062U1805
062U1805
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e il Ceylon per i servizi aerei concluso a Colombo il 1° giugno 1959. (LEGGE 03 dicembre 1962 n. 1805)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Ceylon per i servizi aerei concluso a Colombo il 1 giugno 1959.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XIV dell'Accordo stesso.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque, spetti di osservare e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 dicembre 1962
SEGNI
FANFANI - PICCIONI TRABUCCHI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli BOSCO
Accordo- art. I
Accordo tra Italia e Ceylon per i servizi aerei con Annesso e scambi di note (Colombo, 1 giugno 1959)
ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL CEYLON RELATIVO AI SERVIZI AEREI
Il Governo della Repubblica ltaliana ed il Governo del Ceylon d'ora
in poi indicati come le "Parti contraenti",
Desiderando concludere un Accordo per istruire e promuovere servizi
aerei fra i rispettivi territori e al di la di essi,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
Ai fini del presente Accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti:
a) il termine "la, Convenzione" significa la Convenzione per
l'Aviazione civile internazionale, aperta alla firma, a Chicago, il 7 dicembre 1944;
b) il termine "Autorita' aeronautiche" significa nel caso del
Ceylon il Dipartimento dell'Aviazione civile, e, nel caso dell'Italia, il Ministero della difesa Aeronautica (Direzione generale dell'Aviazione civile e DEL traffico aereo) o in ambedue i casi ogni persona o Elite autorizzato a svolgere le funzioni attualmente assolte da tale Dipartimento o da tale Direzione generale;
c) il termine "impresa designata" significa una impresa di
trasporto aereo che una Parte contraente abbia designato, per mezzo delle sue Autorita' aeronautiche e con notilica scritta alle Autorita' aeronautiche dell'altra, Parte contraente, in conformita' dell'articolo IV del presente Accordo, per l'esercizio dei servizi aerei sulle rotte specificate in tale notifica;
d) i termini "territorio", "servizio aereo", (servizio aereo
internazionale", "impresa" e "scalo per scopi non di traffico" hanno rispettivamente il significato ad essi attribuito negli articoli 2 e 96 della Convenzione.
Accordo- art. II
Articolo II
Nei limiti della loro applicabilita' ai servizi aerei istituiti in base al presente Accordo, le disposizioni della Convenzione continueranno ad avere vigore, nella forma attuale, fra le Parti contraenti per la durata dell'Accordo, come se fossero parte integrante dell'Accordo stesso. Qualora, poi, entrambe le Parti contraenti ratifichino una qualsiasi inodilica alla Convenzione e tale modifica entri regolarmente in vigore, la Convenzione cosi' modificata continuera' ad avere vigore per la ulteriore durata del presente Accordo.
Accordo- art. III
Articolo III
1. Ciascuna Parte contraente concede all'altra Particontraente i
diritti specificati nel presente Accordo al fine d'istituire servizi aerei sulle rotte speificate nell'allegato Annesso (d'ora innanzi indicati rispettivamente come "servizi convenuti" rotte specificate".
I servizi convenuti possono essere iniziati in qualsiasi momento, dopo che si sia adempiuto alle disposizioni dell'articolo IV.
2. Subordintamente all'osservanza delle disposizioni del presente Acordo, l'impresa designata da ciascuna Parte contraente ha i diritti:
a) di attraversare senza scalo il territorio dell'altra Parte
contraente;
b) di Lire scali nel territorio dell'altra parte contraente per scopi non di braftico; e
c) nell'esercizio di un servizio convenuto su una rotta
specificata di fare scali nel territorio dell'altra Parte contraente nei punti specificati per tale rotta nell'Annesso al presente Accordo, allo scopo di sbarcare o imbarcare traffico internazionale di passeggeri, merci e posta provenienti da o destinati al territorio della prima Parte contraente o di un terzo Paese.
3. Nulla del paragrafo 2 di questo articolo sara' inteso di
conferire all'impresa di una Parte contraente il diritto di caricare nel territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri, merci o posta destinati ad altro punto del territorio di quest'ultima Parte contraente.
4. Le leggi, i regolamenti e le istruzioni di una Parte contraente relativi all'entrata nel suo territorio o alla uscita da esso di aeromobili o servizi aerei adibiti alla navigazione aerea internazionale, o alla operazione di tali aeromobili o servizi aerei mentre si trovano nel suo territorio, saranno applicati agli aeromobili e ai servizi convenuti dell'impresa designate dall'altra Parte contraente.
Accordo- art. IV
Articolo IV
1. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di designare per
iscritto - a mezzo delle sue Autorita' aeronautiche - all'altra Parte contraente un'impresa ai fini dell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate.
2. Ricevuta la designazione, la Parte contraente deve - per mezzo delle sue Autorita' aeronautiche e subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 di questo articolo - concedere senza indugio all'impresa designata la relativa autorizzazione d'esercizio.
3. Le Autorita' aeronautiche di una parte contraente possono
richiedere all'impresa designata dall'altra Parte contraente di fornire loro la dimostrazione soddisfacente che essa e' qualificata ad uniformarsi alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti che esse applicano di regola all'attivita' dei trasportatori aerei e all'esercizio dei servizi aerei internazionali commerciali.
4. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di non accettare la
designazione di un'impresa o di sospendere o revocarie a un'impresa l'esercizio dei diritti indicati al paragrafo 2 dell'articolo III del presente Accordo, o d'imporre le condizioni che essa ritenga necessarie all'esercizio da parte di un'impresa dei diritti anzidetti, nel caso in cui essa non abbia la prova soddisfacente che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo di tale impresa sono nelle mani della Parte contraente che ha designato l'impresa o in quelle di cittadini della Parte contraente che ha designato l'impresa.
5. L'impresa cosi' designata e autorizzata puo' cominciare a
esercire i servizi convenuti in qualsiasi momento, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni degli articoli VIII e X.
6. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di sospendere o revocare un'autorizzazione d'esercizio ovvero d'imporre quelle appropriate condizioni che riterra' necessarie nel caso che l'impresa designata dall'altra. Parte venga meno all'osservanza delle leggi e dei regolamenti della prima Parte, oppure nel caso che, a giudizio della prima Parte, risulti un'inadempienza nell'osservanza delle condizioni in base alle quali, secondo quanto previsto dall'Accordo, sono stati concessi i diritti. Tale azione sara' adottata soltanto dopo consultazione tira le due Parti contraenti; consultazione che avra' inizio entro il termine di sessanta giorni dalla data dalla richiesta.
Accordo- art. V
Articolo V
1. Al carburante, agli olii lubrificanti, alle parti di ricambio e alle provviste di bordo, introdotti nel territorio di una Parte contraente o presi a bordo degli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte contraente che si trovino in detto territorio, per l'uso esclusivo degli aeromobili della stessa impresa, impiegati nell'esercizio dei servizi convenuti, sara' accordato, per quanto riguarda i diritti doganali, i diritti d'ispezione e altri gravami similari, un trattamento non meno favorevole di quello che e' applicato alle imprese nazionali che esercitano regolari trasporti aerei internazionali o alle imprese della Nazione piu' favorita: con l'intesa che nessuna delle Parti contraenti sara' obbligata a concedere all'impresa, designata dall'altra Parte contraente esenzioni o rimborsi di diritti doganali, di tasse d'ispezione o gravami similari a meno che tale altra Parte contraente conceda esenzione o rimborso di tali gravami all'impresa designata dalla prima Parte contraente. Le concessioni in materia da accordare sulla base della reciprocita' saranno adottate previe intese tra i rispettivi Governi.
2. Gli aeromobili dell'impresa designata impiegati nei servizi
convenuti in voli da, per o attraverso il territorio d'una Parte contraente, sono ammessi nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione temporanea da diritti doganali, diritti d'ispezione e altri gravami similari, analogamente a quanto avviene per gli aeromobili della Nazione piu' favorita.
3. Il carburante, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo esistenti sugli aeromobili dell'impresa designata d'una Parte contraente, autorizzata ad esercire i servizi convenuti, sono, nel territorio dell'altra Parte contraente, esenti da diritti doganali o altri gravami similari, anche quando siano usati o consumati nel corso di voli al di sopra di detto territorio.
4. Il carburante, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio, le provviste di bordo e le dotazioni normali di bordo che, in base alle disposizioni del precedente paragrafo, godono di esenzioni fiscali, non possono essere sbarcati senza il consenso delle Autorita' doganali dell'altra. Parte contraente. Nel caso in cui non possano essere impiegati, debbono essere riesportati.
In attesa dell'impiego o della riesportazione essi debbono rimanere
sotto controllo delle Autorita' doganali.
Accordo- art. VI
Articolo VI
1. Le imprese di entrambe le Parti contraenti debbono godere di
possibilita' eque e pari nell'esercizio dei servizi convenuti sille rotte specificate fra, ed oltre, i loro rispettivi territori.
2. Nell'istituzione e nell'esercizio dei servizi convenuti,
l'impresa designata di ciascuna l'arte contraente deve tener presenti gli interessi dell'impresa designata dall'altra l'arte contraente, in modo da non influenzare indebitamente i servizi che quest'ultima esercisce su una qualsiasi delle rotte specificate o settori di esse.
3. La capacita' fornita dalle imprese designate di entrambe le
Parti contraenti su qualsiasi rotta aerea specificata dovra' essere strettamente commisurata alle esigenze dei pubblico per il trasporto aereo su quella rotta. L'obiettivo principale di un'impresa designata, nel fornire la capacita' su una rotta specificata, sara' il trasporto, ad un ragionevole fattore di carico, del traffico su quella rotta tra il territorio della Parte contraente che designa l'impresa ed i Paesi di destinazione del traffico.
4. L'impresa designata di ciascuna Parte contraente puo' imbarcare e sbarcare nel territorio dell'altra Parte contraente, traffico destinato a e proveniente da terzi Paesi, utilizzando una parte della capacita' totale che puo' essere fornita dall'impresa in conformita' delle disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 5 del presente articolo.
5. L'interpretazione e l'applicazione di questi paragrafi saranno quelle concordate di tanto in tanto dalile Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti.
Accordo- art. VII
Articolo VII
1. In uno spirito di stretta collaborazione, le Autorita'
aeronautiche delle due Parti contraenti si consulteranno regolarmente ai fine di assicurare l'osservanza dei principi e l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Accordo.
2. Ciascuna delle Parti contraenti puo', in ogni momento,
richiedere all'altra Parte contraente una consultazione al fine di apportare quelle modifiche ad presente Accordo che essa riterra' convenienti. Tale consultazione avra' inizio entro un periodo di 60 giorni dalla data della richiesta.
3. Qualora, sia stata raggiunta un'intesa su modifiche da apportare
all'Accordo od al suo Annesso, le modifiche all'Accordo entreranno in vigore dopo che saranno state confermate mediante uno scambio di note diplomatiche, mentre le modifiche all'Annesso entreranno in vigore dopo che saranno confermate mediante scambio di lettere fra le Autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti.
Accordo- art. VIII
Articolo VIII
Ciascuna Parte contraente fara' in modo che la pro pria impresa
designata fornisca alle Autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente, col massimo preavviso possibile, copie degili orari pubblicati, dei imanuali di orari nonche' le eventuali modifiche, e qualsiasi altra informazione di rilievo relativa all'esercizio dei servizi convenuti compresi quei dati che possano essere richiesti per dimostrare soddisfacentemente alle Autorita' aeronautiche che le condizioni del presente Accordo sono regolarmente osservate.
Accordo- art. IX
Articolo IX
Ciascuna Parte contraente fara' in modo chele la propria impresa
designata fornisca alle Autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente le statistiche relativa al traffico trasportato durante ogni mese sui propri servizi aerei da, per o attranverso il territorio dell'altra l'arte contraente, ponendo in evidenza l'origine e la destinazione del traffico.
Accordo- art. X
Articolo X
1. Le tariffe da applicarsi sui servizi convenuti debbono essere
stabilite in misura ragionevole, prendendo in debita considerazione tutti i fattori ad esse connessi fra cui il costo d'esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche del servizio (guali gli "standards" di velocita' e la sistemazione di cabina) e, ove ritenuto opportuno, prendendo in considerazione anche le tariffe applicate da altre imprese di trasporto aereo su qualsiasi parte della rotta specificata. Tali tariffe debbono essere determinate in conformita' delle seguenti disposizioni di questo articolo.
2. Le tariffe di cui ai paragrafo I di questo articolo debbono
essere concordate - per ognuna delle rotte specificate - fra le imprese designate interessate (ove ritenuto opportuno, in consultazione con altre imprese di trasporto aereo operanti sull'intera rotta o sui parte di essa), tenendo presente le relative tariffe adottate dall'Associazione per il trasporto aereo internazionale. Le tariffe cosi' concordate debbono essere sottoposte all'approvazione delle Autorita' a aeronautiche di ambedue de Parti contraenti.
3. Se le imprese designate non raggiungono un accordo su una
qualsiasi tariffa o se, per ogni altro motivo, una tariffa non possa essere concordata in conformita' delle disposizioni del paragrafo 2 di questo articolo, le Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti debbono cercare di definire tra loro, di comune accordo, questa tariffa.
4. Qualora le Autorita' aeronautiche non concordino
nell'approvazione d'una qualsiasi tariffa sottoposta ad esse, secondo quanto prevede il paragrafo 2 di questo articolo, o sulla determinazione d'una qualsiasi tariffa, secondo quanto e' previsto dal paragrafo 3, il disaccordo deve essere regolato in conformita' delle disposizioni dell'articolo XI del presente Accordo.
5. a) Nessuna tariffa, puo' entrare in applicazione se le Autorita'
aeronautiche dell'una o dell'altra Parte contraente non la ritengano di proprio gradimento, a meno che non ricorra il caso previsto dalle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo XI del presente Accordo.
b) Quando siano state stabilite in conformita' delle
disposizioni di questo articolo, le tariffe debbono rimanere in vigore fino a quando nuove tariffe non siano state determinate in conformita' con le disposizioni di questo articolo.
Accordo- art. XI
Articolo XI
1. Qualora sorga una controversia fra le Parti contraenti circa
l'interpretazione o l'esecuzione del presente Accordo, le Parti contraenti debbono, in primo luogo, cercare di comporta mediante le consultazioni dirette previste nell'articolo VII.
2. Se le Parti contraenti non riescano a conseguire un accordo
mediante le suddette consultazioni:
a) essa possono convenire di deferire la decisione della vertenza
a un arbitrale nominato di comune accordo o ad altra persona o Ente; o
b) se non sono d'accordo su cio' o se, avendo convenuto di
deferire la controversia un Tribunale arbitrale, non riescano a mettersi d'accordo sulla sua composizione, l'una o l'altra Parte contraente possono sottoporre la controversia, per la sua soluzione, a qualsiasi Tribunale competente a decidere che sia costituito in futuro in seno all'Organizzazione per l'Avviazione civile internazionale, o in mancanza di tale Tribunale, al Consiglio della detta Organizzazione, o, se non sia possibile sottoporre la questione a tale Consiglio, alla Corte internazionale di giustizia.
3. Le Parti contraenti s'impegnano ad uniformarsi a qualsiasi
decisione presa in base al paragrafo 2 di questo articolo.
4. Se e fino a quando una o l'altra delle Parti contraenti, o
un'impresa designata dall'una o dall'altra Parte contraente, non si uniformano alle decisioni prese in base a, quanto prevede il paragrafo 2 di questo articolo, l'altra Parte contraente puo' limitare, sospendere o revocare alla Parte contraente inadempiente o all'impresa designata da detta Parte contraente, qualsiasi diritto o privilegio concesso dal presente Accordo.
Accordo- art. XII
Articolo XII
Qualora sia conclusa una Convenzione generale multilaterale sui
trasporti aerei e tale Convenzione entri in vigore nei riguardi di ambedue le Parti contraenti, il presente Accordo sara' modificato in modo da uniformarlo alle disposizioni di tale Convenzione.
Accordo- art. XIII
Articolo XIII
Ciascuna Parte contraente puo', in ogni momento, comunicare
all'altra Parte contraente il suo proposito di denunciare il presente Accordo. La comunicazione dev'essere inviata contemporaneamente anche all'Organizzazione per l'Aviazione civile internazionale. Se tale comunicazione e' fatta, l'Accordo cessa d'aver vigore dodici (12) mesi dopo la data di ricezione della comunicazione di denuncia da parte dell'altra Parte con traente, a meno che tale comunicazione non sia stata ritirata di comune accordo prima dello scadere di dette termine. In assenza d'una accusa di ricezione dell'altra Parte contraente, si presume che la comunicazione sia stata ricevuta quattordici (14) giorni dopo la sua ricezione da parte dell'Organizzazione per l'Aviazione civille internazionale.
Accordo- art. XIV
Articolo XIV
1. L'Annesso unito al presente Accordo sara', considerato conte
parte dell'Accordo e ogni riferimento all'Accordo comprendera' anche l'Annesso, a meno che non sia espressamente previsto il contrario.
2. Il presente Accordo e' sottoposto a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno scambianti il piu' presto possibile.
3. Il presente Accordo entra in vigore alla data dello scambio
degli strumenti di ratifica.
In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente
autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Colombo il 1 giugno 1959, in duplice originale, nelle
lingue italiana e inglese, ambedue i testi, facendo ugualmente fede.
Per il Governo della Repubblica italiana GIOVANNI BOVETTI
Per il Governo del Ceylon
M. SENANAYAKE
Accordo-Annesso
ANNESSO
Sezione I
L'impresa designata dal Governo della Repubblica italiana sara'
autorizzata ad esercire servizi aerei in entrambe le direzioni sulla rotta specificata in questa Sezione e a fare scalo per scopi di traffico nel territorio del Ceylon su ciascuno dei punti specificati.
Rotte: Italia - punti intermedi - Colombo e oltre.
Sezione II
L'impresa designata dal Governo del Ceylon sara' autorizzata ad
esercire servizi aerei in entrambe le direzioni sulle rotte specificate in questa Sezione e a fare scalo per scopi di traffico nel territorio italiana su ciascuno dei punti specificati.
Rotte: A) Colombo - Bombay - Karachi - Bahrein o
Kuwait o Dharhan - Cairo - Roma - Londra
Amsterdam.
B) Colombo - Bombay - Karachi - Bahrein o
Kuwait o Dharhan - Beirut o Cairo - Roma
Parigi - Amsterdam.
Sezione III
a) Punti su una qualsiasi delle rotte specificate pos sono, a
scelta dell'impresa designata essere omessi su uno, piu' o su tutti i voli.
b) Se, in ogni momento, uno o piu' servizi sulle rotte specificate e' operato dall'impresa designata dell'una l'altra Parte contraente in modo tale da terminare nel territorio dell'altra Parte contraente e non come parte di un servizio aereo di transito diretto al di la' di tale territorio, il punto (o i punti) terminale di tale servizio (o di tali servizi) sille rotte specificate saranno concordati in anticipo tra le Autorita' aeronautiche delle parti contraenti.
Accordo-Scambio di note
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DEL CEYLON
Colombo, 1 giugno 1959
Mio caro Presidente,
Ho l'onore di rifermi all'Accordo relativo ai servizi aerei tra il Governo d'Italia e il Governo del Ceylon firmato in data odierna e di riportare qui di seguito il giudizio del Governo de. Ceylon per cio' che riguarda l'interpretazione e l'applicazione dell'artitolo IV (4) del predetto Accordo.
Ai fini del paragrafo 4 dell'articolo IV di cui sopra,
l'espressione "proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo" significa che, in qualsiasi caso in cui l'impresa desiganta operi i suoi servizi di cui in questo Accordo, attraverso il raggiungimento di un'intesa con l'impresa di trasporto aereo di qualsiasi altro Paese o il Governo o i cittadini di qualsiasi altro Paese, la Parte contraente che ha designato l'impresa o i suoi cittadini non sara' considerata come avente la proprieta' sostanziale e l'effetivo controllo dell'impresa designata, a meno che la Parte contraente o i suoi cittadini, in aggiunta alla proprieta' della maggior parte dei beni dell'impresa designata, abbia anche
I) controllo effettivo nella direzione dell'impresa designata e II) proprieta' e controllo effettivo della maggior parte di tutti gli aeromobili e dell'equipaggiamento usa ti nell'esercizio dei servizi.
2. Le condizioni circa la proprieta' degli aeromobili sopra
indicate non entreranno in vigore per un periodo temporaneo.
L'acquisto della maggioranza della flotta degli aeromobili
impiegati nell'esercizio dei servizi concessi alla Compagnia designata dal Governo del Ceylon sara' effettuato entro il piu' breve tempo possibile.
3. Ho l'onore di chiederLe cortesemente di confermare che questo e'
anche il pensiero del Governo italiano.
Sinceramente Suo
M. SENANAYAKE
Presidente della Delegazione del Ceylon
IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DEL CEYLON
Colombo, 1 giugno 1959
Mio caro Presidente,
Ho l'onore di riferirmi alla Sua lettera in data odierna contenente
il seguente testo:
"Ho l'onore di riferirmi all'Accordo relativo ai servizi aerei tra il Governo d'Italia e il Governo del Ceylon firmato in data odierna e di riportare qui di seguito il giudizio del Governo del Ceylon per cio' che riguarda l'interpretazione e l'applicazione dell'articolo IV (4) del predetto Accordo.
Ai fini del paragrafo 4 dell'articolo IV di cui sopra,
l'espressione "proprieta' sostanziale o l'effettivo controllo" significa che, in qualsiasi caso in cui l'impresa designata operi i suoi servizi di cui in questo Accordo, attraverso il raggiungimento di un'intesa con l'impresa di trasporto aereo di qualsiasi altro Paese o il Governo o i cittadini di qualsiasi altro Paese, la Parte contraente che ha designato l'impresa o i suoi cittadini non sara' considerata come avente la proprieta sostanziale e l'effettivo controllo dell'impresa designata, a meno che la Parte contraente o i suoi cittadini, in aggiunta, alla proprieta' della maggior parte dei beni dell'impresa designata abbia anche
I) controllo effettivo nella direzione dell'impresa designata, e II) proprieta' e controllo effettivo della maggior parte di tutti gli aeromboli e dell'equipaggiamento usati nell'esercizio dei servizi.
2. Le condizioni circa la proprieta' degli aeromobili sopraindicate
non entreranno in vigore per un periodo temporaneo. L'acquisto della maggioranza della flotta degli aeromobili impiegati nell'esercizio dei servizi concessi alla Compagnia designata dal Governo dei Ceylon sara' effettuato entro il piu' breve tempo possibile.
3. Ho l'onore di chiederLe cortesemente di confermare che questo e'
anche il pensiero del Governo italiano".
Ho l'onore di confermare che quanto sopra rappresenti anche
l'intendimento del Governo italiano.
Sinceramente Suo
GIOVANNI BOVETTI
Presidenete della Delegazione italiana
IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DEL CEYLON
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
Colombo, 1 giugno 1959
Mio caro Presidente,
Con rifrimento all'Accordo firmato oggi relativo ai servizi aerei tra il Governo del Ceylon e il Governo della. Repubblica italiana, ho l'onore di designare a senisi dell'articolo IV, per conto del Governo del Ceylon l'Air Ceylon come da Compagnia che opera i servizi concordati.
Le saro' otremodo grato se Ella vorra' confermare che all'Air
Ceylon saranno accordati i seguenti diritti di traffico, a norma dell'articolo VI paragrafo 5 del menzionato Accordo, con effetto immediato:
a) un servizio settimanale in ambedue le direzioni sulla rotta A di cui all'Annesso;
b) un servizio settimanale in ambedue le direzioni sulla rotta B di cui all'Annesso.
Sinceramente Suo
M. SENANAYAKE
Presidente della Delegazione del Ceylon
IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DEL CEYLON
Colombo, 1 giugno 1959
Mio caro Presidente,
Ho l'onore di riferirmi alla Sua lettera in data odierna,
contenente il seguente testo:
"Con riferimento all'Accordo firmato oggi relativo ai servizi aerei
tra il Governo del Ceylon il Governo della. Repubblica italiana, ho l'onore di designare a sensi dell'articolo IV, per conto del Governo del Ceylon l'Air Ceylon come la Compagnia che opera i servizi concordati.
Le saro' oltremodo grato se Ella vorra' confermarmi che all'Air
Ceylon saranno accordati i seguenti ti diritti di traffico, a norma dell'articolo VI paragrafo 5 del menzionato Accordo, con effetto immediato:
a) un servizio settimanale in ambedue le direzioni sulla rotta A di cui all'Annesso;
b) un servizio settimanale in ambedue le direzioni sulla rotta I di cui all'Annesso".
Ho l'onore di confermare che quanto sopra rappresenta
l'intendimento del Governo della Repubblica italiana.
Sinceramente Suo
GIOVANNI BOVETTI
Presidente della Delegazione italiana
Agreement
AGREEMENT BETWEEN THE GOVENMENT OF THE ITALLAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF CEYLON RELATING OF AIR SERVICES
Parte di provvedimento in formato grafico