068U0308
068U0308
Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia ed il Panama, con protocollo e scambi di note, concluso a Panama il 7 ottobre 1965 e dello scambio di note del 18 maggio 1967. (LEGGE 13 febbraio 1968 n. 308)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia ed il Panama, con protocollo e scambi di note, concluso a Panama il 7 ottobre 1965 ed il relativo scambio di note effettuato a Panama il 18 maggio 1967.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dall'entrata in vigore del trattato in conformita' all'articolo 42 dello stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 13 febbraio 1968 SARAGAT MORO - FANFANI - TAVIANI - REALE - PRETI - COLOMBO - ANDREOTTI - BOSCO - TOLLOY - NATALI Visto, il Guardasigilli: REALE
Trattato - art. 1
Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica del Panama
Il Presidente della Repubblica italiana ed il Presidente della Repubblica del Panama, animati dal comune desiderio di rendere sempre piu' operante l'amicizia tra i loro Stati e di promuovere i reciproci rapporti economici dando loro la forma piu' libera, hanno deciso di concludere un Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione basato, in generale, sul principio del trattamento nazionale accordato reciprocamente e su quello del trattamento della nazione piu' favorita.
A tale scopo hanno designato come loro Plenipotenziari:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
S. E. Raffaele CLEMENTI di S. MICHELE, Ambasciatore d'Italia
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL PANAMA
S. E. Fernando ELETA, Ministro degli Affari Esteri i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno concordato i seguenti articoli:
Art. 1.
1. I cittadini di ciascuna Parte contraente possono entrare, soggiornare, stabilirsi, viaggiare e transitare nel territorio dell'altra Parte, con l'osservanza delle norme di legge in materia, salvo nel caso in cui motivi di ordine pubblico, di sicurezza o di sanita' pubblica, vi si oppongano. I cittadini medesimi possono altresi' lasciare in ogni momento il territorio dell'altra Parte, ove non ostino motivi di carattere penale o fiscale.
2. I cittadini di ciascuna Parte contraente, che soggiornano legittimamente nel territorio dell'altra Parte, possono essere espulsi soltanto qualora cio' sia necessario per motivi di ordine pubblico.
Dopo un soggiorno legittimo di almeno cinque anni la espulsione e' lecita soltanto per motivi di sicurezza dello Stato o se vi fossero altri motivi particolarmente gravi.
3. Il provvedimento di denegato ingresso e soggiorno nel territorio di una delle Parti contraenti e' soggetto ai ricorsi previsti dalle leggi di tale Paese. I cittadini di ciascuna Parte contraente, che soggiornino legittimamente nel territorio dell'altra Parte, possono essere espulsi soltanto dopo essere stati ammessi a far valere le ragioni che possono invocare contro la loro espulsione, a presentare ricorso e a farsi rappresentare a questo effetto davanti le Autorita' competenti.
4. Le due Parti contraenti accordano ogni possibile agevolazione per i viaggi dei turisti e di altri visitatori per quanto si riferisce al loro ingresso, soggiorno ed uscita, nonche' per la distribuzione del materiale di informazione turistica.
Trattato - art. 2
Art. 2.
1. E' garantita ai cittadini di ciascuna Parte contraente, nel territorio dell'altra Parte, piena liberta' di pensiero, di coscienza, di culto, di riunione e di associazione, nonche' di esercizio anche pubblico del culto, in conformita' alle norme della Costituzione di tale Parte.
Con l'osservanza delle leggi generali, i cittadini di ciascuna Parte contraente possono dedicarsi liberamente - anche in forma associativa - a qualsiasi attivita' economica, religiosa, scientifica, assistenziale, educativa, culturale, ricreativa, sociale, sportiva o di tutela professionale, e sono autorizzati, come anche le dette Societa', a concludere ai fini delle attivita' di cui sopra nonche' in materia funeraria, negozi giuridici con qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia residenza, dimora o sede nel territorio dell'altra Parte contraente.
In particolare, e' riconosciuto il diritto di stipulare contratti, di assumere obbligazioni, di essere titolari di beni mobili ed immobili, di diritti ed interessi di ogni specie, di acquistarli tra vivi o per causa di morte e di alienarli o comunque disporne.
Nessuna disposizione del presente paragrafo puo' essere interpretata nel senso che essa accordi o conceda tacitamente un diritto a svolgere attivita' politica nel territorio dell'altra Parte contraente.
2. Le due Parti contraenti riconoscono i principi della liberta' di stampa e del libero scambio di informazioni.
Con l'osservanza delle norme di legge, i cittadini di ciascuna Parte contraente possono raccogliere informazioni nel territorio dell'altra Parte per la pubblica diffusione; possono trasmettere liberamente tale materiale, destinato ad essere pubblicato o diffuso all'estero mediante la stampa, la radio, la televisione, il cinematografo ed altri mezzi possono utilizzare liberamente i pubblici servizi di trasmissione delle notizie per lo scambio di queste all'interno e fuori di tale territorio.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti delle norme di legge delle due Parti contraenti sul mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico come pure di quelle concernenti la sanita' pubblica.
Trattato - art. 3
Art. 3.
1. I cittadini di ciascuna Parte contraente godono protezione e sicurezza nel territorio dell'altra Parte. L'ordinamento giuridico dell'altra Parte contraente non deve contenere disposizioni che li mettano in una situazione meno favorevole riguardo, alla tutela della loro persona di quella esistente in casi simili per i nazionali dell'altra Parte contraente. In applicazione di questo principio le due Parti contraenti si impegnano a non emanare norme che contengano limitazioni, gravami e oneri particolari per i cittadini dell'altra Parte. In nessun caso il loro trattamento puo' essere meno favorevole di quello corrispondente ai principi del diritto internazionale vigente in materia.
2. In caso di provvedimenti delle Autorita' di una delle Parti contraenti che limitino la liberta' personale di un cittadino dell'altra Parte, quest'ultimo godra' di tutte le garanzie previste a favore del cittadino dello Stato cui appartengono le dette Autorita'.
Ogni attivita' processuale deve svolgersi con l'intervento di un interprete, qualora cio' risulti necessario.
Comunque un interprete dovra' sempre intervenire se l'imputato lo richieda, e cio' anche per gli interrogatori davanti l'Autorita' di Polizia.
3. Appena un cittadino di una delle Parti contraenti e' stato arrestato da Autorita' dell'altra Parte contraente, il prossimo Rappresentante consolare del Paese di cui l'arrestato e' cittadino deve essere informato senza indugio dell'arresto. Il Rappresentante consolare ha il diritto di visitare l'arrestato ogni qualvolta lo ritenga necessario, e di mantenersi in contatto con lui per via epistolare. Tali visite e tali rapporti epistolari debbono aver luogo nel rispetto dei regolamenti in vigore per lo stabilimento in cui il suddetto cittadino e' detenuto.
Le due Parti contraenti sono pero' d'accordo che tali regolamenti debbono accordare al Rappresentante consolare possibilita' adeguate di accesso e di consultazione con l'arrestato.
Trattato - art. 4
Art. 4.
1. I cittadini di ciascuna Parte contraente non hanno obblighi, in tempo di pace e in tempo di guerra, di servizio militare nei confronti dell'altra Parte, ne' possono venire costretti ad entrare a far parte di formazioni armate o militarizzate organizzate dalla Parte stessa entro o fuori del suo territorio.
2. I cittadini di ciascuna Parte contraente sono esenti nel territorio dell'altra Parte, da qualsiasi obbligo relativo a prestazioni personali pubbliche, sempreche' non si tratti di prestazioni civili generali previste per la protezione della popolazione civile, ivi compresa la protezione delle catastrofi naturali. La esenzione si estende anche ai contributi obbligatori che sono richiesti in luogo di prestazioni personali di esercizio.
3. Ai cittadini di ciascuna Parte contraente si applica, nel territorio dell'altra Parte, lo stesso trattamento fatto ai nazionali per quanto riguarda i doveri di prestazioni pubbliche di cose, come requisizioni, occupazioni temporanee e vincoli simili. Ad essi spettano tutte le garanzie e facolta' di ricorso che spettano ai nazionali, nonche' i diritti alle indennita' previste dalla legge.
4. Ai cittadini di ciascuna Parte contraente spettano, nel territorio dell'altra Parte, tutte le provvidenze provenienti da fondi pubblici messi a tale fine a disposizione, che in occasione di catastrofi naturali o simili vengano concesse ai nazionali.
5. Le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 trovano corrispondente applicazione alle societa'.
Trattato - art. 5
Art. 5.
1. I beni dei cittadini e delle societa' di ciascuna Parte contraente godono protezione e sicurezza nel territorio dell'altra Parte.
2. Detti beni godono di una tutela non inferiore a quella che le leggi dell'altra Parte contraente concedono ai beni dei nazionali.
Cio' vale anche per quanto riguarda atti della pubblica Autorita', perquisizioni, controlli e qualsiasi altro intervento; tali atti, inoltre, dovranno venire eseguiti nel modo meno gravoso per gli interessati.
3. Le due Parti contraenti si impegnano a non emanare norme ne' a prendere provvedimenti particolari nei confronti dei cittadini e delle Societa' dell'altra Parte che ne pregiudichino gli interessi e ne rendano peggiore il trattamento in relazione alle imprese che essi hanno costituito o alle quali essi partecipano sia mediante apporti di capitali, di talento professionale, artistico o tecnologico, sia mediante ogni altro conferimento consentito dalla legge.
4. I beni dei cittadini e delle societa' di ciascuna Parte contraente possono essere espropriati nel territorio dell'altra Parte solo per pubblica utilita' o per interesse sociale e contro un indennizzo adeguato. L'indennizzo deve corrispondere al valore del bene espropriato, essere effettivamente realizzabile ed essere versato senza ritardi non necessari. Al piu' tardi al momento dello esproprio, si deve prevedere in modo idoneo la determinazione e il versamento dell'indennizzo. La legalita' dell'esproprio e l'ammontare dell'indennizzo devono poter essere esaminati in un processo legale ordinario.
Possono pretendere gli stessi diritti i cittadini e le societa' di ciascuna Parte contraente in occasione dello esproprio di beni che si trovino nel territorio dell'altra Parte contraente cui partecipino direttamente o indirettamente.
5. Per quanto riguarda le questioni disciplinate ai paragrafi 2 e 4, i cittadini di ciascuna Parte contraente godono nel territorio dell'altra Parte contraente del trattamento della nazione piu' favorita.
Trattato - art. 6
Art. 6.
I cittadini e le societa' di ciascuna Parte contraente godono, nel territorio dell'altra Parte, dello stesso trattamento riservato ai nazionali per quanto riguarda l'accesso a tutti gli organi giurisdizionali, ordinari ed amministrativi, ed a tutti i pubblici uffici per la tutela del loro diritti e interessi.
Trattato - art. 7
Art. 7.
1. Ciascuna Parte contraente accorda ai cittadini ed alle societa' dell'altra Parte, al loro patrimonio, alle loro imprese e a tutti gli altri loro interessi un trattamento giusto ed equo in qualsiasi momento.
2. Nei limiti delle disposizioni del presente Trattato e' accordata liberta' di commercio e di navigazione fra i territori delle due Parti contraenti.
Trattato - art. 8
Art. 8.
1. I cittadini di ciascuna Parte contraente godono, nel territorio dell'altra Parte contraente, del trattamento nazionale per quanto concerne l'ammissione ad attivita' economiche o professionali di qualsiasi genere e l'esercizio di tali attivita', con eccezione dell'esercizio del commercio al dettaglio. Cio' vale analogamente per le societa'.
2. I cittadini e le societa' di ciascuna Parte contraente hanno il diritto di fondare societa' nel territorio dell'altra Parte contraente, di partecipare alla loro costituzione o di acquistare partecipazioni a societa' dell'altra Parte contraente, in conformita' alle leggi vigenti per i cittadini e le societa' dell'altra Parte. I cittadini stessi hanno il diritto di esercitare attivita' nella direzione e nell'amministrazione di tali societa', in particolare come membri del Consiglio direttivo o del Consiglio di amministrazione.
3. Nel territorio di una Parte contraente le imprese non possono essere trattate in modo meno favorevole di altre imprese perche' sono di proprieta' e sotto il controllo di cittadini o societa' dell'altra Parte contraente.
4. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano alle professioni od attivita' al cui esercizio i cittadini stranieri o le societa' straniere non sono ammessi o sono ammessi solo con limitazioni. Comunque, i cittadini di una delle due Parti contraenti godranno nel territorio dell'altra Parte contraente, per quanto concerne l'esercizio di dette attivita' e professioni, dello stesso trattamento accordato ai cittadini della nazione piu' favorita, per mezzo di Trattati internazionali.
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non escludono:
a) di sottoporre le societa', la cui forma giuridica differisce dalle forme di societa' ammesse dalle leggi nazionali, al trattamento previsto da queste ultime per quanto riguarda gli obblighi relativi alla iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese, la responsabilita' degli amministratori e la pubblicita' dei bilanci;
b) di chiedere che in materia di capitale sociale e di contabilita' le societa' adempiano alle esigenze corrispondenti a quelle richieste per le societa' nazionali della stessa forma giuridica; se le societa' rispondono a queste condizioni, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' sociale, eventualmente necessaria per le societa' estere, deve essere rilasciata.
6. Le restrizioni legali che potranno essere introdotte in futuro per i cittadini stranieri e le societa' straniere non si applicheranno ad una attivita' gia' legittimamente esercitata al momento dell'entrata in vigore di queste restrizioni.
7. I cittadini e le societa' di ciascuna Parte contraente nonche' le imprese di loro proprieta' o controllate da essi godono nel territorio dell'altra Parte contraente del trattamento della nazione piu' favorita per tutte le materie considerate nel presente articolo.
Trattato - art. 9
Art. 9.
1. In deroga a quanto stabilito al paragrafo 1 dell'articolo 8, l'ammissione di cittadini di ciascuna Parte contraente ad esercitare un'attivita' come prestatori d'opera nel territorio dell'altra Parte e' regolata, fatte salve le disposizioni seguenti, dalle norme legislative e regolamentari di ciascuna Parte contraente in materia di prestatori d'opera stranieri.
2. I cittadini di ciascuna Parte contraente, ivi compresi quelli che entrino nel territorio dell'altra Parte contraente con regolare visto di immigrazione per esercitare una attivita' come prestatori d'opera, saranno esenti dall'obbligo del versamento di qualsiasi deposito di rimpatrio.
3. Alle predette persone verra' concesso su loro richiesta, dal momento del loro ingresso nel territorio dell'altra Parte contraente, una carta di identita' personale ed il permesso di soggiorno con facolta' di stabilirsi a tempo indeterminato sul territorio dell'altra Parte.
4. Ai dirigenti di una impresa, che soggiornino legittimamente nel territorio dell'altra Parte contraente, verra' rilasciato, su richiesta, il permesso di esercitare una attivita' di dirigente senza alcuna restrizione territoriale, temporale o professionale. Ai sensi del presente Trattato sono considerati dirigenti di una impresa:
a) coloro che sono autorizzati a rappresentare legalmente l'impresa;
b) le persone cui sia stata rilasciata procura speciale o generale;
c) gli impiegati delegati ad agire per l'intero campo di attivita' di una filiale dipendente.
5. Ai cittadini di ciascuna Parte contraente che soggiornino legittimamente nel territorio dell'altra Parte e che inizino o esercitino un'attivita' dipendente presso le societa' operanti nell'ambito previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, verra' rilasciato il permesso di esercitare tale attivita' e verra' riservato il medesimo trattamento previsto dai paragrafi 2, 3 e 7 del presente articolo.
6. Ai cittadini di ciascuna Parte contraente regolarmente chiamati nel territorio dell'altra Parte in qualita' di insegnanti, aiuti o assistenti presso Universita' o Istituti superiori sara' rilasciato il permesso di esercitarvi tale attivita'.
7. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 si applicano anche al coniuge ed ai figli del cittadino giunti con lui o che lo raggiungano successivamente.
Trattato - art. 10
Art. 10.
1. Ai cittadini di ciascuna Parte contraente che si rechino e soggiornino a scopo di lavoro nel territorio dell'altra verra' comunque esteso, ove esso risulti piu' favorevole di quello previsto dal presente Trattato, il trattamento concesso o da concedere ai cittadini che si trasferiscano nel territorio di una delle due Parti contraenti, a scopo di lavoro, sotto l'egida di Organismi internazionali.
2. I cittadini e le societa' di una Parte contraente, che esercitano un'attivita' economica nel proprio territorio, nonche' i loro commessi viaggiatori, hanno diritto di effettuare, nel territorio dell'altra Parte contraente, gli acquisti per il loro commercio, industria od altra attivita' e di ricercarvi delle ordinazioni di merci presso i cittadini e le societa', nell'esercizio dell'attivita' economica di questi ultimi. Essi potranno recare se co dei campioni e modelli, ma non delle merci.
3. L'esercizio dei diritti disciplinati al paragrafo I puo' essere fatto dipendere dalla detenzione, da parte degli esercenti delle attivita', della Carta di legittimazione rilasciata dalle Autorita' patrie, conforme alla Carta "tipo" istituita dalla Convenzione internazionale firmata a Ginevra il 3 novembre 1923, per la semplificazione delle formalita' doganali. Questa Carta di legittimazione non richiedera' un visto consolare o d'altro genere.
4. Sono fatti salvi, tuttavia, gli eventuali maggiori vantaggi derivanti dal trattamento della nazione piu' favorita che le due Parti contraenti qui convengono di accordarsi per tutto quanto concerne la materia di cui ai paragrafi 2 e 3.
Trattato - art. 11
Art. 11.
1. I cittadini e le societa' di ciascuna Parte contraente possono, nel territorio dell'altra Parte, servirsi liberamente delle prestazioni dei lavoratori autonomi e assumere lavoratori dipendenti, alla pari dei nazionali.
2. Per scopi interni alle loro imprese e alle imprese cui partecipano, in particolare per l'effettuazione di controlli, verifiche di conti ed accertamenti tecnici, essi possono servirsi delle prestazioni di esperti economici e tecnici del proprio Paese, ancorche' detti esperti non posseggano i requisiti prescritti nel territorio dell'altra Parte contraente per l'inizio e l'esercizio di tali attivita'. Si deve pero' trattare, in ogni singolo caso, di un incarico di durata limitata e il cui compito sia chiaramente definito.
Trattato - art. 12
Art. 12.
1. Ai cittadini ed alle societa' di ciascuna Parte contraente e' accordato nel territorio dell'altra Parte il trattamento dei nazionali, per la conclusione di negozi giuridici di ogni tipo con ogni persona fisica e societa' che abbia residenza, sede e dimora nel territorio dell'altra Parte contraente.
2. Questo vale in particolare per il diritto di stipulare contratti, di assumere obbligazioni, di essere titolari di beni mobili ed immobili, salvo le eccezioni previste dalla legge per motivi di sicurezza nazionale, di diritti ed interessi di ogni specie, di acquistarli per atti tra vivi o per causa di morte e di alienarli o comunque disporne.
Trattato - art. 13
Art. 13.
1. I cittadini e le societa' di ciascuna Parte contraente non saranno assoggettati, nel territorio dell'altra Parte, per la loro persona, i loro beni, diritti ed interessi, a tasse, imposte, contributi o ad ogni altro gravame fiscale, percepiti dallo Stato, dalle Autorita' regionali e locali, o per loro conto, diversi o piu' elevati di quelli che in situazioni identiche saranno percepiti nei confronti di cittadini e Societa' nazionali o di cittadini e societa' di qualsiasi terzo Paese.
2. Sono salve le disposizioni vigenti nei due Paesi per quel che concerne l'applicazione delle disposizioni relative all'imposta sulle societa' nei confronti delle societa' ed associazioni estere.
Trattato - art. 14
Art. 14.
Le Parti contraenti si impegnano a collaborare all'incremento dello scambio e dell'impiego di conoscenze scientifiche e tecniche allo scopo, soprattutto, di aumentare la produttivita' e di migliorare il tenore di vita nei propri territori.
Trattato - art. 15
Art. 15.
In materia di brevetti per invenzioni industriali per modelli di utilita', per modelli o disegno ornamentali e per marchi di impresa, le Parti contraenti concederanno ai cittadini dell'altra Parte la stessa protezione accordata ai nazionali.
Trattato - art. 16
Art. 16.
1. I rapporti di pagamento verranno regolati, in conformita' alle disposizioni vigenti nei due Paesi, secondo i diritti e gli obblighi risultanti per entrambe le Parti contraenti dalla loro qualita' di membri di Organizzazioni economiche internazionali e dagli accordi multilaterali per il regolamento dei rapporti di pagamento conclusi nell'ambito di queste Organizzazioni.
2. Gli altri articoli del presente Trattato non impediscono a ciascuna Parte contraente di applicare le limitazioni previste dalla rispettiva legislazione rientranti nell'ambito delle disposizioni di cui al paragrafo 1. Ciascuna delle Parti contraenti applichera' tali limitazioni nel modo piu' liberale e si sforzera' di abolire o di attenuare queste limitazioni nella misura in cui la sua situazione economica, finanziaria e valutaria lo permetta.
3. Ciascuna Parte contraente accorda ai cittadini e alle societa' dell'altra Parte possibilita' adeguate per il trasferimento del capitale investito e dei suoi redditi.
Lo stesso principio vale per gli indennizzi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 4, che saranno corrisposti dopo l'entrata in vigore del presente Trattato.
Trattato - art. 17
Art. 17.
Le due Parti contraenti si impegnano ad incoraggiare ed a facilitare al massimo gli scambi commerciali tra i due Paesi, al fine di assicurare agli stessi il piu' alto sviluppo possibile.
A tal fine le due Parti si impegnano ad applicare il trattamento piu' favorevole nella concessione delle autorizzazioni di importazione ed esportazione, ove occorrano; tale concessione verra' effettuata con la massima liberalita' consentita dalle disposizioni vigenti nei due Paesi.
Trattato - art. 18
Art. 18.
Ciascuna Parte contraente concede immediatamente e senza condizioni, ai prodotti originari o a destinazione dell'altra Parte, tutti i vantaggi e i privilegi da essa accordati o che accordera' in avvenire ai prodotti similari originari o a destinazione di qualsiasi altro Paese.
Cio' si riferisce a tutto quanto concerne l'ammontare, la garanzia e la riscossione dei dazi e diritti di ogni specie dovuti in occasione o a causa dell'importazione o della esportazione, come pure i diritti dovuti per il trasferimento di fondi eseguito in pagamento delle importazioni o delle esportazioni, regolamentazione doganale e le formalita' doganali afferenti l'importazione, l'esportazione, il transito, il deposito, l'importazione o esportazione temporanea, la riesportazione o reimportazione delle merci, senza che sia fatta distinzione alcuna in rapporto alla via ed al mezzo di trasporto impiegati.
Trattato - art. 19
Art. 19.
1. All'importazione dei prodotti di una delle due Parti contraenti nel territorio dell'altra Parte non saranno di regola, richiesti certificati di origine.
2. Nei casi in cui la presentazione di tali certificati fosse ritenuta strettamente indispensabile, le due Parti contraenti non sottoporranno il rilascio dei certificati medesimi a formalita' superflue che siano di ostacolo al commercio. Salvo i casi di sospetto d'abuso, detti certificati saranno dispensati dal visto consolare.
3. Qualora prodotti di terzi Paesi vengano importati attraverso il territorio di una delle due Parti contraenti nel territorio dell'altra Parte, le Autorita' doganali di questa accetteranno anche i certificati di origine emessi dalle Autorita' doganali dell'altra Parte, purche' dagli stessi certificati risulti che i prodotti sono rimasti, durante il transito, sempre sotto sorveglianza doganale.
4. Per le determinazioni dell'origine dei prodotti importati, sono applicabili le disposizioni del Paese importatore.
Trattato - art. 20
Art. 20.
1. Le leggi, i regolamenti e gli atti di applicazione generale, che si riferiscono alla classificazione delle merci ai fini doganali, agli oneri daziari, tasse o altri tributi, alle restrizioni o proibizioni relative alla importazione o alla esportazione o ai trasferimenti dei relativi pagamenti, ovvero che riguardano la vendita, la distribuzione, il trasporto, l'assicurazione, il deposito, l'ispezione, l'esposizione, la trasformazione, la miscela ed ogni altro utilizzo dei prodotti saranno pubblicati da ciascuna Parte contraente nei piu' brevi termini, in modo da permettere all'altra Parte contraente ed ai commercianti di prenderne conoscenza. Nuove piu' gravose misure di ordine generale non saranno comunque applicate prima della loro pubblicazione ufficiale. Le leggi, i regolamenti e le decisioni di cui al presente paragrafo saranno applicati nella maniera piu' favorevole allo sviluppo degli scambi tra i due Paesi.
2. Ciascuna Parte contraente rendera' possibile agli importatori dei prodotti dell'altra Parte un esame sollecito e minuzioso mediante giudizio di impugnazione delle misure amministrative relative a questioni doganali, ai fini della loro revisione e eventuale rettifica. Cio' vale soprattutto per le decisioni delle Autorita' doganali in materia di classificazione delle merci e di determinazione del valore imponibile.
3. Non saranno imposte penalita' severe per lievi infrazioni alla legislazione o alla procedura doganale, in particolare allorquando si tratti di omissioni o di errori in buona fede commessi nella documentazione presentata alla dogana.
4. Ciascuna delle Parti contraenti si impegna a prendere tutte le misure necessarie per garantire in modo effettivo le denominazioni geografiche di origine e le denominazioni di certi prodotti indicanti direttamente o indirettamente l'origine da uno dei Paesi contraenti contro la concorrenza sleale nelle operazioni commerciali, reprimendo con l'applicazione di sanzioni adeguate la circolazione e la vendita di quelli fabbricati nel loro stesso territorio o in terzi Paesi con false denominazioni di origine, qualita' o tipo.
Trattato - art. 21
Art. 21.
Sotto condizione della riesportazione o della reimportazione entro un termine stabilito e della prova di identita', nonche' con riserva delle garanzie e delle misure di controllo necessarie, saranno ammessi reciprocamente da ciascuna Parte contraente all'importazione ed alla esportazione temporanee, in esenzione da qualsiasi diritto di entrata o di uscita, a meno che esso non costituisca un corrispettivo di servizi resi:
a) gli oggetti che vengono importati dal territorio di una delle Parti contraenti nel territorio dell'altra Parte per essere ivi riparati e riesportati dopo l'avvenuta riparazione;
b) i recipienti normalmente usati in commercio che, secondo gli usi commerciali riconosciuti, e sempreche' non siano fatturati per cessione definitiva, vengano importati vuoti per essere riempiti e riesportati o importati pieni per essere vuotati e riesportati vuoti o riempiti;
c) gli utensili, gli strumenti e gli attrezzi meccanici importati da una ditta di una delle Parti contraenti nel territorio dell'altra Parte, allo scopo di farli eseguire dal proprio personale lavori di montaggio, di prova, di riparazione od altri simili, sia che detti oggetti vengano spediti, sia che vengano introdotti dal personale stesso;
d) le macchine, gli apparecchi e relative parti, spediti dal territorio di una delle Parti contraenti, per essere sperimentati nel territorio dell'altra Parte, alle condizioni da questa stabilite;
e) le copie dei film destinati a programmazioni gratuite per finalita' artistiche e culturali;
f) il materiale cinematografico vario, tra cui le pellicole impressionate, per riprese e lavorazioni di film;
g) I prodotti di ogni specie destinati ad esposizioni e fiere internazionali riconosciute dal Governo del Paese nel quale hanno luogo.
Trattato - art. 22
Art. 22.
1. Quando una delle due Parti contraenti fa dipendere il trattamento di una merce all'importazione da speciali condizioni relative alla composizione, al grado di purezza, alla qualita', allo stato sanitario, alla zona di produzione o da altre simili condizioni, le due Parti contraenti si adopereranno al fine di concludere specifici accordi al fine di semplificare le formalita' di controllo all'importazione mediante la presentazione di certificati rilasciati dalle Autorita' del Paese esportatore.
2. Gli accordi considerati al paragrafo 1 regoleranno la procedura per il rilascio dei certificati e le condizioni cui devono rispondere le merci affinche' i certificati stessi vengano riconosciuti nel Paese importatore.
3. Le Autorita' del Paese importatore avranno il diritto di verificare l'esattezza dei detti certificati e di assicurarsi della identita' della merce.
Trattato - art. 23
Art. 23.
1. Le imposte, tasse o altri diritti interni, percepiti dallo Stato, dalle Autorita' regionali e locali, o per loro conto, nel territorio di una delle due Parti contraenti, che gravano attualmente o graveranno in avvenire sulla produzione, sulla fabbricazione, sul trasporto, sulla distribuzione, sulla vendita e sul consumo di un prodotto qualsiasi, non saranno dovuti od applicati per i prodotti originari dell'altra Parte contraente in misura piu' elevata od in modo piu' oneroso che per i similari prodotti nazionali.
2. I prodotti originari di una Parte contraente importati nel territorio dell'altra Parte non saranno assoggettati ad un trattamento meno favorevole di quello accordato ai similari prodotti nazionali, per tutto quanto concerne le leggi, i regolamenti e le prescrizioni relativi alla vendita, alla messa in vendita, all'acquisto, al trasporto, alla distribuzione e all'utilizzo di questi prodotti sul mercato interno.
3. Sono fatti salvi gli eventuali maggiori vantaggi derivanti dal trattamento della nazione piu' favorita che le due Parti contraenti qui convengono di accordarsi per tutto quanto concerne le materie di cui ai paragrafi 1 e 2.
Trattato - art. 24
Art. 24.
Nessuna impresa di ciascuna Parte contraente, di proprieta' pubblica o sotto controllo pubblico, qualora svolga attivita' commerciali, industriali, di trasporto od altre attivita' economiche entro il territorio dell'altra Parte contraente, potra' pretendere o godere nel territorio stesso, ne' per se' ne' per i propri beni, esenzioni da tributi, da azioni legali, da atti esecutivi o da qualsiasi altro obbligo ai quali sia ivi soggetta una impresa privata.
Trattato - art. 25
Art. 25.
1. Le navi battenti bandiera di una delle Parti contraenti, che recano i documenti prescritti a prova della loro nazionalita' in base alla propria legge nazionale, sono considerate navi di tale Parte contraente.
2. I certificati di stazza rilasciati dalle competenti Autorita' sono riconosciuti reciprocamente. Il calcolo ed il pagamento delle tasse e dei diritti di navigazione avviene sulla base delle disposizioni dell'altra Parte contraente ed a condizioni eguali a quelle vigenti per le proprie navi. Le due Parti contraenti si accorderanno sui coefficienti da applicare nei casi in cui non esista equivalenza fra i rispettivi sistemi di stazzatura, al fine di evitare disparita' di trattamento fra le navi dei due Paesi che potesse risultare a causa della predetta mancanza di equivalenza nei sistemi di stazzatura.
3. Le navi di una delle Parti contraenti non potranno essere iscritte nei registri marittimi dell'altra senza una dichiarazione di dismissione di bandiera rilasciata dalle Autorita' dello Stato di cui battono la bandiera.
Trattato - art. 26
Art. 26.
1. Ciascuna Parte contraente accorda alle navi dell'altra Parte lo stesso trattamento previsto per le proprie navi e per quelle di qualsiasi altro Stato nei porti sottoposti alla propria sovranita' o autorita', per quanto riguarda il libero accesso al porto, la sua utilizzazione ed il pieno godimento degli impianti esistenti per la navigazione, le riparazioni ed i rifornimenti, nonche' per le operazioni commerciali che essa pone a disposizione delle navi, delle loro merci e dei loro passeggeri. L'eguaglianza di trattamento cosi' stabilita si estende alle facilitazioni di ogni specie quali assegnazione di posti di ormeggio, di installazioni di carico e scarico, come pure a diritti e tasse di ogni genere percepiti in nome e per conto dello Stato, di Autorita' pubbliche, concessionari o enti di ogni genere.
2. Il trattamento nazionale e quello della nazione piu' favorita saranno accordati alle navi di ciascuna Parte contraente per quanto concerne il diritto di trasportare carichi di ogni genere che possano essere imbarcati a destinazione o in provenienza dal territorio dell'altra Parte.
3. Le navi di ciascuna Parte contraente alla pari delle navi dell'altra Parte possono scaricare parte del loro carico e dei loro passeggeri provenienti dall'estero, in tutti i porti dell'altra Parte aperti alla navigazione ed al commercio estero sia dello stesso Paese che di altri; dette navi possono pure imbarcare durante lo stesso viaggio, nei vari porti aperti alla navigazione ed al commercio estero, carico e passeggeri purche' diretti all'estero.
Trattato - art. 27
Art. 27.
Le merci viaggianti sotto bandiera di una Parte contraente a destinazione del territorio dell'altra Parte o provenienti da esso godono delle stesse facilitazioni accordate alle merci viaggianti sotto bandiera dell'altra Parte. Cio' vale, in particolare, per i diritti doganali, gli altri tributi e diritti, i premi, i rimborsi ed altre facilitazioni del genere, nonche' per l'applicazione delle disposizioni doganali, il carico e lo scarico per ferrovia o altri mezzi di trasporto.
Trattato - art. 28
Art. 28.
Qualora una nave di una Parte contraente si arenasse lungo le coste dell'altra Parte o subisse naufragio o fosse costretta a ricercare rifugio in un porto dell'altra Parte contraente, questa assicurera' alla nave, all'equipaggio, ai passeggeri, ai beni personali dell'equipaggio e dei passeggeri nonche' al carico della nave, la stessa protezione ed assistenza che assicurerebbe in situazioni analoghe ad una nave battente bandiera nazionale. Gli oggetti recuperati dalla nave sono esenti dal pagamento dei diritti doganali, a condizione che non vengano passati al consumo interno. Tali oggetti, anche se non passati al consumo interno, possono essere soggetti a misure di sorveglianza doganale per tutto il periodo della loro permanenza in tale Stato.
Trattato - art. 29
Art. 29.
1. I capitani delle navi battenti bandiera di una delle due Parti contraenti, l'equipaggio delle quali non sia completo possono ingaggiare, in tutti i porti dell'altra Parte contraente, i marittimi, muniti di libretto di navigazione in corso di validita', necessari per la continuazione del viaggio, restando inteso che l'ingaggio sara' concluso in conformita' alla legge della bandiera della nave, garantendo comunque ai marittimi un equo trattamento giuridico, remunerativo e previdenziale, con condizioni non meno favorevoli di quelle stabilite dalle relative Convenzioni internazionali del lavoro.
2. Ai marittimi che siano cittadini di una delle due Parti contraenti ed abbiano con se' il libretto di navigazione e' consentito di viaggiare attraverso il territorio dell'altra Parte contraente, per raggiungere la loro nave o per ritornare in patria.
Trattato - art. 30
Art. 30.
Le disposizioni del presente Trattato relative al trattamento nazionale in materia di navigazione non si estendono:
a) alla disciplina stabilita da leggi speciali per quanto concerne gli incoraggiamenti all'industria delle costruzioni navali e all'esercizio della navigazione marittima;
b) ai privilegi concessi alle societa' per lo sport nautico;
c) all'esercizio dei servizi marittimi dei porti, delle rade e spiaggie, ivi compresi il pilotaggio, il rimorchio, il salvataggio e l'assistenza marittima;
d) al cabotaggio e alla navigazione interna;
e) all'esercizio della pesca;
f) all'emigrazione ed al trasporto degli emigranti.
Trattato - art. 31
Art. 31.
Le due Parti contraenti non adotteranno misure discriminatorie che possano pregiudicare la navigazione marittima dell'altra Parte contraente e compromettere, in contrasto con i principi della libera concorrenza, la scelta della bandiera.
Trattato - art. 32
Art. 32.
Le disposizioni del presente Trattato in materia di navigazione non si applicano alle navi da guerra.
Trattato - art. 33
Art. 33.
Le disposizioni del presente Trattato non si applicano all'aviazione militare.
Trattato - art. 34
Art. 34.
1. Le Parti contraenti si concedono reciprocamente la liberta' di transito attraverso il loro territorio per le merci, ivi compresi i bagagli, e per i mezzi di trasporto di ogni genere, qualunque sia la via impiegata per il trasporto: stradale, marittima e di navigazione interna.
2. Ciascuna Parte contraente potra' esigere che il traffico di transito attraverso il suo territorio, a destinazione o in provenienza dal territorio dell'altra Parte, faccia oggetto di una dichiarazione alla dogana competente; tuttavia, salvo il caso di non osservanza delle disposizioni doganali, tale traffico non sara' soggetto a ritardi o limitazioni inutili. Questo traffico e' inoltre esente da dazi, da altre tasse di transito e carichi di transito, eccezione fatta per le spese di trasporto od altri carichi corrispondenti alle spese amministrative dovute al transito ed a servizi resi.
3. Le merci di qualsiasi specie originarie di una Parte contraente che saranno importate nel territorio dell'altra Parte attraverso il territorio di terzi Paesi, come pure le merci di qualunque provenienza che saranno importate da una Parte contraente attraverso il territorio dell'altra Parte, non saranno sottoposte, alla loro importazione, a dazi o diritti diversi o piu' elevati di quelli che sarebbero percepiti se le merci fossero importate direttamente dal Paese di origine. Questa disposizione si applica tanto alle merci in transito diretto quanto a quelle che durante il transito siano state, sotto sorveglianza doganale, trasbordate, reimballate e depositate.
Trattato - art. 35
Art. 35.
1. L'espressione "societa'" comprende ai fini del presente Trattato tutte le persone giuridiche, societa' commerciali, nonche' tutte le altre societa' ed associazioni, anche se sprovviste di personalita' giuridica, aventi la loro sede nel territorio di una delle Parti contraenti e legalmente costituite in base alle leggi di tale Parte, indipendentemente dal fatto che la loro attivita' persegua fini lucrativi o meno e che la responsabilita' dei soci e dei membri sia o meno limitata.
2. Lo stato giuridico delle societa' di una delle Parti contraenti e' riconosciuto nel territorio dell'altra Parte.
Trattato - art. 36
Art. 36.
1. Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano il diritto di ciascuna Parte contraente di adottare o mantenere misure:
a) necessarie in adempimento degli obblighi assunti dalla Parte contraente per il mantenimento ed il ripristino della pace e della sicurezza internazionali, o che sono indispensabili per la protezione dei suoi essenziali interessi di sicurezza interna o esterna, ivi compreso il mantenimento della neutralita';
b) relative alla produzione e al traffico di armi, munizioni e materiale da guerra e al loro trasporto, e al commercio di altre merci destinate direttamente all'approvvigionamento delle forze armate;
c) relative a materiali fissili o alle materie che servono alla loro fabbricazione, nonche' ai sottoprodotti risultanti dall'impiego o dalla lavorazione dei predetti materiali;
d) necessarie per la polizia sanitaria e la protezione degli animali e delle piante contro le malattie, gli insetti ed i parassiti nocivi, e sopratutto nell'interesse della salute pubblica, conformemente ai principi ed alle intese internazionali in materia;
e) relative all'esercizio dei monopoli di Stato attualmente in vigore o che potranno essere stabiliti in avvenire;
f) per l'applicazione alle merci straniere di proibizioni o restrizioni stabilite dalla legislazione interna per la produzione, la vendita, il trasporto o il consumo, all'interno, delle merci similari nazionali, alla condizione che dette proibizioni o restrizioni non siano applicate in modo da proteggere la produzione nazionale;
g) che disciplinino l'importazione e l'esportazione dell'oro, dell'argento, del platino e delle loro leghe;
h) necessarie ad impedire le pratiche ingannevoli e sleali in materia commerciale;
i) necessarie per la difesa del patrimonio nazionale artistico, storico e archeologico;
l) che prevedano vantaggi per i prodotti della pesca e della caccia marina nazionali.
2. Le due Parti contraenti applicheranno le misure previste al paragrafo 1 in modo tale che esse non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata nei loro reciproci rapporti rispetto a quanto praticato nei confronti di qualsiasi altro Paese che si trovi nelle stesse condizioni. Le predette misure non potranno altresi' costituire una restrizione camuffata al reciproco commercio.
3. Nell'adozione delle misure previste al paragrafo 1 le due Parti contraenti si sforzeranno di fare in modo che, per quanto possibile, ne derivi la minore deviazione dalle disposizioni del presente Trattato.
Trattato - art. 37
Art. 37.
Le disposizioni del presente Trattato, che prevedono il trattamento della nazione piu' favorita, non si estendono:
a) ai vantaggi che ciascuna Parte contraente accordi o abbia accordato a Paesi limitrofi, allo scopo di facilitare i rapporti di frontiera;
b) ai vantaggi derivanti da unioni doganali (ivi comprese le comunita' economiche europee e la zona di libero commercio latino-americano), o da zone di libero scambio o di libero commercio, ovvero da accordi provvisori tendenti alla costituzione di unioni doganali o di zone di libero scambio o di libero commercio di cui una delle Parti contraenti sia o divenga parte;
c) ai vantaggi che l'Italia accordi o abbia accordato al Regno Unito di Libia, alla Repubblica Somala, alla Repubblica di San Marino e allo Stato Citta' del Vaticano;
d) ai vantaggi che il Panama accordi o abbia accordato agli Stati Uniti d'America, in relazione alla particolare posizione di questi ultimi nella Zona del Canale di Panama;
e) ai privilegi, e vantaggi che una delle Parti contraenti accordi o abbia accordato in ragione della sua partecipazione ad una comunita' istituita tra piu' Paesi per organizzare in comune uno o piu' settori della produzione, del commercio o dei servizi, ovvero per garantire la loro sicurezza; ed ai privilegi e vantaggi che una delle Parti contraenti abbia accordato o accordera' ai Paesi terzi nell'ambito di una Organizzazione internazionale a carattere regionale;
f) ai vantaggi che ciascuna Parte contraente accordi o abbia accordato a terzi Stati, in sede di convenzioni dirette ad evitare le doppie imposizioni.
In ogni caso, resta fermo quanto disposto all'art. 31 del presente Trattato in materia di non discriminazione di bandiera.
Trattato - art. 38
Art. 38.
Ciascuna Parte contraente accorda, nell'ambito del presente Trattato, il trattamento nazionale, in base al fatto che il trattamento nazionale e' accordato anche dall'altra Parte nelle stesse materie.
Trattato - art. 39
Art. 39.
Qualora gli Accordi multilaterali cui si fa riferimento nell'articolo 37 cessassero di avere vigore nei riguardi di una o di entrambe le Parti contraenti, queste entreranno in consultazione per stabilire quali disposizioni previste dagli Accordi medesimi possano continuare ad avere applicazione in via bilaterale.
Trattato - art. 40
Art. 40.
In tutti i casi in cui il presente Trattato accorda simultaneamente il trattamento nazionale e quello della nazione piu' favorita si applica il trattamento piu' favorevole.
Trattato - art. 41
Art. 41.
1. Qualora sorga tra le due Parti contraenti una divergenza relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato, esse si impegnano a consultarsi con spirito amichevole allo scopo di trovare una soluzione.
2. In caso di mancata soluzione, la divergenza sara' sottoposta:
a) se le due Parti contraenti concordano, alla Corte Internazionale di Giustizia;
b) nel caso contrario, e su domanda di una Parte contraente, ad un tribunale arbitrale.
3. a) Il tribunale arbitrale viene costituito di volta in volta e si compone di tre arbitri. Ciascuna Parte contraente nomina un arbitro; i due arbitri cosi' designati nominano un Presidente che deve essere cittadino di un terzo Stato.
b) Ciascuna Parte contraente deve nominare il suo arbitro entro il termine di due mesi dopo la presentazione della relativa domanda da parte dell'altra Parte contraente; se non adempie questo obbligo, l'arbitro verra' nominato, su domanda dell'altra Parte contraente, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.
c) Qualora gli arbitri non si mettessero d'accordo, entro un mese dalla loro nomina, sulla scelta del Presidente del tribunale arbitrale, questo verra' nominato, su domanda di una Parte contraente, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.
d) Se il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia e' impedito a provvedere sulle domande di cui ai commi b) e c) del presente paragrafo o se e' cittadino di una delle due Parti contraenti, la nomina sara' effettuata dal Vicepresidente della Corte. Se anche il Vicepresidente della Corte e' impedito a provvedere o se e' cittadino di una delle due Parti contraenti, la nomina sara' effettuata dal membro piu' anziano della Corte che non sia cittadino di una delle due Parti contraenti.
e) Salvo diversa concorde decisione delle due Parti contraenti, il tribunale arbitrale stabilisce il proprio regolamento di procedura.
f) Il tribunale arbitrale delibera a maggioranza di voti. Le sue decisioni sono vincolanti per le due Parti contraenti, le quali vi debbono dare esecuzione.
Trattato - art. 42
Art. 42.
1. Il presente Trattato sara' ratificato e lo scambio degli strumenti di ratifica avra' luogo a Panama al piu' presto possibile.
2. Il presente Trattato entrera' in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. Rimarra' in vigore per un periodo di dieci anni e, nel caso che una delle due Parti contraenti non l'abbia denunciato per iscritto un anno prima della data della sua scadenza, esso sara' prorogato a tempo indeterminato. Trascorso detto periodo di dieci anni il Trattato potra' essere denunciato in qualsiasi momento, restando tuttavia in vigore durante un anno a datare dalla sua denuncia.
IN FEDE DI CHE i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.
FATTO a Panama, il 7 ottobre 1965 in doppio originale nelle lingue italiana e spagnola entrambi i testi facendo ugualmente fede.
Per il Governo
della Repubblica italiana
Raffaele CLEMENTI DI S. MICHELE
Per il Governo
della Repubblica del Panama Fernando ELETA
Trattato - Protocollo
PROTOCOLLO
All'atto della firma del Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Panama, i sottoscritti Plenipotenziari hanno inoltre concordato le seguenti disposizioni che saranno considerate come parte integrante del Trattato predetto:
1. L'espressione "sanita' pubblica" di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e all'articolo 2, paragrafo 3, comprende la protezione della vita e della salute delle persone, degli animali e delle piante.
2. Le persone che sono cittadini di entrambe le Parti contraenti e che abbiano la loro residenza permanente nonche' la base della loro esistenza nel territorio di una delle due Parti contraenti, possono essere chiamate solo da questa ultima Parte ad adempiere un qualsiasi obbligo legale di servizio militare (ad articolo 4, paragrafo 1).
3. Nell'espressione "catastrofi naturali e simili" di cui all'articolo 4, paragrafo 4, non sono comprese le guerre e le situazioni simili alle guerre.
4. Le navi e gli aeromobili battenti la bandiera di una delle due Parti contraenti non possono essere sottoposti, nel territorio dell'altra Parte, ai provvedimenti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, ed all'articolo 5, paragrafo 4.
5. Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4 e 5, si applicano anche nel caso in cui una impresa privata diventi di proprieta' pubblica o venga sottoposta al controllo pubblico o ad interventi simili da parte dei pubblici poteri.
6. Le due Parti contraenti concordano nel ritenere desiderabile, nell'interesse dei loro rapporti economici, che i cittadini d'una Parte contraente possano assumere funzioni arbitrali nel territorio dell'altra Parte allo stesso modo dei nazionali, nel caso di procedimenti arbitrali per i quali la scelta degli arbitri e' rimessa esclusivamente alle parti interessate. In relazione a cio' le due Parti contraenti faranno quanto possibile per assicurare una siffatta regolamentazione (ad articolo 6).
7. Il trattamento nazionale di cui all'articolo 6 non si estende alla concessione del gratuito patrocinio e alla esenzione dalla "cautio iudicatum solvi".
8. Le disposizioni di cui all'articolo 12 non impediscono ad uno Stato contraente di prescrivere come condizione, per la immatricolazione nel registro nazionale, che le navi e gli aeromobili non debbano essere di proprieta' di cittadini o societa' di uno Stato straniero.
9. Le disposizioni del presente Trattato non si applicano alle Amministrazioni delle Poste e delle Telecomunicazioni delle due Parti contraenti.
10. Le disposizioni del presente Trattato non si applicano all'aviazione civile.
11. Le disposizioni dell'articolo 34 paragrafo 1, non pregiudicano le norme esistenti nei due Paesi in materia di disciplina degli autotrasporti e del traffico aereo.
12. Le disposizioni dell'articolo 27 si applicano anche alle merci viaggianti su aeromobili di bandiera di una Parte contraente a destinazione del territorio dell'altra Parte o provenienti da esso.
13. Le disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 2, non faranno ostacolo alla percezione sul traffico di transito di tasse o altri tributi dovuti per il trasporto o la circolazione dei mezzi di trasporto, sempreche' tali tasse e tributi siano percepiti conformemente al trattamento nazionale e della nazione piu' favorita.
14. Le persone fisiche possono comprovare la loro cittadinanza ai sensi del presente Trattato:
a) se si tratta di italiani: mediante presentazione di un passaporto nazionale o di un certificato di cittadinanza rilasciato dalle Autorita' della Repubblica italiana, o di un libretto di navigazione rilasciato dalle Autorita' della Repubblica italiana a condizione che vi figuri la menzione che il titolare e' cittadino italiano;
b) se si tratta di Panamensi: mediante presentazione di un passaporto nazionale o di un certificato rilasciato dalle Autorita' della Repubblica del Panama, attestante che il titolare e' cittadino panamense, o mediante un libretto di navigazione rilasciato dalle Autorita' della Repubblica del Panama a condizione che vi figuri la menzione che il titolare e' cittadino panamense.
IN FEDE DI CHE i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo e vi hanno apposto i loro sigilli.
FATTO a Panama, 7 ottobre 1965, in doppio originale, nelle lingue italiana e spagnola i due testi facendo ugualmente fede.
Per il Governo
della Repubblica italiana
Raffaele CLEMENTI DI S. MICHELE
Per il Governo
della Repubblica del Panama Fernando ELETA
Lettere
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Parte di provvedimento in formato grafico
AMBASCIATA D'ITALIA
N. 1412 - B/1
Panama, 7 ottobre 1965
Signor Ministro,
Con Nota N. 2932-DOI in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:
"Con riferimento al Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione firmato oggi fra i nostri due Paesi e ai fini della sua applicazione, ho l'onore di precisare a Vostra Eccellenza che la Costituzione panamense:
a) vieta agli stranieri di possedere immobili nelle zone di frontiera e nelle isole sotto la giurisdizione panamense;
b) prevede la possibilita' di esproprio di beni anche per "interesse sociale".
Per quanto concerne le attivita' di commercio ho l'onore di attirare l'attenzione di Vostra Eccellenza sul disposto dell'articolo 234 della menzionata Costituzione".
Nel ringraziare della Sua cortese comunicazione, di cui prendo atto, Le rinnovo, Signor Ministro, i sensi della mia piu' alta considerazione.
Raffaele CLEMENTI DI S. MICHELE Ambasciatore d'italia
Sua Eccellenza
Ing. Fernando ELETA A.
Ministro degli Affari Esteri
PANAMA'
MINISTERO DE RELACIONES EXTERIORES
Parte di provvedimento in formato grafico
AMBASCIATA D'ITALIA
N. 1410 - B/1
Panama, 7 ottobre 1965
Signor Ministro,
Con Nota N. 2933-DOI in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:
"Ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza che in seguito al Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione firmato oggi tra i nostri due Paesi, il Governo della Repubblica del Panama riconoscera' pienamente validi i certificati rilasciati dal Registro italiano Navale, analogamente a quanto viene praticato nei confronti dei similari Istituti di altri Paesi".
Nel ringraziarLa della Sua cortese comunicazione, di cui prendo atto, ho l'onore di esprimerLe, Signor Ministro, gli atti della mia piu' alta considerazione.
Raffaele CLEMENTI DI S. MICHELE Ambasciatore d'Italia
Sua Eccellenza
Ing. Fernando ELETA A.
Ministro degli Affari Esteri
PANAMA
AMBASCIATA D'ITALIA
N. 1411 - B/1
Panama, 7 ottobre 1965
Signor Ministro,
Con riferimento al Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione tra la Repubblica di Panama e la Repubblica d'Italia, sottoscritto in questa Capitale in data odierna, ho l'onore di comunicarLe quanto segue:
Ai fini dell'applicazione dell'Articolo 25 paragrafo 2 del predetto Accordo le due Parti hanno convenuto che, all'atto della sua firma e allo scopo di procedere - ove del caso - alla determinazione dei coefficienti di stazzatura, nomineranno una commissione tecnica con rappresentanza paritetica, che si riunira' a Panama entro due mesi dalla data di richiesta di convocazione inoltrata da una delle Parti.
Allo scopo di dare esecuzione a quanto sopra, Le saro' grato se mi vorra' confermare il corrispondente accordo da parte panamense.
Accolga, Signor Ministro, l'assicurazione della mia piu' alta considerazione.
Raffaele CLEMENTI DI S. MICHELE Ambasciatore d'Italia
A Sua Eccellenza
Ing. Fernando ELETA A.
Ministro degli Affari Esteri
PANAMA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Parte di provvedimento in formato grafico
Scambio di note interpretativo del trattato italo-panamense del 7 ottobre 1963
AMBASCIATA D'ITALIA
Prot. N. 585
Panama, 18 maggio 1967
Signor Ministro,
Ho l'onore di riferirmi alle intese intervenute nel corso delle conversazioni che hanno preceduto la firma del Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione tra l'Italia e il Panama, con annesso Protocollo e Scambi di Note, concluso a Panama il 7 ottobre 1965, per precisarLe, a titolo interpretativo, che da parte italiana si intende che le reciproche concessioni stabilite dal Trattato medesimo in materia di navigazione in favore di una delle Parti Contraenti non si estendono al diritto di esercitare il cabotaggio tra i porti dell'altra Parte, ne' alle altre attivita' elencate nell'Art. 30, e cio' in conformita' a quanto previsto dall'articolo stesso.
Qualora il Governo della Repubblica di Panama concordi su quanto precede, Le saro' grato se Ella vorra' compiacersi darmene conferma.
Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia piu' alta considerazione.
R. CLEMENTI DI S. MICHELE Ambasciatore d'Italia S. E. Dr. Arturo MORGAN MORALES
Ministro interno degli Affari Esteri
PANAMA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Parte di provvedimento in formato grafico