071U0250
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Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato a Roma il 30 aprile 1969 relativo alle liste "C" e "D" annesse all'Accordo del 31 marzo 1955 sugli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste da una parte e di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia dall'altra. (LEGGE 17 febbraio 1971 n. 250)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato a Roma il 30 aprile 1969, relativo alle liste "C" e "D" annesse all'Accordo del 31 marzo 1955 sugli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste da una parte e di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia dall'altra.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' al punto 6) delle note stesse.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e' di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 17 febbraio 1971 SARAGAT COLOMBO - MORO - PRETI - ZAGARI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Allegato
IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
Roma, 30 aprile 1969
Signor Presidente,
Riferendomi all'Accordo concluso il 31 marzo 1955 tra la Repubblica
italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia sugli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste da una parte, e di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia dall'altra, agli scambi di note della stessa data, del 25 aprile 1964, e del 29 febbraio 21 marzo 1968, relativi alle facilitazioni doganali per le merci figuranti nelle Liste "C" e "D", le nostre due Delegazioni hanno convenuto quanto segue:
1) Il Governo italiano applichera' alle importazioni di prodotti,
fino alla concorrenza delle quantita' e dei valori indicati nella Lista annessa "C", le facilitazioni doganali che esso ha applicato alla Lista corrispondente facente parte dell'Accordo sopra menzionato che e' sostituita dalla lista sopracitata.
2) Il Governo jugoslavo applichera', da parte sua, le stesse
facilitazioni alle importazioni di prodotti fino alla concorrenza delle quantita' o dei valori indicati nella Lista "D" che sostituisce la Lista "D" facente parte dell'Accordo sopra menzionato.
3) Le facilitazioni doganali sub 1 e 2 si riferiscono unicamente alle merci che sono destinate al consumo o alla lavorazione nella zona di Trieste, da una parte, e di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia, dall'altra.
4) Le Autorita' competenti dei due Paesi faciliteranno in maniera
sostanziale, nel quadro dei rispettivi regimi di importazione e di esportazione, gli scambi commerciali dei territori di Trieste da un lato e Buje, Capodistria, Sesana, Nuova Gorizia, dall'altro, in particolare per quanto concerne lo scambio di prodotti nelle Liste "C" e "D" nonche' "A" e "B" facenti parte dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia del 31 marzo 1955 e successivi protocolli.
5) Le due Delegazioni hanno convenuto che le Autorita' competenti
dei due Paesi permetteranno che la valuta disponibile del conto di compensazione locale sia utilizzata interamente per acquisti delle imprese ed organi locali.
6) Il presente Accordo entrera' in vigore dopo lo Scambio di Note
con le quali le due Parti si informeranno vicendevolmente dell'approvazione delle Autorita' competenti rispettive. Nello stesso tempo cessera' l'applicazione delle facilitazioni convenute con gli Scambi di Note del 25 aprile 1964.
La prego, Signor Presidente, di volermi confermare l'Accordo del
Suo Governo su cio' che precede.
Voglia gradire, signor Presidente, gli atti della mia alta
considerazione.
(Petar TOMIC)
LISTA "C"
Valori
in milioni di lire Bovini (resa 50%) e/o carne fresca bovina
quintali 40.000 (peso morto)....................... 2.000
(Valore indicativo) Carni salate ed affumicate......................... 40
Latte fresco sfuso................................. 60
Formaggi........................................... 20
Uova in guscio..................................... 15
Pesce di mare fresco, gamberi e molluschi.......... 110
Frutta fresca...................................... 50
Legumi ed ortaggi freschi.......................... 50
Cavoli freschi ed acidi, rape amare................ 20
Patate............................................. 40
Conserve di frutta e ortaggi: ..................... 10
Concentrati di pomodoro............................ 30
Conserve di pesce.................................. 80
Vini comuni........................................ 150
Vini per la produzione di aceto.................... 50
Vini per uso industriale........................... 30
Prodotti chimici................................... 10
Tappeti............................................ 20
Ferramenta......................................... 3
Mobili e minuteria di legno........................ 20
LISTA "D"
Valori
in milioni di lire
Formaggio.......................................... 40
Birra.............................................. 20
Bevande da dessert................................. 20
Sementi, piante vive e loro parti.................. 40
Prodotti dolciari.................................. 10
Prodotti chimici e farmaceutici.................... 150
Solventi, emollienti e diluenti.................... 150
Concimi misti e complessi.......................... 80
Coloranti.......................................... 40
Vernici............................................ 40
Sughero e suoi lavori.............................. 80
Filati di cotone................................... 163
Filati e pettinati di lana......................... 180
Filati artificiali per reti da pesca e reti........ 70
Attrezzature per barche............................ 20
Pneumatici e camere d'aria per trattori, per
macchine dell'edilizia............................. 10
Lamiere bianche, decapate.......................... 100
Lamiere bianche.................................... 150
Filo brevettato.................................... 10
Materiale elettrico vario.......................... 130
Arance e/o mandarini............................... 150
Limoni............................................. 100
Olio per uso alimentare............................ 50
Lingottiere (forme) per metalli e prodot-
ti plastici........................................ 250
Prodotti sanitari e/o rivestimenti in ce-
ramica e/o porcellana per uso domestico............ 300
Rubinetteria varia................................. 50
Macchine agricole.................................. 350
Cavi sintetici per ormeggi......................... 30
IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA
Roma, 30 aprile 1969
Signor Presidente,
Ho l'onore di accusare ricevuta della lettera da Lei inviatami in data odierna, del seguente tenore:
"Riferendomi all'Accordo concluso il 31 marzo 1955 tra la
Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia sugli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste da una parte, e di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia dall'altra, agli Scambi di Note della stessa data, del 25 aprile 1964 e del 29 febbraio - 21 marzo 1968, relativi alle facilitazioni doganali per le merci figuranti nelle Liste "C" e "D" le nostre due Delegazioni hanno convenuto quanto segue:
1) Il Governo italiano applichera' alle importazioni di prodotti,
fino alla concorrenza delle quantita' o dei valori indicati nella Lista annessa "C", le facilitazioni doganali che esso ha applicato alla Lista corrispondente facente parte dell'Accordo sopra menzionato che e' sostituito dalla lista sopra citata.
2) Il Governo jugoslavo applichera', da parte sua, le stesse
facilitazioni alle importazioni di prodotti fino alla concorrenza delle quantita' o dei valori indicati nella Lista "D" che sostituisce la Lista "D" facente parte dell'Accordo sopra menzionato.
3) Le facilitazioni doganali sub 1 e 2 si riferiscono unicamente alle merci che sono destinate al consumo o alla lavorazione nella zona di Trieste, da una parte, e di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia, dall'altra.
4) Le Autorita' competenti dei due Paesi faciliteranno in maniera
sostanziale, nel quadro dei rispettivi regimi di importazione e di esportazione, gli scambi commerciali dei territori di Trieste da un lato e Buje, Capodistria, Sesana, Nuova Gorizia, dall'altro, in particolare per quanto concerne lo scambio di prodotti nelle Liste "C" e "D" nonche' "A" e "B" facenti parte dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia del 31 marzo 1955 e successivi protocolli.
5) Le due Delegazioni hanno convenuto che le Autorita' competenti
dei due Paesi permetteranno che la valuta disponibile del conto di compensazione locale sia utilizzata interamente per acquisti delle imprese ed organi locali.
6) Il presente Accordo entrera' in vigore dopo lo Scambio di Note
con le quali le due Parti si informeranno vicendevolmente dell'approvazione delle Autorita' competenti rispettive. Nello stesso tempo cessera' l'applicazione delle facilitazioni convenute con gli Scambi di Note del 25 aprile 1964.
La prego, Signor Presidente, di volermi confermare l'accordo del
Suo Governo su cio' che precede".
Ho l'onore di confermarLe l'accordo del mio Governo su quanto
precede.
Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia alta
considerazione.
(Giuseppe FERLESCH)
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MORO