053U0235
053U0235
Convenzione (LEGGE 12 marzo 1953 n. 235)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni concluse a Chiasso, tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera, il 5 aprile 1951:
Convenzione concernente la correzione della Roggia Molinara;
Convenzione concernente la rettifica di confine lungo la Poggia Molinara fra i comuni di Como e Chiasso;
Convenzione concernente una rettifica della frontiera al varco stradale di Ponte Chiasso.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 12 marzo 1953 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Art. 1
Convenzione tra la Repubblica italiana la Confederazione Svizzera concernente la correzione della Roggia Molinara (Comuni di Chiasso e di Como).
LA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
considerato che, nel loro corso attuale, le acque della Poggia
Molinara provocano impaludamenti ai terreni circostanti e, in periodi di pioggia, inondazioni,
ritenuto che in conseguenza di cio', le condizioni igieniche sono insoddisfacenti,
visto che e' invero necessario, per rimediare a tali difettosita', di canalizzare la Roggia con nuova opera artificiale permanente e rettificare a tal fine il corso eccezionalmente sinuoso della Roggia stessa,
hanno deciso di concludere la presente Convenzione.
Essi hanno a tal fine designato quali loro plenipotenziari
LA REPUBBLICA ITALIANA
ing. Giuseppe Merla, Direttore dell'Ufficio Idrografico di Milano,
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
ing. Walter Schurter, Ispettore federale in capo del Lavori
Pubblici, Berna, i
quali dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1.
La Roggia Molinara fra i comuni di Chiasso e di Conio e' da
correggere sulla base del progetto compilato dal comune di Chiasso in data 9 maggio 1949, progetto approvato dal Comune di Como il 9 marzo 1950 e che fa parte integrante della presente Convenzione (vedi allegati n. 1 e 2).
L'asse del nuovo canale s'identifica con tracciato del confine
rettificato conformemente alla Convenzione concernente la rettifica della frontiera stipulata il 5 aprile 1951.
Art. 2
Art. 2.
La spesa per la costruzione del canale nonche' per la rimozione ed il ripristino in opera della rete italiana a protezione della linea di confine viene ripartita nel modo seguente:
quattro quinti al Comune di Chiasso ed un quinto al Comune di
Como, come stabilito nella Convenzione, dell'8 marzo 1950, fra i delegati dei comuni di Chiasso e di Como.
Le spese suppletorie per lavori che si rendessero necessari durante
l'esecuzione saranno sopportate dai Comuni interessati nella stessa proporzione.
Art. 3
Art. 3.
Riservata l'approvazione del Dipartimento delle pubbliche
costruzioni del Cantone Ticino e delle competenti Autorita' italiane, gli Uffici tecnici dei Comuni di Chiasso e di Como prenderanno gli accordi necessari per l'esecuzione dell'opera e la fornitura dei materiali.
L'Ufficio tecnico del Cantone Ticino ed il competente Ufficio della
Provincia di Como si intenderanno per la sorveglianza dell'esecuzione dei lavori di correzione e per l'allestimento della liquidazione.
Art. 4
Art. 4.
Gli impianti ed i macchinari di cantiere nonche' i materiali da
costruzione impiegati per l'esecuzione dei lavori saranno reciprocamente esonerati dalle tasse doganali e da qualsiasi altra imposta. Restano riservate le misure di controllo delle rispettive amministrazioni doganali.
Art. 5
Art. 5.
Le competenti Autorita' svizzere ed italiane procederanno al
collaudo della nuova opera non appena i lavori saranno ultimati. Il collaudo implica l'accettazione definitiva dell'opera, con riserva dell'esecuzione di eventuali lavori complementari di poca importanza.
Dalla data del collaudo le competenti Autorita' dei due Paesi
s'impegnano a mantenere in buone condizioni il canale e ad assumere a proprio carico le spese relative alla manutenzione di quelle parti dell'opera sottoposte alla sovranita' territoriale di ciascuno Stato.
Art. 6
Art. 6.
La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di
ratifica saranno scambiati a Roma il piu' presto possibile.
Essa entra in vigore alla data dello scambio degli strumenti di
ratifica.
In fede di che i Plenipotenziari sopranominati hanno firmato la
presente Convenzione.
Fatto a Chiasso il 5 aprile 1951
Ing. Giuseppe MERLA Ing. Walter SCHURTER
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI
Art. 1
Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera concernente la rettifica di confine lungo la Roggia Molinara fra i comuni di Como e Chiasso.
LA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
considerata la necessita' di rettificare il tracciato della
frontiera corrente lungo l'asse della Roggia Molinara fra il cippo 65 F (R) ed il cippo 65 L (Settore secondo - Sezione prima, tratto quarto),
onde semplificare l'andamento sinuoso della frontiera stessa, per facilitare i servizi di sorveglianza doganale nonche' per bonificare il terreno circostante con una nuova canalizzazione della Roggia Molinara,
hanno deciso di concludere a tale scopo la presente Convenzione.
Essi hanno a tal fine designato quali loro plenipotenziari
LA REPUBBLICA ITALIANA
Generale di Brigata Luigi Morosini
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
Colonnello Maurice De Raemy
i quali dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1.
A parziale modifica della Convenzione fra il Regno d'Italia e la
Confederazione Elvetica per la determinazione del confine italo-svizzero nel tratto compreso fra Cima Garibaldi (o Run Do) ed il Mont Dolent, firmata a Berna il 24 luglio 1941, i due Governi interessati convengono di rettificare il confine lungo la Roggia Molinara, tra i Comuni di Como e Chiasso e di fissarlo sull'asse del nuovo canale corretto sulla base del progetto compilato dal Comune di Chiasso in data 9 maggio 1949 che fa parte integrante della Convenzione.
Art. 2
Art. 2.
Della determinazione del nuovo confine e' incaricata la Commissione
permanente manutenzione confine italo-svizzero, alla quale a tale scopo vengono attribuiti i seguenti compiti:
a) Tracciamento e rilevamento sul terreno della nuova linea di
frontiera, che segnera' l'asse del nuovo canale;
b) Controllo, prima della costruzione del canale, delle aree
reciprocamente da scambiarsi, compensate non secondo il valore dei terreni, ma esclusivamente secondo la misura di superficie.
Dette aree risultano dal citato progetto del Comune di Chiasso in data 9 maggio 1949. Nella compensazione viene adottato in principio del conguaglio, con quelle tolleranze che sono nell'ordine pratico della esecuzione dei lavori;
c) Controllo, a lavori effettuati, della perfetta identita' fra tracciato della linea di frontiera ed asse del nuovo canale costruito;
d) Materiale segnalizzazione della nuova linea di frontiera,
secondo le norme in vigore fra i due Stati;
e) Rilevamento dei termini della nuova frontiera e relativa
documentazione.
Art. 3
Art. 3.
Le spese relative ai compiti di cui al precedente articolo secondo,
vengono attribuite come segue:
1ª alla Commissione Manutenzione Confine italosvizzero quello di cui alle lettere a), b), c), e),
2ª agli Enti cui sono attribuite le spese di costruzione del
nuovo canale quelle della lettera d).
Art. 4
Art. 4.
La presente Convenzione sara' ratificata, e gli strumenti di
ratifica saranno scambiati al piu' presto possibile a Roma. Essa entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
In fede di che i Plenipotenziari sopranominati hanno firmato la
presente Convenzione.
Fatto a Chiasso il 5 aprile 1951
Gen. Luigi MOROSINI Colonel DE RAEMY
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI
Art. 1
Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera concernente una rettifica della frontiera al varco stradale di
Ponte Chiasso.
La Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera in
considerazione dell'intenso traffico automobilistico al varco stradale di Ponte Chiasso, della necessita' di permettere un rapido disbrigo delle formalita' doganali e di fare in modo che le operazioni relative al traffico delle merci siano effettuate separatamente da quelle concernenti le persone,
hanno deciso di procedere ad una rettifica della frontiera a detto varco stradale e di concludere a tale scopo la presente Convenzione.
Essi hanno a tal fine designato quali loro plenipotenziari
LA REPUBBLICA ITALIANA
ing. Giuseppe Merla, Direttore dell'Ufficio Idrografico di Milano,
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
Colonnello Maurice de Raemy, Vice-direttore del Servizio
Topografico Federale, Berna,
i quali dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1.
A parziale modifica della Convenzione tra la Confederazione
Svizzera ed il Regno d'Italia del 24 luglio 1941 sulla determinazione della frontiera italosvizzera tra il Run Do o Cima Garibaldi ed il Monte Polent, il tracciato di confine, al valico stradale Chiasso-Ponte Chiasso, tra i cippi 65 L e 66/7 , e' fissato secondo il piano allegato, elaborato sulla base della proposta dell'Ufficio tecnico-erariale di Como in data 17 marzo 1950 e che fa parte integrante della presente Convenzione,
Art. 2
Art. 2.
Alla Commissione permanente per la manutenzione del confine
italo-svizzero vengono assegnati i seguenti compiti:
a) controllo delle superfici da permutarsi pareggiate non in base
al valore del terreno ma esclusivamente in base alla loro area. Si tratta di due superfici aventi 62 mq. ciascuna, cioe' complessivamente di 124 mq.;
b) incippamento, demarcazione e misurazione del nuovo tracciato della frontiera nonche' modifica della documentazione.
Art. 3
Art. 3.
Le spese inerenti ai compiti menzionati all'art. 2 saranno
sopportate per meta' da ciascuna delle due Parti.
Art. 4
Art. 4.
La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di
ratifica saranno scambiati al piu' presto possibile a Roma. La Convenzione entra in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
In fede di che i Plenipotenziari sopranominati hanno firmato la
presente Convenzione.
Fatto a Chiasso il 5 aprile 1951
Ing. Giuseppe MERLA Col. DE RAMEY
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI