089G0088
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Ratifica ed esecuzione della convenzione sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, adottata a Bruxelles il 14 giugno 1983, e del protocollo di modifica adottato a Bruxelles il 24 giugno 1986. (LEGGE 11 febbraio 1989 n. 87)
Premessa
Entrata in vigore della legge: 12/2/1989 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, adottata a Bruxelles il 14 giugno 1983, e il protocollo di modifica adottato a Bruxelles il 24 giugno 1986.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente all'articolo 13 della convenzione, come modificato dall'articolo 1 del protocollo, e all'articolo 2 del protocollo stesso.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 febbraio 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri. ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri. Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Convention
Parte di provvedimento in formato grafico
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((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
L'avviso di rettifica in G.U. 5/4/1989, n. 79 ha disposto che:
"In allegato alla legge di ratifica citata in epigrafe, dopo il testo originale, in lingua francese, della "Convenzione", alla pag. 14 del sopra indicato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, deve intendersi riportato il seguente testo, in lingua francese, del "Protocollo di modifica":
"PROTOCOLE D'AMENDEMENT A LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR LE SYSTEME HARMONISE DE DESIGNATION ET DE CODIFICATION DES MARCHANDISES.
(Bruxelles, le 24 juin 1986).
Les Parties contractantes a' la Convention portant creation du Conseil de cooperation douaniere signee a' Bruxelles le 15 decembre 1950 et la Communaute' economique europeenne,
Considerant quil est souhaitable que la Convention internationale sur le Systeme harmonise' de designation et de codification des marchandises (faite a' Bruxelles le 14 juin 1983); entre en vigueur le 1er janvier 1988,
Considerant qua' moins que l'article 13 de ladite Convention ne soit amende', la date d'entree en vigueur de cette Convention demeurera incertaine,
Sont convenues de ce qui suit:
Article Premier
Le paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention internationale sur le Systeme harmonise' de designation et de codification des marchandises, faite a' Bruxelles le 14 juin 1983 (denommee ciapres la 'Convention'), est remplace' par ce qui suit:
'1. La presente Convention entre en vigueur le 1er janvier qui suit immediatement apres trois mois au moins la date a' laquelle un minimum de dix-sept Etats ou Unions douanieres ou economiques vises a' l'article 11 ci-dessus l'ont signee sans reserve de ratification ou ont depose' leurs instruments de ratification ou d'adhesion, mais pas avant le 1er janvier 1988'.
Article 2
A. Le present Protocole entre en vigueur en meme temps que la Convention a' condition quun minimum de dix-sept Etats ou Unions douanieres ou economiques vises a' l'article 11 de la Convention aient depose' leurs instruments d'acceptation du Protocole aupres du Secretaire general du Conseil de cooperation douaniere. Toutefois, aucun Etat ou Union douaniere ou economique ne peut deposer son instrument d'acceptation du present Protocole s'il n'a pas prealablement signe' ou ne signe en meme temps la Convention sans reserve de ratification ou n'a pas depose' ou ne depose pas en meme temps son instrument de ratification ou d'adhesion a' la Convention.
B. Tout Etat ou Union douaniere ou economique qui devient Partie contractante a' la Convention apres l'entree en vigueur du present Protocole aux termes du paragraphe A ci-dessus est Partie contractante a' la Convention amendee par le Protocole.
Copie certifiee,
G. R. Dickerson,
Secretaire general.
Visto, il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI"
Ha inoltre disposto che:"Al fine di renderlo piu' comprensibile, si ristampa, qui di seguito, il testo in lingua francese, della pag. 27 del sopra indicato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, dove sono state riportate in stampa poco leggibile alcune parti relative ai "Chapitre 7" e "Chapitre 8" dell'allegato alla convenzione "Nomenclatura del sistema armonizzato".
Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE
Convenzione internazionale sul sistema armonizzato
di designazione e di codificazione delle merci
PREAMBOLO
Le Parti contraenti della presente Convenzione, elaborata sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale,
Desiderose di facilitare il commercio internazionale,
Desiderose di agevolare la raccolta, il raffronto e l'analisi delle statistiche, in particolare quelle relative al commercio internazionale,
Desiderose di ridurre le spese derivanti dalla necessita' di attribuire alle merci una nuova designazione, una nuova classificazione e un nuovo codice, quando, nel corso degli scambi internazionali, passano da un sistema di classificazione a un altro e di facilitare l'azione dei documenti commerciali e la trasmissione dei dati,
Considerando che l'evoluzione delle tecniche e delle strutture del commercio internazionale implica la necessita' di apportare modifiche rilevanti alla Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali fatta a Bruxelles il 15 dicembre 1950,
Considerando altresi' che il grado di precisione richiesto dai governi e dagli ambienti commerciali per fini tariffari e statistici supera attualmente di molto quello che offre la Nomenclatura allegata alla suddetta Convenzione,
Considerando che occorre disporre di dati esatti e comparabili, in sede di negoziati commerciali internazionali,
Considerando che il Sistema armonizzato e' destinato ad essere utilizzato per la tarifficazione e le statistiche relative ai diversi modi di trasporto delle merci,
Considerando che il Sistema armonizzato e' destinato ad essere incorporato, nella misura possibile, nei sistemi commerciali di designazione e di codificazione delle merci,
Considerando che il Sistema armonizzato e' destinato a favorire nei limiti del possibile la piu' stretta correlazione tra le statistiche del commercio d'importazione e d'esportazione, da un lato, e le statistiche di produzione dall'altro,
Considerando che si deve mantenere un stretta correlazione tra il Sistema armonizzato e la Classificazione Tipo per il Commercio Internazionale (CTCI) delle Nazioni Unite,
Considerando che e' opportuno rispondere alle esigenze suddette mediante una nomenclatura tariffaria e statistica combinata che possa essere utilizzata dai vari operatori del commercio internazionale,
Considerando che e' importante garantire l'aggiornamento del Sistema armonizzato in funzione dell'evoluzione delle tecniche e delle strutture del commercio internazionale,
Considerando i lavori gia' svolti in questo campo dal Comitato del sistema armonizzato istituito dal Consiglio di cooperazione doganale, Considerando che, se suddetta Convenzione sulla Nomenclatura si e' rivelata uno strumento efficace per conseguire alcuni di questi obiettivi, il miglior mezzo per giungere ai risultati auspicati consiste nel concludere una nuova Convenzione internazionale,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
DEFINIZIONI
Ai fini della presente Convenzione s'intende:
a)per Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci piu' avanti denominato Sistema armonizzato: la nomenclatura che comprende le voci, le sottovoci e i relativi codici numerici, le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci, nonche' le regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato che figurano nell'allegato alla Convenzione;
b)per nomenclatura tariffaria: una nomenclatura stabilita secondo la legislazione della Parte contraente per la riscossione dei diritti doganali all'importazione;
c)per nomenclature statistiche: le nomenclature di merci elaborate dalla Parte contraente per la raccolta di dati che servono all'elaborazione di statistiche del commercio di importazione e d'esportazione;
d)per nomenclatura tariffaria e statistica combinata: una nomenclatura che integra la nomenclatura tariffaria e le nomenclature statistiche giuridicamente prescritta dalla Parte contraente ai fini della dichiarazione delle merci all'importazione;
e)per convenzione che istituisce il Consiglio: la Convenzione che istituisce un Consiglio di cooperazione doganale, fatta a Bruxelles il 15 dicembre 1950;
f)per Consiglio: il Consiglio di cooperazione doganale citato al paragrafo e) che precede;
g)per Segretario generale: il Segretario generale del Consiglio;
h)per ratifica: la ratifica propriamente detta, l'accettazione o l'approvazione.
Convenzione - art. 2
Articolo 2
ALLEGATO
L'allegato alla presente Convenzione fa parte integrante della medesima e ogni riferimento a tale Convenzione si applica anche a questo allegato.
Convenzione - art. 3
Articolo 3
OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI
1. Fatte salve le eccezioni menzionate all'articolo 4:
a) ogni Parte contraente si impegna, salvo applicazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del presente paragrafo, a far si che, a decorrere dalla data in cui la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti, la sua nomenclatura tariffaria e quelle statistiche siano conformi al Sistema armonizzato. Si impegna dunque, per la fissazione della sua nomenclatura tariffaria e quelle statistiche:
1 a utilizzare tutte le voci e le sottovoci del Sistema armonizzato, senza aggiunte o modifiche, nonche' i relativi codici numerici;
2 ad applicare le regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato, nonche' tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci e a non modificare la portata delle sezioni, dei capitoli, delle voci o delle sottovoci del Sistema armonizzato;
3 a seguire l'ordine di numerazione del Sistema armonizzato;
b) ogni Parte contraente mette altresi a disposizione del pubblico le sue statistiche per il commercio d'importazione e d'esportazione conformemente al codice di sei cifre del Sistema armonizzato oppure, su iniziativa di tale Parte contraente, oltre tale livello, sempreche' tale pubblicazione non sia esclusa per motivi eccezionali, quali quelli attinenti al carattere riservato delle informazioni di ordine commerciale o alla sicurezza nazionale;
c) nessuna disposizione del presente articolo obbliga le Parti contraenti a utilizzare le sottovoci del Sistema armonizzato nella loro nomenclatura tariffaria, a condizione di conformarsi nella loro nomenclatura tariffaria e statistica combinata agli obblighi di cui ai punti a)1, a)2 e a)3 che precedono.
2. Conformandosi agli impegni previsti al paragrafo 1 a) del presente articolo, ciascuna Parte contraente puo' apportare al testo gli adeguamenti indispensabili per far entrare in vigore il Sistema armonizzato nella propria legislazione nazionale.
3. Nessuna disposizione del presente articolo impedisce alle Parti contraenti di creare, all'interno della loro nomenclatura tariffaria o quelle statistiche, suddivisioni per la classificazione delle merci a un livello che vada oltre a quello del Sistema armonizzato, purche' tali suddivisioni vengano aggiunte e codificate a un livello al di la' di quello del codice numerico a sei cifre che figura nell'allegato alla presente Convenzione.
Convenzione - art. 4
Articolo 4
APPLICAZIONE PARZIALE DA PARTE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO
1. Ogni paese in via di sviluppo che sia Parte contraente puo' differire l'applicazione di una parte o di tutte le sottovoci del Sistema armonizzato durante tutto il periodo eventualmente necessario, tenuto conto della struttura del suo commercio internazionale o delle sue capacita' amministrative.
2. Ogni paese in via di sviluppo che sia Parte contraente e che opti per un'applicazione parziale del Sistema armonizzato conformemente alle disposizioni del presente articolo, s'impegna a prendere tutte le misure per applicare il Sistema armonizzato completo a sei cifre entro i cinque anni successivi alla data in cui la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti oppure entro qualsiasi altro termine che esso puo' ritenere necessario tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Ogni paese in via di sviluppo che sia Parte contraente e che opti per un'applicazione parziale del Sistema armonizzato conformemente alle disposizione del presente articolo, applica o tutte le sottovoci a due trattini di una sottovoce a un trattino o nessuna, o tutte le sottovoci a un trattino di una voce o nessuna. In tali casi di applicazione parziale, la sesta cifra o la quinta e la sesta cifra corrispondenti alla parte del codice del Sistema armonizzato che non e' applicata vengono sostituite rispettivamente da "O" oppure da "OO" 4. Ogni paese in via di sviluppo che opti per un'applicazione parziale del Sistema armonizzato conformemente alle disposizioni del presente articolo, notifica al Segretario generale, quanto diventa Parte contraente, le sottovoci che non applichera' alla data in cui la presente convenzione entrera' in vigore nei suoi confronti e notifica altresi' le sottovoci che applica ulteriormente.
5. Ogni paese in via di sviluppo che opti per un'applicazione parziale del sistema armonizzato conformemente alle disposizioni del presente articolo, puo' notificare al Segretario generale, quando diventa Parte contraente, che s'impegna formalmente ad applicare il Sistema armonizzato completo a sei cifre entro i tre anni successivi alla data in cui la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti.
6. Ogni paese in via di sviluppo che sia Parte contraente che applica parzialmente il Sistema armonizzato conformemente alle disposizioni del presente articolo, non e' vincolato agli obblighi di cui all'articolo 3 per quanto riguarda le sottovoci che non applica.
Convenzione - art. 5
Articolo 5
ASSISTENZA TECNICA AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO
I paesi sviluppati che siano Parti contraenti, forniscono ai paesi in via di sviluppo che ne fanno domanda un'assistenza tecnica secondo le modalita' convenute di comune accordo, in particolare per la formazione del personale, per la trasposizione delle loro nomenclature attuali nel Sistema armonizzato e per consigli sulle misure da prendere per tenere aggiornati i loro sistemi che hanno formato oggetto di una trasposizione, tenuto conto degli emendamenti apportati al Sistema armonizzato, come pure sull'applicazione della presente Convenzione.
Convenzione - art. 6
Articolo 6
COMITATO DEL SISTEMA ARMONIZZATO
1. Conformemente alla presente Convenzione, e' istituito un Comitato denominato Comitato del sistema armonizzato, composto dai rappresentanti di ogni Parte contraente.
2. Il Comitato del sistema armonizzato si riunisce in generale almeno due volte all'anno.
3. Le sue riunioni sono convocate dal Segretario generale e, salvo decisione contraria delle Parti contraenti, si tengono nella sede del Consiglio.
4. In seno al Comitato del sistema armonizzato, ogni Parte contraente ha diritto a un voto; tuttavia, ai fini della presente Convenzione, e fatta salva qualsiasi eventuale Convenzione futura, quando una Unione doganale o economica oppure uno o piu' dei suoi Stati membri sono Parti contraenti, queste ultime esprimono insieme un solo voto. In modo analogo, quando tutti gli Stati membri di un'Unione doganale o economica che puo' diventare Parte contraente ai sensi delle disposizioni dell'articolo 11 b), diventano Parti contraenti, essi esprimono insieme un solo voto.
5. Il Comitato del sistema armonizzato elegge un suo Presidente e uno o piu' vicepresidenti.
6. Stabilisce il suo regolamento interno con decisione presa a maggioranza dei due terzi dei voti attribuiti ai suoi membri. Tale regolamento e' sottoposto all'approvazione del Consiglio.
7. Invita qualora lo ritenga opportuno, le organizzazioni intergovernative e altre organizzazioni internazionali a partecipare ai suoi lavori in qualita' di osservatori.
8. Crea, se del caso, dei sottocomitati o dei gruppi di lavoro, tenuto conto in particolare delle disposizioni del paragrafo a) dell'articolo 7, e stabilisce la composizione, i diritti relativi al voto e il regolamento interno di tali organi.
Convenzione - art. 7
Articolo 7
FUNZIONI DEL COMITATO
1. IL Comitato del sistema armonizzato esercita, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8, le seguenti funzioni:
a) propone qualsiasi progetto di emendamento alla presente Convenzione che ritiene auspicabile, tenuto conto in particolare delle esigenze degli utilizzatori e dell'evoluzione delle tecniche o delle strutture del commercio internazionale;
b) redige note esplicative, pareri di classificazione e altri pareri per l'interpretazione del Sistema armonizzato;
c) formula raccomandazioni al fine di garantire un'interpretazione e un'applicazione uniforme del Sistema armonizzato;
d) riunisce e diffonde qualsiasi informazione relativa all'applicazione del Sistema armonizzato;
e) fornisce, d'ufficio o su domanda, informazioni o consigli su tutte le questioni relative alla classificazione delle merci nel Sistema
armonizzato alle Parti contraenti, agli Stati membri del Consiglio, nonche' alle organizzazioni intergovernative e ad altre organizzazioni internazionali che il Comitato puo' ritenere idonee;
f) presenta, a ogni sessione del Consiglio rapporti sulle sue attivita', comprese le proposte di emendamenti, di note esplicative, di pareri di classificazione e di altri pareri;
g) esercita, per quanto riguarda il Sistema armonizzato, qualsiasi altro potere o funzioni che il Consiglio o le Parti contraenti possono ritenere necessari.
2. Le decisioni amministrative del Comitato del sistema armonizzato aventi un'incidenza sul bilancio, sono sottoposte all'approvazione del Consiglio.
Convenzione - art. 8
Articolo 8
RUOLO DEL CONSIGLIO
1. Il Consiglio esamina le proposte di emendamento alla presente Convenzione elaborate dal Comitato del sistema armonizzato e le raccomanda alle Parti contraenti conformemente alla procedura dell'articolo 16, a meno che uno Stato membro del Consiglio che sia Parte contraente della presente Convenzione non chieda che tutte le proposte in questione o parte di esse vengano rinviate al Comitato per riesame.
2. Le note esplicative, i pareri di classificazione, gli altri pareri relativi all'interpretazione del Sistema armonizzato nonche' le raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniforme del Sistema armonizzato che sono stati redatti nel corso di una sessione del Comitato del sistema armonizzato, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 7, sono considerati approvati dal Consiglio se, prima della fine del secondo mese successivo a quello nel corso del quale e' stata chiusa tale sessione, nessuna Parte contraente della presente Convenzione abbia notificato al Segretario generale la sua richiesta di sottoporre la questione al Consiglio.
3. Quando al Consiglio viene sottoposta un questione conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, detto Consiglio approva le suddette note esplicative, i pareri di classificazione, altri pareri o raccomandazioni, a meno che uno Stato membro del Consiglio che e' Parte contraente della presente Convenzione non chieda di rinviarli in tutto o in parte davanti al Comitato per riesame.
Convenzione - art. 9
Articolo 9
ALIQUOTA DEI DIRITTI DOGANALI
Con la presente Convenzione, le Parti contraenti non si assumono alcun impegno per quanto concerne le aliquote dei diritti doganali.
Convenzione - art. 10
Articolo 10
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Ogni controversia tra le Parti contraenti per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione viene risolta per quanto possibile tramite negoziati diretti tra le Parti in causa.
2. Ogni controversia che non e' risolta in questo modo viene sottoposta dalle Parti in causa al Comitato del sistema armonizzato che l'esamina e formula delle raccomandazioni ai fini di una composizione della medesima.
3. Se il Comitato del sistema armonizzato non puo' risolvere la controversia, la sottopone al Consiglio il quale formula delle raccomandazioni conformemente all'articolo III e) della Convenzione che istituisce il Consiglio.
4. Le Parti in causa possono convenire in anticipo di accettare le raccomandazioni del Comitato o del Consiglio.
Convenzione - art. 11
Articolo 11
CONDIZIONI RICHIESTE PER DIVENTARE PARTE CONTRAENTE
Possono diventare Parti contraenti della presente Convenzione:
a) gli Stati membri del Consiglio;
b) Le Unioni doganali o economiche alle quali e' stata trasferita la competenza per la conclusione di trattati relativi a determinate o a tutte le materie disciplinate della presente Convenzione; e
c) qualsiasi altro Stato al quale il Segretario generale indirizzi un invito a tal fine conformemente alle istruzioni di Consiglio.
Convenzione - art. 12
Articolo 12
PROCEDURA PER DIVENTARE PARTE CONTRAENTE
1. Ogni Stato o Unione doganale o economica che rispondano alle condizioni richieste puo' diventare Parte contraente della presente Convenzione:
a) firmandola senza riserva di ratifica;
b) depositando uno strumento di ratifica dopo averla firmata con
riserva di ratifica; oppure
c) aderendovi dopo che la Convenzione ha cessato di essere aperta per la firma.
2. La presente Convenzione e' aperta a Bruxelles per la firma degli Stati e delle Unioni doganali o economiche di cui all'articolo 11 fino al 31 dicembre 1986 nella sede del Consiglio. Dopo tale data, sara' aperta per la loro adesione.
3. Gli strumenti di ratifica o di adesione sono depositati presso il Segretario generale.
Convenzione - art. 13
Articolo 13
ENTRATA IN VIGORE
1. La presente Convenzione entra in vigore 1 gennaio successivo al termine di dodici mesi come minimo, o di ventiquattro mesi, come massimo, rispetto la data in cui almeno diciassette Stati o Unioni doganali o economiche di cui al precedente articolo 11, l'hanno firmata senza riserva di ratifica o hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione, ma non prima del 1 gennaio 1987.
2. Per ogni Stato o Unione doganale o economica che firmi la presente Convenzione senza riserva di ratifica, che la ratifichi o che vi aderisca dopo che sia stato raggiunto il numero minimo richiesto al paragrafo 1 del presente articolo la presente Convenzione entra in vigore il 1 gennaio successivo al termine di dodici mesi, come minimo, e di ventiquattro mesi, come massimo, rispetto alla data in cui, senza precisare una data piu' ravvicinata, tale Stato o Unione doganale o economica ha firmato la Convenzione senza riserva di ratifica o ha depositato il suo strumento di ratifica o di adesione.
Tuttavia, la data d'entrata in vigore risultante dalle disposizioni del presente paragrafo non puo' essere anteriore a quella di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Convenzione - art. 14
Articolo 14
APPLICAZIONE DA PARTE DEI TERRITORI DIPENDENTI
1. Ogni Stato, sia nel momento in cui diventa Parte contraente della presente Convenzione, sia successivamente, puo' notificare al Segretario generale che la presente Convenzione si estende a tutti o a determinati territori le cui relazioni internazionali sono poste sotto la sua responsabilita' e che sono indicati nella notifica. Tale notifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio successivo al termine di dodici mesi come minimo e di ventiquattro mesi come massimo, rispetto alla data in cui il Segretario generale la riceve, a meno che non vi sia precisata una data piu' ravvicinata. Tuttavia, la presente Convenzione non puo' essere applicata a detti territori prima della sua entrata in vigore nei confronti dello Stato interessato.
2. La presente Convenzione cessa di essere applicabile al territorio designato alla data in cui le relazioni internazionali di tale territorio non sono piu' poste sotto la responsabilita' della Parte contraente oppure a qualsiasi data anteriore notificata al Segretario generale secondo le condizioni previste all'articolo 15.
Convenzione - art. 15
Articolo 15
DENUNCIA
La presente Convenzione viene conclusa per una durata illimitata.
Tuttavia, ogni Parte contraente puo' denunciarla e la denuncia ha effetto dopo un anno che il Segretario generale ha ricevuto lo
strumento di denuncia. a meno che non sia precisata una data piu' lontana.
Convenzione - art. 16
Articolo 16
PROCEDURA D'EMENDAMENTO
1. Il Consiglio puo' raccomandare alle Parti contraenti degli emendamenti alla presente Convenzione.
2. Ogni Parte contraente puo' notificare al Segretario generale un'obiezione che essa formula riguardo ad un emendamento raccomandato e puo' successivamente ritirare tale obiezione nel termine precisato al paragrafo 3 del presente articolo.
3. Ogni emendamento raccomandato viene considerato come accettato allo scadere di un termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui il Segretario generale ha notificato detto emendamento, purche' al termine di tale periodo non esista alcuna obiezione.
4. Gli emendamenti accettati entrano in vigore per tutte le Parti contraenti a una delle date qui di seguito indicate:
a) qualora l'emendamento raccomandato venga notificato anteriormente al 1 aprile, il 1 gennaio del secondo anno successivo alla data di tale notifica,
oppure
b) qualora l'emendamento raccomandato venga notificato il 1 aprile o successivamente, il 1 gennaio del terzo anno successivo alla data di tale notifica.
5. Alla data prevista al paragrafo 4 del presente articolo, le nomenclature statistiche di ogni Parte contraente nonche' la sua nomenclatura tariffaria o, nel caso previsto al paragrafo 1) c) dell'articolo 3, la sua nomenclatura tariffaria e statistica combinate, devono essere rese conformi al Sistema armonizzato emendato.
6. Si considera che ogni Stato o Unione doganale o economica che firmi la presente Convenzione senza riserva di ratifica, che la ratifichi o che vi aderisca, abbia accettato gli emendamenti che alla data in cui tale Stato o tale Unione sono diventati Parte contraente, sono entrati in vigore o sono stati accettati conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo.
Convenzione - art. 17
Articolo 17
DIRITTI DELLE PARTI CONTRAENTI
RELATIVAMENTE AL SISTEMA ARMONIZZATO
Per quanto concerne le questioni relative al Sistema armonizzato, il paragrafo 4 dell'articolo 6, l'articolo 8 e il paragrafo 2
dell'articolo 16 conferiscono a ciascuna Parte contraente dei diritti:
a) relativamente a tutte le parti del Sistema armonizzato che essa applica conformemente alle disposizioni della presente Convenzione; oppure
b) fino alla data in cui la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, relativamente a tutte le parti del Sistema armonizzato che essa e' tenuta ad applicare a tale data conformemente alle disposizioni della
presente Convenzione; oppure
c) relativamente a tutte le parti del Sistema armonizzato, purche' essa si sia formalmente impegnata ad applicare il Sistema armonizzato complesso a sei cifre entro il termine di tre anni di cui al paragrafo 5 dell'articolo 4 e sino allo scadere di tale termine.
Convenzione - art. 18
Articolo 18
RISERVE
Non e' ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione.
Convenzione - art. 19
Articolo 19
NOTIFICHE DA PARTE DEL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario generale notifica alle Parti contraenti, agli atri
Stati firmatari, agli Stati membri del Consiglio che non sono
Parti contraenti della presente Convenzione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite:
a) le notifiche ricevute conformemente all'articolo 4;
b) le firme, rettifiche e adesioni di cui all'articolo 12;
c) la data in cui la presente Convenzione entra in vigore
conformemente all'articolo 13;
d) le notifiche ricevute conformemente all'articolo 14;
e) le denunce ricevute conformemente all'articolo 15;
f) gli emendamenti alla presente Convenzione raccomandati
conformemente all'articolo 16;
g) le obiezioni formulate nei confronti degli emendamenti
raccomandati conformemente all'articolo 16 e il loro eventuale ritiro;
h) gli emendamenti accettati conformemente all'articolo 16 e la data
della loro entrata in vigore.
Convenzione - art. 20
Articolo 20
REGISTRAZIONE PRESSO LE NAZIONI UNITE
Conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la
presente Convenzione e' registrata presso il Segretario delle
Nazioni Unite su richiesta del Segretario generale del Consiglio.
In fede di che, i sottoscritti debitamente a cio' autorizzati hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Bruxelles, addi' 14 giugno 1983
In lingua francese e inglese, ciascuno dei due testi facenti
ugualmente fede, in un unico esemplare che e' depositato presso il
Segretario generale del Consiglio il quale ne trasmette copie
certificate conformi a tuti gli Stati e a tutte le Unioni doganali o economiche di cui all'articolo 11.
Convenzione - Allegato
ALLEGATO
NOMENCLATURA DEL SISTEMA ARMONIZZATO
INDICE SISTEMATICO
Regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato
Sezione I
Animali vivi e prodotti del regno animale
Note di Sezione.
1 Animali vivi.
2 Carni e frattaglie commestibili.
3 Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici.
4 Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine aniamale, non nominati ne' compresi altrove.
5 Altri prodotti di origine animale, non nominati ne' compresi altrove.
Sezione II
Prodotti del regno vegetale
Nota di Sezione.
6 Piante vive e prodotti della floricoltura.
7 Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci.
8 Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni.
9 Caffe', te', mate' e spezie.
10 Cereali.
11 Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento.
12 Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi.
13 Gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali.
14 Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati ne' compresi altrove.
Sezione III
Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione;
grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale
15 Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati, cere di origine animale o vegetale.
Sezione IV
Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquori alcolici e
aceti; tabacchi e succedanei del tabacco lavorati
Nota di Sezione.
16 Preparazioni di carni, pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici.
17 Zuccheri e prodotti a base di zuccheri.
18 Cacao e sue preparazioni.
19 Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria.
20 Preparazione di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante.
21 Preparazioni alimentari diverse.
22 Bevande, liquidi alcolici e aceti.
23 Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali.
24 Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati.
Sezione V
Prodotti minerali
25 Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi.
26 Minerali, scorie e ceneri.
27 Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali.
Sezione VI
Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse
Note di Sezione.
28 Prodotti chimici inorganici, composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi.
29 Prodotti chimici organici.
30 Prodotti farmaceutici.
31 Cincimi.
32 Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri. 33 Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche.
34 Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, "cere per l'odontroiatria" e composti per l'odontoiatria a base di gesso.
35 Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi.
36 Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili.
37 Prodotti per la fotografia o per la cinematografia.
38 Prodotti vari delle industrie chimiche.
Sezione VII
Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma Note di Sezione.
39 Materie plastiche e lavori di tali materie.
40 Gomma e lavori di gomma.
Sezione VIII
Pelli, cuoio, pelli da pellicceria e lavori di queste materie; articoli di selleria e finimenti; articoli da viaggio, borse,
borsette e contenitori simili; lavori di budella
41 Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio.
42 Lavori di cuoio o di pelli; articoli di selleria e finimenti; articoli da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella.
43 Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali.
Sezione IX
Legno, carbone di legna e lavori di legno, sughero e lavori di
sughero; lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio
44 Legno, carbone di legna e lavori di legno.
45 Sughero e lavori di sughero.
46 Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio.
Sezione X
Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; avanzi e
rifiuti di carta o di cartone; carta e sue applicazioni
47 Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; avanzi e rifiuti di carta o di cartone.
48 Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone.
49 Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani.
Sezione XI
Materie tessili e loro manufatti
Note di Sezione.
50 Seta.
51 Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine.
52 Cotone.
53 Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta.
54 Filamenti sintetici o artificiali.
55 Fibre sintetiche o artificiali in fiocco.
56 Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia.
57 Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili.
58 Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami.
59 Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili.
60 Stoffe a maglia.
61 Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia.
62 Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia.
63 Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci.
Sezione XII
Calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti; piume
preparate e oggetti di piume; fiori artificiali; lavori di capelli
64 Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti.
65 Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti.
66 Ombrelli (da pioggia e da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti.
67 Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di cappelli.
Sezione XIII
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili;
prodotti ceramici; vetro e lavori di vetro
68 Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili. 69 Prodotti ceramici.
70 Vetro e lavori di vetro.
Sezione XIV
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semi preziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete
71 Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semi
preziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o
ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete.
Sezione XV
Metalli comuni e loro lavori
Note di Sezione.
72 Ghisa, ferro-e acciaio.
73 Lavori di ghisa, ferro o acciaio.
74 Rame e lavori di rame.
75 Nichel e lavori di nichel. p76 Alluminio e lavori di alluminio.
77 (Riservato per una eventuale futura utilizzazione, nell'ambito del Sistema armonizzato).
78 Piombo e lavori di piombo.
79 Zinco e lavori di zinco.
80 Stagno e lavori di stagno.
81 Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie.
82 Utensili e utensileria, oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni.
83 Lavori diversi di metalli comuni.
Sezione XVI
Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in
televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi
Note di Sezione.
84 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di tali macchine o apparecchi.
85 Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi.
Sezione XVII
Materiale da Trasporto
Note di Sezione.
86 Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi gli elettromeccanici), di segnalazione
per vie di comunicazione
87 Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori.
88 Navigazione aerea o spaziale.
89 Navigazione marittima o fluviale.
Sezione XVIII
Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia o per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi
90 Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia o per
cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico- chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi.
91 Orologeria
92 Strumenti musicali; parti ed accessori di tali strumenti.
Sezione XIX
Armi, munizioni e loro parti ed accessori
93 Armi, munizioni e loro parti ed accessori.
Sezione XX
Merci e prodotti diversi
94 Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati ne' compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate.
95 Giocattoli, giuochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori.
96 Lavori diversi.
Sezione XXI
Oggetti d'arte, da collezione o di antichita'
97 Oggetti d'arte, da collezione o di antichita'.
98 (Riservato per alcuni usi particolari fra le parti contraenti).
99 (Riservato per alcuni usi particolari fra le parti contraenti).
REGOLE GENERALI
PER L'INTERPRETAZIONE DEL SISTEMA ARMONIZZATO
La classificazione delle merci nella nomenclatura si effettua in conformita' delle seguenti regole:
1. I Titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiche' la classificazione delle merci e' determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purche' queste non contrastino col testo di dette voci e note.
2. a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purche' presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito. Detto riferimento comprende anche l'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando e' presentato smontato o non montato.
b) Qualsiasi menzione di una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Cosi' pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi e' effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.
3. Qualora per il disposto della regola 2b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o piu' voci, la classificazione e' effettuata in base ai seguenti principi:
a) La voce piu' specifica deve avere la priorita' sulle voci di portata piu' generale. Tuttavia quando due o piu' voci si riferiscono ciascuna a una sola parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o un oggetto composito o una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne da' una descrizione piu' precisa o completa.
b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non puo' essere effettuata in applicazione della regola 3a) sono classificati, quando e' possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.
c) Nei casi in cui le regole 3a) o 3b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce e' classificata nella voce che, in ordine di numerazione, e' posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.
4. Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.
5. Oltre le disposizioni precedenti, le regole seguenti sono applicabili alle merci previste qui di seguito:
a) Gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, gli scrigni e i contenitori simili, appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti ai quali sono destinati sono classificati con questi oggetti quando essi sono del tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi. Questa regola, tuttavia, non riguarda i contenitori che conferiscono all'insieme il suo carattere essenziale.
b) Con riserva delle disposizioni della precedente regola 5a) gli imballaggi che contengono merci sono da classificare con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci.
Tuttavia, questa disposizione non si applica quando gli imballaggi sono suscettibili di essere utilizzati validamente piu' volte.
6. La classificazione nelle sottovoci di una stessa voce e' determinata legalmente da testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonche', "mutatis mutandis", dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni, parimenti applicabili.
Sezione I
Animali vivi e prodotti del regno animale
Note
1. In questa sezione ogni riferimento ad animali di un genere o di una specie determinati si applica anche, salvo disposizioni contrarie, agli animali giovani di quel genere o di quella specie.
2. Salvo disposizoni contrarie, ogni indicazione nella nomenclatura di prodotti "secchi o disseccati" comprende anche i prodotti disidratati, evaporati o liofilizzati.
Capitolo 1
Animali vivi
Nota
1. Questo capitolo comprende tutti gli animali vivi, esclusi:
a) i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici delle voci nn. 03.01, 03.06 o 03.07;
b) le colture di microorganismi e gli altri prodotti della voce n. 30.02;
c) gli animali della voce n. 95.08.
Numero Codice
della voce S.A.
01.01 Cavalli, asini, muli e
bardotti, vivi.
- Cavalli:
0101.11 -- riproduttori di razza pura
0101.19 -- altri
0101.20 - Asini, muli e bardotti
01.02 Animali vivi della specie bovina.
0102.10 - Riproduttori di razza pura
0102.90 - Altri
01.03 Animali vivi della specie suina.
0103.10 - Riproduttori di razza pura
- Altri:
0103.91 -- di peso inferiore a 50 Kg
0103.92 -- di peso uguale o superiore
a 50 Kg
01.04 Animali vivi delle specie ovina
o caprina.
0104.10 - Della specie ovina
0104.20 - Della specie caprina
01.05 Galli, galline, anatre, oche, tacchini,
tacchine e faraone, vivi,
delle specie domestiche.
- Di peso inferiore o uguale a 185 g:
0105.11 -- galli e galline
0105.19 -- altri
- Altri:
0105.91 -- galli e galline
0105.99 -- altri
01.06 0106.00 Altri animali vivi.
Capitolo 2
Carni e frattaglie commestibili
Nota
1. Questo capitolo non comprende:
a) per quanto riguarda le voci dal n. 02.01 al n. 02.08 e la voce n. 02.10, i prodotti non atti all'alimentazione umana;
b) le budella, le vesciche e gli stomaci di animali (n. 05.04), nonche' il sangue di animali (nn. 05.11 o 30.02);
c) i grassi animali, diversi dai prodotti della voce n. 02.09 (capitolo 15).
Numero Codice
della voce S.A.
02.01 Carni di animali della specie bovina, fresche
o refrigerate.
0201.10 - In carcasse o mezzene
0201.20 - Altri pezzi non disossati
0201.30 - Disossate
02.02 Carni di animali della specie bovina,
congelate.
0202.10 - In carcasse o mezzene
0202.20 - Altri pezzi non disossati
0202.30 - Disossate
02.03 Carni di animali della specie suina,
fresche, refrigerate o congelate.
- Fresche o refrigerate:
0203.11 -- in carcasse o mezzene
0203.12 -- prosciutti, spalle e loro pezzi, non
disossati
0203.19 -- altre
- Congelate:
0203.21 -- in carcasse o mezzene
0203.22 -- prosciutti, spalle e loro pezzi, non
disossati
0203.29 -- altre
02.04 Carni di animali della specie ovina
o caprina,fresche,
refrigerate o congelate.
0204.10 - Carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate
- Altre carni di animali della specie ovina, fresche o refrigerate:
0204.21 -- in carcasse o mezzene
0204.22 -- in altri pezzi non disossati
0204.23 -- disossate
0204.30 - Carcasse e mezzene di agnello,
congelate
- Altre carni di animali della specie ovina, congelate:
0204.41 -- in carcasse o mezzene
0204.42 -- in altri pezzi, non disossate
0204.43 -- disossate
0204.50 - Carni di animali della specie caprina
02.05 0205.00 Carni di animali delle specie
equina, asinina o mulesca,
fresche, refrigerate o congelate.
02.06 Frattaglie commestibili di animali delle
specie bovina, suina,ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o
congelate.
0206.10 - Della specie bovina, fresche o refrigerate
- Della specie bovina, congelate:
0206.21 -- lingue
0206.22 -- fegati
0206.29 -- altre
0206.30 - Della specie suina, fresche o refrigerate
- Della specie suina, congelate:
0206.41 -- fegati
0206.49 -- altre
0206.80 - Altre, fresche o refrigerate
0206.90 - Altre, congelate
02.07 Carni e frattaglie commestibili, fresche,
refrigerate o congelate, di volatili
della voce n. 01.05.
0207.10 - Volatili interi, freschi o refrigerati
- Volatili interi, congelati:
0207.21 -- galli e galline
0207.22 -- tacchini e tacchine
0207.23 -- anatre, oche e faraone
- Pezzi e frattaglie di volatili
(compresi i fegati), freschi o refrigerati: 0207.31 -- fegati grassi di oche o di anatre
0207.39 -- altri
Pezzi e frattaglie di volatili diversi
dai fegati, congelati:
0207.41 -- di galli o di galline
0207.42 -- di tacchini o di tacchine
0207.43 -- di anatre, di oche o di faraone
0207.50 - Fegati di volatili, congelati
02.08 Altre carni e frattaglie commestibili,
fresche, refrigerate o congelate.
0208.10 - Di conigli o di lepri
0208.20 - Cosce di rane
0208.90 - Altre
02.09 0209.00 Lardo senza parti magre,
grasso di maiale e grasso di volatili
non fusi,freschi, refrigerati, congelati,
salati o in salamola, secchi o affumicati.
02.10 Carni e frattaglie commestibili,
salate o in salamoia, secche o affumicate;
farine e polveri, commestibili,
di carni o di frattaglie.
- Carni della specie suina:
0210.11 -- prosciutti, spalle, e loro pezzi,
non disossate
0210.12 -- pancette (ventresche) e loro pezzi
0210.19 -- altre
0210.20 - Carni della specie bovina
0210.90 - Altre, comprese le farine e le polveri
commestibili, di carni o di frattaglie
Capitolo 3
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici
Nota
1. Questo capitolo non comprende:
a) i mammiferi marini (n. 01.06) e le loro carni (nn. 02.08 o 02.10);
b) i pesci (compresi i loro fegati, uova e lattimi) e i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici, morti, non atti all'alimentazione umana per la loro natura o per il loro stato di presentazione (capitolo 5); le farine, le polveri e gli agglomerati di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all'alimentazione umana (n. 23.01);
c) il caviale ed i succedanei del caviale preparati con uova di pesce (n. 16.04).
Numero Codice
della voce S.A.
03.01 Pesci vivi.
0301.10 - Pesci ornamentali
- Altri pesci vivi:
0301.91 -- trote (Salmo trutta,
Salmo gairdnerii, Salmo clarki,
Salmo aguabonita, Salmo gilae)
03.01.92 -- anguille (Anguilla spp.)
0301.93 -- carpe
0301.99 -- altri
03.02 Pesci freschi o refrigerati, esclusi
i filetti di pesce e di altra
carne di pesci della voce n. 03.04.
- Salmonidi, esclusi i fegati, le uova
e i lattimi:
0302.11 -- trote (Salmo trutta,
Salmo gairdnerii, Salmo clarki,
Salmo aguabonita, Salmo gilae)
0302.12 -- salmoni del Pacifico
(Oncorhynchus spp.), salmoni
dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni
del Danubio (Hucho hucho)
0302.19 -- altri
- Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi,Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalmidi
e Citaridi) esclusi i fegati, le
uova e i lattimi:
0302.21 -- ippoglossi (Reinhardtius
hippoglossoides, Hippoglossus
hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)
0302.22 -- passere di mare (Pleuronectes platessa)
0302.23 -- sogliole (Solea spp.)
0302.29 -- altri
- Tonni (del genere Thunnus), tonnetti
striati (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis),
esclusi i fegati, le uova e i lattimi:
0302.31 -- tonni bianchi o alalunga
(Thunnus alalunga)
0302.32 -- tonni albacora (Thunnus albacares)
0302.33 -- tonnetti striati
0302.39 -- altri
0302.40 - Aringhe (Clupea harengus,
Clupea pallisii), esclusi i fegati,
le uova e i lattimi
0302.50 - Merluzzi bianchi (Gadus morhua,
Gadus ogac, Gadus macrocephalus), esclusi
i fegati, le uova e i lattimi
- Altri pesci,esclusi i fegati,
le uova e i lattimi:
0302.61 -- sardine (Sardina pilchardus,
Sardinops spp.), alacce (Sardinella spp.),
spratti (Sprattus sprattus)
0302.62 -- eglefini (Melanogrammus aeglefinus)
0302.63 -- merluzzi carbonari (Pollachius virens)
0302.64 -- sgombri (Scomber scombrus,
Scomber australasicus, Scomber japonicus)
0302.65 -- squali
0302.66 -- anguille (Anguilla spp.)
0302.69 -- altri
0302.70 - Fegati, uova e lattimi
03.03 Pesci congelati, esclusi i filetti
e altre carni di pesci della voce n. 03.04. 0303.10 - Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus spp.),
esclusi i fegati, le uova e i lattami
- Altri salmonidi, esclusi i fegati,
le uova e i lattami:
0303.21 -- trote (Salmo tutta, Salmo gairdnerii,
Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae) 0303.22 -- salmoni dell'Atlantico (Salmo salar)
e salmoni del Danubio (Hucho hucho)
0303.29 -- altri
- Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cino glossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi), esclusi i fegati, le uova
e i lattimi:
0303.31 -- ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides,
Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus
stenolepis)
0303.32 -- passere di mare (Pleuronectes platessa)
0303.33 -- sogliole (Solea spp.)
0303.39 -- altri
- Tonni (del genere Thunnus), tonnetti
striati (Eutynnus (Katsuwonus) pelamis),
esclusi i fegati, le uova e i lattimi:
0303.41 -- tonni bianchi o alalunga
(Thunnus alalunga)
0303.42 -- tonni albacora (Thunnus albacares)
0303.43 -- tonnetti striati
0303.49 -- altri
0303.50 - Aringhe (Clupea harengus,
Clupea pallasii), esclusi i fegati,
le uova e i lattimi
0303.60 - Merluzzi bianchi (Gadus morhua,
Gadus ogac, Gadus macrocephalus),
esclusi i fegati, le uova e i lattami
- Altri pesci, esclusi i fegati,
le uova e i lattimi:
0303.71 -- sardine (Sardina pilchardus,
Sardinops spp.), alacce (Sardinella spp.),
spratti (Sprattus sprattus)
0303.72 -- eglefini (Melanogrammus
aeglefinus)
0303.73 -- merluzzi carbonari (Pollachius
virens)
0303.74 -- sgombri (Scomber scombrus,
Scomber australasicus, Scomberjaponicus)
0303.75 -- squali
0303.76 -- anguille (Anguilla spp.)
0303.77 -- spigole (Dicentrarchus labrax,
Dicentrarchus punctatus)
0303.78 -- naselli (Merluccius spp.,
Urophycis spp.)
0303.79 -- altri
0303.80 - Fegati, uova e lattimi
03.04 Filetti di pesce ed altra carne di
pesce (anche tritata),freschi,
refrigerati o congelati.
0304.10 - Freschi o refrigerati
0304.20 - Filetti congelati
0304.90 - Altri
03.05 Pesci secchi, salati o in salamoia;
pesci affumicati, anche cotti prima
o durante l'affumicatura; farina di pesce
atta all'alimentazione umana.
0305.10 - Farina di pesce atta
all'alimentazione umana
0305.20 - Fegati, uova e lattimi di pesci,
secchi, affumicati, salati o in salamoia
0305.30 - Filetti di pesci, secchi, salati
o in salamoia, ma non affumicati
- Pesci affumicati, compresi i filetti:
0305.41 -- salmoni del Pacifico
(Oncorhynchus spp.), Salmoni
dell'Atlantico (Salmo salar) e salmone
del Danubio (Huncho huncho)
0305.42 -- aringhe (Clupea harengus,
Clupea pallasii)
0305.49 -- altri
- Pesci secchi, anche salati ma
non affumicati:
0305.51 -- merluzzi bianchi (Gadus morhua,
Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
0305.59 -- altri
- Pesci salati ma non secchi
ne' affumicati e pesci in salamoia:
0305.61 -- aringhe (Clupea harengus,
Clupea pallasii)
0305.62 -- merluzzi bianchi (Gadus morhua,
Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
0305.63 -- acciughe (Engraulis spp.)
0305.69 -- altri
03.06 Crostacei, anche sgucciati, vivi,
freschi, refrigerati,congelati, secchi,
salati o in salamoia; crostacei non
sgusciati,cotti in acqua o al vapore,
anche refrigerati, congelati, secchi,
salati o in salamoia.
- Congelati:
0306.11 -- aragoste (Palinurus spp.,
Panulirus spp., Jasus spp.)
0306.12 -- astici (Homarus spp.)
0306.13 -- gamberetti
0306.14 -- granchi
0306.19 -- altri
- Non congelati:
0306.21 -- aragoste (Palinurus spp.,
Panulirus spp., Jasus spp.)
0306.22 -- astici (Homarus spp.)
0306.23 -- gamberetti
0306.24 -- granchi
0306.29 -- altri
03.07 Molluschi, anche separati dalla loro
conchiglia, vivi, freschi, refrigerati,
congelati, secchi, salati o in salamoia;
invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia.
0307.10 - Ostriche
- Conchiglie dei pellegrini (Coquilles
St. Jacques), ventagli o pettini,
altre conchiglie dei generi Pecten,
Chlamys o Placopecten:
0307.21 -- vivi, freschi o refrigerati
0307.29 -- altri
- Mitili (Mytilus spp., Perna spp.):
0307.31 -- vivi, freschi o refrigerati
0307.39 -- altri
- Seppie (Sepia officinalis,
Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.); calamari e calamaretti (Omma strephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepio
teuthis spp.):
0307.41 -- vivi, freschi o refrigerati
0307.49 -- altri
- Polpi o piovre (Octopus spp.):
0307.51 -- vivi, freschi o refrigerati
0307.59 -- altri
0307.60 - Lumache, diverse da quelle di mare
- Altri:
0307.91 -- vivi, freschi o refrigerati
0307.99 -- altri
Capitolo 4
Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati ne' compresi altrove
Note
1. Si considera come "latte" il latte intero e il latte parzialmente o totalmente scremato.
2. I prodotti ottenuti per concentrazione di siero di latte con aggiunta di latte o di materie grasse del latte sono da classificare come formaggi nella voce n. 04.06, a condizione che presentino le tre carattestiche seguenti:
a) avere tenore di materie grasse del latte, calcolate in peso, sull'estratto secco, di 5% o piu';
b) avere tenore di estratto secco, calcolato in peso, di almeno 70% ma non superiore a 85%;
c) essere messi in forma o suscettibili di esserlo.
Numero Codice
della voce S.A.
04.01 Latte e crema di latte,
non concentrati e senza aggiunta di
zuccheri o di altri dolcificanti.
0401.10 - Aventi tenore, in peso, di materie
grasse inferiori o uguale a 1%
0401.20 - Aventi tenore, in peso, di materie
grasse superiori a 1% ed inferiore
o uguale a 6%
0401.30 - Aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6% 04.02 Latte e crema di latte, concentrati
o con aggiunta di zuccheri
o di altri dolcificanti.
0402.10 - In polvere, in granuli o in altre
forme solide, aventi tenore, in peso,
di materie grasse inferiore o uguale a 1,5% - In polvere, in granuli e in altre forme
solide, aventi tenore, in peso,
di materie grasse superiore a 1,5%:
0402.21 -- senza aggiunta di zuccheri
o di altri dolcificanti
0402.29 -- altri
- Altri
0402.91 -- senza aggiunta di zuccheri
o di altri dolcificanti
0402.99 -- altri
04.03 Latticello, latte e crema coagulati,
iogurt, chefir e altri tipi di latte
e creme fermentati o acidificati, anche
concentrati o con aggiunta di zuccheri
o di altri dolcificanti o con aggiunta di
aromatizzanti, di frutta o di cacao.
0403.10 - iogurt
0403.90 - Altri
04.04 Siero di latte, anche concentrato
o con aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti; prodotti costituiti di
componenti naturali del latte, anche
con aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti, non nominati ne' compresi
altrove.
0404.10 - Siero di latte, anche concentrato
o con aggiunta di zuccheri
o di altri dolcificanti
0404.90 - Altri
04.05 0405.00 Burro e altre materie grasse
del latte.
04.06 Formaggi e latticini
0406.10 - Formaggi freschi (compreso
il formaggio di siero di latte),
non fermentati e latticini
0406.20 - Formaggi grattugiati o in polvere
di tutti i tipi
0406.30 - Formaggi fusi, diversi da quelli
grattugiati o in polvere
0406.40 - Formaggi a pasta erborinata
0406.90 - Altri formaggi
04.07 0407.00 Uova di volatili, in guscio,
fresche, conservate o cotte.
04.08 Uova di volatili sgusciate e tuorli,
freschi, essiccati, cotti in acqua
o al vapore, modellati, congelati o
altrimenti conservati, anche con aggiunta
di zuccheri o di altri dolcificanti.
- Tuorli:
0408.11 -- essiccati
0408.19 -- altri
- Altri:
0408.91 -- essiccati
0408.99 -- altri
04.09 0409.00 Miele naturale.
04.10 0410.00 Prodotti commestibili di
origine animale, non nominati
ne' compresi altrove.
Capitolo 5
Altri prodotti di origine animale,
non nominati ne' compresi altrove
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) i prodotti commestibili, diversi dal sangue animale (liquido o disseccato) e dalle budella, vesciche di animali, interi o in pezzi;
b) i cuoi, le pelli, comprese le pelli da pellicceria, diversi dai prodotti della voce n. 05.05 nonche' dai ritagli e dai cascami di pelli non conciate della voce n. 05.11 (capitoli 41 o 43);
c) le materie prime tessili di origine animale, diverse dal crine e dai cascami di crine (sezione XI);
d) le teste preparate per oggetti di spazzolificio (n. 96.03).
2. I capelli disposti secondo la lunghezza ma non disposti nello stesso verso, sono da classificare come greggi (n. 05.01).
3. Nella nomenclatura, si considera come "avorio" la materia fornita dalle zanne di elefante, di tricheco, di narvalo, di cinghiale, dalle corna di rinoceronte nonche' dai denti di tutti gli animali.
4. Nella nomenclatura, si considerano come "crini" i peli della criniera o della coda degli equidi o dei bovidi.
Numero Codice
della voce S.A.
05.01 0501.00 Capelli greggi, anche lavati
o sgrassati; cascami di capelli.
05.02 Setole di maiale o di cinghiale;
peli di tasso ed altri peli per pennelli,
spazzole e simili; cascami di queste
setole o di questi peli.
0502.10 - Setole di maiale o di cinghiale
e cascami di queste setole
0502.90 -- altri
05.03 0503.00 Crini e cascami di crini,
anche in strati, con o senza supporto.
05.04 0504.00 Budella, veschiche e stomaci
di animali, interi o in pezzi,
diversi da quelli di pesci.
05.05 Pelli e altre parti di uccelli
rivestite delle loro piume o della loro
calugine, piume, penne e loro parti
(anche rifilate), calugine, gregge
o semplicemente pulite, disinfettate o
trattate per assicurarne la convenzione;
polveri e cascami di piume, penne e loro
parti.
0505.10 - Piume e penne dei tipi utilizzati
per l'imbottitura; calugine
0505.90 - Altri
05.06 Ossa (comprese quelle interne delle
corna), gregge, sgrassate o semplicemente
preparate (ma non tagliate in una forma
determinata), acidulate o degelatinate;
polveri e cascami di queste materie.
0506.10 - Osseina e ossa acidulate
0506.90 - Altre
05.07 Avorio, tartaruga, fanoni
(comprese le barbe) di balena o di altri
mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli,
unghie, artigli e becchi, greggi o
semplicemente preparati, ma non tagliati
in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie.
0507.10 - Avorio; polveri e cascami di avorio
0507.90 - Altri
05.08 0508.00 Corallo e materie simili,
greggi o semplicemente preparati,
ma non altrimenti lavorati; conchiglie
e carapaci di molluschi, di crostacei
o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati
in una forma determinata,loro polveri
e cascami.
05.09 0509.00 Spugne naturali di origine
animale.
05.10 0510.00 Ambra grigia, castoreo,
zibetto e muschio; cantaridi; bile,
anche essiccata; ghiandole ed altre
sostanze di origine animale utilizzate
per la preparazione di prodotti
farmaceutici, fresche, regrigerate,
congelate o altrimenti conservata in
modo provvisorio.
05.11 Prodotti di origine animale, non
nominati ne' compresi altrove;
animali morti dei capitoli 1 o 3,
non atti all'alimentazione umana.
0511.10 - Sperma di tori
- Altri:
0511.91 -- prodotti di pesci o di crostacei,
di molluschi o di altri invertebrati
acquatici; animali morti del capitolo 3
0511.99 -- altri
Sezione II
Prodotti del regno vegetale
Nota
1. In questa sezione, l'espressione "agglomerati in forma di pellets" indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione, sia con l'aggiunta di un legante in una proporzione che non superi 3% in peso.
Capitolo 6
Piante vive e prodotti della floricoltura
Note
1. Con riserva della seconda parte della voce n. 06.01, questo capitolo comprende unicamente i prodotti forniti abitualmente dagli orticoltori, vivaisti e floricoltori, per la piantagione o l'ornamento. Tuttavia, sono esclusi da questo capitolo, le patate, le cipolle mangerecce, gli scalogni, gli agli mangerecci e gli altri prodotti del capitolo 7.
2. I mazzi, cestini, corone e simili, anche con accessori di altre materie, sono da classificare come i fiori o il fogliame, delle voci nn. 06.03 o 06.04. Tuttavia queste voci non comprendono i "collages" e simili quadretti ("tableautins") della voce b. 97.01.
Numero Codice
della voce S.A.
06.01 Bulbi, cipolle, tuberi, radici
tuberose, zampe e rizomi, allo stato di
riposo vegetativo, in vegetazione o
fioriti; piantimi, piante e radici di
cicoria diverse dalle radici
della voce n. 12.12.
0601.10 - Bulbi, cipolle, tuberi, radici
tuberose, zampe e rizomi,
allo stato di riposo vegetativo
0601.20 - Bulbi, cipolle, tuberi, radici
tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o
fioriti: piantimi, piante e radici di cicoria
06.02 Altre piante vive (comprese le loro
radici), talee e marze; bianco
di funghi (micelio).
0602.10 - Tale senza radici e marze
0602.20 - Alberi, arbusti, arboscelli
e cespugli, da frutta commestibile, tfe
anche innestati
0602.30 - Rododendri e azalee, anche
innestate
0602.40 - Rosai, anche innestati
- Altri:
0602.91 -- bianco di funghi (micelio)
0602.99 -- altri
06.03 Fiori e boccioli di fiore, recisi,
per mazzi o per ornamento, freschi,
essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati
o altrimenti preparati.
0603.10 - Freschi
0603.90 - Altri
06.04 Fogliame, foglie, rami ed altre parti
di piante, senza fiori ne' boccioli di fiori,
ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per
ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti
tinti, impregnati o altrimenti preparati.
0604.10 -- Muschi e licheni
- Altri:
0604.91 -- freschi
0604.99 -- altri
Capitolo 7
Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi, mangerecci
Note
1. Questo capitolo non comprende i prodotti da foraggio della voce n.
12.14.
2. Nelle voci nn. 07.09, 07.10,07.11 e 07.12 l'espressione "ortaggi o legumi" comprende anche i funghi commestibili, tartufi, olive, capperi, zucchine, zucche, melanzane, granturco dolce (Zea mays var. saccharata), pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta", finocchi e le piante mangerecce quali prezzemolo, cerfoglio, estragone, crescione e maggiorana coltivata (Majorana hortensis o Origanum majorana).
3. La voce n. 07.12 comprende tutti gli ortaggi o legumi, delle specie classificate nelle voci dal n. 07.01 al n. 07.11, secchi, esclusi:
a) i legumi da granella secchi, sgranati (n. 07.13);
b) il granturco dolce nelle forme riprese nelle voci dai n. 11.02 al n. 11.04;
c) le farine, i semolini e i fiocchi di patate (n. 11.05);
d) le farine e i semolini dei legumi da granella secchi della voce n.
07.13 (n. 11.06).
4. Sono tuttavia esclusi da questo capitolo i pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta" essiccati, tritati o polverizzati (n. 09.04).
Numero Codice
della voce S.A.
07.01 Patate fresche o refrigerate.
0701.10 - Da semina
0701.90 - Altre
07.02 0702.00 Pomodori, freschi o refrigerati.
07.03 Cipolle, scalogni, agli, porri
ed altri ortaggi agliacei, freschi
o refrigerati.
0703.10 - Cipolle e scalogni
0703.20 - Agli
0703.90 - Porri ed altri ortaggi agliacei
07.04 Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci,
cavoli rapa e simili prodotti
commestibili del genere Brassica,
freschi o refrigerati.
0704.10 - Cavolfiori e cavoli broccoli
0704.20 - Cavoletti di Bruxelles
0704.90 - Altri
07.05 Lattughe (lactuca sativa) e cicorie
(Cichorium spp.), fresche o refrigerate.
- Lattughe:
0705.11 -- a cappuccio
0705.19 -- altre
- Cicorie:
0705.21 -- Witloof (Cichorium intybus
var. foliosum)
0705.29 -- altre
07.06 Carote, navoni, barbabietole
da insalata, salsefrica (barba di becco),
sedani-rapa, ravanelli e simili radici
commestibili, fresche o refrigerate.
0706.10 - Carote e navoni
0706.90 - Altri
07.07 0707.00 Cetrioli e cetriolini, freschi
o refrigerati.
07.08 Legumi da granella, anche
sgranati, freschi o refrigerati.
0708.10 - Piselli (Pisum sativum)
0708.20 - Fagioli (Vigna spp.,
Phaseolus spp.)
0708.90 - Altri legumi
07.09 Altri ortaggi, freschi o refrigerati.
0709.10 - Carciofi
0709.20 - Asparagi
0709.30 - Melanzane
0709.40 - Sedani, esclusi i sedani-rapa
- Funghi e tartufi:
0709.51 -- funghi
0709.52 -- tartufi
0709.60 - Pimenti del genere "Capsicum"
o del genere "Pimenta"
0709.70 - Spinaci, tetragonie (spinaci
della Nuova Zelanda) e atreplici
(Bietoloni rossi o dei giardini)
0709.90 - Altri
07.10 Ortaggi o legumi, anche cotti,
in acqua o al vapore, congelati.
0710.10 - Patate
- Legumi da granella, anche sgranati:
0710.21 -- piselli (Pisum sativum)
0710.22 -- fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)
0710.29 -- altri
0710.30 - Spinaci, tetragonie (spinaci della
Nuova Zelanda) e atreplici
(Bietoloni rossi o dei giardini)
0710.40 - Granturco dolce
0710.80 - Altri ortaggi o legumi
0710.90 - Miscela di ortaggi o di legumi
07.11 Ortaggi o legumi temporaneamente
conservati (per esempio mediante anidride
solforosa o in acqua salata, solforata o
addizionata di altre sostanze atte ad
assicurarne temporaneamente la conservazione)
ma non atti per l'alimentazione nello
stato in cui sono presentati.
0711.10 - Cipolle
0711.20 - Olive
0711.30 - Capperi
0711.40 - Cetrioli e cetriolini
0711.90 - Altri ortaggi o legumi miscela
di ortaggi o legumi
07.12 Ortaggi o legumi, secchi, anche
tagliati in pezzi o a fette oppure
tritati o polverizzati, ma non
altrimenti preparati.
0712.10 - Patate, anche tagliate in pezzi
o a fette ma non altrimenti preparate
0712.20 - Cipolle
0712.30 - Funghi e tartufi
0712.90 - Altri ortaggi o legumi; miscele
di ortaggi o legumi
07.13 Legumi da granella secchi, sgranati,
anche decorticati o spezzati.
0713.10 - Piselli (Pisum sativus)
0713.20 - Ceci
- Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):
0713.31 -- fagioli delle specie Vigna mungo
(L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek
0713.32 -- fagioli Adzuki (Phaseolus o
Vigna angularis)
0713.33 -- faglioli comuni (Phaseolus
vulgaris)
0713.39 -- altri
0713.40 - Lenticchie
0713.50 - Fave (Vicia faba var. major) e
favette (Vicia faba var. equina e
Vicia faba var. minor)
0713.90 - Altre
07.14 Radici di manioca, d'arrow-root o di
salep, topinambur, patate dolci e altre
simili radici e tuberi ad alto tenore tfe
di fecola o di inulina, freschi o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in
forma di pellets; midollo della
palma a sago.
0714.10 - Radici di manioca
0714.20 - Patate dolci
0714.90 - Altre
Capitolo 8
Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni
Note
1. Questo capitolo non comprende le frutta non commestibili.
2. Le frutta refrigerate sono da classificare nelle stesse voci delle frutta fresche corrispondenti.
Numero Codice
della voce S.A.
08.01 Noci di cocco, noci del Brasile e Tfe
noci di acagiu', fresche o secche,
anche sgusciate o decorticate.
0801.10 - Noci di cocco
0801.20 - Noci del Brasile
0801.30 - Noci di acagiu'
08.02 Altre frutta a guscio, fresche o
secche, anche sgusciate o decorticate.
- Mandorle:
0802.11 -- con guscio
0802.12 -- sgusciate
- Nocciole (Corylus spp.):
0802.21 -- con guscio
0802.22 -- sgusciate
- Noci comuni:
0802.31 -- con guscio
0802.32 -- sgusciate
0802.40 - Castagne e marroni (Castanea spp.)
0802.50 - Pistacchi
0802.90 - Altre
08.03 0803.00 Banane, comprese le frutta
della piantaggine, fresche o essiccate.
08.04 Datteri, fichi, ananassi, avocadi,
gualave, manghi e mangostani,
freschi o secchi.
0804.10 - Datteri
0804.20 - Fichi
0804.30 - Ananassi
0804.40 - Avocadi
0804.50 - Guaiave, manghi e mangostani
08.05 Agrumi, freschi o secchi
0805.10 - Arance
0805.20 - Mandarini (compresi i tangerini
e i satsuma); clementine, wilkings
e simili ibridi di agrumi
0805.30 - Limoni (Citrus limon, Citrus
limonum) e limette (Citrus aurantifolia)
0805.40 - Pompelmi e pomeli
0805.90 - Altri
08.06 Uve, fresche o secche.
0806.10 - Fresche
0806.20 - Secche
08.07 Meloni (compresi i cocomeri)
e papaie, freschi.
0807.10 - Meloni (compresi i cocomeri)
0807.20 - Papaie
08.08 Mele, pere e cotogne, fresche.
0808.10 - Mele
0808.20 - Pere e cotogne
08.09 Albicocche, ciliege, pesche (comprese
le pesche noci), prugne e prugnole, fresche. 0809.10 - Albicocche
0809.20 - Ciliege
0809.30 - Pesche, comprese le pesche noci
0809.40 - Prugne e prugnole
08.10 Altre frutta fresche.
0810.10 - Fragole
0810.20 - Lamponi, more di rovo o
di gelso e more-lamponi
0810.30 - Ribes a grappoli, compreso il
ribes nero (Cassis), e uva spina
0810.40 - Mirtilli rossi, mirtilli neri
ed altri frutti del genere "Vaccinium"
0810.90 - Altre
08.11 Frutta, anche cotte in acqua o al
vapore, congelate, anche con aggiunta
di zuccheri o di altri dolcificanti.
0811.10 - Fragole
0811.20 - Lamponi, more di rovo o di gelso,
more-lamponi e ribes a grappoli
e uva spina
0811.90 - Altre
08.12 Frutta temporaneamente conservate
(per esempio, mediante anidride solforosa
o in acqua salata, solforata o addizionata
di altre sostanze atte ad assicurarne
temporaneamente la conservazione) ma non
atte per l'alimentazione nello stato
in cui sono presentate.
0812.10 - Ciliege
0812.20 - Fragole
0812.90 - Altre
08.13 Frutta secche diverse da quelle voci
dai n. 06.01 al n. 08.06, miscugli di
frutta secche o di frutta a guscio
di questo capitolo.
0813.10 - Albicocche
0813.20 - Prugne
0813.30 - Mele
0813.40 - Altre frutta
0813.50 - Miscugli di frutta secche o di
frutta a guscio di questo capitolo
08.14 0814.00 Scorze di agrumi o di meloni
(comprese quelle di cocomeri), fresche,
congelate, presentate in acqua salata,
solforata o addizionata di altre sostanze
atte ad assicurarne temporaneamente
la conservazione, oppure secche.
Capitolo 9
Caffe', te', mate e spezie
Note
1. I miscugli dei prodotti delle voci dal n. 09.04 al n. 09.10 sono da classificare come segue:
a) i miscugli fra prodotti compresi in una stessa voce sono da classificare in tale voce;
b) i miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse sono da classificare nella voce n. 09.10.
L'aggiunta di altre sostanze ai prodotti da classificare nelle voci dai n. 09.04 al n. 09.10 (compresi i miscugli previsti nei precedenti paragrafi a) e b)), non ne modifica la classificazione, purche', nonostante tale aggiunta, i prodotti stessi conservino il loro carattere essenziale di prodotti previsti in ciascuna di dette voci.
Nel caso contrario, i prodotti, cosi' addizionati, sono esclusi da questo capitolo e rientrano nella voce n. 21.03, qualora costituiscano condimenti composti.
2. Questo capitolo non comprende il pepe detto di "Cubebe" (Piper cubeba) ne' gli altri prodotti della voce n. 12.11.
Numero Codice
della voce S.A.
09.01 Caffe', anche torrefatto o
decaffeinizzato; bucce e pellicole
di caffe'; succedanei del caffe' contenenti caffe' in qualsiasi proporzione.
- Caffe' non torrefatto:
0901.11 -- non decaffeinizzato
0901.12 -- decaffeinizzato
- Caffe' torrefatto:
0901.21 -- non decaffeinizzato
0901.22 -- decaffeinizzato
0901.30 - Bucce e pellicole di caffe'
0901.40 - Succedanei del caffe' contenenti
caffe'
09.02 Te'.
0902.10 - Te' verde (non fermentato),
presentato in imballaggi immediati
di contenuto inferiore o uguale a 3 Kg.
0902.20 - Te' verde (non fermentato),
altrimenti presentato
- Te' nero (fermentato) e te' parzialmente
fermentato, presentati in imballaggi
immediati di contenuto inferiore od uguale
a 3 Kg
0902.40 - Te' nero (fermentato) e te'
parzialmente fermentato, altrimenti
presentati
09.03 0903.00 Mate.
09.04 Pepe (del genere "Piper"); pimenti
dei genere "Capsicum" o del genere
"Pimenta", essiccati, tritati o polverizzati.
- Pepe:
0904.11 -- non tritato ne' polverizzato
0904.12 -- tritato o polverizzato
0904.20 - Pimenti, essicati, tritati o
polverizzati
09.05 0905.00 Vaniglia.
09.06 Cannella e fiori di cinnamomo.
0906.10 - Non tritati ne' polverizzati
0906.20 - Tritati o polverizzati
09.07 0907.00 Garofani (antofilli, chiodi
e stell).
09.08 Noci moscate, macis, amomi e cardamomi.
0908.10 - Noci moscate
0908.20 - Macis
0908.30 - Amomi e cardamomi
09.09 Semi di anice, di badiana, di
finocchio, di cortandolo, di cumino,
di carvi o di bacche di ginepro.
0909.10 - Semi di anice o di badiana
0909.20 - Semi di coriandolo
0909.30 - Semi di cumino
0909.40 - Semi di carvi
0909.50 - Semi di finocchio o di bacche di
ginebro
09.10 Zenzero, zafferano, curcuma, timo,
foglie di alloro, curry ed altre spezie.
0910.10 - Zenzero
0910.20 - Zafferano
0910.30 - Curcuma
0910.40 - Timo, foglie di alloro
0910.50 - Curry
- Altre spezie:
0910.91 -- miscugli previsti nella nota
1 b) di questo capitolo
0910.99 -- altre
Capitolo 10
Cereali
Note
1. a) I prodotti indicati nei testi delle voci di questo capitolo rientrano in queste voci soltanto se i grani sono presenti, anche in spighe o su stelo.
b) Questo capitolo non comprende i grani mondati o altrimenti lavorati. Tuttavia, il riso decorticato, imbianchito, lucidato, brillato, stufato, convertito o in rotture, resta compreso nella voce n.10.06.
2. La voce n. 10.05 non comprendente il granoturco dolce (capitolo 7).
Nota della sottovoce
1. Si considera come "frumento (grano) duro" il frumento della specie "Triticum durum" e gli ibridi derivati dall'incrocio interspecifico del "Triticum durum" che presenti o lo stesso numero (28) di cromosomi di quest'ultimo.
Numero Codice
della voce S.A.
10.01 Frumento (grano) e frumento segalato.
1001.10 - Frumento (grano) duro
1001.90 - Altri
10.02 1002.00 Segala.
10.03 1003.00 Orzo
10.04 1004.00 Avena.
10.05 Granturco.
1005.10 - Destinato alla semina
1005.90 - Altro
10.06 Riso
1006.10 - Risone (riso "paddy")
1006.20 - Riso decorticato (riso "cargo"
o riso "bruno")
1006.30 - Riso semimbianchito o
imbianchito, anche lucidato o brillato
1006.40 - Rotture di riso 10.07 1007.00 Sorgo a
grani.
10.08 Grano saraceno, miglio e scagliola;
altri cereali.
1008.10 - Grano saraceno
1008.20 - Miglio
1008.30 - Scagliola
1008.90 - Altri cereali
Capitolo 11
Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole;
inulina; glutine di frumento
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) il malto torrefatto, condizionato per essere usato come succedaneo del caffe' (n. 09.01 o n. 21.01, secondo il caso);
b) le farine, i semolini, gli amidi e fecole preparate della voce n. 19.01;
c) i "corn flakes" ed altri prodotti della voce n. 19.04;
d) gli ortaggi od i legumi, preparati o conservati delle voci nn. 20.01, 20.04 o 20.05;
e) i prodotti farmaceutici (capitolo 30):
f) gli amidi e le fecole aventi il carattere di prodotti per profumeria o per toletta preparati o di preparazione cosmetiche (capitolo 33).
2. A) I prodotti della macinazione dei cereali elencati nella seguente tabella sono da classificare in questo capitolo se hanno contemporaneamente, in peso e sul prodotto secco:
a) tenore di amido (determinato secondo il metodo polarimetrico Ewers modificato) superiore a quello indicato nella colonna (2);
b) tenore di ceneri (dedotte le materie minerali che potrebbero essere state aggiunte) inferiore o uguale a quello indicato nella colonna (3).
I prodotti che non rispondono alle suddette condizioni sono da classificare nella voce n. 23.02.
B) I prodotti di cui trattasi che rientrano in questo capitolo per effetto delle suddette disposizioni sono da classificare nelle voci n. 11.01 o 11.02 se il loro tasso di passaggio attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie corrispondente, secondo il caso, a quella indicata nelle colonne (4) e (5), e' (in peso) uguale o superiore a quello indicato in corrispondenza del cereale.
In caso contrario, questi prodotti sono da classificare nelle voci n.
11.03 o 11.04.
Tasse di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di Natura del cereale Tenore Tenore 315 micrometri 500 micrometri
di amido di ceneri (micron) (micron)
(1) (2) (3) (4) (5)
Frumento e segala . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 45% 2,5% 80% Orzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 45% 3% 80% Avena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 45% 5% 90% Granturco e sorgo a grani . . . . . . . . . . . . . .Pag. 45% 2% 90% Riso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 45% 1,6% 80% Grano saraceno . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 45% 4% 80% 3. Ai sensi della voce n. 11.03 sono considerati come "semole" e "semolini" i prodotti ottenuti dalla frantumazione dei chicchi di cereali e che rispondono, rispettivamente, alle seguenti condizioni:
a) i prodotti ottenuti dal granturco devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 2 mm, in proporzione di almeno 95%, in peso;
b) i prodotti ottenuti da altri cereali devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 1,25 mm, in proporzione di almeno 95%, in peso.
Numero Codice
della voce S.A.
11.01 1101.00 Farine di frumento (grano) o
di frumento segalato.
11.02 Farine di cereali diversi dal
frumento (grano) o dal frumento segalato.
1102.10 - Farina di segala
1102.20 - Farina di granturco
1102.30 - Farina di riso
1102.90 - Altre
11.03 Semole, semolini e agglomerati in
forma di pellets, di cereali.
- Semole e semolini:
1103.11 -- di frumento (grano)
1103.12 -- di avena
1103.13 -- di granturco
1103.14 -- di riso
1103.19 -- di altri cereali
- Agglomerati in forma di pellets:
1103.21 -- di frumento (grano)
1103.29 -- di altri cereali
11.04 Cereali altrimenti lavorati
(per esempio: mondati, schiacciati, in
fiocchi, perlati, tagliati e spezzati),
escluso il riso della voce n. 10.06; germi
di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati.
- Cereali schiacciati o in fiocchi:
1104.11 -- di orzo
1104.12 -- di avena
1104.10 -- di altri cereali
- Altri cereali lavorati (per esempio:
mondati, perlati, tagliati o spezzati):
1104.21 -- di orzo
1104.22 -- di avena
1104.23 -- di granturco
1104.29 -- di altri cereali
1104.30 - Germi di cereali, interi,
schiacciati, in fiocchi o macinati
11.05 Farina, semolino e fiocchi di patate.
1105.10 - Farina e semolino
1105.20 - Fiocchi
11.06 Farine e semolini dei legumi da
granella secchi della voce n. 07.13,
di sago o di radici o tuberi della voce
n. 07.14; farine, semolini e polveri dei
prodotti del capitolo 8.
1106.10 - Farine e semolini dei legumi da granella
secchi della voce n. 07.13
1106.20 - Farine e semolini di sago, di
radici o tuberi della voce n. 07.14
1106.30 - Farine, semolini e polveri dei
prodotti del capitolo 8
11.07 Malto, anche torrefatto.
1107.10 - Non torretatto
1107.20 - Torrefatto
11.08 Amidi e fecole; inulina.
- Amidi e fecole:
1108.11 -- amido di frumento (grano)
1108.12 -- amido di granturco
1108.13 -- fecola di patate
1108.14 -- fecola di manioca
1108.19 -- altri amidi e fecole
1108.20 - Inulina
11.09 1109.00 Glutine di frumento (grano),
anche allo stato secco.
Capitolo 12
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi;
piante industriali o medicinali; paglie e foraggi
Note
1. Ai sensi della voce n. 12.07 sono considerati "semi oleosi" in particolare, le noci e le mandorle di palmisti, i semi di cotone, di ricino, di sesamo, di senapa, di cartamo, di papavero nero o bianco e di Karite'. Ne sono, invece, esclusi i prodotti delle voci n. 08.11 o n. 08.12 e le olive (capitolo 7 o capitolo 20).
2. La voce n. 12.08 comprende non soltanto le farine non disoleate, ma anche le farine parzialmente disoleate oppure quelle che sono state disoleate e successivamente di nuovo oleate, interamente o parzialmente, con i loro oli iniziali. Ne sono, invece, esclusi i residui delle voci dal 23.04 al numero 23.06.
3. I semi di barbabietole, i semi da prato, i semi di fiori ornamentali, i semi di ortaggi, i semi di alberi di bosco o da frutto, i semi di vecce (diversi da quelli della specie Vicia faba) o di lupini sono considerati come "semi da sementa" della voce n. 12.09.
Sono invece esclusi da questa voce, anche se destinati a servire da sementa:
a) i legumi da granella ed il granturco dolce (capitolo 7);
b) le spezie e gli altri prodotti del capitolo 9;
c) i cereali (capitolo 10);
d) i prodotti delle voci dal n. 12.01 al n. 12.07 e della voce n. 12.11.
4. La voce n, 12.11 comprende, in particolare, le piante e le parti di piante delle seguenti specie: basilico, borragine, ginseng, issopo, liquirizia, le diverse specie di menta, rosmarino, ruta, salvia ed assenzio.
Ne sono invece esclusi:
a) i prodotti farmaceutici del capitolo 30;
b) i prodotti per profumeria o per toletta preparati e le preparazioni cosmetiche, del capitolo 33;
c) gli insetticidi, i fungicidi, gli erbicidi, i disinfettanti ed i prodotti simili della voce n. 38.08.
5. Per l'applicazione della voce n. 12.12, il termine "alghe" non comprende:
a) i microrganismi monocellulari morti della voce n. 21.02;
b) le colture di microrganismi della voce n. 30.02;
c) i concimi delle voci n. 31.01 o 31.05.
Numero Codice
della voce S.A.
12.01 1201.00 Fave di sola, anche frantumate
12.02 Arachidi non tostate ne' altrimenti
cotte, anche sgusciate o frantumate.
1202.10 - Con guscio
1202.20 - Sgusciate, anche frantumate
12.03 1203.00 Copra.
12.04 1204.00 Semi di lino, anche frantumati.
12.05 12.05.00 Semi di ravizzone o di colza,
anche frantumati.
12.06 1206.00 Semi di girasole, anche
frantumati.
12.07 Altri semi e frutti oleosi, anche
frantumati.
1207.10 - Noci e mandorle di palmisti
1207.20 - Semi di cotone
1207.30 - Semi di ricino
1207.40 - Semi di sesamo
1207.50 - Semi di senapa
1207.60 - Semi di cartamo
- Altri:
1207.91 -- semi di papavero nero o bianco
1207.92 -- semi di karite'
1207.99 -- altri
12.08 Farine di semi o di frutti oleosi,
diverse dalla farina di senapa.
1208.10 - Di fave di soia
1208.90 - Altre
12.09 Semi, frutti e spore di sementa.
- Semi di barbabietole:
1209.11 -- semi di barbabietole da zucchero
1209.19 -- altri
- Semi di foraggio, diversi dai semi di
barbabietole:
1209.21 -- di erba medica
1209.22 -- di trifoglio (Trifolium spp.)
1209.23 -- di festuca
1209.24 -- di fienarola o gramigna dei prati
del kentucky (Poa pratensis L.)
1209.25 -- di loglio (Lolium multiflorum
Lam., Lolium perenne L.)
1209.26 -- di fleolo (coda di topo)
1209.29 -- altri
1209.30 - Semi di piante erbacee utilizzate
principalmente per i loro fiori
- Altri:
1209.91 -- semi di ortaggi
1209.99 -- altri
12.10 Coni di luppolo freschi o secchi,
anche tritati, macinati o in forma
di pellets; luppolina.
1210.10 - Coni di luppolo, non tritati
ne' macinati ne' in forma di pellets
1210.20 - Coni di luppolo, tritati, macinati
o in forma di pellets; luppolina
12.11 Piante, parti di piante, semi e
frutti, delle specie utilizzate
principalmente in profumeria, in medicina
o nella preparazione di insetticidi,
antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati.
1211.10 - Radici di liquerizia
1211.20 - Radici di ginseng
1211.90 - Altri
12.12 Carrube, alghe, barbabietole da
zucchero e canne da zucchero,fresche
o secche, anche polverizzate; noccioli
e mandorle di fruttie altri prodotti
vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varieta' Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente
nell'alimentazione umana, non nominati
ne' compresi altrove.
1212.10 - Carrube, compresi i semi di
carrube
1212.20 - Alghe
1212.30 - Noccioli e mandorle di albicocche, di pesche o di prugne - Altri:
1212.91 -- barbabietole da zucchero
1212.92 -- canne da zucchero
1212.99 -- altri
12.13 1213.00 Paglia e iolla di cereali,
gregge, anche trinciate, macinate,
pressate o agglomerate in forma di pellets. 12.14 Navoni-rutabaga, barbabietole da
foraggio, radici da foraggio, fieno,
erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli
da foraggio, lupino, vecce e altri simili
prodotti da foraggio, anche agglomerati in
forma di pellets.
1214.10 - Farina ed agglomerati in forma di
pellets, di erba medica
1214.90 - Altri
Capitolo 13
Gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali
Note
1. La voce n. 13.02 comprende, in particolare, l'estratto di liquirizia, l'estratto di piretro, l'estratto di luppolo, l'estratto di aloe e l'oppio.
Ne sono, invece, esclusi:
a) gli estratti di liquirizia contenenti, in peso, piu' di 10% di saccarosio o che presentano il carattere dei prodotti a base di zuccheri (n. 17.04);
b) gli estratti di malto (n. 19.01);
c) gli estratti di caffe', di te' o di mate (n. 21.01);
d) i succhi e gli estratti vegetali costituenti delle bevande alcoliche, nonche' le preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande (capitolo 22);
e) la confora naturale e la glicirrizina e gli altri prodotti delle voci n. 29.14 o 29.38;
f) i medicamenti delle voci nn. 30.03 e 30.04 e i reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni (n. 30.06);
g) gli estratti per concia o per tinta (nn. 32.01 o 32.03);
h) gli oli essenziali, liquidi o concreti, ed i resinoidi, nonche' le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali (capitolo 33);
ij) la gomma naturale, la balata, la guttaperca, il guayule, il chicle e le gomme naturali simili (n. 40.01).
Numero Codice
della voce S.A.
13.01 Gomma lacca; gomme, resine,
gommoresine e balsami, naturali.
1301.10 - Gomma lacca
1301.20 - Gomma arabica
1301.90 - Altri
13.02 Succhi ed estratti vegetali; sostanze
pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati.
- Succhi ed estratti vegetali:
1302.11 -- oppio
1302.12 -- di liquirizia
1302.13 -- di luppolo
1302.14 -- di piretro o di radici delle
piante da rotenone
1302.19 -- altri
1302.20 - Sostanze pectiche, pectinati
e pectati
- Mucillagini ed ispessenti derivati da
vegetali, anche modificati:
1302.31 -- agar-agar
1302.32 -- mucillagini ed ispessenti di
carrube, di semi di carrube o di semi di
guar, anche modificati
1302.39 -- altri
Capitolo 14
Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale
non nominati ne' compresi altrove
Note
1. Sono escluse da questo capitolo e classificate nella sezione XI, le materie e le fibre vegetali delle specie principalmente utilizzate nella fabbricazione dei tessili, qualunque sia la loro preparazione, nonche' le materie vegetali che siano state sottoposte ad una lavorazione tale da renderle utilizzabili esclusivamente come materie tessili.
2. La voce n. 14.01 comprende, in particolare, il bambu' (anche spaccato, segato longitudinalmente, tagliato di lunghezza determinata, con estremita' arrotondata, imbianchito, trattato per renderlo incombustibile, lucidato o tinto), le stecche, strisce e lamelle di vimini, di canne e simili, il midollo di canna d'India e le canne d'India filate. Non rientrano in questa voce le stecche, strisce, lamelle o nastri di legno (n. 44.04).
3. Non rientra nella voce n. 14.02 la lana di legno (n. 44.05).
4. Non rientrano nella voce n. 14.03 le teste preparate per oggetti di spazzolificio (96.03).
14.01 Materie vegetali delle specie usate
principalmente in lavoridi intreccio,
da panieraio o da stuoiaio (per esempio:
bambu', canne d'India, canne, giunchi,
vimini, rafia, paglia di cereali pulita,
imbianchita o tinta, cortecce di tiglio).
1401.10 - Bambu'
1401.20 - Canne d'India
1401.90 - Altre
14.02 Materie vegetali delle specie usate
principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre
materie.
1402.10 - Capoc
-Altre:
1402.91 -- crine vegetale
1402.99 -- altre
14.03 Materie vegetali delle specie usate
principalmente nella fabbricazione di
scope e di spazzole (per esempio: saggina,
piassava,trebbia, fibre di istie), anche in torciglioni o in fasci.
1403.10 - saggina per scope ("Sorghum
vulgare var. technicum")
1403.90 - Altre
14.04 Prodotti vegetali, non nominati
ne' compresi altrove.
1404.10 - Materie prime vegetali delle
specie principalmente usate per la tinta o
la concia
1404.20 - Linters di cotone
1404.90 - Altri
Sezione III
Grassi e oli animali o vegetali;
prodotti della loro scissione grassi alimentari lavorati;
cere di origine animale e vegetale
Capitolo 15
Grassi e lori animali o vegetali; prodotti della loro scissione, grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) il lardo e il grasso di maiale o di volatili, della voce n. 02.09;
b) il burro, il grasso e l'olio di cacao (n. 18.04);
c) le preparazioni alimentari contententi, in peso, piu' di 15% di prodotti della voce n. 04.05 (generalmente capitolo 21);
d) i ciccioli (n. 23.01) e residui delle voci dal n. 23.04 al n. 23.06;
e) gli acidi grassi isolati, le cere preparate, le sostanze grasse trasformate in prodotti farmaceutici, in pitture, in vernici, in saponi, in prodotti per profumeria o per toletta preparati o in preparazioni cosmetiche, gli oli solfonati e gli altri prodotti della sezione VI;
f) il fatturato (factis) (n. 40.02).
2. La voce n. 15.09 non comprende gli oli ottenuti dalle olive mediante solventi (n. 15.10).
3. La voce n. 15.18 non comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni semplicemente denaturati, essi restano classificati nella voce che comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni non denaturati corrispondenti.
4. Le paste di saponificazione "soap-strocks", le morchie o fecce di olio, la pece di stearina, la pece di grasso di lana e la pece di glicerina rientrano nella voce n. 15.22.
Numero Codice
della voce S.A.
15.01 1501.00 Strutto; altri grassi di
maiale e grassi di volatili, fusi, anche
pressati o estratti mediante solventi.
15.02 1502.00 Grassi di animali della specie
bovina, ovina o caprina, greggi o fusi anche pressati o estratti mediante solventi.
15.03 1503.00 Stearina solare, olio di
strutto, oleostearina, oleomargarina ed
olio di sevo, non emulsionati, non mescolati ne' altrimenti preparati.
15.04 Grassi ed oli e loro frazioni, di
pesci o di mammiferi marini, anche raffinati,
ma non modificati chimicamente.
1504.10 - Oli di fegato di pesci e loro
frazioni
1504.20 - Grassi e oli di pesci e loro
frazioni, diversi dagli oli di fegato
1504.30 - Grassi e oli di mammiferi marini
e loro frazioni
15.05 Grasso di lana e sostanze grasse
derivate, compresa la lanolina.
1505.10 - Grasso di lana greggio
1505.90 - Altri
15.06 1506.00 Altri grassi e oli animali e
loro frazioni, anche raffinati, ma non
modificati chimicamente.
15.07 Olio di soia e sue frazioni, anche
raffinati, ma non modificati chimicamente.
1507.10 - Olio greggio, anche depurato delle
mucillagini
1507.90 - Altri
15.08 Olio di arachide e sue frazioni,
anche raffinati, ma non modificati
chimicamente
1508.10 - Olio greggio
1508.90 - Altri
15.09 Olio d'oliva e sue frazioni, anche
raffinati, ma non modificati chimicamente.
1509.10 - Vergini
1509.90 - Altri
15.10 1510.00 Altri oli e loro frazioni,
ottenuti esclusivamente dalle olive,
anche raffinati, ma non modificati
chimicamente e miscele di tali oli o
frazioni con gli oli o le frazioni della
voce n. 15.09.
15.11 Olio di palma e sue frazioni, anche
raffinati, ma non modificati
chimicamente.
1511.10 - Olio greggio
1511.90 - Altri
15.12 Oli di girasole, di cartamo o di
cotone e loro frazioni,
anche raffinati, ma non modificati
chimicamente.
- Oli di girasole o di cartamo e loro
frazioni:
1512.11 -- oli greggi
1512.19 -- altri
- Olio di cotone e sue frazioni:
1512.21 -- olio greggio, anche depurato del
gossipolo
1512.29 -- altri
15.13 Oli di cocco (olio di copra), di
palmisti o di babassu' e loro frazioni,
anche raffinati, ma non modificati
chimicamente.
- Olio di cocco (olio di copra) e sue
frazioni:
1513.11 -- olio greggio
1513.19 -- altro
- Oli di palmisti o di babassu' e loro
frazioni:
1513.21 -- oli greggi
1513.29 -- altri
15.14 Oli di ravizzone, di colza o di
senapa e loro frazioni,
anche raffinati, ma non modificati
chimicamente.
1514.10 - Oli greggi
1514.90 - Altri
15.15 Altri grassi ed oli vegetali (compreso
l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi,
anche raffinati, ma non modificati
chimicamente.
- Olio di lino e sue frazioni:
1515.11 -- olio greggio
1515.19 -- altri
- Oli di granturco e sue frazioni:
1515.21 -- olio greggio
1515.29 -- altri
1515.30 - Olio di ricino e sue frazioni
1515.40 - Olio di tung (di abrasin) e sue
frazioni
1515.50 - Olio di sesamo e sue frazioni
1515.60 - Olio di joioba e sue frazioni
1515.90 - Altri
15.16 Grassi e oli animali o vegetali e loro
frazioni, parzialmente o totalmente
idrogenati, interesterificati,
riesterificati o elaidinizzati, anche
raffinati, ma non altrimenti preparati.
1516.10 - Grassi e oli animali e loro
frazioni
1516.20 - Grassi e oli vegetali e loro
frazioni
15.17 Margarina; miscele o preparazioni
alimentari di grassi o di oli animali o
vegetali o di frazioni di differenti
grassi o oli di questo capitolo, diversi
dai grassi e dagli oli alimentari e loro
frazioni della voce n. 15.16.
1517.10 - Margarina, esclusa la margarina
liquida
1517.90 - Altre
15.18 1518.00 Grassi ed oli animali o
vegetali e loro frazioni, cotti,
ossidati, disidratati, solforati,
soffiati, standolizzati o altrimenti
modificati chimicamente, esclusi quelli
della voce n. 15.16; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli
animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo non
nominate ne' comprese altrove.
15.19 Acidi grassi monocarbossilici
industriali; oli acidi di
raffinazione; alcoli grassi industriali.
- Acidi grassi monocarbossilici industriali: 1519.11 -- acido stearico
1519.12 -- acido oleico
1519.13 -- acidi grassi del tallolio
1519.19 -- altri
1519.20 - Oli acidi di raffinazione
1519.30 - Alcoli grassi industriali
15.20 Glicerina, anche pura; acque e
liscivie glicerinose.
1520.10 - Glicerina greggia; acque e
liscivie glicerinose
1520.90 - Altre, compresa la glicerina
sintetica
15.21 Cere vegetali (diverse dai
trigliceridi), cere di api o di altri
insetti e spermaceti, anche raffinati o
colorati.
1521.10 - Cere vegetali
1521.90 - Altri
15.22 1522.00 De'gras; residui provenienti
dal trattamento delle sostanze grasse
o delle cere animali o vegetali.
Sezione IV
Prodotti delle industrie alimentari; bevande,
liquidi alcolici e aceti; tabacchi
e succedanei del tabacco lavorati
Nota
1. In questa sezione l'espressione "agglomerati in forma di pellets" indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione sia con l'aggiunta di un legante in proporzione non superiore al 3% in peso.
Capitolo 16
Preparazioni di carni, di pesci o di crostacei,
di molluschi o di altri invertebrati acquatici
Note
1. Questo capitolo non comprende le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei, i molluschi o altri invertebrati acquatici, preparati o conservati mediante i processi previsti nei capitoli 2 o 3.
2. Le preparazioni alimentari rientrano in questo capitolo purche' contengano piu' di 20% in peso di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti.
Le preparazioni che contengono due o piu' dei suddetti prodotti, sono classificate nella voce del capitolo 16 corrispondente al prodotto prevalente in peso. Tali disposizioni non si applicano ai prodotti farciti della voce n. 19.02, ne' alle preparazioni delle voci n. 21.03 o 21.04.
Note di sottovoci
1. Ai sensi della sottovoce 1602.10, per "preparazioni omogeneizzate" si intendono le preparazioni di carne, di frattaglie o di sangue, finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantita', alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantita' di frammenti visibili di carne o di frattaglie. La sottovoce 1602.10 ha la priorita' su tutte le altre sottovoci della voce n. 16.02.
2. I pesci e i crostacei indicati nelle sottovoci delle voci n. 16.04 o 16.05 soltanto con il loro nome comune appartengono alle stesse specie di quelle indicate nel capitolo 3 con le stesse denominazioni.
Numero Codice
della voce S.A.
16.01 1601.00 Salsicce, salami e prodotti
simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali
prodotti.
16.02 Altre preparazioni e conserve di
carni, di frattaglie o di sangue.
1602.10 - Preparazioni omogeneizzate
1602.20 - Di fegato di qualsiasi animale
- Di volatili della voce n. 01.05:
1602.31 -- di tacchino
1602.39 -- altre
- Della specie suina:
1602.41 -- prosciutti e loro pezzi
1602.42 -- spalle e loro pezzi
1602.49 -- altre, compresi i miscugli
1602.50 - Della specie bovina
1602.90 - Altre, comprese le preparazioni
di sangue di qualsiasi animale
16.03 1603.00 Estratti e sughi di carne, di
pesci o di crostacei, di molluschi o di
altri invertebrati acquatici.
16.04 Preparazioni di conserve di pesci;
caviale e suoi succedanei preparati
con uova di pesce.
- Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci
tritati:
1604.11 -- salmoni
1604.12 -- aringhe
1604.13 -- sardine, alacce e spratti
1604.14 -- tonni, palamite e sarde
(Sarda sarda)
1604.15 -- sgombri
1604.16 -- acciughe
1604.19 -- altri
1604.20 - Altre preparazioni e conserve di pesci.
1604.30 - Caviale e suoi succedanei
16.05 Crostacei, molluschi ed altri
invertebrati acquatici
preparati o conservati.
1605.10 - Granchi
1605.20 - Gamberetti
1605.30 - Astici
1605.40 - Altri crostacei
1605.90 - Altri
Capitolo 17
Zuccheri e prodotti a base di zuccheri
Nota
1. Questo capitolo non comprende:
a) i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao (n. 18.06);
b) gli zuccheri chimicamente puri (diversi dal saccarosio, dal maltosio, dal glucosio e dal fruttosio o levulosio) e gli altri prodotti della voce n. 29.40;
c) i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30.
Nota di sottovoce
1. Ai sensi delle sottovoci nn. 1701.11 e 1701.12, per "zucchero greggio" si intende lo zucchero contenente, in peso, allo stato secco, una percentuale di saccarosio, corrispondente alla lettura del polarimetro, inferiore a 99,5 gradi.
Numero Codice
della voce S.A.
17.01 Zuccheri di canna o di barbabietola e
saccarosio chimicamente puro, allo stato
solido.
- Zuccheri greggi senza aggiunta di
aromatizzanti o di coloranti:
1701.11 -- di canna
1701.12 -- di barbabietola
- Altri:
1701.91 -- con aggiunta di aromatizzanti o
di coloranti
1701.99 -- altri
17.02 Altri zuccheri, compresi il lattosio,
il maltosio, il glucosio e il fruttosio
(levulosio) chimicamente puri, allo stato
solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele
naturale; zuccheri e melassi caramellati.
1702.10 - Lattosio e sciroppo di lattosio
1702.20 - Zucchero e sciroppo d'acero
1702.30 - Glucosio e sciroppo di glucosio,
non contenente fruttosio o contenente,
in peso, allo stato secco, meno di 20%
di fruttosio.
1702.40 - Glucosio e sciroppo di glucosio,
contenente, in peso, allo stato secco,
da 20% a 50% escluso di fruttosio
1702.50 - Fruttosio chimicamente puro
1702.60 - Altro fruttosio e sciroppo di
fruttosio, contenente, in peso, allo stato
secco, piu' di 50% di fruttosio
1702.90 - Altri, compreso lo zucchero
invertito.
17.03 Melassi ottenuti dall'estrazione o
dalla raffinazione dello zucchero.
1703.10 - Melassi di canna
1703.90 - Altri
17.04 Prodotti a base di zuccheri non
contenenti cacao (compreso il cioccolato
bianco).
1704.10 - Gomme da masticare (chewing-gum),
anche rivestiti di zucchero.
1704.90 - Altri
Capitolo 18
Cacao e sue preparazioni
Note
1. Questo capitolo non comprende le preparazioni delle voci nn. 04.03, 19.01, 19.04, 19.05, 21.05, 22.02, 22.08, 30.03 o 30.04.
2. La voce n. 18.06 comprende i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao, nonche', con riserva delle disposizioni della nota 1 di questo capitolo, le altre preparazioni alimentari che contengono cacao.
Numero Codice
della voce S.A.
18.01 1801.00 Cacao in grani, interi o
infranti; greggio o torrefatto.
18.02 1802.00 Gusci, o pellicole (bucce)
ed altri residui di cacao.
18.03 Pasta di cacao, anche sgrassata.
1803.10 - Non sgrassata
1803.20 - Completamente o parzialmente
sgrassata
18.04 1804.00 Burro, grasso e olio di cacao.
18.05 1805.00 Cacao in polvere, senza
aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti.
18.06 Cioccolata e altre preparazioni
alimentari contenenti cacao.
1806.10 - Cacao in polvere, con aggiunta
di zucchero o di altri dolcificanti.
1806.20 - Altre preparazioni presentate in
blocchi di peso superiore a 2 Kg. oppure
allo stato liquido o pastoso o in polveri,
granuli o forme simili, in recipienti o
in imballaggi immediati, di contenuto
superiore a 2 Kg
- Altre, presentate in tavolette, barre o
bastoncini:
1806.31 -- ripiene
1806.32 -- non ripiene
1806.90 - Altre
Capitolo 19
Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi,
di fecole o di latte; prodotti della pasticceria
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) esclusi i prodotti farciti della voce n. 19.02, le preparazioni alimentari contenuti piu' di 20%, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);
b) i prodotti a base di farine, di amidi o di fecole (biscotti, ecc.), appositamente preparati per l'alimentazione degli animali (n. 23.09);
c) i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30.
2. In questo capitolo, per "farine" e "semolini" si intendono le farine e i semolini di cereali del capitolo 11 e le altre farine, semolini e polveri, di origine vegetale, qualunque sia il capitolo nel quale esse rientrano.
3. La voce n. 19.04 non comprende le preparazioni contenenti, in peso, piu' di 8% di polvere di cacao o ricoperte di cioccolata o di altre preparazioni alimentari contenenti cacao della voce n. 18.06 (n. 18.06)
4. Per l'applicazione della voce n. 19.04, l'espressione "altrimenti preparati" significa che i cereali sono stati sottoposti ad una preparazione piu' spinta di quelle previste nelle voci o nelle note dei capitoli 10 e 11.
Numero Codice
della voce S.A.
19.01 Estratti di malto; preparazioni
alimentari a base di farine, semolini, amidi,
fecole o estratti di malto, non contenenti
cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50%, in peso,
non nominate ne' comprese altrove;
preparazioni alimentari di prodotti
delle voci da n. 04.01 al n. 04.04, non
contenenti cacao in polvere o che ne
contengono in una proporzione inferiore
a 10%, in peso, non nominati ne' compresi
altrove.
1901.10 - Preparazioni per l'alimentazione
dei bambini condizionate per la vendita
al minuto
1901.20 - Miscele e paste per la
preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria
della voce n. 19.05
1901.90 - Altri
19.02 Paste alimentari, anche cotte o
farcite (di carne o di altre sostanze)
oppure altrimenti preparate, quali
spaghetti, maccheroni, tagliatelle,
lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni;
cuscus, anche preparato.
- Paste alimentari non cotte ne' farcite
ne' altrimenti preparate:
1902.11 -- contenenti uova
1902.19 - altre
1902.20 - Paste alimentari farcite (anche
cotte o altrimenti preparate)
1902.30 - Altre paste alimentari
1902.40 - Cuscus
19.03 1903.00 Tapioca e suoi succedanei
preparati a partire da fecole, in forma
di fiocchi, grumi, granelli perlacei,
scarti di setacciature o forme simili.
19.04 Prodotti a base di cereali ottenuti
per soffiatura o tostature (per esempio,
"corn flakes"); cereali, diversi dal
granturco, in grani, precotti o altrimenti
preparati.
1904.10 - Prodotti a base di cereali
ottenuti per soffiatura o tostatura
1904.90 - Altri
19.05 Prodotti della panetteria, della
pasticceria o della biscotteria, anche con
aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote
dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie
per sigilli, paste in sfoglie essiccate
di farina, di amido o di fecola e prodotti
simili.
1905.10 - Pane croccante detto "Knackebrot"
1905.20 - Pane con spezie
1905.30 - Biscotti con aggiunta di
dolcificanti; cialde e cialdini
1905.40 - Fette biscottate, pane tostato e
prodotti simili tostati
1905.90 - Altri
Capitolo 20
Preparazioni di ortaggi e legumi,
di frutta o di altre parti di piante
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) gli ortaggi, i legumi e la frutta, preparati o conservati, con uno dei metodi enumerati nei capitoli 7, 8 o 11;
b) le preparazioni alimentari contenenti piu' di 20%, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici o di una combinazione di tali prodotti (Capitolo 16);
c) le preparazioni alimentari composte omogeneizzate della voce n. 21.04.
2. Non rientrano nelle voci nn. 20.07 e 20.08 le gelatine e le paste di frutta, le mandorle rivestite di zucchero e i prodotti simili presentati sotto forma di confetteria (n. 17.04) o i prodotti di cioccolata (n. 18.06).
3. Le voci nn. 20.01, 20.04 e 20.05 comprendono, secondo il caso, soltanto i prodotti del capitolo 7 o delle voci nn. 11.05 e 11.06 (diversi dalle farine, dai semolini e dalle polveri dei prodotti del capitolo 8), che sono stati preparati o conservati con metodi diversi a quelli previsti alla nota a).
4. I succhi di pomodoro, il cui tenore in estratto secco sia di 7% o piu', in peso, rientrano nella voce n. 20.02.
5. Ai sensi della voce n. 20.09 per "succhi non fermentati, senza aggiunta di alcole", si intendono i succhi il cui titolo alcolometrico volumico (vedere nota 2 del capitolo 22) non supera 0,5% vol.
Note di sottovoci
1. Ai sensi della sottovoce 2005.10, per "ortaggi o legumi omogeneizzati" si intendono le preparazioni di ortaggi o legumi finemente omogeneizzati, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici in recipienti il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantita', alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantita' di frammenti visibili di ortaggi o di legumi. La sottovoce 2005.10 ha priorita' su tutte le altre sottovoci della voce n. 20.05.
2. Ai sensi della sottovoce 2007.10, per "preparazioni omogeneizzate" si intendono le preparazioni di frutta finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto non supera 250 g.
Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantita', alla preparazione, come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere, piccole quantita' di frammenti visibili di frutta. La sottovoce 2007.10 ha la priorita' su tutte le altre sottovoci della voce,n. 20.07.
Numero Codice
della voce S.A.
20.01 Ortaggi o legumi, frutta ed altre parti
commestibili di piante, preparati o
conservati nell'aceto o nell'acito acetico. 2001.10 - Cetrioli e cetriolini
2001.20 - Cipolle
2001.90 - Altri
20.02 Pomodori preparati o conservati ma non
nell'aceto o acido acetico.
2002.10 - Pomodori, interi o in pezzi
2002.90 - Altri
20.03 Funghi e tartufi, preparati e
conservati ma non nell'aceto o acido acetico.
2003.10 - Funghi
2003.20 - Tartufi
20.04 Altri ortaggi e legumi preparati o
conservati ma non nell'aceto o
acido-acetico, congelati.
2004.10 - Patate
2004.90 - Altri ortaggi e legumi e miscugli
di ortaggi e di legumi
20.05 Altri ortaggi e legumi preparati o
conservati ma non nell'aceto o
acido-acetico, non congelati.
2005.10 - Ortaggi o legumi omogeneizzati
2005.20 - Patate
2005.30 - Crauti
2005.40 - Piselli (Pisum Sativum)
- Fagioli (Vigna spp.; Phaseulus spp.):
2005.51 -- fagioli in grani
2005.59 -- altri
2005.60 - Asparagi
2005.70 - Olive
2005.80 - Granturco dolce (Zea mays var.
saccharata)
2005.90 - Altri ortaggi e miscugli di ortaggi
20.06 2006.00 Frutta, scorze di frutta ed
altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o
cristallizzate).
20.07 Confetture, gelatine, marmellate,
puree e paste di frutta, ottenute
mediante cottura anche con aggiunta di
zuccheri o di altri dolcificanti.
2007.10 - Preparazioni omogeneizzate
- Altre:
2007.90 -- di agrumi
2007.99 -- altre
20.08 Frutta ed altre parti commestibili
di piante, altrimenti preparate o
conservate, con o senza aggiunta di
zuccheri o di altri dolcificanti o
di alcole, non nominate ne' comprese
altrove
- Frutta a guscio, arachidi ed altri semi,
anche mescolati tra loro:
2008.11 -- arachidi
2008.19 -- altre, compresi i miscugli
2008.20 - Ananassi
2008.30 - Agrumi
2008.40 - Pere
2008.50 - Albicocche
2008.60 - Ciliege
2008.70 - Pesche
2008.80 - Fragole
- Altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce n. 2008.19:
2008.91 -- cuori di palma
2008.92 -- miscugli
2008.99 -- altri
20.09 Succhi di frutta (compresi i mosti
di uva) o di ortaggi non fermentati,
senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti.
- Succhi di arancia:
2009.11 -- congelati
2009.19 -- altri
2009.20 - Succhi di pompelmo o di pomelo
2009.30 - Succhi di altri agrumi
2009.40 - Succhi di ananasso
2009.50 - Succhi di pomodoro
2009.60 - Succhi di uva (compresi i mosti
di uva)
2009.70 - Succhi di mela
2009.80 - Succhi di altre frutta o di altri
ortaggi
2009.90 - Miscugli di succhi
Capitolo 21
Preparazioni alimentari diverse
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) le miscele di ortaggi o di legumi della voce n. 07.12;
b) i succedanei torrefatti del caffe', contenenti caffe' in qualsiasi proporzione (voce n. 09.01);
c) le spezie e gli altri prodotti delle voci dal n. 09.04 al n. 09.10;
d) le preparazioni alimentari, diverse dai prodotti descritti nelle voci n. 21.03 o 21.04, contenenti piu' di 20%, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce, di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);
e) le preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande, il cui titolo alcolometrico volumico (vedere nota 2 del capitolo 22) e' superiore a 0,5% vol. (n. 22.08);
f) i lieviti condizionati come medicamenti e gli altri prodotti delle voci n. 30.03 o 30.04;
g) gli enzimi preparati della voce n. 35.07.
2. Gli estratti dei succedanei previsti nella precedente nota 1-b) rientrano nella voce n. 21.01;
3. Ai sensi della voce n. 21.04, per "preparazioni alimentari composte omogeneizzate", si intendono le preparazioni costituite da una miscela finemente omogeneizzata di piu' sostanze di base, quali carne, pesce, ortaggi o legumi, frutta, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti in piccola quantita' alla miscela, come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi.
Queste preparazioni possono contenere piccole quantita' di frammenti visibili.
Numero Codice
della voce S.A.
21.01 Estratti, essenze e concentrati di
caffe', di te' o di mate e preparazioni a
base di questi prodotti o a base di caffe', te' o mate; cicoria torrefatta ad altri
succedanei torrefatti del caffe' e loro
estratti, essenze e concentrati.
2101.10 - Estratti, essenze e concentrati
di caffe' e preparazioni a base di
questi estratti, essenze o concentrati,
o a base di caffe'
2101.20 - Estratti, essenze e concentrati
di te' o di mate e preparazioni a base
di questi estratti, essenze o concentrati
o a base di te' o di mate
2101.30 - Cicoria torrefatta ed altri
succedanei torrefatti del caffe' e
loro estratti, essenze e concentrati
21.02 Lieviti (vivi o morti); altri
microrganismi monocellulari morti
(esclusi i vaccini della voce n. 30.02);
lieviti in polvere, preparati.
2102.10 - Lieviti vivi
2102.20 - Lieviti morti, altri microrganismi
monocellulari morti
2102.30 - Lieviti in polvere preparati
21.03 Preparazione per salse e salse
preparate; condimenti composti; farina
di senapa e senapa preparata.
2103.10 - Salsa di soia
2103.20 - "Tomato Ketchup" ed altre salse
al pomodoro
2103.30 - Farina di senapa e senapa preparata
2103.90 - Altri
21.04 Preparazione per zuppe, minestre o
brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati;
preparazioni alimentari composte
omogeneizzate.
2104.10 - Preparazioni per zuppe, minestre o
brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati
2104.20 - Preparazioni alimentari composte
omogeneizzate
21.05 2105.00 Gelati, anche contenenti cacao.
21.06 Preparazioni alimentari non nominate
ne' comprese altrove.
2106.10 - Concentrati di proteine e sostanze
proteiche testurizzate
2106.90 - Altre
Capitolo 22
Bevande, liquidi alcolici ed aceti
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) l'acqua di mare (n. 25.01);
b) le acque distillate, di conducibilita' o dello stesso grado di purezza (n. 28.51);
c) le soluzioni acquose contenenti, in peso, piu' di 10% di acido acetico (n. 29.15);
d) i medicamenti delle voci n. 30.03 o n. 30.04;
e) i prodotti per profumerie e per toletta (capitolo 33).
2. Ai sensi di questo capitolo e dei capitoli 20 e 21, il "titolo alcolometrico volumico" e' determinato alla temperatura di 20o C.
3. Ai sensi della voce n. 22.02, per "bevande non alcoliche" si intendono le bevande il cui titolo alcolometrico volumico non supera 0,5%. Le bevande alcoliche sono da classificare, secondo il caso, nelle voci da n. 22.03 al n. 22.06 oppure nella voce 22.08.
Nota di sottovoce
1. Ai sensi della sottovoce 2204.10, per "vino spumante" si intende il vino che, conservato in recipienti chiusi ad una temperatura di 20 C, presenta una sovrappressione uguale o superiore a 3 bar.
Numero Codice
della voce S.A.
22.01 Acque, comprese le acque minerali
naturali o artificiali e le acque gassate,
senza aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti ne' aromatizzate;
ghiaccio e neve.
2201.90 - Acque minerali e acque gassate
2201.90 - Altre
22.02 Acque, comprese le acque minerali e
le acque gassate, con aggiunta di zuccheri
o di altri dolcificanti o aromatizzate,
ed altre bevande non alcoliche, esclusi
i succhi di frutta o di ortaggi della
voce n. 20.09.
2202.10 - Acque, comprese le acque minerali
e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate
2202.90 - Altre
22.03 2203.00 Birra di malto.
22.04 Vini di uve fresche, compresi i vini
arricchiti d'alcole; mosti di uva,
diversi da quelli della voce n. 20.09.
2204.10 - Vini spumanti
- Altri vini; mosti di uva la cui
fermentazione e' stata impedita o fermata
con l'aggiunta d'alcole (mistelle):
2204.21 -- in recipienti di capacita'
inferiore o uguale a 2 litri
2204.29 -- altri
2204.30 - Altri mosti di uva
22.05 Vermut ed altri vini di uve fresche
preparati con piante o con sostanze
aromatiche.
2205.10 - In recipienti di capacita'
inferiore o uguale a 2 litri
2205.90 - Altri
22.06 2206.00 Altre bevande fermentate
(per esempio: sidro, sidro di pere,
idromele).
22.07 Alcole etilico non denaturato con
titolo alcolometrico volumico uguale o
superiore a 80% vol; alcole etilico ed
acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo. 2207.10 - Alcole etilico non denaturato con
titolo alcolometrico volumico uguale o
superiore a 80% vol.
2207.20 - Alcole etilico ed acquaviti,
denaturati, di qualsiasi titolo
22.08 Alcole etilico non denaturato con
titolo alcolometrico volumico inferiore
a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre
bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte dei tipi
utilizzati per la fabbricazione di bevande. 2208.10 - Preparazioni alcoliche composte
dei tipi utilizzati per la fabbricazione
di bevande
2208.20 - Acquaviti di vino o di vinacce
2208.30 - Whisky
2208.40 - Rum e tafia
2208.50 - Gin ed acquavite di ginepro
2208.90 - Altri
22.09 2209.00 Aceti commestibili e loro
succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico.
Capitolo 23.
Residui e cascami delle industrie alimentari;
alimenti preparati per gli animali
Nota
1. Rientrano nella voce n. 23.09 i prodotti dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati ne' compresi altrove, ottenuti dal trattamento di materie vegetali o animali e che, per tal motivo, hanno perduto le caratteristiche essenziali della materia d'origine, diversi dai cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali derivati da questo trattamento.
Numero Codice
della voce S.A.
23.01 Farine, polveri e agglomerati in
forma di pellets, di carni, di frattaglie,
di pesci o di crostacei, di molluschi o di
altri invertebrati acquatici, non adatti
all'alimentazione umana; ciccioli.
2301.10 - Farine, polveri e agglomerati in
forma di pellets, di carni o di frattaglie;
ciccioli.
2301.20 - Farine, polveri e agglomerati in
forma di pellets, di pesci o di crostacei,
di molluschi o di altri invertebrati
acquatici.
23.02 Crusche stacciature ed altri residui,
anche agglomerati in forma di pellets,
della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi.
2302.10 - Di granoturco
2302.20 - Di riso
2302.30 - Di frumento
2302.40 - Di altri cereali
2302.50 - Di legumi
23.03 Residui della fabbricazione degli
amidi e residui simili, polpe di
barbabietole, cascami di canne da zucchero
ed altri cascami della fabbricazione dello
zucchero, avanzi della fabbricazione della
birra o della distillazione degli alcoli,
anche agglomerati in forma di pellets.
2303.10 - Residui della fabbricazione degli
amidi e residui simili.
2303.20 - Polpe di barbabietole, cascami di
canne da zucchero ed altri cascami
della fabbricazione dello zucchero.
2303.30 - Avanzi della fabbricazione della
birra o della distillazione degli alcoli
23.04 2304.00 Panelli e altri residui
solidi, anche macinati o agglomerati in
forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soja.
23.05 2305.00 Panelli e altri residui
solidi, anche macinati o agglomerati in
forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide.
23.06 Panelli e altri residui solidi,
anche macinati o agglomerati in forma
di pellets, dell'estrazione di grassi od
oli vegetali, diversi da quelle delle voci
nn. 23.04 o 23.05.
2306.10 - Di cotone
2306.20 - Di lino
2306.30 - Di girasole
2306.40 - Di ravizzone o di colza
2306.50 - Di noce di cocco o di copra
2306.60 - Di noci o di mandorle di palmisti
2306.90 - Altri
23.07 2307.00 Fecce di vino; tartaro greggio.
23.08 Materie vegetali e cascami vegetali,
residui e sottoprodotti vegetali, anche
agglomerati in forma di pellets dei tipi
utilizzati per l'alimentazione degli animali,
non nominati ne' compresi altrove.
2308.10 - Ghiande di quercia e castagne
d'India
2308.90 - Altri
23.09 Preparazioni dei tipi utilizzati per
l'alimentazione degli animali.
2309.10 - Alimenti per cani o gatti,
condizionati per la vendita al minuto.
2309.90 - Altri.
Capitolo 24
Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati
Nota
1. Questo capitolo non comprende le sigarette medicinali (capitolo 30).
Numero Codice
della voce S.A.
24.01 Tabacchi greggi o non lavorati;
cascami di tabacco.
2401.10 - Tabacchi non scostolati
2401.20 - Tabacchi parzialmente o totalmente
scostolati
2401.30 - Cascami di tabacco
24.02 Sigari (compresi i sigari spuntati),
sigaretti e sigarette, di tabacco o
di succedanei del tabacco.
2402.10 - Sigari (compresi i sigari
spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco
2402.20 - Sigarette contenenti tabacco
2402.90 - Altri
24.03 Altri tabacchi e succedanei del
tabacco, lavorati; tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti"; estratti e sughi di
tabacco
2403.10 - Tabacco da fumo, anche contenente
succedanei del tabacco in qualsiasi
proporzione
- Altri:
2403.91 -- tabacchi "omogeneizzati" o
"ricostituiti"
2403.99 -- altri
Sezione V
Prodotti minerali
Capitolo 25
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi
Note
1. Con riserva delle eccezioni, esplicite o implicite, risultanti dal testo delle voci o della seguente nota 4, rientrano nelle voci di questo capitolo unicamente i prodotti allo stato greggio oppure i prodotti lavati (anche mediante sostanze chimiche che eliminano le impurezze senza modificare la struttura del prodotto), frantumati, macinati, polverizzati, sottoposti a levigazione, vagliati, setacciati, arricchiti per flottazione, separazione magnetica o con altri procedimenti meccanici o fisici (esclusa la cristallizzazione), ma non i prodotti arrostiti, calcinati, risultanti da una miscela o che hanno subito una lavorazione superiore a quella indicata in ciascuna voce.
I prodotti di questo capitolo possono essere addizionati di una sostanza antipolvere, sempreche' tale aggiunta non renda il prodotto atto ad impieghi particolari piuttosto che al suo impiego generale.
2. Questo capitolo non comprende:
a) lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale (n.
28.02);
b) le terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o piu' di ferro combinato, calcolato come Fe2O3 (n. 28.21);
c) i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30;
d) i prodotti per profumeria o per toletta preparati e le preparazioni cosmetiche (capitolo 33);
e) i bordi per marciapiedi, i blocchetti e le lastre per pavimentazione (n. 68.01); i cubi, le tessere ed articoli simili per mosaici (n. 68.02); le ardesie per coperture di tetti o rivestimenti di edifici (n.68.03);
f) le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) (nn. 71.02 o 71.03);
g) i cristalli coltivati di cloruro di sodio e di ossido di magnesio (diversi dagli elementi di ottica) di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce n. 38.23, gli elementi di ottica di cloruro di sodio o di ossido di magnesio (n. 90.01);
h) i gessi per bigliardi (n. 95.04);
i) i gessetti per scrivere o per disegnare e i gessi da sarti (n. 96.09).
3. Ogni prodotto che puo' rientrare sia nella voce n. 25.17 sia in un'altra voce di questo capitolo deve essere classificato nella voce n. 25.17.
4) La voce n. 25.30 comprende in particolare la vermiculite, la perlite e le cloriti, non espanse: le terre coloranti, anche calcinate o mescolate tra loro; gli ossidi di ferro micacei naturali, la schiuma di mare naturale (anche in pezzi levigati); l'ambra (succino) naturale; la schiuma di mare e l'ambra ricostituite, in lastrine, bacchette, bastoni o simili forme, semplicemente stampate; il giavazzo; il carbonato di stronzio (stronzianite), anche calcinato, escluso l'ossido di stronzio; avanzi e cocci di materiali ceramici.
Numero Codice
della voce S.A.
25.01 2501.00 Sale (compreso il sale
preparato da tavola ed il sale denaturato)
e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa; acqua di mare.
25.02 2502.00 Piriti di ferro non arrostite.
25.03 Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo
sublimato, lo zolfo precipitato e lo
zolfo colloidale.
2503.10 - Zolfi greggi e zolfi non raffinati
2503.90 - Altri
25.04 Grafite naturale.
2504.10 - In polvere o in scaglie
2504.90 - Altra
25.05 Sabbie naturali di ogni specie,
anche colorate, escluse le sabbie
metallifere del capitolo 26.
2505.10 - Sabbie silicee e sabbia quarzosa
2505.90 - Altre sabbie
25.06 Quarzi (diversi dalle sabbie
naturali); quarziti, anche sgrossate o
semplicemente segate o altrimenti tagliate, in blocchi o in lastre, di forma quadrata
o rettangolare.
2506.10 - Quarzi
- Quarziti:
2506.21 -- gregge o sgrossate
2506.29 -- altre
25.07 2507.00 Caolino ed altre argille
caoliniche, anche calcinati.
25.08 Altre argille (escluse le argille
espanse della voce n. 68.06), andalusite,
cianite, sillimanite, anche calcinate;
mullite; terre di chamotte o di dinas.
2508.10 - Bentonite
2508.20 - Terre decoloranti e terre da
follone
2508.30 - Argille refrattarie
2508.40 - Altre argille
2508.50 - Andalusite, cianite e sillimanite
2508.60 - Mullite
2508.70 - Terre di chamotte o di dinas
25.09 2509.00 Creta.
25.10 Fosfati di calcio naturali, fosfati
allumino-calcici naturali e crete
fosfatiche.
2510.10 - Non macinati
2510.20 - Macinati
25.11 Solfato di bario naturale (baritina);
carbonato di bario naturale (witherite),
anche calcinato, escluso l'ossido di bario
della voce n. 28.16
2511.10 - Solfato di bario naturale
(baritina)
2511.20 - Carbonato di bario naturale
(witherite)
25.12 2512.00 Farine silicee fossili
(per esempio: Kieselgur, tripolite,
diatomite) ed altre terre silicee analoghe, con densita' apparente non superiore
ad 1, anche calcinate.
25.13 Pietra pomice; smeriglio; corindone
naturale, granato naturale ed altri
abrasivi naturali, anche trattati
termicamente.
- Pietra pomice:
2513.11 -- greggia o in pezzi irregolari,
compresa la pietra pomice frantumata
(ghiaia di pietra pomice o "bimskies")
2513.19 -- altra
- Smeriglio, corindone naturale, granato
naturale ed altri abrasivi naturali:
2513.21 -- greggi o in pezzi irregolari
2513.29 -- altri
25.14 2514.00 Ardesia, anche sgrossata o
semplicemente segata o altrimenti
tagliata, in blocchi o in lastre di
forma quadrata o rettangolare.
25.15 Marmi, travertini, calcare di
Eucassines ed altre pietre calcaree da
taglio o da costruzioni con densita'
apparente uguale o superiore a 2,5,
ed alabastro, anche sgrossati o
semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o
rettangolare.
- Marmi e travertini
2515.11 -- greggi o sgrossati
2515.12 -- semplicemente segati o altrimenti
tagliati in blocchi o in lastre di
forma quadrata o rettangolare
2515.20 - Calcare di Eucassines ed altre
pietre calcaree da taglio o
da costruzione; alabastro
25.16 Granito, porfido, basalto, arenaria
ed altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o
altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare.
- Granito:
2516.11 -- greggio o sgrossato
2516.12 -- semplicemente segato o altrimenti
tagliato, in blocchi o in lastre di
forma quadrata o rettangolare
- Arenaria:
2516.21 -- greggia o sgrossata
2516.22 -- semplicmente segata o altrimenti
tagliata, in blocchi o in lastre di
forma quadrata o rettangolare
2516.90 - Altre pietre da taglio o da
costruzione
25.17 Sassi, ghiaia, pietre frantumate,
dei tipi generalmente utilizzati per
calcestruzzo o per massicciate stradali,
ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente;
macadam di loppe, di scorie o di cascami
industriali simili, anche contenente materie che rientrano nella prima parte del testo di questa voce, tarmacadam, granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci nn. 25.15
o 25.16, anche trattati termicamente.
2517.10 - Sassi, ghiaia, pietre frantumate,
dei tipi generalmente utilizzati per
calcestruzzo o per massicciate stradali,
ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente.
2517.20 - Macadam di loppe, di scorie o
di residui industriali simili, anche
contenente materie citate nella sottovoce
2517.10
2517.30 - Tarmacadam
- Granuli, scaglie e polveri di pietre
delle voci nn. 25,15 o 25.16 anche trattati termicamente:
2517.41 -- di marmo
2517.49 -- altri
25.18 Dolomite, anche sinterizzata o
calcinata; dolomite sgrossata o
semplicemente segata o altrimenti
tagliata, in blocchi o in lastre di
forma quadrata o rettangolare; pigiata di
dolomite.
2518.10 - Dolomite non calcinata ne'
sinterizzata, detta "cruda"
2518.20 - Dolomite calcinata o sinterizzata
2518.30 - Pigiata di dolomite
25.19 Carbonato di magnesio naturale
(magnesite); magnesia fusa elettricamente;
magnesia, calcinata a morte (sinterizzata), anche contenente piccole quantita' di
altri ossidi aggiunti prima della
sinterizzazione; altro ossido di
magnesio, anche puro.
2519.10 - Carbonato di magnesio naturale
(magnesite)
2519.90 - Altri
25.20 Pietra da gesso; anidrite; gessi,
anche colorati o addizionati di piccole
quantita' di acceleranti o di ritardanti.
2520.10 - Pietra da gesso; anidrite
2520.20 - Gessi
25.21 2521.00 Pietre calcaree da fonderia
("castines"); pietre da calce o da cemento. 25.22 Calce viva, calce spenta e calce
idraulica, esclusi l'ossido e
l'idrossido di calcio della voce n. 28.25.
2522.10 - Calce viva
2522.20 - Calce spenta
2522.30 - Calce idraulica
25.23 Cementi idraulici (compresi i cementi
non polverizzati detti "clinkers"),
anche colorati.
2523.10 - Cementi non polverizzati detti
"clinkers"
- Cementi Portland:
2523.21 -- cementi bianchi, anche colorati
artificialmente
2523.29 -- altri
2523.30 - Cementi alluminosi o fusi
2523.90 - Altri cementi idraulici
25.24 2524.00 Amianto (asbesto).
25.25 Mica, compresa la mica sfaldata in
lamine irregolari ("splittings");
cascami di mica.
2525.10 - Mica greggia o sfaldata in fogli
o lamine irregolari
2525.20 - Mica in polvere
2525.30 - Cascami di mica
25.26 Steatite naturale, anche sgrossata o
semplicemente segata o altrimenti
tagliata, in blocchi o in lastre di forma
quadrata o rettangolare; talco.
2526.10 - Non frantumati ne' polverizzati
2526.20 - Frantumati o polverizzati
25.27 2527.00 Criolite naturale; chiolite
naturale.
25.28 Borati naturali e loro concentrati
(anche calcinati), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico
naturale con un contenuto massimo di 85 %
di H3BO3 sul prodotto secco.
2528.10 - Borati di sodio naturali
2528.90 - Altri
25.29 Feldspato; leucite; nefelina e
sienite-nefelinica; spatofluore.
2529.10 - Feldspato
- Spatofluore:
2529.21 -- contenente, in peso, 97 % o meno
di fluoruro di calcio
2529.22 -- contenente, in peso piu' di 97 %
di fluoruro di calcio
2529.30 - Leucite; nefelina e
sienite-nefelinica
25.30 Materie minerali non nominate ne'
comprese altrove
2530.10 - Vermiculite, perlite e cloriti,
non espanse
2530.20 - Kieserite, epsomite (solfati di
magnesio naturali)
2530.30 - Terre coloranti
2530.40 - Ossidi di ferro micacei naturali
2530.90 - Altre
Capitolo 26
Minerali, scorie e ceneri
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) le loppe e i cascami industriali simili preparati sotto forma di macadam (n. 25.17);
b) il carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato (n.
25.19);
c) le scorie di defosforazione del capitolo 31;
d) le lane di loppe, di scorie, di roccia e lane minerali simili (n. 68.06);
e) i cascami ed i rottami di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi (n. 71.12);
f) le metalline di rame, di nichel e di cobalto, ottenute per fusione dei minerali (Sezione XV).
2. Ai sensi delle voci dal n. 26.01 al n. 26.17, per "minerali" si intendono i minerali delle specie mineralogiche effettivamente utilizzate, in metallurgia, per l'estrazione del mercurio, dei metalli della voce n. 28.44 o dei metalli delle sezioni XIV o XV, anche se destinati a scopi non metallurgici, ma a condizione, tuttavia, che non abbiano subito altre lavorazioni fuorche' quelle normalmente riservate ai minerali dell'industria metallurgica.
3. Rientrano nella voce 26.20 soltanto le ceneri e i residui dei tipi utilizzati, nell'industria, per l'estrazione del metallo o per la fabbricazione di composti metallici.
Numero Codice
della voce S.A.
26.01 Minerali di ferro e loro concentrati,
comprese le piriti di ferro arrostite
(ceneri di piriti).
- Minerali di ferro e loro concentrati,
diversi dalle piriti di ferro arrostite
(ceneri di spiriti):
2601.11 -- non agglomerati
2601.12 -- agglomerati
2601.20 - Piriti di ferro arrostite
(ceneri di piriti)
26.02 2602.00 Minerali di manganese e loro
concentrati, compresi i minerali di
ferro manganesiferi con tenore, in peso,
di manganese di 20% o piu', sul prodotto
secco.
26.03 2603 00 Minerali di rame e loro
concentrati.
26.04 2604 00 Minerali di nichel e loro
concentrati.
26.05 2605 00 Minerali di cobalto e loro
concentrati.
26.06 2606 00 Minerali di alluminio e loro
concentrati.
26.07 2607 00 Minerali di piombo e loro
concentrati.
26.08 2608 00 Minerali di zinco e loro
concentrati.
26.09 2609 00 Minerali di stagno e loro
concentrati.
26.10 2610 00 Minerali di cromo e loro
concentrati.
26.11 2611 00 Minerali di tungsteno e loro
concentrati.
26.12 Minerali di uranio e di torio e loro
concentrati.
2612.10 - Minerali di uranio e loro
concentrati.
2612.20 - Minerali di torio e loro
concentrati.
26.13 Minerali di molibdeno e loro
concentrati.
2613.10 - Arrostiti
2613.90 - Altri
26.14 2614.00 Minerali di titanio e loro
concentrati.
26.15 Minerali di niobio, di tantalio, di
vanadio o di zirconio e loro concentrati.
2615.10 - Minerali di zirconio e loro
concentrati
2615.90 - Altri
26.16 - Minerali di metalli preziosi e loro
concentrati.
2616 10 - Minerali di argento e loro
concentrati
2616.90 - Altri
26.17 Altri minerali e loro concentrati.
2617.10 - Minerali di antimonio e loro
concentrati
2617.90 - Altri
26.18 2618.00 Loppe granulate (sabbia di
scorie) provenienti dalla fabbricazione
del ferro o dell'acciaio.
26.19 2619.00 Scorie, loppe (diverse dalle
loppe granulate), scaglie ed altri cascami
della fabbricazione del ferro o dell'acciaio.
26.20 Ceneri e residui (diversi da quelli
della fabbricazione del ferro e dell'acciaio)
contenenti metalli o composti metallici.
- Contenenti principalmente zinco:
2620.11 -- metalline di galvanizzazione
2620.19 -- altri
2620.20 - Contenenti principalmente piombo
2620.30 - Contenenti principalmente rame
2620.40 - Contenente principalmente alluminio
2620.50 - Contenenti principalmente vanadio
2620.90 - Altri
26.21 2621.00 Altre scorie e ceneri,
comprese le ceneri di varech.
Capitolo 27
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro
distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
Note
1.Questo capitolo non comprende:
a) i prodotti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente; tale esclusione non riguarda il metano ed il propano puri, che rientrano nella voce n. 27.11;
b) i medicamenti delle voci nn. 30.03 o 30.04;
c) gli idrocarburi non saturi miscelati delle voci nn. 33.01, 33.02 o 38.05.
2. I termini "oli di petrolio o di minerali bituminosi", impiegati nel testo della voce n. 27.10, non si riferiscono soltanto agli oli di petrolio o da minerali bituminosi, ma anche agli oli analoghi e a quelli constituiti principalmente da idrocarburi non saturi miscelati, nei quali i costituenti non aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti aromatici, qualunque sia il procedimento per ottenerli.
Tuttavia tali termini non si applicano alle poliolefine sintetiche liquide di cui meno di 60% in volume distilla alla temperatura di 300 C, riferita alla pressione di 1.013 millibar con l'impiego di un metodo di distillazione a bassa pressione (capitolo 39).
Note di sottovoci
1. Ai sensi della sottovoce 2701.11 per "antracite" si intende il carbone fossile con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) non superiore al 14%.
2. Ai sensi della sottovoce 2701.12 per "carbone bituminoso" si intende il carbone fossile con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) superiore al 14% e il cui potere calorifero (calcolato sul prodotto umido, senza sostanze minerali) e' uguale o superiore a 5.833 kcal/kg.
3. Ai sensi delle sottovoci 2707.10, 2707.20, 2707.30, 2707.40, 2707.60 per "benzoli", "toluoli", "xiloli", "naftalene" e "fenoli" si intendono i prodotti che contengono, in peso, rispettivamente piu' di 50% di benzene, toluene, xilene, naftalene e fenolo.
Numero Codice
della voce S.A.
27.01 Carboni fossili; mattonelle, ovoidi
e combustibili solidi simili ottenuti
da carboni fossili.
- Carboni fossili, anche polverizzati,
ma non agglomerati:
2701.11 -- antracite
2701.12 -- carbon fossile bituminoso
2701.19 -- altri carboni fossili
2701.20 - Mattonelle, ovoidi e combustibili
solidi simili ottenuti da carboni fossili
27.02 Ligniti, anche agglomerate, escluso
il giavazzo.
2702.10 - Ligniti, anche polverizzate, ma non
agglomerate
2702.20 - Ligniti agglomerate
27.03 2703.00 Torba (compresa la torba per
lettiera), anche agglomerata.
27.04 2704.00 Coke e semi-coke di carbon
fossile, di lignite o di torba, anche
agglomerati; carbone di storta.
27.05 2705.00 Gas di carbon fossile, gas
d'acqua, gas povero e gas simili,
esclusi i gas di petrolio e gli altri
idrocarburi gassosi.
27.06 2706.00 Catrami di carbon fossile, di
lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni
di testa, compresi i catrami ricostituiti.
27.07 Oli ed altri prodotti provenienti
dalla distillazione dei catrami di
carbon fossile ottenuti ad alta temperatura prodotti analoghi nei quali i costituenti
aromatici predominano, in peso,
rispetto ai costituenti non aromatici.
2707.10 - Benzoli
2707.20 - Toluoli
2707.30 - Xiloli
2707.40 - Naftalene
2707.50 - Altre miscele d'idrocarburi
aromatici che distillano 65% o piu'
del loro volume (comprese le perdite) a
250 C, secondo il metodo ASTM D86
2707 60 - Fenoli
- Altri:
2707.91 -- oli di creosoto
2707.99 -- altri
27.08 Pece e coke di pece di catrame di
carbon fossile o di altri catrami minerali. 2708.10 - Pece
2708.20 - Coke di pece
27.09 2709.00 Oli greggi di petrolio o di
minerali bituminosi.
27.10 2710.00 Oli di petrolio o di minerali
bituminosi, diversi dagli oli greggi;
preparazioni non nominate ne' comprese
altrove, contenenti, in peso, 70% o piu'
di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il
componente base.
27.11 Gas di petrolio ed altri idrocarburi
Convenzione - Allegato
gassosi
- Liquefatti: 2711.11 -- gas naturale
2711.12 -- propano
2711.13 -- butani
2711.14 -- etilene, propilene, butilene e
butadiene
2711.19 -- altri
- Allo stato gassoso:
2711.21 -- gas naturale
2711.29 -- altri
27.12 Vasellina; paraffina, cera di
petrolio microcristallina "slack wax",
ozocerite, cera di lignite, cera di torba,
altre cere minerali e prodotti simili
ottenuti per sintesi o con altri
procedimenti, anche colorati.
2712.10 - Vasellina
2712.20 - Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75% di olio
2712.90 - Altri
27.13 Coke di petrolio, bitume di petrolio
ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi.
- Coke di petrolio:
2713.11 -- non calcinato
2713.12 -- calcinato
2713.20 - Bitume di petrolio
2713.90 - altri residui degli oli di
petrolio o di minerali bituminosi
27.14 Bitumi ed asfalti naturali, scisti e
sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce
asfaltiche.
2714.10 - Scisti e sabbie bituminosi
2714.90 - Altri
27.15 2715.00 Miscele bituminose a base di
asfalto o di bitume naturali, di bitume
di petrolio, di catrame minerale o di pece
di catrame minerale (per esempio: mastici
bituminosi, "cut-backs").
27.16 2716.00 Energia elettrica.
Sezione VI
Prodotti delle industrie chimiche
o delle industrie connesse
Note
1. a) Ogni prodotto (diverso dai minerali dei metalli radioattivi), rispondente alle specificazioni del testo di una delle voci nn. 28.44 o 28.45, e' da classificare in tale voce e non in un'altra voce della nomenclatura.
b) Con riserva delle disposizioni del precedente paragrafo a), ogni prodotto rispondente alle specificazioni del testo di una delle voci nn. 28.43 o 28.46, e' da classificare in tale voce e non in un'altra voce di questa sezione.
2. Con riserva delle disposizioni della precedente nota 1, ogni prodotto che, a causa della sua presentazione sotto forma di dosi o del suo condizionamento per la vendita al minuto, rientra in una delle voci nn. 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 33.07 o 38.08, e' da classificare in tale voce e non in un'altra voce della nomenclatura.
3. I prodotti presentati in assortimenti composti da piu' elementi costitutivi distinti classificabili in tutto o in parte in questa sezione e riconoscibili come destinati, dopo essere stati mescolati, a costituire un prodotto della sezione VI o VII, sono da classificare nella voce riguardante questo ultimo prodotto, a condizione che tali elementi costitutivi siano:
a) per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati:
b) presentati nello stesso tempo;
c) riconoscibili per la loro natura e le loro rispettive quantita', come complementari gli uni agli altri.
Capitolo 28
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi
Note
1. Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto:
a) gli elementi chimici isolati o i composti di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, anche contenenti delle impurezze;
b) le soluzioni acquose dei prodotti del precedente paragrafo a);
c) le altre soluzioni dei prodotti del precedente paragrafo a), purche' tali soluzioni costituiscono un modo di condizionamento usuale e indispensabile o giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessita' di trasporto, e purche' il solvente non renda il prodotto atto a impieghi particolari anziche' al suo impiego generale;
d) i prodotti dei precedenti paragrafi a), b), o c), con aggiunta di uno stabilizzante indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;
e) i prodotti dei precedenti paragrafi a), b), c), o d), con aggiunta di una sostanza antipolvere o di un colorante, per facilitarne l'identificazione o per motivi di sicurezza, purche' queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziche' al suo impiego generale.
2. Oltre ai ditioniti ed ai solfossilati, stabilizzati con sostanze organiche (n. 28 31), ai carbonati e ai perossicarbonati di basi inorganiche (n. 28 36), ai cianuri, agli ossicianuri e ai cianuri complessi di basi inorganiche (n. 28 37), ai fulminati, cianati e tiocianati di basi inorganiche (n. 28.38), ai prodotti organici compresi nelle voci dal n. 28.43 al n. 28.46 ed ai carburi (n. 28.49), sono da classificare in questo capitolo soltanto i composti del carbonio enumerati qui di seguito:
a) gli ossidi di carbonio, il cianuro d'idrogeno, gli acidi fulminico, isocianico, tiocianico ed altri acidi del cianogeno semplici o complessi (n. 28.11):
b) gli ossialogenuri di carbonio (n. 28.12);
c) il disolfuro di carbonio (n. 28.13);
d) i tiocarbonati, i selenocarbonati e tellurocarbonati, i salenocianati e tellurocianati, i tetratiocianodiamminocromati (reinechati) e gli altri cianati complessi di basi inorganiche (n. 28.42);
e) il perossido di idrogeno, solidificato con urea (n. 28.47), l'ossisolfuro di carbonio, gli alogenuri di tiocarbonile, il cianogeno e i suoi alogenuri nonche' la cianammide e i suoi derivati metallici (n. 28.51), esclusa la calciocianammide, anche pura (capitolo 31).
3. Con riserva della disposizione della nota 1 della sezione VI, questo capitolo non comprende:
a) il cloruro di sodio e l'ossido di magnesio, anche puri, e gli altri prodotti della sezione V;
b) i composti organo-inorganici, diversi da quelli nominati nella precedente nota 2;
c) i prodotti previsti nelle note 2, 3, 4 o 5 del capitolo 31;
d) i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come "sostanze luminescenti" della voce n. 32.06;
e) la grafite artificiale (n. 38.01), i prodotti estinguenti presentati come cariche per apparecchi estintori o nelle granate o bombe estintrici della voce n. 38.13; le scolorine condizionate in imballaggi per la vendita al minuto, della voce n. 38.23; i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di sali alogenati di metalli alcalini o alcalinoterrosi, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce n. 38.23;
f) le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), le pietre sintetiche o ricostituite, le poveri e le scaglie di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) o di pietre sintetiche (voce dal n. 71.02 al n. 71.05), nonche' i metalli preziosi e le loro leghe del capitolo 71;
g) i metalli, anche puri, e le leghe metalliche, della sezione XV;
h) gli elementi di ottica, segnatamente quelli costituiti da sali alogenati di metalli alcalini o alcalinoterrosi (n. 90.01).
4. Gli acidi complessi di costituzione chimica definita, costituiti da un acido di elementi non metallici del sottocapitolo II e da un acido metallico del sottocapitolo IV, sono da classificate nella voce n. 28.11.
5. Le voci dal n. 28.26 al n. 28.42 comprendono soltanto i sali i perossosali di metalli e quelli di ammonio.
Salvo disposizioni contrarie, i sali doppi o complessi sono da classificare nella voce n. 28.42.
6. La voce n. 28.44 comprende soltanto:
a) il tecnezio (numero atomico 43), il promezio (numero atomico 61), il polonio (numero atomico 84) e tutti gli elementi con numero atomico superiore a 84;
b) gli isotopi radioattivi naturali o artificiali (compresi quelli dei metalli preziosi o dei metalli comuni delle sezioni XIV e XV), anche miscelati tra loro;
c) i composti, inorganici od organici, di tali elementi o isotopi, di costituzione chimica definita o non anche miscelati tra loro;
d) le leghe, le dispersioni (compresi i cermet), i prodotti ceramici e i miscugli, contenenti tali elementi o isotopi o i loro composti inorganici od organici aventi una radioattivita' specifica superiore a 0,002 microcurie per grammo;
e) gli elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari;
f) i prodotti radioattivi residui, utilizzabili o non.
Ai sensi di questa nota e delle voci nn. 28.44 e 28.45 per "isotopi" si intendono:
- i nuclidi isolati, esclusi tuttavia gli elementi esistenti in natura allo stato monoisotopico;
- le miscele di isotopi di uno stesso elemento, arrichite in uno o piu' dei loro isotopi, cioe' gli elementi la cui composizione isotopica naturale e' stata modificata artificialmente.
7. Rientrano nella voce n. 28.48 le combinazioni di fosforo e di rame (fosfuri di rame) contenenti, in peso, piu' di 15% di fosforo.
8. Gli elementi chimici, quali silicio e selenio, drogati per essere utilizzati in elettronica, restano classificati in questo capitolo, purche' siano presentati in forme gregge di trafilatura, di cilindri o di barre. Se sono tagliati in forma di dischi, piastrine o in forme simili, rientrano nella voce n. 38.18.
Numero Codice
della voce S.A.
I. ELEMENTI CHIMICI
28.01 Fluoro, cloro, bromo e iodio:
2801.10 - Cloro
2801.20 - Iodio
2801.30 - Fluoro; bromo
28.02 2802.00 Zolfo sublimato o precipitato;
zolfo colloidale.
28.03 2803.00 Carbonio (neri di carbonio ed
altre forme di carbonio non nominate
ne' compresa altrove).
28.04 Idrogeno, gas rari ed altri elementi
non metallici:
2804.10 - Idrogeno
- Gas rari:
2804.21 -- argo
2804.29 -- altri
2804.30 - Azoto
2804.40 - Ossigeno
2804.50 - Boro; tellurio
- Silicio:
2804.61 -- contenente, in peso, almeno
99,99% di silicio
2804.69 -- altro
2804.70 - Fosforo
2804.80 - Arsenico
2804.90 - Selenio
28.05 Metalli alcalini o alcalino-terrosi;
metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro;
mercurio.
- Metalli alcalini:
2805.11 -- sodio
2805.19 -- altri
- Metalli alcalino-terrosi:
2805.21 -- calcio
2805.22 -- stronzio e bario
2805.30 - Metalli delle terre rare, scandio
e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro 2805.40 - Mercurio
II. ACIDI INORGANICI E COMPOSTI OSSIGENATI
INORGANICI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI
28.06 Cloruro di idrogeno (acido
cloridrico); acido clorosol forico.
2806.10 - Cloruro di idrogeno (acido
cloridrico)
2806.20 - Acido clorosolforico
28.07 2807.00 Acido solforico; oleum.
28.08 2808.00 Acido nitrico; acidi
solfonitrici.
28.09 Pentaossido di acido fosforico e
acidi polifosforici.
2809.10 - Pentaossido di difosforo
2809.20 - Acido fosforico e acidi
polifosforici
28.10 2810.00 Ossidi di boro; acidi borici.
28.11 Altri acidi inorganici ed altri
composti ossigenati inorganici degli
elementi non metallici
- Altri acidi inorganici:
2811.11 -- fluoruro di idrogeno (acido
fluoridrico)
2811.19 -- altri
- Altri composti ossigenati inorganici
degli elementi non metallici:
2811.21 -- diossido di carbonio
2811.22 -- diossido di silicio
2811.23 -- diossido di zolfo
2811.29 -- altri
III. DERIVATI ALOGENATI, OSSIALOGENATI O
SOLFORATI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI
28.12 Alogenuri e ossialogenuri degli
elementi non metallici.
2812.10 - Cloruro ed ossicloruri
2812.90 - Altri
28.13 Solfuri degli elementi non metallici;
trisolfuro di fosforo del commercio.
2813.10 - Disolfuro di carbonio
2813.90 - Altri
taj IV. BASI INORGANICHE E OSSIDI, IDROSSIDI E
PEROSSIDI METALLICI
28.14 Ammoniaca anidra o in soluzione
acquosa (ammoniaca).
2814.10 - Ammoniaca anidra
2814.20 - Ammoniaca in soluzione acquosa
(ammoniaca)
28.15 Idrossido di sodio (soda caustica);
idrossido di potassio (potassa caustica);
perossidi di sodio o di potassio.
- Idrossido di sodio (soda caustica):
2815.11 -- solido
2815.12 -- in soluzione acquosa (liscivia
di soda caustica)
2815.20 - Idrossido di potassio (potassa
caustica)
2815.30 - Perossidi di sodio o di potassio
28.16 Idrossido e perossido di magnesio;
ossidi, idrossidi e perossidi, di
stronzio o di bario.
2816.10 - Idrossido e perossido di magnesio
2816.20 - Ossido, idrossido e pressido di
stronzio
2816.30 - Ossido, idrossido e perossido di
bario
28.17 2817.00 Ossido di zinco; perossido di
zinco.
28.18 Ossido di alluminio (compreso il
corindone artificiale); Idrossido di
alluminio.
2818.10 - Corindone artificiale
2818.20 - Altro ossido di alluminio
2818.30 - Idrossido di alluminio
28.19 Ossidi e idrossidi di cromo.
2819.10 - Triossido di cromo
2819.90 - Altri
28.20 Ossidi di manganese.
2820.10 - Diossido di manganese
2820.90 - Altri
28.21 Ossidi e idrossidi di ferro; terre
coloranti contenenti, in peso, 7% o piu'
di ferro combinato, calcolato come Fe2O3.
2821.10 - Ossidi e idrossidi di ferro
2821.20 - Terre coloranti
28.22 2823.00 Ossidi e idrossidi di cobalto;
ossidi di cobalto del commercio.
28.23 2822.00 Ossidi di titanio.
28.24 Ossidi di piombo; minio rosso e minio
arancione.
2824.10 - Monossido di piombo (litargirio,
massicot)
2824.20 - Minio rosso e minio arancione
2824.90 - Altri
28.25 Idrazina e idrossilammina e loro sali
inorganici; altre basi inorganiche; altri
ossidi, idrossidi e perossidi metallici.
2825.10 - Idrazina e idrossilammina e loro
sali inorganici
2825.20 - Ossido e idrossido di litio
2825.30 - Ossido e idrossidi di vanadio
2825.40 - Ossidi e idrossidi di nichel
2825.50 - Ossidi i idrossidi di rame
2825.60 - Ossidi di germanio e diossido di
zirconio
2825.70 - Ossidi e idrossidi di molibdeno
2825.80 - Ossidi di antimonio
2825.90 - Altri
V. SALI E PEROSSOSALI METALLICI DEGLI ACIDI INORGANICI
28.26 Fluoruri; fluorosilicati,
fluoroalbuminati e altri sali complessi del fluoro.
- Fluoruri:
2826.11 -- di ammonio o di sodio
2826.12 -- di alluminio
2826.13 -- altri
2826.20 - Flurosilicati di sodio o di
potassio
2826.30 - Esafluoroalluminato di sodio
(criolite sintetica)
2826.90 - Altri
28.27 Cloruri., ossicloruri e
idrossicloruri; bromuri e ossibromuri;
ioduri e ossiloduri.
2827.10 - Cloruro di ammonio
2827.20 - Cloruro di calcio
- Altri cloruri:
2827.31 -- di magnesio
2827.32 -- di alluminio
2827.33 -- di ferro
2827.34 -- di cobalto
2827.35 -- di nichel
2827.36 -- di zinco
2827.37 -- di stagno
2827.38 -- di bario
2827.39 -- altri
- Ossicloruri e idrossicloruri:
2827.41 -- di rame
2827.49 -- altri
- Bromuri e ossibromuri:
2827.51 -- bromuri di sodio o di potassio
2827.59 -- altri
2827.60 - Ioduri e ossiloduri
28.28 Ipocloriti; ipoclorito di calcio del
commercio; cloriti; ipobromiti.
2828.10 - Ipoclorito di calcio del commercio
e altri ipocloriti di calcio
2828.90 - Altri
28.29 Clorati e perclorati; bromati e
perbromati; iodati e periodati.
- Clorati:
2829.11 -- di sodio
2829.19 -- altri
2829.90 - Altri
28.30 Solfuri; polisolfuri.
2830.10 - Solfuri di sodio
2830.20 - Solfuro di zinco
2830.30 - Solfuro di cadmio
2830.90 - Altri
28.31 Ditioniti e solfossilati.
2831.10 - Di sodio
2831.90 - Altri
28.32 Solfiti; tiosolfati.
2832.10 - Solfiti di sodio
2832.20 - Altri solfiti
2832.30 - Tiosolfati
28.33 Solfati; allumi; perossolfati
(persolfati).
- Solfati di sodio:
2833.11 -- solfato di disodio
2833.19 -- altri
- Altri solfati:
2833.21 -- di magnesio
2833.22 -- di alluminio
2833.23 -- di cromo
2833.24 -- di nichel
2833.25 -- di rame
2833.26 -- di zinco
2833.27 -- di bario
2833.29 -- altri
2833.30 - Allumi
2833.40 - Perossolfati (persolfati)
28.34 Nitriti; nitrati.
2834.10 - Nitriti
- Nitrati:
2834.21 -- di potassio
2834.22 -- di bismuto
2834.29 -- altri
28.35 Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati
(fosfiti), fosfati e polifosfati:
2835.10 - Fosfinati (ipofosfiti) e fosfonati
(fosfiti)
- Fosfati:
2835.21 -- di triammonio
2835.22 -- di mono o di disodio
2835.23 -- di trisodio
2835.24 -- di potassio
2835.25 -- idrogenoortofosfato di calcio
(fosfato dicalcico)
2835.26 -- altri fosfati di calcio
2835.29 -- altri
- Polifosfati:
2835.31 -- trifosfato di sodio
(tripolifosfato di sodio)
2836.39 -- altri
28.36 Carbonati; perossocarbonati
(percarbonati); carbonato di ammonio del
commercio contenente carbammato di ammonio. 2836.10 - Carbonato di ammonio del commercio
ed altri carbonati di ammonio
2836.20 - Carbonato di disodio
2836.30 - Idrogenocarbonato (bicarbonato)
di sodio
2836.40 - Carbonati di potassio
2836.50 - Carbonato di calcio
2836.60 - Carbonato di bario
2836.70 - Carbonato di piombo
- Altri:
2836.91 -- carbonati di litio
2836.92 -- carbonato di stronzio
2836.93 -- carbonato di bismuto
2836.99 -- altri
28.37 Cianuri, ossicianuri e cianuri
complessi.
- Cianuri e ossicianuri:
2837.11 -- di sodio
2837.19 -- altri
2837.20 -- Cianuri complessi
28.38 2838.00 Fulminati, cianati e
tiocianati.
28.39 Silicati; silicati dei metalli
alcalini del commercio.
- Di sodio:
2839.11 -- metasilicati
2839.19 -- altri
2839.20 - Di potassio
2839.90 - Altri
28.40 Borati; perossoborati (perborati).
- Tetraborato di disodio (borace raffinato): 2840.11 -- anidro
2840.19 -- altro
2840.20 - Altri borati
2840.30 - Perossoborati (perborati)
28.41 Sali degli acidi ossometallici o
perossometallici.
2841.10 - Alluminati
2841.20 - Cromati di zinco o di piombo
2841.30 - Dicromato di sodio
2841.40 - Dicromato di potassio
2841.50 - Altri cromati e dicromati;
perossocromati
2841.60 - Manganiti, manganati e permanganati
2841.70 - Molibdati
2841.80 - Tungstati (volframati)
2841.90 - Altri
28.42 Altri sali degli acidi o perossoacidi
inorganici, esclusi gli azoturi.
2842.10 - Silicati doppi o complessi
2842.90 - Altri
VI. PRODOTTI VARI
28.43 Metalli preziosi allo stato
colloidale; composti inorganici o organici
di metalli preziosi, di costituzione
chimica definita o non; amalgami di metalli preziosi.
2843.10 - Metalli preziosi allo stato
colloidale
- Composti dell'argento:
2843.21 -- nitrato d'argento
2843.29 -- altri
2843.30 - Composti d'oro
2843.90 - Altri composti; amalgami
28.44 Elementi chimici radioattivi e isotopi
radioattivi (compresi gli elementi chimici
!"tfe
e gli isotopi fissili o fertili) e loro
composti; miscele e residui contenenti tali prodotti.
2844.10 - Uranio naturale e suoi composti;
leghe, dispersioni (compresi i cermets),
prodotti ceramici e miscele contenenti
uranio naturale o composti dell'uranio
naturale
2844.20 - Uranio arricchito in U 235 e suoi
composti; plutonio e suoi composti;
leghe, dispersioni (compresi i cermets),
prodotti ceramici e miscele contenenti
uranio arricchito in U 235, plutonio o
composti di tali prodotti
2844.30 - Uranio impoverito in U 235 e suoi
composti; torio e suoi composti; leghe,
dispersioni (compresi i cermets), prodotti
ceramici e miscele contenenti uranio
impoverito in U 235, torio o composti di
tali prodotti
2844.40 - Elementi e isotopi e composti
radioattivi diversi da quelli delle sottovoci
2844.10, 2844.20 o 2844.30; leghe,
dispersioni (compresi i cermets), prodotti
ceramici e miscele contenenti tali
elementi, isotopi o composti; residui
radioattivi
2844.50 - Elementi combustibili (cartucce)
esausti (irradiati) di reattori nucleari
28.45 Isotopi diversi da quelli della voce
n. 28.44; loro composti inorganici od
organici, di costituzione chimica
definita o non.
2845.10 - Acqua pesante (ossido di deuterio)
2845.90 - Altri
28.46 Composti, inorganici od organici, dei
metalli delle terre rare, dell'ittrio o
dello scandio o di miscele di tali metalli
2846.10 - Composti del cerio
2846.90 - Altri
28.47 2847.00 Perossido di idrogeno (acqua
ossigenata) anche soli dificata con urea.
28.48 Fosfuri, di costituzione chimica
definita o non, esclusi i ferrofosfori.
2848.10 - Di rame (fosfuri di rame),
contenenti, in peso, piu' di 15% di fosforo 2848.90 - Di altri metalli o elementi
non metallici
28.49 Carburi, di costituzione chimica
definita o non.
2849.10 - Di calcio
2849.20 - Di silicio
2849.90 - Altri
28.50 2850.00 Idruri, nituri, azoturi,
siliciuri e boruri, di costituzione
chimica definita, o non.
28.51 2851.00 Altri composti inorganici
(comprese le acque distillate,
di conducibilita' o dello stesso grado
di purezza); aria liquida, compresa l'aria
liquida da cui sono stati eliminati i gas
rari); aria compressa; amalgami diversi
da quelli di metalli preziosi.
Capitolo 29
PRODOTTI CHIMICI ORGANICI
Note
1. Salvo le disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto:
a) i composti organici di costituzione chimica definita presentati isolamente, anche contenenti impurezze;
b) le miscele di isomeri di uno stesso composto organico (anche contenente impurezze), escluse le miscele di isomeri (diversi dagli stereoisomeri) degli idrocarburi aciclici, saturi o no saturi (capitolo 27);
c) i prodotti delle voci dal n. 29.36 al n. 29.39, gli eteri ed esteri di zuccheri e loro sali della voce n. 29.40 e i prodotti della voce n. 29.41, anche di costituzione chimica definita;
d) le soluzioni acquose dei prodotti dei precedenti paragrafi a), b), o c);
e) le altre soluzioni dei prodotti dei precedenti paragrafi a), b), o c), purche' tali soluzioni costituiscano un modo di condizionamento usuale ed indispensabile, giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessita' di trasporto e purche' il solvente non renda il prodotto atto ad impieghi particolari anziche' al suo impiego generale;
f) i prodotti dei precedenti paragrafi a), b), c), d) o e), con aggiunta di uno stabilizzante indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;
g) i prodotti dei precedenti paragrafi a), b), c), e), o f), con aggiunta di una sostanza antipolvere, di un colorante o di una sostanza odorifera, per facilitarna l'identificazione o per motivi di sicurezza, purche' queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziche' al suo impiego generale;
h) i seguenti prodotti, messi a tipo, per la produzione di coloranti azoici: sali di diazonio, copulanti utilizzati per questi sali e ammine diazotabili e loro sali.
2. Questo capitolo non comprende:
a) i prodotti della voce n. 15.04, nonche' la glicerina (n. 15.20);
b) l'alcole etilico (nn. 22.07 o 22.08);
c) il metano e il propano (n. 27.11);
d) i composti del carbonio indicati nella nota 2 del capitolo 28;
e) l'urea (nn. 31.02 o 31.05);
f) le sostanze coloranti di origine vegetale o animale (n. 32.03), le sostanze coloranti organiche sintetiche, i prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come "agenti fluorescenti di avvivaggio" o come "sostanze luminescenti" (n. 32.04) nonche' le tinture o altre sostanze coloranti presentate in forme o in imballaggi per la vendita al minuto (n. 32.12);
g) gli enzimi (n. 35.07);
h) la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili che comportano la loro utilizzazione come combustibili, nonche' i combustibili liquidi e i gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o ricaricare gli accendini, gli accenditori, e di capacita' inferiore o uguale a 300 cm3 (n. 36.06);
ij) i prodotti estinguenti presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici della voce n. 38.13, le "scolorine" condizionati in imballaggi per la vendita al minuto, della voce n. 38.23;
k) gli elementi di ottica, segnatamente quelli costituiti da tartraro di etilendiammina (n. 90.01).
3. Ogni prodotto, suscettibile di rientrare in due o piu' voci di questo capitolo, e' da classificare nella voce che, in ordine di numerazione, e' posta per ultima.
4. Nelle voci dal 29.04 al n. 29.06, dal 29.08 al n. 29.11, e dal 29.13 al n. 29.20, ogni riferimento ai derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi e' da ritenersi applicabile anche ai derivati misti, quali i solfoalogenati, i nitroalogenati, i nitrosolfonati e i nitrosolfoalogenati. Ai sensi della voce n. 29.29, i gruppi "nitrati" o "nitrosi" non sono da considerare come prodotti a "funzioni azotate".
Per l'applicazione delle voci nn. 29.11, 29.12, 29.14, 29.18 e 29.22 per "funzioni ossigenate" si intendono unicamente le funzioni (gruppi organici caratteristici contenenti ossigeno) indicate nel testo delle voci dal n. 29.05 al n. 29.20.
5. a) Gli esteri di composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII con composti organici degli stessi sottocapitoli, sono da classificare con quello di questi composti che rientra nella voce di questi sottocapitoli posta per ultima nell'ordine della numerazione;
b) gli esteri dell'alcole etilico o dela glicerina con composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII sono da classificare nella stessa voce dei composti a funzione acida corrispondenti;
c) con riserva della nota 1 della sezione VI e della nota 2 del capitolo 23:
1) i sali inorganici dei composti organici quali i composti a funzione acida, a funzione fenolica o a funzione enolica, o le basi organiche, dei sottocapitoli da I a X o della voce n. 29.42, sono da classificare nella voce nella quale rientra il composto organico corrispondente;
2) i sali formati dalla reazione tra i composti organici dei sottocapitoli da I a X o della voce n. 29.42 sono da classificare nella voce nella quale rientra la base o l'acido (compresi i composti a funzione fenolica o a funzione enolica) da cui essi sono formati, e posta per ultima nell'ordine di numerazione nel capitolo;
d) gli alcolati metallici sono da classificare nella stessa voce degli alcoli corrispondenti, tranne nel caso dell'etanolo o della glicerina (n. 29.05);
e) gli alogenuri degli acidi carbossilici sono da classficare nella stessa voce degli acidi corrispondenti.
6. I composti delle voci nn. 29.30 e 29.31 sono composti organici la cui molecola contiene, oltre ad atomi di idrogeno, di ossigeno o azoto, atomi di altri elementi non metallici o metallici, quali zolfo, arsenico, mercurio, piombo, direttamente legati al carbonio.
Le voci n. 29.30 (tiocomposti organici) e n. 29.31 ( altri composti organo-inorganici) e n. 29.31 (altri composti organo-inorganici) non comprendono i derivati solforati o alogenati (compresi i derivati misti) i quali, fatta eccezione per l'idrogeno, l'ossigeno e l'azoto, contengono, in legame diretto con il carbonio, soltanto atomi di zolfo o di alogeni che conferiscono loro il carattere di derivati solfonati o alogenati (o di derivati misti).
7. Le voci nn. 29.32, 29.33, e 29.34 non comprendono gli epossidi ad anello triatomico, i perossidi di chetoni, i polimeri ciclici delle aldeidi o delle tioaldeidi, le anidridi di acidi carbossilici polibasici, gli esteri ciclici di polialcoli o di polifenoli con acidi polibasici e le immidi di acidi polibasici.
Le predette disposizioni si applicano soltanto quando la struttura eterociclica dovuta esclusivamente alle funzioni di ciclizzazione sopracitate.
Note di sottovoci
1. Nell'ambito di una voce di questo capitolo, i derivati di un composto chimico (o di un gruppo di composti chimici) sono da classificare nella stessa sottovoce del composto (o del gruppo di composti), qualora non siano compresi specificamente in un'altra sottovoce e non esista, nella serie delle sottovoci in esame, una sottovoce residua "altri".
Numero Codice
della voce S.A.
I. IDROCARBURI E LORO DERIVATI ALOGENATI,
SOLFONATI, NITRATI O NITROSI
29.01 Idrocarburi aciclici.
2901.10 - Saturi
- Non saturi:
2901.21 -- etilene
2901.22 -- propene (propilene)
2901.23 -- butene (butilene) e suoi isomeri
2901.24 -- buta - 1, 3 - diene e isoprene
2901.29 -- altri
29.02 Idrocarburi ciclici.
- Cicloparaffinici, cicloolefinici o
cicloterpenici:
2902.11 -- cicloesano
2902.19 -- altri
2902.20 - Benzene
2902.30 - Toluene Xileni
2902.41 -- o-xilene
2902.42 -- m-xilene
2902.43 -- p-xilene
2902.44 -- miscele di isomeri dello xilene
2902.50 - Stirene
2902.60 - Etibenzene
2902.70 - Cumene
2902.90 - Altri
29.03 Derivati alogenati degli idrocarburi.
- Derivati clorurati saturi degli idrocarburi
aciclici:
2903.11 -- clorometano (cloruro di metile)
e cloroetano (cloruro di etile)
2903.12 -- diclorometano (cloruro di
metilene)
2903.13 -- cloroformio (triclorometano)
2903.14 -- tetracloruro di carbonio
2903.15 -- 1, 2 - dicloroetano (cloruro di
etilene)
2903.16 -- 1, 2 - dicloropropano (cloruro di
propilene) e dicloro butani
2903.19 -- altri
- Derivati clorurati non saturi degli
idrocarburi aciclici.
2903.21 -- cloruro di vinite (cloroetilene)
2903.22 -- tricloroetilene
2903.23 -- tetracloroetilene
(percloroetilene)
2903.29 -- altri
2903.30 - Derivati fluorurati, derivati
bromurati e derivati iodurati degli
idrocarburi aciclici
2903.40 - derivati alogenati degli
idrocarburi aciclici contenenti almeno
due alogeni diversi
- Derivati alogenati degli idrocarburi
cicloparaffinici, cicloolefinici
o cicloterpenici
2903.51 -- 1, 2, 3, 4, 5, 6
-esaclorocicloesano
2903.59 -- altri
- Derivati alogenati degli idrocarburi
aromatici
2903.61 -- clorobenzene, o - diclorobenzene
e p - diclorobenzene
2903.62 -- esaclorobenzene e DDT
(1, 1, 1 - tricloro - 2, 2 - bis
(p - clorofenil) etano
2903.69 -- altri
29.04 Derivati solfonati, nitrati o
nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati. 2904.10 - derivati unicamente solfonati,
loro sali e loro esteri etilici
2904.20 - Derivati unicamente nitrati o unicamente
nitrosi
2904.90 - Altri
II. ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI,
SOLFONATI, NITRATI O NITROSI
29.05 Alcoli aciclici e loro derivati
alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi.
- Monoalcoli saturi
2905.11 -- metanolo (alcole metilico)
2905.12 -- propan - 1 - olo (alcole
propilico) e propan - 2 - olo
(alcole isopropilico)
2905.13 -- butan - 1 - olo (alcole n - butilico)
2905.14 - - altri butanoli
2905.15 -- pentanolo (alcole amilico) e
suoi isomeri
2905.16 -- ottanolo (alcole ottilico) e i
suoi isomeri
2905.17 -- dodecan - 1 - olo (alcole
laurilico), esadecan - 1 - olo
(alcole cetilico) e ottadecan - 1 - olo
(alcole stearico)
2905.19 -- altri
- Monoalcoli monosaturi
2905.21 -- alcole allilico
2905.22 -- alcoli terpenici aciclici
2905.29 -- altri
- Dioli
2905.31 -- glicole etilenico (etandiolo)
2905.32 -- glicole propilenico (propan
1, 2 - diolo)
2905.39 -- altri
- Altri polialcoli
2905.41 -- 2 - etil - 2 - (idrossimetil
propan - 1, 3 - diolo (trimetilolpropano)
2905.42 -- pentaeritritolo (pentaeritrite)
2905.43 -- mannitolo
2905.44 -- d - glucitolo (sorbitolo)
2905.49 -- altri
2905.50 - Derivati alogenati, solfonati,
nitrati o nitrosi degli alcoli aciclici
29.06 Alcoli ciclici e loro derivati
alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi.
- Cicloparaffinici, cicloolefinici o
cicloterpenici
2906.11 -- mentolo
2906.12 -- cicloesanolo, metilcicloesanoli e
dimetilcicloesanoli
2906.13 -- steroli e inositoli
2906.14 -- terpineoli
2906.19 -- altri
- Aromatici:
2906.21 -- alcole benzilico
2906.29 -- altri
III. FENOLI E FENOLI - ALCOLIE LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI
29.07 Fenoli; fenoli - alcoli.
- Monofenoli:
2907.11 -- fenolo (idrossibenzene) e suoi
sali
2907.12 -- cresoli e loro sali
2907.13 -- ottifenolo, nonilfenolo e loro
isomeri; sali di tali prodotti
2907.14 -- xilenoli e loro sali
2907.15 -- naftoli e loro sali
2907.19 - altri
- Polifenoli:
2907.21 -- resorcinolo e suoi sali
2907.22 -- idrochinoni e suoi sali
2907.23 -- 4, 4 - isopropilidendifenolo
(bisfenolo A, difenilolpropano) e suoi sali 2907.29 -- altri
2907.30 - Fenoli - alcoli
29.08 Derivati alogenati, solfonati, nitrati
o nitrosi dei fenoli o dei fenoli - alcoli
2908.10 - Derivati unicamente alogenati e
loro sali
2908.20 - Derivati unicamente solfonati,
loro sali e loro esteri
2908.90 - Altri
IV. ETERI, PEROSSIDI DI ALCOLI, PEROSSIDI DI ETERI, PEROSSIDI DI CHETONI, EPOSSIDI CON
ANELLO TRIATOMICO, ACETALI ED EMIACETALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI
29.09 Eteri, eteri - alcoli, eteri - fenoli,
eteri - alcoli - fenoli, perossidi di alcoli,
perossidi di eteri perossidi di chetoni (di composizione chimica, definita o non) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o
nitrosi.
- Steri aciclici e loro derivati
alogenati, solforati, nitrati o nitrosi
2909.11 -- etere dietilico (ossido di
dietile)
2909.19 -- altri
2909.20
- Eteri cicloparaffinici, cicloolefininici, cicloterpenici e loro derivati alogenati,
solfonati, nitrati o nitrosi
2909.30 - Eteri aromatici e loro derivati
alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
- Eteri - alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2909.41 -- 2, 2 - ossidietanolo
(dietlenglicole)
2909.42 -- eteri monometilici
dell'etilenglicole o del dietilenglicole
2909.43 -- eteri monobulitici
dell'etilenglicole del dietilenglicole
2909.44 -- altri eteri monoalchilici
dell'etiloalicole o del dietilenglicole
2909.49 -- altri
2909.50 - Eteri - fenoli, eteri - alcoli
fenoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2909.60 - Perossidi di alcoli, perossidi di
eteri, perossidi di chetoni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi.
29.10 Epossidi, epossi - alcoli,
epossi - fenoli e epossi - eteri ad
anello triatomico, e loro derivati
alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi.
2910.10 - Ossirano (ossido di etilene)
2910.20 - Metolossirano (ossido di propilene)
2910.30 - 1 - cloro - 2, 3 - epossipropano
(epicloridrina)
2910.90 - Altri
29.11 2911.00 Acetali ed emiacetali, anche
contenenti altre funzioni ossigenate,
e loro derivati alogenati, solfonati,
nitrati o nitrosi.
V. COMPOSTI A FUNZIONE ALDEIDE
29.12 Aldeidi, anche contenenti altre
funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide.
- Aldeidi acicliche non contenenti altre
funzioni ossigenate
2912.11 -- metanale (formaldeide)
2912.12 -- etanale (acetaldeide)
2912.13 -- butanale (butirraldeide, isomero
o normale)
2912.19 -- altre
- Aldeidi cicliche non contenenti altre
funzioni ossigenate
2912.21 -- benzaldeide (aldeide benzoica)
2912.29 -- altre
2912.30 - Aldeidi - alcoli - Aldeidi
eteri, aldeidi - fenoli e e aldeidi
contenenti altre funzioni ossigenate
2912.41 -- vanillina (aldeide
metilprotocatechica)
2912.42 -- etilvanilina (aldeide
etilprotocatechica)
2912.49 -- altre
2912.50 - Polimeri ciclici delle aldeidi
2912.60 - Paraformaldeide
29.13 2913.00 Derivati alogenati, solfonati,
nitrati o nitrosi dei prodotti della voce
n. 29.12.
VI. COMPOSTI A FUNZIONE CHETONE O A
FUNZIONE CHENONE
29.14 Chetoni e chinoni, anche contenenti
altre funzioni ossigenate, e loro derivati
alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi.
- Chetoni aciclici non contenenti altre
funzioni ossigenate
2914.11 -- acetone
2914.12 - butanone (metiletilchetone)
2914.13 -- 4 - Metilpentan - 2 - one
(metilisobutilchetone)
2914.19 -- altri
- Chetoni cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici non contenenti altre funzioni ossigenate:
2914.21 -- canfora
2914.22 -- cicloesanone e metilcicloesanoni
2914.23 -- iononi e metiliononi
2914.29 -- altri
2914.30 - Chetoni aromatici non contenenti
altre funzioni ossigenate
- Chetoni - alcoli e chetoni - aldeidi
2914.41 -- 4 - Idrossi - 4 - metilpentan
2 - one (diacetonalcole)
2914.49 -- altri
2914.50 - Chetoni - fenoli e chetoni
contenenti altre funzioni ossigenate
- Chinoni:
2914.61 -- antrachinone
2914.69 -- altri
2914.70 - Derivati alogenati, solfonati,
nitrati o nitrosi
VII. ACIDI CARBOSSILICI, LORO ANIDRIDI,
ALOGENURI, PEROSSIDI E PEROSSIACIDI,
LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI,
NITRATI O NITROSI.
29.15 Acidi monocarbossillici aciclici
saturi e loro anidridi alogenuri,
perossidi e perossiacidi; loro derivati
alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi.
- Acido formico, suoi sali e suoi esteri:
2915.11 -- acido formico
2915.12 -- sali dell'acido formico
2915.13 -- esteri dell'acido formico
- Acido acetico e suoi sali;
anidride acetica:
2915.21 -- acido acetico
2915.22 -- acetato di sodio
2915.23 -- acetati di cobalto
2915.24 -- anidride acetica
2915.29 -- altri
- Esteri dell'acido acetico:
2915.31 -- acetato di etile
2915.32 -- acetato di vinile
2915.33 -- acetato di n-butile
2915.34 -- acetato di isobutile
2915.35 -- acetato di 2-etossietile
2915.39 -- altri
2915.40 - Acidi mono-di-o tricloroacetici,
loro sali e loro esteri
2915.50 - Acido propionico, suoi sali e
suoi esteri
2915.60 - Acidi butirrici, acidi
valerianici, loro sali e loro esteri
2915.70 - Acido palmitico, acido stearico,
loro sali e loro esteri
2915.90 - Altri
29.16 Acidi monocarbossillici aciclici non
saturi e acidi monocarbossilici ciclici,
loro anidridi, alogenuri, perossidi e
perossiadici; loro derivati alogenati,
solfonati, nitrati o nitrosi.
- Acidi monocarbossillici aciclici non
saturi, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:
2916.11 -- acido acrilico e suoi sali
2916.12 -- esteri dell'acido acrilico
2916.13 -- acido metacrilico e suoi sali
2916.14 -- esteri dell'acido metacrilico
2916.15 -- acido oleico, linoleico o
linolenico, loro sali e loro esteri
2916.19 -- altri
2916.20 - Acidi monocarbossilici
cicloparaffinici, cicloolefinici
o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati
- Acidi monocarbossilici aromatici, loro
anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati:
2916.31 -- acido benzoico, suoi sali e suoi esteri
2916.32 -- perossido di benzoile o cloruro di
benzoile
2916.33 -- acido fenilacetico, suoi sali e
suoi esteri
2916.39 -- altri
29.17 Acidi policarbossilici, loro
anidridi, alogenuri, perossidi e
perossiacidi; loro derivati, perossidi e
perossiacidi; loro derivati alogenati,
solfonati, nitrati o nitrosi.
- Acidi policarbossilici aciclici,
loro anidridi, alogenuri, perossidi e
perossiacidi e loro derivati:
2917.11 -- acido ossalico, suoi sali e
suoi esteri
2917.12 -- acido adipico, suoi sali e
suoi esteri
2917.13 -- acido azelaico, acido sebacico,
loro sali e loro esteri
2917.14 -- anidride maleica
2917.19 -- altri
2917.20 - Acidi policarbossilici
cicloparaffinici, cicloolefinici o
cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri,
perossidi, perossiacidi e loro derivati
- Acidi policarbossilici aromatici, loro
anidridi, alogenuri, perossidi,
perossiacidi e loro derivati:
2917.30 -- ortoftalati di dibutile
2917.32 -- ortoftalati di diottile
2917.33 -- ortoftalati di dionile o di
didecile
2917.34 -- altri esteri dell'acido
ortoftalico
2917.35 -- anidride ftalica
2917.36 -- acido tereftalico e suoi sali
2917.37 -- tereftalato di dimetile
2917.39 -- altri
29.18 Acidi carbossilici, contenenti
funzioni ossigenate supplementari e loro
anidridi, alogenuri, perossidi e
perossiacidi; loro derivati alogenati,
solfonati, nitrati o nitrosi.
- Acidi carbossilici a funzione alcole ma
senza altra funzione ossigenata, loro
anidridi, alogenuri, perossidi,
perossiacidi e loro derivati:
2918.11 -- acido lattico, suoi sali e
suoi esteri
2918.12 -- acido tartarico
2918.13 -- sali ed esteri dell'acido
tartarico
2918.14 -- acido citrico
2918.15 -- sali ed esteri dell'acido citrico
2918.16 -- acido gluconico, suoi sali e
suoi esteri
2918.17 -- acido fenilglicolico
(acido mandelico), suoi sali e suoi esteri
2918.19 -- altri
- Acidi carbossilici a funzione fenolo ma
senza altra funzione ossigenata, loro
anidridi, alogenuri, perossidi,
periossiacidi e loro derivati:
2918.21 -- acido salicilico e suoi sali
2918.22 -- acido O-acetilsalicilico,
suoi sali e suoi esteri
2918.23 -- altri esteri dell'acido
salicilico e loro sali
2918.29 -- altri
2918.30 - Acidi carbossilici, a funzione
aldeide o chetone, ma senza altra
funzione ossigenata, loro anidridi,
alogenuri, perossidi,
perossiacidi e loro derivati
2918.90 - Altri
VIII. ESTERI DEGLI ACIDI INORGANICI E LORO
SALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI,
SOLFONATI, NITRATI O NITROSI
2919. 2919.00 Esteri fosforici e loro sali,
compresi i lattofosfati; loro derivati
alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi.
29.20 Esteri degli altri acidi inorganici
(esclusi gli esteri degli alogenuri
di idrogeno) e loro sali; loro derivati
alogenati, solfonati nitrati o nitrosi
2920.10 - Esteri tiofosforici
(fosforotioati) e loro sali; loro derivati
alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2920.90 - Altri
IX. COMPOSTI A FUNZIONI AZOTATE
29.21 Composti a funzione ammina.
- Monoammina acicliche e loro derivati;
sali di tali prodotti:
2921.11 -- mono, di o trimetilammina e
loro sali
2921.12 -- dietilammina e suoi sali
2921.19 -- altri
- Poliammine acicliche e loro derivati;
sali di tali prodotti:
2921.21 -- entilendiammina e suoi sali
2915.22 -- esametilendiammina e suoi sali
2921.29 -- altri
2921.30 - Monoammine e poliammine
cicloparaffiniche, cicloolefiniche o
cicloterpeniche, e loro derivati;
sali di tali prodotti
- Monoammine aromatiche e loro derivati;
sali di tali prodotti:
2921.41 -- anilina e suoi sali
2921.42 -- derivati dell'anilina e loro sali
2921.43 -- toluidine e loro derivati;
sali di tali prodotti
2921.44 -- difenilammina e suoi derivati;
sali di tali prodotti
2921.45 - 1-Naftilammina (alfa
naftilammina), 2 - naftilammina
(beta-naftilammina) e loro derivati;
sali di tali prodotti
2921.49 -- altri
- Poliammine aromatiche e loro derivati;
sali di tali prodotti:
2921.51 -- o-, m-, p- Fenilendiammina,
diamminotolueni, e loro derivati;
sali di tali prodotti
2921.59 -- altri
29.22 Composti amminici a funzioni
ossigenate.
- Ammino-alcoli, loro eteri ed esteri,
diversi da quelli a funzioni ossigenate
differenti; sali di tali prodotti:
2922.11 -- monoetanolammina e suoi sali
2922.12 -- dietanolammina e suoi sali
2922.13 -- trietanolammina e suoi sali
2922.19 -- altri
- Ammino-naftoli ed altri ammino-fenoli,
loro eteri ed esteri, diversi da quelli a
funzioni ossigenata differenti;
sali di tali prodotti:
2922.21 -- acidi amminonaftolsolfonici e
loro sali
2922.22 -- anisidine, dianisidine, fenetidine
e loro sali
2922.29 -- altri
2922.30 - Ammino-aldeidi, ammino-chetoni
e amminochinoni, diversi da quelli a funzioni
ossigenate differenti; sali di tali prodotti - Ammino-acidi e loro esteri, diversi da
quelli a funzioni ossigenate differenti;
sali di tali prodotti:
2922.41 -- lisina e suoi esteri; sali di
tali prodotti
2922.42 -- acido glutammico e suoi sali
2922.49 -- altri
2922.50 - Ammino-alcoli-fenoli, ammino-acidi
fenoli ed altri composti amminici a
funzioni ossigenate
29.23 Sali e idrossidi di ammonio quaternari,
lecitine ed altri fosfoamminolipidi.
2923.10 - Colina e suoi sali
2923.20 - Lecitine ed altri fosfoamminolipidi
2923.90 - Altri
29.24 Composti a funzione carbossiammide;
composti a funzione dell'acido carbonico.
2924.10 - Ammidi (compresi i carbammati)
acicliche e loro derivati;
sali di tali prodotti
- Ammidi (compresi i cabrammati) cicliche
e loro derivati; sali di tali prodotti:
2924.21 -- ureine e loro derivati;
sali di tali prodotti
2924.29 -- altri
29.25 Composti a funzione carbossilmmide
(comprese la saccarina e i suoi sali) o
a funzione immina.
- Immidi e loro derivati; sali di tali
prodotti:
2925.11 -- saccarina e suoi sali
2925.19 -- altri
2925.20 - Immine e loro derivati; sali di
tali prodotti
29.26 Composti a funzione nitrile.
2926.10 - Acrilenitrile
2926.20 - 1 - Cianoguanidina (diciandiammide)
2926.90 Altri
29.27 2927.00 Composti a funzione diazo,
azo e azossi
29.28 2928.00 Derivati organici dell'idrazina
o dell'idrossilamina.
29.29 Composti ed altre funzioni azotate.
2929.10 - Isocianati
2929.90 - Altri
X. COMPOSTI ORGANO-INORGANICI, COMPOSTI
ETEROCICLICI, ACIDI NUCLEICI E LORO SALI,
E SOLFONAMMIDI
29.30 Tiocomposti organici.
2930.10 - Ditiocarbonati (xantati,
xantogenati)
2930.20 - Tiocarbammati e ditiocarbammati
2930.30 - Mono-, di-, o tetrasolfuri
di tiourame
2930.40 - Metionina
2930.90 - Altri
29.31 2931.00 Altri composti organo
inorganici.
29.32 Composti eterociclici con uno o
piu' eteroatomi di solo ossigeno.
- Composti la cui struttura contiene un
anello furanico (idrogenato o non)
non condensato:
2932.11 -- tetraidrofurano
2932.12 -- 2-Furaldeide (furfurale)
2932.13 -- alcole fufurilico e alcole
tetraidrofurfurilico
2932.19 -- altri
- Lattoni:
2932.21 -- cumarina, metilcumarine ed
etilcumarine
2932.29 -- altri lattoni
2932.90 -- altri
29.33 Composti eletrociclici con uno o
piu' eteroatomi di solo azoto; acidi
nucleici e loro sali.
- Composti la cui struttura contiene un
anello pirazolico (idrogenato o non)
non condensato:
2933.11 -- fenazone (antipirina) e suoi
derivati
2933.19 -- altri
- Composti la cui struttura contiene
un anello imidazolico (idrogenato o non)
non condensato:
2933.21 -- idantoina e suoi derivati
2933.29 -- altri
- Composti la cui struttura contiene un
anello piridinico (idrogenato o non)
non condensato:
2933.31 -- piridina e suoi sali:
2933.39 -- altri
2933.40 - Composti la cui struttura contiene
un anello chinolinico o isochinolinico
(idrogenato o non), non condensati
- Composti la cui struttura contiene un
anello pirimidinico (idrogenato o non) o
piperazinico, acidi nucleici e loro sali
2933.51 -- malonilurea (acido barbiturico) e
suoi derivati; sali di tali prodotti
2933.59 -- altri
- Composti la cui struttura contiene un
anello trizianico (idrogenato o non)
non condensato:
2933.61 -- melanina
2933.69 -- altri
- Lattami:
2933.71 -- 6 - Esanolattame (epsilon
caprolattame)
2933.79 -- altri lattami
2933.90 - Altri
29.34 Altri composti eterociclici.
2934.10 - Composti la cui struttura contiene
un anello tiazolico
(idrogenato o non) non condensato
2934.20 - Composti contenenti una struttura
ad anelli benzotiazolica (idrogenati o non) senza altre condensazioni
2934.30 - Composti contenenti una struttura
ad anelli fenotiazinici (idrogenati o non)
senza altre condensazioni
2934.90 -- altri
29.35 2935.00 Solfonammidi.
XI. PROVITAMINE, VITAMINE E ORMONI
29.36 Provitamine e vitamine, naturali o
riprodotte per sintesi (compresi i
concentrati naturali) e loro derivati
utilizzati principalmente come vitamine,
miscelati o non fra loro, anche disciolti
in qualsiasi soluzione.
2936.10 - Provitamine, non miscelate:
- Vitamine e loro derivati, non miscelati
2936.21 -- vitamina A e loro derivati
2936.22 -- vitamina B1 e suoi derivati
2936.23 -- vitamina B2 e suoi derivati
2936.24 -- acido D - oDL - pantotenico
(vitamina B3 o vitamina B5) e suoi derivati 2936.25 -- vitamina B6 e suoi derivati
2936.26 -- vitamina B12 e suoi derivati
2936.27 -- vitamina C e suoi derivati
2936.28 -- vitamina E e suoi derivati
2936.29 -- altre vitamine e loro derivati
2936.90 - Altre, compresi i concentrati
naturali
29.37 Ormoni, naturali o riprodotti per
sintesi; loro derivati utilizzati
principalmente come ormoni; altri steroidi
utilizzati principalmente come ormoni:
2937.10 - Ormoni del lobo anteriore
dell'ipofisi e simili, e loro derivati
- Ormoni cortico - surrenali e loro derivati 2937.21 -- cortisone, idrocortisone,
prednisone (deidrocortisone) e
prednisolone (deidroidrocortisone)
2937.22 -- derivati alogenati degli ormoni
cortico - surrenali
2937.29 -- altri
- Altri ormoni e loro derivati; altri
steroidi utilizzati principalmente come
ormoni
2937.91 -- insulina e suoi sali
2937.92 -- estrogeni e progestogeni
2937.99 -- altri
XII. ETEROSIDI E ALCALOIDI VEGETALI,
NATURALI O RIPRODOTTI PER SINTESI, LORO
SALI, LORO ETERI, LORO ESTERI E ALTRI
DERIVATI
29.38 Eterosidi, naturali o riprodotti per
sintesi, loro sali, loro eteri,
loro esteri e altri derivati.
2938.10 - Ruteside (rutina) e suoi derivati
2938.90 - Altri
29.39 Alcaloidi vegetali, naturali o
riprodotti per sintesi, loro sali, loro
eteri, loro esteri e altri derivati.
2939.10 - Alcaloidi dell'oppio e loro
derivati; sali di tali prodotti
- Alcaloidi della china e loro derivati;
sali di tali prodotti:
2939.21 -- chinina e suoi sali
2939.29 -- altri
2939.30 - Caffeina e suoi sali
2939.40 - Efedrine e loro sali
2939.50 - Teofillina e amminofillina
(teofillinaetilenediammina) e loro derivati; sali di tali prodotti
2939.60 - Alcaloidi della segala cornuta e
loro derivati; sali di tali prodotti
2939.70 - Nicotina e suoi sali
2939.90 - Altri
XII, ALTRI COMPOSTI ORGANICI
29.40 2940.00 Zuccheri chimicamente puri,
esclusi il saccarosio, il lattosio,
il maltosio, il glucosio e il fruttosio
(levulosio); eteri ed esteri di zuccheri,
e loro sali, diversi dai prodotti delle voci numeri 29.37, 29.38 o 29.39.
29.41 Antibiotici.
2941.10 - Penicilline e loro derivati, con
struttura di acido penicillanico;
sali di tali prodotti
2941.20 - Streptomicine e loro derivati;
sali di tali prodotti
2941.30 - Tetracicline e loro derivati;
sali di tali prodotti
2941.40 - Cloramfenicolo e suoi derivati, sali di tali prodotti
2941.50 - Eritromicina e suoi derivati;
sali di tali prodotti
2941.90 - Altri
29.42 2942.00 Altri composti organici.
Capitolo 30
Prodotti farmaceutici
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) gli alimenti dietetici, gli alimenti arricchiti, gli alimenti per diabetici, gli alimenti complementari, le bevande toniche e le acque minerali (Sezione IV);
b) i gessi specialmente calcinati o finemente macinati per l'odontoiatria (n. 25.20);
c) le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli esenziali, medicinali (n. 33.01);
d) le preparazioni delle voci dal n. 33.03 al n. 33.07, anche se hanno proprieta' terapeutiche o profilattiche (cap. 33);
e) i saponi e gli altri prodotti della voce n. 34.01, con aggiunta di sostanze medicamentose;
f) le preparazioni a base di gesso per l'odontoiatria (n. 34.07);
g) l'albumina del sangue non preparata per usi terapeutici o profilattici (35.02).
2. Ai sensi delle voci nn. 30.03 e 30.04 e della nota 3 d) del capitolo sono considerati:
a) come " prodotti non miscelati":
1) le soluzioni acquose di prodotti non miscelati;
2) tutti i prodotti dei capitoli 28 o 29;
3) gli estratti vegetali semplici della voce n. 13.02, semplicemente titolati o disciolti in un solvente qualsiasi;
b) come "prodotti miscelati":
1) le soluzioni o sospensioni colloidali (escluso lo zolfo colloidale);
2) gli estratti vegetali ottenuti per trattamento di miscugli di sostanze vegetali;
3) i sali e le acque concentrate ottenuti per evaporazione di acque minerali naturali.
3. Nella voce n. 30.06 sono compresi soltanto i prodotti seguenti, che sono da classificare in questa voce e non in altra voce della nomenclatura:
a) i catgut sterili, le legature sterili simili per suture chirurgiche e gli adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite;
b) le laminarie sterili;
c) gli emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria;
d) le preparazioni opacizzanti per esami radiografici, nonche' i reattivi per diagnostica preparati per essere impiegati sul paziente, e che sono prodotti non miscelati presentati sotto forma di dosi o prodotti miscelati, costituiti di due ingredienti o piu', atti agli stessi usi;
e) i reattivi per la determinazione dei gruppi e dei fattori sanguigni;
f) i cementi e gli altri prodotti per l'otturazione dentaria; i cementi per la ricostruzione ossea;
g) gli astucci e le borse farmaceutici forniti del necessario per il pronto soccorso;
h) le preparazioni chimiche anticoncezionali a base di ormoni o di spermicidi.
Numero Codice
della voce S.A.
30.01 Ghiandole ed altri organi per usi
opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri orgami o delle loro secrezioni;
eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o
profilattici non nominate ne' comprese
altrove.
3001.10 - Ghiandole ed altri organi,
disseccati, anche polverizzati
3001.20 - Estratti di ghiandole o di altri
organi o delle loro secrezioni
3001.90 - Altri
30.02 Sangue umano, sangue animale preparato
per usi terapeutici, profilattici o
diagnostici; sieri specifici di animali
o di persone immunizzati ed altri
costituenti del sangue; vaccini, tossine,
colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili.
3002.10 - Sieri specifici di animali o di
persone immunizzati ed altri costituenti
del sangue
3002.20 - Vaccini per la medicina umana
- Vaccini per la medicina veterinaria:
3002.31 -- vaccini antiafta
3002.39 -- altri
3002.90 - Altri
30.03 Medicamenti (esclusi i prodotti
delle voci nn.: 30.02, 30.05 o 30.06)
costituiti da prodotti miscelati tra loro,
preparati per scopi terapeutici o
profilattici, ma non presentati sotto
forma di dosi, ne' condizionati per la
vendita al minuto.
3003.10 - Contenenti penicilline o loro
derivati, con struttura
dell'acido penicillanico, o streptomicine
o loro derivati
3003.20 - Contenenti altri antibiotici:
- Contenenti ormoni o altri prodotti della
voce n. 29.37,
e non contenenti antibiotici
3003.31 -- contenenti insulina
3003.39 --altri
3003.40 - Contenenti alcaloidi o loro
derivati, e non contenenti ormoni o
altri prodotti della voce n. 29.37, ne'
antibiotici
3003.90 - Altri
30.04 Medicamenti (esclusi i prodotti
delle voci nn.: 30.02, 30.05 o 30.06)
costituiti da prodotti anche miscelati,
preparati per scopi terapeutici o
profilattici, presentati sotto forma di
dosi o condizionati per la vendita al
minuto.
3004.10 - Contenenti penicilline o loro
derivati, con struttura dell'acido
penicillanico, o streptomicine o loro
derivati
3004.20 - Contenenti altri antibiotici
- Contenenti ormoni o altri prodotti della
voce n.29.37, e non contenenti antibiotici: 3004.31 -- contenenti insulina
3004.32 -- contenenti ormoni corticosurrenali
3004.39 -- altri
3004.40 - Contenenti alcaloidi o loro
derivati, ma non contenenti ormoni,
ne' altri prodotti della voce n. 29.37, ne' antibiotici
3004.50 - Altri mendicamenti contenenti
vitamine o altri prodotti della voce n. 29.36
3004.90 - Altri
30.05 Ovatte, garze, bende e prodotti
analoghi (per esempio medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici,
odontoiatrici o veterinari.
3005.10 - Medicazioni adesive ed altri
prodotti aventi uno strato adesivo
3005.90 - Altri
30.06 - Preparazioni e prodotti farmaceutici
elencati nella nota 3 del capitolo.
3006.10 - Catgut sterili, legature sterili
simili per suture chirurgiche e adesivi
sterili per tessuti organici utilizzati in
chirugia per richiudere le ferite, laminarie sterili; emostatici riassorbibili sterili
per la chirurgia o la odontoiatria
3006.20 - Reattivi per la determinazione dei
gruppi o dei fattori sanguigni
3006.30 - Preparazioni opacizzanti per
esami radiografici; reattivi per diagnostica per essere impiegati sul paziente
3006.40 - Cementi ed altri prodotti per
l'otturazione dentaria;
cementi per la ricostruzione ossea
3006.50 - Astucci e borse farmaceutici
forniti del necessario per il pronto soccorso
3006.60 - Preparazioni chimiche
anticoncezionali a base di ormoni o di
spermicidi
Capitolo 31
Concimi
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) il sangue animale della voce n. 05.11;
b) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolamente, diversi da quelli descritti nelle seguenti note 2 A), 3 A), 4 A) e 5;
c) i cristalli coltivati di cloruro di potassio (diversi dagli elementi di ottica), di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce n. 38.23; gli elementi di ottica di cloruro di potassio (n. 90.01).
2. La voce n. 31.02 comprende unicamente, purche' non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce n. 31.05:
A) i seguenti prodotti:
1) il nitrato di sodio, anche puro;
2) il nitrato di ammonio, anche puro;
3) i sali doppi, anche puri, di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio;
4) il solfato di ammonio, anche puro;
5) i sali doppi (anche puri) o i miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio;
6) i sali doppi (anche puri) o i miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di magnesio;
7) la calciocianammide, anche pura, impregnata o non di olio;
8) l'urea, anche pura;
B) i concimi consistenti in miscugli di prodotti elencati alla precedente lettera A);
C) i concimi consistenti in miscugli di cloruro di ammonio o di prodotti elencati alle precedente lettere A) e B) con creta, gesso o altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante;
D) i concimi liquidi consistenti in soluzioni acquose o ammoniacali di prodotti previsti ai precedenti paragrafi A) 2) o A) 8), di un miscuglio di questi prodotti.
3. La voce n. 31.03 comprende unicamente, purche' non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce n. 31.05:
A) i seguenti prodotti:
1) le scorie di defosforazione;
2) i fosfati naturali della voce n. 25.10, arrostiti, calcinati o che abbiano subito un trattamento termico superiore a quello tendente ad eliminare le impurezze;
3) i perfosfati (semplici, doppi o tripli);
4) l'idrogenoortofosfato di calcio con un tenore di fluoro uguale o superiore allo 0,2%, calcolato sul prodotto anidro allo stato secco;
B) i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla lettera A) senza tener conto del tenore limite del fluoro;
C) i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alle precedenti lettere A) o B), senza tener conto dei tenori limiti del fluoro con creta, gesso o altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante.
4. La voce n. 31.04 comprende unicamente, purche' non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce n. 31.05:
A) i seguenti prodotti:
1) i sali di potassio naturali greggi (carnallite, cainite, silvinite e altri);
2) il cloruro di potassio, anche puro, con riserva delle disposizioni della nota 1 c);
3) il solfato di potassio, anche puro;
4) il solfato di magnesio e di potassio, anche puro;
B) i concimi in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera A).
5. L'idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico) e il diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche puri, ed i miscugli di questi prodotti tra loro rientrano nella voce 31.05.
6. Ai sensi della voce n. 31.05 la espressione "altri concimi" comprende soltanto i prodotti dei tipi utilizzati come concimi, contenenti come costituenti essenziali almeno uno degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo o potassio.
Numero Codice
della voce S.A.
31.01 3101.00 Concimi di origine animale o
vegetale, anche mescolati tra loro o
trattati chimicamente; concimi risultanti
dalla miscela o dal trattamento chimico di
prodotti di origine animale o vegetale.
31.02 Concimi minerali o chimici azotati.
3102.10 - Urea, anche in soluzione acquosa
- Solfato di ammonio; sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato
di ammonio:
3102.21 -- solfato di ammonio
3102.29 -- altri
3102.30 - Nitrato di ammonio, anche in
soluzione acquosa
3102.40 - Miscugli di nitrato di ammonio e
di carbonato di calcio o di altre sostanze
inorganiche prive di potere fertilizzante
3102.50 - Nitrato di sodio
3102.60 - Sali doppi e miscugli di nitrato
di calcio e di nitrato d'ammonio
3102.70 - Calciocianammide
3102.80 - Miscugli di urea e di nitrato
di ammonio, in soluzioni acquose o
ammoniacali
3102.90 - Altri, compresi i miscugli non
previsti nelle sottovoci precedenti
31.03 Concimi minerali o chimici fosfatici.
3103.10 - Perfosfati
3103.20 - Scorie di defosforazione
3103.90 - Altri
31.04 Concimi minerali o chimici potassici.
3104.10 - Carnallite, silvinite e altri
sali di potassio naturali greggi
3104.20 - Cloruro di potassio
3104.30 - Solfato di potassio
3104.90 - Altri
31.05 Concimi minerali o chimici
contenenti due o tre degli elementi
fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio;
altri concimi; prodotti di questo capitolo
presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo
inferiore o uguale a 10 Kg.
3105.10 - Prodotti di questo capitolo
presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo
inferiore o uguali a 10 Kg.
3105.20 - Concimi minerali o chimici
contenenti tre elementi fertilizzanti:
azoto, fosforo e potassio
3105.30 - Idrogenoortofosfato di diammonio
(fosfato diammonico)
3105.40 - Diidrogenoortofosfato di ammonio
(fosfato monoammonico), anche in miscuglio
con l'idrogenoortofosfato di diammonio
(fosfato diammonico)
- Altri concimi minerali o chimici
contenenti i due elementi fertilizzanti:
azoto e fosforo:
3005.51 -- contenenti nitrati e fosfati
3105.59 -- Altri
3105.60 - Concimi minerali o chimici
contenenti i due elementi fertilizzanti:
fosforo e potassio
3105.90 - Altri
Capitolo 32
Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati;
pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici;
mastici; inchiostri
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, esclusi quelli rispondenti alle specificazioni delle voci nn. 32.03 o 32.04, i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come "sostanze luminescenti" (n. 32.06), i vetri ottenuti da quarzo o altro silice, fusi nelle forme previste nella voce n. 32.07 e le tinture e altre sostanze coloranti presentati in forme o imballaggi per la vendita al minuto, della voce nn. 32.12;
b) i tannati e gli altri derivati tannici dei prodotti delle voci da n. 29.36 al n. 29.39 e n. 29.41 e dal n. 35.01 al n. 35.04;
c) i mastici d'asfalto e gli altri mastici bituminosi (n. 27.15).
2. Le miscele di sali di diazonio stabilizzati e di copulanti utilizzati per tali sali, per la produzione di sostanze coloranti azoiche, sono comprese nella voce nn. 32.04.
3. Rientrano ugualmente nelle voci nn. 32.03, 32.04, 32.05 e 32.06, anche le preparazioni a base di sostanze coloranti (compresi, per quanto riguarda la voce n. 32.06, i pigmenti della voce n. 25.30 o del capitolo 28, le pagliette e le polveri metalliche), dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale oppure destinate all'impiego come ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti. Queste voci non comprendono tuttavia, i pigmenti in dispersione in mezzi non acquosi, allo stato liquido oppure pastoso, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di pitture (n. 32.12), ne' le altre preparazioni previste nelle voci nn. 32.07, 32.08, 32.09, 32.10, 32.12, 32.13 e 32.15.
4. Le soluzioni (diverse dai collodi), in solventi organici volatili, di prodotti previsti nel testo delle voci dal n. 39.01 al n. 39.13 sono comprese nella voce n. 32.08 quando la proporzione del solvente e' superiore al 50% del peso della soluzione.
5. Ai sensi di questo capitolo, l'espressione "sostanze coloranti" non comprende i prodotti dei tipi utilizzati come sostanze di carica nelle pitture ad olio, anche se essi possono essere utilizzati come pigmenti coloranti nelle pitture all'acqua.
6. Ai sensi della voce n. 32.12, sono considerati come "fogli per l'impressione a caldo" (carta pastello) soltanto i fogli sottili dei tipi utilizzati, per esempio, per l'impressione di rilegature, cuoi o marocchini per cappelli, che siano costituiti:
a) da polveri metalliche impalpabili (anche di metalli preziosi) oppure da pigmenti agglomerati con colla, gelatina o altri leganti;
b) da metalli (anche preziosi) oppure da pigmenti depositati su fogli di qualsiasi materia, aventi funzione di supporto.
Numero Codice
della voce S.A.
32.01 Estratti per concia di origine
vegetale; tannini e loro sali, eteri,
esteri e altri derivati.
3201.10 - Estratto di quebraco
3201.20 - Estratto di mimosa
3201.30 - Estratti di quercia o di castagno
3201.90 - Altri
32.02 Prodotti per concia organici
sintetici; prodotti per concia inorganici;
preparazioni per concia, anche contenenti
prodotti per concia naturali; preparazioni
enzimatiche per preconcia.
3202.10 - Prodotti per concia organici
sintetici
3202.90 - Altri
32.03 3203.00 Sostanze coloranti di origine
vegetale o animale (compresi gli estratti per
tinta ma esclusi i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita;
preparazioni a base di sostanze
coloranti di origine vegetale o animale,
previste nella nota 3 di questo capitolo:
32.04 Sostanze coloranti organiche
sintetiche, anche di costituzione chimica
definita; preparazioni a base di sostanze
coloranti organiche sintetiche previste
nella nota 3 di questo capitolo; prodotti
organici sintetici dei tipi utilizzati come "agenti fluorescenti di avvivaggio" o come
"sostanze luminescenti", anche di
costituzione chimica definita.
- Sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di tali sostanze
coloranti, previste nella nota 3 di
questo capitolo
3204.11 -- coloranti in dispersione e
preparazioni a base di tali coloranti
3204.12 -- coloranti acidi, anche
metallizzati, e preparazioni a base di tali coloranti; coloranti a mordente e
preparazioni a base di tali coloranti
3204.13 -- coloranti basici e preparazioni
a base di tali coloranti
3204.14 -- coloranti diretti e preparazioni
a base di tali coloranti
3204.15 -- coloranti al tino (compresi
quelli utilizzabili in tale stato come
coloranti pigmentari) e preparazioni a
base di tali coloranti
3204.16 -- coloranti reattivi e
preparazioni a base di tali coloranti
3204.17 -- coloranti pigmentari e
preparazioni a base di tali coloranti
3204.19 -- altri, comprese le miscele di
sostanze coloranti di piu' sottovoci
dal 3204.11 al 3204.19
3204.20 - Prodotti organici sintetici dei
tipi utilizzati come "agenti
fluorescenti di avvivaggio"
3204.90 - Altri
32.05 3205.00 Lacche coloranti; preparazioni
a base di lacche coloranti, previste nella
nota 3 di questo capitolo.
32.06 Altre sostanze coloranti; preparazioni
previste nella nota 3 di questo capitolo,
diverse da quelle delle voci nn. 32.03,
32.04 o 32.05; prodotti inorganici dei
tipi utilizzabili come "sostanze
luminescenti", anche di costituzione
chimica definita.
3206.10 - Pigmenti e preparazioni a
base di diossido di titanio
3206.20 - Pigmenti e preparazioni a
base di composti di cromo
3206.30 - Pigmenti e preparazioni a
base di composti del cadmio
- Altre sostanze coloranti e altre
preparazioni:
3206.11 -- oltremare e sue preparazioni
3206.42 -- litopone, altri pigmenti e
preparazioni a base di solfuro di zinco
3206.43 - Pigmenti e preparazioni a base di
esacianoferrati (ferrocianuri o ferricianuri)
3206.49 -- altri
3206.50 - Prodotti inorganici dei tipi
utilizzati come "sostanze luminescenti"
32.07 Pigmenti, opacizzanti e colori
preparati, preparazioni vetrificabili,
ingobbi, lustri liquidi e preparazioni
simili, dei tipi utilizzati per la
ceramica, la smalteria e la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi.
3207.10 - Pigmenti, opacizzanti
e colori preparati, e preparazioni simili
3207.20 - Preparazioni vetrificabili,
ingobbi e preparazioni simili
3207.30 - Lustri liquidi e preparazioni
simili
3207.40 - Fritte di vetro e altri vetri,
in forma di polvere, di granuli,
di lamelle o di fiocchi
32.08 Pitture e vernici a base di polimeri
sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso;
soluzioni previste nella nota 4 di questo
capitolo.
3208.10 - A base di poliesteri
3208.20 - A base di polimeri acrilici o
vinilici
3208.90 - Altre
32.09 Pitture e vernici a base di polimeri
sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso.
3209.10 - A base di polimeri acrilici o
vinilici
3209.90 - Altre
32.10 3210.00 Altre pitture e vernici;
pigmenti all'acqua preparati dei tipi
utilizzati per la rifinitura del cuoio.
32.11 3211.00 Siccativi preparati
32.12 Pigmenti (compresi le polveri e i
fiocchi metallici) dispersi in mezzi non
acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di
pitture; fogli per l'impressione a caldo
(carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentati in forme o imballaggi
per la vendita al minuto
3212.10 - Fogli per l'impressione a caldo
(carta pastello)
3219.90 - Altri
32.13 Colori per la pittura artistica,
l'insegnamento, la pittura di insegne, per
modificare le gradazioni di tinta o per il
divertimento, e colori simili, in
pastiglie, tubetti, barattoli, flaconi,
scodellini o confezioni simili.
3213.10 - Colori in assortimenti
3213.90 - Altri
32.14 Mastice da vetraio, cementi di
resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura, stucchi (intonaci) non
refrattari dai tipi utilizzati nella
muratura.
3214.10 - Mastici; stucchi utilizzati
nella pittura
3214.90 - Altri
32.15 Inchiostri da stampa, inchiostri per
scrivere o da disegno ed altri inchiostri,
anche concentrati o in forme solide.
- Inchiostri da stampa:
3215.11 -- neri
3215.19 -- altri
3215.90 - Altri
Capitolo 33
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) le preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande, della voce n. 22.08;
b) i saponi e gli altri prodotti della voce n. 34.01;
c) le essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato e gli altri prodotti della voce numero 38.05.
2. Le voci dal n. 33.03 al n. 33.07 si applicano segnatamente ai prodotti, anche non miscelati (diversi dalle acque distillate aromatiche e dalle soluzioni acquose di oli essenziali), atti ad essere utilizzati come prodotti di tali voci e condizionati per la vendita al minuto in vista del loro impiego per tali usi.
3. Ai sensi della voce n. 33.07 per "prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche" si intendono in particolare i seguenti prodotti: sacchetti contenenti parti di piante aromatiche; le preparazioni odorifere che agiscono per combustione; le carte profumate le carte impregnate o spalmate di belletti, le soluzioni liquide per lenti a contatto o per occhi artificiali; le ovatte, i feltri e le "stoffe non tessute", impregnati, spalmati o ricoperti di profumo o di belletti; prodotti per toletta preparati per animali.
Numero Codice
della voce S.A.
33.01 Oli essenziali (deterpenati o non)
compresi quelli detti "concreti" o
"assoluti"; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli
fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi,
ottenute per "enfleurage" o macerazione;
sottoprodotti terpenici residuali della
deterpenazione degli oli essenziali;
acque distillate aromatiche e soluzioni
acquose di oli essenziali.
- Oli essenziali di agrumi
3301.11 -- di bergamotto
3301.12 -- di arancio
3301.13 -- di limone
3301.14 -- di lima o limetta
3301.19 -- altri
- Oli essenziali diversi da quelli di agrumi 3301.21 -- di geranio
3301.22 -- di gelsomino
3301.23 -- di lavanda o di lavandina
3301.24 -- di menta piperita (Mentha piperita)
3301.25 -- di altra menta
3301.26 -- di vetiver
3301.29 -- altri
3301.30 - Resinoidi
3301.90 - Altri
33.02 Miscugli di sostanze odorifere
e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o piu' di tali sostanze,
dei tipi utilizzati come materie prime
per l'industria.
3302.10 - Dei tipi utilizzati nelle industrie
alimentari o delle bevande
3302.90 - Altri
33.03 3303.00 Profumi ed acque da toletta.
33.04 Prodotti di bellezza o per il trucco
preparati e preparazioni per la conservazione
o la cura della pelle, diversi dai
medicamenti, comprese le preparazioni
antisolari e le preparazioni per
abbronzare; preparazioni per manicure
o pedicure.
3304.10 - Prodotti per il trucco delle labbra
3304.20 - Prodotti per il trucco degli occhi
3304.30 - Preparazione per manicure o
pedicure
- Altri:
3304.91 -- ciprie, comprese le polveri
compatte
3304.99 -- altri
33.05 Preparazioni per capelli.
3305.10 - Shampooings
3305.20 - Preparazioni per ondulazione o stiratura, permanenti
3305.30 - Lacche per capelli
3305.90 - Altre
33.06 Preparazioni per l'igiene della
bocca o dei denti, comprese le polveri
e le creme per facilitare l'adesione
delle dentiere.
3306.10 - Dentrifici
3306.90 - Altre
33.07 Preparazioni prebarba, da barba
o dopo barba, deodoranti per la persona,
preparazioni per il bagno, prodotti
depilatori, altri prodotti per profumeria
o per toletta preparati ed altre preparazioni
cosmetiche, non nominati ne' compresi
altrove; deodoranti per locali,
preparati, anche non profumati, aventi
o non proprieta' disinfettanti.
3307.10 - Preparazioni prebarba, da barba
o dopobarba
3307.20 - Deodoranti per la persona e
prodotti contro il sudore
3307.30 - Sali profumati ed altre
preparazioni per il bagno
- Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose:
3307.41 -- incenso (sgarbatti) ed altre
preparazioni odorifere che agiscono
per combustione
3307.49 -- altre
3307.90 - Altri
Capitolo 34
Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di
gesso
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) i miscugli o le preparazioni alimentari di grassi o di oli animali vegetali dei tipi utilizzati come preparazioni per la sformatura (n.15.17);
b) i composti isolati di costituzione chimica definita;
c) gli shampooings, i dentitrici, le creme e le schiume da barba e le preparazioni per il bagno contenenti sapone o agenti organici di superficie (nn. 33.05, 33.06 o 33.07).
2. La voce n. 34.01 comprende solamente i saponi solubili in acqua. I saponi e gli altri prodotti di questa voce possono essere anche addizionati di altre sostanze (per esempio, disinfettanti, polveri abrasive, cariche, prodotti medicamentosi).
Tuttavia, quelli contenenti abrasivi sono da classifcare in questa voce soltanto se sono presentati in barre, pezzi o soggetti ottenuti a stampo o in pani.
Presentati in altre forme, sono invece da classificare nella voce n. 34.05 come paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili.
3. Ai sensi della voce n. 34.02, gli "agenti organici di superficie" sono prodotti che quando sono mescolati con acqua, alla concentrazione di 0,5% a 20 gradi Celsius e quindi lasciati a riposo per un'ora alla stessa temperatura:
a) danno un liquido trasparente o traslucido o una emulsione stabile,
senza separazione della sostanza insolubile; e
b) riducono la tensione superficiale dell'acqua a 4,5 x 10-2 N/m (45 dine/cm) o meno.
4. L'espressione "oli di petrolio o di minerali bituminosi", usata nel testo della voce n. 34.03, si riferisce ai prodotti definiti nella nota 2 del capitolo 27.
5. Con riserva delle esclusioni sottocitate, l'espressione "cure artificiali e cure preparate" usata nel testo della voce n. 34.04 si applica soltanto:
A) ai prodotti che presentano le caratteristiche delle cere ottenuti con un procedimento chimico, anche solubili in acqua;
B) ai prodotti ottenuti mescolando tra loro cere di vario tipo;
C) ai prodotti che presentano le caratteristiche delle cere a base di cere o di paraffine e contenenti, inoltre, grassi, resine, sostanze minerali o altre sostanze.
Tuttavia la voce n. 34.04 non comprende:
a) i prodotti delle voci nn. 15.16, 15.19 o 34.02, anche se presentano le caratteristiche delle cere;
b) le cere animali non mescolate e le cere vegetali non mescolate, anche colorate, della voce n. 15.21;
c) le cere minerali ed i prodotti simili della voce numero 27.12, anche mescolati tra loro o semplicemente colorati;
d) le cere mescolate, disperse o disciolte in un mezzo liquido (nn. 34.05, 38.09, ecc.)
Numero Codice
della voce S.A.
34.01 Saponi; prodotti e preparazioni
organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; carta,
ovatte, feltri e stoffe non tessute,
impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti.
- Saponi; prodotti e preparazioni organici
tensioattivi, in barre, pani, pezzi o
soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte,
feltri e stoffe non tessute, impregnati,
spalmati o ricoperti di sapone o di
detergenti:
3401.11 -- da toletta (compresi quelli ad
uso medicinale)
3401.19 -- altri
3401.20 - Saponi presentati in altre forme
34.02 Agenti organici di superficie (diversi
dai saponi); preparazioni tensioattive,
preparazioni per liscivie (comprese le
preparazioni ausiliarie per lavare) e
preparazioni per pulire, anche contenenti
sapone, diverse da quelle della voce
n. 34.01.
- Agenti organici di superficie, anche
condizionati per la vendita al minuto:
3402.11 -- anionici
3402.12 -- cationici
3402.13 - Non ionici
3402.19 -- altri
3402.20 - Preparazioni condizionate per
la vendita al minuto
3402.90 - Altri
34.03 Preparazioni lubrificanti (compresi
gli oli da taglio, le preparazioni per
eliminare il grippaggio dei dadi, le
preparazioni antiruggine o anticorrosione
e le preparazioni per la sformatura, a
base di lubrificanti) e preparazioni dei
tipi utilizzati per l'ensimaggio delle
materie tessili, per oliare o ingrassare
il cuoio, le pelli o altre materie,
escluse quelle contenenti come costituenti
di base 70% o piu', in peso, di oli di
petrolio o di minerali bituminosi.
- Contenenti oli di petrolio o di minerali
bituminosi:
3403.11 -- preparazione per il trattamento
delle materie tessili, del cuoio,
delle pelli e di altre materie
3403.19 -- altre
- Altre:
3403.91 -- preparazioni per il trattamento
delle materie tessili, del
cuoio, delle pelli e di altre materie
3403.99 -- altre
34.04 Cere artificiali e cere preparate.
3404.10 - Di lignite, modificata chimicamente
3404.20 - Di polietilenglicoli
3404.90 - Altre
34.05 Lucidi e creme per calzature,
encaustici, lucidi per carrozzerie,
per vetro o metalli, paste e polveri
per pulire e lucidare e preparazioni
simili (anche sottoforma di carta, ovatte,
feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati
o ricoperti di tali preparazioni), escluse le
cere della voce n. 34.04.
3405.10 - Lucidi, creme e preparazioni simili
per calzature e per cuoio
3405.20 - Encaustici e preparazioni simili
per la manutenzione dei mobili di legno
dei pavimenti o di altri rivestimenti
di legno
3405.30 - Lucidi e preparazioni simili
per carrozzerie, diversi dai lucidi
per metalli
3405.40 - Paste, polveri ed altre
preparazioni per pulire e lucidare
3405.90 - Altri
34.06 3406.00 Candele, ceri ed articoli
simili.
34.07 3407.00 Paste per modelli, comprese
quelle presentate per il trastullo dei
bambini, composizioni dette "cere per
l'odontoiatria" presentate in assortimenti, in imballaggi per la vendita al minuto o
in, placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili; altre composizioni
per l'odontoiatria, a base di gesso.
Capitolo 35
Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi
o di fecole modificati; colle; enzimi
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) i lieviti (n. 21.02);
b) i costituenti del sangue (diversi dall'albumina del sangue non preparata per usi terapeutici o profilattici), i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30;
c) le preparazioni enzimatiche per preconcia (n. 32.02);
d) le preparazioni enzimatiche per macerazione o per liscivie e gli altri prodotti del capitolo 34;
e) le proteine indurite (n. 39.13);
f) i prodotti delle arti grafiche su supporti di gelatina (capitolo 49).
2. Il termine "destrina", impiegato nel testo della voce n. 35.05, si applica ai prodotti provenienti dalla degradazione degli amidi e delle fecole, aventi tenore di zuccheri riduttori espresso in destrosio, sulla materia secca, uguale o inferiore a 10%.
I prodotti della specie, con un tenore superiore a 10%, rientrano nella voce n. 17.02.
Numero Codice
della voce S.A.
35.01 Caseine, caseinati ed altri derivati
delle caseine; colle di caseina.
3501.10 - Caseine
3501.90 - Altri
35.02 Albumine, albuminati ed altri derivati
delle albumine.
3502.10 - Ovoalbumina
3502.90 - Altri
35.03 3503.00 Gelatine (comprese quelle
presentate in fogli di forma quadrata o
rettangolare, anche lavorati in superficie
o colorati) e loro derivati; ittiocolla;
altre colle di origine animale, escluse le
colle di caseina della voce n. 35.01.
35.04 3504.00 Peptoni e loro derivati;
altre sostanze proteiche e loro derivati,
non nominati ne' compresi altrove; polvere
di pelle, anche trattata al cromo.
35.05 Destrina ed altri amidi e fecole
modificati (per esempio, amidi e fecole,
pregelatinizzati od esterificati); colle a
base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati.
3505.10 - Destrina ed altri amidi e fecole
modificati
3505.20 - Colle
35.06 Colle ed altri adesivi preparati,
non nominati ne' compresi altrove;
prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al
minuto come colle o adesivi di peso netto
non superiore ad 1 Kg.
3506.10 - Prodotti di ogni specie da usare
come colle o adesivi, condizionati per la
vendita al minuto, come colle o adesivi di
peso netto non superiore ad 1 Kg
- Altri:
3506.91 -- adesivi a base di gomma o di
materie plastiche (comprese le resine
artificiali)
3506.99 -- altri
35.07 Enzimi; enzimi preparati non nominati
ne' compresi altrove.
3507.10 - Presame e suoi concentrati
3507.90 - Altri
Capitolo 36
Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi;
leghe piroforiche; sostanze infiammabili
Note
1. Questo capitolo non comprende i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, eccettuati, tuttavia, quelle previsti nelle seguenti note 2 a) e 2 b).
2. Ai sensi della voce n. 36.06 per "prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili", si intendono esclusivamente:
a) la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili, che implicano la loro utilizzazione quali combustibili, nonche' i combustibili a base di alcole e i combustibili simili preparati, presentati allo stato solido o pastoso;
b) i combustibili liquidi e i gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori di capacita' non superiore a 300 cm3;
c) le torce e le fiaccole di resina, gli accendifuoco e simili.
Numero Codice
della voce S.A.
36.01 3601.00 Polveri propellenti.
36.02 3602.00 Esplosivi preparati, diversi
dalle polveri propellenti.
36.03 3603.00 Micce di sicurezza; cordoni
detonanti; inneschi e capsule fulminati;
accenditori; detonatori elettrici.
36.04 Articoli per fuochi d'artificio, razzi
di segnalazione o grandinifughi e simili,
petardi ed altri articoli pirotecnici.
3604.10 - Articoli per fuochi d'artificio
3604.90 - Altri
36.05 3605.00 Fiammiferi, diversi dagli
articoli pirotecnici della voce n. 38.04.
36.06 Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche
di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili citati nella nota 2 di questo capitolo.
3606.10 - Combustibili liquidi e gas
combustibili liquefatti in recipienti dei
tipi utilizzati per alimentare o per
ricaricare gli accendini o gli accenditori
di capacita' non superiore a 300 cm3
3606.90 - Altri
Capitolo 37
Prodotti per la fotografia e per la cinematografia
Note
1. Questo capitolo non comprende ne' gli avanzi o i cascami ne' i materiali di scarto.
2. In questo capitolo, il termine "fotografico" qualifica un procedimento che permette la formazione di immagini visibili direttamente o indirettamente per azione della luce o di altre radiazioni su superfici sensibili.
Numero Codice
della voce S.A.
37.01 Lastre e pellicole fotografiche piane,
sensibilizzate, non impressionate, di materie
diverse dalla carta, dal cartone o dai
tessili, pellicole fotografiche piane a
sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate,
non impressionate, anche in caricatori.
3701.10 - Per raggi X
3701.20 - Pellicole a sviluppo e stampa
istantanei
3701.30 - Altre lastre e pellicole la cui
dimensione di almeno un lato e' superiore
a 255 mm
- Altre:
3701.91 -- per la fotografia a colori
(policromia)
3701.99 -- altre
37.02 Pellicole fotografiche sensibilizzate,
non impressionate, in rotoli, di materie
diverse dalla carta, dal cartone o dai
tessili; pellicole fotografiche a
sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli,
sensibilizzate, non impressionate.
3702.10 - Per raggi X
3702.20 - Pellicole a sviluppo e stampa
istantanei
- Altre pellicole,non perforate, di
larghezza inferiore o uguale a 105 mm:
3702.31 -- per la fotografia a colori
(policromia)
3702.32 -- altre con emulsioni agli
alogenuri d'argento
3702.39 -- altre
- Altre pellicole, non perforate, di
larghezza superiore a 105 mm
3702.41 -- di larghezza superiore a 610 mm
e di lunghezza superiore a 200 m, per la
fotografia a colori (policromia)
3702.42 -- di larghezza superiore a 610 mm
e di lunghezza superiore a 200 m, diverse
a quelle per la fotografia a colori
3702.43 - di larghezza superiore a 610 mm e
di lunghezza inferiore o uguale a 200 m
3702.44 -- di larghezza superiore a 105 mm,
ed uguale o inferiore a 610 mm
- Altre pellicole, per la fotografia a
colori (policromia):
3702.51 -- di larghezza inferiore o uguale
a 16 mm e di lunghezza inferiore o uguale
a 14 m
3702.52 -- di larghezza inferiore o uguale
a 16 mm e di lunghezza superiore a 14 m
3702.53 -- di larghezza superiore a 16 mm,
ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, per diapositive
3702.54 -- di larghezza superiore a 16 mm,
ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, diverse da
quelle per diapositive
3702.55 -- di larghezza superiore a 16 mm,
ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m
3702.56 -- di larghezza superiore a 35 mm
- Altre:
3702.91 -- di larghezza inferiore o uguale
a 16 mm e di lunghezza inferiore o uguale
a 14 mm
3702.92 -- di larghezza inferiore o uguale
a 16 mm e di lunghezza superiore a 14 m
3702.93 -- di larghezza superiore a 16 mm,
ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m
3702.94 -- di larghezza superiore a 16 mm,
ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m
3702.95 -- di larghezza superiore a 35 mm
37.03 Carte, cartoni e tessili, fotografici,
sensibilizzati, non impressionati.
3703.10 - in rotoli, di larghezza superiore
a 610 m
3703.20 - Altri, per la fotografia a colori
(policromia)
3703.90 - Altri
37.04 3704.00 Lastre, pellicole, carte,
cartoni e tessili, fotografici,
impressionati ma non sviluppati.
37.05 Lastre e pellicole, fotografiche,
impressionate e sviluppate, diverse
dalle pellicole cinematografiche.
3705.10 - Per la stampa in offset
3705.20 - Microfilm
3705.90 - Altre
37.06 Pellicole cinematografiche,
impressionate e sviluppate, anche portanti la
registrazione del suono oppure portanti
soltanto la registrazione del suono.
3706.10 - Di larghezza uguale o superiore
a 35 mm
3706.90 - Altre
37.07 Preparazioni chimiche per usi
fotografici, diverse da vernici, colle,
adesivi e preparazioni simili; prodotti
non miscelati, presentati in dosi per usi
fotografici, oppure condizionati per la
vendita al minuto per gli stessi usi e
pronti per l'impiego.
3707.10 - Emulsioni per superfici sensibili
3707.90 - Altri
Capitolo 38
Prodotti vari delle industrie chimiche
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi dai seguenti:
1) la grafite artificiale (n. 38.01);
2) gli insetticidi, rodentici, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili, presentati in forme o negli imballaggi previsti nella voce n. 38.08;
3) i prodotti estinguenti presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici (n. 38.13);
4) i prodotti nelle seguenti note 2 a) o 2 c);
b) le miscele di prodotti chimici e di sostanze alimentari o altre, aventi valore nutritivo, dei tipi utilizzati nella preparazione di alimenti per il consumo umano (generalmente, voce n. 21.06);
c) i medicamenti (nn. 30.03 o 30.04).
2. Sono compresi nella voce n. 38.23, e non in altra voce della nomenclatura:
a) i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di ossido di magnesio o di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g.;
b) gli oli di flemma; l'olio di Dippel;
c) le "scolorine", condizionate in imballaggi per la vendita al minuto;
d) i prodotti per la correzione di matrici per ciclostile ed altri liquidi correttori, condizionati in imballaggi per la vendita al minuto;
e) i pirometri fusibili per il controllo della temperatura dei forni (per esempio i coni di Seger).
38.01 Grafite artificiale; grafite
colloidale o semicolloidale; preparazioni
a base di grafite o di altro carbonio,
in forma di paste, blocchi, placchette
o di altri semiprodotti.
3801.10 - Grafite artificiale
3801.20 - Grafite colloidale o semicolloidate
3801.30 - Paste di carbonio per elettrodi e
paste simili per il rivestimento interno dei forni
3801.90 - Altre
38.02 Carboni attivati; sostanze minerali
naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esurito.
3802.10 - Carboni attivati
3802.90 - Altri
38.03 3803.00 Tellol, anche raffinato.
38.04 3804.00 Liscivie residuate dalla
fabbricazione delle paste di cellulosa, anche
concentrate, private degli zuccheri o
trattate chimicamente, compresi i
lignosolfonati, escluso il tallol della voce n. 38.03.
38.05 Essenze di trementina, di legno di
pino o di cellulosa al solfato ed altre
essenze terpeniche provenienti dalla
distillazione o da altri trattamenti del
legno di conifere; dipentene greggio,
essenza di cellulosa al bisolfito ed altri
paracimeni greggi; olio di pino contenente, come componente principale, alfaterpineolo. 3805.10 - essenze di trementina, di legno di
pino o di cellulosa al solfato
3805.20 - Olio di pino
3805.90 - Altri
38.06 Colofonie ed acidi resinici, e loro
derivati; essenza di colofonia e oli di
colofonia; gomme fuse.
3806.10 - Colofonie
3806.20 - Sali di colofonie o di acidi
resinici
3806.30 - "Gomme-esteri"
3806.90 - Altri
38.07 3807.00 Catrami di legno; oli di
catrame di legno; creosoto di legno;
alcole metilico greggio; peci vegetali;
pece di birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci
vegetali.
38.08 Insetticidi, rodenticidi, fungicidi,
erbicidi, inibitori di germinazione e
regolatori di crescita per piante,
disinfettanti e prodotti simili presentati
in forma o in imballaggi per la vendita
al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide.
3808.10 - Insetticidi
3808.20 - Fungicidi
3808.30 - Erbicidi, inibitori di
germinazione e regolatori di
crescita per piante
3808.40 - Disinfettanti
3808.90 - Altri
38.09 Agenti d'apprettatura o di finitura,
acceleranti di tintura o di fissaggio di
materie coloranti e altri prodotti e
preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi
utilizzati nelle industrie tessili, della
carta, del cuoio o in industrie simili,
non nominati ne' compresi altrove.
3809.10 - A base di sostanze amidacee
- Altri:
3809.91 -- dei tipi utilizzati nell'industria
tessile
3809.92 -- dei tipi utilizzati nell'industria
della carta
3809.99 -- altri
38.10 Preparazioni per il decapaggio dei
metalli; preparazioni disossidanti per
saldare o brasare ed altre preparazioni
ausiliarie per la saldatura o la brasatura
dei metalli; paste e polveri per saldare
o brasare, composte di metallo e di altri
prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati
per il rivestimento o il riempimento di
elettrodi o di bacchette per saldatura.
3810.10 - Preparazioni per il decappaggio
dei metalli; paste e polveri per saldare
o brasare, composte di metallo e di altri
prodotti
3810.90 - Altre
38.11 Preparazioni antidetonanti, inibitori
di ossidazione, additivi peptizzanti,
preparazioni per migliorare la viscosita',
additivi contro la corrosione ed altri
additivi preparati, per oli minerali
(compresa la benzina) o per altri liquidi
adoperati per gli stessi scopi degli
oli minerali.
- Preparazioni antidetonanti:
3811.11 -- a base di composti del piombo
3811.19 -- altre
- Additivi per oli lubrificanti:
3811.21 -- contenenti oli di petrolio o di
minerali bituminosi
3811.29 -- altri
3811.90 - Altri
38.12 Preparazioni dette "acceleranti di
vulcanizzazione"; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati
ne' compresi altrove; preparazioni
antiossidanti ed altri stabilizzanti
composti per gomma o materie plastiche.
3812.10 - Preparazioni dette "acceleranti
di vulcanizzazione"
3812.20 - Plastificanti composti per gomma
o materie plastiche
3812.30 - Preparazioni antiossidanti e altri
stabilizzanti compositi per gomma o materie plastiche
38.13 3813.00 Preparazioni e cariche per
apparecchi estintori; granate e
bombe estintrici.
38.14 3814.00 Solventi e diluenti organici
composti, non nominati ne' compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici. 38.15 Iniziatori di reazione, acceleranti
di reazione e preparazioni catalitiche,
non nominati ne' compresi altrove.
- Catalizzatori su supporti:
3815.11 -- aventi come sostanza attiva
in nichel o un composto del nichel
3815.12 -- aventi come sostanza attiva un
metallo prezioso o un composto di metallo
prezioso
3815.19 -- altri
3815.90 - Altri
38.16 3816.00 Cementi, malte, calcestruzzi
e composizioni simili, refrattari, diversi
dai prodotti della voce n. 38.01.
38.17 Alchilbenzeni in miscele e
alchilnaftaleni in miscele, diversi
da quelle delle voci nn. 27.07 o 29.02.
3817.10 - Alchilbenzeni in miscele
3817.20 - Alchilnaftaleni in miscele
38.18 3818.00 Elementi chimici drogati per
essere utilizzati in elettronica, in forma di
dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in
elettronica.
38.19 3819.00 Liquidi per freni idraulici
ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70%, in peso, di oli di petrolio o di
minerali bituminosi.
38.20 3820.00 Preparazioni antigelo e
liquidi preparati per lo sbrinamento.
38.21 3821.00 Mezzi di coltura preparati
per lo sviluppo dei microrganismi.
38.22 3822.00 Reattivi composti per
diagnostica o da laboratorio, diversi da
quelli delle voci nn. 30.02 o 30.06.
38.23 Leganti preparati per forme o per
anime da fonderia; prodotti chimici e
preparazioni delle industrie chimiche o
delle industrie connesse (comprese quelle
costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati ne' compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle
industrie connesse, non nominati ne' compresi
altrove.
3823.10 - Leganti preparati per forme o per
anime da fonderia
3823.20 - Acidi naftenici, loro sali
insolubili in acqua e loro esteri
3823.30 - Carburi metallici non agglomerati,
miscelati tra loro o con leganti metallici
3823.40 - Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo
3823.50 - Malte e calcestruzzo, non
refrattari
3823.60 - Sorbitolo diverso da quello della
sottovoce 2905.44
3823.90 - Altri
Sezione VII
Materie plastiche e lavori di tali materie;
gomma e lavori di gomma
Note
1. I prodotti presentati in assortimenti composti da piu' elementi costitutivi distinti classificabili in tutto o in parte in questa sezione riconoscibili come destinati, dopo essere stati mescolati costituire un prodotto della sezione VI o VII, sono da classificare nella voce riguardante quest'ultimo prodotto, a condizione che detti elementi costitutivi siano:
a) per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati;
b) presentati nello stesso tempo;
c) riconoscibili, per la loro natura o per le loro rispettive quantita', come complementari gli uni agli altri.
2. Eccettuati gli articoli delle voci nn. 39.18 o 39.19, rientrano nel capitolo 49 le materie plastiche, la gomma ed i lavori di tali materie, rivestite di impressioni o illustrazioni non aventi carattere accessorio riguardo alla loro utilizzazione iniziale.
Capitolo 39
Materie plastiche e lavori di tali materie
Note
1. Nella nomenclatura per "materie plastiche" si intendono le materie delle voci dal n. 39.01 al n. 39.14, che quando sono state sottoposte ad agenti esterni (generalmente il calore e la pressione con il concorso, se necessario, di un solvente o di un plastificante) sono suscettibili o lo sono state al momento della polimerizzazione o ad uno stadio ulteriore, di assumere per stampaggio, colatura, profilatura, laminatura o qualsiasi altro procedimento, una forma che esse conservano anche quando e' cessata questa azione.
Nella nomenclatura l'espressione "materie plastiche" comprende anche la fibra vulcanizzata. Questa espressione non si applica, tuttavia, alle materie considerate come materie tessili della Sezione XI.
2. Questo capitolo non comprende:
a) le cere delle voci nn. 27.12 o 34.04;
b) i composti organici isolati di costituzione chimica definita (capitolo 29);
c) l'eparina e suoi sali (n. 30.01);
d) i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) della voce n. 32.12;
e) gli agenti organici di superficie e le preparazioni della voce n. 34.02;
f) le gomme fuse e le "gomme-esteri" (n. 38.06);
g) la gomma sintetica, come e' definita nel capitolo 40, e i lavori di gomma sintentica;
h) gli articoli di selleria o finimenti (n. 42.01), bauli, valigie, valigette, borse ed altri contenitori della voce n. 42.02;
ij) i lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio del capitolo 46;
k) i rivestimenti murali della voce n. 48.14;
l) i prodotti della sezione XI (materie tessili e loro manufatti);
m) gli oggetti della sezione XII (per esempio: calzature e parti di calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti, ombrelli, bastoni, fruste, frustine, e loro parti);
n) le minuterie di fantasia della voce n. 71.17;
o) gli oggetti della sezione XVI (macchine ed apparecchi, materiale elettrico);
p) le parti del materiale da trasporto della sezione XVII;
q) gli oggetti del capitolo 90 (per esempio: elementi di ottica, montatura per occhiali, strumenti da disegno);
r) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse per orologi, casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);
s) gli oggetti del capitolo 92 (per esempio: strumenti musicali e loro parti);
t) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per illuminazione, insegne luminose, costruzioni prefabbricate);
u) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giuochi, oggetti per sport);
v) gli oggetti del capitolo 96 (per esempio: spazzole, bottoni, chiusure lampo, pettini, imboccature e cannucce da pipe, bocchini e simili, parti di bottiglie isolanti, stilografiche, portamatite).
3. Rientrano nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.11 soltanto i prodotti ottenuti per sintesi chimica e che fanno parte delle seguenti categorie:
a) le poliolefine sintetiche liquide che distillano meno di 60% in volume, alla temperatura di 300 C, riferita alla pressione di 1.013 milibar, con l'impiego di un metodo di distillazione a bassa pressione (nn. 39.01 e 39.02);
b) le resine debolmente polimerizzate del tipo cumaronindeniche (n. 39.11);
c) gli altri polimeri sintetici aventi, in media, almeno 5 unita' monomeriche;
d) i siliconi (n. 39.10);
e) i resoli (n. 39.09) e gli altri prepolimeri.
4. Salvo disposizioni contrarie ai sensi di questo capitolo, i copolimeri (compresi i copolicondensati, i prodotti di copoliaddizione, i copolimeri a blocchi, i copolimeri ad innesto) e i miscugli di polimeri rientrano nella voce che comprende i polimeri del comonomero che predomina, in peso, su ogni altro comonomero semplice; considerando come un comonomero semplice i comonomeri i cui polimeri rientrano nella stessa voce.
Se nessun comonomero semplice predomina, i copolimeri o miscugli di polimeri, secondo il caso, rientrano nella voce che, in ordine di numerazione, e' posta per ultima tra quelle suscettibili di essere prese in considerazione.
Per "copolimeri" si intendono tutti i polimeri nei quali nessun monomero possiede 95% o piu', del tenore totale del polimero.
5. I polimeri modificati chimicamente, nei quali solamente le appendici della catena polimerica principale sono state modificate per reazione chimica, sono da classificare nella voce afferente al polimero non modificato. Questa disposizione non si applica ai copolimeri ad innesto.
6. Ai sensi delle voci dal n. 39.01 al n. 39.14 l'espressione "forme primarie" si applica unicamente alle seguenti forme:
a) liquidi e paste, comprese le dispersioni (emulsioni e sospensioni) e le soluzioni;
b) blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri (comprese le polveri da stampaggio), granuli, fiocchi e masse non coerenti simili.
7. La voce n. 39.15 non comprende i cascami, gli avanzi e ritagli di una sola materia termoplastica trasformata in forme primarie (dal n. 39.01 al n. 39.14).
8. Ai sensi della voce n. 39.17 il termine "tubi" si riferisce ai prodotti cavi, sia che si tratti di semilavorati o di prodotti finiti (per esempio: i tubi nervati per innaffiare, tubi forati) dei tipi generalmente utilizzati per incanalare, condurre o distribuire gas o liquidi. Questo termine comprende anche gli involucri tubolari per salsicce e salami ed altri tubi piatti. Tuttavia, ad eccezione di questi ultimi, quelli che hanno una sezione trasversale interna diversa da quella tonda, ovale, rettangolare (con lunghezza non superiore a 1,5 volte la larghezza) o hanno forma di poligono regolare, non sono da considerare tubi ma come profilati.
9. Ai sensi della voce n. 39.18 per "rivestimenti delle pareti o dei soffitti di materie plastiche" si intendono i prodotti presentati in rotoli di larghezza minima di 45 cm suscettibili di essere utilizzati per la decorazione delle pareti o dei soffitti, costituiti da materia plastica, fissata in modo definitivo su di un supporto di materia diversa dalla carta, e con lo strato di materia plastica (del lato esterno) che si presenta granuloso, goffrato, colorato, stampato con motivi o altrimenti decorato.
10. Ai sensi delle voci nn. 39.20 e 39.21 il termine "lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle" si applica esclusivamente alle lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle (diverse da quelle del capitolo 54) ed ai blocchi di forma geometrica regolare, anche stampati o altrimenti lavorati in superficie, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, ma non altrimenti lavorati (anche se questa operazione conferisce loro il carattere di oggetti pronti per l'uso).
11. La voce n. 39.25 si applica esclusivamente ai seguenti oggetti, purche' essi non rientrino nelle voci precedenti del sottocapitolo II:
a) serbatoi, cisterne (comprese le fosse biologiche) vasche e recipienti analoghi di capacita' superiore a 300 litri;
b) elementi strutturali utilizzati segnatamente per la costruzione di pavimenti, pareti, tramezzi, soffitti e tetti;
c) grondaie e loro accessori;
d) porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie;
e) parapetti, balaustrate, ringhiere e barriere simili;
f) imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana) ed oggetti simili, loro parti ed accessori;
g) scaffalature di grandi dimensioni destinate ad essere montate e fissate in modo definitivo (per esempio: nei magazzini, laboratori, depositi);
h) modivi decorativi architettonici segnatamente scanalature, cupoli, colombaie;
ij) accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati in modo definitivo alle porte, finestre, scale, pareti o altre parti del fabbricato, segnatamente, pomelli, maniglie, ganci, supporti, porta-asciugamani, piastre per gli interruttori ed altre piastre da protezione.
Nota di sottovoce
1. Nell'ambito di una voce di questi capitolo, i copolimeri (compresi i copolicondensati, i prodotti di copoliaddizione, i copolimeri a blocchi e i copolimeri ad innesto) sono da classificare nella stessa sottovoce degli omopolimeri del comonomero predominante e i polimeri modificati chimicamente dei tipi nominati nella nota 5 del capitolo, sono da classificare nella stessa sottovoce del polimero non modificato qualora questo copolimeri o questi copolimeri modificati chimicamente non siano compresi piu' specificamente in un'altra sottovoce e che non esista una sottovoce terminale "altri" nella serie delle sottovoci di cui trattasi. I miscugli di polimeri sono da classificare nella stessa sottovoce dei copolimeri (o degli omopolimeri secondo il caso) ottenuti dagli stessi monomeri nelle stesse proporzioni.
Numero Codice
della voce S.A.
I. FORME PRIMARIE
39.01 Polimeri di etilene, in forme primarie
3901.10 - Polietilene di densita' inferiore
a 0.94
3901.20 - Polietilene di densita' uguale o
superiore a 0,94
3901.30 - Copolimeri di etilene e di acetato
di vinile
3901.90 - Altri
39.02 Polimeri di propilene o di altre
olefine in forme primarie.
3902.10 - Polipropilene
3902.20 - Poliisobutilene
3902.30 - Copolimeri di propilene
3902.90 - Altri
39.03 Polimeri di stirene, in forme primarie.
- Polistirene:
3903.11 -- espanso
3903.19 -- altre
3903.20 - Copolimeri di stirene
acrilonitrile (SAN)
3903.30 - Copolimeri di acrilonitrile
butadiene-stirene (ABS)
3903.90 - Altri
39.04 Polimeri di cloruro di vinile o di
altre olefine alogenate, in forme primarie. 3904.10 - Policloruro di vinile, non
miscelato con altre sostanze
- Altro policloruro di vinile:
3904.21 -- non plastificato
3904.22 -- plastificato
3904.30 - Copolimeri di cloruro di vinile
e di acetato di vinile
3904.40 - Altri copolimeri di cloruro di
vinile
3904.50 - Polimeri di cloruro di vinilidene
- Polimeri fluorurati:
3904.61 -- politetrafluoroetilene
3904.69 -- altri
3904.90 - Altri
39.05 Polimeri di acetato di vinile o di
altri esteri di vinile,in forme primarie;
altri polimeri di vinile, in forme primarie.
- Polimeri di acetato di vinile
3905.11 -- in dispersione acquosa
3905.19 -- altri
3905.20 - Alcoli polivinilici, anche
contenenti gruppi di acetato non idrolizzati 3905.90 - Altri
39.06 Polimeri acrilici in forme primarie.
3906.10 - Polimetacrilato di metile
3906.90 - Altri
39.07 Poliacetali, altri polieteri e resine
epossidiche, in forme primarie;
policarbonati, resine alchidiche,
poliesteri allilici e altri poliesteri,
in forme primarie.
3907.10 - Poliacetali
3907.20 - Altri polieteri:
3907.30 - Resine epossidiche
3907.40 - Policarbonati
3907.50 - Resine alchidiche
3907.60 - Tereftalato di polietilene
- Altri poliesteri:
3907.91 -- non saturi
3907.99 - altri
39.08 Poliammidi, in forme primarie.
3908.10 - Poliammide -6, -11, -12, -6,6,
-6,9, -6,10 o -6,12
3908.90 - Altre
39.09 Resine amminiche, resine fenoliche
e poliuretaniche, in forme primarie.
3909.10 - Resine ureiche; resine di tiourato
3909.20 - Resine melamminiche
3909.30 - Altre resine amminiche
3909.40 - Resine fenoliche
3909.50 - Poliuretani
39.10 3910.00 Siliconi, in forme primarie
39.11 Resine di petrolio, resine
cumaronindeniche, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni ed altri prodotti citati nella
nota 3 di questo capitolo, non niminati ne' compresi altrove, in forme primarie
3911.10 - Resine di petrolio, resine
cumeroniche, resine indeniche,
resine cumaronindeniche e politerpeni
3911.90 - Altre
39.12 Cellulosa e suoi derivati chimici,
non nominati ne' compresi altrove, in forme primarie
- Acetati di cellulosa:
3912.11 -- non plastificati
3912.12 -- plastificati
3912.20 - Nitrati di cellulosa (compresi i
collodi)
- Eteri di cellulosa:
3912.31 -- carbossimetilcellulosa e suoi sali
3912.39 -- altri
3912.90 - Altri
39.13 Polimeri naturali (per esempio
acido alginico) e polimeri naturali
modificati (per esempio: proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non
nominati ne' compresi altrove,
in forme primarie.
3913.10 - Acido alginico, suoi sali
e suoi esteri
3913.90 - Altri
39.14 3914.00 Scambiatori di ioni a base di
polimeri delle voci di n. 39.01 al n. 39.13,
in forme primarie.
II. CASCAMI, RITAGLI E AVANZI; SEMILAVORATI;
LAVORI
39.15 Cascami, ritagli e avanzi di materie
plastiche.
3915.10 - Di polimeri di etilene
3915.20 - Di polimeri di stirene
3915.30 - Di polimeri di cloruro di vinile
3915.90 - Di altre materie plastiche
39.16 Monofilamenti, la cui dimensione
massima della sezione trasversale e'
superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie,
ma non altrimenti lavorati, di materie
plastiche.
3916.10 - Di polimeri di etilene
3916.20 - Di polimeri di cloruro di vinile
3916.90 - Di altre materie plastiche
39.17 Tubi e loro accessori (per esempio:
giunti, gomiti, raccordi) di materie
plastiche.
3917.10 - Budella artificiali di proteine
indurite o di materie plastiche cellulosiche - Tubi rigidi:
3917.21 -- di polimeri di etilene
3917.22 -- di polimeri di propilene
3917.23 -- di polimeri di cloruro di vinile
3917.29 -- di altre materie plastiche
- Altri tubi:
3917.31 -- tubi flessibili che possono
sopportare una pressione di almeno 27,6 MPa 3917.32 -- altri, non rinforzati con altre
materie ne' altrimenti associati ad altre
materie, senza accessori
3917.33 -- altri, non rinforzati con altre
materie ne' altrimenti associati ad altre
materie, con accessori
3917.39 -- altri
3917.40 - Accessori
39.18 Rivestimenti per pavimenti di materie
plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti
per pareti o per soffitti di materie
plastiche, definiti nella nota 9
di questo capitolo.
3918.10 - Di polimeri di cloruro di vinile:
3918.90 - Di altre materie plastiche
39.19 Lastre, fogli, strisce, nastri,
pellicole ed altre forme piatte,
autoadesivi, di materie plastiche, anche
in rotoli.
3919.10 - In rotoli di larghezza non
superiore a 20 cm
3919.90 - Altri
39.20 Altre lastre, fogli, pellicole,
strisce e lamelle di materie plastiche
non alveolari, non rinforzati ne'
stratificati, ne' parimenti associati ad
altre materie, senza supporto.
3920.10 - Di polimeri di etilene
3920.20 - Di polimeri di propilene
3920.30 - Di polimeri di stirene
- Di polimeri di cloruro di vinile:
3920.41 -- rigidi
3920.42 -- flessibili
- Di polimeri acrilici:
3920.51 -- di polimetacrilato di metile
3920.59 -- altri
- Di policarbonati, di resine alchidiche,
di poliesteri allilici o di altri poliesteri:
3920.61 -- policarbonati
3920.62 -- di polietilene tereftalato
3920.63 -- di poliesteri non saturi
3920.69 -- di altri poliesteri
- Di cellulosa e suoi derivati chimici:
3920.71 -- di cellulosa rigenerata
3920.72 -- di fibra vulcanizzata
3920.73 -- di acetato di cellulosa
3920.79 -- di altri derivati della cellulosa
- Di altre materie plastiche:
3920.91 -- di polivinilbutirrale
3920.92 -- di poliammidi
3920.93 -- di resine amminiche
3920.94 -- di resine fenoliche
3920.99 -- di altre materie plastiche
39.21 Altre lastre, fogli, pellicole,
strisce e lamelle, di materie plastiche.
- Prodotti alveolari:
3921.11 -- di polimeri di stirene
3921.12 -- di polimeri di cloruro di vinile
3921.13 -- di poliuretani
3921.14 -- di cellulosa rigenerata
3921.19 -- di altre materie plastiche
3921.90 - Altri
39.22 Vasche da bagno, docce, lavabi,
bide', tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico ed articoli simili per usi sanitari o igenici, di materie
plastiche.
3922.10 - Vasche da bagno, docce e lavabi
3922.20 - Tavolette e coperchi per tazze
per gabinetti
3922.90 - Altri
39.23 Articoli per il trasporto o
l'imballaggio, di materie plastiche;
turaccioli, coperchi, capsule ed altri
dispositivi di chiusura, di materie
plastiche.
3923.10 - Scatole, casse, casellari
ed oggetti simili
- Sacchi, sacchetti, buste, bustine e
cartocci:
3923.21 -- di polimeri di etilene
3923.29 -- di altre materie plastiche
3923.30 - Bottiglioni, bottiglie, flaconi
ed oggetti simili
3923.40 - Bobine, spole, tubetti, rocchetti
e supporti simili
3923.50 - Turaccioli, coperchi, capsule
ed altri dispositivi di chiusura
3923.90 - Altri
39.24 Vasellame, altri oggetti per uso
domestico, ed oggetti di igiene o da toletta,
di materie plastiche.
3924.10 - Vasellame ed altri oggetti per
il servizio da tavola o da cucina
3924.90 - Altri
39.25 Oggetti di attrezzature per
costruzioni, di materie plastiche, non
nominati ne' compresi altrove.
3925.10 - Serbatoi, barili, vasche e
recipienti simili di capacita'
superiore a 300 litri
3925.20 - Porte, finestre e loro
intelaiature, stipiti e soglie
3925.30 - Imposte, persiane, tende
(comprese le tende alla veneziana),
oggetti simili e loro parti
3925.90 - Altri
39.26 Altri lavori di materie plastiche
e lavori di altre materie
delle voci dai n. 39.01 al n. 39.14.
3926.10 - Oggetti per l'ufficio e per la scuola
3926.20 - Indumenti ed acessori di
abbigliamento (compresi i guanti)
3926.30 - Guarnizioni per mobili, carrozzerie
e simili
3926.40 - Statuette ed altri oggetti
da ornamento
3926.90 - Altri
Capitolo 40
Convenzione - Allegato
Gomme e lavori di gomma
Note
1. Salvo disposizioni contrarie la denominazione "gomma" comprende, nella nomenclatura, i prodotti seguenti, anche vulcanizzati, induriti o non: gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chice e gomme naturali analoghe, gomme sintetiche, fatturato (factis) e rigenerati di detti prodotti.
2. Questo capitolo non comprende:
a) i prodotti della sezione XI (materie tessili e lavori di dette materie);
b) le calzature e parti di calzature del capitolo 64;
C) i cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti, comprese le cuffie da bagno, del capitolo 65;
d) le parti di gomma indurita per macchine ed apparecchiature meccaniche od elettriche, nonche' tutti gli oggetti o parti di oggetti di gomma indurita per usi elettrotecnici rientranti nella sezione XVI;
e) gli oggetti dei capitoli 90, 92, 94 e 96;
f) gli oggetti del capitolo 95 diversi dai guanti per sport e dagli oggetti compresi nelle voci dal n. 40.11 al n. 40.13.
3. Nelle voci dal n. 40.01 al n. 40.03 e nella voce n. 40.05 l'espressione "forme primarie" si applica unicamente alle forme seguenti:
a) liquidi e paste (compreso il lattice, anche prevulcanizzato e altre dispersioni e soluzioni);
b) blocchi irregolari, pezzi, balle, poveri, granuli, frammenti e masse simili non coerenti.
4. L'espressione "gomma sintetica", usata nella nota 1 di questo capitolo nella voce n. 40.02 si riferisce:
a) a prodotti sintetici non saturi, atti ad essere trasformati irreversibilmente, mediante vulcanizzazione con zolfo, in sostanze non termoplastiche che, ad una temperatura compresa tra 18 C e 29 C, possono senza rompersi, subire un allungamento fino a due volte la lunghezza iniziale e che, dopo aver subito un allungamento fino a tre volte la lunghezza iniziale e che, dopo aver subito un allungamento fino a due volte la lunghezza iniziale, riprendono in meno di cinque minuti, una lunghezza pari, al massimo, ad una volta e mezzo la lunghezza iniziale. Ai fini di questa prova e' ammessa l'aggiunta di sostanze necessarie alla reticolazione quali attivatori e acceleranti di vulcanizzazione; e' anche ammessa la presenza di materie previste alla nota 5 b) 2) e 3). Per contro non e' ammessa la presenza di sostanze non necessarie alla reticolazione quali diluenti, plastificanti e sostanze di carica;
b) ai tioplasti (TM);
c) alla gomma naturale modificata mediante innesto o mescola con materie plastiche, alla gomma naturale depolimerizzata, alle mescole di prodotti sintetici non saturi e di altri polimeri sintetici saturi se tali prodotti rispondono alle condizioni di vulcanizzazione, di allungamento e di deformazione permanente stabilite al precedente paragrafo a).
5.a) Le voci nn. 40.01 e 40.02 non comprendono le gomme o le mescole di gomme addizionate prima o dopo la coagulazione:
1) di acceleranti, di ritardanti, di attivatori o di altri agenti di vulcanizzazione (eccezion fatta di quelli aggiunti per la preparazione di lattice provulacanizzato);
2) di pigmenti o di altre sostanze coloranti diversi da quelli semplicemente destinati a facilitarne l'identificazione;
3) di plastificanti o agenti diluenti (eccezion fatta degli oli minerali nel caso di gomme allungate con oli) di sostanze di carica inerti o attive, di solventi organici e di qualsiasi altra sostanza diversa escluse quelle autorizzate al paragrafo b);
b) le gomme e le mescole di gomma che contengono sostanze qui di seguito citate, sono classificate nelle voci nn. 40.01 e 40.02 secondo il caso in quanto queste gomme e mescole di gomme, conservano il loro carattere essenziale di prodotti greggi:
1) emulsionanti ed agenti antiadesivi;
2) piccole quatita' di prodotti di decomposizione di emulsionanti;
3) agenti termosensibili (per ottenere, generalmente, dei lattici termosensibilizzati) agenti di superficie cationici (per ottenere generalmente, lattici elettropositivi), antiossidanti coagulanti, agenti di dispersione, agenti antigelo, peptizzanti, conservanti, stabilizzanti, agenti di controllo della viscosita' ed altri additivi speciali analoghi, in piccolissime quantita'.
6. Ai sensi della voce n. 40.04 per "cascami, avanzi e ritagli", si intendono i cascami, avanzi e ritagli provenienti dalla fabbricazione o dalla lavorazione della gomma e i lavori di gomma definitivamente inutilizzabili come tali, a seguito di taglio, usura o altri motivi.
7. I fili nudi di gomma vulcanizzata, di qualsiasi profilo, nei quali la dimensione massima della sezione trasversale e' superiore a 5 mm., rientrano nella voce n. 40.03.
8. La voce n. 40.10 comprende i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di tessuto impregnato, spalmato o ricoperto di gomma o stratificato con questa materia nonche' quelli fabbricati con fili o spago impregnati, spalmati o rivestiti di gomma.
9. Ai sensi delle voci nn. 40.01, 40.02, 40.03, 40.05 e 40.08 si intendono per "lastre, fogli e nastri" unicamente le lastre, fogli, nastri nonche' blocchi di forma regolare, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (anche se questa operazione conferisce loro il carattere di oggetti pronti per l'uso nello stato in cui si trovano ma che non hanno subito altra lavorazione salvo, se del caso, una semplice lavorazione in superficie (stampa o altro).
Per "profilati" e "bastoni" della voce n. 40.08 si intendono anche quelli tagliati a misura che non hanno subito altra lavorazione fuorche' una semplice lavorazione in superficie.
Numero Codice
della voce S.A.
40.01 Gomma naturale, balata, guttaperca,
guayule, chicle e gemme naturali analoghe in forme primarie o in lastre fogli o nastri.
4001.10 - Lattice di gomma naturale,
anche prevulcanizzato
- Gomma naturale in altre forme:
4001.21 -- fogli affumicati
4001.22 -- gomme tecnicamente specificate
(TSNR)
4001.29 -- altri
4001.30 -- balata, guttaperca, guayule,
chicle e gomme naturali analoghe
40.02 Gomma sintetica e fatturato
(factis) in forme primarie o in lastre,
fogli o nastri; mescole di prodotti della
voce n. 40.01 con prodotti di questa voce,
in forme primarie o in lastre, fogli
o nastri.
- Gomma butadiene - stirene (SBR);
gomma butadiene - stirene carbossilato
(XSBR):
4002.11 -- lattice
4002.19 -- altre
4002.20 - Gomma butadiene (BR)
- Gomma isobutene - isoprene (butile) (IIR); gomma isobutene - isopreme alogenato
(CIIR o BIIR)
4002.31 -- gomma isobutene - isoprene
(butile) (IIR)
4002.39 -- altre
- Gomma cloroprene (clorobutadiene) (CR):
4002.41 -- lattice
4002.49 -- altre
- Gomma acrilonitrile - butadiene (NBR):
4002.51 -- lattice
4002.59 -- altre
4002.60 - Gomma isoprene (IR)
4002.70 - Gomma etilene - propilene - diene
non coniugato (EPDM)
4002.80 - Mescole dei prodotti della voce
n. 40.01 con prodotti di questa voce:
-- altre
4002.91 -- lattice
4002.99 -- altri
40.03 4003.00 Gomma rigenerata in forme
primarie o in lastre, fogli o nastri.
40.04 4004.00 Cascami, avanzi e ritagli di
gomma non indurita, anche ridotti in polvere o in granuli.
40.05 Gomma mescolata, non vulcanizzata,
in forme primarie o in lastre, fogli o
nastri.
4005.10 - Gomma addizionata di nerofumo o
di silice
4005.20 - Soluzioni; dispersioni diverse da
quelle della sottovoce
4005.10 - Altre:
4005.91 -- lastre, fogli e nastri
4005.99 -- altre
40.06 Altre forme (per esempio bacchette,
tubi, profilati) e oggetti (per esempio
dischi, rondelle), di gomma non vulcanizzata.
4006.10 - Profilati per la ricostruzione di
coperture
4005.90 - Altri
40.07 4007.00 Fili e corde di gomma
vulcanizzata.
40.08 Lastre, fogli, nastri, bacchette e
profilati, di gomma vulcanizzata non
indurita.
- Di gomma alveolare:
4008.11 -- lastre, fogli e nastri
4008.19 -- altri
- Di gommma non alveolare:
4008 21 -- lastre, fogli e nastri:
4008 29 -- altri
40.09 Tubi di gomma vulcanizzata non
indurita, anche muniti dei loro accessori
(per esempio giunti, gomiti, raccordi)
4009 10 - Non rinforzati con altre materie
ne' altrimenti associati ad altre materie,
senza accessori
4009 20 - Rinforzati solamente con metallo
o altrimenti associati solamente a metallo, senza accessori
4009 30 - Rinforzati solamente con materie
tessili o altrimenti associate solamente
a materie tessili, senza accessori
4009 40 - Rinforzati con altre materie o
altrimenti associati ad altre materie,
senza accessori
4009 50 - Con accessori
40.10 Nastri trasportatori e cinghie
di trasmissione, di gomma vulcanizzata.
4010 10 - Di sezione trapezoidale
- Altri:
4010 91 -- di larghezza superiore a 20 cm
4010.99 -- altri
40.11 Coperture nuove, di gomma.
4011 10 - Dei tipi utilizzati per autoveicoli
da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo "break" e auto da corsa
4011.20 - Dei tipi utilizzati per autobus o
autocarri
4011.30 - Dei tipi utilizzati per aeroplani
4011.40 - Dei tipi utilizzati per motocicli
4011.50 - Dei tipi utilizzati per biciclette
- Altre:
4011.91 -- a ramponi, a spina di pesce o
simili
4011.99 -- altre
40.12 Coperture rigenerate o usate, di
gomma, gomme, battistrada amovibili per
coperture o protettori (flaps), di gomma.
4012.10 - Coperture rigenerate
4012 20 - Coperture usate
4012.90 - Altre
40.13 Camere d'aria, di gomma.
4013.10 - Dei tipi utilizzati per
autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo break e auto da corsa), autobus o
autocarri
4013.20 - Dei tipi utilizzati per biciclette
4013.90 - Altre
40.14 Articoli d'igiene e farmacia (comprese
le tettarelle), di gomma vulcanizzata
non indurita, anche con parti di gomma
indurita.
4014.10 - Preservativi
4014.90 - Altri
40.15 Indumenti ed accessori di
abbigliamento (compresi i guanti), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso.
- Guanti:
4015.11 -- per chirurgia
4015.19 -- altri
4015.90 - Altri
40.16 Altri lavori di gomma vulcanizzata
non indurita.
4016.10 - Di gomma alveolare
- Altri:
4016.91 -- rivestimenti e tappeti da
pavimento
4016.92 -- gomme per cancellare
4016.93 -- giunti
4016.94 -- parabordi, anche gonfiabili,
per attracco delle imbarcazioni
4016.95 -- altri oggetti gonfiabili
4016.99 -- altri
40.17 4017 00 Gomma indurita (per esempio
ebanite) in qualsiasi forma, compresi i
cascami e avanzi, lavori di gomma indurita.
Sezione VIII
Pelli, cuoio, pelli da pellicceria e lavori di queste materie;
articoli di selleria e finimenti; articoli da viaggio, borse,
borsette e contenitori simili; lavori di budella
Capitolo 41
Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) i ritagli e simili cascami di pelli non conciate (voce n. 05.11);
b) le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o delle loro calugine (voci nn. 05.05 o 67.01, secondo i casi);
c) le pelli gregge, conciate o preparate, non depilate, di animali da pelliccia (capitolo 43). Rientrano tuttavia nel capitolo 41 le pelli greggie non depilate di bovini (compresi i bufali), di equidi, di ovini (escluse le pelli di agnelli detti "astrakan", "breitschwanz", "caracul", "persiano" e simili, e le pelli di agnelli delle Indie della Cina, della Mongolia o del Tibet), di caprini (escluse le pelli di capre, caprette e capretti dello Yemen, della Mongolia, o del Tibet), di suini (compreso il pecari), di camoscio, di gazzella, di renna, di alce, di cervo, di capriolo e di cane.
2. Nella nomenclatura l'espressione "cuoio ricostituito" si riferisce alle materie previste nella voce n. 41.11.
Numero Codice
della voce S.A.
41.01 Pelli gregge di bovini o di equidi
(fresche e salate, secche, trattate con
calce, piclate o altrimenti conservate,
ma non conciate ne' pergamenate ne'
altrimenti preparate), anche depilate o
spaccate.
4101.10 - Pelli intere di bovini di peso
unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono
secche, a 10 kg se sono salate secche e
a 14 kg se sono fresche, salate
verdi o altrimenti conservate
- Altre pelli di bovini, fresche o salate
verdi:
4101.21 -- intere
4101.22 -- gropponi e mezzi gropponi
4101.29 -- altre
4101.30 - Altre pelli di bovini, altrimenti
conservate
4101 40 - Pelli di equidi
41.02 Pelli gregge di ovini (fresche o
salate, secche, trattate con calce, piclate o, altrimenti conservate, ma non conciate ne'
pergamenate ne' altrimenti preparate) o
anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo: 4102.10 - Col vello
- Depilate o senza vello:
41102.21 -- piclate
4102.29 -- altre
41.03 Altre pelli gregge (fresche o salate,
secche, trattate con calce o piclate o
altrimenti conservate, ma non conciate ne'
pergamenate ne' altrimenti preparate),
anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalle note 1 b) e 1 c) di questo
capitolo.
4103.10 - Di caprini
41103.20 - Di rettili
4103.90 - Altre
41.04 Cuoio e pelli depilati di bovini
e pelli depilate di equidi, preparati,
diversi da quelli delle voci nn. 41.03 o
41.09.
4104.10 - Cuoio e pelli interi di bovini,
di superficie unitaria inferiore o uguale a 23 piedi quadrati (2,6 m2)
- Altri cuoi e pelli di bovini e pelli
di equidi conciati o riconciati ma senza
altre ulteriori preparazioni, anche spaccati:
4104.21 -- cuoi e pelli di bovini sottoposti
a preconciatura vegetale
4104.22 -- cuoi o pelli di bovini, altrimenti
preconciati
4104.29 -- altri
- Altri cuoi e pelli di bovini e pelli di
equidi pergamenati o preparati dopo la
concia:
4104.31 -- che presentano il fiore, anche
spaccati
4104.39 --altri
41.05 Pelli depilate di ovini, preparate,
diverse da quelle delle voci nn. 41.03 o
41.09.
- Conciate o riconciate ma senza altre
ulteriori preparazioni, anche spaccate:
4105.11 -- sottoposte a preconciatura
vegetale
4105.12 -- altrimenti preconciate
4105.19 -- altre
4105.20 - Pergamenate o preparate dopo la
concia
41.06 Pelli depilate di caprini, preparate,
diverse da quelle delle voci nn. 41.08 e
41.09.
- Conciate o riconciate, ma senza altre
ulteriori preparazioni, anche spaccate:
4106.11 -- sottoposte a preconciatura
vegetale
4106.12 -- sottoposte ad altra preconciatura
4106.19 -- altre
4106.20 - Pergamenate o preparate dopo la
concia
41.07 Pelli depilate di altri animali,
preparate, diverse da quelle delle voci
nn. 41.08 o 41.09.
4107.10 - Di suini
- Di rettili:
4107.21 -- sottoposte a preconciatura
vegetale
4107.29 -- altre
4107.90 - Di altri animali
41.08 4108.00 Cuoio e pelli, scamosciati
(compreso lo scamosciato combinato)
41.09 4109.00 Cuoio e pelli, verniciati o
laccati; cuio e pelli, metallizzati.
41.10 4110.00 Ritagli ed altri avanzi di
cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio
ricostituito, non utilizzabili nella
fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio
41.11 4111.00 Cuoio ricostituito, a base di
cuoio o di fibre di cuio, in piastre,
fogli o strisce, anche arrotolati
Capitolo 42
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) i catgut sterili e le legature sterili simili per suture chirurgiche (n. 30.06);
b) gli indumenti e gli accessori di abbigliamento (diversi dai guanti) di cuoio o di pelli, foderati internamente di pelli da pellicceria o da pellicce artificiali, nonche' gli indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, che presentano parti esterne di pelliccia naturale o artificiale, purche' tali parti non costituiscano semplici guarnizioni (nn 43.03 o 43.04, secondo il caso):
c) gli articoli di rete confezionati della voce n 56.08;
d) gli oggetti del capitolo 64;
e) i cappelli, i copricapo ed altre acconciature e loro parti, del capitolo 65;
f) le fruste, i frustini ed altri articoli della voce n. 66.02;
g) i gemelli, braccialetti e le minuterie di fantasia (n. 71.17);
h) gli accessori e le guarnizione per selle, finimenti e corregge (per sempio morsi, staffe, fibbie), presentati isolatamente (generalmente sezione XV);
ij) le corde armoniche, le pelli per tamburi o strumenti simili, nonche' le altre parti di strumenti musicali (n. 92.09);
k) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione);
l) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giuochi, oggetti per sport);
m) i bottoni, bottoni automatici, dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni automatici, gli sbozzi di bottoni, della voce n. 96.06.
2. Oltre alle disposizioni della precedente nota 1, la voce n. 42.02 non comprende:
a) le sacche ottenute con fogli di materia plastica, anche stampati, con impugnature, non concepite per uso prolungato (n. 39.23);
b) gli oggetti di materia da intreccio (n. 46.02);
c) gli oggetti di metalli preziosi, placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite (capitolo 71).
3. Ai sensi della voce n. 42.03, l'espressione "indumenti ed accessori di abbigliamento" si applica segnatamente, ai guanti (compresi i guanti sportivi e quelli protettivi), ai grembiuli ed altri equipaggiamenti speciali di protezione individuale per qualsiasi mestiere, alle bretelle, alle cinture, ai cinturoni, alle bandoliere ed ai braccialetti, esclusi pero' i braccialetti per orologi (n. 91.13).
Numero Codice
della voce S.A.
42.01 4201.00 Oggetti da selleria e
finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia.
42.02 Bauli, valigie e valigette, compresi
i bauletti per oggetti di toletta e le
valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali,
binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili
contenitori; sacche da viaggio, borse per
oggetti di toletta, sacchi a spalla,
borsette, sacche per provvista, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette,
borse da tabacco, borse per utensili,
sacche per articoli sportivi, astucci per
boccette o gioielli, scatole per cipria,
astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli
naturali o ricostituiti, di materie
plastiche in fogli, di materie tessili,
di fibra vulcanizzata o di cartone,
oppure ricoperti totalmente o
prevalentemente di dette materie.
- Bauli, valigie e valigette, compresi i
bauletti per oggetti di toletta e le
valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili:
4202.11 -- con superficie esterna di cuoio
o di pelli, naturali, ricostituiti
o verniciati
4202.12 -- con superficie esterna di materie
plastiche o di materie tessili
4202.19 -- altri
- Borsette, anche a tracolla, comprese
quelle senza impugnatura:
4202.21 -- con superficie esterna di cuoio
o di pelli, naturali, ricostituiti
o verniciati
4202.22 -- con superficie esterna di fogli
di materie plastiche o di materie tessili
4202.29 -- Altri
- Oggetti da tasca o da borsetta:
4202.31 -- con superficie esterna di cuoio
e di pelli, naturali, ricostituiti
o verniciati
4202.32 -- con superficie esterna di fogli
di materie plastiche o di materie tessili
4202.39 -- altri
- Altri:
4202.91 -- con superficie esterna di cuoio
o di pelli, naturali, ricostituiti
o verniciati
4202.92 -- con superficie esterna di fogli
di materie plastiche o di materie tessili
4202.99 -- altri
42.03 Indumenti ed accessori di
abbigliamento di cuoio o di pelli,
naturali e ricostituiti.
4203.10 -Indumenti
- Guanti e muffole:
4203.21 -- speciali per praticare gli sport
4203.29 -- altri
4203.30 - Cinture, cinturoni e bandoliere
4203.40 - Altri accessori di abbigliamento
42.04 4204.00 Oggetti di cuoio o di pelli,
naturali o ricostituiti, per usi tecnici.
42.05 4205.00 Altri lavori di cuoio o di
pelli naturali o ricostituiti.
42.06 Larori di budella, di pellicola di
intestini "baudruche", di vesciche o
di tendini.
4206.10 - Corde di budella
4206.90 - Altri
Capitolo 43
Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificali
Note
1. Indipendentemente dalle pelli da pellicceria gregge della voce n. 43.01, nella nomenclatura, l'espressione "pelli da pellicceria", indica le pelli conciate o preparate, non depilate, di qualsiasi animale.
2. Questo capitolo non comprende:
a) le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine (nn. 5.05 o 67.01, secondo il caso);
b) le pelli gregge, non depilate, del tipo di quelle da classificare nel capitolo 41 per effetto della nota 1 c) di tale capitolo;
c) i guanti misti di pelli da pellicceria o da pellicce artificiali, e di cuoio (n. 42.03);
d) gli oggetti del capitolo 64;
e) i cappelli, i copricapo ed altre acconciature e loro parti, del capitolo 65;
f)gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giuochi, oggetti per sport).
3. Rientrano nella voce n. 43.03 le pelli da pellicceria e le loro parti riunite con aggiunta di altre materie, e le pelli da pellicceria e le loro parti cucite come indumenti, di parti o di accessori di abbigliamento e come altri articoli.
4. Rientrano nelle voci n. 43.03 o 43.04, secondo il caso, gli indumenti e gli accessori di abbigliamento di qualsiasi specie (diversi da quelli esclusi da questo capitolo per effetto della nota 2), foderati di pelli da pellicceria o da pellicce artificiali, nonche' gli indumenti e gli accessori di abbigliamento aventi parti esterne di pelli da pellicceria o da pellicce artificiali, purche' tali parti non costituiscano semplici guarnizioni.
5. Nella nomenclatura, si considerano come "pellicce artificiali" le imitazioni di pelli da pellicceria ottenute con lana, peli o altre fibre, incollate o cucite su cuoio o pelli, tessuto od altre materie, escluse le imitazioni ottenute mediante tessitura o lavoro a maglia (generalmente, nn 58.01 o 60.01).
Numero Codice
della voce S.A.
43.01 Pelli da pellicceria gregge (comprese
le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi
utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci nn. 41.01 41.02
o 41.03.
4301.10 - Di visone, intere, anche senza
teste, code o zampe
- Di coniglio o di lepre, intere, anche
senza teste, code o zampe
4301.30 - Di agnello detto "astrakan",
"breitschwanz", "caracul", "persiano", o
simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere, anche
senza teste, code o zampe
4301.40 - Di castoro, intere, anche senza
teste, code o zampe
4301.50 - Di topo muschiato, intere, anche
senza teste, code o zampe
4301.60 - Di volpe, intere, anche senza
teste, code o zampe
4301.70 - Di foca o di otaria, intere,
anche senza teste, code o zampe
4301.80 - Altre pelli da pellicceria,
intere, anche senza teste, code o zampe
4301.90 - Teste, code, zampe ed altri pezzi
utilizzabili in pellicceria
43.02 Pelli da pellicceria conciate o
preparate (comprese le teste, code, zampe
ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche
riunite (senza aggiunta di altre materie),
diverse da quelle della voce n. 43.03.
- Pelli da pellicceria intere, anche
senza teste, code o zampe, non riunite:
4302.11 -- di visone
4302.12 -- di coniglio o di lepre
4302.13 -- di agnello detto "astrakan",
"breitschwanz", "caracul", "persiano" o
simili, di agnello delle Indie,
della Cina, della Mongolia o del Tibet
4302.19 -- altre
4302.20 - teste, code, zampe ed altri
pezzi, cascami e ritagli non riuniti
4302.30 - Pelli da pellicceria intere e
loro pezzi e ritagli, riuniti
43.03 Indumenti, accessori di abbigliamento
ed altri oggetti di pelli da pellicceria.
4303.10 - Indumenti ed accessori di
abbigliamento
4303.90 - Altri
43.04 4304.00 Pellicce artificiali e oggetti
di pellicce artificiali.
Sezione IX
Legno, carbone di legna e lavori di legno; sughero e lavori
di sughero; lavori di intreccio, da panieraio o da stuiaio
Capitolo 44
Legno, carbone di legna e lavori di legno
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) il legno in trucioli, in schegge frantumato, macinato o polverizzato, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili (n. 12.11);
b) i bambu' e le altre materie da intreccio della voce n. 1401;
c) il legno in trucioli, in schegge, macinato o polverizzato, delle specie utilizzate principalmente per la tinta o la concia (n. 14.04);
d) i carboni attivati (n. 38.02);
e) gli oggetti della voce n. 42.02;
f) i lavori del capitolo 46;
g) le calzature e loro parti, del capitolo 64;
h) gli oggetti del capitolo 66 (per esempio: ombrelli, bastoni e loro parti);
ij) i lavori della voce n. 68.08;
k) le minuterie di fantasia della voce n. 71.17;
l) gli oggetti della sezione XVI o della sezione XVII (per esempio: pezzi meccanici, casse, custodie, cabine per macchine e lavori da carradore);
m) gli oggetti della sezione XVIII (per esempio: le casse e le gabbie per apparecchi di orologeria e gli strumenti musicali e loro parti);
n) le parti di armi (n. 93.05);
o) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate);
p) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giuochi, oggetti per sport);
q) gli oggetti del capitolo 96 (per esempio: pipe e loro parti, bottoni e matite) esclusi i manici e le montature;
r) gli oggetti del capitolo 97 (per esempio oggetti d'arte).
2. Ai sensi di questo capitolo, per legno detto "addensato" si intende il legno massiccio o quello costituito da impiallacciatura, che ha subito un trattamento chimico o meccanico (per il legno costituito da impiallacciatura, tale trattamento deve essere piu' spinto di quello strettamente necessario per assicurarne la coesione) di natura tale da provocare in esso un aumento notevole di densita' o di durezza, nonche' una maggiore resistenza agli sforzi meccanici ed agli agenti chimici o un migliore comportamento ai fini elettrici.
3. Per l'applicazione delle voci dal n. 44.14 al n. 44.21, gli articoli di pannelli di particelle o pannelli simili, di pannelli di fibre, di legno stratificato o di legno detto "addensato", sono assimilati ai corrispondenti oggetti di legno.
4. I prodotti delle voci nn. 44.10, 44.11 o 44.12 possono essere sottoposti a lavorazioni intese ad ottenere i profili ammessi per il legno della voce n. 44.09, curvati, ondulati, perforati, tagliati o ottenuti in forme diverse dalla quadrata o dalla rettangolare oppure sottoposti a qualsiasi altra lavorazione purche' questa non conferisca agli stessi il carattere di oggetti compresi in altre voci.
5. La voce n. 44.17 non comprende gli utensili in cui la lama, la parte tagliente, la superficie o ogni altra parte operante siano costituite da una delle materie menzionate nella nota 1 del capitolo 82.
6. Ai sensi di questo capitolo e con riserva delle precedenti note 1b) e 1f), il termine "legno" si applica anche al bambu' ed alle materie di natura legnosa.
Numero Codice
della voce S.A.
44.01 Legna da ardere in tondelli, ceppi,
ramaglie, fascine o in forme simili;
legno in piccole placche o in particelle;
segatura, avanzi e cascami di legno, anche
agglomerati in forma di ceppi, mattonelle,
palline o in forme simili.
4401.10 - Legna da ardere in tondelli, ceppi,
ramaglie, fascine o in forme simili
- Legno in piccole placche o in particelle: 4401.21 -- di conifere
4401.22 -- diverso da quello di conifere
4401.30 - Segatura, avanzi e cascami di
legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
44.02 4402.00 Carbone di legna (comprese il
carbone di gusci o di noci), anche
agglomerato.
44.03 Legno grezzo scortecciato, privato
dell'alburno o squadrato.
4403.10 - Trattato con tinte, creosoto o
altri agenti di conservazione
4403.20 - Altro, di conifere
- Altro, dei seguenti legni tropicali:
4403.31 -- Dark Red Meranti, Light Red
Meranti e Meranti Bakau
4403.32 -- White Lauan, White Meranti,
White Seraya, Yellow Meranti ed Alan
4403.33 -- Keruing, Ramin, Kapur, Teak,
Jongkong, Merbau, Jelutong e Kempas
4403.34 -- Okoume', Obeche', Sapelli,
Sipo, Acajou d'Afrique, Makore' e Iroko
4403.35 -- Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibetou,
Limba e Azobe'
- Altro:
4403.91 -- di quercia
4403.92 -- di faggio
4403.99 -- altro
44.04 Liste di legno per cerchi; pali
spaccati; pioli e picchetti di legno,
appuntiti, non segati per il lungo legno
semplicemente sgrossato o arrotondato, ma
non tornito, ne' curvato ne' altrimenti
lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di
utensili o simili, legno in stecche,
strisce, nastri e simili.
4404.10 - Di conifere
4404.20 - Diverse da quelli di conifere
44.05 4405.00 Lana (paglia) di legno, farina
di legno.
44.06 Traversine di legno per strade
ferrate o simili.
4406.10 - Non impregnate
4406.90 - Altre
44.07 Legno segato o tagliato per
il lungo, tranciato o sfogliato anche
piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm.
4407.10 - Di conifere
- Dei seguenti legni tropicali:
4407.21 -- Dark Red Meranti, Light Red
Meranti, Meranti BaKau, White Lauan, White
Meranti, White Seraya, Yellow Meranti, Alan Xeruing, Ramon, Kapur, Teak, Jomglong,
Herbat, Jelutong e Kempas
4407.22 -- Okume', Obeche', Sapelli, Sipo,
Acajau d'Afrique, Makore', Iroko, Tiama,
Mansonia, Ilomba, Dibetou, Limba e Azobe'
4407.23 -- Babnoen, Mahogany (Swietenia
spp.), Imbuia e Balsa
- Altro:
4407.91 -- di quercia
4407.92 -- di faggio
4407.99 -- altro
44.08 Fogli da impiallacciatura e fogli
per compensati (anche giuntati) e altro legno
segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con
giunture e spina di spessore inferiore
o uguale a 6 mm.
4408.10 - Di conifere
4408.20 - Dei seguenti legni tropicali:
Dark Red Merandi, Light Red Merandi, White
Lauan, Sipo, Limba, Okume', Obeche', Acajou d'Afrique, Sapelli, Baboen, Mahogany
(Swietenia spp.), (Palissandre d Bresil et
Bois di Rose fomelle), Palissandro brasiliano
e Legno di rosa femmina
4408.90 - Altro
44.09 Legno (comprese le liste e le tavolette
(pacchetti) per pavimenti, non riunite)
profilato (con incastri semplici,
scanalato, sagomato a forma di battente,
con limbelli, smussato, con incastri a
V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o piu' orli o superfici, anche
piallato levicato o incollato con giunture
a spina.
4409.10 - Di conifere
4409.20 - Diverso da quello di conifere
44.10 Pannelli di particelle e pannelli
simili, di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici.
4410.10 - Di legno
4410.90 - Di altre materie legnose
44.11 Pannelli di fibre di legno o di altre
materie legnose, anche agglomerate con resine
o di altri leganti organici.
- Pannelli di fibre con massa volumica
superiore a 0,8 g/cm3:
4411.11 -- non lavorati meccanicamente ne'
ricoperti in superficie
4411.19 -- altri
- Pannelli di fibre con massa volumica
superiore a 0,5 g/cm3 ma inferiore o uguale a 0,8 g/cm3:
4411.21 -- non lavorati meccanicamente ne'
ricoperti in superficie
4411.29 -- altri
- Pannelli di fibre con massa volumica
superiore a 0,35 g/cm3 ma inferiore o uguale a 0,5 g/cm3:
4411.31 -- non lavorati meccanicamente ne'
ricoperti in superficie
4411.39 -- altri
- Altri:
4411.91 -- non lavorati meccanicamente ne'
ricoperti in superficie
4411.99 -- altri
44.12 Legno compensato, legno impiallacciato
e legno simile stratificato.
- Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, in cui ciascun foglio
non superi lo spessore di 6 mm
4412.11 -- avente almeno uno strato esterno
dei seguenti legni tropicali. Dark Red
Meranti, Light Red Meranti, White Lauan,
Sipo, Limca, Okoume', Obeche', Acajou
d'Afrique, Sapelli, Baboen, Mahogany
(Swietenia spp.), (Palissandro du Brasil et Bois de rose femelle). Palissandro brasiliano
o Legno di rosa femmina
4412.12 -- altro avente almeno uno strato
esterno di legno diverso dalle conifere
4412.19 -- altro
- Altre, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere:
4412.21 -- contenente almeno un pannello di
particelle
4412.29 -- altro
- Altro:
4412.91 -- contenente almeno un pannello di
particelle
4412.99 -- altro
44.13 4413.00 Legno detto "addensato", in
blocchi, tavole, listelli o profilati.
44.14 4414.00 Cornici di legno per quadri,
fotografie, specchi o articoli simili.
44.15 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed
imballaggi simili, di legno; tamburi
(rocchetti) per cavi, di legno; palette di
carico, semplici, palette-casse ed altre
piattaforme di carico, di legno
4415.10 - Casse, cassette, gabbie, cilindri
ed imballaggi simili, tamburi (rocchetti)
per cavi
4415.20 - Palette di carico, semplici,
palette-casse ed altre piattaforme di carico 44.16 4416.00 Fusti, botti, tini ed altri
lavori da bottaio e loro parti, di legno,
compreso il legname da bottaio.
44.17 4417.00 Utensili, montature e manici
di utensili, montature di spazzole, manici di
scope o di spazzole, di legno, forme, formini
e tenditori per calzature, di legno.
44.18 Lavori di falegnameria e lavori di
carpenteria per costruzioni, compresi i
pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura ("shingles" e
"shakes"), di legno.
4418.10 - Finestre, porte-finestre e loro
telai e stipiti
4418.50 - Tavole di copertura ("shingles"
e "shakes")
4418.90 - Altri
44.19 4419.00 Articoli di legno per la
tavola o per la cucina.
44.20 Legno intarsiato e legno incrostato;
cofanetti, scrigni e astucci per gioielli,
per oggetti di oreficeria e lavori simili di legno, statuette e altri oggetti ornamentali,
di legno, oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94.
4420.10 - Statuette e altri oggetti
ornamentali, di legno
4420.90 - Altri
44.21 Altri lavori di legno.
4421.10 - Grucce per indumenti
4421.90 - Altri
Capitolo 45
Sughero e lavori di sughero
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) le calzature e le loro parti, del capitolo 64;
b) i cappelli, i copricapo, le acconciature e loro parti, del capitolo 65;
c) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giuochi, oggetti per sport).
Numero Codice
della voce S.A.
45.01 Sughero naturale greggio o
semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato.
4501.10 - Sughero naturale greggio o
semplicemente preparato
4501.90 - Altri
45.02 4502.00 Sughero naturale, scrostato o
semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o
rettangolare(compresi gli sbozzi a spigoli
vivi per turaccioli).
45.03 Lavori di sughero naturale.
4503.10 - Turaccioli
4503.90 - Altri
45.04 Sughero agglomerato (con o senza
legante) e lavori di sughero agglomerato.
4504.10 - Cubi, mattoni, lastre, fogli e
strisce, quadrelli, (mattonelle), di
qualsiasi forma, cilindri pieni, compresi
i dischi
4504.90 - Altri
Capitolo 46
Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio
Note
1. In questo capitolo l'espressione "materiali da intreccio" riguarda i materiali presentati in uno stato o in forma tali da poter essere intrecciati o sottoposti a procedimenti analoghi. In particolare sono segnatamente considerati come tali, la paglia, i vimini o i ramoscelli di salice, i bambu', i giunchi, le canne, i nastri di legno, i nastri di altri vegetali (per esempio rafia, foglie strette o nastri di foglie di alberi frondosi) o di cortecce, le fibre tessili naturali non filate, i monofilamenti e le lamine e forme simili di materie plastiche, le lamine di carta, ma non le strisce di cuoio o di pelli, preparati o di cuoio ricostituito, le strisce di feltro o di stoffe non tessute, i capelli, il crine, gli stoppini e i filati di materie tessili, i monofilamenti e le lamine e forme simili del capitolo 54.
2. Questo capitolo non comprende:
a) i rivestimenti murali della voce n. 48.14;
b) lo spago, corde e funi, anche intrecciati (n. 56.07);
c) le calzature, i capelli, i copricapo, ed altre acconciature e loro parti, dei capitoli 64 e 65;
d) i veicoli e le casse delle carrozzerie per veicoli, di materie da intreccio (capitolo 37);
e) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per illuminazione).
3. Ai sensi della voce n. 46.01, sono considerati "materiali da intreccio", trecce e manufatti simili di materiali da intreccio, parallelizzati, gli articoli costituiti da materiali da intreccio, trecce o manufatti simili di materiale da intreccio, disposti parallelamente uniti fra loro mediante legature, anche se queste ultime sono costituite da materie tessili filate.
Numero Codice
della voce S.A.
46.01 Trecce e maufatti simili di materiale
da intreccio, anche riunite in strisce;
materiale da intreccio, trecce e manufatti
simili di materiale da intreccio, tessuti
o parallelizzati, piatti, anche finiti
(per esempio: stuole, impagliature e
graticci).
4601.10 - Trecce e manufatti simili di
materiale da intreccio, anche riuniti in
strisce
4601.20 - Stuoie, impagliature e graticci di materiali vegetali
- Altri:
4601.91 -- di materiali vegetali
4601.99 -- altri
46.02 Lavori da panieraro ottenuti
direttamente nella loro forma da materiale
da intreccio oppure confezionati
con manufatti della voce n. 46.01; lavori
di luffa.
4602.10 - Di materiali vegetali
4602.90 - Altri
Sezione X
Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche;
avanzi e rifiuti di carta o di cartone;
carta e sue applicazioni
Capitolo 47
Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche;
avanzi e rifiuti di carta o di cartone
Nota
1. Ai sensi della voce n. 47.02, per "paste chimiche di legno per dissoluzione", si intendono le paste chimiche in cui la frazione insolubile, dopo un'ora in una soluzione di soda caustica al 18% di idrossido di sodio (NaOH) ed alla temperatura di 20 C e' di 92% o piu' in peso nel caso delle paste di legno alla soda o al solfato o di 88% o piu' in peso nel caso delle paste di legno al bisolfito. Per quanto riguarda le sole paste di legno al bisolfito il tenore di ceneri non deve superare 0,15% in peso.
Numero Codice
della voce S.A.
47.01 4701.00 Paste meccaniche di legno.
47.02 4702.00 Paste chimiche di legno,
per dissoluzione.
47.03 Paste chimiche di legno, alla soda, o
al solfato, diverse da quelle per
dissoluzione.
- Gregge
4703.11 -- di conifere
4703.19 -- diverse da quelle di conifere
- Seminbianchite o imbianchite
4703.21 -- di conifere
4703.29 -- diverse da quelle di conifere
47.04 Paste chimiche di legno, al bisolfito,
diverse da quelle per dissoluzione.
- Gregge
4704.11 -- di conifere
4704.19 -- diverse da quelle di conifere
- Semimbianchite o imbianchite
4704.21 -- di conifere
4704.29 -- diverse da quelle di conifere
47.05 4705.00 Paste semichimiche di legno.
47.06 Paste di altre materie fibrose
cellulosiche.
4706.10 - Paste di lintera di cotone
- Altre
4706.91 -- meccaniche
4706.92 -- chimiche
4706.93 -- semichimiche
47.07 Avanzi o rifiuti di carta o di cartone
4707.10 - Di carta o cartone Kraft greggi o
di carta o cartone ondulati
4707.20 - Di altra carta o cartone ottenuti
principalmente partendo da paste chimiche
imbianchite, non colorati in pasta
4707.30 - Di carta o cartone ottenuti
principalmente partendo da paste meccaniche (per esempio: giornali, periodici e stampati simili)
4707.90 - Altri, compresi gli avanzi e
rifiuti non selezionati
Capitolo 48
Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa,
di carta o di cartone
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) gli oggetti del capitolo 30;
b) i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello), della voce n. 32.12;
c) la carta profumata e la carta impregnata o spalmata di belletti (capitolo 33);
d) la carta e l'ovatta di cellulosa impregnate, spalmate o ricoperte di sapone o di detergenti (n. 34.01), o di creme, encaustici, lucidi o preparazioni simili (n. 34.05);
e) la carta e cartone sensibilizzati delle voci dal n. 37.01 al n. 37.04;
f) le materie plastiche stratificate con carta o cartone, i prodotti costituiti da uno strato di carta o di cartone, spalmato o ricoperto di materia plastica quando lo spessore di quest'ultima supera la meta' dello spessore totale, ed i lavori di tali materie diversi dai rivestimenti murali della voce n. 48.14 (capitolo 39);
g) gli oggetti della voce n. 42.02 (per esempio: oggetti da viaggio);
h) gli oggetti del capitolo 46 (lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio);
ij) i filati di carta ed i manufatti tessili di filati di carta (sezione XI);
k) gli oggetti dei capitoli 64 o 65;
l) gli abrasivi applicati su carta o cartone (n. 68.05) e la mica applicata su carta o cartone (n. 68.14); viceversa, la carta e il cartone ricoperti di polvere di mica rientrano in questo capitolo;
m) i fogli e i nastri sottili di metallo su supporto di carta o di cartone (sezione XV);
n) gli oggetti della voce n. 92.09;
o) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giuochi, oggetti per sport) o del capitolo 96 (per esempio: bottoni).
2. Con riserva delle disposizioni della nota 6, rientrano nelle voci dal n. 48.01 al n. 48.05 la carta e il cartone che hanno subito mediante calandratura o altrimenti una lisciatura, satinatura, lucidatura, levigatura ed altre operazioni simili di rifinitura, o che presentano una falsa filigrana o una spianatura, nonche' la carta, i cartoni, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa colorati o marmorizzati in pasta (in modo diverso del trattamento di superficie) con qualsiasi procedimento. Tuttavia, salvo disposizioni contrarie della voce n. 48.03, non rientrano nelle predette voci la carta, i cartoni, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa che hanno subito un trattamento diverso come la patinatura, la spalmatura, l'impregnazione.
3. In questo capitolo e' considerata come "carta da giornale" la carta non patinata, ne' spalmata, del tipo utilizzato per la stampa dei giornali, in cui almeno 65% in peso, della massa fibrosa totale e' costituito da fibre di legno ottenute con procedimento meccanico, non incollata o molto leggermente incollata, il cui indice di lisciatura, misurato con l'apparecchio Bekk, non superi i 200 secondi su ciascun lato, di peso per m2 compreso tra 40g inclusi e 57g inclusi ed avente tenore di ceneri, non superiore a 8%, in peso.
4. Oltre la carta ed il cartone fabbricati a mano, la voce n. 48.02 comprende unicamente la carta ed il cartone fabbricati principalmente con pasta imbianchita o con pasta ottenuta con procedimento meccanico e che soddisfano ad una delle seguenti condizioni:
- Per la carta o i cartoni di peso non superiore a 150 g per m2:
a) contenere 10% o piu' di fibre ottenute con un procedimento
meccanico, e
1) avere un peso per m2 non superiore a 80 g, oppure
2) essere colorati in pasta;
b) contenere piu' di 8% di ceneri, e
1) avere un peso per m2 non superiore a 80 g, oppure
2) essere colorati in pasta;
c) contenere piu' di 3% di ceneri ed avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) di 60% o piu';
d) contenere piu' di 3% e non piu' di 8% di ceneri, avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) inferiore a 60% ed un indice di resistenza alla rottura non superiore a 2,5 KPa/g/m2;
e) contenere almeno 3% di ceneri, avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) di 60% o piu' ed un indice di resistenza alla rottura non superiore a 2,5 KPa/g/m2;
- Per la carta o i cartoni di peso per m2 superiore a 150 g:
a) essere colorati in pasta;
b) avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) di 60% o
piu', e
1) uno spessore non superiore a 225 micrometri (micron);
2) uno spessore superiore a 225 micrometri (micron) ma non superiore a 508 micrometri (micron e un tenore di ceneri superiore a 3%;
c) avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) inferiore a 60% uno spessore non superiore a 254 micrometri (micron) e un tenore di ceneri superiori a 8%.
La voce n. 48.02 non comprende, tuttavia, la carta da filtro e il cartone da filtro (comprese la carta per sacchetti da te'), la carta - feltro e il cartone - feltro.
5. In questo capitolo per "carta e cartone Kraft" si intendono la carta e il cartone in cui almeno 80% in peso della massa fibrosa totale e' costituita da fibre ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda.
6. La carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa, suscettibili di rientrare in due o piu' voci dal n. 48.01 al n. 48.11, sono da classificare in quella voce che, fra le stesse, in ordine di numerazione, e' posta per ultima nella nomenclatura.
7. Rientrano nelle voci n. 48.01, n. 48.02 dal n. 48.04 al n. 48.08, n. 48.10 e n. 48.11 unicamente la carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa presentati in una delle seguenti forme:
a) in striscie o in rotoli, di larghezza superiore a 15 cm; oppure
b) in fogli di forma quadrata o rettangolare con almeno un lato superiore a 36 cm e con l'altro lato superiore a 15 cm a foglio spiegato.
Con riserva delle disposizioni della nota 6, la carta e il cartone fabbricati a mano, di qualsiasi forma e dimensione, ottenuti tal quali, cioe' con sfrangiature dei bordi derivanti direttamente dalla fabbricazione, restano classificati nella voce n. 48.02.
8. Per "carta da parati e rivestimenti murali simili", si intendono ai sensi della voce n. 48.14:
a) la carta presentata in rotoli, di larghezza uguale o superiore a 45 cm ma non superiore a 160 cm, atta alla decorazione delle pareti o dei soffitti:
1) granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata in superficie (per esempio, con applicazione di borra di cimatura), anche spalmata o ricoperta di materia plastica trasparente di protezione;
2) la cui superficie si presenta granulata a causa della incorporazione di particelle di legno, di paglia, ecc;
3) spalmata o ricoperta sul diritto da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti
decorata; oppure
4) ricoperta sul diritto di materiali da intreccio, anche tessuti piatti o disposti parallelamente;
b) gli orli e le liste, di carta trattata come sopra, in rotoli, atti alla decorazione delle pareti o dei soffitti;
c) i rivestimenti murali di carta costituiti da piu' pannelli, in rotoli o fogli, stampati in modo da formare, una volta applicati al muro, un paesaggio, un quadro o un motivo.
I lavori, su supporto di carta o di cartone, utilizzati tanto come copripavimento quanto come rivestimenti murali rientrano nella voce n. 48.15.
9. La voce n. 48.20 non comprende i fogli e le carte non riuniti, tagliati in forma anche stampati, impressi a secco o perforati.
10. Rientrano segnatamente nella voce n. 48.23 la carta e il cartone perforati per meccanismi Jacquard o simili e la carta a pizzo.
11. Esclusi gli articoli delle voci nn. 48.14 o 48.21, la carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa, e i lavori di tali materie, che presentino diciture stampate o illustrazioni non aventi un carattere accessorio rispetto alla loro utilizzazione primaria, rientrano nel capitolo 49.
Note di sottovoci
1. Ai sensi delle sottovoci 4804.11 e 4804.19 sono considerati come "carta e cartone per copertine detti "Kraftliner" la carta e il cartone apprettati o frizionati, presentati in rotoli, in cui almeno 80%, in peso della massa fibrosa totale e' costituita da fibre di legno ottenute con proedimento chimico al solfato o alla soda, di peso per m2 superiore a 115 g e con resistenza minima alla rottura (metodo Mullen) uguale ai valori indicati nella seguente tabella, oppure, per ogni altro peso, ai loro equivalenti interpolati o estrapolati linearmente.
Grammatura Resistenza minima alla rottura
g/m2 g/m2 (Muller) KPa
115 393
125 417
200 637
300 824
400 961
2. Ai sensi delle sottovoci 4804.21 e 4804.29 e' considerata come "carta Kraft" per sacchi di grande capacita' la carta apprettata, presentata in rotoli, in cui almeno 80% in peso, della massa fibrosa totale e' costituita da fibre ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda, di peso per m2 compreso tra 60 g inclusi e 115 g inclusi e rispondente indifferentemente all'una o all'altra delle seguenti condizioni:
a) avere un indice Mullen di rottura uguale o superiore a 38 ed un allungamento superiore a 4,5% di traverso ed a 2% nella direzione della macchina;
b) avere resistenze minime alla lacerazione ed alla rottura per trazione corrispondenti a quelle indicate nella seguente tabella oppure, per ogni altro peso, ai loro equivalenti interpolati linearmente:
Residenza minima Residenza minima
alla lacerazione alla rottura per trazione
mNa KN/m
Grammatura Direzione Direzione Di traverso Direzione
g/m2 della macchina della macchina della macchina
piu' di traverso piu' di traverso
60 700 1.510 1,9 6
70 830 1.790 2,3 8,3
80 965 2.070 2,8 7,2
100 1.230 2.635 3,7 10,6
115 1.425 3.060 4,4 12,3
3. Ai sensi della sottovoce 4805.10, per "carta di pasta semichimica da ondulare", si intende la carta presentata in rotoli in cui almeno 65%, in peso, della massa fibrosa totale e' costituita da fibre gregge di legno di alberi frondosi ottenute con procedimento semichimico, e in cui la resistenza alla compressione, misurata con il metodo CMT 60 (Concora Medium Test con 60 minuti di condizionamento) e' superiore a 20 Kgf con una umidita' relativa di 50% ed a temperatura di 23 C.
4. Ai sensi della sottovoce 4805.30, per "carta al solfito per imballaggio", si intende la carta frizionata in cui piu' del 40%, in peso, della massa fibrosa totale e' costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico al bisolfito, con un tenore di ceneri inferiore o uguale a 8% ed un indice Mullen di rottura uguale o superiore a 15.
5. Ai sensi della sottovoce 4810.21, per "carta patinata leggera" detta "L.W.C.", si intende la carta patinata su due lati, di un peso totale per metro quadrato non superiore a 72 g, in cui il peso della patina non supera 15 g/m2 per lato, su un supporto in cui ameno 50% in peso della massa fibrosa e' costituito da fibre di legno ottenute con procedimento meccanico.
Numero Codice
della voce S.A.
48.01 4801.00 Carta da giornale, in rotoli
o in fogli.
48.02 Carta e cartone-feltro non patinati
ne' spalmati, dei tipi utilizzati per la
scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da
perforare, in rotoli o in fogli, diversi
dalla carta della voce n. 48.01 o
n. 48.03; carta e cartone fabbricati a mano. 4802.10 - Carta e cartone fabbricati a mano
4802.20 - Carta e cartone da supporto per
carta o cartone fotosensibili, sensibili
al calore o all'elettricita'
4802.30 - Carta da supporto per carta carbone
4802.40 - Carta da supporto per carta da
parati
- Altra carta e altro cartone, senza fibre
ottenute con procedimento meccanico oppure in
cui al massimo 10% in peso della massa
fibrosa totale e' costituita da tali fibre
4802.51 -- di peso inferiore a 40 g esclusi
e 225 g
4802.52 -- di peso compreso tra 40 g inclusi
e 150 g inclusi per m2
4802.53 -- di peso superiore a 150 g per m2
4802.60 - Altra carta e altro cartone, in
cui piu' di 10% in peso della massa fibrosa totale e' costituita da fibre ottenute
con procedimento meccanico
48.03 4803.00 Carta dei tipi utilizzati per
carta igienica, per togliere il trucco,
per asciugamani, per tovaglioli o per simili articoli per uso domestico, igienico o da
toeletta, ovatta di cellulosa e strati di
fibre di cellulosa, anche increspati,
pieghettati, goffrati, impressi a secco,
perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli di
larghezza superiore a 36 cm o in fogli di
forma quadrata o rettangolare, con almeno un lato superiore a 36 cm a foglio spiegato.
48.04 Carta e cartone Kraft, non patinati
ne' spalmati in rotoli o in fogli, diversi da
quelli delle voci nn. 48.02 o 48.03.
- Carta e cartone per copertine, detti
"Kraftliner"
4804.11 -- greggi
4804.19 -- altri
- Carta Kraft per sacchi di grande capacita' 4804.21 -- greggia
4804.29 -- altra
- Altra carta e' altro cartone Kraft di peso non superiore a 150 g per m2
4804.31 -- greggi
4804.39 -- altri
- Altra carta e altro cartone Kraft di
peso compreso tra 150 g esclusi e 225 g
esclusi per m2
4804.41 -- greggi
4804.42 -- con imbianchimento uniforme in
pasta ed in cui piu' di 95% in peso della
massa fibrosa totale e' costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico
4804.49 -- altri
- Altra carta e altro cartone Kraft di peso uguale o superiore a 225 g per m2
4804.51 -- greggi
4804.52 -- con imbianchimento uniforme in
pasta ed in cui piu' di 95% in peso della
massa fibrosa totale e' costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico
4804.59 -- altri
48.05 Altra carta ed altro cartone, non
patinati ne' spalmati, in rotoli o in fogli. 4805.10 - Carta di pasta semichimica da
ondulare detta "fluting"
- Carta e cartone a piu' strati
4805.21 -- con imbianchimento di ogni strato
4805.22 -- con imbianchimento di un solo
strato esterno
4805.23 -- costituiti da tre o piu' strati
di cui soltanto i due strati esterni sono
imbianchiti
4805.29 -- altri
4805.30 - Carta da imballaggio al solfito
4805.40 - Carta da filtro e cartone da filtro
4805.50 - Carta-feltro e cartone-feltro,
carta e cartone lanosi
4805.60 - Altra carta ed altro cartone di
peso non superiore a 150 g per m2
4805.70 - Altra carta ed altro cartone di
peso compreso tra 150 g esclusi e 255 g
esclusi
4805.80 - Altra carta ed altro cartone di
peso uguale o superiore a 225 g per m2 48.06 Carta e cartone all'acido solforico,
carta impermeabile ai grassi, carta da
lucido e carta detta "cristallo", e altre
carte calandrate trasparenti o traslucide,
in rotoli o in fogli.
4806.10 - Carta e cartone all'acido solforico
(pergamena vegetale)
4806.20 - Carta impermeabile ai grassi
(greaseproof)
4806.30 - Carta da lucido
4806.40 - Carta detta "cristallo" e altre
carte calandrate tra sparenti o traslucide
48.07 Carta e cartone, piatti, riuniti
mediante incollatura in forma piatta,
non patinati ne' spalmati alla superficie
ne' impregnati, anche rinforzati
interiormente, in rotoli o in fogli.
4807.10 - Carta e cartone con intercalazione
di bitume, catrame o asfalto
- Altri:
4807.91 -- carta paglia e cartone paglia,
anche ricoperti di carta diversa dalla
carta paglia
4807.99 -- altri
48.08 Carta e cartone ondulati (anche con
copertura incollata), increspati,
pieghettati, goffrati, impressi a secco o
perforati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci nn. 48.03 o 48.18.
4808.10 - Carta e cartone ondulati, anche
perforati
4808.20 - Carta Kraft per sacchi di grande
capacita', increspata o pieghettata, anche
goffrata, impressa a secco o perforata
4808.30 - Altra carta Kraft, increspata o
pieghettata, anche goffrata, impressa a
secco o perforata
4808.90 - Altri
48.09 Carta carbone, carta detta
"autocopiante" e altra carta per riproduzione
di copie (comprese la carta patinata,
spalmata o impregnata per matrici di
duplicatori o per lastre offset), anche
stampata, in rotoli di larghezza superiore a 36 cm o in fogli di forma quadrata o
rettangolare, con almeno un lato superiore
a 36 cm a foglio spiegato.
4809.10 - Carta carbone e carta simile
4809.20 - Carta detta "autocopiante"
4809.90 - Altra
48.10 Carta e cartone patinati al caolino
o con altre sostanze inorganiche su una o
entrambe le facce, con o senza leganti,
esclusa qualsiasi altra patinatura o
spalmatura, anche colorati in superficie,
decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli.
- Carta e cartone dei tipi utilizzati per
la scrittura, per la stampa o per altri scopi
grafici, senza fibre ottenute con
procedimento meccanico oppure in cui non piu'
di 10%, in peso, della massa fibrosa
totale e' costituito da tali fibre:
4810.11 -- di peso non superiore a 150 g
per m2
4810.12 -- di peso superiore a 150 g
per m2
- Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi
grafici, in cui piu' di 10%, in peso della
massa fibrosa totale e' costituito da fibre di legno ottenute con procedimento
meccanico:
4810.21 -- carta patinata leggera,
detta "L.W.C."
4810.29 -- altri
- Carta e cartoni Kraft, diversi dai tipi
utilizzati per la scrittura, la stampa o
per altri scopi grafici:
4810.31 -- con imbianchimento uniforme in
pasta ed in cui piu' di 95%, in peso, della massa fibrosa totale e' costituito da fibre di legno ottenute con procedimento
chimico, di peso non superiore a 150 g
per m2
4810.32 -- con imbianchimento uniforme in
pasta ed in cui piu' di 95%, in peso,
della massa fibrosa totale e' costituito
da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso superiore a 150 g per m2
4810.39 -- altri
- Altra carta ed altro cartone:
4810.91 -- a piu' strati
4810.99 -- altri
48.11 Carta, cartone, ovatta di cellulosa e
strati di fibre di cellulosa, patinati,
spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o
stampati, in rotoli o in fogli, diversi
dai prodotti delle voci nn. 48.03, 48.09,
48.10 o 48.18.
4811.10 - Carta e cartone trattati con
catrame, bitume o asfalto
- Carta e cartone gommati o adesivi:
4811.21 -- autoadesivi
4811.29 -- altri
- Carta e cartone, spalmati, impregnati o
ricoperti di materia plastica (esclusi
quelli adesivi):
4811.31 -- con imbianchimento, di peso
superiore a 150 g per m2
4811.39 -- altri
4811.40 - Carta e cartone spalmati o
impregnati di cera, di paraffina,
di stearina, di olio o di glicerina
4811.90 - Altra carta, altro cartone,
ovatta di cellulosa e strati di fibre di
cellulosa
48.12 4812.00 Blocchi e lastre, filtranti,
di pasta di carta.
48.13 Carta da sigarette, anche tagliata
a misura o in blocchetti o in tubetti.
4813.10 - In blocchetti o in tubetti
4813.20 - In rotoli di larghezza non
superiore a 5 cm
4813.90 - Altra
48.14 Carta da parati e rivestimenti
murali simili; vetrofanie.
4814.10 - Carta detta "Ingrain"
4814.20 - Carte da parati per rivestimenti
murali simili, costituiti da carta spalmata o
ricoperta, sul diritto, da uno strato di
materia plastica granulata, goffrata,
colorata, stampata con motivi o altrimenti
decorata
4814.30 - Carte da parati per rivestimenti
murali simili, costituiti da carta ricoperta,
sul diritto, di
materiali da intreccio, anche tessuti
piatti o disposti parallelamente
4814.90 - Altri
48.15 4815.00 Copripavimenti con supporto
di carta o di cartone, anche tagliati.
48.16 Carta carbone, carta detta
"autocopiante" e altra carta per riproduzione
di copie (diverse da quelle della
voce n. 48.09), matrici complete per
duplicatori e lastre offset, di carta,
anche condizionate in scatole.
4816.10 - Carta carbone e carta simile
4816.20 - Carta detta "autocopiante"
4816.30 - Matrici complete per duplicatori
4816.90 - Altra
48.17 Buste, biglietti postali, cartoline
postali, non illustrate e cartoncini per
corrispondenza, di carta o di cartone;
scatole, involucri a busta e simili, di
carta o di cartone, contenenti un
assortimento di prodotti cartotecnici
per corrispondenza.
4817.10 - Buste
4817.20 - Biglietti postali, cartoline
postali non illustrate e cartoncini per
corrispondenza
4817.30 - Scatole, involucri a busta e
simili, di carta o di cartone, contenenti
un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza
48.18 Carta igienica, fazzoletti,
fazzolettini per togliere il trucco,
asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola,
pannolini per bambini piccoli (bebes),
assorbenti e tamponi igienici, lenzuola e
oggetti simili per uso domestico, da toletta,
d'igiene o per ospedali, indumenti ed
accessori di abbigliamento, di carta, di
pasta di carta, di ovatta, di cellulosa o
di strati di fibre di cellulosa.
4818.10 - Carta igienica
4818.20 - Fazzoletti, fazzolettini per
togliere il trucco e asciugamani
4818.30 - Tovaglie e tovaglioli da tavola
4818.40 - Assorbenti e tamponi igienici,
pannolini per bambini piccoli
(bebes) e oggetti di igiene simili
4818.50 - Indumenti ed accessori di
abbigliamento
4818.90 - Altri
48.19 Scatole, sacchi, sacchetti ed
altri imballaggi di carta, di cartone,
di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio,
per magazzino o simili.
4819.10 - Scatole e sacchi di carta o
di cartone ondulato
4819.20 - Scatole e cartonaggi, pieghevoli,
di carta o di cartone non ondulato
4819.30 - Sacchi di larghezza, alla base, di
40 cm o piu'
4819.40 - Altri sacchi, sacchetti, buste
(escluse quelle per dischi) e cartocci
4819.50 - Altri imballaggi, comprese le buste
per dischi
4819.60 - Cartonaggi per ufficio, per
magazzino o simili
48.20 Registri, libri contabili, taccuini,
libretti (per appunti, per ordinazioni,
per quietanze), agende, blocchi per
annotazioni, blocchi di carta da lettere e
lavori simili, quaderni, cartelle sotto mano,
raccoglitori e classificatori, legature
volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti ed
altri articoli cartotecnici per scuola,
ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti
fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per
collezioni e copertine per libri, di carta
o di cartone.
4820.10 - Registri, libri contabili,
taccuini, libretti (per appunti, per
commissioni, per quietanze), blocchi per
annotazioni, blocchi di carta da lettere,
agende e lavori simili
4820.20 - Quaderni
4820.30 - Raccoglitori, classificatori,
legature volanti, cartelline e copertine
per incartamenti
4820.40 - Blocchi e libretti per copie
multiple, anche contenenti fogli di
carta carbone intercalati
4820.50 - Album per campioni o per collezioni
4820.90 - Altri
48.21 Etichette di qualsiasi specie,
di carta o di cartone, stampate o non.
4821.10 - Stampate
4821.90 - Altre
48.22 Tamburi, rocche e rocchetti, spole,
tubetti e supporti simili, di pasta di carta,
di carta o di cartone anche perforati o
induriti.
4822.10 - Dei tipi utilizzati per avvolgere
filati tessili
4822.90 - Altri
48.23 Altra carta, altro cartone, altra
ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori
di pasta di carta, di carta, di cartone,
di ovatta di cellulosa o di strati di
fibre di cellulosa.
- Carta gommata o adesiva, in strisce o
in rotoli:
4823.11 -- autodesivi
4823.19 -- altra
4823.20 - Carta da filtro e cartone da
filtro
4823.30 - Schede non perforate, anche
presentate in strisce, per macchine a
schede perforate
4823.40 - Carta con diagrammi per
registratori grafici i bobine, in
fogli o in dischi
- Altra carta ed altro cartone dei tipi
utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici:
4823.51 -- stampati, impressi a secco,
perforati
4823.59 -- altri
4823.60 - Vassoi, piatti, scodelle, tazze,
bicchieri e articoli simili, di carta o
di cartone
4823.70 - Articoli foggiati a stampo o
ottenuti mediante pressatura, di pasta
di carta
4823.90 - Altri
Capitolo 49
Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre
industrie grafiche; testi manoscritti
o dattiloscritti e piani
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) le negative e positive fotografiche su supporti trasparenti (capitolo 37);
b) le carte geografiche, piante e globi, in rilievo, anche stampati (voce n. 90.23);
c) le carte da giuoco e gli altri oggetti del capitolo 95;
d) le incisioni, le stampe e litografie originali (n. 97.02), i francobolli, le marche da bollo, le marche postali, le buste del primo giorno d'emissione, gli interi postali e gli oggetti analoghi della voce n. 97.04, nonche' gli oggetti di antichita' aventi piu' di 100 anni ed altri oggetti del capitolo 97.
2. Ai sensi del capitolo 49, il termine "stampato" significa anche riprodotto con duplicatore, ottenuto con un procedimento ordinato da un elaboratore, mediante goffratura, fotografia, termocopia fotoconia o dattilografia.
3. I giornali e le pubblicazioni periodiche incartonati o rilegati nonche' le collezioni di giornali o di pubblicazioni periodiche presentate sotto una stessa copertina, rientrano nella voce n. 49.01, anche se contengono pubblicita'.
4. Rientrano ugualmente nella voce n. 49.01:
a) le raccolte di incisioni, di riproduzioni di opere d'arte, di disegni, ecc. costituenti opere complete, con pagine numerate e suscettibili di formare un libro, quando le incisioni sono accompagnate da un testo che faccia riferimento a dette opere oppure ai loro autori;
b) le tavole illustre presentate insieme ad un libro ed a suo complemento;
c) i libri presentati in fascicoli od in fogli sciolti di qualsiasi formato, costituenti un'opera completa od una parte di opera e destinati ad essere legati alla rustica, incartonati, oppure rilegati.
Tuttavia, le incisioni e le illustrazioni che non sono accompagnate da un testo e presentate in fogli sciolti di qualsiasi formato sono da classificare nella voce n. 49.11.
5. Con riserva delle disposizioni della nota 3 di questo capitolo, la voce n. 49.01 non comprende le pubblicazioni riservate essenzialmente alla pubblicita' (per esempio: opuscoli, prospetti, cataloghi commerciali, annuari pubblicati da associazioni commerciali, propaganda turistica). Tali pubblicazioni rientrano nella voce n. 49.11.
6. Si considerano come "album o libri di immagini per bambini", ai sensi della voce n. 49.03, gli album o libri per bambini nei quali le illustrazioni costituiscono la maggiore attrattiva, mentre il testo ha soltanto un interesse secondario.
Numero Codice
della voce S.A.
49.01 Libri, opuscoli e stampati simili,
anche in fogli sciolti.
4901.10 - In fogli sciolti, anche piegati
- Altri:
4901.91 -- dizionari ed enciclopedie, anche
in fascicoli
4901.99 -- altri
49.02 Giornali e pubblicazioni periodiche,
stampati, anche illustrati
o contenenti pubblicita'.
4902.10 - Con almeno quattro edizioni
settimanali
4902.90 - Altri
49.03 4903.00 Album o di libri immagini e
album da disegno o da colorare, per bambini. 49.04 4904.00 Musica manoscritta o stampata,
anche illustrata o rilegata.
49.05 Lavori cartografici di ogni specie,
comprese le carte murali,le carte
topografiche ed i globi, stampati.
4905.10 - Globi
- Altri
4905.91 -- in forma di libri o di opuscoli
4905.99 -- altri
49.06 4906.00 Piani e disegni di architetti,
d'ingegneri ed altri progetti e disegni
industriali, commerciali, topografici o
simili, ottenuti in originale a mano;
manoscritti; riproduzioni fotografiche, su
carta sensibilizzata e copie ottenute con
carta carbone, dei piani, dei disegni
o dei testi di cui sopra.
49.07 4907.00 Francobolli, marche da bollo e
simili, non obliterati, aventi corso o
destinati ad aver corso nel paese di
destinazione; carta bollata; biglietti di
banca, assegni, titoli azionari ed
obbligazioni e titoli simili.
49.08 Decalcomanie di ogni genere.
4908.10 - Decalcomanie vetrificabili
4908.90 - Altre
49.09 4909.00 Cartoline postali stampate o
illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate,
con o senza busta, guarnizioni
od applicazioni.
49.10 4910.00 Calendari di ogni genere,
stampati, compresi i blocchi
di calendari da sfogliare.
49.11 Altri stampati, comprese le immagini,
le incisioni e le fotografie.
4911.10 - Stampati pubblicitari, cataloghi
commerciali e simili
- Altri:
4911.91 -- immagini, incisioni e fotografie
4911.99 -- altri
Sezione XI
Materie tessili e loro manufatti
Note
1. Questa sezione non comprende:
a) i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili (n. 05.02), i crini ed i cascami di crini (n. 05.03);
b) i capelli ed i lavori di capelli (nn. 05.01, 67.03 o 67.04); tuttavia, le bruscole ed i fiscoli nonche' i tessuti spessi di capelli dei tipi comunemente utilizzati per presse di oleifici per usi tecnici analoghi sono compresi nella voce n. 59.11;
c) i linters di cotone ed altri prodotti vegetali del capitolo 14;
d) l'amianto della voce n. 25.24, gli oggetti di amianto ed altri prodotti delle voci nn. 68.12 o 68.13;
e) i prodotti delle voci nn. 30.05 o 30.06 (per esempio, ovatte, garze, bende e simili per medicina, chirurgia o odontoiatria o veterinaria, legatura sterili per suture chirurgiche);
f) i tessili sensibilizzati delle voci dal n. 37.01 al n. 37.04;
g) i monofilamenti nei quali la dimensione massima della sezione trasversale e' superiore ad 1 mm e le lamelle o forme simili (per esempio: paglia artificiale) di larghezza apparente superiore a 5 mm., di materia plastica (capitolo 39), nonche' le trecce, tessuti ed altri lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio, costituiti da questi stessi prodotti (capitolo 46);
h) i tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con questa stessa materia, ed i manufatti costituiti da questi stessi prodotti, del capitolo 39;
ij) i tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia ed i manufatti costituiti da questi stessi prodotti, del capitolo 40;
k) le pelli non depilate (capitoli 41 o 43) e i manufatti di pelli da pellicceria o di pellicce artificiali delle voci nn. 43.03 o 43.04;
l) gli oggetti di materie tessili delle voci nn. 42.01 o 42.02;
m) i prodotti ed oggetti del capitolo 48 (per esempio: l'ovatta di cellulosa);
n) le calzature e parti di calzature, ghette, gambali e manufatti simili, del capitolo 64;
o) le retine per capelli ed altre acconciature e loro parti del capitolo 65;
p) i prodotti del capitolo 67;
q) i prodotti tessili ricoperti di abrasivi (n. 68.05), nonche' le fibre di carbone e lavori costituiti da tali fibre, della voce n. 68.15;
r) le fibre di vetro, i manufatti di fibre di vetro ed i ricami chimici o senza fondo visibile, in cui il filo costituente il ricamo e' di fibre di vetro (capitolo 70);
s) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, oggetti letterecci, apparecchi per l'illuminazione);
t) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giuochi, oggetti per sport, reti per attivita' sportive).
2. A) I prodotti tessili dei capitoli dal 50 al 55 o delle voci nn. 58.09 o 59.02 contenenti due o piu' materie tessili sono classificati come se fossero interamente costituiti dalla materia tessile prevalente, in peso, su ciascuna delle altre materie tessili.
B) Per l'applicazione di questa regola:
a) i filati di crine rivestiti (spiralati) (n. 51.10) e i filati metallici (56.05) sono considerati per il loro peso totale come costituenti una materia tessile distinta, i fili di metallo sono considerati come una materia tessile per la classificazione dei tessuti nei quali sono incorporati;
b) la scelta della voce per la classificazione si effettua determinando, prima, il capitolo, poi, nell'ambito di questo capitolo la voce applicabile senza tener conto di qualsiasi materia tessile che non rientra in questo capitolo;
c) quando i capitoli 54 e 55 sono entrambi da prendere in considerazione con un altro capitolo, questi due capitoli vanno considerati come un solo ed unico capitolo;
d) quando un capitolo od una voce si riferiscono a piu' materie tessili, queste sono considerate come costituenti una sola materia tessile.
C) Le disposizioni dei paragrafi A) e B) si applicano anche ai filati specificati nelle seguenti note 3, 4, 5 o 6.
3. A) Con riserva delle eccezioni previste dal seguente paragrafo B), in questa sezione per "spago, corde e funi", si intendono i filati (semplici, ritorti o ritorti su ritorto (cables))
a) di seta o di cascami di seta con titolo superiore a 20.000 decitex;
b) di fibre tessili sintetiche od artificali (compresi quelli fatti con due o piu' monofilamenti del capitolo 54) con titolo superiore a 10.000 decitex;
c) di canapa o di lino:
1) lucidati con titolo di 1429 decitex o piu';
2) non lucidati con titolo superiore a 20.000 decitex;
d) di cocco, a tre capi o piu';
e) di altre fibre vegetali, con titolo superiore a 20.000 decitex;
f) armati di fili di metallo.
B) Le disposizioni di cui sopra non si applicano:
a) ai filati di lana, di peli o di crine, ed ai filati di carta, non armati di fili di metallo;
b) ai fasci (cables) di filamenti sintetici od artificali del capitolo 55 ed ai multifilamenti senza torsione o con torsione inferiore a 5 giri per metro del capitolo 54;
c) al pelo di Messina della voce 50.06, ed ai monofilamenti del capitolo 54;
d) ai fili metallici della voce n. 56.05; per i filati tessili armati di filo di metallo valgono le disposizioni del precedente paragrafo A) f);
e) ai filati di ciniglia, ai filati rivestiti (spiralati) ed ai filati detti "a catenella" della voce n. 56.06.
4. A) Con riserva delle eccezioni previste nel seguente paragrafo B), per "filati condizionati per la vendita al minuto" nei capitoli 50, 51, 52, 54 e 55, si intendono i filati (semplici, ritorti o ritorti su ritorto (cables)) avvolti:
a) su cartoncini, bobine, tubetti o supporti simili, di peso massimo (supporto compreso) di:
1) 85 g per i filati di seta, di cascami di seta o di filamenti
sintetici od artificiali; oppure
2) 125 g per gli altri filati;
b) in gomitoli, in matasse o in matassine di un peso massimo di:
1) 85 g per i filati di filamenti sintetici od artificali con titolo inferiore a 3.000 decitex, di seta o cascami di seta; oppure
2) 125 g per gli altri filati con titolo inferiore a 2.000 decitex; oppure
3) 500 g per gli altri filati;
c) in matasse suddivise in matassine rese indipendenti l'una dall'altra da uno o piu' filati divisori, le matassine aventi un peso uniforme non superiore a:
1) 85 g per i filati di seta, di cascami di seta o di filamenti
sintetici od artificali, o
2) 125 g per gli altri filati.
B) Le disposizioni di cui sopra non si applicano:
a) ai filati semplici di qualunque materia tessile, esclusi:
1) i filati semplici di lana o di peli fini, greggi; e
2) i filati semplici di lana o di peli fini, imbianchiti, tinti o stampati, con titolo superiore a 5.000 decitex;
b) ai filati greggi, ritorti, ritorti su ritorto (cables):
1) di seta o di cascami di seta, comunque presentati; oppure
2) di altre materie tessili (esclusi la lana e peli fini) presentati in matasse;
c) ai filati ritorti o ritorti su ritorno (cables), imbianchiti, tinti o stampati, di seta o di cascami di seta, con titolo inferiore od uguale a 133 decitex;
d) ai filati semplici, ritorti o ritorti su ritorto (cables) di qualunque materia tessile, presentati:
1) in matasse ad aspatura incrociata: oppure
2) su supporto o su altra condizionatura che implica il loro impiego nell'industria tessile (per esempio su tubi per ritorcitoi, spole (cops), tubetti conici o coni, o presentati in rocchetti per telai da ricamo).
5. Nelle voci nn. 52.04, 54.01 e 55.08, per "filati per cucire" si intendono i filati ritorti o ritorti su ritorto (cables) che rispondono contemporaneamente alle seguenti condizioni:
a) essere avvolti su supporti (per esempio: bobine, tubetti) e di peso, supporto compreso, non superiore a 1.000 g);
b) essere apprettati: e
c) avere torsione finale "Z".
6. In questa sezione per "filati ad alta tenacita'" si intendono i filati di una tenacita', espressa in cN/tex (centinewton per tex) superiore ai seguenti limiti:
Filati semplici di nylon o di altre poliammidi, oppure di poliesteri 60 cN/tex Filati ritorti o ritorti su ritorno (cables) di nylon o di altre poliammidi, oppure di poliesteri............. 53cN/Tex
Filati semplici, ritorti o ritorti su ritorto (cables) di rayon
viscosa 27 cN/tex
7. In questa sezione, per "confezionati" si intendono:
a) i manufatti tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare;
b) i manufatti ottenuti finiti e pronti per l'uso oppure utilizzabili, dopo essere stati separati tagliando semplicemente i fili non intrecciati, senza cucitura ne' altra lavorazione complementare come taluni strofinacci, asciugamani, tovaglie, fazzoletti da collo ("quadrati") e coperte;
c) i manufatti orlati od arrotolati ai bordi con un procedimento qualunque, oppure fermati con frange annodate ottenute coi fili del manufatto stesso o con i fili riportati: le materie tessili in pezza i cui bordi sprovvisti di cimosa sono stati semplicementi fermati, non vanno tuttavia considerate confezionate;
d) i manufatti tagliati in qualsiasi forma, che presentano lavori a giorno ottenuti per semplice asportazione di fili;
e) i manufatti riuniti mediante cucitura, incollatura o altrimenti (escluse pezze dello stesso tessile riunite alle estremita' in modo da formare una pezza di maggiore lunghezza, nonche' le pezze costituite da due o piu' tessili sovrapposti su tutta la loro superficie e riunite tra loro, anche con interposizione di una materia d'imbottitura);
f) i manufatti di stoffe a maglia ottenuti in forma, presentati in pezze di piu' singoli.
8. Salvo disposizioni contrarie risultanti dal testo stesso delle voci, non rientrano nei capitoli dal 50 al 55 o nei capitoli dal 56 al 60, i manufatti confezionati ai sensi della nota 7.
Non rientrano nei capitoli dal 50 al 55 i manufatti da classificare nei capitoli dal 56 al 59.
9. Sono assimilati ai tessuti dei capitoli dal 50 al 55 i prodotti costituiti da nappe di fili tessili parallelizzati sovrapposti ad angolo acuto o retto. Queste nappe sono fissate tra loro, nei punti di incrocio dei loro fili, da un legante o per termosaldatura.
10. I manufatti elastici costituiti da materie tessili miste a fili di gomma vanno classificati in questa sezione.
11. In questa sezione, il termine "impregnati" comprende ugualmente gli aderizzati.
12. In questa sezione, il termine "poliammidi" comprende ugualmente gli aramidi.
13. Salvo disposizione contrarie, gli indumenti di materie tessili che rientrano in voci diverse vanno classificati nelle rispettive voci, anche se presentati in assortimenti per la vendita al minuto.
Note di sottovoci
1. In questa sezione e, se del caso, nella nomenclatura, si intendono per:
a) "Filati di elastomeri"
i filati di filamenti "compresi i monofilamenti" di materie tessili sintetiche, diversi dai filati testurizzati, che possono, senza rompersi subire un allungamento fino a tre volte la lunghezza iniziale e che, dopo aver subito un allungamento pari a due volte la lunghezza iniziale, riprendono, in meno di cinque minuti una lunghezza pari, al massimo, ad una volta e mezzo la lunghezza iniziale.
b) "Filati greggi"
i filati:
1) che presentano il colore naturale delle fibre costitutive e che non hanno subito ne' imbianchimento, ne' tintura (anche nella massa), ne' stampaggio;
oppure
2) senza colore ben definito (detti "filati grisaglia" ottenuti da sfilacciati.
Questi filati possono aver ricevuto un appretto non colorato o un colore fugace (il colore fugace sparisce dopo semplice lavaggio con sapone) e, nel caso delle fibre sintetiche od artificali, essere stati trattati nella massa con prodotti di opacizzazione (per esempio: diossido di titanio).
c) "Filati imbianchiti"
i filati:
1) che hanno subito un trattamento di imbianchimento o fabbricati con fibre imbianchite, oppure, salvo disposizione contraria tinti in bianco (anche nella massa) o che hanno ricevuto un appretto bianco; oppure
2) costituiti da un miscuglio di fibre gregge e di fibre imbianchite;
oppure
3) ritorti o ritorti su ritorno (cables), costituiti da filati greggi e da filati imbianchiti.
d) "Filati a colori (tinti o stampati)"
i filati:
1) tinti (anche nella massa) diversamente che in bianco o di colore fugace, stampati, o fabbricati con fibre tinte o stampate; oppure
2) costituiti da un miscuglio di fibre tinte di colori diversi o da un miscuglio di fibre gregge o imbianchite e da fibre a colori (filati screziati o mischiati), o stampati ad uno o piu' colori ad intervalli, in modo da presentare l'aspetto di una struttura a
puntini; oppure
3) ottenuti da lucignoli o nastri che sono stati stampati; oppure
4) ritorti o ritorti su ritorto (cables), costituiti da filati greggi o imbianchiti e da filati a colori.
Le definizioni di cui sopra si applicano mutatis mutandis, anche ai monofilamenti, alle lamelle o forme simili del capitolo 54.
e) "Tessuti greggi"
i tessuti ottenuti da filati greggi che non hanno subito ne' imbianchimento, ne' tintura, ne' stampaggio. Questi tessuti possono aver ricevuto un appretto non colorato o colore fugace.
f) "Tessuti imbianchiti"
i tessuti:
1) imbianchiti o, salvo disposizione contraria, tinti in bianco o che
hanno ricevuto un appretto bianco, in pezza; oppure
2) costituiti da filati imbianchiti; oppure
3) costituiti da filati greggi e da filati imbianchiti.
g) "Tessuti tinti"
i tessuti:
1) tinti diversamente che in bianco (salvo disposizione contraria), di un solo colore uniforme e che hanno ricevuto un appretto a colori diversi dal bianco (salvo disposizione contraria), in pezza; oppure 2) costituiti da filati di un solo colore uniforme.
h) "Tessuti di filati di diversi colori"
i tessuti (diversi da quelli stampati):
1) costituiti da filati di colori differenti o da filati con sfumature dello stesso colore, diversi dalla tinta naturale delle
fibre costitutive; oppure
2) costituiti da filati greggi o imbianchiti e da filati a colori;
oppure
3) costituiti da filati screziati o mischiati.
(In ogni caso, i filati che costituiscono le cimose ed i capi di pezza non vanno presi in considerazione).
ij) "Tessuti stampati"
i tessuti stampati in pezza, anche se costituiti da filati di diversi colori.
(Sono assimilati ai tessuti stampati i tessuti con disegni ottenuti per esempio al pennello, alla spazzola, con pistola a spruzzo, con carta detta "transfert", mediante floccaggio o col procedimento batik).
La mercerizzazione non ha alcuna incidenza sulla classificazione dei filati o tessuti di cui alle definizioni precedenti.
k) "Armatura a tela"
una struttura di tessuto di cui ogni filo di trama passa alternativamente al di sopra e al di sotto di fili successivi dell'ordito, ed ogni filo dell'ordito passa alternativamente al di sopra e al di sotto di fili successivi della trama.
2. A) I manufatti dei capitoli da 56 a 63 contenenti due o piu' materie tessili, vanno considerati come interamente costituiti dalla materia tessile che sarebbe presa in considerazione, ai sensi della nota 2 di questa sezione, per la classificazione di un manufatto dei capitoli dal 50 al 55 costituito dalle stesse materie.
B) Per l'applicazione di questa regola:
a) se del caso, si tiene conto unicamente della parte che determina la classificazione ai sensi della Regola generale interpretativa n. 3;
b) non si tiene conto del tessuto di fondo quando i prodotti tessili comportano un tessuto di fondo ed una superficie vellutata o riccia;
c) si tiene conto unicamente del tessuto di fondo nel caso di ricami della voce n. 58.10. Tuttavia, la classificazione dei ricambi chimici o "aeriennes" o dei ricami senza fondo visibile va effettuata tenendo conto unicamente dei fili di ricamo.
Numero Codice
della voce S.A.
50.01 5001.00 Bozzoli di bachi da seta atti
alla trattura.
50.02 5002.00 Seta greggia (non torta).
50.03 Cascami di seta (compresi i bozzoli
non atti alla trattura, i cascani di filatura
e gli sfilacciati).
5003.10 - Non cardati ne' pettinati
5003.90 - Altri
50.04 5004.00 Filati di seta (diversi dai
filati di cascami di seta) non condizionati per la vendita al minuto.
50.05 5005.00 Filati di cascami di seta, non
condizionati per la vendita al minuto.
50.06 5006.00 Filati di seta o di cascami
di seta, condizionati per la vendita al
minuto, pelo di Messina (crine di Firenze). 50.07 Tessuti di seta o di cascami di seta.
5007.10 - Tessuti di roccardino (bourette)
5007.20 - Altri tessuti, contenenti almeno
85% in peso di seta o di cascami di seta
diversi dal raccordino (bourrette)
5007.90 - Altri tessuti
Capitolo 51
Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine
Note
1 Nella nomenclautura si intendono per:
a) lana, la fibra naturale che ricopre gli ovini:
b) peli fini, i peli di alpaga', lama, vigogna, cammello, yack, capra mohair, capra del Tibet, capra del Cachemir o simili (escluse le capre comuni) coniglio (compreso il coniglio d'angora), lepre, castoro, nutria o topo muschiato:
c) peli grossolani, i peli degli animali non elencati qui sopra esclusi i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili (n. 05.02) ed i crini (n. 05.03).
Numero Codice
della voce S.A.
51.01 Lane, non cardate ne' pettinate.
- Succide, comprese le lane lavate a dosso: 5101 11 -- lane di tosatura
5101 19 -- altre
- Sgrassate non carbonizzate:
5101 21 -- lane di tosatura
5101 29 --altre
5101 30 - Carbonizzate
51.02 Peli fini o grossolani, non cardati
ne' pettinati.
5102 10 - Peli fini
5102 20 - Peli grossolani
51.03 Cascami di lana o di peli fini o
grossolani, compresi i cascami di filati
ma esclusi gli sfilacciati.
5103.10 - Pettinacce di lana o di peli fini
1 5103 20 Altri cascami di lana o di peli fini
5103 30 - Cascami di peli grossolani
51.04 5104 00 Sfilacciati di lana o di peli
fini o grossolani
51.05 Lana, peli fini o grossolani,
cardati o pettinati (compresa la "lana
pettinata alla rinfusa").
- 5105.10 - Lana cardata
- Lana pettinata:
5105.21 -- "Lana pettinata alla rinfusa"
5105.29 -- altra
5105.30 - Peli fini, cardati o pettinati
5105.40 - Peli grossolani, cardati o
pettinati
51.06 Filati di lana cardata, non
condizionati per la vendita al minuto.
5106.10 - Contenenti almeno 85%, in peso
di lana
5106.20 - Contenenti meno di 85%, in peso,
di lana
51.07 Filati di lana pettinata, non
condizionati per la vendita al minuto
5107.10 - Contenenti almeno 85%, in peso,
di lana
5107.20 - Contenenti meno di 85%, in peso,
di lana
51.08 Filati di peli fini, cardati
o pettinati, non condizionati
per la vendita al minuto.
5108.10 - Cardati
5108.20 - Pettinati
51.09 Filati di lana o di peli fini,
condizionati per la vendita al minuto.
5109.10 - Contenenti almeno 85%, in peso,
di lana o di peli fini
5109.90 - Altri
51.10 5110.00 Filati di peli grossolani o di
crine; compresi i filati di crine spiralati (vergolinati), anche condizionati per la
vendita al minuto.
51.11 Tessuti di lana cardata o di
peli fini cardati.
- Contenenti almeno 85%, in peso, di lana
o di peli fini:
5111.11 -- di peso non superiore a 300 g/m2
5111.19 -- altri
5111.20 - Altri, misti principalmente o
unicamente con filamenti sintetici o
artificiali
5111.30 - Altri, misti principalmente o
unicamente con fibre sintetiche o
artificali discontinue
5111.90 - Altri
51.12 Tessuti di lana pettinata o di
peli fini pettinati.
- Contenenti almeno 85%, in peso, di lana
o di peli fini:
5112.11 -- di peso non superiore a 200 g/m2
5112.19 -- altri
5112.20 - Altri misti principalmente o
unicamente con filamenti sintetici o
artificiali
5112.30 - Altri, misti principalmente o
unicamente con fibre sintetiche o
artificiali discontinue
5112.90 - Altri
51.13 5113.00 Tessuti di peli grossolani o
di crine.
Capitolo 52
Cotone
Nota di sottovoce
1. Ai sensi delle sottovoci 5209.42 e 5211.42 per "tessuti detti denim" si intendono i tessuti ad armatura saia, il cui rapporto d'armatura non supera 4, compresa la saia spezzata o raso di 4, ad effetto di ordito, di cui i fili di ordito sono tinti di blu mentre quelli della trama sono greggi, imbianchiti, tinti di grigio o colorati di blu piu' chiaro dei fili di ordito.
Numero Codice
della voce S.A.
52.01 Cotone, non cardato ne' pettinato.
52.02 Cascami di cotone (compresi i cascami
di filati e gli sfilacciati).
5202.10 - Cascami di filati
- Altri:
5202.91 -- sfilacciati
5202.99 -- altri
52.03 5203.00 Cotone, cardato o pettinato.
52.04 Filati per cucire di cotone, anche
condizionati per la vendita al minuto.
- Non condizionati per la vendita al minuto: 5204.11 -- contenenti almeno 85%, in peso,
di cotone
5204.19 -- altri
5204.20 - Condizionati per la vendita
al minuto
52.05 Filati di cotone (diversi dai filati
per cucire), contenenti almeno 85% in peso, di cotone, non condizionati per la vendita
al minuto.
- Filati semplici, di fibre non pettinate:
5205.11 -- aventi un titolo di 714,29
decitex o piu' (inferiore o uguale a 14 Nm) 5205.12 -- aventi un titolo inferiore a
714,29 decitex ma non a 232,56 decitex
(superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)
5205.13 -- aventi un titolo inferiore
a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex
(superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)
5205.14 -- aventi un titolo inferiore a
192,31 decitex ma non a 125 decitex
(superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)
5205.15 -- aventi un titolo inferiore
a 125 decitex (superiore a 80 Nm)
- Filati semplici, di fibre pettinate:
5205.21 -- aventi un titolo di 714,29
decitex o piu' (inferiore o uguale a 14 Nm) 5205.22 -- aventi un titolo inferiore
a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex
(superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)
5205.23 -- aventi un titolo inferiore
a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex
(superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)
5205.24 -- aventi un titolo inferiore
a 192,31 decitex ma non a 125 decitex
(superiore a 52 Mn ma non a 80 Nm)
5205.25 -- aventi un titolo inferiore
a 125 decitex (superiore a 80 Nm)
- Filati ritorti o ritorti su ritorto
(cables), di fibre non pettinate:
5205.31 -- aventi un titolo di filati
semplici di 714, 29 decitex o piu'
(inferiore o uguale a 14 Nm di filati
semplici)
5205.32 -- aventi un titolo di filati
semplici inferiore a 714,29
decitex ma non a 232,56 decitex
(superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di
filati semplici)
5205.33 -- aventi un titolo di filati
semplici inferiore a 232,56 decitex ma non
a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non
a 52 Nm di filati semplici)
5205.34 -- aventi un titolo di filati
semplici inferiore a 192,31 decitex ma non
a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non
a 80 Nm di filati semplici)
5205.35 -- aventi un titolo di filati
semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)
- Filati ritorti o ritorti su ritorto
(cables) di fibre pet tinate:
5205.41 -- aventi un titolo di filati
semplici di 714,29 decitex o piu'
(inferiore o uguale a 14 Nm di filati
semplici)
5205.42 -- aventi un titolo di filati
semplici inferiore a 714,29 decitex ma non
a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non
a 43 Nm di filati semplici)
5205.43 -- aventi un titolo di filati
semplici inferiore a 232.56 decitex ma non
a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non
a 52 Nm di filati semplici)
5205.44 -- aventi un titolo di filati
semplici inferiore a 192,31 decitex ma non
a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non
a 80 Nm di filati semplici)
5205.45 -- aventi un titolo di filati
semplici inferiore a 125 decitex
(superiore a 80 Nm di filati semplici)
52.06 Filati di cotone (diversi dai filati
per cucire), contenenti meno di 85%,
in peso, di cotone, non condizionati
per la vendita al minuto.
- Filati semplici, di fibre non pettinate:
5206.11 -- aventi un titolo di 714,29 decitex
o piu' (inferiore o uguale a 14 Nm)
5206.12 -- aventi un titolo inferiore a
714,29 decitex ma non a 232,56 decitex
(superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)
5206.13 -- aventi un titolo inferiore a
232,56 decitex ma non a 192,31 decitex
(superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)
5206.14 -- aventi un titolo inferiore a
192,31 decitex ma non a 125 decitex
(superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)
5206.15 -- aventi un titolo inferiore a
125 decitex (superiore a 80 Nm)
- Filati semplici, di fibre pettinate:
5206.21 -- aventi un titolo di 714,29
decitex o piu' (inferiore o uguale a 14 Nm) 5206.22 -- aventi un titolo a 714,29 decitex
ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm
ma non a 43 Nm)
5206.23 -- aventi un titolo inferiore a
232,56 decitex ma non a 199,31 decitex
(superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)
5206.24 -- aventi un titolo inferiore a
192,31 decitex ma non a 125 decitex
(superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)
5206.25 -- aventi un titolo inferiore a
125 decitex (superiore a 80 Nm)
- Filati ritorti o ritorti su ritorto
(ca'ble's), di fibre non pettinate:
5206.31 -- aventi un titolo di filati
semplici di 714,29 decitex o piu' (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)
5206.32 -- aventi un titolo di filati
semplici inferiore a 714,29 decitex ma non
a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non
a 43 Nm di filati semplici)
5206.33 -- aventi un titolo di filati
semplici inferiore a 232,56 decitex ma non
a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non
a 52 Nm di filati semplici)
5206.34 -- aventi un titolo di filati
semplici inferiore a 192,31 decitex ma non
a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non
a 80 Nm di filati semplici)
5206.35 -- aventi un titolo di filati
semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)
- Filati ritorti o ritorti su ritorto
(cables), di fibre pettinate:
5206.41 -- aventi un titolo di filati
semplici di 714,29 decitex o piu' (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)
5206.42 -- aventi un titolo di filati
semplici inferiore a 714,29 decitex ma non
a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non
a 43 Nm di filati semplici)
5206.43 -- aventi un titolo di filati
semplici inferiore a 232,56 ma non
a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non
a 52 Nm di filati semplici)
5206.44 -- aventi un titolo di filati
semplici inferiore a 192,31 decitex ma non
a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non
a 80 Nm di filati semplici)
5206.45 -- aventi un titolo di filati
semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)
52.07 Filati di cotone (diversi dai
filati per cucire), condizionati
per la vendita al minuto.
5207.10 - Contenenti almeno 85%, in peso,
di cotone
5207.90 - Altri
52.08 Tessuti di cotone, contenenti almeno
85%, in peso, di cotone, di peso inferiore
o uguale a 200 g/m2.
- Greggi:
5208.11 -- ad armatura a tela, di peso
inferiore o uguale a 100 g/m2
5208.12 -- ad armatura a tela, di peso
superiore a 100 g/m2
5208.13 -- ad armatura saia o diagonale,
il cui rapporto d'armatura non supera 4
5208.19 - altri tessuti
- Imbianchiti:
5208.21 -- ad armatura a tela, di peso
inferiore o uguale a 100 g/m2
5208.22 -- ad armatura a tela, di peso
superiore a 100 g/m2
5208.23 -- ad armatura saia o diagonale,
il cui rapporto d'armatura non supera 4
5208.29 -- altri tessuti
- Tinti:
5208.31 -- ad armatura a tela, di peso
inferiore o uguale a 100 g/m2
5208.32 -- ad armatura a tela, di peso
superiore a 100 g/m2
5208.33 -- ad armatura saia o diagonale,
il cui rapporto non supera 4
5208.39 -- altri tessuti
- Di filati di diversi colori:
5208.41 -- ad armatura a tela di peso
inferiore o uguale a 100 g/m2
5208.42 -- ad armatura a tela, di peso
superiore a 100 g/m2
5208.43 -- ad armatura saia o diagonale,
il cui rapporto d'armatura non supera 4
5208.49 -- altri tessuti
- Stampati:
5208.51 -- ad armatura a tela, di peso
inferiore o uguale a 100 g/m2
5208.52 -- ad armatura a tela, di peso
superiore a 100 g/m2
5208.53 -- ad armatura saia o diagonale,
il cui rapporto d'armatura non supera 4
5208.59 -- altri tessuti
52.09 Tessuti di cotone, contenenti, in
peso, almeno 85% di cotone, di peso superiore
a 200 g/m2
- Greggi:
5209.11 -- ad armatura a tela
5209.12 -- ad armatura saia o diagonale,
il cui rapporto d'armatura non supera 4
5209.19 -- altri tessuti
- Imbianchiti:
5209.21 -- ad armatura a tela
5209.22 -- ad armatura saia o diagonale,
il cui rapporto d'armatura non supera 4
5209.29 -- altri tessuti
- Tinti:
5209.31 -- ad armatura a tela
5209.32 -- ad armatura saia o diagonale,
il cui rapporto d'armatura non supera 4
5209.39 -- altri tessuti
- Di filati di diversi colori:
5209.41 -- ad armatura a tela
5209.42 -- tessuti detti "denim"
5209.43 -- altri tessuti ad armatura saia
o diagonale, il cui rapporto d'armatura
non supera 4
5209.49 -- altri tessuti
- Stampati:
5209.51 -- ad armatura a tela
5209.52 -- ad armatura saia o diagonale,
il cui rapporto d'armatura non supera 4
5209.59 -- altri tessuti
52.10 Tessuti di cotone, contenenti meno
di 85%, in peso, di cotone, misti
principalmente o unicamente con fibre
sintetiche o artificiali, di peso
inferiore o uguale a 200 g/m2
- Greggi:
5210.11 -- ad armatura a tela
5210.12 -- ad armatura saia o diagonale,
il cui rapporto d'armatura non supera 4
5210.19 -- altri tessuti
- Imbianchiti:
5210.21 -- ad armatura a tela
5210.22 -- ad armatura saia o diagonale,
il cui rapporto d'armatura non supera 4
5210.29 -- altri tessuti
- Tinti:
5210.31 -- ad armatura a tela
5210.32 -- ad armatura saia o diagonale,
il cui rapporto d'armatura non supera 4
5210.39 -- altri tessuti
- Di filati di diversi colori:
5210.41 -- ad armatura a tela
5210.42 -- ad armatura saia o diagonale,
il cui rapporto d'armatura non supera 4
5210.49 -- altri tessuti
- Stampati:
5210.51 -- ad armatura a tela
5210.52 -- ad armatura saia o diagonale,
il cui rapporto d'armatura non supera 4
5210.59 -- altri tessuti
52.11 Tessuti di cotone, contenenti meno
di 85%, in peso, di cotone, misti
principalmente o unicamente con fibre
sintetiche o artificiali, di peso
superiore a 200 g/m2.
- Greggi:
5211.11 -- ad armatura a tela
5211.12 -- ad armatura saia o diagonale,
il cui rapporto d'armatura non supera 4
5211.19 -- altri tessuti
- Imbianchiti:
5211.21 -- ad armatura a tela
5211.22 -- ad armatura saia o diagonale,
il cui rapporto d'armatura non supera 4
5211.29 -- altri tessuti
- Tinti:
5211.31 -- ad armatura a tela
5211.32 -- ad armatura saia o diagonale,
il cui rapporto di armatura non supera 4
5211.39 -- altri tessuti
- Di filati di diversi colori:
5211.41 -- ad armatura a tela
5211.42 -- tessuti detti "denim"
5211.43 -- altri tessuti ad armatura saia
o diagonale, il cui rapporto d'armatura
non supera 4
5211.49 -- altri tessuti
- Stampati:
5211.51 -- ad armatura a tela
5211.52 -- ad armatura saia o diagonale,
il cui rapporto d'armatura non supera 4
5211.59 -- altri tessuti
52.12 Altri tessuti di cotone.
- Di peso inferiore o uguale a 200 g/m2:
5212.11 -- greggi
5212.12 -- imbianchiti
5212.13 -- tinti
5212.14 -- di filati di diversi colori
5212.15 -- stampati
- Di peso superiore a 200 g/m2:
5212.21 -- greggi
5212.22 -- imbianchiti
5212.23 -- tinti
5212.24 -- di filati di diversi colori
5212.25 -- stampati
Capitolo 53
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta
Numero Codice
della voce S.A.
53.01 Lino greggio o preparato, ma non
filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati).
5301.10 - Lino greggio o macerato
- Lino maciullato, stigliato, pettinato o
altrimenti preparato, ma non filato:
5301.21 -- maciullato o stigliato
5301.29 -- altro
5301.30 - Stoppe e cascami di lino
53.02 Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o
preparata, ma non filata, stoppe e cascami di
canapa (compresi i cascami di filati e
gli sfilacciati).
5302.10 - Canapa greggia o macerata
5302.90 - Altri
53.03 Iuta ed altre fibre tessili liberiane
(esclusi il lino, la canapa ed il ramie'),
gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati).
5303.10 - Iuta ed altre fibre tessili
liberiane, gregge o macerate
5303.90 - Altri
53.04 Sisal ed altre fibre tessili del genere
"Agave", gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i
cascami di filati e gli sfilacciati).
5304.10 - Sisai ed altre fibre tessili del
genere "Ageve" gregge
5304.90 - Altri
53.05 Cocco, abaca (Canapa di Manila o
"Musa textilia Nee"), ramie ed altre fibre
tessili vegetali non nominate ne' comprese
altrove, gregge o preparate ma non
filate; stoppe e cascami di tali fibre
(compresi i cascami di filati e gli
sfilacciati).
- Di cocco (coir):
5305.11 -- greggi
5305.19 -- altri
- Di abaca:
5305.21 -- greggi
5305.29 -- altri
- Altri:
5305.91 -- greggi
5305.99 -- altri
53.06 Filati di lino.
5306.10 - Semplici
5306.20 - Ritorti o ritorti su ritorto
(cables)
53.07 Filati di iuta o di altre fibre
tessili liberiane della voce n. 53.03.
5307.10 - Semplici
5307.20 - Ritorti o ritorti su ritorto
(cables)
53.08 Filati di altre fibre tessili vegetali;
filati di carta.
5308.10 - Filati di cocco
5308.20 - Filati di canapa
5308.30 - Filati di carta
5308.90 - Altri
53.09 Tessuti di lino.
- Contenenti, in peso, almeno 85% di lino:
5309.11 -- greggio o imbianchiti
5309.19 -- altri
- Contenenti, in peso, meno di 85% di lino: 5309.21 -- greggi o imbianchiti
5309.29 -- altri
53.10 Tessuti di iuta o di altre fibre
tessili liberiane della voce n. 53.03.
5310.10 - Greggi
5310.90 - Altri
53.11 5311.00 Tessuti di altre tessili
vegetali; tessuti di filati di carta.
Capitolo 54
Filamenti sintetici o artificiali
Note
1. Nella nomenciatura i termini "fibre sintetiche o artificiali" indicano le fibre in fiocco ed i filamenti di polimeri organici ottenuti industrialmente:
a) per polimerizzazione di monomeri organici, quali poliammidi, poliesteri, poliuretani o derivati polivinilici;
b) per trasformazione chimica di polimeri organici naturali (per esempio: cellulosa, caseina, proteine, alghe), quali rayon viscosa, acetato di cellulosa, cupro o alginato.
Si considerano come "sintetiche" le fibre definite alla lettera a) come "artificiali" quelle definite alla lettera b).
I termini "sintetiche" e "artificiali" si applicano ugualmente, con lo stesso significato, all'espressione "materie tessili".
2. Sono esclusi dalle voci nn. 54.02 e 54.03 i fasci (cables) di filamenti sintetici o artificiali del capitolo 55.
Numero Codice
della voce S.A.
54.01 Filati per cucire di filamenti
sintetici o artificiali, anche
condizionati per la vendita al minuto.
5401.10 - Di filamenti sintetici
5401.20 - Di filamenti artificiali
54.02 Filati di filamenti sintetici
(diversi dai filati per cucire),
non condizionati per la vendita al minuto,
compresi i monofilamenti sintetici di meno
di 67 decitex.
5402.10 - Filati ad alta tenacita' di nylon
o di altre poliammidi
5402.20 - Filati ad alta tenacita' di
poliesteri
- Filati testurizzati:
5402.31 -- di nylon o di altre poliammidi,
con titoli di filati semplici inferiore o
uguale a 50 tex
5402.32 -- di nylon o di altre poliammidi,
con titolo di filati semplici superiore a
50 tex
5402.33 -- di poliesteri
5402.39 -- altri
- Altri filati, semplici, non torti o con
torsione inferiore o uguale a 50 giri per
metro:
5402.41 -- di nylon o di altre poliammidi
5402.42 -- di poliesteri, parzialmente
orientati
5402.43 -- di poliesteri, altri
5402.49 -- altri
- Altri filati, semplici, con torsione
superiore a 50 giri per metro:
5402.51 -- di nylon o di altre poliammidi
5402.52 -- di poliesteri
5402.59 -- altri
- Altri filati, ritorti o ritorti su ritorto (cables):
5402.62 -- di poliesteri
5402.69 -- altri
54.03 Filati di filamenti artificiali
(diversi dai filati per cucire) non
condizionati per la vendita al minuto,
compresi i monofilamenti artificiali
di meno di 67 decitex.
5403.10 - Filati ad alta tenacita' di rayon
viscosa
5403.20 - Filati testurizzati
- Altri filati, semplici:
5403.31 -- di rajon viscosa, non torti o
con torsione inferiore o uguale a 120 giri
per metro
5403.32 -- di rayon viscosa, con torsione
superiore 120 giri per metro
5403.33 -- di aceto di cellulosa
5403.39 -- altri
- Altri filati, ritorti o ritorti su ritorto (cables):
5403.41 -- di rayon viscosa
5403.42 -- di acetato di cellulosa
5403.49 -- altri
54.04 Monofilamenti sintetici di 77 decitex
o piu', di cui la piu' grande dimensione
della sezione trasversale non e' superiore o un mm; lamelle e forme simili (per esempio
paglia artificiale) di materie tessili
sintetiche, di larghezza apparente non
superiore a 5 mm.
5404.10 - Monofilamenti
5404.90 - Altri
54.05 Monofilamenti artificiali di 67
decitex o piu', di cui la piu' grande
dimensione della sezione trasversale non e' superiore a un mm; lamelle e forme simili
(per esempio paglia artificiale) di materie tessili artificiali, di larghezza apparente non superiore a 5 mm.
54.06 Filati di filamenti sintetici o
artificiali (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto.
5406.10 - Filati di filamenti sintetici
5406.20 - Filati di filamenti artificiali
54.07 Tessuti di filati di filamenti
sintetici, compresi i tessuti ottenuti con
prodotti della voce n. 54.04
5407.10 - Tessuti ottenuti con filati ad
alta tenacita' di nylon o di altre
poliammidi o di poliesteri
5407.20 - Tessuti ottenuti con lamelle o
forme simili
5407.30 - Tessuti previsti nella nota 9
sezione XI
- Altri tessuti, contenenti almeno 85%,
in peso, di filamenti di nylon o di altre
poliammidi:
5407.41 -- greggi o imbianchiti
5407.42 -- tinti
5407.43 -- di filati di diversi colori
5407.44 -- stampati
- Altri tessuti, contenenti almeno 85%, in
peso, di filamenti di poliesteri
testurizzati:
5407.51 -- greggi o imbianchiti
5407.52 -- tinti
5407.53 -- di filati di diversi colori
5407.54 -- stampati
5407.60 - Altri tessuti, contenenti almeno
85%, in peso, di filamenti di poliesteri
non testurizzati
- Altri tessuti, contenenti almeno
85%, in peso, di filamenti sintetici:
5407.71 -- greggi o imbianchiti
5407.72 -- tinti
5407.73 -- di filati di diversi colori
5407.74 -- stampati
- Altri tessuti, contenenti meno di 85%, in peso, di filamenti sintetici e misti
principalmente o unicamente con cotone:
5407.81 -- greggi o imbianchiti
5407.82 -- tinti
5407.83 -- di filati di diversi colori
5407.84 -- stampati
- Altri tessuti:
5407.91 -- greggi o imbianchiti
5407.92 -- tinti
5407.93 -- di filati di diversi colori
5407.94 -- stampati
54.08 Tessuti di filamenti artificiali,
compresi i tessuti ottenuti con prodotti
della voce n. 54.05.
5408.10 - Tessuti ottenuti con filati ad
alta tenacita' di rayon viscosa
- Altri tessuti, contenenti almeno 85%,
in peso, di filamenti o lamelle o
forme simili, artificiali:
5408.21 -- greggi o imbianchiti
5408.22 -- tinti
5408.23 -- di filati di diversi colori
5408.24 -- stampati
- Altri tessuti:
5408.31 -- greggi o imbianchiti
5408.32 -- tinti
5408.33 -- di filati di diversi colori
5408.34 -- stampati
Capitolo 55
Fibre sintetiche o artificiali in fiocco
Nota
1. Ai sensi delle voci nn. 55.01 e 55.02 per "fasci (cables) di filamenti sintetici o artificiali", si intendono i fasci costituiti da un insieme di filamenti paralleli di lunghezza uniforme ed uguale a quella dei fasci e che rispondono alle seguenti caratteristiche:
a) lunghezza del fascio superiorez a 2 m;
b) torsione del fascio inferiore a 5 giri per metro;
c) titolo unitario dei filamenti inferiore a 67 decitex;
d) solo per i fasci di filamenti sintetici: i fasci debbono avere gia' subito l'operazione di stiramento e, di conseguenza, se sottoposti a trazione, non debbono essere suscettibili di un ulteriore allungamento che superi 100% della loro lunghezza;
e) titolo totale del fascio superiore a 20.000 decitex.
I fasci aventi una lunghezza inferiore o uguale a 2 m rientrano nelle voci nn. 55.03 o 55.04.
Numero Codice
della voce S.A.
55.01 Fasci di filamenti sintetici.
5501.10 - Di nylon o di altre poliammidi
5501.20 - Di poliesteri
5501.30 - Acrilici o modacrilici
5501.90 - Altri
55.02 5502.00 Fasci di filamenti artificiali.
55.03 Fibre sintetiche in fiocco, non
cardate ne' pettinate ne' altrimenti
preparate per la filatura.
5503.10 - Di nylon o di altre poliammidi
5503.20 - Di poliesteri
5503.30 - Acriliche o modacriliche
5503.40 - Di polipropilene
5503.90 - Altre
55.04 Fibre artificiali in fiocco, non
cardate ne' pettinate ne' altrimenti
preparate per la filatura.
5504.10 - Di viscosa
5504.90 - Altre
55.05 Cascami di fibre sintetiche o
artificiali (comprese le pettinacce,
i cascami di filati e gli sfilacciati).
5505.10 - Di fibre sintetiche
5505.20 - Di fibre artificiali
55.06 Fibre sintetiche in fiocco,
cardate, pettinate o altrimenti
preparate per la filatura.
5506.10 - Di nylon o di altre poliammidi
5506.20 - Di poliesteri
5506.30 Acriliche o modacriliche
5506.90 - Altre
55.07 5507.00 Fibre artificiali in fiocco,
cardate, pettinate o altrimenti preparate
per la filatura.
55.08 Filati per cucire di fibre sintetiche
o artificiali in fiocco, anche condizionati per la vendita al minuto.
5508.10 - Di fibre sintetiche in fiocco
5508.20 - Di fibre artificiali in fiocco
55.09 Filati di fibre sintetiche in fiocco
(diversi dai filati per cucire), non
condizionati per la vendita al minuto.
- Contenenti almeno 85%, in peso, di
fibre in fiocco di nylon o di altre
poliammidi:
5509.11 -- semplici
5509.12 - ritorti o ritorti su ritorto
(cables)
- Contenenti almeno 85%, in peso, di fibre
in fiocco di poliestere:
5509.21 -- semplici
5509.22 -- ritorti o ritorti su ritorto
(cables)
- Contenenti almeno 85%, in peso, di fibre
in fiocco acriliche o modacriliche:
5509.31 -- semplici
5509.32 -- ritorti o ritorti su ritorto
(cables)
- Altri filati, contenenti, almeno 85%
in peso, di fibre sintetiche in fiocco:
5509.41 -- semplici
5509.42 -- ritorti o ritorti su ritorto
(cables)
- Altri filati, di fibre in fiocco di
poliestere:
5509.51 -- misti principalmente o unicamente
con fibre artificiali in fiocco
5509.52 -- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini 5509.53 -- misti principalmente o unicamente
con cotone
5509.59 -- altri
- Altri filati, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche:
5509.61 -- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini 5509.62 -- misti principalmente o unicamente
con cotone
5509.69 -- altri
- Altri filati:
5509.91 -- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini 5509.92 -- misti principalmente o unicamente
con cotone
5509.99 -- altri
55.10 Filati di fibre artificiali in fiocco
(diversi dai filati per cucire), non
condizionati per la vendita al minuto.
- Contenenti almeno 85%, in peso, di
fibre artificiali in fiocco:
5510.11 -- semplici
5510.12 -- ritorti o ritorti su ritorto
(cables)
5510.20 -- altri filati, misti principalmente
o unicamente con lana o peli fini
5510.30 -- altri filati, misti principalmente
o unicamente con cotone
5510.90 -- altri filati
55.11 Filati di fibre sintetiche o
artificiali in fiocco (diversi dal filati
per cucire), condizionati per la vendita
al minuto.
5511.10 - Di fibre sintetiche in fiocco
contenenti almento 85%. in peso, di tali
fibre
5511.20 - Di fibre sintetiche in fiocco
contenenti meno di 85%, in peso, di tali
fibre
5511.30 - di fibre artificiali in fiocco
55.12 Tessuti di fibre sintetiche in fiocco
contenenti almeno 85%, in peso, di fibre
sintetiche in fiocco.
- Contenenti almeno 85% in peso, di fibre in fiocco di poliestere:
5512.11 -- greggio o imbianchiti
5512.19 -- altri
- Contenenti almeno 85%, in peso, di fibre
in fiocco acriliche o modacriliche:
5512.21 -- greggi o imbianchiti
5512.29 - altri
- Altri:
5512.91 -- greggi o imbianchiti
5512.99 -- altri
55.13 Tessuti di fibre sintetiche in fiocco,
contenenti meno di 85%, in peso, di tali
fibre, miste principalmente o unicamente
con cotone, di peso non superiore a 170 g/m2.
- Greggi o imbianchiti:
5513.11 -- di fibre in fiocco di poliestere,
ad armatura a tela
5513.12 -- di fibre in fiocco di poliestere,
ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4
5513.13 -- altri tessuti di fibre in fiocco
di poliestere
5513.19 -- altri tessuti
- Tinti:
5513.21 -- di fibre in fiocco di poliestere,
ad armatura a tela
5513.22 -- di fibre in fiocco di poliestere,
ad armatura saia o diagonale il cui
rapporto non supera 4
5513.23 -- altri tessuti di fibre in fiocco
di poliestere
5513.29 -- altri tessuti
- Di filati di diversi colori:
5513.31 -- di fibre in fiocco di poliestere,
ad armatura a tela
5513.32 -- di fibre in fiocco di poliestere,
ad armatura saia o diagonale il cui
rapporto di armatura non supera 4
5513.33 -- altri tessuti di fibre il fiocco
di poliestere
5513.39 -- altri tessuti
- Stampati:
5513.41 -- di fibre in fiocco di poliestere,
ad armatura a tela
5513.42 -- di fibre in fiocco di poliestere,
ad armatura saia o diagonale il cui
rapporto di armatura non supera 4
5513.43 -- altri tessuti di fibre in fiocco
di poliestere
5513.49 -- altri tessuti
55.14 Tessuti di fibre sintetiche, in fiocco,
contenenti meno di 85%, in peso, di
tali fibre, misti principalmente o
unicamente con cotone, di peso superiore a
170 g/m2.
- Greggi o imbianchiti:
5514.11 -- di fibre di fiocco di poliestere,
ad armatura a tela
5514.12 -- di fibre in fiocco di poliestere,
ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4
5514.13 -- altri tessuti di fibre i fiocco
di poliestere
5514.19 -- altri tessuti
- Tinti:
5514.21 -- di fibre in fiocco di poliestere,
ad armatura a tela
5514.22 -- di fibre in fiocco di poliestere,
ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4
5514.23 -- altri tessuti di fibre in fiocco
di poliestere
5514.29 -- altri tessuti
- Di filati di diversi colori:
5514.31 -- di fibre in fiocco di poliestere,
ad armatura a tela
5514.32 -- di fibre in fiocco di poliestere,
ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4
5514.33 -- altri tessuti di fibre in fiocco
poliestere
5514.39 -- altri tessuti
- Stampati:
5514.41 -- di fibre in fiocco di poliestere,
ad armatura a tela
5514.42 -- di fibre in fiocco di poliestere,
ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4
5514.43 -- altri tessuti di fibre in fiocco
di poliestere
5514.49 -- altri tessuti
55.15 Altri tessuti di fibre sintetiche
in fiocco
- Di fibre in fiocco di poliestere:
5515.11 -- misti principalmente o unicamente
con fibre in fiocco di viscosa
5515.12 -- misti principalmente o unicamente
con filamenti sintetici o artificiali
5515.13 -- misti principalmente o unicamente
con la lana o peli fini
5515.19 -- altri
- Di fibre in fiocco acriliche o
modacriliche:
5515.21 -- misti principalmente o unicamente
con filamenti sintetici o artificiali
5515.22 -- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini 5515.29 -- altri
- Altri tessuti:
5515.91 -- misti principalmente o unicamente
con filamenti sintetici o artificiali
5515.92 -- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini 5515.99 -- altri
55.16 Tessuti di fibre artificiali in fiocco.
- Contenenti almeno 85%, in peso, di fibre
artificiali in fiocco:
5516.11 -- greggi o imbianchiti
5516.12 -- tinti
5516.13 -- di filati di diversi colori
5516.14 -- stampati
- Contenenti meno di 85%, in peso, di fibre artificiali in fiocco, miste principalmente o
unicamente con fila menti sintetici o
artificali:
5516.21 -- greggi o imbianchiti
5516.22 -- tinti
5516.23 -- di filati di diversi colori
5516.24 -- stampati
- Contenenti meno di 85%, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o
unicamente con lana o peli fini:
5516.31 -- greggi o imbianchiti
5516.32 -- tinti
5516.33 -- di filati di diversi colori
5516.35 -- stampati
- Contenenti meno di 85%, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o
unicamente con cotone:
5516.41 -- greggi o imbianchiti
5516.42 -- tinti
5516.43 -- di filati di diversi colori
5516.44 -- stampati
- Altri:
5516.91 -- greggi o imbianchiti
5516.92 -- tinti
5516.93 -- di filati di diversi colori
5516.94 -- stampati
Capitolo 56
Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) le ovatte, i feltri e le stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sostanze o di preparazioni (per esempio: di profumo o di belletti del capitolo 33, di sapone o detergente della voce n. 34.01, di cera, crema, encaustico, lucido, ecc. o preparazioni simili della voce n. 34.05, di ammorbidente per tessili della voce n. 38.09), quando queste materie tessili servono di supporto;
b) i prodotti tessili della voce n. 58.11;
c) gli abrasivi naturali o artificiali in polvere o in grani, applicati su supporti di feltro o di stoffa non tessuta (n. 68.05);
d) la mica agglomerata o ricostituita su supporto di feltro o di stoffa non tessuta (n. 68.14);
e) i fogli e i nastri sottili di metallo fissati su supporto di feltro o di stoffa non tessuta (sezione XV).
2. Il termine "feltro" si riferisce anche ai feltri all'ago nonche' ai prodotti costituiti da una nappa di fibre tessili la cui coesione e' stata rinforzata con un procedimento di cucitura con punto a maglia servendosi delle fibre della nappa stessa.
3. Le voci nn. 56.02 e 56.03 riguardano, rispettivamente, i feltri e le stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, oppure stratificati con queste materie, qualunque sia la natura delle stesse (compatta o alveolata).
La voce n. 56.03 si riferisce, inoltre, alle stoffe non tessute aventi come legante materia plastica o gomma.
Le voci nn. 56.02 e 56.03 non comprendono tuttavia:
a) i feltri impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica, o di gomma o stratificati con questo materie, contenenti, in peso, 50% o meno di materie tessili, nonche' i feltri interamente immersi nella materia plastica o nella gomma (capitoli 39 o 40);
b) le stoffe non tessute, sia interamente immerse nella materia plastica, gomma, sia totalmente spalmate o ricoperte sulle due facce di queste materie, a condizione che la spalmatura o la ricopertura siano percettibili ad occhio nudo, fatta eccezione, per l'applicazione di questa disposizione, per i cambiamenti di colore provocati da queste operazioni (capitoli 39 o 40);
c) i fogli, le lastre e i nastri in materia plastica o gomma alveolari, combinati con feltro o con stoffa non tessuta, nei quali la materia tessile serve soltanto da supporto (capitoli 39 e 40).
4. La voce n. 56.04 non comprende i filati tessili, le lamelle o forme simili delle voci nn. 54.04 o 54.05 nelle quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura, non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli dal 50 al 55) o, per l'applicazione di questa disposizione, non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati da queste operazioni.
Numero Codice
della voce S.A.
56.01 Ovatte di materie tessili e manufatti
di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza
inferiore o uguale a 5 mm (borre di
cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di
materie tessili.
Convenzione - Allegato
5601.10 - Assorbenti e tamponi igienici,
pannolini per bambini piccoli (bebes) ed
oggetti igienici simili, di ovatta
- Ovatte; altri manufatti di ovatta:
5601.21 -- di cotone
5601.22 -- di fibre sintetiche o artificali
5601.29 -- altri
5601.30 - Borre di cimatura, nodi e groppetti
(bottoni) di materie tessili
56.02 Feltri, anche impregnati, spalmati,
ricoperti o stratificati.
5602.10 - Feltri all'ago e prodotti cuciti
con punto a maglia
- Altri feltri non impregnati ne' spalmati, ne' ricoperti, ne' stratificati:
5602.21 -- di lana o di peli fini
5602.29 -- altre materie tessili
5602.90 -- altri
56.03 5603.00 Stoffe non tessute, anche
impregnate, spalmate, ricoperte o
stratificate.
56.04 Fili e corde di gomma, ricoperti di
materie tessili; filati tessili, lamelle o
forme simili delle voci nn. 54.04 o 54.05,
impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica.
5604.10 - Fili e corde di gomma, ricoperti
di materie tessili
5604.20 - Filati ad alta tenacita' di
poliesteri, di naylon o di altre poliammidi o di rayon viscosa, impregnati o spalmati
5604.90 - Altri
Numero Codice
della voce S.A.
56.05 5605.00 Filati metallici e filati
metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme
simili delle voci nn. 54.04 o 54.05,
combinati con metallo in forma di fili,
di lamelle o di polveri, oppure ricoperti
di metallo.
56.06 5606.00 Filati spiralati (vergolinati),
lamelle o forme simili delle voci nn. 54.04 o
54.05 rivestite (spiralate), diverse da
quelli della voce n. 56.05 e dai filati da
crine rivestiti (spiralati); filati di
ciniglia; filati detti "a catenella".
56.07 Spago, corde e funi, anche intrecciati,
impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica.
5607.10 - Di iuta o di altre fibre tessili
liberiane della voce n. 53.03
- Di sisal o di altre fibre tessili del
genere "Agave":
5607.21 -- spago per legare
5607.29 -- altri
5607.30 - Di abaca (canapa di Manila o "Musa
Textilis Nee") o di altre fibre (di foglie) dure
- Di polietilene o di polipropilene:
5607.41 -- spago per legare
5607.49 -- altri
5607.50 - Di altre fibre sintetiche
5607.90 - Altri
56.08 Reti a maglie annodate, in strisce o
in pezza, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca ed altre
reti confezionate, di materie tessili.
- Di materie tessili sintetiche o
artificiali:
5608.11 -- reti confezionate per la pesca
5608.19 -- altre
5608.90 - Altre
56.09 5609.00 Manufatti di filati, di lamelle
o forme simili delle voci nn. 54.04 o 54.05, di spago, corde o funi, non nominati ne'
compresi altrove.
Capitolo 57
Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili
Note
1. In questo capitolo, per "tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili" si intendono tutti i rivestimenti del suolo nei quali la parte di materia tessile si trova sulla superficie esterna quando questi sono posti in opera. Sono compresi ugualmente i manufatti che hanno le caratteristiche di rivestimenti del suolo di materie tessili, ma che sono utilizzati per altri fini.
2. Questo Capitolo non comprende i sottotappeti ("thibaudes").
Numero Codice
della voce S.A.
57.01 Tappeti di materie tessili, a punti
annodati o arrotolati, anche confezionati:
5701.10 - Di lana o di peli fini
5701.90 - Di altre materie tessili
57.02 Tappeti ed altri rivestimenti del
suolo di materie tessili, tessuti, non
"tufted" ne' "fioccati", anche confezionati, compresi i tappeti detti "Kelim" o "Kilim"; "Schumacks" o "Soumak", "Karamanie"
e tappeti simili tessuti a mano:
5702.10 - Tappeti detti "Kelim" o "Kilim",
"Schumacks" o "Soumak", "Karamanie" e
tappeti simili tessuti a mano
5702.20 - Rivestimenti del suolo di cocco
- Altri, vellutati, non confezionati:
5702.31 -- di lana o di peli fini
5702.32 -- di materie tessili sintetiche o
artificali
5702.39 -- di altre materie tessili
- Altri, vellutati, confezionati:
5702.41 -- di lana o di peli fini
5702.42 -- di materie tessili sintetiche o
artificiali
5702.49 -- di altre materie tessili
- Altri, non vellutati, ne' confezionati:
5702.51 -- di lana o di peli fini
5702 52 - di materie tessili sintetiche o
artificiali
5702 59 -- di altre materie tessili
- Altri non vellutati, confezionati:
5702.91 -- di lana o di peli fini
5702 92 -- di materie tessili sintetiche o
artificiali
5702 99 -- di altre materie tessili
57.03 Tappeti ed altri rivestimenti del suolo
di materie tessili, "tufted", anche
confezionati
5703 10 - Di lana o di peli fini
5703 20 - Di naylon o di altre poliammidi
5703 30 - Di altre materie tessili sintetiche
o di materie tessili artificiali
5703 90 - Di altre matrie tessili
57.04 Tappeti ed altri rivestimenti del
suolo di feltro non "tufted" ne' "floccati", anche confezionati:
5704 10 - In forma quadrata con superficie
inferiore o uguale a 0.3 m2
5704 90 - Altri
57.05 5705 00 Altri tappeti e rivestimenti
del suolo di materie tessili, anche
confezionati.
Capitolo 58
Tessuti speciali; superfici tessili "Tufted"; pizzi; arazzi;
passamaneria; ricami
Note
1. Questo capitolo non comprende i tessuti di cui alla nota 1 del capitolo 59, impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati, ne' gli altri articoli del capitolo 59.
2. Nella voce n. 58.01 rientrano anche i velluti e le felpe di trama non ancora tagliati, che non presentano ne' peluzzo ne' ricci in superficie.
3. Ai sensi della voce n. 58.03 per "tessuti a punto di garza" si intendono i tessuti la cui catena e' costituita, su tutta o su parte della loro superficie, da filati fissi (fili dritti) e da filati mobili (fili di giro), che fanno con i filati fissi un mezzo giro, un giro completo o piu' di un giro, in modo da formare una legatura che racchiude la trama.
4. Nella voce n. 58.04 non rientrano le reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi, della voce n. 56.08.
5. Ai sensi della voce n. 58.06, per "nastri", "galloni e simili", si intendono:
a) - i tessuti a catena e trama (compresi i velluti), in strisce di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, munite di vere cimose;
- le strisce di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, provenienti dal taglio dei tessuti e munite di finte cimose tessute, incollate o altrimenti ottenute;
b) i tessuti a catena a trama di forma tubolare, la cui larghezza, allo stato piatto, e' inferiore o uguale a 30 cm;
c) le strisce di tessuto tagliate a sghembo, con i bordi ripiegati, di larghezza se spiegate, inferiore o uguale a 30 cm.
I nastri, che presentano frange ottenute alla tessitura, sono classificati nella voce n. 58.08.
6. Il termine "ricami" della voce n. 58.10 comprende anche le applicazioni, ottenute mediante cucitura di lustrini, di perline o di motivi decorativi di materie tessili o di altre materie, nonche' i lavori eseguiti con fili di ricamo di metallo o di fibre di vetro.
Sono esclusi dalla voce n. 58.10 gli arazzi fatti all'ago (n. 58.05).
7. Oltre i prodotti della voce n. 58.09, rientrano nelle voci di questo capitolo anche i manufatti costituiti da fili di metallo dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, l'arredamento o usi simili.
Numero Codice
della voce S.A.
58.01 Velluti e felpe tessuti di ciniglia,
diversi dal manufatti della voce n. 58.06.
5801.10 -- Di lana o di peli fini
- Di cotone:
5801.21 -- velluti e felpe a trama,
non tagliati
5801.22 -- velluti e felpe a trama,
tagliati, a coste
5801.23 -- altri velluti e felpe a trama
5801.24 -- velluti e felpe a catena, rigati
5801.25 -- velluti e felpe a catena, tagliati
5801.26 - tessuti di ciniglia
- Di fibre sintetiche o artificiali:
5801.31 -- velluti e felpe a trama,
non tagliati
5801.32 -- velluti e felpe a trama,
tagliati, a coste
5801.33 -- altri velluti e felpe a trama
5801.34 -- velluti e felpe a catena, rigati
5801.35 -- velluti e felpe a catena, tagliati
5801.36 -- tessuti di ciniglia
5801.90 - Di altre materie tessili
58.02 Tessuti ricci del tipo spugna, diversi
dai manufatti della voce n. 58.06; superfici tessili "tufted", diverse dal prodotto della voce n. 57.03.
- Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone: 5802.11 -- greggi
5802.19 -- altri
5802.20 - Tessuti ricci del tipo di spugna,
di altre materie tessili
5802.30 - Superfici tessili "tufted"
58.03 Tessuti a punto di garza, diversi
dai manufatti della voce n. 58.06.
5803.10 - Di cotone
5803.90 - Di altre materie tessili
58.04 Tulli, tulli-bobinots e tessuti
a maglie annodate; pizzi in pezza,
in strisce o in motivi.
5804.10 Tulli, tulli-bobinots e tessuti
a maglie annodate
- Pizzi a macchina:
5804.21 -- di fibre sintetiche o artificiali
5804.29 -- di altre materie tessili
5804.30 -- pizzi a mano
58.05 5805.00 Arazzi tessuti a mano (tipo
Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais
e simili) ed arazzi fatti all'ago (per
esempio a piccolo punto, a punto a croce),
anche confezionati.
58.06 Nastri, galloni e simili, diversi
dai manufatti della voce n. 58.07; nastri
senza trama di filo o di fibre parallelizzati
ed incollati (bolducs).
5806.10 - Nastri, galloni e simili di
velluti, di felpe, di tessuti di ciniglia
o di tessuti ricci del tipo spugna
5806.20 - Altri nastri, galloni e simili,
contenenti, in peso, 5% o piu' filati
di elastomeri o fili di gomma
- Altri nastri, galloni e simili:
5806.31 -- di cotone
5806.32 -- di fibre sintetiche o artificiali
5806.39 -- di altre materie tessili
5806.40 - Nastri, senza trama, di fili
o di fibre parallelizzati ed incollati
(bolducs)
58.07 Etichette, scudetti e manufatti
simili, di materie tessili, in pezza,
in nastri o tagliati, non ricamati.
5807.10 - Tessuti
5807.90 - Altri
58.08 Trecce in pezza; manufatti di
passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, non ricamati, diversi da quelli a maglia; ghiande, nappe, olive, noci,
fiocchetti (pompons) e simili.
5808.10 - Trecce in pezza
5808.90 - Altri
58.09 5809.00 Tessuti di fili di metallo e
tessuti di filati metallici o di filati
tessili metallizzati della voce n. 56.05,
dei tipi utilizzati per l'abbigliamento,
per l'arredamento o per usi simili,
non nominati ne' compresi altrove.
58.10 Ricami in pezza, in strisce o in
motivi.
5810.10 - Ricami chimici o aeriennes e ricami
a fondo tagliato
- Altri ricami:
5810.91 -- di cotone
5810.92 -- di fibre sintetiche o artificiali
5810.99 -- di altre materie tessili
58.11 5811.00 Prodotti tessili in pezza,
costituiti da uno o piu' strati di materie
tessili associate con materiale per
imbottitura, impunturati, trapuntati o
altrimenti riuniti, diversi dai ricami
della voce n. 58.10.
Capitolo 59
Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti e stratificati;
manufatti tecnici di materie tessili
Note
1. Salvo disposizioni contrarie il termine "tessuti" usato in questo capitolo si riferisce ai tessuti dei capitoli da 50 a 55 e delle voci nn. 58.03 e 58.06, alle trecce, ai manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, della voce n. 58.08 ed alle stoffe a maglia della voce n. 60.02.
2. La voce n. 59.03 comprende:
a) i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti, di materia plastica e stratificati con materia plastica, qualunque sia il loro peso per m2 e qualunque sia la natura della materia plastica (compatta o alveolare), esclusi:
1) tessuti nei quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura non sono percettibili ad occhio nudo, (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60); per l'applicazione di questa disposizione non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni;
2) prodotti che non possono essere avvolti a mano, senza screpolarsi su un mandrino di 7 mm di diametro ad una temperatura compresa tra 15 C e 30 C (generalmente capitolo 39);
3) prodotti nei quali il tessuto e stato interamente immerso nella materia plastica o totalmente spalmato o ricoperto sulle due facce con questa stessa materia, purche' la spalmatura o la ricopertura siano percettibili ad occhio nudo; per l'applicazione di queste disposizioni non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni (capitolo 39);
4) tessuti parzialmente spalmati o ricoperti di materia plastica che presentano dei disegni provenienti da questi trattamenti (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60);
5) fogli, lastre o nastri di materia plastica alveolare combinati con tessuto e nei quali il tessuto serve solo da supporto (capitolo 39);
6) prodotti tessili della voce n. 58.11.
b) tessuti fabbricati con filati, lamelle o forme simili, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di materia plastica, della voce n. 56.04.
3. Per "rivestimenti murali di materie tessili" ai sensi della voce n. 59.05, si intendono i prodotti presentati in rotoli, di larghezza uguale o superiore a 45 cm, adatti alla decorazione dei muri o dei soffitti, costituiti da una superificie tessile, sia fissata su di un supporto, sia, in assenza di supporto, che abbia subito un trattamento sul rovescio (impregnazione o spalmatura che permette l'incollatura.
Tuttavia questa voce non comprende i rivestimenti murali costituiti da borre di cimatura o dalla polvere di tessili fissate direttamente su un supporto di carta (n. 48.14) o su un supporto di materie tessili (generalmente voce n. 59.07).
4. Per "tessuti gomma", ai sensi della voce n. 59.06, si intendono:
a) i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia:
- di peso inferiore o uguale a 1.500 g/m2 oppure
- di peso superiore a 1.500 g/m2 e contenenti, in peso, piu' di 50% di materie tessili;
b) i tessuti fabbricati con filati, lamelle o forme simili, impregnati spalmati, ricoperti o rivestiti con gomma, della voce n. 56.04;
c) le nappe costituite da filati tessili parallelizzati ed uniti tra loro mediante gomma;
d) i fogli, le lastre o i nastri di gomma alveolare, combinati con tessuto, nei quali il tessuto costituisce piu' di un semplice supporto, diversi dai prodotti tessili della voce n. 58.11.
5. La voce n. 59.07 non comprende:
a) i tessuti nei quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli dal 50 al 55, 58 o 60); per l'applicazione di questa disposizione, non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni;
b) i tessuti dipinti (diversi dalle tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studio o per simili usi);
c) i tessuti parzialmente ricoperti di borre di cimatura, di polvere di sughero o di prodotti simili che presentano disegni provenienti da questi trattamenti. Le imitazioni di velluti restano tuttavia classificati in questa voce;
d) i tessuti che hanno subito gli appretti normali di finitura a base di sostanze amidacee o di sostanze simili;
e) i fogli di impiallacciatura applicati su un supporto di tessuto (n. 44.08);
f) gli abrasivi naturali o artificiali in polvere o in grani applicati su un supporto di tessuto (n. 68.05);
g) la mica agglomerata e ricostituita su un supporto di tessuto (n. 68.14);
h) i fogli o nastri sottili di metallo fissati su un supporto di tessuto (sezione XV).
6. La voce n. 59.10 non comprende:
a) le cinghie di materie tessili aventi meno di 3 mm di spessore, di lunghezza indeterminata o tagliate a misura;
b) le cinghie di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa materia nonche' quelle fabbricate con fili o cordicelle tessili, impregnati, spalmati, ricoperti o inguainati con gomma (n. 40.10).
7. La voce n. 59.11 comprende i seguenti prodotti, i quali non rientrano in altre voci della sezione X1:
a) i manufatti tessili in pezza, tagliati a misura o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, specificatamente menzionati qui di seguito (esclusi quelli che presentano i caratteri dei prodotti delle voci dal n. 59.08 al n. 59.10);
- i veli e le tele per buratti;
- i tessuti per bruscole e fiscoli e i tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli fatti di capelli;
- i tessuti, feltri o tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o piu' strati di gomma, di cuoio o di altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e di manufatti simili per altri usi tecnici;
- i tessuti, feltrati o non, anche impregnati o spalmati, per usi tecnici, a tessitura piana, a catene o a trame multiple;
- i tessuti armati di metallo, dei tipi utilizzati per usi tecnici;
- i cordoni lubrificanti e le trecce, corde e simili prodotti tessili per imbottiture industriali, anche impregnati, spalmati o armati;
b) i manufatti tessili per usi tecnici (diversi da quelli delle voci delle voci dal n. 59.08 al n. 59.10) (tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o nelle macchine simili (per esempio, a pasta, ad amianto-cemento), dischi per lucidare, giunti, rondelle ed altre parti di macchine o di apparecchi).
Numero Codice
della voce S.A.
59.01 Tessuti spalmati di colla o di
sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in
legatoria, per cartonaggi, nella
fabbricazione di astucci o per usi simili;
tele per decalco o trasparenti per il
disegno; tele preparate per la pittura;
bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi
utilizzati per cappelleria.
5901.10 - Tessuti spalmati di colla o di
materie amidacee, dei tipi usati per la
legatoria, per cartonaggi, nella
fabbricazione di astucci o per usi simili
5901.90 - Altri
59.02 Nappe a trama per pneumatici ottenute
da filati ad alta tenacita' di nylon o di
altre poliammidi, di poliesteri o di raion
viscosa.
5902.10 - Di nylon o di altre poliammidi
5902.20 - Di poliesteri
5902.90 - Altri
59.03 Tessuti impregnati, spalmati o
ricoperti di materia plastica o
stratificati con materia plastica, diversi
da quelli della voce n. 59.02.
5903.10 - Con policloruro di vinile
5903.20 - Con poliuretano
5903.90 - Altri
59.04 Linoleum, anche tagliati; rivestimenti
del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un
supporto tessile, anche tagliati.
5904.10 - Linoleum
- Altri:
5904.91 -- il cui supporto e' costituito da
un feltro trapuntato all'ago o da una
stoffa non tessuta
5904.92 -- il cui supporto tessile e'
costituito altrimenti
59.05 5905.00 Rivestimenti murali di
materie tessili.
59.06 Tessuti gommati, diversi da quelli
della voce n. 59.02.
5906.10 - Nastri adesivi di larghezza
inferiore e uguale a 20 cm
- Altri:
5906.91 -- a maglia
5906.99 -- altri
59.07 5907.00 Altri tessuti impregnati,
spalmati o ricoperti; tele dipinte per
scenari di teatri, per sfondi di studi o
per usi simili.
59.08 5908.00 Lucignoli tessuti, intrecciati
o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili;
reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro
fabbricazione, anche impregnate.
59.09 5909.00 Tubi per pompe e simili, di
materie tessili, anche con armature od
accessori di altre materie.
59.10 5910.00 Nastri trasportatori e cinghie
di trasmissione di materie tessili, anche
rinforzati di metallo o di altre materie.
59.11 Prodotti e manufatti tessili per usi
tecnici, indicati nella nota 7 di questo
capitolo.
5911.10 - Tessuti, feltri e tessuti
rinforzati di feltro, aventi uno o piu'
strati di gomma, di cuoio o altre materie,
dei tipi utilizzati nella fabbricazione di
guarniture per scardassi e manufatti simili per altri usi tecnici
5911.20 - Veli e tele da buratti, anche
confezionati
- Tessuti e feltri senza fine o muniti di
mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati
nelle macchine per cartiere o per macchine
simili (per esempio a pasta, ad amianto
cemento):
5911.31 -- di peso inferiore a 650 g/m2
5911.32 -- di peso uguale o superiore a
650 g/m2
5911.40 - Tessuti per bruscoli e fiscoli e
tessuti spessi dei tipi utilizzati per le
presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli di capelli
5911.90 - Altri
Capitolo 60
Stoffe a maglia
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) i pizzi all'uncinetto della voce n. 58.04;
b) le etichette, gli scudetti e manufatti simili, a maglia, della voce n. 58.07;
c) le stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate del capitolo 59. Tuttavia, i velluti, le felpe e le stoffe ricce a maglia, impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati restano classificati nella voce n. 60.01.
2. Questo capitolo comprende anche le stoffe ottenute con fili di metallo e che sono dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili.
3. Nella nomenclatura, l'espressione "a maglia" si riferisce anche ai prodotti cuciti con punto a maglia nei quali le maglie sono costituite da filati tessili.
Numero Codice
della voce S.A.
60.01 Velluti, felpe (comprese le stoffe
dette a peli lunghi) e le stoffe ricce,
a maglia.
6001.10 - Stoffe dette a peli lunghi
- Stoffe a ricci:
6001.21 -- di cotone
6001.22 -- di fibre sintetiche o artificiali
6001.29 -- di altre materie tessili
- Altri:
6001.91 -- di cotone
6001.92 -- di fibre sintetiche o artificiali
6001.99 -- di altre materie tessili
60.02 Altre stoffe a maglia.
6002.10 - Di larghezza inferiore o uguale a
30 cm, contenenti, in peso, 5% o piu' di
filati di elastomeri o di fili di gomma
6002.20 - Altre, di larghezza inferiore o
uguale a 30 cm.
6002.30 - Di larghezza superiore a 30 cm,
contenenti, in peso, 5% o piu', difilati di elastomeri o di fili di gomma
- Altre, maglieria di catena (a maglia
gettata), comprese quelle ottenute su
telai per galloni:
6002.41 -- di lana o di peli fini
6002.42 -- di cotone
6002.43 -- di fibre sintetiche o artificiali
6002.49 -- altre
- Altre:
6002.91 -- di lana o di peli fini
6002.92 -- di cotone
6002.93 -- di fibre sintetiche o artificiali
6002.99 -- altre
Capitolo 61
Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia
Note
1. Questo capitolo comprende soltanto manufatti a maglia.
2. Questo capitolo non comprende:
a) i manufatti della voce n. 62.12;
b) gli oggetti da rigattiere della voce n. 63.09;
c) gli apparecchi di ortopedia, quali cinti erniari, cinture medico-chirurgiche (n. 90.21).
3. Ai sensi delle voci nn. 61.03 e 61.04:
a) per "vestiti o completi" e "abiti a giacca (tailleurs)" si intende un assortimento di indumenti che comprende due o tre capi confezionati con una stessa stoffa, composto:
- da un solo indumento destinato a coprire la parte inferiore del corpo e consistente in un paio di pantaloni, un paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, uno "short" (diverso da quello da bagno), un gonna, una gonna-pantalone senza bretelle ne' pettorine;
- di una sola giacca, la cui parte esterna, escluse le maniche, e' costituita da quattro o piu' pannelli, destinata a coprire la parte superiore del corpo, eventualmente accompagnata da un solo gile'.
Tutti i componenti di un vestito o di un completo o di un abito a giacca (tailler) devono essere della struttura, dello stesso stile, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili. Se diversi elementi distinti della parte inferiore sono presentati simultaneamente per esempio, un paio di pantaloni e uno "short", oppure una gonna o un gonna-pantalone ed un paio di pantaloni, deve essere data priorita', quale parte inferiore costitutiva del vestito o del completo, ai pantaloni e, nel caso degli abiti a giacca alla gonna o alla gonna-pantalone, gli altri elementi essendo da trattarsi separatamente.
L'espressione "vestiti o completi" comprende anche i vestiti da cerimonia o da sera appresso indicati, anche se le condizioni di cui sopra non sono tutte soddisfatte:
- i vestiti denominati "tight", nei quali la giacca unita presenta falde arrotondate discendenti, dalla parta di dietro, molto in basso e viene assortita con un paio di pantaloni a righe verticali;
- Le marsine (o fraces) confezionate ordinariamente con stoffa nera e comprendenti una giacca relativamente corta sul davanti tenuta costantemente aperta e le di cui falde strette, sciancrate (scavate sulle anche) sono pendenti nella parte di dietro;
- gli "smokings" nei quali la giacca di taglio sensibilmente identico a quello delle normali giacche, tranne forse che permette di mettere piu' in risalto lo sparato, presenta la particolarita' di avere dei risvolti brillanti, fatti di seta o di un tessuto che imita la seta.
b) per "insieme" si intende un assortimento di indumenti (diversi dai manufatti delle voci nn. 61.07, 61.08, o 61.09) che comprende diversi capi realizzati con la stessa stoffa, presentati per la vendita al minuto e composto:
- da un solo indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo, escluso il pullover che puo' costituite un secondo capo esterno soltanto nel caso del "twin-set", e del gile', che puo' costituire un secondo capo negli altri casi;
- di uno o due indumenti differenti, destinati a coprire la parte inferiore del corpo e che consistono in un paio di pantaloni, una tuta con bretelle, (salopette), un paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, uno "short" (diverso da quello da bagno), una gonna o una gonna-pantalone.
Tutti i componenti di un "insieme", devono essere della stessa struttura, dello stesso stile, dello stesso colore e della stessa composizione; devono inoltre essere di taglie corrispondenti o compatibili. Il termine "insieme" non comprende le tute sportive ("trainings"), le combinazioni da sci tipo tuta e gli insiemi da sci, della voce n. 61.12.
4. Le voci nn. 61.05 e 61.06 non comprendono gli indumenti aventi tasche al di sotto del punto vita od orli a coste o altri mezzi che permettono di restringere la parte bassa dell'indumento, ne' gli indumenti che hanno, di solito, meno di dieci ferri a maglia per centimetro lineare, in ciascuna direzione, contati su di una superficie di almeno 10 cm x 10 cm. La voce n. 61.05 non comprende gli indumenti senza maniche.
5. Per l'interpretazione della voce n. 61.11:
a) l'espressione "indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bebes)", si riferisce a capi destinati a bambini piccoli (bebes) in tenera eta' e di statura non superiore a 86 cm; detta espressione comprende anche i pannolini e le fasce;
b) gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce n. 61.11 sia in altre voci di questo capitolo vanno classificati nella voce n. 61.11.
6. Ai sensi della voce n. 61.12 per "combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci", si intendono gli indumenti o gli assortimenti di indumenti che, per l'aspetto generale e il tipo di maglia, sono riconoscibili come principalmente destinati ad essere indossati per la pratica dello sci (alpino o da fondo). Essi consistono:
a) sia in una "combinazione da sci tipo tuta", cioe' in un indumento di un solo pezzo, destinato a coprire le parti superiore ed inferiore del corpo; oltre le maniche e un collo, questo manufatto puo' avere tasche o sottopiedi;
b) sia in un "insiema da sci", cioe' in un assortimento di indumento comprendente due o tre capi, presentato per la vendita al minuto e composto:
- di un solo indumento tipo giacca a vento (anorak), giubbotto o manufatto simile, munito di una chiusura lampo, eventualmente accompagnato da un gile';
- di un solo paio di pantaloni, anche piu' alto del punto vita, di un solo paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso o di una sola tuta con bretelle (salopette).
"L'insieme da sci" puo' ugualmente essere costituito da una combinazione da sci del tipo sopra descritto e da una specie di giacca imbottita senza maniche, indossata sopra la combinazione.
Tutti gli elementi di un "insieme da sci" devono essere realizzati con stoffa dello stesso tipo di maglia, dello stesso stile e della composizione, dello stesso colore o di colori differenti; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili.
7. Gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce n. 61.13, sia in altre voci di questo capitolo, esclusa la voce n. 61.11, sono da classificare nella voce n. 61.13.
8. I manufatti di questo capitolo che non sono riconoscibili come indumenti per uomo o ragazzo o per donna o ragazza devono essere classificati come questi ultimi.
Numero Codice
della voce S.A.
61.01 Cappotti, giacconi, mantelli, giacche
a vento (anoraks), giubbotti e simili, a
maglia, per uomo o ragazzo, escusi
i manufatti della voce n. 61.03.
6101.10 - Di lana o di peli fini
6101.20 - Di cotone
6101.30 - Di fibre sintetiche o artificiali
6101.90 - Di altra materie tessili
61.02 Cappotti, giacconi, mantelli, giacche
a vento (anoraks), giubbotti e simili, a
maglia, per donne o ragazza esclusi i
manufatti della voce n. 61.04.
6102.10 - Di lana o di peli fini
6102.20 - Di cotone
6102.30 - Di fibre sintetiche o artificiali
6102.90 - Di altre materie tessili
61.03 Vestiti o completi, insiemi, giacche,
pantaloni, tute con bretelle (saloppettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio
incluso "short" (diversi da quelli da bagno),
a maglia, per uomo o ragazzo.
- Vestiti o completi:
6103.11 -- di lana o di peli fini
6103.12 -- di fibre sintetiche
6103.19 -- di altre materie tessili
- Insiemi:
6103.21 -- di lana o di peli fini
6103.22 -- di cotone
6103.23 -- di fibre sintetiche
6103.29 -- di altre materie tessili
- Giacche:
6103.31 -- di lana o di peli fini
6103.32 -- di cotone
6103.33 -- di fibre sintetiche
6103.39 -- di altre materie tessili
- Pantaloni, tute con bretelle (salopettes) pantaloni che scendono sino al ginocchio
incluso e "shorts":
6103.42 -- di lana o di peli fini
6103.42 -- di cotone
6103.43 -- di fibre sintetiche
6103.49 -- di altre materie tessili
61.04 Abiti a giacca (tailleurs), insiemi,
giacche, abiti interi, gonne, gonne
pantaloni, pantaloni, tute con bretelle
(salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" (diversi da
quelli da bagno), a maglia, per donna o
ragazza.
- Abiti a giacca (tailleurs):
6104.11 -- di lana o di peli fini
6104.12 -- di cotone
6104.13 -- di fibre sintetiche
6104.19 -- di altre materie tessili
- Insiemi:
6104.21 -- di lana o di peli fini
6104.22 -- di cotone
6104.23 -- di fibre sintetiche
6104.29 -- di altre materie tessili
- Giacche:
6104.31 -- di lana o di peli fini
6104.32 -- di cotone
6104.33 -- di fibre sintetiche
6104.39 -- di altre materie tessili
- Abiti interi:
6104.41 -- di lana o di peli fini
6104.42 -- di cotone
6104.43 -- di fibre sintetiche
6104.44 -- di fibre artificiali
6104.49 -- di altre materie tessili
- Gonne e gonne-pantaloni:
6104.51 -- di lana o di peli fini
6104.52 -- di cotone
6104.53 -- di fibre sintetiche
6104.59 -- di altre materie tessili
- Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio
incluso e "shorts"
6104.61 -- di lana o di peli fini
6104.62 -- di cotone
6104.63 -- di fibre sintetiche
6104.99 -- di altre materie tessili
61.05 Camicie e camicette, a maglia, per
uomo o ragazzo.
6105.10 - Di cotone
6105.20 - Di fibre sintetiche o artificiali
6105.90 - Di altre materie tessili
61.06 Camicette, bluse e bluse-camicette a
maglia, per donna o ragazza.
6106.10 - Di cotone
6106.20 - Di fibre sintetiche o artificiali
6106.90 - Di altre materie tessili
61.07 Slips, mutande, camicie da notte,
pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera
e manufatti simili, a maglia, per uomo o
ragazzo.
- Slips e mutande:
6107.11 -- di cotone
6107.12 -- di fibre sintetiche o artificiali
6107.19 -- di altre materie tessili
- Camicie da notte e pigiami:
6107.21 -- di cotone
6107.22 -- di fibre sintetiche o artificiali
6107.29 -- di altre materie tessili
- Altri:
6107.91 -- di cotone
6107.92 -- di fibre sintetiche o artificiali
6107.99 -- di altre materie tessili
61.08 Sottovesti o sottabiti, sottogonne,
slips e mutandine, camicie da notte, pigiami,
vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da
camera e manufatti simili, a maglia, per
donna o ragazza
- Sottovesti o sottabiti e sottogonne:
6108.11 -- di fibre sintetiche o artificiali
6108.19 -- di altre materie tessili
- Slips e mutandine:
6108.21 -- di cotone
6108.22 -- di fibre sintetiche o artificiali
6108.99 -- di altre materie tessili
- Camicie da notte e pigiami:
6108.31 -- di cotone
6108.32 -- di fibre sintetiche o artificiali
6108.39 -- di altre materie tessili
- Altri:
6108.91 -- di cotone
6108.92 -- di fibre sintetiche o artificiali
6108.99 -- di altre materie tessili
61.09 T-shirts e canottiere (magliette),
a maglia
6109.10 - Di cotone
6109.90 - Di altre materie tessili
61.10 Maglioni (golf), pullover, cardigan,
gile' e manufatti simili, comprese le
magliette a collo alto, a maglia
6110.10 - Di lana o di peli fini
6110.20 - Di cotone
6110.30 - Di fibre sintetiche o artificiali
6110.90 - Di altre materie tessili
61.11 Indumenti ed accessori di
abbigliamento, a maglia, per bambini
piccoli (bebes).
6111.10 - Di lana o di peli fini
6111.20 - Di cotone
6111.30 - Di fibre sintetiche
6111.90 - Di altre materie tessili
61.12 Tute sportive ("trainings"),
combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi
da sci, costumi, mutandine e slips da bagno a maglia
- Tute sportive ("trainings"):
6112.11 -- di cotone
6112.12 -- di fibre sintetiche
6112.19 -- di altre materie tessili
6112.20 - Combinazioni da sci tipo tuta ed
insiemi da sci
- Costumi, mutandine e slips da bagno per
uomo o ragazzo:
6112.21 -- di fibre sintetiche
6112.31 -- di altre materie tessili
- Costumi, mutandine e slips da bagno per
donna o ragazza:
6112.41 -- di fibre sintetiche
6112.49 -- di altre materie tessili
61.13 6113.00 Indumenti confezionati con
stoffe a maglia delle voci nn. 59.03, 59.06, 5907.
61.14 Altri indumenti, a maglia.
6114.10 - Di lana o di peli fini
6114.20 - Di cotone
6114.30 - Di fibre sintetiche o artificiali
6114.90 - Di altre materie tessili
61.15 Calzemaglie (collants), calze,
calzettoni, calzini e manufatti simili,
comprese le calze per varici, a maglia
- Calzemaglie (collants):
6115.11 -- di fibre sintetiche con titolo,
in filati semplici, inferiore a 67 decitex
6115.12 -- di fibre sintetiche con titolo,
in filati semplici, uguale o superiore
a 67 decitex
6115.19 -- di altre materie tessili
6115.20 - Calze e calzettoni da donna con
titolo, in filati semplici inferiore
a 67 decitex
- Altri:
6115.91 -- di lana o di peli fini
6115.92 -- di cotone
6115.93 -- di fibre sintetiche
6115.99 -- di altre materie tessili
61.16 Guanti a maglia.
6116.10 - Guanti, impregnati, spalmati o
ricoperti di materie plastiche o di gomma
- Altri:
6116.91 -- di lana o di peli fini
6116.92 -- di cotone
6116.93 -- di fibre sintetiche
6116.99 -- di altre materie tessili
61.17 Altri accessori di abbigliamento
confenzionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia.
6117.10 - Scialli, sciarpe, foulards,
fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli, velette e manufatti simili
6117.20 - Cravatte, cravatte a farfalla e
sciarpe-cravatte
6117.80 - Altri accessori
6117.90 - Parti
Capitolo 62
Indumenti ed accessori di abbigliamento,
diversi da quelli a maglia
Note
1. Questo capitolo comprende soltanto i manufatti confenzionati con materie tessili di qualsiasi tipo diverse dall'ovatta, esclusi i manufatti a maglia (diversi da quelli della voce n. 62.12).
2. Questo capitolo non comprende:
a) gli oggetti da rigattiere della voce n. 63.09;
b) gli apparecchi di ortopedia quali cinti erniari, cinture medico-chirurgiche (n. 9021).
3. Ai sensi delle voci nn. 62.03 e 62.04:
a) per "vestiti o completi" ed "abiti a giacca" (tailleurs) si intende un assortimento di indumenti che comprende due o tre capi confezionati con una stessa stoffa, composto:
- da un solo indumento destinato a coprire la parte inferiore del corpo e consistente in un paio di pantaloni, un paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, uno "shorts" (diverso da quello da bagno), una gonna o una gonna-pantalone, senza bretelle ne' pettorine;
- di una sola giacca, la cui parte esterna, escluse le maniche, e' costituita da quattro o piu' pannelli, destinata a coprire la parte superiore del corpo, eventualmente accompagnata da un solo gile'.
Tutti i componenti di un vestito o di un completo o di un abito a giacca (tailleur) devono essere della stessa struttura, dello stesso stile, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili. Se diversi elementi distinti della parte inferiore sono presentati simultaneamente per esempio, un paio di pantaloni ed uno "short" oppure una gonna o una gonna pantalone ed un paio di pantaloni, deve essere data priorita', quale parte inferiore costitutiva del vestito o del completo, ai pantaloni, e, nel caso degli abiti a giacca alla gonna o alla gonna-pantalone, gli altri elementi essendo da trattarsi separatamente.
L'espressione "vestito o completi" comprende anche i vestiti da cerimonia o da sera appresso indicati, anche se le condizioni di cui sopra non sono tutte soddisfatte.
- I vestiti denominati "tight", nei quali la giacca presenta falde arrotondate discendenti, dalla parte di dietro, molto in basso e viene assortita con un paio di pantaloni a righe verticali;
- le marsine (o fracs), confezionate ordinariamente di drappo nero e comprendenti una giacca relativamente corta sul davanti, tenuta costantemente aperta, e le di cui falde strette, sciancrate (scavate sulle anche) sono pendenti nella parte di dietro;
- gli "smokings", nei quali la giacca di taglio sensibilmente identico a quello delle normali giacche, tranne forse che permette di mettere piu' in risalto lo sparato, presenta la particolarita' di avere dei risvolti brillanti di seta o di un tessuto che imita la seta.
b) per "insieme" si intende un assortimento di indumenti (diversi dai manufatti delle voci n. 62.07 o 62.08 che comprende diversi capi realizzati con la stessa stoffa, presentato per la vendita al minuto e composto:
- da un solo indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo, escluso il gile' che puo' costituire un secondo capo;
- di uno o due indumenti differenti, destinati a coprire la parte inferiore del corpo che consistono in un paio di pantaloni, una tuta con bretelle (salopette) un paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, uno short (diverso da quello da bagno), una gonna e una gonna-pantalone.
Tutti i componenti di un "insieme" devono essere della stessa struttura, dello stesso stile, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili. Il termine "insieme" non comprende le tute sportive ("trainings"), le combinazioni da sci tipo tuta e gli insiemi da sci, della voce n. 62.11.
4. Per l'interpretazione della voce n. 62.09:
a) l'espressione "indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli" (bebes) si riferisce a capi destinati a bambini piccoli (bebes) in tenera eta' e di statuta non superiore a 86 cm; detta espressione comprende anche i pannolini e le fasce;
b) gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce n. 62.09 sia in altre voci di questo capitolo vanno classificati nella voce n. 62.09.
5. Gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce n. 62.10 sia in altre voci di questo capitolo, esclusa la voce n. 62.09, vanno classificati nella voce n. 62.10.
6. Ai sensi della voce n. 62.11 per "combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci" si intendono gli indumenti o gli assortimenti di indumenti che, per l'aspetto generale ed il tipo di tessuto sono riconoscibili come principalmente destinati ad essere indossati per la pratica dello sci (alpino o da fondo).
Essi consistono:
a) sia in una "combinazione da sci tipo tuta", cioe' in un indumento di un solo pezzo destinato a coprire le parti superiore ed inferiore del corpo; oltre le maniche e un collo, questo manufatto puo' avere tasche o sottopiedi;
b) sia in un "insieme da sci", cioe' in un assortimento di indumenti comprendente due o tre capi, presentato per la vendita al minuto e composto:
- di un solo indumento tipo giacca a vento (anorak), giubbotto o manufatto simile, munito di una chiusura lampo, eventualmente accompagnato da un gile';
- di un solo paio di pantaloni, anche piu' alto del punto di vita, di un solo paio di pantaloni che scendono sino al ginochio incluso o di una sola tuta con bretelle (salopette).
l'"insieme da sci" puo' ugualmente essere costituito da una combinazione da sci del tipo sopra descritto e da una specie di giacca imbottita senza maniche, indossata sopra la combinazione.
Tutti gli elementi di un "insieme da sci", devono essere realizzati con stoffa dello stesso tipo di tessuto, dello stesso stile e della stessa composizione, dello stesso colore o di colori differenti; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili.
7. Sono assimilati ai fazzoletti da taschino della voce n. 62.13, i manufatti della voce n. 62.14, del tipo "foulard", di forma quadrata o prevalentemente quadrata, non aventi alcun lato superiore a 60 cm.
I fazzoletti da naso o da taschino di cui uno dei lati abbia una lunghezza superiore a 60 cm sono da classificare nella voce n. 62.14.
8. I manufatti di questo capitolo che non sono riconoscibili come indumenti per uomo o ragazzo o per donna o ragazza devono essere classificati come questi ultimi.
9. I manufatti di questo capitolo possono essere confezionati con fili di metallo.
Numero Codice
della voce S.A.
62.01 Cappotti, giacconi, mantelli, giacche
a vento (ano raks), giubotti e simili,
per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti
della voce n. 62.03.
- Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili
6201.11 -- di lana o di peli fini
6201.12 -- di cotone
6201.13 -- di fibre sintetiche o artificiali
6201.19 -- di altre materie tessili
- Altri:
6201.91 -- di lana o di peli fini
6201.92 -- di cotone
6201.93 -- di fibre sintetiche o artificiali
6201.99 -- di altre materie tessili
62.02 Cappotti, giacconi, mantelli, giacche
a vento (anoraks), giubbotti e simili, per
donna o ragazza, esclusi i manufatti
della voce n. 62.04.
- Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili:
6202.11 -- di lana o di peli fini
6202.12 -- di cotone
6202.13 -- di fibre sintetiche o artificiali
6202.19 -- di altre materie tessili
- Altri:
6202.91 -- di lana o di peli fini
6202.92 -- di cotone
6202.93 -- di fibre sintetiche o artificiali
6202.99 -- di altre materie tessili
62.03 Vestiti o completi, insiemi, giacche,
pantaloni, tute con bretelle (salopettes),
pantaloni che scendono sino al ginocchio
incluso e "short" (diversi da quelli da
bagno) per uomo o ragazzo.
- Vestiti o completi:
6203.11 -- di lana o di peli fini
6203.12 -- di fibre sintetiche
6203.19 -- di altre materie tessili
- Insiemi:
6203.21 -- di lana o di peli fini
6203.22 -- di cotone
6203.23 -- di fibre sintetiche
6203.29 -- di altre materie tessili
- Giacche:
6203.31 -- di lana o di peli fini
6203.32 -- di cotone
6203.33 -- di fibre sintetiche
6203.39 -- di altre materie tessili
- Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio
incluso e "short":
6203.41 -- di lana o di peli fini
6203.42 -- di cotone
6203.43 -- di fibre sintetiche
6203.49 -- di altre materie tessili
62.04 Abiti a giacca (tailleurs), insiemi,
giacche, abiti interi, gonne, gonne
pantaloni, pantaloni, tute con bretelle
(salopettes), pantaloni che scendono sino
al ginocchio incluso e "short" (diversi da
quelli da bagno) per donna o ragazza.
- Abiti a giacca (tailleurs):
6204.11 -- di lana o di peli fini
6204.12 -- di cotone
6204.13 -- di fibre sintetiche
6204.19 -- di altre materie tessili
- Insiemi:
6204.21 -- di lana o di peli fini
6204.22 -- di cotone
6204.23 -- di fibre sintetiche
6204.29 -- di altre materie tessili
- Giacche:
6204.31 -- di lana o di peli fini
6204.32 -- di cotone
6204.33 -- di fibre sintetiche
6204.39 -- di altre materie tessili
- Abiti interi:
6204.41 -- di lana o di peli fini
6204.42 -- di cotone
6204.43 -- di fibre sintetiche
6204.44 -- di fibre artificiali
6204.49 -- di altre materie tessili
- Gonne e gonne-pantaloni:
6204.51 -- di lana o di peli fini
6204.52 -- di cotone
6204.53 -- di fibre sintetiche
6204.59 -- di altre materie tessili
- Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio
incluso e "short":
6204.61 -- di lana o di peli fini
6204.62 -- di cotone
6204.63 -- di fibre sintetiche
6204.69 -- di altre materie tessili
62.05 Camicie e camicette per uomo o ragazzo.
6205.10 - Di lana o di peli fini
6205.20 - Di cotone
6205.30 - Di fibre sintetiche o artificiali
6205.90 - Di altre materie tessili
62.06 Camicette e bluse e bluse-camicette,
per donna o ragazza.
6206.10 - Di seta o di cascami di seta
6206.20 - Di lana o di peli fini
6206.30 - Di cotone
6206.40 - Di fibre sintetiche o artificiali
6206.90 - Di altre materie tessili
62.07 Camiciole, slips, mutande, camicie da
notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti
da camera e manufatti simili, per uomo o
ragazzo.
- Slips e mutande:
6207.11 -- di cotone
6207.19 - -- di altre materie tessili
- Camicie da notte e pigiami:
6207.21 -- di cotone
6207.22 -- di fibre sintetiche o artificiali
6207.29 -- di altre materie tessili
- Altri:
6207.91 -- di cotone
6207.92 -- di fibre sintetiche o artificiali
6207.99 -- di altre materie tessili
62.08 Camiciole e camicie da giorno,
sottovesti o sottoabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami,
vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da
camera e manufatti simili, per donna
o ragazza.
- Sottovesti o sottabiti e sottogonne:
6208.11 -- di fibre sintetiche o artificiali
6208.19 -- di altre materie tessili
- Camicie da notte e pigiami:
6208.21 -- di cotone
6208.22 -- di fibre sintetiche o artificiali
6208.29 - di altre materia tessili
- Altri:
6208.91 -- di cotone
6208.92 -- di fibre sintetiche o artificiali
6208.99 -- di altre materie tessili
62.09 Indumenti ed accessori di abbigliamento
per bambini piccoli (bebes).
6209.10 - Di lana o di peli fini
6209.20 - Di cotone
6209.30 - Di fibre sintetiche
6209.90 - Di altre materie tessili
62.10 Indumenti confezionati con prodotti
delle voci n. 56.02, 56.03, 59.03, 59.06
e 59.07.
6210.10 - Con prodotti delle voci n. 56.02
o 56.03
6210.20 - Altri indumenti, dei tipi di quelli
considerati nelle sottovoci da 6201.11
a 6201.19
6210.30 - Altri indumenti dei tipi di quelli
considerati nelle sottovoci da 6202.11
a 6202.19
6210.40 - Altri indumenti per uomo o ragazzo
6210.50 - Altri indumenti per donna o ragazza
62.11 Tute sportive ("trainigs"),
combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi
da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti.
- Costumi, mutandine e slip da bagno:
6211.11 -- per uomo o ragazzo
6211.12 -- per donna o ragazza
6211.20 - Combinazioni da sci tipo tuta ed
insiemi da sci
- Altri indumenti, per uomo o ragazzo:
6211.31 -- di lana o di peli fini
6211.32 -- di cotone
6211.33 -- di fibre sintetiche o artificiali
6211.39 -- di altre materie tessili
- Altri indumenti, per donna o ragazza:
6211.41 -- di lana o di peli fini
6211.42 -- di cotone
6211.43 -- di fibre sintetiche o artificiali
6211.49 -- di altre materie tessili
62.12 Reggiseno, guaine, busti, bretelle,
giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e
loro parti, anche a maglia.
6212.10 - Reggiseno e bustini
6212.20 - Guaine e guaine-mutandine
6212.30 - Modellatori
6212.90 - Altri
62.13 Fazzoletti da naso e da taschino.
6213.10 - Di seta o di cascami di seta
6213.20 - Di cotone
6213.90 - Di altre materie tessili
62.14 Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti
da collo, sciarpette, mantiglie, veli
e velette e manufatti simili.
6214.10 - Di seta o di cascami di seta
6214.20 - Di lana o di peli fini
6214.30 - Di fibre sintetiche
6214.40 - Di fibre artificiali
6214.90 - Di altre materie tessili
62.15 Cravatte, cravatte a farfalla e
sciarpe cravatte.
6215.10 - Di seta o di cascami di seta
6215.20 - Di fibre sintetiche o artificiali
6215.90 - Di altre materie tessili
62.16 6216.00 Guanti.
62.17 Altri accessori confezionati di
abbigliamento; parti di indumenti o
accessori di abbigliamento, diverse da
quelle della voce n. 62.12.
6217.10 - Accessori
6217.90 - Parti
Capitolo 63
Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci
Note
1. Il sottocapitolo I che comprende oggetti di qualsiasi tessile si applica soltanto ai manufatti confezionati.
2. Il sottocapitolo I non comprende:
a) i prodotti dei capitoli da 56 a 62;
b) gli oggetti da rigattiere della voce n. 63.09.
3. La voce n. 63.09 comprende unicamente gli oggetti elencati qui di seguito:
a) gli oggetti di materie tessili:
- indumenti ed accessori di abbigliamento, e loro parti;
- coperte;
- biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina;
- manufatti per arredamento, diversi dai tappeti delle voci dal n. 57.01 al n. 57.05 e dagli arazzi della voce n. 58.05;
b) calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature, di materie diverse dall'amianto.
Per essere classificati in questa voce, gli oggetti di cui sopra devono soddisfare entrambe le condizioni seguenti:
- presentare tracce apprezzabili di uso;
- essere presentati alla rinfusa o in balle, sacchi e imballaggi simili.
Numero Codice
della voce S.A.
I. ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI.
63.01 Coperte.
6301.10 - Coperte a ruscaldamento elettrico
6301.20 - Coperte (diverse da quelle a
riscaldamento elettrico) di lana o di
peli fini
6301.30 - Coperte (diverse da quelle a
riscaldamento elettrico) di cotone
6301.40 - Coperte (diverse da quelle a
riscaldamento elettrico) di fibre sintetiche 6301.90 - Altre coperte
63.02 Biancheria da letto, da tavola, da
toletta o da cucina.
6302.10 - Biancheria da letto e maglia
- Altra biancheria da letto, "stampata":
6302.21 -- di cotone
6302.22 -- di fibre sintetiche o artificiali
6302.29 -- di altre materie tessili
- Altra biancheria da letto:
6302.31 -- di cotone
6302.32 -- di fibre sintetiche o artificiali
6302.39 -- di altre materie tessili
6302.40 - Biancheria da tavola a maglia
- Altra biancheria da tavola:
6302.51 -- di cotone
6302.52 -- di lino
6302.53 -- di fibre sintetiche o artificiali
6302.59 -- di altre materie tessili
6302.60 - Biancheria da toletta o da cucina,
in tessuto riccio del tipo spugna, di cotone - Altra:
6302.91 -- di cotone
6302.92 -- di lino
6302.93 -- di fibre sintetiche o artificiali
6302.99 -- di altre materie tessili
63.03 Tendine, tende e tendaggi per interni;
mantovane e tendaggi per letto.
- A maglia:
6303.11 -- di cotone
6303.12 -- di fibre sintetiche
6303.19 -- di altre materie tessili
- Altri:
6303.91 -- di cotone
6303.92 -- di fibre sintetiche
6303.99 -- di altre materie tessili
63.04 Altri manufatti per l'arredamento,
esclusi quelli della voce n. 94.04.
- Copriletto:
6304.11 -- a maglia
6304.19 -- altri
- Altri:
6304.91 -- a maglia
6304.92 -- diversi da quelli a maglia,
di cotone
6304.93 -- diversi da quelli a maglia,
di fibre sintetiche
6304.99 -- diversi da quelli a maglia,
di altre materie tessili
63.05 Sacchi e sacchetti da imballaggio.
6305.10 - Di iuta o di altre fibre tessili
liberiane della voce n. 53.03
6305.20 - Di cotone
- Di materie tessili sintetiche o
artificiali:
6305.31 -- confezionati con lamelle o forme
simili di polietilene o di polipropilene
6305.39 -- altri
6305.90 - Di altre materie tessili
63.06 Copertoni, vele per imbarcazioni, per
tavole a vela o carri a vela, tende per
l'esterno, tende ed oggetti per campeggio.
6306.11 -- di cotone
6306.12 -- di fibre sintetiche
6306.19 -- di altre materie tessili
- Tende:
6306.21 -- di cotone
6306.22 -- di fibre sintetiche
6306.29 -- di altre materie tessili - Vele:
6306.31 -- di fibre sintetiche
6306.39 -- di altre materie tessili
- Materassi pneumatici:
6306.41 -- di cotone
6306.49 -- di altre materie tessili
- Altri:
6306.91 -- di cotone
6306.99 -- di altre materie tessili
63.07 Altri manufatti confezionati, compresi
i modelli di vestiti.
6307.10 - Tele e strofinacci, anche
scamosciati e articoli simili per le pulizie 6307.20 - Cinture e giubbotti di salvataggio
6307.90 - Altri
II. ASSORTIMENTI
63.08 6308.00 Assortimenti costituiti da
pezzi di tessuto e di filati, anche con
accessori, per la confezione di tappeti,
di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli
ricamati, o di manufatti tessili simili,
in imballaggi per la vendita al minuto.
III. OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI
63.09 6309.00 Oggetti da rigattiere.
63.10 Stracci, spago, corde e funi, di
materie tessili, in forma di avanzi o di
oggetti fuori uso.
6310.10 - Selezionati
6310.90 - Altri.
Sezione XII
Calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature;
ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini
e loro parti; piume preparate e oggetti di piume; fiori
artificiali; lavori di capelli
Capitolo 64
Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) le calzature senza suole riportate, di materie tessili (capitoli 61 o 62);
b) le calzature usate della voce n. 63.09;
c) gli oggetti di amianto (n. 68.12);
d) le calzature e gli apparecchi di ortopedia e loro parti (n. 90.21);
e) le calzature aventi il carattere di giocattoli e le calzature alle quali sono fissati dei pattini (da ghiaccio o a rotelle); i parastinchi ed altri oggetti di protezione utilizzati per gli sport (capitolo 95).
2. Non sono considerate come "parti", ai sensi della voce n. 64.06, le zeppe, i salvapunte e simili oggetti di protezione, gli occhielli, i rampini, le fibbie, i galloni, i fiocchi, i lacci ed altri oggetti d'ornamento e di passamaneria, che seguono il proprio trattamento, nonche' i bottoni per calzature (n. 96.06).
3. Ai fini dell'applicazione di questo capitolo, i tessuti o altri supporti tessili, che presentano uno strato esterno visibile di gomma o di materia palastica, sono considerati alla stessa stregua della gomma o della materia plastica.
4. Con riserva delle disposizioni della nota 3 di questo capitolo:
a) la materia della tomaia e' determinata dalla materia che costituisce la parte maggiore della superficie esterna di rivestimento esterno, senza tener conto degli accessori o dei rinforzi, quali bordure, proteggi-caviglia, ornamenti, fibbie, linguette, occhielli o accessori e rinforzi simili;
b) la materia constitutiva della suola esterna e' determinata da quella che costituisce la parte maggiore della superficie a contatto del suolo, senza tener conto degli accessori o dei rinforzi, quali punte, barrette, chiodi, salvapunte o accessori e rinforzi simili.
Nota di sottovoci
1. Ai sensi delle sottovoci 6402.11, 6402.19, 6403.11, 6403.19 e 6404.11, per "calzature per lo sport" si intendono esclusivamente:
a) le calzature appositamente ideate per la pratica di un'attivita' sportiva e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
b) le calzature per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato e il ciclismo.
Numero Codice
della voce S.A.
64.01 Calzature impermeabili con suole
esterne e tomaie di gomma o di materia
plastica, la cui tomaia non e' stata ne'
unita alla suola esterna mediante cucitura
o con ribadini, chiodi, viti, naselli o
dispositivi simili, ne' formata da differenti
pezzi uniti con questi stessi procedimenti. 6401.10 - Calzature con puntale protettivo
di metallo
- Altre calzature:
6401.91 -- che ricoprono il ginocchio
6401.92 -- che ricoprono la caviglia ma non
il ginocchio
6401.99 -- altre
64.02 Altre calzature con suole esterne e
tomaie di gomma o di materia plastica.
- Calzature per lo sport:
6402.11 -- calzature da sci
6402.19 -- altre
6402.20 - Calzature con tomaie a strisce
o cinturini fissati alla suola con naselli
6402.30 - Altre calzature con puntale
protettivo di metallo
- Altre calzature:
6402.91 -- che ricoprono la caviglia
6402.99 -- altre
64.03 Calzature con suole esterne di gomma,
di materia plastica, di cuoio naturale o
ricostituito e con tomaie di cuoio naturale.
- Calzature per lo sport:
6403.11 -- calzature da sci
6403.19 -- altre
6403.20 - Calzature con suole esterne di
cuoio naturale e con tomaie a strisce di
cuoio naturale passanti sopra il collo del
piede e intorno all'alluce
6403.30 - Calzature con suola principale di
legno, senza suola interna e senza puntale
protettivo di metallo
6403.40 - Altre calzature, con puntale
protettivo di metallo
- Altre calzature, con suole esterne di
cuoio naturale:
6403.51 -- che ricoprono la caviglia
6403.59 -- altre
- Altre calzature:
6403.91 -- che ricoprono la caviglia
6403.99 -- altre
64.04 Calzature con suole esterne di gomma,
di materia plastica, di cuoio naturale o
ricostituito e con tomaie di materiale
tessili.
- Calzature con suole esterne di gomma o di materia plastica:
6404.11 -- calzature per lo sport; calzature
dette da tennis, da pallacanestro, da
ginnastica, da allenamento e calzature simili
6404.19 -- altre
6404.20 - Calzature con suole esterne di
cuoio naturale o ricostituito
64.05 Altre calzature.
6405.10 - Con tomaie di cuoio naturale o
ricostituito
6405.20 - Con tomaie di materie tessili
6405.90 - Altre
64.06 Parti di calzature; suole interne
amovibili, tallonetti ed oggetti simili
amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili,
e loro parti.
6406.10 - Tomaie e loro parti, esclusi i
contrafforti e le punte rigide
6406.20 - Suole esterne e tacchi, di gomma o
di materia plastica
- Altre:
6406.91 -- di legno
6406.99 -- di altre materie
Capitolo 65
Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) i cappelli, i copricapo ed altre acconciature, usati, nella voce n. 63.09;
b) i cappelli ed altri copricapo di amianto (n. 68.12);
c) i cappelli ed altri copricapo aventi il carattere di giocattoli quali cappelli per bambole e oggetti per il carnevale (capitolo 95).
2. La voce n. 65.02 non comprende le campane o forme confezionate mediante cucitura, diverse da quelle ottenute unendo fra loro strisce semplicemente cucite a spirale.
Numero Codice
della voce S.A.
65.01 6501.00 Campane non formate, ne'
cerchiate, dischi o piatti, manicotti o
cilindri anche tagliati nel senso
dell'altezza, di feltro, per cappelli.
65.02 6502.00 Campane o forme per cappelli,
ottenute per intreccio o fabbricate
unendo fra loro strisce di qualsiasi materia,
non formate, ne' cerchiate ne' guarnite.
65.03 6503.00 Cappelli, copricapo ed altre
acconciature, di feltro, fabbricati con le
campane o con i dischi o piatti della voce
n. 65.01, anche guarniti.
65.04 6504.00 Cappelli, copricapo ed altre
acconciature, ottenuti per intreccio o
fabbricati unendo fra loro strisce di
qualsiasi materia, anche guarniti.
65.05 Cappelli, copricapo ed altre
acconciature a maglia, o confezionati con
pizzi, feltro o altri prodotti tessili,
in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti;
retine per capelli di qualsiasi materia,
anche guarnite.
6505.10 - Retine per capelli
6505.90 - Altri
65.06 Altri cappelli, copricapo ed
acconciature, anche guarniti.
6506.10 - Copricapo di sicurezza
- Altri:
6506.91 -- di gomma o di materia plastica
6506.92 -- di pelli da pellicceria naturali
6505.99 -- di altre materie
65.07 6507.00 Strisce per la guarnitura
interna, fodere, copricappelli, carcasse,
visiere e sottogola, per cappelli ed altri
copricapo.
Capitolo 66
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) le canne metriche e simili (n. 90.17);
b) i bastoni-fucili, bastoni-animati, bastoni o mazze, piombati e simili (capitolo 93);
c) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio di ombrelli ed ombrellini evidentemente destinati al divertimento dei bambini).
2. La voce n. 66.03 non comprende le forniture di materie tessili, i foderi, le spoglie (di ombrelli), le nappe, le dragone e simili, di qualsiasi materia per gli oggetti delle voci n. 66.01 o 66.02. Questi accessori debbono essere classificati separatamente anche se sono presentati insieme agli oggetti cui sono destinati, ma non montati su di esse.
Numero Codice
della voce S.A.
66.01 Ombrelli (da pioggia o da sole),
ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni,
gli ombrelloni da giardino e simili).
6601.10 - Ombrelloni da giardino e simili
- Altri:
6601.91 -- con fusto o manico telescopico
6601.99 -- altri
66.02 6602.00 Bastoni, bastoni-sedile,
fruste, frustini e simili.
66.03 Parti, guarnizioni ed accessori per
gli oggetti delle voci n. 66.01 e 66.02.
6603.10 - Impugnature e pomi
6603.20 - Ossature montate, anche con fusto
o manico, per ombrelli (da pioggia o da
sole), od ombrelloni
6603.90 - Altri
Capitolo 67
Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine;
fiori artificiali; lavori di capelli
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) i tessuti per bruscole e fiscoli, di capelli (n. 59.11);
b) i motivi floreali di pizzo, ricamo o di altri tessuti (sezione X);
c) le calzature (capitolo 64);
d) le acconciature e le retine per capelli (capitolo 65);
e) i giocattoli, gli oggetti per sport e gli oggetti per carnevale (capitolo 95);
f) i piumini di calugine, i piumini da cipria e gli stacci di capelli (capitolo 96).
2. La voce n. 67.01 non comprende:
a) gli oggetti nei quali le piume o la calugine sono utilizzate come materiale di riempimento e, in particolare, le materasse ed altri oggetti letterecci della voce n. 94.04;
b) gli abiti ed i loro accessori, nei quali le piume o la calugine costituiscono semplici guarnizioni o sono impiegate come materiale da imbottitura;
c) i fiori, le foglie e loro parti, nonche' gli oggetti confezionati della voce n. 67.02.
3. La voce n. 67.02 non comprende:
a) gli oggetti della specie di quelli in essa previsti, di vetro (capitolo 70);
b) le imitazioni di fiori, foglie o frutti, di ceramica, di pietra, di metallo, di legno, ecc., formate di un sol pezzo, gettate, fucinate, scolpite, cesellate, stampate o ottenute con qualsiasi altro procedimento, ne' quelle formate di piu' parti montate insieme con procedimenti diversi dalla legatura, l'incollamento, l'incastratura o altri metodi analoghi.
Numero Codice
della voce S.A.
67.01 671.00 Pelli ed altre parti di uccelli
rivestite delle loro piume o della loro
calugine, piume, parti di piume,
calugine ed oggetti confezionati di
queste materie, diversi dai prodotti della
voce n. 05.05, e dai calami e dagli steli
di piume, lavorati.
67.02 Fiori, foglie e frutti artificiali e
loro parti; oggetti confezionati di
fiori, foglie o frutti artificiali.
6702.10 - Di materie plastiche
6702.90 - Di altre materie
67.03 6703.00 Cappelli rimessi,
assottigliati, imbianchiti o altrimenti
preparati; lana, peli ed altre materie
tessili, preparati per la fabbricazione di
parrucche o di oggetti simili.
67.04 Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia,
ciocche ed oggetti simili, di capelli, di
peli o di materie tessili; lavori di
capelli non nominati ne' compresi altrove.
- Di materie tessili sintetiche:
6704.11 -- parrucche complete
6704.19 -- altri
6704.20 - Di capelli
6704.90 - Di altre materie
Sezione XIII
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica, o materie
simili; prodotti ceramici; vetro e lavori di vetro
Capitolo 68
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) i prodotti del capitolo 25;
b) le carte e cartoni patinati, spalmati, impregnati o ricoperti delle voci nn. 48.10 o 48.11 (per esempio: quelli ricoperti di polvere di mica o di grafite, carta e cartoni bitumati o asfaltati);
c) i tessuti e le altre superfici tessili spalmati, impregnati o ricoperti, dei capitoli 56 o 59 (per esempio: quelli ricoperti di polvere di mica, di bitume o di asfalto);
d) gli oggetti del capitolo 71;
e) gli utensili e parti di utensili del capitolo 82;
f) le pietre litografiche della voce n. 84.42;
g) gli isolatori per l'elettricita' (n. 85.46), e i pezzi isolanti della voce n. 85.47;
h) le piccole mole per trapani dentari (n. 90.18);
ij) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);
k) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate);
l) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giuochi, oggetti per sport);
m) gli oggetti della voce n. 96.02, quando sono costituiti dalle materie mensionate nella nota 2-b) del capitolo 96; gli articoli della voce n. 96.06 (per esempio i bottoni), della voce n. 96.09 (per esempio matite di ardesia) o della voce n. 96.10 (per esempio: ardesia per scrivere o per disegnare);
n) gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d'arte).
2. Ai sensi della voce n. 68.02, l'espressione "pietre da taglio o da costruzioni lavorate" si riferisce non solo alle pietre della voce n.
25.15 o 25.16, ma ugualmente a ogni altra pietra naturale (per esempio: quarzite, selce, dolomite, steatite) lavorate allo stesso modo, esclusa l'ardesia.
Numero Codice
della voce S.A.
68.01 6801.00 Blocchetti e lastre per
pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di
pietre naturali (diverse dalla ardesia).
68.02 Pietre da taglio o da costruzione
(diverse dall'ardesia) lavorate e lavori
di tali pietre, esclusi quelli della voce
n. 68.01; cubi, tessere e articoli simili
per mosaici, di pietre naturali (compresa
l'ardesia), anche su supporto; granulati,
scaglie e polveri di pietre naturali
(compresa l'ardesia), colorate
artificialmente.
6802.10 - Piastrelle, cubi, tessere e
articoli simili, anche di forma diversa
dalla quadrata o rettangolare la cui
superficie piu' grande puo' essere inscritta in un quadrato il cui lato e' inferiore a
7 cm; granulati, scaglie e polveri
colorati artificialmente
- Altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste pietre, semplicemente
tagliati o segati, a superficie piana o
liscia:
6802.21 -- marmo, travertino e alabastro
6802.22 -- altre pietre calcaree
6802.23 -- granito
6802.29 -- altre pietre
- Altri:
6802.91 -- marmo, travertino e alabastro
6802.92 -- altre pietre calcaree
6802.93 -- granito
6802.99 -- altre pietre
68.03 6803.00 Ardesia naturale lavorata e
lavori di ardesia naturale o agglomerata.
68.04 Mole ed oggetti simili, senza
basamento, per macinare, sfibrare,
sminuzzare, affilare, avvivare o levigare,
rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avviare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi
naturali o artificiali agglomerati o di
ceramica, anche con parti di altre materie. 6804.10 - Mole per macinare o per sfibrare
- Altre mole ed oggetti simili:
6804.21 -- di diamante naturale o sintetico,
agglomerato
6804.22 -- di altri abrasivi agglomerati o
di ceramica
6804.23 -- di pietre naturali
6804.30 - Pietre per affilare, per avvivare
o levigare a mano
68.05 Abrasivi naturali o artificiali in
polvere o in granelli applicati su prodotti tessili, carta, cartone o altre materie,
anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti. 6805.10 - Applicati solamente su tessuto
di materie tessili
6805.20 - Applicati solamente su carta o
cartone
6805.30 - Applicati su altre materie
68.06 Lane di loppa, di scorie di roccia e
lane minerali simili, vermiculite espansa,
argilla espansa, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fono-assorbimento,
esclusi quelli delle voci nn. 68.11,
68.12 e del capitolo 69.
6806.10 - Lane di loppa, di scorie, di
roccia e lane minerali simili, anche
miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli 6806.20 - Vermiculite espansa, argille
espanse, schiuma di scorie e prodotti
minerali simili espansi, anche miscelati
tra loro
6806.90 - Altri
68.07 Lavori di asfalto o di prodotti simili
(per esempio: pece di petrolio, di carbone
fossile).
6807.10 - In rotoli
6807.90 - Altri
68.08 6808.00 Pannelli, tavole, quadrelli o
piastrelle, blocchi ed articoli simili, di
fibre vegetali, di paglia o trucioli,
lastrine, particelle, segatura o altri
residui di legno, agglomerati con cemento,
gesso o altri leganti minerali.
68.09 Lavori di gesso o di composizioni a
base di gesso. - Tavole, lastre, pannelli,
quadrelli o
piastrelle e articoli simili, non ornati:
6809.11 -- unicamente rivestiti o rinforzati di carta o di cartone 6809.19 -- altri
6809.90 - Altri lavori
68.10 Lavori di cemento, di calcestruzzo e
di pietra artificiale, anche armati.
- Tegole, quadrelli o piastrelle, lastre,
mattoni e articoli simili:
6810.11 -- blocchi e mattoni da costruzione
6810.19 -- altri
6810.20 - Tubi
- Altri lavori:
6810.91 -- elementi prefabbricati per
l'edilizia o per il genio civile
6810.99 -- altri
68.11 Lavori di amianto-cemento, cellulosa
cemento o simili.
6811.10 - Lastre ondulate
6811.20 - Altre lastre, pannelli, quadrelli o
piastrelle, tegole e articoli simili
6811.30 - Tubi, guaine ed accessori per
tubazioni 6811.90
- Altri lavori
68.12 Amianto lavorato, in fibre; miscele a
base di amianto o a base di amianto e
carbonato di magnesio; lavori di tali miscele
o di amianto (per esempio: fili, tessuti,
indumenti, copricapo, calzature, giunti),
anche armati, diversi da quelli delle
voci nn. 68.11 o 68.13.
6812.10 - Amianto lavorato, in fibre; miscele
a base di amianto o a base di
amianto e carbonato di magnesio
6812.20 - Fili
6812.30 - Corde e cordoni, anche intrecciati
6812.40 - Tessuti e stoffe a maglia
6812.50 - Indumenti, accessori per
l'abbigliamento, calzature e copricapo
6812.60 - Carta, cartoni e feltri
6812.70 - Fogli di amianto ed elastomeri
compressi, per giunti, anche presenti
in rotoli
6812.90 - Altri
68.13 Guarnizioni di frizione (per esempio:
piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montate, per freni,
per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre
sostanze minerali o di cellulosa, anche
combinate con materie tessili o altre
materie.
6813.10 - Guarnizioni per freni
6813.90 - Altre
68.14 Mica lavorata e lavori di mica,
compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie.
6814.10 - Lastre, fogli e nastri di mica
agglomerata o ricostituita, anche su
supporto
6814.90 - Altri:
68.15 Lavori di pietre o di altre materie
minerali (compresi i lavori di torba), non
nominati ne compresi altrove.
6815.10 - Lavori di grafite o di altro
carbonio, per usi diversi da quelli elettrici
6815.20 -- Lavori di torba
- Altri
6815.91 -- contenenti magnesite, dolomite o
cremite
6815.99 -- altri
Capitolo 69
Prodotti ceramici
Note
1. Questo capitolo comprende soltanto i prodotti ceramici cotti
previa modellatura o foggiatura. Nelle voci dal n. 69.04 al n. 69.14 rientrano unicamente i prodotti diversi da quelli classificabili
nelle voci dal n. 69.01 al n. 69.03.
2. Questo capitolo non comprende:
a) i prodotti della voce n. 28.44;
b) gli oggetti del capitolo 71, segnatamente gli oggetti che rispondono alla definizione delle minuterie di fantasia;
c) i cermet della voce n. 81.13;
d) gli oggetti del capitolo 82;
e) gli isolatori per l'elettricita', (n. 85.46) e i pezzi isolanti della voce n. 85.47;
f) i denti artificiali di ceramica; (n. 90.21);
g) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse e gabbie per pendole o per altri apparecchi d'orologeria);
h) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate);
ij) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli giuochi, oggetti per sport);
k) gli oggetti della voce n. 96.06 (per esempio: bottoni) o della voce n. 96.14 (per esempio: pipe);
l) gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d'arte).
Numero Codice
della voce S.A.
I. PRODOTTI DI FARINE SILICEE FOSSILI O DI
TERRE SILICEE SIMILI E PRODOTTI REFRATTARI
69.01 6901.00 Mattoni, lastre, piastrelle ed
altri pezzi ceramici di farine silicee
fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili.
69.02 Mattoni, lastre, piastrelle e simili
pezzi ceramici da costruzione, refrattari,
diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili.
6902.10 - Contenenti, in peso, piu' di 50%
di magnesio (Mg) calcio (Ca) e cromo (Cr),
presi isolatamente o insieme espressi in
ossido di magnesio (MgO), ossido di
calcio (CaO) o triossido di dicromo (Cr2O3) 6902.20 - Contenenti, in peso, piu' di 50% di
allumina (Al2O3), di silice (SiO2) o di una miscela o combinazione di tali prodotti
6902.90 - Altri
69.03 Altri prodotti ceramici refrattari
(per esempio: storte, crogiuoli, muffole,
tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi,
condotti, guaine, bacchette), diversi da
quelli di farine silicee fossili o di
terre silicee simili.
6903.10 - Contenenti, in peso, piu' di 50%
di grafite o di altre forme di carbonio
oppure di un miscuglio di tali prodotti
6903.20 - Contenenti, in peso, piu' di 50%
di allumina (Al2O3) o di un miscuglio o
combinazione di allumina e di silicee (SiO2) 6903.90 - Altri
II. ALTRI PRODOTTI CERAMICI.
69.04 Mattoni da costruzione, tavelloni o
volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica.
6904.10 - Mattoni da costruzione
6904.90 - Altri
69.05 Tegole, elementi di camini, condotte
di fumo ornamenti architettonici, di
ceramica ed altri prodotti ceramici per
l'edilizia.
6905.10 - Tegole
6905.90 - Altre
69.06 6906.00 Tubi, grondaie ed accessori
per tubazioni, di ceramica.
69.07 Piastrelle e lastre da pavimentazione
o da rivestimento, non verniciate ne'
smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed
articoli simili per mosaici, non verniciati ne' smaltati, di ceramica, anche su supporto.
6907.10 - Piastrelle, cubi, tessere ed
articoli simili, anche di forma diversa dalla
quadrata o rettangolare, la cui superficie
piu' grande puo' essere inscritta in un
quadrato di lato inferiore a 7 cm
6907.90 - Altri
69.08 Piastrelle e lastre da pavimentazione
o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili
per mosaici, verniciati o smaltati di
ceramica, anche su supporto.
6908.10 - Piastrelle, cubi, tessere ed
articoli simili, anche di forma diversa
dalla quadrata o rettangolare, la cui
superficie piu' grande puo' essere inscritta in un quadro di lato inferiore a 7 cm
6908.90 - Altri
69.09 Apparecchi ed articoli per usi chimici
o per altri usi tecnici, di ceramica;
trogoli, tinozze e recipienti simili
per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o
l'imballaggio, di ceramiche.
- Apparecchi ed articoli per usi chimici
o per altri usi tecnici:
6909.11 -- di porcellana
6909.19 -- altri
6909.90 - Altri
69.10 Acquai, lavabi, basamenti per lavabi,
vasche da bogno, bide', tazza per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi e apparecchi
fissi simili per usi sanitari, di ceramica. 6910.10 - Di porcellana
6910.90 - Altri
69.11 Vasellame, altri oggetti per uso
domestico ed oggetti d'igiene o da toletta, di porcellana.
6911.10 - Oggetti per il servizio da tavola
o da cucina
6911.90 - Altre
69.12 6912.00 Vasellame, altri oggetti per
uso domestico ed oggetti di igiene o
da toletta, di ceramica, esclusa la
porcellana.
69.13 Statuette ed altri oggetti d'ornamento,
di ceramica.
6913.10 - Di porcellana
6913.90 - Altri
69.14 Altri lavori di ceramica.
6914.10 - Di porcellana
6914.90 - Altri
Capitolo 70
Vetro e lavori di vetro
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) gli oggetti della voce n. 32.07 (per esempio: preparazioni vetrificabili, fritte di vetro, altri vetri in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi);
b) gli oggetti del capitolo 71 (per esempio: minuterie di fantasia);
c) i cavi di fibre ottiche della voce n. 85.44, gli isolatori per le elettricita' (n. 85.46) e i pezzi isolanti della voce n. 85.47;
d) le fibre ottiche, gli elementi di ottica lavorati otticamente, le siringhe per iniezioni ipodermiche, gli occhi artificiali, nonche' i termometri, barometri, areometri, densimetri ed altri oggetti e strumenti del capitolo 90;
e) gli apparecchi per l'illuminazione, insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo permanente, nonche' le loro parti, della voce n. 94.05;
f) giuochi, giocattoli ed accessori per alberi di Natale, nonche' altri oggetti del capitolo 95, diversi dagli occhi senza meccanismo per bambole e per altri oggetti del capitolo 95;
g) i bottoni, gli spruzzatori, le bottiglie isolanti montate ed altri oggetti del capitolo 96.
2. Ai sensi delle voci nn. 70.03, 70.04 e 70.05:
a) non sono considerati come "lavorati" i vetri sottoposti a lavorazione prima della fase di ricottura;
b) il taglio in forme determinate non ha alcuna incidenza sulla classificazione del vetro in lastre o in fogli;
c) per "strati assorbenti o riflettenti" si intendono strati metallici o di composti chimici (per esempio: ossidi metallici), di spessore microscopico, che assorbono, segnatamente, i raggi infrarossi oppure migliorano le qualita' riflettenti del vetro senza alterarne la trasparenza o la traslucidita'.
3. I prodotti considerati nella voce n. 70.06 restano classificati in questa voce, anche se presentano il carattere di lavori.
4. Ai sensi della voce n. 70.19, sono considerate come "lana di vetro":
a) le lane minerali con tenore, in peso, di silice (SiO2) uguale o superiore a 60%;
b) le lane minerali con tenore di silice (SiO2) inferiore a 60%, ma con tenore, in peso, di ossidi alcalini (K2O o Na2O) superiore a 5%, o con tenore, in peso, di anidrite borica (B2O3) superiore a 2%.
Le lane minerali che non rispondono a queste caratteristiche sono da classificare nella voce n. 68.06.
5. Nella nomenclatura, il quarzo ed altra silice fusi sono
considerati come "vetro"
Nota di sottovoci:
1. Ai sensi delle sottovoci 7013.21, 7013.31 e 7013.91 l'espressione "cristallo al piombo" si riferisce soltanto al vetro con tenore, in peso, di monossido di piombo (PbO) uguale o superiore a 24%.
Numero Codice
della voce S.A.
70.01 7001.00 Residui di vetreria ed altri
cascami ed avanzi di vetro; vetro in massa. 70.02 Vetro in biglie (diverse dalle
microsfere della voce n. 70.18), barre,
bacchette o tubi, non lavorato.
7002.10 - Biglie
7002.20 - Barre e bacchette
- Tubi:
7002.31 -- di quarzo o di altra silice fusi
7002.32 -- di altro vetro con coefficiente
di dilatazione lineare inferiore o uguale
a 5x10-6 per Kelvin ad una temperatura
compresa tra O C e 300 C
7002.39 -- altri
70.03 Vetro detto "colato", in lastre, fogli
o profilati, anche con strato assorbente o
riflettente, ma non altrimenti lavorato.
- Lastre e fogli, non armati:
7003.11 -- colorati nella massa, opacizzati,
placcati o con strato assorbente o
riflettente
7003.19 -- altri
7003.20 - Lastre e fogli, armati
7003.30 - Profilati
70.04 Vetro tirato o soffiato, in fogli
anche con strato assorbente o riflettente,
ma non altrimenti lavorato.
7004.10 - Vetro colorato nella massa,
opacizzato, placcato o con strato assorbente o riflettente
7004.90 - Altro vetro
70.05 Vetro (vetro "flotte'" e vetro
levigato o smerigliato su una o entrambe
le facce) in lastre o in fogli, anche con
strato assorbente o riflettente, ma non
altrimenti lavorato.
7005.10 - Vetro non armato, con strato
assorbente o riflettente
- Altro vetro non armato:
7005.21 -- colorato nella massa, opacizzato,
placcato o semplicemente levigato
7005.29 -- altro
7005.30 - Vetro armato
70.06 7006.00 Vetro delle voci nn. 70.03,
70.04 o 70.05, curvato, smussato, inciso,
forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma
non incorniciato ne' combinato con altre
materie.
79.07 Vetro di sicurezza, costituito da
vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro.
- Vetri temperati:
7007.11 -- di dimensioni e di formato che
permettono la loro utilizzazione nelle
automobili, aerodine, navi o altri veicoli. 7007.19 -- altri
- Vetri formati da fogli aderenti fra loro: 7007.21 -- di dimensioni e di formato che
permettono la loro utilizzazione nelle
automobili, aerodine, navi o altri veicoli
7007.29 - altri
70.08 7008.00 Vetri isolanti a pareti
multiple.
70.09 Specchi di vetro, anche incorniciati,
compresi gli specchi retrovisivi.
7009.10 - Specchi retrovisivi per veicoli
- Altri:
7009.91 -- non incorniciati
7009.92 -- incorniciati
70.10 Damigiane, bottiglie, boccette,
barattoli, vasi, imballaggi tubolari,
ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli
per conserve, di vetro; tappi, coperchi
ed altri dispositivi di chiusura, di vetro. 7010.10 - Ampolle
7010.90 - Altri
70.11 Ampolle e involucri tubolari, aperti,
e loro parti, di vetro, senza guarnizioni,
per lampade elettriche, tubi catodici o
simili.
7011.10 - Per l'illuminazione elettrica
7011.20 - Per tubi catodici
7011.90 - Altri
70.12 7012.00 Ampolle di vetro per bottiglie
isolanti o per altri recipienti isotermici, con intercapedine isolante sottovuto.
70.13 Oggetti di vetro per tavola., la cucina
la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci nn. 70.10 o 70.18.
7013.10 - Oggetti di vetroceramica:
- Bicchieri, diversi da quelli di
vetroceramica:
7013.21 -- di cristallo al piombo
7013.29 -- altri
- Oggetti per la tavola (diversi dai
bicchieri) o per la cucina, diversi da quelli
di vetroceramica
7013.31 -- di cristallo al piombo
7013.32 -- di vetro con coefficiente di
dilatazione lineare inferiore o uguale
a 5x10-6 per Kelvin ad una temperatura
compresa tra 0 C e 300 C
7013.39 -- altri
- Altri oggetti:
7013.91 -- di cristallo al piombo
7013.99 - altri
70.14 7014.00 Vetrerie per segnalazione ed
elementi di ottica di vetro (diversi da
quelli della voce n. 70.15), non lavorati
otticamente.
70.15 Vetri da orologeria e vetri analoghi,
vetri da occhiale ria comune e medica, curvi,
piegati, incavati o simili, non lavorati
otticamente; sfere (globi) cave e loro
segmenti di vetro, per la fabbricazione
di tali vetri.
7015.10 - Vetri da occhialeria medica
7015.90 - Altri
70.16 Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli,
tegole ed altri oggetti, di vetro pressato
o foggiato a stampo, anche armato,
per l'edilizia o la costruzione; cubi,
tessere ed altre vetrerie, anche su
supporto, per mosaici o decorazioni simili; vetri riuniti in vetrate; vetro detto
multicellulare o vetro ad alveoli
in blocchi, pannelli, lastre, conchiglie
o forme simili.
7016.10 Cubi, tessere ed altre vetrerie,
anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili
7016.90 - Altri
70.17 Vetrerie per laboratorio, per uso
igienico o per farma cia, anche graduate
o tarate.
7017.10 - Di quarzo o di altra silice fusi
7017.20 - Di altro vetro con coefficente di
dilatazione lineare inferiore o uguale
a 5X10-6 per Kelvin ad una temperatura
compresa tra 0 C e 300 C
7017.90 - Altre
70.18 Perle di vetro, imitazioni di perle
fini o coltivate, imitazioni di pietre
preziose (gemme) e semipreziose (fini)
e conterie simili, loro lavori diversi
dalle minuterie di fantasia; occhi di vetro, diversi da quelli per protesi; statuette
ed altri ogggetti di ornamento, di vetro
lavorato al cannello (vetro filato),
diversi dalle minuterie di fantasia;
microsfere di vetro di diametro non
superiore a 1 mm
7018.10 - Perle di vetro, imitazioni di
perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e
conterie simili
7018.20 - Microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm
7018.90 - Altri
70.19 Fibre di vetro (comprese la lana di
vetro) e lavori di queste materie
(per esempio: filati, tessuti).
7019.10 - Stoppini, filati accoppiati in
parallelo senza torsione (rovings) ed
altri filati anche tagliati
7019.20 - Tessuti compresi i nastri
- Veli, nappe, feltri, (mats), materassi,
pannelli e prodotti simili non tessuti:
7019.31 -- feltri (mats)
7019.32 -- veli
7019.39 -- altri
7019.90 - Altri
70.20 7020.00 Altri lavori di vetro.
Sezione XIV
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie;
minuterie di fantasia; monete
Capitolo 71
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose
(fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati
o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie;
minuterie di fantasia; monete
Note
1. Con riserva dell'applicazione della nota 1 a) della sezione VI e delle eccezioni stabilite qui di seguito, rientra in questo capitolo qualsiasi oggetto costituito in tutto o in parte:
a) da perle fini o coltivate o da pietre preziose (gemme) o da pietre
semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite; oppure
b) da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi.
2. a) Le voci nn. 71.13, 71.14 e 71.15 non comprendono gli oggetti in cui i metalli preziosi o i metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi costituiscono soltanto semplici accessori o guarnizioni di minima importanza (per esempio iniziali, monogramma, ghiere, orli); il paragrafo b) della nota 1 precedente non comprende gli oggetti della specie.
b) la voce n. 71.16 comprende soltanto oggetti non comportanti ne' metalli preziosi ne' metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, o che li comportano soltanto in forma di semplici accessori o guarnizioni di minima importanza.
3. Questo capitolo non comprende:
a) gli amalgami di metalli preziosi ed i metalli preziosi allo stato colloidale (n. 28.03);
b) le legature sterili per suture chirurgiche, i prodotti per otturazione dentaria ed altri prodotti del capitolo 30;
c) gli oggetti del capitolo 32 (per esempio: lustri liquidi);
d) le borsette e gli altri oggetti della voce n. 42.02, e gli oggetti della voce n. 42.03;
e) gli oggetti delle voci nn. 43.03 e 43.04;
f) i prodotti della sezione XI (materie tessili e manufatti di tali materie);
g) le calzature, i cappelli, copricapo ed altre acconciature nonche' gli altri oggetti dei capitoli 64 o 65;
h) gli ombrelli, bastoni ed altri oggetti del capitolo 66;
ij) gli oggetti guarniti di residui o di polveri di pietre preziose (gemme) o di pietre semipreziose (fini) o di polveri di pietre sintetiche, consistenti in lavori di abrasivi delle voci nn. 68.04 o 68.05, oopure in utensili del capitolo 82; gli utensili od oggetti del capitolo 82, la cui parte operante e' costituita da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite; le macchine, gli apparecchi ed il materiale elettronico e le loro parti, della sezione XVI.
Tuttavia, gli oggetti e le parti di questi oggetti, composti interamente da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite sono compresi in questo capitolo, esclusi gli zaffiri e i diamanti lavorati, non montati, per punte di lettura (n. 85.22);
k) gli oggetti dei capitolo 90, 91 o 92 (strumenti scientifici, orologeria e strumenti musicali);
l) le armi e loro parti (capitolo 93);
m) gli oggetti considerati nella nota 2 del capitolo 95;
n) gli oggetti del capitolo 96, diversi da quelli delle voci dal n. 96.01 al n. 96.15;
o) le produzioni originali dell'arte statutaria o della scultura (n. 97.03), gli oggetti da collezione (n. 97.05) e gli oggetti di antichita', aventi piu' di 100 anni di eta' (n. 97.06). Tuttavia le perle fini o coltivate e le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) restano comprese in questo capitolo.
4. a) Per "metalli preziosi" si intendono l'argento, l'oro e il platino;
b) il termine "platino" comprende il platino, l'irido, l'osmio, il palladio, il rodio e il rutenio;
c) le espressioni "pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini)" e le "pietre sintetiche o ricostituite" non comprendono le sostanze menzionate nalla nota 2 b) del capitolo 96.
5. Ai sensi di questo capitolo, sono considerate come leghe di metalli preziosi, le leghe (compresi i miscugli sinterizzati ed i composti intermetallici) che contengono uno o piu' metalli preziosi, purche' il peso del metallo prezioso o di uno dei metalli preziosi sia almeno uguale a 2% del peso della lega. Le leghe di metalli preziosi sono classificati come segue:
a) qualsiasi lega contenente, in peso, 2% o piu' di platino e' classificata come lega di platino;
b) qualsiasi lega contenente, in peso, 2% o piu' di oro, senza platino o con meno di 2% di platino, e' classificata come lega di oro;
c) qualsiasi altra lega compresa in questo capitolo e' classificata come lega di argento
6 Salvo disposizioni contrarie, qualsiasi riferimento, nella nomenclatura, a metalli preziosi oppure ad uno o piu' metalli preziosi specificatamente designati, comprende ugualmente le leghe da classificare come tali metalli, per effetto della nota 5.
L'espressione "metallo prezioso" non comprende gli oggetti definiti dalla nota 7, ne' i metalli comuni o le materie non metalliche, platinati, dorati o argentati.
7 Nella nomenclatura, per "placcati o ricoperti di metalli preziosi" si intendono gli oggetti aventi un supporto di metallo e di cui una o piu' facce sono ricoperte di metalli preziosi mediante brasatura, saldatura, laminazione a caldo o simile procedimento meccanico. Salvo disposizioni contrarie, gli oggetti di metalli comuni con incrostazioni di metalli preziosi sono considerati come placcati o ricoperti.
8. ai sensi della voce n 71 13, per "minuterie" si intendono:
a) i piccoli oggetti che servono all'ornamento personale (per esempio anelli, braccialetti, collane, fermagli, orecchini, catene per orologi, ciondoli pendenti, spille per cravatte, gemelli, medaglie o distintivi religiosi o altri):
b) gli oggetti per uso personale destinati ad essere portati sulla persona, nonche' gli oggetti da tasca o da borsetta (per esempio: portasigari o portasigarette tabacchiere, confettiere e portacipria, borse di maglia metallica, rosari):
Ai sensi della stessa voce per "oggetti di gioielleria" si intendono le minuterie di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, che comportano perle fini, coltivate o false, pietre prezioso (gemme), pietre semipreziose (fini) o pietre sintetiche o ricostituite oppure parti di tartaruga madreperla,
avorio, ambra naturale o ricostituita, giavazzo o corallo
9. Ai sensi della voce n. 71.14 per "oggetti di oreficeria", si intendono quelli per servizio da tavola, da toletta, da scrittoio, i servizi per fumatori, gli oggetti da ornamento per interni, gli oggetti per l'esercizio per culto.
10. Ai sensi della voce n 71.17, per "minuteria di fantasia" si intendono gli oggetti della specie di quelli definiti della nota 8 a) (esclusi i bottoni ed altri oggetti della voce n. 96.06, i pettini per ornamento, le mollette per capelli e oggetti simili, come pure gli spilli per capelli della voce n. 96.15), che non comportano perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite, ne' metalli preziosi o metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, salvo il caso di guarnizioni o di accessori di minima importanza.
Note di sottovoci
1. Ai sensi delle sottovoci 7106.10, 7108.11, 7110.11, 7110.21, 7110.31 e 7110.41, i termini "polveri" e "in polvere" comprendono i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglia di 0,5 mm in proporzione uguale o superiore, in peso, a 90%.
2. Nonostante le disposizioni della nota 4 b) di questo capitolo, ai sensi delle sottovoci 7110.11 e 7110.19, il termine "platino" non comprende l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio e il rutenio.
3. Ai fini della classificazione delle leghe nelle sottovoci della voce n. 71.10 ciascuna lega e' da classificare con quella dei metalli; platino, palladio, rodio, iridio osmio o rutenio che predomina, in peso, su ciascuno di questi altri metalli.
Numero Codice
della voce S.A.
I. PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE
(GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) E SIMILI.
71.01 Perle fini o coltivate, anche lavorate
o assortite ma non infilate ne' montate
ne' incastonate; perle fini o coltivate non assortite, infilate temporaneamente per
comodita' di trasporto.
7101.10 - Perle fini
- Perle coltivate:
7101.21 -- gregge
7101.22 -- lavorate
71.02 Diamanti, anche lavorati, ma non
montati ne' incastonati.
7102.10 - Non scelti
- Industriali:
7102.21 -- greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati
7102.29 -- altri
- Non industriali:
7102.31 -- greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati
7102.39 -- altri
71.03 Pietre preziose (emme) e pietre
semipreziose (fini), diverse dai diamanti,
anche lavorate o assortite ma non infilate
ne' montate ne' incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse
dai diamanti, non assortite, infilate
temporaneamente per comodita' di trasporto. 7103.10 - Gregge o semplicemente segate
o sgrossate
- Altrimenti lavorate:
7103.91 -- rubini, zaffiri e smeraldi
7103.99 -- altre
71.04 Pietre sintetiche o ricostituite,
anche lavorate o assortite ma non infilate, ne' montate, ne' incastonate; pietre
sintetiche o ricostituite non assortite,
infilate temporaneamente per comodita'
di trasporto
7104.10 - Quarzo piezoelettrico
7104.20 - Altre, gregge o semplicemente
segate o sgrossate
7104.90 - Altre
71.05 Residui e polveri di pietre preziose
(gemme), e di pietre semipreziose
(fini) o di pietre sintetiche.
7105.10 - Di diamanti
7105.90 - Altri
II. METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI
O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI.
71.06 Argento (compreso l'argento dorato
e l'argento platinato) greggio o
semilavorato, o in polvere.
7106.10 - Polveri
- Altro:
7106.91 -- greggio
7106.92 -- semilavorato
71.07 7107.00 Metalli comuni placcati o
ricoperti d'argento, greggi o semilavorati. 71.08 Oro (compreso l'oro platinato),
greggio o semilavorato, o in polvere
- Per usi non monetari:
7108.11 -- polveri
7108.12 -- greggio
7108.13 -- semilavorato
7108.20 - Per uso monetario
71.09 7109.00 Metalli comuni o argento,
placcati o ricoperti di oro, greggi
o semilavorati.
71.10 Platino, greggio o semilavorato,
o in polvere.
- Platino:
7110.11 -- greggio o in polvere
7110.19 -- altro
- Palladio:
7110.21 -- greggio o in polvere
7110.29 -- altro
- Rodio:
7110.31 -- greggio o in polvere
7110.39 -- altro
- Iridio, osmio e rutenio:
7110.41 -- greggi o in polvere
7110.49 -- altri
71.11 7111.00 Metalli comuni, argento o oro,
placcati o ricoperti di platino, greggi
o semilavorati.
71.12 Cascami ed avanzi di metalli preziosi
o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi.
7112.10 - Di oro, anche di metalli placcati
o ricoperti di oro, escluse le ceneri di
oreficeria contenenti altri metalli preziosi 7112.20 - Di platino, anche di metalli
placcati o ricoperti di platino, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli
preziosi
7112.90 - Altri
III. MINUTERIE, GIOIELLERIA ED ALTRI LAVORI. 71.13 Minuterie ed oggetti di gioielleria e
loro parti, di metalli preziosi o di
metalli placcati o ricoperti di metalli
preziosi
- Di metalli preziosi, anche rivestiti,
placcati o ricoperti di metalli preziosi:
7113.11 -- di argento, anche rivestito,
placcato ricoperto di altri metalli preziosi 7113.19 -- di altri metalli preziosi, anche
rivestiti, placcati o ricoperti di metalli
preziosi
7113.20 - Di metalli comuni placcati o
ricoperti di metalli preziosi
71.14 Oggetti di oreficeria e loro parti,
di metalli preziosi o di
metalli placcati o ricoperti di metalli
preziosi.
- Di metalli preziosi, anche rivestiti,
placcati o ricoperti di metalli preziosi:
7114.11 -- di argento, anche rivestito,
placcato o ricoperto di altri metalli
preziosi
7114.19 -- di altri metalli preziosi,
anche rivestiti, placcati o ricoperti
di metalli preziosi
7114.20 - Di metalli comuni, placcati o
ricoperti di metalli preziosi
71.15 Altri lavori di metalli preziosi o
di metalli placcati o ricoperti di metalli
preziosi.
7115.10 - Catalizzatori in forma di tele,
griglie o reti di platino
7115.90 - Altri
71.16 Lavori di perle fini o coltivate, di
pietre preziose (gemme), di pietre
semipreziose (fini) o di pietre sintetiche
o ricostituite.
7116.10 - Di perle fini o coltivate
7116.20 - Di pietre preziose (gemme), di
pietre semipreziose (fini) o di pietre
sintetiche o ricostituite
71.17 Minuterie di fantasia.
- Di metalli comuni, anche argentati,
dorati o platinati:
7117.11 -- gemelli e bottoni simili
7117.19 -- altre
7117.90 - Altre
71.18 Monete.
7119.10 - Monete non aventi corso legale,
diverse dalle monete d'oro
7119.90 - Altre
Sezione XV
Metalli comuni e loro lavori
Note
1. Questa sezione non comprende:
a) i colori e gli inchiostri preparati a base di polveri o pagliuzze metalliche, nonche' i fogli per l'impressione a caldo (dal n. 32.07 al 32.10, nn. 32.12, 32.13 e 32.15);
b) il ferro-cerio ed altre leghe piroforiche (n. 36.06);
c) i copricapo di metallo e loro parti metalliche, delle voci nn. 65.06 65.07);
d) le ossature di ombrelli ed altri oggetti della voce n. 66.03;
e) gli oggetti del capitolo 71 (per esempio le leghe di metalli preziosi, metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi e le minuterie di fantasia);
f) gli oggetti della sezione XVI (macchine ed apparecchi, materiale elettrico);
g) le rotaie montate (n. 86.08) ed altri oggetti della sezione XVII (veicoli terrestri, navi, veicoli aerei);
h) gli strumenti e gli apparecchi della sezione XVIII, comprese le molle per apparecchi di orologeria;
ii) i pallini da caccia, di piombo (n. 93.06) ed altri oggetti della sezione XIX (armi e munizioni);
k) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio mobili, sommier, apparecchi per l'illuminazione, insegne luminose, costruzioni prefabbricate);
l) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giuochi, oggetti pe sport);
m) gli stacci a mano, i bottoni, i portapenne, i portamine, le penne ed altri oggetti del capitolo 96 (lavori diversi);
n) gli oggetti del capitolo 97 (per esempio oggetti d'arte).
2. Nella nomenclatura, per "parti e forniture di impiego generale" si intendono:
a) gli oggetti delle voci nn. 73.07, 73.12, 73.15, 73.17, o 73.18, nonche' i corrispondenti oggetti di altri metalli comuni;
b) le molle e le foglie per molle di metalli comuni, escluse le molle per orologeria (n. 91.14);
c) gli oggetti delle voci nn. 83.01, 83.02, 83.08, 83.10 e le cornici e gli specchi di metalli comuni della voce n. 83.06.
Nei capitoli da 73 a 76 e da 78 a 82 (esclusa la voce n. 73.15), il termine "parti" non va riferito alle parti e alle forniture d'impiego generale, come sopra definite.
Con riserva delle disposizioni del paragrafo precedente e della nota 1 del capitolo 83, i lavori dei capitoli 82 o 83 sono esclusi dai capitoli da 72 a 76 e da 78 a 81.
3. Regola sulle leghe (diverse dalle ferro-leghe e dalle leghe madri definite nei capitoli 72 a 74):
a) le leghe di metalli comuni sono classificate con il metallo che predomina, in peso, su ciascuno degli altri costituenti;
b) le leghe di metalli comuni di questa sezione e di elementi non compresi in questa sezione, sono classificate come leghe di metalli comuni di questa sezione, quando il peso totale di tali metalli e' uguale o superiore a quello degli altri elementi;
c) i miscugli sinterizzati di polveri metalliche, i miscugli intimi eterogenei, ottenuti per fusione (diversi dai cermet) e i composti intermetallici seguono il regime delle leghe.
4. Salvo disposizioni contrarie, ogni riferimento ad un metallo comune, nella nomenclatura, ai sensi della nota 3, deve essere riferito anche alle leghe classificate come il metallo stesso.
5. Regola sui prodotti composti:
Salvo disposizioni contrarie risultanti dal testo dele voci, i lavori di metalli comuni o considerati come tali, che comprendono due o piu' metalli comuni, sono classificati come il lavoro corrispondente del metallo che predomina, in peso, su ciascuno degli altri metalli.
Pre l'applicazione di questa regola, si considerano:
a) la ghisa, il ferro e l'acciaio, come un solo metallo;
b) le leghe come fossero costituite, per l'intero loro peso, dal metallo di cui seguono il trattamento;
c) un cermet della voce n. 81.13 come un solo metallo comune.
6. In questa sezione, si intendono per:
a) "Cascami ed avanzi":
i cascami e gli avanzi metallici che provengono dalla fabbricazione o dalla lavorazione dei metalli ed i lavori di metalli definitivamente inutilizzabili come tali a seguito di rottura, taglio, usura o altri motivi.
b) "polveri":
i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 1 mm, in una proposizione uguale o superiore a 90% in peso.
Capitolo 72
Ghisa, ferro e acciaio
Note
1. In questo capitolo e, per quanto concerne le lettere d), e) e f) di questa nota, nella nomenclatura si considerano come:
a) "Ghisa gregge":
le leghe ferro-carbonio che non si prestano praticamente alla deformazione plastica, contenenti, in peso, piu' di 2% di carbonio o che possono, inoltre, contenere, in peso, uno o piu' elementi nelle seguenti proporzioni:
- 10% o meno di cromo
- 6% o meno di manganese
- 3% o meno di fosforo
- 8% o meno di silicio
- 10% o meno, in totale, di altri elementi.
b) "Ghise specolari":
le leghe ferro-carbonio contenenti, in peso, piu' di 6% e non piu' di 30% di manganese e che rispondono, per quanto non concerne le altre caratteristiche, alla definizione della nota 1 a).
c) "Ferro-leghe":
le leghe in pani, in salmoni, in masse o simili forme primarie, in forme ottenute col procedimento della colata continua, oppure in graniglie o in polveri e anche agglomerate, comunemente utilizzate sia come prodotti d'apporto nella preparazione di altre leghe, sia come dissossidanti, desolforanti o per usi simili nella siderurgia, e che non si prestano in genere alla deformazione plastica contenenti, in peso, 4% o piu' ferro e uno o piu' elementi nelle proporzioni seguenti:
- piu' di 10% di cromo
- piu' di 30% di manganese
- piu' di 3% di fosforo
- piu' di 8% di silicio
- piu' di 10%, in totale, di altri elementi, escluso il carbonio; la percentuale di rame non puo', tuttavia, superare il 10%.
d) "Acciai":
le materie ferrose diverse da quelle della voce n. 72.03 che, esclusi alcuni tipi di acciai prodotti in forma di pezzi fusi, si prestano alla deformazione plastica e contengono, in peso, 2% o meno di carbonio. Tuttavia gli acciai al cromo possono presentare un tenore di carbonio piu' elevato.
e) "Acciai inossidabili":
gli acciai legati, contenenti, in peso 1,2% o meno di carbonio e 10,5% o piu' di cromo, con o senza altri elementi.
f) "Altri acciai legati":
gli acciai che non rispondono alla definizione di acciai inossidabili e contenenti, in peso, uno o piu' elementi sotto indicati nelle proporzioni seguenti:
- 0,3% o piu' di alluminio
- 0,0008% o piu', di boro
- 0,3% o piu' di cromo
- 0,3% o piu' di cobalto
- 0,4% o piu' di rame
- 0,4% o piu' di piombo
- 1,65% o piu' di manganese
- 0,08% o piu' di molibdeno
- 0,3% o piu' di nichel
- 0,06% o piu' di niobio
- 0,6% o piu' di silicio
- 0,05% o piu' di titanio
- 0,3% o piu' di tungsteno (wolframio)
- 0,1% o piu' di vanadio
- 0,05% o piu' di zirconio
- 0,1% o piu' di altri elementi (esclusi zolfo, il fosforo, il
carbonio e l'azoto) presi isolatamente.
g) "Cascami lingottati di ferro o di acciaio":
i prodotti grossolanamente colati in forma di lingotti senza materozze o salmoni che presentano notevoli difetti di superficie e non rispondono per la composizione chimica, alle definizioni delle ghise gregge, delle ghise specolari o delle ferro-leghe.
h) "Graniglie": di prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 1 mm, in percentuale, in peso, inferiore a 90%, ed attraverso un setaccio con apertura di maglie di 5 mm in percentuale, in peso, uguale o superiore a 90%.
ij) "Semiprodotti":
i prodotti di sezione piena ottenuti per colata continua, anche se hanno subito una grossolana laminazione a caldo; e gli altri prodotti di sezione piena che hanno subito una semplice grossolana laminazione a caldo o che sono stati semplicemente sgrossati mediante fucinatura o martellatura, compresi gli sbozzi per profilati.
Questi prodotti non sono presentati arrotolati.
k) "Prodotti laminati piatti":
i prodotti laminati di sezione trasversale piena rettangolare, che non rispondono alla definizione data nella precedente nota ij).
- arrotolati in spire sovrapposte o
- non arrotolati, di larghezza almeno uguale a dieci volte lo spessore se questo e' inferiore a 4,75 mm o di larghezza superiore a 150 mm se lo spessore e' di 4,75 mm o piu' senza, tuttavia, superare la meta' della larghezza.
Restano classificati come prodotti laminati piatti i prodotti della specie che presentano motivi in rilievo derivanti direttamente dalla laminazione (per esempio: scanalature, stirature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi) nonche' i prodotti perforati, ondulati, lucidati, a condizione che queste lavorazioni non abbiano conferito al prodotto il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.
I prodotti laminati piatti di forma diversa dalla quadrata o rettangolare e di qualsiasi dimensione sono da classificare come prodotti di larghezza di 600 mm o piu' a condizione che non abbiano il carattere di oggetto o di lavori previsti altrove.
l) "Vergella o bordione):
i prodotti laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse), con sezione trasversale piena a forma di cerchio, di segmento circolare ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo o di altro poligono convesso. Questi prodotti possono avere dentellature, collarini, cavita' o rilievi ottenuti durante la laminazione (acciai di armatura per calcestruzzo).
m) "Barre":
i prodotti che non rispondono a nessuna delle definizione di cui alle precedenti lettere ij), k) o l) ne' alla definizione dei fili, e aventi sezione trasversale piena e costante a forma di cerchio, di segmento circolare, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo o di altro poligono convesso.
Questi prodotti possono:
- avere dentellature, collarini, cavita' o rilievi ottenuti durante la laminazione (barre di armatura per calcestruzzo);
- aver subito una torsione dopo la laminazione.
n)"Profilati":
i prodotti di sezione trasversale piena e costante che non rispondono a nessuna delle definizione di cui alle precedenti lettere ij), k) o m), ne' alla definizione di fili.
Il capitolo 72 non comprende i prodotti delle voci n. 73.01 o 73.02.
o) "Fili":
i prodotti ottenuti a freddo, arrotolati, aventi una sezione trasversale di qualsiasi forma, piena e costante e che non rispondono alla definizione dei prodotti laminati piatti.
p) "Barre forate per la perforazione":
le barre di qualsiasi sezione, adatte alla fabbricazione dei fioretti in cui la maggior dimensione esterna della sezione trasversale sia superiore a 15 mm ma non superiore a 52 mm e sia almeno il doppio della maggiore dimensione interna (foro). Le barre forate di ferro o di acciaio che non rispondono a questa definizione rientrano nella voce n. 73.04.
2. I metalli ferrosi placcati con un metallo ferroso di differente qualita', seguono il regime del metallo ferroso che predomina in peso.
3. I prodotti di ferro o di acciaio ottenuti per elettrolisi, per colata sotto pressione (pressofusione) o per sinterizzazione sono classificati secondo la loro forma, composizione ed aspetto nelle voci corrispondenti degli analoghi prodotti laminati a caldo.
Note di sottovoci
1. In questo capitolo, si intendono per:
a) "Ghise gregge legate":
le ghise gregge contenenti, in peso, isolatamente o insieme:
- piu' di 0,2% di cromo
- piu' di 0,3% di rame
- piu' di 0,3% di nichele
- piu' di 0,1% dei seguenti elementi: alluminio, molibdeno, titanio, tungsteno (wolframio), vanadio.
b) "Acciai non legati automatici":
gli acciai non legati contenenti, in peso, uno o piu' degli elementi sotto indicati nelle proporzioni seguenti:
- 0,08% o piu' di zolfo
- 0,1% o piu' di piombo
- piu' di 0,05 di selenio
- piu' di 0,01% di tellurio
- piu' di 0,05% di busmuto.
c) "Acciai al silicio detti magnetici":
gli acciai contenenti, in peso, almeno 0,6 e non piu' di 6% di silico e non piu' di 0,08% di carbonio e che possono contenere, in peso, 1% o meno di alluminio, escluso ogni altro elemento di una porzione che puo' conferire loro il carattere di altri acciai legati;
d) "Acciai rapidi"
gli acciai legati contenenti con o senza altri elementi almeno due dei tre elementi seguenti molibdeno, tungsteno e vanadio con un tenore totale, in peso, uguale o superiore a 7% per questi elementi presi insieme e contenenti 0,6% o piu' carbonio e da 3 a 6% di cromo;
e) "Acciai silico-manganese"
gli acciai che contengono, in peso;
- 0,35% o piu' e non piu' di 0,7% di carbonio
-0,5% o piu' di 1,2% di manganese e
- 0,6% o piu' e non piu' di 2,3% di silicio, escluso ogni altro elemento in una proporzione che puo' loro conferire il carattere di altri acciai legati
2. La classificazione di ferro-leghe nelle sottovoci della voce n. 72.02 obbedisce alla regola seguente:
una ferro-lega e' considerata come binaria e classificata nella sottovoce appropriata (se esiste) quanto uno solo degli elementi della lega presenta un tenore che supera la percentuale minima fissata nella nota 1 c) del capitolo.
Per analogia, e considerata rispettivamente, come ternaria o quaternaria quando due o tre elementi della lega hanno tenori che superano le percentuali minime indicate nella suddetta nota.
Per l'applicazione di questa regola, gli elementi non specificatamente citati nella nota 1 c) del capitolo e compresi nell'espressione "altri elementi" devono, tuttavia, avere ognuno un tenore, in peso, superiore al 10%.
Numero Codice
della voce S.A.
I PRODOTTI DI BASE; PRODOTTI PRESENTATI IN
FORMA DI GRANIGLIE O DI POLVERE.
72.01 Ghise gregge e ghise specolari
in pani, salmoni o altre forme primarie.
7201 10 - Ghiese gregge non legate
contenenti, in peso: 0,5% o meno
di fosforo
7201 20 - Ghise gregge non legate
contenenti, in peso piu' di 0,5% di fosforo 7201 30 - Ghise gregge legate
7201 40 Ghise specolari
72.02 Ferro-leghe.
- Ferromanganese:
7202.11 -- contenente, in peso, piu' di 2%
di carbonio
7202.19 -- altro
- Ferrosilicio:
7202.21 -- contenente, in peso, piu'
di 55% di silicio
7202.29 -- altro
7202.30 - Ferro-silico-manganese
- Ferrocromo.
7202.41 -- contenente, in peso, piu'
di 4% di carbonio
7202.49 -- altro
7202.50 - Ferro-silico-cromo
7202.60 - Ferro-nichel
7202.70 - Ferromolibdeno
7202.80 - Ferro-tungsteno e ferro-silico
tungsteno
- Altre:
7202.91 -- ferro-titanio e ferro-silico
titanio
7202.92 - ferro-vanadio
7202.93 -- ferro-niobio
7202.99 -- altre
72.03 Prodotti ferrosi ottenuti per la
riduzione diretta di minerali di ferro e
altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi,
palline o forme simili; ferro di purezza
minima, in peso, di 90,94%, in pezzi,
palline e forme simili.
7203.10 - Prodotti ferrosi ottenuti per la
riduzione diretta di minerali di ferro
7203.90 - Altri
72.04 Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro
o di acciaio (rottami); cascami lingottati
di ferro o di acciaio.
7204.10 - Cascami ed avanzi di ghisa
- Cascami ed avanzi di acciaio legati:
7204.21 -- di acciai inossidabili
7204.29 -- altri
- Cascami ed avanzi di ferro o di acciaio,
stagnati
- Altri cascami ed avanzi
7204.41 -- torniture, trucioli, riccioli,
molature, segature, limature e spuntature
e di stampaggio o di taglio, anche in
pacchetti
7204.49 -- altri
7204.50 - Cascami lingottati
72.05 Graniglie e polveri, di ghisa greggia,
di ghisa specolare, di ferro o di acciaio.
7205.10 - Graniglie
- Polveri:
7205.21 -- di acciai legati
7205.29 -- altri
II. FERRO ED ACCIAI NON LEGATI
72.06 Ferro ed acciai non legati in lingotti
o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce n. 72.03.
7206.10 - Lingotti
7206.90 - Altri
72.07 Semiprodotti di ferro o di acciai
non legati.
- Contenenti, in peso, meno di 0,25%
di carbonio
7207.11 -- di sezione trasversale quadrata
o rettangolare e la cui larghezza e'
inferiore al doppio dello spessore
7207.12 -- altri, di sezione trasversale
rettangolare
7207.19 -- altri
7207.20 -- contenenti, in peso, 0,25%
o piu' di carbonio
72.08 Prodotti laminati piatti, di ferro o
di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non
placcati ne' rivestiti.
- Arrotolati, semplicemente laminati a caldo,
di spessore inferiore a 3 mm ed aventi
un limite minimo di elasticita' di 275 MPa o di spessore di 3 mm o piu' ed aventi un
limite minimo di elasticita' di 355 MPa
7208.11 -- di spessore superiore a 10 mm
7208.12 -- di spessore di 4,75 mm o piu',
ed uguale o inferiore a 100 mm
7208.13 -- di spessore di 3 mm o piu' ed
inferiore a 4,75 mm
7208.14 -- di spessore inferiore a 3 mm
- Altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo
7208.21 -- di spessore superiore a 10 mm
7208.22 -- di spessore di 4,75 mm o piu' ed
uguale o inferiore a 10 mm
7208.23 -- di spessore di 3 mm o piu' ed
inferiore a 4,75 mm
7208.24 -- di spessore inferiore a 3 mm
- Non arrotolati, semplicemente laminati a
caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed
aventi un limite minimo di elasticita' di
275 MPa o di spessore di 3mm o piu' ed
aventi un limite minimo di elasticita'
di 355 MPa
7208.31 -- laminati sulle quattro facce o
con cilindri scanalati di larghezza inferiore
o uguale a 1.250 mm e di spessore di 4 mm
o piu' che non presentano motivi in rilievo 7208.32 -- altri, di spessore superiore
a 10 mm
7208.33 -- altri, di spessore di 4,75 mm o
piu' ed uguale o inferiore a 10 mm
7208.34 -- altri, di spessore di 3 mm o
piu' ed inferiore a 4,75 mm
7208.35 -- altri, di spessore inferiore
a 3 mm
- Altri, non arrotolati, semplicemente
laminati a caldo
7208.41 -- laminati sulle quattro facce o
con cilindri scanalati, di larghezza
inferiore o uguale a 1.250 mm e di
spessore di 4 mm o piu', che non presentano motivi in rilievo
7208.42 -- altri, di spessore superiore
a 10 mm
7208.43 -- altri, di spessore di 4,75 mm o
piu' ed uguale o inferiore a 10 mm
7208.44 -- altri, di spessore di 3 mm o
piu' ed inferiore a 4,75 mm
7208.45 -- altri, di spessore inferiore a 3 mm
7208.90 - Altri
72.09 Prodotti laminati piatti, di ferro
o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a freddo, non placcati ne' rivestiti.
- Arrotolati, semplicemente laminati a
freddo, di spessore inferiore a 3 mm ed
aventi un limite minimo di elasticita'
di 275 MPa o di spessore di 3 mm o piu' ed
aventi un limite minimo di elasticita' di
355 MPa
7209.11 -- di spessore di 3 mm o piu'
7209.12 -- di spessore superiore a 1 mm ed
inferiore a 3 mm
7209.13 -- di spessore di 0,5 mm o piu' ed
uguale o inferiore a 1 mm
7209.14 -- di spessore inferiore a 0,5 mm
- Altri, arrotolati, semplicemente laminati a freddo
7209.21 -- di spessore di 3 mm o piu'
7209.22 -- di spessore superiore a 1 mm ed
inferiore a 3 mm
7209.23 -- di spessore di 0,5 mm o piu' ed
uguale o inferiore a 1 mm
7209.24 -- di spessore inferiore a 0,5 mm
- Non arrotolati,semplicemente laminati
a freddo, di spessore inferiore a 3 mm ed
aventi un limite minimo di elasticita' di
275 MPa o di spessore di 3 mm o piu' ed
aventi un limite minimo di elasticita'
di 355 MPa
7209.31 -- di spessore di 3 mm o piu'
7209.32 -- di spessore superiore a 1 mm
ed inferiore a 3 mm
7209.33 -- di spessore di 0,5 mm o piu'
ed uguale o inferiore a 1 mm
7209.34 -- di spessore inferiore a 0,5 mm
- Altri, non arrotolati,semplicemente
laminati a freddo
7209.41 -- di spessore di 3 mm o piu'
7209.42 -- di spessore superiore a 1 mm
ed inferiore a 3 mm
7209.43 -- di spessore di 0,5 mm o piu'
ed uguale o inferiore a 1 mm
7209.44 -- di spessore inferiore a 0,5 mm
7209.90 - Altri
72.10 Prodotti laminati piatti, di ferro
o di acciai non legati, di larghezza
uguale o superiore a 600 mm, placcati o
rivestiti.
-Stagnati:
7210.11 -- di spessore di 0,5 mm o piu'
7210.12 -- di spessore inferiore a 0,5 mm
7210.20 - Piombati, compresi quelli placcati
o rivestiti con lega di piombo e stagno
- Zincati elettroliticamente:
7210.31 -- di acciaio di spessore inferiore
a 3 mm ed aventi un limite minimo di
elasticita' di 275 MPa o di spessore di 3 mm o piu' ed aventi un limite minimo di
elasticita' di 355 MPa
7210.39 -- altri
- Zincati con altri procedimenti:
7210.41 -- ondulati
7210.49 -- altri
7210.50 - Rivestiti di ossidi di cromo o di
cromo ed ossidi di cromo
7210.60 - Rivestiti di alluminio
7210.70 - Dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche
7210.90 - Altri
72.11 Prodotti laminati piatti, di ferro o
di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati ne' rivestiti.
- Semplicemente laminati a caldo, di spessore
inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticita' di 275 MPa o di spessore di
3 mm o piu' ed aventi un limite minimo
di elasticita' di 355 MPa
7211.11 -- laminati sulle quattro facce con
cilindri scanalati di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o piu', non
arrotolati e che non presentano motivi
di rilievo
7211.12 -- altri, di spessore di 4,75 mm
o piu'
7211.19 -- altri
- Altri, semplicemente laminati a caldo:
7211.21 -- laminati sulle quattro facce
con i cilindri scanalati, di larghezza
superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm
o piu' non arrotolati e che non presentano
motivi in rilievo
7211.22 -- altri, di spessore di 4,75 mm
o piu'
7211.29 -- altri
7211.30 - Semplicemente laminati a freddo,
di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un
limite minimo di elasticita' di 275 MPa o
di spessore di 3 mm o piu' ed aventi un
limite minimo di elasticita' di 355 MPa
- Altri, semplicemente laminati a freddo
7211.41 -- contenenti, in peso, meno di
0,25% di carbonio
7211.49 -- altri
7211.90 - Altri
72.12 Prodotti laminati piatti, di ferro o
di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti.
7212.10 - Stagnati
- Zincati elettroliticamente:
7212.21 -- di acciaio di spessore inferiore
a 3 mm ed aventi un limite minimo di
elasticita' di 275 MPa o di spessore di 3 mm o piu' ed aventi un limite minimo
di elasticita' di 355 MPa
7212.29 -- altri
7212.30 - Zincati con altri procedimenti
7212.40 - Dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche
7212.50 - Altrimenti rivestiti
7212.60 - Placcati
72.13 Vergella o bordione di ferro o di
acciai non legati.
7213.10 - Aventi dentellature, collarini,
cavita' o rilievi ottenuti durante la
laminazione
7213.20 - Di acciai automatici
- Altri, contenenti, in peso, meno di
0,25% di carbonio
7213.31 -- di sezione circolare con
diametro inferiore a 14 mm
7213.39 -- altri
- Altri, contenenti, in peso, 0,25% o piu'
e meno di 0,6% di carbonio
7213.41 -- di sezione circolare con diametro
inferiore a 14 mm
7213.49 -- altri
7213.50 - Altri, contenenti, in peso, 0,6%
o piu' di carbonio
72.14 Barre di ferro o di acciai non legati,
semplicemente fucinate, laminate o estruse
a caldo, nonche' quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione.
7214.10 - Fucinate
7214.20 - Aventi dentellature, collarini,
cavita' o rilievi ottenuti durante la
laminazione o che hanno subito una
torsione dopo la laminazione
7214.30 - Di acciai automatici
7214.40 - Altre, contenenti, in peso, meno
di 0,25% di carbonio
7214.50 - Altre, contenenti, in peso, 0,25%
o piu' e meno di 0,6% di carbonio
7214.60 - Altre, contenenti, in peso, 0,6%
o piu' di carbonio
72.15 Altre barre di ferro o di acciai
non legati.
7215.10 - Di acciai automatici, semplicemente
ottenute o rifinite a freddo
7215.20 - Altre, semplicemente ottenute o
rifinite a freddo, contenenti, in peso,
meno di 0,25% di carbonio
7215.30 - Altre, semplicemente ottenute o
rifinite a freddo, contenenti, in peso, 0,25%
o piu' e meno di 0,6% di carbonio
7215.40 - Altre, semplicemente ottenute o
rifinite a freddo, contenenti, in peso, 0,6% o piu' di carbonio
7215.90 - Altre
72.16 Profilati di ferro o di acciai non
legati.
7216.10 - Profilati ad U, ad I o ad H,
semplicemente laminati o estrusi a
caldo, di altezza inferiore a 80 mm
Convenzione - Allegato
- Profilati a L o a T, semplicemente laminati
o estrusi a caldo, di altezza inferiore
a 80 mm
7216.21 -- profilati a L
7216.22 -- profilati a T
- Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale
o superiore a 80 mm
7216.31 -- profilati a U
7216.32 -- profilati a I
7216.33 -- profilati ad H
7216.40 - Profilati a L o a T, semplicemente
laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale
o superiore a 80 mm
7216.50 - Altri profilati, semplicemente
laminati o estrusi a caldo
7216.60 - Profilati, semplicemente ottenuti
o rifiniti a freddo
7216.90 - Altri
72.17 Fili di ferro o di acciai non legati.
- Contenenti, in peso, meno di 0,25% di
carbonio
7217.11 -- non rivestiti, anche lucidati
7217.12 -- zincati
7217.13 -- rivestiti di altri metalli comuni
7217.19 -- altri
- Contenenti, in peso, 0,25% o piu' e meno
di 0,6% di carbonio
7217.21 -- non rivestiti, anche lucidati
7217.22 -- zincati
7217.23 -- rivestiti di altri metalli comuni
7217.29 -- altri
- Contenenti, in peso, 0,6% o piu'
di carbonio
7217.31 -- non rivestiti, anche lucidati
7217.32 -- zincati
7217.33 -- rivestiti di altri metalli comuni
7217.39 -- altri
III. ACCIAI INOSSIDABILI
72.18 Acciai inossidabili in lingotti o in
altre forme primarie; semiprodotti di
acciai inossidabili.
7218.10 - Lingotti e altre forme primarie
7218.90 - Altri
72.19 Prodotti laminati piatti, di acciai
inossidabili, di larghezza uguale o
superiore a 600 mm.
- Semplicemente laminati a caldo, arrotolati 7219.11 -- di spessore a 10 mm
7219.12 -- di spessore uguale o superiore a
4,75 mm ed uguale o inferiore a 10 mm
7219.13 -- di spessore uguale o superiore a
3 mm ed inferiore a 4,75 mm
7219.14 -- di spessore inferiore a 3 mm
- Semplicemente laminati a caldo, non
arrotolati
7219.21 -- di spessore superiore a 10 mm
7219.22 -- di spessore uguale o superiore a
4,75 mm ed inferiore o uguale a 10 mm
7219.23 -- di spessore uguale o superiore a
3 mm ed inferiore a 4,75 mm
7219.24 -- di spessore inferiore a 3 mm
- Semplicemente laminati a freddo
7219.31 -- di spessore uguale o superiore a
4,75 mm
7219.32 -- di spessore uguale o superiore a
3 mm ed inferiore a 4,75 mm
7219.33 -- di spessore superiore a 1 mm ed
inferiore a 3 mm
7219.34 -- di spessore uguale o superiore a
0,5 mm ed inferiore a 1 mm
7219.35 -- di spessore inferiore a 0,5 mm
7219.90 - Altri
72.20 Prodotti laminati piatti di acciai
inossidabili, di larghezza inferiore a
600 mm.
- Semplicemente laminati a caldo
7220.11 -- di spessore uguale o superiore a
4,75 mm
7220.12 -- di spessore inferiore a 4,75 mm
7220.20 - Semplicemente laminati a freddo
7220.90 - Altri
72.21 7221.00 Vergella o bordione di acciai
inossidabili.
72.22 Barre e profilati di acciai
inossidabili.
7222.10 - Barre semplicemente laminate o
estruse a caldo
7222.20 - Barre semplicemente ottenute o
rifinite a freddo
7222.30 - Altre barre
7222.40 - Profilati
72.23 7223.00 Fili di acciai inossidabili.
IV. ALTRI ACCIAI LEGATI; BARRE FORATE PER
LA PERFORAZIONE DI ACCIAI LEGATI O NON LEGATI
72.24 Altri acciai legati in lingotti o in
altre forme primarie; semiprodotti di
altri acciai legati.
7224.10 - Lingotti e altre forme primarie
7224.90 - Altri
72.25 Prodotti laminati piatti di altri
acciai legati, di larghezza uguale o
superiore a 600 mm.
7225.10 - Di acciai al silicio detti
"magnetici"
7225.20 - Di acciai rapidi
7225.30 - Altri, semplicemente laminati a
caldo, arrotolati
7225.40 - Altri, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati
7225.50 - Altri, semplicemente laminati a
freddo
7225.90 - Altri
72.26 Prodotti laminati piatti di altri
acciai legati, di larghezza
inferiore a 600 mm.
7226.10 - Di acciai al silicio detti
"magnetici"
7226.20 - Di acciai rapidi
- Altri:
7226.91 -- semplicemente laminati a caldo
7226.92 -- semplicemente laminati a freddo
7226.99 -- altri
72.27 Vergella o bordione di altri acciai
legati
7227.10 - di Acciai rapidi
7227.20 - Di acciai silico-manganese
7227.90 - Altri
72.28 Barre e profilati di altri acciai
legati; barre forate per la perforazione,
di acciai legati o non legati.
7228.10 - Barre di acciai rapidi
7228.20 - Barre di acciai silico-manganese
7228.30 - Altre barre, semplicemente laminate
o estruse a caldo
7228.40 - Altre barre, semplicemente fucinate
7228.50 - Altre barre, semplicemente
ottenute o rifinite a freddo
7228.60 - Altre barre
7228.70 - Profilati
7228.80 - Barre forate per la perforazione
72.29 Fili di altri acciai legati.
7229.10 - Di acciai rapidi
7229.20 - Di acciai silico-manganese
7229.90 - Altri
Capitolo 73
Lavori di ghisa, ferro o acciaio
Note
1. In questo per "ghise", si intendono i prodotti ottenuti per
fusione nei quali il ferro predomina, in peso, su ciascuno degli
altri elementi e che non rispondono alla composizione chimica degli acciai prevista alla nota 1 d) del capitolo 72.
2. Ai fini di questo capitolo, il termine "fili" si applica ai prodotti ottenuti a caldo a freddo, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, nella sua piu' grande dimensione, non supera 16 mm.
Numero Codice
della voce S.A.
73.01 Palancole di ferro o di acciaio, anche
forate o formate da elementi riuniti;
profilati ottenuti per la saldatura,
di ferro o di acciaio.
7301.10 - Palancole
7301.20 - Profilati
73.02 Elementi per la costruzione di strade
ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio:
rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri
elementi per incroci o scambi, traverse,
stecche (ganasce), cuscinetti, cunei,
piastre di appoggio, piastre di fissaggio,
piastre e barre di scartamento ed altri
pezzi specialmente costruiti per la posa,
la congiunzione o il fissaggio delle rotaie. 7302.10 - Rotaie
7302.20 - Traverse
7302.30 - Aghi, cuori, tiranti per aghi ed
altri elementi per incroci o scambi
7302.40 - Stecche (ganasce) o piastre
di appoggi
7302.90 - Altri
73.03 7303.00 Tubi e profilati cavi,
di ghisa.
73.04 Tubi e profilati cavi, senza saldatura,
di ferro o di acciaio.
7304.10 - Tubi dei tipi utilizzati per
oleodotti e gasdotti
7304.20 - Tubi di rivestimento o di
produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio
o del gas
- Altri, di sezione circolare, di ferro
o di acciai non legati
7304.31 -- trafilati o laminati a freddo
7304.39 -- altri
- Altri, di sezione circolare, di acciai
inossidabili
7304.41 -- trafilati o laminati a freddo
7304.49 -- altri
- Altri di sezione circolare, di altri
acciai legati
7304.51 -- trafilati o laminati a freddo
7304.59 -- altri
7304.90 - Altri
73.05 Altri tubi (per esempio: saldati) o
ribaditi a sezioni interna ed esterna
circolari, con diametro esterno superiore
a 406,4 mm, di ferro o di acciaio.
- Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti
o gasdotti
7305.11 -- saldati longitudinalmente ad arco
sommerso
7305.12 -- saldati longitudinalmente, altri
7305.19 -- altri
7305.20 - Tubi di rivestimento dei tipi
utilizzati per l'estrazione del petrolio
o del gas
- Altri, saldati
7305.31 -- saldati longitudinalmente
7305.39 -- altri
7305.90 - Altri
73.06 Altri tubi, tubi e profilati cavi
(per esempio: saldati, ribaditi, aggraffiati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro
o di acciaio.
7306.10 - Tubi dei tipi utilizzati per
oleodotti o gasdotti
7306.20 - Tubi di rivestimento o di
produzione dei tipi utilizzati per
l'estrazione del petrolio o del gas
7306.30 - Altri, saldati, di sezione
circolare, di ferro o di acciai non legati
7306.40 - Altri, saldati, di sezione
circolare, di acciai inossidabili
7306.50 - Altri, saldati, di sezione
circolare, di altri acciai legati
7306.60 - Altri, saldati, di sezione diversa
da quella circolare
7306.90 - Altri
73.07 Accessori per tubi (per esempio:
raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa,
ferro o acciaio.
- Fusi:
7307.11 -- di ghisa non malleabile
7307.19 -- altri
- Altri, di acciai inossidabili:
7307.21 -- flange
7307.22 -- gomiti, curve e manicotti,
filettati
7307.23 -- accessori da saldare testa a testa
7307.29 -- altri
- Altri:
7307.91 -- flange
7307.92 -- gomiti, curve e manicotti,
filettati
7307.93 -- accessori da saldare testa a testa
7307.99 -- altri
73.08 Costruzioni e parti di costruzioni
(per esempio: ponti ed elementi di ponti,
porte di cariche o chiuse, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie,
porte e finestre e loro intelaiature,
stipiti e soglie, serrande di chiusura,
balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio,
escluse le costruzioni prefabbricate della
voce n. 94.06; lamiere, barre, profilati,
tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio,
predisposti per essere utilizzati nelle
costruzioni.
7308.10 - Ponti ed elementi di ponti
7308.20 - Torri e piloni
7308.30 - Porte, finestre e loro intelaiature
e stipiti e soglie
7308.40 - Materiale per impalcature, per
casseforme e per puntelature
7308.90 - Altri
73.09 7309.00 Serbatoi, cisterne, vasche,
tini ed altri recipienti simili per qualsiasi
materia esclusi i gas compressi o
liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio,
di capacita' superiore a 300 litri, senza
dispositivi meccanici o termici, anche con
rivestimento interno o calorifugo.
73.10 Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni,
scatole e recipienti simili per qualsiasi
materia (esclusi i gas compressi o
liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio,
di capacita' inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo.
7310.10 - Di capacita' uguale o superiore
a 50 litri
- Di capacita' inferiore a 50 litri
7310.21 -- scatole da chiudere per saldatura
o aggraffatura
7310.29 -- altri
73.11 7311.00 Recipienti per gas compressi
o liquefatti, di ghisa, ferro di acciaio.
73.12 Trefoli, cavi, trecce, brache ed
articoli simili di ferro o di acciaio,
non isolati per l'elettricita'.
7312.10 - Trefoli e cavi
7312.90 - Altri
73.13 7313.00 Rovi artificiali di ferro o
di acciaio; cordoncini (torsades), anche
spinati, di fili o di nastri di ferro o di
acciaio, dei tipi utilizzati per recinti.
73.14 Tele metalliche (comprese le tele
continue o senza fine), griglie e reti,
di fili di ferro o di acciaio; lamiere e
lastre, incise e stirate, di ferro
o di acciaio.
- Prodotti tessuti (tele metalliche):
7314.11 -- di acciaio inossidabile
7314.19 -- altri
7314.20 - Griglie e reti, di fili saldati
nei punti di incontro, di fili la cui
sezione trasversale massima e' uguale o
superiore a 3 mm e le cui maglie hanno una
superficie di almeno 100 cm2
7314.30 - Altre griglie e reti, di fili
saldati nei punti di incontro
- Altre griglie e reti
7314.41 -- zincate
7314.42 -- ricoperte di materie plastiche
7314.49 -- altre
7314.50 - Lamiere e lastre, incise e stirate
73.15 Catene, catenelle e loro parti, di
ghisa, ferro o acciaio.
- Catene a maglie articolate e loro parti
7315.11 -- catene a rulli
7315.12 -- altre catene
7315.19 -- parti
7315.20 - Catene antisdrucciolevoli
- Altre catene e catenelle:
7315.81 -- catene a maglia con traversino
7315.82 -- altre catene a maglie saldate
7315.89 -- altre
7315.90 - Altre parti
73.16 7316.00 Ancore, ancorotti e loro parti,
di ghisa, ferro o acciaio.
73.17 7317.00 Punte, chiodi, puntine da
disegno, rampini, graffette ondulate o
smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra
materia, esclusi quelli con capocchia
di rame.
73.18 Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci
a vite, ribadini, copiglie, pernotti,
chiavette, rondelle (comprese le rondelle
destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio.
- Articoli filettati:
7318.11 -- tirafondi
7318.12 -- altre viti per legno
7318.13 -- ganci a vite e viti ad occhio
7318.14 -- viti autofilettanti
7318.15 -- altre viti e bulloni, anche con
relativi dadi o rondelle
7318.16 -- dadi
7318.19 -- altri
- Articoli non filettati:
7318.21 -- rondelle destinate a funzionare
da molla ed altre rondelle di bloccaggio
7318.22 -- altre rondelle
7318.23 -- ribadini
7318.24 -- copiglie, pernotti e chiavette
7318.29 -- altri
73.19 Aghi da cucire, ferri da maglia,
passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili per lavori a mano, di
ferro o di acciaio; spilli di sicurezza
ed altri spilli di ferro o di acciaio,
non nominati ne' compresi altrove.
7319.10 - Aghi da cucire, da rammendo o
da ricamo
7319.20 - Spilli di sicurezza
7319.30 - Altri spilli
7319.90 - Altri
73.20 Molle e foglie di molle, di ferro o
di acciaio.
7320.10 - Molle a balestra e loro foglie
7320.20 - Molle ad elica
7320.90 - Altre
73.21 Stufe, caldaie a focolaio, cucine
economiche (comprese quelle che possono
essere utilizzate accessoriamente per il
riscaldamento centrale), graticole, bracieri,
fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi
non elettrici simili per uso domestico e loro
parti, di ghisa, ferro o acciaio.
- Apparecchi di cottura e scaldapiatti:
7321.11 -- a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili
7321.12 -- a combustibili liquidi
7321.13 -- a combustibili solidi
- Altri apparecchi:
7321.81 -- a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili
7321.82 -- a combustibili liquidi
7321.83 -- a combustibili solidi
7321.90 - Parti
73.22 Radiatori per il riscaldamento
centrale, a riscaldamento non elettrico,
e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio;
generatori e distributori di aria calda
(compresi i distributori che possono
funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non
elettrico, aventi un ventilatore o un
soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio.
- Radiatori e loro parti:
7322.11 -- di ghisa
7322.19 -- altri
7322.90 - Altri
73.23 Oggetti per uso domestico e loro parti,
di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia
di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire,
licidare o per usi analoghi, di ferro o
di acciaio.
7323.10 - Paglia di ferro o di acciaio;
spugne, strofinacci, guanti ed oggetti
simili per pulire, licidare o per
usi analoghi
- Altri:
7323.91 -- di ghisa, non smaltati
7323.92 -- di ghisa smaltati
7223.93 -- di acciai inossidabili
7323.94 -- di ferro o acciaio, smaltati
7323.99 -- altri
73.24 Oggetti di igiene o da toletta e loro
parti, di ghisa, ferro o acciaio.
7324.10 - Acquai e lavabi di acciaio
inossidabile
- Vasche da bagno:
7324.21 -- di ghisa, anche smaltate
7324.29 -- altri
7324.90 - Altri, comprese le loro parti
73.25 Altri lavori gettati in forma (fusi),
di ghisa, ferro o acciaio.
7325.10 - Di ghisa non malleabile
- Altri:
7325.91 -- palle ed oggetti simili per mulini
7325.99 -- altri
73.26 Altri lavori di ferro o acciaio.
- Fucinati o stampati ma non altrimenti
lavorati:
7326.11 -- palle ed oggetti simili per mulini
7326.19 -- altri
7326.20 - Lavori di fili di ferro o acciaio
7326.90 - Altri
Capitolo 74
Rame e lavori di rame
Nota
1. In questo capitolo, si intendono per:
a) "Rame raffinato"
il metallo, avente, in peso, un tenore minimo di rame di 99,85%; oppure il metalo avente, in peso, un tenore minimo di rame di 97,5% purche' il tenore di un qualsiasi altro elemento, non superi i limiti indicati nella tabella seguente:
TABELLA
Altri elementi
Elemento Tenore limite %, in peso
Ag Argento 0,25
As Arsenico 0,5
Cd Cadmio 1,3
Cr Cromo 1,4
Mg Magnesio 0,8
Pb Piombo 1,5
S Zolfo 0,7
Sn Stagno 0,8
Te Tellurio 0,8
Zn Zinco 1
Zr Zirconio 0,3
Altri elementi (1), ciascuno 0,3
(1) Altri elementi, per esempio: Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si.
b) "Leghe di rame"
le materie metalliche diverse dal rame non raffinato nelle quali il rame predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi purche':
1) il tenore, in peso, di almeno uno di questi altri elementi superi i limiti indicati nella tabella precedente; oppure
2) il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 25%;
c) "Leghe madri di rame"
le composizioni contenenti rame, in proporzione superiore a 10%, in peso, ed altri elementi non adatte alla deformazione plastica e che sono utilizzate sia come prodotti di apporto nella preparazione di altre leghe, sia come diossidanti, desolforanti o in usi simili nella metallurgia dei metalli non ferrosi. Tuttavia, le combinazioni di fosforo e di rame (Fosfuri di rame) contenenti piu' di 15%, in peso, di fosforo rientrano nella voce n. 28.48;
d) "Barre"
i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i "cerchi appiattiti" e i "rettangoli modificati" nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione "rettangolare modificata") supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una prossolana sbavatura, purche' questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.
Sono tuttavia da considerare come rame greggio, della voce n. 74.03, le barre da filo e le billette che sono state appuntite o altrimenti lavorate alle loro estremita', soltanto per facilitarne l'introduzione nelle macchine destinate a trasformarle, per esempio, in vergella o in tubi.
e) "Profilati"
i profilati laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondano a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purche' questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove;
f) "Fili"
i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i "cerchi appiattiti" e i "rettangoli modificati", nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre
gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti
di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione "rettangolare modificata") supera il decimo della larghezza.
Tuttavia, per l'interpretazione della voce n. 74.14 sono ammessi come "fili", unicamente, i prodotti, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non supera 6 mm nella sua piu' grande dimensione;
g) "Lamiere, nastri e fogli"
i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 74.03), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i "rettangoli modificati" nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:
- in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,
- in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purche' non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.
Sono in particolare compresi nelle voci nn. 74.09 e 74.10 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi) e quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purche' queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove;
h) "Tubi"
i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una cavita' chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi, i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purche' le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopracitati possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.
Nota di sottovoci
1. In questo capitolo, si intende per:
a) "Leghe a base di rame-zinco (ottone)"
ogni lega di rame e zinco, con o senza altri elementi.
Quando altri elementi sono presenti:
- lo zinco predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi;
- l'eventuale tenore in nichel e' inferiore, in peso, a 5% (vedere leghe a base di rame-nichel-zinco (argentone);
- l'eventuale tenore in stagno e' inferiore, in peso, a 3% (vedere leghe a base di rame-stagno (bronzo)".
b) "Leghe a base di rame-stagno (bronzo)
ogni lega di rame e stagno, con o senza altri elementi.
Quando altri elementi sono presenti lo stagno predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi. Tuttavia quando il tenore di stagno, in peso, e' almeno pari a 3%, il tenore di zinco puo' predominare ma deve essere, in peso, inferiore a 10%;
c) "Leghe a base di rame-nichel-zinco (argentone)"
ogni lega di rame, nichel e zinco, con o senza altri elementi. Il tenore di nichel, e' uguale o superiore, in peso, a 5% (vedere leghe a base di rame-zinco (ottone);
d) "Leghe a base di rame-nichel"
ogni lega di rame e nichel, con o senza altri elementi, ma che in ogni caso, non contengano, in peso, piu' di 1% di zinco. Quando altri elementi sono presenti, il nichel predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi.
Numero Codice
della voce S.A.
74.01 Metalline cuprifere; rame da
cementazione (precipitato di rame)
7401.10 - Metalline cuprifere
7401.20 - Rame da cementazione (precipitato
di rame)
74.02 7402.00 Rame non raffinato, anodi di
rame per affinazione elettrolitica.
74.03 Rame raffinato e leghe di rame,
greggio.
- Rame raffinato:
7403.11 -- catodi e sezioni di catodi
7403.12 -- barre da filo (Wire-bars)
7403.13 -- billette
7403.19 -- altri
- Leghe di rame
7403.21 -- a base di rame-zinco (ottone)
7403.22 -- a base di rame-stagno (bronzo)
7403.23 -- a base di rame-nichel
(cupronichel) o di rame nichel-zinco
(argentone)
7403.29 -- altre leghe di rame (escluse
le leghe madri della voce n. 74.05)
74.04 Cascami ed avanzi di rame.
74.05 7405.00 Leghe madri di rame.
74.06 Polveri e pagliette di rame.
7406.10 - Polveri a struttura non lamellare
7406.20 - Polveri a struttura lamellare;
pagliette
74.07 Barre e profilati di rame.
7407.10 - Di rame raffinato
- Di leghe di rame:
7407.21 -- a base di rame-zinco (ottone)
7407.22 -- a base di rame-nichel
(cupronichel) o di rame nichel-zinco
(argentone)
7407.29 -- altri
74.08 Fili di rame.
- di rame raffinato:
7408.11 -- di cui la piu' grande dimenzione
della sezione tra sversale supera 6 mm
7408.19 -- altri
- Di leghe di rame:
7408.21 -- a base di rame-zinco (ottone)
7408.22 -- a base di rame-nichel
(cupronichel) o di rame nichel-zinco
(argentone)
7408.29 -- altri
74.09 Lamiere e nastri di rame, di spessore
superiore a 0,15 mm.
- Di rame raffinato:
7409.11 - arrotolati
7409.19 -- altri
- Di leghe a base di rame-zinco (ottone):
7409.21 -- arrotolati
7409.29 -- altri
- Di leghe a base di rame-stagno (bronzo):
7409.31 -- arrotolati
7409.39 -- altri
7409.40 - Di leghe a base di rame-nichel
(cupronichel) o di rame-nichel-zinco
(argentone)
7409.90 - Di altre leghe di rame
74.10 Fogli e nastri sottili di rame
(anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica e supporti simili), di
spessore inferiore o uguale a 0,15 mm
(non compreso il supporto)
- Senza supporto:
7410.11 -- di rame raffinato
7410.12 -- di legge di rame
- Su supporto:
7410.21 -- di rame raffinato
7410.22 -- di leghe di rame
74.11 Tubi di rame.
7411.10 - Di rame raffinato
- Di leghe di rame: (ottone)
7411.21 -- a base di rame-zinco (ottone)
7411.22 -- a base di rame-nichel
(cupronichel) o di rame nichel-zinco
(argentone)
7411.29 -- altri
74.12 Accessori per tubi (per esempio:
raccordi, gomiti, manicotti), di rame.
7412.10 - Di rame raffinato
7412.20 - Di leghe di rame
74.13 7413.00 Trefoli, cavi, trecce ed
articoli simili, di rame, non isolati
per l'elettricita'.
74.14 Tele metalliche (comprese le tele
continue o senza fine), griglie e reti,
di fili di rame; lamiere o lastre incise
e stirate, di rame.
7414.10 - Tele metalliche continue o
senza fine, per macchine
7414.90 - Altre
74.15 Punte, chiodi, puntine, rampini
ed articoli simili, di rame o aventi il
gambo di ferro o di acciaio e la capocchia
di rame; viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette,
rondelle (comprese le rondelle destinate
a funzionare da molla) ed articoli simili,
di rame.
7415.10 - Punte e chiodi, puntine, rampini
ed articoli simili
- Altri articoli non filettati:
7415.21 -- rondelle (comprese le rondelle
destinate a funzionare da molla)
7415.29 -- altri
- Altri articoli, filettati:
7415.31 -- viti per legno
7415.32 -- altre viti, bulloni e dati
7415.39 -- altri
74.16 7416.00 Molle di rame.
74.17 7417.00 Apparecchi non elettrici per
cucinare o per riscaldare, dei tipi per
uso domestico, e loro parti, di rame.
74.18 Oggetti per uso domestico di igiene
o da toletta e loro parti, di rame; spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili,
per pulire, lucidare o per usi analoghi,
di rame.
7418.10 - Oggetti per uso domestico e loro
parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti
simili per pulire, lucidare o per usi
analoghi
7418.20 - Oggetti di igiene o da toletta e
loro parti
74.19 Altri lavori di rame.
7419.10 - Catene, vatenelle e loro parti
- Altri:
7419.91 -- colati, gettati in forma (fusi),
stampati o fucinati, ma non altrimenti
lavorati
7419.99 -- altri
Capitolo 75
Nichel e lavori di nichel
Nota
1. In questo capitolo, si intendono per:
a) "barre":
i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i "cerchi appiattiti" e i "rettangoli modificati" nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione "rettangolare modificata") supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purche' questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti e di lavori previsti altrove;
b) "profilati":
i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale constante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purche' questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove;
c) "fili":
i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i "cerchi appiattiti" e i "rettangoli modificati" nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore di prodotti di sezione trasversale (compresi i prodotti di sezione "rettangolare unificata") supera il decimo della larghezza;
d) "lamiere, nastri e fogli":
i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 75.02), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i rettangoli modificati, nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:
- in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza;
- in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione purche' non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.
Sono in particolare compresi nella voce n. 75.06, le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio. scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi) nonche' quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti purche' queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove;
e) "tubi":
i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavita' chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purche' le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopracitate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.Nota di sottovoce:
1. In questo capitolo, si intende per:
a) "nichel non legato"
il metallo contenente, in totale, almeno 99%, in peso, di nichel o di cobalto, purche':
1) il tenore di cobalto non superi, in peso, 1,5% e
2) il tenore di un altro elmento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:
TABELLA
Altri elementi
Elemento Tenore limite %, in peso
Fe Ferro 0,5
O Ossigeno 0,4
Altri elementi, ciascuno 0,3
b) "leghe di nichel"
le materie metalliche, dove il nichel predomina, in peso su ciascuno degli altri elementi purche':
1) il tenore di cobalto superi, in peso, 1,5%
2) il tenore in peso, di almeno uno degli altri elementi, superi il limite indicato nella tabella precedente, oppure
3) il tenore totale, in peso, di elementi diversi da nichel e cobalto, superi 1%
Numero Codice
della voce S.A.
75.01 Metalline di nichel, "sinters" di
ossidi di nichel ed altri prodotti
intermidi della metallurgia del nichel
7501.10 Metalline di nichel
7501.20 - "Sinters" di ossidi di nichel
ed altri prodotti intermedi della
metallurgia del nichel
75.02 Nichel greggio.
7502.10 - Nichel non legato
7502.20 - Leghe di nichel
75.03 7503.00 Cascami ed avanzi di nichel.
75.04 7504.00 Polveri e pagliette di nichel
75.05 Barre, profilati e fili, di nichel.
-Barre e profilati:
7505.11 -- di nichel non legato
7505.12 -- di leghe di nichel
- Fili:
7505.21 -- di nichel non legato
7505.22 -- di leghe di nichel
75.06 Lamiere, nastri e fogli, di nichel.
7506.10 - Di nichel non legato
7506.20 - Di leghe di nichel
75.07 Tubi ed accessori per tubi
(per esempio, raccordi, gomiti, manicotti), di nichel.
- Tubi:
7507.11 -- di nichel non legato
7507.12 -- di leghe di nichel
7507.20 - Accessori per tubi
75.08 7508.00 Altri lavori di nichel
Capitolo 76
Alluminio e lavori di alluminio
Nota
1. In questo capitolo, si intendono per:
a) "Barre"
i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i "cerchi appiattiti" e i "rettangoli modificati" nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione "rettangolare modificata") supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purche' questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti e di lavori previsti altrove;
b) "Profilati":
i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale constante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purche' questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove;
c) "Fili":
i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i "cerchi appiattiti" e i "rettangoli modificati", nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di
sezione trasversale
quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione "rettangolare unificata") supera il decimo della larghezza;
d) "Lamiere, nastri e fogli":
i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 76.01), anche arrotondati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotolati (compresi i "rettangoli modificati", nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:
- in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza;
- in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purche' non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.
Sono in particolare compresi nelle voci nn.76.06 e 76.07 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi) nonche' quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purche' queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove;
e) "Tubi":
i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavita' chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purche' le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopracitate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.
Nota di sottovoce
1. In questo capitolo, si intendono per:
a) "Alluminio non legato"
il metallo contenente almeno 99%, i peso, di alluminio purche' il tenore, in peso, di ogni altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:
TABELLA
Altri elementi
Elemento Tenore limite % in peso
Fe + Si (totale ferro-silicio) 1
Altri elementi (1), ciascuno 0,1 (2)
(1) Altri elementi segnatamente Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn.
(2) In tenore di rame superiore a 0,1% ma inferiore o uguale a 0,2% e' tollerato purche' il tenore di cromo e quello di manganese non superi 0,05%.
b) "Leghe di alluminio"
le materie metalliche nella quali l'alluminio predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purche':
1) il tenore in peso di almeno uno degli altri elementi o del totale ferro-silicio, superi i limiti indicati nella presente tabella;
oppure
2) il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 1%.
Numero Codice
della voce S.A.
76.01 Alluminio greggio
7601.10 - Alluminio non legato
7601.20 - Leghe di alluminio
76.02 7602.00 Cascami ed avanzi di alluminio.
76.03 Polveri e pagliette di alluminio.
7603.10 - Polveri a struttura non lamellare
7603.20 - Polveri a struttura lamellare;
pagliette
76.04 Barre e profilati di alluminio.
7604.10 - Di alluminio non legato
- Di leghe di alluminio:
7604.21 -- profilati cavi
7604.29 -- altri
76.05 Fili di alluminio.
- Di alluminio non legato:
7605.11 -- di cui la piu' grande dimensione
della sezione trasversale supera 7 mm
7605.19 -- altri
- Di leghe di alluminio:
7605.21 -- di cui la piu' grande dimensione
della sezione trasversale supera 7 mm
7605.29 -- altri
76.06 Lamiere e nastri di alluminio, di
spessore superiore a 0,2 mm.
- Di forma quadrata o rettangolare:
7606.11 -- di alluminio non legato
7606.12 -- di leghe di alluminio
- Altri:
7606.91 -- di alluminio non legato
7606.92 -- di leghe di alluminio
76.07 Fogli e nastri sottili, di alluminio
(anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di
spessore non superiore a 0,2 mm
(non compreso il supporto).
- Senza supporto:
7607.11 -- semplicemente laminati
7607.19 -- altri
7607.20 - Su supporto
76.08 Tubi di alluminio.
7608.10 - Di alluminio non legato
7608.20 - Di leghe di alluminio
76.09 7609.00 Accessori per tubi, di
alluminio (per esempio: raccordi, gomiti,
manicotti).
76.10 Costruzioni e parti di costruzioni
(per esempio: ponti ed elementi di ponti,
torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro
intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni
prefabbricate, della voce n. 94.06; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di
alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni.
7610.10 - Porte, finestre e loro
intelaiature, stipiti e soglie
7610.90 - Altri
76.11 7611.00 Serbatoi, cisterne, vasche,
tini e recipienti simili per qualsiasi
materia (esclusi i gas compressi o
liquefatti), di alluminio, di capacita'
superiore a 300 litri, senza dispositivi
meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo.
76.12 Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni,
scatole e recipienti simili, di alluminio
(compresi gli astucci tubolari rigidi o
flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacita' non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo.
7612.10 - Astucci tubolari flessibili
7612.90 - Altri
76.13 7613.00 Recipienti di alluminio per gas
compressi o liquefatti.
76.14 Trefoli, cavi, trecce e articoli
simili, di alluminio, non isolati per
l'elettricita'.
7614.10 - Con anima di acciaio
7614.90 - Altri
76.15 Oggetti per uso domestico o d'igiene
o da toletta, e loro parti, di alluminio;
spugne e strofinacci, guanti ed oggetti
simili per pulire, lucidare o per usi
analoghi, di alluminio.
7615.10 - Oggetti per uso domestico e loro
parti, spugne, strofinacci, guanti ed
oggetti simili, per pulire, lucidare o
per usi analoghi
7615.20 - Oggetti d'igiene o da toletta e
loro parti
76.16 Altri lavori di alluminio.
7616.10 - Punte, chiodi, rampini, viti,
bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini,
copiglie, pernotti, chiavette, rondelle
ed oggetti simili
7616.90 - Altri
Capitolo 77
(Riservato per una eventuale futura utilizzazione,
nell'ambito del Sistema armonizzato)
Capitolo 78
Piombo e lavori di piombo
Nota
1. In questo capitolo, si intendono per:
a) "barre":
i prodotti laminati, estrusi, trafilati e fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero e di poligono convesso regolare (compresi i "cerchi appiattiti" e i "rettangoli modificati" nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione "rettangolare modificata") supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purche' questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove;
b) "profilati":
i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per fermatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purche' questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove;
c) "fili":
i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i "cerchi appiattiti" e i "rettangoli modificati", nei quali due lati opposti si presentano in forma di aree di cerchio convesso, mentre
gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli. I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione "rettangolare modificata") supera il decimo della larghezza;
d) "lamiere, nastri e fogli":
i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 78.01), anche arrotolati, di sezione trasversale piana rettangolare, anche con angoli arrotolati (compresi i "rettangoli modificati", nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli); di spessore costante, presentati:
- in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,
- in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purche' non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.
Sono in particolare compresi nella voce n. 78.04 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi) nonche' quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purche' queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove;
e) "tubi"
i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavita' chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purche' le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopracitate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di frange, di collari o di anelli.
Nota di sottovoce
1. In questo capitolo, "per piombo raffinato" si intende il metallo contraente almeno 99,9%, in peso di piombo, purche' il tenore, in peso, di un altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:
TABELLA
Altri elementi
Elemento Tenore limite %, in peso
Ag Argento 0,02
As Arsenico 0,005
Bi Bismuto 0,05
Ca Calcio 0,002
Cd Cadmio 0,002
Cu Rame 0,08
Fe Ferro 0,0002
S Zolfo 0,002
Sb Antimonio 0,005
Sn Stagno 0,005
Zn Zinco 0,002
Altri (per esempio Te, (Tellurio); ciascuno 0,001
0
Numero Codice
della voce S.A.
78.01 Piombo greggio.
7801.10 - Piombo raffinato
- Altro:
7801.91 -- contenente antimonio quale altro
elemento predominante in peso
7801.99 -- altre
78.02 7802.00 Cascami ed avanzi di piombo.
78.03 7803.00 Barre, profilati e fili,
di piombo.
78.04 Lamiere, fogli e nastri, di piombo;
polveri e pagliette di piombo.
- Lamiere, fogli e nastri:
7804.11 -- fogli e nastri, di spessore
inferiore o uguale a 0,2 mm
(non compreso il supporto)
7804.19 -- altri
7804.20 - Polveri e pagliette
78.05 7805.00 Tubi ed accessori per tubi
(per esempio: raccordi,
gomiti, manicotti) di piombo.
78.06 7806.00 Altri lavori di piombo.
Capitolo 79
Zinco e lavori di zinco
Nota
1. In questo capitolo si intendono per:
a) "Barre":
i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i "cerchi appiattiti" e i "rettangoli modificati" nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione "rettangolare modificata") supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano, ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purche' questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove;
b) "Profilati":
i prodotti laminati, ostrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purche' questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove;
c) "Fili":
i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i "cerchi appiattiti" e i "rettangoli modificati", nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione "rettangolare modificata") supera il decimo della larghezza;
d) "Lamiere nastri e fogli":
i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 79.01), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i "rettangoli modificati", nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:
- in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,
- in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purche' non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.
Sono in particolare compresi nella voce n. 79.05 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi) e quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purche' queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove;
e) "Tubi":
i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavita' chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purche' le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. Iotubi con le sezioni trasversali sopracitate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange di collari o di anelli.
Nota di sottovoci
1. In questo capitolo, si intendono per:
a) "zinco non legato":
il metallo contenente almeno 97,5%, in peso, di zinco;
b) "leghe di zinco":
le materie metalliche nelle quali predomina lo zinco, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purche' il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 2,5%;
c) "zinco polverizzato":
lo zinco polverizzato che e' ottenuto per condensazione dei vapori di zinco e che presenta delle particelle sferiche piu' fini delle polveri. Almeno 80%, in peso, tra esse passano attraverso un setaccio avente un'apertura di maglie di 63 micrometri (microns). Esse devono contenere almeno 85%, in peso, di zinco, metallico.
Numero Codice
della voce S.A.
79.01 Zinco greggio.
- Zinco non legato:
7901.11 -- contenente, in peso, 99,99% o
piu' di zinco
7901.12 -- contenente, in peso, meno di
99,99% di zinco
7901.20 - Leghe di zinco
79.02 7902.00 Cascami ed avanzi di zinco.
79.03 Zinco polverizzato, polvere di
zinco (tuzia).
7903.10 - Zinco polverizzato
7903.90 - Altri
79.04 7904.00 Barre, profilati e fili,
di zinco.
79.05 7905.00 Lamiere, fogli e nastri,
di zinco.
79.06 7906.00 Tubi ed accessori per tubi
di zinco (per esempio, raccordi, gomiti,
manicotti).
79.07 Altri lavori di zinco.
7907.10 - Grondaie, coperture per tetti,
lucernari ed altri lavori sagomati,
per l'edilizia
7907.90 - Altri
Capitolo 80
Stagno e lavori di stagno
Nota
1. In questo capitolo, si intendono per:
a) "Barre":
i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i "cerchi appiattiti" e i "rettangoli modificati" nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione "rettangolare modificata") supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purche' questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove;
b) "Profilati":
i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna della definizione di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purche' questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove;
c) "Fili":
i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i "cerchi appiattiti" e i "rettangoli modificati", nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione "rettangolare modificata") supera il decimo della larghezza;
d) "Lamiere, nastri e fogli":
i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 80.01), anche arrotolati, di sezione trasversa le piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i "rettangoli modificati", nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli, di spessore costante, presentati:
- in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,
- in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purche' non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.
Sono in particolare compresi nelle voci nn. 80.04 e 80.05 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi) nonche' quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purche' queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove;
e) "Tubi":
i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavita' chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, o le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purche' le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopracitate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.
Nota di sottovoci
1. In questo capitolo, si intendono per:
a) "stagno non legato":
il metallo contenente almeno 99%, in peso, di stagno, purche' il tenore, in peso, di bismuto o di rame, eventualmente presenti, sia inferiore ai limiti indicati nella seguente tabella:
TABELLA
Altri elementi
Elemento Tenore limite %, in peso
Bi Bismuto 0,1
Cu Rame 0,4
b) "leghe di stagno":
le materie metalliche nelle quali lo stagno predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purche':
1) il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 1%
oppure
2) il tenore, in peso, di bismuto o di rame sia uguale o superiore ai limiti indicati nella tabella precedente.
Numero Codice
della voce S.A.
80.01 Stagno greggio:
8001.10 - Stagno non legato
8001.20 - Leghe di stagno
80.02 8002.00 Cascami ed avanzi di stagno.
80.03 8003.00 Barre, profilati e simili,
di stagno.
80.04 8004.00 Lamiere, fogli e nastri di
stagno, di spessore superiore a 0,2 mm.
80.05 Fogli e nastri sottili di stagno
(anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili), di
spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non
compreso il supporto); polveri e pagliette
di stagno.
8005.10 - Fogli e nastri sottili
8005.20 - Polveri e pagliette
80.06 8006.00 Tubi e accessori per tubi
(per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di stagno.
80.07 8007.00 Altri lavori di stagno.
Capitolo 81
Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie
Nota di sottovoci
1. La nota 1 del capitolo 74 che definisce le barre, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli, si applica, "mutatis mutandis" a questo capitolo.
Numero Codice
della voce S.A.
81.01 Tungsteno (wolframio) e lavori di
tungsteno, compresi i cascami e gli avanzi. 8101.10 - Polveri
- Altri:
8101.91 -- tungsteno greggio, comprese
le barre ottenute semplicemente per
sinterizzazione; cascami e avanzi
8101.92 -- barre, diverse da quelle ottenute
semplicemente per sinterizzazione, profilati,
lamiere, nastri e fogli
8101.93 -- fili
8101.99 -- altri
81.02 Molibdeno e lavori di molibdeno,
compresi i cascami e gli avanzi.
8102.10 - Polveri
- Altri:
8102.91 -- molibdeno greggio, comprese
le barre ottenute semplicemente per
sinterizzazione; cascami e avanzi
8102.92 -- barre, diverse da quelle ottenute
semplicemente per sinterizzazione, profilati,
lamiere, nastri e fogli
8102.93 -- fili
8102.99 -- altri
81.03 Tantalio e lavori di tantalio,
compresi i cascami e gli avanzi.
8103.10 - Tantalio greggio, comprese le
barre ottenute semplicemente per
sinterizzazione; cascami ed avanzi:
8103.90 - Altri
Numero Codice
della voce S.A.
81.04 Magnesio e lavori di magnesio, compresi
i cascami e gli avanzi.
- Magnesio greggio:
8104.11 -- contenenti almeno 99,8%, in peso,
di magnesio
8104.19 -- altri
8104.20 - Cascami e avanzi
8104.30 - Torniture e granelli calibrati;
polveri
8104.90 - Altri
81.05 Metalline di cobalto ed altri
prodotti intermedi della
metallurgia del cobalto; cobalto e lavori
di cobalto, compresi i cascami e gli avanzi. 8105.10 - Metalline di cobalto ed altri
prodotti intermedi della metallurgia del
cobalto; cobalto greggio; cascami ed avanzi, polveri
8105.90 - Altri
81.06 8106.00 Bismuti e lavori di bismuto,
compresi i cascami e gli avanzi.
81.07 Cadmio e lavori di cadmio, compresi
i cascami e gli avanzi.
8107.10 - Cadmio greggio; cascami e avanzi;
polveri
8107.90 - Altri
81.08 Titanio e lavori di titanio, compresi
i cascami e gli avanzi.
8108.10 - Titanio greggio; cascami e avanzi;
polveri
8108.90 - Altri
81.09 Zirconio e lavori di zirconio, compresi
i cascami e gli avanzi.
8109.10 - Zirconio greggio; cascami e avanzi;
polveri
8109.90 - Altri
81.10 8110.00 Antimonio e lavori di antimonio,
compresi i cascami e gli avanzi.
81.11 8111.00 Manganese e lavori di manganese,
compresi i cascami e gli avanzi.
81.12 Berillio, cromo, germanio, vanadio,
gallio, afnio (celtio), indio, niobio
(colombio), renio e tallio nonche' i lavori di questi metalli, compresi i cascami e
gli avanzi. - Berillio:
8112.11 -- greggio; cascami e avanzi;
polveri
8112.19 -- altri
8112.20 - Cromo
8112.30 - Germanio
8112.40 - Vanadio
- Altri:
8112.91 -- greggi; cascami e avanzi;
polveri
8112.99 -- altri
81.13 8113.00 Cermet e lavori di cermet,
compresi i cascami e gli avanzi.
Capitolo 82
Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni
Note
1. Indipendentemente dalle lampade per saldare, dalle fucine portatili, dalle mole con sostegni e dagli assortimenti di manicure o pedicure, nonche' dagli oggetti della voce n. 82.09, questo capitolo comprende solamente gli oggetti provvisti di una lama o di una parte operante:
a) di metallo comune;
b) di carburi metallici o di cermet;
c) di pietre preziose (gemme), semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite, su supporto di metallo comune, di carburi metallici o di cermet);
d) di materie abrasive su supporto di metallo comune, a condizione che si tratti di utensili i cui denti, spigoli o altre parti trancianti o taglienti, non abbiano perduto la loro funzione propria per il fatto dell'aggiunta di polveri abrasive.
2. Le parti di metalli comuni degli oggetti di questo capitolo sono classificate con questi ultimi, escluse le parti espressamente nominate e dei portautensili per utensileria a mano della voce n. 84.66. Sono, tuttavia, escluse in ogni caso da questo capitolo le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della nota 2 di questa sezione.
Sono escluse da questo capitolo le teste, i pettini, i contropettini, le lame e i coltelli di rasoi o tosatrici elettriche (n. 85.10).
3. Gli assortimenti composti di uno o piu' coltelli della voce n. 82.11 e di un numero almeno uguale di oggetti della voce n. 82.15, rientrano in quest'ultima voce.
Numero Codice
della voce S.A.
82.01 Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe,
zappette, forche, rastrelli e raschiatoi;
asce, roncole e simili utensili
taglienti; forbici per potare di ogni tipo; falci e falcetti, coltelli da fieno
o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed
altri utensili agricoli, orticoli o
forestali, a mano.
8201.10 - Vanghe e pale
8201.20 - Forche
8201.30 - Picconi, piccozze, zappe, zappette,
rastrelli e raschiatoi
8201.40 - Asce, roncole e simili utensili
taglienti
8201.50 - Forbici per potare (comprese le
forbici "trinciapollo") utilizzabili
con una mano
8201.60 - Cesoie da siepe, forbici per
potare e utensili simili, utilizzabili
con due mani
8201.90 - Altri utensili agricoli, orticoli
o forestali, a mano
82.02 Seghe a mano; lame di seghe di ogni
specie (comprese le frese-seghe e le lame
non dentate per segare).
8202.10 - Seghe a mano
8202.20 - Lame di seghe a nastro
- Lame di seghe circolari (comprese
le frese-seghe):
8202.31 -- con parte operante di acciaio
8202.32 -- con parte operante di altre
materie
8202.40 - Catene di seghe dette "taglienti"
- Altre lame di seghe:
8202.91 -- lame di seghe diritte, per la
lavorazione dei metalli
8202.99 -- altre
82.03 Lime, raspe, pinze (anche taglienti),
tenaglie, pinzette, cesoie per metalli,
tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed
utensili simili, a mano.
8203.10 - Lime, raspe ed utensili simili
8203.20 - Pinze (anche taglienti), tenaglie,
pinzette ed utensili simili
8203.30 - Cesoie per metalli ed utensili
simili
8203.40 - Tagliatubi, tagliabulloni, foratoi
ed utensili simili
82.04 Chiavi per dadi a mano (comprese le
chiavi dinamometriche); bussole di
serraggio intercambiabili, anche con manico.
- Chiavi per dadi a mano:
8204.11 -- ad apertura fissa
8204.12 -- ad apertura variabile
8204.20 - Bussole di serraggio
intercambiabili, anche con manico
82.05 Utensili ed utensileria a mano
(compresi i diamanti tagliavetro) non
nominati ne' compresi altrove; lampade
per saldare e simili; morse, sergenti
e simili, diversi da quelli che
costituiscono accessori o parti di macchine utensili; incudini; fucine portatili;
mole con sostegno, a mano o a pedale.
8205.10 - Utensili per forare, filettare o
maschiare
8205.20 - Martelli e mazze
8205.30 - Pialle, scalpelli, sgorbie e
simili utensili taglienti per la lavorazione
del legno
8205.40 - Cacciaviti
- Altri utensili ed utensileria a mano
(compresi i diamanti tagliavetro):
8205.51 -- per uso domestico
8205.59 -- altri
8205.60 - Lampade per saldare e simili
8205.70 - Morse, sergenti e simili
8205.80 - Incudini; fucine portatili;
mole con sostegno, a mano o a pedale
8205.90 - Assortimenti di oggetti compresi
in almeno due delle precedenti sottovoci
82.06 8206.00 Utensili compresi in almeno
due delle voci dal n. 82.02 al n. 82.05,
condizionati in assortimenti per la vendita al minuto.
82.07 Utensili intercambiabili per
utensileria a mano, anche meccanica o per
macchine utensili (per esempio: per imbutire,
stampare, punzonare, maschiare, filettare,
forare, alesare, fresare, tornire, avvitare)
comprese le filiere per trafilare o estrudere
i metalli, nonche' gli utensili di
perforazione o di sondaggio.
- Utensili di perforazione o di sondaggio:
8207.11 -- con parte operante di carburi
metallici sinterizzati o di cermet
8207.12 -- con parte operante di altre
materie
8207.20 - Filiere per trafilare o estrudere
i metalli
8207.30 - Utensili per imbutire, stampare o
punzonare
8207.40 - Utensili per maschiare o filettare
8207.50 - Utensili per forare
8207.60 - Utensili per alesare o scanalare
8207.70 - Utensili per fresare
8207.80 - Utensili per tornire
8207.90 - Altri utensili intercambiabili
82.08 Coltelli e lame trancianti per macchine
o apparecchi meccanici.
8208.10 - Per la lavorazione di metalli
8208.20 - Per la lavorazione del legno
8208.30 - Per apparecchi da cucina o per
macchine per l'industria alimentare
8208.40 - Per macchine agricole, orticole
o forestali
8208.90 - Altri
82.09 8209.00 Placchette, bacchette, punte
ed oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da carburi metallici sinterizzati o da cermet.
82.10 8210.00 Apparecchi meccanici azionati
a mano, di peso uguale o inferiore a 10 Kg, utilizzati per preparare, condizionare o
servire alimenti o bevande.
82.11 Coltelli (diversi da quelli della voce
n. 82.08) a lama tranciante o dentata,
compresi i roncoli chiudibili, e loro lame. 8211.10 - Assortimenti
- Altri:
8211.91 -- coltelli da tavola a lama fissa
8211.92 -- altri coltelli a lama fissa
8211.93 -- coltelli diversi da quelli a lama
fissa, compresi i roncoli chiudibili
8211.94 -- lame
7208.12 -- di spessore di 4,75 mm o piu',
ed uguale o inferiore a 100 mm
7208.13 -- di spessore di 3 mm o piu'
ed inferiore a 4,75 mm
7808.14 -- di spessore inferiore a 3 mm
- Altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo:
7208.21 -- di spessore superiore a 10 mm
7208.22 -- di spessore di 4,75 mm o piu'
ed uguale o inferiore a 10 mm
7208.23 -- di spessore di 3 mm o piu'
ed inferiore a 4,75 mm
7808.24 -- di spessore inferiore a 3 mm
- Non arrotolati, semplicemente laminati a
caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed
aventi un limite minimo di elasticita'
di 275 MPa o di spessori di 3 mm o piu'
ed aventi un limite minimo di elasticita'
di 355 MPa:
7208.31 -- laminati sulle quattro facce
o con cilindri scanalati di larghezza
inferiore o uguale a 1.250 mm e di spessore di 4 mm o piu' che non presentano motivi
in rilievo
7208.32 -- altri, di spessore superiore
a 10 mm
7208.33 -- altri, di spessori di 4,75 mm
o piu' ed uguale o inferiore a 10 mm
7208.34 -- altri, di spessore di 3 mm o piu'
ed inferiore a 4,75 mm
7208,35 -- altri, di spessore inferiore
a 3 mm
- Altri, non arrotolati, semplicemente
laminati a caldo:
7208.41 -- laminati sulle quattro facce o
con cilindri scanalati, di larghezza
inferiore o uguale a 1.250 mm e di spessore di 4 mm o piu', che non presentano
motivi in rilievo
7208.42 -- altri, di spessore superiore
a 10 mm
7208.43 -- altri, di spessore di 4,75 mm
o piu' ed uguale o inferiore a 10 mm
7208.44 -- altri, di spessori di 3 mm o piu'
ed inferiore a 4,75 mm
7208.45 -- altri, di spessore inferiore
a 3 mm
7208.90 - Altri
Capitolo 83
Lavori diversi di metalli comuni
Note
1. Ai sensi di questo capitolo le parti di metalli comuni sono da classificare nella voce corrispondente degli oggetti ai quali si riferiscono. Tuttavia non sono da considerare come parti di lavori di questo capitolo gli oggetti di ghisa, di ferro o di acciaio delle voci nn. 73.12, 73.15, 73.17, 73.18 o 73.20 ne' gli stessi oggetti di altri metalli comuni (capitolo da 74 a 76 e da 78 a 81).
2. Ai sensi della voce n. 83.02, per "rotelle" si intendono quelle aventi un diametro (eventualmente compreso il cerchione) inferiore o uguale a 75 mm o quelle aventi un diametro (eventualmente compreso il cerchione) superiore a 75 mm purche' la larghezza della ruota o del cerchione che vi e' adatto sia inferiore a 30 mm.
Numero Codice
della voce S.A.
83.01 Lucchetti, serrature e catenacci
(a chiave, a segreto o elettrici), di metalli
comuni; fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali
oggetti, di metalli comuni.
8301.10 - Lucchetti
8301.20 - Serrature del tipo utilizzato
per autoveicoli
8301.30 - Serrature del tipo utilizzato
per mobili
8301.40 - Altre serrature; catenacci
8301.50 - Fermagli e montature a fermaglio
con serratura
8301.60 - Parti
8301.70 - Chiavi presentate isolatamente
83.02 Guarnizioni, ferramenta e oggetti
simili di metalli comuni per mobili,
porte, scale, finestre, persiane,
carrozzerie, oggetti di selleria, bauli,
cofani, cofanetti o altri lavori simili;
attaccapanni, cappellinai, sostegni ed
oggetti simili, di metalli comuni;
rotelle con montatura di metalli comuni;
congegni di chiusura automatica per porte,
di metalli comuni.
8302.10 - Cerniere
8302.20 - Rotelle
8302.30 - Altre guarnizioni, ferramenta ed
oggetti simili per autoveicoli
- Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti
simili:
8302.41 -- per edifici
8302.42 -- altri, per mobili
8302.49 -- altri
8302.50 - Attaccapanni, cappellinai, sostegni
ed oggetti simili
8302.60 - Congegni di chiusura automatica per
porte
83.03 8303.00 Casseforti, porte blindate e
scompartimenti per camere di sicurezza,
cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti
simili, di metalli comuni.
83.04 8304.00 Classificatori, schedari,
scatole per la classificazione, portacopie, astucci portapenne, porta timbri ed altro
materiale e forniture analoghe per
ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio della voce n. 94.03.
83.05 Meccanismi per la legatura di fogli
volanti o per classificatori, attacchi per
lettere, angolari per lettere, fermagli,
unghiette di segnalazione ed oggetti simili per ufficio, di metalli comuni; punti
metallici presentati in barrette
(per esempio: per ufficio, per lavori di
tappezzeria, per imballaggi), di metalli
comuni.
8305.10 - Meccanismi per la legatura di
fogli volanti o per classificatori
8305.20 - Punti metallici presentati in
barrette
8305.90 - Altri, comprese le parti
83.06 Campane, campanelli, gong ed oggetti
simili, non elettrici, di metalli comuni;
statuette ed altri oggetti di ornamento,
di metalli comuni; cornici per fotografie,
incisioni o simili, di metalli comuni;
specchi di metalli comuni.
8306.10 - Campane, campanelli, gong ed
oggetti simili
- Statuette ed altri oggetti di ornamento:
8306.29 -- argentati, dorati o platinati
8306.29 -- altri
8306.30 - Cornici per fotografie, incisioni
o simili; specchi
83.07 Tubi flessibili di metalli comuni,
anche con i loro accessori.
8307.10 - Di ferro o di acciaio
8307.90 - Di altri metalli comuni
83.08 Fermagli, montature a fermaglio,
fibbie, fibbie a fermaglio, graffette,
ganci, occhielli ed oggetti simili, di
metalli comuni, per vestiti, calzature,
copertoni, marocchineria o per qualsiasi
confezione od attrezzatura; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni;
perle e pagliette tagliate, di metalli
comuni.
8308.10 - Graffette, ganci ed occhielli
8308.20 - Rivetti tubolari o a gambo
biforcuto
8308.90 - Altri, comprese le parti
83.09 Tappi (compresi i tappi a corona,
i tappi a passo di vite e i tappi versatori),
capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri
accessori per imballaggio, di metalli comuni.
8309.10 - Tappi a corona
8309.90 - Altri
83.10 8310.00 Cartelli indicatori, cartelli
per insegne, cartelli indirizzo e cartelli
simili, numeri, lettere ed insegne
diverse, di metalli comuni, esclusi
quelli della voce n. 94.05.
83.11 Fili, bacchette, tubi, piastre,
elettrodi ed oggetti simili, di metalli
comuni o di carburi metallici, rivestiti
o riempiti di decapanti o di fondenti, per
brasatura, saldatura o riporto di
metallo o di carburi metallici; fili
e bacchette di polveri di metalli
comuni agglomerate, per la metalizzazione
a proiezione.
8311.10 - Elettrodi rivestiti per saldatura
ad arco, di metalli comuni
8311.20 - Fili riempiti per saldatura ad
arco, di metalli comuni
8311.30 - Bacchette rivestite e fili riempiti
per la brasatura o la saldatura alla
fiamma, di metalli comuni
8311.90 - Altri, comprese le parti
Sezione XVI
Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti;
apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono
apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del
suono in televisione, e parti ed accessori di questi
apparecchi
Note
1. Questa sezione non comprende:
a) i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di materie plastiche del capitolo 39, i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata (n. 40.10) nonche' gli oggetti per usi tecnici di gomma vulcanizzata non indurita (n. 40.16);
b) gli oggetti per usi tecnici di cuoio naurale o ricosituito (n.
42.04) o di pelli da pellicceria (n. 43.03);
c) i tubetti, spole, rocche, rocchetti e supporti simili di qualsiasi materia (per esempio: capitolo 39, 40, 44, 48 o sezione XV);
d) le carte perforate per meccanismi Jacquard o macchine simili (per esempio: capitoli 39 o 40 o sezione XV);
e) le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di materie tessili (n. 59.10) nonche' gli oggetti per usi tecnici di materie tessili (n. 59.11);
f) le pietre preziose (gemme), le pietre semipreziose (fini), le pietre sintetiche o ricostituite delle voci da n. 71.02 a 71.04 nonche' i lavori costituiti interamente da queste materie della voce n. 71.16, esclusi, tuttavia, gli zaffiri e i diamanti lavorati, non montati, punte di lettura (n. 85.22);
g) le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) ed oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
h) le aste di perforazione (n. 73.04);
ij) le tele e cinghie senza fine di fili o nastri metallici (sezione XV);
k) gli oggetti dei capitoli 82 e 83;
l) gli oggetti della sezione XVII;
m) gli oggetti del capitolo 90;
n) gli oggetti di orologeria (capitolo 91);
o) gli utensili intercambiabili della voce n. 82.07 e le spazzole costituenti elementi di macchine della voce n. 96.03, nonche' gli utensili intercambiabili simili i quali sono da classificare secondo la materia costituita della loro parte operante (per esempio: capitoli 40, 42, 43, 45, 59, voci n. 68.04, 69.09);
p) gli oggetti del capitolo 95.
2. Con riserva delle disposizioni della nota 1 di questa sezione e nella nota 1 dei capitoli 84 o 85, le parti di macchine (escluse le parti degli oggetti delle voci nn. 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 o 85.46 o 85.47) sono da classificare conformemente alle regole seguenti:
a) le parti consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 e 85 (escluse le voci nn. 84.85 e 85.48) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate;
b) le parti, diverse da quelle del paragrafo precedente se riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a piu' macchine classificabili nella stessa voce (anche nelle voci nn. 84.79 o 85.43) rientrano nella voce afferente a detta o a dette macchine, tuttavia, le parti destinate principalmente agli oggetti tanto della voce n. 85.17 quanto delle voci dal n. 85.25 al n. 85.28 sono da classificare nella voce n. 85.17.
c) le altre parti rientrano nella voce nn. 84.85 o 85.48.
3. Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonche' le macchine che compiono due o piu' funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso.
4. Quando una macchina o una combinazione di macchine sono costituite da elementi distinti (anche separati o uniti tra loro da condotti, dispositivi di trasmissione, cavi elettrici o altro collegamento per assicurare congiuntamente una funzione ben determinata compresa in una delle voci del capitolo 84 o del capitolo 85, l'insieme e' da classificare nella voce corrispondente alla funzione che assicura.
5. Per l'applicazione delle note che precedono, il termine "macchine" comprende le macchine, apparecchi, dispositivi, congegni e materiali diversi citati nelle voci dei capitoli 84 o 85.
Capitolo 84
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni
meccanici; parti di queste macchine o apparecchi
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) le mole ed oggetti simili per macinare e gli altri oggetti del capitolo 68;
b) gli apparecchi, macchine, congegni (per esempio: pompe) e loro parti, di materie ceramiche (capitolo 69);
c) le vetrerie per laboratorio (n. 70.17) ed i lavori di vetro per usi tecnici (n. 70.19 o 70.20);
d) gli oggetti delle voci n. 73.21 o 73.22 e gli oggetti simili di altri metalli comuni (capitoli da 74 a 76 o da 78 a 81);
e) gli utensili elettromeccanici per l'impiego a mano della voce n. 85.08 e gli apparecchi elettromeccanici per uso domestico della voce n. 85.09;
f) le scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore (n. 96.03).
2. Con riserva delle disposizioni della nota 3 della sezione XVI, le macchine e gli apparecchi suscettibili di essere classificati sia nelle voci dal n. 84.01 al n. 84.24, sia nelle voci dal n. 84.25 al n. 84.80, sono da classificare nelle voci dal n. 84.01 al n. 84.24.
Tuttavia,
- non rientrano nella voce n. 84.19:
a) le incubatrici ed allevatrici artificiali per l'avicoltura e gli armadi e stufe di germinazione (n. 84.36);
b) gli apparecchi umidificatori dei grani per mulini (n. 84.37);
c) i diffusori per zuccherifici (n. 84.38);
d) le macchine e gli apparecchi termici per il trattamento dei filati, tessuti e lavori di materie tessili (n. 84.51);
e) gli apparecchi dispositivi costruiti per compiere un'operazione meccanica, nei quali la variazione di temperatura, anche se necessaria, ha solo funzione accessoria;
- non rientrano nella voce n. 84.22:
a) le macchine da cucire per la chiusura degli imballaggi (n. 84.52);
b) le macchine ed apparecchi per ufficio della voce n. 84.72;
3. Le macchine-utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, suscettibili di rientrare nella voce n. 84.56 sia nelle voci n. 84.57, 84.58, 84.59, 84.60, 84.61, 84.64 o 84.65, sono da classificare nella voce n. 84.56.
4. Rientrano nella voce n. 84.57 unicamente le macchine utensili per la lavorazione dei metalli (diversi dai torni) che possono effettuare differenti tipi di lavorazione, sia per:
a) cambio automatico degli utensili in partenza da uno speciale deposito conformemente ad un programma di lavorazione (centri di lavorazione);
b) utilizzazione automatica, simultanea o sequenziale, di diverse unita' di lavorazione che operano su un pezzo a posto fisso (macchine a posto fisso), oppure;
c) trasferimento automatico del pezzo da lavorare a differenti unita' di lavorazione (macchine a stazioni multiple).
5. A) Ai sensi della voce n. 84.71, per "macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione" si intendono:
a) le macchine numeriche atte a:
1) registrare il o i programmi di elaborazione e almeno, i dati immediatamente necessari per l'esecuzione di questo o di questi programmi;
2) essere liberamente programmate conformemente ai bisogni dell'utilizzatore;
3) eseguire elaborati aritmetici definiti dall'utilizzatore;
4) eseguire, senza intervento umano, un programma di elaborazione, che esse devono essere in grado, con decisione logica, di modificarne l'esecuzione nel corso dell'elaborazione;
b) le macchine analogiche atte a simulare modelli matematici che comportano almeno: organi analogici, organi di comando e dispositivi di programmazione;
c) le macchine ibride che comprendono una macchina numerica associata ad elementi analogici oppure una macchina analogica associata ad elementi numerici.
B) Le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unita' distinte, ciascuna situata nel proprio involucro.
Deve essere considerata come facente parte del sistema completo, ogni unita' che risponde simultaneamente ai requisiti seguenti:
a) essere collegabile all'unita' centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o piu' altre unita' intermedie;
b) essere stata appositamente costruita come parte di un tale sistema (essa, in particolare, deve essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma - codice o segnali - utilizzabili dal sistema, a meno che non si tratti di una unita' di alimentazione stabilizzata).
Anche se presentate isolatamente le unita' della specie di cui trattasi sono da classificare nella voce n. 84.71.
Sono escluse dalla voce n. 84.71 le macchine che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina e che esercitano una specifica funzione. Queste macchine sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua.
6. Rientrano nella voce n. 84.82 le sfere di acciaio calibrate, cioe' le sfere brunite il cui diametro massimo o minimo non differisce di piu' di 1% del diametro nominale a condizione, tuttavia, che questa differenza; (tolleranza) non superi 0,05 mm.
Le sfere di acciaio che non rispondono alla definizione anzidetta sono da classificare nella voce n. 73.26.
7. Salvo disposizioni contrarie e con riserva delle norme stabilite dalla precedente nota 2 e della nota 3 della sezione XVI, le macchine ad utilizzazioni multiple sono da classificare nella voce afferente all'utilizzazione principale.
Qualora una tale voce non esista o non sia possibile determinare l'utilizzazione principale, sono da classificare nella voce n. 84.79.
In ogni caso rientrano ugualmente nella voce n. 84.79 le macchine per la fabbricazione di cordami e cavi di qualsiasi materia (per esempio:
trefolatrici, riunitrici, cardatrici).
Nota di sottovoce.
1. La sottovoce 8482.40 si applica unicamente ai cuscinetti a rotolamento con rullini cilindrici di diametro costante non superiore a 5 mm e di lunghezza uguale o superiore a tre volte il diametro.
Questi rullini possono essere arrotondati alle estremita'.
Numero Codice
della voce S.A.
84.01 Reattori nucleari, elementi
combustibili (cartucce) non irradiati per
reattori nucleari; macchine ed apparecchi
per la separazione isotopica.
8401.10 - Reattori nucleari
8401.20 - Macchine ed apparecchi per la
separazione isotopica, e loro parti
8401.30 - Elementi combustibili (cartucce)
non irradiati
8401.40 - Parti di reattori nucleari
84.02 Caldaie a vapore (generatori di
vapore), diverse dalle caldaie per il
riscaldamento centrale costruite per produrre
contemporaneamente acqua calda e vapore a
bassa pressione; caldaie dette
"ad acqua surriscaldata".
- Caldaie a vapore:
8402.11 -- caldaie a tubi d'acqua con
produzione oraria di vapore superiore
a 45 tonnellate
8402.12 -- caldaie a tubi d'acqua con
produzione oraria di vapore inferiore o
uguale a 45 tonnellate
8402.19 -- altre caldaie a vapore, comprese
le caldaie miste
8402.20 -- caldaie dette "ad acqua
surriscaldata"
8402.90 - Parti
84.03 Caldaie per il riscaldamento centrale,
diverse da quelle della voce n. 84.02.
8403.10 - Caldaie
8403.90 - parti
84.04 Apparecchi ausiliari per caldaie
delle voci n. 84.02 o 84.03 (per esempio:
economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas);
condensatori per macchine a vapore.
8404.10 - Apparecchi ausiliari per caldaie
delle voci nn. 84.02 o 84.03
8404.20 - Condensatori per macchine a vapore
8404.90 - Parti
84.05 Generatori di gas d'aria o di gas
d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori.
8405.10 - Generatori di gas d'aria o di gas
d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori.
8405.90 - Parti
84.06 Turbine a vapore.
- Turbine:
8406.11 -- per la propulsione di navi
8406.19 -- altre
8406.90 - Parti
84.07 Motori a pistone alternativo o
rotative, con accensione a scintilla
(motori a scoppio).
8407.10 - Motori per l'aviazione
- Motori per la propulsione di navi
8407.21 -- di tipo fuoribordo
8407.29 -- altri
- Motori a pistone alternativo dei tipi
utilizzati per la propulsione di veicoli
del capitolo 87
8407.31 -- di cilindrata inferiore o uguale
a 50 cm3
8407.32 -- di cilindrata superiore a 50 cm3
ma inferiore o uguale a 250 cm3
8407.33 -- di cilindrata superiore a 250 cm3
ma inferiore o uguale a 1.000 cm3
8407.34 -- di cilindrata superiore
a 1.000 cm3
8407.90 - Altri motori
84.08 Motori a pistone, con accensione per
compressione (motori diesel o semidiesel).
8408.10 - Motori per la propulsione di navi
8408.20 - Motori dei tipi utilizzati per
la propulsione di veicoli del capitolo 87
8408.90 - Altri motori
84.09 Parti riconoscibili come destinate,
esclusivamente o principalmente, ai motori
delle voci n. 84.07 o 84.08.
8409.10 - Di motori per l'aviazione
- Altre:
8409.91 -- riconoscibili come destinate,
esclusivamente e principalmente, ai motori
a pistone con accensione a scintilla
8409.99 -- altre
84.10 Turbine idrauliche, ruote idrauliche
e loro regolatori.
- Turbine a ruote, idrauliche:
8410.11 -- di potenza inferiore o uguale
a 1.000 KW
8410.12 -- di potenza superiore a 1.000 KW
ed inferiore o uguale a 10.000 KW
8410.13 -- di potenza superiore a 10.000 KW
8410.90 - Parti, compresi i regolatori
84.11 Turboreattori, turbopropulsori ed
altre turbine a gas.
- Turboreattori:
8411.11 -- di spinta inferiore o uguale
a 25 kN
8411.12 -- di spinta superiore a 25 kN
- Turbopropulsori:
8411.21 -- di potenza inferiore o uguale
a 1.100 kW
8411.22 -- di potenza superiore a 1.100 kW
- Altre turbine a gas:
8411.81 -- di potenza inferiore o uguale
a 5.000 kW
8411.82 -- di potenza superiore a 5.000 kW
- Parti:
8411.91 -- di turboreatori o di
turbopropulsori
8411.99 -- altre
84.12 Altri motori e macchine motrici.
8412.10 - Propulsori a reazione diversi dai
turboreattori
- Motori idraulici:
8412.21 -- a movimento rettilineo (cilindri)
8412.29 -- altri
- Motori pneumatici:
8412.31 -- a movimento rettilineo (cilindri)
8412.39 -- altri
8412.80 - Altri
8412.90 - Parti
84.13 Pompe per liquidi, anche aventi un
dispositivo misuratore; elevatori
per liquidi.
- Pompe aventi un dispositivo misuratore o
costruite per ricevere tale dispositivo
8413.11 -- pompe per la distribuzione di
carburanti o di lubrificanti, dei tipi
utilizzati nelle stazioni di servizio o
nelle autorimesse
8413.19 -- altre
8413.20 - Pompe a mano, diverse da quelle
delle sottovoci 8413.11 o 8413.19
8413.30 - Pompe di carburante, olio o liquido
di raffreddamento per motori ad accensione
a scintilla o per compressione
8413.40 - Pompe per calcestruzzo
8413.50 - Altre pompe volumetriche
alternative
8413.60 - Altre pompe volumetriche rotative
8413.70 - Altre pompe centrifughe
- Altre pompe; elevatori per liquidi:
8413.81 -- pompe
8413.82 -- elevatori per liquidi
- Parti:
8413.91 -- di pompe
8413.92 -- di elevatori per liquidi
84.14 Pompe per aria o per vuoto, compressori
di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti.
8414.10 - Pompe per vuoto
8414.20 - Pompe per aria, a mano o a pedale
8414.30 - Compressori dei tipi utilizzati
negli impianti frigoriferi
8414.40 - Compressori d'aria montati su
telaio a ruote e trainabili
- Ventilatori:
8414.51 -- ventilatori da tavolo, da suolo,
da muro o da parete, da soffitto o da tetto o da finestra, con motore elettrico
incorporato di potenza inferiore o uguale
a 125 W
8414.59 -- altri
8414.60 - Cappe, aventi il lato orizzontale
maggiore, inferiore o uguale a 120 cm
8414.80 - Altri
8414.90 - Parti
84.15 Macchine ed apparecchi per il
condizionamento dell'aria comprendenti un
ventilatore a motore e dei dispositivi atti a
modificare la temperatura e l'umidita',
compresi quelli nei quali il grado
igrometrico non e' regolabile separatamente. 8415.10 - Del tipo a muro o per finestre,
formati un corpo unico
- Altri:
8415.81 -- con attrezzatura frigorifera e
valvola d'inversione del ciclo termico
8415.82 -- altri, con attrezzatura frigorifera
8415.83 -- senza attrezzatura frigorifera
8415.90 - Parti
84.16 Bruciatori per l'alimentazione di
focolari, a combustibili liquidi, a
combustibili solidi polverizzati o a
gas; focolari automatici compresi i loro
avanfocolari, le loro griglie meccaniche,
i loro dispositivi meccanici per
l'eliminazione delle ceneri e dispositivi
simili.
8416.10 - Bruciatori a combustibili liquidi
8416.20 - Altri bruciatori, compresi i
bruciatori misti
8416.30 - Focolari automatici, compresi i
loro avanfocolari, le loro griglie
meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi
simili
8416.90 - Parti
84.17 Forni Industriali o per laboratori,
compresi gli inceneritoi, non elettrici.
8417.10 - Forni per l'arrostimento, la
fusione o altri trattamenti termici
dei minerali o dei metalli
8417.20 - Forni per i prodotti della
panetteria, della pasticceria e
della biscotteria
8417.80 - Altri
8417.90 - Parti
84.18 Frigoriferi, congelatori-conservatori
ed altro materiale, altre macchine ed
apparecchi per la produzione del freddo,
con attrezzatura elettrica o di altra
specie; pompe di calore diverse dalle
macchine ed apparecchi per il
condizionamento dell'aria della
voce n. 84.15.
8418.10 - Combinazioni di frigoriferi e
di congelatori-conservatori muniti di
sportelli esterni separati
- Frigoriferi per uso domestico:
8418.21 -- a compressione
8418.22 -- ad assorbimento, elettrici
8418.29 -- altri
8418.30 - Mobili congelatori- conservatori,
tipo cofano, di capacita' inferiore o
uguale a 800 I
8418.40 - Mobili congelatori-conservatori,
tipo armadio, di capacita' inferiore o
uguale a 900 I
8418.50 - Altri cofani, armadi, vetrine,
banchi e mobili simili, per la produzione
del freddo
- Altro materiale, altre macchine ed
apparecchi per la produzione del freddo;
pompe di calore:
8418.61 -- gruppi a compressione il cui
condensatore e' costituito da uno
scambiatore di calore.
8418.69 -- altri
- Parti
8418.91 -- mobili costruiti per ricevere
un'attrezzatura per la produzione del freddo 8418.99 -- altri
84.19 Apparecchi e dispositivi, anche
riscaldati elettricamente, per il trattamento
di materie con operazioni che implicano un
cambiamento di temperatura, come il
riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la
sterilizzazione, la pastorizzazione, la
stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione,
la vaporizzazione, la condensazione o il
raffreddamento, diversi dagli apparecchi
domestici; scaldacqua non elettrici, a
riscaldamento immediato o ad acummulazione.
- Scaldacqua non elettrici, a
riscaldamento immediato o ad accumulazione: 8419.11 -- a riscaldamento immediato, a gas
8419.19 -- altri
8419.20 - Sterilizzatori medico-chirurgici o
di laboratorio
- Essiccatori:
8419.31 -- per prodotti agricoli
8419.32 -- per il legno, le paste per carta, la carta o i cartoni 8419.39 -- altri
8419.40 - Apparecchi di distillazione o di
rettificazione
8419.50 - Scambiatori di calore
8419.60 - Apparecchi e dispositivi per la
liquefazione dell'aria o dei gas
- Altri apparecchi e dispositivi:
8419.81 -- per la preparazione di bevande
calde o per la cottura o per il riscaldamento
degli alimenti
8419.89 -- altri
8419.90 - Parti
84.20 Calandre e laminatoi, diversi da quelli
per i metalli o per il vetro, e cilindri
per dette macchine.
8420.10 - calandre e laminatoi
- Parti:
8420.91 -- cilindri
8420.99 -- altri
84.21 Centrifughe, compresi gli
idroestrattori centrifughi; apparecchi
per filtrare o depurare liquidi o gas.
- Centrifughe, compresi gli idroestrattori
centrifughi:
8421.11 -- scrematrici
8421.12 -- idroestrattori per biancheria
8421.19 -- altri
- Apparecchi per filtrare o depurare
i liquidi:
8421.21 -- per filtrare o depurare l'acqua
8421.22 -- per filtrare o depurare bevande
diverse dall'acqua
8421.23 -- per filtrare gli oli minerali nei
motori con accensione a scintilla o
per compressione
8421.29 -- altri
- Apparecchi per filtrare o depurare i gas: 8421.31 -- filtri d'immissione dell'aria per
motori con accensione a scintilla
per compressione
8421.39 -- altri
- Parti:
8421.91 -- di centrifughe, comprese gli
idroestrattori centrifughi
8421.99 -- altre
84.22 Lavastoviglie; macchine ed apparecchi
per pulire o asciugare le bottiglie o
altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, incapsulare o
etichettare bottiglie, scatole, sacchi o
altri contenitori; macchine ed apparecchi
per impacchettarre o imballare le merci;
macchine ed apparecchi per gassare le
bevande.
- Lavastoviglie:
8422.11 -- di tipo familiare
8422.19 -- altre
8422.20 - Macchine ed apparecchi per pulire
o asciugare le bottiglie o altri recipienti 8422.30 - Macchine ed apparecchi per
riempire, chiudere, incapsulare o
etichettare bottiglie, scatole, sacchi o
altri contenitori; apparecchi per gassare
le bevande
8422.40 - Macchine ed apparecchi per
impacchettare o imballare le merci
8422.90 - Parti
84.23 Apparecchi e strumenti per pesare,
comprese le basculle e le bilance per
verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia.
8423.10 - Pesapersone, compresi i
pesabambini, bilance per uso casalingo
8423.20 - Basculle per la pesatura continua
su trasportatori
8423.30 - Basculle a pesata costante e
bilance e basculle insaccatrici o dosatrici - Altri apparecchi e strumenti per pesare:
8423.81 -- di portata inferiore o uguale
a 30 Kg
8423.82 -- di portata superiore a 30 Kg ma
inferiore o uguale a 5.000 Kg
8423.89 -- altri
8423.90 - Pesi per qualsiasi bilancia, parti
di apparecchi o strumenti per pesare
84.24 Apparecchi meccanici (anche a mano)
per spruzzare, cospargere o polverizzare
materie liquide o in polvere; estintori,
anche carichi; pistole a spruzzo ed
apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto.
8424.10 - Estintori, anche carichi
8424.20 - Pistole a spruzzo ed apparecchi
simili
8424.30 - Macchine ed apparecchi a getto di
sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi
a getto
- Altri apparecchi:
8424.81 -- per l'agricoltura o l'orticoltura
8424.89 -- altri
8422.90 - Parti
84.25 Paranchi; verricelli ed argani; binde
e martinetti.
- Paranchi:
8425.11 -- a motore elettrico
8425.19 -- altri
8425.20 - Verricelli che assicurano la salita
e la discesa delle gabbie e delle benne
nei pozzi delle miniere; verricelli
appositamente costruiti per miniere di fondo - Altri verricelli; argani:
8425.31 - a motore elettrico
8425.39 -- altri
- Binde e martinetti:
8425.41 -- sollevatori fissi di vetture per
autorimesse
8425.42 -- altre binde e martinetti,
idraulici
8422.49 -- altri
84.26 Bighe; gru, comprese le gru a funi
(blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a
ponte, carrelli-elevatori detti "cavaliers" e carrelli-gru.
- Ponti scorrevoli e travi scorrevoli, gru
a portale, gru a ponte, carrelli elevatori
detti "cavaliers":
8426.11 -- ponti e travi scorrevoli, su
supporti fissi
8426.12 -- gru a portale mobile su pneumatici
e carrelli-elevatori detti "cavaliers"
8426.19 -- altri
8426.20 -- gru a torre
8426.30 -- gru a portale
- Altre macchine ed apparecchi, semoventi:
8426.41 -- su pneumatici
8426.49 -- altri
- Altre macchine ed apparecchi:
8426.91 -- costruiti per essere montati su
un veicolo stradale
8426.99 -- altri
84.27 Carrelli-stivatori, altri carrelli
di movimentazione muniti di un dispositivo
di sollevamento.
8427.10 - Carrelli semoventi a motore
elettrico
8427.20 - Altri carrelli semoventi:
8427.90 - Altri carrelli
84.28 Altre macchine ed apparecchi di
sollevamento, di carico, di scarico o di
movimentazione (per esempio: ascensori, scale
meccaniche, trasportatori, teleferiche).
8428.10 - Ascensori e montacarichi
8428.20 - Apparecchi elevatori o
trasportatori, pneumatici
- Altri apparecchi elevatori, trasportatori o
convogliatori, ad azione continua, per merci:
8428.31 -- appositamente construiti per
miniere di fondo o altri lavori sotteranei
8428.32 -- altri, a benna
8428.33 -- altri,a nastro o a cinghia
8428.39 -- altri
8428.40 - Scale meccaniche e marciapiedi
mobili
8428.50 - Ingabbiatori di vagoncini, carrelli
trasbordatori, scaricatori e ribaltatori
di vagoni, vagoncini, ecc. ed impianti simili
di movimentazione di materiale circolante su rotaie
8428.60 - Teleferiche (comprese le seggiovie
e sciovie); meccanismi di trazione
per funicolari
8428.90 - Altre macchine ed apparecchi
84.29 Apripista (bulldozers, angledozers),
livellatrici, ruspe spianatrici, pale
meccaniche escavatori, caricatori e
caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi.
- Apripista (bulldozers, angledozers):
8429.11 -- su cingoli
8429.19 -- altri
8429.20 - Livellatrici
8429.30 - Ruspe spianatrici
8429.40 - Compattatori e rulli compressori
- Pale meccaniche, escavatori, caricatori
e caricatrici-spalatrici:
8429.51 -- caricatori e caricatrici
spalatrici, a caricamento frontale
8429.52 -- congegni con una sovrastruttura
che puo' effettuare una rotazione di 360
8429.59 -- altri
84.30 Altre macchine ed apparecchi per lo
sterramento, il livellamento, lo spianamento,
la escavazione, per rendere compatto il
terreno, l'estrazione o la perforazione della
terra, dei materiali o dei minerali
metalliferi,
battipali e macchine per l'estrazione dei
pali, spazzaneve.
8430.10 - Battipali e macchine per
l'estrazione dei pali
8430.20 - Spazzaneve
- Tagliatrici, abbattitrici e macchine per
perforare trafori e gallerie:
8430.31 -- semoventi
8430.39 -- altri
- Altri macchine di sondaggio o di
perforazione:
8430.41 -- semoventi
8430.49 -- altro
8430.50 - Altre macchine ed apparecchi,
semoventi
- Altre macchine ed apparecchi, non
semoventi:
8430.61 -- macchine ed apparecchi per
comprimere o rendere compatto il terreno
8430.62 -- ruspe spianatrici
8430.69 -- altri
84.31 Parti riconoscibili come destinate,
esclusivamente o principalmente, alle
macchine o apparecchi delle voci n. da 84.25 a 84.30.
8431.10 - Di macchine o apparecchi della
voce n. 84.25
8431.20 - Di macchine o apparecchi della
voce n. 84.27
- Di macchine o apparecchi della voce
n. 84.28:
8431.31 -- di ascensori, montacarichi o
scale meccaniche
8431.39 -- altre
- Di macchine o apparecchi delle voci
n. 84.26, 84.29 o 84.30:
8431.41 -- tazze, benne, benne bivalve (benne
caricatrici), pale, tenaglie e pinze
8431.42 -- lame di apripista
8431.43 -- parti di macchine di sondaggio o
di perforazione delle sottovoci n. 8431.41
o 8430.49
8431.49 -- altri
84.33 Macchine, apparecchi e congegni
agricoli, orticoli o silvicoli, per la
preparazione o la lavorazione del suolo
o per la coltivazione; rulli per tappeti
erbosi o campi sportivi.
8432.10 - Aratri
- Erpici, scarificatori, coltivatori,
estirpatori, zappecavallo, sarchiatrici e
zappatrici:
8432.21 -- erpici a dischi (polverizzatori)
8432.29 -- altri
8432.30 - Seminatrici, piantatrici e
trapiantatrici
8432.40 - Spanditori di letame e distributori
di concimi
8432.80 - Altre macchine, apparecchi e
congegni
8432.90 - Parti
84.33 Macchine, apparecchi e congegni per
la raccolta o la trebbiatura dei prodotti
agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare
uova, frutta ed altri prodotti agricoli,
diversi dalle macchine ed apparecchi della
voce n. 84.37.
- Tosatrici da prato:
8433.11 -- a motore con dispositivo di taglio
ruotante su un piano orizzontale
8433.19 -- altre
8433.20 - Falciatrici, comprese le barre da
taglio da montare sul trattore
8433.30 - Altre macchine ed apparecchi da
fienagione
8433.40 - Presse da paglia o da foraggio,
comprese le presse raccoglitrici
- Altre macchine ed apparecchi per la
raccolta; macchine ed apparecchi per la
trebbiatura:
8433.51 -- mietitrici-trebbiatrici
8433.52 -- altre macchine ed apparecchi per
la trebbiatura
8433.53 -- macchine per la raccolta di radici
o tuberi
8433.59 -- altre
8433.60 - Macchine per pulire o selezionare
uova, frutta o altri prodotti agricoli
8433.90 - Parti
84.34 Mungitrici e macchine ed apparecchi per
l'industria del latte.
8434.10 - Mungitrici
8434.20 - Macchine ed apparecchi per
l'industria del latte
8434.90 - Parti
84.35 Presse e torchi, pigiatrici e macchine
ed apparecchi simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande
simili.
8435.10 - Macchine ed apparecchi
8435.90 - Parti
84.36 Altre macchine ed apparecchi per
l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura
l'avicoltura o l'apicoltura, compresi gli
apparecchi per la germinazione con
dispositivi meccanici o termici e le
incubatrici e le allevatrici per
l'avicoltura.
8436.10 - Macchine ed apparecchi per la
preparazione degli alimenti o dei mangimi
per gli animali
- Macchine ed apparecchi per l'avicoltura,
comprese le incubatrici e le allevatrici:
8436.21 -- incubatrici ed allevatrici
8436.29 -- altri
8436.80 - Altre macchine ed apparecchi
- Parti:
8436.91 -- di macchine o apparecchi per
l'avicoltura
8436.99 -- altre
84.37 Macchine per la pulitura, la cernita
e la vagliatura dei cereali e dei legumi
secchi; macchine ed apparecchi per mulini e per la lavorazione dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine ed apparecchi del
tipo per fattoria.
8437.10 - Macchine per la pulitura, la
cernita e la vagliatura dei cereali
o dei legumi secchi
8437.80 - Altre macchine ed apparecchi
8437.90 - Parti
84.38 Macchine ed apparecchi, non nominati
ne' compresi altrove in questo capitolo,
per la preparazione o la fabbricazione
industriale di alimenti o di bevande, diverse
dalle macchine e dagli apparecchi per
l'estrazione o la preparazione degli oli o
grassi vegetali fissi o animali.
8438.10 - Macchine ed apparecchi per la
panificazione, la pasticceria e la
biscotteria o per la fabbricazione di
paste alimentari
8438.20 - Macchine ed apparecchi per la
fabbricazione dei confetti, caramelle e
simili prodotti dolciari o per la lavorazione
del cacao e la fabbricazione della cioccolata
8438.30 - Macchine ed apparecchi per la
fabbricazione dello zucchero
8438.40 - Macchine ed apparecchi per la
fabbricazione della birra
8438.50 - Macchine ed apparecchi per la
lavorazione delle carni
8438.60 - Macchine ed apparecchi per la
preparazione delle frutta o degli ortaggi
8438.80 - Altre macchine ed apparecchi
8438.90 - Parti
84.39 Macchine ed apparecchi per la
fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la
finitura della carta o del cartone
8439.10 - Macchine ed apparecchi per la
fabbricazione della pasta di
materie fibrose cellulosiche
8439.20 - Macchine ed apparecchi per la
fabbricazione della carta o del cartone
8439.30 - Macchine ed apparecchi per la
finitura della carta o del cartone
- Parti:
8439.91 -- di macchine o apparecchi per la
fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche
8439.99 -- altre
84.40 Macchine ed apparecchi per legare o
rilegare, comprese le macchine per cucire
i fogli.
8440.10 - Macchine ed apparecchi
8440.90 - Parti
84.41 Altre macchine ed apparecchi per la
lavorazione della pasta per carta, della
carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo.
8441.10 - Tagliatrici
8441.20 - Macchine per fabbricare sacchi,
sacchetti o buste
8441.30 - Macchine per fabbricare scatole,
casse, tubi, tamburi o contenitori simili,
diverse dalle macchine per foggiare a stampo 8441.40 - Macchine per foggiare a stampo
gli oggetti di pasta per carta, di carta
o di cartone
8441.80 - Altre macchine ed apparecchi
8441.90 - Parti
84.42 Macchine, apparecchi e materiale
(escluse le macchine utensili delle voci dal n. 84.56 al n. 84.65) per fondere o comporre i caratteri o per la preparazione o
la fabbricazione di cliche', lastre, cilindri
o altri organi per la stampa; caratteri per la stampa, cliche', lastre, cilindri ed
altri organi per la stampa; pietre
litografiche, lastre, placche e cilindri
preparati per la stampa (per esempio:
levigati, graniti, lucidati).
8442.10 - Macchine per comporre mediante
procedimento fotografico
8442.20 - Macchine, apparecchi e materie per
comporre i caratteri con altri procedimenti, anche con dispositivo per fondere
8442.30 - Altre macchine, apparecchi e
materiale
8442.40 - Parti di macchine, apparecchi o
materiale
8442.50 - Caratteri per la stampa, cliche',
lastre, cilindri ed altri organi per la
stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa
(per esempio: levigati, graniti, lucidati)
84.43 Macchine ed apparecchi per la stampa
e loro macchine ausiliarie.
- Macchine ed apparecchi per la stampa
in offset:
8443.11 -- alimentati a bobine
8443.12 -- alimentati a foglio di formato
22 x 36 cm o meno (offset per ufficio)
8443.19 -- altri
- Macchine ed apparecchi per la stampa,
tipografici, esclusi le macchine e gli
apparecchi flessografici:
8443.21 -- alimentati a bobine
8443.29 -- altri
8443.30 - Macchine ed apparecchi per
la stampa, flessografici
8443.40 - Macchine ed apparecchi per
la stampa, eliografici
8443.50 - Altre macchine ed apparecchi
per la stampa
8443.60 - Macchine ausiliarie
8443.90 - Parti
84.44 8440.00 Macchine per la filatura
(estrusione), per lo stiramento, la
testurizzazione o il taglio delle materie
tessili sintetiche o artificiali.
84.45 Macchine per la preparazione delle
materie tessili; macchine per la filatura,
l'accoppiamento, la torcitura o la
ritorcitura delle materie tessili ed altre
macchine ed apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare
(comprese le spoliere) o per aspare
le materie tessili e macchine per la
preparazione di filati tessili destinati
ad essere utilizzati sulle macchine delle
voci n. 84.46 o 84.47.
- Macchine per la preparazione delle materie tessili:
8445.11 -- carde
8445.12 -- pettinatrici
8445.13 -- banchi a fusi
8445.19 -- altre
8445.20 - Macchine per la filatura delle
materie tessili
8445.30 - Macchine per l'accoppiamento, la
torcitura o la ritorcitura delle materie
tessili
8445.40 - Macchine per bobinare (comprese
le spoliere) o per aspare le materie tessili 8445.90 - Altre
84.46 Telai per tessitura.
8446.10 - Per tessuti di larghezza inferiore
o uguale a 30 cm
- Per tessuti di larghezza superiore a 30 cm,
con navetta:
8446.21 -- a motore
8446.29 -- altre
8446.30 - Per tessuti di larghezza superiore
a 30 cm, senza navetta
84.47 Macchine e telai per maglieria, per
tessuti cuciti con punto a maglia, per
guipure, per tulli, per pizzi, per ricami,
per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti), per tessuti tufted.
- Telai per maglieria, circolari:
8447.11 -- con cilindro di diametro inferiore
o uguale a 165 mm
8447.12 -- con cilindro di diametro superiore
a 165 mm
8447.20 - Telai per maglieria, rettilinei;
macchine per tessuti cuciti con punto
a maglia
8447.90 - Altri
84.48 Macchine ed apparecchi ausiliari per
le macchine delle voci n. 84.44, 84.45, 84.46
o 84.47 (per esempio: ratiere, meccanismi
Jacquard, rompicatena e rompitrama,
meccanismi per il cambio delle navette);
parti ed accessori riconoscibili come
destinati esclusivamente o principalmente
alle macchine di questa voce o delle voci
nn. 84.44, 84.45, 84.46 o 84.47 (per esempio:
fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e quadri di
licci, aghi, platine, uncinetti).
- Macchine ed apparecchi ausiliari
per le macchine delle voci nn. 84.44,
84.45, 84.46 o 84.47:
8448.11 -- ratiere (meccanismi d'armatura) e
meccanismi Jacquard; riduttori, perforatrici e copiatrici di cartoni, macchine per
allacciare i cartoni dopo le perforazioni
8448.19 -- altri
8448.20 - Parti ed accessori di macchine
della voce n. 84.44 o delle loro macchine
o apparecchi ausiliari
- Parti ed accessori di macchine
della voce n. 84.45 o delle loro macchine
o apparecchi ausiliari:
8448.31 -- guarniture per carde
8448.32 -- di macchine per la preparazione
delle materie tessili, diverse dalle
guarniture per carde
8448.33 -- fusi e loro alette, anelli
e cursori
8448.39 -- altri
- Parti ed accessori di teali per tessitura o delle loro macchine ed apparecchi
ausiliari:
8448.41 -- navette
8448.42 -- pettini, licci e quadri di licci
8448.49 -- altri
- Parti ed accessori di telai, macchine o
apparecchi della voce n. 84.47 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari:
8448.51 -- platine, aghi ed oggetti analoghi
che partecipano alla formazione delle maglie 8448.59 -- altri
84.49 8449.00 Macchine ed apparecchi per la
fabbricazione o la finitura del feltro o
delle stoffe non tessute, in pezza o informa,
comprese le macchine ed apparecchi per la
fabbricazione di cappelli di feltro;
forme per cappelli.
84.50 Macchine per lavare la biancheria,
anche con dispositivo per asciugare.
- Macchine di capacita' unitaria, espressa
in peso di biancheria secca, inferiore o
uguale a 10 Kg:
8450.11 -- macchine completamente automatiche
8450.12 -- altre macchine, con idroestrattore
centrifugo incorporato
8450.19 -- altre
8450.20 - Macchine di capacita' unitaria,
espressa in peso di biancheria secca,
superiore a 10 Kg
8450.90 - Parti
84.51 Macchine ed apparecchi (diverse dalle
macchine della voce n. 84.50) per lavare,
pulire, strizzare, asciugare, stirare,
pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o
lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di
copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o
dentellare i tessuti.
8451.10 - Macchine per pulire a secco
- Macchine per asciugare:
8451.21 -- di capacita' unitaria, espressa in
peso di biancheria secca, inferiore o
uguale a 10 Kg
8451.29 -- altre
8451.30 - Macchine e presse per stirare,
comprese le presse per fissaggio
8451.40 - Macchine per lavare, imbianchire o
tingere
8451.50 - Macchine per avvolgere, svolgere,
piegare, tagliare o dentellare i tessuti
8451.80 - Altre macchine ed apparecchi
8451.90 - Parti
84.52 Macchine per cucire, escluse le
macchine per cucire i fogli della voce
n. 84.40; mobili, supporti e coperchi
costruiti appositamente per macchine per
cucire; aghi per macchine per cucire.
8452.10 - Macchine per cucire di tipo
domestico
- Altre macchine per cucire:
8452.21 -- unita' automatiche
8452.29 -- altre
8452.30 - Aghi per macchine per cucire
8452.40 - Mobili, supporti e coperchi per
macchine per cucire e loro porti
8452.90 - Altre parti di macchine per cucire
84.53 Macchine ed apparecchi per la
preparazione, la concia o la lavorazione
del cuoio o delle pelli o per la
fabbricazione o la riparazione di calzature o
di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire.
8453.10 - Macchine ed apparecchi per la
preparazione, la concia o la lavorazione
del cuoio o delle pelli
8453.20 - Macchine ed apparecchi per la
fabbricazione o la riparazione delle
calzature
8453.80 - Altre macchine ed apparecchi
8453.90 - Parti
84.54 Convertitori, secchie di colata,
lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, le acciaierie o le
fonderie.
8454.10 - Convertitori
8454.20 - Lingottiere e secchie di colata
8454.30 - Macchine per colare (gettare)
8454.90 - Parti
84.55 Laminatoi per metalli e loro cilindri.
8455.10 - Laminatoi per tubi
- Altre laminatoi:
8455.21 -- laminatoi a caldo e laminatoi
combinati a caldo e a freddo
8455.22 -- laminatoi a freddo
8455.30 - Cilindri di laminatoi
8455.90 - Altre parti
84.56 Macchine-utensili che operano con
asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con
procedimenti elettrochimici, con fasci di
elettroni, fasci ionici o a getto di plasma. 8456.10 - Operanti con laser o altri fasci
di luce o di fotoni
8456.20 - Operanti con ultrasuoni
8456.30 - Operanti per elettroerosione
8456.90 - Altre
84.57 Centri lavorazione, macchine a posto
fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli.
8457.10 - Centri di lavorazione
8457.20 - Macchine a posto fisso
8457.30 - Macchine a stazioni multiple
84.58 Torni che operano con asportazione
di metallo.
- Torni orizzontali:
8458.11 -- a comando numerico
8458.19 -- altri
- Altri torni:
8458.91 -- a comando numerico
8458.99 -- Altri
84.59 Macchine (comprese le unita' di
lavorazione con guida di scorrimento)
foratrici alesatrici, fresatrici,
filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia,
esclusi i torni della voce n. 84.58.
8459.10 - Unita' di lavorazione con guida
di scorrimento
- Altre foratrici:
8459.21 -- a comando numerico
8459.29 -- altre
- Altre alesatrici-fresatrici:
8459.31 -- a comando numerico
8459.39 -- altre
8459.40 - Altre alesatrici
- Fresatrici a mensola:
8459.51 -- a comando numerico
8459.59 -- altre
- Altre fresatrici:
8459.61 -- a comando numerico
8459.69 -- altre
Convenzione - Allegato
8459.70 - Filettatrici o maschiatrici
84.60 Macchine per sbavare, affilare,
molare, rettificare, smerigliare, levigare, altre macchine che operano a mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la
rifinitura dei metalli, dei carburi
metallici sinterizzati o dei cermets diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli
ingranaggi della voce n. 84.61.
- Macchine per rettificare le superfici
piane, il cui posizionamento in uno degli
assi puo' essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm:
8460.11 -- a comando numerico
8460.19 -- altre
- Altre macchine per rettificare, il cui
posizionamento, in uno qualsiasi degli assi, puo' essere regolato con una precisione
di almeno 0,04 mm:
8460.21 -- a comando numerico
8460.29 -- altre
- Macchine per affilare:
8460.31 -- a comando numerico
8460.39 -- altre
8460.40 - Macchine per levigare o smerigliare
8460.90 - Altre
84.61 Macchine per piallare, limare,
sbozzare, brocciare, macchine per tagliare
o rifinire gli ingranaggi, macchine per
segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo, di carburi metallici sinterizzati o di cermet, non nominati ne' comprese altrove.
8461.10 - Macchine per piallare
8461.20 - Macchine per limare e per sbozzare
8461.30 - Macchine per brocciare
8461.40 - Macchine per tagliare o rifinire
gli ingranaggi
8461.50 - Macchine per segare o troncare
8461.90 - Altre
84.62 Macchine (comprese le presse) per
fucinare o forgiare a stampo, magli per la
lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici,
piegatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici
o sgretolatrici per metalli; presse per la
lavorazione dei metalli o dei carburi
metallici, diverse da quelle sopra citate.
8462.10 - Macchine (comprese le presse), per
fucinare o forgiare a stampo, magli
- Macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici o spianatrici:
8462.21 -- a comando numerico
8462.29 -- altre
- Cesoie (comprese le presse) diverse da
quelle combinate con una punzonatrice:
8462.31 -- a comando numerico
8462.39 -- altre
- Punzonatrici o sgretolatrici (comprese le presse), comprese le punzonatrici e
cesoie combinate:
8462.41 -- a comando numerico
8462.49 -- altre
- Altre:
8462.91 -- presse idrauliche
8462.99 -- altre
84.63 Altre macchine utensili per la
lavorazione dei metalli, dei carburi
metallici sinterizzati e dei cermet,
che operano senza asportazione
di materia.
8463.10 - Trafilatrici per barre, tubi,
profilati, fili o simili
8463.20 - Macchine per eseguire filettature
esterne o interne mediante rifollatura o
rullatura
8463.30 - Macchine per la lavorazione dei
metalli in fili
8463.90 - Altre
84.64 Macchine utensili per la lavorazione
delle pietre, dei prodotti ceramici, del
calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di
materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro.
8464.10 - Macchine per segare
8464.20 - Macchine per molare o levigare
8464.90 - Altre
84.65 Macchine utensili (comprese le macchine
per inchiodare, aggraffare, incollare o
riunire in altro modo) per la lavorazione del
legno, del sughero, dell'osso, della gomma
indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili.
8465.10 - Macchine che possono eseguire
diversi tipi di operazioni, senza
cambiamento di utensili tra tali operazioni - Altre:
8465.91 -- macchine per segare
8465.92 -- macchine per spianare, o piallare,
per fresare o modanare
8465.93 -- macchine per smerigliare,
pomiciare o lucidare
8465.94 -- macchine per curvare o montare
8465.95 -- foratrici o mortasatrici
8465.96 -- macchine per spaccare, tranciare o
svolgere
8465.99 -- altre
84.66 Parti ed accessori riconoscibili come
destinati esclusivamente o principalmente
alle macchine delle voci nn. 84.56 a 84.65
compresi i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi
divisori ed altri dispositivi speciali da
applicare su macchine utensili; portautensili
per utensileria a mano di qualsiasi specie. 8466.10 - Portautensili e filiere a scatto
automatico
8466.20 - Portapezzi
8466.30 - Dispositivi divisori ed altri
dispositivi speciali da applicare su
macchine utensili
- Altri:
8466.91 -- per macchine della voce n. 84.64
8466.92 -- per macchine della voce n. 84.65
8466.93 -- per macchine delle voci dal
n. 84.56 al n. 84.61
8466.94 -- per macchine delle voci n. 84.62
o n. 84.63
84.67 Utensili, pneumatici o a motore
incorporato, esclusi quelli a motore
elettrico, per l'impiego a mano.
- Pneumatici:
8467.11 -- rotativi (anche a percussione)
8467.19 -- altri
- Altri utensili:
8467.81 -- troncatrici a catena
8467.89 -- altri
- Parti:
8467.91 -- di troncatrici a catena
8467.92 -- di utensili pneumatici
8467.99 -- altri
84.68 Macchine ed apparecchi per la
brasatura o la saldatura anche in grado di
tagliare, diversi da quelli della voce
n. 85.15; macchine ed apparecchi a gas per la
tempera superficiale.
8468.10 - Cannelli a mano
8468.20 - Altre macchine ed apparecchi a gas
8468.80 - Altre macchine ed apparecchi
8468.90 - Parti
84.69 Macchine da scrivere e macchine per
l'elaborazione di testi.
8469.10 - Macchine da scrivere automatiche
e macchine per l'elaborazione di testi
- Altre macchine da scrivere, elettriche:
8469.21 -- di peso inferiore o uguale
a 12 Kg, cofanetto non compreso
8469.29 -- altre
- Altre macchine da scrivere non elettriche: 8469.31 -- di peso, inferiore o uguale
a 12 Kg, cofanetto non compreso
8469.39 -- altre
84.70 Macchine calcolatrici; macchine
contabili, registratori di cassa, macchine
affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con
dispositivi di calcolo.
8470.10 - Calcolatrici elettroniche che
possono funzionare senza fonte
di energia esterna
- Altre macchine calcolatrici, elettroniche: 8470.21 -- con dispositivo stampante
8470.29 -- altre
8470.30 - Altre macchine calcolatrici
8470.40 - Macchine contabili
8470.50 - Registratori di cassa
8470.90 - Altre
84.71 Macchine automatiche per l'elaborazione
dell'informazione e loro unita'; lettori
magnetici ed ottici, macchine per
l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per
l'elaborazione di queste informazioni, non
nominati ne' comprese altrove.
8471.10 - Macchine automatiche per
l'elaborazione dell'informazione,
analogiche o ibride
8471.20 - Macchine automatiche per
l'elaborazione dell'informazione,
numeriche, che comportano, in uno stesso
involucro, almeno una unita' centrale di
elaborazione e, anche combinate, una unita' di entrata e di uscita
- Altre:
8471.91 -- unita' per l'elaborazione
numeriche anche presentate unitamente
col resto di un sistema e che possono
comportare, in uno stesso involucro, uno
o due tipi di unita' seguenti: unita' di
memoria, unita' di entrata ed unita' di
uscita
8471.92 -- unita' di entrata o di uscita,
anche presentate unitamente col resto di
un sistema e che possono comportare, in uno stesso involucro, delle unita' di memoria
8471.93 -- unita' di memoria, anche
presentate unitamente col resto di un sistema
8471.99 -- altri
84.72 Altre macchine ed apparecchi per
ufficio (per esempio: duplicatori ettografici
o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di
biglietti di banca, macchine per selezionare,
contare o incartocciare i pezzi di moneta,
apparecchi per temperare le matite,
apparecchi per forare o per aggraffare).
8472.10 - Duplicatori
8472.20 - Macchine per stampare gli indirizzi
o per imprimere le placchette
degli indirizzi
8472.30 - Macchine per selezionare, piegare,
mettere in busta o sottofascia la posta,
macchine per aprire, chiudere o sigillare la corrispondenza e macchine per apporre od
obliterare i francobolli
8472.90 - Altre
84.73 Parti ed accessori (diversi dai
cofanetti, dagli involucri e simili)
riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci nn. da 84.69 a 84.72.
8473.10 - Parti ed accessori di macchine
della voce n. 84.69
- Parti ed accessori di macchine della voce n. 84.70:
8473.21 -- di macchine calcolatrici,
elettroniche delle sottovoci nn. 8470.10,
8470.21 o 8470.29
8473.29 -- altri
8473.30 - Parti ed accessori di macchine
della voce n. 84.71
8473.40 - Parti ed accessori di macchine
della voce n. 84.72
84.74 Macchine ed apparecchi per selezionare,
vagliare, separare, lavare, frantumare,
macinare, mescolare o impastare le terre,
le pietre, i minerali o altre materie
minerali solide (comprese le polveri
e le paste); macchine per agglomerare,
formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il
gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia
per fonderia.
8474.10 - Macchine ed apparecchi per
selezionare, vagliare, separare
o lavare
8474.20 - Macchine ed apparecchi per
frantumare, macinare o polverizzare
- Macchine ed apparecchi per mescolare
o impastare:
8474.31 -- betoniere ed apparecchi per
preparare il cemento
8474.32 -- macchine per mescolare le materie
minerali al bitume
8474.39 -- altre
8474.80 - Altre macchine ed apparecchi
8474.90 - Parti
84.75 Macchine per montare lampade, tubi
o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che
comportano un involucro di vetro; macchine
per la fabbricazione o la lavorazione a
caldo del vetro o dei lavori di vetro.
8475.10 - Macchine per montare lampade,
tubi o valvole elettrici o elettronici
o lampade per la produzione di lampi di luce,
che comportano un involucro di vetro
8475.20 - Macchine per la fabbricazione o
la lavorazione a caldo del vetro o dei
lavori di vetro
8475.90 - Parti
84.76 Macchine automatiche per la vendita
di prodotti (per esempio: francobolli,
sigarette, generi alimentari, bevande)
comprese le macchine per cambiare in
moneta spicciola.
- Macchine:
8476.11 -- con dispositivo di riscaldamento
o di refrigerazione
8476.19 -- altre
8476.90 - Parti
84.77 Macchine ed apparecchi per la
lavorazione della gomma o delle materie
plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati ne' compresi
altrove in questo capitolo.
8477.10 - Formatrici ad iniezione
8477.20 - Estrusori
8477.30 - Formatrici per soffiaggio
8477.40 - Formatrici sotto vuoto ed altre
termoformatrici
- Altre macchine ed apparecchi per formare
o modellare:
8477.51 -- per formare o rigenerare i
pneumatici o per formare o modellare
le camere d'aria
8477.59 -- altre
8477.80 - Altre macchine ed apparecchi
8477.90 - parti
84.78 Macchine ed apparecchi per la
preparazione o la trasformazione del tabacco,
non nominati ne' compresi altrove in questo capitolo.
8478.10 - Macchine ed apparecchi
8478.90 - Parti
84.79 Macchine ed apparecchi con una funzione
specifica, non nominati ne' compresi
altrove in questo capitolo.
8479.10 - Macchine ed apparecchi per lavori
pubblici, l'edilizia o lavori analoghi
8479.20 - Macchine ed apparecchi per
l'estrazione o la preparazione degli oli
o grassi vegetali fissi o animali
8479.30 - Presse per la fabbricazione di
pannelli di particelle o di fibre di
legno o di altre materie legnose ed altre
macchine ed apparecchi per il trattamento
del legno o del sughero
8479.40 - Macchine per fabbricare corde
e cavi
- Altre macchine ed apparecchi:
8479.81 -- per il trattamento dei metalli,
comprese le bobinatrici per avvolgimenti
elettrici
8479.82 -- per mescolare, impastare,
frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare
8479.89 -- altri
8479.90 - Parti
84.80 Staffe per fonderia; piastre di fondo
per forme; modelli per forme; forme per
i metalli (diversi dalle lingottiere), i
carburi metallici, il vetro, le materie
minerali, la gomma o le materie plastiche.
8480.10 - Staffe per fonderia
8480.20 - Piastre di fondo per forme
8480.30 - Modelli per forme
- Forme per metalli o carburi metallici:
8480.41 -- per formare ad iniezione o per
compressione
8480.49 -- altre
8480.50 - Forme per vetro
8480.60 - Forme per materie minerali
- Forme per gomma o materie plastiche:
8480.71 -- per formare ad iniezione o per
compressione
8480.79 -- altri
84.81 Oggetti di rubinetteria e organi
simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i
riduttori di pressione e le valvole
termostatiche.
8481.10 - Riduttori di pressione
8481.20 - Valvole per trasmissione
oleoidrauliche o pneumatiche
8481.30 - Valvole di ritegno
8481.40 - Valvole di troppo pieno o di
sicurezza
8481.80 - Altri oggetti di rubinetteria e
organi simili
8481.90 - Parti
84.82 Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a
cilindri, a rullo o ad aghi (a rullini).
8482.10 - Cuscinetti a sfere
8482.20 - Cuscinetti a rulli conici, compresi
gli assemblaggi di coni e rulli conici
8482.30 - Cuscinetti a rulli a botte
8482.40 - Cuscinetti ad aghi (a rullini)
8482.50 - Cuscinetti a rulli cilindrici
8482.80 - Altri, compresi, i cuscinetti
combinati
- Parti:
8482.91 -- sfere, cilindri, rulli ed aghi
8482.99 -- altri
84.83 Alberi di trasmissione (compresi gli
alberi a camme e gli alberi a gomito) e
manovelle; supporti e cuscinetti a
strisciamento; ingranaggi e ruote di
frizione; alberi filettati a sfere
("viti a sfera"); riduttori, moltiplicatori e variatori di velocita', compresi i
convertitori di coppia; volani e pulegge,
comprese le carrucole a staffa; innesti
ed organi di accoppiamento, compresi i giunti
di articolazione.
8483.10 - Alberi di trasmissione (compresi
gli alberi a camme e gli alberi a gomito)
e manovelle
8483.20 - Supporti con cuscinetti a
rotolamento incorporati
8483.30 - Supporti, diversi da quelli con
cuscinetti a rotolamento incorporati;
cuscinetti
8483.40 - Ingranaggi e ruote di frizione,
escluse le ruote semplici e gli altri
organi elementari di trasmissione;
alberi filettati a sfere ("viti a sfere");
riduttori moltiplicatori e variatori di
velocita', compresi i convertitori di coppia 8483.50 - Volani e pulegge, comprese le
carrucole a staffa
8483.60 - Innesti ed organi di accoppiamento
compresi i giunti di articolazione
8483.90 - Parti
84.84 Guarnizioni metalloplastiche; serie
o assortimento di guarnizioni di composizione
diversa, presentati in involucri, buste
o imballaggi simili.
8484.10 - Guarnizioni metalloplastiche
8184.90 - Altre
84.85 Parti di macchine o di apparecchi
non nominate ne' comprese altrove in
questo capitolo, non aventi congiunzioni
elettriche, parti isolate elettricamente,
avvolgimenti, contatti o altre
caratteristiche elettriche.
8485.10 - Eliche per navi e loro pale.
8485.90 - Altre
Capitolo 85
Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi
Note
1. Sono esclusi da questo capitolo:
a) le coperte, i cuscini, gli scaldapiedi e manufatti simili, riscaldati elettricamente; i vestiti, le calzature, gli scaldaorecchie ad altri manufatti da portare sulla persona, riscaldati elettricamente;
b) i lavori di vetro della voce n. 70.11;
c) i mobili riscaldati elettricamente del capitolo 94.
2. Gli oggetti che possono rientrare sia nelle voci dal n. 85.01 al n. 85.04, sia nelle voci nn. 85.11, 85.12, 85.40, 85.41 o 85.42, sono da classificare in queste ultime cinque voci.
Tuttavia, i mutatori a vapore di mercurio con recipiente metallico rientrano nella voce n. 85.04.
3. La voce n. 85.09 comprende, purche' si tratti di apparecchi elettromeccanici - dei tipi comunemente utilizzati per usi domestici:
a) gli aspirapolvere, le lucidatrici per pavimenti, i trituratori e mescolatori (mixer) di alimenti, gli spremifrutta e spremiverdura, di qualsiasi peso;
b) gli altri apparecchi di peso massimo di 20 Kg, esclusi i ventilatori e le cappe aspiranti, a estrazione o riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti (n. 84.14), gli idroestrattori-centrifughi per biancheria (n. 84.21), le lavastoviglie (n. 84.22), le macchine per lavare la biancheria (n. 84.50), le macchine per stirare (nn. 84.20 o 84.51, a seconda che si tratti di calandre o meno), le macchine per cucire (n. 84.52), le forbici elettriche (n. 85.08) e gli apparecchi elettrotermici (n. 85.16).
4. Ai sensi della voce n. 85.34, per "circuiti stampati" si intendono i circuiti ottenuti disponendo su un supporto isolante, con qualsiasi processo di stampa (in particolare, per incrostazione, elettrodeposizione, morsura) o con la tecnica dei circuiti detti "a strato", elementi conduttori, contatti o altri componenti stampati (in particolare, induttanze, resistenze, capacita'), da soli o combinati fra loro secondo uno schema prestabilito, escluso qualsiasi altro elemento che possa produrre, raddrizzare, modulare o amplificare un segnale elettrico (per esempio: elementi a semiconduttore).
L'espressione "circuiti stampati" non comprende i circuiti combinati con elementi diversi da quelli ottenuti nel corso del processo di stampa. Tuttavia, i circuiti possono essere muniti di elementi di collegamenti non stampati.
I circuiti a strato (sottile o spesso) aventi elementi passivi e attivi ottenuti nel corso del medesimo processo tecnologico rientrano nella voce n. 85.41 e 85.42.
5. Ai sensi delle voci nn. 85.41 e 85.42, si considerano come:
A) "Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore", i dispositivi della specie il cui funzionamento e' basato sulla variazione di resistivita' sotto l'influenza di un campo elettrico;
B) "Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici"
a) i circuiti integrati monolitici nei quali gli elementi del circuito (diodi, transitori, resistenze, capacita', collegamenti, ecc.) sono creati nella massa (essenzialmente) e alla superficie di un materiale semiconduttore (per esempio: silicio drogato) e che formano un tutto inscindibile;
b) i circuiti integrati ibridi, che comprendono in modo praticamente inscindibile su uno stesso sostrato isolante (vetro, ceramica ecc.) elementi passivi e attivi ottenuti. alcuni, con la tecnica dei circuiti a strato sottile o spesso (resistenze, capacita', collegamenti, ecc.), altri con quella dei semiconduttori (diodi, transistori, circuiti integrati monolitici, ecc.). Tali circuiti possono comprendere anche componenti discreti;
c) i microassiemaggi dei tipi blocchi fusi, micromoduli o simili, costituiti da componenti discreti, attivi o attivi e passivi, riuniti o collegati tra loro.
Per gli oggetti definiti in questa nota, le voci nn. 85.41 e 85.42 hanno la priorita' su qualsiasi altra voce della nomenclatura in cui tali oggetti possano essere classificati, in particolare, in riferimento alla loro funzione.
6. I dischi, nastri ed altri supporti delle voci n. 85.23 o 85.24 restano classificati in queste voci, anche se sono presentati con gli apparecchi ai quali sono destinati.
Numero Codice
della voce S.A.
85.01 - Motori e generatori elettrici,
esclusi i gruppi elettrogeni.
8501.10 - Motori di potenza inferiore o
uguale a 37,5 W
8501.20 - Motori universali di potenza
superiore a 37,5 W
- Altri motori a corrente continua;
generatori a corrente continua:
8501.31 -- di potenza inferiore o uguale
a 750 W
8501.32 -- di potenza superiore a 750 W ed
inferiore o uguale a 75 kW
8501.33 -- di potenza superiore a 75 kW ed
inferiore o uguale a 375 kW
8501.34 -- di potenza superiore a 375 kW
8501.40 - Altri motori a corrente alternata,
monofase
- Altri motori a corrente alternata,
polifase:
8501.51 -- di potenza inferiore o uguale
a 750 W
8501.52 -- di potenza superiore a 750 W ed
inferiore o uguale a 75 kW
8501.53 -- di potenza superiore a 75 kW
- Generatori a corrente alternata
(alternatori):
8501.61 -- di potenza inferiore o uguale
a 75 kVA
8501.62 -- di potenza superiore a 75 kVA ed
inferiore o uguale a 375 kVA
8501.63 -- di potenza superiore a 375 kVA, ed
inferiore o uguale a 750 kVA
8501.64 -- di potenza superiore a 750 kVA
85.02 - Gruppi elettrogeni e convertitori
rotanti elettrici.
- Gruppi elettrogeni con motore a pistone con
accensione per compressione (motori
diesel o semi-diesel):
8502.11 -- di potenza inferiore o uguale
a 75 kVA
8502.12 -- di potenza superiore a 75 kVA ed
inferiore o uguale a 375 kVA
8502.13 -- di potenza superiore a 375 kVA
8502.20 - Gruppi elettrogeni con motore a
pistone con accensione a scintilla
(motori a scoppio)
8502.30 - Altri gruppi elettrogeni
8502.40 - Convertitori rotanti elettrici
85.03 8503.00 Parti riconosciboili come
destinate esclusivamente o principalmente
alle macchine delle voci n. 85.01 o 85.02.
85.04 Trasformatori elettrici, convertitori
elettrici statici (per esempio:
raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduizione.
8504.10 - Ballast, per lampade o tubi
a scarica
- Trasformatore con dielettrico liquido:
8504.21 -- di potenza inferiore o uguale
a 650 kVA
8504.22 -- di potenza superiore a 650 kVA ed
inferiore o uguale a 10.000 kVA
8504.23 -- di potenza superiore a 10.000 kVA
- Altri trasformatori:
8504.31 -- di potenza inferiore a 1 KVA
8504.32 -- di potenza superiore a 1 kVA ed
inferiore o uguale a 16 kVA
8504.33 -- di potenza superiore a 16 kVA ed
inferiore o uguale a 500 kVA
8504.34 -- di potenza superiore a 500 kVA
8504.40 - Convertitori statici
8504.50 - Altre bobine di reattanza e di
autoinduizione
8504.90 - Parti
85.05 - Elettromagneti: calamite permanenti
ed oggetti destinati a diventare calamite
permanenti dopo magnetizzazione; dischi,
mandrini e dispositivi magnetici o
elettromagnetici simili di fissazione;
accoppiamenti, innesti, variatori di
velocita' e freni elettromagnetici;
teste di sollevamento elettromagnetiche.
- Calamite permanenti ed oggetti destinati
a diventare calamite permanenti dopo
magnetizzazione:
8505.11 -- di metallo
8505.19 -- altri
8505.20 - Accoppiamenti, innesti, variatori
di velocita' e freni elettromagnetici
8505.30 - Teste di sollevamento
elettromagnetiche
8505.90 - Altri, comprese le parti
85.06 - Pile e batterie di pile elttriche.
- Di volume esterno inferiore o uguale
a 300 cm3.
8506.11 -- al diossido di manganese
8506.12 - all'ossido di mercurio
8506.13 -- all'ossido di argento
8506.19 -- altre
8506.20 - Di volume esterno superiore
a 300 cm3
8506.90 - Parti
85.07 - Accumulatori elettrici, compresi i
loro separatori, anche di forma
quadrata o rettangolare.
8507.10 - Al piombo, dei tipi utilizzati
per l'avviamento dei motori a pistone
8507.20 - Altri accumulatori al piombo
8507.30 - Al nichel-cadmio
8507.40 - Al nichel-ferro
8507.80 - Altri accumulatori
8507.90 - Parti
85.08 - Utensili elettromeccanici con
motore elettrico incorporato, per l'impiego a mano.
8508.10 - Foratrici di ogni specie, comprese
le perforatrici rotative
8508.20 - Seghe e troncatrici
8508.80 - Altri utensili
8508.90 -- Parti
85.09 Apparecchi elettromeccanici con motore
elettrico incorporato, per uso domestico.
8509.10 - Aspirapolvere
8509.20 - Lucidatrici per pavimenti
8509.30 - Trituratori per rifiuti di cucina
8509.40 - Trituratori e mescolatori (mixer)
di alimenti; spremifrutta e spremiverdura
8509.80 - Altri apparecchi
8509.90 - Parti
85.10 Rasoi e tosatrici con motore elettrico
incorporato
8510.10 - Rasoi
8510.20 - Tosatrici
8510.90 - Parti
85.11 - Apparecchi e dispositivi elettrici
di accensione o di avviamento per motori
con accensione a scintilla o per compressione
(per esempio: magneti, dinamo-magneti, bobine
di accensione, candele di accensione o di
riscaldamento, avviatori); generatori (per
esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori disgiuntori per detti motori.
8511.10 - Candele di accensione
8511.20 - Magneti; dinamo-magneti, volano
magneti
8511.30 - Distributori; bobine di accensione
8511.40 - Avviatori, anche funzionanti come generatori
8511.50 - Altri generatori
8511.80 - Altri apparecchi e dispositivi
8511.90 - Parti
85.12 - Apparecchi elettrici di illuminazione
o di segnalazione (esclusi gli oggetti
della voce n. 85.39), tergicristalli,
sbrinatori e dispositivi antiappannanti
elettrici, dei tipi utilizzati per
velocipedi, motocicli o autoveicoli.
8512.10 - Apparecchi di illuminazione o di
segnalazione, dei tipi utilizzati per
biciclette
8512.20 - Altri apparecchi di illuminazione
o di segnalazione visiva
8512.30 - Apparecchi di segnalazione acustica
8512.40 - Tergicristalli, sbrinatori e
dispositivi antiappananti
8512.90 - Parti
85.13 - Lampade elettriche portatili
destinate a funzionare a mezzo di propria
sorgente di energia (per esempio: a pile,
ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce n. 85.12.
8513.10 - Lampade
8513.90 - Parti
85.14 - Forni elettrici industriali o di
laboratorio, compresi quelli funzionanti
ad induzione o per perdite dielettriche;
altri apparecchi industriali o di laboratorio
per il trattamento termico delle materie
per induzione o per perdite dielettriche.
8514.10 - Forni a resistenza (a riscaldamento
indiretto)
8514.20 - Forni funzionanti ad induzione o
per perdite dielettriche
8514.30 - Altri forni
8514.40 - Altri apparecchi per il trattamento
termico delle materie per induzione o
per perdita dielettriche
8514.90 - Parti
85.15 - Macchine ed apparecchi per la
brasatura o la saldatura (anche in grado
di tagliare), elettrici (compresi quelli a
gas riscaldati elettricamente) od operanti
con laser o con altri fasci di luce o di
fotoni, con ultrasuoni, con fasci di
elettroni, per impulsi magnetici o a getto
di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o
carburi metallici sinterizzati.
- Macchine ed apparecchi per la brasatura
forte o tenera:
8515.11 -- ferri a pistole per brasare
8515.19 -- altri
- Macchine ed apparecchi per la saldatura
dei metalli a resistenza:
8515.21 -- interamente o parzialmente
automatici
8515.29 -- altri
- Macchine ed apparecchi per la saldatura dei
metalli ad arco o a getto di plasma:
8515.31 -- interamente o parzialmente
automatici
8515.39 -- altri
8515.80 - Altre macchine ed apparecchi
8515.90 - Parti
85.16 Scaldacqua e scaldatori ad immersione,
elettrici; apparecchi elettrici per il
riscaldamento dei locali, del suolo o
per usi simili; apparecchi elettrotermici
per parrucchiere (per esempio:
asciugacapelli, apparecchi per arricciare,
scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri
apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle
della voce n. 85.45.
8516.10 - Scaldacqua a scaldatori ad
immersione, elettrici
- Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili:
8516.21 -- radiatori ad accumulazione
8516.29 -- altri
- Apparecchi elettrotermici per parrucchiere o per asciugare le mani:
8516.31 -- asciugacapelli
8516.32 -- altri apparecchi per parrucchiere
8516.33 -- apparecchi per asciugare le mani
8516.40 - Ferri da stiro elettrici
8515.50 - Forni a microonde
8516.60 - Altri forni; cucine, fornelli
(comprese le piastre di cottura), griglie
e girarrosti
- Altri apparecchi elettrotermici:
8516.71 -- apparecchi per la preparazione del caffe' o del te'
8516.72 -- tostapane
8516.79 -- altri
8516.80 - Resistenze scaldanti
8516.90 - Parti
85.17 - Apparecchi elettrici per la telefonia
o la telegrafia su filo, compresi gli
apparecchi di telecomunicazione a corrente
portante.
8517.10 - Apparecchi telefonici per abbonati
8517.20 - Telescriventi
8517.30 - Apparecchi di commutazione per la
telefonia o la telegrafia
8517.40 - Altri apparecchi, per la
telecomunicazione a corrente portante
- Altri apparecchi:
8517.81 -- per la telefonia
8517.82 -- pr la telegrafia
8517.90 - Parti
85.18 Microfoni e loro supporti; altoparlanti
anche montati nelle loro casse acustiche;
auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono; amplificatori elettrici
ad audio frequenza; apparecchi elettrici
di amplificazione del suono.
8518.10 - Microfoni e loro supporti
- Altoparlanti, anche montati nelle loro
casse acustiche:
8518.21 -- altoparlante unico montato nella
sua cassa acustica
8518.22 -- altoparlanti multipli montati in
una stessa cassa acustica
8518.29 -- altri
8518.30 - Auricolari, cuffio e simili, anche
combinati con un microfono
8518.40 - Amplificatori elettrici ad audio
frequenza
8518.50 - Apparecchi elettrici di
amplificazione del suono
8518.90 - Parti
85.19 Giradischi, elettrofoni, lettori di
cassette ed altri apparecchi per la
riproduzione del suono senza dispositivo
incorporato per la registrazione del suono
8519.10 - Elettrofoni a monete o a gettoni
- Altri elettrofoni:
8519.21 -- senza altoparlanti
8519.29 -- altri
- Giradischi:
8519.31 -- con cambiadischi automatici
8519.39 -- altri
8519.40 - Dittafoni
- Altri apparecchi per la riproduzione
del suono:
8519.91 -- a cassette
8519.99 -- altri
85.20 Magnetofoni ed altri apparecchi per
la registrazione del suono, anche con
dispositivo incorporato di riproduzione
del suono.
8520.10 - Dittafoni che non possono
funzionare senza una sorgente di
energia esterna
8520.20 - Apparecchi di risposta telefonica
(segreterie telefoniche)
- Altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono, su nastri magnetici: 8520.31 -- a cassette
8520.39 -- altri
8520.90 - Altri
85.21 Apparecchi per la videoregistrazione
o la videoriproduzione.
8521.10 - A nastri magnetici
8521.90 - Altri
85.22 Parti ed accessori di apparecchi delle
voci da nn. 85.19 a 85.21.
8522.10 - Lettori fonografici
8522.90 - Altri
85.23 Supporti preparati per la registrazione
del suono o per simili registrazioni, ma
non registrati, diversi dai prodotti del
capitolo 37.
- Nastri magnetici:
8523.11 -- di larghezza inferiore o uguale
a 4 mm
8523.12 -- di larghezza superiore a 4 mm ed
inferiore o uguale a 6,5 mm
8523.13 -- di larghezza superiore a 6,5 mm
8523.20 - Dischi magnetici:
8523.90 - Altri
85.24 Dischi, nastri ed altri supporti per
la registrazione del suono o per simili
registrazioni, registrati, comprese le
matrici e le forme galvaniche per la
fabbricazione di dischi, esclusi i
prodotti del capitolo 37.
8524.10 - Dischi per elettrofoni
- Nastri magnetici:
8524.21 -- di larghezza inferiore o uguale
a 4 mm
8524.22 -- di larghezza superiore a 4 mm ed
inferiore o uguale a 6,5 mm
8524.23 -- di larghezza superiore a 6,5 mm
8524.90 -- Altri
85.25 Apparecchi trasmittenti per la
radiotelefonia la radiotelegrafia,
la radiodiffusione o la televisione, anche
muniti di un apparecchio ricevente o di un
apparecchio per la registrazione o la
riproduzione del suono; telecamere.
8525.10 - Apparecchi trasmittenti
8525.20 - Apparecchi trasmittenti muniti di
un apparecchio ricevente
8525.30 - Telecamere
85.26 Apparecchi di radiorilevamento e di
radioscandaglio (radar), apparecchi di
radionavigazione ed apparecchi di
radiotelecomando.
8526.10 - Apparecchi di radiorilevamento
e di radioscandaglio (radar)
- Altri:
8526.91 -- apparecchi di radionavigazione
8526.92 -- apparecchi di radiotelecomando
85.27 Apparecchi riceventi per la
radiotelefonia, la radiotelegrafia o la
radiodiffusione, anche combinati, in uno
stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orogoleria.
- Apparecchi riceventi per la
radiodiffusione che possono funzionare
unicamente con una sorgente esterna di
energia, del tipo utilizzato negli
autoveicoli, compresi gli apparecchi che
possono anche ricevere la radiotelefonia
o la radiotelegrafia:
8527.11 -- combinati con un apparecchio per
la registrazione o la riproduzione del suono 8527.19 -- altri o la riproduzione del suono
8527.19 -- altri
- Apparecchi riceventi per la radiodiffusione
che possono funzionare unicamente
con una sorgente ester na di energia,
del tipo utilizzato negli autoveicoli,
compresi gli apparecchi che possono anche
ricevere la radiotelefonia o la
radiotelegrafia:
8527.21 -- combinati con un apparecchio per
la registrazione o la riproduzione del suono 8527.29 -- altri
- Altri apparecchi riceventi per la
radiodiffusione, compresi gli apparecchi che possono anche ricevere la radiotelefonia
o la radiotelegrafia:
8527.31 -- combinati con un apparecchio per
la registrazione o la riproduzione del suono 8527.32 -- non combinati con un apparecchio
per la registrazione o la riproduzione del
suono ma combinati con un apparecchio di
orologeria
8527.39 -- altri
8527.90 - Altri apparecchi
85.28 Apparecchi riceventi per la
televisione, compresi i televisori a circuito
chiuso (videomonitor e video proiettori),
anche combinati, in uno stesso involucro,
con un apparecchio ricevente per la
radiodiffusione o la registrazione o la
riproduzione del suono o di immagini.
8528.10 - A colori
8528.20 - In bianco e nero o in altra
monocromia
85.29 Parti riconoscibili come destinate
esclusivamente o principalmente agli
apparecchi delle voci da n. 85.25 a 85.28.
8529.10 - Antenne e riflettori di antenne
di ogni tipo; parti riconoscibili come
destinate ad essere utilizzate insieme
a tali oggetti
8529.90 - Altre
85.30 Apparecchi elettrici di segnalazione
(diversi da quelli per la trasmissione di
messaggi) di sicurezza, di controllo o di
comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio,
installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce n. 86.08).
8530.10 - Apparecchi per strade ferrate
o simili
8530.80 - Altri apparecchi
8530.90 - Parti
85.31 Apparecchi elettrici di segnalazione
acustica o visiva (per esempio: suonerie,
sirene, quadri indicatori, apparecchi di
avvertimento per la protezione contro il
furto e l'incendio), diversi da quelli
delle voci n. 85.12 o 85.30.
8531.10 - Apparecchi elettrici di
avvertimento per la protezione contro il
furto o l'incendio ed apparecchi simili
8531.20 - Pannelli indicatori che incorporano
dispositivi a cristalli liquidi (LCD) o a
diodi emettitori di luce (LED)
8531.80 - Altri apparecchi
8531.90 - Parti
85.32 Condensatori elettrici, fissi,
varabili o regolabili.
8532.10 - Condensatori fissi costruiti per
le reti elettriche di 50/60 Hz e capaci di
assorbire una potenza reattiva uguale o
superiore a 0,5 kVar (condensatori
di potenza)
- Altri condensatori fissi:
8532.21 -- al tantalio
8532.22 -- elettrolitici all'alluminio
8532.23 -- a dielettrico di ceramica, ad
un solo strato
8532.24 -- a dielettrico di ceramica, a
piu' strati
8532.25 -- a dielettrico di carta o di
materia plastica
8532.29 -- altri
8532.30 - Condensatori variabili o regolabili
8532.90 - Parti
85.33 Resistenze elettriche non scaldanti
(compresi i reostati e i potenziometri).
8533.10 - Resistenze fisse al carbonio,
agglomerate o a strati
- Altre resistenze fisse:
8533.21 -- per una potenza inferiore o
uguale a 20 W
8533.29 -- altre
- Resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri) bobinate:
8533.31 -- per una potenza inferiore o
uguale a 20 W
8533.39 -- altre
8533.40 - Altre resistenze variabili
(compresi i reostati e i potenziometri)
8533.90 - Parti
85.34 8534.00 Circuiti stampati.
85.35 Apparecchi per l'integrazione, il
sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei
circuiti elettrici (per esempio:
interruttori, commutatori, interruttori di
sicurezza, scaricatori, limitatori di
tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, cassette di giunzione)
per una tensione superiore a 1.000 volt.
8535.10 - Fusibili ed interruttori di
sicurezza a fusibili
- Interruttori automatici:
8535.21 -- per una tensione inferiore
a 72,5 kW
8535.29 -- altri
8535.30 - Sezionatori ed interruttori
8535.40 - Scaricatori, limitatori di tensione
e limitatori di sovracorrente
8535.90 - Altri
85.36 Apparecchi per l'interruzione, il
sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei
circuiti elettrici (per esempio:
interruttori, commutatori, rele',
interruttori di sicurezza, limitatori
di sovracorrente, spine e prese di
corrente, portalampade, cassette di
giunzione) per una tensione inferiore
o uguale a 1.000 volt.
8536.10 - Fusibili ed interruttori di
sicurezza a fusibili
8536.20 - Interruttori automatici
8536.30 - Altri apparecchi per la protezione
dei circuiti elettrici
- Rele':
8536.41 -- per una tensione inferiore o
uguale a 60 V
8536.49 -- altri
8536.50 - Altri interruttori, sezionatori
e commutatori
- Portalampade, spine e prese di corrente:
8536.61 -- portalampade
8536.69 -- altre
8536.90 - Altri apparecchi
85.37 Quadri, pannelli, mensole, banchi,
armadi (compresi gli armadi di comando
numerico) ed altri supporti provvisti di
vari apparecchi delle voci n. 85.35 o 85.36 per il comando o la distribuzione elettrica, compresi quelli che incorporano strumenti o apparecchi del capitolo 90 diversi dagli
apparecchi di commutazione della voce
n. 85.17
8537.10 - Per una tensione inferiore o
uguale a 1.000 V
8537.20 - Per una tensione superiore
a 1.000 V
85.38 Parti riconoscibili come destinate
esclusivamente o principalmente agli
apparecchi delle voci n. 85.35, 85.36
o 85.37.
8538.10 - Quadri, pannelli, mensole, banchi,
armadi ed altri supporti della voce n. 85.37,
sprovvisti dei loro apparecchi
8538.90 - Altri
85.39 Lampade e tubi elettrici ad
incandescenza o a scarica, compresi
gli oggetti detti a "fari e proiettori
sigillati" e le lampade e tubi a raggi
ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco. 8539.10 - Oggetti detti "fari e proiettori
sigillati"
- Altre lampade e tubi ad incandescenza,
esclusi quelli a raggi ultravioletti
o infrarossi:
8539.21 -- alogeni, al tungsteno
8539.22 -- altri, di potenza inferiore o
uguale a 200 V e di tensione superiore
a 100 V
8539.29 -- altri
- Lampade e tubi a scarica, diversi da
quelli a raggi ultravioletti:
8539.31 -- fluorescenti, a catodo caldo
8539.39 -- altri
8539.40 - Lamapade e tubi a raggi
ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco 8539.90 - Parti
85.40 Lampade, tubi e valvole elettroniche
a catodo caldo, a catodo freddo o a
fotocatodo (per esempio: lampade, tubi e
valvole a vuoto a vapore o a gas, tubi
raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi
catodici, tubi e valvole per telecamere),
diversi da quelli della voce n. 85.39.
- Tubi catodici per ricevitori della
televisione, compresi i tubi per
videomonitor:
8540.11 -- a colori
8540.12 -- in bianco e nero o in altra
monocromia
8540.20 - Tubi per telecamere, tubi
convertitori o intensificatori di immagini; altri tubi a fotocatodo
8540.30 - Altri tubi catodici
- Tubi per iperfrequenza (per esempio:
magnetron, klystron, tubi ad onde
progressive, carcinotron), esclusi i tubi
comandati mediante griglia:
8540.41 -- magnetron
8540.42 -- klystron
8540.49 -- altri
- Altre lampade, tubi e valvole:
8540.81 -- tubi per ricezione o per
amplificazione
8540.89 -- altri
- Parti:
8540.91 -- di tubi catodici
8540.99 -- altre
85.41 Diodi, transistori e simili dispositivi
a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a
semiconduttore, comprese le cellule
fotovoltaiche anche montate in moduli o
costituite in pannelli; diodi emettitori
di luce; cristalli piezoelettrici montati.
8541.10 - Diodi, diversi dai fotodiodi e dai
diodi emettitori di luce
- Transistori, diversi dai fototransistori
8541.21 -- con potere di dissipazione
inferiore a 1 W
8541.29 -- altri
8541.30 - Tiristori, diac e triac, diversi
dai dispositivi fotosensibili
8541.40 - Dispositivi fotosensibili e
semiconduttori, comprese le cellule
fotovoltaiche anche montate in moduli
o costituite in pannelli; diodi
emettitori di luce
8541.50 - Altri dispositivi a semiconduttore
8541.60 - Cristalli piezoelettrici montati
8541.90 - Parti
85.42 Circuiti integrati e microassiemaggi
elettronici.
- Circuiti integrati monolitici:
8542.11 -- numerici
8542.19 -- altri
8542.20 - Circuiti integrati ibiridi
8542.80 - Altri
8542.90 - Parti
85.43 Macchine ed apparecchi elettrici con
una funzione specifica, non nominati ne'
compresi altrove in questo capitolo.
8543.10 - Accelleratori di particelle
8543.20 - Generatori di segnali
8543.30 - Macchine ed apparecchi per la
galvanotecnica, l'elettrolisi o
l'elettroforesi
8543.80 - Altre macchine ed apparecchi
8543.90 - Parti
85.44 Fili, cavi (compresi i cavi coassiali),
ed altri conduttori isolati per
l'elettricita' (anche laccati od ossidati
anodicamente), muniti o meno di pezzi di
congiunzione; cavi di fibre ottiche,
costituiti di fibre rivestite individualmente
anche dotati di conduttori elettrici o muniti
di pezzi di congiunzione.
- Fili per avvolgimenti:
8544.11 -- di rame
8544.19 -- altri
8544.20 - Cavi coassiali ed altri conduttori
elettrici coassiali
8544.30 - Serie di fili per candele di
accensione ed altre serie di fili dei
tipi utilizzati nei mezzi di trasporto
- Altri conduttori elettrici, per tensioni
inferiori o uguali a 80 V:
8544.41 -- muniti di pezzi di congiunzione
8544.49 -- altri
- Altri conduttori elettrici, per tensioni
superiori a 80 V ed inferiori o uguali
a 1.000 V:
8544.51 -- muniti di pezzi di congiunzione
8544.59 -- altri
8544.60 - Altri conduttori elettrici, per
tensioni superiori a 1.000 V
8544.70 - Cavi di fibre ottiche
85.45 Elettrodi di carbone, spazzole di
carbone, carboni per lampade o per pile
ed altri oggetti di grafite o di altro
carbonio, con o senza metallo, per usi
elettrici.
- Elettrodi:
8545.11 -- dei tipi utilizzati per forni
8545.19 -- altri
8545.20 - Spazzole
8545.90 - Altri
85.46 Isolatori per l'elettricita' di
qualsiasi materia.
8546.10 - Di vetro
8546.20 - Di ceramica
8546.90 - Altri
85.47 Pezzi isolanti, interamente di materie
isolanti o con semplici parti metalliche
di congiunzione (per esempio: boccole a vite)
annegate nella massa, per macchine,
apparecchi o impianti elettrici, diversi
dagli isolatori della voce n. 85.46; tubi
isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente.
8547.10 - Pezzi isolanti di ceramica
8547.20 - Pezzi isolanti di materie plastiche
8547.90 - Altri
85.48 8548.00 Parti elettriche di macchine o
di apparecchi, non nominate ne' comprese
altrove in questo capitolo.
Sezione XVII
Materiale da trasporto
Note alla sezione
1. Questa sezione non comprende gli oggetti delle voci nn. 95.01, 95.03 o 95.08 ne' le slitte, le guidoslitte ("bobsleighs") e simili (n. 95.06).
2. Non sono considerati come "parti" o "accessori", anche se sono riconoscibili come destinati a materiale da trasporto:
a) i giunti, le rondelle e simili, di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva o voce n. 84.84) nonche' gli altri oggetti di gomma vulcanizzata non indurita (n. 40.16);
b) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
c) gli oggetti del capitolo 82 (utensili);
d) gli oggetti della voce n. 83.06;
e) le macchine ed apparecchi delle voci dal n. 84.01 al n. 84.79, nonche' le loro parti; gli oggetti delle voci nn. 84.81 o 84.82 e, purche' costituiscano parti intrinseche di motori, gli oggetti della voce n. 84.83;
f) le macchine ed apparecchi elettrici, nonche' le apparecchiature e gli accessori elettrici (capitolo 85);
g) gli strumenti ed apparecchi del capitolo 90;
h) gli oggetti del capitolo 91;
ij) le armi (capitolo 93);
k) gli apparecchi per l'illuminazione e loro parti, della voce n. 94.05;
l) le spazzole costituenti elementi di veicoli (n. 96.03);
3. Ai sensi dei capitoli da 86 a 88, i riferimenti a "parti" o "accessori", non si estendono a parti o accessori che non sono destinati esclusivamente o principalmente ai veicoli o ai prodotti di questa sezione. Se una parte o un accessore e' suscettibile di rispondere contemporaneamente alle specifiche di due o piu' voci della sezione, deve essere classificato nella voce che e' attinente al suo uso principale.
4. I veicoli aerei appositamente costruiti per poter essere utilizzati anche come veicoli terrestri sono considerati come veicoli aerei.
Gli autoveicoli anfibi sono considerati come autoveicoli.
5. I veicoli a cuscino d'aria da classificare fra i veicoli che presentano le maggiori analogie:
a) del capitolo 86, se sono costruiti per spostarsi sopra una guida (aerotreni);
b) del capitolo 87, se sono costruiti per spostarsi sulla terraferma o, indifferentemente, sulla terraferma e sull'acqua;
c) del capitolo 89, se sono costruiti per spostarsi sull'acqua, anche se possono posarsi su spiagge o su pontili o anche spostarsi sopra superfici ghiacciate.
Le parti e gli accessori di veicoli a cuscino d'aria sono da classificare con il medesimo criterio con il quale sono stati classificati i predetti veicoli a cuscino d'aria in applicazione delle precedenti disposizioni.
Il materiale fisso per guide di aerotreni deve essere considerato come materiale fisso per strade ferrate, e gli apparecchi di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per guide di aerotreni vanno considerati come apparecchi di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate.
Capitolo 86
Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di
segnalazione per
vie di comunicazione
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) le traversine di legno o di calcestruzzo per strade ferrate o simili e gli elementi di calcestruzzo di guida per aerotreni (nn. 44.06 o 68.10);
b) gli elementi per strade ferrate di ghisa, ferro o acciaio della voce n. 73.02;
c) gli apparecchi elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando della voce n. 85.30.
2. Rientrano segnatamente nella voce n. 86.07
a) gli assi, ruote, assi montati, cerchioni, colletti di riporto, dischi ed altre parti di ruote;
b) i telai, carrelli girevoli a due o piu' assi (bogies) o ad un asse (bissels);
c) le boccole (scatole per lubrificazione), i dispositivi di frenamento di qualsiasi tipo;
d) i respingenti, ganci ed altri sistemi di attacco, soffietti per vetture intercomunicanti;
e) gli articoli di carrozzeria
3. Con riserva delle disposizioni della nota 1 precedente, rientrano segnatamente nella voce n. 86.08:
a) le rotaie riunite (anche portatili), le piattaforme girevoli ed i ponti girevoli, i paraurti e le sagome;
b) i dischi e le piastre mobili e i semafori, gli apparecchi di comando per passaggi a livello, gli scambi fissi al suolo, le cabine di manovra a distanza ed altri apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando, anche con dispositivi accessori per l'illuminazione elettrica, per strade ferrate e simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi.
Numero Codice
della voce S.A.
86.01 Locomotive e locotrattori, a presa
di corrente elettrica esterna o ad
accumulatori elettrici.
8601.10 - A presa di corrente elettrica
esterna
8601.20 - Ad accumulatori elettrici
86.02 Altre locomotive e locotrattori;
tender.
8602.10 - Locomotive diesel-elettriche
8602.90 - Altri
86.03 Automotrici ed elettromotrici,
diverse da quelle della voce n. 86.04
8603.10 - A presa di corrente elettrica
esterna
8603.90 - Altre
86.04 8604.00 Veicoli per la manutenzione o
il servizio delle strade ferrate o
simili, anche semoventi (per esempio:
carri officina, carri-gru, carri attrezzati per rincalzare la ghiaia, per l'allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine). 86.05 8605.00 Vetture per viaggiatori,
bagagliai, carri postali ed altre vetture
speciali per strade ferrate o simili
(escluse le vetture della voce n. 86.04)
86.06 Carri per il trasporto di merci
su rotaie.
8606.10 - Carri cisterna e simili
8602.20 Carri isotermici, refrigeranti o
frigoriferi, diversi da quelli della
sottovoce 8606.10
8606.30 - Carri a scarico automatico,
diversi da quelli delle sottovoci 8606.10
o 8606.20
- Altri:
8606.91 -- coperti e chiusi
8606.92 -- aperti, a pareti non amovibili di
altezza superiore a 60 cm (cassoni
ribaltabili)
8606.99 -- altri
86.07 Parti di veicoli per strade ferrate
o simili.
- Carrelli girevoli a due o piu' assi
(bogies) e ad un asse (bissels), assi
e ruote, e loro parti
8607.11 -- carrelli girevoli a due o piu'
assi bogies) e ad un asse (bissels) di
trazione
8607.12 -- altri carrelli girevoli a due o
piu' assi (bogies) e ad un asse (bissels)
8607.19 -- altri, comprese le parti
- Freni e loro parti:
8607.21 -- freni ad aria compressa e
loro parti
8607.29 -- altri
8607.30 - Ganci ed altri sistemi di attacco,
respingenti e loro parti
- Altre:
8607.91 -- di locomotive o di locotrattori
8607.99 -- altre
86.08 8608.00 Materiale fisso per strade
ferrate o simili; apparecchi meccanici
(compresi quelli elettromeccanici) di
segnalazione, di sicurezza, di controllo o di
comando per strade ferrate o simili, reti
stradali o fluviali, aree di parcheggio,
installazioni portuali o aerodromi;
loro parti.
86.09 8609.00 Casse mobili e contenitori
(compresi quelli uso cisterna e quelli
uso serbatoio) appositamente costruiti ed
attrezzati per uno o piu' modi di trasporto.
Capitolo 87
Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori
Note
1. Questo capitolo non comprende i veicoli costruiti per circolare unicamente su rotaie.
2. Ai sensi di questo capitolo, per "trattori" si intendono gli autoveicoli costruiti essenzialmente, per tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi, anche se comportano alcuni adattamenti accessori ai fini del trasporto, in relazione al loro uso principale, di utensili, sementi, concimi, ecc.
3. Ai sensi della voce n. 87.02 si considerano come "autoveicoli per il trasporto collettivo di persone" i veicoli costruiti per trasportare almeno dieci persone, compreso l'autista.
4. I telai per autoveicoli muniti di una cabina, rientrano nelle voci da n. 87.02 a n. 87.04 e non nella voce n. 87.06.
5. La voce n. 87.12 comprende tutte le biciclette per ragazzi. Gli altri velocipedi per ragazzi rientrano nella voce n. 95.01.
Numero Codice
della voce S.A.
87.01 Trattori (esclusi i carelli-trattori
della voce n. 87.09).
8701.10 - Motocoltivatori
8701.20 - Trattori stradali per semirimorchi
8701.30 - Trattori a cingoli
8701.90 - Altri
87.02 Autoveicoli per il trasporto collettivo
di persone.
8702.10 - Azionati da motore a pistone con
accensione per compressione (diesel o
semi-diesel):
8702.90 - Altri
87.03 Autoveicoli da turismo ed altri
autoveicoli costruiti principalmente per
il trasporto di persone (diversi da quelli
della voce n. 87.02), compresi gli
autoveicoli del tipo "break" e le auto
da corse.
8703.10 - Autoveicoli costruiti specialmente
per spostarsi sulla neve; autoveicoli
speciali per il trasporto di persone
su campi da golf e veicoli simili
- Altri autoveicoli, azionati da motore a
pistone alternativo con accensione
a scintille:
8703.21 -- di cilindrata inferiore o uguale
a 1.000 cm3
8703.22 -- di cilindrata superiore a
1.000 cm3 ed inferiore o uguale a 1.500 cm3 8703.23 -- di cilindrata superiore a
1.500 cm3 ed inferiore o uguale a 3.000 cm3 8703.24 -- di cilindrata superiore
a 3.000 cm3
- Altri autoveicoli,azionati da motore a
pistone con accensione per compressione
(diesel o semi-diesel)
8703.31 -- di cilindrata inferiore o uguale
a 1.500 cm3
8703.32 -- di cilindrata superiore a
1.500 cm3 ed inferiore o uguale a 2.500 cm3 8703.33 -- di cilindrata superiore
a 2.500 cm3
8703.90 - Altri
87.04 Autoveicoli per il trasporto di merci.
8704.10 - Autocarri a cassone ribaltabile
detti "dumpers" costruiti per essere
utilizzati fuori dalla sede stradale
- Altri, azionati da motore a pistone
con accensione per compressione (diesel o
semi-diesel):
8704.21 -- di peso a pieno carico inferiore
o uguale a 5 tonnellate
8704.22 -- di peso a pieno carico superiore
a 5 tonnellate ma inferiore o uguale
a 20 tonnellate
8704.23 -- di peso a pieno carico superiore
a 20 tonnellate
- Altri, azionati da motore a pistone con
accensione a scintilla:
8704.31 -- di peso a pieno carico inferiore
o uguale a 5 tonnellate
8704.32 -- di peso a pieno carico superiore
a 5 tonnellate
8704.90 - Altri
87.05 Autoveicoli per usi speciali, diversi
da quelli costruiti principalmente per il
trasporto di persone o di merci (per esempio:
carro attrezzi, gru-automobili, autopompe
antincendio, autocarri betoniere,
auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori,
autocarri-officina, autovetture
radiologiche).
8705.10 - Gru-automobili
8705.20 - Derricks automobili per il
sondaggio o la perforazione
8705.30 - Autopompe antincendio
8705.40 - Autocarri betoniere
8705.90 - Altri
87.06 8706.00 Telai degli autoveicoli delle
voci dal n. 87.01 al n. 87.05, con motore.
87.07 Carrozzerie degli autoveicoli delle
voci dal n. 87.01 al n. 87.05, comprese
le cabine.
8707.10 - Degli autoveicoli della voce
n. 87.03
8707.90 - Altre
87.08 Parti ed accessori degli autoveicoli
delle voci dal n. 87.01 al n. 87.05.
8708.10 - Paraurti e loro parti
- Altre parti ed accessori di carrozzerie
(comprese le cabine):
8708.21 -- di cinture di sicurezza
8708.29 -- altri
- Freni e servofreni, e loro parti:
8708.31 -- guarnizioni di freni montate
8708.39 -- altri
8708.40 - Cambi di velocita'
8708.50 - Ponti con differenziale anche
dotati di altri organi di trasmissione
8708.60 - Assi portanti e loro parti
8708.70 - Ruote, loro parti ed accessori
8708.80 - Ammortizzatori di sospensione
- Altre parti ed accessori:
8708.91 -- radiatori
8708.92 -- silenziatori e tubi di scappamento
8708.93 -- frizioni e loro parti
8708.94 -- volanti, colonne di guida
(piantoni) e scatole dello sterzo
8708.99 -- altri
87.09 Autocarri non muniti di un dispositivo
di sollevamento, dei tipi utilizzati negli
stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli
aeroporti, per il trasporto di merci su brevi
distanze; carrelli-trattori dei tipi
utilizzati nelle stazioni; loro parti.
- Carrelli:
8709.11 -- elettrici
8709.19 -- altri
8709.90 - Parti
87.10 8710.00 Carri da combattimento e
autoblinde, anche armati; loro parti.
87.11 Motocicli (compresi i ciclomotori)
e velocipedi con motore ausiliario,
anche con carrozzini laterali; carrozzini
laterali ("side-car").
8711.10 - Con motore a pistone alternativo,
di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3
8711.20 - Con motore a pistone alternativo
di cilindrata superiore a 50 cm3 ma
inferiore o uguale a 250 cm3
8711.30 - Con motore a pistone alternativo
di cilindrata superiore a 250 cm3 ma
inferiore o uguale a 500 cm3
8711.40 - Con motore a pistone alternativo
di cilindrata superiore a 500 cm3 ma
inferiore o uguale a 800 cm3
8711.50 - Con motore a pistone alternativo
di cilindrata superiore a 800 cm3
8711.90 - Altri
87.12 8712.00 Biciclette ed altri velocipedi
(compresi i furgoncini a triciclo), senza
motore.
87.13 Carrozzelle ed altri veicoli per
invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione.
8713.10 - Senza meccanismo di propulsione
8713.90 - Altri
87.14 Parti ed accessori dei veicoli delle
voci dal n. 87.11 al n. 87.13.
- Di motocicli (compresi i ciclomotori):
8714.11 -- selle
8714.19 -- altri
8714.20 - Di carrozzelle o di altri veicoli
per invalidi
- Altri:
8714.91 -- telai e forcelle, e loro parti
8714.92 -- cerchioni e raggi
8714.93 -- mozzi (diversi dai mozzi-freno)
e pignoni di ruote libere
8714.94 -- freni, compresi i mozzi-freno,
e loro parti
8714.95 -- selle
8714.96 -- pedali e pedaliere, e loro parti
8714.99 -- altri
87.15 8715.00 Carrozzine, passeggini e
veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti.
87.16 Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi
veicolo; altri veicoli non automobili,
loro parti.
8716.10 - Rimorchi e semirimorchi ad uso
abitazione o per campeggio, del tipo roulotte
8716.20 - Rimorchi e semirimorchi
autocaricanti o autoscaricanti, per usi
agricoli
- Altri rimorchi e semirimorchi per il
trasporto di merci:
8716.31 -- cisterne
8716.39 -- altri
8716.40 - Altri rimorchi e semirimorchi
8716.80 - Altri veicoli
8716.90 - Parti
Capitolo 88
Navigazione aerea o spaziale
Numero Codice
della voce S.A.
88.01 Palloni e dirigibili; alianti,
deltaplani ed altri veicoli aerei, non
costruiti per la propulsione a motore.
8801.10 - Alianti e deltaplani
8801.90 - Altri
88.02 Altri veicoli aerei (per esempio:
elicotteri, aeroplani); veicoli spaziali
(compresi i satelliti) e loro veicoli
di lancio.
- Elicotteri:
8802.11 -- di peso a vuoto inferiore o
uguale a 2.000 Kg
8802.12 -- di peso a vuoto superiore
a 2.000 Kg
8802.20 -- Aeroplani ed altri veicoli aerei,
di peso a vuoto inferiore o uguale a 2.000 Kg
8802.30 - Aeroplani ed altri veicoli aerei di
peso a vuoto superiore a 2.000 Kg ed
inferiore o uguale a 15.000 Kg
8802.40 - Aeroplani ed altri veicoli aerei di
peso a vuoto superiore a 15.000 Kg
8802.50 - Veicoli spaziali (commpresi i
satelliti) e loro veicoli di lancio
88.03 Parti degli apparecchi delle voci
nn. 88.01 o 88.02.
8803.10 - Eliche e rotori, e loro parti
8803.20 - Carrelli di atterraggio e
loro parti
8803.30 - Altre parti di aeroplani o di
elicotteri
8803.90 - Altre
88.04 8804.00 Paracadute (compresi quelli
dirigibili) e rotochutes; loro parti
ed accessori.
88.05 Apparecchi e dispositivi per il lancio
di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi
per l'appontaggio di veicoli aerei e
apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo;
loro parti.
8805.10 - Apparecchi e dispositivi per il
lancio di veicoli aerei e loro parti:
apparecchi e dispositivi per l'appontaggio
di veicoli aerei e apparecchi e
dispositivi simili e loro parti
8805.20 - Apparecchi al suolo di allenamento al volo e loro parti Capitolo 89
Navigazione marittima o fluviale
Nota
1. Le navi incomplete o non finite e gli scafi di navi, anche presentati smontati o non montati, nonche' le navi complete smontate o non montate, sono da classificare, in caso di dubbio circa la specie delle navi cui si riferiscono, nella voce n. 89.06.
Numero Codice
della voce S.A.
89.01 Piroscafi, navi da crociera, navi
traghetto, navi mercantili, maone e navi
simili per il trasporto di persone o
di merci.
8901.10 - Piroscafi, navi da crociera e navi
simili appositamente costruite per il
trasporto di persone; navi traghetto
8901.20 - Navi cisterna
8901.30 - Navi frigorifere diverse da quelle
della sottovoce 8901.20
8901.90 - Altre navi per il trasporto di
merci e altre navi costruite
contemporaneamente per il trasporto di
persone e di merci
89.02 8902.00 Natanti per la pesca, navi
officina e altre navi per la lavorazione
o la conservazione dei prodotti della pesca. 89.03 Panfili e altre navi ed imbarcazioni
da diporto o da sport; imbarcazioni
a remi e canoe.
8903.10 - Imbarcazioni pneumatiche
- Altre:
8903.91 -- imbarcazioni a vela, anche con
motore ausiliario
8903.92 -- imbarcazioni a motore diverse
dai fuoribordo
8903.99 -- altre
89.04 8904.00 Rimorchiatori a spintori.
89.05 Navi-faro, navi-pompe, draghe,
pontoni-gru ed altri natanti la cui
navigazione ha soltanto carattere accessorio rispetto alla loro funzione principale;
bacini galleggianti; piattaforme di
perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili.
8905.10 - Draghe
8905.20 - Piattaforme di perforazione o di
sfruttamento, galleggianti o sommergibili
8905.90 - Altri
89.06 8906.00 Altre navi, comprese le navi
da guerra e le imbarcazioni di
salvataggio diverse da quelle a remi.
89.07 Congegni galeggianti diversi
(per esempio: zattere, serbatoi, cassoni,
boe da ormeggio e gavitelli).
8907.10 - Zattere gonfiabili
8907.90 - Altri
89.08 8908.00 Navi ed altri congegni
galleggianti destinati alla demolizione.
Sezione XVIII
Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per
cinematografia, di misura, di controllo o di precisione;
strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria;
strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti
o apparecchi
Capitolo 90
Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici;
parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) gli oggetti per usi tecnici, di gomma vulcanizzata, non indurita (n. 40.16), di cuoio naturale o ricostituito (n. 42.04), di materie tessili (n. 59.11);
b) i prodotti refrattari della voce n. 69.03; gli oggetti per usi chimici o per altri usi tecnici, della voce n. 69.09;
c) gli specchi di vetro, non lavorati otticamente, della voce n. 70.09 e gli specchi di metalli comuni e di metalli preziosi, non aventi il carattere di elementi di ottica (n. 83.06 o capitolo 71);
d) gli oggetti di vetro delle voci nn. 70.07, 70.08, 70.11, 70.14, 70.15 o 70.17;
e) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della Sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
f) le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore della voce 84.13; le basculle e bilance per verificare e contare i pezzi fabbricati nonche' i pesi per pesare presentati isolatamente (n. da 84.23); gli apparecchi di sollevamento o di movimentazione (nn. da 84.25 a 84.28); le tagliatrici di ogni tipo per la lavorazione della carta o del cartone (n. 84.41); i dispositivi speciali per regolare il pezzo da lavorare o l'utensile sulle macchine utensili, anche muniti di dispositivi ottici di lettura (per esempio: divisori detti "ottici"), della voce 84.66 (diversi dai dispositivi puramente ottici, per esempio: lenti per centrare, allineare); le macchine calcolatrici (n. 84.70); i riduttori di pressione, le valvole ed altri oggetti di rubinetteria (n. 84.81);
g) i fari dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli (n. 85.12; le lampade elettriche portatili della voce n. 85.13; gli apparecchi cinematografici per la registrazione o la riproduzione del suono nonche' gli apparecchi per la riproduzione in serie dei supporti del suono (nn. 85.19 o 85.20); i lettori del suono (pick-up) (n. 85.22), gli apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), gli apparecchi di radionavigazione e gli apparecchi di radiotelecomando (n. 85.26); gli oggetti detti "fari e proiettori sigillati" della voce n. 85.39; i cavi di fibre ottiche della voce n.
85.44;
h) i proiettori della voce n. 94.05;
ij) gli oggetti del capitolo 95;
k) le misure di capacita', che sono classificate come i lavori della materia da cui sono costituite;
l) le bobine e i supporti simili (classificazione secondo la materia costitutiva, per esempio: voce n. 39.23, sezione XV).
2. Con riserva delle disposizioni di cui alla nota 1 precedente, le parti ed accessori di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti di questo capitolo sono da classificare conformemente alle regole seguenti:
a) le parti ed accessori consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi di questo capitolo o dei capitoli 84.85 o 91 (diverse dalle voci nn. 84.85, 85.48 o 90.33) rientrano nella loro rispettiva voce, qualunque siano le macchine, gli apparecchi o gli strumenti ai quali sono destinati;
b) le parti ed accessori, diversi da quelli del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad una macchina, uno strumento o un apparecchio particolari o a piu' macchine, strumenti o apparecchi di una stessa voce (anche delle voci nn. 90.10, 90.13 o 90.31), sono classificati nella voce afferente a detta o a dette macchine, strumenti o apparecchi;
c) le altre parti ed accessori rientrano nella voce n. 90.33.
3. Le disposizioni della nota 4 della sezione XVI si applicano ugualmente a questo capitolo.
4. La voce n. 90.05 non comprende i cannocchiali con mirino di puntamento per armi, i periscopi per sottomarini o carri da combattimento ne' gli strumenti ottici per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI (n. 90.13).
5. Le macchine, apparecchi e strumenti ottici di misura o di controllo, che possono essere classificati sia nella voce n. 90.13 sia nella voce n. 90.31 sono classificati in questa ultima voce.
6. La voce n. 90.32 comprende soltanto:
a) gli strumenti ed apparecchi per la regolazione di fluidi gassosi o liquidi o per il controllo automatico delle temperature, anche se il loro funzionamento si basa su un fenomeno elettrico variabile col fattore da ricercare;
b) i regolatori automatici di grandezza elettriche, nonche' i regolatori automatici di altre grandezze la cui funzione si basa su un fenomeno elettrico variabile col fattore da regolare.
Numero Codice
della voce S.A.
90.01 Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche;
cavi di fibre ottiche diversi da quelli
della voce n. 85.44; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed
altri elementi di ottica, di qualsiasi
materia, non montati, diversi da quelli
di vetro non lavorato otticamente.
9001.10 - Fibre ottiche, fasci e cavi di
fibre ottiche
9001.20 - Materie polarizzanti in fogli o
in lastre
9001.30 - Lenti oftalmiche a contatto
9001.40 - Lenti per occhiali, di vetro
9001.50 - Lenti per occhiali, di altre
materie
9001.90 - Altri
90.02 Lenti, prismi, specchi ed altri
elementi di ottica di qualsiasi materia,
montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente.
- Obiettivi:
9002.11 -- per apparecchi da presa delle
immagini, per proiettori o per apparecchi
fotografici o cinematografici di
ingrandimento o di riduzione
9002.19 -- altri
9002.20 - Filtri
9002.90 - Altri
90.03 Montature per occhiali o per oggetti
simili, e loro parti.
- Montature:
9003.11 -- di materie plastiche
9003.19 -- di altre materie
9003.90 - Parti
90.04 Occhiali (correttivi, protettivi o
altri) ed oggetti simili.
9004.10 - Occhiali da sole
9004.90 - Altri
90.05 Binocoli, cannocchiali, cannocchiali
astronomici, telescopi ottici, e loro
sostegni; altri strumenti di astronomia e
loro sostegni, esclusi gli apparecchi
di radiostronomia.
9005.10 - Binocoli
9005.80 - Altri strumenti
9005.90 - Parti ed accessori (compresi
i sostegni)
90.06 Apparecchi fotografici; apparecchi e
dispositivi, comprese le lampade e tubi,
per la produzione di lampi di luce in
fotografia, escluse le lampade e tubi
a scarica della voce n. 85.39. 9006.10
- Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la preparazione di cliche' o di cilindri di stampa
9006.20 - Apparecchi fotografici dei tipi
utilizzati per la registrazione di documenti su microfilm, microschede o altri
microformati
9006.30 - Apparecchi fotografici specialmente
costruiti per la fotografia sottomarina o
aerea per l'endoscopia o per i laboratori di medicina legale o di identita' giudiziaria
9006.40 - Apparecchi fotografici a sviluppo
e stampa istantanei
- Altri apparecchi fotografici:
9006.51 -- con mirino di puntamento passante
per l'obiettivo, per pellicole in rotoli
di larghezza non superiore a 35 mm
9006.52 -- altri, per pellicole in rotoli di
larghezza inferiore a 35 mm
9006.53 -- altri, per pellicole in rotoli di
larghezza di 35 mm
9006.59 -- altri
- Apparecchi e dispositivi comprese le
lampade e tubi, per la produzione di lampi
di luce in fotografia:
9006.61 -- apparecchi con tubo a scarica
per la produzione di lampi di luce
(detti "flashes elettronici")
9006.62 -- lampade per la produzione di lampi
di luce, cubilampo e simili
9006.69 -- altri
- Parti ed accessori:
9006.91 -- di apparecchi fotografici
9006.99 -- altri
90.07 Cineprese e proiettori cinematografici
anche muniti di dispositivi per la
registrazione o la riproduzione del suono.
- Cineprese:
9007.11 -- per film di larghezza inferiore a
16 mm o per film 2 x 8 mm
9007.19 -- altri
- Proiettori:
9007.21 -- per film di larghezza inferiore
a 16 mm
9007.29 -- altri
- Parti ed accessori:
9007.91 -- di cineprese
9007.92 -- di proiettori
90.08 Proiettori di immagini fisse;
apparecchi fotografici di ingrandimento o
di riduzione.
9008.10 - Proiettori di diapositive
9008.20 - Lettori di microfilm, di
microschede o di altri microformati,
anche in grado di fornire copie
9008.30 - Altri proiettori di immagini fisse
9008.40 - Apparecchi fotografici di
ingrandimento o di riduzione
9008.90 - Parti ed accessori
90.09 Apparecchi di fotocopia a sistema
ottico o per contatto ed apparecchi
di termocopia.
- Apparecchi di fotocopia elettrostatici:
9009.11 -- riproducenti direttamente
l'immagine dell'originale sulla copia
(procedimento diretto)
9009.12 -- riproducenti l'immagine
dell'originale sulla copia per mezzo di un
supporto intermedio (procedimento indiretto) - Altri apparecchi di fotocopia:
9009.21 -- a sistema ottico
9009.22 -- per contatto
9009.30 - Apparecchi di termocopia
9009.90 - Parti ed accessori
90.10 Apparecchi e materie per laboratori
fotografici o cinematografici (compresi
gli apparecchi per la proiezione di tracciati
di circuiti su superfici sensibilizzate di
materiali semiconduttori), non nominati
ne' compresi altrove in questo capitolo;
negatoscopi, schermi per proiezioni.
9010.10 - Apparecchi e materiale per lo
sviluppo automatico di pellicole
fotografiche, di film cinematografici o di
carta fotografica in rotoli o per la
stampa automatica di pellicola sviluppate su rotoli di carta fotografica
9010.20 - Altri apparecchi e materiale per
laboratori fotografici o cinematografici;
negatoscopi
9010.30 - Schermi per proiezioni
9010.90 - Parti ed accessori
90.11 Microscopi ottici, compresi quelli
per la microfotografia, la
microcinematografia o la microproiezione.
9011.10 - Microscopi stereoscopici
9011.20 - Altri microscopi, per la
microfotografia, la microcinematografia
o la microproiezione
9011.30 - Altri microscopi
9011.40 - Parti ed accessori
90.12 Microscopi, diversi da quelli ottici
e diffrattografi.
9012.10 - Microscopi diversi da quelli ottici
e diffrattografi
9012.90 - Parti ed accessori
90.13 Dispositivi a cristalli liquidi
che non costituiscono oggetti classificati
piu' specificatamente altrove; laser, diversi
dai diodi laser; altri apparecchi e
strumenti di ottica non nominati ne'
compresi altrove in questo capitolo.
9013.10 - Cannocchiali con mirino di
puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di
questo capitolo o della sezione XVI
9013.20 - Laser, diversi dai diodi laser
9013.80 - Altri dispositivi, apparecchi e
strumenti
9013.90 - Parti ed accessori
90.14 Bussole, comprese quelle di
navigazione; altri strumenti ed apparecchi
di navigazione.
9014.10 - Bussole, comprese quelle
di navigazione
9014.20 - Strumenti ed apparecchi per la
navigazione aerea o spaziale
(diversi dalle bussole)
9014.80 - Altri strumenti ed apparecchi
9014.90 - Parti ed accessori
90.15 Strumenti ed apparecchi di geodesia,
topografia, agrimensura, livellazione,
fotogrammetria, idrografia, oceanografia,
idrologia, meteorologia o geofisica,
escluse le bussole; telemetri.
9015.10 - Telemetri
9015.20 - teodoliti e tacheometri
9015.30 - Livelle
9015.40 - Strumenti ed apparecchi di
fotogrammetria
9015.80 - Altri strumenti ed apparecchi
9015.90 - Parti ed accessori
90.16 9016.00 Bilance sensibili ad un peso
di 5 cg o meno, con o senza pesi.
90.17 Strumenti da disegno, per tracciare o
per calcolo (per esempio: macchine per
disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori);
strumenti di misura di lunghezza, per
l'impiego manuale (per esempio: metri,
micrometri, noni e calibri) non nominati
ne' compresi in altre voci di questo
capitolo.
9017.10 - Tavoli e macchine per disegnare,
anche automatiche
9017.20 - Altri strumenti da disegno, per
tracciare o per calcolo
9017.30 - Micrometri, noni, calibri fissi
e regolabili
9017.80 - Altri strumenti
9017.90 - Parti ed accessori
90.18 Strumenti ed apparecchi per la
medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o
la veterinaria, compresi gli apparecchi di
scintigrafia ed altri apparecchi
elettromedicali nonche' gli apparecchi
per controlli oftalmici.
- Apparecchi di elettrodiagnosi (compresi
gli apparecchi di esplorazione funzionale o di controllo di parametri fisiologici):
9018.11 -- elettrocardiografi
9018.19 -- altri
9018.20 - Apparecchi e raggi ultravioletti
o infrarossi
- Siringhe, aghi, cateteri, cannule e
strumenti simili:
9018.31 -- siringhe, con o senza aghi
9018.32 -- aghi tubolari di metallo ed aghi
per suture
9018.39 -- altri
- Altri strumenti ed apparecchi, per
l'odontoiatria:
9018.41 -- trapani per denti, anche
comprendenti, su un basamento comune,
altre apparecchiature per dentisti
9018.49 -- altri
9018.50 -- altri strumenti ed apparecchi
per l'olftalmologia
9018.90 -- altri strumenti ed apparecchi
90.19 Apparecchi di meccanoterapia;
apparecchi per massaggio; apparecchi di
psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia,
di ossigenoterapia, di aerosolterapia,
apparecchi respiratori di rianimazione
ed altri apparecchi di terapia respiratoria. 9019.10 - Apparecchi di meccanoterapia,
apparecchi per massaggio; apparecchi di
psicotecnica
9019.20 - Apparecchi di ozonoterapia, di
ossigenoterapia, di aerosolterapia,
apparecchi respiratori di rianimazione
ed altri apparecchi di terapia respiratoria 90.20 9020.00 Altri apparecchi respiratori
e maschere antigas, escluse le maschere
di protezione prive di meccanismo e
dell'elemento filtrante amovibile.
90.21 Oggetti ed apparecchi di ortopedia,
comprese le cinture e le fasce medico
chirurgiche e le stampelle; stecche, docce ed
altri oggetti ed apparecchi per fratture;
oggetti ed apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare
sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o
un'infermita'.
- Protesi articolari ed altri apparecchi
di ortopedia o per fratture:
9021.11 -- protesi articolari
9021.19 -- altri
- Oggetti ed apparecchi di protesi dentaria: 9021.21 -- denti artificiali
9021.29 -- altri
9021.30 - Altri oggetti ed apparecchi
di protesi
9021.40 - Apparecchi per facilitare
l'audizione ai sordi, escluse le parti
ed accessori
9021.50 - Stimolatori cardiaci ("pacemakers")
escluse le parti ed accessori
9021.90 - Altri
90.22 Apparecchi a raggi X ed apparecchi
che utilizzano le radiazioni alfa, beta o
gamma, anche per uso medico, chirurgico,
odontoiatrico o veterinario, compresi gli
apparecchi di radiofotografia o di
radioterapia, i tubi a raggi X e gli altri
dispositivi generatori di raggi X, i
generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, le poltrone e supporti
simili di esame o di trattamento.
- Apparecchi a raggi X, anche per uso medico,
chirurgico, odontoiatrico o veterinario,
compresi gli apparecchi di
radiofotografia o di radioterapia:
9022.11 -- per uso medico, chirurgico,
odontoiatrico o veterinario
9022.19 -- per altri usi
- Apparecchi che utilizzano le radiazioni
alfa, beta o gamma anche per uso medico,
chirurgico, odontoiatrico o veterinario,
compresi gli apparecchi di radiofotografia
o di radioterapia:
9022.21 -- per uso medico, chirurgico,
odontoiatrico o veterinario
9022.29 -- per altri usi
9022.30 -- tubi a raggi X
9022.90 -- altri, comprese le parti
ed accessori
90.23 9023.00 Strumenti, apparecchi e
modelli progettati per la dimostrazione
(per esempio: nell'insegnamento o nelle
esposizioni), non suscettibili di altri usi. 90.24 Macchine ed apparecchi per prove di
durezza, di trazione, cicompressione, di
elasticita' o di altre proprieta' meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche).
9024.10 - Macchine ed apparecchi per prove
su metalli
9024.80 - Altre macchine ed apparecchi
9024.90 - Parti ed accessori
90.25 Densimetri, aerometri, pesaliquidi
e strumenti simili a galleggiamento,
termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche
combinati fra loro.
- Termometri, non combinati con altri
strumenti:
9025.11 -- a liquido, a lettura diretta
9025.19 -- altri
9025.20 - Barometri, non combinati con altri
strumenti
9025.80 - Altri strumenti
9025.90 - Parti ed accessori
90.26 Strumenti ed apparecchi di misura o
di controllo della portata, del livello,
dalla pressione o di altre caratteristiche
variabili dei liquidi o del gas (per esempio:
misuratori di portata, indicatori di
livello, manometri, contatori di calore)
esclusi gli strumenti ed apparecchi delle
voci nn. 90.14, 90.15, 90.28 o 90.32.
9026.10 - Per la misura o il controllo della
portata o del livello dei liquidi
9026.20 - Per la misura o il controllo
della pressione
9026.80 - Altri strumenti ed apparecchi
9026.90 - Parti ed accessori
90.27 Strumenti ed apparecchi per analisi
fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri,
rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosita', di porosita', di
dilatazione, di tensione superficiale o
simili, o per misure calorimetriche,
acustiche o fotometriche (compresi gli
indicatori dei tempi di posa); microtomi.
9027.10 - Analizzatori di gas o di fumi
9027.20 - Cromatografi ed apparecchi di
elettroforesi
9027.30 - Spettrometri, spettrofotometri e
spettrografi che utilizzano le
radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)
9027.40 - Indicatori dei tempi di posa
9027.50 - Altri strumenti ed apparecchi che
utilizzano le radiazioni ottiche (UV,
visibili, IR)
9027.80 - Altri strumenti ed apparecchi
9027.90 - Microtomi; parti ed accessori
90.28 Contatori di gas, di liquidi o di
elettricita', compresi i contatori per
la loro taratura.
9028.10 - Contatori di gas
9028.20 - Contatori di liquidi
9028.30 - Contatori di elettricita'
9028.90 - Parti ed accessori
90.29 Altri contatori (per esempio:
contagiri, contatori di produzione,
tassametri, totalizzatori del cammino
percorso (contachilometri), pedometri);
indicatori di velocita' e tachimetri,
diversi da quelli della voce n. 90.15;
stroboscopi.
9029.10 - Contagiri, contatori di produzione,
tassametri, totalizzatori del cammino
percorso (contachilometri), pedometri e
contatori simili
9029.20 - Indicatori di velocita' e
tachimetri; stroboscopi
9029.90 - Parti ed accessori
90.30 Oscilloscopi, analizzatori di
spettro ed altri strumenti ed
apparecchi per la misura o il controllo
di grandezze elettriche; strumenti ed
apparecchi per la misura o la rilevazione
delle radiazioni alfa, beta, gamma,
X, cosmiche o di altre radiazioni
ionizzanti.
9030.10 - Strumenti ed apparecchi per la
misura o la rilevazione di radiazioni
ionizzanti
9030.20 - Oscilloscopi ed oscillografi
catodici
- Altri strumenti ed apparecchi per la
misura o il controllo della tensione,
dell'intensita', della resistenza o della
potenza, senza dispositivo registratore:
9030.31 -- multimetri
9030.39 -- altri
9030.40 - Altri strumenti ed apparecchi
specialmente costruiti per le tecniche
della telecomunicazione (per esempio:
ipsometri, kerdometri, distorsiometri,
psofometri)
- Altri strumenti ed apparecchi:
9030.81 -- con dispositivo registratore
9030.89 -- altri
9030.90 - Parti ed accessori
90.31 Strumenti, apparecchi e macchine di
misura o di controllo, non nominati ne'
compresi altrove in questo capitolo;
proiettori di profili.
9031.10 - Macchine per l'equilibratura
delle parti meccaniche
9031.20 - Banchi di prova
9031.30 - Proiettori di profili
9031.40 - Altri strumenti ed apparecchi
ottici
9031.80 - Altri strumenti, apparecchi e
macchine
9031.90 - Parti ed accessori
90.32 Strumenti ed apparecchi di regolazione
o di controllo automatici
9032.10 - Termostati
9032.20 - Manostati (pressostati)
- Altri strumenti ed apparecchi:
9032.81 -- idraulici o pneumatici
9032.89 -- altri
9032.90 - Parti ed accessori
90.33 9033.00 Parti ed accessori non nominati
ne' compresi altrove in questo capitolo,
di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti
del capitolo 90.
Capitolo 91
Orologeria
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) i vetri per orologeria e i pesi per orologi (regime della materia costitutiva);
b) le catene per orologi (voci nn. 71.13 o 71.17, secondo il caso);
c) le forniture di impiego generale ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39) o di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi (generalmente voce n. 71.15); tuttavia le molle per orologeria (comprese le spirali) rientrano nella voce n. 91.14;
d) le sfere per cuscinetti (nn. 73.26 o 84.82, secondo il caso);
e) gli oggetti della voce n. 84.12 costruiti per funzionare senza scappamento;
f) i cuscinetti a sfere (n. 84.82);
g) gli oggetti del capitolo 85, non ancora uniti tra loro e con altri elementi in modo da formare dei movimenti di orologeria o delle parti riconoscibili per essere destinate esclusivamente o principalmente a detti movimenti (capitolo 85).
2. Rientrano nella voce n. 91.01 solamente gli orologi la cui cassa e' costituita interamente da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, o da queste stesse materie associate con perle fini o coltivate, con pietre preziose (gemme), con pietre semipreziose (fini), con pietre sintetiche o ricostituite delle voci n. 71.01 al n. 71.04. Gli orologi la cui cassa e' di metallo comune incrostato con metalli preziosi sono classificati nella voce n. 91.02.
3. Per l'applicazione di questo capitolo si considerano come "movimenti di orologi tascabili" i dispositivi la cui regolazione e' assicurata da un bilanciere-spirale, da un quarzo e da un qualsiasi altro sistema atto a determinare gli intervalli di tempo, con un indicatore o un sistema che permette di incorporare un indicatore meccanico. Lo spessore di questi movimenti non deve superare i 12 mm e la loro larghezza, la loro lunghezza e il loro diametro non debbano superare 50 mm.
4. Con riserva delle disposizioni della nota 1, i movimenti ed i pezzi che possono essere utilizzati sia come movimenti o pezzi di orologeria sia per altri usi, in particolare negli strumenti di misura o di precisione, sono classificati in questo capitolo.
Numero Codice
della voce S.A.
91.01 Orologi da polso, da tasca e simili
(compresi i contatori di tempo degli stessi tipi, con cassa di metalli preziosi o di
metalli placcati o ricoperti di
metalli preziosi.
- Orologi da polso, a pila o ad accumulatore,
anche con un contatore di tempo incorporato: 9101.11 -- solamente con indicatore meccanico
9101.12 -- solamente con indicatore opto
elettronico
9101.19 -- altri
- Altri orologi da polso, anche con un
contatore di tempo incorporato:
9101.21 -- a carica automatica
9101.29 -- altri
- Altri:
9101.91 -- a pila o ad accumulatore
9101.99 -- altri
91.02 Orologi da polso, da tasca e simili
(compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), diversi da quelli della voce n. 91.01.
- Orologi da polso, a pila o ad accumulatore,
anche con un contatore di tempo incorporato: 9102.11 -- solamente con indicatore meccanico
9102.12 -- solamente con indicatore opto
elettronico
9102.19 -- altri
- Altri orologi da polso, anche con un
contatore di tempo incorporato:
9102.21 -- a carica automatica
9102.29 -- altri
- Altri:
9102.91 -- a pila o ad accumulatore
9102.99 -- altri
91.03 Sveglie e pendolette, con movimento
di orologi tasca bili.
9103.10 - A pila o ad accumulatore
9103.90 - Altre
91.04 9104.00 Orologi da cruscotto e simili,
per automobili, aerodine, navi o altri
veicoli.
91.05 Sveglie, pendole, orologi e simili
apparecchi di orologeria, con movimento
diverso da quello degli orologi tascabili.
- Sveglie:
9105.11 -- a pile o ad accumulatore o
funzionanti con collegamento alla rete
elettrica
9105.19 -- altre
- Pendole ed orologi murali:
9105.21 -- a pile o ad accumulatore o
funzionanti con collegamento alla rete
elettrica
9105.29 -- altri
- Altri:
9105.91 -- a pila o ad accumulatore o
funzionanti con collegamento alla rete
elettrica
9105.99 -- altri
91.06 Apparecchi di controllo del tempo
e contatori di tempo, a movimento di
orologeria o a motore sincrono (per esempio: registratori di presenza, orodatari,
contatori di ore).
9106.10 - Registratori di presenza; orodatari
e contatori di ore
9106.20 - Parchimetri
9106.90 - Altri
91.07 9107.00 Interruttori rari ed altri
apparecchi che permettono di far scattare un meccanismo a tempo stabilito, muniti di un
movimento di orologeria o di un motore
sincrono.
91.08 Movimenti di orologi tascabili,
completi e montati.
- A pila o ad accumulatore:
9108.11 -- solamente con indicatore meccanico
o con dispositivo che permette di
incorporare un indicatore meccanico
9108.12 -- solamente con indicatore
opto-elettronico
9108.19 -- altri
9108.20 - A carica automatica
- Altri:
9108.91 -- misuranti 33,8 mm o meno
9108.99 -- altri
91.09 Movimenti di orologeria, completi e
montati, diversi da quelli di orologi
tascabili.
- a pila o ad accumulatore e funzionanti
con collega mento alla rete
elettrica:
9109.11 -- di sveglie
9109.19 -- altri
9109.90 - Altri
91.10 Movimenti di orologeria completi,
non montati o parzialmente montati
("chabons"); movimenti di orologeria
incompleti, montati; sbozzi di movimenti
di orologeria.
- Di orologi tascabili:
9110.11 -- movimenti completi, non montati
o parzialmente montati ("chablons")
9110.12 -- movimenti incompleti, montati
9110.19 -- sbozzi
9110.90 - Altri
91.11 Casse per orologi delle voci nn. 91.01
o 91.02 e loro parti.
9111.10 - Casse di metalli preziosi o di
metalli placcati o ricoperti di metalli
preziosi
9111.20 - Casse di metalli comuni, anche
dorate o argentate
9111.80 - Altre casse
9111.90 - Parti
91.12 Casse, gabbie e simili, per apparecchi
di orologeria e loro parti.
9112.10 - Casse e gabbie di metallo
9112.80 - Altre casse e gabbie
9112.90 - Parti
91.13 Cinturini e braccialetti per orologi
e loro parti.
9113.10 - Di metalli preziosi o di metalli
placcati o ricoperti di metalli preziosi
9113.20 - Di metalli comuni, anche dorati
o argentati
9113.90 - Altri
91.14 Altre forniture d'orologeria.
9114.10 - Molle, comprese le spirali
9114.20 - Pietre
9114.30 - Quadranti
9114.40 - Platine e ponti
9114.90 - Altri
Capitolo 92
Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
b) i microfoni, amplificatori, altoparlanti, ricevitori auricolari, interruttori, stroboscopi ed altri strumenti, apparecchi ed attrezzature accessorie, utilizzati con gli oggetti di questo capitolo, ma non incorporati in essi, ne' sistemati nella stessa custodia (capitoli 85 o 90);
c) gli strumenti e apparecchi aventi il carattere di giocattoli (n. 95.03);
d) gli scovolini ed altri oggetti di spazzolificio per la pulitura di strumenti musicali (n. 96.03);
e) gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di oggetti da collezione o di antichita' (nn. 97.05 e 97.06);
f) le bobine e i supporti simili (classificazione in base alla materia costitutiva, per esempio: voce n. 39.24, sezione XV).
2. Gli archetti, bacchette ed oggetti simili per strumenti musicali delle voci nn. 92.02 o 92.06, presentati in numero corrispondente insieme agli strumenti cui sono destinati, seguono il trattamento di questi ultimi.
Le carte, i dischi e i rulli della voce n. 92.09 restano classificati in questa voce, anche se sono presentati con gli strumenti o apparecchi ai quali sono destinati.
Numero Codice
della voce S.A.
92.01 Pianoforti, anche automatici;
clavicembali ed altri strumenti a corde
con tastiera.
9201.10 - Pianoforti verticali
9201.20 - Pianoforti a coda
9201.90 - Altri
92.02 Altri strumenti musicali a corde
(per esempio: chitarre, violini, arpe).
9202.10 - Ad arco
9202.90 - Altri
92.03 9203.00 Organi a canne e a tastiera;
armonium e strumenti simili a tastiera e ad ance metalliche libere.
92.04 Fisarmoniche e strumenti simili;
armoniche a bocca.
9204.10 - Fisarmoniche e strumenti simili
9204.20 - Armoniche a bocca
92.05 Altri strumenti musicali ad aria
(per esempio: clarinetti, trombe, cornamuse).
9205.10 - Strumenti detti "ottoni"
9205.90 - Altri
92.06 9206.00 Strumenti musicali a
percussione (per esempio: tamburi, casse,
xilofoni, piatti, castagnette (nacchere),
maracas).
92.07 Strumenti musicali il cui suono e'
prodotto o deve essere amplificato
elettricamente (per esempio: organi,
chitarre, fisarmoniche).
9207.10 - Strumenti a tastiera, diversi
dalle fisarmoniche
9207.90 - Altri
92.08 Scatole musicali, orchestrion, organi
di Barberia, uccelli cantanti, seghe musicali
e altri strumenti musicali non compresi in
altre voci di questo capitolo; richiami di
ogni genere; fischietti, corni di richiamo
e altri strumenti di chiamata o di
segnalazione a bocca.
9208.10 - Scatole musicali
9208.90 - Altri
92.09 Parti (per esempio, meccanismi
per scatole musicali) ed accessori
(per esempio: carte, dischi e rulli per
apparecchi meccanici) di strumenti musicali; metronomi e diapason di ogni specie.
9209.10 - Metronomi e diapason
9209.20 - Meccanismi per scatole musicali
9209.30 - Corde armoniche
- Altri:
9209.91 -- parti ed accessori di pianoforti
9209.92 -- parti ed accessori di strumenti
musicali della voce n. 92.02
9209.93 -- parti ed accessori di strumenti
musicali della voce n. 92.03
9209.94 -- parti ed accessori di strumenti
musicali della voce n. 92.07
9209.99 -- altri
Sezione XIX
Armi, munizioni e loro parti ed accessori
Capitolo 93
Armi, munizioni e loro parti ed accessori
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) gli inneschi e le capsule fulminanti, i detonatori, i razzi illuminati e grandinifughi e gli altri prodotti del capitolo 36;
b) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV), e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
c) i carri da combattimento e le autoblinde (n. 87.10);
d) i cannocchiali con mirino di puntamento ed altri dispositivi ottici, esclusi quelli montati sulle armi, o non montati, ma presentati con le armi alle quali sono destinati (capitolo 90);
e) le balestre, gli archi e le frecce per il tiro, le armi rintuzzate per sale da scherma e le armi aventi il carattere di giocattoli (capitolo 95);
f) le armi e le munizioni aventi il carattere di oggetti di collezione e di antichita' (nn. 97.05 o 97.06).
2. Ai sensi della voce n. 93.06 il termine "parti" non comprende gli apparecchi radio o i radar della voce n. 85.26.
Numero Codice
della voce S.A.
93.01 9301.00 Armi da guerra, diverse dalle
rivoltelle, dalle pistole e dalle armi
bianche.
93.02 9302.00 Rivoltelle e pistole, diverse
da quelle dalle voci nn. 93.03 o 93.04.
93.03 Altre armi da fuoco e congegni simili
che utilizzano la deflagrazione della polvere
(per esempio: fucili e carabine da caccia,
armi da fuoco caricabili soltanto dalla
canna, pistole lanciarazzi ed altri congegni costruiti unicamente per il lancio di razzi di segnalazione, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, pistole a chiodo per
mattatoi, cannoni lanciagomene).
9303.10 - Armi da fuoco caricabili soltanto
dalla canna
9303.20 - Altri fucili e carabine da caccia
o da tiro sportivo con almeno una
canna liscia
9303.30 - Altri fucili e carabine da caccia
o da tiro sportivo
9303.90 - Altri
93.04 9304.00 Altre armi (per esempio:
fucili, carabine e pistole a molla,
ad aria compressa o a gas, sfollagente),
escluse quelle della voce n. 93.07.
93.05 Parti ed accessori negli oggetti delle
voci dal n. 93.01 al n. 93.04.
9305.10 - Di rivoltelle o pistole
- Di fucili o carabine della voce n. 93.03: 9305.21 -- canne lisce
9305.29 -- altri
9305.90 - Altri
93.06 Bombe, granate, siluri, mine, missili,
cartucce ed altre munizioni e proiettili, e loro parti, compresi i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce.
9306.10 - Cartucce per pistole per muratura
o per pistole per i mattatoi e loro parti
- Cartucce per fucili e carabine a canna
liscia e loro parti; pallini per
carabine ad aria compressa:
9306.21 -- cartucce
9306.29 -- altri
9306.30 - Altre cartucce e loro parti
9306.90 - Altri
93.07 9307.00 Sciabole, spade, baionette,
lance ed altre armi bianche, loro
parti e foderi.
Sezione XX
Merci e prodotti diversi
Capitolo 94
Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili;
Apparecchi per l'illuminazione non nominati ne' compresi altrove;
insegne
pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; Costruzioni prefabbricate
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) i materassi, i guanciali ed i cuscini da gonfiare con aria (pneumatici) o con acqua, dei capitoli 39, 40 o 63;
b) gli specchi che poggiano a terra ( per esempio: specchiere mobili) (n. 70.09);
c) gli oggetti del capitolo 71;
d) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV), gli oggeti simili di materie plastiche (capitolo 39) e le cassaforti della voce n. 83.03;
e) i mobili, anche presentati senza l'attrezzatura occorrente, costituenti parti specifiche di apparecchi frigoriferi della voce n. 84.18, i mobili di costruzione speciale per macchine da cucire, ai sensi della voce n. 84.52;
f) gli apparecchi per l'illuminazione del capitolo 85;
g) i mobili costituenti parti specifiche di apparecchi delle voci n. 85.18 (n. 85.18), dal n. 85.19 al n. 85.21 (n. 85.22) o delle voci dal n. 85.25 al n. 85.28 (n. 85.29);
h) gli oggetti della voce n. 87.14;
ij) le poltrone per dentisti con incorporati apparecchi per l'odontoiatria della voce n. 90.18 nonche' le sputacchiere per gabinetti di dentista (n. 90.18);
k) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse e gabbie per apparecchi di orologeria);
l) i mobili e gli apparecchi per l'illuminazione aventi il carattere di giocattoli (n. 95.03), i bigliardi di qualsiasi specie ed i mobili per giuochi della voce n. 95.04, nonche' i tavoli per giuochi di prestigio e gli oggetti di decorazione (escluse le ghirlande elettriche), quali lampioni, lanterne veneziane (n. 95.05);
2. Gli oggetti (diversi dalle parti) compresi nelle voci dal n. 94.01 al n. 94.03 devono essere costruiti per essere poggiati a terra.
Restano tuttavia compresi in queste voci, anche se sono costruiti per essere sospesi, fissati al muro o posti gli uni sugli altri:
a) gli armadi, le biblioteche, gli scaffali ed i mobili ad elementi complementari;
b) le sedie ed i tetti.
3. a) Non sono considerate come parti degli oggetti di cui alle voci dal n. 94.01 al n. 94.03, quando sono presentate isolatamente, le lastre di vetro (compresi gli specchi), di marmo, di pietra o di qualsiasi altra materia che rientra nei capitoli 68 o 69, anche tagliate in una forma determinata, ma non combinate con altri elementi;
b) presentati isolatamente, gli oggetti della voce n. 94.04 sono da classificare in detta voce, anche se costituiscono parti di mobili delle voci dal n. 94.01 al n. 94.03.
4. Si considerano come "costruzioni prefabbricate", ai sensi della voce n. 94.06, le costruzioni sia terminate in fabbrica, sia consegnate in forma di elementi da montare sul posto, presentati insieme, quali locali di abitazione o di cantiere, uffici, scuole, negozi, capannoni, autorimesse e costruzioni simili.
Numero Codice
della voce S.A.
94.01 Mobili per sedersi (esclusi quelli
della voce n. 94.02) anche trasformabili
in letti, e loro parti.
9401.10 - Mobili per sedersi, dei tipi
utilizzati per veicoli aerei
9401.20 - Mobili per sedersi, dei tipi
utilizzati per autoveicoli
9401.30 - Mobili per sedersi girevoli,
regolabili in altezza
9401.40 - Mobili per sedersi, diversi dal
materiale per campeggio o da giardino,
trasformabili in letti
9401.50 - Mobili per sedersi, di canna,
di vimini, di bambu' o di materie simili
- Altri mobili per sedersi, con intelaiature di legno:
9401.61 -- imbottiti
9401.69 -- altri
- Altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo:
9401.71 -- imbottiti
9401.79 -- altri
9401.80 - Altri mobili per sedersi
9401.90 - Parti
94.02 Mobili per la medicina, la chirurgia,
l'odontoiatria o la veterinaria (per esempio:
tavoli operatori, tavoli per esami,
letti con meccanismo per usi clinici,
poltrone per dentisti, poltrone da
parucchiere e poltrone simili, con
dispositivo di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti.
9402.10 - Poltrone per dentisti, poltrone da
parucchiere e poltrone simili, e loro parti 9402.90 - Altri
94.03 Altri mobili e loro parti.
9403.10 - Mobili di metallo dei tipi
utilizzati negli uffici
9403.20 - Altri mobili di metallo
9403.30 - Mobili di legno dei tipi
utilizzati negli uffici
9403.40 - Mobili di legno dei tipi
utilizzati nelle cucine
9403.50 - Mobili di legno dei tipi
utilizzati nelle camere da letto
9403.60 - Altri mobili di legno
9403.70 - Mobili di materie plastiche
9403.80 - Mobili di altre materie, compresi
i vimini, la canna, il bambu' o le materie
simili
9403.90 - Parti
94.04 Sommier; oggetti letterecci ed oggetti
simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti
interamente di qualsiasi materia, compresi
quelli di gomma alveolare o di materie
plastiche alveolari, anche ricoperti.
9404.10 - Sommier
- Materassi:
9404.21 -- di gomma alveolare o di materie
plastiche alveolari, anche ricoperti
9404.29 -- di altre materie
9404.30 - sacchi a pelo
9404.90 - Altri
94.05 Apparecchi per l'illuminazione
(compresi i proiettori) e loro parti, non
nominati ne' compresi altrove; insegne
pubblicitarie, insegne luminose, targhette
indicatrici luminose ed oggetti simili,
muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate
ne' comprese altrove.
9405.10 - Lampadari ed altri apparecchi per
l'illuminazione, elettrici, da appendere o da
fissare al soffitto o al muro, esclusi
quelli dei tipi utilizzati per
l'illuminazione delle aree o vie pubbliche
9405.20 - Lampade da comodino da scrittoio
e lampadari per interni, elettrici
9405.30 - Ghirlande elettriche, dei tipi
utilizzati per gli alberi di Natale
9405.40 - Altri apparecchi elettrici per
l'illuminazione
9405.50 - Apparecchi per l'illuminazione
non elettrici
9405.60 - Insegne pubblicitarie, insegne
luminose, targhette indicatrici luminose
ed oggetti simili
- Parti:
9405.91 -- di vetro
9405.92 -- di materie plastiche
9405.99 -- altre
94.06 9406.00 Costruzioni prefabbricate.
Capitolo 95
Giocattoli, giuochi, oggetti per divertimenti o sport;
loro parti ed accessori
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) le candele per alberi di Natale (n. 3406);
b) gli articoli pirotecnici per divertimento della voce n. 36.04;
c) i fili, monofilamenti, cordoncini "gut" e simili, per la pesca, anche tagliati su misura, ma non montati come lenze, del capitolo 39, della voce n. 42.06 o della sezione XI;
d) le sacche per articoli sportivi ed altri contenitori delle voci nn. 42.02, 43.03 o 43.04;
e) gli indumenti da sport nonche' gli abiti da travestimento di materie tessili, dei capitoli 61 o 62;
f) i vessilli ed i granpavesi di materie tessili. nonche' le vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vella, del capitolo 63;
g) le calzature (escluse quelle alle quali sono fissati pattini da ghiaccio o a rotelle) del capitolo 64 ed i copricapo speciali per la pratica degli sport del capitolo 65;
h) i bastoni, i frustini, le fruste e gli oggetti simili (n. 66.02) e loro parti (n. 66.03);
ij) gli occhi di vetro non montati per bambole o altri giocattoli, della voce n. 70.18;
k) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
l) le campane, i campanelli, i gong ed oggetti simili della voce n. 83.06;
m) i motori elettrici (n. 85.01), i trasformatori elettrici (n.
85.04) e gli apparecchi di radiotelecomando (n. 85.26);
n) i veicoli da sport della sezione XVII, escluse le slitte, le guidoslitte("bobsleigh") e simili;
o) le biciclette per ragazzi (n. 87.12);
p) le imbarcazioni da sport, quali le canoe e gli schifi ("skiffs") (capitolo 89), e i loro mezzi di propulsione (capitolo 44, se sono di legno);
q) gli occhiali protettivi per la pratica degli sport o per i giuochi all'aperto (n. 90.04);
r) i richiami ed i fischietti (n. 92.08);
s) le armi altri oggetti del capitolo 93;
t) le ghirlande elettriche di ogni genere (n. 94.05);
u) le corde per racchette, le tende, gli oggetti da campeggio ed i guanti di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva).
2. Gli oggetti di questo capitolo possono comportare delle semplici guarnizioni od accessori di minima importanza di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre sempreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite.
3. Con riserva di quanto previsto dalla nota 1 precedente, le parti e gli accessori seguono il trattamento degli oggetti di questo capitolo, purche' siano riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente agli oggetti stessi.
Numero Codice
della voce S.A.
95.01 9501.00 Giocattoli a ruote costruiti
per essere montati dai ragazzi (per esempio: tricicli, monopattini, automobiline a
pedali); carrozzelle e passeggini per
bambole.
95.02 Bambole raffiguranti unicamente
soggetti umani.
9502.10 - Bambole, anche vestite
- Parti ed accessori:
9502.91 -- vestiti e loro accessori,
calzature e cappelli
9502.99 -- altri
95.03 Altri giocattoli; modelli ridotti
e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie.
9503.10 - Trenini elettrici, comprese le
rotaie, i segnali ed altri accessori
9503.20 - Modelli ridotti, anche animati,
da montare, diversi da quelli della
sottovoce 9503.10
9503.30 - Altri assortimenti e giocattoli
da costruzione
- Giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani:
9503.41 -- imbottiti
9503.49 -- altri
9503.50 - Strumenti ed apparecchi musicali
aventi le caratteristiche di giocattoli
9503.60 - Puzzle
9503.70 - Altri giocattoli, presentati in
assortimenti o in panoplie
9503.80 - Altri giocattoli e modelli,
a motore
9503.90 - Altri
95.04 Oggetti per giuochi di societa',
compresi i giuochi meccanici, anche a
motore, i bigliardi, i tavoli speciali
per case di giuoco e i giuochi di birilli
automatici (per esempio: bowling).
9504.10 - videogiuochi dei tipi utilizzati
con un ricevitore della televisione
9504.20 - Bigliardi e loro accessori
9504.30 - Altri giuochi a monete od a
oggetti, esclusi i giuochi di birilli
automatici (bowling)
9504.40 - Carte da giuoco
9504.90 - Altri
95.05 Oggetti per feste, per carnevale o
per altri divertimenti, compresi gli
oggetti per giuochi di prestigio ed
oggetti-sorprese.
9505.10 - Oggetti per feste di Natale
9505.90 - Altri
95.06 Oggetti ed attrezzi per la ginnastica,
l'atletica, gli altri sport (compreso il
tennis da tavolo) o i giuochi all'aperto,
non nominati ne' compresi altrove in
questo capitolo; piscine e vasche
per sguazzare.
- Sci da neve e altri attrezzi per sciare
sulla neve:
9506.11 -- sci
9506.12 -- attacchi per sci
9506.19 -- altri
- Sci nautici, acquaplani, tavole a vela
ed altri attrezzi per la pratica di sport
nautici:
9506.21 -- tavole a vela
9506.29 -- altri
- Bastoni per golf ed altri attrezzi per
il golf:
9506.31 -- bastoni completi
9506.32 -- palle
9506.39 -- altri
9506.40 - Oggetti e attrezzi per il tennis
da tavolo
- Racchette da tennis, da "badminton" o
simili, anche senza corde
9506.51 -- racchette da tennis, anche senza
corde
9506.59 -- altre
- Palloni e palle, diverse dalle palle da
golf o da tennis da tavolo
9506.61 -- palle da tennis
9506.62 -- gonfiabili
9506.69 -- altri
9506.70 - Pattini da ghiaccio e pattini a
rotelle, comprese le calzature alle quali
sono fissati dei pattini
- Altri:
9506.91 -- oggetti ed attrezzi per la
ginnastica o l'atletica
9506.99 -- altri
95.07 Canne da pesca, ami ed altri oggetti
per la pesca con la lenza; reticelle a
mano per qualsiasi uso; richiami (diversi
da quelli delle voci n. 92.08 o 97.05)
ed oggetti simili per la caccia.
9507.10 - Canne da pesca
9507.20 - Ami, anche montati su alamatori
9507.30 - Mulinelli per la pesca
9507.90 - Altri
95.08 9508.00 Giostre, altalene, pagiglioni
da tiro ed altre attrazioni da fiera;
circhi, serragli e teatri ambulanti.
Capitolo 96
Lavori diversi
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) le matite per la truccatura o la toletta (capitolo 33);
b) gli oggetti del capitolo 66 ( per esempio: parti di ombrelli o di bastoni);
c) le minuterie di fantasia (n. 71.17);
d) le parti o forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
e) gli oggetti del capitolo 82 (utensileria, oggetti di coltelleria, posateria da tavola) con manici o parti di materie da intagliare o da modellare. Presentati isolatamente, questi manici o parti, rientrano nelle voci n. 96.01 o 96.02;
f) gli oggetti del capitolo 90 (per esempio montature per occhiali (n. 90.03) tiralinee (n. 90.17), oggetti di spazzolificio dei tipi particolarmente utilizzati in medicina, chirurgia, in odontoiatria o veterinaria (n. 90.18);
g) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse per orologi, casse o gabbia per pendole o per apparecchi di orologeria;
h) gli strumenti musicali, loro parti ed accessori (capitolo 92);
ij) gli oggetti del capitolo 93 (armi e parti di armi);
k) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione);
l) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giuochi, oggetti per sport);
m) gli oggetti del capitolo 97 (oggetti d'arte da collezione o di antichita').
2. Ai sensi della voce n. 96.02, per "materie vegetali o minerali da intaglio" si intendono:
a) i semi duri, i granelli, le scorze (gusci), le noci e le materie vegetali simili (per esempio: noci di corozo o di palmadum), da intaglio;
b) l'ambra gialla (succino) e la schiuma di mare, naturali o ricostituite, nonche' il giovazzo e le materie minerali simili al giavazzo.
3. Ai sensi della voce n. 96.03, per "teste preparate" si intendono i mazzetti di peli, di fibre vegetali o di altre materie, non montati, pronti per essere utilizzati, senza essere divisi, nella fabbricazione di pannelli o di oggetti simili, oppure che richiedono, a questo fine, soltanto una lavorazione complementare poco importante, come uguagliamento o la molatura delle estremita'.
4. Gli oggetti di questo articolo, diversi da quelli delle voci dal n. 96.01 al n. 96.06 o n. 96.15, costituiti in tutto o in parte da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di pietre preziose (gemme) da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite oppure guarniti di perle fini o coltivate, restano compresi in questo capitolo. Restano tuttavia compresi in questo capitolo gli oggetti delle voci dal n. 96.01 al n.
96.06 o n. 96.15 che comportano semplici guarnizioni o accessori di minima importanza di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite.
Numero Codice
della voce S.A.
96.01 Avorio, osso, tartaruga, corno,
corna di animali, corallo, madreperla,
ed altre materie animali da intaglio,
lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura).
9601.10 - Avorio lavorato e lavori di avorio
9601.90 - Altri
96.02 9602.00 Materie vegetali o minerali da
intaglio, lavorate, e lavori di tali materie;
lavori modellati o intagliati di cera, di
paraffina, di stearina, di gomme o resine
naturali, di paste da modellare ed
altri lavori modellati o intagliati, non
nominati ne' compresi altrove; gelatina
non indurita lavorata, diversa da quella
della voce n. 35.03 e lavori di gelatina
non indurita.
96.03 Scope e spazzole, anche costituenti
parti di macchine, di apparecchi o
di veicoli, scope meccaniche per l'impiego
a mano, diversa da quelle a motore,
pennelli e piumini; teste preparate per
oggetti di spazzolifici; tamponi e rulli
per dipingere; raschini di gomma o
di simili materie flessibili.
9603.10 - Scope e scopine costituite da
brindilli o da altre materie vegetali in
mazzi legati, anche con manico
- Spazzolini da denti, pennelli da barba,
spazzole per capelli, spazzolini per
ciglia o per unghie ed altre spazzole
per la toletta personale, compresi quelli
costituenti parti di apparecchi:
9603.21 -- spazzolini da denti
9603.29 -- altri
9603.30 - Pennelli e spazzole per artisti,
pennelli per scrivere e pennelli simili
per l'applicazione di prodotti cosmetici
9603.40 - Spazzole e pannelli per dipingere,
imbiancare, verniciare o simili (diversi dai pannelli della sottovoce 9603.30); tamponi e rulli per dipingere
9603.50 Altre spazzole costituenti parti di
macchine, di apparecchi o di veicoli
9603.90 - Altri
96.04 9604.00 Stacci e crivelli, a mano.
96.05 9605.00 Assortimenti da viaggio per
la toletta personale, per il cucito o la
pulizia delle calzature o degli indumenti.
96.06 Bottoni e bottoni a pressione;
dischetti per bottoni ed altre parti di
bottoni a pressione; sbozzi di bottoni.
9606.10 - bottoni a pressione e loro parti
- Bottoni:
9606.21 -- di materie plastiche, non
ricoperti di materie tessili
9606.22 -- di metalli comuni, non ricoperti
di materie tessili
9606.29 -- altri
9606.30 - Dischetti per bottoni ed altre
parti di bottoni; sbozzi di bottoni
96.07 Chiusure lampo e loro parti.
- Chiusure lampo:
9607.11 -- con dentini di metalli comuni
9607.19 -- altre
9607.20 - Parti
96.08 Penne e matite a sfera; penne e
stilografi con punta di feltro o con altre
punte porose; penne stilografiche ed altre
penne; stili per duplicatori; portamine,
portapenne, portamatite ed oggetti simili;
parti (compresi cappucci e i fermagli) di
questi oggetti, esclusi quelli della
voce n. 96.09.
Convenzione - Allegato
9608.10 - Penne e matite a sfera
9608.20 - Penne e stilografi con punta di
feltro o con altre punte porose
- Penne stilografiche ed altre penne:
9608.31 -- per disegnare ad inchiostro
di China
9608.39 -- altre
9608.40 - Portamine
9608.50 - Assortimenti di oggetti che
rientrano in almeno due delle sottovoci
precedenti
9608.60 - Cartucce di ricambio per penne
o matite a sfera, comprendenti le loro punte - Altri:
9608.91 -- pennini da scrivere e punte per
pennini
9608.99 -- altri
96.09 Matite (diverse dalle matite della
voce n. 96.08), mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare
e gessetti per sarti.
9609.10 - Matite con guaina
9609.20 - Mine per matite o per portamine
9609.90 - Altri
96.10 9610.00 Tavole di ardesia e lavagne per
scrivere o disegnare, anche incorniciate.
96.1 9611.00 Datari, sigilli, numeratori,
timbri ed oggetti simili (compresi gli
apparecchi per la stampa di etichette), a
mano; compositoi e stamperie con compositoi, a mano.
96.12 Nastri inchiostratori per macchine
da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati
per lasciare impronte, anche montati su
bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola.
9612.10 - Nastri inchiostratori
9612.20 - Cuscinetti per timbri
96.13 Accendini e accenditori (esclusi
gli accenditori della voce n. 36.03)
anche meccanici od elettrici, e loro parti
diverse dalle pietrine focaie e dagli
stoppini.
9613.10 - Accendini tascabili, a gas, non
ricaricabili
9613.20 - Accendini tascabili, a gas,
ricaricabili
9613.30 - Accendini da tavolo
9613.80 - Altri accendini ed accenditori
9613.90 - Parti
96.14 Pipe (comprese le teste), bocchini
da sigari e da sigarette, e loro parti.
9614.10 - Sbozzi di pipe, di legno o
di radica
9614.20 - Pipe e teste di pipe
9614.90 - Altri
96.15 Pettini da toletta, pettini da
ornamento, fermagli per capelli ed
oggetti simili; spille per capelli (forcine);
ferma-ricci, ondulatori, bigodini ed oggetti simili per l'acconciatura dei capelli,
diversi da quelli della voce n. 85.16,
e loro parti.
- Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti
simili:
9615.11 -- di gomma indurita o di materie
plastiche
9615.19 -- altri
9615.90 - Altri
96.16 Spruzzatori da toletta, loro montature
e teste di montature; piumini da cipria
o per l'applicazione di altri cosmetici
o prodotti da toletta.
9616.10 - Spruzzatori da toletta, loro
montature e teste di montature
9616.20 - Piumini da cipria o per
l'applicazione di altri cosmetici
o prodotti da toletta
96.17 9717.00 Bottiglie isolanti ed altri
recipienti isotermici montati, il cui
isolamento e' assicurato mediante
il vuoto, e loro parti (escluse le
ampolle di vetro)
96.18 9618.00 Manichini e simili; automi
e scene animate per mostre.
Sezione XXI
Oggetti d'arte, da collezione o di antichita'
Capitolo 97
Oggetti d'arte, da collezione o di antichita'
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) i francobolli, le marche da bollo, gli interi postali e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad avere corso nel paese di destinazione (capitolo 49);
b) le tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi d'arte o per usi simili (59.07), tranne il caso in cui possono essere classificate nella voce n. 97.06;
c) le perle fini o coltivate, le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) (dal n. 71.01 al n. 71.03).
2. Ai sensi della voce n. 97.02 per "incisioni, stampe e litografie, originali", si intendono gli esemplari ottenuti direttamente in nero o a colori, da una o piu' matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico o fotomeccanico.
3. Non rientrano nella voce n. 97.03 le sculture aventi carattere commerciale (riproduzioni in serie, stampi e lavori da artigiano) le quali sono da classificare nel capitolo della loro materia costitutiva.
4. a) Con riserva delle notre 1,2 e 3, gli oggetti suscettibili di rientrare sia in questo sia in altri capitoli della nomenclatura, debbono essere classificati in questo capitolo.
b) Gli oggetti suscettibili di rientrare sia nella voce n. 97.06 sia nelle voci dal n. 97.01 al n. 97.05 debbono essere classificati nelle voci dal n. 97.01 al n. 97.05.
5. Le cornici che racchiudono quadri, pittura, disegni, "collages" o quadretti simili ("tableautins"), incisioni, stampe o litografie, sono classificate con detti oggetti, purche' il loro carattere e valore siano in rapporto con quelli degli oggetti stessi.
Numero Codice
della voce S.A.
97.01 Quadri, pitture e disegni, eseguiti
interamente a mano, esclusi i disegni della voce n. 49.06 e gli oggetti manifatturati
decorati a mano; "collages" e quadretti
simili ("tableautins").
9701.10 - Quadri, pitture e disegni
9701.90 - Altri
97.02 9702.00 Incisioni, stampe e litografie,
originali.
97.03 9703.00 Opere originali dell'arte
statuaria o dell'arte scultoria, di
qualsiasi materia.
97.04 9704.00 Francobolli, marche da bollo,
marche postali, buste primo giorno di
emissione, interi postali e simili,
obliterati, o non obliterati ma non aventi
corso ne' destinati ad aver corso nel
paese di destinazione.
97.05 9705.00 Collezioni ed esemplari per
collezioni di zoologia, di botanica,
di mineralogia, di anatomia, o aventi
interesse storico, archeologico,
paleontologico, etnografico o numismatico.
97.06 9706.00 Oggetti di antichita' aventi
piu' di 100 anni di eta'.
Protocollo di emendamento alla Convenzione - art. 1
(("PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONE SUL SISTEMA ARMONIZZATO DI DESIGNAZIONE E CODIFICAZIONE DELLE MERCI. (Bruxelles, 24 giugno 1986).
Le Parti contraenti la Convenzione che ha istituito il Consiglio di cooperazione doganale firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950 e la Comunita' economica europea,
Considerando auspicabile che la Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (adottata a Bruxelles il 14 giugno 1983) entri in vigore il 1>
gennaio 1988,
Considerato che, a meno che l'articolo 13 di tale Convenzione non sia emendato, la data di entrata in vigore della predetta Convenzione rimarra' incerta,
Hanno convenuto quanto segue:))
((Articolo primo)) ((Il 1° comma dell'articolo 13 della Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, adottata a Bruxelles il 14 giugno 1983 (detta in avanti la 'Convenzione'), e' sostituito dal seguente:
'1. La presente Convenzione entra in vigore il 1> gennaio
immediatamente susseguente dopo per lo meno tre mesi dalla data in cui un minimo di diciassette Stati o Unioni doganali o economiche previste dall'articolo 11 qui di seguito l'abbiano firmata senza riserva di ratifica o abbiano depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione, ma non prima del 1° gennaio 1988'.))
Protocollo di emendamento alla Convenzione - art. 2
((Articolo secondo)) ((A) Il presente Protocollo entra in vigore allo stesso tempo della Convenzione purche' un minimo di diciassette Stati o Unioni doganali o economiche previste dall'articolo 11 della Convenzione abbiano depositato i loro strumenti di accettazione del Protocollo presso il Segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale. Tuttavia, nessuno Stato o Unione doganale o economica puo' depositare il proprio strumento di accettazione del presente Protocollo se non ha firmato in precedenza o firma allo stesso tempo la Convenzione senza riserva di ratifica o non ha depositato o non deposita allo stesso tempo il proprio strumento di ratifica o di adesione alla Convenzione.
B) Ogni Stato o Unione doganale o economica, che diviene parte contraente della Convenzione dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo ai sensi del comma A di cui sopra, e' Parte contraente della Convenzione emendata dal Protocollo. Copia autenticata. G. R.
Dickerson, Segretario Generale.))