095G0159
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Ratifica ed esecuzione degli emendamenti agli articoli 24 e 25 della costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS), adottati dalla XXXIX Assemblea mondiale della sanita' il 12 maggio 1986. (LEGGE 12 aprile 1995 n. 145)
Premessa
Entrata in vigore della legge: 30-4-1995 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli emendamenti agli articoli 24 e 25 della costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS), adottati dalla XXXIX Assemblea mondiale della sanita' il 12 maggio 1986.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dal paragrafo 3 dell'articolo 25 degli emendamenti stessi.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 12 aprile 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri AGNELLI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Assemblee Mondiale
TRENTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE
Parte di provvedimento in formato grafico
Assemblea
TRADUZIONE NON UFFICIALE
TRENTANOVESIMA ASSEMBLEA MONDIALE DELLA SANITA'
Punto 37 dell'Ordine del giorno
WHA39.6
12 maggio 1986
EMENDAMENTI AGLI ARTICOLI 24 E 25 DELLA COSTITUZIONE
La Trentanovesima Assemblea Mondiale della Sanita',
Richiamando la risoluzione WHA38.14 sul numero dei membri del Consiglio esecutivo;
Considerando che il numero dei membri del Consiglio esecutivo dovrebbe essere portato da 31 a 32 affinche' il numero dei Membri della Regione del Pacifico occidentale abilitati a nominare una persona a far parte del Consiglio esecutivo possa essere portato a quattro;
1. ADOTTA i seguenti emendamenti agli articoli 24 e 25 della Costituzione , i testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, spagnola e russa essendo parimenti autentici:
Articolo 24
Il Consiglio e' composto da trentadue persone, designate da altrettanti Stati Membri. L'Assemblea della Sanita' seleziona, in base al criterio di una equa ripartizione geografica, gli Stati chiamati a nominare un delegato al Consiglio, rimanendo inteso che almeno tre di questi Membri devono essere eletti in seno a ciascuna organizzazione regionale istituita in attuazione dell'articolo 44.
Ciascuno di questi Stati inviera' al Consiglio una personalita', tecnicamente qualificata nel settore della sanita', che potra' essere accompagnata da supplenti e da consiglieri.
Articolo 25
Questi Membri sono eletti per tre anni e sono rieleggibili; tuttavia, tra i membri eletti nella prima sessione dell'Assemblea della Sanita' successiva all'entrata in vigore dell'emendamento alla presente Costituzione che porta il numero dei membri del Consiglio da trentuno a trentadue, il mandato del Membro supplementare eletto sara' se del caso ridotto nella misura necessaria per agevolare l'elezione di almeno un Membro di ciascuna organizzazione regionale ogni anno.
2. DECIDE che due esemplari della presente Risoluzione saranno autenticati dalla firma del Presidente della Trentanovesima Assemblea Mondiale della Sanita' e da quella del Direttore Generale dell'Organizzazione mondiale della Sanita', che uno di tali esemplari sara' trasmesso al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, depositario della Costituzione e che l'altro sara' conservato negli archivi dell'Organizzazione mondiale della Sanita'.
3. DECIDE che la notifica dell'accettazione di questi emendamenti da parte dei Membri in conformita' con le disposizioni dell' articolo 73 della Costituzione sara' effettuata mediante il deposito di uno strumento officiale tra le mani del Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, come lo prevede l'articolo 79 b) della Costituzione per l'accettazione della Costituzione stessa.
Undicesima sessione plenaria, 12
maggio 1986
A39/VR/11