051U0012
051U0012
Ratifica, con modificazione, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 815, concernente l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza. (LEGGE 03 gennaio 1951 n. 12)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 815 , e' ratificato con la seguente modificazione:
Articolo unico. - E' sostituito dal seguente:
"Sino a tutto l'anno 1951 l'avanzamento nei vari gradi dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza continuera' ad effettuarsi esclusivamente ad anzianita', prescindendo da qualsiasi esame od esperimento e dai prescritti requisiti di comando e di servizio, fermi restando i requisiti di permanenza minima nel grado di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 giugno 1937, n. 913 ".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 gennaio 1951 EINAUDI DE GASPERI - PELLA - VANONI Visto, il Guardasigilli: SEGNI