Monitoring Gesetzessammlung

062U1889

IT - Leggi di Ratifica

062U1889

Ratifica ed esecuzione del secondo Accordo internazionale sullo stagno adottato a Londra il 1 settembre 1960. (LEGGE 03 dicembre 1962 n. 1889)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il secondo Accordo internazionale sullo stagno, adottato a Londra il 1 settembre 1960.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo XXI dell'Accordo stesso.

Art. 3

All'onere derivante dall'esecuzione della presente legge si fara' fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 47 dello stato di previsione dello spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1961-62 e con quello dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 dicembre 1962 SEGNI FANFANI - PICCIONI - TRABUCCHI - TREMELLONI - COLOMBO - PRETI Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Accordo

Secondo Accordo internazionale sullo stagno
(Londra, 1 settembre 1960)
DEUXIEME ACCORD INTERNATIONAL SUR L'ETAIN
Parte di provvedimento in formato grafico
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