089G0102
089G0102
Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima di linea, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974. (LEGGE 15 febbraio 1989 n. 92)
Premessa
Entrata in vigore della legge: 16/3/1989 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione relativa ad un codice di condotta delle conferenze marittime, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974, con atto finale ed allegati.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita a quanto disposto dall'articolo 49 della convenzione stessa.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi 15 febbraio 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Convention
Convention
Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE PER CODICE DI CONDOTTA DELLE
CONFERENZE MARITTIME DI LINEA
Obiettivi e Principi
Le Parti contraenti della presente Convenzione;
Desiderando migliore il sistema delle conferenze marittime di linea;
Riconoscendo la necessita' di un Codice di condotta per le Conferenze marittime di linea che sia universalmente accettabile;
Prendendo in considerazione le speciali esigenze e i problemi dei Paesi in via di sviluppo con riguardo alle attivita' delle Conferenze marittime di linea che servono il loro commercio con l'estero;
Concordando di riflettere nel Codice i seguenti obiettivi fondamentali e principi basilari:
a) L'obiettivo di facilitare l'ordinata espansione del commercio marittimo mondiale;
b) l'obiettivo di stimolare lo sviluppo di regolari ed efficienti servizi di linea adeguati alle esigenze dei traffici interessati;
c) l'obiettivo di assicurare un equilibrio di interessi tra fornitori ed utenti dei servizi di linea;
d) il principio che le pratiche conferenziali non si risolvano in discriminazioni di qualsiasi genere nei riguardi degli armatori, dei caricatori o del commercio estero di qualsiasi paese;
e) il principio che le Conferenze assicurino sostanziali consultazioni con le organizzazioni dei caricatori, con i rappresentanti dei caricatori e con i singoli caricatori sulle materie di comune interesse, con la partecipazione, a richiesta, delle competenti autorita';
f) il principio che le Conferenze mettano a disposizione delle parti interessate, informazioni pertinenti sulle loro attivita' concernenti tali parti e rendano pubbliche significative informazioni sulle loro attivita';
hanno convenuto quanto segue:
Conferenze marittime di linea o Conferenze: qualsiasi gruppo di due o piu' vettori gestori di navi, che fornisce servizi di linea internazionali per il trasporto di merci su una o piu' rottecentro determinati limiti geografici, in base ad accordi o intese di qualunque natura nell'ambito dei quali essi operano applicando tassi di nolo uniformi o comuni e ogni altra condizione concordata per la fornitura di detti servizi di linea;
Compagnia di navigazione nazionale: una compagnia di navigazione di linea di un dato Paese e' un vettore che gestisce navi avente i propri uffici principali di amministrazione e l'effettivo controllo di quel Paese ed e' riconosciuta tale dalle autorita' competenti e dalla legislazione di detto Paese.
Le compagnie appartenenti o gestite da un'impresa associata (joint venture) interessate almeno due Paesi il cui capitale sociale e' detenuto per una parte sostanziale da interessi nazionali, pubblici e/o privati, e la cui sede principale dell'amministrazione e il cui effettivo controllo si trovino in uno di tali Paesi, possono essere riconosciute come compagnie nazionali dalle autorita' competenti di tali Paesi.
Compagnia di navigazione di Paese terzo: vettore che gestisce linee tra due Paesi dei quali non sia compagnia di navigazione nazionale.
Caricatore: persona fisica o giuridica che ha stipulato o mostra l'intenzione di stipulare un contratto o un altro accordo con una Conferenza o con una compagnia di navigazione di linea, per il trasporto di merci su cui essa ha un interesse diretto;
Organizzazione dei caricatori: associazione o organizzazione equivalente che promuove, rappresenta e protegge gli interessi dei caricatori ed ottiene l'eventuale riconoscimento prescritto dalle componenti autorita' - se queste lo desiderano - del Paese di cui rappresenta i caricatori;
Merci trasportate dalla conferenza: merci trasportate dalle compagnie di linea membri di una Conferenza ai termini dello accordo costitutivo della conferenza stessa;
Autorita' competente: Governo o ente designato dal Governo o dalla legislazione nazionale per espletare qualsiasi funzione attribuita a tale autorita' dalle norme del presente Codice;
Tassi di nolo promozionali: tassi di nolo introdotti per promuovere il trasporto di esportazioni non tradizionali del paese interessato:
Tassi di nolo speciali: tassi di nolo preferenziali diversi dai tassi di nolo promozionali, che possono essere negoziati tra le parti interessate.
Art. 1 - Ammissione alla conferenza.
1) Ogni compagnia di navigazione nazionale ha il diritto di diventare membro effettivo di una conferenza che serva il commercio con l'estero del suo Paese, nel rispetto dei criteri del paragrafo 2) del presente articolo. Le compagnie di navigazione non nazionali operanti su una delle rotte della Conferenza avranno il diritto di diventare membri effettivi di tale Conferenza, nel rispetto dei criteri enunciati nei par. 2) e 3) del presente articolo e le norme riguardanti la partecipazione al traffico di cui all'art.2 per quanto concerne le compagnie di navigazione di paesi terzi.
2) Una compagnia di navigazione che richiede l'ammissione a una Conferenza deve provare di essere in grado e di avere l'intenzione di assicurare, eventualmente ricorrendo all'impiego di tonnellaggio noleggiato, purche' siano rispettati i criteri del presente paragrafo, un regolare, adeguato ed efficiente servizio per un lungo periodo, nei termini stabiliti nell'accordo della Conferenza e nella sfera d'azione di questa; deve impegnarsi a rispettare tutti i termini e le condizioni dell'accordo di Conferenza e depositare una cauzione finanziaria per coprire qualsiasi obbligo finanziario insoluto nel caso di un successivo ritiro, sospensione o espulsione, se cosi' richiesto dall'accordo di Conferenza.
3) Nel prendere in esame la richiesta di ammissione di una compagnia di navigazione non nazionale su una rotta della Conferenza interessata, in aggiunta alle disposizioni del paragrafo 2) del presente articolo, occorre prendere in considerazione, oltre alle disposizioni del paragrafo 1) del presente articolo, i seguenti criteri:
a) il volume effettivo del traffico sulla rotta o sulle rotte servite dalla Conferenza e le prospettive di un suo incremento;
b) il rapporto tra la disponibilita' dello spazio di stiva e il volume di traffico effettivo e prevedibile sulla rotta o sulle rotte servite dalla Conferenza;
c) il probabile effetto dell'ammissione della compagnia di navigazione alla Conferenza sull'efficienza e la qualita' dei servizi forniti dalla Conferenza;
d) l'attuale partecipazione della compagnia di navigazione al traffico sulla stessa o sulle stesse rotte al di fuori dell'ambito della Conferenza;
e) l'attuale partecipazione della compagnia di navigazione al traffico sulla stessa o sulle stesse rotte nell'ambito di un'altra Conferenza.
I suddetti criteri saranno applicati in modo da non pregiudicare l'operativita' delle disposizioni riguardanti la partecipazione al traffico stabilite dall'articolo 2.
4) Una Conferenza decide prontamente sulle domande di ammissione o riammissione e comunica la sua decisione alla compagnia richiedente sollecitamente e, al massimo, entro sei mesi dalla data della domanda.
Nel caso di rifiuto dell'ammissione o della riammissione, la Conferenza da' contemporaneamente per iscritto le motivazioni del rifiuto.
5) Nell'esaminare una domanda di ammissione, la Conferenza tiene conto dei pareri espressi dai caricatori dei Paesi i cui traffici sono serviti dalla Conferenza, nonche' dei pareri espressi dalle autorita' competenti dei Paese stessi, se queste lo richiedono.
6) In aggiunta ai criteri per l'ammissione fissati nel paragrafo 2) del presente articolo, una compagnia di navigazione che richieda la riammissione fornisce anche la prova di avere ottemperato ai suoi obblighi a norma dell'art.4 (1) e (4). La Conferenza puo'' procedere ad una minuziosa inchiesta sulle circostanze che portano la compagnia a lasciare la Conferenza.
Convenzione - art. 2
Art. 2 - Partecipazione al traffico.
1) Una compagnia di navigazione ammessa ad una Conferenza avra' diritto di effettuare partenze e carichi nei traffici coperti da tale Conferenza.
2) Quando una Conferenza esercita un pool, tutte le compagnie di navigazione associate che servono il traffico del pool avranno diritto a parteciparvi.
3) Allo scopo di determinare le quote di traffico alle quali le compagnie associate hanno diritto, le cmpagnie di navigazione nazionali appartenenti ad uno Stato saranno considerate come un unico gruppo, indipendentemente dal loro numero.
4) Nella determinazione della quota di traffico nell'ambito di un pool di compagnie e/o di gruppi di compagnie di navigazione nazionali, ai termini del paragrafo 2) del presente articolo, si osservano i principi qui di seguito convenuti riguardanti i loro diritti di partecipazione al traffico espletato dalla Conferenza, salvo che non sia convenuto diversamente.
a) Ciascun gruppo di compagnie di navigazione nazionali di due Paesi il cui interscambio e' assicurato dai servizi di trasporto forniti dalla Conferenza ha eguale diritto di partecipare agli introiti per noli ed al volume dei carichi che sono oggetto dei loro reciproci scambi e che sono trasportati dalla Conferenza;
b) le Compagnie di navigazione di Paesi terzi, se ve ne sono, hanno il diritto di acquisire una parte consistente, quale il 20 per cento, dei noli e del volume di traffico prodotto da quegli scambi.
5) Se, in uno qualsiasi dei Paesi il cui traffico e' servito dalla Conferenza, non vi sono compagnie di navigazione nazionali partecipanti a tale traffico, la parte del traffico cui avrebbero diritto le compagnie di navigazione nazionali di quel Paese, in base al paragrafo 4) del presente articolo, sara' distribuita tra le varie compagnie partecipanti al traffico, in proporzione alle loro quote rispettive.
6) Se le compagnie di navigazione nazionali di un paese decidono di non trasportare completamente la loro quota di traffico, la porzione della loro quota di traffico non utilizzata sara' distribuita tra le singole compagnie partecipanti al traffico in proporzione delle loro rispettive quote.
7) Se le compagnie di navigazione nazionali dei paesi interessati non partecipano al traffico tra questi Paesi coperti da una Conferenza le quote di traffico trasportate dalla Conferenza tra questi paesi saranno assegnate alle compagnie associate di paesi terzi a mezzo di negoziati commerciali tra le compagnie stesse.
8) Le compagnie di navigazione nazionali di una regione, membri di una Conferenza, posti ai capolinea di un traffico coperto dalla Conferenza, possono ridistribuire tra loro stesse di comune accordo le quote attribuite ad esse, ai sensi dei paragrafi da 4) a 7) incluso del presente articolo.
9) Salva l'osservazione delle disposizioni dei paragrafi dal 4) all'8) incluso del presente articolo riguardanti le quote di traffico attribuite a compagnie o a gruppi di compagnie di navigazione gli accordi di pool o di partecipazione al traffico saranno riveduti periodicamente dalla Conferenza a intervalli da fissare negli accordi e in armonia con i criteri da specificare nell'accordo di Conferenza.
10) L'applicazione del presente articolo comincera' il piu' presto possibile dopo l'entrata in vigore dalla presente Convenzione e sara' completata alla scadenza di un periodo di transizione che in nessun caso potra' superare i due anni, tenendo presente la specifica situazione in ciascuno dei traffici interessati.
11) Le compagnie di navigazione associate ad una Conferenza hanno diritto di utilizzare navi noleggiate per adempiere i loro obblighi conferenziali.
12) I criteri per la ripartizione e la revisione delle quote fissate nei paragrafi da 1) a 11) incluso del presente articolo, sono applicati quando, in assenza di un pool, esiste un accordo relativo all'approdo, alle partenze e/o a qualsiasi altra forma di ripartizione del traffico.
13) Quando in una Conferenza non esistono accordi di pool, di approdi, di partenze o altri accordi di partecipazione al traffico, qualsiasi gruppo di compagnie di navigazione nazionali associate alla Conferenza puo'' richiedere che siano conclusi accordi di pool concernenti traffici tra i loro paesi regolati dalla Conferenza, in conformita' con le disposizioni del paragrafo 4) del presente articolo, o alternativamente che le partenze siano regolate in maniera tale da offrire a tali compagnie la possibilita' di godere sostanzialmente degli stessi diritti a partecipare al traffico tra quei paesi serviti dalla Conferenza come ne avrebbero beneficiato in applicazione delle disposizioni del paragrafo 4) del presente articolo. Qualsiasi richiesta in tal senso sara' considerata e decisa dalla Conferenza. Se non si conclude alcun accordo per sostituire un pool o per disciplinare le partenze fra i membri della Conferenza, i gruppi delle compagnie di navigazione nazionali dei paesi posti alle due estremita' del traffico disporranno della maggioranza dei voti nella decisione di istituire un tale pool o disciplinare le partenze.
La questione sara' decisa entro i sei mesi dal ricevimento della richiesta.
14) In caso di disaccordo tra le compagnie di navigazione nazionali dei paesi posti alle due estremita' del traffico servito dalla Conferenza sulla opportunita' o meno che il pool sia instaurato, esse possono richiedere che nell'ambito della Conferenza le partenze siano regolate in modo da consentire alle suddette compagnie di fruire sostanzialmente dei medesimi diritti di partecipazione ai traffici fra questi due paesi serviti dalla Conferenza nella stessa misura in cui ne avrebbero fruito in base alle disposizioni del paragrafo 4) del presente articolo. Nel caso che non vi siano compagnie nazionali di linea in uno dei paesi i cui traffici sono serviti dalla Conferenza, le compagnie di navigazione nazionali dell'altro paese possono fare la stessa richiesta. La Conferenza si adoperera' in tutti i modi per soddisfare tale richiesta.
Se tuttavia questa richiesta non e' soddisfatta, le autorita' competenti dei due paesi capolinea possono esaminare la questione se lo desiderano, e far conoscere alle parti interessate i loro punti di vista per loro considerazione. Se non e' raggiunto alcun accordo, la controversia sara' risolta secondo le procdure stabilite in questo Codice.
15) Altre compagnie di navigazione, membri della Conferenza, possono anche richiedere che siano instaurati accordi di pool o di partenze, e la richiesta sara' considerata dalla Coferenza in armonia con le pertitenti disposizioni di questo Codice.
16) Una Conferenza provvedera' ad adottare, in ogni accordo di pool, appropriate misure per far fronte ai casi in cui un carica sia stato lasciato a terra da una compagnia associata per qualsiasi ragione, eccetto che per tardiva presentazione da parte del caricatore. Un accordi di detto tipo deve prevedere che una nave con spazio non prenotato capace di essere utilizzato, sia leggittimata a caricare le merci anche in eccedenza rispetto alla quota di pool spettante alla compagnia nel traffico in questione, nel caso che, diversamente, il carico venisse lasciato a terra o ritardato oltre un limite stabilito dalle Conferenze.
17) Le disposizioni dei paragrafi da 1) a 16) incluso del presente articolo riguardano tutte le merci senza distinzione circa la loro origine, la loro destinazione o l'uso cui sono destinati, ad eccezione dei materiali militari trasportati per scopi di difesa nazionale.
Convenzione - art. 3
Art. 3 - Procedure decisionali.
Le procedure decisionali stabilite in un accordo di Conferenza devono essere basate sul principio dell'egualianza di tutti i membri effettivi. Tali procedure dovranno assicurare che le norme di votazione non intralcino il buon funzionamento della Conferenza e lo svolgimento del traffico, stabilendo le questioni sulle quali le decisioni saranno prese all'unanimita'. Tuttavia nessuna decisione potra' essere presa nei confronti di questioni definite in un accordo di Conferenza relativo al traffico tra due paesi senza il consenso delle compagnie di navigazione nazionale di quei due paesi.
Convenzione - art. 4
Art. 4 - Sanzioni.
1) Una compagnia di navigazione associata ad una Conferenza ha il diritto, subordinatamente alle disposizioni riguardanti il recesso di cui agli accordi di pool e/o di partecipazione al traffico, di ritirarsi dalla Conferenza senza penalita' dopo averne dato un preavviso di tre mesi a meno che l'accordo di Conferenza non preveda un diverso periodo di tempo, ma essa e' tenuta ad osservare i suoi obblighi quale membro della Conferenza fino alla data del suo recesso.
2) Una Conferenza puo' mediante preavviso la cui durata e' specificata nell'accordo di Conferenza, sospendere o espellere un membro in caso di grave infrazione ai termini ed alle condizioni dell'accordo stesso.
3) Nessuna espulsione o sospensione diventera' effettiva sino a quando non siano state precisate per iscritto le ragioni che l'hanno resa necessaria, e qualsiasi controversia non sia stata composta a norma del capitolo VI.
4) In caso di ritiro e di espulsione, la compagnia di navigazione interessata e' tenuta a pagare la sua parte di obblighi finanziari conferenziali pendenti fino alla data del ritiro o dell'espulsione.
La compagnia non sara' liberata dai propri obblighi finanziari derivanti dall'accordo di Conferenza ne' da qualsiasi obbligo verso i caricatori.
Convenzione - art. 5
Art. 5 - Disciplina interna.
Le Conferenze devono adottare e tenere aggiornata una lista indicativa che dovra' essere la piu' completa possibile di tutte le pratiche ritenute irregolari e/o delle infrazioni dell'accordo di Conferenza e devono istituire idonei strumenti di disciplina interna applicabili a queste pratiche con specifiche disposizioni che prevedano:
a) la fissazione, per le pratiche irregolari o per le infrazioni, di penalita' o di una scala di penalita', commisurate alla loro gravita' b) l'esame e l'imparziale revisione, da parte di persona od ente che non abbia legame con compagnie di navigazione associate alla Conferenza o con i suoi affiliati, delle deliberazioni e/o delle decisioni prese a seguito di reclami presentati contro pratiche o infrazioni allorche' ne sia fatta richiesta dalla Conferenza o da qualsiasi altra parte interessata;
c) che le competenti autorita' dei paesi il cui traffico e' servito dalla Conferenza e dei paesi le cui compagnie di navigazione sono membri della Conferenza siano avvisate, a richiesta, del seguito dato a ricorsi contro irregolarita' e/o infrazioni, conservando l'anonimato delle parti in causa.
2) Le compagnie di navigazione e le Conferenze hanno dirtto alla piena cooperazione dei caricatori e delle organizzazioni di caricatori, nella lotta alle irregolarita' ed alle infrazioni.
Convenzione - art. 6
Art. 6 - Accordi di Conferenza.
Tutti gli accordi di Conferenza, di pool, e accordi sui diritti di approdo e di partenza, cosi' come gli emendamenti e gli altri documenti direttamente ad essi riferentisi e che possono influire su di essi, saranno, a richiesta, messi a disposizione delle autorita' competenti dei paesi i cui traffici sono serviti dalla Conferenza e dei paesi le cui compagnie di navigazione sono membri della Conferenza.
Convenzione - art. 7
Art. 7 - Accordi di fedelta'.
1) Le compagnie di navigazione conferenziate hanno il diritto di concludere ed applicare accordi di fedelta' con i caricatori nella forma e nei termini che saranno stabiliti a mezzo di consultazione tra la Conferenza e le organizzazioni di caricatori o rappresentanti di caricatori. Questi accordi di fedelta' devono contenere delle garanzie, prevedendo esplicitamente i diritti dei caricatori e dei membri della Conferenza. Essi sono basati sul sistema contrattuale o su qualsiasi altro sistema egualmente legittimo.
2) Qualunque sia l'accordo di fedelta', il tasso di nolo applicabile ai caricatori fedeli sara' fissato entro una scala determinata di percentuali del tasso di nolo applicabile agli altri caricatori.
Quando una variazione nella differenza tra i due tassi causa un aumento nelle tariffe applicate ai caricatori, essa puo'' entrare in vigore solo dopo 150 giorni che la notizia sia stata data ai caricatori o secondo la pratica regionale e/o l'accordo concluso.
Le controversie connesse con una variazione delle differenze dovranno essere regolate come previsto negli accordi di fedelta'.
3) L'accordo di fedelta' deve contenere delle garanzie, prevedendo esplicitamente i diritti e le obbligazioni dei caricatori e delle compagnie di navigazione conferenziate secondo, inter alia, le seguenti norme:
a) la responsabilita' del caricatore varra' per i carichi il cui trasporto sia controllato da lui, dalla compagnia che gli e' affiliata, dalla sua filiale o dal suo spedizioniere, in conformita' del contratto di vendita delle merci interessate, a meno che egli con scappatoie, sotterfugi o intermediari, non tenti di dirottare il carico in violazione dell'accordo di fedelta';
b) l'accordo di fedelta' deve precisare l'ammontare dell'effettivo risarcimento o dei danni - interessi contrattuali e/o delle penalita'. Le compagnie conferenziate possono tuttavia decidere di fissare il risarcimento dei danni in una misura piu' bassa o rinunziare a pretendere la liquidazione dei danni. In nessun caso, i danni liquidati a termini del contratto da pagarsi da parte del caricatore supereranno il tasso di nolo fissato per quel particolare tipo di spedizione, calcolato in base al tasso previsto nel contratto;
c) il caricatore ha il diritto di riacquisire pienamente il suo stato di fedelta' fatto salvo l'adempimento delle condizioni stabilite dalla Conferenza e specificate nell'accordo di fedelta';
d) l'accordo di fedelta' dovra' contenere:
(i) la lista delle merci comprese eventualmente anche le rinfuse caricate senza marca o numero, le quali sono espressamente escluse dagli accordi di fedelta';
(ii) la definizione delle condizioni in base alle quali le merci diverse da quelle indicate al precedente numero (i) sono considerate escluse dal campo di applicazione dell'accordo di fedelta';
(iii) il metodo di risoluzione delle controversie che si riferiscono all'applicazione degli accordi di fedelta';
(iv) una disposizione che preveda la possibilita' di porre termine all'accordo di fedelta' a richiesta di un caricatore o di una Conferenza, senza alcuna penalizzazione, alla scadenza di un termine di preavviso prestabilito da darsi per iscritto;e
(v) le condizioni per la concessione di deroghe.
4) In caso di controversia tra una Conferenza e una organizzazione di caricatori e/o di caricatori sulla forma e sul contenuto di un progetto di accordo di fedelta', ciascuna delle due parti puo'' far risolvere la controversia in conformita' delle procedure appropriate stabilite in questo Codice.
Convenzione - art. 8
Art. 8 - Deroghe.
1) Le Conferenze disporranno, nel quadro degli accordi di fedelta', che le richieste di deroga dei caricatori siano esaminate e che una decisione sia presa rapidamente, dando, se richiesto, per iscritto le ragioni del rifiuto quando la deroga e' rifiutata. Se una Conferenza dovesse mancare di confermare entro un periodo specificato nell'accordo di fedelta' lo spazio sufficiente per imbarcare la merce di un caricatore entro un periodo anche specificato nell'accordo di fedelta', il caricatore avra' diritto, senza essere penalizzato, di utilizzare qualsiasi altra nave per il carico in questione.
2) Nei porti dove i servizi della Conferenza sono condizionati al raggiungimento di un determinato minimo di carico, sia che la compagnia di navigazione non faccia scalo malgrado sia stato dato debito preavviso da parte dei caricatori, sia che la suddetta compagnia non risponda entro il termine convenuto al preavviso dei caricatori, questi avranno automaticamente diritto,senza pregiudizio per il loro stato di fedelta', di usare qualsiasi nave disponibile per il trasporto delle loro merci.
Convenzione - art. 9
Art. 9 - Pubblicazione dei tariffari, delle condizioni e/o dei regolamenti relativi.
I tariffari, le condizioni relative, i regolamenti e qualsiasi emendamento ad essi introdotto sono messi, su loro richiesta, a disposizione dei caricatori, organizzazioni di caricatori e delle altre parti interessate a un costo ragionevole e potranno essere consultati negli uffici delle compagnie e dei loro agenti. Essi devono contenere tutte le condizioni concernenti l'applicazione dei tassi di nolo e il trasporto di qualsiasi carico coperto da essi.
Convenzione - art. 10
Art. 10 - Rapporti annuali.
Le Conferenze forniranno annualmente alle organizzazioni di caricatori e ai rappresentanti dei caricatori dei rapporti sulle loro attivita', per fornire informazioni di carattere generale su ogni questione di loro interesse, incluse specifiche informazioni sulle consultazioni condotte con i caricatori e le loro organizzazioni, sul seguito dato ai reclami, sui mutamenti nella composizione della Conferenza, e sui cambiamenti significativi nei servizi, nelle tariffe e nelle condizioni di trasporto. Tali rapporti annuali saranno trasmessi, a richiesta, alle autorita' competenti dei paesi il cui traffico e' servito dalla Conferenza interessata.
Convenzione - art. 11
Art. 11 - Meccanismo di consultazione.
1) Sulle questioni di comune interesse devono aver luogo consultazioni tra la Conferenza, le organizzazioni di caricatori, i rappresentanti dei caricatori e, per quanto possibile, i caricatori che l'autorita' competente puo'' designare a tale scopo, se lo ritiene opportuno. Tali consultazioni avranno luogo tutte le volte che ne giunga richiesta da una qualsiasi delle parti sunnominate.
Le autorita' competenti avranno il diritto, a richiesta, di partecipare pienamente alle consultazioni, ma cio' non significa che esse avranno un ruolo decisionale.
2) Le seguenti questioni, tra le altre, possono essere oggetto di consultazione:
a) variazione nelle condizioni generali tariffarie e relative regolamentazioni;
b) variazioni nei livelli generali dei tariffari e dei noli applicabili a merci di speciale importanza;
c) tassi di nolo promozionali e/o speciali;
d) applicazione di soprannoli e loro modifiche;
e) accordi di fedelta', loro istituzione o modifiche nella forma e nelle condizioni generali;
f) cambiamenti nella classificazione dei porti agli effetti delle tariffe;
g) metodi da seguirsi dai caricatori per fornire le informazioni necessarie circa il volume probabile e la probabile natura dei loro carichi;
h) presentazione dei carichi all'imbarco e condizioni relative al preavviso di spazio disponibile.
3) Nella misura in cui esse rientrano nell'ambito delle attivita' di una Conferenza anche le seguenti questioni possono formare oggetto di consultazioni:
a) funzionamento dei servizi di ispezione del carico;
b) cambiamento nella struttura dei servizi;
c) effetti della introduzione di nuove tecnologie nei trasporti di merci in particolare della utilizzazioni con conseguente riduzione dei servizi convenzionali o soppressione dei servizi diretti;
d) adeguatezza e qualita' dei servizi di trasporto marittimo, compresa l'influenza degli accordi di pool, di apporto o di partenza sulle disponibilita' dei servizi e sui tassi di nolo ai quali tali servizi vengono forniti, cambiamenti nelle aree servite e nella regolarita' degli scali delle navi conferenziate.
4) Le consultazioni debbono essere condotte prima che siano prese decisioni finali, a meno che non sia altrimenti previsto dal presente Codice. Dovra' essere dato preavviso della intenzione di prendere delle decisioni sulle questioni richiamate ai paragrafi 2) e 3) del presente articolo. Quando cio non fosse possibile, decisioni urgenti potranno essere prese in attesa che abbiano luogo le consultazioni.
5) Le consultazioni avranno inizio senza ritardi ingiustificati e in ogni caso nel termine massimo specificato nell'accordo di Conferenze o, in mancanza, non piu' tardi dei trenta giorni dopo la ricezione della proposta di consultazione, a meno che un termine di tempo diverso sia previsto dal presente Codice.
6) Nel corso delle consultazioni, le parti si adopereranno per fornire opportune informazioni, procedere tempestivamente alla discussione e al chiarimento delle questioni al fine di cercare delle soluzioni. Le parti interessate terranno conto dei pareri e delle difficolta' di ciascuna parte e si sforzeranno di raggiungere un accordo compatibile con la loro pratica commerciale.
Convenzione - art. 12
Art. 12 - Criteri per la determinazione dei tassi di nolo.
Per giungere ad una decisione su questioni di politica tariffaria in tutti i casi menzionati in questo Codice, i seguenti criteri saranno presi in considerazione, a meno che non sia altrimenti previsto:
a) i tassi di nolo saranno fissati al livello piu' basso possibile dal punto di vista commerciale e dovranno consentire agli armatori un ragionevole profitto;
b) i costi di funzionamento delle Conferenze, saranno, di regola, valutati sul viaggio completo delle navi, considerando come un singolo complesso l'andata e il ritorno. Quando possibile, i viaggi di andata e di ritorno dovrebbero essere considerati separatamente.
Nel determinare i noli, si terra' anche conto, tra gli altri fattori, della natura del carico, della relazione tra peso e volume, cosi' come del valore della merce;
c) nel fissare tassi promozionali e/o tassi speciali di nolo per determinare merci, saranno prese in considerazione le condizioni di mercato di queste merci nei paesi serviti dalla Conferenza, particolarmente se in via di sviluppo e senza sbocchi sul mare.
Convenzione - art. 13
Art. 13 - Tariffe conferenziali e classificazione dei tassi di nolo.
1) Le tariffe conferenziali non devono essere discriminatorie tra caricatori in condizioni similari. Le compagnie di navigazione conferenziate devono rigorosamente rispettare i tassi, le norme e le condizioni indicate nei tariffari ed in ogni altro documento pubblicato dalla Conferenza, che sia in corso di validita', nonche' ogni accordo speciale ammesso dal presente Codice.
2) Le tariffe conferenziali dovrebbero essere redatte in termini semplici e chiari indicando il numero piu' limitato possibile di classi o categorie in relazione alle particolari esigenze dei traffici, e specificando un tasso di nolo per ogni merce e, quando conveniente, per ogni classe o categorie di merce. Esse dovrebbero anche indicare, per quanto possibile al fine di facilitare rilevazioni ad analisi statistiche, il numero di codice corrispondente al prodotto nella classificazione Standard del Commercio Internazionale, alla nomenclatura doganale di Bruxelles, oppure ad ogni altra nomenclatura adottata in sede internazionale. La classificazione delle merci nei tariffari dovrebbe essere preparata, per quanto possibile, in collaborazione con le organizzazioni dei caricatori o con altre organizzazioni nazionali o internazionali interessate.
Convenzione - art. 14
Art. 14 - Aumenti generali dei tassi di nolo.
1) Ogni Conferenza da' alle organizzazioni dei caricatori, o ai rappresentanti dei caricatori,e/o ai caricatori stessi e, quando vi sia tenuta, alle autorita' competenti dei paesi serviti dalla Conferenza un preavviso non inferiore ai 150 giorni ovvero di durata conforme agli accordi o alle consuetudini regionali, dell'intenzione di applicare un aumento generale dei tassi di nolo, indicandone l'entita' e le ragioni a sostegno del proposto aumento.
2) A richiesta di una qualsiasi delle parti indicate a tal fine dal presente Codice, da farsi dopo un periodo di tempo convenuto dopo ricezione del preavviso, saranno iniziate consultazioni a termini delle norme pertinenti del presente Codice, entro un termine stabilito che non superi i 30 giorni o entro altro termine fissato in
precedenza dalle parti interessate
Le consultazioni avranno per oggetto i motivi e l'ammontare dell'aumento previsto, nonche' la sua decorrenza.
3) Al fine di accelerare le consultazioni una Conferenza puo'' o, se richiesta da una qualsiasi delle parti indicate in questo Codice, come aventi titolo a partecipare alle consultazioni sugli aumenti generali dei tassi di nolo, deve sottoporre alle parti quando possibile con ragionevole anticipo rispetto alle consultazioni, un rapporto redatto da un esperto contabile indipendentemente che comprenda, ove le parti l'accettino come uno degli elementi base della consultazione, una analisi complessiva dei dati relativi ai costi e i ricavi che a giudizio della Conferenza giustifichino l'aumento dei tassi di nolo.
4) In caso di accordo l'aumento dei tassi di nolo andra' in vigore dalla data indicata nel preavviso fatto a termini del paragrafo 1) del presente articolo, oppure ad una data successiva convenuta dalle parti interessate.
5) Se nessun accordo e' raggiunto entro 30 giorni dal preavviso a termini del par. 1) del presente articolo, nel rispetto delle procedure previste da questo codice, la questione sara' sottoposta immediatamente a conciliazione obbligatoria internazionale a norma del cap. VI. La raccomandazione dei conciliatori, se accettata dalle parti interessate, sara' vincolante per esse e dovra' essere eseguita a norma del par. 9) del presente articolo con effetto dalla data indicata dalla raccomandazione dei conciliatori.
6) Un documento generale dei tassi di nolo puo'' essere applicato dalla conferenza in pendenza della raccomandazione dei conciliatori con il rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 9) del presente articolo. Nel fare le loro raccomandazioni, i conciliatori dovrebbero prendere in considerazione l'entita' dell'aumento summenzionato fatto dalla Conferenza e il periodo per il quale esso e' rimasto in vigore. Nel caso che la Conferenza respinga la raccomandazione dei conciliatori, i caricatori e/o le organizzazioni dei caricatori dopo un preavviso appropriato avranno il diritto di considerarsi non vincolati dagli accordi, o da altro contatto con quella conferenza che impedisce loro l'utilizzazione di servizi di linea non conferenziati. Quando esiste un accordo di fedelta' i caricatori e/o le organizzazioni dei caricatori dovranno dare notifica entro un periodo di 30 giorni che essi non si considerano piu' vincolati da tali accordi. La notifica avra' vigore dalla data in essa indicata entro un periodo, da determinarsi dagli accordi di fedelta, non inferiore a 30 giorni e non superiore ai 90 giorni.
7) Un ristorno differito dovuto ad un caricatore ed accantonato dalla Conferenza non puo'' essere trattenuto o incamerato dalla Conferenza in seguito alla decisione presa dal caricatore in applicazione del par. 6) del presente articolo.
8) Se il traffico di un paese servito dalle compagnie di navigazione associate su una rotta particolare consiste prevalentemente in una o poche merci di base, ogni aumento dei tassi di nolo per una o piu' di tali merci sara' considerato come un aumento generale dei tassi di nolo, e rendera' applicabile le disposizioni pertinenti del presente Codice.
9) Le Conferenze dovrebbero prevedere che ogni aumento generale dei tassi di nolo divenuto valido a termini del presente Codice e' applicabile per un periodo prestabilito di durata minima, tenendo in ogni caso conto delle norme riguardanti i soprannoli e gli aggiustamenti dei tassi conseguenti a fluttuazioni dei tassi di cambio. La durata di applicazione di un aumento generale dei tassi e' specifica materia da considerare nel corso delle consultazioni condotte a termine del par. 2) del presente articolo, ma, salvo che non sia diversamente stabilito tra le parti interessate durante le consultazioni, il periodo minimo di tempo fra la data alla quale un aumento generale dei tassi di nolo diventa effettivo e la data di preavviso per il seguente aumento generale, indicata a termini del par. 1) del presente articolo, non dovra' essere inferiore a 10 mesi.
Convenzione - art. 15
Art. 15 - Tassi di nolo promozionali.
1) Le Conferenze dovrebbero introdurre tassi di nolo promozionali per esportazioni non tradizionali.
2) Tutte le informazioni necessarie e ragionevolmente esigibili giustificanti la necessita' di tassi di nolo promozionali saranno sottoposte alle Conferenze dai caricatori, dalle organizzazioni dei caricatori o dei rappresentanti dei caricatori interessati.
3) Speciali procedure saranno istituite per la decisione, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle informazioni di cui sopra, a meno che le parti non concordino diversamente, sulla richiesta di tassi di nolo promozionali.
Una chiara distinzione sara' fatta tra queste e le procedure generali per vagliare la possibilita' di ridurre i tassi di nolo per altre merci o per esentarle da aumenti dei noli.
4) Le informazioni riguardanti le procedure per esaminare le richieste di tassi di nolo promozionali saranno rese note dalla Conferenza ai caricatori ed alle loro organizzazioni e, a richiesta, ai governi e/o alle altre autorita' competenti dei paesi il cui traffico e' servito dalla Conferenza.
5) I tassi di nolo promozionali saranno stabiliti normalmente per un periodo di 12 mesi, a meno che non sia diversamente convenuto di comune accordo tra le parti interessate. Prima della scadenza di tale periodo, il tasso'di nolo promozionale sara' rivisto su richiesta dei caricatori e/o delle loro organizzazioni, che dovranno, a richiesta della Conferenza, dimostrare che il mantenimento del tasso promozionale oltre il periodo iniziale e' giustificato.
6) Nellesaminare una richiesta di tassi di nolo promozionali, la Conferenza puo'' prendere in considerazione il fatto che i tassi, mentre promuoverebbero, l'esportazione di prodotti non tradizionali per i quali sono stati richiesti, non provochino sensibili distorsioni concorrenziali nei confronti di prodotti similari provenienti da altro paese servito dalla Conferenza.
7) I tassi di nolo promozionali non saranno esenti dalla imposizione di sovrannoli o di coefficienti di adeguameento valutario a norma degli artt. 16 e 17.
8) Le singole compagnie di navigazione associate che servono gli specifici porti conferenziati dovranno accettare e non rifiutare irragionevolmente il trasporto di una adeguata quantita' di merci per la quale sia stato stabilito un tasso promozionale.
Convenzione - art. 16
Art. 16 Sopprannoli.
1) I soprannoli imposti da una Conferenza per coprire aumenti di costi o perdite di introiti improvvisi o straordinari saranno considerati temporanei. Essi saranno ridotti in concomitanza con il miglioramento della situazione e delle circostanze che ne imposero l'adozione e saranno soppressi, fermo restando il paragrafo 6) del presente articolo, non appena la situazione o le circostanze che ne imposero l'azione saranno cessate. Questo dovra' essere indicato al momento della loro imposizione, insieme, per quanto possibile, con la descrizione del mutamento della situazione o delle circostanze che comporteranno l'aumento, la riduzione o la soppressione del soprannolo.
2) I soprannoli per merci dirette o provenienti da un porto determinato saranno considerati temporanei e analogamente saranno aumentati ridotti o soppressi, fermo restando il par. 6) del presente articolo, quando la situazione in quel porto sara' cambiata.
3) Prima che venga imposto un soprannolo sia di carattere generale sia riferito ad uno specifico porto, dovrebbe essere dato preavviso e dovrebbe procedersi a richiesta, a consultazioni, a termine delle procedure del presente Codice, fra la Conferenza interessata e le altre parti direttamente gravate dal soprannolo e aventi titolo, secondo il presente Codice, a partecipare a tali Consultazioni, salvo si tratti di circostanze eccezionali che giustifichino l'immediata imposizione del soprannolo. Nei casi nei quali e' stato imposto un soprannolo senza previe consultazioni, queste saranno successivamente tenute non appena possibile, e la Conferenza, prima che queste si svolgono dovra' fornire i dati che secondo la propria opinione giustificano l'imposizione del soprannolo.
4) A meno che le parti non concordino diversamente entro 15 giorni dalla ricezione del preavviso, di cui al par. 3) del presente articolo, se non vi e' accordo sulla questione del soprannolo tra le parti interessate di cui al detto articolo, troveranno applicazione le norme specifiche previste nel presente Codice per la risoluzione della controversia. A meno che le parti contraenti non convengano diversamente, il soprannolo puo'' tuttavia essere applicato in attesa della soluzione della controversia, se questa rimane ancora insoluta allo spirare di un periodo di 30 giorni dalla ricezione del preavviso di cui sopra.
5) Nel caso di un soprannolo imposto, in circostanze eccezionali, senza la preventiva consultazione prevista al par. 3) del presente articolo, o se nessun accordo e' raggiunto attraverso successive consultazioni, si applicheranno le norme per le risoluzioni delle controversie nel presente Codice.
6) Le perdite sostenute dalle compagnie di navigazione associate a seguito di ritardi derivanti da consultazioni e/o altre procedure destinate a risolvere controversie per l'imposizione dei soprannoli a termini del presente Codice, in relazione alla data alla quale il soprannolo avrebbe dovuto essere imposto secondo il preavviso dato a norma del par. 3) del presente articolo, possono essere compensati con un prolungamento equivalente della durata dell'applicazione del soprannolo prima della sua soppressione. Inversamente, per un soprannolo imposto dalla Conferenza e successivamente giudicato di comune accordo ingiustificato o eccessivo in seguito alle consultazioni o alle altre procedure prescritte nel presente Codice, le somme riscosse o la parte in eccesso come sopra determinata, sono restituite, su richiesta, alle parti interessate, entro un periodo di 30 giorni da tale richiesta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Convenzione - art. 17
Art. 17 Variazioni dei cambi.
1) Le variazioni dei cambi e le rivalutazioni ufficiali che comportino variazioni nel complesso dei costi e/o introiti globali di esercizio delle compagnie di navigazione conferenziate per le loro attivita' nell'ambito conferenziale, offrono ragioni valide per introdurre un coefficiente di aggiustamente monetario o di variazione dei tassi di nolo. Tali aggiustamenti o variazioni devono essere di entita' tale da non comportare, per quanto possibile, per le compagnie conferenziate - nell'insieme - ne' guadagno, ne' perdita.
L'aggiornamento o la variazione puo' prendere la forma di sovrannoli, di sconti o di aumento o di riduzione dei tassi di nolo.
2) Tali aggiustamenti o variazioni sono condizionati ad un preavviso che dovra' essere dato in conformita' con gli usi regionali, quando questi esistano, e daranno luogo a consultazioni secondo le norme del presente Codice tra la Conferenza interessata e le altre parti direttamente in causa e indicate nel presente Codice come aventi titolo a partecipare alle consultazioni, salvo circostanze eccezionali che giustifichino l'immediata imposizione di un coefficiente di aggiustamento monetario o di una variazione nei tassi di nolo. Se vi e' stato aggiustamento o variazione senza previe consultazioni, queste saranno in seguito tenuto al piu' presto possibile. Le consultazioni dovrebbe essere fatte sulla applicazione, sulla misura e sulla data di entrata in vigore del coefficiente di aggiustamento monetario o della variazione del tasso di nolo, seguendo le stesse procedure che a tal fine sono prescritte nel par.
4) e 5) dell'art. 16 nei confronti dei soprannoli. Le consultazioni dovrebbero aver luogo ed essere completate entro un periodo non superiore ai 15 giorni dalla data alla quale e' stata annunciata l'intenzione di applicare un soprannolo monetario o di introdurre una variazione nei tassi di nolo.
3) Se entro 15 giorni dal preavviso non si e' pervenuti ad un accordo nelle consultazioni, si applicheranno le norme pertinenti del presente Codice, relative alla risoluzione delle controversie.
4) Le disposizioni dell'art. 16 par. 6) si applicheranno con i necessari adattamenti ai coefficienti di aggiustamento monetario ed alle variazioni dei tassi di nolo trattate nel presente articolo.
Convenzione - art. 18
Art. 18 - Navi disturbo.
I membri di una Conferenza non useranno nel traffico servito dalla Conferenza navi disturbo per escludere, impedire o ridurre la concorrenza forzando una Compagnia di navigazione non associata alla Conferenza a ritirarsi dal traffico.
Convenzione - art. 19
Art. 19 - Adeguatezza dei servizi.
1) Le Conferenze dovrebbero adottare le misure necessarie ed appropriate affinche' le compagnie loro associate assicurino un servizio regolare, adeguato ed efficiente con la frequenza richiesta sulle rotte che esse servono e organizzano tali servizi in modo tale da evitare, per quanto possibile, partenze troppo ravvicinate o troppo distanziate. Le Conferenze dovranno anche prendere in considerazione qualsiasi misura speciale che sia necessaria per organizzare i servizi in modo da far fronte a variazioni stagionali di traffico.
2) Le Conferenze e le altre parti indicate in questo Codice come aventi titolo a partecipare alle consultazioni, incluse le autorita' competenti se queste lo desiderano, dovrebbero tenere sotto controllo la domanda di stiva, l'adeguatezza e la adattabilita' dei servizi e, in particolare, la possibilita' razionalizzarli e di accrescerne l'efficienza, e assicurare una stretta collaborazione tra di loro a tale riguardo. I benefici che manifestamente derivino dalla razionalizazzione dei servizi dovranno riflettersi adeguatamente sul livello dei tassi di nolo.
3) Nei porti che sono serviti dalle Conferenze soltanto a condizione che il carico raggiunga una consistenza minima determinata, detto "minimo di carico" dovra' essere specificato nelle tariffe. I caricatori dovrebbero dare un preavviso adeguato circa la disponibilita' di tale carico.
Convenzione - art. 20
Art. 20 - Sede della Conferenza.
La Conferenza dovra' normalmente stabilire la sua sede principale in un paese il cui traffico e' servito dalla Conferenza a meno che sia concordato diversamente dalle compagnie di navigazione conferenziate.
Convenzione - art. 21
Art. 21 - Rappresentanze.
Le Conferenze stabiliscono rappresentanze locali in tutti i paesi serviti eccettuati quelli dove esistano ragioni pratiche per una rappresentanza su base regionale. I nomi e gli indirizzi dei rappresentanti saranno prontamente disponibili e questi rappresentanti assicureranno che i rispettivi punti di vista dei caricatori e delle Conferenze siano fatti rapidamente conoscere a ciascuno al fine di raggiungere pronte decisioni. Quando la Conferenza lo considera conveniente, fornira' una adeguata delega di poteri decisionali ai suoi rappresentanti.
Convenzione - art. 22
Art. 22 - Contenuto degli accordi conferenziali, di partecipazione al traffico di fedelta'.
Gli accordi conferenziali, gli accordi di partecipazione al traffico e di fedelta' devono essere conformi alle norme pertinenti del presente Codice e posssono comprendere ogni altra norma eventualmente convenuta, che non sia incompatibile con il presente Codice.
Convenzione - art. 23
Art. 23
1) - Le norme del presente articolo si applicheranno ogni qualvolta si abbia una controversia sull'applicazione e sulla esecuzione delle disposizioni del presente Codice fra le seguenti parti:
a) una Conferenza e una compagnia di navigazione;
b) Le compagnie di navigazione associate ad una Conferenza;
c) una Conferenza o una Compagnia di navigazione conferenziata e una organizzazione di caricatori o rappresentanza di caricatori o singoli caricatori;
d) due o piu' Conferenze.
Ai fini del presente capitolo, s'intendono per 'Parti' quelle originarie della controversia nonche' i "terzi" che si inseriscano nella procedura ai sensi dell'art.34, comma a).
2) Le controversie tra compagnie di navigazione della stessa nazionalita' nonche' quelle tra organizazzioni appartenenti allo stesso Paese saranno risolte nel conteso della giurisdizione nazionale di quel Paese, a meno che cio' non crei seri ostacoli all'osservanza delle norme del presente Codice.
3) Le parti in contrasto cercheranno anzitutto un accordo amichevole mediante scambi di vedute o diretti negoziati con l'intenzione di trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente.
4 - le controversie tra le parti citate nel par. 1) del presente articolo relative a:
a) rifiuto di ammissione di una compagnia di navigazione nazionale in una Conferenza che serve il traffico internazionale del Paese di quella compagnia di navigazione;
b) rifiuto di ammissione di una Compagnia di un Paese terzo a una Conferenza;
c) incompatibilita' di un accordo di Conferenza con il presente Codice;
d) esplusione da una Conferenza;
e) aumento di nolo;
f) soprannoli;
g) variazione nei tassi di nolo o imposizione di un fattore di aggiustamento monetario dovuto a variazione nei cambi;
h) partecipazione al traffico;
i) forma e contenuto di nuovi accordi di fedelta' che non siano state risolte attraverso scambi di vedute o negoziati diretti fra le parti, sono a richiesta di una delle parti deferite alla conciliazione internazionale obbligatoria secondo le norme stabilite nel presente capitolo.
Convenzione - art. 24
Art. 24 - La procedura di conciliazione e' iniziata su richiesta di una delle parti alla controversia
2 - La richiesta e' fatta:
a) per le controversie relative alla partecipazione alla Conferenza: non oltre sessanta giorni dalla data in cui il richiedente ha ricevuto notizia della decisione della Conferenza, con le sue motivazioni, a termini degli artt. 1, par. 4) e 4 par. 3).
b) per le controversie relative ad un aumento generale dei prezzi di nolo, non oltre la data in cui scade il periodo di preavviso di cui all'art. 14, par. 1);
c) per le controversie relative ai soprannoli, non oltre la data di scadenza del periodo di trenta giorni di cui all'art. 16 par. 4) o, nel caso in cui non sia stato dato preavviso non oltre quindici
giorni dalla data in cui il soprannolo e' stato posto in vigore
d) per le controversie relative alle variazioni dei tassi di nolo o all'imposizione di un coefficiente di aggiustamento monetario dovuto a variazione nei cambi: non oltre 5 giorni dalla data in cui scade il periodo indicato all'art.17 3).
3) Le norme del par. 2 del presente articolo non si applicano alle controversie soggette a conciliazione obbligatoria internazionale di cui all'art. 25, par. 3).
4) Le richieste per conciliare le controversie diverse da quelle di cui al par. 2) del presente articolo possono essere avanzate in qualsiasi momento.
5) I termini di decadenza specificati nell'art. 24, par. 2), possono essere prorogati d'intesa fra le parti.
6) Una richiesta di conciliazione sara' considerata come regolarmente avanzata se e' provata che essa e' stata spedita all'altra parte a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telescrivente o che le e' stata notificata entro i termini di tempo specificati nel par. 2 e 3 del presente articolo.
7) Qualora non vi sia stata alcuna richiesta entro i termini di tempo fissati nei par. 2) o 5) del presente articolo, la decisione della Conferenza sara' definitiva e nessuna delle parti in causa potra' iniziare un procedimento invocando le norme del presente capitolo, per modificare le decisioni.
Convenzione - art. 25
Art. 25
1) Quando le parti abbiano concordato che le controversie di cui all'art. 23, par. 4), lett. a), b), c), h), i) siano risolte con procedure diverse da quelle stabilite dal citato articolo, o si accordino su procedure per risolvere una controversia particolare insorta tra di loro, tali controversie sono, a richiesta di una qualsiasi delle parti, risolte in conformita' di tale intese.
2) Le disposizioni del paragrafo precedente si applicano anche alle controversie di cui all'art.23, par.4), lett. e), f), g) a meno che le leggi, le regole e i regolamenti nazionali non impediscano ai caricatori di avere questa liberta' di scelta.
3) Le procedure di conciliazione, una volta iniziate, hanno la precedenza sui rimedi offerti dalla legislazione nazionale. Se una parte invoca le norme di diritto internazionale per la risoluzione di una controversia alla quale il presente capitolo si applica, senza avere preventivamente esperito la procedura in esso prevista, il procedimento e' sospeso a richiesta del convenuto, e la controversia e' sottoposta alle procedure definite nel presente capitolo dalla Corte e dall'autorita' presso la quale siano state invocate le norme nazionali.
Convenzione - art. 26
Art. 26
1) Le parti contraenti conferiranno alle Conferenze ed alle organizzazioni dei caricatori la capacita' necessaria per l'applicazione delle norme di questo capitolo. In particolare:
a) una Conferenza o una organizzazione di caricatori puo'' iniziare procedimenti come parte o essere designata come parte nei procedimenti esercitando una rappresentanza collettiva;
b) qualsiasi notifica rivolta a una Conferenza o ad un'organizzazione di caricatori a titolo collettivo costituira' anche notificazione a ciascun membro di tale Conferenza o organizzazione di caricatori;
c) una notifica rivolta ad una Conferenza o ad una organizzazione di caricatori sara' indirizzata alla sede sociale della Conferenza o dell'organizzazione di caricatori. Ciascuna Conferenza o organizzazione di caricatori fara' registrare l'indirizzo della sua sede sociale al Segretariato previsto all'art.46 par. 1). Nel caso che una Conferenza o una organizzazione di caricatori non effettui la registrazione o non abbia una sede sociale, ogni notifica rivolta a qualsiasi membro nel nome della Conferenza o dell'organizzazione dei caricatori sara' considerata come notifica a tale Conferenza o organizzazione.
2) L'accettazione o il rifiuto di una raccomandazione dei conciliatori da parte di una Conferenza o di una organizzazione di caricatori sara' considerata come accettazione o rifiuto di detta raccomandazione da parte di ciascun membro della Conferenza o dell'organizzazione.
Convenzione - art. 27
Art. 27
A meno che le parti non concordino diversamento, i conciliatori possono decidere di formulare una raccomandazione basandosi su comunicazioni scritte, senza procedura orale.
Convenzione - art. 28
B - Conciliazione obbligatoria internazionale
Art. 28
Nella conciliazione obbligatoria internazionale le autorita' competenti di una parte contraente potranno, a loro richiesta, partecipare alle procedure di conciliazione a sostegno di una parte che ne abbia la nazionalita' o che abbia una controversia riguardante il commercio estero della detta parte contraente. Le Autorita' competenti possono anche partecipare a detta procedura di conciliazione in qualita' di osservatori.
Convenzione - art. 29
Art. 29
1 - Nella conciliazione obbligatoria internazionale, il procedimento si terra' nel luogo concordato all'unanimita' delle parti o, in difetto di unanimita', nel luogo scelto dai conciliatori.
2 - Nel fissare il luogo della procedura di conciliazione, le parti e i conciliatori terranno conto, tra l'altro, dei Paesi che sono strettamente interessati alla controversia, avendo riguardo al Paese della compagnia di navigazione interessata e, specialmente quando la controversia e' riferita al carico, al Paese da dove proviene il carico.
Convenzione - art. 30
Art. 30
1 - Ai fini del presente capitolo sara' costituito un ruolo internazionale di conciliatori, formato da esperti di chiara fama nel campo legale o dell'economia dei trasporti marittimi o del commercio estero e della finanza, i quali scelti dalle parti contraenti, dovranno svolgere il loro incarico in piena autonomia.
2 - Ognuna delle parti contraenti potra' in qualsiasi momento nominare fino a 12 conciliatori come membri del ruolo e comunicarne i nomi al segretario. Ogni nomina avra' la durata di sei anni e potra' essere rinnovata. In caso di morte, impedimento o dimissioni di un membro iscritto nel ruolo, la parte contraente che aveva nominato tale persona nominera' un sostituto per il rimanente periodo del mandato. La nomina prende effetto della data alla quale la comunicazione della nomina e' ricevuta dal segretario.
3 - Il Segretario terra' il ruolo aggiornato e informera' regolamente le Parti contraenti della sua composizione.
Convenzione - art. 31
Art. 31
1- Scopo della riconciliazione e' di raggiungere un'amichevole soluzione della controversia a mezzo di raccomandazioni formulate da conciliatori indipendenti.
2 - I conciliatori indentificheranno e chiariranno i punti controversi, richiedendo a tal fine informazioni alle parti e, su tali basi, sottoporanno alle parti una raccomandazione per la soluzione della controversia.
3 - Le parti coopereranno in buona fede con i conciliatori allo scopo di agevolarli nell'esercizio delle loro funzioni.
4 - Salvo le norme dell'art. 25, par. 2), le Parti controvertenti possono in qualsiasi momento durante il procedimento di conciliazione accordarsi per ricorrere ad una diversa procedura per la soluzione della loro controversia. Le parti di una controversia che e' stata sottoposta ad una procedura diversa da quella prevista dal presente capitolo possono decidere di comune accordo di fare ricorso alla conciliazione obbligatoria internazionale.
Convenzione - art. 32
Art. 32
1 - La procedura di conciliazione sara' esperita da un solo conciliatore o da un numero dispari di conciliatori concordati o designati dalle Parti.
2 - Ove le Parti non si accordino sul numero o sulla designazione dei conciliatori, come previsto nel paragrafo 1 del presente articolo, la procedura di conciliazione sara' esperita da tre conciliatori, nominati il primo da una Parte nella memoria introduttiva del ricorso, il secondo dall'altra Parte nella replica, e il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due conciliatori.
3 - Se nella replica non viene indicato il nome del conciliatore da nominare nel caso di applicazione del paragrafo precedente, il secondo conciliatore sara' scelto a sorte, entro 30 giorni dal ricevimento della memoria d'introduzione del ricorso, dal conciliatore designato in tale domanda fra i membri del ruolo nominati dalle Parte o Parti contraenti di cui il convenuto o i convenuti sono cittadini.
4 - Ove i conciliatori nominati in base ai par. 2 e 3 precedenti non riescano ad accordarsi sulla scelta del terzo conciliatore entro 15 giorni dalla designazione del secondo conciliatore,
questo sara' sorteggiato da parte dei conciliatori gia' nominati entro i 5 giorni seguenti. Prima dell'estrazione a sorte:
a) nessun membro del ruolo dei conciliatori che abbia la stessa nazionalita' di uno dei due conciliatori gia' nominati sara' eleggibile per estrazione a sorte;
b) ognuno dei due conciliatori nominati potra' escludere dal ruolo dei conciliatori un numero eguale di conciliatori sempre che ne rimangano almeno 30 eleggibili per estrazione a sorte.
Convenzione - art. 33
Art. 33
1 - Quando piu' Parti richiedono diversi procedimenti di conciliazione con la stessa Parte convenuta per una stessa materia o per materie strettamente collegate, il convenuto puo' chiedere di unificare le procedure.
2 - La richiesta di unificazione dovra' essere esaminata e decisa a maggioranza dai Presidenti dei conciliatori gia' eletti. Nel caso di accoglimento della richiesta, i presidenti designeranno i conciliatori incaricati di esaminare i ricorsi unificati fra i conciliatori gia' nominati o sorteggiati purche' in numero dispari e a condizione che il primo conciliatore nominato da ciascuna delle Parti sia uno dei conciliatori incaricato di giudicare i ricorsi unificati.
Convenzione - art. 34
Art. 34
Nel caso che la procedura di riconciliazione sia stata gia' iniziata, qualsiasi Parte, che non sia l'autorita' competente citata nell'art. 28, puo'' intervenire nel procedimento:
a) come "Parte" se ha un interesse economico diretto nel caso;
b) a sostegno di una delle Parti originarie, se ha un interesse economico indiretto; a meno che una delle Parti originarie non si opponga a tale intervento.
Convenzione - art. 35
Art. 35
1 - Le raccomandazioni dei conciliatori saranno fatte a termini del presente Codice.
2 - Quando il codice taccia su un punto qualsiasi, i conciliatori applicheranno le norme concordate fra le Parti al momento della procedura di conciliazione o successivamente ma non oltre il momento di presentazione delle prove ai conciliatori. Mancando tale accordo, sara' applicata la legge che, a giudizio dei conciliatori, e' la piu' direttamente collegata alla controversia.
3 - I conciliatori non delibereranno sulla disputa ex aequo et bono; a meno che le Parti non convengano in tal senso dopo che la controversia e' sorta.
4 - I conciliatori non potranno concludere con un non liquet basato sull'oscurita' della legge.
5 - I conciliatori possono raccomandare le misure correttive ed i risarcimenti previsti dalla legge applicabile alla controversia.
Convenzione - art. 36
Art. 36
Le raccomandazioni dei conciliatori saranno motivate.
Convenzione - art. 37
"Art. 37
1 - Se le Parti non hanno concordato prima, durante o dopo il procedimento di conciliazione che la raccomandazione dei conciliatori ha effetto vincolante, questa diverra' vincolante in seguito alla accettazione delle Parti. Una raccomandazione che sia stata accettata solo da alcune delle Parti, sara' vincolante solo tra queste.
2 - L'accettazione della raccomandazione deve essere comunicata dalle Parti ai conciliatori ad un indirizzo da loro indicato non oltre 30 giorni dalla ricezione della notifica della raccomandazione; in caso diverso si dovra' ritenere che la raccomandazione non sia stata accettata.
3 - Una Parte che non accetti la raccomandazione notifichera' per iscritto ed in dettaglio ai conciliatori ed alle altre Parti entro i 30 giorni dopo il periodo specificato nel precedente par. 2 i motivi che essa invoca nel rifiutare la raccomandazione.
4 - Quando la raccomandazione e' stata accettata dalle Parti, i conciliatori redigono e firmano un processo verbale di accordo e da quel momento la raccomandazione diviene vincolante per le Parti. Se la raccomandazione non e' stata accettata da tutte le Parti, i conciliatori redigono un rapporto relativo alle Parti che hanno respinto la raccomandazione, menzionando la controversia sorta ed il fatto che per tali Parti essa non ha trovato composizione.
5 - Una raccomandazione che sia divenuta vincolante per le Parti sara' da loro applicata immediatamente o ad una data ulteriore specificata dalla raccomandazione stessa.
6 - Una parte puo'' subordinare la sua accettazione all'accettazione di tutte le Parti o di una qualsiasi delle altre Parti alla controversia.
Convenzione - art. 38
Art. 38.
1 - Una raccomandazione costituisce la decisione finale di una controversia per le le Parti che l'accettano fatti salvi i limiti entro i quali essa non e' riconosciuta e messa in vigore a norma dell'art. 39.
2 - Il termine "Raccomandazione" comprende l'interpretazione, la chiarificazione o la revisione della raccomandazione fatta dai Conciliatori prima dell'accettazione della raccomandazione.
Convenzione - art. 39
Art. 39
1 - Ciascuna delle Parti contraenti dovra' riconoscere una raccomandazione come vincolante fra le Parti che l'hanno accettata e, tranne che nei casi previsti dai par. 2) e 3) del presente articolo, dovra' fare eseguire, su richiesta di una delle Parti, tutte le obbligazioni stabilite nella raccomandazione come se si trattasse di sentenza definitiva di un Tribunale di quella Parte contraente.
2 - Il Tribunale o altra Autorita' competente del Paese in cui, a richiesta di una delle Parti considerate nel par. 1) del presente articolo, sono chiesti il riconoscimento o l'esecuzione di una raccomandazione puo'' negarli solo se abbia accertato che:
1) una delle Parti che ha accettato la raccomandazione era, secondo la legge ad essa applicabile, legalmente incapace al momento dell'accettazione;
b) la raccomandazione sia stata ottenuta con frode o coercizione;
c) la raccomandazione sia contraria all'ordine pubblico del Paese in cui viene chiesta l'esecuzione;
d) la composizione del collegio dei Conciliatori, o la procedura della conciliazione, non sono in accordo con le norme del presente Codice.
3 - Una qualsiasi parte della raccomandazione non sara' resa esecutiva e riconosciuta valida se il Tribunale o ogni altra autorita' competente accerti che tale parte ricada in uno dei casi di cui ai commi del precedente part. 2) e possa essere separata dal resto della raccomandazione. Se tale parte non puo'' essere separata, tutta intera la raccomandazione non sara' ne' resa esecutiva ne' riconosciuta valida.
Convenzione - art. 40
Art. 40
1 - Ove una raccomandazione sia stata accettata da tutte le Parti, essa con le sue motivazioni puo'' essere resa pubblica con il consenso di tutte le Parti.
2 - Ove una raccomandazione sia stata respinta da una o piu' Parti, ma accettata dalle altre Parti:
a) la Parte o le Parti che la respingono dovranno rendere pubbliche le ragioni del loro rifiuto dato a norma dell'art. 37 par. 3) e possono nello stesso tempo rendere pubblica la raccomandazione e le sue motivazioni;
b) la Parte che ha accettato la raccomandazione puo' rendere pubblico il testo e le motivazioni e puo'' anche rendere pubbliche le ragioni del rifiuto di qualsiasi altra Parte, a meno che quest'altra Parte abbia gia' reso pubblico il suo rifiuto e le sue motivazioni ai termini della precedente lettera a.
3 - Quando una raccomandazione non e' stata accettata da nessuna delle Parti, puo'' essere resa pubblica insieme con i motivi, da ciascuna di esse, come puo'' essere reso pubblico il suo rifiuto, insieme con i motivi addotti.
Convenzione - art. 41
Art. 41
1 - I documenti e le dichiarazioni contenenti informazioni sui fatti forniti da una qualsiasi Parte ai Conciliatori potranno essere ressi pubblici a meno che una Parte o la maggioranza dei Conciliatori disponga diversamente.
2 - Tali documenti ed informazioni forniti da una Parte possono essere dalla medesima presentati in appoggio al proprio caso nei procedimenti successivi insorgenti dalla stessa controversia e tra le stesse Parti.
Convenzione - art. 42
Art. 42
Se una raccomandazione non e' diventata vincolante per le Parti, nessuna considerazione o motivazione fornita dai Conciliatori e nessuna concessione o offerta fatta dalle Parti al fine delle procedure di conciliazione pregiudicheranno i diritti e gli obblighi legali di una qualsiasi delle Parti.
Convenzione - art. 43
Art. 43
1 - a) A meno che non sia diversamente convenuto le spese per i Conciliatori e quelle per il procedimento saranno divise in quote eguali fra le Parti al procedimento.
b) quando la procedura di conciliazione e' stata iniziata, i Conciliatori avranno diritto a richiedere un anticipo o una garanzia per le spese di cui al comma precedente.
1 - Ciascuna delle Parti prende a suo carico tutte le spese da essa sostenute in relazione al procedimento, a meno che le Parti non convengano diversamente.
3 - In deroga alle norme dei par. (1) e (2) precedenti, i Conciliatori, ove abbiano unanimemente deciso che una parte ha intentato un'azione vessatoria o senza alcun serio fondamento, possono porre a carico di quella parte il pagamento parziale o totale delle spese sostenute dalle altre parti nel procedimento. Tale decisione sara' definitiva e vincolanta per tutte le parti.
Convenzione - art. 44
Art. 44
1 - La mancata comparizione o la mancata presentazione di conclusione di una parte in qualsiasi stadio del procedimento non sara' intesa come riconoscimento delle pretese dell'altra. In tale caso, l'altra parte puo', a sua scelta, chiedere ai Consiliatori di concludere il procedimento o di risolvere le questioni ad essi presentate e formulare una raccomandazione in conformita' delle norme previste nel presente Codice.
2 - Prima di chiudere i procedimenti, i Conciliatori concederanno alla parte che non si e' presentata o che non ha concluso un periodo di grazia non superiore ai 10 giorni, a meno che essi abbiano accertato che la parte non intende comparire o concludere.
3 - La mancata osservanza dei termini procedurali previsti nel presente Codice o stabilito dai Conciliatori, ed in particolare dei termini relativi alla presentazione di dichiarazioni e di informazioni sara' considerata mancanza di conclusioni.
4 - Nel caso di un procedimento concluso a causa della mancata comparizione o di mancata conclusione di una delle Parti, i Conciliatori redigeranno un processo verbale nel quale constateranno la predetta mancanza.
Convenzione - art. 45
Art. 45
1 - I conciliatori seguiranno le norme procedurali stabilite nel presente Codice.
2 - Le regole di procedura annesse alla presente Convenzione saranno
considerate "regole tipo" per guida dei Conciliatori. I Conciliatori possono, di comune accordo, usare, integrare o emendare le norme contenute nell'Annesso; oppure stabilire proprie norme di procedura nella misura in cui tali norme integrative, emendate o innovative non siano in contrasto con le norme del presente Codice.
4 - I Conciliatori formuleranno le raccomandazioni all'unanimita' o, in caso di contrasto, a maggioranza.
5 - Il procedimento di conciliazione dovra' avere termine e la raccomandazione dei Conciliatori dovra' essere emessa non oltre sei mesi dalla data alla quale i conciliatori sono stati nominati salvo che nei casi di cui all'art. 23 par. (4), lettera e), f), g), per i quali saranno validi i termini disposti negli art. 14 par (1) e 16 par. (4). Tale periodo di sei mesi potra' essere prorogata per accordo delle parti.
Convenzione - art. 46
Art. 46
C. Meccanismo istituzionale
1 - Sei mesi prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, con riserva dell'approvazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e tenendo conto dei punti di vista espressi dalle parti contraenti, nominera' un Segretario eventualmente assistito da personale supplementare nella misura necessaria per l'esercizio delle funzioni elencate nel paragrafo seguente. I servizi amministrativi di cui il Segretario ed i suoi collaboratori abbiano bisogno saranno forniti
dall'Ufficio delle Nazioni Unite di Ginevra
2 - Il Segretario svolgera' le seguenti funzioni, consultando ove sia il caso, le Parti Contraenti.
a) aggiornare la lista dei Conciliatori del Ruolo Internazionale dei Conciliatori e informare regolarmente le Parti Contraenti della composizione del detto Ruolo;
b) fornire i nomi e gli indirizzi dei Conciliatori su richiesta delle parti interessate;
c) ricevere e tenere copia delle richieste di conciliazione, delle risposte, delle raccomandazioni, delle accettazioni o dei rifiuti e delle loro motivazioni;
d) fornire, a richiesta, e a loro spese, le copie delle raccomandazioni e delle motivazioni addotte per il loro rifiuto alle organizzazioni dei caricatori, alle Conferenze ed ai Governi, salve le disposizioni di cui all'art. 40;
e) rendere disponibile informazioni di natura non riservata su casi conclusi di conciliazione, e senza indicazione delle parti interessate, ai fini della preparazione del materiale per la Conferenza di revisione di cui all'art. 52;
f) tutte le altre funzioni attribuite al Segretario dagli artt. 26 par. (1), lett. c) e 30 par. (2) e (3).
Convenzione - art. 47
Art. 47.
Esecuzione
1 - Ciascuna delle parti contraenti prendera' le misure di carattere legislativo o di altro genere necessarie per l'esecuzione della presente Convenzione.
2 - Ciascuna delle parti contraenti comunichera' il Segretario Generale delle Nazioni Unite, che ne sara' il depositario, il testo delle disposizioni legislative o degli altri provvedimenti da essa adottati allo scopo di dare esecuzione alla presente Convenzione.
Convenzione - art. 48
Art. 48
Firma, ratifica, accettazione, approvazione, adesione.
1- La presente convenzione rimarra' aperta alla firma dal 1o luglio 1974 al 30 giugno 1975 compreso, presso la sede dell'organizzazione delle Nazioni Unite e rimarra' poi aperta all'adesione.
2 - Tutti gli Stati hanno diritto di divenire Parti Contraenti della presente convenzione a mezzo di:
a)firma, salvo ratifica, accettazione o approvazione, seguita da
ratifica, accettazione o approvazione; oppure
b) firma senza riserva per la ratifica, accettazione o approvazione; oppure
c) adesione.
3 - La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione saranno effettuate a mezzo deposito di uno strumento a tal effetto presso l'Ufficio del depositario.
Convenzione - art. 49
Art. 49
Entrata in vigore.
1 - La presente Convenzione entrera' in vigore sei mesi dopo la data alla quale almeno 24 Paesi, il cui tonnellaggio complessivo
ammonti almeno al 25% di quello mondiale, siano diventati "Parti Contraenti) a termini dell'art. 48. Ai fini del presente articolo il tonnellaggio considerato sara' quello che figura nel Lloyd's Register of Shipping. Statistical Tables 1973 2 "World Fleets". Analysis by Principal Types "relativo alle navi da carico generale (incluse le navi merci e passeggeri) e le porta-contenitori (interamente cellulari), esclusa la flotta di riserva degli Stati Uniti e la Flotta Americana e Canadese dei Grandi Laghi.
I tonnellaggi richiesti in base al paragrafo 1 dell'art. 49 sono indicati nell'Allegato 1 del rapporto della Conferenza di plenipotenziari delle Nazioni Unite relativo ad un Codice di Condotta delle Conferenze Marittime nella seconda parte (TD/ Codice/10).
2 - Per ogni Stato che in seguito ratifichi, accetti, approvi o aderisca alla presente Convenzione, questa, entrera' in vigore sei mesi dopo il deposito da parte di detto Stato dello strumento appropriato.
3 - Ogni Stato che divenga parte contraente della presente convenzione dopo l'entrata in vigore di un emandamento sara' considerato, in mancanza di una differente intenzione da esso dichiarata:
a) parte della presente Convenzione emendata;
b) parte della Convenzione non emendata nei confronti di qualsiasi altra parte della presente Convenzione non vincolante dall'emendamento.
Convenzione - art. 50
Art. 50
Denuncia.
1 - La presente Convenzione puo'' essere denunciata da uno qualsiasi delle Parti Contraenti in qualsiasi momento dopo che sia scaduto il periodo di due anni a decorrere dalla data alla quale essa e' entrata in vigore.
2 - La denuncia sara' effettuata mediante notifica al depositario per iscritto, e avra' effetto un anno dopo la data di ricezione da parte del depositario o della scadenza di un periodo piu' lungo specificato nello strumento di denuncia.
Convenzione - art. 51
Art. 51
Emendamenti.
1 - Ogni Parte Contraente potra' proporre uno o piu' emendamenti alla presente Convenzione comunicandoli al depositario. Il depositario comunichera' tali emendamenti alle Parti Contraenti per la loro accettazione; e, per loro informazione, agli Stati aventi titolo divenire Parti Contraenti della presente Convenzione, ma che non sono parti contraenti.
2 - Ogni proposta di emendamento fatta circolare a norma del presente paragrafo sara' considerata come accettata se nessuna delle Parti contraenti comunica obiezioni al depositario entro i 12 mesi dalla data alla quale fu data comunicazione dal depositario. Se una parte Contraente comunica proprie obiezioni all'emendamento proposto, tale emendamento non sara' considerato accettato e non sara' posto in vigore.
3) Se non e' stata comunicata alcuna obiezione, l'emendamento entrera' in vigore per tutte le Parti Contraenti sei mesi dopo che sia scaduto il periodo di 12 mesi di cui al paragrafo precedente.
Convenzione - art. 52
Art. 52 - Conferenza di revisione.
1) Una Conferenza di revisione sara' convocata dal depositario 5 anni dopo che la presente Convenzione sara' entrata in vigore per riesaminare il funzionamento della Convenzione, in particolare alla luce della sua applicazione, e per studiare ed adottare gli emendamenti opportuni.
2) Dopo quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione il depositario dovra' consultare tutti gli Stati
aventi titolo a partecipare alla conferenza di revisione, e dovra' sulla base delle opinioni ricevute preparare a far circolare una bozza di ordine del giorno con gli emendamenti proposti per l'esame da parte della Conferenza.
3) Ulteriori conferenze di revisione saranno similarmente indette ogni 5 anni o in qualsiasi momento dopo la prima Conferenza di revisione, a richiesta di un terzo delle Parti Contraenti della presente Convenzione, a meno che la prima Conferenza di revisione non decida diversamente.
4) Nonostante questo previsto nell'art.52 par. (1), se la presente Convenzione non sara' entrata in vigore entro cinque anni dalla data di adozione dell'atto finale della Conferenza dei Plenipotenziari delle Nazioni Unite su un Codice di condotta per le Conferenze marittime di linea, una Conferenza di revisione sara' convocata, su richiesta di un terzo degli Stati aventi titolo a diventare parti della Convenzione, dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, con riserva di approvazione dell'Assemblea Generale, al fine di esaminare le norme del presente Codice e del suo Annesso e esaminare e adottare gli emendamenti opportuni.
Convenzione - art. 53
Art. 53 - Funzioni del Depositario.
1) Il depositario notifichera' agli Stati firmatari e aderenti:
a) le firme; le ratifiche, le accettazioni, le approvazioni e le adesioni ai termini dell'art. 48;
b) la data alla quale la presente Convenzione entra in vigore a termini dell'art. 49;
c) le denuncie della presente Convenzione e termini dell'art. 50
d) le riserve alla presente Convenzione e la revoca delle riserve:
e) il testo delle leggi o delle altre misure che ciascuna Parte Contraente ha preso allo scopo di dare esecuzione alla presente Convenzione in armonia all'art. 47;
f) le proposte di emendamento e le obiezioni agli emendamenti proposte a termini dell'art. 51;
g) l'entrata in vigore degli emendamenti ai sensi dell'art. 51 par. (3);
2) Il depositario adottera' anche le disposizioni che si renderanno necessarie per l'applicazione dell'art. 52.
Convenzione - art. 54
Art. 54 - Testi autentici - Deposito.
I testi originali della presente Convenzione nelle edizioni in Cinese, Inglese, Francese, Russo e Spagnolo sono egualmente autentici e saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Annesso
ANNESSO ALLA CONVENZIONE PER UN CODICE
DI CONDOTTA DELLE CONFERENZE MARITTIME DI LINEA
Norme - tipo di procedura di conciliazione
obbligatoria internazionale
Regola 1
1) - Una parte che intende istituire un procedimento di conciliazione conformemente al Codice invia a tal fine all'altra parte una richiesta, accompagnandola con una memoria introduttiva del ricorso, inviandone copia al Segretario.
2) - La memoria introduttiva del ricorso dovra':
a) designare esattamente le parti interessate alla controversia e precisare l'indirizzo di ciascuna di esse;
b) contenere una descrizione sommaria dei fatti pertinenti, delle questioni in discussione e della proposta del ricorrente per la soluzione;
c) precisare se si desidera un'udienza orale ed in caso positivo, indicare, ove essi siano in quel momento conosciuti, i nomi e gli indirizzi delle persone chiamate a testimoniare, compresi quelli degli esperti, a favore del ricorrente;
d) essere completata della documentazione a sostegno, compresi gli accordi ed intese pertinenti conclusi fra le parti, che il ricorrente puo'' considerare necessaria al momento del deposito del ricorso;
e) indicare il numero dei conciliatori richiesti, ogni proposta concernente la nomina dei conciliatori, o il nome del conciliatore nominato dal ricorrente a termini dell'art. 32 par. (2);
f) contenere se del caso le proposte riguardanti le regole di procedura.
3) - La memoria sara' datata e firmata dalla parte.
Regola 2
1) - Il convenuto, se decide di resistere al ricorso, dovra' entro i 30 giorni seguenti la data della ricezione della memoria introduttiva del ricorso, trasmettere la sua replica all'altra parte con copia al Segretario.
2) - La replica dovra':
a) contenere una esposizione sommaria dei fatti pertinenti opposti alle affermazioni del ricorso, le eventuali proposte del convenuto per la soluzione della controversia e la riparazione da lui eventualmente richiesta ai fini della soluzione della controversia.
b) dichiarare se desidera un'udienza verbale e, in caso affermativo, indicare, ove essi siano in quel momento conosciuti i nomi e gli indirizzi delle persone chiamate a testimoniare, compresi quelli degli esperti, a favore del convenuto;
c) essere accompagnata dalla documentazione a sostegno, comprendente anche gli accordi ed intese pertinenti concluse tra le Parti, nei limiti che il convenuto ritiene necessari al momento di inviare la replica;
d) indicare il numero dei conciliatori richiesti, ogni proposta concernente la nomina dei conciliatori, o il nome del conciliatore nominato dal convenuto a termini dell'art.32 par. (2);
e) contenere le eventuali proposte, riguardanti le regole di procedura.
3) - La replica dev'essere datata e firmata dalla parte.
Regola 3
1) - Qualsiasi persona fisica o giuridica interessata che voglia intervenire nel procedimento di conciliazione in base all'art.
34 inviera' una richiesta scritta alle parti in causa, inviandone copia al Segretario.
2) - Se l'intervento nel procedimento e' invocato a termini dell'art.
34, par. a), la richiesta dovra' indicare le motivazioni che lo giustificano e conterra' le informazioni richieste a termini della Regola 1 (2), lettera a), b), e d).
3) - Se l'intervento e' invocato a termini della lettera b) dell'art.
34, la richiesta dovra' indicare le motivazioni che lo giustificano e quale delle parti originarie alla convenzione sara' sostenuta.
4) - Qualsiasi opposizione a una richiesta d'intervento sara' notificata dalla parte che si oppone, con copia all'altra parte, entro sette giorni dalla ricezione della richiesta.
5) - Nel caso di unificazione di due o piu' procedimenti, le successive richieste d'intervento di una terza parte saranno
trasmesse a tutte le parti interessate, ciascuna delle quali puo'' fare opposizione in conformita' della presente Regola.
Regola 4
Per accordo tra le parti ad una controversia, su richiesta di una di esse e dopo aver offerto alle parti la opportunita' di essere intese, i conciliatori possono ordinare l'unificazione o la separazione di uno o di tutti i ricorsi pendenti tra le stesse parti o tra alcune di esse.
Regola 5
1) - Qualsiasi parte puo' ricusare un conciliatore ove le circostanze dimostrino che vi sono dubbi ragionevoli sulla sua imparzialita'.
2) - Avviso della ricusazione, precisante le ragione, deve essere dato precedentemente alla data di chiusura del procedimento, e prima che i conciliatori abbiano reso la loro raccomandazione. La ricusazione sara' istruita prontamente e sara' risolta a maggioranza dei voti dei conciliatori in prima istanza, quale eccezione preliminare, nei casi in cui piu' di un conciliatore sia stato nominato. La decisione in tali casi sara' definitiva.
3) - I conciliatori dovranno essere prontamente sostituiti in caso di morte, di dimissioni, di sopravvenuta incapacita' o ricusazione.
4) - I procedimenti che si sono dovuti interrompere continueranno dal punto dove furono interrotti, a meno che sia convenuto dalle parti o ordinato dai conciliatori che abbia luogo un riesame o una nuova audizione delle disposizioni orali.
Regola 6
I conciliatori saranno giudici della loro propria giurisdizione e/o competenza nell'ambito delle disposizioni del Codice.
Regola 7
1) - I conciliatori ammetteranno ed esamineranno tutte le memorie scritte, i documenti, le dichiarazioni giurate, le pubblicazioni e tutti gli altri elementi di prova ivi compresi quelli orali, che siano stati ad essi presentati da o per conto di una delle parti, e riconosceranno loro il valore probatorio che a loro giudizio essi meritano.
2) - a) Ciascuna parte puo' presentare ai conciliatori qualsiasi elemento che essa consideri pertinente; al momento della presentazione rilascera' copia conforme direttamente a tutte le altre parti in causa che avranno per replicare un termine ragionevole;
b) i conciliatori saranno i soli giudici della pertinenza e dell'importanza dei mezzi di prova presentati loro dalle parti;
c) i conciliatori potranno chiedere alle parti di produrre ogni ulteriore elemento di prova che essi ritengano necessario alla comprensione e valutazione della controversia, a condizione che, se tali prove addizionali siano prodotte, le altre parti in causa abbiano una ragionevole possibilita' di presentare le loro osservazioni.
Regola 8
1) - Tutte le volte che nel Codice o nelle presenti Regole e' previsto un termine per il compimento di un atto, il giorno dal quale il termine comincia a decorrere non sara' conteggiato, eccetto quando l'ultimo giorno cade di sabato, domenica o festivita' pubblica nel luogo della conciliazione, nel qual caso il giorno di scadenza sara' il successivo giorno lavorativo.
2) - Quando i termine e' inferiore ai sette giorni, il sabato, la domenica e le festivita' pubbliche che cadono in detto periodo devono essere escluse dal computo.
Regola 9
Subordinatamente alle disposizioni relative ai termini procedurali previsti nel Codice, i conciliatori possono, su richiesta di una delle parti o a seguito di accordi tra di esse, prorogare i termini da essi stessi fissati.
Regola 10
1) - I conciliatori fisseranno l'ordine dei lavori e, a meno che non sia altrimenti concordato la data e l'ora di ciascuna seduta.
2) - Salvo che le parti stabiliscano diversamente, i processi si svolgeranno a porte chiuse.
3) - I conciliatori dovranno espressamente richiedere a tutte le Parti se esse hanno ulteriori prove da presentare prima che il procedimento venga dichiarato chiuso. Quanto sopra deve essere annotato nel processo verbale.
Regola 11
1) - Le raccomandazioni dei conciliatori dovranno essere redatte in forma scritta e dovranno comprendere:
a) l'indicazione ed il preciso indirizzo di ciascuna delle parti;
b) una descrizione del metodo di nomina dei conciliatori, con i relativi nomi;
c) la data o le date ed il luogo del procedimento di conciliazione;
d) un resoconto sommario del procedimento di conciliazione, nel modo giudicato piu' appropriato dai conciliatori;
e) una sintesi dei fatti accertati dai conciliatori;
f) una sintesi delle conclusioni presentate dalle parti;
g) le decisioni rese sulle questioni controverse, con l'esposizione delle motivazioni;
h) la firma dei conciliatori e la data di ogni firma;
i) un indirizzo per la comunicazione dell'accettazione o del rifiuto della raccomandazione.
Regola 12
La raccomandazione dovra', per quanto possibile, contenere una decisione sulle spese secondo le norme del Codice. Se la raccomandazione non contiene decisioni circa le spese, i conciliatori dovranno, non appena possibile dopo l'emissione della raccomandazione e in ogni caso non oltre i 60 giorni dalla data stessa emettere una decisione scritta riguardante le spese ai termini del Codice.
Regola 13
Le raccomandazioni dei conciliatori terranno conto anche di casi analoghi precedenti, ove cio' serva a facilitare una piu' uniforme attuazione del Codice e l'osservanza delle raccomandazioni dei conciliatori.
Atto finale
ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DI PLENIPOTENZIARI DELLE NAZIONI UNITE SU UN CODICE DI CONDOTTA DELLE CONFERENZE DI LINEA SVOLTASI PRESSO L'UFFICIO DELLE NAZIONI UNITE, A GINEVRA, DAL 12 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 1973 E DALL'11 MARZO AL 6 APRILE 1974.
FATTO A GINEVRA, IL 6 APRILE 1974.
0
1.L'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nella sua Risoluzione 3035 (XXVII) del 19 dicembre 1972, ha pregato il Segretario Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite, di convocare al piu' presto nel 1973, sotto gli auspici della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, una Conferenza di plenipotenziari al fine di esaminare ed adottare una Convenzione o altro istrumento multilaterale avente forza obbligatoria, relativo ad un Codice di condotta delle Conferenze marittime.
2. La Conferenza di plenipotenziari delle Nazioni Unite su un Codice di condotta delle Conferenze marittime si e' riunita nell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra. La prima parte della Conferenza si e' svolta dal 12 novembre al 15 dicembre 1973, e la seconda parte, dall'11 marzo al 6 aprile 1974.
3. Hanno partecipato alle due Parti della Conferenza i Governi dei 79 Stati qui di seguito elencati membri dell'UNCTAD:
Algeria
Germania, Repubblica Federale di Cile
Arabia Saudita Cina
Argentina Colombia
Astralia Costa D'Avorio
Bangladesh Cuba
Belgio Danimarca
Bolivia Egitto
Brasile El Salvador
Bulgaria Emirati arabi uniti
Burundi Equador
Canada Spagna
Stati Uniti d'America Repubblica del Vietnam
Finlandia Repubblica Khmer
Francia Repubblica Socialista sovietica di Ucraina
Gabon
Ghana Romania
Grecia Regno Unito di Gran Bretagna
Guatemala e d'Irlanda del Nord
Honduras Senegal
Ungheria Singapore
India Sudan
Indonesia Sri Lanka
Irak Svezia
Italia Svizzera
Giamaica Cecoslovacchia
Giappone Tailandia
Liberia Trinita' e Tobago
Madagascar Tunisia
Malesia Turchia
Marocco Unione delle Repubbliche Socialiste
Messico sovietiche
Nicaragua Uruguay
Nigeria Venezuela
Norvegia Yemen democratico
Nuova-Zelanda Iugoslavia
Pakistan Zaire
Panama
Paesi-Bassi
Peru
Filippine
Polonia
Repubblica araba libica
Repubblica araba siriana
Repubblica di Corea
Repubblica democratica tedesca
4. I Governi dei 4 seguenti Stati membri dell'UNCTAD hanno partecipato soltanto alla prima parte della Conferenza:
Afganistan
Costa Rica
Etiopia
Uganda
5. I Governi dei 9 seguenti Stati membri dell'UNCTAD hanno partecipato soltanto alla seconda parte della Conferenza:
Rhoutan Kuweit
Guinea Repubblica Unita di Tanzania
Guiana Repubblica Unita del Cameroun
Iran Ciad
Kenia
6. Il Governo del seguente Stato membro dell'UNCTAD era rappresentato da un osservatore ad entrambe le parti della Conferenza:
Austria
7. I Governi dei seguenti Stati membri dell'UNCTAD erano rappresentati da osservatori soltanto nella prima parte della Conferenza:
Iran
Kuweit
8. La Commissione economica per l'Africa era rappresentata nella prima parte della Conferenza.
9. Un rappresentante del seguente Ente specializzato ha partecipato ad entrambe le parti della Conferenza:
Fondo monetario internazionale
10. Un rappresentante della seguente istituzione specializzata ha partecipato alla prima parte della Conferenza:
Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.
11. I seguenti organismi intergovernativi hanno partecipato ad entrambe le parti della Conferenza in qualita' di osservatori:
Comunita' dell'Africa Orientale
Comunita' economica europea
Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico
Organizzazione dell'Unita' africana
Organizzazioone degli Stati americani
Segretario del Commonwealt
12. Le seguenti organizzazioni non governative erano rappresentate da osservatori ad entrambe le parti della Conferenza:
Associazione del trasporto aereo internazionale
Associazione internazionale degli armatori
Camera di commercio internazionale
Consiglio delle Associazioni Nazionali di armatori d'Europa e del
Giappone
Conferenza marittima internazionale e baltica
Consigli nazionali di caricatori marittimi d'Europa - in plenaria
Federzione internazionale delle Associazioni di transitari
13. Le seguenti Organizzazioni non governative erano rappresentate da osservatori nella IIa parte soltanto della Conferenza:
Associazione di coordinamento per la manipolazione dei carichi
Associazione internazionale dei porti.
14. Nel corso della Ia parte della Conferenza, e' stato eletto Presidente C.P. Srivastava (India). Essendo egli divenuto Segretario generale della Organizzazione intergovernativa della navigazione marittima il 1 gennaio 1974, e' stato deciso, nella IIa parte della Conferenza, che egli continuerebbe a svolgere l'incarico di presidenza, in qualita' di Presidente indipendente della Conferenza.
15. La Conferenza, durante la Ia parte, ha eletto i seguenti Vice-Presidenti:
I. Averin (URSS)
B.O. Awokoya (Nigeria)
G. Breuer (Reppublica Fedrale di Germania)
P. Daza (Cile)
J. de Groot (Paesi Bassi)
S. Kemgukuswa nato Nlaza (Zaire)
G.Negash (Etiopia)
R.J.Polaschek (Nuova-Zelanda)
M. Reed (Norvegia)
R.E. Reynolds (Canada)
J. Ruzika (Cecoslovacchia)
M. Shanmuganathan (Sri Lanka)
M.H.Umar (Indonesia)
M. H.S. Walker (Giamaica)
ha eletto
16) La Conferenza, nella IIa parte /KM. Mc Queen (Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord) per sostituire M. Reed (Norvegia) non assisteva alla seconda parte.
17) La Conferenza ha eletto E.J. Antoun (Stati Uniti d'America) come Relatore.
18) La Conferenza ha istituito le seguenti commissioni e comitati:
Ufficio di Presidenza
Presidente: Il Presidente della Conferenza.
Membri: Il Presidente, i Vice-Presidenti ed il Relatore della Conferenza, nonche' i Presidenti dei Comitati ampliati.
Primo Comitato ampliato
Presidente: M.D. Popov (Bulgaria)
Vice-Presidente/Relatore: H. Ben SALEM (Tunisia)
Secondo Comitato ampliato
Presidente: Y.K. Quartey (Ghana)
Vice-Presidente/Relatore: T. Tscherning (Svezia)
Terzo Comitato ampliato.
Presidente: F. Castillo Najera (Messico).
Vice-Presidente/Relatore: M.M. Husain (Pakistan)
Commissione di verifica dei poteri
Presidente: M.B. Brum (Uruguay)
Membri: Cina, Stati Uniti d'America, Grecia, Giappone, Nicaragua, Repubblica Unita di Tanzania, Senegal, Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, Uruguay.
19) Il Segretario Generale delle Organizzazioni delle Nazioni Unite era rappresentato dal Segretario generale dell'UNCTAD, M. Perez Guerrero. Il Direttore della Divisione Invisibili del Segretario dell'UNCTAD. W.R. Malinowski, ha svolto le funzioni di Direttore incaricato della Conferenza, ed il Segretario del Consiglio del Commercio e dello sviluppo, M.T. Adebanjo, ha svolto le funzioni del Segretario di Conferenza.
20) La Conferenza disponeva, comee base per i suoi lavori, dei rapporti predisposti dal Comitato preparatorio della Conferenza concernenti la prima e la seconda sessione (TD/CODE/1 e TD/CODE/2 e Corr. da 1 a 3). Nella IIa parte, la Conferenza si e' inoltre avvalsa del suo rapporto sulla Ia parte della Conferenza (TD/CODE/7).
21) Alla Conferenza sono state inoltre presentate tre note redatte dal Segretario dell'UNCTAD: "Glossario di termini utilizzati nel progetto di codice di condotta delle Conferenze marittime" (TD/CODE/L.2);
"Glossario di termini utilizzati nel testo proposto di codice di condotta delle Conferenze marittime." (TD/CODE/L.3) e "Disposizioni transitorie relative al Codice: clausole finali" (TD/CODE/L.4). Nella seconda parte, la Conferenza disponeva anche di un documento del segretariato dell'UNCTAD intitolato "Testi proposti per un codice di condotta delle Conferenze marittime, con le modifiche suggerite dal segretario dell'UNCTAD" (TD/CODE/L.15 e Add. 1).
22) In base alle sue delibere, cosi' come sono riassunte nei rapporti della Conferenza concernenti la prima e la seconda parte di detta Conferenza (TD/CODE 7 e TD/CODE/10), la Conferenza ha deciso di aprire alla firma la Convenzione relativa ad un codice di condotta delle Conferenze di linea allegato al presente Atto finale (annesso I).
23) Le risoluzioni adottate per la Conferenza sono riportate all'annesso II.
IN FEDE DI CHE, i rappresentanti sottoscritti hanno firmato il
presente Atto finale a nome del loro Stato.*
FATTO a Ginevra, il sei aprile mille novecentosettantaquattro, in un solo esemplare in lingua cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede. L'originale dell'Atto Finale sara' depositato negli archivi del Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Il Presidente della Conferenza:
C.P. Srivastava
Il Direttore incaricato della Conferenza:
W.R. Malinowski
Il Segretario della Conferenza:
M.T. Adebanjo.
* Gli Stati i cui rappresentanti hanno firmato l'Atto Finale sono i seguenti:Algeria, Germania, Repubblica federale di; Argentina, Australia, Bangladesh, Belgio, Bhoutan, Bolivia, Brasile, Bulgaria, Burundi, Canada, Cile, Cina, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Danimarca, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Equador, Spagna, Stati Uniti d'America, Finlandia, Francia, Gabon, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea; Honduras; Ungheria; India; Indonesia, Irak; Iran; Italia;
Giamaica; Giappone; Kenia; Kuweit; Liberia; Madagascar; Malesia, Marocco; Messico; Nicaragua; Norvegia, Nigeria; Nuova Zelanda;
Pakistan; Panama; Paesi Bassi; Peru, Filippine, Polonia, Repubblica araba libica, Repubblica di Corea, Repubblica democratica tedesca, Repubblica del Vietnam; Repubblica Khmer; Repubblica socialista sovietica di Ucraina; Repubblica Unita di Tanzania, Repubblica Unita del Cameroun; Romania; Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord; Senegal; Singapore; Sudan; Sri Lanka; Svezia; Svizzera;
Cecoslovacchia; Tailandia; Trinita' e Tobago; Tunisia; Turchia;
Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche; Uruguay; Venezuela;
Yemen democratico; Iugoslavia; Zaire.
Risoluzioni adottate dalla conferenza.
1. Completamento dei lavori della Conferenza.
Per il testo di questa Risoluzione, adottata dalla Conferenza nella sua 6a Riunione plenaria, il 15 dicembre 1973, al momento dell'aggiornamento, vedere Annesso I del Rapporto della Conferenza sulla prima parte della sua Sessione (TD/CODE/7).
2. Compagnie non conferenziate.
La Conferenza dei Plenipotenziari delle Nazioni Unite su di un Codice di condotta delle Conferenze di linea.
Avendo stabilito una Convenzione relativa ad un codice di condotta delle Conferenze di linea al fine di migliorare il sistema delle Conferenze stesse.
Osservando che la Convenzione e' applicabile alle Conferenze di linea ed ai loro rapporti esterni,
Decide quanto segue: 1) Nessuna disposizione della predetta disposizione sara' interpretata nel senso a negare di caricatori il diritto di scelta tra Compagnie associate ad una Conferenza e Compagnie non associate, subordinatamente agli accordi di fedelta' esistenti;
2) Le compagnie marittime non conferenziate concorrenti con una Conferenza dovrebbero aderire al principio della lealta' di concorrenza su base commerciale;
3) Nell'interesse dello sviluppo armonico dei servizi di trasporti marittimi, le Compagnie non conferenziate non dovrebbero essere impedite dall'operare, sempre che si conformino alle disposizioni del paragrafo 2 di cui sopra.
9a sessione plenaria - 6.4.1974
9o Riunione plenaria 6 aprile 1974
3) Conciliazione locale.
La Conferenza dei Plenipotenziari delle Nazioni Unite su di un Codice di Condotta delle Conferenze marittime di linea.
Tenendo conto dell'importanza delle norme relative alle consultazioni e dei procedimenti di risoluzione delle controversie previsti nella Convenzione per un Codice di Condotta delle Conferenze marittime di linea.
Notando che sono state formulate proposte dirette a prevedere nel Codice che talune controversie siano sottoposte a conciliazioni locali.
1) Invita la prima Conferenza di revisione che sara' convocata ai sensi dell'art. 52 della Convenzione a dare priorita' all'argomento della conciliazione locale, prendendo in considerazione le opinioni esposte dalle parti contraenti alla Convenzione, per acclarare se l'assenza di una conciliazione locale abbia o meno impedito l'efficace risoluzione delle controversie; e, nel caso affermativo, quali materie dovrebbero essere attribuite alla Conciliazione locale e quali procedure dovrebbero essere applicate per risolvere tali controversie.
2) Concorda che nella preparazione della conferenza di revisione il depositario debba richiedere le opinioni di tutti gli aventi titolo a partecipare a tale Conferenza, la quale dovrebbe essere invitata a prendere in considerazione le opinioni delle Autorita' competenti, delle Conferenze marittime di linea e delle organizzazioni dei caricatori.