050U1100
050U1100
Trattato (LEGGE 24 novembre 1950 n. 1100)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato di pace, amicizia e collaborazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica Dominicana concluso a Ciudad Trujillo il 27 settembre 1949.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato suddetto.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 24 novembre 1950 EINAUDI Da GASPERI - SFORZA PELLA Visto, il Guardasigilli: SEGNI
Art. 1
Trattato di pace, amicizia e collaborazione fra la Repubblica Dominicana e la Repubblica italiana
Il Presidente della Repubblica italiana e il Presidente della
Repubblica Dominicana, allo scopo di cementare la pace e di rafforzare le relazioni fra i due Paesi rinnovando la tradizionale amicizia che vincola i rispettivi popoli, hanno deciso di concludere un Trattato di pace, amicizia e collaborazione, e hanno nominato, a tale scopo, quali loro rispettivi Plenipotenziari:
Il Presidente della Repubblica italiana:
l'on. Giuseppe Brusasca, Sottosegretario di Stato per gli
Affari esteri,
Il Presidente della Repubblica Dominicana:
Il Lic. Mannel A. Pena Batlle, Ambasciatore Straordinario e
Plenipotenziario, incaricato della Segreteria di Stato per gli Affari esteri,
i quali dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri ed averli riconosciuti in buona fede e debita forma, hanno convenuto sulle disposizioni seguenti:
Art. 1.
La Repubblica italiana e la Repubblica Dominicana dichiarano
cessato lo stato di guerra che esistette fra le due Nazioni, a decorrere dall'11 dicembre 1941 e ristabilita la pace e la tradizionale amicizia fra i rispettivi popoli e governi.
Art. 2
Art. 2.
La Repubblica italiana e la Repubblica Dominicana rinunciano a far valere qualsiasi reclamo loro e dei loro rispettivi cittadini per atti derivanti dallo stato di guerra dopo l'11 dicembre 1941.
Ciascuna delle due Alte Parti contraenti s'impegna di assumere a
proprio carico e di regolare direttamente con i propri cittadini, in conformita' con le proprie leggi che sono o che saranno in vigore, qualsiasi reclamo che costoro possano far valere per atti o misure di guerra adottate dall'Alta Parte contraente dopo l'11 dicembre 1941.
Art. 3
Art. 3.
Tutte le misure restrittive adottate dall'Italia e dalla Repubblica
Dominicana durante lo stato di guerra, o in conseguenza di essa, nei confronti dei cittadini dominicani e italiani, e dei loro beni, e relative, inoltre, alle istituzioni dominicane o italiane, sono revocate.
I beni o titoli di proprieta' relativi ai beni suddetti, che si
trovino tuttora, rispettivamente, in mano dei Governi italiano e dominicano, saranno restituiti ai proprietari al momento della firma del presente Trattato.
Art. 4
Art. 4.
Le Alte Parti contraenti hanno il proposito di sviluppare con tutti
i mezzi possibili le relazioni fra i due Paesi, al fine di rafforzare i vincoli di amicizia e simpatia tra i loro popoli e di apportare il loro piu' efficace contributo alla collaborazione internazionale.
Art. 5
Art. 5.
Qualsiasi controversia di carattere giuridico che potesse sorgere nel futuro tra le Alte Parti contraenti e che non fosse possibile risolvere per le ordinarie vie diplomatiche, sara' sottoposta a richiesta di una delle Parti, alla decisione della Corte Internazionale di Giustizia, secondo lo spirito e le disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.
Art. 6
Art. 6.
Il presente Trattato sara' ratificato dalle Alte Parti contraenti, in conformita' alle rispettive norme costituzionali, e gli strumenti di ratifica saranno scambiati nella citta' di Roma nel piu' breve tempo possibile.
In fede di che i rispettivi plenipotenziari hanno apposto le loro firme e sigilli in calce al presente Trattato.
Fatto in Ciudad Trujillo, in duplice originale, ciascuno in lingua italiana o spagnola, facenti entrambi ugualmente fede, il ventisette settembre millenovecentoquarantanove.
Per il Governo
della Repubblica italiana
GIUSEPPE BUSASCA
Per il Governo
della Repubblica Dominicana
MANUEL A. PENA BATLLE
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
Tratado
Tratado de paz, amistad y colaboracion
entre la Republica Dominicana y la Repubblica italiana
Parte di provvedimento in formato grafico