglio dei Ministri, detto paese aderisce alla presente convenzione depositando uno strumento di adesione presso il Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee, che ne trasmette una copia certificata conforme al Segretariato degli Stati ACP, informandone gli Stati firmatari.
3. Questo Stato gode quindi degli stessi diritti ed e' sottoposto agli stessi obblighi degli Stati ACP. L'adesione non puo' pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari della presente convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica ed alla stabilizzazione dei proventi da esportazione.

Convenzione - art. 289

ARTICOLO 289
1. Ogni domanda di adesione alla presente convenzione presentata da uno Stato la cui struttura economica e la cui produzione siano paragonabili a quelle degli Stati ACP richiede l'approvazione del Consiglio dei Ministri. Lo Stato interessato puo' aderire alla presente convenzione concludendo un accordo con la Comunita'.
2. Detto Stato gode quindi degli stessi diritti ed e' sottoposto agli stessi obblighi degli Stati ACP.
3. L'accordo concluso con detto Stato puo' tuttavia indicare la data in cui alcuni di questi diritti ed obblighi diventano ad esso applicabili.
4. L'adesione non puo' tuttavia pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari della presente convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica, alla stabilizzazione dei proventi da esportazione ed alla cooperazione industriale.

Convenzione - art. 290

ARTICOLO 290
A decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione, i poteri conferiti al Consiglio dei Ministri dalla convenzione ACP-CEE firmata a Lome' il 31 ottobre 1979 sono esercitati, se necessario e in osservanza delle disposizioni pertinenti di detta convenzione, dal Consiglio dei Ministri istituito dalla presente convenzione.

Convenzione - art. 291

ARTICOLO 291
La presente convenzione scade al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dal 1 marzo 1985, cioe' il 28 febbraio 1990.
Diciotto mesi prima della fine di questo periodo le parti contraenti avvieranno negoziati per esaminare le disposizioni che disciplineranno in seguito i rapporti tra la Comunita' e gli Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro.
Il Consiglio dei Ministri adotta le eventuali misure transitorie necessarie fino all'entrata in vigore della nuova convenzione.

Convenzione - art. 292

ARTICOLO 292
La presente convenzione puo' essere denunciata dalla Comunita' nei confronti di ciascuno Stato ACP e da ciascuno Stato ACP nei confronti della Comunita' con un preavviso di sei mesi.

Convenzione - art. 293

ARTICOLO 293
I protocolli allegati alla presente convenzione ne costituiscono parte integrante.

Convenzione - art. 294

ARTICOLO 294
La presente convenzione redatta in due esemplari in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facendo ugualmente fede, e' depositata negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee e presso il Segretariato degli Stati ACP che ne rimettono copia certificata conforme al governo di ogni Stato firmatario.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente Convenzione.
Fatto a Lome', l'otto dicembre millenovecentoottantaquattro.
DECLARATION DE SIGNATURE DE LA TROISIEME CONVENTION ACP-CEE PAR LA REPUBLIQUE POPULAIRE D'ANGOLA
Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo N. 1 - art. 1

PROTOCOLLO N° 1
relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa
ARTICOLO 1
1. Ai fini dell'applicazione della convenzione e senza pregiudizio dei paragrafi 3 e 4, sono considerati prodotti originari di uno Stato ACP, purche' siano stati trasportati direttamente ai sensi dell'articolo 5:
a) i prodotti interamente ottenuti in uno o piu' Stati ACP;
b) i prodotti ottenuti in uno o piu' Stati ACP per la cui fabbricazione siano stati utilizzati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che essi siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli Stati ACP sono considerati come un unico territorio.
3. Quando prodotti interamente ottenuti nella Comunita' o nei paesi e territori definiti nella nota esplicativa n° 10, costituiscono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni in uno o piu' Stati ACP, li si considera come interamente ottenuti in questo o questi Stati ACP, purche' siano stati trasportati direttamente ai sensi dell'articolo 5.
4. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunita' o nei paesi e territori sono considerate come effettuate in uno o piu' Stati ACP se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione in uno o piu' Stati ACP e sono stati trasportati direttamente ai sensi dell'articolo 5.
5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi precedenti, ove siano soddisfatte tutte le condizioni in essi contenute, i prodotti ottenuti in due o piu' Stati ACP sono considerati come prodotti originari dello Stato ACP nel quale e' stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione. A tal fine non sono considerate lavorazioni o trasformazioni ne' quelle indicate all'articolo 3, paragrafo 4, lettere a), b), c) e d), ne' la combinazione di queste lavorazioni o trasformazioni.
6. I prodotti riportati nell'elenco C dell'allegato IV sono temporaneamente esclusi dal campo d'applicazione del presente protocollo. Cio' nonostante, a questi prodotti si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa.

Protocollo N. 1 - art. 2

ARTICOLO 2
Sono considerati come interamente ottenuti in uno o piu' Stati ACP, nella Comunita' o nei paesi e territori ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3:
a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal fondo dei
loro mari o oceani;
b) i prodotti del regno vegetale che vi sono raccolti;
c) gli animali vivi che vi sono nati e allevati;
d) i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati;
e) i prodotti della caccia e della pesca che vi sono praticate;
f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti
dal mare con le loro navi;
g) i prodotti ottenuti a bordo di loro navi-stabilimento
esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);
h) gli articoli usati, che possono servire solo al recupero delle
materie prime e che vi sono raccolti;
i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni di
lavorazione che vi sono effettuate;
j) le merci che vi sono fabbricate esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i).

Protocollo N. 1 - art. 3

ARTICOLO 3
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), sono considerate sufficienti:
a) le lavorazioni o trasformazioni che hanno l'effetto di far classificare le merci ottenute in una voce tariffaria diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti utilizzati, ad eccezione, tuttavia, di quelle indicate nell'elenco A dell'allegato II, alle quali si applicano le disposizioni proprie di questo elenco;
b) le lavorazioni o trasformazioni indicate nell'elenco B dell'allegato III.
Per sezioni, capitoli e voci tariffarie si intendono le sezioni, i capitoli e le voci della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 e ferme restando le altre disposizioni del presente titolo, l'incorporazione di prodotti, parti e pezzi staccati non originari in un determinato prodotto ottenuto fa perdere il carattere originario al prodotto ottenuto soltanto se il valore dei suddetti prodotti, parti e pezzi staccati incorporati supera il 5% del valore del prodotto finito.
3. Quando, per un determinato prodotto ottenuto, una o piu' regole di percentuale limitano, nell'elenco A e nell'elenco B o in uno degli elenchi, il valore dei prodotti e parti posti in opera che possono essere utilizzati, il valore totale di questi prodotti e parti, abbiano essi o meno, entro i limiti e alle condizioni fissate nei suddetti elenchi, cambiato voce tariffaria durante le lavorazioni, le trasformazioni o il montaggio, non puo' superare, rispetto al valore del prodotto ottenuto, il valore corrispondente al tasso comune, se i tassi sono identici nei due elenchi, oppure al tasso piu' elevato, se sono diversi. Queste disposizioni sono applicabili anche quando e' d'applicazione il disposto del paragrafo 2.
4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), le seguenti lavorazioni o trasformazioni sono sempre considerate come insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, indipendentemente dal cambiamento o meno di voce tariffaria:
a) le manipolazioni destinate a conservare inalterate le merci durante il trasporto e l'immagazzinamento (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate ed operazioni analoghe);
b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (compresa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
c) i) il cambiamento di imballaggio e le divisioni e riunioni di colli;
ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonche' la semplice sistemazione in astucci e scatole, su tavolette, ecc. e qualsiasi altra semplice operazione di condizionamento;
d) l'apposizione di marchi, etichette o altri simili segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
e) i) la semplice miscela di prodotti della stessa specie, quando uno o piu' componenti della miscela non risponda alle condizioni prescritte dal presente protocollo per essere considerati originari di uno Stato ACP, della Comunita' o di un paese o territorio;
ii) la semplice miscela di prodotti di specie diverse, a meno che uno o piu' componenti soddisfino le condizioni previste dal presente protocollo per essere considerati originari di uno Stato ACP, della Comunita' o di un paese o territorio, ed a condizione che questo o questi componenti contribuiscano a determinare le caratteristiche essenziali del prodotto finito;
f) la semplice riunione di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo;
g) il cumulo di due o piu' operazioni di cui alle lettere da a) a f);
h) la macellazione degli animali.

Protocollo N. 1 - art. 4

ARTICOLO 4
Quando gli elenchi A e B di cui all'articolo 3 dispongono che le merci ottenute in uno Stato ACP sono considerate originarie del medesimo soltanto se il valore dei prodotti utilizzati non supera una data percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di questa percentuale sono:
- da un lato, per i prodotti di cui e' comprovata l'importazione, il loro valore in dogana al momento dell'importazione e, per i prodotti di origine indeterminata, il primo prezzo controllabile pagato per questi prodotti sul territorio della parte contraente in cui avviene la fabbricazione;
- dall'altro, il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione.

Protocollo N. 1 - art. 5

ARTICOLO 5
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafi 1, 3 e 4, sono considerati come trasportati direttamente dagli Stati ACP nella Comunita' oppure dalla Comunita' o dai paesi e territori negli Stati ACP i prodotti il cui trasporto viene effettuato senza attraversare territori diversi da quelli delle parti interessate. Tuttavia il trasporto dei prodotti che costituiscono una sola spedizione puo' effettuarsi attraverso territori diversi da quelli degli Stati ACP, della Comunita' o dei paesi e territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi territori, purche' l'attraversamento di questi ultimi sia giustificato da motivi geografici o da esigenze di trasporto, e purche' i prodotti non vi siano stati immessi in commercio o al consumo e non vi abbiano subito, eventualmente, operazioni diverse da quelle di scarico o di ricarico o da qualsiasi altra operazione diretta a conservarli nel loro stato.
Le interruzioni o modifiche di trasporto dovute alle condizioni del mare oppure a casi di forza maggiore non possono impedire l'applicazione del regime preferenziale stabilito dal presente protocollo, purche' in occasione di queste modifiche o interruzioni i prodotti non siano stati immessi in commercio o al consumo e non abbiano subito operazioni diverse da quelle destinate a salvaguardarli e a conservarli nel loro stato.
2. La prova che sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1 e' fornita con la presentazione alle competenti autorita' doganali della Comunita':
a) di un titolo giustificativo del trasporto unico, emesso nel paese beneficiario dell'esportazione, che ha accompagnato i prodotti durante l'attraversamento del paese di transito; o
b) di un attestato rilasciato dalle autorita' doganali del paese di transito, contenente:
- un'esatta descrizione delle merci;
- la data dello scarico o del ricarico delle merci oppure, eventualmente, del loro imbarco o sbarco, con indicazione delle navi utilizzate;
- la certificazione delle condizioni nelle quali e' avvenuta la sosta delle merci; o
c) in mancanza dei documenti di cui sopra, di qualsiasi documento probatorio.

Protocollo N. 1 - art. 6

ARTICOLO 6
1. a) la prova del carattere originario dei prodotti a norma del presente protocollo e' fornita da un certificato di circolazione delle merci EUR 1, il cui modello si trova nell'allegato V del presente protocollo.
b) Tuttavia, per i prodotti che costituiscono oggetto di spedizioni postali (compresi i pacchi postali), purche' si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e il cui valore unitario non superi 2.000 ECU, la prova del carattere originario a norma del presente protocollo e' fornita dal formulario EUR 2, il cui modello si trova all'allegato VI del presente protocollo.
c) Sino al 30 aprile 1985 incluso, l'ECU da usarsi per la conversione nella moneta nazionale di uno Stato membro della Comunita' e' il controvalore in quella moneta nazionale dell'ECU in vigore alla data del 1 ottobre 1982. Per ciascun biennio successivo esso sara' il controvalore, in quella moneta nazionale, dell'ECU in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno che precede detto biennio.
d) Importi riveduti in sostituzione degli importi espressi in ECU sopra indicati nonche' all'articolo 16, paragrafo 2, possono essere introdotti dalla Comunita' all'inizio di ciascun biennio successivo, se necessario, e devono essere notificati dalla Comunita' al Comitato di cooperazione doganale al piu' tardi un mese prima della loro entrata in vigore. Questi importi devono comunque essere tali da non far diminuire il valore dei limiti espresso nella moneta nazionale di un dato Stato.
e) Se la merce e' fatturata nella moneta di un altro Stato membro della Comunita', lo Stato importatore riconosce l'importo notificato dallo Stato interessato.
2. Quando, a richiesta del dichiarante in dogana, un articolo smontato o non montato, che rientri nella materia dei capitoli 84 e 85 della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, e' importato con spedizioni scaglionate, alle condizioni stabilite dalle competenti autorita', esso e' considerato come un singolo articolo, ed un certificato di circolazione delle merci puo' essere presentato per l'articolo completo al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.
3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che sono consegnati con un'attrezzatura, una macchina od un veicolo, che fanno parte del normale equipaggiamento di questi ultimi e il cui prezzo e' compreso in quello dei medesimi o non e' fatturato a parte, formano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo considerato.
4. Gli assortimenti di cui alla regola generale 3 della Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale sono considerati originari a condizione che tutti i prodotti che entrano nella loro composizione siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari e' considerato come originario nel suo complesso purche' il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del valore totale dell'assortimento.

Protocollo N. 1 - art. 7

ARTICOLO 7
1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e' rilasciato dalle autorita' doganali dello Stato ACP di esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso e' tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o e' assicurata.
2. In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 puo' essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci cui si riferisce, quando esso non sia stato rilasciato al momento di detta esportazione in seguito a errore, omissione involontaria o circostanze particolari. In tal caso, il certificato e' munito di una nota speciale indicante le condizioni in cui e' stato rilasciato.
3. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore. La domanda e' fatta su un formulario il cui modello figura all'allegato V e che viene compilato conformemente al presente protocollo.
4. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 puo' essere rilasciato solo se puo' costituire titolo giustificativo per l'applicazione della presente convenzione.
5. Le domande di certificati di circolazione delle merci devono essere conservate per almeno tre anni dalle autorita' doganali del paese di esportazione.

Protocollo N. 1 - art. 8

ARTICOLO 8
1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle autorita' doganali dello Stato ACP di esportazione se le merci possono essere considerate come prodotti originari ai sensi del presente protocollo.
2. Per verificare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, le autorita' doganali hanno facolta' di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile.
3. Spetta alle autorita' doganali dello Stato di esportazione vigilare che i formulari di cui all'articolo 9 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare se la parte riservata alla descrizione delle merci e' stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A questo fine, la descrizione delle merci deve essere effettuata senza interlinee.
Qualora tale parte non sia completamente utilizzata, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e la parte in bianco deve essere annullata tracciandovi alcune linee.
4. La data del rilascio del certificato deve essere indicata nella parte del certificato di circolazione delle merci riservata alla dogana.

Protocollo N. 1 - art. 9

ARTICOLO 9
1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene compilato sul formulario il cui modello figura all'allegato V del presente protocollo. Detto formulario e' stampato in una o piu' lingue nelle quali e' redatta la presente convenzione. Il certificato e' redatto in una di queste lingue in conformita' del diritto interno dello Stato di esportazione. Se compilato a mano, esso deve essere scritto con inchiostro e a stampatello.
2. Il certificato deve avere un formato di mm 210 x 297; e' ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in piu' sulla lunghezza. La carta da usare e' carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
3. Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati od affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate.
In quest'ultimo caso, su ciascun certificato devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. Su ogni certificato deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

Protocollo N. 1 - art. 10

ARTICOLO 10
1. Sotto la responsabilita' dell'esportatore, spetta all'esportatore o al suo rappresentante autorizzato presentare la domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.
2. L'esportatore o il suo rappresentante presenta, congiuntamente alla domanda, qualsiasi documento giustificativo utile, atto a comprovare che per le merci da esportare puo' essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.

Protocollo N. 1 - art. 11

ARTICOLO 11
1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve essere presentato, entro un termine di dieci mesi dalla data di rilascio da parte della dogana dello Stato ACP d'esportazione, all'ufficio doganale dello Stato d'importazione in cui le merci sono presentate.
2. Quando le merci passano per un porto di uno Stato ACP o di un paese e territorio diverso dal paese di origine, un nuovo termine di validita' di dieci mesi inizia a decorrere dalla data in cui le autorita' doganali del porto di transito hanno apposto nella casella 7 del certificato EUR. 1 i seguenti dati:
- la dicitura "transito";
- il nome del paese di transito;
- il timbro a data.
Questa procedura entra in vigore dopo che e' stata trasmessa alla Commissione l'impronta del timbro usato.
La Commissione trasmette questi dati alle autorita' doganali degli Stati membri.
3. Uno o piu' certificati di circolazione delle merci EUR. 1 possono essere sostituiti da uno o piu' altri certificati EUR. 1, purche' la sostituzione venga effettuata all'ufficio doganale nel quale si trovano le merci.

Protocollo N. 1 - art. 12

ARTICOLO 12
Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e' presentato alle autorita' doganali dello Stato d'importazione secondo le modalita' previste dalle norme vigenti in detto Stato. Dette autorita' possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione di importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione della convenzione.

Protocollo N. 1 - art. 13

ARTICOLO 13
1. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1 presentati alle autorita' doganali dello Stato d'importazione dopo lo scadere del termine di presentazione previsto all'articolo 11 possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine e' dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali.
2. A parte tali casi, le autorita' doganali dello Stato d'importazione possono accettare i certificati se le merci sono state loro presentate prima della scadenza di detto termine.

Protocollo N. 1 - art. 14

ARTICOLO 14
L'accertamento di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e quelle riportate sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalita' d'importazione delle merci stesse non comporta ipso facto l'invalidita' del certificato, se e' debitamente accertato che il certificato corrisponde alle merci presentate.

Protocollo N. 1 - art. 15

ARTICOLO 15
Il formulario EUR. 2, il cui modello figura nell'allegato VI, e' compilato dall'esportatore. Esso e' redatto in una delle lingue ufficiali nelle quali e' redatta la presente convenzione, ed in conformita' del diritto interno dello Stato d'esportazione. Se compilato a mano, esso deve essere scritto con inchiostro e a stampatello.
Il formulario EUR. 2 e' costituito da un unico foglio del formato di mm 210 x 148. La carta da usare e' carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 g/m2.
Gli Stati d'esportazione possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun formulario debbono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. Su ogni formulario deve figurare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata, nonche' un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerla.
Viene redatto un formulario EUR. 2 per ciascuna spedizione postale.
Nel caso di spedizione per pacco postale, l'esportatore compila e firma il formulario e quindi lo unisce alla bolletta di spedizione.
Nel caso di spedizioni per lettera, l'esportatore inserisce il formulario all'interno del plico.
Le presenti disposizioni non dispensano l'esportatore dall'espletamento delle altre formalita' previste dai regolamenti doganali e postali.

Protocollo N. 1 - art. 16

ARTICOLO 16
1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o di compilare un formulario EUR. 2, le merci che sono oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purche' si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando dette merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e purche' non sussistano dubbi circa la veridicita' della dichiarazione.
2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, le quali, per loro natura e quantita', non facciano sorgere preoccupazioni di carattere commerciale.
Inoltre, il valore globale delle merci non deve superare 140 ECU, se si tratta di piccole spedizioni, oppure 400 ECU. se si tratta del contenuto dei bagagli personali di viaggiatori.

Protocollo N. 1 - art. 17

ARTICOLO 17
1. Le merci spedite da uno Stato ACP per un'esposizione in un paese che non sia uno Stato ACP, uno Stato membro o un paese o territorio, e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate nella Comunita', beneficiano, all'importazione, delle disposizioni della convenzione purche' soddisfino le condizioni richieste dal presente protocollo per essere riconosciute originarie di uno Stato ACP e purche' sia fornita la prova alle autorita' doganali:
a) che un esportatore ha spedito dette merci da uno Stato ACP nel paese dell'esposizione e ve le ha esposte;
b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute ad un destinatario nella Comunita';
c) che le merci sono state spedite nella Comunita' durante l'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano state inviate all'esposizione;
d) che, dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione a tale esposizione.
2. Alle autorita' doganali deve essere presentato nelle condizioni normali un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione.
All'occorrenza puo' essere richiesta un'ulteriore prova documentale sulla natura delle merci e sulle condizioni in cui esse sono state esposte.
3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale, diversa da quelle organizzate per finalita' private in negozi o locali commerciali ed aventi per oggetto la vendita di merci straniere, durante le quali le merci restano sotto controllo della dogana.

Protocollo N. 1 - art. 18

ARTICOLO 18
1. Quando un certificato e' rilasciato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, dopo l'effettiva esportazione delle merci cui esso si riferisce, l'esportatore deve, sulla domanda di cui all'articolo 7, paragrafo 3:
- indicare il luogo e la data di spedizione delle merci cui il certificato si riferisce;
- attestare che non e' stato rilasciato un certificato EUR. 1 al momento dell'esportazione di dette merci, e precisarne i motivi.
2. Le autorita' doganali possono procedere al rilascio a posteriori di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione corrispondente.
I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: "NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFOLGENDE",
Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo N. 1 - art. 19

ARTICOLO 19
In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, l'esportatore puo' chiedere alle autorita' doganali che l'hanno rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti d'esportazione in loro possesso.
Il duplicato cosi' rilasciato deve recare una delle seguenti diciture: "DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE",
Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo N. 1 - art. 20

ARTICOLO 20
1. Quando, ai fini del rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 si applica l'articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4, l'ufficio doganale competente dello Stato ACP in cui si chiede il rilascio di detto certificato per prodotti nella cui fabbricazione sono entrati prodotti provenienti da altri Stati ACP, dalla Comunita' o dai paesi e territori, prende in considerazione la dichiarazione che, conformemente al modello di cui all'allegato VII, l'esportatore dello Stato, paese o territorio di provenienza ha fatto sulla fattura commerciale relativa a detti prodotti o su un suo allegato.
2. L'ufficio doganale interessato puo' tuttavia chiedere all'esportatore di presentare la scheda informativa che e' rilasciata alle condizioni di cui all'articolo 21, ed il cui modello figura nell'allegato VIII, per controllare l'autenticita' e l'esattezza dei dati indicati nella dichiarazione di cui al paragrafo 1, o per ottenere informazioni supplementari.

Protocollo N. 1 - art. 21

ARTICOLO 21
La scheda informativa relativa ai prodotti utilizzati viene rilasciata, a richiesta dell'esportatore di tali prodotti, nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 2 o per iniziativa di detto esportatore, dal competente ufficio doganale dello Stato, paese o territorio da cui i prodotti sono stati esportati. Essa e' redatta in due esemplari, un esemplare e' rilasciato al richiedente cui spetta farlo pervenire o all'esportatore dei prodotti finali o all'ufficio doganale cui si richiede, per tali prodotti, il certificato di circolazione delle merci EUR. 1. Il secondo esemplare e' conservato per almeno tre anni nell'ufficio di rilascio.

Protocollo N. 1 - art. 22

ARTICOLO 22
Gli Stati ACP prendono tutte le misure necessarie per evitare che le merci oggetto di una transazione in base ad un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 le quali, durante il trasporto, sostino in una zona franca situata sul loro territorio, siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle manipolazioni destinate a conservarle inalterate.

Protocollo N. 1 - art. 23

ARTICOLO 23
1. Gli Stati ACP trasmettono alla Commissione le impronte dei timbri usati e gli indirizzi dei servizi doganali competenti per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 e per il controllo a posteriori dei certificati di circolazione EUR. 1 nonche' dei formulari EUR. 2.
La Commissione trasmette questi dati alle autorita' doganali degli Stati membri.
2. Ai fini di una corretta applicazione del presente titolo, gli Stati membri, i paesi e territori e gli Stati ACP si prestano reciproca assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticita' dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 nonche' dell'esattezza delle informazioni sull'origine reale dei prodotti in oggetto, delle dichiarazioni degli esportatori riportate sui formulari EUR. 2 e dell'autenticita' e della regolarita' delle schede informative di cui all'articolo 20.

Protocollo N. 1 - art. 24

ARTICOLO 24
Vengono applicate sanzioni nei confronti di coloro che, per far ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale, redigano o facciano redigere un documento contenente dati inesatti allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, oppure compilino o facciano compilare un formulario EUR. 2 contenente dati inesatti.

Protocollo N. 1 - art. 25

ARTICOLO 25
1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 o dei formulari EUR. 2 viene effettuato per sondaggio ed ogniqualvolta le autorita' doganali dello Stato d'importazione nutrano fondati dubbi sull'autenticita' del documento o sulla esattezza dei dati riguardanti la reale origine delle merci in questione.
2. Per l'applicazione del paragrafo 1, le autorita' doganali dello Stato d'importazione rispediscono alle autorita' doganali dello Stato di esportazione il certificato EUR. 1 oppure il formulario EUR. 2, oppure una loro fotocopia, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse uniscono al certificato EUR. 1 oppure al formulario EUR. 2 la fattura eventualmente presentata o una sua copia, e forniscono tutte le informazioni disponibili che fanno ritenere inesatte le indicazioni riportate nel certificato o nel formulario.
Qualora decidano di soprassedere all'applicazione delle disposizioni della convenzione in attesa dei risultati del controllo, le autorita' doganali dello Stato d'importazione offrono all'importatore la possibilita' di ritirare le merci, riservandosi pero' di applicare le misure conservative ritenute necessarie.
3. I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati alle autorita' doganali dello Stato d'importazione entro il termine massimo di tre mesi. Essi devono permettere di accertare se il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2 contestato sia applicabile alle merci realmente esportate, e se queste possano effettivamente beneficiare del regime preferenziale.
Qualora non sia possibile dirimere le contestazioni di cui sopra tra le autorita' doganali dello Stato d'importazione e quelle dello Stato d'esportazione, o qualora esse creino un problema d'interpretazione del presente protocollo, dette contestazioni vengono sottoposte al Comitato di cooperazione doganale previsto all'articolo 28.
La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorita' doganali dello Stato d'importazione resta comunque soggetta alla legislazione di questo Stato.

Protocollo N. 1 - art. 26

ARTICOLO 26
Il controllo a posteriori delle schede informative di cui all'articolo 20 viene effettuato nei casi previsti all'articolo 25 e con metodi analoghi a quelli stabiliti in detto articolo.

Protocollo N. 1 - art. 27

ARTICOLO 27
Conformemente al disposto dell'articolo 11 della convenzione, il Consiglio dei Ministri procede annualmente, oppure ogniqualvolta gli Stati ACP o la Comunita' ne facciano richiesta, all'esame dell'applicazione del presente protocollo e dei suoi effetti economici, allo scopo di apportarvi le modifiche o gli adeguamenti necessari.
Il Consiglio dei Ministri tiene conto di vari elementi, fra cui l'incidenza delle evoluzioni tecnologiche sulle norme di origine.
Le decisioni prese vengono attuate quanto prima.

Protocollo N. 1 - art. 28

ARTICOLO 28
1. E' istituito un Comitato di cooperazione doganale incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini della corretta ed uniforme applicazione del presente protocollo e di assolvere qualsiasi altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale.
2. Il Comitato si riunisce periodicamente, specialmente per preparare le decisioni del Consiglio dei Ministri nell'ambito dell'articolo 27.
3. Alle condizioni precisate all'articolo 30, il Comitato prende le decisioni in materia di deroghe al presente protocollo.
4. Il Comitato e' composto di esperti degli Stati membri e di funzionari della Commissione responsabili dei problemi doganali, da un lato, e di esperti rappresentanti gli Stati ACP e di funzionari dei raggruppamenti regionali degli Stati ACP, responsabili dei problemi doganali, dall'altro. Il Comitato puo', se necessario, ricorrere agli esperti appropriati.

Protocollo N. 1 - art. 29

ARTICOLO 29
Il Comitato di cooperazione doganale esamina periodicamente le incidenze dell'applicazione delle norme di origine sugli Stati ACP e in particolare su quelli meno sviluppati, e raccomanda al Consiglio dei Ministri i provvedimenti del caso.

Protocollo N. 1 - art. 30

ARTICOLO 30
1. Il Comitato puo' adottare deroghe al presente protocollo quando esse siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie. A questo scopo, prima che gli Stati ACP adiscano il Comitato o contemporaneamente, lo Stato o gli Stati ACP interessati informano la Comunita' in merito alla loro richiesta, sulla base di una documentazione giustificativa elaborata conformemente alla nota esplicativa n° 11.
2. Nell'esame delle richieste si tiene conto in particolare:
a) del livello di sviluppo o della situazione geografica dello Stato o degli Stati ACP interessati;
b) dei casi nei quali l'applicazione delle norme di origine comprometterebbe sensibilmente, per un'industria esistente in uno Stato ACP, la possibilita' di continuare le proprie esportazioni nella Comunita', e particolarmente i casi in cui questa applicazione potrebbe provocare la cessazione di attivita';
c) dei casi specifici nei quali si puo' chiaramente dimostrare che importanti investimenti in una industria potrebbero essere scoraggiati dalle norme di origine e nei quali una deroga che favorisca l'attuazione di un programma di investimenti, consentirebbe di conformarsi a dette norme per fasi successive.
3. In ogni caso si dovrebbe accertare se le norme di origine cumulativa non permettano di risolvere il problema.
4. Inoltre, le domande di deroga relative ad uno Stato ACP meno sviluppato saranno esaminate con favorevole disposizione, tenendo particolarmente conto:
a) dell'incidenza economica e sociale, specialmente in materia di occupazione, delle decisioni da prendere;
b) della necessita' di applicare la deroga per un periodo che tenga conto della particolare situazione dello Stato ACP meno sviluppato interessato e delle sue difficolta'.
5. Nell'esame delle richieste caso per caso si tiene conto, in misura del tutto particolare, della possibilita' di conferire il carattere originario a prodotti nella cui composizione sono stati inclusi prodotti originari di paesi in sviluppo vicini o facenti parte dei paesi meno avanzati o di paesi in sviluppo con i quali uno o piu' Stati ACP mantengono relazioni particolari, purche' possa essere instaurata una soddisfacente cooperazione amministrativa.
6. Fermo restando il disposto dei paragrafi da 1 a 5, la deroga e' accordata quando il valore aggiunto ai prodotti non originari utilizzati nello Stato o negli Stati interessati supera il 60% del valore del prodotto finito, purche' la deroga non sia cagione di grave pregiudizio per un settore economico della Comunita' o di uno Stato o piu' Stati membri della medesima.
7. Il Comitato prende tutte le disposizioni necessarie affinche' una decisione intervenga al piu' presto, comunque non oltre tre mesi dal momento in cui la Comunita' e' stata adita. In mancanza di decisione del Comitato, il Comitato degli Ambasciatori delibera entro un mese dal momento in cui e' adito.
8. a) Le deroghe hanno validita' per un periodo che e' stabilito dal Comitato e che sara' di norma di tre anni. Questo periodo puo' essere portato ad un massimo di cinque anni quando la deroga riguarda uno Stato ACP meno sviluppato.
b) La decisione di deroga puo' prevedere rinnovi per un periodo massimo di due anni, che non supereranno comunque una durata totale di 5 anni, senza necessita' di una nuova decisione del Comitato, a condizione che tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo lo Stato o gli Stati ACI interessati dimostrino di non aver ancora potuto conformarsi alle disposizioni del presente protocollo oggetto della deroga.
In caso di obiezioni alla proroga, il Comitato le esamina al piu' presto e decide a favore o meno di una nuova proroga della deroga.
Esso agisce alle condizioni stabilite al paragrafo 7. Sono prese tutte le misure utili al fine di evitare interruzioni nell'applicazione della deroga.
c) Nel corso dei periodi di cui alle lettere a) e b) il Comitato puo' procedere ad un riesame delle condizioni di applicazione della deroga ove appaia un cambiamento importante degli elementi di fatto che ne hanno motivato l'adozione. Al termine di detto esame il Comitato puo' decidere di modificare i termini della sua decisione per quanto riguarda il campo d'applicazione della deroga o qualsiasi altra condizione fissata in precedenza.

Protocollo N. 1 - art. 31

ARTICOLO 31
Le parti contraenti convengono di esaminare dopo la firma della convenzione, nella competente sede istituzionale, qualsiasi richiesta di deroga al presente protocollo, per consentire l'entrata in vigore delle deroghe alla stessa data dell'entrata in vigore della convenzione.

Protocollo N. 1 - art. 32

ARTICOLO 32
Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

Protocollo N. 1 - art. 33

ARTICOLO 33
La Comunita' e gli Stati ACP prendono, ciascuno per quanto lo riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

Protocollo N. 1 - Allegato I

ALLEGATO I
NOTE ESPLICATIVE
Nota 1, ad articoli 1 e 2
Le espressioni "uno o piu' Stati ACP", "Comunita'" e "paesi e territori" comprendono anche le acque territoriali.
Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi-stabilimento" a bordo delle quali vengono trasformati o lavorati i prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio dello Stato o degli Stati ACP, della Comunita' o dei paesi e territori cui appartengono, purche' rispondano alle condizioni enunciate nella nota esplicativa n° 7.
Nota 2, ad articolo 1, paragrafo 1, lettera b)
Per determinare se un prodotto sia originario degli Stati ACP, della Comunita', o di un paese e territorio, non ha rilevanza il fatto che l'energia elettrica, i combustibili, gli impianti e le attrezzature, le macchine e gli utensili utilizzati per ottenere i prodotti finiti, nonche' i prodotti utilizzati nel corso della fabbricazione ma che non sono destinati ad entrare nella composizione finale delle merci, siano o meno originari di paesi terzi.
Nota 3, ad articoli 1 e 3
Le lavorazioni o trasformazioni che, ai sensi del presente protocollo, devono essere effettuate per conferire il carattere originario ad un determinato prodotto riguardano esclusivamente i prodotti non originari utilizzati.
Un prodotto che ha acquisito il carattere originario e che e' utilizzato nella fabbricazione di un altro prodotto non e' sottoposto alla regola del cambiamento di voce tariffaria ne' alle norme di cui agli elenchi A o B applicabili al prodotto finito in cui viene incorporato.
Nota 4, ad articolo 1
Quando si applica una regola di percentuale, per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto in uno Stato ACP, il valore aggiunto per effetto delle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 1 corrisponde al prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto, al netto del valore in dogana dei prodotti dei paesi terzi importati nella Comunita' o negli Stati ACP o nei paesi e territori.
Nota 5, ad articolo 3, paragrafi 1 e 3, e ad articolo 4
Quando il prodotto figura nell'elenco A, la regola di percentuale costituisce un criterio che si aggiunge a quello del cambiamento di voce tariffaria per il prodotto non originario eventualmente utilizzato.
Nota 6, ad articolo 1
Per l'applicazione delle norme di origine, si considera che gli imballaggi formino un tutto unico con le merci in essi contenute.
Questa disposizione non si applica tuttavia agli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzazione di carattere durevole indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio.
Nota 7
L'espressione "loro navi" si applica soltanto alle navi:
- che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro od in uno Stato ACP;
- che battono bandiera di uno Stato membro o di uno Stato ACP;
- che appartengono almeno per il 50% a cittadini degli Stati parti della convenzione o ad una societa' la cui sede principale sia in uno di detti Stati, ed i cui amministratori, il presidente del consiglio di amministrazione o del consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi consigli siano cittadini degli Stati parti della convenzione e, inoltre, il cui capitale, relativamente alle societa' di persone o alle societa' a responsabilita' limitata, appartenga almeno per il 50% a Stati parti della convenzione, a collettivita' pubbliche o a cittadini di detti Stati;
- il cui equipaggio, compresi il capitano e gli ufficiali, sia composto almeno per il 50% di cittadini degli Stati parti della convenzione.
Nota 8, ad articolo 4
Per "prezzo franco fabbrica" s'intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento e' stata effettuata una lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i prodotti utilizzati.
Per "valore in dogana" s'intende quello definito dalla convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950.
Nota 9, ad articolo 23
Le autorita' consultate forniscono qualsiasi informazione sulle condizioni nelle quali il prodotto e' stato elaborato, indicando in particolare le condizioni in cui le norme di origine sono state osservate nei vari Stati ACP, negli Stati membri e nei paesi e territori interessati.
Nota 10, ad articolo 1, paragrafo 3
Per "paesi e territori" ai sensi del presente protocollo s'intendono i paesi e territori di cui alla parte quarta del trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea.
Nota 11, ad articolo 30, paragrafo 1
Per facilitare l'esame delle richieste di deroga da parte del Comitato di cooperazione doganale, lo Stato ACP richiedente fornisce, a corredo della sua richiesta, una documentazione piu' possibile completa, che risponda in particolare ai punti riportati di seguito:
- denominazione del prodotto finito,
- natura e quantitativo di prodotti originari di paesi terzi,
- natura e quantitativo di prodotti originari degli Stati ACP,
della Comunita' o dei paesi e territori d'oltremare, o ivi trasformati,
- processo di fabbricazione,
- valore aggiunto,
- personale impiegato nell'impresa interessata,
- volume delle esportazioni previste nella Comunita',
- altre possibilita' d'approvvigionamento in materie prime,
- giustificazione della durata richiesta in base alle ricerche
effettuate per trovare nuove fonti d'approvvigionamento,
- altre osservazioni.
Lo stesso vale per quanto riguarda eventuali proroghe.
Il termine di cui all'articolo 30, paragrafo 7 decorre dalla data di presentazione della richiesta alla Comunita'.

Protocollo N. 1 - Allegato II

ALLEGATO II
ELENCO A
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che comportano un cambiamento di voce tariffaria, ma che non conferiscono il carattere di prodotti originari ai prodotti derivanti da tali operazioni, oppure lo conferiscono soltanto a determinate condizioni
Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo N. 1 - Allegato III

ALLEGATO III
ELENCO B
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non comportano cambiamenti di voce tariffaria, ma che tuttavia conferiscono il carattere di "prodotti originari" ai prodotti ottenuti da queste operazioni.
Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo N. 1 - Allegato IV

ALLEGATO IV
ELENCO C
Elenco dei prodotti esclusi dall'applicazione del presente protocollo.
Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo N. 1 - Allegato V

ALLEGATO V
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo N. 1 - Allegato VI

ALLEGATO VI
FORMULARIO EUR. 2
Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo N. 1 - Allegato VII

ALLEGATO VII
MODELLO DI DICHIARAZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo N.1-Allegato VIII

ALLEGATO VIII
COMUNITA' EUROPEE
Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo N. 2 - art. 1

PROTOCOLLO N° 2 relativo alle spese di funzionamento delle istituzioni congiunte
LE PARTI CONTRAENTI
HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni che sono allegate alla convenzione:
ARTICOLO 1
Gli Stati membri e la Comunita', da un lato, gli Stati ACP, dall'altro, assumono l'onere delle spese da essi sostenute per partecipare alle sessioni del Consiglio dei Ministri e degli organi che ne dipendono, per quanto riguarda sia le spese di personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e di telecomunicazioni.
Le spese per il servizio d'interpretazione durante le sedute e per la traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture, uscieri, ecc.) sono sostenute dalla Comunita' o da uno degli Stati ACP a seconda che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP.

Protocollo N. 2 - art. 2

ARTICOLO 2
La Comunita' e gli Stati ACP assumono l'onere, ciascuno per quanto lo riguarda, delle spese di viaggio e di soggiorno dei loro rispettivi partecipanti alle riunioni dell'Assemblea paritetica.
Alle stesse condizioni, essi assumono l'onere delle spese di viaggio e di soggiorno del personale necessario per queste sessioni, nonche' delle spese postali e di telecomunicazioni.
Le spese per il servizio d'interpretazione durante le sedute e per la traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture, uscieri, ecc.) sono sostenute dalla Comunita' o dagli Stati ACP a seconda che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP.

Protocollo N. 2 - art. 3

ARTICOLO 3
Gli arbitri designati a norma dell'articolo 278 della convenzione hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.
Queste ultime sono stabilite dal Consiglio dei Ministri.
Le spese di viaggio e di soggiorno degli arbitri sono sostenute per meta' dalla Comunita' e per meta' dagli Stati ACP.
Le spese di cancelleria per l'istruzione delle controversie e per l'organizzazione materiale delle udienze (locali, personale, interpretazione, ecc.) sono sostenute dalla Comunita'.
Le spese per misure straordinarie d'istruzione sono pagate con le altre spese e sono oggetto di anticipi pagati dalle parti alle condizioni stabilite dalla decisione degli arbitri.

Protocollo N. 3 - art. 1

PROTOCOLLO N° 3 sui privilegi e sulle immunita'
LE PARTI CONTRAENTI,
sollecite di favorire, con la conclusione di un protocollo sui privilegi e sulle immunita', l'applicazione soddisfacente della convenzione nonche' la preparazione dei lavori effettuati nell'ambito della convenzione e l'esecuzione dei provvedimenti presi per la sua applicazione.
sollecite di favorire, con la conclusione di un protocollo sui privilegi e sulle immunita', il buon funzionamento della convenzione nonche' la preparazione dei suoi lavori e l'esecuzione dei provvedimenti presi per la sua applicazione,
considerando che e' pertanto opportuno prevedere i privilegi e le immunita' di cui potranno avvalersi le persone che partecipano a lavori inerenti all'applicazione della convenzione, nonche' il regime delle comunicazioni ufficiali relative a detti lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' Europee firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965,
considerando altresi' che e' opportuno prevedere il regime da applicare ai beni, fondi e averi del Consiglio dei Ministri ACP ed al suo personale,
considerando che l'accordo di Georgetown del 6 giugno 1975 ha istituito il gruppo degli Stati ACP, un Consiglio dei Ministri ACP e un Comitato degli Ambasciatori; che il funzionamento degli organi del gruppo degli Stati ACP deve essere gestito dal Segretariato degli Stati ACP.
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, allegate alla convenzione:
ARTICOLO 1
I rappresentanti dei governi degli Stati membri e degli Stati ACP ed i rappresentanti delle istituzioni delle Comunita' Europee nonche' i loro consiglieri ed esperti e i membri del personale del Segretariato degli Stati ACP che partecipano nel territorio degli Stati membri o degli Stati ACP ai lavori delle istituzioni della convenzione o degli organi di coordinamento, oppure a lavori relativi alla applicazione della convenzione, vi godono, durante l'esercizio delle loro funzioni o nei loro viaggi a destinazione del luogo della missione o in provenienza dal medesimo, dei privilegi, immunita' e agevolazioni d'uso.
Il primo comma si applica altresi' ai membri dell'Assemblea paritetica prevista dalla convenzione, agli arbitri che possono essere designati in virtu' della convenzione, ai membri degli organismi consultivi degli ambienti economici e sociali che possono essere istituiti e ai funzionari e agenti dei medesimi, ai membri degli organi della Banca Europea per gli investimenti, al personale di quest'ultima, al personale del Centro per lo sviluppo industriale e al personale del Centro tecnico di cooperazione agricola.

Protocollo N. 3 - art. 2

ARTICOLO 2
I locali e gli edifici utilizzati a fini ufficiali dal Consiglio dei Ministri ACP sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione.
Salvo nella misura necessaria alle inchieste relative ad un incidente causato da un autoveicolo appartenente al suddetto Consiglio o circolante per conto di quest'ultimo o in caso di infrazione alle norme che regolano la circolazione stradale o di incidenti causati da tale veicolo, i beni e gli averi del Consiglio dei Ministri ACP non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza l'autorizzazione del Consiglio dei Ministri istituito dalla convenzione.

Protocollo N. 3 - art. 3

ARTICOLO 3
Gli archivi del Consiglio dei Ministri ACP sono inviolabili.

Protocollo N. 3 - art. 4

ARTICOLO 4
Il Consiglio dei Ministri ACP, i suoi averi, le sue entrate e gli altri suoi beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
Ove il Consiglio dei Ministri ACP effettui acquisti considerevoli di beni immobili o mobili che siano strettamente necessari all'esercizio delle sue attivita' amministrative ufficiali ed il cui prezzo comprenda imposte indirette o tasse sulla vendita, lo Stato ospite prende, ogniqualvolta cio' sia possibile, le opportune disposizioni per la remissione o il rimborso dei dazi indiretti o delle tasse alla vendita inclusi nel prezzo di detti beni immobili o mobili.
Nessuna esenzione e' concessa per imposte, tasse, diritti e canoni che costituiscono mera remunerazione di servizi prestati.

Protocollo N. 3 - art. 5

ARTICOLO 5
Il Consiglio dei Ministri ACP e' esente da qualsiasi dazio doganale, divieto o restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al suo uso ufficiale; gli oggetti cosi' importati non possono essere venduti ne' ceduti a titolo oneroso o gratuito nel territorio del paese in cui sono stati importati, salvo che cio' avvenga a condizioni approvate dal governo di questo paese.

Protocollo N. 3 - art. 6

ARTICOLO 6
Per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, la Comunita', le istituzioni congiunte della convenzione e gli organi di coordinamento godono nel territorio degli Stati parti alla convenzione del trattamento accordato alle organizzazioni internazionali.
La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Comunita', delle istituzioni congiunte della convenzione e degli organi di coordinamento non possono essere censurate.

Protocollo N. 3 - art. 7

ARTICOLO 7
Il(I) Segretario(Segretari) e il(i) Segretario(Segretari) aggiunto(i) del Consiglio dei Ministri ACP e gli altri membri permanenti del personale di grado superiore designati dagli Stati ACP beneficiano nello Stato che ospita la sede del Consiglio dei Ministri ACP, sotto la responsabilita' del Presidente in carica del Comitato degli Ambasciatori, dei vantaggi riconosciuti ai membri del personale diplomatico delle missioni diplomatiche. Il coniuge e i figli minorenni conviventi beneficiano, alle stesse condizioni, dei vantaggi riconosciuti al coniuge e ai figli minorenni dei membri del personale diplomatico.

Protocollo N. 3 - art. 8

ARTICOLO 8
Lo Stato che ospita la sede del Consiglio dei Ministri ACP riconosce agli agenti permanenti del Segretariato degli Stati ACP diversi da quelli indicati all'articolo 7 l'immunita' di giurisdizione solamente per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. Sono esclusi tuttavia dall'immunita' i casi di infrazione alle norme che regolano la circolazione degli autoveicoli da parte di un agente permanente del personale del Segretariato degli Stati ACP o di danni causati da un autoveicolo di sua proprieta' o da lui guidato.

Protocollo N. 3 - art. 9

ARTICOLO 9
I nomi, le qualifiche e gli indirizzi del presidente in carica del Comitato degli Ambasciatori, del (dei) Segretario (Segretari) e del (dei) Segretario (Segretari) aggiunto (aggiunti) del Consiglio dei Ministri ACP, nonche' degli agenti permanenti del personale del Segretariato degli Stati ACP sono comunicati periodicamente, a cura del Presidente del Consiglio dei Ministri ACP, al governo dello Stato che ospita la sede del Consiglio dei Ministri ACP.

Protocollo N. 3 - art. 10

ARTICOLO 10
I privilegi, le immunita' e le agevolazioni previste dal presente protocollo sono accordati ai beneficiari esclusivamente nell'interesse delle loro funzioni ufficiali.
Le istituzioni e gli organi congiunti di cui al presente protocollo hanno l'obbligo di rinunciare all'immunita' ogniqualvolta reputino che cio' non sia contrario ai loro interessi.

Protocollo N. 3 - art. 11

ARTICOLO 11
L'articolo 278 della convenzione e' applicabile alle controversie relative al presente protocollo.
Il Consiglio dei Ministri ACP e la Banca Europea per gli investimenti possono essere parti di un procedimento d'arbitrato.

Protocollo N. 4 - art. 1

PROTOCOLLO N° 4 relativo alle banane
La Comunita' e gli Stati ACP convengono sugli obiettivi intesi a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione delle banane degli Stati ACP e sul perseguimento dei vantaggi di cui beneficiano i fornitori tradizionali conformemente agli impegni di cui all'articolo 1 del presente protocollo, e convengono sul fatto che saranno presi gli adeguati provvedimenti per la loro attuazione.
ARTICOLO 1
In merito alle esportazioni di banane nei mercati della Comunita', nessuno Stato ACP e' posto in una situazione meno favorevole di quella passata o presente per quanto concerne l'accesso ai suoi mercati tradizionali ed i vantaggi di cui fruisce sui medesimi.

Protocollo N. 4 - art. 2

ARTICOLO 2
Ciascuno Stato ACP interessato e la Comunita' si concertano al fine di determinare le azioni da attuare per migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione delle banane. Questo scopo e' perseguito con tutti i mezzi previsti nell'ambito delle disposizioni della convenzione relative alla cooperazione finanziaria, tecnica, agricola, industriale e regionale. Dette azioni sono concepite in modo da consentire agli Stati ACP, ed in particolare alla Somalia, tenuto conto delle loro situazioni speciali, di essere maggiormente competitivi, tanto sui loro mercati tradizionali quanto sugli altri mercati della Comunita'. Esse vengono attuate a tutti i livelli dalla produzione al consumo e riguardano in particolare i settori seguenti:
- il miglioramento delle condizioni di produzione e di qualita' grazie ad azioni nel settore della ricerca, del raccolto, del condizionamento e del trattamento,
- il trasporto e lo stoccaggio interni,
- la commercializzazione e la promozione commerciale.

Protocollo N. 4 - art. 3

ARTICOLO 3
Per conseguire questi obiettivi, le due parti convengono di concertarsi nell'ambito di un gruppo misto permanente, assistito da un gruppo di esperti incaricato di esaminare costantemente i problemi specifici che l'applicazione del presente protocollo potrebbe sollevare, allo scopo di suggerire soluzioni.

Protocollo N. 4 - art. 4

ARTICOLO 4
Qualora gli Stati ACP produttori di banane siano indotti a creare un'organizzazione comune per conseguire gli obiettivi del presente protocollo, la Comunita' apporta il suo sostegno a tale organizzazione prendendo in considerazione le domande che le sono presentate per appoggiare le attivita' di detta organizzazione rientranti tra le azioni regionali in materia di cooperazione finanziaria e tecnica.

Protocollo N. 5 - art. 1

PROTOCOLLO N° 5 relativo al rum
ARTICOLO 1
Sino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune del mercato degli alcoli, i prodotti della sottovoce tariffaria 22.09 CI originari degli Stati ACP sono ammessi nella Comunita' in esenzione da dazi doganali, a condizioni che consentono lo sviluppo delle correnti tradizionali di scambi tra gli Stati ACP e la Comunita' nonche' tra i vari Stati membri.

Protocollo N. 5 - art. 2

ARTICOLO 2
a) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 129, la Comunita' fissa ogni anno, in deroga all'articolo 130, paragrafo 1 della convenzione, i quantitativi che possono essere importati in esenzione da dazi doganali, basandosi sui quantitativi annui piu' elevati importati dagli Stati ACP nella Comunita' negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili statistiche, maggiorati di un tasso d'aumento annuo del 37% sul mercato del Regno Unito e del 27% sugli altri mercati della Comunita'.
Tuttavia il volume del quantitativo annuo non sara' in nessun caso inferiore a 170.000 ettolitri di alcole puro.
b) Se l'applicazione del punto a) ostacola lo sviluppo di una corrente tradizionale di scambi tra gli Stati ACP ed uno Stato membro, la Comunita' prende provvedimenti per ovviare a tale situazione.
c) la Comunita' s'impegna a procedere ad un nuovo esame della percentuale d'incremento annuo fissato nel presente protocollo qualora il consumo di rum negli Stati membri aumentasse notevolmente.
d) La Comunita' si dichiara disposta a procedere ad opportune consultazioni prima di adottare le misure previste alla lettera b).
e) La Comunita' si dichiara peraltro disposta a ricercare con gli Stati ACP interessati le misure che permettano di sviluppare le loro vendite di rum su mercati non tradizionali.

Protocollo N. 5 - art. 3

ARTICOLO 3
Per conseguire tali obiettivi, le parti convengono di concertarsi nell'ambito di un gruppo misto la cui funzione consiste nell'esame continuo dei problemi specifici che l'applicazione del presente protocollo potrebbe sollevare.

Protocollo N. 5 - art. 4

ARTICOLO 4
Su richiesta degli Stati ACP, la Comunita', nel quadro delle disposizioni del titolo VI della seconda parte della convenzione aiuta gli Stati ACP a promuovere ed a sviluppare le loro vendite di rum sui mercati tradizionali e no della Comunita'.

Protocollo N. 6 - art. 1

PROTOCOLLO N° 6
relativo al regime fiscale e doganale applicabile negli Stati ACP ai contratti di appalto finanziati dalla Comunita'
ARTICOLO 1
1. Gli Stati ACP applicano ai contratti di appalto finanziati dalla Comunita' un regime fiscale e doganale non meno favorevole di quello applicato nei confronti dello Stato piu' favorito, o nei confronti dell'organizzazione internazionale in materia di sviluppo piu' favorita.
Per l'applicazione del primo comma, non si tiene conto dei regimi applicati nei confronti degli Stati ACP o di altri paesi in sviluppo.
2. Fermo restando il paragrafo 1, gli Stati ACP applicano, ai contratti di appalto finanziati dalla Comunita', il regime di cui agli articoli da 2 a 12.

Protocollo N. 6 - art. 2

ARTICOLO 2
I contratti di appalto finanziati dalla Comunita' non sono soggetti ne' alle tasse di bollo e di registro ne' ai prelievi fiscali di effetto equivalente, esistenti o da creare nello Stato ACP beneficiario.
Essi possono tuttavia essere soggetti alla formalita' della registrazione, conformemente alle leggi vigenti negli Stati ACP.
Questa formalita' puo' portare alla riscossione di un canone pari alla rimunerazione della prestazione di servizio non superiore al costo dell'atto, conformemente alle disposizioni giuridiche vigenti in ciascuno Stato ACP interessato.

Protocollo N. 6 - art. 3

ARTICOLO 3
1. I contratti di studi, di controllo e di sorveglianza, finanziati dalla Comunita', non sono soggetti alla riscossione di imposte sulla cifra di affari nello Stato ACP beneficiario.
2. Gli utili risultanti dall'esecuzione degli appalti di opere, studi, controllo e sorveglianza finanziati dalla Comunita' sono soggetti ad imposta secondo il regime fiscale interno dello Stato ACP, purche' le persone fisiche o giuridiche che li hanno realizzati abbiano in tale Stato un centro di attivita' stabile o purche' la durata di esecuzione dei contratti sia superiore a sei mesi.

Protocollo N. 6 - art. 4

ARTICOLO 4
1. Le importazioni nell'ambito dell'esecuzione di un appalto di forniture finanziato dalla Comunita' sono effettuate senza che l'attraversamento del cordone doganale dello Stato ACP beneficiario comporti la riscossione di dazi doganali, dazi di entrata, tasse o prelievi fiscali di effetto equivalente.
2. Qualsiasi appalto di forniture finanziato dalla Comunita' che riguardi un prodotto originario dello Stato ACP beneficiario, viene concluso per il prezzo franco stabilimento della fornitura in questione, maggiorato delle imposte interne applicate nello Stato ACP a detta fornitura.
3. Le esenzioni sono espressamente precisate nel testo stesso del contratto di appalto.

Protocollo N. 6 - art. 5

ARTICOLO 5
Gli acquisti di carburanti, lubrificanti e leganti idrocarbonati nonche', in genere, di tutti i materiali inclusi in un appalto di opere finanziato dalla Comunita' sono considerati effettuati sul mercato locale e sono soggetti al regime fiscale applicabile a norma della legislazione nazionale vigente nello Stato ACP beneficiario.

Protocollo N. 6 - art. 6

ARTICOLO 6
Le imprese che, per l'esecuzione degli appalti di opere, devono importare materiali professionali beneficiano, per gli stessi, dietro loro richiesta, della concessione del regime di temporanea importazione, quale definito dalla legislazione nazionale dello Stato ACP beneficiario.

Protocollo N. 6 - art. 7

ARTICOLO 7
I materiali professionali necessari all'esecuzione dei compiti definiti in un contratto di studi, di controllo o di sorveglianza sono ammessi temporaneamente, nello Stato o negli Stati ACP beneficiari, in franchigia di diritti fiscali, diritti di entrata, dazi doganali ed altre tasse di effetto equivalente, purche' tali diritti, dazi e tasse non costituiscano la rimunerazione di una prestazione di servizio.

Protocollo N. 6 - art. 8

ARTICOLO 8
1. L'importazione di effetti ed oggetti personali, ad uso personale e domestico, da parte di persone fisiche, diverse da quelle assunte in loco, incaricate dell'esecuzione dei compiti definiti in un contratto di studio, di controllo o di sorveglianza si effettua, nel limite delle disposizioni previste dalla legislazione dello Stato ACP beneficiario, in esenzione dalla riscossione dei dazi doganali, dazi di entrata, tasse ed altri prelievi fiscali di effetto equivalente.
2. Queste disposizioni si applicano altresi' ai familiari delle persone di cui al paragrafo 1.

Protocollo N. 6 - art. 9

ARTICOLO 9
1. Il delegato della Commissione ed il personale delle delegazioni, ad esclusione del personale assunto in loco, sono esonerati da qualsiasi imposta diretta nello Stato ACP in cui sono installati.
2. Il personale di cui al paragrafo 1 beneficia altresi' delle disposizioni dell'articolo 8.

Protocollo N. 6 - art. 10

ARTICOLO 10
Gli Stati ACP accordano l'esenzione da qualsiasi imposta o prelievo fiscale, nazionale o locale, sugli interessi, sulle commissioni e sugli ammortamenti dovuti per i contributi consentiti dalla Comunita' in forma di prestiti speciali, prestiti subordinati o condizionali con capitali di rischio o prestiti sulle risorse proprie della Banca europea per gli investimenti, secondo le condizioni di cui agli articoli 197 e 199 della convenzione.

Protocollo N. 6 - art. 11

ARTICOLO 11
Qualsiasi materia non contemplata dal presente protocollo resta soggetta alla legislazione nazionale degli Stati parti alla convenzione.

Protocollo N. 6 - art. 12

ARTICOLO 12
Le disposizioni del presente protocollo sono applicabili all'esecuzione di tutti i contratti d'appalto finanziati dalla Comunita', stipulati dopo l'entrata in vigore della convenzione.

Protocollo N. 7

PROTOCOLLO N° 7
che riprende il testo del protocollo n° 3 sullo zucchero ACP allegato alla convenzione ACP-CEE di Lome' firmata il 28 febbraio 1975 e le relative dichiarazioni allegate a tale convenzione

Protocollo N. 3 - art. 1

PROTOCOLLO N° 3 relativo allo zucchero ACP
ARTICOLO 1
1. La Comunita' si impegna senza limiti di tempo ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna, greggio o bianco, originario degli Stati ACP, i quali a loro volta si impegnano a fornire tali quantitativi.
2. La clausola di salvaguardia di cui all'articolo 10 della convenzione non e' applicabile. L'applicazione del presente protocollo e' assicurata nel quadro della gestione dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero, senza tuttavia che cio' possa pregiudicare l'impegno assunto dalla Comunita' ai sensi del paragrafo 1.

Protocollo N. 3 - art. 2

ARTICOLO 2
1. Fatto salvo l'articolo 7, eventuali modifiche del presente protocollo possono entrare in vigore soltanto dopo cinque anni dalla data d'entrata in vigore della convenzione. Trascorso tale periodo, le modifiche eventualmente adottate di comune accordo entrano in vigore a una data da convenire.
2. Le condizioni d'applicazione della garanzia di cui all'articolo 1 sono riesaminate prima della fine del settimo anno della loro applicazione.

Protocollo N. 3 - art. 3

ARTICOLO 3
1. I quantitativi di zucchero di canna di cui all'articolo 1, espressi in tonnellate di zucchero bianco, in appresso denominati "quantitativi convenuti", che devono essere consegnati in ciascuno dei periodi annui previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, sono i seguenti:
Barbados 49.300
Figi 163.600
Giamaica 118.300
Guyana 157.700
Kenya 5.000
Madagascar 10.000
Malawi 20.000
Maurizio 487.200
Repubblica popolare del Congo 10.000
Swaziland 116.400
Tanzania 10.000
Trinidad e Tobago 69.000
Uganda 5.000
2. Fermo restando l'articolo 7, tali quantitativi non possono essere ridotti senza il consenso dei singoli Stati interessati.
3. Nondimeno, fino al 30 giugno 1975, i quantitativi convenuti, espressi in tonnellate di zucchero bianco, sono i seguenti:
Barbados 29.600
Figi 25.600
Giamaica 83.800
Guyana 29.600
Madagascar 2.000
Maurizio 65.300
Swaziland 19.700
Trinidad e Tobago 54.200.

Protocollo N. 3 - art. 4

ARTICOLO 4
1. Gli Stati ACP esportatori di zucchero si impegnano a consegnare, in ogni periodo di dodici mesi compreso fra il 1 luglio e il 30 giugno dell'anno successivo, denominato in appresso "periodo di consegna", i quantitativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, salvo modifiche derivanti dall'applicazione dell'articolo 7. Un impegno analogo vale anche per i quantitativi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, da fornire nel periodo che si conclude il 30 giugno 1975 e che deve essere parimenti considerato come un "periodo di consegna".
2. I quantitativi da consegnare entro il 30 giugno 1975, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, comprendono le forniture che, abbandonato il porto di spedizione, siano in viaggio o che, in caso di Stati privi di sbocco al mare, abbiano superato la frontiera.
3. Le consegne di zucchero di canna originario degli Stati ACP effettuate entro il 30 giugno 1975 fruiscono dei prezzi garantiti applicabili nel periodo di consegna che decorre dal 1 luglio 1975.
Identiche disposizioni possono essere adottate per periodi di consegna successivi.

Protocollo N. 3 - art. 5

ARTICOLO 5
1. Lo zucchero di canna, bianco o greggio, e' commercializzato sul mercato della Comunita' a prezzi liberamente negoziati tra acquirenti e venditori.
2. La Comunita' non interviene se uno Stato membro autorizza entro le sue frontiere prezzi di vendita superiori al prezzo d'entrata comunitario.
3. La Comunita' si impegna ad acquistare al prezzo garantito, entro limiti di volume convenuti, quantitativi di zucchero bianco o greggio che non possono essere in essa commercializzati ad un prezzo uguale o superiore al prezzo garantito.
4. Il prezzo garantito, espresso in unita' di conto, e' fissato per zucchero della qualita' tipo, non confezionato, fornitoci nei porti europei della Comunita'. Lo si negozia ogni anno, all'interno della gamma dei prezzi praticati nella Comunita', tenendo conto di tutti i fattori economici di rilievo, e lo si fissa al piu' tardi il 1 maggio che immediatamente precede il periodo di consegna in cui esso va applicato.

Protocollo N. 3 - art. 6

ARTICOLO 6
L'acquisto al prezzo garantito di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e' assicurato o da organismi d'intervento o da altri mandatari designati dalla Comunita'.

Protocollo N. 3 - art. 7

ARTICOLO 7
1. Se, per cause di forza maggiore, uno Stato ACP esportatore di zucchero non consegna l'intero quantitativo convenuto nel periodo dovuto, la Commissione accorda, a richiesta dello Stato interessato, il lasso di tempo supplementare necessario alla consegna.
2. Se in un periodo di consegna uno Stato ACP esportatore di zucchero informa la Commissione che non e' in grado di fornire l'intero quantitativo convenuto e non intende giovarsi del lasso di tempo supplementare di cui al paragrafo 1, la Commissione ridistributrice la quantita' mancante onde permetterne la consegna nel periodo di cui trattasi. La Commissione procede a questa ridistribuzione dopo aver consultato gli Stati interessati.
3. Se per ragioni diverse, non di forza maggiore, uno Stato ACP esportatore di zucchero non consegna in un periodo l'intero quantitativo convenuto, in ciascuno dei successivi periodi di consegna il quantitativo convenuto viene ridotto della quantita' mancante.
4. La Commissione puo' decidere che, nei periodi di consegna successivi, la quantita' mancante venga ridistribuita fra gli altri Stati di cui all'articolo 3. Per questa ridistribuzione si consultano gli Stati interessati.

Protocollo N. 3 - art. 8

ARTICOLO 8
1. A richiesta della Comunita' o di uno o piu' Stati fornitori di zucchero ai sensi del presente protocollo si tengono consultazioni in merito alle misure necessarie all'applicazione del medesimo, in un'opportuna sede istituzionale scelta dalle parti contraenti. A tal fine, durante il periodo di applicazione della convenzione si puo' ricorrere alle istituzioni create dalla medesima.
2. Se la convenzione cessa di avere effetto, gli Stati fornitori di zucchero di cui al paragrafo 1 e la Comunita' adottano disposizioni di carattere istituzionale che permettano di continuare ad applicare le disposizioni del presente protocollo.
3. Le revisioni periodiche previste dal presente protocollo hanno luogo nella sede istituzionale convenuta.

Protocollo N. 3 - art. 9

ARTICOLO 9
I particolari tipi di zucchero tradizionalmente forniti agli Stati membri da taluni Stati ACP esportatori sono compresi nei quantitativi di cui all'articolo 3 e soggetti allo stesso regime.

Protocollo N. 3 - art. 10

ARTICOLO 10
Le disposizioni del presente protocollo restano in vigore anche oltre la data indicata all'articolo 91 della convenzione. Dopo tale data, il presente protocollo puo' essere denunciato dalla Comunita' nei confronti di qualsiasi Stato ACP e da qualsiasi Stato ACP nei confronti della Comunita' con preavviso di due anni.

Protocollo N. 3 - Allegato

Allegato
Dichiarazioni relative al protocollo n. 7 della convenzione ACP-CEE di Lome'
1. Dichiarazione comune circa eventuali richieste di partecipazione al protocollo n. 3:
Qualora uno Stato ACP che sia parte contraente della convenzione
ma non sia espressamente menzionato nel protocollo n° 3 chieda di partecipare alle disposizioni di detto protocollo, la sua domanda viene presa in esame (1).
2. Dichiarazione della Comunita' in merito allo zucchero originario di Belize, di St. Kitts-Nevis-Anguilla e del Suriname:
a) La Comunita' si impegna ad adottare misure che permettano di
applicare un trattamento identico a quello previsto dal
protocollo n° 3 ai seguenti quantitativi di zucchero di canna, bianco o greggio, originario dei seguenti paesi:
Belize . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.400 tonnellate
St. Kitts-Nevis-Anguilla . . . . . . . . . 14.800 tonnellate
Suriname. . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000 tonnellate.
b) Tuttavia, sino al 30 giugno 1975 i quantitativi sono i
seguenti:
Belize . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.800 tonnellate
St. Kitts-Nevis-Anguilla . . . . . . . 7.900 tonnellate. (1)
3. Dichiarazione della Comunita' ad articolo 10 del protocollo n. 3:
La Comunita' dichiara che le disposizioni dell'articolo 10 del protocollo n° 3, le quali prevedono la possibilita' di denunciare,
a determinate condizioni ivi stabilite, il protocollo stesso,
hanno lo scopo di assicurare la certezza giuridica e non
costituiscono, per la Comunita', nessuna modificazione o
limitazione dei principi enunciati all'articolo 1 di detto protocollo. (2)
---------------
(1) Allegato XIII dell'atto finale della convenzione ACP-CEE di
Lome'.
(1) Allegato XXI dell'atto finale della convenzione ACP-CEE di
Lome'.
(2) Allegato XXII dell'atto finale della convenzione ACP-CEE di
Lome'.

Protocollo N. 8 - art. 1

PROTOCOLLO N. 8
relativo ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio
ARTICOLO 1
Quando sono originari degli Stati ACP, i prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio sono ammessi all'importazione nella Comunita' in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente.

Protocollo N. 8 - art. 2

ARTICOLO 2
I prodotti di cui all'articolo 1 originari degli Stati membri sono ammessi all'importazione negli Stati ACP conformemente alle disposizioni della terza parte, titolo I, capitolo 1 della convenzione.

Protocollo N. 8 - art. 3

ARTICOLO 3
Se le offerte fatte dalle imprese degli Stati ACP possono recare pregiudizio al funzionamento del mercato comune e se tale pregiudizio e imputabile ad una differenza nelle condizioni di concorrenza in materia di prezzi, la Comunita' puo' prendere i provvedimenti del caso e in particolare revocare le concessioni previste all'articolo 1.

Protocollo N. 8 - art. 4

ARTICOLO 4
Hanno luogo consultazioni tra le parti interessate ogniqualvolta, a parere di una di dette parti, l'applicazione degli articoli 1, 2 e 3 lo richieda.

Protocollo N. 8 - art. 5

ARTICOLO 5
Le disposizioni in cui si stabiliscono le norme di origine per l'applicazione della convenzione si applicano anche al presente protocollo.

Protocollo N. 8 - art. 6

ARTICOLO 6
Il presente protocollo non modifica i poteri e le competenze derivanti dalle disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.

Atto finale

ATTO FINALE
I plenipotenziari
di Sua Maesta' il Re dei Belgi,
di Sua Maesta' la Regina di Danimarca,
del Presidente della Repubblica federale di Germania,
del Presidente della Repubblica ellenica,
del Presidente della Repubblica francese,
del Presidente dell'Irlanda,
del Presidente della Repubblica italiana,
di Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,
di Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi,
di Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
parti contraenti al trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio ed al trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in seguito denominata "Comunita'", i cui Stati sono, qui di seguito, denominati "Stati membri",
e del Consiglio e della Commissione delle Comunita' europee,
da una parte, e
i plenipotenziari
di Sua Maesta' la Regina di Antigua e Barbuda,
del Capo di Stato delle Bahamas,
del Capo di Stato delle Barbados,
di Sua Maesta' la Regina di Belize,
del Presidente della Repubblica Popolare del Benin,
del Presidente della Repubblica di Botswana,
del Presidente del Consiglio Nazionale della Rivoluzione,
Presidente del Burkina Faso, Capo del Governo,
del Presidente della Repubblica del Burundi,
del Presidente della Repubblica del Camerun,
del Presidente della Repubblica di Capo Verde,
del Presidente della Repubblica Centrafricana,
del Presidente della Repubblica Federale Islamica delle Comore, del Presidente della Repubblica Popolare del Congo,
del Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio,
del Presidente della Repubblica di Gibuti,
del Governo del Commonwealth della Dominica,
del Segretario Generale del Partito dei lavoratori d'Etiopia,
Presidente del Consiglio Amministrativo Militare Provvisorio e
del Consiglio dei Ministri e Comandante in Capo dell'Esercito
Rivoluzionario dell'Etiopia,
di Sua Maesta' la Regina di Figi,
del Presidente della Repubblica del Gabon,
del Presidente della Repubblica del Gambia,
del Capo di Stato e Presidente del Consiglio provvisorio della Difesa nazionale della Repubblica del Gana,
di Sua Maesta' la Regina di Grenada,
del Presidente della Repubblica di Guinea,
del Presidente del Consiglio di Stato della Guinea Bissau,
del Presidente della Repubblica della Guinea Equatoriale,
del Presidente della Repubblica cooperativa di Guyana,
del Capo di Stato della Giamaica,
del Presidente della Repubblica del Kenya,
del Presidente della Repubblica di Kiribati,
di Sua Maesta' il Re del Regno di Lesotho,
del Presidente della Repubblica del Liberia,
del Presidente della Repubblica Democratica di Madagascar,
del Presidente della Repubblica del Malawi,
del Presidente della Repubblica del Mali,
del Presidente del Comitato Militare di Salute Nazionale,
Capo di Stato della Repubblica Islamica di Mauritania,
di Sua Maesta' la Regina di Maurizio,
del Presidente della Repubblica Popolare del Mozambico,
del Presidente del Consiglio Militare Supremo,
Capo di Stato del Niger,
del Capo del Governo Militare federale della Nigeria,
del Presidente della Repubblica dell'Uganda,
di Sua Maesta' la Regina di Papua Nuova Guinea,
del Presidente della Repubblica del Ruanda,
di Sua Maesta' la Regina di St. Christophe e Nevis,
di Sua Maesta' la Regina di Santa Lucia,
di Sua Maesta' la Regina di St. Vincent e Grenadina,
del Capo di Stato della Samoa Occidentale,
del Presidente della Repubblica democratica di Sao Tome' e Principe,
del Presidente della Repubblica del Senegal,
del Presidente della Repubblica delle Seychelles,
del Presidente della Repubblica della Sierra Leone,
di Sua Maesta' la Regina delle Isole Salomone,
del Presidente della Repubblica Democratica di Somalia,
del Presidente della Repubblica Democratica del Sudan,
del Presidente della Repubblica del Surinam,
di Sua Maesta' la Regina Reggente del Regno di Swaziland,
del Presidente della Repubblica Unita di Tanzania,
del Presidente della Repubblica del Ciad,
del Presidente della Repubblica del Togo,
di Sua Maesta' il Re Taufa'ahau Tupou IV di Tonga,
del Presidente della Repubblica di Trinidad e Tobago,
di Sua Maesta' la Regina di Tuvalu,
del Governo della Repubblica di Vanuatu,
del Presidente della Repubblica dello Zaire,
del Presidente della Repubblica dello Zambia,
del Presidente della Repubblica di Zimbabwe,
i cui Stati sono qui di seguito denominati "Stati ACP",
dall'altra,
riuniti a Lome', l'otto dicembre millenovecentottantaquattro per la firma della terza convenzione ACP-CEE di Lome', hanno adottato i testi seguenti:
la terza convenzione ACP-CEE di Lome',
nonche' i seguenti protocolli:
Protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di
"prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione
amministrativa
Protocollo n. 2 relativo alle spese di funzionamento delle
istituzioni congiunte
Protocollo n. 3 sui privilegi e sulle immunita'
Protocollo n. 4 relativo alle banane
Protocollo n. 5 relativo al rum
Protocollo n. 6 relativo al regime fiscale e doganale applicabile
negli Stati ACP agli appalti finanziati dalla
Comunita'
Protocollo n. 7 che riprende il testo del protocollo n° 3 sullo
zucchero ACP allegato alla convenzione ACP-CEE di
Lome' firmata il 28 febbraio 1975 e le relative
dichiarazioni allegate a tale convenzione
Protocollo n. 8 relativo ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.
I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e i
plenipotenziari degli Stati ACP hanno altresi' adottato il testo delle dichiarazioni sotto elencate, allegate al presente atto finale:
1. Dichiarazione comune sull'articolo 4 (Allegato I)
2. Dichiarazione comune sull'ubicazione del Centro tecnico per la
cooperazione agricola e rurale (Allegato II)
3. Dichiarazione comune sull'articolo 34 (Allegato III)
4. Dichiarazione comune sull'articolo 46 (Allegato IV)
5. Dichiarazione comune sull'articolo 73, paragrafo 3 (Allegato V)
6. Dichiarazione comune sull'articolo 87 (Allegato VI)
7. Dichiarazione comune sulla cooperazione tra gli Stati ACP, i
paesi e territori d'oltremare ed i dipartimenti francesi
d'oltremare vicini (Allegato VII)
8. Dichiarazione comune sulla rappresentazione dei raggruppamenti
regionali (Allegato VIII)
9. Dichiarazione comune sui lavoratori migranti e sugli studenti
ACP nella Comunita' (Allegato IX)
10. Dichiarazione comune sui lavoratori cittadini di una parte
contraente i quali risiedono legalmente sul territorio di uno
Stato membro o di uno Stato ACP (Allegato X)
11. Dichiarazione comune sulla definizione dell'espressione
"tecnologia appropriata" (Allegato XI)
12. Dichiarazione comune sulla presentazione della convenzione al
GATT (Allegato XII)
13. Dichiarazione comune sui prodotti agricoli di cui all'articolo
130, paragrafo 2, lettera a), punto ii) (Allegato XIII)
14. Dichiarazione comune sul regime di accesso ai mercati dei
dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti originari degli
Stati ACP contemplati all'articolo 130, paragrafo 2 (Allegato
XIV)
15. Dichiarazione comune sugli articoli 137 e 139 (Allegato XV)
16. Dichiarazione comune sui prodotti che sono oggetto della
politica agricola comune (Allegato XVI)
17. Dichiarazione comune sull'articolo 140 che riprende il testo
della dichiarazione comune del Consiglio dei Ministri del 19 e
20 maggio 1983 sull'applicazione dell'articolo 13 della seconda
convenzione ACP-CEE firmata a Lome' il 31 ottobre 1979 per
quanto riguarda le misure di salvaguardia (Allegato XVII)
18. Dichiarazione comune sugli scambi tra la Comunita' economica
europea e il Botswana, il Lesotho e lo Swaziland (Allegato
XVIII)
19. Dichiarazione comune sulla concertazione ACP-CEE in caso di
instaurazione di un sistema di stabilizzazione dei proventi da
esportazione su scala mondiale (Allegato XIX)
20. Dichiarazione comune sull'articolo 150, paragrafo 1, lettera b)
(Allegato XX)
21. Dichiarazione comune sull'articolo 150, paragrafo 1, lettera c)
(Allegato XXI)
22. Dichiarazione comune sull'articolo 166 (Allegato XXII)
23. Dichiarazione comune sulla gestione del Sysmin (Allegato XXIII)
24. Dichiarazione comune sull'utilizzazione dei fondi del Sysmin
(Allegato XXIV)
25. Dichiarazione comune sui profughi e i rimpatriati (Allegato
XXV)
26. Dichiarazione comune sull'articolo 243, paragrafo 1 (Allegato
XXVI)
27. Dichiarazione comune sui provvedimenti speciali in caso di
calamita' naturali a favore degli Stati ACP meno sviluppati,
privi di sbocco sul mare ed insulari (Allegato XXVII)
28. Dichiarazione comune sull'articolo 288 (Allegato XXVIII)
29. Dichiarazione comune sul protocollo n° 1 (Allegato XXIX)
30. Dichiarazione comune sull'origine dei prodotti alieutici
(Allegato XXX)
31. Dichiarazione comune sull'articolo 2 del protocollo n° 2
(Allegato XXXI)
32. Dichiarazione comune sul protocollo n° 5 (Allegato XXXII)
33. Dichiarazione comune sul protocollo n° 5 (Allegato XXXIII)
34. Dichiarazione comune sull'articolo 1 del protocollo n° 5
(Allegato XXXIV)
35. Dichiarazione comune sull'articolo 4 del protocollo n° 5
(Allegato XXXV)
I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e i
plenipotenziari degli Stati ACP hanno altresi' convenuto di allegare al presente atto finale le dichiarazioni sotto elencate:
1. A. Dichiarazione della Comunita' e degli Stati membri sugli
articoli 86, 87, 88, 90 e 91
B. Dichiarazione degli Stati ACP sulla dichiarazione della
Comunita' e dei suoi Stati membri sugli articoli 86, 87, 88,
90 e 91 (Allegato XXXVI)
2. A. Dichiarazione della Comunita' sugli articoli 194 e 195
B. Dichiarazione degli Stati ACP in merito alla dichiarazione
della Comunita' sugli articoli 194 e 195 (Allegato XXXVII)
I plenipotenziari degli Stati ACP hanno preso atto delle
dichiarazioni sotto elencate, allegate al presente atto finale:
1. Dichiarazione della Comunita' sulla liberalizzazione degli
scambi (Allegato XXXVIII)
2. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 96, paragrafo 3
(Allegato XXXIX)
3. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 136, paragrafo 2,
lettera a) (Allegato XL)
4. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 139, paragrafo 3
(Allegato XLI)
5. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 148 e sull'articolo
150, paragrafo 2 (Allegato XLII)
6. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 150, paragrafo 3
(Allegato XLIII)
7. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 194 (Allegato XLIV)
8. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 248 (Allegato XLV)
9. Dichiarazione del rappresentante del Governo della Repubblica
federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini
tedeschi (Allegato XLVI)
10. Dichiarazione del rappresentante del Governo della Repubblica
federale di Germania relativa all'applicazione a Berlino della
convenzione (Allegato XLVII)
11. Dichiarazione della Comunita' sugli articoli 30 e 31 del
protocollo n. 1 (Allegato XLVIII)
12. Dichiarazione della Comunita' relativa al protocollo n° 1
sull'estensione delle acque territoriali (Allegato XLIX)
13. Dichiarazione della Comunita' sul protocollo n° 2 (Allegato L)
14. Dichiarazione della Comunita' sul protocollo n° 2 relativo alle
spese di funzionamento delle istituzioni congiunte (Allegato LI)
15. Dichiarazione della Comunita' sul protocollo n° 3 (Allegato
LII)
I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' hanno preso
atto delle dichiarazioni sotto elencate, allegate al presente atto finale:
1. Dichiarazione degli Stati ACP sull'articolo 130 (Allegato LIII)
2. Dichiarazione degli Stati ACP sull'origine dei prodotti
alieutici (Allegato LIV)
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le
loro firme in calce al presente Atto finale.
Fatto a Lome', l'otto dicembre millenovecentoottantaquattro.

Atto finale - Allegato I

ALLEGATO I
Dichiarazione comune sull'articolo 4
1. Le parti contraenti reiterano il loro profondo attaccamento alla
dignita' umana; questa e' un diritto imprescindibile e costituisce un obiettivo essenziale per la realizzazione delle aspirazioni legittime degli individui e dei popoli. Le parti contraenti riaffermano che ogni individuo ha diritto nel proprio paese o in un paese ospite al rispetto della propria dignita' ed alla protezione della legge.
2. Le parti contraenti proclamano che la cooperazione ACP-CEE deve
contribuire all'eliminazione degli ostacoli che impediscono il godimento pieno ed effettivo, da parte degli individui e dei popoli, dei loro diritti economici, sociali e culturali, e questo attraverso lo sviluppo indispensabile alla loro dignita', benessere e completezza.
3. Le parti contraenti riaffermano in proposito il loro obbligo ed
il loro impegno esistente in diritto internazionale per combattere, al fine di eliminare, tutte le forme di discriminazione basata sull'etnia, l'origine, la razza, la nazionalita', il colore, il sesso, la lingua, la religione o qualsiasi altra situazione. Le parti contraenti proclamano la propria determinazione di fare tutto il possibile per estirpare l'apartheid che costituisce una violazione dei diritti dell'uomo ed un affronto alla dignita' umana.

Atto finale - Allegato II

ALLEGATO II
Dichiarazione comune sull'ubicazione del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale
1. Le parti contraenti rammentano che, al fine di garantire il
rapido insediamento di un Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale e per non ritardare i vantaggi che gli Stati ACP trarranno dalle attivita' del Centro stesso, era stata decisa la sua ubicazione provvisoria a Wageningen (Paesi Bassi).
2. Le parti contraenti si impegnano ad esaminare al piu' presto il
problema del collocamento del Centro in uno Stato ACP, in base all'esperienza acquisita a Wageningen ed in funzione dell'infrastruttura e delle condizioni di lavoro necessarie per garantire l'efficacia ottimale del Centro stesso nell'esecuzione dei compiti affidatigli. I risultati di tali esami saranno presentati in ogni caso prima della scadenza della convenzione ai fini di una decisione circa l'insediamento definitivo del Centro.

Atto finale - Allegato III

ALLEGATO III
Dichiarazione comune sull'articolo 34
Il Gruppo degli Stati ACP e la Comunita' convengono di proseguire i
loro contatti per quanto concerne la fornitura di prodotti agricoli disponibili ai vari Stati ACP come prevede l'articolo 34 della convenzione.
Le due parti constatano che, pur non rispondendo pienamente alle
aspirazioni degli Stati ACP, l'offerta della Comunita' costituisce un riconoscimento delle preoccupazioni espresse dagli stessi.
Il Comitato degli Ambasciatori e' incaricato di istituire un gruppo
di esperti che dovra' effettuare uno studio particolareggiato dell'accesso degli Stati ACP ai prodotti agricoli disponibili alla luce dell'offerta della Comunita'. Esso deve presentare una relazione al Consiglio dei Ministri il piu' presto possibile e al piu' tardi dopo un anno.

Atto finale - Allegato IV

ALLEGATO IV
Dichiarazione comune sull'articolo 46
Le parti contraenti, tenendo conto dell'importanza che
rappresentano per i produttori degli Stati ACP condizioni di produzione stabili e prezzi rimuneratori - in vista dell'attuazione effettiva di politiche e strategie definite da detti Stati e appoggiate dalla Comunita' nel settore dei prodotti agricoli di base - convengono inoltre di proseguire le loro riflessioni, nel quadro della cooperazione ACP-CEE, sulle vie e mezzi piu' idonei a tener conto di tale preoccupazione.

Atto finale - Allegato V

ALLEGATO V
Dichiarazione comune sull'articolo 73, paragrafo 3
Le parti contraenti convengono che il Segretariato ACP ed il
Segretariato generale del Consiglio delle Comunita' europee assistano alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Atto finale - Allegato VI

ALLEGATO VI
Dichiarazione comune sull'articolo 87
Data l'importanza della convenzione delle Nazioni Unite relativa al
codice di comportamento per le conferenze marittime, nonche' l'auspicabilita' della sua rapida entrata in applicazione le parti contraenti invitano gli Stati membri della Comunita' e gli Stati ACP che hanno un interesse nel settore dei traffici marittimi e che non hanno ancora aderito al codice ne' lo hanno ratificato, a farlo nei tempi piu' brevi dopo la firma della convenzione. In proposito le parti contraenti riconoscono che gli Stati membri della Comunita', laddove ratifichino il codice di comportamento o aderiscano allo stesso, lo faranno conformemente al regolamento (CEE) n° 954/79 concernente la ratifica da parte degli Stati membri della convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime o l'adesione di tali Stati alla convenzione.

Atto finale - Allegato VII

ALLEGATO VII
Dichiarazione comune sulla cooperazione tra gli Stati ACP, i paesi e territori d'oltremare ed i dipartimenti francesi d'oltremare, vicini
Le parti contraenti incoraggiano nei Caraibi, nell'Oceano Pacifico
e nell'Oceano Indiano una piu' intensa cooperazione regionale implicante gli Stati ACP, i paesi e territori d'oltremare ed i dipartimenti francesi d'oltremare, vicini.
Esse invitano le parti contraenti interessate a consultarsi sul
modo di promuovere tale cooperazione e ad adottare in questo contesto, in base alle loro rispettive politiche e alla situazione specifica della regione, misure che permettano iniziative in campo economico, compreso lo sviluppo degli scambi commerciali, nonche' nei settori sociale e culturale.
Gli eventuali accordi commerciali concernenti i DOM, possono
prevedere misure specifiche a favore dei prodotti di questi ultimi.
I problemi relativi alla cooperazione in questi diversi settori
saranno sottoposti al Consiglio dei Ministri, affinche' sia normalmente informato dei progressi compiuti.

Atto finale - Allegato VIII

ALLEGATO VIII
Dichiarazione comune sulla rappresentazione dei raggruppamenti regionali
Il Consiglio dei Ministri prendera' le disposizioni necessarie
perche' i raggruppamenti regionali tra Stati ACP possano essere rappresentati in qualita' di osservatori in seno al Consiglio dei Ministri ed in seno al Comitato degli Ambasciatori.
Il Consiglio dei Ministri esaminera', caso per caso, le richieste
presentate a tal fine.

Atto finale - Allegato XI

ALLEGATO IX
Dichiarazione comune sui lavoratori migranti e sugli studenti ACP nella Comunita'
I. LAVORATORI MIGRANTI ACP NELLA COMUNITA'
1. Ciascuno Stato membro della Comunita' e ciascuno Stato ACP
accorda ai lavoratori cittadini dell'altra parte che esercitano un'attivita' sul suo territorio, nonche' ai membri delle loro famiglie con essi risiedenti, le liberta' fondamentali quali risultano dai principi generali del diritto internazionale, nell'ambito e nel rispetto delle rispettive legislazioni generali. In questo contesto, gli Stati membri e gli Stati ACP continuano ad assicurarsi, nell'ambito delle loro misure legislative o amministrative, che i cittadini stranieri che si trovano nel loro territorio non formino oggetto di discriminazioni in base a differenze razziali, religiose, culturali o sociali.
2. La Comunita' vigila sullo sviluppo delle azioni d'appoggio
alle organizzazioni non governamentali degli Stati membri che si adoperano per migliorare il quadro sociale e culturale dei lavoratori cittadini di Stati ACP (alfabetizzazione, assistenza sociale, ecc.).
3. La Comunita' e' pronta ad appoggiare, a richiesta degli Stati
ACP interessati, il finanziamento, nell'ambito e conformemente alle procedure della cooperazione finanziaria e tecnica, di programmi o progetti di formazione dei cittadini ACP che rientrano nel loro paese, nonche' di inserimento professionale in settori ben specificati. Questi programmi potrebbero essere attuati, nel territorio della Comunita' o degli Stati ACP, con il contributo delle industrie interessate di entrambe le parti, ponendo l'accento sui programmi o progetti idonei a creare posti di lavoro negli Stati ACP.
4. Gli Stati ACP prendono le misure necessarie per scoraggiare
l'immigrazione irregolare dei loro cittadini nella Comunita'. A richiesta, la Comunita' puo' fornire loro l'assistenza tecnica per l'elaborazione e l'applicazione delle politiche nazionali di migrazione dei loro cittadini.
II. GLI STUDENTI ACP NELLA COMUNITA'
5. Gli Stati membri confermano che i problemi relativi alla
situazione degli studenti ACP nel loro territorio, segnatamente quelli riguardanti le condizioni di accesso all'insegnamento, possono essere esaminati nell'appropriato ambito bilaterale.
6. La Comunita' continua a favorire la formazione degli studenti
ACP nel loro paese d'origine o in un altro Stato ACP, conformemente alle disposizioni della convenzione (articolo 119, paragrafo 3).
Per quanto riguarda le azioni da essa attuate, la Comunita'
vigila affinche' la formazione dei cittadini ACP che effettuano studi negli Stati membri sia orientata verso il loro inserimento professionale nel loro paese di origine. Gli Stati ACP si impegnano, da parte loro, a fare uno sforzo per garantire un'effettiva programmazione dell'inserimento professionale dei loro cittadini inviati negli Stati membri per la loro formazione.
III. DISPOSIZIONE COMUNE AI LAVORATORI E AGLI STUDENTI
7. Fatte salve le competenze nazionali in materia, la Comunita'
e il Gruppo degli Stati ACP possono, se necessario e ciascuno per quanto lo concerne, informare il Consiglio dei Ministri in merito ai problemi relativi ai lavoratori o studenti stranieri nei settori contemplati dalle relative dichiarazioni.

Atto finale - Allegato X

ALLEGATO X
Dichiarazione comune sui lavoratori cittadini di una parte contraente i quali risiedono legalmente sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP
1. Ciascuno Stato membro accorda ai lavoratori cittadini di uno
Stato ACP che esercitano legalmente sul suo territorio un'attivita' dipendente un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai propri cittadini, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione.
Ciascuno Stato ACP accorda questo stesso regime ai lavoratori
cittadini degli Stati membri che esercitano legalmente sul suo territorio un'attivita' dipendente.
2. I lavoratori cittadini di uno Stato ACP che esercitano
legalmente un'attivita' dipendente sul territorio di uno Stato membro, nonche' i loro familiari coabitanti, beneficiano, in questo Stato membro, per quanto riguarda le prestazioni di sicurezza sociale connesse con l'occupazione, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini di tale Stato membro.
Ciascuno Stato ACP accorda ai lavoratori cittadini degli Stati
membri che esercitano legalmente un'attivita' dipendente sul suo territorio, nonche' ai loro familiari, un regime analogo a quello di cui al paragrafo 1.
3. Queste disposizioni lasciano salvi i diritti e gli obblighi
derivanti dagli accordi bilaterali che vincolano gli Stati ACP e gli Stati membri, ove detti accordi riservino ai cittadini degli Stati ACP oppure ai cittadini degli Stati membri un regime piu' favorevole.
4. Le parti a questa dichiarazione sono d'accordo perche' i
problemi derivanti dalla stessa siano risolti in maniera soddisfacente e, se necessario, mediante negoziati bilaterali volti alla conclusione di accordi appropriati.

Atto finale - Allegato XI

ALLEGATO XI
Dichiarazione comune sulla definizione dell'espressione "tecnologia appropriata"
Nell'ambito della convenzione per "tecnologia appropriata" si
intende:
- una tecnologia che sia appropriata in termini di manodopera,
capitali, funzionamento e manutenzione,
- che sia compatibile con l'ambiente fisico e le risorse locali
disponibili,
- che sia accompagnata da un know-how applicabile o adattabile,
- che soddisfi le norme di sanita' e sicurezza,
- che sia compatibile con le caratteristiche culturali e sociali
delle popolazioni,
- che tenga conto del costo sociale del suo impatto sulla cultura
locale,
- che non ricorra, con eccessive richieste, alle scarse risorse,
- e che possa adattarsi alle condizioni socioeconomiche.

Atto finale - Allegato XII

ALLEGATO XII
Dichiarazione comune sulla presentazione della convenzione al GATT
Le parti contraenti si consulteranno in occasione della presentazione e dell'esame nell'ambito del GATT delle disposizioni commerciali della convenzione.

Atto finale - Allegato XIII

ALLEGATO XIII
Dichiarazione comune sui prodotti agricoli di cui all'articolo 130, paragrafo 2, lettera a), punto ii)
Le parti contraenti hanno preso atto del fatto che la Comunita'
intende prendere le disposizioni che figurano in allegato e che sono state stabilite il giorno della firma della convenzione per assicurare agli Stati ACP il regime preferenziale di cui all'articolo 130, paragrafo 2, lettera a), punto ii) per quanto riguarda taluni prodotti agricoli e trasformati.
Esse hanno preso atto del fatto che la Comunita' ha dichiarato in
proposito che essa prendera' tutte le misure necessarie perche' siano adottati in tempo utile i regolamenti agricoli corrispondenti e perche' essi entrino in vigore, nella misura del possibile, contemporaneamente al regime interinale che interverra' successivamente alla scadenza della seconda convenzione ACP-CEE di Lome'.
Regime d'importazione applicabile ai prodotti agricoli e alimentari originari degli Stati ACP
Parte di provvedimento in formato grafico

Atto finale - Allegato XIV

ALLEGATO XIV
Dichiarazione comune sul regime di accesso ai mercati dei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti originari degli Stati ACP contemplati all'articolo 130, paragrafo 2
Le parti contraenti riaffermano che il capitolo 1 del titolo I
della terza parte ed il titolo VI della seconda parte della convenzione si applicano alle relazioni fra gli Stati ACP e i dipartimenti francesi d'oltremare.
Durante il periodo di validita' della convenzione, la Comunita'
avra' la possibilita' di modificare il regime di accesso ai mercati dei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti originari degli Stati ACP di cui all'articolo 130, paragrafo 2 in funzione delle necessita' di sviluppo economico di tali dipartimenti.
Nell'esame di un'eventuale applicazione di questa possibilita', la
Comunita' prende in considerazione gli scambi commerciali diretti tra gli Stati ACP e i dipartimenti francesi d'oltremare.
Le procedure di informazione e di consultazione si applicheranno
tra le parti interessate conformemente alle disposizioni dell'articolo 143.

Atto finale - Allegato XV

ALLEGATO XV
Dichiarazione comune sugli articoli 137 e 139
Qualora un regime tariffario speciale fosse applicato dagli Stati
ACP all'importazione di prodotti originari della Comunita', si applicheranno, mutatis mutandis, le disposizioni del protocollo n. 1.
In tutti gli altri casi in cui il regime applicato all'importazione dagli Stati ACP richiede la certificazione dell'origine, tali Stati accettano i certificati d'origine conformi alle disposizioni delle convenzioni internazionali in materia.

Atto finale - Allegato XVI

ALLEGATO XVI
Dichiarazione comune sui prodotti che sono oggetto della politica agricola comune
Le parti contraenti riconoscono che i prodotti che sono oggetto
della politica agricola comune sono sottoposti a regimi e regolamentazioni speciali, soprattutto per quanto riguarda le misure di salvaguardia. Le disposizioni della convenzione relative alla clausola di salvaguardia si applicano a questi prodotti soltanto se sono compatibili con il carattere specifico di detti regimi e regolamentazioni.

Atto finale - Allegato XVII

ALLEGATO XVII
Dichiarazione comune sull'articolo 140 che riprende il testo della dichiarazione comune del Consiglio dei Ministri ACP-CEE del 19 e 20 maggio 1983 sull'applicazione dell'articolo 13 della seconda convenzione ACP-CEE firmata a Lome' il 31 ottobre 1979 per quanto riguarda le misure di salvaguardia
1. Le parti contraenti della convenzione di Lome' hanno convenuto
di impiegare ogni mezzo per evitare il ricorso delle misure di salvaguardia previste all'articolo 12.
2. Le due parti sono ispirate dalla convinzione che l'applicazione
dei paragrafi 4 e 5 dell'articolo 13 consentirebbe loro di individuare fin dall'inizio i problemi che potrebbero sorgere e, tenendo conto di tutti gli elementi del caso, di evitare per quanto possibile il ricorso a misure che la Comunita' non desidera essere costretta a prendere nei confronti dei suoi partner commerciali preferenziali.
3. Le due parti riconoscono la necessita' di applicare il
meccanismo d'informazione preventiva previsto all'articolo 13, paragrafo 4 il cui obiettivo e' di ridurre, nel caso di prodotti sensibili, (*) il rischio che si ricorra in modo improvviso o imprevisto a misure di salvaguardia. Tali disposizioni permetterebbero di mantenere un flusso permanente di informazioni commerciali e di applicare contemporaneamente le procedure relative alle consultazioni regolari. Le due parti saranno cosi' in grado di seguire da vicino l'evoluzione dei settori sensibili e di scoprire i problemi che potrebbero presentarsi.
4. Da cui derivano le due seguenti procedure:
a) Il meccanismo di controllo statistico.
Salve le disposizioni interne che la Comunita' puo' applicare
per sorvegliare le sue importazioni, l'articolo 13, paragrafo 4 della seconda convenzione di Lome' prevede l'istituzione di un meccanismo destinato ad assicurare il controllo statistico di talune esportazioni degli Stati ACP verso la Comunita' ed a facilitare cosi' l'esame di fatti capaci di provocare perturbazioni di mercato.
Tale meccanismo, il cui solo scopo e' di facilitare lo
scambio di informazioni fra le parti, dovrebbe applicarsi solo ai prodotti che la Comunita' ritiene, per quanto la riguarda, sensibili.
L'applicazione di tale meccanismo avra' luogo di comune
accordo, in base ai dati forniti dalla Comunita' e servendosi delle informazioni statistiche che gli Stati ACP comunicheranno alla Commissione su richiesta di questa ultima.
Per l'applicazione efficace di tale meccanismo e' necessario
che gli Stati ACP interessati forniscano alla Commissione, se possibile ogni mese, le statistiche relative alle loro esportazioni verso la Comunita' e verso ciascuno dei suoi Stati membri di prodotti considerati sensibili dalla Comunita'.
b) Una procedura di consultazioni regolari
Il meccanismo di controllo statistico anzidetto permettera'
alle due parti di seguire meglio gli sviluppi commerciali che possono essere fonte di preoccupazioni. In base a tali informazioni e ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, la Comunita' e gli Stati ACP avranno la possibilita' di tenere consultazioni periodiche al fine di assicurarsi che gli obiettivi enunciati in tale articolo siano conseguiti. Tali consultazioni avranno luogo su richiesta di una delle parti.
5. I paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 13, relativi alle misure di
salvaguardia, hanno gia' formato oggetto, per quanto riguarda la Comunita', di un regolamento di applicazione del Consiglio (regolamento (CEE) n° 1470/80 ) a seguito della richiesta degli Stati ACP di ottenere l'applicazione anticipata delle disposizioni della seconda convenzione di Lome' relative alla clausola di salvaguardia.
Se ricorrono le condizioni di applicazione di misure di salvaguardia (articolo 12) la Comunita' dovrebbe, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, relativo alle consultazioni preventive per quanto riguarda l'applicazione di misure di salvaguardia, entrare immediatamente in consultazione con gli Stati ACP interessati fornendo loro tutte le informazioni necessarie a tali consultazioni, segnatamente i dati che consentano di determinare se le importazioni di un determinato prodotto in provenienza da uno o piu' Stati ACP abbiano provocato gravi perturbazioni in un settore dell'attivita' economica della Comunita' oppure di uno o piu' Stati membri.
6. Se nessun altro accordo ha potuto frattanto essere concluso con
lo Stato o gli Stati ACP interessati le autorita' competenti della Comunita' possono, allo scadere del termine di 21 giorni previsto per tali consultazioni, prendere le misure appropriate per l'applicazione dell'articolo 12 della convenzione. Tali misure sono immediatamente comunicate agli Stati ACP e sono immediatamente applicabili.
7. Tale procedura si applicherebbe senza pregiudizio delle misure
che potrebbero essere prese in circostanze particolari ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 della convenzione. In tal caso tutte le informazioni opportune saranno comunicate senza indugio agli Stati ACP.
8. Gli interessi degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul
mare e insulari formeranno comunque oggetto di un'attenzione particolare, come previsto all'articolo 15 della convenzione.
9. Gli Stati ACP e la Comunita' sono convinti che l'applicazione
delle disposizioni della convenzione di Lome' e della presente dichiarazione saranno, tenendo conto degli interessi reciproci dei partner, tali da favorire il conseguimento degli obiettivi della convenzione nel campo della cooperazione commerciale.

Atto finale - Allegato XVIII

ALLEGATO XVIII
Dichiarazione comune sugli scambi tra la Comunita' economica europea e il Botswana, il Lesotho e lo Swaziland
Considerando la parte I, paragrafo 3 del protocollo n. 22 dell'atto
relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati, la Comunita' riconosce e i Governi del Botswana, del Lesotho e dello Swaziland dichiarano che:
- i tre governi si impegnano ad applicare alle importazioni originarie della Comunita', a decorrere dall'entrata in vigore della convenzione, lo stesso regime tariffario che essi applicano alle importazioni originarie dell'altro paese membro dell'unione doganale cui essi aderiscono
- questo impegno lascia impregiudicati i vari metodi eventualmente esistenti per il finanziamento dei bilanci dei tre governi, ove esista un nesso tra questo finanziamento e le importazioni originarie della Comunita' e quelle originarie dell'altro paese membro dell'unione doganale cui essi aderiscono;
- i tre governi si impegnano ad assicurare, grazie alle disposizioni del loro sistema doganale e in particolare con l'applicazione delle norme d'origine stabilite dalla convenzione, che la partecipazione dell'altro paese all'unione doganale cui aderiscono non produrra' alcuna deviazione di traffico a danno della Comunita'.

Atto finale - Allegato XIX

ALLEGATO XIX
Dichiarazione comune sulla concertazione ACP-CEE in caso di instaurazione di un sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione su scala mondiale
Le parti contraenti decidono di concertarsi nel contesto della
convenzione per evitare eventuali doppie compensazioni qualora, durante il periodo di applicazione della convenzione, fosse istituito un sistema mondiale di stabilizzazione dei proventi da esportazione.

Atto finale - Allegato XX

ALLEGATO XX
Dichiarazione comune sull'articolo 150, paragrafo 1, lettera b)
Le parti contraenti convengono di mantenere il beneficio delle
decisioni prese in applicazione dell'articolo 27 della seconda convenzione ACP-CEE in favore delle noci e dell'olio di cocco per le esportazioni provenienti dalla Dominica e del niebe' (vigna unguiculata) per le esportazioni provenienti dal Niger.

Atto finale - Allegato XXI

ALLEGATO XXI
Dichiarazione comune sull'articolo 150, paragrafo 1, lettera c)
Le parti contraenti convengono di mantenere il beneficio delle
decisioni prese in applicazione dell'articolo 46, paragrafo 3 della seconda convenzione ACP-CEE in favore degli Stati ACP seguenti:
Burundi, Capo Verde, Comore, Etiopia, Guinea Bissau, Lesotho, Ruanda, Samoa Occidentali, Seychelles, Isole Salomone, Swaziland, Tonga e Tuvalu'.

Atto finale - Allegato XXII

ALLEGATO XXII
Dichiarazione comune sull'articolo 166
Al fine di migliorare il funzionamento del sistema STABEX e di
promuovere lo scambio di informazioni e statistiche, le due parti convengono di convocare nei sei mesi successivi alla firma della convenzione un gruppo congiunto di esperti con l'incarico di elaborare, tenendo conto dell'esperienza fatta e delle modifiche apportate al sistema dalla presente convenzione, proposte che permettano di conseguire gli obiettivi enunciati all'articolo 166.
Nei suoi lavori, il gruppo rivolge particolare attenzione anche a misure che consentono un miglior accertamento dei dati relativi alle esportazioni degli Stati ACP nella Comunita', nonche' alle riesportazioni da quest'ultima.
Tale gruppo presentera' le sue conclusioni entro un mese.

Atto finale - Allegato XXIII

ALLEGATO XXIII
Dichiarazione comune sulla gestione del Sysmin
1. Per migliorare l'efficacia del sistema di finanziamento speciale
(SYSMIN) e la sua incidenza sullo sviluppo, la Comunita' mette a disposizione degli Stati ACP, al massimo sei mesi dopo l'entrata in vigore della convenzione, una scheda informativa semplificata delle informazioni che devono essere presentate in vista dell'esame delle domande di intervento, adotta procedure di gestione e fornisce un'assistenza:
- per permettere a uno Stato ACP, nelle circostanze definite
negli articoli 176 e 179, di presentare rapidamente una domanda di intervento che contenga tutti gli elementi indispensabili all'esame di tale domanda;
- per effettuare rapidamente, in collaborazione con lo Stato ACP
interessato, l'esame della domanda d'intervento di cui all'articolo 181, nonche' l'istruzione dei progetti e programmi finanziati con il sistema di finanziamento speciale cosi' da permettere una rapida realizzazione delle azioni da intraprendere;
- per coordinare, ogniqualvolta le circostanze lo permettano,
interventi del sistema di finanziamento speciale con gli altri mezzi della convenzione che possono essere applicati nel settore minerario.
2. La Commissione, in cooperazione con gli Stati ACP e in base
all'esperienza acquisita, accetta di valutare le procedure amministrative concernenti il funzionamento del sistema e di esaminare le misure necessarie per aumentarne l'efficacia.

Atto finale - Allegato XXIV

ALLEGATO XXIV
Dichiarazione comune sull'utilizzazione dei fondi del Sysmin
Le parti contraenti convengono che la decisione di attribuzione dei
fondi disponibili ai sensi dell'articolo 178 a progetti o programmi, terra' debitamente conto degli interessi economici e delle conseguenze sociali nello Stato ACP interessato e nella Comunita', fatte salve le disposizioni dell'articolo 179.

Atto finale - Allegato XXV

ALLEGATO XXV
Dichiarazione comune sui profughi e i rimpatriati
1. Le parti contraenti, consapevoli della dimensione preoccupante e
della complessita' della situazione dei profughi e rimpatriati negli Stati ACP, aggravata dalla crisi economica, dalla siccita' e dalla massa di persone in cerca di un rifugio, consapevoli inoltre dell'onere che ne risulta e dei vincoli che la situazione impone alle economie nazionali e all'infrastruttura dei paesi ospiti, dei paesi d'origine e degli Stati ACP di nuovo insediamento, riconoscono che il problema e' tale da costituire un ostacolo alla prosecuzione e alla realizzazione degli obiettivi della convenzione da parte dei paesi in questione, la maggior parte dei quali figura tra gli Stati meno sviluppati.
2. La Comunita' riconosce questa situazione e si impegna a mettere
a disposizione degli Stati ACP interessati, conformemente alle disposizioni degli articoli 203, 204 e 205 della convenzione, risorse che completino quelle gia' fornite a titolo dei programmi indicativi nell'ambito dell'aiuto d'urgenza inteso a fornire nella misura del possibile un aiuto immediato alle popolazioni colpite e nell'ambito di misure a piu' lungo termine.

Atto finale - Allegato XXVI

ALLEGATO XXVI
Dichiarazione comune sull'articolo 243, paragrafo 1
1. Tutti gli Stati contraenti possono chiedere l'apertura di
negoziati con un altro Stato contraente per la conclusione di un accordo in materia di promozione e tutela degli investimenti.
2. All'apertura dei negoziati, alla conclusione, nell'applicazione
e nell'interpretazione di accordi bilaterali o multilaterali reciproci in materia di promozione o di tutela degli investimenti, gli Stati contraenti di tali accordi non fanno alcuna discriminazione tra gli Stati parti della presente convenzione o nei confronti di detti Stati rispetto a paesi terzi.
Per "non discriminazione" le parti intendono che, durante la
negoziazione di tali accordi, ciascuna parte ha il diritto di riferirsi a disposizioni contenute in accordi negoziati tra lo Stato ACP o lo Stato membro interessato ed un altro Stato, purche' in tutti i casi sia accordata la reciprocita'.
3. Gli Stati contraenti hanno il diritto di chiedere una modifica o
un adeguamento del trattamento non discriminatorio di cui al paragrafo 2, allorche' obblighi internazionali e/o un mutamento delle circostanze fattuali lo richiedano.
4. L'applicazione dei principi di cui ai paragrafi 2 e 3 non puo'
avere per oggetto ne' per effetto di pregiudicare la sovranita' di uno Stato parte della convenzione.
5. La relazione tra la data di entrata in vigore di tutti gli
accordi negoziati, le disposizioni relative alla composizione delle controversie e la data degli investimenti in questione sara' stabilita nei suddetti accordi, tenendo conto delle disposizioni dei paragrafi precedenti. Le parti contraenti confermano che la retroattivita' non si applica come principio generale, a meno che taluni Stati contraenti decidano diversamente.

Atto finale - Allegato XXVII

ALLEGATO XXVII
Dichiarazione comune sui provvedimenti speciali, in caso di calamita' naturali, a favore degli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco sul mare ed insulari
1. Un'attenzione speciale e' rivolta agli Stati ACP meno
sviluppati, privi di sbocco sul mare ed insulari, che in generale sono particolarmente esposti alle calamita' naturali, quali cicloni, uragani e inondazioni, per quanto riguarda l'identificazione, la programmazione e l'attuazione di provvedimenti adeguati per la riduzione dei danni, il ripristino e la ricostruzione.
2. La priorita' e' data all'aiuto alla preparazione di
provvedimenti da applicare in caso di calamita', come la costituzione di riserve alimentari adeguate e rinnovabili, di piantine e di semi, di forniture mediche e di materiale da costruzione per il ripristino e la ricostruzione, nonche' ad un appoggio all'attuazione di sistemi di assistenza rapidi ed efficaci.

Atto finale - Allegato XXVIII

ALLEGATO XXVIII
Dichiarazione comune sull'articolo 288
La Comunita' e gli Stati ACP sono disposti a consentire ai paesi e
territori di cui alla parte quarta del trattato, divenuti indipendenti, di accedere alla convenzione se essi desiderano che le loro relazioni con la Comunita' proseguano in questa forma.

Atto finale - Allegato XXIX

ALLEGATO XXIX
Dichiarazione comune sul protocollo n. 1
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera
c) del protocollo, il titolo di trasporto marittimo emesso nel primo porto di imbarco a destinazione della comunita' equivale al titolo di trasporto unico per i prodotti che sono oggetto di certificati di circolazione rilasciati negli Stati ACP senza sbocco sul mare.
2. I prodotti esportati dagli Stati ACP senza sbocco sul mare, che
non sono immagazzinati negli Stati ACP o nei paesi e territori di cui alla nota esplicativa n° 9, potranno essere oggetto di certificati di circolazione rilasciati alle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2.
3. Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1 del protocollo, sono
accettati i certificati EUR. 1 emessi da un'autorita' competente e vistati dalle autorita' doganali.
4. Per facilitare alle imprese degli Stati ACP le ricerche di nuove
fonti d'approvvigionamento allo scopo di beneficiare al massimo delle disposizioni del protocollo in materia di cumulo dell'origine, saranno prese disposizioni affinche' il Centro per lo sviluppo industriale offra la sua assistenza agli operatori degli Stati ACP per l'instaurazione di adeguati contatti con fornitori degli Stati ACP, della Comunita' e dei paesi e territori d'oltremare, oltre che per favorire l'instaurazione di vincoli di cooperazione industriale fra i vari operatori.
Inoltre, le parti contraenti sono d'accordo per redigere un manuale
di divulgazione delle norme d'origine destinato ai servizi utilizzatori ed agli esportatori; esse si propongono di integrare con seminari d'informazione la diffusione di questo manuale.

Atto finale - Allegato XXX

ALLEGATO XXX
Dichiarazione comune sull'origine dei prodotti alieutici
La Comunita' riconosce il diritto degli Stati ACP costieri a
valorizzare e a sfruttare razionalmente le risorse alieutiche in tutte le acque poste sotto la loro giurisdizione.
Le parti contraenti sono d'accordo circa la necessita' di un esame
delle attuali norme di origine al fine di decidere quali modifiche potrebbero esservi apportate per tener conto del comma precedente.
Consapevoli delle loro preoccupazioni e dei loro rispettivi
interessi, gli Stati ACP e la Comunita' decidono di continuare l'esame del problema inerente all'entrata sui mercati della Comunita' dei prodotti alieutici ottenuti da catture effettuate nelle zone poste sotto la giurisdizione nazionale degli Stati ACP, al fine di trovare una soluzione di comune gradimento. Questo esame sara' effettuato dal Comitato di cooperazione doganale assistito eventualmente dagli esperti appropriati dopo l'entrata in vigore della convenzione. I risultati dell'esame saranno presentati, nel primo anno di applicazione della convenzione, al Comitato degli Ambasciatori e, al piu' tardi durante il secondo anno, al Consiglio dei Ministri, affinche' lo esamini per trovare una soluzione di reciproco gradimento.
Fin da ora, per quanto riguarda le attivita' di trasformazione dei
prodotti alieutici negli Stati ACP, la Comunita' si dichiara disposta ad esaminare con spirito aperto le domande di deroga alle norme di origine per i prodotti trasformati di questo settore produttivo, basate sull'esistenza di obblighi di sbarco di catture contenuti in accordi di pesca con paesi terzi. Nel suo esame, la Comunita' terra' conto specialmente del fatto che i paesi terzi interessati devono garantire un normale sbocco a questi prodotti previo trattamento, a meno che essi siano destinati al consumo nazionale o regionale.
In questo contesto, per quanto concerne le conserve di tonno, la
Comunita' esaminera' con spirito aperto, caso per caso, le richieste degli Stati ACP qualora la documentazione economica acclusa ad ogni richiesta provi che si tratta di uno dei casi previsti dal precedente comma. La decisione, presa entro i termini previsti all'articolo 30 del protocollo n° 1, indichera' i quantitativi stabiliti e il periodo di applicazione, tenendo conto dell'articolo 30, paragrafo 8 del medesimo protocollo.
Le deroghe concesse nell'ambito della presente dichiarazione non
pregiudicano il diritto degli Stati ACP di chiedere e ottenere deroghe ai sensi dell'articolo 30 del protocollo n° 1.

Atto finale - Allegato XXXI

ALLEGATO XXXI
Dichiarazione comune sull'articolo 2 del protocollo n° 2
1. Un fondo gestito dall'organo incaricato di assicurare il
segretariato dell'Assemblea paritetica per la parte ACP e' costituito da questi ultimi Stati presso detto organo allo scopo esclusivo di contribuire al finanziamento delle spese sostenute dai partecipanti ACP alle riunioni organizzate dall'Assemblea paritetica, escluse le sessioni generali di quest'ultima. Gli ACP forniscono il loro contributo a tale fondo. Da parte sua, la Comunita' contribuisce con un importo che non puo' superare 1 milione di ECU per la durata della convenzione, nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 112 (cooperazione regionale).
2. Per essere imputabili a tale fondo, le spese devono soddisfare,
oltre alle condizioni di cui alla lettera a), le condizioni seguenti:
- essere sostenute per la partecipazione di parlamentari o, se
questo non e' il caso, di altri membri ACP dell'Assemblea
paritetica provenienti dai paesi che rappresentano, a gruppi di
lavoro dell'Assemblea paritetica o a missioni speciali
organizzate da tale assemblea, nonche' per la partecipazione
delle medesime persone o di rappresentanti degli ambienti
economici e sociali ACP alle sessioni consultive previste
all'articolo 25, paragrafo 2, lettera b) della convenzione;
- le decisioni in merito all'organizzazione dei gruppi di lavoro
o delle missioni, nonche' alla frequenza e all'ubicazione delle
riunioni o delle missioni, devono essere adottate conformemente
al regolamento interno dell'Assemblea paritetica.
3. Il versamento di ogni quota annua da parte della Comunita'
(eccettuata la prima quota) e' subordinato alla presentazione da parte dell'organo incaricato di assicurare il segretariato dell'Assemblea paritetica per la parte ACP di una giustificazione particolareggiata dell'utilizzazione delle quote versate in precedenza, conformemente alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Atto finale - Allegato XXXII

ALLEGATO XXXII
Dichiarazione comune sul protocollo n° 5
Gli Stati membri si impegnano ad assicurare che il loro regime di
licenze non sia applicato dalle autorita' nazionali in modo da ostacolare l'importazione dei quantitativi di rum precisati all'articolo 2, lettera a).

Atto finale - Allegato XXXIII

ALLEGATO XXXIII
Dichiarazione comune sul protocollo n° 5
Nei casi in cui appaiano sul mercato comunitario del rum modifiche
maggiori, diverse da una diminuzione naturale del consumo del rum, in seguito all'allargamento della Comunita', questa si impegna a consultare gli esportatori tradizionali di rum, tenendo conto della nuova situazione creatasi, al fine di salvaguardare gli interessi dei fornitori tradizionali.

Atto finale - Allegato XXXIV

ALLEGATO XXXIV
Dichiarazione comune sull'articolo 1 del protocollo n° 5
Qualora la Comunita' creasse un'organizzazione comune dei mercati
dell'alcole, essa si impegna a procedere a consultazioni con gli esportatori tradizionali di rum al fine di salvaguardare i loro interessi, tenuto conto dell'evoluzione delle condizioni del mercato.

Atto finale - Allegato XXXV

ALLEGATO XXXV
Dichiarazione comune sull'articolo 4 del protocollo n° 5
Le parti contraenti costatano che la Comunita' ha accettato le
disposizioni dell'articolo 4, purche'
a) qualsiasi Stato ACP che desideri beneficiare di tali
disposizioni includa adeguati progetti di promozione commerciale relativi al rum nel suo programma indicativo nazionale,
b) l'accordo della Comunita' non pregiudichi la legislazione
degli Stati membri in materia di pubblicita' per l'alcole.

Atto finale - Allegato XXXVI

ALLEGATO XXXVI
A. Dichiarazione della Comunita' e degli Stati membri sugli articoli 86, 87, 88, 90 e 91
La Comunita' e gli Stati membri interpretano l'espressione "parti
contraenti" nel senso che essa include, da un lato, la Comunita' e gli Stati membri, oppure la Comunita', oppure gli Stati membri, e, dall'altro, gli Stati ACP. Il senso da dare in ogni caso a questa espressione sara' dedotto dalle disposizioni in questione della convenzione nonche' dalle disposizioni corrispondenti del trattato che istituisce la Comunita' economica europea.
B. Dichiarazione degli Stati ACP sulla dichiarazione della Comunita' e dei suoi Stati membri sugli articoli 86, 87, 88, 90 e 91
La dichiarazione summenzionata non pregiudica le disposizioni
dell'articolo 1 della convenzione in merito alla definizione dell'espressione "parti contraenti".

Atto finale - Allegato XXXVII

ALLEGATO XXXVII
A. Dichiarazione della Comunita' sugli articoli 194 e 195
La Comunita' dichiara che l'importo dei contributi finanziari
menzionato all'articolo 194 pari a 8.500 milioni di ECU e' offerto a condizione che esso copra tutti gli Stati ACP che hanno partecipato al negoziato della convenzione, indipendentemente dalla data della loro adesione alla stessa, e che esso anticipi l'allargamento della Comunita' alla Spagna ed al Portogallo, escluso qualsiasi altro paese.
B. Dichiarazione degli Stati ACP in merito alla dichiarazione della
Comunita' sugli articoli 194 e 195
Gli Stati ACP accettano l'offerta della Comunita' e le rendono atto
della dichiarazione summenzionata.

Atto finale - Allegato XXXVIII

ALLEGATO XXXVIII
Dichiarazione della Comunita' sulla liberalizzazione degli scambi
La Comunita' e' consapevole della necessita' di salvaguardare,
mediante l'applicazione globale della convenzione, la posizione concorrenziale degli Stati ACP qualora i loro vantaggi commerciali sul mercato della Comunita' risentano di eventuali misure di liberalizzazione generale degli scambi.
La Comunita' si dichiara disposta a studiare congiuntamente azioni
specifiche adatte a salvaguardare gli interessi degli Stati ACP ogni qualvolta questi ultimi le segnalino casi specifici.

Atto finale - Allegato XXXIX

ALLEGATO XXXIX
Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 96, paragrafo 3
Per quanto riguarda il pagamento delle spese di viaggio del
personale e di trasporto degli oggetti e delle merci da esporre in occasione della partecipazione a fiere ed esposizioni, la Comunita' ha accettato che, per gli Stati ACP meno sviluppati, queste spese siano direttamente pagate dal delegato della Commissione nel paese in questione, al momento del viaggio o della spedizione.

Atto finale - Allegato XL

ALLEGATO XL
Dichiarazione della Comunita'
sull'articolo 136, paragrafo 2, lettera a)
Nell'accettare che venga ripreso all'articolo 136, paragrafo 2,
lettera a) il testo dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) della seconda convenzione ACP-CEE di Lome', la Comunita' mantiene l'interpretazione che era stata data a questo testo secondo cui gli Stati ACP accordano alla Comunita' un trattamento non meno favorevole di quello che essi riservano a taluni Stati sviluppati nel quadro di accordi commerciali, sempre che questi Stati non accordino agli Stati ACP preferenze piu' ampie di quelle loro accordate dalla Comunita'.

Atto finale - Allegato XLI

ALLEGATO XLI
Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 139, paragrafo 3
Qualora la Comunita' adottasse le misure strettamente
indispensabili cui si fa riferimento in questo articolo, essa avrebbe cura di ricercare quelle che, per la loro portata geografica e/o i tipi di prodotti interessati, recano il minor danno alle esportazioni degli Stati ACP.

Atto finale - Allegato XLII

ALLEGATO XLII
Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 148 e sull'articolo 150, paragrafo 2
La Comunita' ha preso nota della richiesta presentata dagli Stati
ACP durante i negoziati in merito ai bovini, agli ovini ed ai caprini, vivi.
La Comunita' si dichiara pronta ad esaminare questa richiesta
nell'ambito delle disposizioni previste all'articolo 150, paragrafo 2, non appena le sara' comunicato un fascicolo giustificativo sostanziale.

Atto finale - Allegato XLIII

ALLEGATO XLIII
Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 150, paragrafo 3
La Comunita' ha preso nota delle richieste di deroga che sono state
presentate nel corso dei negoziati, ai sensi dell'articolo 150, paragrafo 3, dai seguenti Stati ACP: Benin, Burkina Faso, Figi, Guyana, Mali, Maurizio, Niger, Sao Tome' e Principe, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda.
In base alla relazione che la Commissione trasmettera' al Consiglio
dei Ministri, la Comunita' si impegna a far conoscere in questa sede la sua posizione entro un periodo di sei mesi dalla firma della convenzione.

Atto finale - Allegato XLIV

ALLEGATO XLIV
Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 194
Gli importi di cui all'articolo 194 intesi a coprire il complesso
dei mezzi finanziari messi a disposizione degli Stati ACP dalla Comunita' sono espressi in ECU, l'ECU e' definito nel regolamento (CEE) n° 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 , modificato dal regolamento (CEE) n° 2626/84 del Consiglio del 15 settembre 1984 , o, eventualmente, in un regolamento successivo del Consiglio che definisca la composizione dell'ECU.

Atto finale - Allegato XLV

ALLEGATO XLV
Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 248
La Comunita' conferma la dichiarazione fatta durante i negoziati
della convenzione ACP-CEE di Lome', firmata il 28 febbraio 1975, in cui ritiene che la soppressione della parte di frase "nell'osservanza dell'articolo 249'', di cui la Comunita' aveva chiesto l'inserimento alla fine dell'articolo 248 durante i negoziati, non pregiudica la relazione giuridica esistente fra gli articoli 248 e 249.

Atto finale - Allegato XLVI

ALLEGATO XLVI
Dichiarazione del rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi
Quando nella convenzione si parla di cittadini degli Stati membri,
questo significa, per la Repubblica federale di Germania, "tedeschi ai sensi della legge fondamentale della Repubblica federale di Germania".

Atto finale - Allegato XLVII

ALLEGATO XLVII
Dichiarazione del rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa all'applicazione a Berlino della convenzione
La convenzione si applica ugualmente al Land di Berlino, salvo che
il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della convenzione, una dichiarazione contraria.

Atto finale - Allegato XLVIII

ALLEGATO XLVIII
Dichiarazione della Comunita' sugli articoli 30 e 31 del protocollo n° 1
La Comunita' riconosce la speciale importanza per gli Stati ACP
della sollecita attuazione delle misure d'applicazione delle decisioni di deroga una volta approvate.
Essa avviera' procedure che le consentano di attuare al piu' presto
dette misure d'applicazione, soprattutto per poter far fronte a situazioni che assumano carattere d'urgenza e nel quadro dell'applicazione dell'articolo 31 del protocollo.

Atto finale - Allegato XLIX

ALLEGATO XLIX
Dichiarazione della Comunita' relativa al protocollo n° 1 sull'estensione delle acque territoriali
Ricordando che i principi riconosciuti del diritto internazionale
in materia limitano l'estensione massima delle acque territoriali a 12 miglia marine, la Comunita' dichiara che applichera' le disposizioni del protocollo tenendo conto di questo limite ogniqualvolta il protocollo faccia riferimento a questo concetto.

Atto finale - Allegato L

ALLEGATO L
Dichiarazione della Comunita' sul protocollo n° 2
Dopo aver preso atto della domanda degli Stati ACP relativa ad un
contributo finanziario per le spese di funzionamento del loro segretariato, la Comunita', tenendo conto degli impegni assunti in materia in occasione della seconda sessione del Consiglio dei Ministri ACP-CEE a Figi, si dichiara disposta ad esaminare con speciale attenzione le domande specifiche che le saranno presentate a tempo debito affinche' il segretariato possa disporre del personale che risultasse necessario.

Atto finale - Allegato LI

ALLEGATO LI
Dichiarazione della Comunita' sul protocollo n° 2 relativo alle spese di funzionamento delle istituzioni congiunte
La Comunita', consapevole del fatto che le spese per il servizio di
interpretazione durante le sedute e per la traduzione dei documenti sono spese sostenute essenzialmente per soddisfare le sue esigenze, e' disposta a continuare la prassi seguita in passato e ad assumersi l'onere di tali spese, sia per le riunioni delle istituzioni della convenzione che si svolgeranno nel territorio di uno Stato membro, sia per quelle che avranno luogo nel territorio di uno Stato ACP.

Atto finale - Allegato LII

ALLEGATO LII
Dichiarazione della Comunita' sul protocollo n° 3
Il protocollo n° 3 costituisce un atto multilaterale sul piano del
diritto internazionale. I problemi specifici che l'applicazione del protocollo n° 3 sollevasse nello Stato ospite potrebbero tuttavia essere disciplinati in un accordo bilaterale con detto Stato.
La Comunita' ha preso atto delle domande degli Stati ACP intese a
modificare alcune disposizioni del protocollo n° 3, specie per quanto riguarda lo statuto del personale del Segretariato degli Stati ACP, del Centro per lo sviluppo industriale (CDI) e del Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA).
La Comunita' e' disposta a trovare in comune soluzioni adeguate ai
problemi sollevati dagli Stati ACP nelle loro domande per costituire uno strumento giuridico distinto quale sopra proposto.
In questo contesto, il paese ospite, senza pregiudicare gli attuali
vantaggi di cui beneficiano il Segretariato degli Stati ACP, il CDI ed il CTA e il loro personale:
1) da' prova di comprensione per quanto riguarda l'interpretazione
dell'espressione "personale di grado superiore" che sara' definita di comune accordo;
2) riconosce i poteri delegati dal Presidente del Consiglio dei
Ministri ACP al Presidente del Comitato degli Ambasciatori ACP, per semplificare l'applicazione dell'articolo 9 del suddetto protocollo;
3) accetta di concedere talune agevolazioni al personale del
Segretariato degli Stati ACP, del CDI e del CTA in modo da facilitarne la prima sistemazione nel paese ospite;
4) esamina in modo adeguato le questioni di carattere fiscale che
interessano il Segretariato degli Stati ACP, il CDI e il CTA ed il loro personale.

Atto finale - Allegato LIII

ALLEGATO LIII
Dichiarazione degli Stati ACP sull'articolo 130
Consapevoli dello squilibrio e dell'effetto discriminante derivanti
dal regime della clausola della nazione piu' favorita, applicabile ai prodotti originari degli Stati ACP sul mercato della Comunita', ai sensi dell'articolo 130, paragrafo 2, lettera a), punto ii), gli Stati ACP ribadiscono la loro interpretazione secondo la quale lo scopo principale delle consultazioni previste da tale articolo sara' quello di far beneficiare i loro principali prodotti esportabili di un regime almeno altrettanto favorevole di quello accordato dalla Comunita' ai paesi che beneficiano del regime dello Stato terzo piu' favorito.
Inoltre, devono aver luogo consultazioni qualora:
a) uno o piu' Stati ACP dispongano potenzialmente di uno o piu'
prodotti specifici per i quali Stati terzi preferenziali usufruiscano di un regime piu' favorevole;
b) uno o piu' Stati ACP intendano esportare nella Comunita' uno o
piu' prodotti specifici per i quali Stati terzi terzi preferenziali usufruiscano di un regime piu' favorevole.

Atto finale - Allegato LIV

ALLEGATO LIV
Dichiarazione degli Stati ACP sull'origine dei prodotti alieutici
Gli Stati ACP riaffermano l'opinione espressa lungo tutte le
trattative sulle norme di origine per quanto riguarda i prodotti alieutici e di conseguenza confermano che, nell'esercizio dei loro diritti sovrani sulle risorse alieutiche nelle acque poste sotto la loro giurisdizione nazionale compresa la zona economica esclusiva quale e' definita dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, tutte le catture effettuate in queste acque e sbarcate obbligatoriamente in porti degli Stati ACP a scopo di trasformazione dovrebbero beneficiare del carattere originario.

Accordo - art. 1

ACCORDO INTERNO RELATIVO ALLE MISURE DA PRENDERE ED ALLE PROCEDURE DA SEGUIRE PER L'APPLICAZIONE DELLA TERZA CONVENZIONE ACP-CEE
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA'
ECONOMICA EUROPEA, RIUNITI IN SENO AL CONSIGLIO,
visto il trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in
appresso denominato "trattato", e la terza convenzione ACP-CEE firmata a Lome' l'8 dicembre 1984, in appresso denominata "convenzione";
considerando che i rappresentanti della Comunita' dovranno prendere
posizioni comuni in seno al Consiglio dei Ministri previsto dalla convenzione, in appresso denominato "Consiglio dei Ministri ACP-CEE"; che, d'altro canto, l'applicazione delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri di tale Consiglio potranno richiedere, a seconda dei casi, un'azione della Comunita', un'azione comune degli Stati membri o l'azione di uno Stato membro;
considerando che e' quindi necessario per gli Stati membri
precisare le condizioni in cui verranno delineate, nei settori di loro competenza, le posizioni comuni che i rappresentanti della Comunita' dovranno prendere in seno al Consiglio dei Ministri ACP-CEE; che spettera' loro, inoltre, prendere negli stessi settori le misure d'applicazione delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri di tale Consiglio, suscettibili di richiedere un'azione comune degli Stati membri o l'azione di uno Stato membro;
considerando che occorre altresi' prevedere che gli Stati membri si
comunichino reciprocamente, e comunichino alla Commissione, qualsiasi trattato, convenzione, accordo od intesa e qualsiasi parte di trattato, di convenzione, di accordo o d'intesa, riguardante materie trattate nella convenzione, concluso o da concludere tra uno o piu' Stati membri ed uno o piu' Stati ACP;
considerando che bisogna inoltre prevedere le procedure in base
alle quali gli Stati membri dirimeranno le controversie sorte tra loro per quanto riguarda la convenzione;
previa consultazione della Commissione,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
Articolo 1.
1. La posizione comune che i rappresentanti della Comunita' devono
prendere in seno al Consiglio dei Ministri ACP-CEE, quando esso e' investito di problemi che rientrano nella competenza degli Stati membri, e' adottata dal Consiglio che delibera all'unanimita' previa consultazione della Commissione.
2. Quando, in applicazione dell'articolo 271 della convenzione, il
Consiglio dei Ministri ACP-CEE intende delegare al Comitato degli ambasciatori previsto dalla convenzione il potere di prendere decisioni o di formulare raccomandazioni o pareri nei settori di competenza degli Stati membri, la posizione comune e' adottata dal Consiglio che delibera all'unanimita', previa consultazione della Commissione.
3. La posizione comune che i rappresentanti della Comunita'
prendono in seno al Comitato degli ambasciatori e' adottata alle condizioni fissate nel paragrafo 1.

Accordo - art. 2

Articolo 2.
1. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio dei
Ministri ACP-CEE nei settori di competenza degli Stati membri sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti da essi adottati.
2. Il paragrafo 1 e' anche applicabile per le decisioni e le
raccomandazioni prese dal Comitato degli ambasciatori in applicazione dell'articolo 272 della convenzione.

Accordo - art. 3

Articolo 3.
Qualsiasi trattato, convenzione, accordo od intesa e qualsiasi
parte di trattato, di convenzione, di accordo o di intesa, riguardante materie trattate nella convenzione, di qualsiasi forma o natura, concluso o da concludere tra uno o piu' Stati membri ed uno o piu' Stati ACP, e' comunicato al piu' presto dallo Stato o dagli Stati membri interessati agli altri Stati membri ed alla Commissione.
A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, il testo cosi'
comunicato e' oggetto di un dibattito in seno al Consiglio.

Accordo - art. 4

Articolo 4.
1. Qualsiasi Stato membro che abbia concluso con qualsiasi Stato
ACP un trattato, una convenzione, un accordo o un'intesa, oppure una parte di trattato, di convenzione, di accordo o di intesa, concernente la promozione e la protezione degli investimenti, anche prima dell'entrata in vigore del presente accordo, ne comunica al piu' presto il testo al Segretariato generale del Consiglio, il quale ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.
2. Qualsiasi Stato membro che preveda di concludere con uno Stato
ACP un trattato, una convenzione, un accordo o intesa, oppure una parte di trattato, di convenzione, di accordo o di intesa, concernente la promozione e la protezione degli investimenti, puo' comunicare la sua intenzione, tramite il Segretariato generale del Consiglio, agli altri Stati membri ed alla Commissione.
3. A richiesta di qualsiasi Stato membro interessato, scambi di
opinioni possono avvenire in seno al Consiglio in base alle comunicazioni previste ai paragrafi 1 e 2. Lo Stato membro che ha avviato un negoziato oggetto di siffatti scambi di opinioni comunica, tramite il Segretariato generale del Consiglio, agli altri Stati membri ed alla Commissione gli elementi complementari utili per la loro informazione. Al termine del negoziato, esso comunica alle stesse condizioni il testo siglato dell'accordo risultante dal negoziato.

Accordo - art. 5

Articolo 5.
Lo Stato membro che ritenga necessario ricorrere all'articolo 278
della convenzione per i settori di competenza degli Stati membri consulta in via preliminare gli altri Stati membri.
Se il Consiglio dei Ministri ACP-CEE e' indotto a prendere
posizione sull'azione dello Stato membro di cui al primo comma, la posizione sostenuta dalla Comunita' e' quella dello Stato membro interessato, a meno che i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, non decidano diversamente.

Accordo - art. 6

Articolo 6.
Le controversie sorte tra Stati membri, relative alla convenzione,
ai protocolli allegati alla convenzione, nonche' agli accordi interni firmati per l'applicazione della convenzione, sono sottoposte, a richiesta della parte piu' diligente, alla Corte di giustizia delle Comunita' europee nelle condizioni di cui al trattato ed al protocollo relativo allo statuto della Corte di giustizia allegato al trattato.

Accordo - art. 7

Articolo 7.
I rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno al
Consiglio, previa consultazione della Commissione, possono, in qualsiasi momento, modificare o completare il presente accordo.

Accordo - art. 8

Articolo 8.
Il presente accordo e' approvato da ogni Stato membro conformemente
alle proprie norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato generale del Consiglio l'espletamento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente accordo.
Il presente accordo entra in vigore, purche' siano adempiute le
condizioni di cui al primo comma, contemporaneamente alla convenzione. Esso rimane in applicazione per la stessa durata di quest'ultima.

Accordo - art. 9

Articolo 9.
Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua
danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, i sette testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio che ne trasmettera' copia certificata conforme a ciascun governo degli Stati firmatari.

Accordo - art. 1

ACCORDO INTERNO DEL 1985 RELATIVO AL FINANZIAMENTO ED ALLA GESTIONE DEGLI AIUTI DELLA COMUNITA'
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,
visto il trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in appresso denominato "trattato",
considerando che la terza convenzione ACP-CEE firmata a Lome' l'8
dicembre 1984, in appresso denominata "convenzione", ha fissato a 8.500 milioni di ECU l'importo globale degli aiuti della Comunita' agli Stati ACP;
considerando che i rappresentanti dei governi degli Stati membri,
riuniti in sede di Consiglio, hanno convenuto di fissare a 100 milioni di ECU l'importo degli aiuti, a carico del Fondo europeo di sviluppo, a favore dei paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato, in appresso denominati "paesi e territori"; che sono altresi' previsti, a concorrenza di 20 milioni di ECU, interventi della Banca europea per gli investimenti, in appresso denominata "Banca", sulle sue risorse proprie nei paesi e territori;
considerando che l'ECU utilizzato per l'applicazione del presente
accordo e' quello definito nel regolamento (CEE) n. 2626/84 del Consiglio, del 15 settembre 1984 , che modifica l' articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3180/78 che modifica il valore dell'unita' di conto utilizzata dal Fondo europeo di cooperazione monetaria, o eventualmente in un regolamento successivo del Consiglio che definisce la composizione dell'ECU;
considerando che, per l'attuazione della convenzione e della
decisione relativa ai paesi e territori, in appresso denominata "decisione", e' necessario istituire un sesto Fondo europeo di sviluppo e fissare le modalita' per la sua dotazione nonche' i contributi degli Stati membri a quest'ultima;
considerando che e' necessario stabilire le norme per la gestione
della cooperazione finanziaria, determinare la procedura di programmazione, di esame e di approvazione degli aiuti e definire le modalita' di controllo dell'impiego degli aiuti;
considerando che e' necessario istituire un comitato dei
rappresentanti dei governi degli Stati membri presso la Commissione e un comitato presso la Banca;
considerando che e' opportuno assicurare l'armonizzazione dei
lavori svolti dalla Commissione e dalla Banca per l'applicazione della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione; che e' pertanto auspicabile che, nella misura del possibile, la composizione dei comitati istituiti sia presso la Commissione che presso la Banca sia identica;
considerando la risoluzione del Consiglio del 5 giugno 1984 sul
coordinamento delle politiche e delle azioni di cooperazione in seno alla Comunita',
previa consultazione della Commissione,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
Articolo 1.
1. Gli Stati membri istituiscono un Fondo europeo di sviluppo
(1985), in appresso denominato "Fondo".
2. a) Il Fondo e' dotato di un importo di 7.500 milioni di ECU.
b) La ripartizione delle partecipazioni tra gli Stati che
contribuiscono e' stabilita conformemente all'allegato I che
costituisce parte integrante del presente accordo.
c) Il Consiglio, che delibera all'unanimita', adotta la
ripartizione definitiva tra gli Stati membri conformemente
agli orientamenti definiti nell'allegato II che costituisce
parte integrante del presente accordo.
d) La ripartizione di cui alla lettera c) puo' essere modificata
con decisione del Consiglio, che delibera all'unanimita', in
caso d'adesione di un nuovo Stato alla Comunita'.

Accordo - art. 2

Articolo 2.
1. L'importo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e' cosi' suddiviso:
a) 7.400 milioni di ECU per gli Stati ACP, di cui:
4.860 milioni di ECU sotto forma di sovvenzioni,
600 milioni di ECU sotto forma di prestiti speciali,
600 milioni di ECU sotto forma di capitali di rischio,
925 milioni di ECU sotto forma di trasferimenti a norma
della terza parte, titolo II, capitolo 1 della convenzione,
415 milioni di ECU sotto forma di sistema speciale di
finanziamento, a norma della terza parte, titolo II,
capitolo 3 della convenzione;
b) 100 milioni di ECU per i paesi e territori, di cui:
i) 55 milioni di ECU sotto forma di sovvenzioni,
25 milioni di ECU sotto forma di prestiti speciali,
15 milioni di ECU sotto forma di capitali di rischio,
p.m. sotto forma di sistema speciale di finanziamento, a
norma delle disposizioni della decisione relativa ai
prodotti minerari;
ii) 5 milioni di ECU sotto forma di trasferimenti per i paesi e territori, a norma delle disposizioni della decisione
relativa al sistema di stabilizzazione dei proventi
d'esportazione.
2. Qualora un paese o territorio divenuto indipendente aderisca alla convenzione, gli importi indicati al paragrafo 1, lettera b), i) sono diminuiti e quelli indicati al paragrafo 1, lettera a) aumentati in modo corrispondente, con decisione del Consiglio che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione.
In tal caso, il paese interessato continua a beneficiare della dotazione prevista al paragrafo 1, lettera b), ii), ma secondo le norme di gestione della terza parte, titolo II, capitolo 3 della convenzione.

Accordo - art. 3

Articolo 3.
All'importo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), si
aggiungono, a concorrenza di 1.120 milioni di ECU, prestiti concessi dalla Banca, sulle sue risorse proprie, alle condizioni da essa fissate in conformita' delle disposizioni del suo statuto.
Questi prestiti sono destinati:
a) fino a 1.100 milioni di ECU, ad operazioni di finanziamento da
realizzare negli Stati ACP;
b) fino a 20 milioni di ECU, ad operazioni di finanziamento da
realizzare nei paesi e territori.

Accordo - art. 4

Articolo 4.
Per il finanziamento degli abbuoni di interessi di cui all'articolo
196 della convenzione e alle disposizioni corrispondenti della decisione, viene riservato un importo massimo di 210 milioni di ECU sulle sovvenzioni previste all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) e lettera b), i). La quota di tale importo non investita alla scadenza del periodo di concessione dei prestiti della Banca e' nuovamente disponibile a titolo delle sovvenzioni.
Il Consiglio, su proposta della Commissione elaborata d'accordo con
la Banca, puo' decidere un aumento di questo massimale.

Accordo - art. 5

Articolo 5.
Tutte le operazioni finanziarie a favore degli Stati ACP e dei
paesi e territori in conformita' della convenzione e della decisione sono effettuate alle condizioni previste dal presente accordo e sono imputate al Fondo, ad eccezione dei prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie.

Accordo - art. 6

Articolo 6.
1. Entro un mese dall'entrata in vigore della convenzione e, in
seguito, anteriormente al 1° ottobre di ogni anno, la Commissione elabora e comunica al Consiglio uno stato di previsione degli impegni da contrarre durante ciascun esercizio finanziario, tenendo conto delle previsioni della Banca per le operazioni di cui essa assicura la gestione.
2. Alle stesse condizioni la Commissione stabilisce e comunica al
Consiglio lo stato dei pagamenti da prevedere per l'esercizio in questione. In base a tale importo e tenuto conto delle necessita' di tesoreria, essa stabilisce lo scadenzario delle richieste di contributi relativo alla loro esigibilita'; le modalita' di versamento di tali contributi da parte degli Stati membri sono determinate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 28. La Commissione sottopone lo scadenzario al Consiglio, il quale si pronuncia alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 18, paragrafo 4.
Qualora i contributi siano insufficienti per far fronte alle
effettive necessita' del Fondo nell'esercizio considerato, la Commissione sottopone proposte di versamenti complementari al Consiglio, che si pronuncia al piu' presto alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 18, paragrafo 4.
3. La Commissione rinuncia completamente o parzialmente alla
richiesta di una parte scaduta nel corso di un esercizio quando gli importi disponibili sono sufficienti per coprire le necessita' di pagamento fino alla prossima scadenza.
4. I fondi provenienti dalle richieste di contributi di cui al
paragrafo 2, fino al loro impiego da parte della Commissione per il finanziamento dei progetti, programmi di azioni o trasferimenti approvati alle condizioni di cui agli articoli da 10 a 21 nonche' agli articoli 26 e 27, rimangono depositati, secondo le modalita' fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 28, sui conti speciali aperti da ogni Stato membro presso il Tesoro nazionale o presso organismi che esso designa.

Accordo - art. 7

Articolo 7.
1. Le eventuali rimanenze del Fondo sono impiegate fino a
esaurimento secondo modalita' uguali a quelle previste dalla convenzione, dalla decisione e dal presente accordo.
2. Gli Stati membri si impegnano a versare, allo scadere del
presente accordo e alle condizioni previste dall'articolo 6, la parte dei loro contributi che non e' stata ancora richiesta.

Accordo - art. 8

Articolo 8.
1. Gli Stati membri si impegnano, in proporzione alla loro
sottoscrizione al capitale della Banca, a rendersi garanti verso la Banca medesima, rinunciando al beneficio di escussione, per tutti gli impegni finanziari risultanti per i mutuatari dai contratti di prestito conclusi dalla Banca sulle sue risorse proprie in applicazione tanto dell'articolo 194 della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, quanto, eventualmente, dell'articolo 83 della convenzione.
2. Tale garanzia e' limitata al 75 per cento dell'importo
complessivo dei crediti aperti dalla Banca a titolo dell'insieme dei contratti di prestito; essa e' destinata alla copertura di ogni rischio.
3. Per gli impegni finanziari ai sensi dell'articolo 83 della
convenzione, ferma restando la garanzia globale di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri, a richiesta della Banca e per casi specifici, possono rendersi garanti verso la Banca medesima per una copertura superiore al 75 per cento, che puo' essere anche del 100 per cento, dei crediti aperti dalla Banca a titolo dei contratti di prestito corrispondenti.
4. Per gli impegni degli Stati membri risultanti dai paragrafi 1, 2
e 3, verranno stipulati contratti di garanzia tra ciascuno Stato membro e la Banca.

Accordo - art. 9

Articolo 9.
1. I pagamenti effettuati alla Banca a titolo dei prestiti speciali concessi agli Stati ACP, ai paesi e territori ed ai dipartimenti francesi d'oltremare dopo il 1 giugno 1984, nonche' i proventi ed i redditi delle operazioni di capitali di rischio effettuate dopo il 1 febbraio 1971 a favore di tali Stati, paesi, territori e dipartimenti, ritornano agli Stati membri proporzionalmente ai loro contributi al Fondo da cui tali somme provengono, a meno che il Consiglio non decida all'unanimita', su proposta della Commissione, di accantonarli o di destinarli ad altre operazioni.
Le commissioni dovute alla Banca per la gestione dei prestiti e
delle operazioni, di cui al primo comma, vengono previamente dedotte da tali somme.
2. Gli importi indicati dall'articolo 2, paragrafo 1 sono aumentati delle altre eventuali entrate del Fondo; senza pregiudizio dell'articolo 153, paragrafo 2 della convenzione e su proposta della Commissione, il Consiglio delibera alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 18, paragrafo 4 sull'assegnazione di queste altre eventuali entrate.

Accordo - art. 10

Articolo 10.
1. Fatti salvi gli articoli 19, 20 o 21 e ferme restando le
attribuzioni della Banca per la gestione di talune forme di aiuto, il Fondo e' gestito dalla Commissione secondo le modalita' fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 28.
2. Fatti salvi gli articoli 22, 23 e 24, i capitali di rischio e
gli abbuoni di interessi finanziati con le risorse del Fondo sono gestiti dalla Banca, per conto della Comunita', in conformita' del suo statuto e secondo le modalita' fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 28.

Accordo - art. 11

Articolo 11.
La Commissione provvede all'attuazione della politica di aiuto
elaborata dal Consiglio ed all'attuazione dell'orientamento generale della cooperazione finanziaria e tecnica definito dal Consiglio dei Ministri ACP-CEE in applicazione dell'articolo 193 della convenzione.

Accordo - art. 12

Articolo 12.
1. La Commissione e la Banca si informano reciprocamente e
periodicamente in merito alle domande di finanziamento loro presentate e ai contatti preliminari che le autorita' competenti degli Stati ACP dei paesi e territori o degli altri beneficiari degli aiuti previsti all'articolo 191 della convenzione ed alle corrispondenti disposizioni della decisione, hanno preso con loro prima della presentazione delle loro domande.
2. La Commissione e la Banca si tengono reciprocamente informate
dei progressi dell'istruzione delle domande di finanziamento. Esse scambiano tutte le informazioni di carattere generale per favorire l'armonizzazione delle procedure di gestione e la valutazione delle domande.

Accordo - art. 13

Articolo 13.
1. La Commissione istruisce i progetti e programmi di azioni che,
in applicazione dell'articolo 197 della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, possono essere finanziati mediante sovvenzioni o mediante prestiti speciali sulle risorse del Fondo.
La Commissione istruisce altresi' le domande di trasferimenti
presentate in applicazione della terza parte, titolo II, capitolo 1 della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, nonche' i progetti e programmi di azioni per cui si puo' ricorrere al sistema speciale di finanziamento in applicazione della terza parte, titolo II, capitolo 3 della convenzione.
2. La Banca istruisce i progetti e programmi di azioni che, in
applicazione del suo statuto e dell'articolo 197 della convenzione nonche' delle disposizioni corrispondenti della decisione, possono essere finanziati mediante prestiti sulle sue risorse proprie, con o senza abbuoni, o mediante capitali di rischio.
3. I progetti e programmi di azioni inerenti ai settori
industriale, agro-industriale, minerario, turistico, nonche' i progetti e programmi di azioni relativi alla produzione di energia, ai trasporti e alle telecomunicazioni, connessi con tali settori sono presentati alla Banca, che esamina se possono beneficiare di una delle forme di aiuto da essa gestite.
4. Se, durante l'istruzione di un progetto o programma di azioni da
parte della Commissione o della Banca, appare che esso non puo' essere finanziato con una delle forme di aiuto gestito dalla Commissione o dalla Banca, l'istituzione in questione trasmette le domande all'altra istituzione, previa informazione dell'eventuale beneficiario.

Accordo - art. 14

Articolo 14.
1. Fatto salvo il mandato generale conferito alla Banca dalla
Comunita' per recuperare il capitale e gli interessi dei prestiti speciali e delle operazioni a titolo del sistema speciale di finanziamento, la Commissione provvede, per conto della Comunita', all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del Fondo sotto forma di sovvenzioni, prestiti speciali, trasferimenti o sistema speciale di finanziamento; essa effettua i pagamenti in conformita' del regolamento finanziario di cui all'articolo 28.
2. La Banca provvede, per conto della Comunita', all'esecuzione
finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del Fondo sotto forma di capitali di rischio. In questo ambito la Banca agisce a nome ed a rischio della Comunita'. Quest'ultima e' titolare di tutti i diritti che ne derivano, segnatamente a titolo di creditore o proprietario.
3. La Banca provvede all'esecuzione finanziaria delle operazioni
effettuate mediante prestiti sulle sue risorse proprie, alle quali si applicano abbuoni di interessi sulle risorse del Fondo.

Accordo - art. 15

Articolo 15.
1. Al fine di salvaguardare la necessaria coerenza tra le azioni di
cooperazione e di migliorarne la complementarita' con gli aiuti bilaterali degli Stati membri, la Commissione comunica periodicamente e a tempo debito agli Stati membri le schede di identificazione dei progetti da istruire.
2. Dal canto loro, gli Stati membri comunicano a tempo debito alla
Commissione il prospetto, periodicamente aggiornato, degli aiuti allo sviluppo che essi hanno concesso o prevedono di concedere.
3. Gli Stati membri e la Commissione si scambiano i dati di cui
dispongono sugli altri aiuti bilaterali, regionali o multilaterali concessi o previsti in favore degli Stati ACP.
4. La Banca informa regolarmente e a titolo riservato i
rappresentanti degli Stati membri e della Commissione nominalmente designati dei progetti a favore degli Stati ACP di cui prevede l'istruzione.

Accordo - art. 16

Articolo 16.
1. La programmazione prevista all'articolo 215 della convenzione e'
assicurata in ciascuno Stato ACP sotto la responsabilita' della Commissione.
2. Ai fini della programmazione, la Commissione, di concerto con
gli Stati membri, in particolare quelli rappresentati sul posto, e in collaborazione con la Banca, procede all'analisi della situazione economica di ciascuno Stato ACP per individuare, tenendo conto delle politiche settoriali perseguite e dei risultati ottenuti con i mezzi predisposti in attuazione di tali politiche, gli ostacoli che si oppongono allo sviluppo e per valutare i nuovi orientamenti ritenuti necessari.
Tale analisi verte sui settori in cui la Comunita' e'
particolarmente attiva, nonche' su quelli che possono costituire oggetto di un sostegno comunitario, tenuto conto dei rapporti d'interdipendenza tra i vari settori e in base a una valutazione approfondita degli aiuti concessi in passato dalla Comunita' e degli insegnamenti che se ne sono tratti.

Accordo - art. 17

Articolo 17.
1. Per l'applicazione dell'articolo 215 della convenzione, missioni
di programmazione sono svolte in ciascuno Stato ACP, sotto la responsabilita' della Commissione e con la partecipazione della Banca, per stabilire il programma indicativo di aiuto comunitario.
2. Prima dell'invio delle missioni di programmazione, la
Commissione prepara, in collaborazione con la Banca, un documento conciso per paese comportante le conclusioni cui si e' giunti in sede di preparazione della programmazione, nonche' i settori in cui si prevede di concentrare l'aiuto comunitario.
Sulla base di questo documento ha luogo uno scambio di opinioni tra
i rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e della Banca, per valutare il contesto generale della cooperazione della Comunita' con ciascuno Stato ACP e per assicurare, per quanto possibile, la coerenza e la complementarita' tra l'aiuto comunitario e l'aiuto degli Stati membri.
3. In seguito alle missioni di programmazione intraprese negli
Stati ACP dalla Commissione e dalla Banca, il programma indicativo di aiuto comunitario relativo a ciascuno Stato ACP viene trasmesso agli Stati membri, per permettere che si svolga uno scambio di opinioni tra i rappresentanti di questi ultimi, della Commissione e della Banca. Detto scambio di opinioni avra' luogo qualora la Commissione, oppure uno o piu' Stati membri ne facciano richiesta.
4. I rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e della
Banca procedono, se necessario e almeno una volta nel periodo coperto dalla convenzione, all'esame dei progressi realizzati nell'esecuzione dei programmi indicativi nonche' delle modifiche da apportare a questi ultimi a richiesta degli Stati ACP interessati.
5. Gli scambi di opinioni di cui ai paragrafi 2 e 3 nonche' l'esame
previsto al paragrafo 4 avvengono nell'ambito di un comitato di programmazione composto da rappresentanti degli Stati membri e della Banca, presieduto da un rappresentante della Commissione.
Al comitato di programmazione vengono anche sottoposti gli
orientamenti generali previsti per l'attuazione della cooperazione regionale.

Accordo - art. 18

Articolo 18.
1. Presso la Commissione e' istituito un comitato composto di
rappresentanti dei governi degli Stati membri, in appresso denominato "comitato del FES".
Il comitato del FES e' presieduto da un rappresentante della
Commissione; il segretariato e' assicurato dalla Commissione.
Un rappresentante della Banca partecipa ai lavori.
2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', stabilisce il
regolamento interno del comitato del FES.
3. A titolo transitorio, fintantoche' non sia stata presa una
decisione ai sensi del paragrafo 5, primo comma, ai voti degli Stati membri e' attribuita, in seno al comitato del FES, la seguente ponderazione:
Belgio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Danimarca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Repubblica federale di Germania . . . . . . . . . . . . 27
Grecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Irlanda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Italia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Lussemburgo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Paesi Bassi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Regno Unito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4. Il comitato del FES si pronuncia alla maggioranza qualificata di
70 voti.
5. La ponderazione di cui al paragrafo 3 ed eventualmente la
maggioranza qualificata di cui al paragrafo 4 sono modificate, con decisione del Consiglio, che delibera all'unanimita', nel caso previsto all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c).
La ponderazione di cui al paragrafo 3, nonche' la maggioranza
qualificata di cui al paragrafo 4, possono essere modificate con decisione del Consiglio, che delibera all'unanimita', nel caso previsto all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d).

Accordo - art. 19

Articolo 19.
1. Il comitato del FES da' il proprio parere in merito alle
proposte di finanziamento di progetti o programmi di azioni suscettibili di beneficiare di sovvenzioni o prestiti speciali o del sistema speciale di finanziamento, presentategli dalla Commissione ed eventualmente emendate per tener conto delle osservazioni fatte dallo Stato o dagli Stati ACP interessati.
2. Le proposte di finanziamento espongono in particolare la
posizione dei progetti o dei programmi di azioni nel contesto delle prospettive di sviluppo del paese o dei paesi interessati, nonche' il loro adeguamento alle politiche settoriali sostenute dalla Comunita'.
Esse indicano l'utilizzazione fatta in tali paesi dei precedenti aiuti della Comunita' nello stesso settore; sono allegate, sempre che esistano, le valutazioni per progetto nel detto settore.

Accordo - art. 20

Articolo 20.
1. Qualora il comitato del FES chieda modifiche sostanziali di una
proposta di finanziamento o in mancanza di un parere favorevole su quest'ultima, la Commissione consulta i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati.
Dopo aver proceduto alla consultazione la Commissione ne comunica i
risultati agli Stati membri nella successiva riunione del comitato del FES.
2. Dopo la consultazione di cui al paragrafo 1 la Commissione puo'
sottoporre una proposta di finanziamento, riveduta o completata, al comitato del FES in una delle sue successive riunioni.
3. Se il comitato del FES conferma il suo rifiuto di parere
favorevole, la Commissione informa lo Stato o gli Stati ACP interessati i quali possono chiedere:
o che il problema sia sollevato in seno al comitato ministeriale
ACP-CEE di cui all'articolo 193 della convenzione, in appresso denominato "comitato dell'articolo 193";
o di essere sentiti dagli organi decisionali della Comunita',
alle condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Accordo - art. 21

Articolo 21.
1. Le proposte di finanziamento, corredate del parere del comitato
del FES, sono sottoposte per decisione alla Commissione.
2. La Commissione, qualora decida di scostarsi dal parere espresso
dal comitato del FES o in mancanza di un parere favorevole di quest'ultimo, deve ritirare la proposte di finanziamento oppure adire al piu' presto il Consiglio che decide secondo le stesse modalita' di voto del comitato del FES.
In quest'ultimo caso, qualora non abbia deciso di adire il comitato
dell'articolo 193, lo Stato ACP interessato puo', conformemente all'articolo 220, paragrafo 7 della convenzione, trasmettere al Consiglio qualsiasi elemento ritenga necessario per completare l'informazione di quest'ultimo prima della decisione finale, nonche' essere sentito dal Presidente o dai membri del Consiglio.
3. Salvo circostanze eccezionali la decisione definitiva della
Comunita' e' adottata entro un termine massimo di quattro mesi a decorrere dalla trasmissione allo Stato o agli Stati ACP della proposta di finanziamento.
4. La Commissione informa regolarmente il comitato del FES di tutte
le domande di finanziamento, accettate o non accettate dai suoi servizi, che le sono state presentate ufficialmente da uno o piu' Stati ACP.

Accordo - art. 22

Articolo 22.
1. Presso la Banca e' istituito un comitato composto di
rappresentanti dei governi degli Stati membri, in appresso denominato "comitato dell'articolo 22".
Il comitato dell'articolo 22 e' presieduto dal rappresentante dello
Stato membro che esercita la Presidenza del Consiglio dei governatori della Banca; il segretariato e' assicurato dalla Banca.
Un rappresentante della Commissione partecipa ai lavori.
2. Il Consiglio, che delibera all'unanimita', stabilisce il
regolamento interno del comitato dell'articolo 22.
3. La ponderazione dei voti degli Stati membri e la maggioranza
qualificata applicabili al comitato dell'articolo 22 sono quelle risultanti dall'applicazione dell'articolo 18, paragrafi 3, 4 e 5.

Accordo - art. 23

Articolo 23.
1. Il comitato dell'articolo 22 da' un parere in merito alle
domande di prestiti bonificati e alle proposte di finanziamento mediante capitali di rischio, presentategli dalla Banca.
Il rappresentante della Commissione puo' presentare in riunione il
giudizio della sua istituzione su tali proposte. Tale giudizio verte sulla conformita' dei progetti con la politica di aiuto allo sviluppo della Comunita', con gli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica definiti dalla convenzione e con gli orientamenti generali approvati dal Consiglio dei Ministri ACP-CEE.
Inoltre, la Banca informa il comitato dell'articolo 22 dei prestiti
non bonificati che prevede di concedere nel settore petrolifero.
2. Il documento presentato dalla Banca al comitato dell'articolo 22
espone in particolare la posizione del progetto nel contesto delle prospettive di sviluppo del paese o dei paesi interessati e indica eventualmente lo stato degli aiuti rimborsabili concessi dalla Comunita' e la situazione delle partecipazioni acquisite da quest'ultima nonche' l'uso che si e' fatto degli aiuti precedenti nello stesso settore; sono allegate, sempre che esistano, le valutazioni per progetto in detto settore.
3. Se il comitato dell'articolo 22 da' parere favorevole su una
domanda di prestito bonificato, quest'ultima, corredata del parere motivato del comitato ed eventualmente del giudizio del rappresentante della Commissione, e' presentata per decisione al consiglio d'amministrazione della Banca, il quale si pronuncia conformemente alle disposizioni statutarie di quest'ultima.
In mancanza di un parere favorevole del comitato dell'articolo 22,
la Banca ritira la domanda o decide di mantenerla. In questo ultimo caso la domanda, corredata del parere motivato del comitato ed eventualmente del giudizio del rappresentante della Commissione, e' presentata per decisione al consiglio d'amministrazione della Banca, il quale si pronuncia conformemente alle disposizioni statutarie di quest'ultima.
4. Se il comitato dell'articolo 22 da' parere favorevole su una
proposta di finanziamento mediante capitali di rischio, detta proposta e' presentata per decisione al consiglio di amministrazione della Banca, il quale si pronuncia conformemente alle disposizioni statutarie di quest'ultima.
In mancanza di un parere favorevole del comitato dell'articolo 22,
la Banca, conformemente all'articolo 220 della convenzione, in particolare ai paragrafi 5, 6 e 7, informa i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati; questi possono chiedere:
- che il problema venga sollevato in seno al comitato
dell'articolo 193, oppure
- di essere intesi dall'organo competente della Banca.
Al termine dell'audizione ed entro i termini di cui all'articolo
220, paragrafo 8 della convenzione, la Banca puo':
- decidere di non dare seguito alla proposta, oppure
- chiedere allo Stato membro che esercita la presidenza del
comitato dell'articolo 22 di adire quanto prima il Consiglio.
In quest'ultimo caso, la proposta e' sottoposta al Consiglio
corredata del parere del comitato dell'articolo 22 e, eventualmente, del giudizio del rappresentante della Commissione, nonche' di qualsiasi elemento ritenuto necessario dallo Stato ACP interessato per completare l'informazione del Consiglio.
Il Consiglio si pronuncia secondo le stesse modalita' di voto del
comitato dell'articolo 22.
Se il Consiglio si pronuncia a favore della proposta della Banca,
quest'ultima avvia le procedure previste dal proprio statuto.

Accordo - art. 24

Articolo 24.
Fatti salvi i necessari adeguamenti per tener conto della natura
delle operazioni finanziate e delle procedure previste dallo statuto della Banca, quest'ultima informa regolarmente il comitato dell'articolo 22 di tutte le domande di finanziamento, accettate o non accettate dai suoi servizi, presentategli ufficialmente.

Accordo - art. 25

Articolo 25.
1. La Commissione e la Banca si accertano, ciascuna per quanto la
riguarda, delle condizioni alle quali gli aiuti della Comunita' da esse rispettivamente gestiti siano posti in atto dagli Stati ACP, dai paesi e territori o dagli altri eventuali beneficiari.
2. Esse si accertano inoltre, ciascuna per quanto la riguarda, in
stretto collegamento con le autorita' responsabili del paese o dei paesi interessati, delle condizioni alle quali le realizzazioni finanziate mediante aiuti comunitari siano utilizzate dai beneficiari.
3. In occasione degli esami previsti ai paragrafi 1 e 2, la
Commissione e la Banca verificano in quale misura siano stati conseguiti gli obiettivi previsti agli articoli 185 e 186 della convenzione e dalle disposizioni corrispondenti della decisione.
4. La Commissione e la Banca informano il Consiglio, almeno una
volta all'anno, in merito al rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. La relazione della Commissione e della Banca comporta inoltre una valutazione dell'impatto dell'aiuto comunitario sullo sviluppo economico e sociale dei paesi beneficiari.
Il Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata prevista
all'articolo 18, paragrafo 4, prende i provvedimenti necessari.
5. Il Consiglio e' periodicamente informato del risultato dei
lavori effettuati dalla Commissione e dalla Banca sulla valutazione delle realizzazioni in corso o terminate, in particolare rispetto agli obiettivi di sviluppo perseguiti.

Accordo - art. 26

Articolo 26.
1. Gli importi dei trasferimenti di cui, rispettivamente, agli
articoli 157 e 167 della convenzione ed alle disposizioni corrispondenti della decisione e gli importi dei contributi alla ricostituzione delle risorse di cui all'articolo 172 della convenzione ed alle disposizioni corrispondenti della decisione sono espressi in ECU.
2. I pagamenti sono effettuati nella moneta di uno o piu' Stati
membri scelta dalla Commissione previa consultazione dello Stato ACP o delle autorita' competenti dei paesi e territori.

Accordo - art. 27

Articolo 27.
1. La Commissione elabora ogni anno, per gli Stati membri, una
relazione di sintesi sul funzionamento del sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione e sull'utilizzazione, da parte degli Stati ACP, dei fondi trasferiti.
Questa relazione espone in particolare l'incidenza dei
trasferimenti effettuati sullo sviluppo dei settori cui sono stati assegnati.
2. Il paragrafo 1 si applica anche per quanto concerne i paesi e
territori.

Accordo - art. 28

Articolo 28.
Le disposizioni di applicazione del presente accordo formano
oggetto di un regolamento finanziario adottato, sin dall'entrata in vigore della convenzione, dal Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 18, paragrafo 4, in base ad un progetto della Commissione e previo parere della Banca per quanto riguarda le disposizioni che interessano quest'ultima, nonche' previo parere della Corte dei conti istituita all'articolo 206 del trattato.

Accordo - art. 29

Articolo 29.
1. Al termine di ciascun esercizio la Commissione adotta il conto
della gestione trascorsa nonche' il bilancio del Fondo.
2. Senza pregiudizio del paragrafo 4, la Corte dei conti istituita
all'articolo 206 del trattato esercita i propri poteri anche nei confronti delle operazioni del Fondo. Le condizioni in cui la Corte esercita i propri poteri sono fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 28.
3. Il Parlamento europeo, previa raccomandazione del Consiglio, che
delibera alla maggioranza qualificata prevista dall'articolo 18, paragrafo 4, da' scarico alla Commissione della gestione finanziaria del Fondo.
4. Le operazioni finanziate sulle risorse del Fondo gestite dalla
Banca formano oggetto delle procedure di controllo e di approvazione definite dallo statuto della Banca per tutte le sue operazioni. La Banca invia ogni anno alla Commissione e al Consiglio una relazione sull'esecuzione delle operazioni finanziate sulle risorse del Fondo da essa gestite.
5. La Commissione predispone, di concerto con la Banca, l'elenco
delle informazioni ricevute periodicamente da quest'ultima, per poter valutare le condizioni in cui la Banca esplica il proprio mandato, e nell'intento di favorire uno stretto coordinamento tra la Commissione e la Banca stessa.

Accordo - art. 30

Articolo 30.
1. Le rimanenze del Fondo istituito dall'accordo interno del 1969
relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita' continuano ad essere amministrate alle condizioni previste da detto accordo, nonche' dalla regolamentazione in vigore il 31 gennaio 1975.
Le rimanenze del Fondo istituito dall'accordo interno del 1975
relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita' continuano ad essere amministrate alle condizioni previste da detto accordo, nonche' dalla regolamentazione in vigore il 1 marzo 1980.
Le rimanenze del Fondo istituito dall'accordo interno del 1979
relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita' continuano ad essere amministrate alle condizioni previste da detto accordo, nonche' dalla regolamentazione in vigore il 28 febbraio 1985.
2. Se per mancanza di mezzi dovuta all'esaurimento delle rimanenze
e' compromessa la soddisfacente realizzazione dei progetti finanziati nel quadro dei Fondi di cui al paragrafo 1, la Commissione puo' presentare proposte supplementari di finanziamento alle condizioni stabilite all'articolo 19.

Accordo - art. 31

Articolo 31.
1. Il presente accordo e' approvato da ciascuno Stato membro
conformemente alle sue norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato generale del Consiglio delle Comunita' europee l'adempimento delle procedure richieste per la relativa entrata in vigore.
2. Il presente accordo e' concluso per la stessa durata della
convenzione. Tuttavia esso resta in vigore nella misura necessaria all'esecuzione integrale di tutte le operazioni finanziate a titolo della convenzione.

Accordo - art. 32

Articolo 32.
Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua
danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese e tedesca, i sette testi facenti ugualmente fede, e' depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunita' europee che provvede a trasmettere copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari.

Accordo - Allegato I

ALLEGATO I
RIPARTIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DEGLI STATI CHE CONTRIBUISCONO AL FONDO
(Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)
(in milioni di ECU)
Belgio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296,94 (*) Danimarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155,82 (*) Repubblica federale di Germania . . . . . . . . . . . . . . 1.954,40 Grecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93,03 Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.768,20 Irlanda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,30 Italia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943,80 Lussemburgo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,00 Paesi Bassi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423,36 (*) Regno Unito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.243,20 Spagna |
> importo valutato a. . . . . . . . . . . . . 565,20
Portogallo |
--------------
7.500,00
(*) Indicazioni provvisorie (base IVA 1983); la ripartizione
definitiva sara' adottata sulla base IVA 1984 (cfr. allegato II, paragrafo 3, lettera a).

Accordo - Allegato II

ALLEGATO II
ORIENTAMENTI CONCERNENTI LA RIPARTIZIONE DEFINITIVA DELLE PARTECIPAZIONI DEGLI STATI CHE CONTRIBUISCONO AL FONDO
(Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)
1. L'importo fissato all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a)
comprende tra i beneficiari l'Angola e il Mozambico, indipendentemente dalla data alla quale sara' realizzata l'accessione di questi due Stati alla convenzione.
2. Questo importo e' stato fissato tenendo conto dell'ampliamento
della Comunita' alla Spagna e al Portogallo. L'articolo 195, paragrafo 2, lettera b) della convenzione non si applica quindi all'allargamento alla Spagna e/o al Portogallo.
All'atto dell'ampliamento, gli attuali Stati membri cercheranno
quindi di negoziare la partecipazione della Spagna e del Portogallo ad un livello non inferiore al 7,7 per cento.
3. Come gia' risulta dall'allegato I, l'importo della
partecipazione della Spagna e del Portogallo sara' utilizzato per:
a) ridurre la percentuale del contributo del Belgio, della
Danimarca e dei Paesi Bassi dei tre quarti del divario tra la loro percentuale IVA (base 1984) e la loro percentuale di contributo Lome' II;
b) ridurre, per il saldo, le partecipazioni della Grecia, della
Francia, dell'Irlanda e del Lussemburgo proporzionalmente, in modo che la loro parte in volume si avvicini il piu' possibile a quella che avrebbero apportato secondo la percentuale di contributo Lome' II nell'ipotesi di un Fondo dotato di 7.000 milioni di ECU.
4. Se i contributi della Spagna e del Portogallo sono fissati
globalmente a meno di 7,54 per cento, si procedera' ad un adeguamento dei contributi degli attuali Stati membri.
5. I contributi della Repubblica federale di Germania, dell'Italia
e del Regno Unito sono fissati rispettivamente a 1.954,4 MECU, 943,8 MECU e 1.243,2 MECU.
6. Se le previsioni concernenti il contributo della Spagna e del
Portogallo non si realizzano e cio' puo' creare gravi squilibri, il problema verra' riesaminato.
Visto, il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI
---------------
(1) Cfr. punto 4, lettera a), secondo comma.
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