Monitoring Gesetzessammlung

094G0666

IT - Leggi di Ratifica

094G0666

Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993. (LEGGE 03 novembre 1994 n. 641)

Premessa

La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 56 dell'accordo stesso.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 115 milioni per l'anno 1994 e in lire 70 milioni annue a decorrere dall'anno 1995, si provvede quanto a lire 60 milioni a decorrere dall'anno 1994 a carico del capitolo 3150 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi e, quanto a lire 55 milioni per l'anno 1994 e a lire 10 milioni a decorrere dal 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 novembre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTINO, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: BIONDI

Accord

Accord
Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE
ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 1993 SUL CACAO
Articolo primo
1. Gli obiettivi dell'Accordo internazionale del 1993 sul cacao (in appresso denominato il presente Accordo alla luce della Risoluzione 93 (IV) della "Nuova partnership per lo sviluppo: l'impegno di Cartagine" e gli obiettivi pertinenti figuranti nello "Spirito di Cartagine" adottati dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo sono di:
a) Promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento della cooperazione in tutti i settori dell'economia mondiale del cacao;
b) Contribuire alla stabilizzazione del mercato mondiale del cacao
nell'interesse di tutti i Membri, cercando in particolare:
i) di favorire lo sviluppo equilibrato dell'economia mondiale del cacao, mirando ad agevolare i necessari adeguamenti
della produzione e ad incentivare il consumo in modo da
realizzare un equilibrio a medio e lungo termine tra l'offerta e la domanda;
ii) di assicurare un approvvigionamento sufficiente a prezzi
ragionevoli, equi sia per i produttori che per i consumatori;
c) Agevolare l'espansione del commercio internazionale del cacao;
d) Promuovere la trasparenza del funzionamento dell'economia
mondiale del cacao grazie alla raccolta, all'analisi ed
alla divulgazione di statistiche pertinenti ed alla
realizzazione di studi adeguati;
e) incentivare la ricerca-sviluppo scientifica nel settore del cacao;
f) fornire un quadro appropriato per dibattere tutte le
questioni relative all'economia mondiale del cacao;

Accordo - art. 2

Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente Accordo:
1. Il termine "cacao" indica il cacao in fave ed i prodotti derivati dal caco;
2. L'espressione "prodotti derivati dal cacao" indica i prodotti fabbricati esclusivamente con il cacao in fave come pasta/liquore di cacao, burro di cacao, polvere di cacao senza l'aggiunta di zucchero, pasta senza burro e mandorle scorticate nonche' ogni altro prodotto contenente cacao che il Consiglio potra' se del caso designare;
3. L'espressione "anno del cacao" indica il periodo di dodici mesi che va dal 1 ottobre al 30 settembre compreso;
4. L'espressione "Parte contraente" indica un governo o una organizzazione intergovernativa di cui all'articolo 4 che ha accettato di essere vincolata dal presente Accordo a titolo provvisorio o definitivo;
5. Il termine "Consiglio" indica il Consiglio internazionale del cacao di cui all'articolo 6;
6. L'espressione "prezzo quotidiano" indica l'indicatore rappresentativo del prezzo internazionale del cacao utilizzato ai fini del presente Accordo e calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 35;
7. L'espressione "entrata in vigore" indica, salvo diversa precisazione, la data alla quale il presente Accordo entra in vigore, a titolo sia provvisorio, sia definitivo;
8. L'espressione "paese esportatore" o "Membro esportatore" indica rispettivamente un paese o un Membro le cui esportazioni di cacao convertite nell'equivalente di cacao in fave superano le importazioni. Tuttavia un paese le cui importazioni di cacao convertite nell'equivalente di cacao in fave superano le esportazioni ma la cui produzione supera le importazioni puo' se lo desidera essere Membro esportatore;
9. L'espressione "esportazione di cacao" indica tutto il cacao che lascia il territorio doganale di qualunque paese e l'espressione "importazioni di cacao" indica tutto il cacao che entra nel territorio doganale di qualunque paese, rimanendo inteso che ai fini di queste definizioni il territorio doganale, nel caso di un Membro che comprende piu' di un territorio doganale si considera come comprensivo dell'insieme dei territori doganali di questo Membro;
10. L'espressione "cacao fine (fine o flavour)" indica il cacao prodotto nei paesi elencati come produttori di cacao fine ("fine" o "flavour") nelle proporzioni specificate dal Consiglio secondo le disposizioni dell'articolo 43;
11. L'espressione "paese importatore" o "membro importatore" indica rispettivamente un paese o un membro le cui importazioni di cacao convertite nell'equivalente del cacao in fave superano le esportazioni;
12. Il termine "Membro" indica una Parte contraente secondo la definizione fornita sopra;
13. Il termine "Organizzazione" significa l'Organizzazione internazionale del cacao di cui all'articolo 5;
14. L'espressione "paese produttore" indica un paese che produce cacao in quantitativi importanti dal punto di vista commerciale;
15. L'espressione "piano di gestione della produzione" indica il pi- ano previsto all'articolo 28 come mezzo per equilibrare la produzione mondiale ed il consumo globale a medio ed a lungo termine;
16. L'espressione "programma di gestione della produzione" indica tutte le misure ed attivita' intraprese da un membro esportatore per conseguire gli obiettivi del piano di gestione della produzione menzionato all'articolo 29;
17. L'espressione "maggioranza ripartita semplice" significa la maggioranza dei voti espressi dai Membri esportatori e la maggioranza dei voti espressi dai Membri importatori, computati separatamente;
18. L'espressione "diritti di tiraggio speciali (DTS)" indica i diritti di tiraggio speciali del Fondo monetario internazionale;
19. L'espressione "voto speciale" indica i due terzi dei voti espressi dai membri esportatori ed i due terzi dei voti espressi dai membri importatori computati separatamente a condizione che almeno cinque membri esportatori ed una maggioranza dei membri importatori siano presenti.
20. Il termine "tonnellata" indica una massa di 1000 chilogrammi, ossia 2 204,6 libre avoirdupois, ed il termine libra indica la libbra avoirdupois ossia 453,597 grammi.

Accordo - art. 3

Articolo 3
Membri dell'Organizzazione
1. Ciascuna Parte contraente e' Membro dell'Organizzazione.
2. Sono istituite due categorie di Membri dell'Organizzazione, e cioe':
a) I Membri esportatori;
b) I Membri importatori.
3. Un Membro puo' cambiare categoria secondo le condizioni stabilite dal Consiglio.

Accordo - art. 4

Articolo 4
Partecipazione di organizzazioni inter-governative
1. Ogni riferimento nel presente Accordo ad un "governo" o a "governi" sara' considerato valido anche per la Comunita' Economica Europea e per ogni altra organizzazione inter-governativa avente responsabilita' nella negoziazione, nella stipula e nell'attuazione di accordi internazionali, in particolare di accordi relativi ai prodotti di base. Di conseguenza, ogni menzione nel presente Accordo riguardo alla firma, ratifica, accettazione o approvazione o alla notifica di applicazione provvisoria ovvero all'adesione sara' considerata, per quanto riguarda tali organizzazioni intergovernative valida anche per la firma, ratifica, accettazione o approvazione o per la notifica di applicazione provvisoria ovvero l'adesione di tali organizzazioni.
In caso di voto su questioni di loro competenza, dette organizzazioni inter-governative dispongono di un numero di voti pari al totale dei voti assegnati ai loro Stati membri secondo l'articolo 10. In tal caso gli Stati membri di dette organizzazioni non sono autorizzati ad esercitare i loro diritti di voto individuali.
3. Tali organizzazioni possono partecipare ai lavori del Comitato esecutivo su questioni di loro competenza.

Accordo - art. 5

Articolo 5
Istituzione, sede e struttura dell'Organizzazione internazionale del cacao
1. L'Organizzazione internazionale del cacao creata dall'Accordo internazionale del 1972 sul cacao continua ad esistere; essa assicura l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo e ne controlla l'applicazione.
2. L'Organizzazione esercita le sue funzioni tramite:
a) Il Consiglio internazionale del cacao ed il Comitato
esecutivo;
b) Il Direttore esecutivo ed altri membri del personale.
3. La sede dell'Organizzazione e' a Londra a meno che il Consiglio, con votazione speciale, non decida diversamente.

Accordo - art. 6

Articolo 6
Composizione del Consiglio Internazionale del cacao
1. L'Autorita' suprema dell'Organizzazione e' il Consiglio internazionale del cacao, costituito dai tutti i Membri dell'Organizzazione.
2. Ciascun Membro e' rappresentato al Consiglio da un rappresentante e, se lo desidera, da uno o piu' sostituti. Ciascun Membro puo' inoltre affiancare al suo rappresentante o ai suoi sostituti uno o piu' consiglieri.

Accordo - art. 7

Articolo 7
Poteri e funzioni del Consiglio
1. Il Consiglio esercita tutti i poteri e compie tutte le funzioni necessarie all'applicazione delle disposizioni formali del presente Accordo o vigila sul loro adempimento.
2. Il Consiglio non e' abilitato a stipulare alcun obbligo che non rientri nella portata di applicazione del presente Accordo e non puo' essere considerato come essendovi stato autorizzato dai Membri; in modo particolare, non ha facolta' di prendere denaro in prestito.
Nell'esercizio della sua facolta' di stipulare il Consiglio includera' nei suoi contratti le condizioni della presente disposizione e dell'articolo 23 affinche' le altre parti ai contratti ne vengano a conoscenza; tuttavia, se queste condizioni non sono incluse, non per questo il contratto sara' inficiato da nullita' e non si riterra' che il Consiglio abbia abusato dei poteri che gli sono conferiti.
3. Il Consiglio adotta con voto speciale i regolamenti necessari all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo e compatibili con queste ultime, in particolar modo il proprio regolamento interno e quello dei suoi comitati, il regolamento finanziario ed il regolamento del personale dell'Organizzazione. Il Consiglio puo' prevedere nel proprio regolamento interno una procedura che gli consenta di adottare, senza riunirsi, decisioni su questioni particolari.
4. Il Consiglio tiene i registri necessari per l'esercizio delle funzioni conferitegli dal presente Accordo ed ogni altro registro che ritenga appropriato.
5. Il Consiglio puo' istituire tutti i gruppi di lavoro necessari per aiutarlo ad adempiere alle sue funzioni.

Accordo - art. 8

Articolo 8
Presidente e Vice-presidente del Consiglio
1. Il Consiglio elegge, per ciascun anno che corrisponde all'anno del cacao, un Presidente nonche' un primo ed un secondo vice-presidente che non sono rimunerati dall'Organizzazione.
2. Il Presidente ed il primo Vice-Presidente sono entrambi eletti tra i rappresentanti dei Membri esportatori o tra i rappresentanti dei membri importatori, ed il secondo Vice Presidente e' eletto tra i rappresentanti dell'altra categoria. Le due categorie si alterneranno per ogni anno di produzione del cacao.
3. In caso di assenza temporanea concomitante del Presidente e dei due Vice-Presidenti, o in caso di assenza permanente di uno o piu' tra di loro, il Consiglio puo' eleggere, tra i rappresentanti dei membri esportatori o tra i rappresentanti dei Membri importatori, come convenga, nuovi titolari di queste funzioni, provvisori o permanenti a seconda dei casi.
4. Ne' il Presidente, ne' nessun altro Membro dell'Ufficio che presiede una riunione del Consiglio, puo' partecipare alla votazione.
Il suo sostituto puo' esercitare i diritti di voto del membro che rappresenta.

Accordo - art. 9

Articolo 9
Sessioni del Consiglio
1. In linea di massima il Consiglio si riunisce semestralmente in sessione ordinaria, nell'anno di produzione del cacao.
2. Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria qualora decida in tal modo, oppure se ha ricevuto una richiesta in tal senso:
a) sia da cinque Membri;
b) sia da un Membro o da piu' Membri che detengono almeno 200 voti
c) sia dal Comitato esecutivo;
d) sia dal Direttore esecutivo, ai sensi degli articoli 22 e
58.
3. Le sessioni del Consiglio sono annunciate con almeno 30 giorni di calendario di anticipo, salvo in casi di urgenza.
4. Le sessioni si svolgono presso la sede dell'Organizzazione, almeno che il Consiglio non decida diversamente con votazione speciale. Se, su invito di un Membro, il Consiglio si riunisce altrove che presso la sede dell'Organizzazione, tale membro si fara' carico delle spese supplementari che ne risultano.

Accordo - art. 10

Articolo 10
Voti
1. I Membri esportatori tengono insieme 1 000 voti ed i membri importatori detengono insieme 1 000 voti; tali voti sono ripartiti nell'ambito di ciascuna categoria di Membri, vale a dire quella dei Membri esportatori e quella dei Membri importatori, secondo le disposizioni dei seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Per ciascun anno del cacao, i voti dei Membri esportatori sono ripartiti come segue: ciascun Membro esportatore detiene cinque voti di base. I rimanenti voti sono ripartiti tra tutti i Membri esportatori in proporzione al volume medio delle loro esportazioni di cacao nei tre anni del cacao precedenti, per i quali l'Organizzazione ha pubblicato dati nell'ultimo numero del Bollettino trimestrale delle statistiche del cacao.
3. Per ciascun anno del cacao, i voti dei Membri importatori sono ripartiti come segue: 100 voti sono ripartiti in maniera uguale, secondo il numero intero di voti piu' ravvicinato per ogni Membro. I rimanenti voti sono suddivisi in base alla percentuale rappresentata, nei tre anni del cacao precedenti per i quali l'Organizzazione dispone di cifre definitive, dalla media delle importazioni annuali di ogni Membro importatore nel totale delle medie dell'insieme dei Membri importatori. A tal fine, le importazioni saranno calcolate aggiungendo alle importazioni nette di cacao in fave le importazioni lorde di prodotti derivati dal cacao, convertite nell'equivalente in fave secondo i coefficienti specificati all'articolo 37.
34. Se per una qualunque ragione si presentino difficolta' relative alla determinazione o all'aggiornamento dei dati statistici di base per il calcolo dei voti secondo le norme dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, il Consiglio puo', con un voto speciale, decidere di adottare una diversa base statistica per il calcolo dei voti.
5. Nessun Membro puo' detenere piu' di 400 voti. I voti in eccedenza a questo numero, risultanti dai calcoli di cui ai paragrafi 2,3 e 4 del presente articolo sono ridistribuiti tra gli altri Membri secondo il disposto di detti paragrafi.
6. Se la composizione dell'Organizzazione e' modificata, o se il diritto di voto di un Membro e' sospeso o ristabilito in applicazione di una norma del presente Accordo, il Consiglio procede ad una nuove ripartizione dei voti secondo il presente articolo.
7. Non vi puo' essere frazionamento dei voti.

Accordo - art. 11

Articolo 11
Procedura di voto del Consiglio
1. Ciascun Membro dispone, per il voto, nel numero di voti in suo possesso e nessun Membro puo' dividere i suoi voti. Tuttavia, un Membro non e' tenuto ad esprimere, nei voti che e' autorizzato ad utilizzare in virtu' del paragrafo 2 del presente articolo, la stessa preferenza di quella espressa nei suoi propri voti.
2. Per mezzo di notifica scritta indirizzata al Presidente del Consiglio, ogni Membro esportatore puo' autorizzare ogni altro Membro esportatore, ed ogni Membro importatore puo' autorizzare ogni altro Membro importatore, a rappresentare i suoi interessi e ad esercitare il suo diritto di voto in ogni riunione del Consiglio. In questo caso, non e' applicabile la limitazione prevista al paragrafo 5 dell'articolo 10.
3. Un Membro autorizzato da un altro Membro ad utilizzare i voti che tale altro Membro detiene in virtu' dell'articolo 10 utilizza questi voti in conformita' con le istruzioni ricevute da detto membro.

Accordo - art. 12

Articolo 12
Decisioni del Consiglio
1. Il Consiglio adotta tutte le sue decisioni e formula tutte le sue raccomandazioni con un voto a maggioranza semplice ripartita, a meno che il presente accordo non preveda un voto speciale.
2. Non e' tenuto conto, nel computo dei voti necessari per ogni decisione o raccomandazione del Consiglio, dei voti dei Membri che si astengono.
3. La seguente procedura si applica ad ogni decisione che il Consiglio, ai sensi del presente Accordo adotta mediante una speciale votazione:
a) se la proposta non ottiene la maggioranza richiesta a causa del voto negativo di uno, due o tre membri esportatori o di uno, due o tre membri importatori, essa e' rimessa ai voti entro 48 ore, se il Consiglio cosi' decide con un voto a maggiornaza ripartita semplice;
b) se, in questo secondo scrutinio, la proposta non ottiene
ancora la maggioranza richiesta a causa del voto negativo di uno o di due Membri esportatori o di uno o di due Membri importatori essa e' rimessa ai voti entro 24 ore se il Consiglio cosi' decide con un voto a maggioranza ripartita semplice;
c) se, in questo terzo scrutinio, la proposta non ha ancora
ottenuto la maggioranza richiesta a causa del voto negativo espresso da un Membro esportatore o da un Membro importatore, essa e' considerata adottata;
d) se il consiglio non rimette ai voti una proposta, la
proposta e' considerata respinta.
4. I Membri si impegnano a considerarsi come vincolati da tutte le decisioni che il Consiglio adotta in applicazione delle disposizioni del presente Accordo.

Accordo - art. 13

Articolo 13
Cooperazione con altre organizzazioni
1. Il Consiglio adotta ogni adeguata disposizione in vista di procedere a consultazioni o a cooperare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e dei suoi organi, in particolare la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo, e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, e le altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e organizzazioni inter- intergovernative appropriate.
2. Il Consiglio, in considerazione del particolare ruolo assegnato alla Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo nel commercio internazionale dei prodotti di base, tiene informata l'Organizzazione, come opportuno, riguardo alle sue attivita' ed ai suoi programmi di lavoro.
3. Il Consiglio puo' inoltre adottare ogni adeguata disposizione per mantenere contatti effettivi con le organizzazioni internazionali di produttori, di negozianti e di lavoranti di cacao.
4. Il Consiglio si adopera per far partecipare ai suoi lavori sulla politica di produzione e di consumo di cacao le istituzioni finanziarie internazionali e le altre Parti che si interessano all'economia mondiale del cacao.

Accordo - art. 14

Articolo 14
Ammissione di osservatori
1. Il Consiglio puo' invitare ogni paese non Membro ad assistere in qualita' di osservatore ad una qualunque delle riunioni.
2. Il Consiglio puo' inoltre invitare una qualunque delle organizzazioni di cui all'articolo 13 ad assistere ad una qualunque delle sue riunioni in qualita' di osservatore.

Accordo - art. 15

Articolo 15
Composizione del Comitato esecutivo
1. Il Comitato esecutivo si compone di dieci Membri esportatori e di dieci Membri importatori. Se tuttavia il numero dei Membri esportatori o il numero dei Membri importatori dell'Organizzazione e' inferiore a dieci, il Consiglio puo', pur mantenendo la parita' tra le due categorie di Membri, decidere con un voto speciale il numero totale dei membri del Comitato esecutivo. I Membri del Comitato esecutivo sono eletti per ogni anno del cacao secondo l'articolo 16 e sono rieleggibili.
2. Ciascun Membro eletto e' rappresentato al Comitato esecutivo da un rappresentante e se lo desidera da uno o piu' sostituti. Puo' inoltre affiancare al suo rappresentante ai suoi sostituti uno o piu' Consiglieri.
3. Il Presidente e il Vice-presidente del Comitato esecutivo eletti dal Consiglio per ogni anno del cacao sono entrambi selezionati sia tra i rappresentanti dei Membri esportatori, sia tra i rappresentanti dei Membri importatori. Le due categorie si alternano per ogni anno del cacao. In caso di assenza provvisoria e permanente del Presidente e del Vice-presidente, il Comitato esecutivo puo' eleggere tra i rappresentanti dei Membri esportatori o tra i rappresentanti dei Membri importatori a seconda dei casi, nuovi titolari di tali funzioni, a titolo provvisorio o permanente a seconda dei casi. Ne' il Presidente, ne' alcun altro Membro dell'Ufficio che presiede una riunione del Comitato esecutivo, possono partecipare alla votazione.
Il sostituto puo' esercitare i diritti di voto del membro che rappresenta.
4. Il Comitato esecutivo si riunisce presso la sede dell'Organizzazione salvo se decide diversamente con un voto speciale. Se il Comitato esecutivo si riunisce in un luogo diverso dal luogo dell'Organizzazione, su invito di un Membro, detto Membro si fa carico delle spese supplementari che ne risultano.

Accordo - art. 16

Articolo 16
Elezione del Comitato esecutivo
1. I Membri esportatori ed i Membri importatori del Comitato esecutivo sono eletti al Consiglio rispettivamente dai Membri esportatori e dai Membri importatori. L'elezione in ciascuna categoria ha luogo secondo le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. Ciascun Membro assegna ad un solo candidato tutti i voti di cui dispone in virtu' dell'articolo 10. Un Membro puo' assegnare ad un altro candidato i voti che e' autorizzato ad utilizzare ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 11.
3. Sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

Accordo - art. 17

Articolo 17
Competenza del Comitato esecutivo
1. Il Comitato esecutivo e' responsabile dinnanzi al Consiglio ed esercita le sue funzioni sotto la direzione generale del Consiglio.
2. Il Comitato esecutivo segue costantemente l'andamento del mercato e raccomanda al Consiglio le misure che ritiene opportune.
3. Fatto salvo il diritto del Consiglio di esercitare una qualunque delle sue prerogative, il Consiglio puo' con un voto a maggioranza semplice ripartita o con un voto speciale a seconda che la decisione del Consiglio in materia esiga un voto a maggioranza semplice ripartita o un voto speciale, delegare al Comitato esecutivo una qualunque delle sue prerogative ad eccezione delle seguenti:
a) Ridistribuzione dei voti secondo l'articolo 10;
b) approvazione del bilancio amministrativo e determinazione
dei contributi secondo l'articolo 24;
c) revisione della lista dei produttori di cacao fine ("fine" o
"flavour") secondo l'articolo 43;
d) dispensa da obblighi secondo l'articolo 44 e regolamento
delle controversie secondo l'articolo 47;
f) sospensione dei diritti secondo il paragrafo 3 dell'articolo
48;
g) determinazione delle condizioni di adesioni secondo
l'articolo 54;
h) esclusione di un Membro secondo l'articolo 59;
i) proroga o fine del presente Accordo secondo l'articolo 61;
j) raccomandazione di emendamenti ai Membri secondo l'articolo 62.
4. Il Consiglio puo' in qualunque momento con un voto a maggioranza semplice ripartita, revocare ogni delega di poteri al Comitato esecutivo.

Accordo - art. 18

Articolo 18
Procedure di voto e decisioni del Comitato esecutivo
1. Ciascun membro del Comitato esecutivo e' autorizzato ad utilizzare, per il voto, il numero di voti che gli e' attribuito ai sensi dell'articolo 16 e nessun membro del Comitato esecutivo puo' suddividere i propri voti.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo e mediante notifica scritta indirizzata al Presidente ogni Membro esportatore o ogni Membro importatore che non e' membro del Comitato esecutivo e che non ha assegnato i suoi voti ad uno qualunque dei Membri eletti secondo il paragrafo 2 dell'articolo 16, puo' autorizzare ogni altro Membro esportatore o Membro importatore del Comitato esecutivo a rappresentare i suoi interessi ed a utilizzare i suoi voti nel Comitato esecutivo.
3. In qualunque anno del cacao, un Membro puo' ritirare ad un Membro del Comitato esecutivo per il quale ha votato secondo l'articolo 16, i voti che gli ha assegnato, dopo averlo consultato. I voti cosi' ritirati potranno essere assegnati ad un altro Membro esportatore o importatore del Comitato esecutivo a seconda di come convenga, e non potranno essergli ritirati durante la rimanente parte di tale anno del cacao. Il Membro del Comitato esecutivo al quale i voti sono stati ritirati conserva tuttavia il suo seggio al Comitato esecutivo per la rimanente parte di detto anno del cacao. Ogni decisione adottata in applicazione delle norme del presente paragrafo diviene effettiva dopo che il Presidente ne sia stato informato per iscritto.
4. Per ogni decisione adottata dal Comitato esecutivo e' necessaria la stessa maggioranza di quella richiesta per le decisioni adottate dal Consiglio.
5. Ogni Membro ha diritto di fare appello dinnanzi al Consiglio riguardo ad ogni decisione del Comitato esecutivo. Il Consiglio stabilisce nel suo regolamento interno le condizioni per questo appello.

Accordo - art. 19

Articolo 19
Quorum alle riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo
1. Il quorum richiesto per la seduta di apertura di una sessione del Consiglio e' costituito dalla presenza di almeno cinque Membri esportatori e dalla maggioranza dei Membri importatori sotto riserva che i Membri di ciascuna categoria cosi' presenti detengano almeno i due terzi del totale dei voti dei Membri appartenenti a tale categoria.
2. Se il quorum previsto al paragrafo 1 del presente articolo non e' raggiunto nel giorno stabilito per la sessione di apertura della sessione, ne' l'indomani o durante il resto della sessione, il quorum per la seduta d'apertura potra' considerarsi ottenuto se e' costituito dalla presenza dei Membri esportatori ed importatori che detengono la maggioranza semplice dei voti in ciascuna categoria.
3. Il quorum richiesto per le sedute successive alla seduta di apertura di una sessione in conformita' con il paragrafo 1 del presente articolo e' quello prescritto al paragrafo 2 del presente articolo.
4. Ogni Membro rappresentato in conformita' con il paragrafo 2 dell'articolo 11 e' considerato presente.
5. Il quorum richiesto per ogni riunione del Comitato esecutivo e' stabilito dal Consiglio nel regolamento interno del Comitato esecutivo.

Accordo - art. 20

Articolo 20
Personale dell'organizzazione
1. Il Consiglio dopo aver consultato il Comitato esecutivo, nomina il Direttore esecutivo con voto speciale. Esso stabilisce le condizioni di ingaggio del Direttore esecutivo in considerazione di quelle dei funzionari omologhi di analoghe organizzazioni inter-governative.
2. Il Direttore esecutivo e' il funzionario di grado piu' elevato dell'Organizzazione; egli e' responsabile dinnanzi al Consiglio dell'amministrazione e del funzionamento del presente Accordo in conformita' con le decisioni del Consiglio.
3. Il personale dell'Organizzazione e' responsabile dinnanzi al Direttore esecutivo il quale da parte sua e' responsabile dinnanzi al Consiglio.
4. Il Direttore esecutivo nomina il personale in conformita' con il regolamento stabilito dal Consiglio. Nello stabilire tale regolamento il Consiglio tiene conto dei regolamenti che si applicano al personale di analoghe organizzazioni intergovernative. I funzionari sono per quanto possibile selezionati tra i cittadini dei Membri esportatori e dei Membri importatori.
5. Ne' il Direttore esecutivo ne' gli altri Membri del personale devono avere interessi finanziari nell'industria,nel commercio nel trasporto o nella pubblicita' del cacao.
6. Nell'adempimento dei loro compiti il Direttore esecutivo e gli altri Membri del personale non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun Membro o autorita' esterna all'Organizzazione. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con la loro situazione di funzionari internazionali responsabili solo dinnanzi all'Organizzazione. Ciascun Membro s'impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Direttore esecutivo e del personale e a non tentare di influenzarli nell'esercizio delle loro funzioni.
7. Il direttore esecutivo o gli altri membri del personale dell'Organizzazione non devono divulgare alcuna informazione relativa al funzionamento o alla gestione del presente Accordo, salvo se vi siano autorizzati dal Consiglio o se il corretto esercizio delle loro funzioni in virtu' del presente Accordo lo esiga.

Accordo - art. 21

Articolo 21
Privilegi ed immunita'
1. L'Organizzazione ha personalita' giuridica. In particolare essa ha capacita' di stipulare, di acquistare e di cedere beni mobili ed immobili e di stare in giudizio.
2. Lo statuto, i privilegi e le immunita' dell'Organizzazione del suo Direttore esecutivo, del personale e e dei suoi esperti nonche' dei rappresentanti dei Membri che si trovano sul territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord per esercitare le loro funzioni continuano ad essere regolati dall'Accordo di sede concluso a Londra il 26 marzo 1975 tra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (in appresso denominato "il Governo ospite") e l'Organizzazione internazionale del cacao, con gli emendamenti necessari al buon funzionamento del presente Accordo.
3. Se la sede dell'Organizzazione e' trasferita in un altro paese, il nuovo Governo ospite conclude il prima possibile con l'Organizzazione, un Accordo di sede che deve essere approvato dal Consiglio.
4. L'Accordo di sede di cui al paragrafo 2 del presente articolo e' indipendente dal presente Accordo. Tuttavia esso ha fine:
a) per reciproco consenso del Governo ospite e
dell'Organizzazione;
b) se la sede dell'Organizzazione e' trasferita fuori dal
territorio del Governo ospite; oppure
c) se l'Organizzazione cessa di esistere.
5. L'Organizzazione puo' concludere con uno o piu' Membri accordi, da approvarsi dal Consiglio, relativi ai privilegi ed alle immunita' che possono essere necessari per il buon funzionamento del presente Accordo.

Accordo - art. 22

Articolo 22
Disposizioni finanziarie
1. E' istituito un conto amministrativo ai fini della gestione del presente Accordo. Le spese necessarie per la gestione del presente Accordo sono imputate sul conto amministrativo e sono coperte dai contributi annuali versati dai Membri e determinati secondo l'articolo 24. Tuttavia se un Membro chiede servizi particolari, il Consiglio puo' decidere di approvare questa richiesta e reclamera' a detto Membro il pagamento di detti servizi.
2. Il Consiglio puo' istituire un conto separato ai fini dell'articolo 40. Questo conto e' finanziato con contributi volontari dei Membri e di altri organismi.
3. L'esercizio finanziario dell'Organizzazione coincide con l'anno del cacao.
4. Le spese delle delegazioni al Consiglio, al Comitato esecutivo e ad ogni altro Comitato del Consiglio o del Comitato esecutivo sono a carico dei Membri interessati.
5. Se le finanze dell'Organizzazione sono o sembrano essere insufficienti per finanziare le spese della rimanente parte dell'anno del cacao, il Direttore esecutivo convoca una sessione straordinaria del Consiglio nei successivi 20 giorni feriali, a meno che una riunione del Consiglio non sia gia' prevista entro i 30 giorni di calendario successivi.

Accordo - art. 23

Articolo 23
Responsabilita' dei Membri
Le responsabilita' di un Membro nei confronti del consiglio e degli altri Membri si limitano ai suoi obblighi concernenti i contributi espressamente previsti dal presente Accordo. Le Parti terze che trattano con il Consiglio sono tenute ad essere a conoscenza delle norme del presente Accordo relative alle prerogative del Consiglio ed agli obblighi dei Membri, in particolare del paragrafo 2 dell'articolo 7 e della prima frase del presente articolo.

Accordo - art. 24

Articolo 24
Adozione del bilancio preventivo amministrativo e determinazione dei contributi.
1. Nel secondo semestre di ciascun esercizio finanziario, il Consiglio approva il bilancio preventivo amministrativo dell'Organizzazione per l'esercizio successivo e calcola il contributo di ciascun Membro a questo bilancio.
2. Per ciascun esercizio finanziario il contributo di ciascun Membro al bilancio preventivo amministrativo e' proporzionale al rapporto esistente, al momento dell'adozione del bilancio amministrativo preventivo, tra il numero dei voti di questo Membro ed il numero dei voti dell'insieme di Membri. Al fine della fissazione dei contributi, sono calcolati i voti di ciascun Membro a prescindere da un'eventuale sospensione dei diritti di voto di un Membro o dalla nuova ripartizione di voti che ne derivi.
3. Il Consiglio fissa il contributo iniziale di ogni Membro che entra a far parte dell'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, in base al numero dei voti che a questo Membro sono assegnati ed al periodo non trascorso dell'esercizio in corso; i contributi assegnati agli altri Membri per l'esercizio in corso rimangono invariati.
4. Se il presente Accordo entra in vigore prima dell'inizio del primo esercizio completo, il Consiglio adotta nella sua prima sessione un bilancio preventivo amministrativo per il periodo intercorrente fino all'inizio di tale esercizio.

Accordo - art. 25

Articolo 25
Versamento dei contributi sul bilancio amministrativo
1. I contributi al bilancio preventivo amministrativo di ciascun esercizio finanziario sono pagabili in monete liberamente convertibili, non sono soggetti a restrizioni in materia di cambio e sono esigibili fin dal primo giorno dell'esercizio. I contributi dei Membri per l'esercizio nel corso del quale divengono Membri dell'Organizzazione sono esigibili alla data in cui divengono Membri.
2. I contributi al bilancio preventivo amministrativo adottato ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 24 sono esigibili nei tre mesi successivi alla data in cui sono stati stabiliti.
3. Se, alla fine dei primi cinque mesi dell'esercizio o, nel caso di un nuovo Membro tre mesi dopo che il Consiglio ha fissato la sua quota, un Membro non ha versato integralmente il suo contributo al bilancio preventivo amministrativo, il Direttore esecutivo chiede a tale Membro di provvedere al relativo pagamento il prima possibile.
Se, allo scadere di un termine di due mesi a decorrere dalla data del sollecito del Direttore esecutivo, il Membro in questione non ha ancora versato il suo contributo, i suoi diritti di voto al Consiglio ed al Comitato esecutivo saranno sospesi fino al versamento integrale del contributo.
4. Un Membro i cui diritti sono stati sospesi in applicazione del paragrafo 3 del presente articolo non puo' esser privato di alcun altro dei suoi diritti ne' dispensato da alcun obbligo imposto dal presente Accordo, a meno che il Consiglio con un voto speciale non decida diversamente. Questo Membro conserva l'obbligo di versare il suo contributo e di far fronte a tutti gli altri obblighi finanziari derivanti dal presente Accordo.
5. Il Consiglio puo' esaminare la questione della partecipazione di ogni Membro ritardatario di due anni nel pagamento dei suoi contributi e decidere con un voto speciale che detto Membro non godra' piu' dei diritti conferitigli per via della sua qualita' di Membro e/o che di esso non sara' piu' tenuto conto a fini di bilancio. Il Membro in questione rimane tenuto a saldare tutti gli altri obblighi finanziari che gli incombono ai sensi del presente Accordo. Se paga i suoi arretrati, il Membro ricupera i diritti conferitigli dalla sua qualita' di Membro. Ogni versamento effettuato da un Membro avente degli arretrati sara' innanzitutto destinato al pagamento di questi arretrati, piuttosto che al saldo dei contributi per l'esercizio in corso.

Accordo - art. 26

Articolo 26
Revisione e pubblicazione dei conti
1. Il prima possibile, ma non oltre sei mesi dopo la chiusura di ciascun esercizio di bilancio, saranno riveduti l'estratto dei conti dell'Organizzazione per detto esercizio ed il bilancio alla chiusura di detto esercizio, relativi ai conti menzionati all'articolo 22. La revisione e' effettuata da un revisore indipendente di competenza riconosciuta, in collaborazione con due revisori qualificati dei Governi membri uno dei quali rappresentante dei Membri esportatori e l'altro dei Membri importatori, e che sono eletti dal Consiglio per ciascun esercizio. I revisori dei governi membri non sono retribuiti dall'Organizzazione per i loro servizi professionali. Tuttavia le spese di Viaggio e le indennita' di sussistenza possono essere rimborsate dall'Organizzazione secondo le modalita' ed alle condizioni stabilite dal Consiglio.
2. Le condizioni d'ingaggio del revisore indipendente di riconosciuta competenza, nonche' gli intenti e gli scopi della revisione sono enunciati nel regolamento finanziario dell'Organizzazione. L'estratto dei conti ed il bilancio revisionati dell'Organizzazione sono sottoposti al Consiglio per approvazione nella sua successiva sessione ordinaria.
3. E' pubblicato un riassunto dei conti e del bilancio in tal modo revisionati.

Accordo - art. 27

Articolo 27
Rapporti con il Fondo comune per i prodotti di base
1. L'Organizzazione utilizza in maniera ottimale i meccanismi del Fondo comune per i prodotti di base.
2. Per quanto concerne la realizzazione di ogni progetto finanziato con il secondo conto del Fondo comune per i prodotti di base, l'Organizzazione, in quanto organismo internazionale del prodotto designato non si assume alcun obbligo finanziario, neppure a titolo di garanzie fornite dai Membri o da altri enti. Ne' l'Organizzazione, ne' alcun Membro in ragione della sua appartenenza all'Organizzazione, si assumono qualsivoglia responsabilita' relativamente ai prestiti chiesti o concessi da ogni altro Membro o da ogni altro organismo nell'ambito di questi progetti.

Accordo - art. 28

Articolo 28
Cooperazione tra i Membri
1. I Membri riconoscono l'importanza di sviluppare il piu' possibile l'economia del cacao e di conseguenza coordinare i loro sforzi per incentivare lo sviluppo equilibrato della produzione e del consumo per assicurare un equilibrio ottimale tra l'offerta e la domanda. Essi cooperano pienamente con il Consiglio al fine di raggiungere questi obiettivi.
2. Il Consiglio individua gli ostacoli ad uno sviluppo armonioso e ad un'espansione dinamica dell'economia del cacao e ricerca i provvedimenti reciprocamente accettabili che potranno essere adottati in pratica per superare tali ostacoli. I Membri fanno ogni sforzo per attuare le misure elaborate e raccomandate dal Consiglio.
3. L'Organizzazione raccoglie e tiene aggiornate le informazioni disponibili necessarie per determinare nella maniera piu' attendibile possibile, la capacita' mondiale, attuale e potenziale di produzione e di consumo. A tale riguardo, i Membri cooperano pienamente con l'Organizzazione.

Accordo - art. 29

Articolo 29
Produzione
1. Al fine di risolvere il problema degli squilibri del mercato a medio ed a lungo termine ed in particolare quello della sovrapproduzione strutturale, i Membri esportatori si impegnano a seguire un piano di gestione della produzione mirante a realizzare un equilibrio durevole della produzione e del consumo mondiale. Questo piano sara' elaborato dai paesi produttori in seno ad un Comitato di produzione istituito a tal fine dal Consiglio.
2. Questo Comitato e' costituito da tutti i paesi Membri esportatori ed importatori. Tuttavia le decisioni del Comitato di produzione relative al piano ed ai programmi di gestione della produzione saranno adottate esclusivamente dai Membri esportatori che partecipano a tale Comitato, sotto riserva delle disposizioni dell'articolo 43.
3. Il mandato del Comitato di produzione e', in particolare:
a) di coordinare le politiche ed i programmi stabiliti da ciascun paese produttore, in considerazione del piano di gestione della produzione elaborato dal Comitato;
b) di determinare le misure ed attivita', comprese se del caso quelle in materia di diversificazione, che possono contribuire a ristabilire il prima possibile l'equilibrio durevole dell'offerta e della domanda mondiale del cacao e di raccomandarne l'applicazione.
4. Nella sua prima sessione successiva all'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio adotta le previsioni annuali di produzione e di consumo mondiale per un periodo almeno corrispondente alla durata dell'Accordo. Il Direttore esecutivo fornisce i dati necessari per stabilire tali previsioni. Le previsioni cosi' adottate dal Consiglio sono riesaminate e rivedute se del caso ogni anno. Il Comitato stabilisce un quadro indicativo relativo ai livelli annuali di produzione globale necessari per realizzare e mantenere l'equilibrio dell'offerta e della domanda secondo gli obiettivi del presente Accordo. I fattori da prendere in considerazione sono in particolare le variazioni previste della produzione e del consumo, in funzione dei movimenti dei prezzi reali delle variazioni previste del livello degli stock.
5. In considerazione del quadro indicativo stabilito dal Comitato secondo il paragrafo 4 del presente articolo, i Membri esportatori in quanto gruppo, attuano il piano di gestione della produzione al fine di conseguire l'equilibrio globale dell'offerta e della domanda a medio ed a lungo termine. Ciascun Membro esportatore elabora un programma di adeguamento della propria produzione che gli consenta di raggiungere gli obiettivi definiti nel presente articolo. Ciascun Membro esportatore e' responsabile delle politiche, dei metodi e delle misure di controllo che applica per attuare il suo programma di produzione, ed informa regolarmente il Comitato riguardo alle politiche ed ai programmi recentemente istituiti o soppressi nonche' ai loro risultati.
6. Il Comitato di produzione segue e sorveglia l'attuazione del piano e dei programmi di gestione della produzione.
7. Il Comitato presenta rapporti particolareggiati a ciascuna sessione ordinaria del Consiglio, sui quali il Consiglio si basa per passare in rassegna la situazione generale, valutando in particolare l'andamento dell'offerta e della domanda globale secondo le disposizioni del presente articolo. Il Consiglio puo' indirizzare ai Membri raccomandazioni fondate su questa valutazione.
8. I Membri esportatori provvedono a finanziare il piano ed i programmi di gestione della produzione, ad eccezione dei costi relativi ai servizi amministrativi necessari per le funzioni del Comitato di produzione.
9. Ciascun Membro esportatore ha la responsabilita' di finanziare l'attuazione del proprio programma di gestione della produzione.
10. Ogni Membro esportatore o ogni istituzione puo' contribuire al co-finanziamento di attivita' elaborate dal Comitato di produzione.
11. Il Comitato stabilisce le sue regole ed i suoi regolamenti.
12. Il Direttore esecutivo assiste il Comitato come necessario.

Accordo - art. 30

Articolo 30
Stocks
1. Al fine di facilitare la valutazione degli stock mondiali del cacao e di assicurare una maggiore trasparenza del mercato, i Membri forniscono al Direttore esecutivo non oltre la fine del mese di maggio di ciascun anno, le informazioni di cui dispongono sugli stock di cacao detenuti nei loro rispettivi paesi al termine dell'anno del cacao precedente.
2. Sulla base di queste informazioni, il Direttore esecutivo sottopone per esame al Consiglio, almeno una volta l'anno un rapporto particolareggiato sulla situazione degli stocks mondiali del cacao.
Il Consiglio puo' indirizzare ai Membri raccomandazioni al termine di tale esame.
3. Il Consiglio istituisce un gruppo di lavoro incaricato di aiutarlo per quanto concerne l'attuazione delle disposizioni del
presente articolo

Accordo - art. 31

Articolo 31
Sicurezza degli approvvigionamento ed accesso ai mercati
I Membri svolgono la loro politica commerciale in conformita' con gli obiettivi del presente Accordo in modo tale che questi possano essere conseguiti. In particolar modo, ritengono che regolari approvigionamenti di cacao e l'accesso regolare di questo prodotto sui loro mercati, siano essenziali sia per i Membri importatori che per i Membri esportatori.

Accordo - art. 32

Articolo 32
Consumo
1. Tutti i Membri si sforzano di adottare tutte le misure pratiche necessarie per incentivare il consumo di cacao nel loro paese.
Ciascun Membro e' responsabile dei mezzi e dei metodi utilizzati a tal fine. In particolare, tuttavia, i Membri e soprattutto i Membri importatori si sforzano di eliminare o ridurre sensibilmente tutti gli ostacoli interni all'accrescimento del consumo del cacao e di incoraggiare gli sforzi miranti a reperire ed sfruttare nuovi usi del cacao. A tale riguardo, i Membri informano il Direttore esecutivo almeno una volta l'anno sui regolamenti e le misure interne pertinenti e gli forniscono altre informazioni sul consumo del cacao, nonche' sulle tasse interne ed i diritti doganali.
2. Il Consiglio istituisce un Comitato di consumo il cui obiettivo e' di esaminare le tendenze e le prospettive per il consumo di cacao e di determinare gli ostacoli per l'accrescimento del consumo di cacao nei paesi esportatori e nei paesi importatori.
3. Il mandato di questo Comitato e' in particolare:
a) di sorvegliare e di valutare le tendenze del consumo di cacao ed i programmi elaborati da paesi o da gruppi di paesi che possono influire sul consumo mondiale del cacao;
b) di determinare gli ostacoli per l'accrescimento del consumo del cacao;
c) di studiare e di incoraggiare lo sviluppo del potenziale di consumo di cacao, in particolare sui mercati non tradizionali.
d) di promuovere, se del caso, la ricerca su nuovi usi del cacao in cooperazione con le organizzazioni e le istituzioni competenti appropriate.
4. Tutti i Membri del Consiglio possono fare parte del Comitato di consumo.
5. Il Comitato stabilisce le sue regole ed i suoi regolamenti.
6. Il Direttore esecutivo assiste il Comitato come necessario.
7. Sulla base di un rapporto particolareggiato presentato dal Comitato il Consiglio esamina in ciascuna sessione ordinaria la situazione generale del consumo di cacao valutando in particolar modo l'andamento della domanda globale. Puo' indirizzare raccomandazioni ai Membri in base a questa valutazione.
9. Il Consiglio puo' istituire sotto-comitati in vista di promuovere programmi specifici relativi al consumo di cacao. La partecipazione a questi sotto-comitati e' volontaria e limitata ai paesi che contribuiscono al finanziamento di questi programmi. Ogni paese o istituzione puo' contribuire ai programmi di promozione secondo le modalita' stabilite dal Consiglio. Prima di intraprendere una campagna di promozione sul territorio di un paese, i sotto- comitati domandano l'approvazione di questo paese.

Accordo - art. 33

Articolo 33
Prodotti di sostituzione del cacao
1. I Membri riconoscono che l'uso di prodotti di sostituzione puo' nuocere all'accrescimento del consumo di cacao. A tal fine convengono di stabilire una regolamentazione per i prodotti derivati dal cacao e per il cioccolato o di adattare, se del caso, la regolamentazione esistente in modo da impedire che materie che non provengono dal cacao siano utilizzate in luogo del cacao per indurre il consumatore in errore.
2. Nello stabilire e nel rivedere ogni regolamentazione fondata sui principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo, i Membri tengono pienamente conto delle raccomandazioni e delle decisioni degli organismi internazionali competenti come il Consiglio ed il Comitato del Codex sui prodotti contenenti cacao e sul cioccolato.
3. Il Consiglio puo' raccomandare ad un Membro di adottare le misure che il Consiglio ritiene opportune per garantire il rispetto delle disposizioni del presente articolo.
4. Il Direttore esecutivo presenta al Consiglio un rapporto annuale sull'andamento della situazione in questo settore e sul modo in cui le disposizioni del presente articolo sono rispettate.

Accordo - art. 34

Articolo 34
Operazioni commerciali con non-membri.
1. I Membri esportatori s'impegnano a non vendere cacao a non- membri a condizioni commerciali piu' favorevoli di quelle che sono disposti ad offrire nello stesso momento a Membri importatori,
secondo le normali prassi commerciali
2. I Membri importatori s'impegnano a non acquistare cacao a non- membri a condizioni commerciali piu' favorevoli di quelle che sono disposti ad accettare nello stesso momento da Membri esportatori, secondo le normali prassi commerciali.
3. Il Consiglio rivede periodicamente l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e puo' chiedere ai Membri di comunicare informazioni appropriate secondo l'articolo 38.
4. Ogni Membro che ha motivo di credere che un altro Membro abbia mancato all'obbligo enunciato al paragrafo 1 o al paragrafo 2 del presente articolo puo' informarne il Direttore esecutivo e chiedere consultazioni in applicazione dell'articolo 46, oppure far riferimento al Consiglio in applicazione dell'articolo 48.

Accordo - art. 35

Articolo 35
Prezzo quotidiano
1. Ai fini del presente Accordo e in particolare a fini sorveglianza del mercato del cacao, il Direttore esecutivo calcola e pubblica un prezzo quotidiano del cacao in fave. Questo prezzo e' espresso in diritti di tiraggio speciali (DTS) per tonnellata.
2. Il prezzo quotidiano e' la media, calcolata giornalmente, dei corsi di cacao in fave per i tre mesi attivi a termine piu' ravvicinati, sul mercato a termine del cacao di Londra ed alla Borsa del caffe', del zucchero e del cacao di New York all'ora di chiusura delle trattative di Londra. I corsi di Londra sono convertiti in dollari degli Stati Uniti per tonnellata secondo il tasso di cambio del giorno a termine di sei mesi, stabilito a Londra alla chiusura.
La media espressa in dollari USA dei corsi di Londra e di New York e' convertita in DTS al tasso di cambio ufficiale giornaliero appropriato del dollaro degli Stati Uniti in DTS pubblicato dal Fondo monetario internazionale. Il Consiglio decide le modalita' di calcolo da utilizzare quando siano disponibili solo i corsi su uno di questi due mercati del cacao, o se il mercato dei cambi di Londra e' chiuso.
Il passaggio al periodo di tre mesi successivo avviene il 15 di ogni mese immediatamente precedente al mese attivo piu' ravvicinato in cui i contratti giungono a scadenza.
3. Il Consiglio, con un voto speciale, puo' decidere di avvalersi di ogni altro metodo per calcolare il prezzo giornaliero che ritenga piu' soddisfacente di quello stabilito nel presente articolo.

Accordo - art. 36

Articolo 36
Avvisi relativi alle importazioni ed alle esportazioni.
1. Il Direttore esecutivo, in conformita' con le regole stabilite dal Consiglio, tiene un registro delle importazioni e delle esportazioni dei Membri.
2. A tal fine, ciascun Membro avvisa il Direttore esecutivo, ad intervalli che possono essere stabiliti dal Consiglio, del volume delle sue esportazioni di cacao per paese di destinazione e del vol- ume delle sue importazioni di cacao per paese di origine, unendovi ogni altra informazione che il Consiglio puo' chiedere.
3. Il Consiglio stabilisce le regole che ritiene neecessarie per trattare i casi di inosservanza delle disposizioni del presente articolo.

Accordo - art. 37

Articolo 37
Coefficienti di conversione
1. Per determinare l'equivalente in fave dei prodotti derivati dal cacao i coefficienti di conversione sono i seguenti: burro di cacao 1,33; pagnotte di cacao e polvere di cacao 1,18; pasta/liquore di cacao e mandorle scorticate 1,25. Il Consiglio puo' decidere se del caso che altri prodotti contenenti cacao sono prodotti derivati dal cacao. Il Consiglio determina i coefficienti di conversione applicabili a prodotti derivati dal cacao diversi dai prodotti a cui sono applicati i coefficienti di conversione indicati nel presente articolo.
2. Il Consiglio puo' con un voto speciale rivedere i coefficienti di trasformazione indicati al paragrafo 1 del presente articolo.

Accordo - art. 38

Articolo 38
Informazione
1. L'Organizzazione funge da centro per un'efficace raccolta, cambio e divulgazione:
a) di informazioni statistiche sulla produzione, i prezzi, le esportazioni e le importazioni, il consumo e gli stock di cacao nel mondo
b) nella misura in cui lo ritiene appropriato, di informazioni tecniche sulla coltivazione, la trasformazione e l'utilizzazione del cacao.
2. Oltre alle informazioni che i Membri sono tenuti a comunicare in virtu' di altri articoli del presente Accordo, il Consiglio puo' chiedere ai Membri di fornirgli i dati che giudica necessari per l'esercizio delle sue funzioni, in particolar modo rapporti periodici sulle politiche di produzione e di consumo, sui prezzi, sulle esportazioni e le importazioni, sugli stock e le misure fiscali.
3. Se il Membro non fornisce o ha difficolta' a fornire in tempi ragionevoli le informazioni statistiche o di altra natura di cui il Consiglio necessita per il buon funzionamento dell'Organizzazione, il Consiglio puo' sollecitare il Membro in questione e spiegarne le ragioni. Se occorre un'assistenza tecnica a tale riguardo, il Consiglio puo' adottare tutti i provedimenti del caso.
4. Il Consiglio pubblica a date appropriato, ma non meno di due volte in ogni anno del cacao, valutazioni preventive della produzione del cacao in fave e delle macinature per detto anno del cacao.

Accordo - art. 39

Articolo 39
Studi
Il Consiglio incentiva, nella misura in cui lo ritiene necessario, studi sull'economia della produzione e della distribuzione del cacao, comprese le tendenze e le previsioni, l'incidenza dei provvedimenti adottati dal Governo nei paesi esportatori e nei paesi importatori sulla produzione e sul consumo di cacao, le possibilita' di accrescere il consumo di cacao nei suoi usi tradizionali e se del caso con nuovi usi, nonche' gli effetti dell'applicazione del presente Accordo sugli esportatori e gli importatori di cacao in particolare per quanto riguarda i termini dello scambio e puo' indirizzare raccomandazioni ai Membri sugli argomenti da esaminare.
Per incoraggiare questi studi il Consiglio puo' cooperare con organizzazioni internazionali ed altre istituzioni appropriate.

Accordo - art. 40

Articolo 40
Ricerca-Sviluppo scientifico
Il Consiglio puo' incoraggiare e favorire la ricerca sviluppo scientifica in settori che riguardano la produzione, la trasformazione ed il consumo di cacao nonche' la diffusione e l'applicazione pratica dei risultati ottenuti in materia. A tal fine puo' cooperare con organizzazioni internazionali ed istituti di ricerca.

Accordo - art. 41

Articolo 41
Esame e rapporto annuali
1. Il Consiglio esamina, il prima possibile dopo la fine di ciascun anno del cacao, il funzionamento del presente Accordo ed il modo con il quale i Membri si conformano ai principi di tale Accordo e ne proseguono gli obiettivi. Puo' in tal caso indirizzare ai Membri delle raccomandazioni sui mezzi per migliorare il funzionamento del presente Accordo.
2. Il Consiglio pubblica un rapporto annuale. Questo rapporto comporta una sezione relativa all'esame annuale previsto al paragrafo 1 del presente articolo e contiene ogni altra informazione che il Consiglio ritiene appropriata.

Accordo - art. 42

Articolo 42
Cooperazione in seno all'economia del cacao
1. Il Consiglio incoraggia i Membri ad avvalersi del parere di esperti in questioni relative al cacao.
2. Nell'esecuzione degli obblighi che il presente Accordo impone loro, i Membri svolgono le loro attivita' in modo da rispettare i circuiti commerciali stabiliti e tengono debitamente conto degli interessi legittimi di tutti i settori dell'economia del cacao.
3. I Membri non intervengono nell'arbitrato di controversie commerciali tra acquirenti e venditori di cacao, nel caso in cui dei contratti non possano essere eseguiti a causa di regolamenti stabiliti ai fini dell'applicazione del presente Accordo, e non frappongono ostacoli alla conclusione delle procedure arbitrali. In questi casi, il fatto che i Membri abbiano l'obbligo di conformarsi alle disposizioni del presente Accordo non puo' giustificare l'inadempienza di un contratto o essere utilizzato come mezzo di difesa.

Accordo - art. 43

Articolo 43
1. Il Consiglio nel corso della sua prima sessione successiva all'entrata in vigore del presente Accordo, passa in rassegna l'annesso C e lo rivede con un voto speciale, determinando in che proporzione i paesi menzionati in tale annesso producono ed esportano esclusivamente o parzialmente cacao fine ("fine" o "flavour"). Il Consiglio puo' successivamente, in qualsiasi momento durante il periodo in vigore del presente Accordo, passare in rassegna e se del caso rivedere l'annesso C con voto speciale. Il Consiglio si avvale, se del caso, del parere di esperti in materia.
2. Le disposizioni del presente Accordo concernenti l'attuazione del piano di gestione della produzione ed il finanziamento delle rel- ative operazioni non si applicano al cacao fine (fine o flavour) di ogni Membro esportatore la cui produzione consiste esclusivamente di cacao fine ("fine" o "flavour").
3. Il paragrafo 2 di cui sopra si applica anche nel caso di ogni Membro esportatore, la cui produzione e' costituita in parte da cacao fine ("fine" o "flavour"), a concorrenza della percentuale della sua produzione di cacao fine ("fine" o "flavour"). Per quanto riguarda la rimanente parte, si applicano le disposizioni del presente Accordo relative al piano di gestione della produzione.
4. Qualora il Consiglio constati che la produzione o le esportazioni di questi paesi sono fortemente aumentate esso adotta i provvedimenti necessari per fare in modo che le disposizioni del presente articolo siano adeguatamente applicate. Se constata che tali disposizioni non sono adeguatamente applicate, il paese responsabile e' eliminato dall'annesso C con voto speciale del Consiglio e diviene soggetto a tutte le restrizioni ed obblighi previsti nel presente Accordo.
5. I Membri esportatori che producono unicamente cacao fine ("fine" o "flavour") non prendono parte al voto sulle questioni rela- tive all'amministrazione del piano di gestione della produzione, salvo quando si tratti della sanzione prevista al paragrafo 4 relativa alla revisione dell'annesso C.

Accordo - art. 44

Articolo 44
Esonero da obblighi in circostanze eccezionali
1. Il Consiglio puo', con voto speciale, esonerare un Membro da un obbligo per via di circostanze eccezionali o critiche, di un caso di forza maggiore o di obblighi internazionali previsti dalla Carta delle Nazioni Unite per i territori amministrati in regime di tutela.
2. Nel concedere un esonero ad un Membro in virtu' del paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio precisa esplicitamente secondo quali modalita', ed a quali condizioni e per quanto tempo il Membro e' esonerato da detto obbligo, come pure le ragioni di tale esonero.
Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, il Consiglio non concede esoneri ad un Membro per quanto riguarda l'obbligo di tale Membro, previsto all'articolo 25, di versare il suo contributo, o le conseguenze derivanti dall'inadempienza nei versamenti.

Accordo - art. 45

Articolo 45
Misure differenziate e correttive
I paesi in via di sviluppo Membri importatori ed i paesi meno progrediti che sono Membri, se i loro interessi sono lesi da misure adottate in applicazione del presente Accordo, possono chiedere al Consiglio misure differenziate e correttive appropriate. Il Consiglio prende in ocnsiderazione l'adozione di tali misure appropriate alla luce delle disposizioni della Risoluzione 93(IV) adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo.

Accordo - art. 46

Articolo 46
Consultazioni
Ciascun Membro da' piena e completa considerazione ai reclami che possono essergli sottoposti da un altro Membro riguardo all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo e gli offre ogni possibilita' di consultazioni.Durante tali consultazioni, a richiesta di una delle Parti e con il consenso dell'altra Parte, il Direttore esecutivo stabilisce un'adeguata procedura di conciliazione. Le spese di tale procedura non possono essere imputate sul bilancio dell'Organizzazione. Se questa procedura sfocia in una soluzione, ne sara' reso conto al Direttore esecutivo. Qualora non si raggiunga una soluzione, la questione puo' essere deferita al Consiglio secondo l'articolo 47 su richiesta dell'una o dell'altra Parte.

Accordo - art. 47

Articolo 47
Controversie
1. Ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo che non e' risolta dalle Parti alla controversia, e' deferita al Consiglio per decisione su richiesta di una delle Parti alla controversia.
2. Se una controversia e' deferita al Consiglio in virtu' del paragrafo 1 del presente articolo ed e' stata oggetto di un dibattito, vari Membri che detengono insieme un terzo almeno del totale dei voti, o cinque Membri qualsiasi, possono chiedere al Consiglio di avvalersi, prima di pronunciare la sua decisione, dell'opinione,sulle questioni controverse in oggetto, di un gruppo consultivo speciale costituito come indicato al paragrafo 3 del presente articolo.
3.a) A meno che il Consiglio decida diversamente che per voto speciale, il gruppo consultivo speciale e' composto da:
i) Due persone designate dai Membri esportatori, una delle quali esperta in questioni come quelle che sono oggetto del litigio, e l'altra essendo un giurista qualificato e di grande esperienza;
ii) due persone, designate dai Membri importatori, una delle
quali esperta in questioni come quelle che sono oggetto del litigio, e l'altra essendo un giurista qualificato e di grande esperienza;
iii) un presidente scelto all'unanimita' dalle quattro
persone designate secondo i capoversi i) e ii) precedenti o, qualora queste ultime non raggiungessero un accordo, dal Presidente del Consiglio;
b) Non vi sono impedimenti a che cittadini di Membri siedano nel Gruppo consultivo speciale;
c) i membri del Gruppo consultivo speciale siedono a titolo personale e senza ricevere istruzioni da alcun governo;
d) le spese del gruppo consultivo speciale sono a carico dell'Organizzazione.
4. L'opinione motivata del gruppo consultivo speciale e' sottoposta al Consiglio, il quale risolve la controversia dopo aver perso in considerazione tutti i dati pertinenti.

Accordo - art. 48

Articolo 48
Azione del Consiglio in caso di ricorso
1. Ogni ricorso per inadempienza da parte di un Membro degli obblighi che gli sono imposti dal presente Accordo, e', su richiesta del Membro che presenta il ricorso, deferito al Consiglio che lo esamina e delibera.
2. La decisione con la quale il Consiglio conclude che un Membro trasgredisce agli obblighi che gli sono imposti dal presente Accordo e' adottata a maggioranza semplice ripartita e deve specificare la natura dell'infrazione.
3. Ogni qualvolta concluda, a seguito o meno di un ricorso, che un Membro trasgredisce agli obblighi che gli sono imposti dal presente Accordo, il Consiglio puo' con un voto speciale, fatte salve le altre misure espressamente previste in altri articoli del presente Accordo, ivi compreso l'articolo 59:
a) sospendere i diritto di voto di tale Membro al Consiglio ed al Comitato esecutivo e
b) qualora lo ritenga necessario, sospendere altri diritti di tale Membro, in particolare la sua eleggibilita' ad un incarico nel Consiglio o in uno qualunque dei Comitati di quest'ultimo, oppure il suo diritto di esercitare tale funzione fino a quando non abbia adempiuto ai suoi obblighi.
4. Un Membro i cui diritti di voto sono stati sospesi secondo il paragrafo 3 del presente articolo rimane tenuto a pagare i suoi obblighi finanziari ed altri obblighi previsti dal presente Accordo.

Accordo - art. 49

Articolo 49
Norme di lavoro eque
I Membri dichiarano che, al fine di elevare il livello di vita delle popolazioni e di instaurare la piena occupazione, essi si sforzeranno di mantenere per la mano d'opera norme e condizioni di lavoro eque nei vari settori della produzione di cacao dei paesi interessati, in conformita' con il loro livello di sviluppo, sia per i lavoratori agricoli che per i lavoratori industriali che vi sono impiegati.

Accordo - art. 50

Articolo 50
Aspetti relativi all'ambiente
I Membri prenderanno debitamente in considerazione la gestione sostenibile delle risorse di cacao e della trasformazione del cacao, secondo i principi relativi allo sviluppo sostenibile concordati nella ottava sessione della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo e nella Conferenza delle Nazioni Unite per l'ambiente e lo sviluppo.

Accordo - art. 51

Articolo 51
Depositario
Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' designato come depositario del presente Accordo.

Accordo - art. 52

Articolo 52
Firma
Dal 16 agosto 1993 al 30 settembre 1993 compreso, il presente Accordo sara' aperto presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alla firma delle Parti dell'Accordo internazionale del 1986 sul cacao, e dei Governi invitati alla Conferenza delle Nazioni Unite sul cacao del 1992. Tuttavia il Consiglio istituito ai sensi dell'Accordo internazionale del 1986 sul cacao, o il Consiglio istituito ai sensi del presente Accordo potra' prorogare il termine per la firma del presente Accordo. Esso dara' immediatamente notifica di questa proroga al depositario.

Accordo - art. 53

Articolo 53
Ratifica, accettazione, approvazione
1. Il presente Accordo e' soggetto alla ratifica,all'accettazione o all'approvazione dei Governi firmatari secondo la loro procedura costituzionale.
2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Depositario non oltre il 30 settembre 1993. Tuttavia il Consiglio istituito ai sensi dell'Accordo internazionale del 1986 sul cacao, o il Consiglio istituito ai sensi del presente Accordo potranno concedere un termine ai governi firmatari che non hanno potuto depositare il loro strumento in tale data.
3. Ciascun Governo che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione indica, al momento del deposito, se e' Membro esportatore o Membro importatore.

Accordo - art. 54

Articolo 54
Adesione
1.Il presente Accordo e' aperto all'adesione del Governo di ogni Stato alle condizioni stabilite dal Consiglio.
2. Il Consiglio istituito ai sensi dell'Accordo internazionale del 1986 sul cacao puo', in attesa dell'entrata in vigore del presente Accordo, stabilire le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, con riserva di conferma da parte del Consiglio istituito ai sensi del presente Accordo.
3. Nel stabilire le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio determina in quale annesso del presente Accordo debba figurare lo Stato che aderisce al presente Accordo, se non e' gia' riportato in uno qualunque di detti annessi.
4. L'adesione ha luogo con il deposito di uno strumento di adesione presso il depositario.

Accordo - art. 55

Articolo 55
Notifica di applicazione a titolo provvisorio
1. Un Governo firmatario che ha intenzione di ratificare, di accettare o di approvare il presente Accordo o un Governo per il quale le condizioni di adesione sono stabilite dal Consiglio, ma che non ha ancora potuto depositare il suo strumento puo' in qualunque momento notificare al depositario che, in conformita' con la sua procedura costituzionale e/o le sue leggi e regolamenti nazionali, esso applichera' il presente Accordo a titolo provvisorio quando entrera' in vigore in conformita' con l'articolo 56, oppure , se gia' e' in vigore, ad una data specificata. Ogni Governo che effettua questa notifica dichiara, nel momento in cui la effettua, se sara' Membro esportatore o Membro importatore.
2. Un Governo che ha notificato, secondo il paragrafo 1 del presente articolo, che applichera' il presente Accordo alla sua entrata in vigore, oppure ad una data specificata, diviene da questo momento Membro in via provvisoria. Esso rimane Membro a titolo provvisorio fino alla data di deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Accordo - art. 56

Articolo 56
Entrata in vigore
1. Il presente Accordo entrera' in vigore a titolo definitivo il 1 ottobre 1993 o a qualunque data successiva, se a questa data i Governi che rappresentano almeno cinque paesi esportatori raggruppanti almeno l'80 % delle esportazioni totali dei paesi che figurano all'annesso A, e i Governi che rappresentano paesi importatori, raggruppanti almeno il 60 % delle importazioni totali come indicato all'annesso B, hanno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il depositario. Esso entrera' in vigore a titolo definitivo dopo essere entrato in vigore a titolo provvisorio, non appena le percentuali di cui sopra saranno state ottenute a seguito del deposito di strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
2. Se il presente Accordo non e' entrato in vigore a titolo definitivo secondo il paragrafo 1 del presente articolo, esso entrera' in vigore a titolo provvisorio il 1 ottobre 1993 se a questa data i Governi che rappresentano almeno cinque paesi esportatori, raggruppanti almeno l'80 % delle esportazioni totali dei paesi che figurano all'annesso A, ed i Governi che rappresentano paesi importatori raggruppanti almeno il 60 % delle importazioni totali come indicate nell'annesso B, hanno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o hanno notificato al depositario che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio quando entrera' in vigore. Questi Governi saranno Membri in via provvisoria.
3. Se le condizioni d'entrata in vigore di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 del presente articolo non sono soddisfatte prima del 1 ottobre 1993, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite convochera' non appena lo riterra' possibile una riunione dei governi che hanno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o che avranno notificato al depositario che applicheranno il presente Accordo in via provvisoria. Questi governi potranno decidere di dare effetto tra di loro al presente Accordo a titolo provvisorio o definitivo, in totalita' o in parte, alla data che stabiliranno o di adottare ogni altra disposizione che riterranno necessaria. Tuttavia le disposizioni economiche del presente Accordo relative al piano di gestione della produzione non entreranno in vigore a meno che i Governi che rappresentano almeno cinque paesi esportatori, raggruppanti almeno l'80 % delle esportazioni totali dei paesi che figurano nell'annesso A, non abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o abbiano notificato al depositario che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio quando entrera' in vigore.
4. Per ogni Governo a nome del quale uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o una notifica di applicazione a titolo provvisorio sia stato depositato dopo l'entrata in vigore del presente Accordo secondo il paragrafo 1, il paragrafo 2 o il paragrafo 3 del presente articolo, lo strumento o la notifica avra' effetto alla data del deposito per quanto concerne la notifica di applicazione a titolo provvisorio, secondo le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 55.

Accordo - art. 57

Articolo 57
Riserve
Nessuna disposizione del presente Accordo puo' essere oggetto di riserve.

Accordo - art. 58

Articolo 58
Recesso
1. In qualunque momento dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, ogni Membro puo' recedere dal presente Accordo notificando per iscritto il suo recesso al Depositario. Il Membro informa immediatamente il Consiglio riguardo alla sua decisione.
2. Il recesso ha effetto 90 giorni dopo aver ricevuto la notifica da parte del depositario. Se a seguito di un recesso il numero di membri e' insufficiente a soddisfare le condizioni previste al paragrafo 1 dell'articolo 56 per l'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria per esaminare la situazione ed adottare gli appropriati provvedimenti.

Accordo - art. 59

Articolo 59
Esclusione
Se il Consiglio conclude, a seguito delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 48 che un Membro trasgredisce agli obblighi che gli sono imposti dal presente Accordo e se determina inoltre che questa trasgressione ostacola fortemente il funzionamento del presente Accordo, esso puo', con un voto speciale escludere questo Membro dall'Organizzazione. Il Consiglio notifica immediatamente questa esclusione al Depositario. Novanta giorni dopo la data della decisione del Consiglio, i Membri cessano di essere Membri dell'Organizzazione.

Accordo - art. 60

Articolo 60
Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione
In caso di recesso o di esclusione di un Membro, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti di questo Membro.
L'Organizzazione conserva gli importi gia' versati da questo Membro che e' inoltre tenuto a pagare ogni importo dovuto alla data effettiva del recesso o dell'esclusione; tuttavia, nel caso di una Parte contraente che non puo' accettare un emendamento e che, per questo fatto cessa di partecipare al presente Accordo in virtu' del paragrafo 2 dell'articolo 62, il Consiglio puo' liquidare il conto nel modo che ritiene equo.

Accordo - art. 61

Articolo 61
Durata, proroga e fine
1. Il presente Accordo rimane in vigore fino alla fine del quinto anno completo del cacao successivo alla sua entrata in vigore, a meno che non sia prorogato in applicazione del paragrafo 3 del presente articolo o che non vi sia posto fine prima, in applicazione del paragrafo 4 del presente articolo.
2. Per tutto il tempo che l'Accordo e' in vigore, il Consiglio puo' con un voto speciale, decidere che sara' oggetto di nuovi negoziati affinche' il nuovo accordo negoziato possa entrare in vigore alla fine del quinto anno del cacao di cui al paragrafo 1 del presente articolo o alla fine di ogni periodo di proroga decisa dal Consiglio secondo il paragrafo 3 del presente articolo.
3. Il Consiglio puo', con un voto speciale, prorogare il presente Accordo nella sua totalita' o in parte per due periodi non superiori ognuno a due anni del cacao. Il Consiglio notifica questa proroga al depositario.
4. Il Consiglio puo' in ogni momento con un voto speciale decidere di porre fine al presente Accordo, il quale cessera' alla data stabilita dal Consiglio rimanendo inteso che gli obblighi assunti dai Membri in virtu' dell'articolo 25 sussistono fino a quando gli impegni finanziari relativi al funzionamento del presente Accordo non siano stati onorati. Il Consiglio notifica al depositario questa decisione.
5. Nonostante la cessazione in qualunque modo del presente Accordo, il Consiglio continua ad esistere per tutto il tempo necessario a liquidare l'Organizzazione, verificarne i conti e spartire gli averi;
durante questo periodo esso esercita i poteri e le funzioni che possono essergli necessari a questi fini.
6. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 58 un Membro che non desidera essere Parte al presente accordo come prorogato in virtu' del presente articolo, ne informa il Consiglio.
Questo Membro cessa di essere Parte al presente Accordo a decorrere dall'inizio del periodo di proroga.

Accordo - art. 62

Articolo 62
Emendamenti
1. Il Consiglio, puo' con voto speciale, raccomandare alle Parti contraenti un emendamento al presente Accordo. L'emendamento entra in vigore 100 giorni dopo che il Depositario ha ricevuto notifiche di accettazione da Parti contraenti che rappresentano il 75 % almeno dei Membri esportatori raggruppanti almeno l'85 % dei voti dei Membri esportatori, e di Parti contraenti che rappresentano almeno il 75 % dei Membri importatori raggruppanti almeno l'85 % dei voti dei Membri importatori, o ad una data successiva eventualmente stabilita dal Consiglio con un voto speciale. Il Consiglio puo' fissare un termine, prima dello scadere del quale le Parti contraenti devono notificare al depositario che accettano l'emendamento e se l'emendamento non e' entratao in vigore allo scadere di questo termine, esso si considera ritirato.
2. Se non e' stata effettuata, a nome di un Membro, la notifica di accettazione di un emendamento alla data della sua entrata in vigore, tale Membro cessa in questa data di partecipare al presente Accordo a meno che il Consiglio non decida di prolungare il periodo stabilito per ricevere l'accettazione di questo Membro, in modo da consentirgli di espletare le sue procedure interne. Il Membro non e' vincolato dall'emendamento fino a quando non ha notificato la sua accettazione di detto emendamento.
3. Quando adotta una raccomandazione di emendamento, il Consiglio in- via al Depositario una copia dell'emendamento. Il Consiglio da' al depositario le informazioni necessarie a determinare se il numero delle notifiche di accettazione ricevute e' sufficiente per che' l'emendamento possa entrare in vigore.

Accordo - art. 63

Articolo 63
Disposizioni supplementari e transitorie
1. Il presente Accordo e' considerato come sostitutivo dell'Accordo internazionale del 1986 sul cacao.
2. Tutte le disposizioni adottate in virtu' dell'Accordo internazionale del 1986 sul cacao dall'Organizzazione o da uno dei suoi organi, oppure a nome di questi ultimi, che saranno in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo e per le quali non e' specificato che i loro effetti cessino in tale data, rimarranno in vigore, salvo se siano modificate dalle norme del presente Accordo.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma sul presente Accordo alle date indicate.
FATTO a Ginevra il sedici luglio millenoventonovantatre.
I testi del presente Accordo in lingua araba, cinese, francese inglese, russa e spagnola fanno tutti ugualmente fede.

Accordo-Annesso A

ANNESSI
Annesso A
Esportazioni di cacao a/ calcolate ai fini dell'articolo 56 (Entrata in vigore)
_____________________________________________________________________
Media
su tre anni
Paese b/ 1989/90 1990/91 1991/2 1989/90-1991/92
_____________________________________________________________________
(migliaia di tonnellate) Quota _____________________________________________________________________
Costa d'Avorio m 736.4 803.9 729.5 756.60 3537%
_____________________________________________________________________
Ghana m 254.5 265.1 284.8 268.13 12.54%
_____________________________________________________________________
Brasile m 270.0 277.9 220.2 256.03 11.97%
_____________________________________________________________________
Malesia 226.0 211.2 211.2 216.13 10.10%
_____________________________________________________________________
Nigeria m 142.8 147.2 105.5 131.83 6.16%
_____________________________________________________________________
Indonesia 100.0 130.3 164.8 131.70 6.16%
_____________________________________________________________________
Camerun 123.1 109.1 106.8 113.00 5.28%
_____________________________________________________________________
Equador m 105.1 102.1 80.9 96.03 4.49%
_____________________________________________________________________
Repubblica
dominicana 53.1 37.1 43.4 44.60 2.09%
_____________________________________________________________________
Papuasia-
Nuova Guinea m 40.8 33.4 40.9 38.37 1.79%
_____________________________________________________________________
Colombia 9.4 10.1 8.6 9.37 0.44%
_____________________________________________________________________
Venezuela m 8.4 10.0 7.7 8.70 0.41%
_____________________________________________________________________
Sierra Leone m 5.3 13.4 7.3 8.67 0.41%
_____________________________________________________________________
Togo m 5.1 9.3 8.0 7.80 0.36%
_____________________________________________________________________
Messico m 8.0 1.6 11.9 7.17 0.34%
_____________________________________________________________________
Peru 4.8 5.2 6.4 5.47 0.26%
_____________________________________________________________________
Guinea
equatoriale 7.6 5.2 3.5 5.43 0.25%
_____________________________________________________________________
Isole
Salomon 3.6 4.1 3.5 3.73 0.17%
_____________________________________________________________________
Zaire 3.6 3.4 3.2 3.40 0.16%
_____________________________________________________________________
Sao Tome'-e-
Principe 2.8 2.6 2.6 2.67 0.12%
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Media
su tre anni
Paese b/ 1989/90 1990/91 1991/2 1989/90-1991/92
_____________________________________________________________________
(migliaia di tonnellate) Quota _____________________________________________________________________
Madagascar 2.5 2.5 2.9 2.63 0.12%
_____________________________________________________________________
Haiti m 2.8 1.9 2.6 2.43 0.11%
_____________________________________________________________________
Honduras 2.0 3.0 2.3 2.43 0.11%
_____________________________________________________________________
Liberia 4.5 2.0 0.5 2.33 0.11%
_____________________________________________________________________
Vanuatu 2.2 2.2 2.3 2.23 0.10%
_____________________________________________________________________
Repubblica Unita
di Tanzania 2.0 2.5 2.0 2.17 0.10%
_____________________________________________________________________
Costa Rica 2.9 1.2 1.2 1.77 0.08%
_____________________________________________________________________
Giamaica m 1.3 1.3 1.8 1.47 0.07%
_____________________________________________________________________
Gabon m 1.6 1.4 1.4 1.47 0.07%
_____________________________________________________________________
Trinidad-
e Tobago m 1.4 1.2 0.9 1.17 0.05%
_____________________________________________________________________
Granada m 1.1 1.1 0.7 0.97 0.05%
_____________________________________________________________________
Bolivia 1.4 1.3 0.1 0.93 0.04%
_____________________________________________________________________
Congo 0.9 0.3 0.7 0.63 0.03%
_____________________________________________________________________
Uganda m 0.2 0.6 0.6 0.47 0.02%
_____________________________________________________________________
Fidji 0.3 0.2 0.3 0.27 0.01%
_____________________________________________________________________
Samoa m 0.5 - - 0.17 0.01%
_____________________________________________________________________
Panama 0.3 0.1 0.1 0.17 0.01%
_____________________________________________________________________
Sri Lanka 0.1 0.2 - 0.10 -
_____________________________________________________________________
Guatemala m 0.1 -0.1 0.3 0.10 -
_____________________________________________________________________
Nicaragua 0.1 0.1 - 0.07 -
_____________________________________________________________________
Dominique - - 0.1 0.03 -
_____________________________________________________________________
Suriname 0.1 - - 0.03 -
_____________________________________________________________________
Totale c/ 2139.90 2205.20 2071.50 2138.87 100.00%
_____________________________________________________________________
Fonte: Organizzazione internazionale del cacao Bollettino
trimestrale di statistiche del cacao, Vol. XIX N.2 (Marzo 1993)
a/Media per i tre anni 1989/90-1991/92 delle esportazioni nette di
fave di cacao, aumentate delle esportazioni nette di prodotti
derivati dal cacao, trasformate nell'equivalente di fave per mezzo
dei seguenti coefficienti di conversione: 1,33 per il burro di cacao;
1,18 per la polvere e le pagnotte di cacao; 1,25 per la pasta/liquore
di cacao.
b/ Lista limitata ai paesi che hanno esportato individualmente, in
media, almeno 10 tonnellate di cacao nel periodo triennale
1989/90-1991/92 sulla base delle informazioni di cui dispone il
Segretario dell'Organizzazione internazionale del cacao.
c/ Le cifre essendo state arrotondate, la loro somma non
corrisponde necessariamente ai totali indicati.
m Membro dell'Accordo internazionale del 1986 sul cacao (come
prorogato), alla data del 22 giugno 1993.
- Importo nullo, trascurabile o inferiore all'unita' utilizzata.

Accordo-Annesso B

Annesso B
_____________________________________________________________________
Media
su tre anni
Paese b/ 1989/90 1990/91 1991/2 1989/90-1991/92
o territorio
_____________________________________________________________________
(migliaia di tonnellate) Quota _____________________________________________________________________
Stati Uniti
d'america 612.4 602.0 679.1 631.10 23.74%
_____________________________________________________________________
Germania c/ m 376.7 409.2 402.3 396.07 14.90%
_____________________________________________________________________
Paesi Bassi m 313.5 327.9 268.0 303.13 11.40%
_____________________________________________________________________
Regno Unito m 189.9 214.7 228.0 210.87 7.93%
_____________________________________________________________________
Francia m 165.0 187.0 183.7 178.57 6.72%
_____________________________________________________________________
Belgio/
Lussenburgo m 92.27 98.3 108.4 99.80 3.75%
_____________________________________________________________________
Italia m 76.6 86.0 97.4 87.67 3.30%
_____________________________________________________________________
Giappone m 79.9 84.7 79.0 81.20. 3.05%
_____________________________________________________________________
Spagna m 60.6 66.3 72.6 66.50 2.50%
_____________________________________________________________________
Singapore m 77.3 46.5 59.6 61.13 2.30%
_____________________________________________________________________
Federazione
di Russia d/ m 86.2 70.2 14.6 57.00 2.14%
_____________________________________________________________________
Canada 52.1 51.2 58.7 54.00 2.03%
_____________________________________________________________________
Svizzera m 44.1 43.9 45.8 44.60 1.68%
_____________________________________________________________________
Australia 33.3 33.3 35.1 33.90 1.28%
_____________________________________________________________________
Polonia 23.3 31.0 28.6 27.63 1.04%
_____________________________________________________________________
Austria 25.5 27.3 25.6 26.13 0.98%
_____________________________________________________________________
Cina 19.2 28.6 30.4 26.07 0.98%
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Media
su tre anni
Paese b/ 1989/90 1990/91 1991/2 1989/90-1991/92
_____________________________________________________________________
(migliaia di tonnellate) Quota _____________________________________________________________________
Argentina 9.0 26.3 27.5 20.93 0.79%
_____________________________________________________________________
Irlanda m 18.7 17.0 20.3 18.67 0.70%
_____________________________________________________________________
Svezia m 18.0 19.2 17.1 18.10 0.68%
_____________________________________________________________________
Ungheria m 14.5 16.1 11.5 14.03 0.53%
_____________________________________________________________________
Iugoslavia m 11.3 15.3 15.4 14.00 0.53%
_____________________________________________________________________
Repubblica di Corea 11.2 13.1 12.6 12.30 0.46%
_____________________________________________________________________
Africa del Sud 11.9 12.5 10.8 11.73 0.44%
_____________________________________________________________________
Turchia 9.6 12.1 13.1 11.60 0.44%
_____________________________________________________________________
Grecia m 13.3 11.8 9.0 11.37 0.43%
_____________________________________________________________________
Repubblica
ceca e/ 8.2 10.9 13.1 10.73 0.40%
_____________________________________________________________________
Norvegia m 9.4 9.3 9.7 9.47 0.36%
_____________________________________________________________________
Filippine f/ 10.2 10.7 6.9 9.27 0.35%
_____________________________________________________________________
Finlandia m 8.7 8.1 8.9 8.57 0.32%
_____________________________________________________________________
Danimarca m 7.3 9.0 8.3 8.20 0.31%
_____________________________________________________________________
Romania 7.7 7.0 6.9 7.20 0.27%
_____________________________________________________________________
Nuova Zelanda 6.4 8.2 5.6 6.73 0.25%
_____________________________________________________________________
Israele 5.0 6.8 6.0 5.93 0.22%
_____________________________________________________________________
Tailandia 4.6 6.3 6.4 5.77 0.22%
_____________________________________________________________________
Cile 4.0 6.4 6.5 5.63 0.21%
_____________________________________________________________________
Slovacchia e/ 4.1 5.4 6.6 5.37 0.20%
_____________________________________________________________________
Portogallo m 4.0 5.8 5.6 5.13 0.19%
_____________________________________________________________________
Bulgaria m 5.2 4.8 4.1 4.70 0.18%
_____________________________________________________________________
Egitto 0.5 4.8 4.4 3.23 0.12%
_____________________________________________________________________
Uruguay 1.9 3.2 2.7 2.60 0.10%
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Media
su tre anni
Paese b/ 1989/90 1990/91 1991/2 1989/90-1991/92
_____________________________________________________________________
(migliaia di tonnellate) Quota _____________________________________________________________________
Repubblica
araba
siriana m 1.6 2.3 3.1 2.33 0.09%
_____________________________________________________________________
Kenia 1.3 1.2 1.0 1.17 0.04%
_____________________________________________________________________
Algeria 1.1 1.5 0.8 1.13 0.04%
_____________________________________________________________________
Tunisia 0.8 1.1 1.4 1.10 0.04%
_____________________________________________________________________
Marocco 0.8 0.8 1.4 1.00 0.04%
_____________________________________________________________________
Iran,Repubblica
islamica di 0.9 0.4 1.3 0.87 0.03%
_____________________________________________________________________
Hong-kong 0.6 0.4 1.4 0.87 0.03%
_____________________________________________________________________
Arabia Saudita 0.4 0.7 1.2 0.77 0.03%
_____________________________________________________________________
Islanda 0.7 0.6 0.7 0.67 0.03%
_____________________________________________________________________
Libano 0.4 1.0 0.6 0.67 0.03%
_____________________________________________________________________
El Salvador 0.8 0.8 0.3 0.63 0.02%
_____________________________________________________________________
Giordania 0.5 0.7 0.3 0.50 0.02%
_____________________________________________________________________
Cipro 0.3 0.4 0.4 0.37 0.01%
_____________________________________________________________________
Zimbabwe 0.1 0.2 0.6 0.30 0.01%
_____________________________________________________________________
Iraq 0.6 - 0.2 0.27 0.01%
_____________________________________________________________________
India -0.1 -0.1 0.9 0.23 0.01%
_____________________________________________________________________
Jamahiriya
araba libica 0.2 0.3 0.1 0.20 0.01%
_____________________________________________________________________
Malta 0.1 0.1 0.1 0.10 -
_____________________________________________________________________
Altre
ex-repubbliche d/
sovietiche 47.6 22.4 16.8 28.93 1.09%
_____________________________________________________________________
Totale g/ 2594.5 2693.0 2688.5 2658.67
_____________________________________________________________________
Fonte: Organizzazione internazionale del cacao Bollettino
trimestrale di statistiche del cacao, Vol. XIX N.2 (Marzo 1993) e
valutazioni del Segretariato dell'Organizzazione internazionale del
cacao.
a/ Media, per i tre anni 1989/90-1991/92 delle importazioni nette
di fave di cacao, aumentate delle importazioni lorde di prodotti
derivati dal cacao, trasformate nell'equivalente di fave per mezzo
dei seguenti coefficienti di conversione: 1,33 per il burro di cacao;
1,18 per la polvere e le pagnotte di cacao; 1,25 per la pasta/liquore
di cacao.
b/ Lista limitata ai paesi che hanno importato individualmente in
media almeno 100 tonnellate di cacao nel periodo triennale
1989/90-1991/92 secondo le informazioni di cui dispone il
Segretariato dell'Organizzazione internazionale del cacao.
c/ Statistiche corrispondenti alle importazioni aggregate dell'ex-
Repubblica federale di Germania e della ex-Repubblica democratica
tedesca, aggiustate in base alle stime relative al commercio interno
nazionale.
d/ Per la Federazione di Russia, valutazioni provvisorie stabilite
sulla base dei dati forniti dalla Delegazione Russa. per le "altre
ex-repubbliche sovietiche" sono state sottratte le cifre
corrispondenti alla Federazione di Russia dei totali per l'ex-URSS.
e/ Valutazioni provvisorie stabilite sulla base di statistiche per
l'ex-Cecoslovacchia. Gli importi sono stati divisi tra la Repubblica
ceca e la Slovacchia in una proporzione da 2 ad 1 a favore della
prima.
f/ Le Filippine possono anch'esse essere considerate come un paese
esportatore.
g/ Le cifre essendo state arrotondate, il loro ammontare non
corrisponde necessariamente ai totali indicati.
m Membro dell'Accordo internazionale del 1986 sul cacao (come
prorogato), alla data del 22 giugno 1993.
- Importo nullo, trascurabile o inferiore all'unita' utilizzata.

Accordo-Annesso C

Annesso C
Paesi produttori che esportano sia esclusivamente sia parzialmente
del cacao fine ("fine" o "flavour")
Costa Rica Santa Lucia
Dominique San Vincenzo e Grenadine
Equador Samoa
Granada Sao Tome' e Principe
Indonesia Sri Lanka
Giamaica Suriname
Madacascar Trinita' e Tobago
Panama Venezuela
Papuasia -Nuova Guinea
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