051U0445
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Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090: Aumento delle tasse e degli emolumenti che i Comuni e le Province sono autorizzati ad esigere per la spedizione ordinaria ed urgente degli atti anagrafici di stato civile, delle carte di identita' e dei diritti di segreteria. (LEGGE 05 giugno 1951 n. 445)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090 , e' ratificato con la seguente modificazione:
Art. 3. - E' sostituito dal seguente:
"La quota massima dei diritti di segreteria spettante ai segretari provinciali e comunali, a termini degli articoli 142, secondo comma, e 205, ultimo comma, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , e' commisurata alla meta' delle stipendio e della indennita' caroviveri percepiti dai segretari stessi".
Art. 2
Ogni disposizione incompatibile con la presente legge e' abrogata.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 giugno 1951 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI