Monitoring Gesetzessammlung

070U1047

IT - Leggi di Ratifica

070U1047

Accordo (LEGGE 07 dicembre 1970 n. 1047)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali firmati ad Arusha il 24 settembre 1969:
a) Accordo che crea un'associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya, con allegati cinque protocolli, un atto finale e nove dichiarazioni;
b) Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' agli articoli 34 e 9 degli Accordi rispettivamente indicati nelle lettere a) e b) dell'articolo 1.

Art. 3

Il Governo e' autorizzato ad emanare, per tutta la durata dell'Accordo di associazione, con decreti aventi forza di legge ordinaria, le norme per dare esecuzione alle decisioni del consiglio di associazione previste dall'articolo 23 dell'accordo stesso, nonche' le norme per dare esecuzione alle misure transitorie previste dal paragrafo secondo dell'articolo 36 dell'accordo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 7 dicembre 1970 SARAGAT COLOMBO - MORO - RESTIVO - REALE - GIOLITTI - PRETI - FERRARI AGGRADI - NATALI - GAVA - ZAGARI - PICCOLI - Visto, il Guardasigilli: REALE

Art. 1

Accordo che crea un'associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya e documenti allegati.
(Firmato il 24 settembre 1969)
PREAMBOLO
Sua Maesta' il Re dei Belgi,
Il Presidente della Repubblica federale di Germania,
Il Presidente della Repubblica Francese,
Il Presidente della Repubblica italiana,
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,
Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi,
Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, in appresso denominato il Trattato, i cui Stati sono in appresso denominati gli Stati membri, e il Consiglio delle Comunita' europee,
da una parte,
Il Presidente della Repubblica Unita di Tanzania,
Il Presidente della Repubblica dell'Uganda,
Il Presidente della Repubblica del Kenya,
Parti Contraenti del Trattato per la cooperazione nell'Africa orientale, che istituisce la Comunita' dell'Africa orientale, firmato a Kampala il 6 giugno 1967, i cui Stati sono in appresso denominati gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale,
dall'altra,
Visto il Trattato che istituisce la Comunita' economica europea,
Prendendo in considerazione l'Accordo di Associazione firmato ad Arusha il 26 luglio 1968,
Desiderando manifestare la reciproca volonta' di mantenere e rafforzare le loro relazioni amichevoli nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite,
Risoluti a sviluppare le relazioni economiche fra gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale e la Comunita' economica europea,
Consapevoli dell'importanza dello sviluppo della cooperazione e degli scambi interafricani nonche' delle relazioni economiche internazionali,
Prendendo in considerazione il Trattato per la cooperazione nell'Africa orientale, che istituisce la Comunita' dell'Africa orientale,
Hanno deciso di concludere un Accordo che crea una Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale, in conformita' dell'articolo 238 del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea,
e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:
Sua Maesta' il Re dei Belgi:
sig. Joseph VAN DER MEULEN, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario;
Il Presidente della Repubblica Federale di Germania:
sig. Gunther HARKORT, Segretario di Stato agli affari esteri;
Il Presidente della Repubblica Francese:
sig. Yvon BOURGES, Segretario di Stato agli affari esteri;
Il Presidente della Repubblica italiana:
sig. Mario PEDINI, Sottosegretario agli affari esteri;
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo:
sig. Georges DUPONG, Ministro dell'educazione nazionale, del lavoro e della sicurezza sociale;
Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi:
sig. H. J. de KOSTER, Segretario di Stato agli affari esteri;
Il Consiglio delle Comunita' europee:
sig. H. J. de KOSTER, Presidente in carica del Consiglio delle Comunita' europee;
sig. Henri ROCHEREAU, Membro della Commissione delle Comunita' europee;
Il Presidente della Repubblica Unita di Tanzania:
sig. Abdulraman Mohamed BABU, Ministro del commercio e dell'industria;
Il Presidente della Repubblica dell'Uganda:
sig. William Wilberforce KALEMA, Ministro del commercio e dell'industria;
Il Presidente della Repubblica del Kenya:
sig. Mwai KIBAKI, Ministro del commercio e dell'industria;
I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
Hanno convenuto le disposizioni che seguono:
Articolo 1
1. Con il presente Accordo e' istituita un'Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale.
2. L'Accordo di Associazione ha lo scopo di promuovere l'aumento degli scambi commerciali fra la Comunita' economica europea e gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale e di contribuire in tal modo allo sviluppo del commercio internazionale.

Art. 2

Articolo 2
1. I prodotti originari degli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale sono ammessi all'importazione nella Comunita' economica europea in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente, senza che il trattamento loro riservato possa essere piu' favorevole di quello che gli Stati membri si concedono tra loro.
2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il regime d'importazione dei prodotti:
enumerati nell'elenco dell'allegato II del Trattato, quando sono oggetto di un'organizzazione comune dei mercati ai sensi dell'articolo 40 del Trattato;
soggetti, all'importazione nella Comunita' economica europea, ad una regolamentazione specifica, in conseguenza dell'attuazione della politica agricola comune.
Le disposizioni del Protocollo n. 1 allegato al presente Accordo precisano le condizioni alle quali la Comunita' economica europea determina, in deroga al regime generale in vigore nei confronti dei paesi terzi, il regime applicabile ai summenzionati prodotti originari degli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale.
Per quanto concerne il caffe' non torrefatto, i garofani (antofilli, chiodi e steli) e le conserve di ananassi, norme particolari sono contenute nel Protocollo n. 2 allegato al presente Accordo.
3. A richiesta di uno o piu' Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale, si procede a consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle modalita' di applicazione del presente articolo.

Art. 3

Articolo 3
1. I prodotti originari degli Stati membri beneficiano all'importazione negli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale, alle condizioni stabilite nel Protocollo n. 3 allegato al presente Accordo, dell'eliminazione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente che gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale applicano all'importazione di detti prodotti nel loro territorio.
2. Tuttavia, gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale possono mantenere o istituire, alle condizioni stabilite nel Protocollo n. 3 allegato al presente Accordo, dazi doganali e tasse di effetto equivalente che rispondano alle necessita' del loro sviluppo o che abbiano per scopo di alimentare il loro bilancio.
3. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente che gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale applicano in conformita' del paragrafo 2 non devono provocare, de jure o de facto, una discriminazione diretta o indiretta fra gli Stati membri.
4. A richiesta della Comunita' economica europea, si procede a consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle modalita' di applicazione del presente articolo.

Art. 4

Articolo 4
1. Qualora gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale applichino dazi all'esportazione sui loro prodotti destinati agli Stati membri, tali dazi non devono provocare, de jure o de facto, una discriminazione diretta o indiretta tra gli Stati membri.
2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, si procede a consultazioni in seno al Consiglio di Associazione qualora l'applicazione di tali dazi turbi seriamente le condizioni di concorrenza.

Art. 5

Articolo 5
1. La Comunita' economica europea non applica alla importazione dei prodotti originari degli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente oltre a quelle che gli Stati membri applicano tra loro.
2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il regime d'importazione riservato ai prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino.
3. A richiesta di uno o piu' Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale, si procede a consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle modalita' di applicazione del presente articolo.

Art. 6

Articolo 6
1. Gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale non applicano, all'importazione dei prodotti originari degli Stati membri restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale possono mantenere o istituire restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti originari degli Stati membri per far fronte alle necessita' del loro sviluppo o in caso di difficolta' della loro bilancia dei pagamenti, oppure, quando si tratti di prodotti agricoli, in relazione con lo sviluppo del Mercato comune dell'Africa orientale previsto dal Trattato per la cooperazione nell'Africa orientale. Le necessita' di sviluppo sono quelle elencate nell'articolo 2 del Protocollo n. 3 allegato al presente Accordo.
L'applicazione di tali restrizioni non puo' provocare, de jure o de facto, una discriminazione degli Stati membri rispetto agli Stati terzi.
3. Le misure di cui al paragrafo 2 si applicano a condizione che gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale mantengano, senza discriminazione, le possibilita' d'importazione per i prodotti originari della Comunita' economica europea.
Tuttavia, quando il collocamento di un determinato prodotto incontra difficolta' sul mercato interno degli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale, detti Stati possono, in deroga alle disposizioni del comma precedente e previa consultazione in seno al Consiglio di Associazione, sospendere le importazioni di tale prodotto per una durata limitata da stabilire caso per caso, purche' dimostrino l'esistenza di tali difficolta' e forniscano tutti i chiarimenti necessari per valutare la necessita' di vietare le importazioni.
4. Gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale comunicano al Consiglio di Associazione, allo atto dell'entrata in vigore del presente Accordo, l'elenco dei prodotti che sono oggetto di restrizioni quantitative all'importazione conformi alle disposizioni del paragrafo 2, nonche' tutti gli elementi di cui dispongono atti a consentire agli Stati membri di rendersi conto delle possibilita' d'importazione negli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale dei prodotti soggetti a restrizioni quantitative.
A richiesta della Comunita' economica europea, si procede a consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle modalita' di applicazione di tali restrizioni.
5. Quando gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale introducono nuove restrizioni quantitative ai sensi delle disposizioni del paragrafo 2, essi le comunicano immediatamente al Consiglio di Associazione. Non appena comunicate tali restrizioni, si procede a consultazioni in seno al Consiglio di Associazione su richiesta della Comunita' economica europea.
6. Gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale comunicano al Consiglio di Associazione, allo atto dell'entrata in vigore del presente Accordo, la regolamentazione del commercio estero applicabile nei confronti degli Stati membri.
Qualsiasi modifica di tale regolamentazione e' comunicata al Consiglio di Associazione.

Art. 7

Articolo 7
Le disposizioni degli articoli 5 e 6 non pregiudicano il regime che le Parti Contraenti aderenti ad accordi mondiali riservano ai prodotti che formano oggetto di tali accordi.

Art. 8

Articolo 8
Con riserva delle disposizioni particolari del commercio frontaliero, e fatti salvi gli articoli 9 e 10: il regime che gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale applicano in forza del presente titolo ai prodotti originari degli Stati membri non puo' essere meno favorevole di quello applicato ai prodotti originari dello Stato terzo piu' favorito; il regime che gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale applicano in forza del presente titolo ai propri prodotti destinati alla Comunita' economica europea non puo' essere meno favorevole di quello applicato ai prodotti destinati allo Stato terzo piu' favorito.

Art. 9

Articolo 9
Gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale possono mantenere o istituire tra loro unioni doganali o zone di libero scambio o concludere tra loro accordi di cooperazione economica.
Il Consiglio di Associazione e' tenuto al corrente dagli Stati consociati della Comunita' dell'Africa orientale.

Art. 10

Articolo 10
1. Gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale possono mantenere o istituire unioni doganali o zone di libero scambio o concludere accordi di cooperazione economica con uno o piu' Paesi terzi africani a livello di sviluppo comparabile, purche' cio' non abbia l'effetto di influire sulle disposizioni concernenti l'origine relative all'applicazione del presente Accordo.
Il Consiglio di Associazione e' tenuto al corrente dagli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale.
2. A richiesta della Comunita' economica europea, si procede a consultazioni in seno al Consiglio di Associazione.
3. Se tali consultazioni rivelano incompatibilita' tra gli impegni degli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale ed i principi e le disposizioni del presente Accordo, il Consiglio di Associazione adotta, ove occorra, le misure necessarie al buon funzionamento dell'Associazione. Esso puo' altresi' formulare ogni utile raccomandazione.

Art. 11

Articolo 11
Gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale possono altresi' mantenere o istituire unioni doganali o zone di libero scambio o concludere accordi di cooperazione economica con uno o piu' altri Paesi terzi, purche' questi non siano o non si rivelino incompatibili con i principi e le disposizioni del presente Accordo.
Il Consiglio di Associazione e' tenuto al corrente dagli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale.
A richiesta della Comunita' economica europea, si procede a consultazioni in seno al Consiglio di Associazione.

Art. 12

Articolo 12
Le disposizioni degli articoli 5 e 6 lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, alla esportazione e al transito giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprieta' industriale e commerciale.
Tuttavia, tali divieti e restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata del commercio.

Art. 13

Articolo 13
1. Per quanto concerne la politica commerciale, le Parti Contraenti si informano reciprocamente e, a richiesta di una di esse, si consultano in seno al Consiglio di Associazione, ai fini della corretta applicazione del presente Accordo.
2. Tali informazioni e consultazioni riguardano le misure relative agli scambi commerciali con Stati terzi che potrebbero danneggiare gli interessi di una delle Parti contraenti.

Art. 14

Articolo 14
1. Qualora gravi perturbazioni si manifestino in un settore dell'attivita' economica di uno o piu' Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale o ne compromettano la stabilita' finanziaria con l'estero, o qualora sorgano difficolta' tali da perturbare la situazione economica di una regione della Comunita' dell'Africa orientale, lo o gli Stati interessati possono prendere, in deroga agli articoli 3 e 6, le necessarie misure di salvaguardia.
Tali misure e le relative modalita' di applicazione sono notificate immediatamente al Consiglio di Associazione.
2. Qualora gravi perturbazioni si manifestino in un settore dell'attivita' economica della Comunita' economica europea o di uno o piu' Stati membri o ne compromettano la stabilita' finanziaria con l'estero, o qualora sorgano difficolta' tali da perturbare la situazione economica di una regione della Comunita' economica europea, quest'ultima puo' prendere o autorizzare lo Stato o gli Stati membri interessati a prendere, in deroga alle disposizioni degli articoli 2 e 5, le necessarie misure di salvaguardia.
Tali misure e le relative modalita' di applicazione sono notificate immediatamente al Consiglio di Associazione.
3. Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 si deve dare la precedenza alle misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'Associazione. Tali misure non devono eccedere la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficolta' manifestatesi.
4. In seno al Consiglio di Associazione si procede a consultazioni sulle misure prese in applicazione dei paragrafi 1 e 2.
Le consultazioni sulle misure di cui al paragrafo 1 hanno luogo a richiesta della Comunita' economica europea e quelle sulle misure di cui al paragrafo 2 a richiesta degli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale.

Art. 15

Articolo 15
Fatte salve le disposizioni particolari previste dal presente Accordo, ciascuna Parte contraente si astiene dall'adottare qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna che comporti direttamente o indirettamente una discriminazione tra i propri prodotti e i prodotti similari originari delle altre Parti contraenti.

Art. 16

Articolo 16
Gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale assicurano, in materia di diritto di stabilimento e di prestazioni di servizi, un trattamento non discriminatorio de jure e de facto nei confronti tanto dei cittadini quanto delle societa' degli Stati membri.

Art. 17

Articolo 17
Nel caso in cui uno o piu' Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale accordino ai cittadini o alle societa' di uno Stato, che non sia Stato membro, un trattamento piu' favorevole in materia di diritto di stabilimento e di prestazione di servizi, detto trattamento viene esteso dallo o dagli Stati consociati in questione ai cittadini o alle societa' degli Stati membri, eccetto quando derivi da accordi regionali.
Tuttavia, i cittadini o le societa' di uno Stato membro non possono beneficiare in uno Stato consociato nella Comunita' dell'Africa orientale delle disposizioni del presente articolo, per una determinata attivita', se lo Stato membro cui appartengono non concede ai cittadini o alle societa' dello Stato consociato nella Comunita' dell'Africa orientale, in materia di diritto di stabilimento e di prestazione di servizi, per l'attivita' di cui trattasi, gli stessi vantaggi che tale Stato consociato nella Comunita' dell'Africa orientale ha ottenuto mediante accordo con lo Stato non membro di cui al comma precedente.

Art. 18

Articolo 18
Ai sensi del presente Accordo, il diritto di stabilimento comporta, fatte salve le disposizioni sui movimenti di capitali, l'accesso alle attivita' non salariate e il loro esercizio, la costituzione e la gestione di imprese, in particolare di societa', nonche' la creazione di agenzie, succursali o filiali.

Art. 19

Articolo 19
Ai sensi del presente Accordo, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative agli scambi commerciali, al diritto di stabilimento ed ai movimenti di capitali. I servizi comprendono, in particolare, attivita' di carattere industriale, attivita' di carattere commerciale, attivita' artigianali e le attivita' delle libere professioni, escluse le attivita' salariate.

Art. 20

Articolo 20
1. Ai sensi del presente Accordo, per societa' s'intendono le societa' di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le societa' cooperative e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle societa' che non si prefiggono scopi di lucro.
2. Le societa' di uno Stato membro o di uno Stato consociato nella Comunita' dell'Africa orientale sono le societa' costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o di uno Stato consociato nella Comunita' dell'Africa orientale che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro principale di attivita' in uno Stato membro o in uno Stato consociato nella Comunita' dell'Africa orientale; tuttavia, nel caso in cui dette societa' abbiano in uno Stato membro o in uno Stato consociato nella Comunita' dell'Africa orientale soltanto la sede sociale, la loro attivita' dev'essere connessa in modo effettivo e continuo con l'economia di detto Stato membro o di detto Stato consociato nella Comunita' dell'Africa orientale.

Art. 21

Articolo 21
Gli Stati membri e gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale autorizzano i pagamenti relativi agli scambi di merci e di servizi, nonche' il trasferimento di questi pagamenti nello Stato consociato nella Comunita' dell'Africa orientale o nello Stato membro in cui risiede il creditore o il beneficiario, nella misura in cui la circolazione delle merci e dei servizi sia liberalizzata in applicazione del presente Accordo.

Art. 22

Articolo 22
Gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale trattano su un piano di parita' sia i cittadini sia le societa' degli Stati membri per quanto riguarda gli investimenti da essi effettuati, i movimenti di capitali ed i pagamenti correnti che ne risultano, nonche' i trasferimenti relativi a tali operazioni.

Art. 23

Articolo 23
1. Per il raggiungimento degli scopi fissati dal presente Accordo, e' istituito un Consiglio di Associazione che dispone di un potere di decisione nei casi previsti in detto Accordo; tali decisioni sono obbligatorie per le Parti contraenti che sono tenute a prendere le misure necessarie per la loro esecuzione.
Il Consiglio di Associazione puo' esaminare tutte le questioni relative all'applicazione del presente Accordo; esso puo' formulare raccomandazioni appropriate e procede alle consultazioni previste da quest'ultimo.
2. Il Consiglio di Associazione esamina periodicamente i risultati del regime di associazione, tenuto conto degli obiettivi di quest'ultima.
3. Il Consiglio di Associazione stabilisce il proprio regolamento interno.

Art. 24

Articolo 24
1. Il Consiglio di Associazione e' composto, da un lato, dei membri del Consiglio e di membri della Commissione delle Comunita' europee, e, dall'altro, di membri del Governo di ciascuno Stato consociato nella Comunita' dell'Africa orientale, nonche' di rappresentanti della Comunita' dell'Africa orientale;
I membri del Consiglio di Associazione possono farsi rappresentare secondo le modalita' che saranno previste dal regolamento interno. Il Consiglio di Associazione tiene le sue riunioni o a livello dei Ministri o a livello dei loro rappresentanti.
2. In caso di riunione a livello ministeriale, il Consiglio di Associazione puo' deliberare validamente soltanto con la partecipazione, per quanto riguarda la Comunita' economica europea, di un membro del Consiglio e di un membro della Commissione delle Comunita' europee, e, per quanto riguarda gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale, di un membro del Governo di ogni Stato consociato nella Comunita' dell'Africa orientale.
3. Il Consiglio di Associazione si pronuncia di comune accordo tra la Comunita' economica europea, da un lato, e gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale, dall'altro.

Art. 25

Articolo 25
La presidenza del Consiglio di Associazione e' esercitata a turno da un membro del Consiglio delle Comunita' europee e da un membro del Governo di uno Stato consociato nella Comunita' dell'Africa orientale.

Art. 26

Articolo 26
Il Consiglio di Associazione si riunisce una volta all'anno su iniziativa del presidente.
Il Consiglio di Associazione si riunisce inoltre ogni qualvolta sia necessario, secondo le modalita' che saranno previste dal regolamento interno.

Art. 27

Articolo 27
Il Consiglio di Associazione puo' decidere di costituire un comitato destinato ad assisterlo nell'assolvimento dei suoi compiti ed in particolare ad assicurare la continuita' della cooperazione necessaria al buon funzionamento dell'Associazione.
Il Consiglio di Associazione stabilisce, nel suo regolamento interno, la composizione, i compiti ed il funzionamento di detto comitato.
Il Consiglio di Associazione puo' demandare al comitato, secondo condizioni e limiti che esso stabilisce, lo esercizio dei poteri devolutigli dal presente Accordo.

Art. 28

Articolo 28
1. Ogni vertenza sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Accordo tra uno o piu' Stati membri o la Comunita' economica europea, da una parte, e uno o piu' Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale, dall'altra, puo' essere presentata al Consiglio di Associazione.
2. Qualora il Consiglio di Associazione non abbia potuto dirimere la vertenza nella sessione immediatamente successiva, ciascuna parte in causa puo' comunicare la designazione di un arbitro all'altra parte, la quale e' tenuta, entro due mesi, a designare un secondo arbitro.
Per l'applicazione di questa procedura, la Comunita' economica europea e gli Stati membri sono considerati come una sola parte nella vertenza.
Un terzo arbitro e' designato dal Consiglio di Associazione.
Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.
3. Ciascuna parte opposta e' tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.

Art. 29

Articolo 29
Una Commissione parlamentare dell'Associazione si riunisce annualmente per discutere materie relative alla associazione.
Detta Commissione e' composta, su base paritetica, di membri del Parlamento Europeo e di membri dei Parlamenti degli Stati consociati nella Comunita' della Africa orientale.
La Commissione parlamentare stabilisce il proprio regolamento interno.

Art. 30

Articolo 30
I trattati, le convenzioni, gli accordi o le intese di qualsiasi forma o natura fra uno o piu' Stati membri e uno o piu' Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale non devono essere d'ostacolo all'applicazione del presente Accordo.

Art. 31

Articolo 31
1. Il Consiglio di Associazione viene informato di qualsiasi domanda di adesione o di associazione di uno Stato alla Comunita' economica europea.
2. La domanda di associazione alla Comunita' economica europea di uno Stato la cui struttura economica e la cui produzione siano paragonabili a quelle degli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale, la quale, in seguito ad esame da parte della Comunita' economica europea, sia stata sottoposta da quest'ultima al Consiglio di Associazione, forma oggetto di consultazioni in seno al Consiglio stesso.

Art. 32

Articolo 32
Il presente Accordo si applica al territorio europeo degli Stati membri e ai dipartimenti francesi d'oltremare, da una parte, ed al territorio degli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale, dall'altra.

Art. 33

Articolo 33
1. Per quanto riguarda la comunita' economica europea, il presente Accordo sara' concluso validamente per mezzo di una decisione del Consiglio delle Comunita' europee adottata conformemente alle disposizioni del Trattato e notificata alle Parti dell'Accordo. Esso sara' ratificato dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali.
2. Gli strumenti di ratifica degli Stati firmatari e lo atto di notifica della conclusione del presente Accordo da parte della Comunita' economica europea vengono scambiati a Bruxelles.

Art. 34

Articolo 34
Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e dell'atto di notifica.

Art. 35

Articolo 35
1. Il presente Accordo e' concluso per una durata di cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore e scade al piu' tardi il 31 gennaio 1975.
2. Il presente Accordo puo' essere denunciato dalla Comunita' economica europea nei confronti di ciascuno Stato consociato nella Comunita' dell'Africa orientale e da ciascuno Stato consociato nella Comunita' dell'Africa orientale nei confronti della Comunita' economica europea con un preavviso di sei mesi.

Art. 36

Articolo 36
1. Diciotto mesi prima della scadenza del presente Accordo, le Parti Contraenti esaminano le disposizioni che potrebbero essere previste per un nuovo periodo.
2. Il Consiglio di Associazione prende eventualmente le misure transitorie necessarie sino all'entrata in vigore di un nuovo accordo.

Art. 37

Articolo 37
I Protocolli allegati al presente Accordo ne costituiscono parte integrante.

Art. 38

Articolo 38
Il presente Accordo e' redatto in duplice esemplare in lingua tedesca, francese, italiana, olandese ed inglese, ciascuno di detti testi facendo ugualmente fede.
Zu URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.
EN FOI DE QUOI, les plenipotentiaires soussignes ont appose' leurs signatures au bas du present Accord.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomnst hebben gesteld.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Agreement.
Geschehen zu Arusha am 24. September neunzehnhundertneunundsechzig
Fait a' Arusha, le 24 septembre mil neuf cent soixanteneuf
Fatto a Arusha, il 24 settembre millenovecentosessantanove
Gedaan te Arusha, 24 september negentienhonderdnegenenzestig
Done at Arusha on 24 September nineteen hundred and sixtynine
Pour Sa Majeste' le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,
Joseph VAN DER MEULEN
Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,
Günther HARKORT
Pour le President de la Republique Francaise,
Yvon BOURGES
Per il Presidente della Repubblica italiana,
Mario PEDINI
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Georges DUPONG
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,
H. J. de KOSTER
Im Namen des Rates der Europaeischen Gemeinschaften,
Pour le Conseil des Communautes Europeennes,
Per il Consiglio delle Comunita' Europee,
Voor de Raad der Europese Gemeenschappen,
H. J. de KOSTER Henri ROCHEREAU
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

PROTOCOLLO N. 1
relativo all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo di Associazione
Le Parti contraenti
Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo:
Articolo 1
1. Previa consultazione nell'ambito del Consiglio di Associazione, la Comunita' economica europea fissa, caso per caso, il regime d'importazione per tutti i prodotti o gruppi di prodotti previsti dall'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo, originari degli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale, quando questi ultimi abbiano un interesse economico all'esportazione dei suddetti prodotti.
Il regime che la Comunita' economica europea riserva a tali prodotti e' piu' favorevole del regime generale applicabile agli stessi prodotti originari dei paesi terzi.
2. Tuttavia, se per un determinato prodotto la situazione economica della Comunita' economica europea lo giustifica, essa puo' eccezionalmente astenersi dall'istituire un regime speciale per tale prodotto degli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale.

Art. 2

Articolo 2
Se i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino dell'Accordo sono soggetti a dazi doganali alla importazione nella Comunita' economica europea e se nessuna disposizione sui relativi scambi con i paesi terzi e' prevista nell'ambito della politica agricola comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 1, la loro importazione nella Comunita' economica europea, se originari degli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale, e' disciplinata dalle disposizioni dello articolo 2; paragrafo 1, dell'Accordo.

Art. 3

Articolo 3
1. Il regime stabilito per i vari prodotti in base al presente Protocollo e' applicabile sino alla scadenza dell'Accordo.
2. Tuttavia, in caso di modificazione dell'organizzazione comunitaria dei mercati, la Comunita' economica europea si riserva di modificare il regime stabilito, previa consultazione in seno al Consiglio di Associazione.
In tal caso, la Comunita' economica europea s'impegna a mantenere, nell'ambito del nuovo regime, un vantaggio per gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale comparabile a quello loro accordato precedentemente.

Protocollo n. 2

PROTOCOLLO N. 2
relativo al caffe' non torrefatto, ai garofani e alle conserve di ananassi
Le Parti contraenti
Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo:
Qualora le importazioni nella Comunita' economica europea di caffe' non torrefatto, della voce 09.01 A. I. della tariffa doganale delle Comunita' europee, di garofani (antofilli, chiodi e steli), della voce 09.07 e di conserve di ananassi, della voce 20.06 B. II., originari degli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale, superino nel corso di un anno i quantitativi sottoindicati, la Comunita' economica europea e' autorizzata a prendere, previa consultazione degli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale, le misure necessarie per evitare gravi perturbazioni nelle correnti commerciali tradizionali.
I quantitativi annuali di cui al primo comma sono:
a) per il caffe non torrefatto 56.000 tonnellate
b) per i garofani 120 tonnellate
c) per le conserve di ananassi 860 tonnellate

Art. 1

PROTOCOLLO N. 3
relativo all'applicazione dell'articolo 3 dell'Accordo di Associazione
Le Parti contraenti
Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo:
Articolo 1
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 dell'Accordo, gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale aboliscono, alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo, i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, ad eccezione di quelli che rispondono alle necessita' del loro sviluppo o che hanno lo scopo di alimentare il loro bilancio.

Art. 2

Articolo 2
Le necessita' di sviluppo degli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale previste all'articolo 1 sono quelle risultanti:
dall'esecuzione dei programmi di sviluppo economico orientato verso il miglioramento del tenore di vita generale dei loro paesi;
dalle esigenze del loro sviluppo economico, in particolare per favorire la creazione di rami di produzione onde elevare il tenore di vita generale dei loro paesi;
dall'esigenza di equilibrare la loro bilancia dei pagamenti e di ovviare alle difficolta' derivanti soprattutto dalla loro azione per ampliare il mercato interno, nonche' dalla instabilita' delle condizioni dei loro scambi;
dalla necessita' di garantire un rapido e costante aumento del gettito delle esportazioni dei loro paesi.

Art. 3

Articolo 3
Le Parti contraenti prendono atto dei dazi doganali da eliminare conformemente al disposto dell'articolo 1 per quanto riguarda i prodotti di cui all'elenco allegato al presente Protocollo.

Art. 4

Articolo 4
Alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo, gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale comunicano al Consiglio di Associazione la loro tariffa doganale, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni di cui sopra. A richiesta della Comunita' economica europea, si procede a consultazioni su tale tariffa in seno al Consiglio di Associazione.

Art. 5

Articolo 5
Gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale comunicano al Consiglio di Associazione qualsiasi modifica alla tariffa in tal modo stabilita, in particolare qualsiasi aumento dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente che sia effettuato per rispondere alle necessita' del loro sviluppo o che abbia lo scopo di alimentare il loro bilancio. A richiesta della Comunita' economica europea, si procede a consultazioni su tali modifiche in seno al Consiglio di Associazione.

Art. 6

Articolo 6
1. I vantaggi concessi agli Stati membri rispetto agli Stati terzi per i prodotti di cui all'elenco allegato al presente Protocollo non saranno ridotti per la durata di validita' dell'Accordo.
2. Tuttavia, gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale possono apportare all'elenco dei prodotti allegato al presente Protocollo ritocchi che rispondano alle necessita' del loro sviluppo o che abbiano lo scopo di alimentare il loro bilancio, previa consultazione in seno al Consiglio di Associazione ed a condizione di mantenere il volume dell'insieme delle concessioni e il loro equilibrio fra gli Stati membri.
3. Gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale informano in tempo utile il Consiglio di Associazione dei ritocchi che hanno intenzione di apportare.
Detta comunicazione e' accompagnata da informazioni di natura economica e finanziaria atte a consentire di valutare la necessita' dei ritocchi che si intendono apportare all'elenco.

Art. 7

Articolo 7
A richiesta degli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale, si procede a consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle modalita' di applicazione del presente Protocollo.

Protocollo n. 3-Allegato

ALLEGATO
Elenco dei prodotti di cui all'articolo 3 del Protocollo n. 3 allegato all'Accordo di Associazione
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

PROTOCOLLO N. 4
relativo alla nozione di "prodotti originari" per l'applicazione dell'Accordo di Associazione
Le Parti contraenti
Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo:
Articolo 1
Nella sua prima riunione il Consiglio di Associazione definisce, in base ad un progetto della Commissione delle Comunita' europee, la nozione di "prodotti originari" per l'applicazione del Titolo I dell'Accordo. Esso stabilisce altresi' i metodi di cooperazione amministrativa.

Art. 2

Articolo 2
Sino all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, gli Stati membri e gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale applicano la loro rispettiva regolamentazione.

Protocollo n. 5

PROTOCOLLO N. 5
relativo all'applicazione dell'Accordo di Associazione ed all'attuazione di accordi internazionali per la concessione di preferenze generali
Le Parti contraenti,
Desiderose di precisare chiaramente la loro posizione sul problema della compatibilita' delle preferenze accordate alla Comunita' economica europea dagli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale con le preferenze generali, nel quadro della Conferenza delle Nazioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo,
Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo:
Le disposizioni dell'Accordo e in particolare l'articolo 3 non si oppongono all'istituzione di un sistema generale di preferenza, ne' ostano a che gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale vi partecipino.
Zu URKUND DESSEN haben die Bevollmächtigten der Veltrags-parteien die fuenf vorstehenden Protokolle unterschrieben.
EN FOI DE QUOI, les plenipotentiaires des Parties Contractantes ont signe' les cinq Protocoles dont le texte precede.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari delle Parti Contraenti hanno firmato i cinque Protocolli il cui testo precede.
TEN BLIJKE WAARVAN de gevolmachtigden van de Overeenkomstsluitende Partijen de vijf bovenstaande Protocollen hebben ondertekend.
IN WITNESS WHEREOF, the Plenipotentiaries of the Contracting Parties bave signed the five foregoing Protocols.
Gescheben zu Arusha am 24. September neunzehnhundertneunundsechzig.
Fait a' Arusha, le 24 septembre mil neuf cent soixante-neuf.
Fatto a Arusha, il 24 settembre millenovecentosessantanove.
Gedaan te Arusha, 24 september negentienhonderd negenenzestig.
Done at Arusha on 24 September nineteen hundred and sixtynine.
Pour Sa Majeste' le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,
Joseph VAN DER MEULEN
Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,
Günther HARKORT
Pour le President de la Republique Francaise,
Yvon BOURGES
Per il Presidente della Repubblica italiana,
Mario PEDINI
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Georges DUPONG
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,
H.J. de KOSTER
Im Namen des Rates der Europaeischen Gemeinschaften,
Pour le Conseil des Communautes Europeennes,
Per il Consiglio delle Comunita' Europee,
Voor de Raad der Europese Gemeenschappen,
H.J. de KOSTER Henri ROCHEREAU
Parte di provvedimento in formato grafico
For the President of the United Republic of Tanzania,
Abdulraman Mohamed BABU
For the President of the Republic of Uganda,
William Wilberforce KALEMA
For the President of the Republic of Kenya,
Mwai KIBAKI

Atto finale e dichiarazioni

ATTO FINALE E DICHIARAZIONI ALLEGATE
I plenipotenziari
di Sua Maesta' il Re dei Belgi,
del Presidente della Repubblica federale di Germania,
del Presidente della Repubblica Francese,
del Presidente della Repubblica italiana,
di Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,
di Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi,
e del Consiglio delle Comunita' Europee,
da una parte, e
del Presidente della Repubblica Unita di Tanzania,
del Presidente della Repubblica dell'Uganda,
del Presidente della Repubblica del Kenya,
dall'altra,
riuniti a Arusha il 24 settembre millenovecentosessantanove per la firma di un Accordo che crea un'Associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya, hanno adottato i testi seguenti:
l'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Repubblica Unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya,
i Protocolli seguenti:
Protocollo n. 1 relativo all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo di Associazione,
Protocollo n. 2 relativo al caffe' non torrefatto, ai garofani ed alle conserve di ananassi,
Protocollo n. 3 relativo all'applicazione dell'articolo 3 dell'accordo di Associazione,
Protocollo n. 4 relativo alla nozione di "prodotti originari" per l'applicazione dell'Accordo di Associazione;
Protocollo n. 5 relativo all'applicazione dell'Accordo di Associazione ed all'attuazione di accordi internazionali per la concessione di preferenze generali.
I plenipotenziari hanno altresi' adottato il testo delle seguenti dichiarazioni allegate al presente Atto finale:
1. Dichiarazione della delegazione della Comunita' economica europea relativa ai prodotti nucleari (Allegato I);
2. Dichiarazione della delegazione della Comunita' economica europea e della delegazione degli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale relativa all'articolo 2 dell'Accordo di Associazione (Allegato II);
3. Dichiarazione della delegazione della Comunita' economica europea e della delegazione degli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale relativa ai prodotti petroliferi (Allegato III);
4. Dichiarazione della delegazione della Comunita' economica europea e della delegazione degli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale relativa ad una procedura di buoni uffici (Allegato IV).
I plenipotenziari hanno inoltre preso atto delle seguenti dichiarazioni allegate al presente Atto finale:
1. Dichiarazione della delegazione degli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale relativa alla applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'Accordo di Associazione (Allegato V);
2. Dichiarazione della delegazione degli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale relativa alla applicazione degli articoli 6 e 22 dell'Accordo di Associazione (Allegato VI);
3. Dichiarazione della delegazione della Comunita' economica, europea relativa all'applicazione del Protocollo n. 4 allegato all'Accordo di Associazione (Allegato VII);
4. Dichiarazione del rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi (Allegato VIII);
5. Dichiarazione del rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa all'applicazione dell'Accordo di Associazione a Berlino (Allegato IX).
Zu URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmachtigten ihre Unterschriften unter diese Schlussakte gesetzt.
EN FOI DE QUOI, les plenipotentiaires soussignes ont appose' leurs signatures au bas du present Acte final.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto finale.
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigdenhun handtekening onder deze Slotakte hebben gesteld.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Final Act.
Geschehen zu Arusha am 24. September neunzehnhundertneunundsechzig.
Fait a' Arusha, le 24 septembre mil neuf cent soixante-neuf.
Fatto a Arusha, il 24 settembre millenovecentosessantanove.
Gedaan te Arusha, 24 september negentienhonderdnegenenzestig.
Done at Arusha on 24 September nineteen hundred and sixtynine.
Pour Sa Majeste' le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,
Joseph VAN DER MEULEN
Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,
Günther HARKORT
Pour le President de la Republique Francaise,
Yvon BOURGES
Per il Presidente della Repubblica italiana,
Mario PEDINI
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Georges DUPONG
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,
H. J. de KOSTER
In Namen des Rates der Europaeischen Gerneinschaften,
Pour le Conseil des Communautes Europeennes,
Per il Consiglio delle Comunita' Europee,
Voor de Raad der Europese Gemeenschappen,
H. J. de KOSTER Henri ROCHEREAU
Parte di provvedimento in formato grafico
For the President of the United Republic of Tanzania,
Abdulraman Mohamed BABU
For the President of the Republic of Uganda,
William Wilberforce KALEMA
For the President of the Republic of Kenya,
Mwai KIBAKI

Allegati-Allegato I

ALLEGATO I
Dichiarazione della delegazione della Comunita' economica europea relativa ai prodotti nucleari
Risulta dalle disposizioni abbinate del Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'Energia Atomica e del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea che le disposizioni del Titolo I dell'Accordo di Associazione sono applicabili ai beni e ai prodotti di cui all'articolo 92 e seguenti del Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'Energia atomica.

Allegati-Allegato II

ALLEGATO II
Dichiarazione della delegazione della Comunita' economica europea e della delegazione degli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale relativa all'articolo 2 dell'Accordo di Associazione.
Le Parti contraenti accettano di procedere a consultazioni nell'ambito del Consiglio di Associazione per quanto riguarda eventuali difficolta' che potessero sorgere circa i beni ed i prodotti esportati dagli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale, in concorrenza con i prodotti similari originari degli Stati africani e malgascio associati o di altri Stati, paesi e territori associati aventi struttura economica e produzione comparabili a quelle degli Stati africani e malgascio associati.

Allegati-Allegato III

ALLEGATO III
Dichiarazione della delegazione della Comunita' economica europea e della delegazione degli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale relativa ai prodotti petroliferi.
Per i prodotti petroliferi, la Comunita' economica europea si riserva di modificare il regime previsto dal Titolo I dell'Accordo di Associazione all'atto della definizione di una politica comune.
In questa eventualita' la Comunita' economica europea assicura alle importazioni di tali prodotti originari degli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale, vantaggi comparabili a quelli previsti nell'Accordo di Associazione.

Allegati-Allegato IV

ALLEGATO IV
Dichiarazione della delegazione della Comunita' economica europea e della delegazione degli Stati consociati nella Comunita'
dell'Africa orientale relativa ad una procedura di buoni uffici.
Le Parti contraenti che sono parti di una vertenza ai sensi dell'articolo 28 dell'Accordo di Associazione sono disposte, se le circostanze lo permettono e salvo informarne il Consiglio di Associazione in modo che tutte le parti interessate possano far valere i loro diritti, a ricorrere, prima di portare la vertenza davanti al Consiglio di Associazione, a una procedura di buoni uffici.

Allegati-Allegato V

ALLEGATO V
Dichiarazione della delegazione degli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale relativa all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'Accordo di Associazione.
Gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale si impegnano a non applicare restrizioni quantitative in modo da ridurre l'effetto dei vantaggi concessi alla Comunita' economica europea sul piano tariffario, riportati nell'elenco allegato al Protocollo n. 3.

Allegati-Allegato VI

ALLEGATO VI
Dichiarazione della delegazione degli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale relativa all'applicazione degli articoli 6 e 22 dell'Accordo di Associazione.
Gli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale hanno preso atto delle preoccupazioni espresse dagli Stati membri della Comunita' economica europea per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni degli articoli 6 e 22 dell'Accordo. Con la presente, essi si impegnano a non trattare in modo meno favorevole dello Stato terzo piu' favorito gli Stati membri della Comunita' economica europea, i loro cittadini o le loro societa'.

Allegati-Allegato VII

ALLEGATO VII
Dichiarazione della delegazione della Comunita' economica europea relativa all'applicazione del Protocollo n. 4 allegato all'Accordo di Associazione.
Nel corso dei negoziati, la delegazione della Comunita' economica europea ha reso noto alla delegazione degli Stati consociati nella Comunita' dell'Africa orientale l'interesse che la definizione della nozione di "prodotti originari" per l'applicazione dell'Accordo sia per quanto possibile analoga alla definizione della nozione di "prodotti originari" per l'applicazione della Convenzione di Associazione firmata a Yaounde' il 29 luglio 1969.

Allegati-Allegato VIII

ALLEGATO VIII
Dichiarazione del Rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi.
Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.

Allegati-Allegato IX

ALLEGATO IX
Dichiarazione del rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa all'applicazione dell'Accordo di Associazione a Berlino.
L'Accordo si applica ugualmente al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non formuli alle altre Parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo, una dichiarazione contraria.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MORO

Art. 1

Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya.
(Firmato il 24 settembre 1969)
I rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunita' economica europea, riuniti in sede di consiglio,
Visto il trattato che istituisce la Comunita' economica europea, in appresso denominato il Trattato,
Visto l'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica Unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya, in appresso denominato l'Accordo di Associazione, firmato in data odierna,
Considerando che e' necessario fissare le modalita' secondo le quali sara' definita la posizione comune che i Rappresentanti della Comunita' dovranno adottare in seno al Consiglio di Associazione istituito dall'Accordo di Associazione, nonche' le disposizioni d'applicazione di diversi articoli di questo Accordo che possono richiedere un'azione della Comunita', una azione comune degli Stati membri o l'azione di uno Stato membro,
Considerando che e' necessario stabilire le norme secondo le quali saranno presi i provvedimenti per l'applicazione, all'interno della Comunita', delle decisioni e delle raccomandazioni del Consiglio di Associazione,
Considerando che bisogna inoltre prevedere le procedure in base alle quali gli Stati membri regoleranno le vertenze che possono sorgere fra di loro per quanto riguarda l'Accordo di Associazione,
Previa consultazione della Commissione delle comunita' europee,
Hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Articolo 1
La posizione comune che i Rappresentanti della Comunita' devono prendere in seno al Consiglio di Associazione e' adottata in conformita' delle disposizioni seguenti:
a) quando il Consiglio di Associazione e' investito di problemi oggetto del Titolo I dell'Accordo di Associazione relativo agli scambi commerciali tra la Comunita' e la Repubblica Unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya e dei Protocolli n. 1, n. 2 e n. 3, la posizione comune e' fissata dal Consiglio che delibera alle condizioni in cui, in conformita' del Trattato, esso stabilisce la politica commerciale della Comunita' nei confronti dei paesi terzi e determina la azione di quest'ultima nell'ambito delle organizzazioni internazionali;
b) negli altri casi, la posizione comune e' fissata dal Consiglio che delibera all'unanimita', previa consultazione della Commissione.

Art. 2

Articolo 2
1. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio di Associazione sui problemi oggetto del Titolo I dell'Accordo di Associazione relativo agli scambi commerciali tra la Comunita' e la Repubblica Unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya e dei Protocolli n. 1, n. 2 e n. 3 sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti del Consiglio che delibera alle condizioni in cui, in conformita' del Trattato, esso stabilisce la politica commerciale della Comunita' nei confronti dei paesi terzi e determina l'azione di quest'ultima nell'ambito delle organizzazioni internazionali.
Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio di Associazione negli altri casi sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti del Consiglio che delibera all'unanimita', previa consultazione della Commissione.
2. Qualora le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di Associazione interessino un settore che, ai termini del Trattato, non e' di competenza della Comunita' stessa, gli Stati membri prendono le necessarie misure di applicazione.

Art. 3

Articolo 3
In caso di domanda di consultazione presentata dalla Comunita', per l'applicazione delle disposizioni del Titolo I dell'Accordo di Associazione nonche' dell'allegato II all'Atto finale, e' adottata la seguente procedura:
a) la domanda di consultazione presentata da uno Stato membro o dalla Commissione comporta automaticamente un esame del Consiglio al fine di determinare la posizione comune della Comunita';
b) la posizione comune della Comunita' e' quella dello Stato membro richiedente o della Commissione, a meno che il Consiglio non decida diversamente a maggioranza qualificata. In quest'ultimo caso, il Consiglio esamina se e a quali condizioni lo Stato membro interessato possa eccezionalmente esporre esso stesso davanti al Consiglio di Associazione le ragioni che hanno motivato la domanda di consultazione;
c) la domanda di consultazione e' trasmessa al Consiglio di Associazione dal Presidente in carica del Consiglio delle Comunita' europee a nome della Comunita' economica europea.

Art. 4

Articolo 4
Qualsiasi trattato, convenzione, accordo o intesa e qualsiasi parte di trattato, di convenzione, di accordo o di intesa che riguardi talune materie trattate nell'Accordo di Associazione, di qualsiasi forma o natura, concluso o da concludere tra uno o piu' Stati membri e la Repubblica Unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda o la Repubblica del Kenya, e' comunicato senza indugio, a cura dello Stato o degli Stati membri interessati, agli altri Stati membri e alla Commissione.
A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, il testo comunicato forma oggetto di un esame del Consiglio.

Art. 5

Articolo 5
1. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'Accordo di Associazione e per permettere ad uno Stato membro di far fronte alle difficolta' menzionate in detto articolo, la Commissione puo' autorizzare detto Stato a prendere le misure di salvaguardia necessarie, comprese quelle destinate a far fronte a una deviazione di traffico.
2. A richiesta di qualsiasi Stato membro interessato, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sul mantenimento, la soppressione o la modifica della decisione della Commissione.
3. In caso di urgenza, lo stesso Stato membro interessato puo' prendere le misure di salvaguardia necessarie. Ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione. Quest'ultima puo' decidere se tali misure debbano essere modificate o soppresse.
In tal caso sono applicabili le disposizioni del paragrafo 2.
4. In caso di gravi difficolta' della propria bilancia dei pagamenti, uno Stato membro puo' prendere le misure necessarie, secondo le disposizioni degli articoli 108 e 109 del Trattato.
5. Nell'applicazione del presente articolo debbono essere scelte con priorita' le misure che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune.
6. La notificazione della Comunita' al Consiglio di Associazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, dell'Accordo di Associazione e' fatta dalla Commissione.

Art. 6

Articolo 6
Quando uno Stato membro ritiene necessario ricorrere all'articolo 28 dell'Accordo di Associazione per i settori che non sono di competenza della Comunita', consulta in precedenza gli altri Stati membri.
Se il Consiglio di Associazione e' indotto a prender posizione sull'azione dello Stato membro di cui al primo comma, la posizione sostenuta dalla Comunita' e' quella dello Stato membro interessato, a meno che i Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, non decidano diversamente all'unanimita'.
Il presente articolo e' del pari applicabile quando uno Stato membro ritiene necessario ricorrere alla procedura di buoni uffici prevista all'allegato IV dell'Atto finale.

Art. 7

Articolo 7
Le vertenze sorte tra Stati membri, tra uno Stato membro e una Istituzione della Comunita' o tra Istituzioni della Comunita' circa l'Accordo di Associazione, i Protocolli che vi sono allegati nonche' il presente Accordo interno, sono sottoposte, a richiesta della Parte piu' diligente, alla Corte di giustizia delle Comunita' europee alle condizioni previste dal Trattato e dal Protocollo relativo allo statuto della Corte di giustizia allegato a detto Trattato.

Art. 8

Articolo 8
Il Consiglio, deliberando all'unanimita', previa consultazione della Commissione, puo' modificare o completare in qualsiasi momento le disposizioni del presente Accordo.

Art. 9

Articolo 9
Il presente Accordo e' approvato da ogni Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee l'adempimento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore.
Il presente Accordo entra in vigore, nella misura in cui siano adempiute le condizioni di cui al primo comma, alla medesima data dell'Accordo di Associazione. Esso rimane in applicazione per la stessa durata delle disposizioni di questo.

Art. 10

Articolo 10
Il presente Accordo, redatto in un unico esemplare in lingua tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti tutti egualmente fede, sara' depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee che ne trasmettera' copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari.
Zu URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmachtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.
EN FOI DE QUOI, les plenipotentiaires soussignes ont ap pose leurs signatures au bas du present Accord.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hum handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.
Geschehen zu Arusha am 24 September neunzehnhundertneunundsechzig
Fait a' Arusha, le 24 septembre mil neuf cent soixante-neuf
Fatto a Arusha, il 24 settembre millenovecentosessantanove
Gedaan te Arusha, 24 september negentienhonderdnegenenzestig
Joseph VAN DER MEULEN
Günther HARKORT
Yvon BOURGES
Mario PEDINI
Georges DUPONG
H. J. de KOSTER
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MORO
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