066U0437
066U0437
Trattato (LEGGE 03 maggio 1966 n. 437)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' europee ed il Protocollo sui privilegi e le immunita', con Atto finale e Decisione dei rappresentanti del Governi, firmati a Bruxelles l'8 aprile 1965.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 38 del Trattato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 maggio 1966 SARAGAT MORO - FANFANI - TAVIANI - REALE - PIERACCINI - PRETI - COLOMBO - GUI - MANCINI - RESTIVO - SCALFARO - ANDREOTTI - BOSCO - TOLLOY - NATALI - BO - MARIOTTI - CORONA Visto, il Guardasigilli: REALE
Art. 1
Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' Europee
Sua Maesta' il Re dei Belgi,
Il Presidente della Repubblica Federale di Germania,
Il Presidente della Repubblica Francese,
Il Presidente della Repubblica italiana,
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,
Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi,
Visto l'articolo 96 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio,
Visto l'articolo 236 del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea,
Visto l'articolo 204 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea dell'Energia Atomica,
Risoluti a progredire sulla via dell'unita' europea,
Decisi a procedere all'unificazione delle tre Comunita',
Consapevoli del contributo costituito, per tale unificazione, dalla creazione di istituzioni comunitarie uniche,
Hanno deciso di creare un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' Europee e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:
Sua Maesta' il Re dei Belgi,
il sig. Paul-Henri Spaak, Vice-Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri;
Il Presidente della Repubblica federale di Germania,
il sig. Kurt Schmuecker, Ministro degli Affari Economici;
Il Presidente della Repubblica francese,
il sig. Maurice Couve de Murville, Ministro degli Affari Esteri;
Il Presidente della Repubblica italiana,
il sig. Amintore Fanfani, Ministro degli Affari Esteri;
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,
il sig. Pierre Werner, Presidente del Governo e Ministro degli Affari Esteri;
Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi,
il sig. J. M. A. H. Luns, Ministro degli Affari Esteri; i quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono:
Articolo 1
E' istituito un Consiglio delle Comunita' Europee, appresso
denominato il Consiglio. Tale Consiglio sostituisce il Consiglio speciale di Ministri della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, il Consiglio della Comunita' Economica Europea e Il Consiglio della Comunita' Europea dell'Energia Atomica.
Il Consiglio esercita i poteri e le competenze devoluti a tali
istituzioni alle condizioni previste nei Trattati che istituiscono, rispettivamente, la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, la Comunita' Economica Europea e la Comunita' Europea dell'Energia Atomica, nonche' alle condizioni previste dal presente Trattato.
Art. 2
Articolo 2
Il Consiglio e' formato dai rappresentanti degli Stati membri. Ogni
Governo vi delega uno dei suoi membri.
La presidenza e' esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio
per una durata di sei mesi, secondo ordine seguente degli Stati membri: Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi.
Art. 3
Articolo 3
Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, per
iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione.
Art. 4
Articolo 4
Un Comitato composto dai Rappresentanti Permanenti degli Stati
membri ha il compito di preparare i lavori del Consiglio e di eseguire i mandati che quest'ultimo gli affida.
Art. 5
Articolo 5
Il Consiglio stabilisce il proprio regolamento interno.
Art. 6
Articolo 6
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa gli
stipendi, indennita' e pensioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di Giustizia. Esso fissa altresi', sempre a maggioranza qualificata, tutte le indennita' sostitutive di retribuzione.
Art. 7
Articolo 7
Sono abrogati gli articoli 27, 28 primo comma, 29 e 30 del Trattato
che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, 146, 147, 151 e 154 del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, 116, 117, 121 e 123 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea dell'Energia Atomica.
Art. 8
Articolo 8
1. Le condizioni alle quali sono esercitate le competenze conferite
al Consiglio speciale di Ministri dal Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e dal Protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia allegato a detto Trattato, sono modificate conformemente ai paragrafi 2 e 3.
2. L'articolo 28 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e' modificato come segue:
a) Le disposizioni del terzo comma cosi' redatte:
"Quando il presente Trattato richiede una decisione
all'unanimita' o un parere conforme all'unanimita', la decisione o il parere sono acquisiti se raccolgono i voti di tutti i membri del Consiglio".
sono completate dalle disposizioni seguenti:
"Tuttavia, per l'applicazione degli articoli 21, 32, 32 bis, 78
quinto e 78 settimo del presente Trattato e degli articoli 16, 20 terzo comma, 28 quinto comma e 44 del Protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia, le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali e' richiesta l'unanimita'".
b) Le disposizioni del quarto comma cosi' redatte:
"Le decisioni del Consiglio, a parte quelle che richiedono una
maggioranza qualificata o l'unanimita', sono prese a maggioranza dei membri che compongono il Consiglio; tale maggioranza si reputa acquisita se comprende la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri, comprendente il voto del rappresentante d'uno degli Stati che conseguono almeno un sesto del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunita'".
sono completate dalle disposizioni seguenti:
"Tuttavia, ai voti dei membri del Consiglio e' attribuita la
ponderazione seguente per l'applicazione del disposto degli articoli 78, 78 terzo e 78 quinto del presente Trattato che richiede la maggioranza qualificata: Belgio 2, Germania 4, Francia 4, Italia 4, Lussemburgo 1, Paesi. Bassi 2. Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno 12 voti che esprimano la votazione favorevole di almeno quattro membri".
3. Il Protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia allegato al
Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e' modificato come segue:
a) L'articolo 5 e l'articolo 15 sono abrogati.
b) L'articolo 16 e' abrogato e sostituito dalle disposizioni
seguenti:
"1. Funzionari e altri agenti sono addetti alla Corte allo scopo di assicurarne l'attivita'. Essi dipendono dal cancelliere, sotto l'autorita' del presidente.
2. Una deliberazione unanime del Consiglio, presa su proposta
della Corte, puo' prevedere la nomina di relatori aggiunti e definirne lo statuto. I relatori aggiunti possono essere chiamati, alle condizioni che saranno definite dal regolamento di procedura, a partecipare all'istruzione degli affari sottoposti all'esame della Corte e a collaborare con il giudice relatore.
I relatori aggiunti, scelti tra persone che offrano ogni garanzia di indipendenza e abbiano le qualifiche giuridiche necessarie, sono nominati dal Consiglio. Essi prestano giuramento davanti alla Corte di esercitare le loro funzioni in piena imparzialita' e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni".
c) L'articolo 20, terzo comma, e l'articolo 28, quinto comma,
sono completati dall'aggiunta in fine delle parole:
"che delibera all'unanimita'".
d) La prima frase dell'articolo 44 e' abrogata e sostituita dalle
disposizioni seguenti:
"La Corte di Giustizia stabilisce il proprio regolamento di
procedura. Tale regolamento e' sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio".
Art. 9
Articolo 9
E' istituita una Commissione delle Comunita' Europee, appresso
denominata la Commissione. Tale Commissione sostituisce l'Alta Autorita' della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, nonche' le Commissioni della Comunita' Economica Europea e della Comunita' Europea dell'Energia Atomica.
Essa esercita i poteri e le competenze devolute a dette
istituzioni, alle condizioni previste dai Trattati che istituiscono rispettivamente la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, la Comunita' Economica Europea e la Comunita' Europea dell'Energia Atomica, nonche' dal presente Trattato.
Art. 10
Articolo 10
1. La Commissione e' composta di nove membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza.
Il numero dei membri della Commissione puo' essere modificato dal Consiglio, che delibera all'unanimita'.
Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri della Commissione.
La Commissione deve comprendere almeno un cittadino di ciascuno
Stato membro, senza che il numero dei membri cittadini di uno stesso Stato sia superiore a due.
2. I membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale delle Comunita'.
Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano ne'
accettano istruzioni da alcun Governo ne' da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. Ciascuno Stato membro si impegna a rispettare tale carattere e a non cercare di influenzare i membri della Commissione nell'esecuzione del loro compito.
I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro
funzioni, esercitare alcun'altra attivita' professionale, rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onesta' e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di Giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione, puo', a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste dall'articolo 13 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.
Art. 11
Articolo 11
I membri della Commissione sono nominati di comune accordo dai
Governi degli Stati membri.
Il loro mandato ha una durata di quattro anni ed e' rinnovabile.
Art. 12
Articolo 12
A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri
della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio.
L'interessato e' sostituito per la restante durata del suo mandato.
Il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' decidere che non vi e' motivo di procedere ad una sostituzione.
Salvo in caso di dimissioni d'ufficio, previste dallo articolo 13, i membri della Commissione restano in carica fino a quando non siasi provveduto alla loro sostituzione.
Art. 13
Articolo 13
Qualsiasi membro della Commissione che non risponda piu' alle
condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave, puo' essere dichiarato dimissionario dalla Corte di Giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione.
Art. 14
Articolo 14.
Il presidente ed i tre vice-presidenti della Commissione sono
designati tra i membri di questa per due anni, secondo la medesima procedura prevista per la nomina dei membri della Commissione. Il loro mandato puo' essere rinnovato.
Salvo il caso di rinnovamento generale, la nomina e' fatta dopo
consultazione della Commissione.
In caso di dimissioni o di decesso, il presidente e i
vice-presidenti sono sostituiti per la restante durata del mandato alle condizioni fissate qui sopra.
Art. 15
Articolo 15
Il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalita' della loro collaborazione.
Art. 16
Articolo 16
La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno allo scopo
di assicurare il proprio funzionamento e quello dei propri servizi alle condizioni previste dai Trattati che istituiscono la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, la Comunita' Economica Europea e la Comunita' Europea dell'Energia Atomica, nonche' dal presente Trattato. Essa provvede alla pubblicazione del regolamento.
Art. 17
Articolo 17
Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza del
numero dei suoi membri previsto dall'articolo 10.
La Commissione puo' tenere una seduta valida solo se e' presente il
numero dei membri stabilito nel suo regolamento interno.
Art. 18
Articolo 18
La Commissione pubblica ogni anno, almeno un mese prima
dell'apertura della sessione dell'Assemblea, una relazione generale sull'attivita' delle Comunita'.
Art. 19
Articolo 19
Sono abrogati gli articoli da 156 e 163 del Trattato che istituisce
la Comunita' Economica Europea, gli articoli da 125 a 133 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea dell'Energia Atomica e gli articoli da 9 a 13, 16 terzo comma, 17 e 18 sesto comma, del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio.
Art. 20
Articolo 20
1. Le spese d'amministrazione della Comunita' Europea del Carbone e
dell'Acciaio e le relative entrate, le entrate e le spese della Comunita' Economica Europea, le entrate e le spese della Comunita' Europea dell'Energia Atomica, ad eccezione di quelle dell'Agenzia di approvvigionamento, delle imprese comuni e di quelle che devono essere iscritte nel bilancio delle ricerche e degli investimenti della Comunita' Europea dell'Energia Atomica, sono iscritte nel bilancio delle Comunita' Europee, alle condizioni previste rispettivamente dai Trattati che istituiscono tali Comunita'. Questo bilancio, in cui entrate e spese devono risultare in pareggio, sostituisce il bilancio amministrativo della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, il bilancio della Comunita' Economica Europea e Il bilancio di funzionamento della Comunita' Europea dell'Energia Atomica.
2. La parte di queste spese coperta con le imposizioni previste
dall'articolo 49 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e' fissata in 18 milioni di unita' di conto.
A decorrere dall'esercizio finanziario che inizia il 1 gennaio 1967, la Commissione presenta ogni anno al Consiglio una relazione in base alla quale il Consiglio esamina se sia il caso di adattare questa cifra alla evoluzione del bilancio delle Comunita'. Il Consiglio delibera alla maggioranza prevista dall'articolo 28, quarto comma, prima frase, del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio. Tale adattamento viene fatto sulla base di una valutazione dell'evoluzione delle spese risultanti dall'applicazione del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio.
3. La parte delle imposizioni destinata alla copertura delle spese del bilancio delle Comunita' e' attribuita dalla Commissione all'esecuzione di detto bilancio conformemente al ritmo stabilito dai regolamenti finanziari adottati a norma degli articoli 209 lettera b) del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea e 183 lettera b) del Trattato che istituisce la Comunita' Europea dell'Energia Atomica, secondo cui gli Stati membri devono mettere a disposizione i loro contributi. Articolo 21 L'articolo 78 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e' abrogato e sostituito dalle seguenti disposizioni:
Art. 21
Articolo 21
L'Articolo 78 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e' abrogato e sostituito dalle seguenti disposizioni:
"Articolo 78
1. L'esercizio finanziario della Comunita' ha inizio il 1 gennaio e
si chiude al 31 dicembre.
2. Le spese d'amministrazione della Comunita' comprendono le spese dell'Alta Autorita', incluse quelle per l'attivita' del Comitato consultivo e parimenti quelle della Corte, dell'Assemblea e del Consiglio.
3. Ciascuna istituzione della Comunita' elabora uno stato di
previsione delle proprie spese di amministrazione. L'Alta Autorita' raggruppa questi stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio amministrativo. Allega un parere che puo' comportare previsioni divergenti.
L'Alta Autorita' deve sottoporre al Consiglio il progetto
preliminare di bilancio non oltre il 30 settembre dell'anno che ne precede l'esecuzione.
Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto
preliminare, consulta la Commissione ed eventualmente le altre Istituzioni interessate.
4. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata,
stabilisce il progetto di bilancio amministrativo e lo trasmette successivamente all'Assemblea.
Il progetto di bilancio amministrativo deve essere sottoposto
all'Assemblea non oltre il 31 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione.
L'Assemblea ha il diritto di proporre al Consiglio modificazioni al
progetto di bilancio amministrativo.
5. Qualora, entro un mese dalla comunicazione del progetto di
bilancio amministrativo, l'assemblea abbia dato la sua approvazione ovvero non abbia trasmesso il suo parere al Consiglio, Il progetto di bilancio amministrativo si considera definitivamente stabilito.
Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia proposto
modificazioni, il progetto di bilancio amministrativo cosi' modificato viene trasmesso al Consiglio. Questo ultimo delibera In proposito con l'Alta Autorita' ed eventualmente con le altre istituzioni interessate e stabilisce definitivamente il bilancio amministrativo deliberando a maggioranza qualificata.
6. L'approvazione definitiva del bilancio amministrativo vale
autorizzazione ed obbligo per l'Alta Autorita' di riscuotere l'ammontare delle entrate corrispondenti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 49.
Articolo 78-bis
Il bilancio amministrativo e' stabilito nell'unita' di conto
fissata conformemente alle disposizioni del regolamento adottato in esecuzione dell'articolo 78 settimo.
Le spese Iscritte nel bilancio amministrativo sono autorizzate per la durata di un esercizio finanziario, salvo contrarie disposizioni del regolamento stabilito In esecuzione dell'articolo 78 settimo.
Alle condizioni che saranno determinate in applicazione
dell'articolo 78 settimo, i crediti, che non siano quelli relativi alle spese di personale e che alla fine dell'esercizio finanziario siano rimasti inutilizzati, potranno essere riportati all'esercizio successivo e limitatamente a questo.
I crediti sono specificatamente registrati in capitoli che
raggruppano le spese a seconda della loro natura o della loro destinazione, e ripartiti, per quanto occorra, in conformita' del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 78 settimo.
Le spese dell'assemblea, del Consiglio, dell'Alta Autorita' e della
Corte sono iscritte in parti separate del bilancio amministrativo, senza pregiudizio di un regime speciale per determinate spese comuni.
Articolo 78 terzo
1. Se, all'inizio di un esercizio finanziario, il bilancio
amministrativo non e' stato ancora votato, le spese potranno essere effettuate mensilmente per capitolo o seguendo un'altra suddivisione, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 78 settimo, nel limite di un dodicesimo dei crediti aperti nel bilancio amministrativo dell'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere per effetto di mettere a disposizione dell'Alta Autorita' crediti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio di amministrazione in preparazione.
L'Alta Autorita' e' autorizzata e ha l'obbligo di riscuotere le
imposizioni sino all'ammontare dei crediti dell'esercizio precedente, senza tuttavia poter riscuotere un ammontare superiore a quello che sarebbe risultato dall'approvazione del progetto di bilancio amministrativo.
2. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, puo' autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, sempreche' siano osservate le altre condizioni di cui al primo paragrafo.
L'autorizzazione e lo obbligo di riscuotere le imposizioni possono essere modificati in conformita'.
Articolo 78 quarto
L'Alta Autorita' cura l'esecuzione del bilancio amministrativo,
conformemente alle disposizioni dei regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 78 settimo, sotto la propria responsabilita' e nei limiti dei crediti stanziati.
Il regolamento prevede le modalita' particolari secondo le quali
ogni Istituzione partecipa all'esecuzione delle proprie spese.
All'interno del bilancio amministrativo, l'Alta Autorita' puo'
procedere, nei limiti e alle condizioni fissate dal regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 78 settimo, a trasferimenti di crediti, sia da capitolo a capitolo, sia da suddivisione a suddivisione.
Articolo 78 quinto
I conti relativi alla totalita' delle spese di amministrazione di cui all'articolo 78, paragrafo 2, nonche' quelli delle entrate a carattere amministrativo e delle entrate dovute all'imposta stabilita a profitto della Comunita' sugli stipendi, salari ed emolumenti dei suoi funzionari ed agenti, sono esaminati da una Commissione di controllo, composta di revisori dei conti che diano pieno affidamento di indipendenza, e presieduta da uno di essi. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', fissa il numero dei revisori. I revisori ed il presidente della Commissione di controllo sono designati dal Consiglio, con deliberazione unanime, per un periodo di cinque anni.
La loro retribuzione e' fissata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
La verifica, che ha luogo sui documenti e, in caso di necessita', sul posto, ha lo scopo di costatare la legittimita' e la regolarita' delle entrate e delle spese di accertarsi della sana gestione finanziaria. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Commissione di controllo stende una relazione che adotta a maggioranza dei membri che la compongono.
Ogni anno l'Alta autorita' presenta al Consiglio e alla Assemblea i
conti dell'esercizio trascorso concernenti le operazioni del bilancio amministrativo, unitamente alla relazione della Commissione di controllo. Inoltre, essa comunica loro uno stato finanziario da cui risulti, per il settore cui si riferisce il bilancio amministrativo, la situazione attiva e passiva della Comunita'.
Il Consiglio da' atto all'Alta autorita', deliberando a maggioranza
qualificata, dell'esecuzione del bilancio e comunica la sua decisione all'Assemblea.
Articolo 78 sesto
Il Consiglio designa per tre anni un revisore dei conti incaricato di fare ogni anno una relazione sulla regolarita' delle operazioni contabili e dell'amministrazione finanziaria dell'Alta autorita', escluse le operazioni inerenti alle spese di amministrazione di cui all'articolo 78, paragrafo 2, nonche' alle entrate di carattere amministrativo e a quelle dovute all'imposta stabilita a profitto della Comunita' sugli stipendi, salari ed emolumenti dei suoi funzionari ed agenti. Il revisore dei conti appronta questa relazione sei mesi al piu' tardi dopo la fine dell'anno al quale il conto si riferisce e la invia all'Alta autorita' e al Consiglio. L'Alta autorita' comunica questa relazione all'Assemblea.
Il revisore dei conti esercita le proprie funzioni in piena
indipendenza. La funzione di revisore dei conti e' incompatibile con qualsiasi altra funzione in una istituzione o in un servizio delle Comunita', ad eccezione di quella di membro della Commissione di controllo di cui all'articolo 78 quinto. Il suo mandato e' rinnovabile.
Articolo 78 settimo
Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta dell'Alta
autorita':
a) stabilisce i regolamenti finanziari che specificano in
particolare le modalita' relative all'elaborazione ed alla esecuzione del bilancio amministrativo e al rendimento e alla verifica dei conti;
b) determina le norme ed organizza il controllo della
responsabilita' degli ordinatori e contabili".
Art. 22
Articolo 22
E' istituita una Commissione di controllo delle Comunita' Europee.
Questa Commissione di controllo sostituisce le Commissioni di controllo della Comunita' Economica Europea, della Comunita' Europea dell'Energia Atomica e della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio. Essa esercita, alle condizioni previste rispettivamente dai Trattati che istituiscono tali Comunita', i poteri e le competenze devoluti da detti Trattati a questi organi.
Art. 23
Articolo 23
L'articolo 6 della Convenzione relativa a talune istituzioni comuni
alle Comunita' Europee e' abrogato.
Art. 24
Articolo 24
1. Alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato, i
funzionari e gli altri agenti della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, della Comunita' Economica Europea e della Comunita' Europea dell'Energia Atomica diventano funzionari ed altri agenti delle Comunita' Europee e fanno parte dell'amministrazione unica di tali Comunita'.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta
della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, stabilisce lo statuto dei funzionari delle Comunita' Europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunita'.
2. Sono abrogati il paragrafo 7, terzo comma, della Convenzione
sulle disposizioni transitorie allegata al Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, l'articolo 212 del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea e l'articolo 186 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea della Energia Atomica.
Art. 25
Articolo 25
Sino all'entrata in vigore dello statuto e del regime unici
previsti dall'articolo 24 e della regolamentazione da adottare a norma dell'articolo 13 del Protocollo allegato al presente Trattato, ai funzionari e altri agenti assunti prima della data d'entrata in vigore del presente Trattato continuano ad essere applicate le disposizioni che erano applicabili sino ad allora.
Ai funzionari e agli altri agenti assunti a decorrere dalla data
d'entrata in vigore del presente Trattato sono applicabili, in attesa dello statuto e del regime unici previsti dall'articolo 24 e della regolamentazione da adottare in applicazione dell'articolo 13 del Protocollo allegato al presente Trattato, le disposizioni applicabili ai funzionari e agenti della Comunita' Economica Europea e della Comunita' Europea dell'Energia Atomica.
Art. 26
Articolo 26
L'articolo 40, secondo comma, del Trattato che istituisce la
Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e' abrogato e sostituito dalle seguenti disposizioni:
"Essa e' parimenti competente a concedere un risarcimento a carico della Comunita' in caso di danno causato da errore personale di un agente della medesima nell'esercizio delle sue funzioni. La responsabilita' personale degli agenti nei confronti della Comunita' e' regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile".
Art. 27
Articolo 27
1. Gli articoli 22, primo comma, del Trattato che istituisce la
Comunita' Europea del Carbone e dello Acciaio, 139, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea e 109, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunita' Europea dell'Energia Atomica, sono abrogati e sostituiti dalle seguenti disposizioni:
"L'Assemblea tiene una sessione annuale. Essa si riunisce di
diritto il secondo martedi, del mese di marzo" 2. L'articolo 24, secondo comma, del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e' abrogato e sostituito dalle seguenti disposizioni:
"L'Assemblea, cui sia presentata una mozione di sfiducia
sull'operato dell'Alta autorita', non puo' pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico".
Art. 28
Articolo 28
Le Comunita' Europee godono, sul territorio degli Stati membri,
delle immunita' e dei privilegi necessari all'assolvimento dei loro compiti, alle condizioni definite dal Protocollo allegato al presente Trattato. Le stesso vale per la Banca Europea per gli Investimenti Sono abrogati gli articoli 76 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio 218 del Trattato che istituisce la Comunita' Economie, Europea e 191 del Trattato che istituisce la Comuniti Europea dell'Energia Atomica, nonche' i Protocolli su privilegi e immunita' allegati ai Trattati che istituiscono tali Comunita', gli articoli 3, quarto comma e 14 secondo comma, del Protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia, allegato al Trattato che istituisce la Comunita' - Europea del Carbone e dell'Acciaio, e le articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, del Protocollo sullo statuto della Banca Europea per gli Investimenti allegato al Trattato che istituisce la Comunita-Economica Europea.
Art. 29
Articolo 29
Le competenze conferite al Consiglio dagli articoli 5 6, 10, 12,
13, 24, 34 e 35 del presente Trattato e dagli articoli del Protocollo ad esso allegato sono esercitate secondo le norme stabilite dagli articoli 148, 149 e 150 del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea e 118, 119 e 120 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea dell'Energia Atomica.
Art. 30
Articolo 30
Le disposizioni dei Trattati che istituiscono la Comunita'
Economica Europea e la Comunita' Europea dell'Energia Atomica relative alla competenza della Corte di Giustizia e all'esercizio di tale competenza sono applicabili alle disposizioni del presente Trattato e del Protocollo ad esso allegato, ad eccezione di quel le che rivestono la forma di modifiche di articoli del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio per le quali restano applicabili le disposizioni del Trattato che istituisce la Comuniti Europea del Carbone e dell'Acciaio.
Art. 31
Articolo 31
Il Consiglio entra in funzione alla data dell'entrata in vigore del
presente Trattato.
A tale data, la presidenza del Consiglio e' esercitata dal membro del Consiglio che, conformemente alle norme stabilite dai Trattati che istituiscono la Comunita' Economica Europea e la Comunita' Europea dell'Energia Atomica, dovrebbe assumere la presidenza del Consiglio della Comunita' Economica Europea e della Comunita' Europea dell'Energia Atomica, e per la restante durata del suo mandato. Allo scadere di tale mandato, la presidenza e' esercitata proseguendo secondo l'ordine degli Stati membri stabilito dall'articolo 2 del presente Trattato.
Art. 32
Articolo 32
1. Fino alla data dell'entrata in vigore del Trattato che
istituisce una Comunita' Europea unica e comunque per una durata massima di tre anni a decorrere dalla nomina dei suoi membri, la Commissione si compone di quattordici membri.
Durante questo periodo il numero dei membri aventi la nazionalita' dello stesso Stato non puo' essere superiore a tre.
2. Il Presidente, i Vice-presidenti e i membri della Commissione
sono nominati subito dopo l'entrata in vigore del presente Trattato.
La Commissione entra in funzione il quinto giorno successivo alla nomina dei i suoi membri. Contemporaneamente scade il mandato dei membri dell'Alta Autorita' e delle Commissioni della Comunita' Economica Europea e della Comunita' Europea dell'Energia Atomica.
Art. 33
Articolo 33
Il mandato dei membri della Commissione menzionata all'articolo 32 scade alla data di cui all'articolo 32, paragrafo 1. I membri della Commissione menzionata all'articolo 10 sono nominati al piu' tardi un mese prima di tale data.
Qualora tali nomine nel loro insieme, oppure alcune fra queste, non
intervengano entro il prescritto termine, le disposizioni dell'articolo 12, terzo comma, non sono applicabili a quello tra i membri aventi la nazionalita' di un medesimo Stato, che abbia l'anzianita' minore nelle funzioni di membro di una Commissione o dell'Alta Autorita' oppure, in caso di anzianita' uguale, al membro piu' giovane. Le disposizioni dell'articolo 12, terzo comma, restano tuttavia applicabili a tutti i membri della stessa nazionalita' se, anteriormente alla data di cui all'articolo 32, paragrafo 1, un membro di quella nazionalita' ha cessato di esercitare le proprie funzioni senza essere sostituito.
Art. 34
Articolo 34
Il Consiglio, deliberando all'unanimita', fissa il regime
pecuniario dei membri uscenti dell'Alta Autorita' e delle Commissioni della Comunita' Economica Europea e della Comunita' Europea dell'Energia Atomica che, avendo cessato le loro funzioni a norma dell'articolo 32, non siano stati nominati membri della Commissione.
Art. 35
Articolo 35
1. Il primo bilancio delle Comunita' e' stabilito e adottato per
l'esercizio che decorre dal 1 gennaio successivo all'entrata in vigore del presente Trattato.
2. Se il presente Trattato entra in vigore anteriormente al 1
luglio 1965, lo stato di previsione generale delle spese di amministrazione della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, che scade il 10 luglio, sara' prorogato sino al 31 dicembre dello stesso anno; i crediti aperti a titolo di detto stato di previsione saranno aumentati in proporzione, salvo decisione contraria del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata.
Se il presente Trattato entra in vigore dopo il 30 giugno 1965, il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, prendera' le decisioni appropriate per assicurare il regolare funzionamento delle Comunita' ed adottare il piu' presto possibile il primo bilancio delle Comunita'.
Art. 36
Articolo 36
Il presidente e i membri della Commissione di controllo della
Comunita' Economica Europea e della Comunita' Europea dell'Energia Atomica assumono le funzioni di presidente e di membri della Commissione di controllo delle Comunita' Europee sin dall'entrata in vigore del presente Trattato e per la restante durata del loro precedente mandato.
Il revisore dei conti che esercita sino all'entrata in vigore del presente Trattato le sue funzioni in esecuzione dell'articolo 78 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, assume le funzioni di revisore dei conti previsto dall'articolo 78 sesto di tale Trattato, per la restante durata del suo precedente mandato.
Art. 37
Articolo 37
Salva restando l'applicazione degli articoli 77 del Trattato che
istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, 216 del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, 189 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea dell'Energia Atomica, nonche' del secondo comma dell'articolo 1 del Protocollo sullo Statuto della Banca Europea per gli Investimenti, i rappresentanti dei Governi degli Stati membri adottano di comune accordo le disposizioni necessarie alla risoluzione di taluni problemi particolari del Granducato del Lussemburgo, conseguenti all'istituzione di un Consiglio unico e di una Commissione unica delle Comunita' Europee.
La decisione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri
entrera' in vigore alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato.
Art. 38
Articolo 38
Il presente Trattato sara' ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica italiana.
Il presente Trattato entrera' in vigore il primo giorno del mese
successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procedera' per ultimo a tale formalita'.
Art. 39
Articolo 39
Il presente Trattato, redatto in unico esemplare, in lingua
francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana, che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari.
Zu urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmachtigten ihre
Unterschriften unter diesen Vertrag geselzt.
En foi de quoi, les plenipotentiaires soussignes ant appose' leurs signatures au bas du present Traite'.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le
loro firme in calce al presente Trattato.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun
handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.
Geschehen zu Brussel am achten April neunzelmhundertfunfundsechzig.
Fait a' Bruxelles, ce huit avril mil neuf cent soixante cinq.
Fatto a Bruxelles, addi' otto aprile millenovecentosessantacinque.
Gedaan te Brussel de achtste april negentienhonderd vijfenzestig.
Pour Sa Majeste' le Roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen
Paul-Henri SPAAK
Fur den Prdsidenten des Bundesrepublilc Deutschland
Kurt SCMUECKER
Pour le President de la Republique Francaise
Maurice Couve de MURVILLE
Per il Presidente della Repubblica italiana
Amintore FANFANI
Pour Son Altesse Royale le Grand-Due de Luxembourg
Pierre WERNER
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
J.M.A.H. LUNS
Art. 1
Protocollo sul privilegi e sulle immunita' delle Comunita' Europee
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
Considerando che, ai termini dell'articolo 28 del Trattato che
istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunita' Europee, dette Comunita' e la Banca Europea per gli Investimenti godono sul territorio degli Stati membri delle immunita' e dei privilegi necessari all'assolvimento della loro missione,
Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate a detto Trattato:
Articolo 1
I locali e gli edifici delle Comunita' sono inviolabili.
Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o
espropriazione. I beni e gli averi delle Comunita' non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di Giustizia.
Art. 2
Articolo 2
Gli archivi delle Comunita' sono inviolabili.
Art. 3
Articolo 3
Le Comunita', i loro averi, entrate ed altri beni sono esenti da
qualsiasi imposta diretta.
I Governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro
possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando le Comunita' effettuino, per loro uso ufficiale, acquisiti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l'applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all'interno delle Comunita'.
Nessuna esenzione e' concessa per quanto riguarda le imposte, tasse
e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilita' generale.
Art. 4
Articolo 4
Le Comunita' sono esenti da ogni dazio doganale, divieto e
restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al loro uso ufficiale; gli oggetti cosi' importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che cio' non avvenga a condizioni accette al Governo di tale paese.
Esse sono del pari esenti da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all'importazione e alla esportazione in ordine alle loro pubblicazioni.
Art. 5
Articolo 5
La Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio puo' tenere divise qualsiasi e avere conti in qualunque valuta.
Art. 6
Articolo 6
Le istituzioni delle Comunita' beneficiano, nel territorio di
ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.
La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali
delle istituzioni delle Comunita' non possono essere censurate.
Art. 7
Articolo 7
1. I presidenti delle istituzioni delle Comunita' possono
rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma e' stabilita dal Consiglio e che sono riconosciuti dalle autorita' degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli altri agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunita'.
La Commissione puo' concludere accordi per far riconoscere tali
lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.
2. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 6 del Protocollo sui
privilegi e sulle immunita' della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio rimangono in vigore e si applicano ai membri ed agli agenti delle istituzioni che, all'entrata in vigore del presente Trattato, sono in possesso del lasciapassare previsto da detto articolo sino all'applicazione delle disposizioni del precedente paragrafo.
Art. 8
Articolo 8
Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere e' apportata alla liberta' di movimento dei membri dell'Assemblea che si recano al luogo di riunione dell'Assemblea o ne ritornano.
Ai membri dell'Assemblea sono concessi in materia di dogana e di
controllo dei cambi:
a) dal proprio Governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti
funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea;
b) dai Governi degli altri Stati membri, le stesso agevolazioni concesse ai rappresentanti di Governi esteri in missione ufficiale temporanea.
Art. 9
Articolo 9
I membri dell'Assemblea non possono essere ricercati, detenuti o
perseguiti a motivo delle opinioni o del Voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 10
Articolo 10
Per la durata delle sessioni dell'Assemblea, i membri di essa
beneficiano:
a) su territorio nazionale, delle immunita' riconosciute ai
membri del Parlamento del loro paese;
b) sul territorio di ogni altro Stato membro, della esenzione da ogni provvedimento di detenzione o da ogni procedimento giudiziario.
L'immunita' li copre anche quando essi si recano al luogo di
riunione dell'Assemblea o ne ritornano.
L'immunita' non puo' essere invocata nel caso di flagrante delitto e non puo' inoltre pregiudicare il diritto dell'Assemblea di togliere l'immunita' ad uno del suoi membri.
Art. 11
Articolo 11
I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle
istituzioni delle Comunita', nonche' i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunita' e delle agevolazioni d'uso.
Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi delle Comunita'.
Art. 12
Articolo 12
Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro
cittadinanza, i funzionari ed altri agenti delle Comunita':
a) godono dell'immunita' di giurisdizione per gli atti da loro
compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell'applicazione delle disposizioni dei Trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilita' dei funzionari ed agenti nei confronti delle Comunita' e, dall'altro, alla competenza della Corte per deliberare in merito ai litigi tra le Comunita' ed i loro funzionari ed altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunita' dopo la cessazione delle loro funzioni;
b) ne' essi, ne' i loro coniugi e i familiari a loro carico, sono
sottoposti alle disposizioni che limitano la immigrazione e alle formalita' di registrazione degli stranieri;
c) godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali;
d) godono del diritto di importare in franchigia la propria
mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal Governo del paese in cui il diritto e' esercitato;
e) godono del diritto di importare in franchigia la propria
autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal Governo del paese interessato.
Art. 13
Articolo 13
Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Consiglio, che
delibera su proposta della Commissione, i funzionari e gli altri agenti delle Comunita' saranno soggetti, a profitto di queste ultime, ad una Imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalle stesso versati.
Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed
emolumenti versati dalle Comunita'.
Art. 14
Articolo 14
Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul
patrimonio, dei diritti di successione, nonche' delle convenzioni concluse fra i paesi membri delle Comunita' al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti delle Comunita', i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio delle Comunita', stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso le Comunita', sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tutt'ora domiciliati in quest'ultimo paese qualora esso sia membro delle Comunita'. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreche' non eserciti una propria attivita' professionale, nonche' ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.
I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza, sono esenti dall'imposta di successione in tale Stato; ai fini dell'applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l'eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell'esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.
Art. 15
Articolo 15
Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della
Commissione, stabilisce il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti delle Comunita'.
Art. 16
Articolo 16
Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa
consultazione delle altre istituzioni interessate, determina le categorie di funzionari ed altri agenti delle Comunita' cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 12, 13 secondo comma e 14.
I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti
compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai Governi degli Stati membri.
Art. 17
Articolo 17
Lo Stato membro, sul cui territorio e' situata la sede della
Comunita', riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso le Comunita', le immunita' e i privilegi diplomatici d'uso.
Art. 18
Articolo 18
I privilegi, le immunita' e le agevolazioni sono concesse ai
funzionari e agli altri agenti delle Comunita' esclusivamente nell'interesse di queste ultime.
Ciascuna istituzione delle Comunita' ha l'obbligo di togliere
l'immunita' concessa a un funzionario o ad un altro agente ogni qualvolta essa reputi che cio' non sia contrario agli interessi delle Comunita'.
Art. 19
Articolo 19
Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo, le Istituzioni delle Comunita' agiranno d'intesa con le autorita' responsabili degli Stati membri interessati.
Art. 20
Articolo 20
Gli articoli da 12 a 15 inclusi e l'articolo 18 sono applicabili ai
membri della Commissione.
Art. 21
Articolo 21
Gli articoli da 12 a 15 inclusi e l'articolo 18 sono applicabili ai
giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di Giustizia, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 3 del Protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia, relative all'immunita' di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.
Art. 22
Articolo 22
Il presente Protocollo si applica anche alla Banca Europea per gli Investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del Protocollo sullo statuto della Banca.
La Banca Europea per gli Investimenti sara', inoltre, esente da
qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonche' dalle varie formalita' che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l'attivita' della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non dara' luogo all'applicazione di tasse sulla cifra di affari.
Zu urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmachtigten ihre
Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt.
En foi de quoi, les plenipotentiaires soussignes ont appose' leurs signatures au bas du present Protocole.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le
loro firme in calce al presente Protocollo.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun
handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.
Geschehen zu Brussel am achten April neunzehnhundertfunfundsechzig.
Fait a' Bruxelles, ce huit avril mil neuf cent soixante cinq.
Fatto a Bruxelles, addi' otto aprile millenovecentosessantacinque.
Gedaan te Brussel de achtste aprii negentienhonderd vijfenzestig.
Paul-Henri SPAAK
Kurt SCHMUECKER
Maurice COUVE de MURVILLE
Amintore FANFANI
Pierre WERNER
J.M.A.H. LUNS
Atto finale
Atto finale
I plenipotenziari:
di Sua Maesta' il Re dei Belgi, del Presidente della Repubblica federale di Germania, del Presidente della Repubblica francese, del Presidente della Repubblica italiana, di Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, di Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi; riuniti a Bruxelles, l'8 aprile 1965, per la firma del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' Europee.
Hanno adottato i testi seguenti:
Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione
unica delle Comunita' Europee;
Protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita'
Europee.
All'atto di firmare questi testi, i plenipotenziari:
hanno conferito alla Commissione delle Comunita' Europee il
mandato che figura nell'Allegato I;
e hanno preso atto della dichiarazione del Governo della
Repubblica federale di Germania che figura nell'Allegato II.
Zu urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmachtigten ihre
Unterschriften unter diese Schlussakte gesetzt.
En foi de quoi, les plenipotentiaires soussignes ont appose' leurs signatures au bas du present Acte Final.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le
loro firme in calce al presente Atto Finale.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun
handtekening onder deze Slotakte hebben gesteld.
Geschehen zu Brussel am achten April neunzehnhundertfunfundsechzig.
Fait a' Bruxelles, le huit avril mil neuf cent soixante cinq.
Fatto a Bruxelles, addi' otto aprile millenovecentosessantacinque.
Gedaan te Brussel de achtste april negentienhonderd vijfenzestig.
Paul-Henri SPAAK
Kurt SCHMUECKER
Maurice COUVE de MURVILLEI
Amintore FANFANI
Pierre WERNER
J.M.A.H. LUNS
Allegato I
ALLEGATO I
Mandato conferito alla Commissione delle Comunita' Europee
La Commissione delle Comunita' Europee riceve il mandato
d'intraprendere nel quadro delle sue responsabilita', tutte le disposizioni necessarie al fine di pervenire alla razionalizzazione dei suoi servizi entro un termine ragionevole e relativamente breve, comunque non superiore ad un anno. A tal fine la Commissione potra' valersi di ogni adeguato parere. Onde consentire al Consiglio di seguire la realizzazione di detta operazione, la Commissione e' invitata a riferire periodicamente dinanzi al Consiglio stesso.
Art. 1
ALLEGATO II
Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania relativa all'applicazione a Berlino del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' Europee
nonche' del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del
Carbone e dell'Acciaio.
Il Governo della Repubblica federale di Germania si riserva il
diritto di dichiarare, all'atto del deposito dei propri strumenti di ratifica, che il Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' Europee, nonche' il Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio si applicano ugualmente al Land di Berlino.
Decisione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativa pilla installazione provvisoria di talune Istituzioni e di taluni servizi delle Comunita'.
I rappresentanti dei Governi degli Stati membri;
Visto l'articolo 37 del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' Europee;
Considerando che, fatta salva l'applicazione degli articoli 77 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, 216 del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, 189 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea dell'Energia Atomica, nonche' dell'articolo 1, secondo comma, del Protocollo sullo statuto della Banca Europea per gli Investimenti, conviene, all'atto della istituzione di un Consiglio unico e di una Commissione unica delle Comunita' Europee ed allo scopo di risolvere taluni problemi particolari del Granducato del Lussemburgo, fissare a Lussemburgo i luoghi provvisori di lavoro di talune Istituzioni e di taluni servizi;
Decidono:
Articolo 1
Lussemburgo, Bruxelles e Strasburgo continuano ad essere i luoghi provvisori di lavoro delle Istituzioni delle Comunita'.
Art. 2
Articolo 2
Nei mesi di aprile, di giugno e di ottobre il Consiglio tiene le
proprie sessioni a Lussemburgo.
Art. 3
Articolo 3
La Corte di Giustizia rimane installata a Lussemburgo.
Sono del pari installati a Lussemburgo gli organismi
giurisdizionali e quasi giurisdizionali, inclusi quelli competenti per l'applicazione delle regole di concorrenza, gia' esistenti o da creare a norma dei Trattati che istituiscono la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, la Comunita' Economica Europea e la Comunita' Europea dell'Energia Atomica, nonche' a norma di Convenzioni concluse nell'ambito delle Comunita' sia tra Stati membri, sia con paesi terzi.
Art. 4
Articolo 4
Il Segretario Generale del Parlamento Europeo ed i relativi servizi
rimangono installati a Lussemburgo.
Art. 5
Articolo 5
La Banca Europea per gli Investimenti e' installata a Lussemburgo ove si riuniscono i suoi organi direttivi e si esercita il complesso delle sue attivita'.
Tale disposizione riguarda in particolare gli sviluppi delle
attivita' attuali e segnatamente di quelle contemplate dall'articolo 130 del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, l'eventuale estensione di tali attivita' ad altri settori ed i nuovi compiti che potrebbero essere affidati alla Banca.
E' Installato a Lussemburgo un ufficio di collegamento tra la
Commissione e la Banca Europea per gli Investimenti, particolarmente allo scopo di facilitare le operazioni del Fondo Europeo di Sviluppo.
Art. 6
Articolo 6
Il Comitato Monetario si riunisce a Lussemburgo ed a Bruxelles.
Art. 7
Articolo 7
Sono installati a Lussemburgo i servizi d'intervento finanziario
della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio. Tali servizi comprendono la Direzione Generale del Credito e degli Investimenti nonche' il servizio incaricato della riscossione delle imposizioni e gli annessi servizi di contabilita'.
Art. 8
Articolo 8
E' installato a Lussemburgo un Ufficio delle Pubblicazioni
ufficiali delle Comunita', di cui fanno parte un Ufficio Comune delle vendite ed un servizio di traduzione a medio e a lungo termine.
Art. 9
Articolo 9
Sono inoltre installati a Lussemburgo i seguenti servizi della
Commissione:
a) l'Istituto Statistico ed il Servizio Meccanografico;
b) i Servizi di Igiene e Sicurezza del Lavoro della Comunita'
Economica Europea e della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio;
c) la Direzione Generale della Diffusione delle Cognizioni, la
Direzione della Protezione Sanitaria, la Direzione del Controllo di Sicurezza della Comunita' Europea dell'Energia Atomica.
nonche' l'adeguata Infrastruttura amministrativa e tecnica.
Art. 10
Articolo 10
I Governi degli Stati membri sono disposti ad installare o a
trasferire a Lussemburgo, purche' ne sia garantito il buon funzionamento, altri organismi e servizi comunitari, segnatamente nel settore finanziario.
Essi invitano a tal fine la Commissione a presentare loro ogni anno
una relazione sulla situazione esistente in merito all'installazione degli organismi e servizi comunitari e sulle possibilita' di adottare nuove misure ai sensi della presente disposizione, avuto riguardo alle necessita' di un buon funzionamento delle Comunita'.
Art. 11
Articolo 11
Al fine di garantire il buon funzionamento della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, la Commissione e' invitata a procedere in modo graduale e coordinato al trasferimento dei vari servizi, effettuando per ultimo il trasferimento dei servizi di gestione del mercato del Carbone e dell'Acciaio.
Art. 12
Articolo 12
Fatte salve le precedenti disposizioni, la presente decisione non reca pregiudizio ai luoghi provvisori di lavoro delle Istituzioni e dei servizi delle Comunita' Europee quali risultano da precedenti decisioni dei Governi, nonche' al raggruppamento dei servizi conseguente all'istituzione di un Consiglio unico e di una Commissione unica.
Art. 13
Articolo 13
La presente decisione entrera' in vigore alla data dell'entrata in vigore del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' Europee.
Geschehen zu Brussel am achten April
neunzehnhundertfitnfundsechzig.
Fait a' Bruxelles, le huit avril mil neuf cent soixante cinq.
Fatto a Bruxelles, addi' otto aprile millenovecentosessantacinque.
Gedaan te Brussel de achtste april negentienhonderd vijfenzestig.
Paul-Henri SPAAK
Kurt SCHMUECKER
Maurice COUVE de MURVILLE
Amintore FANFANI
Pierre WERNER
J.M.A.H. LUNS
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI