086U0103
086U0103
Ratifica ed esecuzione dell'atto costitutivo del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia, adottato a Madrid il 13 settembre 1983, e del protocollo sulla istituzione del Centro stesso adottato dalla riunione dei plenipotenziari a Vienna il 4 aprile 1984. (LEGGE 15 marzo 1986 n. 103)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'atto costitutivo del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia, adottato a Madrid il 13 settembre 1983, e il protocollo sulla istituzione del Centro stesso adottato dalla riunione dei plenipotenziari a Vienna il 4 aprile 1984.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21 dell'atto costitutivo.
Art. 3
Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, di importo superiore al limite stabilito dall'articolo 72, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, effettuate nei confronti del Centro, allorche' questo agisca nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono equiparate alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8 e 9 del citato decreto presidenziale.
Non sono soggette, altresi', all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite, effettuate dal Centro nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
NOTE
Nota all'art. 3:
A norma dell'art. 72, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) non sono soggette all'imposta le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuati nei confronti di taluni enti ivi indicati, di importo superiore a L. 100.000 (l'importo e' stato cosi' ridotto dall' art. 3 del D.P.R. 2 luglio 1975, n. 288 ; originariamente era indicato l'importo di L. 500.000). Gli articoli 8 e 9 del medesimo decreto riguardano, rispettivamente, le cessioni all'esportazione e i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali.
Art. 4
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue L. 6.765.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 15 marzo 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Statutes
Statutes
Parte di provvedimento in formato grafico
Atto Costitutivo- Art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE
ATTO COSTITUTIVO DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI INGEGNERIA GENETICA E BIOTECNOLOGIA
PREAMBOLO
GLI STATI, PARTE AL PRESENTE STATUTO
Riconosciuta la necessita' di sviluppare e applicare gli impieghi pacifici della ingegneria genetica e della biotecnologia a beneficio del genere umano,
Sollecitata l'utilizzazione del potenziale di ingegneria genetica e biotecnologia per contribuire alla soluzione dei pressanti problemi di sviluppo, in particolare nei paesi in via di sviluppo,
Consapevoli della necessita' di cooperazione internazionale in questo campo, in particolare nella ricerca, sviluppo e formazione,
Sottolineata l'urgenza di rafforzare le capacita' scientifiche e tecnologiche dei paesi in via di sviluppo in, questo campo,
Riconosciuto l'importante ruolo che un Centro internazionale puo' svolgere nell'applicazione dell'ingegneria genetica e biotecnologia allo sviluppo, Tenuto presente che l'incontro ad alto livello tenutosi a Belgrado, Jugoslavia, il 13-17 dicembre 1982, aveva raccomandato che un Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia di alta qualita' scientifica fosse creato al piu' presto possibile, e Considerata l'iniziativa intrapresa dal Segretariato della UNIDO per la promozione e la preparazione della istituzione di tale Centro, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Creazione e sede del Centro
1. Un Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia (qui di seguito indicato come "il Centro") e' istituito come organizzazione internazionale comprendente un Centro e una rete di Centri affiliati, a livello nazionale, sub-regionale e regionale.
2. Il Centro ha la sua sede a Trieste e a Nuova Delhi.
Atto Costitutivo- Art. 2
Articolo 2
Scopi
Gli scopi del Centro sono:
a) promuovere la cooperazione internazionale nello sviluppo e nell'applicazione degli usi pacifici della ingegneria genetica e' biotecnologia, in particolare per i paesi in via di sviluppo;
b) assistere i paesi in via di sviluppo nel rafforzare le loro capacita' scientifiche e tecnologiche nel settore della ingegneria genetica e biotecnologia;
c) stimolare e assistere le attivita' ai livelli regionale e nazionale nel campo della ingegneria genetica e biotecnologia;
d) sviluppare e promuovere l'applicazione dell'ingegneria genetica e biotecnologia per risolvere i problemi dello sviluppo, in particolare nei paesi in via di sviluppo;
e) servire quale luogo di scambio di informazione, esperienza e know-how fra gli scienziati e i tecnologi degli Stati Membri;
f) utilizzare le capacita' scientifiche e tecnologiche dei paesi in via di sviluppo e dei paesi sviluppati nel "campo della ingegneria genetica e biotecnologia;
g) agire quale punto focale di una rete di centri affiliati di ricerca e sviluppo (nazionali, sub-regionali e regionali).
Atto Costitutivo- Art. 3
Articolo 3
Funzioni
Per l'adempimento dei suoi scopi, il Centro intraprende generalmente le azioni necessarie e appropriate, quali in particolare:
a) condurre ricerche e sviluppi ivi comprese le attivita' di impianti pilota nel campo della ingegneria genetica e biotecnologia;
b) curare la formazione presso il Centro e organizzare la formazione altrove di personale scientifico e tecnologico, in particolare proveniente da paesi in via di sviluppo;
c) fornire, su richiesta, servizi di consulenza ai Membri per sviluppare le loro capacita' tecnologiche nazionali;
d) promuovere l'interazione tra le comunita' scientifiche e tecnologiche degli Stati Membri attraverso programmi che consentano le visite di scienziati e tecnologi al Centro e attraverso programmi di associazione o altre attivita';
e) convocare incontri di esperti per rafforzare le attivita' del Centro;
f promuovere reti di istituti nazionali e internazionali, atte a facilitare attivita' quali programmi di ricerca comune, formazione, verifica e diffusione dei risultati, attivita' di impianti pilota, scambio di informazioni e materiale;
g) identificare e promuovere senza indugi la rete iniziale di centri di ricerca estremamente qualificati quali Centri affiliati, promuovere le esistenti reti nazionali, sub-regionali, regionali e internazionali di laboratori, ivi compresi quelli associati con le organizzazioni di cui all'Articolo 5, che agiscano o siano collegati al settore della ingegneria genetica e biotecnologia per funzionare quali Reti affiliate, nonche' promuovere la creazione di nuovi centri di ricerca altamente qualificati;
h) condurre un programma di bio-informatica a sostegno in particolare della ricerca e sviluppo e delle applicazioni in favore dei paesi in via di sviluppo;
i) raccogliere e diffondere le informazioni sui campi di attivita' di interesse per il Centro e i Centri affiliati;
j) mantenere stretti contatti con l'industria.
Atto Costitutivo- Art. 4
Articolo 4
Membri
1. Membri del Centro sono tutti gli Stati che sono divenuti parte al presente Atto costitutivo conformemente all'Articolo 20 di cui allo stesso.
2. Membri fondatori del Centro sono tutti i Membri che hanno firmato il presente Atto costitutivo prima della sua entrata in vigore conformemente all'Articolo 21 di cui allo stesso.
Atto Costitutivo- Art. 5
Articolo 5
Organi
1. Organi del Centro sono:
a) il Comitato dei Governatori;
b) il Consiglio dei Consiglieri scientifici;
c) il Segretariato.
2. Altri Organi ausiliari possono essere istituiti dal Comitato dei Governatori conformemente all'Articolo 6.
Atto Costitutivo- Art. 6
Articolo 6
Comitato dei Governatori
1. Il Comitato dei Governatori e' composto da un rappresentante di ogni Membro del Centro e dal Capo esecutivo dell'UNIDO o da un suo rappresentante il quale opera nella sua capacita' ex officio senza diritto di voto. Nel nominare i loro rappresentanti, i Membri debbono tenere in debito conto la capacita' amministrativa e la preparazione scientifica di essi.
2. Oltre all'esercizio delle altre funzioni specificate nel presente Statuto, il Comitato:
a) determina le politiche ed i principi generali che regolano le attivita' del Centro;
b) ammette nuovi Membri nel Centro;
c) approva il programma di lavoro e il bilancio dopo aver tenuto conto delle raccomandazioni del Consiglio dei Consiglieri scientifici, adotta i regolamenti finanziari del Centro e decide sulle altre materie finanziarie, in particolare la mobilizzazione di risorse per l'efficace funzionamento del Centro;
d) concede in termini di priorita' assoluta, e su una base caso per caso, lo status di Centro affiliato (nazionale, sub-regionale, regionale e internazionale) ai centri di ricerca degli Stati Membri che soddisfino i criteri comuni di eccellenza scientifica e di Rete affiliata ai laboratori nazionali, regionali e internazionali;
e) fissa, conformemente all'Articolo 14, le norme che regolano i brevetti, le licenze, i copyrights e gli altri diritti di proprieta' intellettuale, ivi incluso il trasferimento dei risultati del lavoro di ricerca del Centro;
f) dietro raccomandazione del Consiglio dei Consiglieri intraprende ogni altra azione indicata a consentire al Centro di promuovere i suoi scopi e di compiere le sue funzioni.
3. Il Comitato si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno, a meno che esso decida altrimenti. Le sessioni regolari vengono tenute presso la sede del Centro tranne che se diversamente determinato dal Comitato stesso.
4. Il Comitato adotta le sue norme di procedura.
5. La maggioranza dei Membri del Comitato costituisce quorum.
6. Ogni Membro del Comitato ha un voto. Le decisioni sono adottate preferibilmente all'unanimita', altrimenti a maggioranza dei Membri presenti e votanti, ad esclusione delle decisioni sulla nomina del Direttore, i programmi di lavoro e il bilancio, che vengono adottate con la maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti.
7. I rappresentanti delle Nazioni Unite, le Agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, nonche' le organizzazioni intergovernative e le organizzazioni non governative possono, su invito del Comitato, partecipare in veste di osservatori alle sue delibere. A tal fine, il Consiglio redigera' una lista delle organizzazioni che hanno rapporti con il lavoro del Centro e che abbiano espresso il loro interesse nei confronti dello stesso.
8. Il Comitato puo' creare organi ausiliari su una base permanente ad hoc, ove ritenuti necessari per l'efficace adempimento delle sue funzioni, e riceve rapporti da tali organi.
Atto Costitutivo- Art. 7
Articolo 7
Consiglio dei Consiglieri scientifici
1. Il Consiglio e' costituito da un massimo di dieci scienziati e tecnologi nei settori fondamentali del Centro.
Uno scienziato dello Stato ospitante deve essere Membro del Consiglio. I Membri del Consiglio vengono eletti dal Comitato dei Governatori. L'importanza di eleggere i Membri su una base geografica equilibrata e' tenuta in debito conto. Il Direttore funge da Segretario del Consiglio.
2. Ad eccezione della elezione iniziale, i Membri del Consiglio rimangono in carica per un periodo di tre anni e possono essere rieletti per un altro periodo di tre anni. Il mandato dei Membri e' tale che non piu' di un terzo di essi sia eletto ciascuna volta.
3. Il Consiglio elegge tra i suoi Membri il Presidente.
4. Oltre a svolgere le altre funzioni specificate nel presente Statuto o ad esso delegate dal Comitato dei Governatori, il Consiglio:
a) esamina il progetto di programma di lavoro e il bilancio del Centro e fa raccomandazioni al Comitato dei Governatori;
b) controlla l'attuazione del programma di lavoro approvato e ne fa opportuno rapporto al Comitato dei Governatori;
c) elabora proiezioni a medio e a lungo termine dei programmi e piani del Centro ivi inclusi nuovi e specializzati settori di ricerca e fa raccomandazioni al Comitato dei Governatori;
d) assiste il Direttore su tutte le materie sostanziali, scientifiche e tecniche relative alle attivita' del Centro, ivi inclusa la cooperazione con i Centri affiliati e le Reti;
e) approva i regolamenti di sicurezza per il lavoro di ricerca del Centro;
f) da' il suo parere al Direttore circa la nomina del personale di alto grado (Capi di dipartimento e superiori).
5. Il Consiglio puo' costituire gruppi di lavoro ad hoc di scienziati degli Stati Membri per la preparazione di relazioni scientifiche specialistiche al fine di facilitare il suo compito di consulenza e per raccomandare al Comitato dei Governatori misure appropriate.
6. a) Il Consiglio si riunisce in sessione regolare una volta l'anno, tranne che se diversamente deciso;
b) le sessioni si svolgono presso la sede del Centro, tranne che se diversamente deciso dal Consiglio stesso.
7. I Capi dei Centri affiliati ed un rappresentante di ciascuna Rete affiliata possono partecipare in veste di osservatori alle delibere del Consiglio.
8. Il personale scientifico di alto grado puo' assistere alle sessioni del Consiglio se ne e' richiesto.
Atto Costitutivo- Art. 8
Articolo 8
Segretariato
1. Il Segretariato comprende il Direttore e il personale. 2. Il Direttore viene nominato tra i candidati degli Stati Membri dal Comitato dei Governatori dopo consultazioni con il Consiglio deiConsiglieri e rimane in carica per un periodo di cinque anni. Il Direttore puo' essere nominato nuovamente per un ulteriore periodo di cinque anni, terminato il quale non puo' piu' essere nominato. Il Direttore dovrebbe essere persona che goda di una posizione e, rispetto quanto piu' alti possibile nel campo scientifico e tecnologico del Centro. In debito conto viene altresi' tenuta l'esperienza del candidato nella direzione di un centro scientifico e di un gruppo multidisciplinare di scienziati.
3. Il personale e' costituito da un Vice Direttore, Capi di dipartimento ed altro personale professionista tecnico, amministrativo e d'ufficio ivi compresi gli operai di cui il Centro possa aver bisogno.
4. Il Direttore e' il funzionario scientifico-amministrativo di maggior grado, nonche' il rappresentante legale del Centro. Egli agisce in tale veste in occasione di tutte le riunioni del Comitato dei Governatori dei suoi organi ausiliari. Fatte salve le direttive ed il controllo del Comitato dei Governatori o del Consiglio dei Consiglieri, il Direttore ha la responsabilita' e l'autorita' generale per dirigere il lavoro del Centro. Egli adempie a ogni altra funzione che gli venga affidata da questi organi. Il Direttore e' responsabile della nomina, organizzazione e operato del personale, il Direttore istituisce un meccanismo di consultazione con gli scienziati di maggior grado del Centro sulla valutazione dei risultati scientifici e la pianificazione del lavoro scientifico in corso.
5. Nell'adempimento dei loro compiti il Direttore e il personale non possono richiedere ne' ricevere istruzioni da Governi o altre autorita' esterne al Centro. Essi si astengono da qualsiasi azione possa riflettersi sulla loro posizione di funzionari internazionali responsabili solo di fronte al Centro. Ogni Membro si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle responsabilita' del Direttore, del personale e a non cercare di influenzarli nell'adempimento delle loro responsabilita'.
6. Il personale e' nominato dal Direttore conformemente ai regolamenti approvati dal Comitato dei Governatori. Le condizioni di servizio del personale si conformano, per quanto possibile, a quelle del sistema comune presso le Nazioni Unite. L'elemento determinante nell'assunzione di personale scientifico e tecnico e nella determinazione delle condizioni di servizio e' la necessita' di assicurare i piu' alti standards di efficienza, competenza e integrita'.
Atto Costitutivo- Art. 9
Articolo 9
Centri affiliati e Reti
1. Conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 1, al punto g) dell'articolo 2 e al punto g) dell'articolo 3, il Centro mette a punto e promuove un sistema di Centri affiliati e Reti affiliate per adempiere agli scopi del Centro.
2. Sulla base delle raccomandazioni del Consiglio dei Consiglieri, il Comitato dei Governatori fissa i criteri per concedere lo status di Centro affiliato ai centri di ricerca e decide circa il contenuto del rapporto tra i Centri affiliati e gli organi del Centro.
3. Sulla base delle raccomandazioni del Consiglio dei Consiglieri, il Comitato dei Governatori fissera' i criteri per la concessione dello status di Reti affiliate a quei gruppi di laboratori nazionali, regionali e internazionali degli Stati Membri che abbiano caratteristiche tali da poter rafforzare le attivita' del Centro.
4. Su approvazione del Comitato dei Governatori il Centro conclude accordi per la istituzione di relazioni con i Centri affiliati e le Reti. Tali accordi possono comprendere, ma non essere limitati a aspetti scientifici e finanziari.
5. Il Centro puo' contribuire al finanziamento dei Centri affiliati e Reti conformemente ad una formula approvata dal Comitato dei Governatori in accordo con gli Stati Membri interessati.
Atto Costitutivo- Art. 10
Articolo 10
Aspetti finanziari
1. Le risorse finanziarie del Centro in generale provengono da:
a) contributi iniziali per l'avvio del Centro;
b) contributi annuali dei Membri preferibilmente in valute convertibili;
c) contributi volontari generali e particolari, compresi i doni, lasciti, sovvenzioni e fondi fiduciari degli Stati Membri, non-membri, le Nazioni Unite, le sue Agenzie specializzate, l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite, le organizzazioni intergovernative e non governative, le fondazioni, istituti e privati soggetti all'approvazione del Comitato dei Governatori;
d) ogni altra fonte soggetta all'approvazione del Comitato dei Governatori.
2. Per considerazioni finanziarie, i paesi meno sviluppati, quali definiti, dalle opportune risoluzioni delle Nazioni Unite, possono divenire Membri del Centro sulla base di criteri piu' favorevoli fissati dal Comitato dei Governatori.
3. Lo Stato ospitante eroga un contributo iniziale, mettendo a disposizione del Centro la infrastruttura necessaria (terreno, edifici, arredi, attrezzature, ecc.), nonche' un contributo ai costi operativi del Centro nei primi anni del suo funzionamento.
4. Il Direttore predispone e presenta al Comitato dei Governatori tramite il Consiglio dei Consiglieri un progetto di programma di lavoro per il successivo periodo finanziario, unitamente alle corrispondenti previsioni finanziarie.
5. L'esercizio finanziario del Centro corrisponde all'anno solare.
Atto Costitutivo- Art. 11
Articolo 11
Ripartizione e revisione
1. Nei primi cinque anni il bilancio ordinario del Centro e' basato sulle somme garantite annualmente da ciascun Membro per gli anni stessi. Dopo tale quinquennio puo' essere esaminata la possibilita' che il Comitato dei Governatori ripartisca i contributi annuali ogni anno per quello successivo, sulla base di un piano raccomandato dal Comitato preparatorio che tenga conto del contributo di ciascun Membro al bilancio ordinario delle Nazioni Unite, basato sulla sua ultima scala di valutazione.
2. Gli Stati che diventano Membri del Centro dopo il 31 dicembre possono valutare la possibilita' di un contributo speciale alle spese in conto capitale e ai costi correnti operativi per l'anno in cui diventano Membri.
3. I contributi erogati conformemente al disposto del paragrafo 2 del presente Articolo vengono applicati riducendo i contributi di altri Membri a meno che non sia diversamente stabilito dal Comitato dei Governatori a maggioranza di tutti i suoi Membri.
4. Il Comitato dei Governatori nomina i revisori dei conti per esaminare la contabilita' del Centro. I revisori presentano una relazione sulla contabilita' annuale al Comitato dei Governatori tramite il Consiglio dei Consiglieri.
5. Il Direttore fornisce i revisori di tali informazioni e assistenza quali questi possono richiedere nell'espletamento dei loro compiti.
6. Gli Stati che devono ottenere l'approvazione del presente Atto costitutivo da parte delle loro autorita' legislative per poter partecipare al Centro e che pertanto hanno firmato lo Statuto con riserva di ratifica non sono obbligati a pagare il contributo speciale di cui al paragrafo 2 del presente Articolo per dare effetto alla loro partecipazione.
Atto Costitutivo- Art. 12
Articolo 12
Accordi di sede
Il Centro conclude un accordo di sede con il Governo ospitante.
Le disposizioni di tale accordo restano soggette all'approvazione del Comitato dei Governatori.
Atto Costitutivo- Art. 13
Articolo 13
Status giuridico, privilegi e immunita'
1. Il Centro gode di personalita' giuridica. Esso gode di pieni poteri per assolvere alle sue funzioni e conseguire i suoi scopi, inclusi i seguenti:
a) concludere accordi con gli Stati o organizzazioni internazionali;
b) stipulare contratti;
c) acquistare e alienare beni mobili e immobili;
d) dare inizio a procedimenti giudiziari.
2. Il Centro, le sue proprieta' e i suoi beni ovunque situati godono della immunita' da qualsiasi forma di procedimento legale tranne nei casi in cui esso abbia espressamente fatto rinuncia a tale immunita'. Resta comunque inteso che nessuna rinuncia di immunita' puo' estendersi ad alcuna misura esecutiva.
3. Tutti i locali del Centro sono inviolabili. La proprieta' ed i beni del - Centro ovunque situati sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confische, espropri ed ogni altra forma di interferenza, sia che si tratti di azioni esecutive, amministrative, giuridiche o legislative.
4. Il Centro, le sue proprieta', beni, redditi e transazioni, sono esenti da qualsiasi forma di tassazione, ivi compresi i dazi doganali, le proibizioni e restrizioni sulle importazioni ed esportazioni nei confronti di articoli importati o esportati dal Centro per il suo uso ufficiale. Il Centro e' altresi' esentato da ogni obbligo relativo al pagamento, alla ritenuta alla fonte o alla esazione di tasse o diritti.
5. I rappresentanti dei Membri godono dei privilegi e immunita' di cui all'Articolo 4 della Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Nazioni Unite.
6. I funzionari del Centro godono dei privilegi e immunita' di cui all'Articolo 5 della Convenzione sui privilegi e le immunita' delle Nazioni Unite.
7. Gli esperti del Centro godono degli stessi privilegi ed immunita' previsti per i funzionari del Centro dal precedente paragrafo 6.
8. Tutti coloro, che seguano la formazione o prendano parte ad uno schema per lo scambio di personale presso la Sede del Centro, o operante altrove entro il territorio dei Membri conformemente alle disposizioni del presente Statuto, hanno il diritto di ingresso e soggiorno, o di uscita, quale necessario ai fini della loro formazione o dello scambio di personale.
Facilitazioni per un viaggio rapido vengono ad essi garantite e i visti, laddove richiesti, sono altresi' concessi rapidamente e gratuitamente.
9. Il Centro coopera, in ogni momento con le autorita' competenti dello Stato ospitante e degli altri Membri per facilitare la corretta amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza delle leggi nazionali e impedire il verificarsi di abusi connessi ai privilegi, alle immunita' e alle agevolazioni di cui al presente Articolo.
Atto Costitutivo- Art. 14
Articolo 14
Pubblicazioni e diritti di proprieta' intellettuale
1. Il Centro pubblica tutti i risultati delle sue attivita' di ricerca, purche' tale pubblicazione non contrasti con la sua politica generale relativa ai diritti di proprieta' intellettuale approvata dal Comitato dei Governatori.
2. Tutti i diritti, incluso il titolo, il copyright e i diritti di brevetto, relativi ad un lavoro prodotto o messo a punto dal Centro, appartengono al Centro stesso.
3. E' politica del Centro ottenere brevetti o interessi in brevetti sui risultati dell'ingegneria genetica e biotecnologia messi a punto tramite progetti del Centro.
4. L'accesso ai diritti di proprieta' intellettuale relativi ai risultati del lavoro di ricerca del Centro e' garantito ai Membri e ai paesi in via di sviluppo che non siano Membri del Centro, in conformita' con le convenzioni internazionali applicabili. Nel formulare le norme che regolano l'accesso alla proprieta' intellettuale, il Comitato dei Governatori non fissera' alcun criterio che sia pregiudizievole per un Membro o un gruppo di Membri.
5. Il Centro fara' uso dei suoi, diritti di brevetto o altri diritti e dei benefici finanziari o altri benefici a questi connessi per promuovere, ai fini pacifici, lo sviluppo, la produzione e l'ampia applicazione della biotecnologia, prevalentemente nei paesi in via di sviluppo.
Atto Costitutivo- Art. 15
Articolo 15
Relazioni con le altre organizzazioni
Nell'intraprendere attivita' e nel perseguimento dei suoi scopi, il Centro puo' - dietro approvazione del Comitato dei Governatori - ricercare l'opportuna cooperazione con altri Stati che non siano parte al presente Statuto, le Nazioni Unite ed i suoi organi ausiliari, le Agenzie specializzate delle Nazioni Unite e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, le organizzazioni governative e non governative, gli istituti scientifici e le societa' nazionali.
Atto Costitutivo- Art. 16
Articolo 16
Emendamenti
1. Ogni Membro puo' proporre emendamenti allo Statuto. I testi degli emendamenti proposti vengono rapidamente comunicati dal Direttore a tutti i Membri e non sono presi in esame dal Comitato dei Governatori fino al trascorrere di novanta giorni dalla trasmissione di tale comunicazione.
2. Gli emendamenti vengono approvati a maggioranza di due terzi di tutti i Membri ed entrano in vigore per quei Membri che abbiano depositato i loro strumenti di ratifica.
Atto Costitutivo- Art. 17
Articolo 17
Recesso
Ogni Membro puo' recedere in qualsiasi momento dopo cinque anni di adesione dandone avviso scritto con un anno di anticipo al Depositario.
Atto Costitutivo- Art. 18
Articolo 18
Liquidazione
In caso di scioglimento del Centro, lo Stato in cui la sede e' situata deve provvedere alla sua liquidazione tranne che se diversamente convenuto tra i Membri al momento dello scioglimento.
Tranne che se diversamente stabilito dai Membri, ogni eccedenza viene distribuita tra quegli Stati che sono Membri del Centro al momento dello scioglimento, in proporzione a tutti i versamenti da essi effettuati a partire dalla data in cui sono divenuti Membri del Centro. In caso di disavanzo, quest'ultimo verra' sanato dai Membri esistenti nella stessa proporzione dei loro contributi.
Atto Costitutivo- Art. 19
Articolo 19
Composizione delle controversie
Ogni controversia che interessi due o piu' Membri circa la interpretazione o l'applicazione del presente Atto costitutivo, che non venga composta tramite negoziati tra le parti interessate o, se necessario, tramite i buoni uffici del Comitato dei Governatori, viene sottoposta, dietro richiesta delle parti in questione, dinanzi ad uno dei mezzi di soluzione di cui alla Carta delle Nazioni Unite entro tre mesi dalla data in cui il Comitato dei Governatori dichiara che la controversia non puo' essere composta tramite i buoni uffici del Comitato stesso.
Atto Costitutivo- Art. 20
Articolo 20
Firma, ratifica, accettazione e accessione
1. Il presente Atto costitutivo e' aperto alla firma di tutti gli Stati presso la Riunione dei plenipotenziari tenutasi a Madrid il 12-13 settembre 1983, e successivamente presso il Quartier Generale delle Nazioni Unite a New York fino alla data di entrata in vigore conformemente all'Articolo 21.
2. Il presente Atto costitutivo e' soggetto a ratifica o accettazione da parte degli Stati firmatari. Gli strumenti adeguati vengono depositati presso il Depositario.
3. Dopo l'entrata in vigore del presente Atto costitutivo conformemente all'Articolo 21, gli Stati che non hanno firmato l'Atto costitutivo possono accedervi depositando gli strumenti di accessione presso il Depositario dopo che la loro domanda di adesione sia stata approvata dal Comitato dei Governatori.
4. Gli Stati che debbono richiedere l'approvazione del presente Atto costitutivo da parte delle loro autorita' legislative, possono firmare con riserva di ratifica fino a che l'approvazione del caso non sia ottenuta.
Atto Costitutivo- Art. 21
Articolo 21
Entrata in vigore
1. Il presente Atto costitutivo entra in vigore quando almeno ventiquattro Stati, compreso lo Stato ospitante il Centro, hanno depositato gli strumenti di ratifica o accettazione e, dopo aver accertato fra essi che risorse finanziarie sufficienti sono assicurate, notificano al Depositario che il presente Atto costitutivo entra in vigore.
2. Per ogni Stato che acceda al presente Atto costitutivo, questo entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di tale Stato del suo strumento di accessione.
3. Fino all'entrata in vigore dell'Atto costitutivo, conformemente al paragrafo 1 precedente, esso viene notificato in forma provvisoria dietro firma, nei limiti consentiti dalla legislazione nazionale.
Atto Costitutivo- art. 22
Articolo 22
Depositario
Il Segretario delle Nazioni Unite e' il Depositario del presente Atto costitutivo e invia le notifiche che egli redige in tale veste al Direttore nonche' ai Membri.
Atto Costitutivo- Art. 23
Articolo 23
Testi autentici
I testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo del presente Atto costitutivo fanno ugualmente fede.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Atto costitutivo.
Fatto a Madrid il tredici settembre millenovecentottantatre in un'unica copia.
Protocollo
PROTOCOLLO
della Riunione dei plenipotenziari riconvocata sulla creazione del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia tenutasi a Vienna il 3 e 4 aprile 1984.
Sedi del Centro ai sensi del paragrafo 2 dell'Articolo 1 dello Statuto sul Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia sono Trieste, Italia, e Nuova Delhi, India.
Il presente Protocollo restera' aperto alla firma a Vienna dal 4 al 12 aprile 1984 e successivamente presso la sede delle Nazioni Unite a New York fino alla data di entrata in vigore dello Statuto conformemente all'Articolo 21 dello stesso.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo per conto dei loro rispettivi Governi.
Fatto a Vienna il quattro aprile millenovecentottantaquattro, in un unico originale.