Monitoring Gesetzessammlung

082U0288

IT - Leggi di Ratifica

082U0288

Convenzione (LEGGE 27 aprile 1982 n. 288)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno di Svezia in materia di sicurezza sociale, firmata a Stoccolma il 25 settembre 1979.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 39 della convenzione stessa.

Art. 3

Le eventuali spese per la pensione sociale e per le prestazioni sanitarie di malattia, di cui agli articoli 3 e 9 della convenzione, faranno carico, rispettivamente, al "Fondo sociale" istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e al "Fondo sanitario nazionale".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 aprile 1982 PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - ANDREATTA - DARIDA - DI GIESI Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Art. 1

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL REGNO DI SVEZIA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE
La Repubblica italiana ed il Regno di Svezia, animati dal desiderio di migliorare i rapporti tra i due Paesi nel campo della sicurezza sociale, hanno convenuto di concludere una nuova Convenzione in materia ed hanno, quindi, concordato le disposizioni seguenti:
Articolo 1.
1. La presente Convenzione si applica:
- alla legislazione italiana concernente:
a) l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti;
b) l'assicurazione obbligatoria contro le malattie (compresa la tubercolosi) e per la maternita';
c) gli assegni familiari;
d) l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
e) l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;
f) i regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate categorie in quanto concernono i rischi coperti dalle legislazioni enumerate nelle lettere precedenti;
- alla legislazione svedese concernente:
a) l'assicurazione per la malattia e l'assicurazione per i genitori;
b) la pensione base;
c) l'assicurazione per la pensione supplementare;
d) l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
e) gli assegni familiari per i figli;
f) prestazioni economiche in caso di disoccupazione.
2. La presente Convenzione si applica egualmente a tutti gli atti legislativi e regolamentari che modificheranno o completeranno le legislazioni enumerate nel paragrafo 1).
Tuttavia essa non si applica:
a) agli atti legislativi e regolamentari concernenti un nuovo ramo di sicurezza sociale, a meno che non intervenga un accordo al riguardo tra i due Paesi;
b) agli atti legislativi e regolamentari che estendano i rami esistenti a nuove categorie di beneficiari, qualora il Governo del Paese interessato notifichi una opposizione al Governo dell'altro Paese entro i tre mesi successivi alla pubblicazione ufficiale di detti atti.

Art. 2

Articolo 2.
La presente Convenzione si applica, se non e' altrimenti disposto, ai cittadini dei due Paesi, alle persone che sono e che sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi i Paesi ed ai loro aventi diritto.

Art. 3

Articolo 3.
1. Nell'applicazione della legislazione di uno dei due Paesi secondo l'articolo 1, se non e' altrimenti disposto dalla presente Convenzione, le seguenti persone residenti nel territorio di un Paese sono equiparate ai cittadini di tale Paese:
a) i cittadini dell'altro Paese;
b) i profughi ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione relativa allo statuto dei profughi firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 ed ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo Aggiuntivo firmato a New York il 31 gennaio 1967;
c) gli apolidi ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione relativa allo statuto degli apolidi, firmata a New York il 28 settembre 1954;
d) le persone aventi diritto da un cittadino di uno dei due Paesi oppure da un profugo o da un apolide ai sensi del presente articolo.
2. Ai fini della erogazione della pensione sociale prevista dalla legislazione italiana per i cittadini sprovvisti di reddito i cittadini svedesi residenti in Italia sono equiparati ai cittadini italiani, a condizione che abbiano risieduto in Italia nei cinque anni immediatamente precedenti la data di concessione della pensione.

Art. 4

Articolo 4.
Salvo quanto disposto dagli articoli da 5 a 7, la legislazione applicabile e' determinata:
1) in base alla legislazione italiana, qualora si tratti di persona occupata in Italia;
2) in base alta legislazione, svedese, qualora la persona sia residente in Svezia oppure sia ivi occupata per quanto concerne l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Art. 5

Articolo 5.
Ai criteri enunciati all'articolo 4 sono stabilite le seguenti eccezioni:
a) le persone dipendenti da un'impresa che ha la sua sede in uno dei due Paesi inviate dalla stessa impresa nell'altro Paese, continuano ad essere sottoposte alla legislazione del primo Paese durante i primi ventiquattro mesi di permanenza nell'altro Paese come se fossero residenti nel primo Paese;
b) l'equipaggio di una nave e le altre persone occupate a bordo di una nave, sono sottoposte alla legislazione del Paese del quale la nave batte bandiera come se queste persone fossero residenti in tale Paese; tuttavia le persone occupate per conto di detta nave per i lavori di carico e scarico, di riparazioni a bordo o sorveglianza mentre essa si trova in un porto dell'altro Paese, sono sottoposte alla legislazione del Paese al quale appartiene il porto;
c) il personale viaggiante addetto a imprese di trasporto ferroviario o stradale o aereo, che svolga la sua attivita' in entrambi i Paesi, e' sottoposto alla legislazione del Paese ove ha sede l'impresa come se queste persone fossero residenti in tale Paese; tuttavia, qualora detto personale risiede nell'altro Paese, esso e sottoposto alla legislazione di tale Paese.

Art. 6

Articolo 6.
Ai rappresentanti diplomatici ed ai consoli di carriera ed al personale amministrativo e tecnico dell'Ambasciata e dei Consolati retti da consoli di carriera come pure ai membri del personale domestico dell'Ambasciata e dei Consolati ed alle persone che siano esclusivamente al servizio privato delle famiglie di rappresentanti diplomatici, consoli di carriera e membri dei Consolati retti da consoli di carriera, si applicano le disposizioni delle Convenzioni di Vienna, rispettivamente sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, in quanto dette categorie rientrino nel campo di applicazione di dette Convenzioni.

Art. 7

Articolo 7.
Le Autorita' competenti dei due Paesi possono stabilire di comune accordo, nell'interesse delle persone che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione, altre eccezioni alle disposizioni dell'articolo 4 per quanto riguarda la legislazione applicabile. Esse potranno altresi' convenire di sospendere l'applicazione delle eccezioni previste dall'articolo 5 o di modificarle o di completarle in casi particolari o per determinate categorie di persone.

Art. 8

Articolo 8.
Se la legislazione di un Paese subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, l'Istituzione competente tiene conto a tale effetto nella misura necessaria, e sempre che non si sovrappongano, dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altro Paese.

Art. 9

Articolo 9.
I cittadini italiani e svedesi nonche' i profughi e gli apolidi di cui all'articolo 3 della presente Convenzione, residenti in uno dei due Paesi e che hanno diritto alle prestazioni sanitarie di malattia, beneficiano, in caso di temporaneo soggiorno nell'altro Paese, delle prestazioni in natura se le loro condizioni di salute lo richiedono.
Dette prestazioni sono erogate nei limiti e con le modalita' previste dalla legislazione del Paese di temporaneo soggiorno.

Art. 10

Articolo 10.
Le prestazioni per i familiari, residenti nel Paese diverso da quello in cui il lavoratore e' occupato ed in cui ha diritto all'assistenza di malattia, sono corrisposte dall'Istituzione del luogo di residenza di detti familiari.
Tali prestazioni saranno erogate in Italia contro corresponsione da parte degli interessati di una quota annua pro capite da stabilirsi dall'Autorita' competente.
I familiari residenti in Italia dei lavoratori italiani aventi la qualifica di emigrante ed occupati in Svezia sono esentati dal pagamento della predetta quota annua.

Art. 11

Articolo 11.
1. I titolari di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della legislazione di entrambi i Paesi, nonche' i loro familiari, hanno diritto alle prestazioni in natura dall'Istituzione del luogo di residenza ed a carico di quest'ultima.
2. Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della legislazione di un solo Paese nonche' i suoi familiari che risiedono sul territorio dell'altro Paese, hanno diritto a ricevere le prestazioni da parte dell'Istituzione del luogo di residenza.
3. L'erogazione delle prestazioni in Italia ai titolari della sola pensione o rendita svedese, nonche' ai loro familiari, e' subordinata alla corresponsione, da parte degli interessati, di una quota annua pro capite che sara' determinata dalla competente Autorita' italiana.

Art. 12

Articolo 12.
1. Il lavoratore che risiede o soggiorna temporaneamente nel territorio di un Paese diverso da quello competente beneficia in tale Paese delle prestazioni in denaro corrisposte dall'Istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa stessa applica.
2. L'Istituzione competente puo' delegare l'Istituzione del luogo di residenza o di temporaneo soggiorno a corrispondere, per proprio conto, le prestazioni anzidette. In tal caso le Istituzioni competenti provvederanno ai relativi rimborsi.

Art. 13

Articolo 13.
1. I cittadini italiani, nonche' le persone menzionate all'articolo 3 lettere b) e c), residenti o meno in Svezia, che non soddisfano le condizioni richieste dalla legislazione svedese applicabile, avranno diritto ad una pensione base calcolata secondo le disposizioni che si applicano ai cittadini svedesi residenti all'estero.
2. Gli assegni per minorati che non sono concessi come complemento alla pensione base, gli assegni per l'assistenza ai figli minorati, i supplementi di pensioni e i benefici commisurati al reddito sono corrisposti alle persone indicate al paragrafo 1 a condizione che esse risiedano in Svezia e sulla base delle disposizioni del predetto paragrafo 1, in quanto applicabili.

Art. 14

Articolo 14.
Per soddisfare la condizione dei tre anni, di cui al capitolo IV articolo 3 secondo paragrafo della legge sull'assicurazione pubblica, saranno presi in considerazione, ove necessario, i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione italiana.

Art. 15

Articolo 15.
1. Se qualcuno ha maturato periodi assicurativi nell'ambito sia dell'assicurazione svedese per la pensione supplementare sia dell'assicurazione italiana per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, al fine dell'acquisizione del diritto alla pensione supplementare questi periodi saranno totalizzati in quanto non si sovrappongano. A tal fine, dodici mesi di iscrizione nell'assicurazione italiana per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti sono equiparati ad un anno di calendario per cui sono accreditati punti pensionistici.
2. Per il calcolo dell'ammontare della pensione supplementare si considerano solo i periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione svedese.

Art. 16

Articolo 16.
La presente Convenzione non ha effetto sulle disposizioni transitorie della legislazione svedese relative al diritto dei cittadini svedesi alla pensione base ed alla pensione supplementare.

Art. 17

Articolo 17.
Le pensioni dovute in applicazione della presente Convenzione, non possono essere ridotte o revocate per il fatto della residenza dei beneficiari in Svezia oppure in un terzo Paese.

Art. 18

Articolo 18.
1. Qualora in base ai soli periodi di assicurazione e ai periodi equivalenti compiuti secondo la legislazione italiana un assicurato non puo' far valere un diritto ad una prestazione per l'invalidita', la vecchiaia o i superstiti ai sensi di questa legislazione, i periodi compiuti nell'assicurazione supplementare svedese nonche' i periodi durante i quali sono stati accertati redditi soggetti all'imposta statale svedese prima del 1960, saranno totalizzati con i periodi compiuti nell'assicurazione italiana per l'acquisizione del diritto alle prestazioni suddette, in quanto tali periodi non si sovrappongono.
2. Qualora la concessione delle prestazioni di cui al paragrafo precedente sia subordinata alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, per l'ammissione al beneficio di tali prestazioni vengono totalizzati soltanto i periodi compiuti in Svezia nella stessa professione.
Se, nonostante la totalizzazione di tali periodi, l'assicurato non adempie le condizioni che gli permettono di beneficiare delle prestazioni del regime speciale considerato, i periodi di cui trattasi sono ugualmente totalizzati per l'ammissione al beneficio delle prestazioni del regime generale.
3. Qualora, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, una prestazione dell'assicurazione italiana e' concessa tenendo conto dei periodi di assicurazione svedese, essa e' calcolata come segue:
a) l'organismo assicuratore italiano incaricato del calcolo determina anzitutto l'ammontare della prestazione cui potrebbe aver diritto l'assicurato se tutti i periodi di assicurazione di cui si deve tener conto in base ai paragrafi 1 e 2 fossero stati compiuti nell'assicurazione italiana. Tuttavia per i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione svedese, i contributi o le retribuzioni relativi a questi periodi sono presi in considerazione soltanto sulla base della media dei contributi o delle retribuzioni stabilita per i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione italiana;
b) in base a questo ammontare l'organismo assicuratore italiano determina la prestazione dovuta al pro rata della durata dei periodi di assicurazione compiuti nelle assicurazioni italiane, in relazione alla durata totale dei periodi compiuti nelle assicurazioni dei due Paesi contraenti tenendo conto, tuttavia, dei periodi compiuti nell'assicurazione svedese solo in quanto non si sovrappongano ai periodi italiani.

Art. 19

Articolo 19.
1. I requisiti per l'ammissione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria italiana per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti possono essere soddisfatti dai cittadini italiani anche sulla base dei soli periodi compiuti nell'assicurazione supplementare svedese.
Per la determinazione della categoria e della classe di contribuzione alle quali deve essere assegnato l'interessato, ai sensi della legislazione italiana in materia di versamenti volontari, si tiene conto della retribuzione corrisposta al lavoratore, utile ai fini pensionistici in Svezia.
2. L'autorita' competente potra' eventualmente subordinare l'ammissione alla prosecuzione volontaria alla sussistenza di requisiti minimi di iscrizione nell'assicurazione obbligatoria italiana.

Art. 20

Articolo 20.
Qualora un lavoratore non raggiunga il diritto alle prestazioni in base a periodi di assicurazione compiuti in Italia ed in Svezia sono presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti in Paesi terzi legati ad ambedue i Paesi contraenti da distinte Convenzioni di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione dei periodi di assicurazione.

Art. 21

Articolo 21.
1. Le prestazioni in natura e in denaro dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, comprese le maggiorazioni e gli altri benefici supplementari, sono corrisposte senza limitazione anche se gli interessati risiedono o soggiornano nell'altro Paese ovvero in un terzo Paese.
2. L'Istituzione del luogo di residenza o soggiorno nell'altro Paese corrisponde le prestazioni in natura di cui al paragrafo 1), ai sensi della propria legislazione, per conto dell'Istituzione del Paese competente con rimborso al costo effettivo delle spese.
3. L'Istituzione del luogo di residenza o soggiorno nell'altro Paese puo' essere incaricata dall'Istituzione del Paese competente di corrispondere le prestazioni in denaro.
4. L'Istituzione del luogo di residenza o soggiorno nell'altro Paese puo' essere incaricata dall'istituzione competente di procedere al controllo medico degli interessati per la determinazione del grado di inabilita' lavorativa, con rimborso delle spese al costo effettivo.

Art. 22

Articolo 22.
1. Per la determinazione del diritto alle prestazioni o del grado di incapacita' lavorativa, secondo la legislazione di uno dei due Paesi, si tiene anche conto degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, anteriormente verificatisi, per i quali e' applicabile la legislazione dell'altro Paese.
2. Qualora una malattia professionale si manifesti dopo un lavoro comportante il rischio specifico e svolto in entrambi i Paesi, le prestazioni sono corrisposte dalla Istituzione del Paese dove ultimamente si e' svolto detto lavoro.
3. Nel caso in cui una malattia professionale sia stata indennizzata dall'Istituzione di uno dei due Paesi, detta Istituzione rimane obbligata per la concessione di ulteriori prestazioni anche se la malattia professionale si aggravi nell'altro Paese, salvo che l'aggravamento non sia causato da lavoro svolto in questo Paese e comportante il rischio specifico.

Art. 23

Articolo 23.
1. Il cittadino svedese in Italia ha diritto agli assegni familiari per i familiari a carico che risiedono in Italia alle stesse condizioni e nella stessa misura previste dalla legislazione italiana per i cittadini italiani.
2. Gli assegni familiari per i figli sono erogati, in base alla legislazione svedese, a coloro che non siano cittadini svedesi e siano residenti in Svezia, a condizione che i figli o uno dei genitori si trovi in Svezia da almeno sei mesi oppure il minore sia educato da qualcuno che sia residente e registrato anagraficamente in Svezia.

Art. 24

Articolo 24.
1. Per beneficiare delle prestazioni in caso di disoccupazione in Italia o in Svezia, una persona ha diritto a che sia tenuto conto, nella misura necessaria, dei periodi di occupazione o di assicurazione contro la disoccupazione compiuti nei due Paesi.
2. Per l'applicazione del paragrafo 1) e' necessario che il richiedente abbia svolto attivita' lavorativa nel Paese in base alla cui legislazione egli chiede le prestazioni, per almeno quattro settimane, durante gli ultimi dodici mesi prima della domanda. Se l'attivita' e' cessata, non per colpa del lavoratore, prima dello scadere delle quattro settimane, trova del pari applicazione il paragrafo 1) qualora la durata del rapporto di lavoro sia stata originariamente prevista per un periodo piu' lungo.
3. Dal periodo indennizzabile secondo la legislazione di uno dei due Paesi, tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 1), si detrae il periodo per il quale un organismo assicuratore dell'altro Paese ha erogato prestazioni al disoccupato durante gli ultimi dodici mesi prima della presentazione della domanda.

Art. 25

Articolo 25.
Le Autorita' competenti possono concordare disposizioni per l'applicazione della presente Convenzione. In particolare, esse devono provvedere a designare i necessari Organismi di collegamento nel rispettivo Paese per agevolare l'applicazione della Convenzione stessa.

Art. 26

Articolo 26.
1. Nell'applicazione della presente Convenzione le Autorita' e gli Organismi dei due Paesi devono prestarsi reciprocamente i propri buoni uffici nella stessa misura prevista per l'applicazione della propria legislazione.
2. La corrispondenza delle Autorita' e degli Organismi, nonche' le richieste degli interessati possono essere redatte in lingua italiana, svedese, francese o inglese.
3. Le Rappresentanze diplomatiche e consolari possono chiedere informazioni direttamente alle Autorita' e agli Organismi dell'altro Paese per salvaguardare gli interessi dei propri cittadini.

Art. 27

Articolo 27.
Le Autorita' competenti dei due Paesi devono comunicarsi al piu' presto tutte le modifiche alla legislazione citata nell'articolo 1.

Art. 28

Articolo 28.
Le Autorita' competenti dei due Paesi devono tenersi regolarmente informate dei provvedimenti adottati nel proprio Paese per l'applicazione della Convenzione.

Art. 29

Articolo 29.
Il beneficio delle esenzioni da tasse, imposte e diritti previste dalla legislazione di uno dei due Paesi per gli atti da produrre alle Autorita' e agli enti competenti di tale Paese e' esteso agli atti da produrre per l'applicazione della presente Convenzione alle Autorita' e agli enti competenti dell'altro Paese. Tutti gli atti, documenti e altre scritture, da produrre per l'applicazione della presente Convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto di legalizzazione da parte delle Autorita' diplomatiche e consolari.

Art. 30

Articolo 30.
1. Le istanze e i ricorsi ed altri atti che gli interessati devono presentare, entro un termine stabilito, ad un'Autorita' o ad un ente competente di uno dei due Paesi, sono considerati ricevibili se sono presentati, entro lo stesso termine, a una Autorita' o ad un ente corrispondente dell'altro Paese. In tal caso, questa Autorita' o ente deve, senza ritardo, trasmettere dette istanze o ricorsi all'Autorita' o all'ente competente del primo Paese.
2. Una domanda di prestazione presentata secondo la legislazione di uno dei due Paesi deve essere considerata come domanda per ottenere la corrispondente prestazione in base alla legislazione dell'altro Paese. Questa disposizione non si applica per le domande di pensione di vecchiaia quando l'interessato dichiara che la domanda e' intesa ad ottenere la pensione soltanto da parte del primo Paese.

Art. 31

Articolo 31.
1. I pagamenti di somme in applicazione della presente Convenzione sono effettuati nella valuta del Paese debitore con efficacia liberatoria.
2. Nel caso in cui siano emanate, in uno dei due Paesi, disposizioni che restringano il cambio delle valute i relativi Governi adotteranno immediatamente, di comune accordo, le misure necessarie per assicurare, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, il trasferimento delle somme dovute da una parte e dall'altra.

Art. 32

Articolo 32.
1. Quando l'organismo assicuratore di un Paese ha versato un anticipo, l'importo dovuto per il medesimo periodo di tempo in base alla legislazione dell'altro Paese per una corrispondente prestazione, puo' essere trattenuto.
Quando l'organismo assicuratore di un Paese ha versato, per un periodo per il quale l'organismo assicuratore dell'altro Paese e' tenuto a concedere una corrispondente prestazione, una somma piu' elevata di quella spettante, l'importo eccedente puo' essere trattenuto.
2. Il recupero della somma anticipata o corrisposta in eccedenza dall'organismo assicuratore di un Paese potra' essere effettuato sugli arretrati della prestazione dovuta dall'organismo assicuratore dell'altro Paese. Ove gli arretrati non sussistano o siano insufficienti, il recupero della somma di cui trattasi potra' essere effettuato, per intero o per l'importo residuo, sui ratei correnti della prestazione dovuta dall'organismo assicuratore dell'altro Paese, con le modalita' e i limiti previsti dalla legislazione applicata da quest'ultimo Paese.

Art. 33

Articolo 33.
1. Le Autorita' competenti dei due Paesi risolveranno, di comune accordo, ogni divergenza che sorgera' nell'applicazione della presente Convenzione.
2. Ove per tale via non si arrivi ad una soluzione, la controversia sara' decisa mediante una procedura arbitrale regolata da un accordo fra le Autorita' competenti dei due Paesi. L'organo arbitrale decide la controversia secondo i principi fondamentali e lo spirito della presente Convenzione.

Art. 34

Articolo 34.
Nella presente Convenzione con il termine di Autorita' competente si intende:
in Italia: il Ministro o i Ministri competenti per l'applicazione delle legislazioni elencate all'articolo 1 paragrafo 1);
in Svezia: il Governo o l'Autorita' delegata dal Governo.

Art. 35

Articolo 35.
Le disposizioni della presente Convenzione concernenti la pensione base svedese, sono applicabili al cittadino italiano, che in base alle disposizioni della Convenzione del 25 maggio 1955 tra l'Italia e la Svezia sulla sicurezza sociale ha ricevuto il rimborso dei versamenti effettuati per la pensione base.
Dalla pensione base che gli spetta sara' detratto l'ammontare di quanto egli ha ricevuto sotto forma di rimborso dei versamenti da lui effettuati per la pensione base.

Art. 36

Articolo 36.
1. La presente Convenzione si applica anche agli eventi verificatisi antecedentemente alla sua entrata in vigore. La Convenzione non da' comunque nessun diritto ad erogazione di prestazioni per periodi precedenti la sua entrata in vigore. Per l'accertamento del diritto alle prestazioni sono pero' presi in considerazione i periodi assicurativi o di residenza anteriori all'entrata in vigore della Convenzione.
2. La prestazione che non sia stata concessa a causa della nazionalita' del richiedente o che sia stata revocata a seguito del trasferimento di questi nell'altro Paese, dovra' essere concessa o ripristinata, a domanda, con effetto dall'entrata in vigore della Convenzione.
3. A richiesta dell'interessato, la prestazione concessa anteriormente all'entrata in vigore della presente Convenzione; sara' ricalcolata in base alle disposizioni di quest'ultima. Tale nuovo calcolo - che potra' essere effettuato anche d'ufficio - non dovra' in ogni caso comportare una riduzione dell'ammontare della prestazione in atto.
4. Le disposizioni delle legislazioni dei due Paesi in materia di prescrizione e decadenza dai diritti alle prestazioni non saranno opponibili all'interessato, per i diritti che intende far valere ai sensi dei paragrafi da 1 a 3, a condizione che questi ne faccia.
Domanda entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 37

Articolo 37.
1. La presente Convenzione ha durata illimitata. Essa potra' essere denunciata da ciascuno dei due Paesi. La denuncia dovra' essere comunicata non oltre i tre mesi anteriori alla fine dell'anno solare in corso. In tal caso la Convenzione cessera' di avere vigore con effetto dal primo giorno dell'anno successivo.
2. In caso di denuncia della presente Convenzione le sue disposizioni continueranno a disciplinare i diritti acquisiti, relativamente ai quali non potranno trovare applicazione le eventuali disposizioni limitative delle legislazioni dei due Paesi. I diritti in corso di acquisizione in base alle disposizioni della presente Convenzione saranno disciplinati mediante accordo tra le Parti.

Art. 38

Articolo 38.
1. Quando la presente Convenzione entrera' in vigore decadra' la Convenzione del 25 maggio 1955 tra l'Italia e la Svezia sulla sicurezza sociale unitamente al Protocollo finale di detta Convenzione. A partire dalla stessa data decadra' pure l'Accordo integrativo della Convenzione del 18 novembre 1971 unitamente al Protocollo del 13 settembre 1973 relativo a detto Accordo.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12, per quanto concerne l'applicazione della legislazione italiana entreranno in vigore non prima del 1 gennaio 1981.

Art. 39

Articolo 39.
La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma.
La Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scambio delle ratifiche.
IN FEDE di che i sottoscritti hanno munito la presente Convenzione delle loro firme.
FATTO a Stoccolma il 25 settembre 1979 in duplice esemplare,
ciascuno in lingua italiana e svedese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per la Repubblica italiana Per il Regno di Svezia
GIORGIO SANTUZ CARL-GEORGE CRAFOORD
Sottosegretario Segretario Generale Aggiunto Ministero affari esteri Ministero esteri
Visto, il Ministro degli affari esteri
COLOMBO
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