057U1342
057U1342
Convenzione (LEGGE 24 dicembre 1957 n. 1342)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione d'estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Italia, e lo Stato d'Israele, conclusa in Roma il 24 febbraio 1956.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'art. 34 della Convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 24 dicembre 1957 GRONCHI ZOLI - PELLA - TAMBRONI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Art. 1
Convenzione d'extradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Italia e lo Stato d'Israele
Il Governo della Repubblica italiana, ed il Governo dello Stato
d'Israele desiderando regolare di comune accordo le questioni relative all'estradizione ed all'assistenza giudiziaria in materia penale, hanno designato a tale scopo i sottoscritti in qualita' di loro Plenipotenziari debitamente autorizzati, i quali hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Articolo 1
Le Parti Contraenti s'impegnano reciprocamente a consegnarsi,
secondo le norme ed alle condizioni fissate dalla presente Convenzione, gli individui che si trovano sul territorio di una di Esse e sono perseguiti o condannati dalle autorita' giudiziarie dell'altra per qualsiasi reato elencato nell'articolo 2 e che costituisca un fatto punibile secondo la legge di ciascuna delle Parti Contraenti.
Art. 2
Articolo 2
I reati che danno luogo all'estradizione sono:
1) Qualsiasi reato per il quale il massimo della pena prevista
dalla legge di ciascuna delle Parti Contraenti sia superiore a tre anni di reclusione. Sono tuttavia eccettuati:
a) la bigamia;
b) le violenze di qualsiasi natura o vie di fatto, qualora
costituiscano reati speciali in quanto commessi contro agenti della forza pubblica nell'esercizio delle loro funzioni o in occasione di tale esercizio;
c) i reati contro la legislazione sul controllo delle
importazioni ed esportazioni, i cambi, il controllo dei prezzi, le frodi alimentari, i pesi e le misure, nonche' contro la legislazione di emergenza relativa alla speculazione economica.
2) Omicidio per imperizia, imprudenza, negligenza o inosservanza dei regolamenti.
3) Aborto.
4) Attentato al pudore, lenocinio, sfruttamento della
prostituzione, istigazione alla dissolutezza, sequestro di persona in luoghi di dissolutezza o per fini di dissolutezza.
5) Sottrazione di minorenni; abbandono di figli minori;
inadempienza dell'obbligo di provvedere ai bisogni essenziali di figli minori.
6) Minacce o violenze a scopo di estorsioni di qualsiasi natura.
7) Arresto e sequestro arbitrari.
8) Furto, truffa, compresi i casi in cui essa ha per fine di
ottenere un credito.
9) Sottrazione o dissipazione fraudolenta, ai danni altrui, di
effetti, danaro, merci, quietanze, scritti di qualsiasi matura, che contengano, creino o estinguano una obbligazione e che siano stati consegnati a condizione di restituirli o di farne un uso o un impiego determinato.
10) Ricettazione.
11) Messa in circolazione di monete false d'oro, di argento o di altro metallo.
12) Falso in scrittura di qualsiasi natura; messa in circolazione di documenti falsi.
13) Usurpazione di titoli o di funzioni pubbliche; abuso
nell'esercizio di funzioni pubbliche.
14) Falso giuramento, falsa testimonianza, falsa dichiarazione di esperti o di interpreti, subordinazione ed altri atti destinati a nuocere al corso della giustizia.
15) Corruzione di pubblici ufficiali.
Sono compresi nelle qualificazioni precedenti la complicita' ed il tentativo.
Tuttavia, quando trattasi di individuo condannato, l'estradizione non sara' concessa se la pena inflitta e' inferiore a sei mesi di reclusione.
Art. 3
Articolo 3
Le Parti Contraenti avranno la facolta' di concedere o di rifiutare
l'estradizione dei propri cittadini.
Tuttavia l'estradizione sara' concessa, se, al momento in cui il
reato e' stato commesso, l'individuo di cui e' domandata l'estradizione non possedeva la cittadinanza dello Stato richiesto.
Art. 4
Articolo 4
L'estradizione non sara' concessa qualora si tratti di reato
politico o di fatto connesso ad un reato politico, ovvero qualora gli elementi del reato implichino una discriminazione razziale o religiosa. Spetta allo Stato richiesto di valutare a tale scopo il carattere del reato.
Art. 5
Articolo 5
L'estradizione non sara' concessa se il reato per il quale e'
domandata consiste unicamente nella violazione di obblighi militari.
Art. 6
Articolo 6
In materia di tasse, d'imposte e di dogane, l'estradizione sara'
concessa a norma della presente Convenzione, nella misura in cui sara' cosi' stabilito, mediante semplice scambio di note, per uno o piu' reati specificamente indicati.
Art. 7
Articolo 7
L'estradizione non sara' concessa:
1) se il reato per cui essa e' domandata e' stato commesso,
secondo la legge dello Stato richiesto, nel territorio di questo Stato;
2) se l'individuo di cui e' stata domandata l'estradizione e'
gia' stato condannato o assolto, per gli stessi fatti, nello Stato richiesto;
3) se la prescrizione dell'azione o della pena si e' compiuta a norma della legislazione dello Stato richiedente o dello Stato richiesto;
4) se, nello Stato richiedente, l'individuo di cui e' domandata l'estradizione e' stato graziato o beneficia di un provvedimento di amnistia.
L'estradisione potra' essere rifiutata:
1) se il reato e' perseguito nello Stato richiesto;
2) se il reato e' stato commesso nel territorio di un terzo Stato
e le autorita' giudiziarie dello Stato richiesto sono competenti a conoscerne;
3) se l'individuo di cui e' domandata l'estradizione e' gia'
stato condannato per gli stessi fatti in un terzo Stato.
Art. 8
Articolo 8
La domanda di estradizione sara' trasmessa per via diplomatica.
Alla domanda sara' allegato l'originale o la copia autentica, sia della sentenza definitiva di condanna, sia del mandato di arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza, rilasciato da un giudice o magistrato.
L'esposizione del fatto per cui e' domandata la estradizione, il
tempo ed il luogo in cui esso e' stato commesso, la sua qualifica e le disposizioni legali applicabili ad esso, saranno indicate con la maggiore possibile esattezza.
Verra' allegata inoltre una copia del testo della legge relativa ai
reati ed alle pene applicabili, nonche', per quanto possibile, i connotati dell'individuo richiesto, ed ogni indicazione atta a determinare l'identita' e la nazionalita' dello stesso.
Qualora si tratti di imputato, sara' inoltre allegato l'originale o
la copia autentica delle deposizioni di testi, delle dichiarazioni di periti, raccolte, sotto giuramento o meno, da un giudice o un magistrato o, in caso di domanda proveniente dall'Italia, da un ufficiale di polizia giudiziaria.
In tal caso, l'estradizione avra' luogo soltanto se, secondo le
autorita' dello Stato richiesto, esistono prove sufficienti che giustificherebbero il rinvio a giudizio dell'individuo, qualora il reato fosse stato commesso nel territorio di detto Stato.
I mandati, le deposizioni o dichiarazioni raccolte, sotto
giuramento o meno, le copie di detti documenti nonche' i documenti giudiziari attestanti l'esistenza della condanna, saranno ricevuti come prova valida nella procedura di esame della domanda di estradizione, se sono muniti della firma o accompagnati dalla attestazione di un giudice, di un magistrato o di un funzionario dello Stato in cui sono stati redatti, e se sono autenticati con il sigillo ufficiale del Ministro della giustizia o di un altro Ministro.
Art. 9
Articolo 9
Lo Stato a cui e' diretta la domanda di estradizione adottera' le disposizioni necessarie, conformemente alla propria legislazione, allo scopo di assicurare l'estradizione.
Art. 10
Articolo 10
In caso di urgenza, lo Stato richiedente puo' domandare allo Stato richiesto l'arresto provvisorio dell'individuo di cui e' domandata l'estradizione in attesa che i documenti necessari a sostegno della domanda di estradizione e indicati nell'articolo 8 possano essere trasmessi.
La richiesta di arresto provvisorio sara' trasmessa
telegraficamente o per lettera alle autorita' di polizia dello Stato richiesto.
Tale richiesta dovra' indicare che seguira' una domanda di
estradizione e che esiste, secondo i casi, un mandato di arresto o una sentenza di condanna; essa menzionera' inoltre la natura del fatto per cui e' domandata l'estradizione, il tempo ed il luogo in cui il fatto e' stato commesso, nonche' i connotati piu' precisi possibili dell'individuo richiesto.
L'arresto provvisorio avra' luogo nelle forme e secondo le norme
stabilite dalla legislazione dello Stato richiesto. La decisione riguardante l'arresto, nonche', se del caso, la data dell'arresto, saranno comunicate d'urgenza alle autorita' di polizia dello Stato richiedente.
Art. 11
Articolo 11
L'arresto provvisorio potra' essere sospeso in qualsiasi momento; esso cessera', di pieno diritto, se nel termine di 60 giorni dall'arresto, lo Stato richiesto non abbia ricevuto la domanda di estradizione accompagnata dai documenti indicati nell'articolo 8.
Il rilascio non e' di ostacolo all'arresto ed all'estradizione, se la domanda di estradizione giunge successivamente.
Art. 12
Articolo 12
Quando informazioni o prove complementari siano indispensabili allo
Stato richiesto per accertare che concorrano le condizioni previste dalla presente Convenzione, detto Stato, se ritenga che possa rimediarsi a tale omissione, ne dara' notizia allo Stato richiedente, per via diplomatica, prima di rigettare la domanda.
Quando l'individuo di cui e' domandata l'estradizione e' detenuto in visto della estradizione, potra' essere messo in liberta' se tali informazioni o prove complementari non sono pervenute entro 60 giorni dalla data in cui sono richieste. Tuttavia, tale termine potra' essere prolungato su domanda motivata.
Art. 13
Articolo 13
Qualora l'estradizione sia richiesta concorrentemente da piu'
Stati, sia per gli stessi fatti, sia per fatti diversi, lo Stato richiesto decidera' liberamente, tenendo conto di tutte le circostanze ed in particolare della possibilita' di una successiva estradizione tra gli Stati richiedenti, delle date rispettive delle domande, della gravita' relativa dei reati e del luogo in cui sono stati commessi.
Art. 14
Articolo 14
Quando si procedera' all'estradizione, tutti gli oggetti
provenienti dal reato o che possano servire quali prove, trovati in possesso dell'individuo richiesto al momento del suo arresto o scoperti ulteriormente, saranno sequestrati e consegnati allo Stato richiedente.
Tale consegna, potra' aver luogo anche nel caso in cui
l'estradizione non possa avvenire per evasione o per morte dell'individuo richiesto.
Sono pero' riservati i diritti che eventualmente dei terzi abbiano acquisito su tali oggetti, i quali dovranno, all'occorrenza, essere restituiti senza spesa allo Stato richiesto, alla fine del procedimento.
Lo Stato richiesto potra' trattenere provvisoriamente gli oggetti sequestrati, qualora li consideri necessari per una causa penale.
Esso potra', pure, nel trasmetterli, domandarne la restituzione per lo stesso motivo, impegnandosi a rimandarli, a sua volta, non appena possibile.
Art. 15
Articolo 15
Lo Stato richiesto fara' conoscere allo Stato richiedente, per via diplomatica, la sua decisione sull'estradizione.
Ogni rifiuto completo o parziale verra' motivato.
Quando l'estradizione sara' stata concessa, lo Stato richiedente
sara' informato della data a partire dalla quale la consegna potra' avvenire e del luogo di detta consegna. In mancanza di un accordo circa il luogo della consegna, l'individuo estradato sara' condotto, a cura dello Stato richiesto, al luogo designate dalla rappresentanza diplomatica dello Stato richiedente.
Lo Stato richiedente provvedera' a far ricevere l'individuo da
estradare entro un periodo di 50 giorni dalla data fissata conformemente alle disposizioni del comma precedente. Tale periodo potra' essere prolungato ove lo esigano speciali circostanze.
Trascorso questo periodo l'individuo potra' essere rilasciato. Le circostanze verranno valutate dallo Stato richiesto.
Il rilascio non e di ostacolo alla presentazione ed all'esame di
una nuova domanda di estradizione per il medesimo fatto.
Art. 16
Articolo 16
Qualora l'individuo domandato in estradizione sia perseguito o
condannato nello Stato richiesto per un reato diverso da quello che e' motivo della domanda di estradizione, detto Stato dovra', cio' nonostante, esaminare tale domanda con la maggior possibile sollecitudine: ma la consegna dell'accusato potra' essere differita fino a quando esso abbia soddisfatto la giustizia di questo Stato.
Uno scambio di lettere fissera' le condizioni alle quali un
individuo sara' inviato temporaneamente per comparire avanti alle autorita' giudiziarie dello Stato richiedente e rinviato non appena tali autorita' avranno deciso.
Art. 17
Articolo 17
L'individuo che sara' stato consegnato non potra' essere ne'
perseguito, ne' punito, ne' detenuto, ne' sottoposto ad alcuna restrizione della liberta' personale per un fatto anteriore alla consegna, diverso da quello che ha motivato la estradizione, salvo nei seguenti casi:
1) quando, avendone avuta la liberta', l'individuo estradato non ha lasciato, entro 60 giorni dalla sua liberazione definitiva, il territorio dello Stato a cui e' stato consegnato o se vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;
2) quando lo Stato che lo ha consegnato vi acconsente.
Nel caso in cui la qualifica del fatto incriminato sia modificata nel corso del procedimento, l'individuo estradato sara' perseguito unicamente se la nuova qualifica del fatto darebbe egualmente luogo ad estradizione secondo le disposizioni della presente Convenzione.
Art. 18
Articolo 18
Salvo nel caso in cui l'estradato sia rimasto nel territorio dello Stato richiedente o vi sia ritornato nelle condizioni indicate nel precedente articolo, il consenso dello Stato richiesto sara' necessario per permettere allo Stato richiedente di consegnare l'individuo estradato ad un terzo Stato.
Art. 19
Articolo 19
Il consenso previsto dagli articoli 17 e 18 sara' richiesto a mezzo
di domanda accompagnata dai documenti indicati nell'articolo 8 e da un verbale giudiziario contenente le dichiarazioni dell'estradato.
Tale verbale avra' la stessa validita' dei documenti giudiziari menzionati nell'ultimo comma dell'articolo 8, qualora sia redatto nella stessa forma.
Art. 20
Articolo 20
Saranno a carico dello Stato richiesto le spese occasionate dalla domanda di estradizione, fino al momento della consegna dell'estradato, sia nel porto d'imbarco marittimo o aereo agli agenti dello Stato richiedente, sia alla frontiera alle autorita' dello Stato di transito designato dallo Stato richiedente.
Art. 21
Articolo 21
L'estradizione in transito attraverso il territorio di una delle
Parti Contraenti di un individuo consegnato all'altra Parte sara' concessa su domanda trasmessa per via diplomatica ed accompagnata dai documenti indicati nell'articolo 8, a condizione che si tratti di un reato che puo' dar luogo ad estradizione ai termini della presente Convenzione, a meno che il transito non sia di natura da turbare l'ordine pubblico.
Le disposizioni dell'articolo 3 saranno egualmente applicabili alla
richiesta di estradizione in transito.
Nel caso in cui sara' utilizzata la via aerea, saranno applicate le
seguenti disposizioni:
1) quando nessun atterraggio sara' previsto, lo Stato richiedente
avvisera' lo Stato il cui territorio sara' sorvolato e attestera' l'esistenza di un mandato d'arresto o di una sentenza di condanna: in caso di atterraggio di fortuna, tale notifica avra' gli effetti della domanda di arresto provvisorio prevista dall'articolo 10 e lo Stato richiedente inviera' una domanda di transito nelle condizioni previste dal primo comma del presente articolo;
2) quando un atterraggio sara' previsto, lo Stato richiedente
fara' domanda di transito.
Qualora lo Stato a cui e' richiesto il transito chieda esso pure
l'estradizione, si potra' sospendere il transito fino a quando l'individuo richiesto abbia soddisfatto la giustizia di detto Stato.
Le spese di transito saranno rimborsate dallo Stato richiedente.
Art. 22
Articolo 22
Le Parti Contraenti s'impegnano reciprocamente a notificare gli
atti di procedura e le sentenze alle persone residenti nei loro territori rispettivi e ad eseguire le commissioni rogatorie in materia penale.
L'esecuzione di tale impegno avra' luogo in conformita' della legge
della Parte Contraente nel cui territorio essa ha luogo.
Art. 23
Articolo 23
La lettera e l'elenco di trasmissione degli atti di procedura e
delle sentenze dovra' contenere le seguenti indicazioni:
- autorita' da cui l'atto emana,
- natura dell'atto di cui trattasi,
- nome ed indirizzo del destinatario,
- qualifica del reato.
Art. 24
Articolo 24
L'autorita' richiesta fara' consegnare l'atto al destinatario. La prova della consegna sara' data a mezzo sia di una ricevuta datata e firmata dal destinatario, sia di un attestato dell'autorita' richiesta, che specifichi il fatto ed il modo della consegna; l'uno o l'altro di tali documenti sara' immediatamente trasmesso all'autorita' richiedente.
Qualora la consegna non abbia potuto effettuarsi, l'autorita'
richiesta rimandera' l'atto all'autorita' richiedente, indicando i motivi che hanno impedito la consegna stessa. Se il destinatario ha rifiutato di ricevere l'atto, l'autorita' richiesta precisera', per quanto possibile, le circostanze ed i motivi del rifiuto.
Art. 25
Articolo 25
Le commissioni rogatorie saranno eseguite dalle autorita',
giudiziarie. Se l'autorita' richiesta e' incompetente essa trasmettera' d'ufficio la commissione rogatoria alla autorita' competente.
Art. 26
Articolo 26
L'autorita' richiesta potra' rifiutare di eseguire una commissione rogatoria o di notificare un atto di procedura o una sentenza se, secondo la legge del proprio Stato, non sia competente, o se la esecuzione o la notifica siano di natura tale da ledere la sovranita', la sicurezza o l'ordine pubblico.
Art. 27
Articolo 27
Le persone la cui testimonianza e' richiesta saranno invitate a comparire mediante semplice avviso; se esse si rifiutano di ottemperare a detto avviso, l'autorita' richiesta dovra' usare i mezzi di costrizione previsti dalla legge del proprio Stato.
Art. 28
Articolo 28
Su domanda espressa dell'autorita' richiedente, l'autorita'
richiesta dovra' informarla in tempo utile della data e del luogo in cui verra' eseguita la commissione rogatoria, affinche' le parti interessate possano esercitare i diritti che sono loro riconosciuti dalla legge dello Stato in cui ha luogo l'esecuzione.
Art. 29
Articolo 29
La consegna degli atti di procedura e delle sentenze, nonche'
l'esecuzione delle commissioni rogatorie non daranno luogo a rimborso di alcuna spesa, eccetto per quanto riguarda le indennita' dei periti.
Art. 30
Articolo 30
Se, in una causa penale, la comparizione personale di un testimone o di un perito e' necessaria, sara' rivolta domanda a tale effetto; l'autorita' competente dello Stato in cui risiede il teste o il perito lo sollecitera' ad ottemperare all'invito che gli sara' fatto.
In tal caso, le indennita' di viaggio e soggiorno, calcolate dalla residenza del teste o del perito, saranno almeno eguali a quelle previste dalle tariffe e dai regolamenti vigenti nello Stato in cui la comparizione deve aver luogo. Su domanda del teste o del perito, potra' essergli dato dalle autorita' della propria residenza, l'anticipo di tutte o parte delle spese di viaggio, che saranno successivamente rimborsate dallo Stato richiedente.
Nessun teste o perito, qualunque ne sia la nazionalita', il quale, citato dalle autorita' di una delle Parti Contraenti compaia volontariamente innanzi alle autorita' giudiziarie dell'altra Parte, potra' essere perseguito o detenuto per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio della Parte richiesta. Tale immunita' avra' fine qualora, avendone avuta la liberta', il teste o il perito non abbia lasciato il territorio della Parte richiedente entro 30 giorni dal momento in cui la sua presenza innanzi alle autorita' giudiziarie non era piu' necessaria.
Art. 31
Articolo 31
La trasmissione dei documenti, in esecuzione delle disposizioni del
presente Titolo, si fara' per via diplomatica.
Art. 32
Articolo 32
I documenti da inviare, da rilasciare o da produrre in esecuzione della presente Convenzione saranno accompagnati da una traduzione in lingua francese.
Art. 33
Articolo 33
La presente Convenzione potra' essere estesa, con scambio di
lettere tra i due Governi, al Territorio della Somalia sotto Amministrazione italiana.
Art. 34
Articolo 34
La presente Convenzione sara' ratificata ed entrera' in vigore alla
data dello scambio delle ratifiche, che avra' luogo a........non appena possibile.
L'applicazione della Convenzione si estendera' ai reati commessi
prima della sua entrata in vigore.
Essa rimarra' in vigore fino allo spirare di un termine di sei mesi
a decorrere dal giorno in cui una delle Parti Contraenti avra' dichiarato di volerne fare cessare gli effetti.
Art. 35
Articolo 35
La presente Convenzione e' redatta in tre originali, in lingua
italiana, in lingua ebraica ed in lingua francese, i tre testi facendo egualmente fede. Tuttavia, in caso di contestazione tra i due Governi per quanto concerne la sua interpretazione o applicazione, il testo francese sara' decisivo.
In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato la
presente Convenzione.
Fatto a Roma, il 24 febbraio 1956
Per la Repubblica italiana Per lo Stato d'Israele G. MARTINO ELIAHU SASSON