Monitoring Gesetzessammlung

074U0385

IT - Leggi di Ratifica

074U0385

Accordo (LEGGE 05 giugno 1974 n. 385)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo sui trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, concluso a Pechino l'8 ottobre 1972.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 12 dell'accordo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 giugno 1974 LEONE RUMOR - MORO - COPPO - TAVIANI - TANASSI - MATTEOTTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Art. 1

ACCORDO SUI TRASPORTI MARITTIMI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE.
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
al fine di sviluppare amichevoli relazioni tra i due Paesi e di rafforzare la cooperazione nel campo dei trasporti marittimi, hanno, in conformita' con i principi di eguaglianza e del reciproco vantaggio, convenuto quanto segue:
Articolo 1
Le Parti contraenti convengono di consentire alle navi mercantili battenti la bandiera nazionale della Repubblica italiana e quella della Repubblica popolare cinese di navigare tra i porti dei due Paesi aperti al commercio estero e di effettuare il trasporto di merci e di passeggeri tra i due Paesi o tra ciascuno di essi e terzi Paesi.
Con il consenso delle competenti autorita' delle due Parti contraenti, navi mercantili battenti le bandiere nazionali di altri Paesi gestite da compagnie di navigazione delle due Parti, possono operare nello stesso modo.

Art. 2

Articolo 2
1) Le Parti contraenti, nel comune desiderio di conseguire una effettiva parita' di trattamento delle navi delle due Parti contraenti, convengono di accordare reciprocamente il trattamento della nazione piu' favorita alle navi mercantili di cui all'articolo 1 ed ai loro equipaggi, per quanto concerne l'adempimento delle formalita' e dei regolamenti doganali, sanitari e portuali, come pure l'ancoraggio nel porto o l'ormeggio, lo spostamento degli ormeggi, il carico e lo scarico delle merci, il trasbordo del carico ed i necessari rifornimenti per le navi, l'equipaggio ed i passeggeri, quando tali navi di una Parte navighino nelle acque territoriali o entrino, partano o effettuino l'ancoraggio dentro o fuori del porto dell'altra Parte.
2) Quanto previsto dal comma precedente non si applica ai vantaggi, favori, privilegi ed esenzioni concessi o che verranno concessi da ciascuna delle due Parti ai Paesi interessati a seguito della partecipazione attuale o futura ad unioni doganali o istituzioni similari.

Art. 3

Articolo 3
Gli impianti portuali di ciascuna Parte contraente, incluse le attrezzature per il carico, lo scarico e l'immagazzinaggio in banchina, sulla riva ed in mare, nonche' per l'assistenza nella navigazione, come pure per i servizi di pilotaggio, vengono forniti alle navi dell'altra Parte secondo il trattamento della nazione piu' favorita.

Art. 4

Articolo 4
Le disposizioni del presente accordo non si applicano al cabotaggio e ad altre attivita' quali il pilotaggio e la pesca che sono legalmente riservate da ciascuna delle due Parti alle proprie navi nazionali. Tuttavia quando le navi mercantili di una Parte navighino da un porto ad un altro dell'altra Parte allo scopo di scaricare merci e/o sbarcare passeggeri in provenienza dall'estero o di caricare merci e/o imbarcare passeggeri con destinazione all'estero, detta attivita' non viene considerata come cabotaggio.

Art. 5

Articolo 5
Ove le navi mercantili di una delle due Parti contraenti, di cui all'articolo 1, dovessero essere esposte a rischi marittimi o dovessero incorrere in qualsiasi altro pericolo nelle acque territoriali o nei porti dell'altra Parte, entrambe le Parti daranno reciprocamente tutta l'assistenza e tutta la protezione possibile a tali navi, al loro equipaggio, al carico ed ai passeggeri in rischio o in pericolo.

Art. 6

Articolo 6
Ciascuna Parte contraente riconosce i documenti di identificazione dell'equipaggio debitamente rilasciati dall'altra Parte: per le navi italiane il "Libretto di navigazione" e per le navi cinesi il "Seamen's Book".
L'equipaggio in possesso di tali documenti puo' sbarcare in conformita' con i regolamenti in forza nel Paese di soggiorno durante la permanenza della nave in porto).
Il comandante della nave che arriva in un porto dell'altra Parte contraente, o un suo rappresentante debitamente designato, hanno il diritto di recarsi presso le autorita' diplomatiche e consolari del Paese di cui la nave batte la bandiera.

Art. 7

Articolo 7
La nazionalita' delle navi di entrambe le Parti contraenti viene reciprocamente riconosciuta sulla base di certificati e di altri documenti debitamente rilasciati dalle competenti autorita' di ciascuna Parte contraente, in conformita' delle norme di legge del Paese in cui le navi sono registrate, dai quali risulta che la registrazione delle navi e' stata effettuata in uno dei porti dei due Paesi.

Art. 8

Articolo 8
Per le navi della Repubblica italiana munite di certificati di immatricolazione o di altri documenti nazionali indicanti la loro stazza debitamente rilasciati dalle competenti autorita' della Repubblica italiana, tale stazza viene riconosciuta dalle competenti autorita' della Repubblica popolare cinese senza una nuova misurazione delle navi.
Parimenti per le navi della Repubblica popolare cinese munite di certificati di immatricolazione o di altri documenti nazionali indicanti la loro stazza debitamente rilasciati dalle competenti autorita' della Repubblica popolare cinese, tale stazza viene riconosciuta dalle competenti autorita' della Repubblica italiana, senza una nuova misurazione delle navi.
Le navi sprovviste di tali certificati nazionali di stazza rilasciati da ciascun Paese contraente vengono, se necessario, nuovamente misurate in base alle norme del Paese ove sono pagate le imposte e gli oneri delle navi.
Nel caso in cui i sistemi di misurazione delle due Parti contraenti siano sostanzialmente differenti, deve essere adottata una formula correttiva riconosciuta da entrambe le Parti.

Art. 9

Articolo 9
Tutte le spese e gli oneri sostenuti dalle navi mercantili di cui all'articolo 1 del presente accordo nei porti dell'altra Parte, vengono riscossi e pagati in conformita' alle relative leggi e regolamenti in vigore nel porto di quella Parte.
Le compagnie di navigazione di ciascuna delle due Parti contraenti sono esenti dalla imposta sul reddito derivante da noli e da servizi passeggeri.

Art. 10

Articolo 10
Tutti gli introiti e i pagamenti, riscossi o effettuati da ciascuna Parte nel territorio dell'altra Parte contraente, vengono regolati in valute convertibili concordate da entrambe le Parti.

Art. 11

Articolo 11
Al fine di seguire l'andamento dello sviluppo commerciale tra i due Paesi e di trattare tutte le questioni di comune interesse derivanti dall'attuazione del presente accordo, a richiesta di una qualunque delle due Parti, rappresentanti appositamente designati dalle competenti autorita' di entrambe le Parti si riuniranno alla data e nel luogo reciprocamente concordati.

Art. 12

Articolo 12
Il presente accordo entra in vigore trenta giorni dopo che entrambe le Parti contraenti avranno rispettivamente compiuto tutte le necessarie procedure legali e dato reciprocamente notifica di cio'.
Dodici mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo, qualora una delle Parti contraenti intenda denunciarlo, dovra' notificarlo per iscritto all'altra Parte ed il presente accordo avra' termine dodici mesi dopo la data in cui l'altra Parte riceve tale notifica.
FATTO a Pechino l'8 ottobre 1972 in duplice esemplare nelle lingue italiana, cinese ed inglese, i tre testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della Repubblica italiana
Giuseppe LUPIS
Per il Governo della Repubblica popolare cinese
Yang CHI

Agreement

AGREEMENT ON MARITIME TRANSPORT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLES REPUBLIC OF CHINA.
Parte di provvedimento in formato grafico
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