054U1131
054U1131
Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra il 10 gennaio 1952: Convenzione internazionale per facilitare il transito alle frontiere delle merci trasportate per ferrovia; Convenzione internazionale per facilitare il transito alle frontiere dei viaggiatori e dei bagagli trasportati per ferrovia. (LEGGE 16 ottobre 1954 n. 1131)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra il 10 gennaio 1952:
Convenzione internazionale per facilitare il transito alle frontiere delle merci trasportate per ferrovia;
Convenzione internazionale per facilitare il transito alle frontiere dei viaggiatori e dei bagagli trasportati per ferrovia.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 16 ottobre 1954 EINAUDI SCELBA - MARTINO - TREMELLONI - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Convention
Convention internationale potur faciliter le franchissement des frontieres aux marchandises transportees par voie ferree.
Parte di provvedimento in formato grafico