Monitoring Gesetzessammlung

062U1783

IT - Leggi di Ratifica

062U1783

Ratifica ed esecuzione della Convenzione doganale per la importazione temporanea degli imballaggi adottata a Bruxelles il 6 ottobre 1960. (LEGGE 03 dicembre 1962 n. 1783)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione doganale per l'importazione temporanea degli imballaggi adottata a Bruxelles il 6 ottobre 1960.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 16 della convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 dicembre 1962 SEGNI FANFANI - PICCIONI - TRABUCCHI - COLOMBO - PRETI Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Convenzione

Convenzione doganale per l'importazione temporanea degli imballaggi (Bruxelles, 6 ottobre 1960)
CONVENTION DOUANIERE
RELATIVE A L'IMPORTATION TEMPORAIRE DES EMBALLAGES
Parte di provvedimento in formato grafico
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