Monitoring Gesetzessammlung

056U1123

IT - Leggi di Ratifica

056U1123

Accordo (LEGGE 31 luglio 1956 n. 1123)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli Accordi conclusi a Roma, tra la Repubblica, italiana e la Repubblica Argentina, il 25 giugno 1952:
a) Accordo commerciale e finanziario;
b) Protocollo addizionale.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore

Art. 3

Per far fronte ai finanziamenti per l'emigrazione italiana in Argentina previsti dalla legge 29 marzo 1952, n. 364, e dall'art. 2 del Protocollo addizionale di cui alla lettera b) del precedente art. 1, gli importi in pesos necessari - fino all'importo massimo di 263 milioni di pesos e nei limiti delle disponibilita' di mano in mano utilizzabili - saranno prelevati dal fondo di riserva in pesos costituito dall'Ufficio italiano dei cambi per l'esecuzione de Protocollo addizionale all'Accordo commerciale e finanziario italoargentino del 13 ottobre 1947 concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949 e per assicurare il servizio del prestito di cui al decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 385 .
Oltre i detti limiti si provvedera' ai finanziamenti previsti dalla legge 29 marzo 1952, n. 364 , in conformita' delle disposizioni contenute nella legge stessa, intendendo per buoni del Tesoro speciali di cui all'art. 2 della legge medesima, buoni del Tesoro novennali rinnovabili.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 luglio 1956 GRONCHI SEGNI - MARTINO - ANDREOTTI - ZOLI MEDICI - CORTESE - VIGORELLI - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: MORO

Art. 1

ALLEGATO.
Accordo commerciale e finanziario fra la Repubblica italiana e la Repubblica Argentina
L'Eccellentissimo Signor Presidente della Repubblica italiana e
l'Eccellentissimo Sisnor Presidente della Nazione Argentina, ispirati ai tradizionali sentimenti di indissolubile amicizia che uniscono i popoli di ambedue i Paesi e riaffermando il proprio desiderio di incrementare le reciproche relazioni economiche esistenti, hanno deciso di concludere un Accordo commerciale e finanziario e a tal fine hanno designato i loro Plenipotenziari e cioe':
l'Eccellentissimo Signor PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
S. E. l'on. ALCIDE DE GASPERI, Ministro degli Affari Esteri
l'Eccellentissimo Signor PRESIDENTE DELLA NAZIONE ARGENTINA
le LL. EE. l'Ambasciatore straordinario e plenipotenziario in Italia, signor BERNABE S. GONZALES Risos e il Delegato plenipotenziario e presidente della Commissione speciale di studi dell'intercambio con l'Italia, signor dott. JULIO M. JUNCOSA SERE;
i quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1.
Le Alte Parti Contraenti, interpretando lo spirito di cooperazione che anima i loro Governi, dichiarano il loro proposito di rafforzare con tutti i mezzi a loro disposizione i vincoli economici che uniscono i rispettivi Paesi e di sviluppare l'intercambio dei loro prodotti al piu' alto livello possibile, assicurando ad essi mercati permanenti nell'ambito delle rispettive necessita' nazionali.

Art. 2

Articolo 2.
I Governi della Repubblica Argentina e della Repubblica italiana
assicurano l'applicazione di un trattamento di stretta reciprocita' per tutte le operazioni commerciali e finanziarie che saranno effettuate fra i due Paesi. Studieranno e risolveranno con la massima benevolenza le proposte che reciprocamente saranno formulate per facilitare e incrementare le loro relazioni economiche.

Art. 3

Articolo 3.
Le Alte Parti Contraenti si impegnano a concedere le massime
facilitazioni, compatibili con le loro rispettive legislazioni, ai prodotti naturali o fabbricati, originari del territorio di uno dei due Paesi, che si importino nell'altro in materia di diritti, tasse, imposte od oneri tributari e per quanto concerne le formalita' e le procedure amministrative cui sono soggetti l'importazione, la circolazione, il trasporto e la distribuzione dei prodotti stessi.

Art. 4

Articolo 4.
Il Governo Argentino facilitera' l'esportazione verso la Repubblica
italiana delle merci argentine specificate nella lista A e, da parte sua, il Governo della Repubblica italiana concedera' tutte le facilitazioni necessarie per l'importazione nella Repubblica italiana di tali merci.

Art. 5

Articolo 5.
La Repubblica italiana comprera' e la Repubblica Argentina vendera'
le quantita' minime di 300.000 tonnellate di frumento durante l'anno 1953 e di 500.000 tonnellate durante gli anni successivi di validita' del presente Accordo, sempre che in ciascuno di questi anni il saldo esportabile non sia sostanzialmente ridotto.
I prezzi del grano saranno oggetto di stipulazione annuale e
manterranno una ragionevole relazione con le "quotazioni fuori conferenza" che sussisteranno alla data di ciascuna operazione sui mercati esteri rappresentativi.

Art. 6

Articolo 6.
Il Governo della Repubblica italiana facilitera' l'esportazione
verso la Repubblica Argentina delle merci italiane specificate nella lista B e, da parte sua, il Governo Argentino concedera' tutte le facilitazioni necessarie per l'importazione nella Repubblica Argentina di dette merci.

Art. 7

Articolo 7.
I Governi della Repubblica Argentina e della Repubblica italiana
faranno tutto il possibile, nei limiti della rispettiva competenza, affinche' i prezzi delle merci, che siano oggetto di intercambio fra i due Paesi, non siano superiori a quelli che paghera' qualsiasi terzo Paese, in parita' di condizioni, qualita' e circostanze.

Art. 8

Articolo 8.
Il Governo italiano assicura che tutti i prodotti argentini che, in
esecuzione del presente Accordo, saranno esportati verso l'Italia, verranno destinati a soddisfare il consumo interno del Paese e il Governo Argentino, da parte sua, assicura che tutti i prodotti italiani che, in esecuzione del presente Accordo, saranno esportati verso l'Argentina, verranno destinati a soddisfare il proprio consumo interno.

Art. 9

Articolo 9.
Al fine di ampliare l'intercambio commerciale dei prodotti previsti
nelle liste A e B fra i due Paesi, e di includervi altri prodotti, le Alte Parti Contraenti studieranno con il maggiore spirito di cooperazione la possibilita' di concedere permessi di esportazione e di importazione oltre quelli previsti nelle citate liste.

Art. 10

Articolo 10.
I contingenti previsti dalle liste A e B annesse al presente
Accordo entreranno in vigore quindici giorni dopo la sua firma e avranno valore per un periodo di dodici mesi, ad eccezione di quelli relativi al gruppo dei Beni strumentali previsto nella lista B, che resteranno in vigore fino alla scadenza del presente Accordo.
Tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo annuo di validita'
delle menzionate liste, le Alte Parti.
Contraenti determineranno di comune accordo i prodotti argentini e italiani che formeranno oggetto speciale d'intercambio fra i due Paesi nel successivo periodo di dodici mesi, fino alla scadenza dell'Accordo.
Se un mese prima della scadenza di ciascun periodo annuo non fosse stato ancora raggiunto un accordo, ambo le Parti stabiliranno se prorogare o meno il termine di scadenza delle liste relative al periodo in corso.

Art. 11

Articolo 11.
Una Commissione Mista Consultiva con sede in Buenos Aires avra'
l'incarico di vigilare l'applicazione delle disposizioni contenute nell'Accordo e potra' proporre ad ambedue i Governi le misure necessarie affinche' si raggiungano gli scopi previsti dal medesimo.

Art. 12

Articolo 12.
Le esportazioni di prodotti o merci argentine verso la Repubblica italiana, come pure le esportazioni di prodotti o merci italiane verso la Repubblica Argentina saranno soggette alle disposizioni di carattere generale in vigore nel Paese esportatore al momento in cui si effettua l'esportazione.

Art. 13

Articolo 13.
Le importazioni nella Repubblica Argentina di prodotti o merci
italiane, come pure le importazioni nella Repubblica italiana di prodotti o merci argentine, saranno soggette alle disposizioni di carattere generale vigenti nel Paese importatore al momento dello sdoganamento.

Art. 14

Articolo 14.
I Governi della Repubblica italiana e della Repubblica Argentina
adotteranno le misure e le disposizioni necessarie per garantire, secondo lo spirito delle disposizioni e dei Trattati vigenti in materia, il rispetto delle denominazioni di origine e qualita' che corrispondono a prodotti esclusivi di uno dei due Paesi, reprimendo con l'applicazione di sanzioni adeguate la circolazione e la vendita di quelli fabbricati nei loro stesso territorio o in terzi Paesi con false denominazioni di origine, qualita' o tipo.

Art. 15

Articolo 15.
Il Governo italiano studiera' con la migliore disposizione le
domande che ricevera' dal Governo Argentino per l'apporto di procedimenti tecnici di produzione, patenti, macchinari, nonche' per l'invio di tecnici da destinarsi alle industrie stabilite nella Repubblica Argentina o che potranno stabilirvisi in futuro.

Art. 16

Articolo 16.
Tutti i pagamenti di qualsiasi natura corrispondenti ad operazioni dirette fra la Repubblica Argentina e la Repubblica italiana saranno effettuati in dollari statunitensi alle condizioni previste dal presente Accordo ed in conformita' alle disposizioni in materia di cambi vigenti in entrambi i Paesi.

Art. 17

Articolo 17.
Tutti i pagamenti ai quali si riferisce l'articolo antecedente, ad eccezione di quelli compresi nell'articolo 21, saranno effettuati per il credito o per il debito, secondo i casi, del "CONTO GENERALE DOLLARI C. A. I." (Convenio Argentino-italiano) aperto dall'Ufficio italiano dei Cambi, in rappresentanza del Governo italiano, al nome del Banco Central de la Republica Argentina, in rappresentanza del Governo Argentino.

Art. 18

Articolo 18.
I pagamenti disposti dall'Argentina a favore dell'Italia ai quali si riferisce l'art. 17, ivi comprese le rimesse di aiuto familiare, potranno anche essere effettuati a tramite di Banche o Istituti autorizzati ad operare in cambi, stabiliti nei rispettivi Paesi. A tal uopo le Banche italiane saranno autorizzate ad aprire a nome dei propri corrispondenti, in Argentina "CONTI SPECIALI DOLLARI C. A.
I.", che saranno considerati come sottoconti del "CONTO GENERALE DOLLARI C. A. I." cui si riferisce l'art. 17.

Art. 19

Articolo 19.
Il "CONTO GENERALE DOLLARI C. A. I." al quale si riferisce l'art. 17 potra' presentare saldo creditore o debitore, indistintamente, fino al limite di 100 (cento) milioni di dollari.

Art. 20

Articolo 20.
Il saldo del "CONTO GENERALE DOLLARI C. A. I." di cui al precedente
articolo sara' produttivo di interessi in ragione del 21/2 per cento annuo per le somme eccedenti i 10 (dieci) milioni di dollari. Tali interessi saranno liquidati e contabilizzati nel menzionato CONTO alla fine di ciascun semestre calendario.

Art. 21

Articolo 21.
Il Governo della Repubblica italiana concorda nel facilitare il
finanziamento per l'acquisto di beni strumentali che la Repubblica Argentina effettuera' in Italia sino alla somma di 75 (settantacinque) milioni di dollari. A tale scopo l'Ufficio italiano dei Cambi, agendo in rappresentanza del Governo italiano, aprira' un conto in dollari U. S. A. denominato "CONTO FINANZIAMENTO BENI STRUMENTALI" a nome del Banco Central de la Republica Argentina, il quale agira' in rappresentanza del Governo Argentino.
Detto conto verra' addebitato degli importi corrispondenti agli
ordini di pagamento che la Repubblica Argentina emettera' per l'acquisto dei beni compresi nella lista B, gruppo "Beni strumentali" annessa al presente Accordo. L'Ufficio italiano dei Cambi e il Banco Central de la Republica Argentina stabiliranno il procedimento da seguire per il regolamento delle operazioni attraverso il "CONTO FINANZIAMENTO BENI STRUMENTALI".

Art. 22

Articolo 22.
Il saldo del "CONTO FINANZIAMENTO BENI STRUMENTALI", aperto in
virtu' di quanto stabilito all'articolo precedente, sara' produttivo d'interessi in ragione del 2,75 per cento annuo. Tali interessi saranno liquidati alla fine di ciascun semestre calendario, per il debito del "CONTO GENERALE DOLLARI C. A. I.".

Art. 23

Articolo 23.
Entrambi i Governi stabiliranno la procedura per determinare il
regime che dovra' essere applicato per estinguere il saldo dei conti "GENERALE DOLLARI C.A.I." e "FINANZIAMENTO BENI STRUMENTALI".

Art. 24

Articolo 24.
Il Governo Argentino si riserva il diritto di estinguere totalmente
o parzialmente, in qualsiasi momento, i saldi debitori che presentino i conti "GENERALE DOLLARI C. A. I." e "FINANZIAMENTO BENI STRUMENTALI". Il Governo italiano, da parte sua, si riserva di estinguere totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento l'eventuale saldo debitore per l'Italia che presentasse il "CONTO GENERALE DOLLARI C. A. I.".
Agli effetti di quanto indicato nel presente articolo, entrambi i Governi stabiliranno di comune accordo le modalita' e le condizioni degli ammortamenti di cui sopra.

Art. 25

Articolo 25.
Alla scadenza del presente Accordo i pagamenti originati dalla
liquidazione degli impegni assunti prima della sua scadenza saranno effettuati a tramite dei Conti ai quali si riferiscono gli articoli 17, 18 e 21, secondo i casi, ed in conformita' alle disposizioni del presente Accordo che resteranno in vigore a tale effetto, durante un successivo periodo di sei mesi dopo la scadenza, dell'Accordo.
L'Ufficio italiano dei Cambi ed il Banco Central de la Repubblica Argentina definiranno di comune accordo la procedura da seguire per la liquidazione degli impegni originati dalle operazioni previste nel presente Accordo, che non fossero estinti entro i sei mesi successivi ed aventi scadenza posteriore a detto termine.
Il saldo totale che allo scadere del citato periodo di sei mesi
presentino i Conti menzionati sara' regolato in merci concordate fra entrambi i Governi o, di comune accordo, in dollari U. S. A., in altre divise o in qualunque altra forma.

Art. 26

Articolo 26.
L'Ufficio italiano dei Cambi telegrafera' giornalmente al Banco
Central de la Repubblica Argentina il saldo del "CONTO GENERALE DOLLARI C. A. I." e del "CONTO FINANZIAMENTO BENI STRUMENTALI".
Il Banco Central de la Repubblica Argentina notifichera'
giornalmente per telegrafo all'Ufficio italiano dei Cambi l'importo globale degli ordini di pagamento in dollari C. A. I. emessi nella giornata, con l'indicazione del conto al quale si riferiscono, nonche' l'ammontare complessivo degli ordini di pagamento pervenutigli dall'Ufficio italiano dei Cambi; informazione analoga sara' fornita dall'Ufficio italiano dei Cambi al Banco Central de la Repubblica Argentina.

Art. 27

Articolo 27.
Ai fini di quanto stabilito nel presente Accordo, per convertire
gli importi in dollari C. A. I. che si registrano a debito o a credito dei Conti ai quali si riferisce il presente capitolo, l'Ufficio italiano dei Cambi e il Banco Central de la Republica Argentina applicheranno le norme ed i tipi di cambio vigenti nei rispettivi Paesi, per la conversione in dollari statunitensi in lire italiane, in pesos argentini, in altre divise o viceversa.

Art. 28

Articolo 28.
Le Alte Parti Contraenti sono d'accordo nel:
a) vigilare che i trasferimenti di fondi fra l'Italia e
l'Argentina e viceversa, effettuati in applicazione del presente Accordo, si riferiscano esclusivamente ad operazioni dirette fra entrambi i territori;
b) autorizzare i pagamenti correnti fra l'Italia e l'Argentina, in conformita' alle disposizioni vigenti in ciascun Paese in materia di cambi, al momento di effettuare i rispettivi trasferimenti;
c) consultarsi al fine di controllare i trasferimenti di capitali
in conformita' ai principi della loro politica rispettiva, specialmente per impedire quei trasferimenti che non rispondessero ad un'utile finalita' economica.
d) scambiare ogni informazione utile al fine di assicurare il
miglior controllo nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo;
e) mantenersi in contatto per esaminare congiuntamente tutte le questioni tecniche che si presentino nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capitolo e per adottare, di comune accordo, tutte le misure che le circostanze rendessero necessarie.

Art. 29

Articolo 29.
I pagamenti previsti alla lettera b) dell'articolo precedente
comprendono:
a) pagamenti commerciali, ivi compresi i pagamenti delle spese
accessorie (spese di trasporto per via marittima, fluviale, terrestre ed aerea, assicurazione ed altre, provvigioni, commissioni, spese portuali diritti vari, tasse e simili);
b) pagamenti ufficiali, ivi comprese le percezioni consolari;
c) pagamenti e rimborsi di passaggi marittimi e di spese di
viaggio dei cittadini italiani o argentini in viaggio diretto fra l'Argentina e l'Italia, su navi battenti bandiera dell'uno e dell'altro Paese;
d) pagamenti a titolo di stipendi, onorari, salari, pensioni,
servizi, sussidi, assicurazioni sociali, spese di sostentamento, diritti, redevances, canoni, diritti di autore, tasse e diritti di brevetti e licenze, rimesse per aiuti familiari;
e) pagamenti relativi ad assicurazioni e riassicurazioni (premi, commissioni, interessi su riserve tecniche, indennizzi, contribuzioni di avarie, spese di liquidazione sinistri, ricupero di sinistri, valori garantiti e spese di ispezioni di rischi, ecc.);
f) pagamenti di redditi, rendite, interessi e benefici, di spese di esercizio e di ammortamento contrattuali, d'imposte, tasse e accessorie;
g) qualsiasi altro pagamento giustificato, ammesso di comune
accordo fra l'Ufficio italiano dei Cambi e il Banco Central de la Republica Argentine.

Art. 30

Articolo 30.
Le merci originarie di terzi Paesi, che non siano state oggetto di lavorazione in uno dei due Paesi e che una delle Alte Parti Contraenti acquisti nell'altra, non potranno essere regolate a tramite del "CONTO GENERALE DOLLARI C. A. I." e dei "CONTI SPECIALI DOLLARI C. A. I.", come pure del "CONTO FINANZIAMENTO BENI STRUMENTALI" cui si riferisce questo capitolo, salvo che cio' non venga concordato in ciascun caso dalle Autorita' competenti di entrambi i Paesi.

Art. 31

Articolo 31.
Al fine di facilitare il finanziamento di importazioni nella
Repubblica Argentina di prodotti italiani, l'Ufficio italiano dei Cambi potra' dare facolta' alle Banche italiane di aprire crediti documentari e, reciprocamente, il Banco Central de la Republica Argentina potra' permettere agli Istituti autorizzati argentini di aprire crediti documentari per finanziare le esportazioni argentine in Italia. Tali operazioni si svolgeranno d'accordo con la pratica bancaria ed il loro rimborso si effettuera' a tramite dei conti previsti negli articoli 17, 18 e 21, secondo i casi.

Art. 32

Articolo 32.
L'Ufficio italiano dei Cambi ed il Banco Central de la Republica
Argentina fisseranno le modalita' tecniche necessarie per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

Art. 33

Articolo 33.
Il Governo della Repubblica Argentina e il Governo della Repubblica
italiana compresi del reciproco interesse sociale ed economico di incrementare una razionale emigrazione di lavoratori italiani verso l'Argentina e in particolar modo di famiglie autenticamente rurali - cio' che consentira' di stringere ancor piu' i solidi vincoli di amicizia che legano i due popoli - promuoveranno lo stabilimento in Argentina di 500.000 persone, approssimativamente, in un periodo di cinque anni, adottando a tal fine tutte le misure dirette al raggiungimento degli scopi menzionati in pari tempo, riaffermano il proposito di assicurare il piu' efficace ed integrale adempimento degli Accordi speciali sull'emigrazione, fino ad oggi sottoscritti fra i due Paesi.

Art. 34

Articolo 34.
Gli emigranti italiani saranno equiparati, per quanto concerne il regime e le condizioni di lavoro, ai lavoratori nazionali ed usufruiranno dei benefici di ogni specie che le leggi argentine stabiliscano in materia di lavoro ed impiego, di assicurazione e previdenza sociale.

Art. 35

Articolo 35.
In relazione alle prescrizioni della Costituzione nazionale i
lavoratori italiani, senza eccezione, fruiranno, durante la loro permanenza nel territorio argentino, dello stesso trattamento e dei vantaggi di cui godono gli emigranti di qualsiasi altra provenienza, intendendosi che saranno automaticamente applicati ai lavoratori di origine italiana tutti i benefici concessi a quelli di altri Paesi.
Il Governo Argentino adottera' le misure intese a coordinare gli interessi comuni dei due Paesi nelle questioni consolari e culturali che possano riguardare l'emigrazione italiana.

Art. 36

Articolo 36.
I due Governi costituiranno, con sede in Buenos Aires, una
Commissione Mista Permanente di funzionari italiani ed argentini esperti nell'esame dei problemi connessi con la materia dell'emigrazione. Detta Commissione avra' il compito di studiare e proporre le modalita' pratiche che permettano la piena applicazione di quanto disposto sia nel presente Accordo in materia di emigrazione e stabilimento di famiglie italiane, sia nell'Accordo italo-argentino del 26 gennaio 1948.

Art. 37

Articolo 37.
I Governi Contraenti si impegnano, durante la validita' del
presente Accordo, ad adottare le misure necessarie affinche' il trasporto delle merci scambiate fra la Repubblica Argentina e la Repubblica italiana si effettui su navi di bandiera nazionale argentina ed italiana in parita' di tonnellaggio, a meno che non vi fosse stivaggio disponibile dei Paesi firmatari.
L'applicazione di queste disposizioni non potra' comportare un
ritardo nelle consegne o un rincaro dei prodotti da trasportare.

Art. 38

Articolo 38.
Al fine di facilitare l'immagazzinamento e la manipolazione dei
prodotti di una delle Parti Contraenti nel territorio dell'altra e la loro distribuzione verso terzi Paesi, i Governi italiano ed Argentino esamineranno con la migliore disposizione, in armonia con le rispettive legislazioni, le reciproche richieste relative a concessioni per l'organizzazione di zone speciali e depositi franchi di uno dei due Paesi nei porti marittimi dell'altro.

Art. 39

Articolo 39.
Il Governo italiano si riserva il diritto di fare assicurare presso
Compagnie italiane le merci italiane che si esportino in Argentina e i prodotti argentini che si importino in Italia, quando i rischi del trasporto siano a carico del venditore o del compratore, rispettivamente.
Il Governo Argentino si riserva il diritto di far assicurare presso
Compagnie argentine le merci argentine che si esportino in Italia e o prodotti italiani che si importino in Argentina quando i rischi del trasporto siano a carico del venditore o del compratore, rispettivamente.

Art. 40

Articolo 40.
Il Governo italiano ed il Governo Argentino studieranno i mezzi
tecnici che, di comune accordo, potranno applicarsi al fine di accrescere il volume delle operazioni di riassicurazione fra i due Paesi.

Art. 41

Articolo 41.
Il Governo della Repubblica Argentina e il Governo della Repubblica
italiana autorizzeranno annualmente, in armonia con le norme vigenti in ciascun Paese, l'importazione, il doppiaggio, l'edizione, la distribuzione e la programmazione, nei rispettivi territori, di trenta pellicole cinematografiche impressonate a lungo metraggio e di pellicole a corto metraggio senza limitazione originarie dell'altro Paese.
Di comune accordo potra' essere aumentato il numero delle pellicole
a lungo metraggio sopra indicato.

Art. 42

Articolo 42.
Le persone o ditte interessate nel richiedere il rispettivo
permesso d'importazione, dovranno presentare un certificato di autorizzazione rilasciato dagli organi competenti del Paese di origine della pellicola.
Detto documento dovra' contenere le seguenti attestazioni
riguardanti la pellicola:
a) che e' di produzione nazionale del Paese di origine;
b) che e' di proprieta' di una persona o ditta residente nello
stesso Paese di origine;
c) che e' stata programmata per la prima volta in pubblico non
prima di tre anni dalla data del rilascio del certificato.
A richiesta di una delle Alte Parti Contraenti potra' farsi
eccezione alla regola dei tre anni di anzianita' della pellicola, di cui al paragrafo c).
Nel caso in cui, effettuata l'importazione, una o piu' delle
pellicole non potesse ottenere le restanti autorizzazioni necessarie per essere proiettata, si accorderanno nuove autorizzazioni per consentire la proiezione del numero di pellicole determinato nell'art. 41.

Art. 43

Articolo 43.
Il Governo della Repubblica italiana adottera' le misure
necessarie, nei limiti della propria competenza, affinche' siano forniti annualmente alla Repubblica Argentina, non meno di 6.200.000 metri di pellicola vergine nei tre tipi principali da 35 millimetri (negativo, suono e positivo) nelle proporzioni abituali per l'utilizzo da parte dell'industria cinematografica.
Di comune accordo potra' essere convenuta tra le Alte Parti
Contraenti la fornitura di una quota addizionale di pellicola vergine da 16 millimetri.

Art. 44

Articolo 44.
I trasferimenti corrispondenti al ricavo della vendita e/o dello
sfruttamento delle pellicole cinematografiche impressionate saranno regolati in base alla procedura che si indica in appresso:
a) per l'ammontare dei trasferimenti che si effettuino
dall'Italia verso l'Argentina ai titoli indicati saranno autorizzate rimesse per importi equivalenti dall'Argentina verso l'Italia allo stesso titolo.
Tali rimesse si effettueranno d'accordo con il sistema generale dei
pagamenti e alle condizioni stabilite dagli articoli 17 e 18;
b) le somme che risulteranno in eccesso resteranno depositate nel
Paese debitore e potranno essere utilizzate, in armonia con le disposizioni vigenti nello stesso Paese, per produzione, doppiaggio, titolaggio, edizione e spese direttamente collegate con la produzione, la distribuzione e la programmazione di pellicole.

Art. 45

Articolo 45.
Il Governo della Repubblica Argentina da' facolta' al Banco Central
de la Republica Argentina, ed il Governo della Repubblica italiana all'Ufficio italiano dei Cambi, affinche', i due Istituti menzionati possano concordare le disposizioni tecniche e complementari atte a permettere la piu' rapida esecuzione dei trasferimenti a cui si riferisce l'articolo precedente.

Art. 46

Articolo 46.
Entrambi i Governi promuoveranno la stipulazione di Accordi
speciali che abbiano per scopo:
a) di assicurare la proiezione e la piu' ampia diffusione
possibile in Italia di almeno dieci pellicole argentine all'anno.
Tale quantita' sara' aumentata proporzionalmente sulla base di una pellicola argentina per ogni tre pellicole italiane, a misura che le Autorita' argentine accordino permessi di importazione oltre le trenta pellicole indicate nell'art. 41;
b) di ottenere facilitazioni creditizie in Italia per il
doppiaggio e l'edizione delle pellicole argentine introdotte in Italia;
c) di facilitare la piu' ampia diffusione possibile delle
pellicole italiane in Argentina;
d) di predisporre un regime che consenta l'applicazione di un
sistema di co-produzione fra le industrie cinematografiche di entrambi i Paesi;
e) d'incrementare un ampio intercambio artistico e di ritrovati tecnici tra l'Italia e l'Argentina.
A tale scopo una Commissione speciale formata da Rappresentanti dei
Governi e dell'industria cinematografica dei rispettivi Paesi si riunira' in Buenos Aires nel piu' breve tempo possibile.

Art. 47

Articolo 47.
La Commissione Mista Consultiva prevista dall'articolo 11
esaminera' trimestralmente l'andamento delle forniture di pellicola cinematografica vergine e gli altri, aspetti relativi all'intercambio di pellicole cinematografiche impressionate e proporra' le misure necessarie per raggiungere il miglior compimento di quanto convenuto nelle clausole precedenti.
Al tempo stesso, esaminera' la possibilita' di predisporre un
regime che consenta l'importazione di pellicola vergine destinata all'edizione di pellicole italiane nella Repubblica Argentina e la riesportazione della stessa pellicola impressionata. La quantita' di pellicola vergine importata come sopra non sara' imputata al contingente di cui all'art. 43.

Art. 48

Articolo 48.
I Governi della Repubblica Argentina e della Repubblica italiana
adotteranno le misure necessarie per assicurare ed incrementare, in regime di reciprocita', l'intercambio di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni.
A tale scopo entrambi i Governi predisporranno le necessarie misure
affinche' l'importazione, il commercio e il regime fiscale delle suddette pubblicazioni, edite in uno dei due Paesi, godano nell'altro delle massime facilitazioni consentite dalle rispettive legislazioni.

Art. 49

Articolo 49.
Il presente Accordo sostituisce le disposizioni dell'Accordo
commerciale e finanziario sottoscritto il 13 ottobre 1947 e del suo Protocollo addizionale dell'8 ottobre 1949.
Rimangono valide le disposizioni contenute negli Accordi vigenti
fra la Repubblica italiana e la Repubblica Argentina per tutto cio' che' non sia in contrasto con il presente Accordo.

Art. 50

Articolo 50.
Il presente Accordo sara' ratificato in conformita' della procedura
costituzionale di ciascuna delle Alte Parti Contraenti e lo scambio dei relativi strumenti di ratifica sara' effettuato nella citta' di Buenos Aires al piu' presto possibile.
Senza pregiudizio della sua debita ratifica, il presente Accordo
entrera' in vigore, a titolo provvisorio, il giorno successivo a quello della sua firma e rimarra' in vigore fino al 31 dicembre 1958, salvo quanto viene espressamente stabilito nel testo medesimo.
In fede di quanto sopra si firmano due esemplari nelle lingue
spagnola ed italiana, parimenti validi, nella citta' di Roma, addi' 25 del mese di giugno millenovecentocinquantadue.
DE GASPERI BERNABE S. GONZALES RISOS
JULIO M. JUNCOSA SERE'
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Liste-Lista A

LISTA A
PRODOTTI ARGENTINI
Parte di provvedimento in formato grafico

Liste-Lista B

LISTA B
PRODOTTI ITALIANI
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

PROTOCOLLO ADDIZIONALE
Il Governo della Repubblica Argentina, in conformita' con la sua
politica agraria di ampio sviluppo delle attivita' agro-zootecniche, particolarmente concretata nel suo Piano Economico di recente
sanzionato, e
il Governo della Repubblica italiana, desideroso di facilitare
l'emigrazione nella Repubblica Argentina di nuclei familiari rurali e di contribuire ad assicurare ai nuclei stessi un effettivo ed adeguato stabilimento;
Dichiarano:
1) che dal punto di vista sociale ed economico e' di speciale
interesse per i due Paesi incrementare l'emigrazione verso la Repubblica Argentina di famiglie italiane autenticamente rurali;
2) che l'esperienza dell'ultimo quinquennio consiglia che la
suddetta emigrazione specializzata si svolga in stretta cooperazione tra i Governi di entrambi i Paesi in conformita' di piani adeguati;
3) che le misure adottate recentemente dai due Governi rendono
opportuno tradurre in pratica le raccomandazioni contenute nell'art. 16 dell'Accordo sull'emigrazione del 26 gennaio 1948 e nell'art. 9 del Protocollo addizionale dell'8 ottobre 1949 nel senso di "studiare le forme di azione diretta e indiretta con cui il Governo italiano, oltre all'apporto immigratorio, partecipera' tecnicamente e finanziariamente alla realizzazione del piano di colonizzazione che preparera' ed eseguira' il Governo Argentino, in relazione agli impegni che quest'ultimo si assume per il collocamento dei coloni italiani, sulla base di un programma di collaborazione reciproca";
4) che la realizzazione dei piani predetti permettera' di
consolidare sempre piu' i tradizionali vincoli di amicizia esistenti tra i due popoli.
In concordanza con i principii sopra esposti e nell'intento di
tradurli in pratica, i due Governi convengono sulle seguenti disposizioni:
Articolo 1.
Il Governo Argentino allo scopo di promuovere lo stabilimento
definitivo nella Repubblica Argentina di famiglie rurali italiane, con le risorse dei suoi Organi competenti e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legali in vigore fornira' i mezzi necessari per finanziare l'acquisto della terra e concedera' prestiti intesi a promuovere e sviluppare la produzione.
Tale contributo non sara' in nessun caso inferiore a quello
assegnato dal Governo italiano, in conformita' di quanto disposto nei successivi articoli 2 e 3.

Art. 2

Articolo 2.
Il Governo italiano, da parte sua, concorrera' alla realizzazione di quanto convenuto nel presente Protocollo, utilizzando, nella forma ed alle condizioni previste nell'art. 3, fino a una somma di 200 milioni di pesos moneta nazionale argentina, che prelevera' dai fondi esistenti nel conto "Afectacion Emprestito" aperto presso il Banco Central de la Republica Argentina a nome dell'Ufficio italiano dei Cambi.
Detto importo sara' destinato a far fronte:
a) al finanziamento delle spese di trasferimento (degli emigranti
e delle loro rispettive famiglie, nonche' delle famiglie degli emigranti gia' stabilitisi in Argentina, nella misura che i due Governi convengano;
b) al finanziamento integrativo occorrente per la sistemazione
dei coloni e delle loro famiglie nella Repubblica Argentina.

Art. 3

Articolo 3.
Il contributo del Governo italiano si realizzera' per il tramite di
uno o piu' Enti i quali avranno personalita' giuridica nell'ordinamento argentino e saranno investiti delle facolta' necessarie per attuare i piani di stabilimento delle famiglie rurali.
Detti Enti non perseguiranno propositi di lucro e le loro finalita' sociali resteranno limitate agli obiettivi indicati.

Art. 4

Articolo 4.
Le perdite, come pure le moratorie che fosse necessario concedere in connessione con la realizzazione dei piani previsti nel presente Protocollo, saranno sostenute da entrambe le Parti nella misura corrispondente, in conformita' a quanto verra' stabilito negli accordi previsti nell'art. 5.

Art. 5

Articolo 5.
La preparazione e la realizzazione dei vari piani di stabilimento saranno concertati in tutti i loro particolari, di comune accordo, tra l'Ente e gli Enti ai quali si riferisce l'art. 3 e i competenti Organi argentini, mediante accordi speciali da stipulare in ciascun caso.

Art. 6

Articolo 6.
L'Ente o gli Enti, che amministreranno i fondi italiani all'uopo
stanziati, dovranno collaborare nella preparazione e nell'attuazione dei piani tecnici che i competenti organi argentini formuleranno allo scopo di assicurare un razionale sviluppo delle imprese agricole.

Art. 7

Articolo 7.
Resta inteso che le famiglie rurali che beneficeranno, delle
disposizioni del presente Protocollo saranno selezionate dal punto di vista dell'attitudine professionale, delle condizioni fisiche e morali e dei precedenti di condotta soddisfacente, in conformita' ai vigenti Accordi sull'emigrazione stipulati tra i due Governi, i quali s'impegnano, nell'ambito degli Accordi stessi, di concedere le maggiori facilitazioni possibili per il migliore raggiungimento dei fini perseguiti.
DE GASPERI BERNABE S. GONZALES RISOS
JULIO M. JUNCOSA SERE'
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Convenio

Convenio comercial y financiero entre la Republica Argentina y la Republica italiana
Parte di provvedimento in formato grafico
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