Monitoring Gesetzessammlung

088G0199

IT - Leggi di Ratifica

088G0199

Ratifica ed esecuzione della convenzione che istituisce l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti, adottata dal Consiglio dei governatori della Banca mondiale a Seul l'11 ottobre 1985. (LEGGE 29 aprile 1988 n. 134)

Premessa

Entrata in vigore della legge: 01/05/1988 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione che istituisce l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti (MIGA), adottata a Seul l'11 ottobre 1985.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data dalla convenzione di cui all'articolo 1 a deccorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 61 della convenzione stessa

Art. 3

1. La quota di sottoscrizione italiana del capitale dell'Agenzia e' determinata in 28.200.000 diritti speciali di prelievo pari a dollari USA 30.512.400, al tasso di cambio fissato all'articolo 5 della convenzione (1 DSP = 1,082 dollari USA).

Art. 4

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1988 in lire 11.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali".
2. All'eventuale maggiore onere derivante da sfavorevoli variazioni del cambio lire-dollari si provvede, considerata la natura della spesa, mediante corrispondente prelevamento dai fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine annualmente iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.

Art. 5

1. L'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti comunichera', ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della convenzione di cui all'articolo 1, per tutto quanto attiene all'attuazione della convenzione stessa, con il Ministro del tesoro.

Art. 6

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 aprile 1988 COSSIGA DE MITA,Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI,Ministro degli affari esteri Visto,il Guardasigilli:VASSALLI

Convention

CONVENTION ESTABLISHING THE MULTILATERAL
INVESTMENT GUARANTEE AGENCY
Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE ISTITUTIVA DELL'AGENZIA MULTILATERALE
PER LA GARANZIA DEGLI INVESTIMENTI.
PREAMBOLO.
Gli Stati contraenti,
Considerata la necessita' di rafforzare la cooperazione internazionale nel campo dello sviluppo economico e favorire il contributo a tale sviluppo dagli investimenti esteri in generale e degli investimenti esteri privati in particolare;
Riconoscendo che il flusso di investimenti esteri verso i paesi in via di sviluppo sarebbe facilitato ed ulteriormente promosso diminuendo le preoccupazioni relative ai rischi non-commerciali;
Desiderando intensificare il flusso, verso i paesi in via di sviluppo, di capitali e tecnoligie a fini produttivi, a condizioni rispondenti alle loro esigenze, politiche ed obiettivi di sviluppo in base ad equi e stabili criteri di trattamento degli investimenti esteri;
Convinti che l'Agenzia Multilaterale per la Garanzia degli Investimenti puo' svolgere un importante ruolo nell'incentivare programmi per la garanzia degli investimenti esteri complementari a quelli nazionali e regionali, nonche' agli assicuratori privati per rischi non commerciali;
Realizzando che l'Agenzia, per quanto possibile, dovrebbe far fronte ai propri obblighi senza ricorrere al suo capitale soggetto a chiamata, e che tale obiettivo puo' essere attuato solamente attraverso un costante miglioramento delle condizioni di investimento;
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1. Istituzione e Stato giuridico dell'Agenzia.
a) E' qui di seguito istituita l'Agenzia Multilaterale per la garanzia degli Investimenti (denominata "l'Agenzia").
b) L'Agenzia avra' piena personalita' giuridica ed in particolare la capacita' di:
(i) concludere contratti;
(ii) acquisire e disporre di beni mobili ed immobili;
(iii) intentare azioni legali.

Convenzione - art. 2

Articolo 2. Obiettivi e finalita'.
Obiettivo dell'Agenzia sara' di favorire il flusso di investimenti a fini produttivi tra i paesi membri ed in particolare verso i paesi membri in via di sviluppo, integrando in tale maniera le attivita' della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (qui di seguito denominata "Banca"), della Internazional Finance Corporation e di altre istituzione finanziarie internazionali per il finanziamento dello sviluppo.
Per attuare il proprio obiettivo, l'Agenzia:
(a) rilascera' garanzie, ivi comprese l'assicurazione reciproca e la riassicurazione, contro i rischi non commerciali relativi ad investimenti effettuati in un paesi membro di altri paesi membri;
(b) svolgera' le opportune attivita' complementari per promuovere il flusso di investimenti verso e tra i paesi membri in via di svlippo; (c) esercitera' altri poteri accessori, necessari o auspicabili per la realizzazione del proprio obiettivo.
L'Agenzia seguira' le disposizioni del presente articolo in tutte le sue decisioni.

Convenzione - art. 3

Articolo 3. Definizioni
Ai fini della presente Convenzione:
(a) per "Membro" si intende uno Stato nei cui confronti la presente Convenzione sia entrata in vigore in conformita' con l'art. 61.
(b) Per "paese ospite" o "governo ospite" si intende un membro, il suo governo o autorita' pubblica di un membro nel cui territorio come definito all'art. 66 - deve essere effettuato dall'Agenzia un investimento che e' stato garantito o riassicurato, o che e' oggetto di esame per una garanzia o una riassicurazione.
(c) per "paese membro in via di sviluppo" si intende un membro menzionato all'Allegato (A) della presente, cosi' come periodicamente emendato dal Consiglio dei Governatori di cui all'Articolo 30 (qui di seguito denominato Consiglio).
d) Per "maggioranza qualificata" si intende il voto a favore di non meno dei due - terzi del totale dei votanti che rappresentino non meno del cinquancinque per cento delle azioni sottoscritte del capitale azionario dell'Agenzia.
e) Per "valuta convertibile" si intende (1) qualsiasi valuta designata come tale periodicamente dal Fondo Monetario Internazionale, nonche' (ii) ogni altra valuta disponibile e convertibile ed avente effettivo corso, designata dal Consiglio di Amministrazione di cui all'Articolo 30 (qui di seguito denominato "Consiglio di Amministrazione") ai fini della presente Convenzione - previa consultazione con il Fondo Monetario Internazionale e l'approvazione dello Stato di appartenenza di tale valuta.

Convenzione - art. 4

Articolo 4. Membri
a) Potranno divenire membri dell'Agenzia tutti i membri della Banca e la Confederazione Elvetica.
b) Saranno membri fondatori gli Stati figuranti all'Allegato (A) alla presente e che saranno divenuti parti alla presente Convenzione alla data del 30 ottobre 1987 o prima della stessa.

Convenzione - art. 5

Articolo 5. Capitale
a) Il capitale sociale autorizzato dell'Agenzia ammontera' ad un miliardo di Diritti speciali di Prelievo (Ds.p. 1.000.000.000). Il capitale sociale sara' suddiviso in n. 100.000 azioni del valor nominale ognuna di 10.000 diritti speciali di prelievo, che potranno essere messe a disposizione per la sottoscrizione da parte dei membri. Tutti gli obblighi di pagamento dei Paesi membri relativamente al capitale sociale dovranno essere saldati in base al valore medio del D.s P. espresso in dollari statunitensi per il periodo 1 gennaio 1981-30 giugno 1985, tale valore essendo pari a 1,082 dollari USA per D.s P.
b) Il capitale sociale aumentera' con l'emissione di un nuovo membro qualora le azioni un tempo autorizzate risultino insufficienti a fornire i titoli da sottoscrivere da parte di tale membro in conformita' con l'articolo 6.
(c) Il Consiglio, a maggioranza qualificata, potra' in qualsiasi momento aumentare il capitale sociale dell'Agenzia.

Convenzione - art. 6

Articolo 6. Sottoscrizione delle azioni.
Ciascun membro fondatore dell'Agenzia sottoscrivera' alla pari il numero delle azioni di capitale sociale menzionate accanto al suo nome all'allegato (A) alla presente. Ogni altro membro sottoscrivera' il numero di azioni di capitale sociale secondo le disposizioni e condizioni decise dal Consiglio, ma in nessun caso ad un prezzo di emissione inferiore alla pari. Nessun membro potra' sottoscrivere meno di cinquanta azioni. Il Consiglio puo' decidere le norme in base alle quali i membri sottoscrivono titoli addizionali del capitale sociale autorizzato.

Convenzione - art. 7

Articolo 7. divisioni e chiamate sul capitale sottoscritto
La sottoscrizione iniziale di ogni membro sara' pagata come segue:
(i) entro novanta giorni dalla data in cui la presente Convenzione entra in vigore nei confronti di detto membro, il dieci per cento del costo di ogni azione sara' pagato in contanti come convenuto all'Articolo 8, paragrafo (a) ed un altro dieci per cento sara' versato in forma di garanzie senza interessi non negoziabili o di obbligazioni analoghe da essere riscosse conformemente alla delibera presa dal Consiglio per soddisfare gli impegni assunti dall'Agenzia. (ii) La rimanenza sara' esatta dall'Agenzia quando questa sara' sollecitata ad ampiere alle proprie obbligazioni.

Convenzione - art. 8

Articolo 8. Pagamento delle sottoscrizioni azionarie
a) I pagamenti delle quote sottoscritte avverranno in valute convertibili, eccetto quelli dei paesi in via di sviluppo, che saranno fatti nella loro valuta fino al 25% della parte in contante delle loro sottoscrizioni, da pagarsi ai sensi dell'art. 7, (i).
b) Le chiamate per una qualsiasi porzione di sottoscrizione non pagata saranno uniformi per tutti i titoli.
c) se, a seguito di chiamata, l'ammonatare ricevuto dall'Agenzia si rivelasse insufficiente a far fronte agli obblighi che hanno necessitato la chiamata stessa, l'Agenzia potra' fare ulteriori chiamate per le sottoscrizioni non pagate fino a che il capitale ricevuto complessivo non sia sufficiente a far fronte ai propri obblighi.
d) la responsabilita' relativa alle azioni sara' limitata alla porzione di quota non pagata del costo di emissione.

Convenzione - art. 9

Articolo 9. Valutazione delle monete.
Ogni qualvolta si riveli necessario determinare, per gli scopi di questa Convenzione, il tasso di cambio di una moneta rispetto ad un'altra, detto valore sara' ragionevolmente determinato dall'Agenzia dopo consultazioni con il Fondo Monetario Internazionale.

Convenzione - art. 10

Articolo 10. Rimborsi.
a) L'Agenzia dovra', non appena praticabile, rimborsare ai Paesi membri, le somme pagate a seguito di chiamata sul capitale sottoscritto, se e nella misura in cui:
(i) la chiamata essendo stata effettuata al fine di soddisfare una richiesta di indennizzo nei confronti di un contratto di garanzia o di riassicurazione, l'Agenzia abbia successivamente ricuperato in tutto o in parte la somma da essa versata in una valuta convertibile; oppure
(ii) la chiamata essendo stata avanzata a seguito di una mancato pagamento da parte di un membro che successivamente abbia sanato interamente o in parte detta mancanza; oppure
(iii) Il Consiglio, a maggioranza qualificata, decida che la situazione finanziaria dell'Agenzia consente il rimborso di parte o di tutte le somme attingendo ai redditi nell'Agenzia.
b) Ogni rimborso effettuato in base al presente articolo a favore di un membro, dovra' essere fatto in valuta convertibile, in proporzione ai pagamenti effettuati da quel Paese membro fino al totale dell'ammontare versato, in osservanza a chiamate fatte prima del rimborso stesso.
c) L'equivalente delle somme rimborsate ad un membro in base al presente Articolo faranno parte delle obbligazioni di capitale soggette a chiamata di questo stesso membro, conformemente all'Articolo 7 (ii).

Convenzione - art. 11

Articolo 11; Rischi coperti
a) Facendo valere le disposizioni dei paragrafi (b) e (c) qui di seguito, l'Agenzia puo' garantire investimenti contro perdita risultante dai seguenti tipi di rischio:
(i) Trasferimento di valuta.
Qualsiasi introduzione, imputabile al Governo ospite, di restrizioni al trasferimento fuori dal Paese ospite, di valuta locale in una valuta convertibile od altro tipo di valuta accettabile all'assicurato, ivi compresa la mancanza del Governo ospite di provvedere entro un periodo di un tempo ragionevole ad una richiesta di trasferimento di fondi avanzata dallo stesso;
(ii) Espropriazioni e provvedimenti analoghi.
Qualsiasi atto legislativo o amministrativo od omissione imputabile al Governo ospite che privi l'assicurato del godimento, o controllo, o sostanziale profitto derivante dal proprio investimento, ad eccezione di misure non discriminatorie e di portata generale normalmente adottate dai governi per regolare l'attivita' economica sul territorio nazionale;
(iii) Inadempienza contrattuale
Qualsiasi disconoscimento o inadempienza da parte del governo ospite, di un contratto stipulato con l'assicurato qualora (a) l'assicurato non possa ricorrere in giudizio o ad arbitrato per quanto riguarda detto disconoscimento o violazione, ovvero qualora (b) non venga emessa sentenza entro i termini previsti dai contratti di garanzia in conformita' con i regolamenti dell'Agenzia, ovvero qualora (c) la sentenza emessa non possa trovare attuazione;
(iv) stato di guerra e disordini civili
Qualsiasi azione militare o disordine civile nel territorio del paese ospite cui si applica la presente convenzione, come previsto all'Articolo 66.
(b) Si istanza congiunta dell'investitore e del paese ospite, il Consiglio di amministrazione, a maggioranza qualificata, potra' approvare l'estensione della copertura prevista dal presente articolo a specifici rischi non commerciali non conpletati nel capoverso (a) di cui sopra, ma in nessun caso a rischi di svlautazione o deprezzamento valutario.
(c) Non sono contemplate perdite risultanti da:
(i) azioni od omissioni del governo ospite cui l'assicurazione abbia dato il proprio consenso o di cui si sia reso responsabile, nonche'
(ii) azioni od omissioni del governo ospite o altri eventi verificatesi prima della conclusione del contratto di garanzia.

Convenzione - art. 12

Articolo 12. Investimenti aventi diritto a coperture
(a) Gli investimenti aventi diritto a copertura comprenderanno interessi azionari, inclusi prestiti a medio o lungo termine accesi o garantiti da azionisti di un'azienda, nonche' quelle forme di investimento diretto specificate dal Consiglio di amministrazione.
(b) Il Consiglio di amministrazione, a maggioranza qualificata, potra' estendere il diritto di copertura a qualsiasi altra forma di investimento a medio o lungo termine, tuttavia prestiti diversi da quello contemplati al paragrafo (a) potranno avere dirittto a copertura solo se connessi ad un investimento specifico gia' coperto o che sara' coperto dall'Agenzia.
(c) Le garanzie saranno limitate ad investimenti la cui attuazione sara' successiva alla registrazione, da parte dell'Agenzia, della richiesta di garanzia. Tali investimenti potranno includere:
(i) qualsiasi trasferimento di valuta estera inteso ad ammodernare, espandere o sviluppare un investimento esistente nonche'
(ii) l'impiego di guadagni risultanti da investimenti esistenti, che diversamente verrebbero trasferiti fuori del paese ospite.
(d) Nel garantire un investimento, l'Agenzia dovra' accertare:
(i) la validita' economica dell'investimento ed il contributo che potra' dare allo sviluppo del paese ospite;
(ii) la rispondenza dell'investimento alle leggi ed ai regolamenti del paese ospite;
(iii) la rispondenza dell'investimento agli obiettivi di sviluppo convenuti ed alle priorita' del paese ospite; nonche'
(iv) le condizioni che regolano gli investimenti nel paese ospite ivi compresa la possibilita' di avvalersi di un giusto ed equo trattamento e di una tutela giuridica degli investimenti.

Convenzione - art. 13

Articolo 13. Investitori aventi diritto alla copertura.
(a) Qualsiasi persona fisica o giuridica potra' avere diritto alla copertura assicurativa da parte dell'Agenzia purche':
(i) tale persona fisica sia un cittadino di un paese membro che non sia il paese ospite;
(ii) tale persona giuridica sia una societa' per azioni ed abbia la sua sede principale in un paese membro o la maggioranza del suo capitale sia posseduta da uno o piu' membri o da cittadini di un paese membro purche' in nessuno dei casi citati si tratti del paese ospite; e
(iii) tale persona giuridica, sia essa privata o no, operi su base commerciale.
(b) Qualora ai fini del paragrafo (a) di cui sopra, l'investitore abbia piu' nazionalita', la nazionalita' di un membro prevarra' su quella di un non membro e la nazionalita' del paese ospite prevarra' sulla nazionalita' di qualsiasi altro membro.
(c) Su richiesta congiunta dell'investitore e del paese ospite, il Consiglio di amministrazione, a maggioranza qualificata, potra' estendere il diritto alla copertura ad una persona fisica che abbia la nazionalita' del paese ospite ovvero ad una persona giuridica costituita in societa' per azioni nel paese ospite o la cui maggioranza di capitale sia posseduta da cittadini del paese ospite purche' i beni investiti non provengano da paese ospite.

Convenzione - art. 14

Articolo 14. Paesi ospiti aventi diritto alla copertura assicurativa.
Gli investimenti saranno garantiti in base al presente Capitolo solo se effettuati nel territorio di un paese membro in via di sviluppo.

Convenzione - art. 15

Articolo 15. Approvazione del paese ospite
L'Agenzia non stipulera' nessun contratto di garanzia prima che il governo ospite abbia autorizzato l'emissione da parte dell'Agenzia del titolo di garanzia contro i rischi rientranti nella copertura assicurativa.

Convenzione - art. 16

Articolo 16. Termini e condizioni
I termini e le condizioni di ogni contratto di garanzia saranno determinati dall'Agenzia conformemente alle norme ed ai regolamenti fissati dal Consiglio di amministrazione, purche' l'Agenzia non copra la totalita' delle perdite dell'investimento assicurato. I contratti di garanzia saranno approvati dal Presidente secondo le direttive del Consiglio di amministrazione.

Convenzione - art. 17

Articolo 17. Pagamento delle richieste di indennizzo.
Il Presidente, su direttive di amministrazione, decidera' il pagamento dell'indennizzo a favore di un assicurato conformemente al contratto di garanzia ed alle polizze approvate dal Consiglio di amministrazione. I contratti di garanzia contempleranno che gli assicurati ricerchino, prima che l'Agenzia effettui il pagamento, le soluzioni amministrative piu' opportune, purche' queste possano essere prontamente attuabili in base alle leggi vigenti nel paese ospite. Tali contratti prevederanno che un ragionevole periodo di tempo intercorra fra gli eventi che hanno originato la richiesta di indennizzo ed il pagamento dello stesso.

Convenzione - art. 18

Articolo 18. Surrogazione
(a) Successivamente all'avvenuto pagamento o all'autorizzazione dello stesso a favore di un assicurato, l'Agenzia potra' subentrare nei diritti o nelle richieste di indennizzo relativi all'investimento garantito che l'assicurato vantava nei confronti del paese ospite o di altri debitori. Il contratto di garanzia completera' i termini e le condizioni di tale surrogazione.
(b) I diritto dell'Agenzia previsto al paragrafo (a) di cui sopra saranno riconosciuti da tutti i membri.
(c) Le somme in valute del paese ospite acquisite dall'Agenzia in veste di surrogante conformemente al paragrafo (a) di cui sopra otterranno, da parte col paese ospite, relativamente al loro utilizzo e conversione, un trattamento favorevole analogo a quello spettante ai fondi in possesso dell'assicurato. In ogni caso, tali somme potranno essere utilizzate dall'Agenzia per far fronte alle sue spese amministrative e ad altri costi. L'Agenzia cerchera' inoltre di accordarsi con i paesi ospiti per altri impieghi di tali valute nella misura in cui esse non siano convertibili.

Convenzione - art. 19

Articolo 19. Rapporti con enti nazionali e regionali
L'Agenzia cooperera' ed integrera' l'opera di enti anzionali di paesi membri o di enti regionali la maggioranza del cui capitale sia posseduta da membri che svolgano attivita' analoghe a quelle dell'Agenzia, al fine di rendere piu' efficaci i rispettivi servizi e contribuire ad incrementare il flusso degli investimenti esteri. A tale fine, l'Agenzia potra' trattare con tali enti i dettagli di simile cooperazione, incluse in particolare le modalita' relative alla riassicurazione e co-assicurazione.

Convenzione - art. 20

Articolo 20. Riassicurazione di enti nazionali e regionali
(a) L'Agenzia potra' stipulare polizze riassicurative relativamente a determinati investimenti, contro perdite risultanti da uno o piu' rischi non commerciali sottoscritti da un membro o sua agenzia, ovvero da un'agenzia regionale di garanzia degli investimenti la maggioranza del cui capitale sia detenuta dai membri.
Il Consiglio di amministrazione, a maggioranza qualificata, fissera' periodicamente il tetto massimo dell'eventuale responsabilita' che l'Agenzia puo' assumersi per i contratti riassicurativi. Per determinati investimenti effettuati oltre dodici mesi prima della avvenuta ricezione, da parte dell'Agenzia, della richiesta di riassicurazione, il tetto massimo sara' inizialmente pari al dieci per cento della responsabilita' globale assunta dall'Agenzia in base al presente Capitolo. Le condizioni per il diritto di copertura assicurativa specificate agli articoli 11-14 troveranno applicazione nei confronti degli interventi riassicurativi, salvo che gli investimenti riassicurati non necessitino di essere attuati successivamente all'istanza di riassicurazione.
(b) I contratti di riassicurazione specificheranno diritto ed obblighi reciproci dell'Agenzia e di un membro - o agenzia - riassicurato in base alle norme ed ai regolamenti fissati dal Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione, allo scopo di minimizzare i rischi, autorizzera' qualsiasi contratto riassicurativo relativo ad un investimento intrapeso prima dell'avvenuta ricezione da parte dell'Agenzia, della richiesta riassicurativa, accertandosi che l'Agenzia percepisce un premio commisurato al rischio assunto e che l'ente riassicurato debitamente operi per la promozione di nuovi investimenti nei paesi membri in via di sviluppo.
(c) L'Agenzia, nella misura del possibile, provvedera' a far si' che essa, o l'ente riassicurato, abbia gli stessi diritti di surrogazione ed arbitrato equivalenti a quelli che l'Agenzia avrebbe se fosse il principale garante.
Termini e condizioni riassicurative contempleranno il ricorso a strumenti amministrativi conformemente all'articolo 17, prima che un qualsivoglia pagamento sia effettuato dall'Agenzia. La surrogazione diverra' effettiva nei confronti del paese ospite interessato solo dopo l'approvazione della riassicurazione effettuata dall'Agenzia.
L'Agenzia includera' nei contratti riassicurativi disposizioni che prevedano l'obbligo per il riassicurato di far diligentemente valere i diritti e le rivendicazioni relativi all'investimento riassicurato.

Convenzione - art. 21

Articolo 21. Cooperazione con assicuratori privati e riassicuratori (a) L'agenzia potra' stipulare accordi con assicuratori privati di paesi membri al fine di incrementare le proprie attivita' e incoraggiare gli assicuratori a fornire la copertura assicurativa contro rischi non commerciali nei paesi membri in via di sviluppo condizioni analoghe a quelle applicate dall'Agenzia. Tali accordi includeranno le modalita' di riassicurazione da parte dell'Agenzia alle condizioni e secondo le procedure specificate all'articolo 20.
(b) L'Agenzia potra' riassicurare in tutto o in parte presso un appropriato ente riassicurativo qualsiasi polizza asssicurativa da essa stipulata.
(c) In particolare, l'Agenzia cercera' di garantire quegli investimenti per i quali - a condizioni ragionevoli non esiste analoga copertuara da parte di assicuratori e riassicuratori.

Convenzione - art. 22

Articolo 22. Limiti di garanzia
(a) Salvo diversamente disposto dal Consiglio a maggioranza qualificata, l'ammontare complessivo dell'eventuale responsabilita' che puo' essere assunta dall'Agenzia in base al presente Capitolo non eccedera' il 150% del totale dell'intero capitale sottoscritto, delle risertve e delle quote di copertura riassicurativa dell'Agenzia come stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di amministrazione rivedra' peridoicamente il coefficiente rischio del portafoglio detenuto dall'Agenzia alla luce dell'esperienza acquisita relativamente alle richieste di indennizzo, grado di diversificazione del rischio, copertura riassicurativa ed altri fattori rilevanti, onde accertare se raccomandare o meno al Consiglio ritocchi all'ammontare complessivo delle eventuali responsabilita' globali. Il tetto massimo stabilito dal Consiglio non dovra' mai in nessun caso superare il quintuplo dell'ammontare dell'intero capitale sottoscritto dall'Agenzia, delle riserve e di quelle quote di copertura riassicurativa ritenute appropriate.
(b) Senza pregiudizio per il limite massimo di garanzia di cui al paragrafo (a) di cui sopra, il Consiglio di amministrazione potra' prescrivere:
(i) i tetti massimi di eventuali responsabilita' globali assumibili dall'Agenzia in base al presente Capitolo per tutte le garanzie emesse nei confronti degli investitori di ogni singolo paese membro.
Nel determinare detti tetti massimi, il Consiglio di amministrazione terra' debito conto della quota partecipativa di ogni singolo membro al capitale dell'Agenzia, nonche' dell'esigenza di applicare limiti meno restrittivi per gli investimenti che traggono origine da paesi membri in via di sviluppo;
(ii) i tetti massimi di eventuale responsabilita' assumibili dall'Agenzia in relazione ai fattori di diversificazione del rischi o quali progetti individuali, singoli paesi ospiti e tipi di investimento o rischio.

Convenzione - art. 23

Articolo 23. Promozione degli investimenti
(a) L'Agenzia effettuera' attivita' di ricerca, svolgera' azioni di promozine dei flussi di investimento e divulghera' informazioni relative alle possibilita' di investimento nei paesi in via di sviluppo al fine di migliorare il clima atto a favorire flussi di investimenti esteri verso quei paesi. L'Agenzia potra' - su richiesta di un membro - fornire consulenza ed assistenza tecnica per migliorare le condizioni di investimento nel territorio di detto paese membro. Nello svolgere queste attivita', l'Agenzia:
(i) si ispirera' ai principali accordi di investimento fra i paesi membri;
(ii) si adoperera' per rimuovere quegli ostacoli esistenti sia nei paesi sviluppati che nei paesi membri in via di sviluppo, che impediscono il flusso di investimenti verso i paesi membri in via di sviluppo, e
(iii) coordinera' la propria azione a quella delle altre agenzie che si occupano di promozione degli investimenti esteri, ed in particolare la International Finance Corporation (Societa' finanziaria Internazionale).
(b) Inoltre l'Agenzia:
(i) incoraggera' la risoluzione amichevole di vertenze fra investitori e paesi ospiti;
(ii) si adoperera' per concludere accordi con paesi membri in via di sviluppo, specie con potenziali paesi ospiti i quali assicureranno che all'Agenzia, per gli investimenti da essa garantiti, sia riservato un trattamento non meno favorevole di quello accordato dal paese interessato, in un accordo in materia di investimenti, ad una agenzia di garanzia degli investimenti o Stato piu' favoriti, detti accordi dovranno essere autorizzati dal Consiglio di amministrazione a maggioranza qualificata;
(iii) promuovera' e favorira' la conclusione di accordi fra i suoi paesi membri per l'incentivazione e la tutela degli investimenti.
(c) L'Agenzia prestera' particolare attenzione, nei suoi sforzi promozionali, all'importanza di accrescere il flusso di investimenti tra i paesi in via di sviluppo.

Convenzione - art. 24

Articolo 24. Garanzie degli investimenti sponsorizzati
Oltre alle operazioni di garanzia effettuato dall'Agenzia in base al presente Capitolo, l'Agenzia potra' garantire investimenti in base agli accordi di sponsorizzazione contemplati nell'allegato I alla presente Convenzione.

Convenzione - art. 25

Articolo 25. Gestione Finanziaria
L'Agenzia svolgera' le proprie attivita' secondo una sana gestione imprenditoriale ed una prudente gestione finanziaria per essere sempre in grado di far fronte ai propri impegni finanziari.

Convenzione - art. 26

Articolo 26. Premi e oneri
L'Agenzia stabilira' e rivedra' peridodicamente i tassi dei premi, oneri ed altre spese applicabili ad ogni tipo di rischio.

Convenzione - art. 27

Articolo 27. Destinazione dell'utile netto
(a) Fatte salvo le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo (a) (iii), l'Agenzia dovra' assegnare l'utile netto alle riserve fino a che tale riserve non raggiungano un ammontare pari a cinque volte il capitale sottoscritto dall'Agenzia.
(b) Una volta che le riserve avranno raggiunto il livello prescritto al paragrafo (a) di cui sopra, il Consiglio decidera' se ed in che misura l'utile netto dell'agenzia dovra' essere iscritto nelle riserve, distribuito ai membri dell'Agenzia o diversamente impiegato.
Ogni distribuzione dell'utile netto ai membri dell'agenzia avverra' sempre proporzionalemente alla quota di capitale sottoscritto da ciascun membro conformemente a quanto deliberato dal Consiglio a maggioranza qualificata.

Convenzione - art. 28

Articolo 28. Bilancio preventivo
Il presidente redigera' un bilancio annuale di previsione delle
entrate e delle uscite dell'Agenzia da sottoporre all'approvazione del consiglio di Amministrazione.

Convenzione - art. 29

Articolo 29. Conti finanziari
L'Agenzia pubblichera' un Rapporto Annuale con i rendiconti delle proprie operazioni e di quelle dello Sponsorship Trust Fund (Fondo fiduciario di sponsorizzazione) previsto dall'Alllegato I alla presente Convenzione, debitamente verificati dai revisori esterni.
L'Agenzia inviera', ad intervalli regolari, ai propri membri una sintesi della propria situazione fiananziaria ed un conto profitti e perdite illustrante i risultati delle operazioni effettuate.

Convenzione - art. 30

Articolo 30. Struttura dell'Agenzia
L'Agenzia avra' un Consiglio dei Governatori, un Consiglio di amministrazione, un Presidente e il personale necessario ad assolvere i compiti fissati dall'Agenzia.

Convenzione - art. 31

Articolo 31. Il Consiglio dei Governatori
(a) Tutti i poteri dell'Agenzia saranno detenuti dal Consiglio dei Governatori, fatta eccezione per quei poteri che, in base alla presente Convenzione, sono specificamente conferiti ad un diverso organo dell'Agenzia.
Il Consiglio dei Governatori potra' demandare al Consiglio di amministrazione l'esercizio di uno qualsiasi dei suoi poteri ad eccezione del potere di:
(i) ammettere nuovi membri e fissare le condizioni relative alla loro ammissione;
(ii) sospendere un membro;
(iii) decidere un aumento od una riduzione di capitale;
(iv) accrescre il limite dell'insieme delle eventuali responsabilita' conformemente all'articolo 22, paragrafo (a);
(v) designare un membro quale paese membro in via di sviluppo conformemente all'articolo 3, paragrafo (c);
(vi) Classificare un nuovo membro quale appartenente alla categoria 1 o alla categoria 2 ai fini del voto, conformemente allo articolo 39, paragrafo (a), o riclassificare un membro esistente per lo stesso scopo;
(vii) determinare gli emolumenti dei membri del Consiglio di amministrazione e dei loro supplenti;
(viii) cessare le attivita' e liquidare l'Agenzia;
(ix) distribuire le disponibilita' ai membri a seguito di liquidazione, e
(x) emandare la presente Convenzione, i suoi Allegati e le sue Tabelle.
(b) Il consiglio dei Governatori sara' composto da un Governatore e da un suo supplente nominati da ogni membro nei nodi stabiliti dal Consiglio stesso. Nessun supplente potra' votare slavo che in assenza del titolare. Il Consiglio scegliera' uno dei Governatori quale Presidente.
(c) Il Consiglio terra' una riunione annuale ed altre riunioni che riterra' opportune o che saranno convocate dal consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione convochera' una riunione del consiglio (dei Govenatori) ogni qulavolta cinque membri o dei membri che detengono il 25% dei voti complessivi lo richiedono.

Convenzione - art. 32

Articolo 32. Il Consiglio di amministrazione
(a) Il Consiglio di amministrazione sara' responsabile delle attivita' generali dell'Agenzia e nell'assolvere tale impegno adottera' le misure necessarie o contemplate dalla presente convenzione.
(b) Il Consiglio di amministrazioni sara' composto da non meno di dodici amministratori. Il numero degli amministrtori potra' essere modificato dal Consiglio dei Governatori in considerazione dei cambiamenti intervenuti nel numero dei membri. Ogni amministatore potra' nominare un sostituto, che avra' piena facolta' di agire in sua vece in caso di sua assenza o di sua incapacita' d'intervento. Il Presidente della Banca sara' d'ufficio Presidente del consiglio di amministrazione, ma non avra' diritto di voto se non in presenza di parita' di voti, nel qual caso il suo voto sara' determinante.
(c) Il consiglio (dei Governatori) stabilira' il mandato degli amministatori. Il primo consiglio di amministrazione sara' istituito dal Consiglio dei Governatori nel corso della sua riunione inaugurale.
(d) Il Consiglio di amministrzione si riunira' su convocazione del suo Presidente che agira' di propria iniziativa o su richiesta di tre amministratori.
(e) Fintanto che il Consiglio (dei Governatori) non decidera' che l'Agenzia deve disporre di un consiglio di amministrazione in loco operante su base permanente, gli amministratori ed i loro supplenti riceveranno un compenso solo per la loro partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione e per l'assolvimento di altri compiti ufficiali per conto dell'Agenzia. Una volta istituito un consiglio di amministrazione permanente, gli amministratori ed i loro supplenti saranno remunerati come stabilito dal Consiglio dei governatori.

Convenzione - art. 33

Articolo 33. Presidente e personale
(a) Il Presidente, sotto il controllo generale del consiglio di amministrazione dirigera' l'ordinaria amministrazione dell'Agenzia.
Sara' responsabile dell'organizzazione, nomina, licenziamento del personale.
(b) Il Presidente dell'Agenzia sara' nominato dal consiglio di ammnistrazione su designazione del suo Presidente. Il Consiglio dei Governatori stabilira' il trattamento ed i termini del contratto di servizio del Presidente.
(c) Nell'assolvimento delle loro funzioni, Presidente e personale dovranno rispondere unicamente all'Agenzia ed a nessun'altra autorita'. Ogni membro dell'Agenzia rispettera' il carattere internazionale del proprio mandato e si asterra' dal tentare di influenzare il Presidente e il personale durante lo svolgimento dei loro compiti.
(d) Nel nominare il personale, il Presidente, considerata la assoluta necessita' di assicurare il massimo grado di efficienza e di competenza tecnica, avra' cura di reclutare personale la cui rappresentativita' geografica sia la piu' ampia possibile.
(e) Presidente e personale manterranno in ogni circostanza il massimo grado di riservatezza relativamente alle informazioni raccolte nell'espletamento delle attivita' dell'Agenzia.

Convenzione - art. 34

Articolo 34. Divieto di attivita' politica
L'Agenzia, il suo Presidente ed il suo personale non interferiranno negli affari politici di alcun membro. Pur riconoscendo il diritto dell'Agenzia di tener conto di tutte le circostanze relative ad un investimento, non saranno influenzati nelle loro decisioni dal sistema politico del membro o dei membri interessati.
Qualsiasi considerazione pertinente alle loro decisioni dovra' essere vagliate in modo imparziale onde soddisfare gli scopi contemplati all'articolo 2.

Convenzione - art. 35

Articolo 35. Rapporti con le Organizzazioni Internazionali
L'Agenzia, nei termini previsti dalla presente convenzione, cooperera' con le Nazioni Unite e con qualsiasi organizzazione intergovernativa avente specifiche responsabilita' nei suoi relativi campi),ed in particolare con la Banca e con la International Finance Corporation.

Convenzione - art. 36

Articolo 36. Ubicazione della sede principale
(a) La sede principale dell'Agenzia sara' ubicata a Washington D.C. salvo che il Consiglio (dei Governatori), a maggioranza qualificata, non decida di fissarla altrove.
(b) L'Agenzia, ove necessario, potra' dotarsi di altri uffici per l'espletamento delle sue attivita'.

Convenzione - art. 37

Articolo 37. Banche depositarie delle attivita'
Ogni membro designera' la propria banca centrale quale banca depositaria presso la quale l'Agenzia potra' mantenere i propri beni nella valuta del paese membro o altre sue disponibilita' e, in mancanza di una banca centrale, designera' all'uopo un altro istituto accettabile per l'Agenzia.

Convenzione - art. 38

Articolo 38. Canali di comunicazione
(a) Ogni membro designera' l'autorita' competente cui l'Agenzia potra' rivolgersi per qualsiasi questione inerente la presente Convenzione.
L'Agenzia considerera' le dichiarazioni di dette autorita' come se fossero rese dal paese membro. L'Agenzia, su richiesta di un membro, consultera' lo stesso paese membro per qualsiasi questione di cui agli articoli 19-21 inerenti od istituiti assicurativi dello stesso. (b) Qualora sia richiesta l'autorizzazione di ogni membro prima di qualsiasi atto dell'Agenzia, l'autorizzazione si riterra' accordata salvo obiezione avanzata da un paese membro entro un periodo di tempo ragionevole fissato dall'Agenzia all'atto della notifica dell'atto proposto.

Convenzione - art. 39

Articolo 39. Votazione e Adeguamenti delle sottoscrizioni
(a) Al fine di provvedere all'organizzazione delle votazioni che riflettino uguali interessi nell'Agenzia delle due categorie di Stati elencati nella tabella A della presente Convenzione, come pure l'importanza della partecipazione finanziaria di ciascun membro, ogni singolo membro disporra' di 177 voti piu' un voto di sottoscrizione per ogni quota del pacchetto detenuto da detto membro.
(b) Qualora durante i tre anni successivo all'entrata in vigore della presente convenzione il totale dei voti, attribuiti in qualita' di membri e di sottoscrittori, appartenenti ad una delle due categorie di Stati elencati alla Tabella A alla presente Convenzione, risultasse inferiore al 40% del totale dei voti complessivi, i membri di tale categoria riceveranno quel numero supplementare di voti necessario affinche' la somma dei voti complessivi della categoria corrisponda ad una data percentuale dei voti. I voti supplementari saranno distribuiti fra i membri di tale categoria proporzionalemnte ai voti per quote sottoscritte che ciascun membro detiene rispetto alla somma dei voti attribuiti per sottoscrizione quote alla categoria in oggetto. Tali voti supplementari saranno soggetti ad un adeguamento automatico al fine di salvaguardare una data percentuale e saranno annullati al termine del triennio menzionato.
(c) Durante il terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente Convenzione, il consiglio (dei Governatori) effettuera' una revisione della distribuzione delle quote e basera' la propria decisione sui seguenti principi:
(i) i voti detenuti dai membri rifleteranno le effettive sottoscrizioni di quote di capitale dell'Agenzia nonche' i voti dei membri contemplati al paragrafo (a) del presente articolo;
(ii) le quote attribuite a paesi che non abbiano provveduto a sottoscrivere la Convenzione saranno ridistribuite a quei membri ed i quei termini che consentano l'equilibrio fra i voti delle categorie sopra menzionate, e
(iii) il consiglio adottera' misure atte a facilitare la capacita' dei membri di sottoscrivere le quote loro attribuite.
(d) Entro il triennio previsto al paragrafo (b) del presente articolo, tutte le delibere del Consiglio (dei Governatori) e del Consiglio di amministrazione saranno prese a maggioranza qualificata, fatta eccezione per quelle delibere per le quali e' richiesta una piu' alta maggioranza in base alla presente Convenzione, che saranno adottate secondo detta maggioranza.
(e) Qualora il capitale azionario dell'Agenzia venga aumentata conformemente all'articolo 5, paragrafo (c), ogni membro che lo richieda sara' autorizzato a sottoscrivere una parte dell'aumento equivalente al rapporto tra la quota sottoscritta e il capitale azionario complessivo dell'Agenzia, ma a nessun membro sara' fatto obbligo di sottoscrivere parte dell'aumento di capitale.
(f) Il consiglio (dei governatori) emanera' norme relative alle ulteriori sottoscrizioni previste al paragrafo (e) del presente articolo. Tali norme contempleranno adeguati limiti di tempo per la presentazione da parte dei membri delle richieste relative a dette sottoscrizioni.

Convenzione - art. 40

Articolo 40 - Voto in seno al Consiglio (dei Governatori)
(a) Ogni governatore avra' diritto a votare per il membro che rappresenta. Salvo diversamente disposto dalla convenzione, le delibere del Consiglio verranno adottate a maggioranza semplice.
(b) Ad ogni riunione del Consiglio, il quorum sara' rappresentato da quella maggioranza dei Governatori che abbiano non meno dei due terzi dei voti complessivi.
(c) Il Consiglio potra' disporre che il Consiglio di amministrazione, nell'interesse supremo dell'Agenzia, possa chiedere al Consiglio di deliberare sua di una specifica questione senza che sia necessario indire una sua convocazione.

Convenzione - art. 41

Articolo 41. Elezione degli amministratori.
(a) Gli amministratori sono eletti in conformita' alla Tabella B. (b) Gli amministratori rimangono in carica fin quando non vengano eletti i loro successori. Se la carica di un amministratore si rende vacante oltre novanta giorni prima del termine del suo mandato, i Governatori che avevano eletto l'ex amministratore eleggono un altro ammnistratore per il resto del mandato. Ai fini dell'elezione e' richiesta la maggioranza dei voti. Mentre la carica rimane vacante, il sostituto dell'ex ammnistratore esercita i suoi poteri, tranne quello di nominare un sostituto.

Convenzione - art. 42

Articolo 42. Voto in seno alla Commissione.
(a) Ogni ammnistratore avra' diritto ad esprimere il numero di voti dei membri i cui voti avevano contribuito alla sua elezione/ I voti spettanti ad ogni amministratore saranno espressi unitariamente.Salvo diversamente disposto dalla presente Convenzione, le delibere del Consiglio di ammnistrazione saranno prese a maggioranza semplice.
(b) Ad ogni riunione del Consiglio di ammnistrazione, il quorum sara' rappresentato da quella maggioranza degli amministratori aventi non meno della meta' dei voti complessivi.
(c) Il Consiglio di amministrazione potra' disporre che il suo Presidente, nell'interesse supremo dell'Agenzia, chiede al Consiglio di amministrazioni di deliberare su di una specifica questione senza che sia necessario indice una sua convocazione.

Convenzione - art. 43

Articolo 43 - Scopi del capitolo
Onde consentire all'Agenzia di svolgere le proprie funzioni, verranno ad essa accordati immunita' e privilegi stabiliti nel presente capitolo nel territorio di ogni membro.

Convenzione - art. 44

Articolo 44. Procedimenti legali.
Azioni di versa natura rispetto a quelle di cui agli articoli 57 e 58 possono essere intentate contro l'Agenzia solo presso una corte avente giurisdizione nel territorio di un paese membro in cui l'Agenzia abbia un suo ufficio o abbia provveduto a nominare un proprio rappresentante cha la assista e le notifichi eventuali procedimenti. Nessuna azione puo' essere intentata contro l'Agenzia (i) da parte di membri o persone che agiscano o avanziono rivendicazioni per conto di membrri o (ii) relativamente a questioni inerenti al personale. Le proprieta' e le attivita' finanziaria dell'agenzia - ovunque ubicate o da chiunque detenute - saranno esenti da qualsiasi forma di confisca, sequestro o esecuzione fino all'emissione della sentenza o giudizio finale contrario all'Agenzia.

Convenzione - art. 45

Articolo 45. Attivita' finanziarie
(a) Le proprieta' e le attivita' finanziarie dell'agenzia, ovunque ubicate e da chiunque detenute, saranno esenti da perquisizioni, requisizioni, confische o altre forme di sequestro a seguito di procedimento esecutivo o legislativo.
(b) Nella misura necessaria all'esplettamento delle proprie attivita', in base alla presente Convenzione, tutte le proprieta' e le attivita' finanziarie dell'Agenzia saranno esenti da qualsiasi tipo di restrizione, regolamentazione, controllo e moratoria; sempre che le attivita' finanziarie acquisite dall'Agenzia per successione o surrogazione di un assicurato, di ente riassicurato o di un investitore assicurato presso un ente riassicurato siano esenti da quelle restrizioni, regolamentazioni e controlli applicabili sugli scambi con l'estero vigenti nel territorio del paese membro interessato in quanto l'assicurato, l'ente o l'investitore cui l'Agenzia e' subentrata aveva diritto ad un simile trattamento.
(c) Ai fini del presente capitolo, il termine "attivita' finanziaria" include le attivita' del Sponsorship Trus Fund (Fondo fiduciario di sponsorizzazione) di cui e' menzione nell'allegato I alla presente Convenzione, nonche' altre attivita' amministrate dall'Agenzia nel perseguimento dei propri obiettivi.

Convenzione - art. 46

Articolo 46. Archivi e Comunicazioni
(a) Gli archivi dell'Agenzia saranno inviolabili, a prescindere da dove possano essere situati.
(b) Alle comunicazioni ufficali dell'agenzia sara' accordato - da parte di ciascun membro lo stesso trattamento che viene accordato alle comunicazioni ufficiali della Banca.

Convenzione - art. 47

Articolo 47. Tasse
(a) L'Agenzia, le sue attivita' finanziarie, le sue proprieta' ed entrate, le sue operazioni o transazioni autorizzate dalla presente Convenzione saranno esenti da qualsiasi tassa e dazio doganale.
L'Agenzia sara' inoltre esentata da ogni responsabilita' per l'esazione o il pagamento di qualsiasi tributo o imposta.
(b) Salvo trattarsi di cittadini locali, nessuan tassa sara' imposta sulle indennita' corrisposte dall'Agenzia ai Governatori o ai loro sostituti o su stipendi, idennita' ed altri emolumenti pagati dall'Agenzia al Presidente del Consiglio di amministrazione, agli amministratori, ai loro supplenti, al Presidente o al personale dell'Agenzia.
(c) Nessun tipo di tassazione sara' imposto sugli investimenti garantiti o riassicurati dall'agenzia (inclusi i relativi guadagni) o sulle polizze assicurative riassicurate dall'Agenzia (compresi i premi ed altri proventi) da chiunque detenuti: (i) tali da discriminare detti investimenti o polizze assicurative solo in quanto garantite o riassicurate dall'Agenzia; o (ii) se l'unica base giurisdizionale di detta tassazione sia quella della presenza di un ufficio o di una sede dell'Agenzia.

Convenzione - art. 48

Articolo 48. Funzionari dell'Agenzia
Tutti i Governatori, gli amministratori, i supplenti, il Presidente e il personale dell'agenzia:
(i) saranno esenti da procedimenti legali per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni;
(ii) Non trattandosi di cittadini locali, godranno degli stessi privilegi rispetto alle restrizioni in materia di immigrazione, ai requisiti in materia di registrazione degli stranieri ed agli obblighi del servizio militare, nonche' delle stesse agevolazioni rispetto alle restrizioni in materia di cambi concesse dai paesi membri interessati ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di rango analogo di altri paesi membri, e
(iii) godranno dello stesso trattamento, per quanto concerne le facilitazioni di viaggio, concesso dai paesi membri interessati ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di rango analogo di altri paesi membri.

Convenzione - art. 49

Articolo 49. Applicazione del presente capitolo
Ogni membro adottera' nel proprio territorio le misure necessarie per attuare, in conformita' alla propria legislazione, i principi stabiliti dal presente capitolo ed informera' l'Agenzia dagli specifici provvedimenti adottati.

Convenzione - art. 50

Articolo 50. Rinuncia
Immunita', esenzioni e privilegi contemplati dal presente capitolo sono concessi nell'interesse dell'Agenzia; vi si puo' rinunciare nella misura e nei termini stabiliti dall'Agenzia, quale tale rinuncia non pregiudichi gli interessi della stessa. L'Agenzia potra' rinunciare alla immunita' di un membro del suo personale qualora ritenga che essa ostacoli il corso della giustizia e che la sua rinuncia non sia di pregiudizio agli interessi dell'Agenzia.

Convenzione - art. 51

Articolo 51. Ritiro
Qualsiasi membro potra', allo scadere del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di detto membro, ritirarsi dall'Agenzia in qualsiasi momento informandone per iscritto la sede centrale dell'agenzia. L'Agenzia notifichera' alla Banca, in qualita' di depositaria della presente Convenzione, l'avvenuta ricezione di tale comunicazione. Qualsiasi ritiro diverra' effettivo novanta giorni dopo la data di ricezione della comunicazione da parte dell'Agenzia. Un membro potra' revocare tale notifica fintanto che non sara' divenuta effettiva.

Convenzione - art. 52

Articolo 52. Sospensione di un membro
(a) Qualora un membro omette di ottemperare ai propri obblighi di cui alla presente Convenzione, il Consiglio potra' sospenderlo con decisione adottata a maggioranza semplice.
(b) Durante la sua sospensione, un membro non godra' dei diritti previsti dalla presente Convenzione, fatto salvo il diritto di ritiro ed altri diritti previsti dal presente capitolo nonche' dal capitolo IX, mentre rimarra' assoggettato a tutti i suoi obblighi.
(c) Onde determinare la possibilita' del diritto ad una garanzia o ad una riassicurazione emessa in base al Capitolo III o all'Allegato I della presente Convenzione, un membro sospeso non sara' considerato quale membro dell'Agenzia.
(d) Un membro sospeso cessera' automaticamente di essere membro dell'Agenzia dopo un anno dalla data della sua sospensione salvo che il Consiglio non decida di estendere il periodo di sospensione o di riabilitarlo.

Convenzione - art. 53

Articolo 53. Diritti e doveri degli stati che cessino di essere
membri
(a) Allorche' uno Stato cessa di essere membro dell'Agenzia, continuera' ad essere assoggettato a tutti gli obblighi, compresi quelli contingenti previsti dalla presente Convenzione, cui era soggetto prima che cessasse di essere membro.
(b) Fatto salvo il paragrafo (a) di cui sopra, l'Agenzia concordera' con tale Stato la composizione delle rivendicazioni ed obblighi rispettivi. Qualsiasi accordo dovra' essere approvato dal Consiglio di amministrazione.

Convenzione - art. 54

Articolo 54. Sospensione delle operazioni
(a) Il Consiglio di amministrazione potra', quando lo ritenga giustificato, sospendere l'emissione di nuove garanzie per un determinato periodo.
(b) In caso di emergenza, il consiglio di amministrazione potra' sospendere tutte le attivita' dell'agenzia per un periodo che non ecceda la durata dell'emergenza stessa, purche' siano prese le necessarie misure a salvaguardia degli interessi dell'Agenzia e di terzi.
(c) La decisione di sospendere le operazioni non incidera' sugli obblighi assunti dai membri in base alla presente Convenzione ne' sugli obblighi assunti dall'Agenzia nei confronti dei detentori di una garanzia o di una polizza riassicurativa o nei confronti di terzi.

Convenzione - art. 55

Articolo 55. Liquidazione
(a) Il Consiglio, a maggioranza qualificata, potra' deliberare di cessare le operazioni e di liquidare l'Agenzia. Dopo di che, l'Agenzia cessera' immediatamente tutte le proprie attivita', fatte salve quelle inerenti al regolare realizzo, mantenimento e tutela delle attivita' finanziarie ed all'assolvimento degli obblighi. Fino a completa liquidazione e distribuzione delle attivita' finanziarie, l'Agenzia rimarra' in essere e tutti i diritti e gli obblighi dei membri previsti dalla presente Convenzione rimarranno intatti.
(b) Nessuna ripartizione degli utili sara' effettuata nei confronti dei membri fintanto che tutti i debiti nei confronti dei debitori di garanzie e di altri creditori non saranno stati saldati e comunque regolati e fintanto che il Consiglio di amministrazione non avra' deciso di effettuare una tale distribuzione.
(c) Fatto salvo quanto sopra, l'Agenzia distribuira' le disponibilita' rimanenti ai propri membri proporzionalmente alla quota di capitale sottoscritta da ognuno di loro. L'Agenzia provvedera' inoltre a distribuire le rimanenti disponibilita' dello Sponsorship Trust Fund, di cui all'allegato I alla presente Convenzione, ai membri sponsorizzatori in base al rapporto tra quota di investimenti sponsorizzata da ognuno di loro e il totale degli investimenti sponsorizzati. Nessun membro avra' diritto alla propria quota di utili dell'Agenzia o del Fondo Fiduciario di Sponsorizzazione fintanto che non avra' saldato tutte le rivendicazioni pendenti dell'Agenzia nei suoi confronti. Ogni ripartizione delle disponibilita' avvera' nei tempi stabiliti dal dal consiglio e secondo le modalita' che riterra' piu' opportune ed eque.

Convenzione - art. 56

Articolo 56. Interpretazione ed applicazione della Convenzione
(a) Qualsiasi questione attinente all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni della presente convenzione che dovesse insorgere fra un membro dell'Agenzia e l'Agenzia stessa o fra i membri dell'Agenzia sara' sottoposta al Consiglio di amministrazione per le sue decisioni. Qualsiasi membro che si ritenga particolarmente coinvolto nella questione e che non sia peraltro rappresentato da un proprio cittadino in seno al Consiglio di amministrazione potra' inviare un suo rappresentante ad assistere a quelle riunioni del consiglio di amministrazione in cui la questione e' dibattuta.
(b) Ogni qualvolta il consiglio di amministrazione deliberi conformemente al paragrafo (a) di cui sopra, qualunque membro potra' richiedere che la questione sia demandata al Consiglio (dei Governatori); la cui decisione sara' inappellabile. Nell'attesa che il consiglio deliberi, l'agenzia potra', se necessario, agire sulla base della delibera dal Consiglio di amministrazione.

Convenzione - art. 57

Articolo 57. Controversie fra l'Agenzia e suoi membri
(a) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 56 e del paragrafo (b) del presente articolo, qualsiasi controversie che dovesse insorgere fra l'agenzia ed un suo membro od un'agenzia dello stesso, e qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra l'Agenzia ed un Paese (o agenzia del medesimo) che abbia cessato di essere membro sara' composta conformemente alla procedura contemplata all'allegato II alla presente Convenzione.
(b) Le controversie riguardanti le rivendicazioni dell'Agenzia agente per surrogazione di un investitore saranno composte conformemente (i) alla procedure previste dall'allegato II alla presente convenzione, o (ii) tramite accordo da stipularsi fra l'Agenzia ed il membro in questione quale prassi alternativa per la composizione di simili controversie. In quest'ultimo caso, l'allegato II alla presente Convenzione servira' da base per tale accordo che dovra', ad ogni modo, essere approvato dal consiglio di amministrazione a maggioranza qualificata prima che l'Agenzia avvii qualsiasi operazione nel territorio del paese interessato.

Convenzione - art. 58

Articolo 58. Controversie tra detentori di garanzia o di una polizza riassicurativa.
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti per un contratto di garanzia o una polizza riassicurativa sara' sottoposta ad arbitrato per una sentenza finale, conformemente alle norme previste o figuranti nel contratto di garanzia o nella polizza riassicurativa.

Convenzione - art. 59

Articolo 59. Emendamenti da parte del Consiglio (dai Governatori)
(a) La presente Convenzione ed i suoi allegati potranno essere emandati con voto espresso da tre quinti dei Governatori aventi i quattro quinti dei voti complessivi, mentre:
(i) gli emendamenti intesi a modificare il diritto di ritiro dall'Agenzia di cui all'articolo 51, ovvero i limiti di responsabilita' di cui all'articolo 8, paragrafo (d) richiederanno il voto favorevole di tutti i governatori;
(ii) gli emendamenti intesi a modificare il dispositivo relativo alla distribuzione delle perdite contemplato agli articoli 1 e 3 dell'allegato I alla presente Convenzione comportanti un aggravio delle responsabilita' a carico dei membri richiederanno il voto favorevole del Governatore di ognuno di detti Stati membri.
(b) Le tabelle A e B della presente Convenzione potranno essere emendate dal Consiglio a maggioranza qualificata.
(c) Qualora un emendamento incida su di una disposizione prevista dall'allegato I alla presente Convenzione, il totale dei voti comprendera' i voti aggiuntivi attribuiti in virtu' dell'articolo 7 di detto allegato ai membri sponsorizzatori ed ai paesi che accolgono investimenti sponsorizzati.

Convenzione - art. 60

Articolo 60. Procedura
Qualsiasi proposta intesa ad emendare la presente Convenzione, presentata da un membro, da un Governatore o da un amministratore, dovra' essere inoltrata al Presidente del Consiglio di amministrazione che la sottoporra' a quest'ultimo. Qualora l'emendamento proposto sia raccomandato dal Consiglio di amministrazione sara' sottoposto al Consiglio ( dei Governatori) per essere approvato conformemente all'articolo 59. Una volta che un emendamento stato sia debitamente approvato dal Consiglio, l'Agenzia lo notifichera' formalmente a tutti i membri. Gli emendamenti entreranno in vigore per tutti i membri novanta giorni dopo la data della loro notifica, salvo che il Consiglio non specifichi una diversa data.

Convenzione - art. 61

Articolo 61. Entrata in vigore
(a) La presente Convenzione sara' posta alla firma di tutti i membri della Banca e della Svizzera e sara' sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari conformemente alle loro prassi costituzionali.
(b) La presente Convenzione entrera' in vigore il giorno in cui non meno di cinque strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno stati depositati per conto degli Stati firmatari appartenenti alla categoria 1, e non meno di quindici di detti strumenti saranno stati depositati per conto dei Stati firmatari rientranti nella categoria 2; sempre che il totale delle quote sottoscritte da parte di questi Stati ammonti a non meno di un terzo del capitale autorizzato dell'Agenzia come prescritto dall'articolo 5.
(c) Per ogni Stato che provveda a depositare il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione successivamente all'entrata in vigore della presente Convenzione, la Convenzione entrera' in vigore a partire dalla data di tale deposito.
(d) Qualora la presente Convenzione non sia entrata in vigore entro due anni dalla data in cui e' stata posta alla firma, il Presidente della Banca convochera' una conferenza dei paesi interessati per determinare quale linea di condotta seguire.

Convenzione - art. 62

Articolo 62. Assemblea inaugurale
All'entrata in vigore della presente Convenzione, il Presidente della Banca convochera' il Consiglio (dei Governatori) per l'assemblea inaugurale. Detta assemblea si terra' presso la sede centrale della Agenzia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione o in data successiva non appena possibile.

Convenzione - art. 63

Articolo 63. Depositario
Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione nonche' gli emendamenti alla stessa saranno depositati presso la Banca che operera' quale depositario della presente Convenzione. Il depositario provvedera' a trasmettere copie auten- ticata della presente Convenzione agli Stati membri della Banca ed alla Svizzera.

Convenzione - art. 64

Articolo 64. Registrazione
Il depositario provvedera' a registrare la presente Convenzione presso il Segretariato delle Nazioni Unite conformente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite ed ai relativi Regolamenti adottati dall'assemblea generale.

Convenzione - art. 65

Articolo 65. Notifica
Il depositario provvedera' a notificare quanto segue a tutti gli stati firmatari e, a partire dalla sua entrata in vigore, all'Agenzia stessa:
(a) firma della presente Convenzione;
(b) avvenuto deposito degli strumenti di ratifica, accettazione e approvazione conformemente all'articolo 63;
(c) data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all'articolo 61;
(d) esclusioni dall'applicazione territoriale conformemente all'articolo 66;
(e) ritiro di un membro dall'Agenzia conformemente all'articolo 51.

Convenzione - art. 66

Articolo 66. Applicazione territoriale
La presente Convenzione trovera' applicazione in tutti i territori posti sotto la giurisdizione di un memebro, inclusi i territori di cui un membro sia responsabile per le relazioni internazionali, fatta eccezione per quei territori espressamente esclusi da detto membro con notifica scritta al depositario della presente convenzione al momento della ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione stessa, o in data successiva.

Convenzione - art. 67

Articolo 67. Revisioni periodiche
(a) Il Consiglio procedera' periodicamente a una revisione generale delle attivita' dell'Agenzia come pure dei risultati conseguiti al fine di introdurre quei correttivi atti a rilanciare le capacita' dell'Agenzia di soddisfare i propri obiettivi.
(b) La prima di dette revisioni avra' luogo cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Le date delle successive revisioni saranno stabilite dal Consiglio.
Fatta a Seoul, in copia unica che rimarra' depositata presso gli archivi della Banca Internazionele per la Ricostruzione e lo Sviluppo. La quale con propria firma posta in calce adempie alle funzioni demandatele con la presente Convenzione.

Allegato I - art. 1

ALLEGATO I
GARANZIE DI INVESTIMENTI SPONSORIZZATI IN BASE ALL'ARTICOLO 24
Articolo 1. Sponsorizzazione
(a) Ogni membro potra' sponsorizzare per garanzia un investimento che un investitore di una qualunque nazionalita', o che investitori di diverse nazionalita' intendano effettuare.
(b) Subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi (b) e (c) del presente Allegato, ogni membro sponsorizzatore condividera' assieme agli altri membri sponsorizzatori le perdite secondo le garanzie fornite a copertura degli investimenti sponsorizzati, allorquando e nella misura in cui tali perdite non possano essere coperte da Fondo Fiduciario di Sponsorizzazione di cui all'articolo 2 del presente Allegato, secondo il rapporto tra il grado massimo di responsabilita' eventualmente assunta attraverso le garanzie fornite per gli investimenti da esso sponsorizzati e l'ammontare totale della eventuale massima responsabilita' secondo le garanzie fornite a copertura degli investimenti sponsorizzati da tutti i membri.
(c) Nel decidere il rilascio di garanzia conformemente al presente Allegato, l'Agenzia valutera' attentamente l'eventualita' che il membro sponsorizzatore possa far fronte ai propri obblighi in base al presente Allegato e dara' priorita' a quegli investimenti co-sponsorizzati dai paesi ospiti interessati.
(d) L'Agenzia consultera' periodicamente i membri sponsorizzatori relativamente alle operazioni oggetto del presente Allegato.

Allegato I - art. 2

Articolo 2. Fondo Fiduciario di Sponsorizzazione
(a) Premi ed altre entrate derivanti da garanzie di investimenti sponsorizzatori, inclusi i profitti risultanti dall'investimenti di tali premi e entrate, confluiranno in un conto a se stante definito Fondo Fiduciario di Sponsorizzazione.
(b) Tutte le spese amministrative ed i pagamenti delle rivendicazioni attribuibili a garanzie rilasciate in base al presente Allegato saranno saldati attingendo al Fondo Fiduciario di Sponsorizzazione.
(c) Le disponibilita' del Fondo Fiduciario di Sponsorizzazione saranno raccolte e gestite in un conto congiunto dei membri sponsorizzatori e saranno tenute separate dalle altre disponibilita' dell'Agenzia.

Allegato I - art. 3

Articolo 3. Appelli ai membri sponsorizzatori
(a) Qualora una somma debba essere pagata dall'Agenzia per una perdita derivante da una garanzia sponsorizzata e tale somma non possa essere prelevata dalle disponibilita' del Fondo Fiduciario di Sponsorizzazione, l'Agenzia fara' appello ad ogni membro sponsorizzatore affinche' versi al Fondo la quota di detta somma a suo carico stabilita conformemente al paragrafo (b), articolo 1 del presente Allegato.
(b) Nessun membro sara' tenuto ad effettuare un qualsivoglia versamento a seguito di una richiesta conforme alle disposizioni del presente articolo qualora il totale dei versamenti da esso effettuati ecceda l'ammontare globale delle garanzie date a copertura degli investimenti da lui sponsorizzati.
(c) Allo scadere di una garanzia data a copertura di un investimento sponsorizzato da un membro, la responsabilita' di detto membro sara' ridotta della parte equivalente all'ammontare di tale garanzia; detta responsabilita' si ridurra' inoltre proporzionalmente al pagamento da parte dell'Agenzia di qualsiasi rivendicazione nei confronti dell'investimento sponsorizzato, e sussistera' sino allo scadere di tutte le garanzie date a coperture di investimenti sponsorizzati pendenti al momento di detto pagamento.
(d) Qualora un membro sponsorizzatore non sia tenuto ad effettuare un versamento a seguito di richieste effettuate in base alle disposizioni del presente articolo per via delle limitazioni contemplate ai paragrafi (b) e (c) di cui sopra, o qualora un membro sponsorizzatore non versi la somma dovuta in risposta a tale richiesta, la responsabilita' del pagamento di detta somma ricadra' sugli altri membri sponsorizzatori proporzionalmente alle loro quote.
La responsabilita' dei membri conformemente al presente paragrafo sara' soggetta alle limitazioni enunciate ai paragrafi (b) e (c) di cui sopra.
(e) Qualsiasi versamento da parte di un membro sponsorizzatore successivo ad una richiesta conforme al presente articolo avverra' tempestivamente ed in valuta convertibile.

Allegato I - art. 4

Articolo 4. Corso delle valute e rimborsi
Le disposizioni riguardanti il corso delle valute ed i rimborsi contenute nella presente Convenzione relativamente alle sottoscrizioni di capitale troveranno applicazione mutatis mutandis nei confronti dei fondi versati dai membri in ragione degli investimenti sponsorizzati.

Allegato I - art. 5

Articolo 5. Riassicurazione
(a) L'Agenzia potra', in base alle condizioni previste all'articolo 1 del presente allegato, provvedere alla riassicurazione di un membro, di un'agenzia del medesimo, di un'agenzia regionale come previsto all'articolo 20, paragrafo (a) della presente convenzione, o di una compagnia privata di assicurazione operante in un paese membro. Le disposizioni di cui al presente allegato relativmente alle garanzie e di cui agli articoli 20 e 21 della Convenzione saranno applicate mutatis mutandis alla riassicurazione contemplata dal presente paragrafo.
(b) L'Agenzia potra' riassicurare gli investimenti da essa garantiti in base al presente allegato e fara' fronte ai costi di tale riassicurazione attingendo al Fondo Fiduciario di Sponsorizzazione.
Il Consiglio di amministrazione stabilira' se e in qual misura l'obbligo di ripartizione delle perdite fra i membri sponsorizzatori di cui all'articolo 1, paragrafo (b) del presente allegato puo' essere ridotto in ragione della copertura riassicurativa ottenuta.

Allegato I - art. 6

Articolo 6. Principi operativi
Fatte salve le disposizioni del peresente allegato, le disposizioni relative alle operazioni di garanzia di cui al Capitolo III della presente Convenzione e quelle relative alla gestione finanziaria di cui al Capitolo IV della presente Convenzione troveranno applicazione mutatis mutandis nei confronti delle garanzie di investimenti sponsorizzati; salvo che (i) tali investimenti avranno diritto a sponsorizzazione se effettuati nei territori di un paese membro, ed in particolare da un paese membro in via di sviluppo; da un investitore o da investitori che ne abbiano diritto in base all'articolo 1, paragrafo (a) del presente Allegato; e (ii) l'Agenzia non rispondera' con il proprio attivo di una garanzia o polizza riassicurativa emessa in base al presente Allegato ed ogni contratto di garanzia o polizza riassicurativa concluse conformemente al presente allegato dovra' prevederlo espressamente.

Allegato I - art. 7

Articolo 7. Votazione
Per ogni delibera relativa ad investimenti sponsorizzati, ogni membro sponsorizzatore disporra' di un voto supplementare ogni diecimila Diritti Speciali di Prelievo equivalenti alla somma garantita o riassicurata in base alla sponsorizzazione; ogni membro che accolga un investimento sponsorizzato dispporra' di un voto supplementare ogni diecimile Diritti Speciali di Prelievo equivalenti alla somma garantita o riassicurata per un investimento sponsorizzato che esso abbia accolto. Tali voti supplementari saranno espressi solo per delibere relative ad investimenti sponsorizzati, e saranno altrimenti tralasciati nella determinazione del potere di voto dei membri.

Allegato II - art. 1

ALLEGATO II
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA UN MEMBRO E L'AGENZIA
IN BASE ALL'ARTICOLO 57
Articolo 1. Applicazione dell'Allegato
Tutte le controversie che rientrano nell'ambito dell'Articolo 57 della Convenzione saranno composte in conformita' con la procedura contemplata dal presente Allegato, fatti salvi i casi in cui l'Agenzia abbia concluso un accordi con un membro conformemente all'articolo 57, capoverso (b) (iii).

Allegato II - art. 2

Articolo 2. Negoziato
Le parti coinvolte in una controversia che rientri nell'ambito del presente Allegato dovranno tentare di comporrre la stessa per via negoziale prima di ricorrere alla conciliazione o all'arbitrato. I negoziati dovranno ritenersi esauriti se le parti non avranno raggiunto un'intesa entro centoventi giorni dalla data della richiesta di negoziato.

Allegato II - art. 3

Articolo 3. Conciliazione
(a) Qualora la controversia non venga composta per via negoziale, una delle parti potra' sottoporla ad arbitrato conformemente alle disposizioni dell'Articolo 4 del presente Allegato, a meno che le parti non abbiano deciso di comune accordo di ricorrere inizialmente alla procedura conciliativa contemplata dal presente articolo
(b) L'intesa comune di ricorrere alla conciliazione dovra' specificare l'oggetto della controversia, le rivendicazioni delle parti nonche', se disponibile, il nome del conciliatore concordato dalle parti stesse.
In assenza di un'intesa sul conciliatore, le parti potranno congiuntamente richiedere al Segretario Generale del Centro Internazionale per la Composizione delle controversie in materia di Investimenti (qui di seguito definito ICSDI), o al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla nomina di un conciliatore.
La procedura conciliativa decadra' qualora il conciliatore non sia stato nominato entro novanta giorni dalla comune decisione di ricorrere alla conciliazione.
(c) Salvo diversamente disposto dal presente Allegato o diversa intesa tra le parti, il Conciliatore stabilira' le norme regolanti la procedura conciliativa ed a tal fine si ispirera' alle norme conciliative adottate nell'ambito della Convenzione sulla Composizione delle Controversie in materia di Investimenti tra Stati e Cittadini di altri Stati.
(d) Le parti coopereranno in buona fede con il conciliatore e gli forniranno in particolare tutte le informazioni e la documentazione che potranno essergli utili nell'adempimento delle sue funzioni, e presteranno la massima considerazione alle sue raccomandazioni.
(e) Salvo diversa intesa tra le parti, il conciliatore, entro un periodo non superiore a 180 giorni dalla data della sua nomina, sottoporra' alle stesse un rapporto in cui esporra' i risultati dei suoi sforzi, le questioni controversie esistenti tra le parti, nonche' le sue proposte per una loro composizione.
(f) Ciascuna parte, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del rapporto, esprimera' per iscritto alla controparte il proprio parere sul rapporto stesso.
(g) Nessuna delle parti di una procedura conciliativa sara' autorizzata a ricorrere ad arbitrato salvo caso in cui:
(i) il conciliatore non ometta di presentare il proprio rapporto entro il periodo stabilito al paragrafo (e) di cui sopra; ovvero
(ii) le parti non accettino l'insieme della proposte contenute nel rapporto entro sessanta giorni dalla data della sua ricezione; ovvero (iii) le parti, previo scambio di pareri sul rapporto, non concordino sulla composizione dell'insieme delle questione controverse entro sessanta giorni dal ricevimento del rapporto del conciliatore; ovvero (iv) una della non parti ometta di esprimere il proprio parere in merito al rapporto come prescritto al paragrafo (f) di cui sopra.
(h) salvo diversa intesa tra le parti, gli oneri relativi al conciliatore saranno stabiliti in base alle tariffe applicabili alle conciliazioni dell'ICSID. Tali spese e gli altri oneri relativi alle procedure conciliative saranno equamente sostenute dalle parti.
Ciascuna parte sosterra' le proprie spese.

Allegato II - art. 4

Articolo 4. Arbitrato.
(a) Le procedure di arbitrato potranno essere avviate tramite una notifica inoltrata dalla parte che richiede l'arbitrato (il richiedente) alla o alle controparti implicate nella controversia (il convenuto). La notifica dovra' specificare l'oggetto della controveria, la soluzione auspicata nonche' il nome dell'arbitro designato dal richiedente. Il convenuto dovra', entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica notificare al richiedente il nome dell'arbitro da essa designato. Le due parti dovranno, entro trenta giorni dalla data della designazione del secondo arbitro, scegliere un terzo arbitro, il quale fungera' da Presidente del Tribunale Arbitrale (qui di seguito denominato Tribunale).
(b) Qualora il Tribunale non sia stato costituito entro sessanta giorni dalla data della notifica, l'arbitro non ancora nominato o il Presidente non ancora prescelto dovranno essere nominati su istanza congiunta delle parti dal Segretario Generale dell'ICSID. Indifetto di un'istanza congiunta, o qualora il Segretario Generale non abbia proceduto alla nomina entro trenta giorni dall'istanza a lui inoltrata, una della parti potra' chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla nomina.
(c) nessuna delle parti avra' diritto a sostituire l'arbitro da essa designato una volta avviata l'udienza relativa alla controversia. Nel caso in cui un arbitro (incluso il Presidente del Tribunale) dovesse dimettersi, morire o divenire incapace, un successore sara' nominato secondo i criteri seguiti per la nomina del suo predecessore e avra' gli stessi poteri e doveri dell'arbitro al quale succede.
(d) Il Tribunale si riunira' una prima volta alla data e nel luogo stabiliti dal Presidente, dopo di che provvedera' a fissare il luogo e le date delle riunioni successive.
(e) Salvo diversamente disposto dal presente Allegato o diversa intesa tra le Parti, il Tribunale stabilira' la procedura da seguire e si ispirera' al riguardo alla norme in materia di arbitrato conformi alla Convenzione sulla Composizione delle Controversie in materia di Investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati.
(f) Il Tribunale avra' competenza assoluta, fatti salvi i casi in cui, essendo stata sollevata dinanzi al Tribunale un'obiezione per effetto della quale controversia ricada nella giurisdizione del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio, conformemente all'Articolo 56, o in quella di un organo giudiziario o arbitrale designato nell'ambito di una intesa in base all'Articolo 1 del presente Allegato, e il Tribunale ritenga l'obiezione fondata, l'obiezione sara' deferita dal Tribunale al Consiglio di Amministrazione o al Consiglio o all'organo designato, a seconda dei casi, e le procedure arbitrali saranno sospese fintanto che una decisione che sara' vincolante per il Tribunale non sia stata adottata al riguardo.
(g) Il Tribunale, per tutte le controversie rientranti nell'ambito del presente Allegato, applichera' le disposizioni della presente Convenzione, le relative intese tra le parti coinvolte nella controversia, gli statuti ed i regolamenti dell'Agenzia, le norme di diritto internazionale applicabili, le leggi interne dello Stato interessato, come pure - ove esistano le disposizioni applicabili del contratto di investimento. Fatto salvo quanto disposto dalla presente Convenzione, il Tribunale potra' comporre una controversia ex equo et bono, sempre che l'Agenzia ed il membro interessato concordino in tal senso. Il Tribunale non potra' pronunciare un non liquet sulla base del silenzio e della mancanza di chiarezza della legge.
(h) Il Tribunale assicurera' un'equa udienza a tutte le parti. Tutte le dicisioni del Tribunale saranno prese con voto maggioritario ed espliciteranno i motivi su cui si fondano. La decisione del Tribunale sara' resa per iscritto, sara' controfirmata da almeno due arbitri ed una copia della stessa sara' trasmessa ad ognuna delle parti. Il giudizio emesso sara' definitivo e vincolante per le parti e non sara' soggetto d'appello, annullamento o revisione.
(i) Qualora una controversia insorga tra le parti circa il significato o la portata di una decisione, ognuna delle parti, entro sessanta giorni dalla pronunzia della stessa, potra' richiedere l'interpretazione della decisione tramite una domanda scritta al Presidente del Tribunale che ha emesso la decisione. Il presidente, se possibile, sottoporra' la richiesta al Tribunale che ha emesso la decisione e provvedera' a convocarlo entro sessenta giorni dal ricevimento della richiesta. Ove cio' non fosse possibile, un nuovo Tribunale verra' istituito conformemente alle disposizioni dei paragrafi da (a) a (d) di cui sopra. Il Tribunale potra' sospendere l'esecuzione dei giudizi vigenti nello stato nei cui territori tale esecuzione e' della sentenza fintanto che rimarra' pendente una sua decisione sulla richiesta di interpretazione.
(j) Ciascun membro riconoscera' una decisione emessa in conformita' con il presente Articolo come avente carattere vincolante ed escutorio nell'ambito dei propri territori al pari di un giudizio finale reso da una corte operante in quel dato paese membro.
L'esecuzione della decisione sara' regolata dalle leggi relative all'esecuzione e' richiesta e non derogata dalle leggi vigenti relative all'immunita' in materia di esecuzione.
(k) Salvo diversa intesa tra le parti, le spese, gli emolumenti da corrispondere ai giudici arbitrali saranno fissati in base alle tariffe applicabili agli arbitrati dell'ICSID. Ognuna delle parti sosterra' le proprie spese relative alle procedure arbitrali. Le spese del tribunale saranno equamente sostenute dalle parti, salvo diversa decisione del Tribunale. Per qualsiasi questione concernente la ripartizione delle spese del Tribunale o la procedura di pagamento di tali spese decidera' il Tribunale.

Allegato II - art. 5

Articolo 5. Notifica
La trasmissione di qualsiasi notifica o procedura relativa a procedimenti contemplati dal presente Allegato avverra' per iscritto.
Verra' inoltrata dall'Agenzia all'autorita' designata del paese membro interessato conformemente all'Articolo 38 della presente Convenzione e da quel membro sede centrale dell'Agenzia.

Tabelle - Tabella A

TABELLA A
MEMBRI E SOTTOSCRIZIONI
CATEGORIA 1
Paese Numero di azioni Sottoscrizione
(milioni di D.s P.) Australia 1.713 17,13
Austria 775 7.75
Belgio 2.030 20,30
Canada 2.965 29,65
Danimarca 710 7,13
Finlandia 000 0,00
Francia 4.860 48,60
Germania, Rep. Fed. 5.071 50,71
Islanda 90 0,90
Irlanda 369 3,69
Italia 2.320 23,20
Giappone 5.095 50,95
Lussemburgo 116 1,16
Olanda 2.169 21,69
Nuova Zelanda 513 5,13
Norvegia 699 6,99
Sud Africa 943 9,43
Svezia 1.049 10,49
Svizzera 1.500 15,00
Regno Unito 4.800 48,00
Stati Uniti 20.519 205,19
________ ________
59.473 594,73
CATEGORIA 2
Paese Numero di azioni Sotoscrizione
(milioni di D.s P.) Afganistan 118 1,18
Algeria 649 6,49
Antigua e Barbuda 50 0,50
Argentina 1.254 12,54
Bahamas 100 1,00
Bahrbin 77 0,77
Bangladesh 340 3,40
Barbados 68 0,68
Belize 50 0,50
Benin 61 0,61
Bhutan 50 0,50
Bolivia 125 1,25
Botswana 50 0,50
Brasile 1.479 14,79
Burkina Fasc 61 0,61
Birmania 178 1,78
Burundi 74 0,74
Cameroun 107 1,07
Capo Verde 50 0,50
Rep. Centro-africane 60 0,60
Ciad 60 0,60
Cile 485 4,85
Cina 3.138 31,38
Colombia 437 4,37
Comoros 50 0,50
Congo, Rep. Popolare 65 0,65
Costa Rica 117 1,17
Cipro 104 1,04
Cubuti 50 0,50
Dominica 50 0,50
Rep. Dominicana 147 1,47
Ecuador 182 1,82
Egitto, Rep. Araba 459 4,59
El Salvador 122 1,22
Guinea Equatoriale 50 0,50
____________
I paesi che figurano nella Categoria 2 sono paesi membri in via di sviluppo ai fini della presente convenzione.
Paese Numero di azioni Sotoscrizione
(milioni di D.s P.) Etiopa 70 0,70
Fiji 71 0,71
Gabon 23 0,23
Gambia 50 0,50
Ghana 245 2,45
Grecia 260
Grenada 50 0,50
Guatemala 140 1,40
Guinea 91 0,91
Guinea Dissau 50 0,50
Guyana 84 0,84
Haiti 75 0,75
Honduras 101 1,01
Ungheria 564 5,64
India 3.048 30,48
Indonesia 1.049 10,49
Iran, Rep. Islamica 1.659 16,59
Iraq 350 3,50
Israele 474 4,74
Costa d'Avorio 176 1,76
Giamaica 181 1,81
Giordania 97 0,97
Cambogia Democratica 93 0,93
Kenia 172 1,72
Corea, Rep. di 449 4,49
Kuwait 930 9,30
Rep. Democr. del Laos 60 0,60
Libano 142 1,42
Lesotho 50 0,50
Liberia 84 0,84
Libia, Iamahiriya Araba 549 5,49
Madagascar 100 1,00
Malawi 77 0,77
Malesia 579 5,79
Maldive 50 0,50
Mali 81 0,81
Malta 75 0,75
Mauritania 63 0,63
Paese Numero di azioni Sotoscrizione
(milioni di D.s P.) Mauritius 87 0,87
Messico 1.192 11,92
Marocco 348 3,48
Mozambico 97 0,97
Nepal 69 0,69
Nicaragua 102 1,02
Nigeria 62 0,62
Nigeria 844 8,44
Oman 94 0,94
Pakistan 660 6,60
Panama 131 1,31
Papua Nuova Guinea 96 0,96
Paraguay 80 0,80
Peru' 373 3,73
Filippine 484 4,84
Portogallo 382 3,82
Qatar 137 1,37
Romania 555 5,55
Roanca 75 0,75
Cristopher e Nevis 50 0,50
S. Lucia 50 0,50
S. Vincent 50 0,50
Sao Tome e Principe 50 0,50
Arabia Saudita 3.137 31,37
Senegal 145 1,45
Seychelles 50 0,50
Sierra Leone 75 0,75
Singapore 154 1,54
Isole Solomon 50 0,50
Somalia 78 0,78
Spagna 1.285 12,85
Sri Lanka 271 2,71
Sudan 206 2,06
Surimane 82 0,82
Rep. Araba di Siria 168 1,68
Swziland 58 0,58
Tanzania 141 1,41
Tailandia 421 4,21
CATEGORIA 2
Paese Numero di azioni Sotoscrizione
(milioni di D.s P.) Togo 77 0,77
xxxxx (illeggibile) 203 2,03
Tunisia 156 1,56
Turchia 432 4,32
Emirati Arabi Uniti 372 3,72
Uganda 132 1,32
Uruguay 202 2,02
Vanuatu 50 0,50
Venezuela 1.427 14,27
Vietnam 220 2,20
Samoa Occid. 50 0,50
Rep. Araba dello
Yemen 67 0,67
Rep. Dem. Popolare
dello Yemen 115 1,15
Yugoslavia 635 6,35
Zaire 338 3,38
Zambia 318 3,18
Zimbabwe 236 2,36
_______ _________
totale 40.527 405,27
________ ___________
100.000 1.000,00

Tabelle - Tabella B

TABELLA B
ELEZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
1. I candidati alla carica di amministratore saranno nominati dai Governatori, purche' ciascun Governatore nomini una sola persona.
2. L'elezione degli Amministratori avverra' per votazione dei Governatori.
3. Nel votare gli Amministratori, ogni Governatore convogliera' su di un candidato tutti i voti che il membro che rappresenta ha diritto ad esprimere in base all'articolo 40, paragrafo (a).
4. Un quarto dell'insieme dei Direttori sara' eletto separatamente, uno per ciascuno dei Governatori che rappresentano membri detentori del maggior numero di azioni. Qualora il numero complessivo dei Direttori non sia divisibile per quattro, il numero dei Direttori cosi' eletto sara' pari ad un quarto del successivo numero a scalare divisibile per quattro.
5. I restanti Amministratori saranno eletti dagli altri Amministratori conformemente alle disposizioni dei paragrafi 6-11 della presente Tabella.
6. Qualora il numero dei candidati designati sia pari al numero dei restanti Amministratori da eleggere, tutti i candidati saranno eletti nel corso della prima votazione; salvo che quel o quei candidati che avranno totalizzato meno della percentuale minima dei voti complessivi stabilita dal Consiglio per tale elezione non saranno eletti se il candidato avra' ottenuto piu' della percentuale massima dei voti complessivi fissata dal Consiglio.
7. Qualora il numero dei candidati designati superi il numero dei restanti Amministratori da eleggere, i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti saranno eletti, fatta eccezione per quel candidato che avra' ricevuto meno della percentuale minima dei voti complessivi stabilita dal Consiglio.
8. Qualora tutti i restanti amministratori non siano eletti in prima votazione, si procedera' ad una seconda votazione. Il candidato o i candidati non eletti nel corso della prima votazione saranno nuovamente eleggibili.
9. Nel corso della seconda votazione, il voto sara' ristretto a (i) quei Governatori che abbiano votato nel corso della prima votazione per un candidato non eletto e (ii) a quei Governatori che abbiano votato durante la prima votazione per un candidato eletto che abbia totalizzato la percentuale massima di voti complessivi stabilita dal Consiglio prima che i loro voti fossero presi in considerazione.
10. Nel determinare quando un candidato eletto ha ottennuto piu' della percentuale massima dei voti, quindi si conteggeranno inanzitutto i voti del Governatore che avra' espresso a favore di quel candidato il maggior numero voti del Governatore che avra' espresso il maggior numero di voti successivo, e cosi' via fino al raggiungimento di tale percentuale.
Qualora non tutti i restanti amministratori siano stati eletti dopo la seconda votazione, si terranno ulteriori votazioni in base agli stessi criteri, fino a che tutti i restanti Amministratori non saranno eletti; purche', qualora rimanga da eleggere un solo Amministratore questi possa essere eletto a maggioranza semplice dei voti rimasti, e ritenersi eletto dal totale di tali voti.
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