Monitoring Gesetzessammlung

076U0427

IT - Leggi di Ratifica

076U0427

Ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo del Laboratorio europeo di biologia molecolare, firmato a Ginevra il 10 maggio 1973. (LEGGE 19 maggio 1976 n. 427)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo istitutivo del Laboratorio europeo di biologia molecolare, firmato a Ginevra il 10 maggio 1973.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XV dell'accordo stesso.

Art. 3

E' autorizzata la spesa occorrente per la partecipazione italiana all'accordo di cui all'articolo 1, in essa compresa quella derivante dalla partecipazione italiana alla Conferenza europea di biologia molecolare.

Art. 4

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nell'anno finanziario 1975, valutato in complessive L. 1.128.500.000 si provvede quanto a lire 272 milioni a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974, quanto a lire 230 milioni a carico del fondo speciale di cui al capitolo 5381 del predetto stato di previsione per lo stesso anno finanziario e quanto a L. 626.500.000 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa di detto Ministero per l'anno finanziario 1975.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 19 maggio 1976 LEONE MORO - RUMOR - COLOMBO - PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Accord

ALLEGATO
ACCORD INSTITUANT LE LABORATOIRE EUROPEEN DE BIOLOGIE MOLECULAIRE
Parte di provvedimento in formato grafico
ANNEXE
A L'ACCORD INSTITUANT LE LABORATOIRE EUROPEEN DE BIOLOGIE MOLECULAIRE
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
ACCORDO
CHE ISTITUISCE IL LABORATORIO EUROPEO DI BIOLOGIA MOLECOLARE
La Repubblica Austriaca
La Confederazione elvetica
Il Regno di Danimarca
La Repubblica Francese
La Repubblica Federale di Germania
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Lo Stato d'Israele
La Repubblica italiana
Il Regno dei Paesi Bassi
Il Regno di Svezia
che sono parti contraenti dell'Accordo istitutivo della Conferenza Europea per la biologia molecolare (di seguito chiamata CEBM) firmato a Ginevra il 13 febbraio 1969;
considerando che la cooperazione internazionale esistente nel campo della biologia molecolare dovrebbe essere estesa mediante l'istituzione di un laboratorio europeo di biologia molecolare e prendendo atto delle proposte che sono state elaborate a tal fine dall'Organizzazione europea di biologia molecolare (di seguito chiamata OEBM);
vista la risoluzione del 28 giugno 1972 con la quale la CEBM ha approvato il progetto per tale laboratorio conformemente all'articolo II paragrafo 3 dell'Accordo citato, in virtu' del quale possono essere attuati Progetti Speciali;
desiderando precisare le clausole e le condizioni in base alle quali il laboratorio verra' istituito e gestito in modo tale che esse non vengano pregiudicate da una eventuale modifica dell'Accordo che istituisce la CEBM;
prendendo atto che la CEBM ha accettato le disposizioni del presente Accordo che la riguardano:
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Istituzione del Laboratorio
1. Col presente Accordo viene istituito il Laboratorio Europeo di biologia molecolare (di seguito chiamato "Laboratorio") sotto forma di istituzione intergovernativa.
2. La sede del Laboratorio e' a Heildelberg, nella Repubblica Federale tedesca.

Art. 2

Articolo 2
Scopi e Mezzi
1. Il Laboratorio favorisce la cooperazione tra gli Stati europei nella ricerca fondamentale, nello sviluppo di strumenti avanzati e nell'insegnamento ad alto livello nel campo della biologia molecolare nonche' in altri campi di ricerca essenzialmente connessi a questo; a tale scopo esso concentra la propria attivita' su quei lavori che non vengono effettuati ne' abitualmente ne' facilmente dalle istituzioni nazionali. I risultati dei lavori sperimentali e teorici del Laboratorio vengono pubblicati o altrimenti resi generalmente accessibili.
2. Per assolvere ai suoi compiti, il Laboratorio attua un programma che prevede:
a) l'applicazione di concetti e metodi molecolari per la ricerca relativa ai processi biologici di base;
b) lo sviluppo e l'applicazione degli strumenti della tecnologia necessaria;
c) fornitura di locali di lavoro e di installazioni di ricerca per scienziati ospiti;
d) attivita' di formazione ed insegnamento ad alto livello.
3. Il Laboratorio puo' creare a far funzionare gli impianti necessari per il suo programma.
Il Laboratorio comprende:
a) l'equipaggiamento necessario per l'attuazione del programma perseguito dal laboratorio;
b) gli edifici necessari per accogliere l'equipaggiamento menzionato alla precedente lettera a), l'amministrazione del Laboratorio per assicurare l'attuazione delle sue altre funzioni.
4. Il Laboratorio organizza e patrocina il piu' largamente possibile la cooperazione internazionale nei settori di ricerca definiti al par. 1) e 2) del presente articolo, in armonia col programma generale della CEBM. Tale collaborazione comprende in particolare la promozione di contatti e scambi fra scienziati e la diffusione delle informazioni. Nell'ambito dei fini che si propone, il Laboratorio fara' in modo, inoltre, di collaborare il piu' largamente possibile con altri organismi di ricerca mediante la cooperazione e la consultazione.
Il Laboratorio evitera' di svolgere lavori che vengono gia' effettuati da organismi suddetti.

Art. 3

Articolo 3
Membri
Le parti contraenti del presente Accordo sono gli Stati membri del Laboratorio.

Art. 4

Articolo 4
Cooperazione
1. Il Laboratorio agira' in stretta cooperazione con la CEBM.
2. Il Laboratorio puo' decidere di cooperare con Stati non membri, con organismi nazionali di tali Stati, con organizzazioni internazionali governative o non governative.
Tale cooperazione, nonche' le sue condizioni e modalita' verranno definite di volta in volta secondo le circostanze dal Consiglio mediante decisione presa all'unanimita' degli Stati membri presenti e votanti.

Art. 5

Articolo 5
Organi
Gli Organi del Laboratorio sono il Consiglio ed il Direttore Generale.

Art. 6

Articolo 6
Il Consiglio
Composizione
1. Il Consiglio e' composto da tutti gli Stati membri del Laboratorio. Ogni Stato membro e' rappresentato al massimo da due delegati che possono essere assistiti da consiglieri.
Il Consiglio elegge un presidente e due vice-presidenti che restano in carica per la durata di un anno; essi non possono essere rieletti per piu' di due volte consecutive.
Osservatori
2. a) gli Stati che non sono parti contraenti del presente Accordo possono assistere alle riunioni del Consiglio in qualita' di osservatori alle seguenti condizioni:
i) Membri della CEBM: di diritto;
ii) Stati non membri della CEBM: per decisione del Consiglio preso all'unanimita' degli Stati membri presenti e
votanti;
b) l'OEBM ed altri osservatori possono assistere alle riunioni del Consiglio conformemente al regolamento interno
adottato dal Consiglio stesso ai sensi del par. 3)
lettera j) del presente articolo.
Poteri
3. Il Consiglio:
a) determina la politica del Laboratorio in campo scientifico, tecnico ed amministrativo, in particolare mediante l'impartizione di direttive al Direttore Generale;
b) approva un progetto-quadro per l'esecuzione del programma definito all'articolo 2) par. 2) del presente Accordo e ne fissa la durata. Mediante l'approvazione di tale progetto il Consiglio decide all'unanimita' dei voti degli Stati membri presenti e votanti un periodo minimo per la partecipazione al programma suddetto e l'ammontare massimo dei mezzi che possono essere impegnati o spesi durante questo periodo, ne' tale periodo ne' tale ammontare possono essere modificati successivamente senza una decisione del Consiglio presa all'unanimita' dagli Stati membri presenti e votanti. Alla fine del periodo suddetto il Consiglio determina allo stesso modo l'ammontare massimo dei mezzi destinati ad un nuovo periodo fissato dal Consiglio;
c) adotta il bilancio annuale alla maggioranza dei due terzi degli Stati membri presenti e votanti con la riserva che i contributi di tali Stati membri costituiscano per lo meno due terzi dei contributi complessivi del bilancio del Laboratorio oppure che tutti gli Stati membri presenti e votanti si pronuncino favorevolmente meno uno;
d) approva alla maggioranza dei due terzi degli Stati membri presenti e votanti la previsione provvisoria delle spese per i due anni successivi;
e) adotta alla maggioranza dei due terzi degli Stati membri presenti e votanti il Regolamento finanziario del Laboratorio;
f) approva e pubblica il rendiconto annuale controllato;
g) approva il rapporto annuale presentato dal Direttore generale;
h) stabilisce l'organico necessario;
i) adotta alla maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri lo Statuto del personale;
j) stabilisce con la maggioranza dei due terzi degli Stati membri presenti e votanti la creazione di gruppi e di installazioni del Laboratorio al di fuori della sua sede;
k) adotta un regolamento interno;
l) detiene tutti gli altri poteri ed esercita tutte le altre funzioni necessarie al conseguimento dei fini del Laboratorio quali sono definiti nel presente Accordo.
4. Il Consiglio puo' modificarne il programma di cui al par. 2) dell'articolo 2) del presente Accordo mediante decisione presa all'unanimita' degli Stati membri presenti e votanti.
Sessioni
5. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno in sessione ordinaria. Esso puo' inoltre riunirsi in sessione straordinaria.
Le sessioni hanno luogo nella sede del Laboratorio, salvo decisione contraria del Consiglio.
Votazioni
6. a) i) ogni Stato membro dispone di un voto nel Consiglio;
ii) gli Stati che hanno firmato il presente Accordo ma non
l'hanno ancora ratificato, accettato o approvato possono
farsi rappresentare senza diritto di voto alle sessioni
del Consiglio e prendere parte ai suoi lavori per un
periodo di due anni dall'entrata in vigore del presente
Accordo in conformita' coll'articolo XV par. 4) lettera
a);
iii) uno Stato membro in ritardo nel pagamento dei propri
contributi, non ha diritto di voto in quella sessione del
Consiglio nel corso della quale il Direttore Generale
dichiari che l'ammontare dell'arretrato uguaglia o supera
l'ammontare dei contributi dovuti dallo Stato suddetto
per i due esercizi finanziari precedenti.
b) Salvo disposizioni contrarie del presente Accordo le decisioni del Consiglio vengono prese a maggioranza degli Stati membri presenti e votanti.
c) La presenza dei delegati della maggioranza di tutti gli Stati membri e' necessaria per costituire il quorum per tutte le sessioni del Consiglio.
Organi sussidiari
7. a) Il Consiglio istituisce mediante decisione presa alla maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri un Comitato consultivo scientifico, un Comitato finanziario ed ogni altro organo sussidiario che si dimostri necessario.
b) La decisione che istituisce il Comitato consultivo scientifico contiene disposizioni relative alla composizione e ai compiti di tale Comitato, ed alla rotazione dei suoi membri, in conformita' con l'articolo VIII del presente Accordo e definisce inoltre le modalita' per l'esercizio della sua attivita'.
c) La decisione che istituisce il Comitato finanziario e gli altri organi sussidiari dovra' comprendere le disposizioni relative alla composizione ed ai compiti degli organi suddetti.
d) Gli organi sussidiari adottano un proprio regolamento interno.

Art. 7

Articolo 7
Direttore generale e Personale
1. a) Il Consiglio nomina alla maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri un Direttore Generale per un periodo di tempo determinato e puo' con la stessa maggioranza porre fine alle sue funzioni.
b) In caso di vacanza del posto, il Consiglio puo' differire la nomina del Direttore Generale per tutto il periodo di tempo che gli sembra opportuno. In tal caso il Consiglio designa in luogo del Direttore generale una persona di cui determina i poteri e le responsabilita'.
2. Il Direttore Generale e' il piu' alto funzionario esecutivo ed il rappresentante legale del Laboratorio.
3. a) Il Direttore generale presenta al Consiglio:
i) il progetto del piano-quadro di cui all'articolo VI par.
3) lettera b);
ii) il bilancio e la stima provvisoria prevista all'articolo VI par. 3) lettera c) e d) del presente Accordo;
iii) i conti annuali controllati ed il rapporto annuale
previsto all'articolo VI par. 3) lettera f) e g).
b) Il Direttore generale trasmette alla CEBM per l'esame il rapporto annuale approvato dal Consiglio in conformita' con l'articolo VI par. 3) lettera g) del presente Accordo.
4. Il Direttore generale e' assistito dal personale scientifico, tecnico, amministrativo e di segreteria autorizzato dal Consiglio.
5. Il Personale viene assunto e licenziato dal Direttore generale.
Il Consiglio approva la nomina ed il licenziamento del Personale direttivo definito come tale dallo Statuto del Personale. Inizio e fine di ogni rapporto di lavoro avvengono in conformita' con lo Statuto del Personale. Ogni persona non facente parte del Personale che viene invitata a lavorare nel Laboratorio e' sottoposto all'Autorita' del Direttore generale e deve rispettare tutte le disposizioni generali approvate dal Consiglio.
6. Ogni Stato membro deve rispettare, per quanto concerne il Laboratorio, il carattere esclusivamente internazionale della responsabilita' del Direttore generale e del personale.
Nell'esercizio delle loro funzioni essi non possono ne' sollecitare ne' accettare istruzioni da alcuno Stato membro, Governo od altra autorita' estranea al Laboratorio.

Art. 8

Articolo 8
Comitato consultivo scientifico
1. Il Comitato consultivo scientifico creato in conformita' all'articolo VI par. 7) del presente Accordo da' pareri al Consiglio per quanto concerne in particolare le proposte del Direttore Generale relative all'attuazione del programma del Laboratorio.
2. Il Comitato e' costituito da scienziati eminenti che vengono nominati a titolo personale e non come rappresentanti di Stati membri. I membri del Comitato devono essere scelti tra gli scienziati appartenenti ad una vasta gamma di settori scientifici pertinenti in modo da coprire per quanto possibile sia il campo della biologia molecolare che altre discipline scientifiche affini. Il Direttore generale dopo aver opportunamente consultato in particolare il Consiglio dell'OEBM e le competenti istituzioni nazionali propone al Consiglio una lista di candidati che il Consiglio prendera' in considerazione ai fini della nomina a membri del Comitato.

Art. 9

Articolo 9
Bilancio
1. L'esercizio finanziario del Laboratorio va dal 1 gennaio al 31 dicembre.
2. Il Direttore Generale entro il 1 ottobre di ogni anno presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio un bilancio contenente l'indicazione dettagliata delle entrate ed uscite del Laboratorio per l'esercizio finanziario successivo.
3. Il Laboratorio viene finanziato mediante:
a) i contributi finanziari degli Stati membri;
b) donazioni fatte dagli Stati membri in aggiunta ai loro contributi finanziari, a meno che il Consiglio con la maggioranza dei due terzi degli Stati membri presenti e votanti non decida che la
donazione e' incompatibile con i fini del Laboratorio, e
c) ogni altra entrata, in particolare le donazioni fatte da organizzazioni private o da singoli individui, la cui accettazione richiede l'approvazione del Consiglio alla maggioranza dei due terzi degli Stati membri presenti e votanti.
4. Il bilancio del Laboratorio viene espresso in unita' di conto corrispondenti a 0,88867088 g di oro fino.

Art. 10

Articolo 10
Contributi e verifica dei conti
1. Ogni Stato membro contribuisce annualmente alle spese d'investimento ed alle spese correnti di funzionamento del Laboratorio mediante versamento in divisa convertibile; l'ammontare della somma globale viene calcolata secondo una proporzione stabilita ogni tre anni dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri e basata sulla media del reddito nazionale netto al costo dei fattori di ogni Stato membro durante gli ultimi tre anni per i quali si dispone di statistiche.
2. Il Consiglio puo' decidere alla maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri di tener conto di ogni circostanza particolare di uno Stato membro e di modificare in conseguenza il suo contributo.
Le circostanze particolari ai sensi della presente disposizione sussistono essenzialmente quando il reddito nazionale pro-capite di uno Stato membro e' inferiore ad una cifra che sara' stabilita dal Consiglio con la stessa maggioranza oppure quando uno Stato membro e' tenuto a contribuire per piu' del 30 per cento dell'ammontare totale dei contributi fissati dal Consiglio in conformita' con la scala di cui al par. 1) del presente articolo.
3. a) Gli Stati che diventano parti contraenti del presente Accordo posteriormente al 31 dicembre dell'anno della sua entrata in vigore, corrispondono, oltre ai contributi per le spese future d'investimento e per le spese correnti di funzionamento, un contributo speciale per le spese d'investimento precedentemente sostenute dal Laboratorio.
L'ammontare di questo contributo speciale e' fissato dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri.
b) Tutti i contributi corrisposti ai sensi della precedente lettera a) verranno usati per ridurre i contributi degli altri Stati membri salvo decisione contraria del Consiglio con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri.
4. Se dopo l'entrata in vigore del presente Accordo uno Stato diventa parte contraente di esso o cessa di esserlo, la scala dei contributi di cui al par. 1) viene modificata. La nuova scala entra in vigore all'inizio dell'esercizio finanziario successivo.
5. Il Direttore Generale notifica agli Stati membri l'ammontare dei loro contributi annuali e, in accordo con il Comitato finanziario, le date di versamento.
6. Il Direttore generale tiene il conto esatto di tutte le entrate ed uscite.
7. Il Consiglio nomina dei revisori dei conti che esaminano la contabilita' del Laboratorio. I suddetti revisori sottopongono al Consiglio un rendiconto annuale.
8. Il Direttore generale fornisce ai revisori dei conti tutte le informazioni e tutta l'assistenza di cui possono avere bisogno per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 11

Articolo 11
Stato giuridico
Il Laboratorio gode della personalita' giuridica. In particolare esso ha la capacita' di stipulare contratti, di acquistare ed alienare beni mobili ed immobili e di stare in giudizio. Lo Stato in cui si trova il Laboratorio stipulera' con esso un accordo di sede relativo alla posizione giuridica, ai privilegi e alle immunita' del Laboratorio e del suo personale che sono necessari per il conseguimento dei fini del Laboratorio e per l'esercizio delle sue funzioni; tale accordo necessita dell'approvazione del Consiglio con la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri.

Art. 12

Articolo 12
Composizione delle controversie
Ogni controversia tra due o piu' Stati membri relativa all'interpretazione o applicazione del presente Accordo che non venga composta mediante i buoni uffici del Consiglio sara' sottoposta, su richiesta di una delle parti in causa, alla Corte internazionale di giustizia a meno che gli Stati membri interessati non giungano a concordare un altro modo per comporre la controversia entro tre mesi a partire dal momento in cui il Presidente del Consiglio ha dichiarato che la controversia non puo' essere composta mediante i buoni uffici del Consiglio stesso.

Art. 13

Articolo 13
Emendamenti
1. Ogni eventuale proposta di modifica del presente Accordo da parte di uno Stato membro verra' iscritta nell'ordine del giorno della sessione ordinaria del Consiglio che segue immediatamente al deposito della proposta presso il Direttore generale. Una proposta di emendamento puo' essere inoltre oggetto di una sessione straordinaria.
2. Ogni emendamento del presente Accordo necessita dell'approvazione unanime degli Stati membri. Questi notificano la loro approvazione per iscritto al Governo svizzero.
3. Gli emendamenti entrano in vigore 30 giorni dopo il deposito dell'ultima notifica scritta di accettazione.

Art. 14

Articolo 14
Scioglimento
Il Laboratorio verra' sciolto qualora il numero degli Stati membri diventi inferiore a tre. Fatta riserva per un accordo che eventualmente puo' essere preso tra gli Stati membri al momento dello scioglimento, lo Stato in cui ha sede il Laboratorio e' competente per la liquidazione dello stesso. Salvo decisione contraria degli Stati membri, l'attivo verra' suddiviso tra gli Stati che al momento dello scioglimento sono membri del Laboratorio, e precisamente in proporzione ai pagamenti da essi effettuati. Se esiste un passivo, esso dovra' essere coperto da tali Stati membri in proporzione ai loro contributi fissati per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 15

Articolo 15
Firma, ratifica, adesione, entrata in vigore
1. Il presente Accordo e' aperto alla firma degli Stati membri della CEBM fino alla sua entrata in vigore in conformita' col par. 4) a) del presente articolo.
2. Il presente Accordo e' sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti appropriati vengono depositati presso il Governo svizzero.
3. a) Ogni Stato membro della CEBM non firmatario del presente Accordo vi puo' aderire in qualsiasi ulteriore momento.
b) La cessazione dell'Accordo che istituisce la CEBM non impedisce che possa aderire al presente Accordo uno Stato che in precedenza e' stato parte contraente del suddetto Accordo o a riguardo del quale e' stato preso, in conformita' col par. 2) dell'articolo III del suddetto accordo, la decisione che gli consente di aderirvi.
c) Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Governo svizzero.
4. a) Il presente Accordo entra in vigore non appena sara' stato ratificato, accettato o approvato dalla maggioranza degli Stati elencati nel preambolo del presente Accordo, ivi compreso lo Stato sul territorio del quale e' situata la sede del Laboratorio e sotto riserva che l'ammontare complessivo dei contributi degli Stati suddetti rappresentino almeno il settanta per cento del totale dei contributi elencati nella tabella allegata al presente Accordo.
b) Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo ai sensi del par. 4) lettera a) del presente articolo il presente Accordo entrera' in vigore per ogni Stato firmatario che lo ratifica, l'accetta o l'approva successivamente, alla data del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
c) Per ogni Stato che aderisce al presente Accordo, questo entrera' in vigore alla data del deposito del suo strumento di adesione.
d) i) Il presente Accordo restera' inizialmente in vigore per un
periodo di sette anni. Successivamente esso restera' in
vigore per un periodo indeterminato, a meno che il
Consiglio, al piu' tardi un anno prima dello scadere del
termine dei sette anni, non decida con la maggioranza dei
due terzi di tutti gli Stati membri, e purche' i
contributi dei suddetti Stati membri non rappresentino
meno dei due terzi del totale dei contributi al bilancio
del Laboratorio, di prolungare per un periodo determinato
la durata del presente Accordo o di porvi fine.
ii) La cessazione dell'Accordo che istituisce la CEBM non
pregiudica la validita' del presente Accordo.

Art. 16

Articolo 16
Denuncia
1. Dopo che il presente Accordo entrera' in vigore, per la durata di sei anni ogni Stato contraente potra' denunciarlo con riserva dell'articolo VI par. 3) lettera b) del presente Accordo, mediante notifica al Governo svizzero. La denuncia ha effetto alla fine dell'esercizio finanziario successivo.
2. Se uno Stato membro non rispetta gli obblighi derivantigli dai termini del presente Accordo la sua qualita' di membro puo' essergli tolta mediante decisione del Consiglio presa alla maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri. Tale decisione viene notificata dal Direttore Generale agli Stati firmatari e aderenti.

Art. 17

Articolo 17
Notifiche e registrazioni
1. Il Governo svizzero notifica agli Stati firmatari ed aderenti:
a) tutte le firme;
b) il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o di adesione;
c) l'entrata in vigore del presente Accordo;
d) ogni accettazione scritta di emendamento notificata in conformita' col par. 3) dell'articolo XIII del presente Accordo;
e) l'entrata in vigore di ogni emendamento;
f) ogni denuncia del presente Accordo.
2. All'entrata in vigore del presente Accordo il Governo svizzero provvedera' alla sua registrazione presso il Segretariato delle Nazioni Unite in conformita' con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Art. 18

Articolo 18
Disposizioni transitorie
1. Per il periodo che va dall'entrata in vigore del presente Accordo fino al 31 dicembre successivo le disposizioni di bilancio vengono prese dal Consiglio e le spese vengono coperte da contributi degli Stati membri, fissati in conformita' con i due paragrafi seguenti.
2. Gli Stati contraenti del presente Accordo alla sua entrata in vigore e gli Stati che ne diventano parti contraenti prima del 31 dicembre successivo sosterranno congiuntamente la totalita' delle spese previste dalle disposizioni di bilancio che il Consiglio potra' adottare in conformita' col par. 1 del presente articolo.
3. I contributi degli Stati di cui al par. 2) del presente articolo vengono fissati a titolo provvisorio secondo le necessita' e conformemente all'articolo X paragrafi 1) e 2) del presente Accordo.
Alla scadenza del periodo indicato al par. 1) del presente articolo, una ripartizione definitiva delle spese tra gli Stati suddetti avviene sulla base delle spese effettive. Le somme versate da uno Stato in eccedenza alla propria quota in tal modo definita sara' portata a suo credito.
In fede di cio' i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO a Ginevra il 10 maggio 1973 in lingua tedesca, inglese e francese, i tre testi facenti ugualmente fede, in un originale unico che sara' depositato nell'archivio del Governo svizzero, il quale ne trasmettera' copia e certificato conforme a tutti i Paesi firmatari ed aderenti.
(Seguono le firme).

Accordo-Allegato

ALLEGATO
TAVOLA DEI CONTRIBUTI CALCOLATI SULLA BASE DEL REDDITO NAZIONALE MEDIO 1968-1970, PUBBLICATA DALL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE
La presente tavola e' stata compilata esclusivamente ai fini dell'articolo XV paragrafo 4) a) del presente Accordo. Essa non pregiudica in alcun caso le decisioni che il Consiglio prendera' ai sensi del paragrafo 1) dell'articolo X e relative a future tavole di contributi.
Austria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,063 %
Danimarca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,282 %
Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,585 %
Repubblica Federale di Germania. . . . . . . . . . . . 25,926 %
Israele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,804 %
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,572 %
Paesi Bassi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,916 %
Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord . 18,508 %
Svezia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,039 %
Svizzera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,305 %
---------- 100,000 % ==========
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